32.2009.116
L'UAI ha correttamente respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato non essendo il grado d'invalidità pensionabile (15%). Confermata la perizia medica svolta dall'assicuratore malattie e la va
30 settembre 2009Italiano42 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2009.116
Data decisione, Autorità:
30.09.2009, TCA
Titolo:
L'UAI ha correttamente respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato non essendo il grado d'invalidità pensionabile (15%). Confermata la perizia medica svolta dall'assicuratore malattie e la valutazione economica dell'UAI
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.116
LG/sc
Lugano
30 settembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2009 di
RI 1
contro
la decisione del 13 maggio 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1959, precedentemente attivo in qualità di manovale edile presso la __________,
in data 22 gennaio 2008 ha
presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per
“dolori alla schiena e alla spalla” (doc. AI 2-1).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 13 maggio
2009 (doc. AI 49-1), preavvisata con progetto del 9 marzo 2009 (doc. AI 40-1),
ha respinto la richiesta di prestazioni AI per adulti non essendo il grado
d’invalidità pensionabile (15%).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
contestando la valutazione medica dell’UAI che si è fondato – a suo dire –
unicamente sulle perizie del Dr. __________ __________ del 7 settembre 2007
(doc. AI 1-1) e dell’11 novembre 2008 (doc. AI 4-1) svolte per conto
dell’assicuratore malattia __________. A mente del ricorrente il quadro
valetudinario ha subìto un peggioramento ignorato dall’amministrazione che non
avrebbe disposto un esame medico approfondito come da lui richiesto in sede di
osservazioni al progetto di decisione (doc. AI 44-1). L’assicurato ha inoltre
censurato la percentuale d’inabilità lavorativa ritenuta dall’UAI nella
professione precedentemente svolta (50%) e il conseguente grado d’invalidità
(doc. I).
A
sostegno delle proprie argomentazioni RI 1 ha allegato la certificazione del
Dr. __________ del 16 maggio 2009 (doc. A2) e quella del Dr. __________ del 24
aprile 2009 (doc. A3)
1.4. L’UAI, in
risposta, dopo aver sottoposto la documentazione medica trasmessa dal
ricorrente al vaglio del SMR, ha confermato il proprio provvedimento non avendo
oggettivato una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato. Non
rendendosi dunque necessario l’esperimento di ulteriori accertamenti medici.
L’UAI ha inoltre confermato il grado d’invalidità del 15% indicato nella
decisione impugnata (doc. IV).
1.5. Con scritto
del 22 luglio 2009 l’assicurato si è riconfermato nelle proprie precedenti
argomentazioni postulando, in particolare “…che vengano ordinati gli
accertamenti medici necessari nonché un’adeguata riqualifica…” (doc. VI).
Il doc.
VI è stato trasmesso all’UAI per conoscenza (doc. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa
graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio
2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Nella
decisione impugnata l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni
dell’assicurato, sulla base delle valutazioni del 7 settembre 2007 (doc. AI
1-1) e dell’11 novembre 2008 (doc. CM 4-1) del Dr. __________, spec. FMH in
malattie reumatiche fisiatria e riabilitazione, svolte per conto
dell’assicuratore malattia __________.
Nel referto del 7 settembre 2007 il Dr. __________ si è così
espresso:
"
(…)
Diagnosi
- Sindrome
lombovertebrale e spondilogena bilaterale, cronica,
con/da
. stato dopo Morbo di Scheuermann toracolombare
. alterazioni degeneratíve:
-
L4/5 : osteocondrosi ed ernia discale
paramediana destra con substenosi del canale spinale (secondo RM del
05.01.2005)
-
L5/S1: iniziale osteocondrosi con spondilartrosi
bilaterale
. esiti da probabile sacroileite a destra
-Sindrome
cervicovertebrale, attualmente lieve, in presenza di un'osteocondrosi C5/6
con protrusione paramediana a sinistra (secondo RM del 15.06.2007),
clinicamente senza neurocompressione
- Iniziale
contrattura di Dupuytren del dito IV a destra
Commento
Il paziente asserisce di non aver sofferto di
dolori di schiena fino a novembre del 2004 quando fu vittima di un primo
incidente sul posto di lavoro con svariate contusioni comprendenti anche la
zona lombare. Gli accertamenti radiologici avevano allora messo in evidenza
delle discopatie, coinvolgendo specialmente il livello L4/5 dove è stata
riscontrata un'ernia discale paramediana a destra; si confermò inoltre uno
stato dopo sacroileite, radiologicamente evidente nel terzo intermedio e
caudale dell'articolazione a destra (secondo RX del 01.12.2004). L'evoluzione
sarebbe stata altalenante, permettendo al paziente comunque di riprendere il
suo lavoro di manovale nel settore della costruzione.
Il 10.11.2006 fu vittima di un secondo infortunio
con un movimento distorsivo del rachide. Da allora la sofferenza si è
aggravata, rivelandosi ribelle alle cure proposte (svariate sedute di
fisioterapia ambulatoriale, degenza in un Centro Riabilitativo; FANS, ecc.).
Oltre alla sintomatologia lombare si è aggiunta (o riacutizzata ?) una
sintomatologia analoga anche al livello cervicale. Le relative indagini hanno
messo in evidenza una degenerazione del segmento C5/6 con un'ernia discale
trattenuta in sede paramediana sinistra creando un possibile conflitto
meccanico con la corrispondente radice C6.
Da parte della __________ è stata esclusa
un'ulteriore relazione causale tra i disturbi lamentati ancora nella visita
circondariale del 03.07.2007 e l'evento del novembre 2006.
Il paziente riferisce di dolori persistenti sia
in zona cervicale che lombare, con una caratteristica almeno parzialmente
meccanica, risentiti specialmente sotto carico o nei movimenti di flessione del
tronco. Vi sono irradiazioni intermittenti negli arti, sia nelle braccia che
nelle gambe senza che l'esame clinico deponga per una componente neurocompressiva
del quadro. Esso è caratterizzato da modiche limitazioni funzionali della
colonna cervicale e più evidenti della colonna lombare con la sollecitazione di
dolori locali senza irradiazioni. Si aggiunge una dolorabilità ínterspinale
lungo tutto il rachide lombare senza un ipertono muscolare rilevante ma con
dolori alla palpazione delle parti molli sia del cinto scapolare che pelvico,
il tutto l'espressione di una sindrome vertebrale cervicale e lombare
attualmente di moderata entità, riconducibile alle patologie degenerative
documentate. Né l'anamnesi né i reperti clinici depongono per una componente
primariamente infiammatoria. L'aspetto morfologico della sacroiliaca destra è
suggestivo per uno stato dopo sacroileite senza che vi siano indizi in favore
di una presente spondartropatia. Le condizioni di salute del paziente sembrano
essersi stabilizzate. Esse determinano una certa limitazione della caricabilità
in particolare del rachide.
Giudico la capacità funzionale residuale
del signor RI 1 come segue:
- sollevamento e/o trasporto di carichi:
in forma bimanuale e
fino all'altezza di un tavolo:
. molto leggeri (fino
a 5 kg): normale
. leggeri (fino a 10 kg) : lievemente ridotta
. medi (fino a 25 kg) : ridotta
. pesanti (oltre a 25 kg): esigua
oltre all'altezza di
un tavolo:
. molto leggeri (fino
a 5 kg): normale
. leggeri (fino a 10 kg): ridotta
. medi (fino a 25 kg): molto ridotta
. pesanti (oltre a 25 kg): nulla
sopra il piano delle
spalle:
- di 5 kg: lievemente
ridotta
+ di 5 kg: molto
ridotta
- manipolazione
di oggetti, attrezzi, pulsantiere:
. leggeri/di
precisione: normale
. medi:
lievemente ridotta
. pesanti:
molto ridotta
- posizioni di lavoro a dinamiche particolari:
. a braccia elevate: lievemente ridotta
. con rotazione: lievemente ridotta
. seduta e piegata in avanti: normale
. eretta e piegata in avanti: ridotta
. inginocchiata: lievemente ridotta
. con ginocchia in flessione: normale
‑ mantenere posizioni statiche:
. seduta: lievemente ridotta
. eretta: lievemente ridotta
- spostarsi/camminare:
. per tragitti fino a 2 km: normale
. per tragitti più lunghi: lievemente ridotta
. su terreno accidentato: lievemente ridotta
. salire/scendere scale: normale (ìnclusi ponteggi, scale a
pioli)
‑ diversi:
. l'impiego delle due mani è possibile in forma normale
Le presenti limitazioni sono solo parzialmente
compatibili con il lavoro di manovale nel settore della costruzione. Ritengo il
paziente perciò ulteriormente inabile al lavoro nella misura del 50% per
l'attività svolta (presenza normale, rendimento ridotto; a partire da subito)
Per un'attività lucrativa che possa rispettare
integralmente le limitazioni stabilite il paziente è invece abile in forma
normale (rendimento e presenza; a partire da subito).
Consapevole delle difficoltà di trovare una nuova
sistemazione professionale il paziente desidera riprendere il suo lavoro da
sempre, per intanto nella misura del 50%, sperando in un'intesa con il datore
di lavoro per poter in futuro evitare mansioni fisicamente particolarmente impegnative.
Propongo all'__________ dí concedere un periodo di prova di inabilità
lavorativa del 50% per la durata massima di 6 settimane. Se in seguito non
fosse possibile la chiusura del caso andrà preso in considerazione un
cambiamento dell'attività lucrativa. (doc. AI 1-5/7).
Nel
referto dell’11 novembre 2008 il Dr. __________ ha posto la seguente diagnosi e
valutazione:
“(…)
Diagnosi
- Sindrome
lombovertebrale e - spondilogena cronica bilaterale
con/da
. stato dopo Morbo di Scheuermann toracolombare
. alterazioni degenerative: (RM del 05.01.2005
rispettivamente del 05.06.2008)
-
L4/5 : osteocondrosi ed ernia discale mediana
con substenosi degenerativa del canale spinale
-
L5/S1: iniziale osteocondrosi con spondilartrosi
bilaterale
. esiti da probabile sacroileite a destra,
clinicamente silente
-Sindrome
cervicovertebrale, attualmente lieve, in presenza di un'osteocondrosi C5/6
con protrusione paramediana a sinistra (secondo RM del 15.06.2007), senza fenomeni
neurocompressivi
- Iniziale
contrattura di Dupuytren del dito IV a destra
Commento
La presente valutazione è stata richiesta dall'__________
per stabilire se vi è stata una modifica delle condizioni di salute del
paziente dall'ultimo controllo del settembre 2007 con riferimento alla sua
patologia dello apparato locomotorio. I miei riscontri attuali sono simili di
quelli di allora. Lo stesso dicasi anche per le alterazioni morfologiche
documentate, con una RM della colonna lombare del giugno 2008 che non mostra
modifiche significative dei reperti in confronto all'esame precedente del 2005.
Le limitazioni funzionali come stabilite nel mio rapporto precedente sono
quindi quelle attuali.
Alla luce di ciò confermo la mia valutazione di
allora di una capacità lavorativa limitata al 50% in qualità di manovale nel
settore dell'edilizia e di una capacità lavorativa al 100% (rendimento e
presenza) per un lavoro consono alle limitazioni stabilite allora. (doc. AI
4-1/5).
2.4. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16
ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.5. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurato è stato
accuratamente vagliato prima dell'emissione della decisione impugnata, dopo
attenta analisi della documentazione medica agli atti, deve concludere che non
vi è motivo per distanziarsi dalle valutazioni mediche del Dr. __________
svolte per conto dell’assicuratore malattie, che soddisfano i requisiti posti
dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno valore probatorio
(cfr. consid. 2.4) e possono quindi validamente servire da base al presente
giudizio senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori accertamenti medici.
Il Dr. __________
ha infatti sottoposto l’assicurato a due visite di controllo, in data 6 settembre
2007 (doc. AI 1-1) e in data 11 novembre 2008, durante le quali egli ha posto
due diagnosi del tutto sovrapponibili e ponendo le medesime limitazioni
funzionali. Il perito, in entrambi i referti, ha indicato una capacità
lavorativa residua dell’assicurato del 50%, nella precedente attività di
manovale, e del 100% per un lavoro consono alle limitazioni funzionali fissate
in sede peritale (cfr. doc. AI 1-1, 4-1).
Queste valutazioni peritali, non sono del resto
state smentite da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie
maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa
residua dell’interessato.
Tale non
può essere il certificato medico del 16 maggio 2009 del Dr. __________, spec.
FMH in neurochirurgia, il quale ha posto una diagnosi che non si discosta da
quella del Dr. __________. Il medico curante ha infatti confermato le “discopatie
L4/5 e L5/S1 con una stenosi del recesso a dx in L4/5”, presenti ancora nel
2008, e la discopatia C5/6 con una protrusione discale (cfr. doc. AI 1-5, A2).
Il Dr. __________
ha inoltre asserito che “la situazione è rimasta stabile con dolori lombari
e cervicali”. Egli ha poi aggiunto che “La situazione attuale è
invariata con dolori lombari irradianti alle natiche e in parte lungo la gamba
dx fascia laterale. Accusa un’esacerbazione dei dolori cervicali con
irradiazione alle spalle da inizio marzo 2008” (doc.
A2).
Anche il
Dr. __________ nel referto dell’11 novembre 2008 aveva riferito che il quadro
valetudinario era sostanzialmente stabile: “I miei riscontri attuali sono
simili a quelli di allora (n.d.r. perizia del 2007). Lo stesso dicasi
anche per alterazioni morfologiche documentate, con una RM della colonna
lombare del giugno 2008 che non mostra modifiche significative dei reperti in
confronto all’esame precedente del 2005” (doc. AI
4-4).
Nell’anamnesi
intermedia il Dr. __________ ha ripreso la sintomatologia dolorosa a livello
cervicale lamentata dal paziente (doc. AI 4-4) che tuttavia non modifica la
valutazione d’insieme del quadro valetudinario.
Diverge,
per contro, la valutazione della capacità lavorativa residua. Il Dr. __________
ha posto un’inabilità del 100% nell’ultima attività lucrativa e del 50% in
attività adeguate, mentre il perito ha fissato il 50% nell’ultima attività di
manovale edile e la piena abilità (100%) in attività adeguate (cfr. doc. AI
4-5, A2).
A mente
di questa Corte le conclusioni del medico curante, seppur divergenti per quanto
riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non
apportano nuovi elementi oggettivi ignorati dai referti peritali del Dr. __________
e vanno quindi intese nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze
che le patologie dell’interessato hanno sulla sua capacità di lavoro.
Il
referto del 24 aprile 2009 del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna,
non permette al TCA una diversa valutazione della fattispecie. Il medico
curante, peraltro non specialista in malattie reumatiche, non ha fornito una
diagnosi specifica ma ha indicato succintamente che “il paziente presenta
dolori cervico-omerali e lombo-sacrali con formiche” (doc. A3). Patologie,
come visto, diffusamente illustrate dal perito Dr. __________. Egli ha poi
precisato che l’assicurato non può svolgere lavori pesanti e/o rendere almeno
al 50% nel ramo dell’edilizia (doc. A3). Anche il Dr. __________ aveva posto dei
limiti funzionali, per quanto riguarda le attività pesanti, indicando una
capacità funzionale ridotta e molto ridotta, con carichi fino a 25 kg (cfr. doc. AI 1-6).
Per
quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa residua il medico
curante, oltre a non dare alcuna indicazione circa la capacità lavorativa in
attività adeguate, non fornisce nuovi elementi che permettano un giudizio
differente della fattispecie.
Giova
ricordare inoltre un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima
Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche
se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno
un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega
al suo paziente (cfr.
RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF
124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid.
2).
Ad esempio, nella sentenza
9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise
(cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités,
dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre
en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à
de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces méde-cins
traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de
l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans
le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés,
sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé
la décision attaquée. (...)"
Va inoltre ancora evidenziato
che il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, nel referto del 14 novembre
2007 indirizzato al Dr. __________ (doc. AI 46-2) aveva esposto la medesima
valutazione della capacità lavorativa residua del Dr. __________, indicando
quanto segue:
" (…)
A mio avviso il paziente è inabile al lavoro al 50% in un’attività
pesante a mediamente pesante mentre è abile in misura completa in un lavoro
leggero, che permetta il rispetto delle regole di ergonomia della schiena”
(doc. AI 46-2)
Nelle annotazioni del 2
marzo 2009 del medico del SMR, Dr. __________ (doc. AI 37-1) e in quelle
dell’11 maggio 2009 del medico del SMR, __________ (doc. AI 48-1), vengono
confermate le valutazioni relative alle inabilità lavorative poste dal perito.
Tutto ben considerato, dunque,
a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle conclusioni del Dr. __________,
alle quali deve essere attribuita, secondo la giurisprudenza
citata in precedenza (cfr. consid. 2.4.), forza probatoria piena, in quanto approfondite,
complete e motivate.
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140 e 129 V 4).
Alla luce
di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
del SMR, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute
dell’interessato e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con
il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,
111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato è tuttora abile
in misura del 100% in attività adeguate.
La
consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto del 26 febbraio
2009, per quanto riguarda le attività esigibili dall’assicurato nel rispetto
dei limiti indicati dal Dr. __________ ha indicato quelle di magazziniere
(merce leggera), autista fattorino o operaio di fabbrica (doc. AI 38-3)
2.6. Occorre ora
esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal
profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2008. L’amministrazione ha
eseguito il raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2007, per cui il
reddito da valido e quello da invalido vanno aggiornati al 2008.
2.6.1. Per quel che
concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto
stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito
che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano in fr. 63’492.-- (fr. 4’884.--
x 13) nel 2007, secondo quanto dichiarato dal precedente datore di lavoro, __________
__________ (doc. AI 35-1).
Adeguando
tale importo al 2008, si ottiene un reddito da valido di fr. 64'761.84 (+2% per il 2008, cfr. (cfr. tab. B 10.2,
pubblicata in La Vie économique, 7/8-2009, p. 91).
2.6.2. Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal
ricorrente, va ricordato che lo
stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in
Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in
quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In
un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha
lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso
in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.
45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'732.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr.
4'921.28 mensili oppure a fr. 59'055.36 per l'intero anno (fr. 4'921.28 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2008 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,
7/8-2009, p. 91) un reddito mensile di fr. 5'102.95 oppure di fr. 61'235.44 per
l'intero anno (fr. 5'102.95 x 12).
L’assicurato,
quale manovale edile, avrebbe guadagnato nel 2008 fr. 64'761.84 / anno per
un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.6.1.). Tale reddito si situa sopra
la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 64'742.37,
cfr. Tabella TA1 p.to 15-37 “Attività manifatturiere”, livello di
qualifica 4, fr. 5’003.-- X 12 mesi = 60’036.-- riportato su 41.6 = fr. 62'437.44 e aggiornato
al 2008).
Nel caso
in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito
statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U
8/07 del 20 febbraio 2008.
2.6.3. In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di
incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il
fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
"
2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne
Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser
Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem
leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden
Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
Fatti
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6 Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen,
in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark
nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das
Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass
die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden
Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive
Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8
sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der
prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist
(vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung
getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann,
erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend.
Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung
abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem
Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente
führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una
riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di
35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel
settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
Considerandi
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25
febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone
in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali
(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro
gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le
seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui
è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà
legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in
cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,
consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.6.4
In concreto,
nel rapporto del 26 febbraio 2009, la consulente IP ha applicato una riduzione
del 5% per attività leggere e un ulteriore 5% per cambio di attività
(l’assicurato possiede una scarsa scolarizzazione ed ha sempre lavorato nel
settore dell’edilizia, motivo per cui incontrerà numerose difficoltà nel
reperire una nuova attività lavorativa (doc. AI 38-3).
La
percentuale globale del 10% stabilita dalla consulente può essere confermata
dal TCA.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante
giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e
6).
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2008, partendo da un
salario da invalido di fr. 61'235.44 e ammettendo la riduzione del 10%, il reddito ipotetico
dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 55'111.89 confrontando ora questo dato
con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 64'761.84 (consid.
2.6
) emerge un tasso d’invalidità del 14,90% arrotondato al 15% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale
che non dà diritto ad una riformazione professionale, né tanto meno ad una rendita
d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione.
Nella
misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di prestazioni
dell’assicurazione invalidità la sua decisione formale del 13 maggio 2009
merita quindi conferma.
2.7
L’assicurato
nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici
(doc. I, VI).
Va
qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti medici.
2.8
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza,
le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster