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Decisione

32.2009.117

Di regola, nel raffronto dei redditi, un salario superiore a quello che l'assicurato avebbe conseguito al momento dell'inizio del diritto alla rendita va utilizzato solo se per motivi inerenti alla sa

24 febbraio 2010Italiano64 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta

l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;

Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente

dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione

illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato

o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 OAI.

2.4. Nel

caso concreto l’interessata ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI il 28

giugno 2008 a causa di un’artrosi e di una discopatia (doc. AI 5-7).

L’11

agosto 2008 il Dr. __________, specialista FMH in chirurgia della mano ha

attestato un’inabilità lavorativa per entrambe le mani del 50% dal 13 settembre

2007, del 100% dal 27 novembre 2007 e dello 0% dal 18 agosto 2008, rilevando

tuttavia che “l’inabilità continua al 100% per i problemi dell’ernia del

disco all’altezza della colonna lombare” (doc. AI 12-1).

Il

12 agosto 2008 il dr. med. __________, FMH ortopedia, medico aggiunto di

Ortopedia all’Ospedale Regionale di __________, ha attestato la presenza di una

discopatia e di una gonartrosi mediale sx dal 1° aprile 2008 (doc. AI 10-2).

Il

1° settembre 2008 il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver valutato gli

atti medici a disposizione ed aver avuto un colloquio con il medico curante,

Dr. __________, FMH medicina generale, ha proposto una perizia reumatologica ad

opera del dr. __________, FMH reumatologia e medicina interna (doc. AI 15-2).

La

ricorrente è stata visitata dal perito in data 10 ottobre 2008. Il dr. med. __________,

dopo aver descritto l’anamnesi remota, sistemica, socio-professionale e osteo-articolare,

i disturbi attuali e lo status, aver esaminato la documentazione radiologica e

la documentazione medica, ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa di sindrome lombo-vertebrale senza neurologia con/su discopatia

L5/S1 con ernia discale mediana leggermente lussata in basso e spondilartrosi,

discopatia e spondilartrosi L4/5 e discopatie al passaggio toraco-lombare

probabilmente in esiti di M. di Scheuermann, poliartrosi delle mani con artrosi

di Heberden di grado lieve-moderato, artrosi di Bouchard dito indice mano sx,

rizartrosi bilaterale, con intervento di artroplastica a sx nel novembre 2007 e

a dx nell’aprile 2008, disturbi statici e degenerativi dei piedi, piede cavo e

piede piano trasverso anteriore d.p., artropatia d’aspetto degenerativo delle

articolazioni tarso-metatarsali d.d.p. e la diagnosi senza ripercussioni sulla

capacità lavorativa di gonalgie anamnestiche a sx: lesione mendicale corno

posteriore mediale e difetti cartilaginei a carico del condilo femorale mediale

e laterale così come della rotula (reperto RMN), st. d. intervento per sindrome

del tunnel carpale bilaterale, a sx nel novembre 2007 e a dx nel marzo 2008,

St.d. appendicectomia e isterectomia, ipertensione trattata e obesità (BMI 36.2).

Il

perito ha posto la seguente prognosi:

"

La paz. ha dunque potuto sospendere la sua

attività lavorativa principalmente per i problemi alle mani, per i quali è

stata operata di una sindrome del tunnel carpale e di una rizartrosi d.d.p., a

sx nel novembre 2007 e a dx nell’aprile 2008. Il risultato di questo intervento

è da giudicare molto soddisfacente, tanto che la paz. è attualmente

praticamente asintomatica, con unicamente ancora una lieve diminuzione di

sensibilità alla mano dx (sensazione ovattata). Ha per contro recuperato la

mobilità dei pollici e lamenta solo ancora qualche disturbo in occasione di

determinati lavori di forza (per es. a chiudere un rubinetto). Presenta inoltre

un’artrosi di Heberden funzionalmente non rilevante e senza particolari dolori

associati ed un’artrosi sintomatica dell’articolazione IPP dell’indice della

mano sx con una limitazione parziale alla flessione di questo dito.

Radiologicamente non sono evidenziabili altre patologie osteoarticolari. La

situazione può dunque essere considerata stabilizzata alle mani, con

possibilità naturalmente di un ulteriore probabile recupero della sensibilità

alla mano dx, ad eccezione dell’artrosi della IPP II dell’indice sx, la quale

potrebbe presentare un carattere evolutivo.

Per quanto riguarda i dolori lombari, questi

corrispondono effettivamente a delle alterazioni discali degenerative dei

segmenti lombari bassi e più in particolare di quello lombosacrale. I dolori

sono strettamente meccanici e sono ultimamente migliorati grazie alla

fisioterapia e al riposo relativo. Anamnesticamente vi è stato un periodo in

cui la paz. ha avuto dei dolori irradianti posteriormente agli arti inferiori,

attualmente non sono tuttavia presenti dei segni radicolari irritativi o

deficitari. La situazione sembra dunque ben compensata, anche se con una lieve

limitazione dolorosa di movimento a livello lombare, in assenza sforzi fisici

particolari e con un adeguato trattamento fisioterapico.

I dolori che la paz. ha avuto in passato a

livello della colonna toracica sono con ogni probabilità da riferire a delle

alterazioni degenerative secondarie a livello toraco-lombare in esiti di una

distrofia di Scheuermann. La paz. è per contro attualmente asintomatica in una

situazione di relativo riposo.

Per quanto riguarda i dolori ai piedi questi non

sono da riferire ad un origine vertebrale, bensì sono dovuti a delle

alterazioni statico-degenerative, per le quali la paz. porta per altro già dei

supporti ortopedici. I disturbi non sono peggiorati alla marcia su terreni

piani, dove la paz. può camminare normalmente.

Per quanto riguarda i dolori al ginocchio sx,

questi sono migliorati con la fisioterapia e l’infiltrazione eseguita dal Dr. __________.

Attualmente la paz. presenta delle ginocchia clinicamente senza particolarità.

I disturbi sembrano ricollegabili ad una meniscopatia evidenziata all’esame RMN

del marzo u.s. affezione che ha spesso una tendenza evolutiva spontanea

favorevole. In caso di ripresa dei disturbi la situazione andrà naturalmente

rivalutata dal punto di vista ortopedico.” (doc. AI 24-8/9)

A

proposito delle conseguenze sulla capacità di lavoro, il perito ha affermato:

"

La paz. è dunque limitata nella sua attività

lavorativa abituale di assistente di cura in casa per anziani dalle varie

problematiche degenerative elencate sopra, che riguardano principalmente la

colonna lombare e le mani, molto meno i piedi ed il ginocchio sx.

In ragione delle discopatie lombari, in

particolare dell’ernia discale lombosacrale, la paz. è effettivamente limitata

nelle possibilità di carico. Può così portare normalmente pesi da 5-10 kg fino

ai fianchi. Talvolta fino altezza del busto o sopra le spalle, può sollevare

solo talvolta ed in modo ergonomico pesi fino a 15 kg, non oltre. Può tenere

solo talvolta la posizione eretta in flessione anteriore, può rimanere in

posizione seduta (o seduta-chinata in avanti) o eretta per un’ora senza

cambiare posizione. E’ limitata nelle rotazioni del tronco e può lavorare solo

talvolta in posizione accovacciata o inginocchiata. Può manipolare normalmente

oggetti leggeri e fare lavori di precisione, talvolta attrezzi medi, non può

per contro manipolare oggetti pesanti. Può camminare normalmente su terreni

piani, solo talvolta su terreni accidentati, può salire/scendere normalmente

1-2 rampe di scale.

B.2 Conseguenze dei disturbi sull’attività

attuale:

Per quanto riguarda la sua attività di assistente

di cura risulta un’inabilità lavorativa al 50% dal 13.09 e al 100% dal

23.11.2007. Nel suo certificato medico del 25.06 u.s il Dr. __________ riteneva

possibile una ripresa lavorativa completa per quanto riguarda il problema delle

mani circa 3-4 mesi dopo l’intervento alla mano dx dell’aprile 2008.

Da metà agosto 2008 la paz. è dunque da ritenere

abile al lavoro al 100% per quanto riguarda la problematica delle mani. A causa

dei suoi disturbi lombari la paz. è per contro effettivamente limitata per le

attività fisicamente impegnative come mobilizzare o sollevare paz. dipendenti.

Risulta per contro ancora abile al lavoro per le altre attività lavorative più

leggere inerenti alla sua professione a partire dalla data della presente

perizia.

Resta dunque da valutare in che misura l’attività

lavorativa della paz. è compromessa dal fatto di non poter più alzare dei paz.

dipendenti e se tale attività lavorativa sia ancora proponibile senza questa

parte di attività.” (doc. AI 24-10)

A

proposito della possibilità di migliorare la capacità di lavoro sul posto di

lavoro attuale, il perito ha affermato:

"

La capacità lavorativa della paz. può essere migliorata

se fosse possibile esimerla da quella parte di attività lavorative in cui è

limitata, dunque dal mobilizzare o sollevare paz. dipendenti. In tal caso, se

fosse adibita a lavori più leggeri (pianificazione delle cure, somministrazione

di medicamenti ecc.), può essere ritenuta attualmente una capacità lavorativa

sull’arco dell’intera giornata con una limitazione del rendimento del 10-20% al

massimo.”

(doc. AI 24-11)

Per

quanto concerne il grado in altre attività lavorative, il perito ha affermato:

"

Un’attività lavorativa adeguata alle condizioni

della paz. sarebbe dunque un’attività leggera e variata, in cui analogamente a

quanto descritto sopra vi sarebbe una capacità lavorativa completa con una

limitazione del rendimento del 10-20% a partire dalla data della perizia.”

(doc. AI 24-11)

Sulla

base della sopra citata perizia, il medico SMR, Dr. med. __________, ha

concluso che “l’assicurata non può svolgere tutte le attività di assistente

di cura in quanto non può alzare pazienti dipendenti, mentre che potrebbe

assumere le altre attività, fisicamente meno impegnative, con un rendimento

ridotto del 10-20%.” (doc. AI 28-2)

In sede

di osservazioni al progetto di decisione l’assicurata ha fatto valere il

sopraggiungere di nuove patologie che hanno portato ad un’inabilità lavorativa

completa anche dopo il 31 gennaio 2009 a causa di problematiche al ginocchio di

tipo degenerativo, condropatia retrorotulea, cisti sinoviale sovra-condilare

mediale (doc. AI 42-2 e 42-3). A questo proposito ha allegato un certificato

del medico curante __________ che ha attestato un’inabilità al lavoro al 100%

dal 28 gennaio 2009 per circa 3-4 settimane (doc. AI 42-6).

Il 7

aprile 2009 il medico SMR, Dr. med. __________, al riguardo si è così espresso:

"

Certificato Dr. __________ del 3 febbraio 2009:

inabile al lavoro al 100% dal 28 gennaio 2009 per 3-4 settimane (infortunio del

28 gennaio 2009 notificato alla __________ Assicurazione LAInf).

Risonanza magnetica del ginocchio destro del 6

febbraio 2009 (Clinica __________): Esame eseguito in seguito a distorsione e

versamento articolare. Meniscopatia degenerativa senza rottura, condropatia

rotulea, cisti sinoviale, versamento.

Lo stato clinico non è descritto. L’infortunio

non del 28 gennaio 2009 è documentato. La risonanza magnetica del 6 febbraio

2009 del ginocchio sinistro evidenzia la presenza di condropatia e di

versamento così come quella del 18 marzo 2008 del ginocchio destro, a sinistra

però senza rottura del menisco mediale. Il Dr. __________ ha preso in considerazione

lo stato articolare quando ha formulato i limiti funzionali all’occasione della

sua perizia del 10 ottobre 2008 (rapporto del 10 novembre 2008).

Un trauma contusivo è suscettibile di aver

provocato un’esacerbazione temporanea dei sintomi, non si è verificato un

peggioramento dello stato di salute di lunga durata in assenza di alterazioni

traumatiche strutturali.” (doc. AI 44-1)

In sede

di ricorso l’insorgente ha prodotto un certificato del Dr. med. __________,

medico aggiunto ortopedia dell’Ospedale Regionale di __________, il quale ha

affermato:

"

(…)

In merito al suo scritto del 04.05.09 a mio

avviso il suo grado d’inabilità lavorativa nella professione abituale di

assistente di cura non può superare il 50% a condizione che l’ambiente di

lavoro le permetta un’attività dove non debba sollevare pesi oltre i 10-15 kg.

In particolare, evitando attività che

sottopongono la colonna lombare e le ginocchia a sforzi intensivi e prolungati

o stazione eretta prolungata.

Tenuto conto che quanto sopra esposto ed espresso

è puramente teorico dal punto di vista ortopedico, a mio avviso, lei dovrebbe

risultare inabile al lavoro al 50% con una durata lavorativa massima di 4 ore

(in attività lavorative leggere che non portino a sovraccarico la sua colonna

lombare ed in particolare gli arti inferiori).” (doc. AI 49-18)

Il 23

giugno 2009 il medico SMR, dr. med. __________, ha preso posizione sul predetto

referto, affermando:

"

(…)

In data 10 ottobre 2008, l’assicurata è stata

sottoposta a perizia reumatologica presso il Dr. __________ (rapporto peritale

del 10 novembre 2008): L’anamnesi e l’obiettività clinica sono presi in

considerazione e messi in relazione con le alterazioni strutturali evidenziate

tramite diagnostica per immagini. Di conseguenza sono precisati i limiti

funzionali, entro i quali l’assicurata risulta abile al lavoro con rendimento

ridotto del 10% dal novembre 2007. Sono aggiunte delle considerazioni

riguardanti i requisiti per poter realizzare l’attività abituale con rendimento

ridotto del 10-20%.

Dopo la perizia, lo stato di salute

dell’assicurata non è mutato in modo duraturo. In seguito ad infortunio (evento

del 28 gennaio 2009) con trauma distorsivo del ginocchio destro, l’assicurata è

stata inabile al lavoro al 100% dal 28 gennaio 2009 per un periodo di 3-4

settimane (certificato Dr. __________ del 3 febbraio 2009). Gli accertamenti

eseguiti (risonanza magnetica del ginocchio destro del 6 febbraio 2009, Clinica

__________, __________) non hanno evidenziato segni per lesioni traumatiche

recenti, ma delle alterazioni degenerative paragonabili al referto noto a

carico del ginocchio sinistro.

Il nuovo rapporto del Dr. __________ non

contribuisce nuovi elementi oggettivi rispetto a quanto già preso in

considerazione dalla perizia Dr. __________ e l’evoluzione successiva dello

stato di salute.” (doc. V)

Nel corso del mese di

agosto 2009 la ricorrente ha prodotto un certificato del dr. med. __________,

specialista FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, il quale ha affermato:

" Il

medico certifica di aver seguito la paziente dal 31.3.09 al 25.6.09.

Presenta diverse patologie ortopediche

e reumatologiche.

A sapere:

- una sindrome lombovertebrale su

discopatia e spondilartrosi.

- una

condropatia femoropatellare bilaterale predominante a destra con anche

condropatia condilotibiale sinistra.

- un’artrosi

multipla delle due mani e uno stato dopo artroplastica bilaterale.

- un eccesso ponderale.

Di conseguenza, tenendo conto delle patologie menzionate, ritengo

la paziente inabile al 100% come assistente di cura.

Ritengo invece possibile una capacità lavorativa al 50% in un

lavoro leggero adatto, lavoro di tipo amministrativo.

Le patologie a livello delle due mani e delle due ginocchia non

permettono di prendere in considerazione qualsiasi altra attività lavorativa.”

(doc. D)

Il 27

agosto 2009 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale,

medico perito certificato SIM, ha preso posizione sul nuovo certificato, e,

dopo aver rivalutato l’intero incarto dell’assicurata, ha evidenziato come “l’attuale

rapporto dr. __________ non evidenzia nuove diagnosi o una sostanziale modifica

dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione peritale dr. __________.”

(doc. X/Bis).

Il 3

novembre 2009 la ricorrente ha prodotto numerosi ulteriori certificati medici,

chiedendo nuovamente l’allestimento di una perizia neutra.

Con

certificato del 3 novembre 2009 il Dott. __________, medicina generale –

complementare, ha affermato di “aver in cura la suddetta dal 25/X/09 per

neuropatie periferiche all’art. coxo-femorale dx ed alla stessa gamba. La Pz. é

già portatrice di ernia discale, pertanto è impossibilitata a lavorare

(specialmente lavori pesanti) per ulteriori 5 g. s.c.” (doc. M)

La dott.ssa __________ del

Pronto soccorso dell’Ospedale Regionale di __________ ha rilevato di aver

visitato la paziente il 27 ottobre 2009 ed ha precisato:

" Paziente

nota ai colleghi della neurochirurgia (Dr. __________), che ha eseguito una RMN

lombare il 22.10.2009 con riscontro di un’ernia discale L5/S1 con compressione

radicolare prevalentemente sinistra ma soprattutto con effetto di massa

moderato sul sacco durale e sulla linea mediana con listesi L4/L5 ed una

iniziale discopatia a questo livello. La paziente avrebbe dovuto contattare in

data odierna il servizio di neurochirurgia per il procedere (intervento di

stabilizzazione e fusione da L3 fino a S1 dopo aver effettuato infiltrazioni ed

una discografia nel segmento L4/L5. La paziente si presenta in PS in quanto da

sabato sera presenta un dolore all’inguine destro che si irradia anteriormente

nella coscia destra con occasionalmente cedimenti della gamba destra. Non riferisce

deficit degli sfinteri. I dolori si accentuano alla deambulazione ed in

posizione supina.

Allo status Lasegue negativo, non deficit in forza ne di

sensibilità, ROT normovivi e simmetrici.” (doc. L)

Il 30 settembre 2009 Dr.

med. __________, viceprimario del servizio di neurochirurgia dell’Ospedale Regionale

di __________, ha rilevato:

" (…)

La signora RI 1 di professione è assistente di cura, con una incapacità

lavorativa al 100% già da due anni.

Problema attuale

La signora presenta una storia di

patologia dell’apparato locomotore compreso anche una discopatia L5/S1 ed

L4/L5.

All’esame clinico neurologico non si riscontrano deficit sensitivo

motorio; il territorio dermatomerico permette di mettere in relazione la

compressione a livello foraminale L5/S1 dovuta ad una grave discopatia con un

listesi di grado I e disturbi accusati.

Il restringimento del forame di coniugazione di per sé è responsabile

del quadro clinico.

Esami complementari

Ho prescritto un nuovo esame di RM lombare, che verrà eseguito il

22.10.09.

Proposta terapeutica

Nell’immediato non è indicato un intervento chirurgico di fusione,

a maggior ragione considerando il segmento discopatico L4/L5, che è

probabilmente asintomatico.

Propongo quindi una valutazione sotto il profilo anche

investigativo nel meccanismo del dolore con delle infiltrazioni mirate nelle

faccette articolari L5/S1 e periradicolari L5.” (doc. H)

Il Dr. med. __________ il

22 ottobre 2009 ha affermato:

" L’esame

mette in evidenza un’ernia discale L5/S1 con una compressione radicolare

prevalente a sin, ma si tratta soprattutto di un’ernia che esercita un effetto

di massa moderato sul sacco durale e sulla linea mediana vi è un listesi L4/L5

e una discopatia iniziale a questo livello.

Desidero riconvocare la signora RI 1 per discussione su

un’eventuale intervento chirurgico di stabilizzazione e fusione da L3 fino a

S1. Quest’ipotesi può essere soltanto presa in considerazione dopo una meditata

riflessione e dopo aver effettuato delle infiltrazioni mirate con inoltre una

discografia nel segmento L4/L5.” (doc. I)

La stessa ricorrente, con

uno scritto personale del 3 novembre 2009, ha evidenziato l’estrema precarietà

del suo stato di salute e ribadito la necessità di procedere con una perizia

neutra (doc. G).

2.5. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-nante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscen-za dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03,

consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U

330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123;

STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001

pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicurato-re. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezza-mento (DTF

125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtspre-chung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio

2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

2.6. Va

innanzitutto rilevato che le parti sono concordi nel ritenere che occorre esaminare

se, e in quale misura, la ricorrente può esercitare un’altra attività

confacente al suo stato valetudinario. Infatti il perito ha precisato che “a

causa dei suoi disturbi lombari la paz. è per contro effettivamente limitata

per le attività fisicamente impegnative come mobilizzare o sollevare paz.

dipendenti” (doc. AI 24-10; cfr. anche doc. AI 24-11: “la capacità

lavorativa della paz. può essere migliorata se fosse possibile esimerla da

quella parte di attività lavorative in cui è limitata, dunque dal mobilizzare o

sollevare paz. dipendenti”), ossia proprio una gran parte delle attività

che era chiamata ad effettuare presso il suo datore di lavoro (cfr. doc. AI 9-5/6

da cui emerge che l’interessata deve sollevare o portare spesso pesi superiori

ai 25kg). Certo, il dr. med. __________ ha precisato che “risulta per contro

ancora abile al lavoro per le altre attività lavorative più leggere inerenti

alla sua professione a partire dalla data delle presente perizia” ma ha evidenziato

che “resta da valutare in che misura l’attività lavorativa della paz. è

compromessa dal fatto di non poter più alzare dei paz. dipendenti e se tale

attività lavorativa sia ancora proponibile senza questa parte di attività”,

rilevando che “se fosse adibita solo a lavori leggeri (pianificazione delle

cure, somministrazione di medicamenti, ecc.), può essere ritenuta attualmente

una capacità lavorativa sull’arco dell’intera giornata con una limitazione del

rendimento del 10-20% al massimo” (cfr. anche le affermazioni del dr. med. __________,

del 23 giugno 2009, doc. V citato al consid. 2.4).

La

descrizione dell’attività esigibile dalla ricorrente (pianificazio-ne delle

cure, somministrazione dei medicamenti), corrisponde in realtà ad un’attività

leggera che non comporta più un lavoro fisico e pesante a diretto contatto con

i pazienti come invece lo è quello di assistente di cura.

Del resto

il consulente in integrazione ha evidenziato nel suo rapporto di intervento

tempestivo che “con il DL siamo riusciti a trovare una soluzione temporanea

di tre mesi in qualità di animatrice al 50% dopodiché il DL non è nella

condizione di configurare alcuna alternativa professionale rispettosa del suoi

limiti funzionali” (cfr. anche scritto della ricorrente, doc. G: “(…) ho

iniziato da pochi giorni il programma occupazionale come animatrice presso il Centro

Diurno di __________ (frequentato dagli anziani), ma già dal secondo giorno di

lavoro la mia schiena e soprattutto la mia gamba destra hanno ceduto”).

Inoltre

l’amministrazione nella decisione impugnata ha stabilito che:

"

Secondo la documentazione medica esaminata dal

servizio medico regionale dell’AI si evince che l’attività attuale quale

assistente di cura (il cui reddito da sana attualizzato è pari a Fr. 56'620.-)

è proponibile in misura del 50% dal settembre 2007 e in misura nulla dal

novembre 2007 mentre in una professione adeguata rispettosa delle limitazioni

presentate dallo stato di salute la capacità lavorativa medico teorica è

pressoché completa (riduzione del 10%) dal novembre 2008. (doc. AI 45-1,

sottolineatura del redattore)

Alla luce

di quanto sopra e degli atti medici prodotti dalle parti non può pertanto più

essere ritenuto esigibile il lavoro di assistente di cura, malgrado il

consulente IP, che del resto non è un medico, nel suo rapporto finale di

intervento tempestivo del 26 gennaio 2009 accenni ancora a questa possibilità

(cfr. doc. AI 34-2 secondo paragrafo seconda frase: “Facendo riferimento

alle limitazione e a quanto sopra esposto non si esclude neppure l’attività di

assistente di cura.”).

In queste

condizioni resta da esaminare se, e in quale percentuale, può essere esatta

dalla ricorrente un’attività leggera confacente al suo stato di salute.

2.7. Questo TCA

chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia reumatologica

del dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina interna, del 10 novembre

2008 (doc. AI 24-1) per quanto concerne la capacità lavorativa completa con una

limitazione del rendimento del 10-20% a partire dalla data della perizia in

un’attività confacente allo stato di salute della ricorrente con le limitazioni

ivi descritte.

Tale

valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati in precedenza.

Il

perito, dopo aver visitato la ricorrente, è giunto alla convincente conclusione

che l’assicurata è abile al lavoro in maniera completa con una limitazione del

rendimento del 10-20% in un’attività leggera confacente al suo stato di salute.

Lo specialista dopo aver

descritto nei minimi particolari l’anamnesi remota, sistemica,

socio-professionale, osteo-articolare e i disturbi attuali, aver esaminato il

sistema neurologico ed osteo-articolare, nonché la documentazione radiologica e

Considerandi

medica, ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di

sindrome lombo-vertebrale senza neurologia con/su discopatia L5/S1 con ernia

discale mediana leggermente lussata in basso e spondilartrosi, discopatia e

spondilartrosi L4/5, discopatie al passaggio toraco-lombare probabilmente in

esiti di M. di Scheuermann, poliartrosi delle mani con artrosi di Heberen di

grado lieve-moderato, artrosi di Bouchard dito indice mano sx, rizartrosi

bilaterale, con intervento di artroplastica a sx nel novembre 2007 e a dx

nell’aprile 2008 e disturbi statici e degenerativi dei piedi (piede cavo e

piede piano traverso anteriore d.d.p. e artropatia d’aspetto degenerativo delle

articolazioni tarso-metatarsali d.d.p.).

Il perito si è espresso su tutte le patologie lamentate

dall’assicurata, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua

disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa della ricorrente sulla base

delle indicazioni risultanti dalla visita del 10 ottobre 2008.

In

concreto non sono presenti elementi che possano far ritenere errata la perizia

amministrativa.

I

certificati prodotti in sede di osservazioni al progetto di decisione ed in

sede di ricorso non sono infatti atti a sovvertire le conclusioni peritali,

trattandosi per lo più di valutazioni diverse dello stesso stato di fatto.

In

particolare il certificato del dr. med. __________, del 3 febbraio 2009, si

limita ad attestare un’inabilità lavorativa al 100% dal 28 gennaio 2009 per un

periodo di 3-4 settimane senza precisare se un’attività leggera e confacente

allo stato di salute è esigibile ed in che misura (doc. AI 42-6). Ciò vale

anche per i documenti utilizzati per ottenere le indennità giornaliere della __________

e della __________ (doc. AI 42-4 e 42-5).

Allo

stesso modo l’attestato del dr. med. __________, della Clinica __________, del

6.

febbraio 2009 si limita a porre una diagnosi (meniscopatia degenerativa senza

rottura, legamenti intatti, Condropatia erosiva retrorotulea, Cisti sinovale

sovra-condilare mediale), senza tuttavia indicare alcunché circa la capacità

lavorativa della ricorrente (doc. AI 42-3).

Come

indicato a questo proposito dal dr. med. __________, medico SMR (cfr. sul

valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14

settembre 2007, consid. 3.3), un trauma contusivo, come quello che ha avuto la

ricorrente in quel periodo, è suscettibile di aver provocato un’esacerbazione

temporanea dei sintomi, ma non ha provocato un peggioramento dello stato di

salute di lunga durata in assenza di alterazioni traumatiche strutturali (doc.

AI 44-1).

L’attestazione

del dr. med. __________, medico aggiunto ortopedia all’Ospedale Regionale di __________,

del 26 maggio 2009, che certifica un’incapacità lavorativa del 50% in attività

leggere che non portino a sovraccarico la colonna lombare della ricorrente ed

in particolare gli arti inferiori (doc. B) e quella del dr. med. __________,

specialista FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, del 9 luglio 2009, che

certifica una capacità lavorativa al 50% in attività amministrative, si

rivelano essere delle semplici valutazioni diverse, rispetto al perito, della

capacità, per la ricorrente, di esercitare un’attività lavorativa leggera, ma

non si confrontano minimamente con il contenuto della perizia del 10 novembre

2008, né indicano per quale motivo le valutazioni del dr. med. __________ non

sarebbero corrette.

I

due specialisti non attestano la presenza di patologie che non sarebbero già

state prese in considerazione dal perito, come rileva il medico SMR, dr. med. __________

(cfr. doc. X).

In

particolare il dr. med. __________ evidenzia la presenza di una sindrome

lombovertebrale su discopatia e spondilartrosi, un’artrosi multipla delle due

mani e uno stato dopo artroplastica (doc. D), che il dr. med. __________ ha già

preso in considerazione ritenendole patologie con ripercussioni sulla capacità

lavorativa (doc. AI 24-7: “sindrome lombo-vertebrale senza neurologia con/su

discopatia e spondilartrosi” e “poliartrosi delle mani con artrosi di Heberden di

grado lieve-moderato, artrosi di Bouchard dito indice mano sx, rizartrosi

bilaterale, con intervento di artroplastica a sx nel novembre 2007 e a dx

nell’aprile 2008”), di un eccesso ponderale che il perito ha ritenuto non

avere ripercussioni sulla capacità lavorativa (cfr. doc. AI 24-8: “obesità”)

e di una condropatia femoropatellare bilaterale dominante a destra con anche

condropatia condilotibiale sinistra (doc. D) che il dr. med. __________ ha

riassunto nella documentazione radiologica (cfr. doc. AI 24-6: “difetto di

sostanza del corno posteriore del menisco mediale in prossimità della sua

inserzione ossea, che potrebbe corrispondere ad una vecchia rottura o ad una

rottura radiale. Focolai di condropatia 3 sia lungo la convessità condilo

femorale interno ed esterno sia lungo la faccia posteriore della rotula.”).

Va qui rammentato

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria rispetto al perito non è sufficiente a rimettere in discussione

una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti

(cfr. sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid, 7.4). Non va infatti

dimenticato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia) il TF ha già avuto modo di affermare che in

caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante

anche se specialista (sentenza 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009).

Infine, per quanto

concerne i certificati medici prodotti il 3 novembre 2009, va evidenziato

quanto segue.

Con il certificato del 30

settembre 2009 il dr. med. __________ non si scosta dalle valutazioni peritali

laddove afferma che la ricorrente presenta una storia di patologia

dell’apparato locomotore compresa anche una discopatia L5/S1 e L4/L5 e che la

sintomatologia attuale lamentata è soprattutto in relazione ad una sindrome

lombovertebrale con irradiazione radicolare di tipo L5.

Egli precisa del resto che

all’esame neurologico non si riscontra un deficit sensitivo motorio e che

nell’immediato non è indicato un intervento chirurgico in fusione a maggior

ragione considerando il segmento discopatico L4/L5 che è probabilmente

asintomatico.

Certo, lo specialista

afferma che l’interessata è incapace al lavoro al 100% da due anni. Egli

tuttavia non specifica se ciò vale solo nella precedente attività di assistente

di cura o anche per un’attività leggera e confacente al suo stato di salute. Comunque,

come già evidenziato in precedenza, anche se così fosse, si tratterebbe semplicemente

di una diversa valutazione della capacità lavorativa fondata sulla medesima

diagnosi presa in considerazione del perito e dunque non è atta a sovvertire le

conclusioni del dr. med. __________, non indicando per quale motivo le

conclusioni peritali non sarebbero corrette.

Gli altri certificati

attestano per la maggior parte una situazione valetudinaria successiva

all’emanazione della decisione impugnata (14 maggio 2009). Infatti il dott. __________

rileva di avere in cura l’interessata dal 25 ottobre 2009 e certifica l’impossibilità

per la ricorrente di lavorare dal 3 novembre 2009 (doc. M), la dott.ssa __________

ha visitato la ricorrente al Pronto Soccorso dell’Ospedale Regionale di __________

il 27 ottobre 2009 e descrive una patologia insorta in quel periodo (cruralgia

destra di origine non chiara; “dolore all’inguine destro che irradia

anteriormente nella coscia destra con occasionalmente cedimenti della gambe

destra”) e non indica comunque la presenza di eventuali incapacità

lavorative (doc. L), ed il dr. med. __________, nel certificato del 22 ottobre

2009, si sofferma su una RMN eseguita il medesimo giorno.

La data di emanazione della decisione impugnata (in casu, il

14.

maggio 2009) segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice

delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4). Secondo costante

giurisprudenza del TF, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso

alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la

decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I

fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono

di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121

V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

L’eventuale aggravamento

dello stato di salute avvenuto successivamente all’emissione della decisione

impugnata non è pertanto atto a provocare una modifica della medesima e darà

semmai luogo ad una procedura di revisione se sarà richiesta dalla ricorrente.

Alla

luce di quanto sopra esposto il TCA deve concludere che dalla perizia del 10 novembre 2008

del dr. med. __________, emerge in maniera incontrovertibile che, al momento

della valutazione specialistica, l’interessata era capace al lavoro in attività

leggera in maniera completa con una diminuzione del rendimento del 10-20%.

Va

ribadito che fondandosi sulla più volte citata perizia tutti i medici del SMR

intervenuti sono giunti alla medesima conclusione (cfr., sul valore probatorio

dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007,

consid. 3.3 e sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008, consid. 3.2; cfr. anche

la sentenza 8C_407/2007 dell’8 settembre 2008 in ambito di assicurazione contro

gli infortuni, dove al consid. 3 il Tribunale federale ha confermato un

giudizio di questo TCA dove è stato ritenuto maggiormente attendibile il parere

espresso dal medico di fiducia dell’assicuratore resistente).

Va

a questo proposito ricordato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una

decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il

valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito

dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente

considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait

certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical

établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I

938/03, consid. 3.2)

Visto

quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni del perito

e dei medici SMR, è da

ritenere dimostrato che l’interessata è abile al lavoro nella misura

dell’80-90% in attività leggere. In queste condizioni non risulta necessario procedere

con l’allestimento di un’ulteriore perizia come richiesto più volte dall’insorgente,

così come all’assunzione di ulteriori prove.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.

320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122

III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere

sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4

vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e

riferimenti).

2.8

Va

ora esaminato se il raffronto dei redditi è stato effettuato correttamente

dall’UAI.

Conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230

consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400

e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In

virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è

ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto

la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione

(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.).

Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la

persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne

l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata

possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano

conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua

capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la

situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del

lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V

22.

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare

che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato,

nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo

equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del

lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro

diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se

l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire

un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza

di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili

dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più

nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto

ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse

o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag.

332.

consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid.

5c).

Per determinare il reddito

ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute

(reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento

determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita),

guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona

sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito

dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà

sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno

alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari

(cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che

potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda

o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in

maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o

statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto

del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una

diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente

all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza

invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la

normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi

che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più

elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag.

100.

consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente;

necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti,

quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b

[I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze

particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I

salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari

fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid.

3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

A questo

proposito, nella citata sentenza RAMI 1993 Nr. U 168 a pag. 100, consid. 3b,

l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha affermato:

"

(….) Auch im Normalfall der

Invaliditätsbemessung nach Art. 18 Abs. 2 Staz 2 UVG muss praktisch immer mit

Hypothesen gearbeitet werden. Dies gilt zumal für das Erwerbseinkommen ohne

Invalidität bei welchem nicht auf den – unter Umständen schon länger

zurückliegenden – zuletzt tatsächlich erzielten Verdienst abgestellt werden

darf.

(…)

Bei der Ermittlung des hypothetischen Einkommens

ohne Invalidität ist von dem auszugehen, was der Versicherte aufgrund seiner

beruflichen Fähigkeiten und persönlichen Umstände zu erwarten gehabt hätte (ZAK

1985.

S. 635 Erw. 3a). Muss angenommen werden, dass ein Saisonnier seine

angestammte Tätigkeit ohne gesundheitsbedingte Leistungsbeeinträchtigung

weitergeführt hätte, ist für das Valideneinkommen jener Verdienst

heranzuziehen, der an der bisherigen Arbeitstelle erzielt wurde (vgl. ZAK 1989

S. 457 Erw. 3a); dies bedeutet im gegenteiligen Fall, dass nicht auf die

tatsächliche Lohnbasis abzustellen ist. Entscheidend ist letztlich immer, was

der Versicherte im massgebenden Zeitpunkt nach dem Beweisgrad der überwiegende

Wahrscheinlichkeit (BGE 115 V 142 Erw. 8b mit Hinweisen) als Gesunder verdienen

würde und als Invalider verdienen könnte."

Con

sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 il TF, a proposito della determinazione

del reddito da valido di un dipendente delle FFS che chiedeva di prendere in

considerazione un reddito più elevato tenuto conto delle possibilità di

carriera, ha affermato:

" 6.1

A titolo di reddito da valido la Corte cantonale, ritenuta sufficiente la

documentazione prodotta, ha considerato il salario che l'assicurato avrebbe

realizzato presso le FFS nel 2005, quale artigiano specialista, pari a fr.

62'626.75 annui. Dalle attestazioni del datore di lavoro emerge che il reddito

considera, oltre al salario mensile e alla tredicesima, indennità di residenza

(fr. 2214.-) e di turno (fr. 720.-).

A titolo di reddito da invalido è stato

invece computato il reddito giornaliero effettivo (fr. 250.-) conseguito presso

la C.________, pari ad un reddito annuo di fr. 57'500.-, non essendovi motivo,

secondo il Presidente della Corte, di applicare i dati statistici.

6.2

Il ricorrente sostiene dal canto suo che il reddito da valido

avrebbe dovuto essere quantificato almeno in fr. 70'000.-, in quanto egli, in

seguito all'intervenuta riorganizzazione, avrebbe senz'altro avuto diritto ad

una promozione oppure si sarebbero presentate opportunità di carriera, fatti

che la Corte cantonale ha omesso di approfondire.

Il reddito da invalido, per contro, il cui ammontare non è

contestato, non corrisponderebbe completamente al suo rendimento e sarebbe

conseguibile solo grazie alla comprensione di questo particolare datore di

lavoro, non tuttavia se dovesse perdere il posto di lavoro, motivo per cui va

tenuto conto dei dati salariali statistici, da cui risulta un reddito

inferiore.

7.

7.1

Per quanto riguarda in primo luogo l'ammontare del reddito da

valido, dagli atti risulta che al momento dell'infortunio l'assicurato svolgeva

presso le FFS, in seguito ad una formazione interna e ad esami attitudinali,

l'attività di artigiano specialista. Dall'indagine economica svolta dall'INSAI è

inoltre emerso che nel 1999 egli percepiva uno stipendio di fr. 57'271.-, importo

già corrispondente al livello massimo raggiungibile per le funzioni svolte

(funzione 3, sesta classe di stipendio, a cui andava aggiunto un importo

mensile di fr. 300.- per lavoro notturno, durante i giorni festivi e

domenicali). In seguito, e meglio all'incirca tra il 2000 e il 2001, è

intervenuta una riorganizzazione interna per cui alla stessa attività

corrispondeva un livello di funzione 1, classe di stipendio 4 (fr. 53'852.-).

La retribuzione lorda dell'assicurato nel 2000 e 2001 è stata quantificata in

fr. 60'992.- (comprensiva di fr. 3600.- a titolo di indennità varie).

Successivamente è stato precisato che i supplementi per i turni si erano

ridotti da fr. 100.- a fr. 60.- mensili, in quanto questi compiti nel 2001

erano stati trasferiti ad un altro servizio. Negli attestati delle FFS,

l'ultimo dei quali ottenuto direttamente dal ricorrente e prodotto con il

gravame inoltrato in sede cantonale, non risulta alcunché in relazione ad

eventuali possibilità di carriera o di promozione.

7.2

Alla luce di quanto suesposto emerge che, con la

riorganizzazione avvenuta presumibilmente a partire dal 2000, la

classificazione dell'attività svolta dall'assicurato, il quale si trovava già

al livello massimo raggiungibile nella propria categoria, non sarebbe

migliorata, bensì nella migliore delle ipotesi sarebbe rimasta invariata,

considerate le nuove classificazioni. In simili condizioni la riorganizzazione

avrebbe ben difficilmente condotto ad una promozione dell'assicurato o a

possibilità di carriera. In effetti in occasione della discussione circa la

reintegrazione dell'interessato il funzionario responsabile aveva dichiarato

che nell'ambito della riorganizzazione, con limitazione degli effettivi,

venivano chiesti nuovi livelli di qualifica.

In simili condizioni, non essendovi alcun indizio concreto in

favore di un'eventuale carriera conseguente alla riorganizzazione interna

(secondo la generale esperienza della vita tali avvenimenti comportando di

regola degli svantaggi per i dipendenti), correttamente la Corte cantonale non

ha proceduto ad ulteriori approfondimenti in tal senso.

Ne consegue che il reddito da valido computato dalla Corte

cantonale va confermato, in quanto corretto.”

2.9

In concreto quale reddito da

valido l’amministrazione ha preso in considerazione l’ammontare di fr. 4'355.40

al mese che figura nel questionario per il datore di lavoro quale risposta alla

questione di sapere quanto potrebbe guadagnare la persona assicurata,

attualmente (ossia nel 2008), senza il danno alla salute (doc. AI 9.3, punto

2.

).

Come rileva la ricorrente,

questo importo deve innanzitutto essere aumentato prendendo in considerazione ulteriori

elementi salariali non ritenuti dall’amministrazione quali le indennità per

giorni festivi, notturni e di 24 notti che nel 2006 ammontavano a fr. 3'266.35

(cfr. doc. AI 9-12, per uno stipendio annuo lordo di fr. 57'166.30) e nel 2007

a fr. 2'144.15 (doc. AI 9-10, per uno stipendio annuo lordo di fr. 57'130.90) e

che nel 2008 non sono più state pagate (cfr. doc. AI 9-8) verosimilmente a

causa dell’inabilità lavorativa al 50% dal settembre 2007 ed al 100% dal

novembre 2007.

L’interessata chiede di

prendere in considerazione un importo, da lei stimato, di fr. 3'000. Rilevato

che nel 2006, ultimo anno in cui l’assicurata ha lavorato al 100% prima di

diventare incapace al lavoro nel 2007, dapprima parzialmente e poi totalmente,

le indennità salariali ammontavano a fr. 3'266.35 e che non può essere accertato

un importo esatto, variando a dipendenza dei turni che il tipo di lavoro svolto

dall’interessata impone, la richiesta della ricorrente, comunque inferiore

all’importo effettivamente conseguito nel 2006, va fatta propria da questo

Tribunale.

In secondo luogo l’interessata,

nata nel 1952, evidenzia di aver ottenuto il certificato federale di assistente

di cura il 30 settembre 2004 (cfr. doc. AI 8-1) e chiede pertanto di non

prendere in considerazione l’ultimo salario mensile conseguito nel 2008, ossia

fr. 4'355.40 (cfr. doc. AI 9-3) previsto dalla scala 18 della griglia salariale

dei dipendenti dello Stato ed applicabile anche in concreto in virtù del

regolamento ROCA per il terzo anno di lavoro (il terzo aumento corrisponde a

fr. 4'380.30, tuttavia solo con Decreto Esecutivo del 24 aprile 2009 il

Consiglio di Stato ha aumentato i salari retroattivamente concedendo il rincaro

pieno ai dipendenti), bensì l’importo massimo della suddetta scala che

l’interessata potrebbe conseguire a fine carriera (decimo anno), ciò che

corrisponde ad un salario annuo di fr. 62'604 secondo la scala dell’anno 2007.

Questa Corte non condivide

la richiesta della ricorrente.

Infatti, senza il danno

alla salute l’assicurata, nel 2007, non avrebbe comunque avuto diritto al

salario massimo.

La circostanza che

l’interessata nel 2007, malgrado la sua età, non aveva ancora raggiunto il

massimo previsto dalla griglia salariale è da ascrivere ad un motivo estraneo

all’invalidità, ossia al fatto di aver ottenuto il certificato federale di

capacità come assistente di cura solo nel 2004 e di aver iniziato questa

attività tardivamente.

Di principio un salario

superiore a quello che la persona assicurata avrebbe potuto effettivamente

conseguire al momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita,

aggiornato alla data dell’emissione della decisione impugnata, va preso in

considerazione solo laddove l’assicurato per motivi inerenti alla salute non ha

potuto, nel caso concreto, continuare la carriera professionale (e non salariale)

già intrapresa e che avrebbe portato a compimento senza l’insorgere del danno

alla salute (cfr. DTF 96 V 29 dove la persona assicurata ha subito un danno

alla salute mentre svolgeva un perfezionamento professionale; cfr. anche

Alexandra Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, pag. 122 e

seguenti, ad art. 18: “Es müssen aber konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen,

dass die versicherte Person einen beruflichen Aufstieg und ein

entsprechen höheres Einkommen auch tatsächlich realisiert hätte. Absichtserklärungen genügen dazu nicht; vielmehr muss die Absicht,

beruflich weiterzukommen bereits durch konkrete Schritte wie Kursbesuche,

Aufnahme eines Studiums, Ablegen von Prüfungen usw. kundgetan worden sein

(SUVA-Jahresbericht 1991 Nr. 8 S. 15).“,

sottolineatura del redattore, cfr. anche sentenza 9C_830/2009 del 27 gennaio

2010).

„Semplici”

probabili aumenti salariali futuri, come in concreto, senza tuttavia una vera

carriera professionale, possono semmai dar luogo ad una revisione della decisione

se le relative condizioni sono adempiute (cfr. DTF 129 V 225, sentenza

8C_290/2007 consid. 3).

Ne segue che in concreto

va preso in considerazione, per il calcolo del raffronto dei redditi, il

salario che l’interessata avrebbe potuto conseguire al momento dell’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita, ossia dal 1° febbraio 2009 (dal giorno dopo la

soppressione della prestazione, tre mesi dopo il miglioramento attestato dal

perito).

Nel 2009 l’interessata

avrebbe avuto diritto, con il quarto aumento della scala 18, a fr. 58'784, cui

vanno aggiunti i fr. 3'000 di indennità per giorni festivi, per le notti, ecc.,

per complessivi fr. 61'784.

2.10

Per determinare il reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione salariale concreta dell'assicurato,

a condizione che cumulativamente il rapporto di lavoro sia particolarmente

stabile, egli sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua, il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato

e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75 consid. 3b/aa pag. 76 e

giurisprudenza citata).

A quest'ultimo proposito

va infatti rilevato che per determinare il reddito da invalido decisivo è il

valore in denaro della prestazione fornita. Se quindi l'assicurato riceve un

salario più elevato (il cosiddetto salario sociale), è determinante solo la

parte che rappresenta la retribuzione del suo effettivo rendimento (DTF 104 V

90; si veda in proposito il tenore dell'art. 25 cpv. 1 lett. b OAI secondo cui

sono considerati redditi del lavoro secondo l'articolo 16 LPGA i redditi annui

presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS,

esclusi tuttavia i componenti del salario per i quali il lavoratore non può

fornire, come esperito, nessuna controprestazione a causa della limitata

capacità al lavoro).

Le attestazioni in tal

senso fornite dal datore di lavoro non sono da considerare come semplici

affermazioni, la cui esattezza sarebbe ancora da dimostrare (RCC 1970 pag. 338

consid. 2). La prova dell'esistenza di un salario sociale è tuttavia sottoposta

a requisiti severi, dovendo partire dal presupposto che i salari pagati

equivalgono ad una prestazione lavorativa effettiva (DTF 117 V 8 consid. 2c/aa

pag. 18 e sentenze ivi citate; RCC 1980 pag. 321 consid. 2b; sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 154/95 del 15 febbraio 1996).

Nell'ambito

dell'apprezzamento delle citate dichiarazioni si deve pure considerare che i

datori di lavoro potrebbero essere interessati a dichiarare il versamento di un

salario sociale. Rapporti di parentela tra datore di lavoro e assicurato oppure

una lunga durata del rapporto di lavoro possono essere ritenuti degli indizi di

una prestazione sociale volontaria (RCC 1980 pag. 322 consid. 2b; RCC 1970 pag.

336).

Qualora difettino

indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali, come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura

dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti) oppure quelli

deducibili dalla documentazione dell'INSAI relativa ai posti di lavoro (DPL;

RAMI 1999 no. U 343 pag. 412). Nel caso di un invalido che, dopo l'insorgenza

del danno alla salute, può compiere soltanto lavori leggeri e non impegnativi

dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è di principio

determinato in base alla media del salario lordo (valore totale) conseguibile

per attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro)

nel settore privato in conformità alle tabelle A dell'ISS (sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001, consid.

3c/cc, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472

consid. 4.2.1 pag. 476 con riferimento). A questo riguardo giova rilevare che

la più recente giurisprudenza non ammette più la possibilità di fare capo ai

dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, il reddito ipotetico

da invalido dovendo invece essere stabilito sulla base della tabella TA1

dell'ISS (cfr. SVR 2007 UV no. 17 pag. 56 [U 75/03]).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Tramite

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; cfr.

inoltre, tuttavia, sentenza 9C-404/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 2.3: “Da der tatsächlich erzielte Verdienst von Fr. 53'365.-

nicht deutlich unter dem Tabellenlohn von Fr. 55'640.- liegt, besteht

nach der Rechtsprechung kein Anlass, vom Grundsatz abzuweichen und zu einer

Korrektur zu schreiten (Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, R.

vom 30. September 2002, I 186/01, H. vom 7. Mai

2001, I 314/00, und K. vom 16. März 1998, I 179/97)”,

sottolineatura del redattore).

La questione è stata di recente definitivamente

risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 ha ricordato che:

"

(…)

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8

maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale

federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il

reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al

salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve

essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF

134.

V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare

un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo

si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in

media, un salario annuale lordo pari a fr. 51'368 (4'116 : 40 X 41.6 X 12; cfr.

anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008) e di fr. 52’498 nel 2009 (+ 2,2%;

cfr. evoluzione dei salari, stima trimestrale, terzo trimestre 2009, www.bfs.admin).

L’assicurata,

quale assistente di cura, avrebbe guadagnato fr. 61’784 nel 2009.

Tale

reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

(cfr. Tabella TA1 p.to 85 “sanità e servizi sociali”, livello di

qualifica 4: fr. 4’547 : 40 X 41.6 X 12 mesi = 56'746.60).

Non

sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da

invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009

sopra menzionata.

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Nella

presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione del 15% (10% per attività

leggera e 5% per l’età ed il fatto che la ricorrente potrebbe avere la

necessità di cambiare professione e ambiente di lavoro).

La

ricorrente chiede di applicare la riduzione massima del 25% poiché non è in

grado di svolgere un’attività leggera in misura superiore all’80%, ha

dimostrato una grande forza di volontà portando a compimento la propria

formazione intorno ai 50 anni e ritenuti i contraccolpi derivanti dalla

patologia che l’affligge.

Va

qui evidenziato che con recente sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009 il

TF, nel caso di un assicurato abile in attività leggere all’80%, cui era stata

riconosciuta una deduzione del 5%, ha affermato quanto segue:

"

(…)

A ciò si aggiunge che in nessun caso si

giustificherebbe, nell’evenienza concreta, una deduzione superiore al 20% per

tenere conto delle particolarità personali e professionali del caso (DTF 126 V

75), che nella fattispecie in esame possono essere riconosciute per la capacità

lavorativa residua (cfr. a tal proposito ISS 2004, pag. 25, T6*), per i limiti

funzionali anche in un’attività sostitutiva e per la lunga assenza dal mondo

del lavoro.

6.2

Non entrano invece realisticamente in linea

di considerazione altri motivi di riduzione. In particolare, contrariamente a

quanto invoca il ricorrente, l’età (56 anni al momento della decisione

amministrativa) non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico

da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso (cfr. ISS 2004,

pag. 65, TA9). Allo stesso modo di quanto si verifica del resto per la

cittadinanza svizzera, ritenuto che anche questo fattore consente di

conseguire, statisticamente, un reddito superiore al valore mediano (cfr. ISS

2004, pag. 69, TA12; cfr. pure sentenza 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid.

5.2.2

). Per contro, in considerazione del genere di attività (semplici e

ripetitive) in cui il ricorrente è in grado di sfruttare (parzialmente) la sua

capacità lavorativa residua, il modesto (a mente dell’insorgente) grado di

formazione (certificato di capacità quale fabbro) non incide in maniera

rilevante).”

In

concreto il TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a

quello dell’amministrazione nell’applicazione della riduzione concessa del 15%,

ritenuto che rientra nei limiti previsti dalla giurisprudenza e che

l’interessata non fa valere motivi pertinenti per una diversa valutazione.

Infine la

ricorrente ritiene che il reddito da invalido debba essere preso in

considerazione solo nella misura dell’80% e non del 90% come calcolato

dall’UAI, considerato che il perito, dr. med. __________, l’ha ritenuta

incapace al lavoro in attività leggere nella misura del 10-20%.

Come

rileva l’UAI in sede di risposta, visto che il perito, a proposito della

possibilità di esercitare attività leggere, ha affermato come “vi sarebbe una

capacità lavorativa completa con una limitazione del rendimento del 10-20% a

partire dalla data della perizia”, appare corretto considerare una

riduzione globale del 15%.

Ne segue

che il reddito da invalido ammonta a fr. 37'930 (52'498 ridotto del 15% e del

15%).

Questo

reddito va raffrontato con il reddito da valido di fr. 61’784, per un grado

d’invalidità del 38,60% che, arrotondato

per eccesso secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. =

SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 4, corrisponde al 39% che non

da diritto ad alcuna rendita.

Ne segue

che la decisione della Cassa va confermata, mentre il ricorso deve essere

respinto.

2.11

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.—(ossia il minimo

previsto dalla legge, come del resto richiesto dall’insorgente con lo scritto

del 18 giugno 2009, cfr. consid. 1.4) sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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