32.2009.117
Di regola, nel raffronto dei redditi, un salario superiore a quello che l'assicurato avebbe conseguito al momento dell'inizio del diritto alla rendita va utilizzato solo se per motivi inerenti alla sa
24 febbraio 2010Italiano64 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2009.117
Data decisione, Autorità:
24.02.2010, TCA
Titolo:
Di regola, nel raffronto dei redditi, un salario superiore a quello che l'assicurato avebbe conseguito al momento dell'inizio del diritto alla rendita va utilizzato solo se per motivi inerenti alla salute non ha potuto continuare una carriera professionale già intrapresa e che avrebbe terminato
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
GRADO DI INVALIDITÀ
RENDITA LIMITATA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.117
cs
Lugano
24 febbraio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 giugno 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 maggio 2009 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, nata nel 1952, assistente di cura, il 28 giugno 2008 ha inoltrato una domanda
di prestazioni AI per adulti indicando di essere affetta da “artrosi” e
“discopatia” (doc. AI 5/1-9).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici ritenuti necessari, con progetto di decisione
del 27 febbraio 2009 (doc. AI 37-1), confermato dalla decisione del 14 maggio
2009 (doc. AI 45-1), l’UAI ha assegnato all’interessata una rendita intera dal
1° settembre 2008 al 31 gennaio 2009 (doc. AI 39/1-3).
1.3. Contro
la succitata decisione amministrativa l’assicurata, rappresentata dal Sindacato
RA 1 è tempestivamente insorta al TCA. L’insorgente contesta innanzitutto la
circostanza che l’UAI abbia ritenuto la possibilità di svolgere un’attività
leggera nella misura del 90%, allorché il perito, dr. med. __________, ha
indicato una limitazione nel rendimento in un’attività leggera del 10-20%.
In
secondo luogo l’assicurata contesta la perizia fatta allestire dall’UAI e produce
nuova documentazione medica a sostegno della sua tesi circa la possibilità di
svolgere un’attività leggera solo nella misura del 50%.
L’insorgente
rileva in seguito di aver conseguito l’attestato di fine tirocinio di
assistente di cura in età matura e di aver iniziato una carriera nell’ambito
sanitario con un certo ritardo. Per cui ritiene che nel raffronto dei redditi
per il calcolo del grado d’invalidità quale reddito da valida non vada preso in
considerazione l’ultimo salario percepito, corrispondente a quello conseguito
dai dipendenti al terzo anno di attività, bensì quello di fine carriera (decimo
anno), relativo al 2007, ossia fr. 62'604 all’anno, cui vanno aggiunti i
supplementi per lavoro festivo e notturno che la ricorrente quantifica in fr.
3'000 annui. L’interessata chiede poi di poter beneficiare, nel calcolo del
reddito da invalida, della riduzione massima del 25% riconosciuta dalla
giurisprudenza. Sulla base dei dati sopra indicati la ricorrente ritiene di
essere invalida nella misura del 53%, rispettivamente del 70% se si prende in
considerazione la valutazione del dr. med. __________ circa la capacità
lavorativa in attività leggere (doc. I).
1.4. Il
18 giugno 2009 l’interessata ha chiesto al TCA che in caso di soccombenza sia
tenuta a pagare unicamente l’importo minimo delle eventuali spese a suo carico,
visto che dispone di fr. 3'200 al mese (doc. IV).
1.5. Con
risposta del 25 giugno 2009 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni
che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).
1.6. Il 21 agosto
2009 l’interessata ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. VIII),
sulla quale l’UAI ha preso posizione in data 28 agosto 2009 (doc. X).
1.7. Il 24
settembre 2009 il TCA ha chiesto alla ricorrente di trasmettere le risultanze
della visita che avrebbe effettuato il prossimo 29 settembre 2009 presso il dr.
med. __________ (doc. XII).
1.8. Il 3 novembre
2009, dopo aver ottenuto una proroga, l’interessata ha prodotto nuova
documentazione medica (doc. XV), che non ha indotto l’UAI ha modificare la
propria posizione (doc. XVII).
1.9. Il 26
novembre 2009 la ricorrente ha ribadito la necessità di prendere in
considerazione la sua carriera salariale nel calcolo del grado d’invalidità, ha
evidenziato nuovamente che il Dr. med. __________ ha preso in considerazione
una riduzione del 10/20% in attività leggere e ha auspicato una riduzione del
25% del salario da invalida, vista la situazione nella quale si trova (doc.
XIX).
1.10. Con
osservazioni del 2 dicembre 2009 l’UAI ha riconfermato la sua posizione (doc.
XXI), mentre la ricorrente insiste nel ritenere necessario prendere in
considerazione la sua possibilità di carriera (doc. XXIII).
2.1. Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge
federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del
diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza
occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono
applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a
DTF V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali
in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto
realizzatosi fino a tale data (l’interessata ha indicato che il danno alla
salute sussiste dal 13 settembre 2007 [cfr. doc. AI 5-7]), mentre per il
periodo successivo dal 1° gennaio 2008 al 14 maggio 2009 seguente, data della
decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice
delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti),
trovano applicazione le nuove norme (sentenza 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).
Va qui
rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale
le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La
giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità
(cfr. sentenza 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1°
gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente
un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U
156/05, consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;
Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente
dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione
illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato
o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
2.4. Nel
caso concreto l’interessata ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI il 28
giugno 2008 a causa di un’artrosi e di una discopatia (doc. AI 5-7).
L’11
agosto 2008 il Dr. __________, specialista FMH in chirurgia della mano ha
attestato un’inabilità lavorativa per entrambe le mani del 50% dal 13 settembre
2007, del 100% dal 27 novembre 2007 e dello 0% dal 18 agosto 2008, rilevando
tuttavia che “l’inabilità continua al 100% per i problemi dell’ernia del
disco all’altezza della colonna lombare” (doc. AI 12-1).
Il
12 agosto 2008 il dr. med. __________, FMH ortopedia, medico aggiunto di
Ortopedia all’Ospedale Regionale di __________, ha attestato la presenza di una
discopatia e di una gonartrosi mediale sx dal 1° aprile 2008 (doc. AI 10-2).
Il
1° settembre 2008 il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver valutato gli
atti medici a disposizione ed aver avuto un colloquio con il medico curante,
Dr. __________, FMH medicina generale, ha proposto una perizia reumatologica ad
opera del dr. __________, FMH reumatologia e medicina interna (doc. AI 15-2).
La
ricorrente è stata visitata dal perito in data 10 ottobre 2008. Il dr. med. __________,
dopo aver descritto l’anamnesi remota, sistemica, socio-professionale e osteo-articolare,
i disturbi attuali e lo status, aver esaminato la documentazione radiologica e
la documentazione medica, ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa di sindrome lombo-vertebrale senza neurologia con/su discopatia
L5/S1 con ernia discale mediana leggermente lussata in basso e spondilartrosi,
discopatia e spondilartrosi L4/5 e discopatie al passaggio toraco-lombare
probabilmente in esiti di M. di Scheuermann, poliartrosi delle mani con artrosi
di Heberden di grado lieve-moderato, artrosi di Bouchard dito indice mano sx,
rizartrosi bilaterale, con intervento di artroplastica a sx nel novembre 2007 e
a dx nell’aprile 2008, disturbi statici e degenerativi dei piedi, piede cavo e
piede piano trasverso anteriore d.p., artropatia d’aspetto degenerativo delle
articolazioni tarso-metatarsali d.d.p. e la diagnosi senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa di gonalgie anamnestiche a sx: lesione mendicale corno
posteriore mediale e difetti cartilaginei a carico del condilo femorale mediale
e laterale così come della rotula (reperto RMN), st. d. intervento per sindrome
del tunnel carpale bilaterale, a sx nel novembre 2007 e a dx nel marzo 2008,
St.d. appendicectomia e isterectomia, ipertensione trattata e obesità (BMI 36.2).
Il
perito ha posto la seguente prognosi:
"
La paz. ha dunque potuto sospendere la sua
attività lavorativa principalmente per i problemi alle mani, per i quali è
stata operata di una sindrome del tunnel carpale e di una rizartrosi d.d.p., a
sx nel novembre 2007 e a dx nell’aprile 2008. Il risultato di questo intervento
è da giudicare molto soddisfacente, tanto che la paz. è attualmente
praticamente asintomatica, con unicamente ancora una lieve diminuzione di
sensibilità alla mano dx (sensazione ovattata). Ha per contro recuperato la
mobilità dei pollici e lamenta solo ancora qualche disturbo in occasione di
determinati lavori di forza (per es. a chiudere un rubinetto). Presenta inoltre
un’artrosi di Heberden funzionalmente non rilevante e senza particolari dolori
associati ed un’artrosi sintomatica dell’articolazione IPP dell’indice della
mano sx con una limitazione parziale alla flessione di questo dito.
Radiologicamente non sono evidenziabili altre patologie osteoarticolari. La
situazione può dunque essere considerata stabilizzata alle mani, con
possibilità naturalmente di un ulteriore probabile recupero della sensibilità
alla mano dx, ad eccezione dell’artrosi della IPP II dell’indice sx, la quale
potrebbe presentare un carattere evolutivo.
Per quanto riguarda i dolori lombari, questi
corrispondono effettivamente a delle alterazioni discali degenerative dei
segmenti lombari bassi e più in particolare di quello lombosacrale. I dolori
sono strettamente meccanici e sono ultimamente migliorati grazie alla
fisioterapia e al riposo relativo. Anamnesticamente vi è stato un periodo in
cui la paz. ha avuto dei dolori irradianti posteriormente agli arti inferiori,
attualmente non sono tuttavia presenti dei segni radicolari irritativi o
deficitari. La situazione sembra dunque ben compensata, anche se con una lieve
limitazione dolorosa di movimento a livello lombare, in assenza sforzi fisici
particolari e con un adeguato trattamento fisioterapico.
I dolori che la paz. ha avuto in passato a
livello della colonna toracica sono con ogni probabilità da riferire a delle
alterazioni degenerative secondarie a livello toraco-lombare in esiti di una
distrofia di Scheuermann. La paz. è per contro attualmente asintomatica in una
situazione di relativo riposo.
Per quanto riguarda i dolori ai piedi questi non
sono da riferire ad un origine vertebrale, bensì sono dovuti a delle
alterazioni statico-degenerative, per le quali la paz. porta per altro già dei
supporti ortopedici. I disturbi non sono peggiorati alla marcia su terreni
piani, dove la paz. può camminare normalmente.
Per quanto riguarda i dolori al ginocchio sx,
questi sono migliorati con la fisioterapia e l’infiltrazione eseguita dal Dr. __________.
Attualmente la paz. presenta delle ginocchia clinicamente senza particolarità.
I disturbi sembrano ricollegabili ad una meniscopatia evidenziata all’esame RMN
del marzo u.s. affezione che ha spesso una tendenza evolutiva spontanea
favorevole. In caso di ripresa dei disturbi la situazione andrà naturalmente
rivalutata dal punto di vista ortopedico.” (doc. AI 24-8/9)
A
proposito delle conseguenze sulla capacità di lavoro, il perito ha affermato:
"
La paz. è dunque limitata nella sua attività
lavorativa abituale di assistente di cura in casa per anziani dalle varie
problematiche degenerative elencate sopra, che riguardano principalmente la
colonna lombare e le mani, molto meno i piedi ed il ginocchio sx.
In ragione delle discopatie lombari, in
particolare dell’ernia discale lombosacrale, la paz. è effettivamente limitata
nelle possibilità di carico. Può così portare normalmente pesi da 5-10 kg fino
ai fianchi. Talvolta fino altezza del busto o sopra le spalle, può sollevare
solo talvolta ed in modo ergonomico pesi fino a 15 kg, non oltre. Può tenere
solo talvolta la posizione eretta in flessione anteriore, può rimanere in
posizione seduta (o seduta-chinata in avanti) o eretta per un’ora senza
cambiare posizione. E’ limitata nelle rotazioni del tronco e può lavorare solo
talvolta in posizione accovacciata o inginocchiata. Può manipolare normalmente
oggetti leggeri e fare lavori di precisione, talvolta attrezzi medi, non può
per contro manipolare oggetti pesanti. Può camminare normalmente su terreni
piani, solo talvolta su terreni accidentati, può salire/scendere normalmente
1-2 rampe di scale.
B.2 Conseguenze dei disturbi sull’attività
attuale:
Per quanto riguarda la sua attività di assistente
di cura risulta un’inabilità lavorativa al 50% dal 13.09 e al 100% dal
23.11.2007. Nel suo certificato medico del 25.06 u.s il Dr. __________ riteneva
possibile una ripresa lavorativa completa per quanto riguarda il problema delle
mani circa 3-4 mesi dopo l’intervento alla mano dx dell’aprile 2008.
Da metà agosto 2008 la paz. è dunque da ritenere
abile al lavoro al 100% per quanto riguarda la problematica delle mani. A causa
dei suoi disturbi lombari la paz. è per contro effettivamente limitata per le
attività fisicamente impegnative come mobilizzare o sollevare paz. dipendenti.
Risulta per contro ancora abile al lavoro per le altre attività lavorative più
leggere inerenti alla sua professione a partire dalla data della presente
perizia.
Resta dunque da valutare in che misura l’attività
lavorativa della paz. è compromessa dal fatto di non poter più alzare dei paz.
dipendenti e se tale attività lavorativa sia ancora proponibile senza questa
parte di attività.” (doc. AI 24-10)
A
proposito della possibilità di migliorare la capacità di lavoro sul posto di
lavoro attuale, il perito ha affermato:
"
La capacità lavorativa della paz. può essere migliorata
se fosse possibile esimerla da quella parte di attività lavorative in cui è
limitata, dunque dal mobilizzare o sollevare paz. dipendenti. In tal caso, se
fosse adibita a lavori più leggeri (pianificazione delle cure, somministrazione
di medicamenti ecc.), può essere ritenuta attualmente una capacità lavorativa
sull’arco dell’intera giornata con una limitazione del rendimento del 10-20% al
massimo.”
(doc. AI 24-11)
Per
quanto concerne il grado in altre attività lavorative, il perito ha affermato:
"
Un’attività lavorativa adeguata alle condizioni
della paz. sarebbe dunque un’attività leggera e variata, in cui analogamente a
quanto descritto sopra vi sarebbe una capacità lavorativa completa con una
limitazione del rendimento del 10-20% a partire dalla data della perizia.”
(doc. AI 24-11)
Sulla
base della sopra citata perizia, il medico SMR, Dr. med. __________, ha
concluso che “l’assicurata non può svolgere tutte le attività di assistente
di cura in quanto non può alzare pazienti dipendenti, mentre che potrebbe
assumere le altre attività, fisicamente meno impegnative, con un rendimento
ridotto del 10-20%.” (doc. AI 28-2)
In sede
di osservazioni al progetto di decisione l’assicurata ha fatto valere il
sopraggiungere di nuove patologie che hanno portato ad un’inabilità lavorativa
completa anche dopo il 31 gennaio 2009 a causa di problematiche al ginocchio di
tipo degenerativo, condropatia retrorotulea, cisti sinoviale sovra-condilare
mediale (doc. AI 42-2 e 42-3). A questo proposito ha allegato un certificato
del medico curante __________ che ha attestato un’inabilità al lavoro al 100%
dal 28 gennaio 2009 per circa 3-4 settimane (doc. AI 42-6).
Il 7
aprile 2009 il medico SMR, Dr. med. __________, al riguardo si è così espresso:
"
Certificato Dr. __________ del 3 febbraio 2009:
inabile al lavoro al 100% dal 28 gennaio 2009 per 3-4 settimane (infortunio del
28 gennaio 2009 notificato alla __________ Assicurazione LAInf).
Risonanza magnetica del ginocchio destro del 6
febbraio 2009 (Clinica __________): Esame eseguito in seguito a distorsione e
versamento articolare. Meniscopatia degenerativa senza rottura, condropatia
rotulea, cisti sinoviale, versamento.
Lo stato clinico non è descritto. L’infortunio
non del 28 gennaio 2009 è documentato. La risonanza magnetica del 6 febbraio
2009 del ginocchio sinistro evidenzia la presenza di condropatia e di
versamento così come quella del 18 marzo 2008 del ginocchio destro, a sinistra
però senza rottura del menisco mediale. Il Dr. __________ ha preso in considerazione
lo stato articolare quando ha formulato i limiti funzionali all’occasione della
sua perizia del 10 ottobre 2008 (rapporto del 10 novembre 2008).
Un trauma contusivo è suscettibile di aver
provocato un’esacerbazione temporanea dei sintomi, non si è verificato un
peggioramento dello stato di salute di lunga durata in assenza di alterazioni
traumatiche strutturali.” (doc. AI 44-1)
In sede
di ricorso l’insorgente ha prodotto un certificato del Dr. med. __________,
medico aggiunto ortopedia dell’Ospedale Regionale di __________, il quale ha
affermato:
"
(…)
In merito al suo scritto del 04.05.09 a mio
avviso il suo grado d’inabilità lavorativa nella professione abituale di
assistente di cura non può superare il 50% a condizione che l’ambiente di
lavoro le permetta un’attività dove non debba sollevare pesi oltre i 10-15 kg.
In particolare, evitando attività che
sottopongono la colonna lombare e le ginocchia a sforzi intensivi e prolungati
o stazione eretta prolungata.
Tenuto conto che quanto sopra esposto ed espresso
è puramente teorico dal punto di vista ortopedico, a mio avviso, lei dovrebbe
risultare inabile al lavoro al 50% con una durata lavorativa massima di 4 ore
(in attività lavorative leggere che non portino a sovraccarico la sua colonna
lombare ed in particolare gli arti inferiori).” (doc. AI 49-18)
Il 23
giugno 2009 il medico SMR, dr. med. __________, ha preso posizione sul predetto
referto, affermando:
"
(…)
In data 10 ottobre 2008, l’assicurata è stata
sottoposta a perizia reumatologica presso il Dr. __________ (rapporto peritale
del 10 novembre 2008): L’anamnesi e l’obiettività clinica sono presi in
considerazione e messi in relazione con le alterazioni strutturali evidenziate
tramite diagnostica per immagini. Di conseguenza sono precisati i limiti
funzionali, entro i quali l’assicurata risulta abile al lavoro con rendimento
ridotto del 10% dal novembre 2007. Sono aggiunte delle considerazioni
riguardanti i requisiti per poter realizzare l’attività abituale con rendimento
ridotto del 10-20%.
Dopo la perizia, lo stato di salute
dell’assicurata non è mutato in modo duraturo. In seguito ad infortunio (evento
del 28 gennaio 2009) con trauma distorsivo del ginocchio destro, l’assicurata è
stata inabile al lavoro al 100% dal 28 gennaio 2009 per un periodo di 3-4
settimane (certificato Dr. __________ del 3 febbraio 2009). Gli accertamenti
eseguiti (risonanza magnetica del ginocchio destro del 6 febbraio 2009, Clinica
__________, __________) non hanno evidenziato segni per lesioni traumatiche
recenti, ma delle alterazioni degenerative paragonabili al referto noto a
carico del ginocchio sinistro.
Il nuovo rapporto del Dr. __________ non
contribuisce nuovi elementi oggettivi rispetto a quanto già preso in
considerazione dalla perizia Dr. __________ e l’evoluzione successiva dello
stato di salute.” (doc. V)
Nel corso del mese di
agosto 2009 la ricorrente ha prodotto un certificato del dr. med. __________,
specialista FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, il quale ha affermato:
" Il
medico certifica di aver seguito la paziente dal 31.3.09 al 25.6.09.
Presenta diverse patologie ortopediche
e reumatologiche.
A sapere:
- una sindrome lombovertebrale su
discopatia e spondilartrosi.
- una
condropatia femoropatellare bilaterale predominante a destra con anche
condropatia condilotibiale sinistra.
- un’artrosi
multipla delle due mani e uno stato dopo artroplastica bilaterale.
- un eccesso ponderale.
Di conseguenza, tenendo conto delle patologie menzionate, ritengo
la paziente inabile al 100% come assistente di cura.
Ritengo invece possibile una capacità lavorativa al 50% in un
lavoro leggero adatto, lavoro di tipo amministrativo.
Le patologie a livello delle due mani e delle due ginocchia non
permettono di prendere in considerazione qualsiasi altra attività lavorativa.”
(doc. D)
Il 27
agosto 2009 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale,
medico perito certificato SIM, ha preso posizione sul nuovo certificato, e,
dopo aver rivalutato l’intero incarto dell’assicurata, ha evidenziato come “l’attuale
rapporto dr. __________ non evidenzia nuove diagnosi o una sostanziale modifica
dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione peritale dr. __________.”
(doc. X/Bis).
Il 3
novembre 2009 la ricorrente ha prodotto numerosi ulteriori certificati medici,
chiedendo nuovamente l’allestimento di una perizia neutra.
Con
certificato del 3 novembre 2009 il Dott. __________, medicina generale –
complementare, ha affermato di “aver in cura la suddetta dal 25/X/09 per
neuropatie periferiche all’art. coxo-femorale dx ed alla stessa gamba. La Pz. é
già portatrice di ernia discale, pertanto è impossibilitata a lavorare
(specialmente lavori pesanti) per ulteriori 5 g. s.c.” (doc. M)
La dott.ssa __________ del
Pronto soccorso dell’Ospedale Regionale di __________ ha rilevato di aver
visitato la paziente il 27 ottobre 2009 ed ha precisato:
" Paziente
nota ai colleghi della neurochirurgia (Dr. __________), che ha eseguito una RMN
lombare il 22.10.2009 con riscontro di un’ernia discale L5/S1 con compressione
radicolare prevalentemente sinistra ma soprattutto con effetto di massa
moderato sul sacco durale e sulla linea mediana con listesi L4/L5 ed una
iniziale discopatia a questo livello. La paziente avrebbe dovuto contattare in
data odierna il servizio di neurochirurgia per il procedere (intervento di
stabilizzazione e fusione da L3 fino a S1 dopo aver effettuato infiltrazioni ed
una discografia nel segmento L4/L5. La paziente si presenta in PS in quanto da
sabato sera presenta un dolore all’inguine destro che si irradia anteriormente
nella coscia destra con occasionalmente cedimenti della gamba destra. Non riferisce
deficit degli sfinteri. I dolori si accentuano alla deambulazione ed in
posizione supina.
Allo status Lasegue negativo, non deficit in forza ne di
sensibilità, ROT normovivi e simmetrici.” (doc. L)
Il 30 settembre 2009 Dr.
med. __________, viceprimario del servizio di neurochirurgia dell’Ospedale Regionale
di __________, ha rilevato:
" (…)
La signora RI 1 di professione è assistente di cura, con una incapacità
lavorativa al 100% già da due anni.
Problema attuale
La signora presenta una storia di
patologia dell’apparato locomotore compreso anche una discopatia L5/S1 ed
L4/L5.
All’esame clinico neurologico non si riscontrano deficit sensitivo
motorio; il territorio dermatomerico permette di mettere in relazione la
compressione a livello foraminale L5/S1 dovuta ad una grave discopatia con un
listesi di grado I e disturbi accusati.
Il restringimento del forame di coniugazione di per sé è responsabile
del quadro clinico.
Esami complementari
Ho prescritto un nuovo esame di RM lombare, che verrà eseguito il
22.10.09.
Proposta terapeutica
Nell’immediato non è indicato un intervento chirurgico di fusione,
a maggior ragione considerando il segmento discopatico L4/L5, che è
probabilmente asintomatico.
Propongo quindi una valutazione sotto il profilo anche
investigativo nel meccanismo del dolore con delle infiltrazioni mirate nelle
faccette articolari L5/S1 e periradicolari L5.” (doc. H)
Il Dr. med. __________ il
22 ottobre 2009 ha affermato:
" L’esame
mette in evidenza un’ernia discale L5/S1 con una compressione radicolare
prevalente a sin, ma si tratta soprattutto di un’ernia che esercita un effetto
di massa moderato sul sacco durale e sulla linea mediana vi è un listesi L4/L5
e una discopatia iniziale a questo livello.
Desidero riconvocare la signora RI 1 per discussione su
un’eventuale intervento chirurgico di stabilizzazione e fusione da L3 fino a
S1. Quest’ipotesi può essere soltanto presa in considerazione dopo una meditata
riflessione e dopo aver effettuato delle infiltrazioni mirate con inoltre una
discografia nel segmento L4/L5.” (doc. I)
La stessa ricorrente, con
uno scritto personale del 3 novembre 2009, ha evidenziato l’estrema precarietà
del suo stato di salute e ribadito la necessità di procedere con una perizia
neutra (doc. G).
2.5. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-nante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscen-za dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03,
consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U
330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31;
Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123;
STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001
pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicurato-re. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezza-mento (DTF
125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtspre-chung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio
2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
2.6. Va
innanzitutto rilevato che le parti sono concordi nel ritenere che occorre esaminare
se, e in quale misura, la ricorrente può esercitare un’altra attività
confacente al suo stato valetudinario. Infatti il perito ha precisato che “a
causa dei suoi disturbi lombari la paz. è per contro effettivamente limitata
per le attività fisicamente impegnative come mobilizzare o sollevare paz.
dipendenti” (doc. AI 24-10; cfr. anche doc. AI 24-11: “la capacità
lavorativa della paz. può essere migliorata se fosse possibile esimerla da
quella parte di attività lavorative in cui è limitata, dunque dal mobilizzare o
sollevare paz. dipendenti”), ossia proprio una gran parte delle attività
che era chiamata ad effettuare presso il suo datore di lavoro (cfr. doc. AI 9-5/6
da cui emerge che l’interessata deve sollevare o portare spesso pesi superiori
ai 25kg). Certo, il dr. med. __________ ha precisato che “risulta per contro
ancora abile al lavoro per le altre attività lavorative più leggere inerenti
alla sua professione a partire dalla data delle presente perizia” ma ha evidenziato
che “resta da valutare in che misura l’attività lavorativa della paz. è
compromessa dal fatto di non poter più alzare dei paz. dipendenti e se tale
attività lavorativa sia ancora proponibile senza questa parte di attività”,
rilevando che “se fosse adibita solo a lavori leggeri (pianificazione delle
cure, somministrazione di medicamenti, ecc.), può essere ritenuta attualmente
una capacità lavorativa sull’arco dell’intera giornata con una limitazione del
rendimento del 10-20% al massimo” (cfr. anche le affermazioni del dr. med. __________,
del 23 giugno 2009, doc. V citato al consid. 2.4).
La
descrizione dell’attività esigibile dalla ricorrente (pianificazio-ne delle
cure, somministrazione dei medicamenti), corrisponde in realtà ad un’attività
leggera che non comporta più un lavoro fisico e pesante a diretto contatto con
i pazienti come invece lo è quello di assistente di cura.
Del resto
il consulente in integrazione ha evidenziato nel suo rapporto di intervento
tempestivo che “con il DL siamo riusciti a trovare una soluzione temporanea
di tre mesi in qualità di animatrice al 50% dopodiché il DL non è nella
condizione di configurare alcuna alternativa professionale rispettosa del suoi
limiti funzionali” (cfr. anche scritto della ricorrente, doc. G: “(…) ho
iniziato da pochi giorni il programma occupazionale come animatrice presso il Centro
Diurno di __________ (frequentato dagli anziani), ma già dal secondo giorno di
lavoro la mia schiena e soprattutto la mia gamba destra hanno ceduto”).
Inoltre
l’amministrazione nella decisione impugnata ha stabilito che:
"
Secondo la documentazione medica esaminata dal
servizio medico regionale dell’AI si evince che l’attività attuale quale
assistente di cura (il cui reddito da sana attualizzato è pari a Fr. 56'620.-)
è proponibile in misura del 50% dal settembre 2007 e in misura nulla dal
novembre 2007 mentre in una professione adeguata rispettosa delle limitazioni
presentate dallo stato di salute la capacità lavorativa medico teorica è
pressoché completa (riduzione del 10%) dal novembre 2008. (doc. AI 45-1,
sottolineatura del redattore)
Alla luce
di quanto sopra e degli atti medici prodotti dalle parti non può pertanto più
essere ritenuto esigibile il lavoro di assistente di cura, malgrado il
consulente IP, che del resto non è un medico, nel suo rapporto finale di
intervento tempestivo del 26 gennaio 2009 accenni ancora a questa possibilità
(cfr. doc. AI 34-2 secondo paragrafo seconda frase: “Facendo riferimento
alle limitazione e a quanto sopra esposto non si esclude neppure l’attività di
assistente di cura.”).
In queste
condizioni resta da esaminare se, e in quale percentuale, può essere esatta
dalla ricorrente un’attività leggera confacente al suo stato di salute.
2.7. Questo TCA
chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia reumatologica
del dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina interna, del 10 novembre
2008 (doc. AI 24-1) per quanto concerne la capacità lavorativa completa con una
limitazione del rendimento del 10-20% a partire dalla data della perizia in
un’attività confacente allo stato di salute della ricorrente con le limitazioni
ivi descritte.
Tale
valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali ricordati in precedenza.
Il
perito, dopo aver visitato la ricorrente, è giunto alla convincente conclusione
che l’assicurata è abile al lavoro in maniera completa con una limitazione del
rendimento del 10-20% in un’attività leggera confacente al suo stato di salute.
Lo specialista dopo aver
descritto nei minimi particolari l’anamnesi remota, sistemica,
socio-professionale, osteo-articolare e i disturbi attuali, aver esaminato il
sistema neurologico ed osteo-articolare, nonché la documentazione radiologica e
Considerandi
medica, ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di
sindrome lombo-vertebrale senza neurologia con/su discopatia L5/S1 con ernia
discale mediana leggermente lussata in basso e spondilartrosi, discopatia e
spondilartrosi L4/5, discopatie al passaggio toraco-lombare probabilmente in
esiti di M. di Scheuermann, poliartrosi delle mani con artrosi di Heberen di
grado lieve-moderato, artrosi di Bouchard dito indice mano sx, rizartrosi
bilaterale, con intervento di artroplastica a sx nel novembre 2007 e a dx
nell’aprile 2008 e disturbi statici e degenerativi dei piedi (piede cavo e
piede piano traverso anteriore d.d.p. e artropatia d’aspetto degenerativo delle
articolazioni tarso-metatarsali d.d.p.).
Il perito si è espresso su tutte le patologie lamentate
dall’assicurata, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua
disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa della ricorrente sulla base
delle indicazioni risultanti dalla visita del 10 ottobre 2008.
In
concreto non sono presenti elementi che possano far ritenere errata la perizia
amministrativa.
I
certificati prodotti in sede di osservazioni al progetto di decisione ed in
sede di ricorso non sono infatti atti a sovvertire le conclusioni peritali,
trattandosi per lo più di valutazioni diverse dello stesso stato di fatto.
In
particolare il certificato del dr. med. __________, del 3 febbraio 2009, si
limita ad attestare un’inabilità lavorativa al 100% dal 28 gennaio 2009 per un
periodo di 3-4 settimane senza precisare se un’attività leggera e confacente
allo stato di salute è esigibile ed in che misura (doc. AI 42-6). Ciò vale
anche per i documenti utilizzati per ottenere le indennità giornaliere della __________
e della __________ (doc. AI 42-4 e 42-5).
Allo
stesso modo l’attestato del dr. med. __________, della Clinica __________, del
6.
febbraio 2009 si limita a porre una diagnosi (meniscopatia degenerativa senza
rottura, legamenti intatti, Condropatia erosiva retrorotulea, Cisti sinovale
sovra-condilare mediale), senza tuttavia indicare alcunché circa la capacità
lavorativa della ricorrente (doc. AI 42-3).
Come
indicato a questo proposito dal dr. med. __________, medico SMR (cfr. sul
valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14
settembre 2007, consid. 3.3), un trauma contusivo, come quello che ha avuto la
ricorrente in quel periodo, è suscettibile di aver provocato un’esacerbazione
temporanea dei sintomi, ma non ha provocato un peggioramento dello stato di
salute di lunga durata in assenza di alterazioni traumatiche strutturali (doc.
AI 44-1).
L’attestazione
del dr. med. __________, medico aggiunto ortopedia all’Ospedale Regionale di __________,
del 26 maggio 2009, che certifica un’incapacità lavorativa del 50% in attività
leggere che non portino a sovraccarico la colonna lombare della ricorrente ed
in particolare gli arti inferiori (doc. B) e quella del dr. med. __________,
specialista FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, del 9 luglio 2009, che
certifica una capacità lavorativa al 50% in attività amministrative, si
rivelano essere delle semplici valutazioni diverse, rispetto al perito, della
capacità, per la ricorrente, di esercitare un’attività lavorativa leggera, ma
non si confrontano minimamente con il contenuto della perizia del 10 novembre
2008, né indicano per quale motivo le valutazioni del dr. med. __________ non
sarebbero corrette.
I
due specialisti non attestano la presenza di patologie che non sarebbero già
state prese in considerazione dal perito, come rileva il medico SMR, dr. med. __________
(cfr. doc. X).
In
particolare il dr. med. __________ evidenzia la presenza di una sindrome
lombovertebrale su discopatia e spondilartrosi, un’artrosi multipla delle due
mani e uno stato dopo artroplastica (doc. D), che il dr. med. __________ ha già
preso in considerazione ritenendole patologie con ripercussioni sulla capacità
lavorativa (doc. AI 24-7: “sindrome lombo-vertebrale senza neurologia con/su
discopatia e spondilartrosi” e “poliartrosi delle mani con artrosi di Heberden di
grado lieve-moderato, artrosi di Bouchard dito indice mano sx, rizartrosi
bilaterale, con intervento di artroplastica a sx nel novembre 2007 e a dx
nell’aprile 2008”), di un eccesso ponderale che il perito ha ritenuto non
avere ripercussioni sulla capacità lavorativa (cfr. doc. AI 24-8: “obesità”)
e di una condropatia femoropatellare bilaterale dominante a destra con anche
condropatia condilotibiale sinistra (doc. D) che il dr. med. __________ ha
riassunto nella documentazione radiologica (cfr. doc. AI 24-6: “difetto di
sostanza del corno posteriore del menisco mediale in prossimità della sua
inserzione ossea, che potrebbe corrispondere ad una vecchia rottura o ad una
rottura radiale. Focolai di condropatia 3 sia lungo la convessità condilo
femorale interno ed esterno sia lungo la faccia posteriore della rotula.”).
Va qui rammentato
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria rispetto al perito non è sufficiente a rimettere in discussione
una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti
(cfr. sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid, 7.4). Non va infatti
dimenticato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia) il TF ha già avuto modo di affermare che in
caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante
anche se specialista (sentenza 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009).
Infine, per quanto
concerne i certificati medici prodotti il 3 novembre 2009, va evidenziato
quanto segue.
Con il certificato del 30
settembre 2009 il dr. med. __________ non si scosta dalle valutazioni peritali
laddove afferma che la ricorrente presenta una storia di patologia
dell’apparato locomotore compresa anche una discopatia L5/S1 e L4/L5 e che la
sintomatologia attuale lamentata è soprattutto in relazione ad una sindrome
lombovertebrale con irradiazione radicolare di tipo L5.
Egli precisa del resto che
all’esame neurologico non si riscontra un deficit sensitivo motorio e che
nell’immediato non è indicato un intervento chirurgico in fusione a maggior
ragione considerando il segmento discopatico L4/L5 che è probabilmente
asintomatico.
Certo, lo specialista
afferma che l’interessata è incapace al lavoro al 100% da due anni. Egli
tuttavia non specifica se ciò vale solo nella precedente attività di assistente
di cura o anche per un’attività leggera e confacente al suo stato di salute. Comunque,
come già evidenziato in precedenza, anche se così fosse, si tratterebbe semplicemente
di una diversa valutazione della capacità lavorativa fondata sulla medesima
diagnosi presa in considerazione del perito e dunque non è atta a sovvertire le
conclusioni del dr. med. __________, non indicando per quale motivo le
conclusioni peritali non sarebbero corrette.
Gli altri certificati
attestano per la maggior parte una situazione valetudinaria successiva
all’emanazione della decisione impugnata (14 maggio 2009). Infatti il dott. __________
rileva di avere in cura l’interessata dal 25 ottobre 2009 e certifica l’impossibilità
per la ricorrente di lavorare dal 3 novembre 2009 (doc. M), la dott.ssa __________
ha visitato la ricorrente al Pronto Soccorso dell’Ospedale Regionale di __________
il 27 ottobre 2009 e descrive una patologia insorta in quel periodo (cruralgia
destra di origine non chiara; “dolore all’inguine destro che irradia
anteriormente nella coscia destra con occasionalmente cedimenti della gambe
destra”) e non indica comunque la presenza di eventuali incapacità
lavorative (doc. L), ed il dr. med. __________, nel certificato del 22 ottobre
2009, si sofferma su una RMN eseguita il medesimo giorno.
La data di emanazione della decisione impugnata (in casu, il
14.
maggio 2009) segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice
delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4). Secondo costante
giurisprudenza del TF, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso
alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la
decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I
fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono
di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121
V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
L’eventuale aggravamento
dello stato di salute avvenuto successivamente all’emissione della decisione
impugnata non è pertanto atto a provocare una modifica della medesima e darà
semmai luogo ad una procedura di revisione se sarà richiesta dalla ricorrente.
Alla
luce di quanto sopra esposto il TCA deve concludere che dalla perizia del 10 novembre 2008
del dr. med. __________, emerge in maniera incontrovertibile che, al momento
della valutazione specialistica, l’interessata era capace al lavoro in attività
leggera in maniera completa con una diminuzione del rendimento del 10-20%.
Va
ribadito che fondandosi sulla più volte citata perizia tutti i medici del SMR
intervenuti sono giunti alla medesima conclusione (cfr., sul valore probatorio
dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007,
consid. 3.3 e sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008, consid. 3.2; cfr. anche
la sentenza 8C_407/2007 dell’8 settembre 2008 in ambito di assicurazione contro
gli infortuni, dove al consid. 3 il Tribunale federale ha confermato un
giudizio di questo TCA dove è stato ritenuto maggiormente attendibile il parere
espresso dal medico di fiducia dell’assicuratore resistente).
Va
a questo proposito ricordato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una
decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il
valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito
dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente
considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait
certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical
établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I
938/03, consid. 3.2)
Visto
quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni del perito
e dei medici SMR, è da
ritenere dimostrato che l’interessata è abile al lavoro nella misura
dell’80-90% in attività leggere. In queste condizioni non risulta necessario procedere
con l’allestimento di un’ulteriore perizia come richiesto più volte dall’insorgente,
così come all’assunzione di ulteriori prove.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.
320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122
III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere
sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4
vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e
riferimenti).
2.8
Va
ora esaminato se il raffronto dei redditi è stato effettuato correttamente
dall’UAI.
Conformemente
ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni
sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230
consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400
e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In
virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è
ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto
la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione
(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip
im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.).
Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la
persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne
l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata
possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano
conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua
capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la
situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del
lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V
22.
consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare
che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato,
nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo
equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del
lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro
diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se
l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire
un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza
di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili
dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più
nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto
ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse
o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag.
332.
consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid.
5c).
Per determinare il reddito
ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute
(reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento
determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita),
guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona
sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito
dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà
sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno
alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari
(cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che
potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda
o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in
maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o
statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto
del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una
diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente
all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza
invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la
normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi
che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più
elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag.
100.
consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente;
necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti,
quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b
[I 357/01] e dottrina citata).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze
particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I
salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari
fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid.
3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
A questo
proposito, nella citata sentenza RAMI 1993 Nr. U 168 a pag. 100, consid. 3b,
l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha affermato:
"
(….) Auch im Normalfall der
Invaliditätsbemessung nach Art. 18 Abs. 2 Staz 2 UVG muss praktisch immer mit
Hypothesen gearbeitet werden. Dies gilt zumal für das Erwerbseinkommen ohne
Invalidität bei welchem nicht auf den – unter Umständen schon länger
zurückliegenden – zuletzt tatsächlich erzielten Verdienst abgestellt werden
darf.
(…)
Bei der Ermittlung des hypothetischen Einkommens
ohne Invalidität ist von dem auszugehen, was der Versicherte aufgrund seiner
beruflichen Fähigkeiten und persönlichen Umstände zu erwarten gehabt hätte (ZAK
1985.
S. 635 Erw. 3a). Muss angenommen werden, dass ein Saisonnier seine
angestammte Tätigkeit ohne gesundheitsbedingte Leistungsbeeinträchtigung
weitergeführt hätte, ist für das Valideneinkommen jener Verdienst
heranzuziehen, der an der bisherigen Arbeitstelle erzielt wurde (vgl. ZAK 1989
S. 457 Erw. 3a); dies bedeutet im gegenteiligen Fall, dass nicht auf die
tatsächliche Lohnbasis abzustellen ist. Entscheidend ist letztlich immer, was
der Versicherte im massgebenden Zeitpunkt nach dem Beweisgrad der überwiegende
Wahrscheinlichkeit (BGE 115 V 142 Erw. 8b mit Hinweisen) als Gesunder verdienen
würde und als Invalider verdienen könnte."
Con
sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 il TF, a proposito della determinazione
del reddito da valido di un dipendente delle FFS che chiedeva di prendere in
considerazione un reddito più elevato tenuto conto delle possibilità di
carriera, ha affermato:
" 6.1
A titolo di reddito da valido la Corte cantonale, ritenuta sufficiente la
documentazione prodotta, ha considerato il salario che l'assicurato avrebbe
realizzato presso le FFS nel 2005, quale artigiano specialista, pari a fr.
62'626.75 annui. Dalle attestazioni del datore di lavoro emerge che il reddito
considera, oltre al salario mensile e alla tredicesima, indennità di residenza
(fr. 2214.-) e di turno (fr. 720.-).
A titolo di reddito da invalido è stato
invece computato il reddito giornaliero effettivo (fr. 250.-) conseguito presso
la C.________, pari ad un reddito annuo di fr. 57'500.-, non essendovi motivo,
secondo il Presidente della Corte, di applicare i dati statistici.
6.2
Il ricorrente sostiene dal canto suo che il reddito da valido
avrebbe dovuto essere quantificato almeno in fr. 70'000.-, in quanto egli, in
seguito all'intervenuta riorganizzazione, avrebbe senz'altro avuto diritto ad
una promozione oppure si sarebbero presentate opportunità di carriera, fatti
che la Corte cantonale ha omesso di approfondire.
Il reddito da invalido, per contro, il cui ammontare non è
contestato, non corrisponderebbe completamente al suo rendimento e sarebbe
conseguibile solo grazie alla comprensione di questo particolare datore di
lavoro, non tuttavia se dovesse perdere il posto di lavoro, motivo per cui va
tenuto conto dei dati salariali statistici, da cui risulta un reddito
inferiore.
7.
7.1
Per quanto riguarda in primo luogo l'ammontare del reddito da
valido, dagli atti risulta che al momento dell'infortunio l'assicurato svolgeva
presso le FFS, in seguito ad una formazione interna e ad esami attitudinali,
l'attività di artigiano specialista. Dall'indagine economica svolta dall'INSAI è
inoltre emerso che nel 1999 egli percepiva uno stipendio di fr. 57'271.-, importo
già corrispondente al livello massimo raggiungibile per le funzioni svolte
(funzione 3, sesta classe di stipendio, a cui andava aggiunto un importo
mensile di fr. 300.- per lavoro notturno, durante i giorni festivi e
domenicali). In seguito, e meglio all'incirca tra il 2000 e il 2001, è
intervenuta una riorganizzazione interna per cui alla stessa attività
corrispondeva un livello di funzione 1, classe di stipendio 4 (fr. 53'852.-).
La retribuzione lorda dell'assicurato nel 2000 e 2001 è stata quantificata in
fr. 60'992.- (comprensiva di fr. 3600.- a titolo di indennità varie).
Successivamente è stato precisato che i supplementi per i turni si erano
ridotti da fr. 100.- a fr. 60.- mensili, in quanto questi compiti nel 2001
erano stati trasferiti ad un altro servizio. Negli attestati delle FFS,
l'ultimo dei quali ottenuto direttamente dal ricorrente e prodotto con il
gravame inoltrato in sede cantonale, non risulta alcunché in relazione ad
eventuali possibilità di carriera o di promozione.
7.2
Alla luce di quanto suesposto emerge che, con la
riorganizzazione avvenuta presumibilmente a partire dal 2000, la
classificazione dell'attività svolta dall'assicurato, il quale si trovava già
al livello massimo raggiungibile nella propria categoria, non sarebbe
migliorata, bensì nella migliore delle ipotesi sarebbe rimasta invariata,
considerate le nuove classificazioni. In simili condizioni la riorganizzazione
avrebbe ben difficilmente condotto ad una promozione dell'assicurato o a
possibilità di carriera. In effetti in occasione della discussione circa la
reintegrazione dell'interessato il funzionario responsabile aveva dichiarato
che nell'ambito della riorganizzazione, con limitazione degli effettivi,
venivano chiesti nuovi livelli di qualifica.
In simili condizioni, non essendovi alcun indizio concreto in
favore di un'eventuale carriera conseguente alla riorganizzazione interna
(secondo la generale esperienza della vita tali avvenimenti comportando di
regola degli svantaggi per i dipendenti), correttamente la Corte cantonale non
ha proceduto ad ulteriori approfondimenti in tal senso.
Ne consegue che il reddito da valido computato dalla Corte
cantonale va confermato, in quanto corretto.”
2.9
In concreto quale reddito da
valido l’amministrazione ha preso in considerazione l’ammontare di fr. 4'355.40
al mese che figura nel questionario per il datore di lavoro quale risposta alla
questione di sapere quanto potrebbe guadagnare la persona assicurata,
attualmente (ossia nel 2008), senza il danno alla salute (doc. AI 9.3, punto
2.
).
Come rileva la ricorrente,
questo importo deve innanzitutto essere aumentato prendendo in considerazione ulteriori
elementi salariali non ritenuti dall’amministrazione quali le indennità per
giorni festivi, notturni e di 24 notti che nel 2006 ammontavano a fr. 3'266.35
(cfr. doc. AI 9-12, per uno stipendio annuo lordo di fr. 57'166.30) e nel 2007
a fr. 2'144.15 (doc. AI 9-10, per uno stipendio annuo lordo di fr. 57'130.90) e
che nel 2008 non sono più state pagate (cfr. doc. AI 9-8) verosimilmente a
causa dell’inabilità lavorativa al 50% dal settembre 2007 ed al 100% dal
novembre 2007.
L’interessata chiede di
prendere in considerazione un importo, da lei stimato, di fr. 3'000. Rilevato
che nel 2006, ultimo anno in cui l’assicurata ha lavorato al 100% prima di
diventare incapace al lavoro nel 2007, dapprima parzialmente e poi totalmente,
le indennità salariali ammontavano a fr. 3'266.35 e che non può essere accertato
un importo esatto, variando a dipendenza dei turni che il tipo di lavoro svolto
dall’interessata impone, la richiesta della ricorrente, comunque inferiore
all’importo effettivamente conseguito nel 2006, va fatta propria da questo
Tribunale.
In secondo luogo l’interessata,
nata nel 1952, evidenzia di aver ottenuto il certificato federale di assistente
di cura il 30 settembre 2004 (cfr. doc. AI 8-1) e chiede pertanto di non
prendere in considerazione l’ultimo salario mensile conseguito nel 2008, ossia
fr. 4'355.40 (cfr. doc. AI 9-3) previsto dalla scala 18 della griglia salariale
dei dipendenti dello Stato ed applicabile anche in concreto in virtù del
regolamento ROCA per il terzo anno di lavoro (il terzo aumento corrisponde a
fr. 4'380.30, tuttavia solo con Decreto Esecutivo del 24 aprile 2009 il
Consiglio di Stato ha aumentato i salari retroattivamente concedendo il rincaro
pieno ai dipendenti), bensì l’importo massimo della suddetta scala che
l’interessata potrebbe conseguire a fine carriera (decimo anno), ciò che
corrisponde ad un salario annuo di fr. 62'604 secondo la scala dell’anno 2007.
Questa Corte non condivide
la richiesta della ricorrente.
Infatti, senza il danno
alla salute l’assicurata, nel 2007, non avrebbe comunque avuto diritto al
salario massimo.
La circostanza che
l’interessata nel 2007, malgrado la sua età, non aveva ancora raggiunto il
massimo previsto dalla griglia salariale è da ascrivere ad un motivo estraneo
all’invalidità, ossia al fatto di aver ottenuto il certificato federale di
capacità come assistente di cura solo nel 2004 e di aver iniziato questa
attività tardivamente.
Di principio un salario
superiore a quello che la persona assicurata avrebbe potuto effettivamente
conseguire al momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita,
aggiornato alla data dell’emissione della decisione impugnata, va preso in
considerazione solo laddove l’assicurato per motivi inerenti alla salute non ha
potuto, nel caso concreto, continuare la carriera professionale (e non salariale)
già intrapresa e che avrebbe portato a compimento senza l’insorgere del danno
alla salute (cfr. DTF 96 V 29 dove la persona assicurata ha subito un danno
alla salute mentre svolgeva un perfezionamento professionale; cfr. anche
Alexandra Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, pag. 122 e
seguenti, ad art. 18: “Es müssen aber konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen,
dass die versicherte Person einen beruflichen Aufstieg und ein
entsprechen höheres Einkommen auch tatsächlich realisiert hätte. Absichtserklärungen genügen dazu nicht; vielmehr muss die Absicht,
beruflich weiterzukommen bereits durch konkrete Schritte wie Kursbesuche,
Aufnahme eines Studiums, Ablegen von Prüfungen usw. kundgetan worden sein
(SUVA-Jahresbericht 1991 Nr. 8 S. 15).“,
sottolineatura del redattore, cfr. anche sentenza 9C_830/2009 del 27 gennaio
2010).
„Semplici”
probabili aumenti salariali futuri, come in concreto, senza tuttavia una vera
carriera professionale, possono semmai dar luogo ad una revisione della decisione
se le relative condizioni sono adempiute (cfr. DTF 129 V 225, sentenza
8C_290/2007 consid. 3).
Ne segue che in concreto
va preso in considerazione, per il calcolo del raffronto dei redditi, il
salario che l’interessata avrebbe potuto conseguire al momento dell’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita, ossia dal 1° febbraio 2009 (dal giorno dopo la
soppressione della prestazione, tre mesi dopo il miglioramento attestato dal
perito).
Nel 2009 l’interessata
avrebbe avuto diritto, con il quarto aumento della scala 18, a fr. 58'784, cui
vanno aggiunti i fr. 3'000 di indennità per giorni festivi, per le notti, ecc.,
per complessivi fr. 61'784.
2.10
Per determinare il reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione salariale concreta dell'assicurato,
a condizione che cumulativamente il rapporto di lavoro sia particolarmente
stabile, egli sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua, il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato
e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75 consid. 3b/aa pag. 76 e
giurisprudenza citata).
A quest'ultimo proposito
va infatti rilevato che per determinare il reddito da invalido decisivo è il
valore in denaro della prestazione fornita. Se quindi l'assicurato riceve un
salario più elevato (il cosiddetto salario sociale), è determinante solo la
parte che rappresenta la retribuzione del suo effettivo rendimento (DTF 104 V
90; si veda in proposito il tenore dell'art. 25 cpv. 1 lett. b OAI secondo cui
sono considerati redditi del lavoro secondo l'articolo 16 LPGA i redditi annui
presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS,
esclusi tuttavia i componenti del salario per i quali il lavoratore non può
fornire, come esperito, nessuna controprestazione a causa della limitata
capacità al lavoro).
Le attestazioni in tal
senso fornite dal datore di lavoro non sono da considerare come semplici
affermazioni, la cui esattezza sarebbe ancora da dimostrare (RCC 1970 pag. 338
consid. 2). La prova dell'esistenza di un salario sociale è tuttavia sottoposta
a requisiti severi, dovendo partire dal presupposto che i salari pagati
equivalgono ad una prestazione lavorativa effettiva (DTF 117 V 8 consid. 2c/aa
pag. 18 e sentenze ivi citate; RCC 1980 pag. 321 consid. 2b; sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 154/95 del 15 febbraio 1996).
Nell'ambito
dell'apprezzamento delle citate dichiarazioni si deve pure considerare che i
datori di lavoro potrebbero essere interessati a dichiarare il versamento di un
salario sociale. Rapporti di parentela tra datore di lavoro e assicurato oppure
una lunga durata del rapporto di lavoro possono essere ritenuti degli indizi di
una prestazione sociale volontaria (RCC 1980 pag. 322 consid. 2b; RCC 1970 pag.
336).
Qualora difettino
indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali, come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura
dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti) oppure quelli
deducibili dalla documentazione dell'INSAI relativa ai posti di lavoro (DPL;
RAMI 1999 no. U 343 pag. 412). Nel caso di un invalido che, dopo l'insorgenza
del danno alla salute, può compiere soltanto lavori leggeri e non impegnativi
dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è di principio
determinato in base alla media del salario lordo (valore totale) conseguibile
per attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro)
nel settore privato in conformità alle tabelle A dell'ISS (sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001, consid.
3c/cc, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472
consid. 4.2.1 pag. 476 con riferimento). A questo riguardo giova rilevare che
la più recente giurisprudenza non ammette più la possibilità di fare capo ai
dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, il reddito ipotetico
da invalido dovendo invece essere stabilito sulla base della tabella TA1
dell'ISS (cfr. SVR 2007 UV no. 17 pag. 56 [U 75/03]).
Con
pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Tramite
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; cfr.
inoltre, tuttavia, sentenza 9C-404/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 2.3: “Da der tatsächlich erzielte Verdienst von Fr. 53'365.-
nicht deutlich unter dem Tabellenlohn von Fr. 55'640.- liegt, besteht
nach der Rechtsprechung kein Anlass, vom Grundsatz abzuweichen und zu einer
Korrektur zu schreiten (Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, R.
vom 30. September 2002, I 186/01, H. vom 7. Mai
2001, I 314/00, und K. vom 16. März 1998, I 179/97)”,
sottolineatura del redattore).
La questione è stata di recente definitivamente
risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3
giugno 2009 ha ricordato che:
"
(…)
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8
maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale
federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il
reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al
salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve
essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF
134.
V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare
un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo
si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la
soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa
sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali."
In
concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001
U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in
media, un salario annuale lordo pari a fr. 51'368 (4'116 : 40 X 41.6 X 12; cfr.
anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008) e di fr. 52’498 nel 2009 (+ 2,2%;
cfr. evoluzione dei salari, stima trimestrale, terzo trimestre 2009, www.bfs.admin).
L’assicurata,
quale assistente di cura, avrebbe guadagnato fr. 61’784 nel 2009.
Tale
reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente
(cfr. Tabella TA1 p.to 85 “sanità e servizi sociali”, livello di
qualifica 4: fr. 4’547 : 40 X 41.6 X 12 mesi = 56'746.60).
Non
sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da
invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009
sopra menzionata.
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha
precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
Nella
presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione del 15% (10% per attività
leggera e 5% per l’età ed il fatto che la ricorrente potrebbe avere la
necessità di cambiare professione e ambiente di lavoro).
La
ricorrente chiede di applicare la riduzione massima del 25% poiché non è in
grado di svolgere un’attività leggera in misura superiore all’80%, ha
dimostrato una grande forza di volontà portando a compimento la propria
formazione intorno ai 50 anni e ritenuti i contraccolpi derivanti dalla
patologia che l’affligge.
Va
qui evidenziato che con recente sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009 il
TF, nel caso di un assicurato abile in attività leggere all’80%, cui era stata
riconosciuta una deduzione del 5%, ha affermato quanto segue:
"
(…)
A ciò si aggiunge che in nessun caso si
giustificherebbe, nell’evenienza concreta, una deduzione superiore al 20% per
tenere conto delle particolarità personali e professionali del caso (DTF 126 V
75), che nella fattispecie in esame possono essere riconosciute per la capacità
lavorativa residua (cfr. a tal proposito ISS 2004, pag. 25, T6*), per i limiti
funzionali anche in un’attività sostitutiva e per la lunga assenza dal mondo
del lavoro.
6.2
Non entrano invece realisticamente in linea
di considerazione altri motivi di riduzione. In particolare, contrariamente a
quanto invoca il ricorrente, l’età (56 anni al momento della decisione
amministrativa) non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico
da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso (cfr. ISS 2004,
pag. 65, TA9). Allo stesso modo di quanto si verifica del resto per la
cittadinanza svizzera, ritenuto che anche questo fattore consente di
conseguire, statisticamente, un reddito superiore al valore mediano (cfr. ISS
2004, pag. 69, TA12; cfr. pure sentenza 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid.
5.2.2
). Per contro, in considerazione del genere di attività (semplici e
ripetitive) in cui il ricorrente è in grado di sfruttare (parzialmente) la sua
capacità lavorativa residua, il modesto (a mente dell’insorgente) grado di
formazione (certificato di capacità quale fabbro) non incide in maniera
rilevante).”
In
concreto il TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a
quello dell’amministrazione nell’applicazione della riduzione concessa del 15%,
ritenuto che rientra nei limiti previsti dalla giurisprudenza e che
l’interessata non fa valere motivi pertinenti per una diversa valutazione.
Infine la
ricorrente ritiene che il reddito da invalido debba essere preso in
considerazione solo nella misura dell’80% e non del 90% come calcolato
dall’UAI, considerato che il perito, dr. med. __________, l’ha ritenuta
incapace al lavoro in attività leggere nella misura del 10-20%.
Come
rileva l’UAI in sede di risposta, visto che il perito, a proposito della
possibilità di esercitare attività leggere, ha affermato come “vi sarebbe una
capacità lavorativa completa con una limitazione del rendimento del 10-20% a
partire dalla data della perizia”, appare corretto considerare una
riduzione globale del 15%.
Ne segue
che il reddito da invalido ammonta a fr. 37'930 (52'498 ridotto del 15% e del
15%).
Questo
reddito va raffrontato con il reddito da valido di fr. 61’784, per un grado
d’invalidità del 38,60% che, arrotondato
per eccesso secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. =
SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 4, corrisponde al 39% che non
da diritto ad alcuna rendita.
Ne segue
che la decisione della Cassa va confermata, mentre il ricorso deve essere
respinto.
2.11
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.—(ossia il minimo
previsto dalla legge, come del resto richiesto dall’insorgente con lo scritto
del 18 giugno 2009, cfr. consid. 1.4) sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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