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Decisione

32.2009.118

Nuova domanda di prestazioni respinta poiché l'assicurato non è stato in grado di rendere verosimile un peggioramento del suo stato di salute

23 settembre 2009Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

Berna 2003, pag. 128, cfr anche sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

“ (…)

Tra i danni alla salute

psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non

costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni

della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di

buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata

nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale

misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale,

esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto

conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale

attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica pi¿essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,

pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e

sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I

166/03, consid. 3C)."

Secondo

la giurisprudenza federale siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(sentenza del 18 ottobre 1999, I 441/99; sentenza del 29 settembre 1998, I

148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Occorre

qui ricordare che, conformemente alla giurisprudenza del TF, l’alcolismo,

l’abuso di consumo di medicamenti come pure la tossicodipendenza non possono di

per sé motivare un’invalidità ai sensi della legge.

L’assicurazione

AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una malattia (o un

infortunio) in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno

alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa

stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (DTF 124 V 268 consid.

3c e riferimenti; Pratique VSI 2002 p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7

consid. 2b; cfr. anche marginale no. 1014 della Circolare sull’invalidità e la

grande invalidità).

In una sentenza I 384/06

del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05

del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.6. Affinché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami

approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia

stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della

situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],

consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001

pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione

e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne

all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità

di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V

157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettiva-mente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125

V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtspre-chung des

Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

2.7. Nel caso di specie, dopo la

richiesta di prestazioni AI, sfociata, viste le risultanze della perizia del

dr. med. __________ del 6 settembre 2005 (doc. AI 44-1), nel rifiuto di versare

prestazioni tramite decisione su opposizione del 26 settembre 2005 (doc. AI 47-1),

l’UAI ha iniziato una procedura di revisione sfociata in un nulla di fatto

(doc. AI 53-1), mentre il ricorrente ha inoltrato una nuova domanda di

prestazioni facendo valere un peggioramento dello stato di salute (doc. AI

55-1).

Occorre

innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del

6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento

temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado

di invalidità suscet-tivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione

è costitui-to, nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in

giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.

Nel

caso concreto si tratta quindi della decisione su opposizione del 26 settembre

2005 (doc. AI 47-1) con la quale all’assicurato è stato negato il diritto ad

una rendita AI poiché l’incapacità lavorativa è causata primariamente da un

massiccio e persistente abuso di sostanza.

Questa

decisione è stata presa fondandosi su una perizia del dr. med. __________ del 6

settembre 2005 (doc. AI 44-1), dove era stata posta la diagnosi con influsso

sulla capacità lavorativa di disturbo di personalità emotivamente instabile di

tipo impulsivo (ICD-10 F60.30) esistente da diversi anni, distimia (ICD-10

F34.1) esistente da vari anni e diagnosticata nel 2002, abuso di sostanze

psico-attive multiple (ICD-10 F19.22) da almeno il 2001 e della diagnosi senza

ripercussioni sulla capacità di lavoro di tabagismo cronico da diversi anni

(doc. AI 44-6).

Il

perito ha in particolare evidenziato:

" (…)

Per quel che riguarda l’utilizzo delle droghe riferisce che ha

iniziato a __________ e che già all’epoca anche l’ex moglie consumava droga e

secondo quest’ultimo, visto il peggiorare continuamente della loro situazione

psico-fisica decidevano di trasferirsi in Ticino dove egli però ha continuato

ad utilizzare vari tipi di droghe e vista anche la persistenza dei suoi

disturbi psichici furono necessari 2 ricoveri presso la Clinica psichiatrica

__________ la prima volta dal 28.02 al 22.03.2002 dove venne diagnosticato un

disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo impulsivo (ICD-10

F60.30) con la diagnosi differenziale di sindrome schizoaffettiva ed un abuso

di sostanze psico-attive multiple.

(…)

Un secondo ricovero presso la __________ dal 1° settembre al 4

settembre 2003, egli stesso aveva chiesto un ricovero ospedaliero per paura di

non essere in grado di controllare il consumo e l’abuso di sostanze e durante

il suo breve ricovero veniva modificata la sua terapia psicofarmacologica ed il

peritando rientrava presso la Comunità di __________ per continuare la cura

disintossicante e la presa a carico psichiatrica ambulatorialmente.

(…)

Il primo episodio depressivo l’aveva presentato durante il

soggiorno negli __________ e, come già accennato, è stato anche ricoverato

presso una Clinica psichiatrica per circa 2 settimane dopo aver tentato il

suicidio tagliandosi le vene.

(…)

Durante il mio recente colloquio telefonico con la Dr.ssa __________

__________ di __________, essa mi riferisce che il paziente è regolarmente

seguito ma oltre ad una mancanza di compliance medicamentosa non collabora in

modo soddisfacente per la sua presa a carico ed a quanto riferisce la

dottoressa, anche se il paziente nega, continua ad utilizzare sostanze

stupefacenti oltre che alla sua terapia sostitutiva a base di metadone.

Durante il mio recente colloquio con il Dr. __________, presso la __________

__________, mi riferiva che durante il periodo che l’aveva seguito presso il __________

di __________ il paziente si presentava ai colloqui e continuava a consumare

sostanze stupefacenti oltre che la sua terapia sostitutiva, il Collega mi

confermava inoltre che per quel che riguarda la sua diagnosi effettivamente si

tratta di una distimia oltre che un disturbo di personalità emotivamente

instabile di tipo impulsivo.

(…)

Egli praticamente ha fallito ogni tentativo di adattamento pur

legandosi affettivamente ad una donna che dopo vari anni di matrimonio e 2

figli ed il divorzio ha causato altri ulteriori preoccupazioni e fonte di malessere

psichico.

A parte i cambiamenti geografici e le grosse difficoltà che egli

aveva avuto già in età molto giovane, gli è stato diagnosticato un disturbo di

personalità emotivamente instabile.

Questo disturbo è caratterizzato piuttosto da una chiara tendenza

ad agire impulsivamente senza considerare le conseguenze, accompagnata da

un’affettività imprevedibile con tendenza all’instabilità emotiva ed

un’incapacità di controllare il proprio comportamento.

Questa instabilità emotiva con mancanza di controllo degli impulsi

è caratterizzato in aggiunta da disturbi dell’immagine di sè e delle preferenze

soggettive e da sentimenti costanti di vuoto interiore e relazioni

interpersonali intense ma instabili oltre che una netta tendenza ad un

comportamento autolesionistico, in questo caso l’uso delle droghe e tentativo

di suicidio.

Altre caratteristiche di questo disturbo è l’umore instabile,

tendenza ad eccessi di collera o violenza, difficoltà a continuare qualsiasi

azione che non offra una gratificazione immediata che lo mettono a disagio con

conseguenze negative che egli non è capace di gestire.

Anamnesticamente egli aveva presentato anche disturbi del sonno,

perdita di fiducia in se stesso, diminuzione delle energie con attività

ridotta, difficoltà di concentrazione, sentimenti di disperazione e sconforto,

grosse difficoltà, incapacità di far fronte alle ordinarie responsabilità della

vita quotidiana, pessimismo circa il futuro e rimuginazione del passato ed

isolamento sociale, ecc…

Prendendo in considerazione i vari disturbi psichici che egli

presenta ormai da diversi anni che vanno peggiorando e diventano problematiche

con abuso di sostanze psicoattive e conseguenze a volte gravi malgrado vari

ricoveri, alcuni anche coatti in istituti specializzati non ha migliorato la

sua situazione.

Dunque la problematica di politossicomania è grave (….)

Dunque il risultato del suddetto prelievo parla chiaro, malgrado

vari tentativi presso __________ ed i suoi curanti, non è ancora riuscito a

risolvere la problematica della sua politossicomania che ha un influsso diretto

sulla capacità lavorativa accompagnata dai suoi disturbi psichici già

diagnosticati e marcati che lo rendono inabile al lavoro per qualsiasi

attività.

Egli comunque ha delle difficoltà nell’abbandonare le sostanze

visto che gli creano un certo sollievo e probabilmente utilizzando varie

sostanze da diversi anni a mio avviso in questo contesto di dipendenza e

mancanza di autonomia emozionale e decisiva, la sua situazione rimane critica e

bisogna tentare ancora una disintossicazione programmata e mirata in un luogo

adeguato parallelamente alle cure psichiatriche e colloqui di sostegno e

l’assunzione di psicofarmaci mirati per avere un minimo risultato nel senso

positivo, con la speranza, vista la sua età relativamente giovane, che in

futuro riesca a fare qualcosa.” (doc. AI 44-7/44-7)

Circa le conseguenza sulla

capacità di lavoro il perito ha affermato che “siamo in presenza di una

politossicomania oltre che altri 2 disturbi psichici che esistono almeno da 3-4

anni con conseguenze negative ed egli si sente defuturizzato, si sente

un’entità senza valore con sentimenti di disperazione e disagio totale.” ed

ha attestato un’incapacità totale in qualsiasi attività dal 2002 (doc AI 44-9 e

seguenti). Il perito ha inoltre aggiunto che “una volta disintossicato e

curato come già accennato, egli sarebbe capace di svolgere un’attività come in

passato di tipo giardiniere, cameriere, magazziniere, operaio, ecc.” (doc.

AI 44-10).

Sulla base della citata

perizia il medico SMR, dr. med. __________ __________, ha affermato che:

" Dalla

perizia dr. __________ risulta chiaramente che l’attuale incapacità lavorativa

è causata primariamente da un massiccio e persistente abuso di sostanza. Il

perito ritiene l’assicurato capace di riprendere un’attività lavorativa una

volta rientrata la problematica dell’abuso di sostanza, quindi non si tratta di

Considerandi

patologia psichiatrica invalidante con consumo di sostanza secondario.

Procedere: rifiuto di prestazioni in presenza primariamente di

patologia di abuso di sostanza.” (doc. AI 46-2)

Sulla

base di questi referti medici, l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni

con decisione su opposizione del 26 settembre 2005 poiché in concreto si ha a

che fare primariamente con “una patologia di abuso di sostanza, non di

patologia psichiatrica invalidante” (doc. AI 47-5). In altre parole,

secondo la decisione dell’amministrazione, il danno alla salute psichica non ha

portato alla dipendenza, né è insorto quale conseguenza di quest’ultima (cfr.

doc. AI 47-4 punto 7).

La decisione su

opposizione è cresciuta incontestata in giudicato.

2.8

Va esaminato se l’insorgente

ha reso verosimile un peggioramento del suo stato di salute o meglio una

modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni delle circostanze

oggettive (cfr. doc. AI 58-1).

A comprova dell’asserita

modifica del suo stato valetudinario l’interessato ha prodotto due documenti.

Innanzitutto un rapporto

di __________, operatore sociale dell’__________, del 9 aprile 2008, il quale

ha affermato:

" (…)

il nostro servizio, oggi “__________”, segue il signor RI 1 da

circa otto anni.

Durante tale periodo si è cercato, con diversi progetti di agire

sia sul sintomo dipendenza, sia sui problemi psichiatrici, sia sul piano

riabilitativo. In tutto questo periodo di presa a carico l’interessato è sempre

stato in assistenza e i tentativi di iscrizione e pratica della disoccupazione,

o di inserimento tramite progetti dell’__________, sono sempre falliti a fronte

dei disturbi psichici e non della dipendenza da sostanze da abuso in quanto la

stessa è ormai ben compensata da un trattamento sostitutivo, prima con metadone

e oggi con buprenorfina. Gli stessi sono a mio avviso da riportare a stati

depressivi e fobia sociale con tratti persecutori. Tratti quest’ultimi che

hanno visto anche dei riflessi, a fasi alterne, nella compleance alla cura.

Diversi i tentativi di collocamento terapeutico e diversi i ricoveri in clinica

psichiatrica, sempre falliti per gli stessi suddetti motivi. Va da sè che non

si è mai riusciti a fare una diagnosi approfondita e corretta. I sintomi

depressivi si esprimevano già all’età di 24 anni, mentre la tossicodipendenza

si è conclamata a 30 anni, e lo avevano portato a un severo tentamen. Il signor

RI 1 riceve dal nostro servizio una curatela di fatto in quanto incapace di

gestire, non solo il soldo, ma anche la sua quotidianità.

Necessita insomma di costante accompagnamento e un trattamento con

psicofarmaci.” (doc. A3)

L’insorgente ha prodotto

anche un certificato del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, __________

presso l’__________, da cui emerge:

" (….)

Il paziente è conosciuto dall’__________ da circa 8 anni e da

circa un anno e mezzo, a partire dalla medicalizzazione del servizio, egli

beneficia di un seguito psichiatrico e farmacologico.

A mio avviso il quadro clinico del paziente giustifica una

rivalutazione, in quanto la patologia non si può semplicemente ridurre alla

diagnosi di “Sindrome di dipendenza da sostanze multiple o altre sostanze”,

l’unica diagnosi pronunciata dalla __________ durante gli ultimi tre ricoveri

del 2005, 2007 e 2008. Il fatto che i medici della __________ non sono mai

andati oltre la diagnosi di dipendenza rispecchia bene la patologia del sig. RI

1, cioè un grave “Disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo

impulsivo”, che si esprime soprattutto attraverso difficoltà relazionali.

Difficoltà che riguardano i rapporti con altri pazienti, come pure quelli con

il personale curante, che investe poco in un paziente scontroso e difficile.

D’altra parte il suo comportamento ha portato spesso all’interruzione dei

ricoveri, lasciando poco spazio a una diagnosi più approfondita. Un esame più

attento delle lettere d’uscita della __________, e non solo quelli della 1° e

2° ammissione, in cui si riporta la diagnosi di disturbo di personalità, si

trovano molti elementi che indicano una patologia che va molto oltre la

semplice dipendenza da sostanze. La lettera d’uscita dell’ultimo ricovero,

giugno/luglio 2008, parla di ideazione paranoide persecutoria e ritiro sociale

come motivo del ricovero, chiesto dal paziente stesso in stato di forte

disagio, mentre la degenza è stata caratterizzata da comportamento ostile e

polemico, tutti sintomi di un grave disturbo di personalità. Le stesse modalità

di “chiedere” un ricovero lo troviamo circa un anno prima e dopo essere stato

brevemente “ricompattato” farmacologicamente non regge più la relazione con i

curanti e gli altri pazienti e viene dimesso dopo una sola settimana.

Questo comportamento, presentato durante le diverse degenze,

dovuto a mio avviso a una profonda sofferenza, oltre al disturbo di

personalità, indica un vissuto depressivo.

Le terapie effettuate durante i vari ricoveri, oltre alla terapia

sostitutiva con metadone o Subutex, consistevano sempre in antipsicotici con

l’intenzione di “calmare” sia vissuti persecutori, sia per calmare la sua forte

impulsività, in certi momenti incontrollabile e motivo di “incompatibilità” in

tanti contesti sociali e professionali. Inoltre sono riportati due tentativi di

terapia antidepressiva.

Le osservazioni riportate sopra coincidono con la valutazione

presso il nostro centro. I sintomi principali sono la sua grande instabilità

emotiva e l’impulsività che caratterizzano e compromettono ogni relazione,

rendendo il paziente una persona sola, che in momenti di grande solitudine

tende a un tono dell’umore depresso.

Da quando il paziente è in terapia presso di noi abbiamo osservato

e documentato lunghi periodi di astinenza da sostanze interrotti da ricadute

causate da esperienze fallimentari e vissuti depressivi. Purtroppo ci troviamo

davanti a una persona con scarsa coscienza di malattia e una ancora più scarsa

compliance terapeutica, almeno in certi momenti. Ci sono periodi in cui infatti

si attiene alle proposte terapeutiche, mentre in altri periodi, in preda a

vissuti persecutori, che fanno parte del quadro clinico, è in grado di disfare

ogni sforzo terapeutico.

Ritengo che il sig. RI 1 soffre di una patologia grave, oltre alla

sindrome di dipendenza, la quale vedo come conseguenza della patologia e non la

causa, e che condiziona profondamente le relazioni sociali. Infatti è sempre

stata la sua incompatibilità con chi lavorava o per chi lavorava, a terminare

precocemente qualsiasi tentativo intrapreso in questi anni. Vi chiedo dunque di

entrare in merito alla sua richiesta di invalidità e di dare occasione a una

più accurata valutazione.” (doc. A4)

Sulla base di queste

valutazioni il medico SMR, dr. med. __________ __________, il 6 ottobre 2008,

ha affermato che “dall’attuale rapporto del dr. __________ non risulta una

modifica dello stato di salute dell’assicurato rispetto alla valutazione

peritale del 2005. Il disturbo di personalità era già stato evidenziato in

occasione della perizia. Si conferma quindi non entrata in materia.” (doc.

AI 61-1).

2.9

Questo Tribunale non può che

condividere le conclusioni del medico SMR, dr. med. __________. Il dr. med. __________

non ha infatti oggettivato una modifica dello stato di salute del ricorrente

dall’emanazione della decisione su opposizione del 26 settembre 2005, ma ha messo

in dubbio le conclusioni cui era giunta l’amministrazione circa la diagnosi di

“sindrome di dipendenza da sostanze multiple o altre sostanze” quale

diagnosi principale e sostiene che l’insorgente soffre di una patologia grave,

oltre alla sindrome di dipendenza, che vede “come conseguenza della

patologia e non la causa, che condiziona profondamente le relazioni sociali”.

Tuttavia il ricorrente,

nella presente procedura, deve rendere verosimile che il grado d'invalidità ha

subito una modifica rilevante dal 26 settembre 2005 e non contestare le

conclusioni della precedente decisione amministrativa, ormai cresciuta

incontestata in giudicato e che ha stabilito come l’assicurato sarebbe stato

capace di riprendere “un’attività lucrativa una volta rientrata la

problematica dell’abuso di sostanza, quindi non si tratta di patologia

psichiatrica invalidante con consumo di sostanza secondario.” (doc. AI

46-2).

Le affermazioni del dr.

med. __________ non possono essere d’aiuto al ricorrente, trattandosi di una

diversa valutazione rispetto alle conclusioni della precedente perizia del dr.

med. __________ posta a fondamento della decisione rimasta incontestata.

Del resto il “grave

disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo” diagnosticato

dal dr. med. __________ (doc. A4), è già stato preso in considerazione

dall’allora perito dr. med. __________, il quale inoltre, a differenza del

medico dell’__________ __________, ha utilizzato i criteri posti da un sistema

di classificazione riconosciuto scientificamente per porre le diagnosi delle

malattie di cui soffre l’assicurato (cfr. doc. AI 44-6: ICD-10 F60.30, cfr. DTF

130.

V 396 segg).

Il dr. med. __________ già

con la perizia del 6 settembre 2005 ha infatti evidenziato che questo disturbo

porta l’insorgente ad avere una “chiara tendenza ad agire impulsivamente

senza considerare le conseguenze” e tra le caratteristiche della patologia ha

indicato l’umore instabile, la tendenza ad eccessi di collera e violenza, la “difficoltà

a continuare qualsiasi azione che non offra una gratificazione immediata” (doc.

AI 44-6).

Queste considerazioni non

si scostano molto da quelle del dr. med. __________ che è arrivato ad una

conclusione simile laddove afferma che il disturbo citato si esprime “attraverso

difficoltà relazionali”, che riguardano i rapporti con altri pazienti, come

pure con il “personale curante, che investe poco in un paziente scontroso e

difficile” (doc. A4) ed aggiunge che i sintomi principali sono la sua

grande instabilità emotiva e l’impulsività che caratterizzano e compromettono

ogni relazione, “rendendo il paziente una persona sola, che in momenti di

grande solitudine tende a un tono dell’umore depresso.” (doc. A4).

Anche la circostanza

evidenziata dal dr. med. __________, che rileva come l’insorgente stesso ha

chiesto un ricovero, poi caratterizzato da un comportamento ostile e polemico, è

già stata presa in considerazione dal dr. med. __________ (doc. AI 44-3: “Un

secondo ricovero presso la __________ dal 1° settembre al 4 settembre 2003, egli

stesso aveva chiesto un ricovero ospedaliero per paura di non essere in

grado di controllare il consumo e l’abuso di sostanze (…)” e doc. AI 44-4: “(…)

il Collega mi confermava inoltre che per quel che riguarda la sua diagnosi

effettivamente si tratta di una distimia oltre che un disturbo di personalità

emotivamente instabile di tipo impulsivo e doc. AI 44-6: “Questa

instabilità emotiva con mancanza di controllo degli impulsi

(…)”, sottolineature del redattore) e non costituisce pertanto una novità.

Il capoclinica dell’__________,

rileva inoltre la presenza di un vissuto depressivo, senza utilizzare, neppure

in questa occasione, un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente.

Anche questo fatto è tuttavia stato esaminato dal perito dell’AI, che ha enumerato

gli episodi depressivi che hanno avuto inizio nel corso di un soggiorno negli Stati

Uniti (doc. AI 44-4) ed ha diagnosticato la presenza di una distimia (ICD-10

F34.1), ossia di una depressione cronica del tono dell’umore della durata di

almeno alcuni anni (cfr. sentenza del 10 marzo 2008, inc. 32.2007.158).

Infine, i periodi di

astinenza da sostanze, interrotti da ricadute causate da esperienze

fallimentari e vissuti depressivi (cfr. doc. A4), o la scarsa compliance

terapeutica erano già presenti in passato (doc. AI 44-4: “Durante il mio

recente colloquio telefonico con la Dr.ssa __________, __________ del __________

__________ di __________, essa mi riferisce che il paziente è regolarmente

seguito ma oltre ad una mancanza di compliance medicamentosa non collabora in

modo soddisfacente per la sua presa a carico ed a quanto riferisce la

dottoressa, anche se il paziente nega, continua ad utilizzare sostanze

stupefacenti oltre che alla sua terapia sostitutiva a base di metadone.”).

Per cui, in realtà, già

con il referto peritale del 6 settembre 2005, il dr. med. __________ ha preso

in considerazione le patologie evidenziate dal dr. med. __________, senza che

sia stato oggettivato, nel frattempo, un peggioramento con influenza sulla

capacità lavorativa del ricorrente.

Neppure lo

scritto del 9 aprile 2008 dell’operatore sociale __________ __________ può

essere d’aiuto al ricorrente, non trattandosi di un certificato medico e

limitandosi a descrivere la situazione attuale, contestando anch’egli la

circostanza che la tossicodipendenza sia alla base dell’incapacità lavorativa e

dell’insorgere delle comorbidità psichiche, bensì ritenendo che ne sia la

conseguenza.

Tuttavia,

come già evidenziato, in concreto non si tratta di rimettere in dubbio quanto

stabilito con la precedente decisione su opposizione ma di rendere verosimile

una modifica rilevante, ai fini del diritto alle prestazioni, delle circostanze

oggettive alla base della precedente decisione.

Per quanto

concerne l’affermazione dell’operatore sociale secondo cui la dipendenza da

sostanze da abuso è ben compensata da un trattamento sostitutivo, ossia prima

il metadone ed ora la buprenorfina, va evidenziato come la dipendenza da

sostanze non è comunque cessata ed il medesimo insorgente, in sede di ricorso, afferma

“depressione, paure, quasi fobie e paranoie, degli altri, la dipendenza

da sostanze stupefacenti che perdura da diversi anni malgrado i miei tentativi (…)”

(sottolineature del redattore). Anche il dr. med. __________ ha rilevato che “da

quando il paziente è in terapia presso di noi abbiamo osservato e documentato

lunghi periodi di astinenza da sostanze interrotti da ricadute causate

da esperienze fallimentari e vissuti depressivi” e che il ricorrente “è

in grado di disfare ogni sforzo terapeutico.” (doc. A4, sottolineatura del

redattore) ed ha comunque confermato che l’interessato soffre ancora della

sindrome da dipendenza (doc. A4 [il ricorrente] “soffre di una patologia

grave, oltre alla sindrome di dipendenza”). Del resto già con certificato

del 29 aprile 2003, e dunque anteriore alla perizia del 6 settembre 2005, il

medico curante, dr. med. __________, nella diagnosi aveva indicato “pregressa

dipendenza da oppiacei attualmente sotto sostituzione metadonica dal 12/04.2001”

(doc. AI 7-1, cfr. anche doc. AI 12-5 e 37-1).

In queste

condizioni, alla luce delle attestazioni mediche prodotte, questo

Tribunale rileva che il ricorrente non ha dimostrato che il grado d’invalidità

è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni rispetto allo

stato di fatto presente al momento dell’emissione della decisione del 26 settembre

2005.

Egli non ha reso verosimile una modifica rilevante, ai fini

del diritto alle prestazioni, delle circostanze oggettive alla base della

precedente decisione.

Per cui la conclusione cui

è giunto il medico SMR, dr. med. __________, deve essere confermata.

Va a questo proposito ricordato

che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 nella

causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR

non è per principio necessario proce-dere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport

d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont

la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne

fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid.

3.

)

Visto quanto sopra, sulla

base delle affidabili e concludenti valutazioni del medico SMR, dr. med. __________

(cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la

sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza

9C_376/2007 del 13 giugno 2008), a giusta ragione, l’UAI non è entrato in

materia sulla nuova richiesta di prestazioni. Il ricorrente non ha infatti reso

verosimile che il grado d’invalidità ha subito una modifica rilevante.

2.10

L’insorgente sostiene che la

circostanza che le sue condizioni generali si siano aggravate può essere

confermato dai suoi curanti e afferma, in relazione con la necessità di

accedere a percorsi lavorativi protetti e comprensivi verso la sua patologia,

di aver bisogno di essere ascoltato.

Nella misura

in cui la sua richiesta può essere anche implicitamente ritenuta quale domanda

di essere sentito, il TCA rileva innanzitutto che un’audizione può essere

rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. sentenza 9C-578/2008 del 29 maggio 2009; sentenza I 472/06

del 21 agosto 2007; nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90,

consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In concreto, non essendo

stata presentata una domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica,

questo TCA rinuncia ad una sua audizione poiché superflua ai fini dell’esito

della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2).

Il TCA rinuncia pure

all’assunzione di ulteriori prove giacché il referto del medico curante, dr.

med. __________ e dell’operatore __________, non contestati nel loro contenuto,

come visto in precedenza, sono sufficienti per decidere nel merito del ricorso.

Conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca

l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In queste condizioni il

TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed a sentire le parti.

2.11

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegna-zione

o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.--

e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della parte ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti