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32.2009.119

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17 novembre 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

32.2009.119

Data decisione, Autorità:

17.11.2009, TCA

Titolo:

Rendita AI limitata nel tempo: contestato il periodo. Va confermata la valutazione del SMR che riconosce un'incapacità lavorativa del 100% dal marzo 2006 al maggio 2007. La decisione impugnata va riformata e all'A. riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. giugno 2006 al al 31 agosto 2007

ASSISTENZA GIUDIZIARIA

RENDITA LIMITATA

RIPETIBILI

art. 4 LAI

art. 28 LAI

art. 16 LPGA

art. 17 LPGA

art. 61 cpv. 1 let. g LPGA

art. 88a OAI

Raccomandata

Incarto n.

32.2009.119

FS

Lugano

17 novembre

2009

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 giugno 2009 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 14 maggio 2009 emanata

da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

considerato in

fatto e in diritto

che - con

decisione 14 maggio 2009 – dopo che la causa concernente il ricorso inoltrato contro la

decisione su opposizione 2 settembre 2005 (doc. AI 103/1-3: decisione con la

quale l’Ufficio AI aveva confermato la non entrata in materia sulla richiesta

di revisione inoltrata il 6 giugno 2005 tramite il dr. __________ [doc. AI 95/1

e 98/1-2]), era stata stralciata dai ruoli con decreto 9 dicembre 2005 (doc. AI

112/1-2) e gli atti rinviati all’amministrazione per ulteriori accertamenti

medici e resa di un nuovo provvedimento – l’Ufficio AI, sulla base

della perizia pluridisciplinare 27 novembre 2006 del Servizio di accertamento medico

dell’assicurazione invalidità (SAM) e degli ulteriori atti medici raccolti, ha

riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1. febbraio al

30 agosto 2007 ed in seguito a mezza rendita (doc. AI 160/1-2 e motivazione sub

doc. AI 158/1-3);

- con

il presente tempestivo ricorso, l’assicurata, per il tramite del suo rappresentante,

ha postulato la riforma della decisione impugnata nel senso di venire “(…)

considerata invalida al 100% con diritto ad una rendita AI intera per i periodi

dal 1. gennaio al 19 ottobre 2006 e dal 15 novembre 2006 al 18 maggio 2007 e invalida

al 50% con diritto ad una mezza rendita AI dal 19 maggio 2007 (…)” (I).

Contestualmente ella ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;

- con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso;

- con

scritti 4 agosto e 17 settembre 2009 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il Certificato

per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e ulteriore documentazione medica;

- con

osservazioni 7 ottobre 2009 l’Ufficio AI ha evidenziato che “(…) l’SMR con

l’allegata annotazione 5.10.2009 rileva che si giustifica il riconoscimento di

una piena incapacità lavorativa dal marzo 2006. È quindi giustificata la

richiesta di anticipare l’inizio dell’invalidità al 100% al 1.6.2006 che ritorna

al 50% dal 1.9.2007. Il ricorso può essere parzialmente accolto come indicato.

(…)” (XVI);

- interpellato

dal TCA, con scritto 13 ottobre 2009, l’avv. RA 1 ha comunicato:

"

(…) entro il termine di

cui al vostro scritto 12 ottobre 2009 non posso che confermare l’adesione della

ricorrente alle proposte contenute nelle osservazioni 7 ottobre 2009

dell’Ufficio AI nella misura in cui l’autorità resistente riconosce

all’assicurata una rendita intera d’invalidità dal 1. giugno 2006 fino al 1.

settembre 2007. Il periodo durante il quale viene riconosciuta all’assicurata

una rendita intera corrisponde di fatto al periodo indicato nelle domande

ricorsuali. L’autorità resistente ha dunque aderito al ricorso che va pertanto

integralmente accolto, con conseguente condanna dell’autorità resistente al

versamento di un congruo importo a titolo di ripetibili a favore della ricorrente."

(XVIII)

- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e

non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o

della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG;

- oggetto

del contendere è sapere se la decisione 14 maggio 2009, con la quale l’Ufficio

AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1. febbraio

al 31 agosto 2007 e ad una mezza rendita dal 1. settembre 2007, è conforme o

meno alla legislazione federale;

- secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono

invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a

un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di

regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato

(RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura

dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione

personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure

reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la

valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313);

- secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario

della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi

cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito

una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;

vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione

notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione

iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento

litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un

provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante

(DTF 133 V 108, 125 V 369 consid. 2 con riferimenti,

109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz

über die Invalidenversicherung, in: Rechtspre-chung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258). Se la capacità al

guadagno del-l'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere

che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del

diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento

costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è

durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà

a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento

dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante

il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza

interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non

soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 p. 137). Secondo

l’art. 88bis OAI l’aumento della rendita o dell’asse-gno per grandi invalidi

avviene al più presto: se l’assicurato ha chiesto la revisione a partire dal

mese in cui la domanda è stata inoltrata (lett. a); se la revisione ha luogo

d’ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista (lett. b); se viene

costatato che la decisione dell’ufficio AI, sfavorevole all’assicurato, era

manifestamente errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto

(lett. c);

- nella

fattispecie, vista la documentazione medica prodotta in sede ricorsuale, in

particolare la lettera 7 settembre 2009 del dr. __________, FMH in urologia, indirizzata

all’avv. RA 1 (doc. D2) e il certificato medico 14 settembre 2009 del Dr. __________,

FMH in ginecologia e ostetricia (doc. D1), questo TCA concorda con il SMR (cfr.

annotazioni 5 ottobre 2009 sub XVI/bis) nel riconoscere una incapacità

lavorativa del 100% dal mese di marzo 2006 fino al 18 maggio 2007. Di

conseguenza, vista l’inabilità totale dal marzo 2006 al maggio 2007 e considerata

la domanda di revisione del giugno 2005, la proposta dell’am-ministrazione di

riconoscere all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1. giugno 2006

al 31 agosto 2007 (cfr. art. 88a cpv. 1 e 2 OAI), condivisa dall’assicurata,

appare giustificata;

- di

conseguenza il ricorso va accolto e la decisione impugnata riformata nel senso

che all’assicurata va riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1.

giugno 2006 al 31 agosto 2007;

- vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un'indennità

per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA). La

sua domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa

pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STF del 6 marzo 2009 nella

causa G.,9C_313/2008, STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06);

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata va

riformata nel senso che all’assi-curata va riconosciuto il diritto ad una

rendita intera dal 1. giugno 2006 al 31 agosto 2007.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

all’assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende

priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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