32.2009.119
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17 novembre 2009Italiano11 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2009.119
Data decisione, Autorità:
17.11.2009, TCA
Titolo:
Rendita AI limitata nel tempo: contestato il periodo. Va confermata la valutazione del SMR che riconosce un'incapacità lavorativa del 100% dal marzo 2006 al maggio 2007. La decisione impugnata va riformata e all'A. riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. giugno 2006 al al 31 agosto 2007
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
RENDITA LIMITATA
RIPETIBILI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 61 cpv. 1 let. g LPGA
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.119
FS
Lugano
17 novembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 giugno 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 maggio 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - con
decisione 14 maggio 2009 – dopo che la causa concernente il ricorso inoltrato contro la
decisione su opposizione 2 settembre 2005 (doc. AI 103/1-3: decisione con la
quale l’Ufficio AI aveva confermato la non entrata in materia sulla richiesta
di revisione inoltrata il 6 giugno 2005 tramite il dr. __________ [doc. AI 95/1
e 98/1-2]), era stata stralciata dai ruoli con decreto 9 dicembre 2005 (doc. AI
112/1-2) e gli atti rinviati all’amministrazione per ulteriori accertamenti
medici e resa di un nuovo provvedimento – l’Ufficio AI, sulla base
della perizia pluridisciplinare 27 novembre 2006 del Servizio di accertamento medico
dell’assicurazione invalidità (SAM) e degli ulteriori atti medici raccolti, ha
riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1. febbraio al
30 agosto 2007 ed in seguito a mezza rendita (doc. AI 160/1-2 e motivazione sub
doc. AI 158/1-3);
- con
il presente tempestivo ricorso, l’assicurata, per il tramite del suo rappresentante,
ha postulato la riforma della decisione impugnata nel senso di venire “(…)
considerata invalida al 100% con diritto ad una rendita AI intera per i periodi
dal 1. gennaio al 19 ottobre 2006 e dal 15 novembre 2006 al 18 maggio 2007 e invalida
al 50% con diritto ad una mezza rendita AI dal 19 maggio 2007 (…)” (I).
Contestualmente ella ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso;
- con
scritti 4 agosto e 17 settembre 2009 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il Certificato
per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e ulteriore documentazione medica;
- con
osservazioni 7 ottobre 2009 l’Ufficio AI ha evidenziato che “(…) l’SMR con
l’allegata annotazione 5.10.2009 rileva che si giustifica il riconoscimento di
una piena incapacità lavorativa dal marzo 2006. È quindi giustificata la
richiesta di anticipare l’inizio dell’invalidità al 100% al 1.6.2006 che ritorna
al 50% dal 1.9.2007. Il ricorso può essere parzialmente accolto come indicato.
(…)” (XVI);
- interpellato
dal TCA, con scritto 13 ottobre 2009, l’avv. RA 1 ha comunicato:
"
(…) entro il termine di
cui al vostro scritto 12 ottobre 2009 non posso che confermare l’adesione della
ricorrente alle proposte contenute nelle osservazioni 7 ottobre 2009
dell’Ufficio AI nella misura in cui l’autorità resistente riconosce
all’assicurata una rendita intera d’invalidità dal 1. giugno 2006 fino al 1.
settembre 2007. Il periodo durante il quale viene riconosciuta all’assicurata
una rendita intera corrisponde di fatto al periodo indicato nelle domande
ricorsuali. L’autorità resistente ha dunque aderito al ricorso che va pertanto
integralmente accolto, con conseguente condanna dell’autorità resistente al
versamento di un congruo importo a titolo di ripetibili a favore della ricorrente."
(XVIII)
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG;
- oggetto
del contendere è sapere se la decisione 14 maggio 2009, con la quale l’Ufficio
AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1. febbraio
al 31 agosto 2007 e ad una mezza rendita dal 1. settembre 2007, è conforme o
meno alla legislazione federale;
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato
(RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313);
- secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione
notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione
iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento
litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un
provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante
(DTF 133 V 108, 125 V 369 consid. 2 con riferimenti,
109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, in: Rechtspre-chung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258). Se la capacità al
guadagno del-l'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere
che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del
diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento
costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è
durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà
a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento
dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante
il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza
interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non
soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 p. 137). Secondo
l’art. 88bis OAI l’aumento della rendita o dell’asse-gno per grandi invalidi
avviene al più presto: se l’assicurato ha chiesto la revisione a partire dal
mese in cui la domanda è stata inoltrata (lett. a); se la revisione ha luogo
d’ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista (lett. b); se viene
costatato che la decisione dell’ufficio AI, sfavorevole all’assicurato, era
manifestamente errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto
(lett. c);
- nella
fattispecie, vista la documentazione medica prodotta in sede ricorsuale, in
particolare la lettera 7 settembre 2009 del dr. __________, FMH in urologia, indirizzata
all’avv. RA 1 (doc. D2) e il certificato medico 14 settembre 2009 del Dr. __________,
FMH in ginecologia e ostetricia (doc. D1), questo TCA concorda con il SMR (cfr.
annotazioni 5 ottobre 2009 sub XVI/bis) nel riconoscere una incapacità
lavorativa del 100% dal mese di marzo 2006 fino al 18 maggio 2007. Di
conseguenza, vista l’inabilità totale dal marzo 2006 al maggio 2007 e considerata
la domanda di revisione del giugno 2005, la proposta dell’am-ministrazione di
riconoscere all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1. giugno 2006
al 31 agosto 2007 (cfr. art. 88a cpv. 1 e 2 OAI), condivisa dall’assicurata,
appare giustificata;
- di
conseguenza il ricorso va accolto e la decisione impugnata riformata nel senso
che all’assicurata va riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1.
giugno 2006 al 31 agosto 2007;
- vincente
in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un'indennità
per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA). La
sua domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa
pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STF del 6 marzo 2009 nella
causa G.,9C_313/2008, STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06);
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata va
riformata nel senso che all’assi-curata va riconosciuto il diritto ad una
rendita intera dal 1. giugno 2006 al 31 agosto 2007.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
all’assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende
priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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