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Decisione

32.2009.120

Nuova domanda. L'assicurata non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute

6 ottobre 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto

l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha

accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla

questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica

delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta

(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag.

269 consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti;

DTF 130 V 343 consid. 3.5).

2.4. Occorre

qui ricordare che nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è

sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la

prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle

assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere

l’amministra-zione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto

all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal

senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità

che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è

subentrato (cfr. SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure

STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).

Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel

tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del

rilevante cambiamento (“ Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung

u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon

längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere

oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b,

123 consid. 3b e 264), riportato in STFA 10 febbraio 2005 nella causa F, I

619/06, consid. 3).

2.5. Nel

caso in esame occorre esaminare se l’insorgente ha reso verosimile un rilevante

peggioramento della proprie condizioni di salute.

Innanzitutto,

questo TCA concorda con la valutazione 10 luglio 2009 del SMR, – ossia che: “(…) - l’attuale rapporto del

dr. __________ non contiene una diagnosi specifica nè contiene una descrizione

dettagliata dello stato clinico ma attesta in modo generico una diffusa

sintomatologia psico-fisica - poco plausibile risulta inoltre un attuale

peggioramento dello stato di salute in relazione ad un infortunio avvenuto ben

15 anni or sono. (…)” (IV/bis) – e

non può che confermare la relativa conclusione secondo la quale “(…) l’attuale

certificato del dr. __________ non permette di rendere verosimile una

sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto al momento

della precedente valutazione del 2003. (…)” IV/bis. In particolare già nel

certificato medico 22 gennaio 2004 il dr. __________, FMH in chirurgia, aveva

attestato che l’assicurata “(…) dopo il grave incidente stradale del 7.2.1994

non si è più ripresa fisicamente. Ha tanti problemi e disturbi neuropsichici

con perdite di memoria, e da allora non ha più potuto riprendere il lavoro.

(…)” (doc. AI 48/4).

Pendente

causa, l’insorgente, anche se invitata espressamente (cfr. consid. 1.5), non ha

formulato alcuna osservazione in merito alle valutazioni 10 luglio 2009 del SMR.

In

conclusione, visto quanto sopra, l’assicurata non ha reso verosimile una rilevante

modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in

materia non può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso.

2.6. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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