32.2009.120
Nuova domanda. L'assicurata non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute
6 ottobre 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
32.2009.120
Data decisione, Autorità:
06.10.2009, TCA
Titolo:
Nuova domanda. L'assicurata non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute
NON ENTRATA IN MATERIA
NUOVA DOMANDA
art. 87 cpv. 3 OAI
art. 87 cpv. 4 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.120
FS
Lugano
6 ottobre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 giugno 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 maggio 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione 18 febbraio 2005 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta
di prestazioni di RI 1, classe 1955, poiché, sulla base degli accertamenti medici
– esame clinico SMR a cura del dr. __________ (doc. AI 43/1-8), rapporto
25 gennaio 2005 del dr. __________ (doc. AI 60/1) e annotazioni 19 e 28 gennaio
2005 del dr. __________ (doc. AI 57/1-2 e 61/1) –, ella non presentava un
grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 64/1-5). La decisione amministrativa è
stata confermata con STCA 5 agosto 2005 (inc. 32.2005.24; doc. AI 68/1-18). La
sentenza è divenuta definitiva, non essendo stata impugnata.
1.2. Nel
mese di febbraio 2009 l’assicurata, tramite RA 1, ha inoltrato una nuova domanda
di prestazioni (doc. AI 75/1 e 76/1-10).
Con
decisione 15 maggio 2009, preavvisata con progetto 20 marzo 2009 (doc. AI
78/1-2), l’Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di prestazioni
sulla base della seguente motivazione:
"
(...)
lei ha inoltrato una nuova richiesta per l’assicurato
sopraccitato.
Con decisione del 21 gennaio 2004, decisione su
opposizione 18 febbraio 2005 e sentenza del 5 agosto 2005 del Tribunale
cantonale delle assicurazioni (TCA) avevamo respinto la precedente richiesta di
prestazioni.
Un nuovo esame è possibile quando è credibilmente
dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a
prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data.
Con la sua nuova richiesta l’assicurato non ha
credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione, le
circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto
alle prestazioni. Una nuova valutazione di una condizione invariata non è
possibile.
(…)"
(doc. AI 79/1)
1.3. Con
il presente ricorso l’assicurata, sempre rappresentata da RA 1, ha chiesto al
TCA un riesame della fattispecie, rilevando in particolare che “(…) vi è da chiedersi
quale istruttoria è stata eseguita da parte di UAI e se l’autorità di prime cure
ha verificato gli elementi peggiorativi indicati nello scritto del curante, da
cui giustificata la presente insorgenza, intesa a chiedere alla controparte un
maggior approfondimento medico-istruttorio (…)” (I, pag. 3).
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso
evidenziando che il referto medico prodotto con il ricorso è stato sottoposto
al Servizio medico regionale (SMR) e che il dr. __________ ha concluso che “(…)
il medesimo non permette di rendere verosimile una sostanziale modifica dello
stato di salute dell’assicurata rispetto al momento della precedente
valutazione posta (…)” (IV).
1.5. Invitata
espressamente a presentare osservazioni scritte in merito alle annotazioni 10
luglio 2009 dell’SMR (V), l’assicu-rata è rimasta silente.
considerato in
diritto
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.
SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’Ufficio AI rettamente non è entrato nel merito
della nuova domanda di prestazioni.
2.3. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a
pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva
di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e
stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i
requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello
di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche
e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una
precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V
198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione
non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per
contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il
diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198
consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et
pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999
pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen,
in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, Veröffentlichun-gen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui
l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio
inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita
(rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante
mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti
medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima
deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in
questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della
domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione
Fatti
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha
accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag.
269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti;
DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.4. Occorre
qui ricordare che nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è
sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la
prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle
assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere
l’amministra-zione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto
all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal
senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità
che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è
subentrato (cfr. SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure
STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).
Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel
tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del
rilevante cambiamento (“ Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung
u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon
längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere
oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b,
123 consid. 3b e 264), riportato in STFA 10 febbraio 2005 nella causa F, I
619/06, consid. 3).
2.5. Nel
caso in esame occorre esaminare se l’insorgente ha reso verosimile un rilevante
peggioramento della proprie condizioni di salute.
Innanzitutto,
questo TCA concorda con la valutazione 10 luglio 2009 del SMR, – ossia che: “(…) - l’attuale rapporto del
dr. __________ non contiene una diagnosi specifica nè contiene una descrizione
dettagliata dello stato clinico ma attesta in modo generico una diffusa
sintomatologia psico-fisica - poco plausibile risulta inoltre un attuale
peggioramento dello stato di salute in relazione ad un infortunio avvenuto ben
15 anni or sono. (…)” (IV/bis) – e
non può che confermare la relativa conclusione secondo la quale “(…) l’attuale
certificato del dr. __________ non permette di rendere verosimile una
sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto al momento
della precedente valutazione del 2003. (…)” IV/bis. In particolare già nel
certificato medico 22 gennaio 2004 il dr. __________, FMH in chirurgia, aveva
attestato che l’assicurata “(…) dopo il grave incidente stradale del 7.2.1994
non si è più ripresa fisicamente. Ha tanti problemi e disturbi neuropsichici
con perdite di memoria, e da allora non ha più potuto riprendere il lavoro.
(…)” (doc. AI 48/4).
Pendente
causa, l’insorgente, anche se invitata espressamente (cfr. consid. 1.5), non ha
formulato alcuna osservazione in merito alle valutazioni 10 luglio 2009 del SMR.
In
conclusione, visto quanto sopra, l’assicurata non ha reso verosimile una rilevante
modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in
materia non può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso.
2.6. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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