32.2009.121
Ritenuto un grado d'invalidità del 15% a ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto ad una riformazione professionale ed a una rendita
26 ottobre 2009Italiano53 min
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Numero d'incarto:
32.2009.121
Data decisione, Autorità:
26.10.2009, TCA
Titolo:
Ritenuto un grado d'invalidità del 15% a ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto ad una riformazione professionale ed a una rendita
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRADO DI INVALIDITÀ
INTEGRAZIONE
OBBLIGO DI COLLABORARE
RIFORMAZIONE
art. 4 LAI
art. 8 LAI
art. 17 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 cpv. 1 let. f LPGA
art. 6 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.121
FS
Lugano
26 ottobre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 giugno 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 maggio 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1988, da ultimo attiva quale venditrice presso la __________ (doc. AI
44/1-7), nel mese di gennaio 2009 ha presentato una richiesta di prestazioni AI
per adulti in quanto affetta da una malformazione congenita delle due mani
(doc. AI 31/1-8).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Uffi-cio AI, con decisione 14
maggio 2009 (doc. AI 53/1-3), preavvisata con progetto 27 marzo 2009 (doc. AI
51/1-3), ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni essendo il grado
d’inva-lidità del 10%.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e economica – ha
chiesto:
"
(…)
In via principale
1. Il ricorso è accolto, di conseguenza
l’incarto viene rinviato all’Ufficio assicurazione invalidità affinché abbia ad
ordinare ulteriori approfondimenti medici atti a verificare la capacità
lavorativa medico teorica dell’assicurata in funzione dei limiti funzionali di
entrambe le mani, rispettivamente della patologia psichica di cui ella soffre.
2. Protestate spese e ripetibili.
Nel merito
1. Il ricorso è accolto, di conseguenza la
domanda di prestazioni AI della signorina RI 1, __________, è accolta.
All’assicurata sono concessi:
a) un quarto di rendita
b) provvedimenti professionali
(tirocinio)
2. Protestate spese e ripetibili.
Domanda di assistenza giudiziaria
Alla signorina RI 1, __________, viene concessa la più
ampia assistenza giudiziaria con l’esonero dal pagamento di tasse e spese di
giustizia, nonché il gratuito patrocinio dello scrivente legale.
(…)." (I, pag. 7 e 8)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – richiamate le risultanze mediche emerse dal
rapporto di visita fiduciaria del 6 marzo 2009 del dr. __________ e confermata
la valutazione economica – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con
scritto 2 luglio 2009 l’avv. RA 1 ha chiesto al TCA la trasmissione della perizia
6 marzo 2009 del dr. __________ e – considerato il tempo necessario affinché i
medici curanti della sua assistita potessero prendere visione ed esprimersi sul
referto medico richiesto – la concessione di una proroga del termine per produrre
nuovi mezzi di prova fino al 31 agosto 2009.
Il
14 agosto 2009 è pervenuto al TCA il Certificato per l’am-missione
all’assistenza giudiziaria
Con
lettera 31 agosto 2009 l’avv. RA 1 – riservandosi di produrre ulteriore documantezione
medica di natura psichiatrica, confermando la richiesta di una perizia
pluridisciplinare e rilevando che la valutazione del dr. __________ sarebbe puramente
teorica senza alcun aggancio con la realtà del mercato del lavoro – ha trasmesso
al TCA i rapporti 20 e 28 agosto 2009 del dr. __________ e del dr. __________.
1.6. Con
osservazioni 10 settembre 2009 l’Ufficio AI – rilevato che “(…) la
dettagliata ed approfondita valutazione peritale realizzata dal Dr. __________ (doc.
18 incarto cassa malati) non è stata smentita da altri certificati medici
attestanti in modo convincente una diversa valutazione clinica o un peggioramento
duraturo delle sintomatologie rilevate. (…)” (XII, pag. 2) – ha confermato
la richiesta di respingere il ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.
SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 14 maggio 2009, con la quale l’Ufficio
AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni, è conforme o meno alla
legislazione federale.
L’assicurata,
contestata la valutazione medica ed economica, ha postulato, in via principale,
il rinvio degli atti all’amministra-zione per ulteriori accertamenti medici
pluridisciplinari e, in via subordinata, il diritto ad un quarto di rendita ed
a provvedimenti professionali.
2.3. L’art.
8 cpv. 1 LAI stabilisce che:
"
Gli assicurati invalidi o
minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti
d’integrazione per quanto:
a. essi siano necessari e idonei per ripristinare,
conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di
svolgere le mansioni consuete; e
b. le condizioni per il diritto ai diversi
provvedimenti siano adempiute."
Al
riguardo, nel Messaggio (pubblicato sul FF N. 30 del 2 agosto 2005, pag.
3989-4130) concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per
l’invalidità (5a revisione
dell’AI) si legge che:
"
Capoverso 1: il presente capoverso stabilisce le condizioni generali
d’assegna-zione per i provvedimenti d’integrazione. Le condizioni applicabili
rimangono essenzialmente le stesse, ma in futuro basterà che vi sia una
minaccia di invalidità e non più una minaccia diretta di invalidità. La legge
precisa ora espressamente che i provvedimenti d’integrazione possono essere
assegnati solo se sono adempiute sia le condizioni d’assegnazione generali sia
le condizioni specifiche applicabili ai diversi provvedimenti d’integrazione."
Fra
Fatti
i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i
provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono
l'orientamento (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI),
la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 cpv. 1
LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18b LAI).
2.4. L’art.
17 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha
diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità
esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno
possa essere presumibilmente conservata o migliorata.
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale,
una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 108, consid. 2b, pag,
110-111; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti
di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al
termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa
senza previa formazione professionale a causa dell’in-validità.
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in
particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a
procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente
equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti
atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno
(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 108, consid. 2a, pag. 109-110;
DTF 122 V 77, consid. 3b/bb, pag. 79-80; RCC pag. 495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid.
2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a
carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la
reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e
se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di
conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza
invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti
completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di
guadagno del 20%: DTF 124 V 108, consid. 2b, pag. 110-111) richiesta per aver
diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio
2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000, pag. 31-32, consid. 2 e 3b,
RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.5. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,
Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene
conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA
inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003
nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9
agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13
giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.6. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I
166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.7. Nell’evenienza
concreta il dr. __________, medico SMR, nel rapporto medico 11 marzo 2009 (doc.
AI 49/1-3) – posta la diagnosi principale di “(…) malformazione congenita delle
due mani in esiti di molteplici interventi chirurgici (Synhexadactylia) – esiti
di amputazione del IV metacarpo della mano destra (07.2008) (…)” e, senza
influsso sulla capacità lavorativa, quella di “(…) sospetta sindrome da disadattamento
(…)” (doc. AI 49/1) e ritenuti i seguenti limiti funzionali: “(…) attività
senza impegno della mano destra e che non implichi frequenti movimenti di presa
con la mano destra (…)” (doc. AI 49/2) –, ha concluso per una
incapacità lavorativa nella sua attività abituale del 50% dal 17 novembre 2008
(100% dal 22 luglio al 16 novembre 2008) e per una capacità lavorativa totale
in un’attività adeguata dal 9 marzo 2009.
Il
dr. __________, FMH in medicina interna, nel rapporto 6 marzo 2009
all’intenzione della Cassa malati (doc. 18/1-3 dell’incar-to cassa malati) – posta la
diagnosi di “(…) malformazione congenita delle due mani (Synhexadactylia) ○ esiti da molteplici interventi
chirurgici (dal 1989) – digitus superductus congenito ○ amputazione del IV metacarpale della mano destra (23 luglio 2008)
(…)” (doc. 18/3 dell’incarto cassa malati) – si era così espresso
sulla capacità lavorativa: “(…) inabile al lavoro al 100% dal 22 luglio al 16
novembre 2008, 50% dal 17 novembre 2008 (20½ ore settimanali). Dal 20 al 25
gennaio 2009 era inabile al lavoro al 100% per una malattia intercorrente (in
cura del Dr. __________). Tenendo conto dei disturbi ancora credibilmente
accusati, l’inabilità lavorativa parziale è giustificata. La capacità
lavorativa sarebbe piena in un’attività senza impegno della mano destra o molto
leggera, senza frequenti movimenti di presa con la mano destra. (…)” (doc. AI
18/3 dell’incarto cassa malati).
Il
dr. __________, FMH in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica Spec. chirurgia
della mano, nel rapporto medico 14 gennaio 2009 (doc. AI 42/1-5) – poste le
diagnosi note e confermata un’inabilità lavorativa quale venditrice del 100%
dal 22 luglio al 16 novembre 2008 e del 50% dal 17 novembre 2008 –, aveva attestato
che in un’attività adeguata allo stato di salute l’assicurata è in grado di lavorare
40 ore alla settimana. Lo stesso sanitario, per quanto da lui valutabile, aveva
inoltre attestato delle risorse psichiche illimitate pur osservando: “(…) attuale
labilità psicologica (…)” (doc. AI 43/4).
2.8. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione
del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben
motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di
prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352
consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,
nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,
hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,
DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986
pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 1994, pag.
332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di
affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti
contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e
riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01
del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,
consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
qui evidenziato che in una sentenza del 14 luglio 2009,9C_332/2009 destinata
alla pubblicazione, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali
e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
4.2 Sinn und Zweck des im Rahmen der 5. IV-Revision
(Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006; AS 2007 5129 ff.) neu geschaffenen, seit 1.
Januar 2008 in Kraft stehenden und vorliegend anwendbaren Art. 59 Abs. 2bis IVG
sowie des neu gefassten Art. 49 IVV liegen darin, dass die IV-Stellen zur Beurteilung
der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und Ärztinnen
zurückgreifen können. Diese sollen aufgrund ihrer speziellen
versicherungsmedizinischen Kenntnisse für die Bestimmung der für die
Invalidenversicherung massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der
Versicherten verantwortlich sein. Damit soll eine konsequente Trennung der
Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten (Heilbehandlung) und Sozialversicherung
(Bestimmung der Auswirkungen des Gesundheitsschadens) geschaffen werden. Die
RAD bezeichnen die zumutbaren Tätigkeiten und die unzumutbaren Funktionen unter
Angabe einer allfälligen medizinisch begründeten zeitlichen Schonung. Damit
soll im Hinblick auf eine erfolgreiche Eingliederung eine objektivere Festlegung
der massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der Versicherten ermöglicht
werden. Gestützt auf die Angaben des RAD hat die IV-Stelle zu beurteilen, was
einer versicherten Person aus objektiver Sicht noch zumutbar ist und was nicht
(Botschaft vom 23. Juni 2005 zur Änderung des Bundesgesetzes über die
Invalidenversicherung [5. Revision], BBl 2005 4572 zu Absatz 2 und 4577 Ziff.
2.2.1 zu Art. 7 Absatz 2; vgl. auch Protokolle der Sitzungen der nationalrätlichen
und ständerätlichen Kommissionen für soziale Sicherheit und Gesundheit vom
11.-13. Januar 2006, S. 98 ff., resp. vom 29./30. Mai 2006, S. 62 f.; Beatrice
Breitenmoser, Die Antworten des Gesetzgebers in der 4. und 5. IVG-Revision: Die
zentralen Punkte der beiden Revisionen, in: Die 5. IVG-Revision: Kann sie die
Rentenexplosion stoppen?, 2004, S. 108 f.; Ralf Kocher, Ausblick auf die 5.
IV-Revision, in: Invalidität im Wandel, 2005, S. 45; Ueli Kieser, Entwicklungen
im Rahmen der 5. IV-Revision, HILL 2007 Fachartikel Nr. 7, S. 5; ebenso, wenn
auch rechtspolitisch kritisch, Hardy Landolt, Auswirkungen der 5. IVG-Revision
auf die Schadenminderungspflicht, Personen-Schaden-Forum 2007, S. 239 ff., und
Thomas Locher, Stellung und Funktion der Regionalen Ärztlichen Dienste [RAD] in
der Invalidenversicherung [IV], in: Medizinische Gutachten, 2005, S. 65 f.).
4.3
4.3.1 Auch auf Stellungnahmen der RAD kann indessen nur
abgestellt werden, wenn sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an
einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I
694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Sie müssen insbesondere in Kenntnis der
Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der
medizinischen Situation und Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen
sind zu begründen (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352). Die RAD-Ärzte müssen sodann
über die im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen
verfügen (Urteile I 142/07 vom 20. November 2007 E. 3.2.3 und I 362/06 vom 10.
April 2007 E. 3.2.1). Bezüglich dieser materiellen und formellen Anforderungen
sind sie im Beschwerdefall gerichtlich überprüfbar (vgl. hiezu Protokoll der
Sitzung der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
vom 11.-13. Januar 2006, S. 101).
Nicht zwingend erforderlich ist, dass die versicherte
Person untersucht wird. Nach Art. 49 Abs. 2 IVV führt der RAD für die
Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs nur «bei
Bedarf» selber ärztliche Untersuchungen durch. In den übrigen Fällen stützt er
seine Beurteilung auf die vorhandenen ärztlichen Unterlagen ab (BBl 2005 4572
zu Absatz 2). Das Absehen von eigenen Untersuchungen ist somit nicht an sich
ein Grund, um einen RAD-Bericht in Frage zu stellen. Dies gilt insbesondere,
wenn es im Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden medizinischen
Sachverhalts geht und die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten
Person in den Hintergrund rückt (Urteil I 1094/06 vom 14. November 2007 E. 3.1.1
in fine mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 54 E. 2e und f S. 57 f.).
4.3.2 Im Übrigen hat die Rechtsprechung bereits unter
der bis 31. Dezember 2007 geltenden Rechtslage erkannt, dass Berichte
regionaler ärztlicher Dienste materiell Gutachtensqualität haben können (vgl.
etwa Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E.
2; vgl. auch SVR 2008 IV Nr. 13, I 211/06 E. 5.2). Trifft dies zu, haben sie
beweisrechtlich keinen geringeren Rang als etwa ein MEDAS-Gutachten (Urteil
9C_773/2007 vom 23. Juni 2008 E. 5.3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I
827/05 vom 18. Oktober 2006 E. 3.2; vgl. auch Urteil 9C_657/2007 vom 12. Juni
2008 E. 3.2). Nach dem soeben ergangenen Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009
haben RAD-Untersuchungs-berichte, sofern sie den erwähnten materiellen und
formellen Anforderungen (E. 4.3.1 hievor) genügen, einen vergleichbaren
Beweiswert wie ein anderes Gutachten (BGE 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3.2
mit weiteren Hinweisen).
Nach der kraft Art. 55 ATSG sinngemäss anwendbaren
Rechtsprechung zu Art. 12 lit. e VwVG wird mit Gutachten von Sachverständigen
gestützt auf besondere Sachkenntnis Bericht über die Sachverhaltsprüfung und
-würdigung erstattet (BGE 132 II 257 E. 4.4.1 S. 269). Wann eine solche medizinische
Expertise vorliegt, beurteilt sich im Einzelfall aufgrund der
verfahrensmässigen Bedeutung und des Inhalts der ärztlichen Meinungsäusserung.
Eine generelle, schematische, formalen Gesichtspunkten folgende Abgrenzung ist
nicht möglich (BGE 122 V 157 E. 1b S. 160). Immerhin handelt es sich in der
Regel da um ein Sachverständigengutachten, wo ein Arzt im Hinblick auf den
Abschluss eines Versicherungsfalles beauftragt wird, einen auf den gesamten
medizinischen Akten und allenfalls eigenen Untersuchungen beruhenden
zusammenfassenden Bericht zu erstatten (Urteil U 65/06 vom 14. Februar 2007 E.
2.2 mit Hinweisen; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 91/95 vom 9. März 1998 E. 3c).
(…)" (STF del 14 luglio 2009 nella causa Z.,
9C_323/2009, consid. 4.2 e 4.3)
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso
deve adempiere diverse condizioni.
In
DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra
i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.9. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in
materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede
ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni a cui è giunto il dr.
__________, il quale, sulla base degli atti, ha compiutamente valutato le
affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica
e priva di contraddizioni in merito all’assenza di patologie psichiatriche con
ripercussioni sulla capacità di lavoro e alla capacità lavorativa del 50% nella
sua attività abituale dal novembre 2008 e del 100% in un’attività adeguata dal
marzo 2009.
2.9.1. Per
quanto riguarda l’aspetto extra somatico va rilevato che il dr. __________,
oltre a non essere specialista, non ha attestato alcuna patologia psichiatrica
secondo l’ICD 10 e che, al contrario, come sopra già evidenziato (cfr. consid.
2.7), dopo aver certificato delle risorse psichiche illimitate, si è limitato a
evidenziare una “(…) attuale labilità psicologica (…)” (doc. AI 43/4). Lo
stesso sanitario, nello scritto 14 gennaio 2009 indirizzato all’Ufficio AI, ha
poi solo osservato che “(…) sarebbe sicuramente auspicabile che la paziente
potesse beneficiare di un supporto psicologico per il quale chiedo il vostro
benestare. (…)” (doc. AI 42/1).
D’altra
parte, nella nota 24 febbraio 2009, che riferisce di un contatto avuto con
l’assicurata, il funzionario riporta che “(…) la signora RI 1 mi conferma che non
è in cura per affezioni psichiatriche, non segue nessun sostegno psicoterapeutico
per depressione e non sono previsti appuntamenti o contatti con uno specialista
in psichiatria. (…)” (doc. AI 48/1).
Inoltre
neppure l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA qualsivoglia documentazione medica
specialistica della menzionata dr.ssa __________ che avrebbe incontrato la
paziente il 1. settembre 2009 (cfr. lo scritto del 31 agosto 2009 nel quale il
legale si è riservato di produrre la “(…) presa di posizione da parte della
specialista in psichiatria e psicoterapia Dott.ssa __________ di __________ (…)”
[X]).
Va
qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto
che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di
prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Del
resto, a prescindere dal fatto che nessuno specialista l’ha diagnosticata, va
qui ricordato che generalmente le depressioni reattive non sono considerate affezioni
invalidanti, poiché di regola sono facilmente influenzabili e scompaiono dopo
poco tempo, ad esempio se viene meno la causa di tale affezione (DTF 127 V 294
consid. 4a).
Nemmeno
è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto 20
agosto 2009, indirizzato all’avv. RA 1, nel quale il dr. __________, FMH in
medicina generale, ha osservato, in modo del tutto generico, che “(…) la menomazione
fisica ed il mancato, sperato recupero funzionale, hanno portato ad una
sindrome depressivo-ansiosa. Ho iniziato un trattamento medicamentoso con Cymbalta,
tuttavia è auspicabile anche un sostegno psichiatrico. (…)” (doc. B/2).
2.9.2. Per
quanto riguarda l’aspetto somatico il TCA si limita qui a rilevare quanto segue.
Il
dr. __________, come visto sopra (cfr. consid. 2.7), ha attestato che in un’attività
adeguata allo stato di salute l’assicurata è in grado di lavorare 40 ore alla
settimana.
Lo
stesso sanitario, pur avendone avuto la possibilità, nel rapporto 20 agosto
2009 indirizzato all’avv. RA 1, non solo non ha contestato le conclusioni a cui
è giunto il dr. __________ ma, al contrario, le ha confermate: “(…) l’inabilità
lavorativa persiste al 50% nella sua attività attuale. Sarebbe sicuramente
minore o addirittura nulla qualora potesse effettuare un’atti-vità che non
richiedesse sforzi né movimenti ripetitivi della mano destra. (…)” (doc. B/1).
Anche
il dr. __________, nel rapporto 28 agosto 2009 (doc. B/2), non ha posto delle
diagnosi nuove, non ha contestato la valutazione del dr. __________ e non si è
espresso sulla capacità lavorativa in un’attività adeguata. Lo stesso sanitario
ha poi evidenziato in modo del tutto generico che “(…) dal punto di vista
dell’abilità lavorativa e vista la giovane età della P., propongo una
riqualifica professionale in un lavoro dove l’uso delle mani resta marginale e
limitato, inoltre propongo una rivalutazione dell’invalidità residua
considerando le due mani, che a mio avviso è stata sottovalutata. Purtroppo non
ho a disposizione alcun documento o rapporto da parte del dott. __________.
Sarebbe opportuno richiedere anche il suo parere in merito. (…)” (doc. B/2,
pag. 2).
Al
riguardo il TCA rileva che il dr. __________, prima di attestare, nel rapporto
19 gennaio 2009, una capacità lavorativa totale in un’attività adeguata – esigibilità
di un’attività lavorativa: “(…) in un’attività adeguata allo stato di salute 40
ore/settimana (…)” (doc. AI 43/5) –, nel rapporto intermedio 17 dicembre 2008
(doc. 8/1-3 dell’incarto cassa malati), alla domanda volta a sapere in che
misura e a quali condizioni l’attività svolta finora è ancora ragionevolmente
esigibile, aveva risposto: “(…) al 100% probabilmente fra qualche mese. (…)”
(doc. 8/2 dell’incarto cassa malati).
2.9.3. Questo
Tribunale, conformemente alla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), può dunque
fare proprie le conclusioni a cui è giunto il dr. __________: assenza di patologie
psichiatriche con ripercussioni sulla capacità di lavoro e capacità lavorativa
del 50% nella sua attività abituale dal novembre 2008 e del 100% in un’attività
adeguata dal marzo 2009 (cfr. doc. AI 49/1-3). Inoltre, non essendo
l’interessata affetta da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto
essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione
medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità
al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento.
Pertanto, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile
per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbst-verantwortung, Friborgo 1999,
pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialver-sicherugsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche
Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.
221), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante,
valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 129 V 51 consid. 2.4; DTF
126 V 353 consid. 5b; DTF 125 V 193 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che
sino al momento dell'emanazione della decisione impugnata l'assicurata presentava,
dal novembre 2008, una capacità lavorativa del 50% nella sua attività abituale
e, dal marzo 2009, del 100% in un’attività adeguata.
Ciononostante
va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il
presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti
dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla
data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere
cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4)
2.9.4. Quanto
alla richiesta, formulata dall’avv. RA 1, di una perizia pluridisciplinare, il
TCA rileva quanto segue.
Va
qui innanzitutto ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrchts-pflege des Bundes, pag.
47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
Nel
caso in esame, già si è detto che il dr. __________, nel rapporto 19 gennaio
2009 (doc. AI 43/1-5), ha attestato una capacità lavorativa totale in un lavoro
adeguato e che, nel rapporto 20 agosto 2009 indirizzato all’avv. RA 1 (doc.
B/1), non ha contestato le conclusioni a cui è giunto il dr. __________. Anche
il dr. __________, nel rapporto 28 agosto 2009 (doc. B/2), non ha posto delle
diagnosi nuove, non ha contestato la valutazione del dr. __________ e non si è espresso
sulla capacità lavorativa in un’attività adeguata.
La
richiesta di una perizia giudiziaria va pertanto disattesa.
2.10. Essendo
quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa
del 100% in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo
economico.
2.10.1. Ai
fini della valutazione economica, nel rapporto finale 27 marzo 2009 (doc. AI
50/1-3), la consulente in integrazione professionale, tenuto conto delle
valutazione mediche suindicate e dei seguenti limiti funzionali: “(…) attività
senza impegno della mano destra o molto leggera e che non implichi frequenti
movimenti di presa con la mano destra (…)” (doc. AI 50/1), ha indicato che “(…)
l’assicurata potrebbe essere reintegrata sul mercato del lavoro supposto in
equilibrio, in attività leggere, poco qualificate e confacenti con il danno
alla salute, ad esempio nel settore dell’industria quale operaia generica
addetta al controllo, all’imballaggio, alla pulitura, alla stampa, alla
tamponatura, al riempimento, alla confezione, alla preparazione e distribuzione
serie. Chiaramente si deve trattare di attività che non richiedono sforzi
particolari con la mano destra e che non implicano particolari mansioni di
precisione. Nel settore industriale la signora RI 1i potrebbe inoltre essere impiegata in mansioni di
controllo/sorveglianza del funzionamento e della qualità. E’ indubbio che i
limiti presentati restringano la gamma di attività possibili in questo contesto
ma si ritiene che vi sono delle mansioni sufficientemente rappresentative che
permettono all’assicurata di sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa.
(…)” (doc. AI 50/2).
Per
quanto riguarda l’argomentazione sviluppata dall’avv. RA 1 stante la quale le
limitazioni riguarderebbero entrambe le mani e l’assicurata non sarebbe in
grado di lavorare sull’arco di un’intera giornata lavorativa, il TCA rileva
quanto segue.
Innanzitutto
va rilevato che dal questionario per il datore di lavoro (doc. AI 44/1-7),
fatta salva una breve incapacità lavorativa del 100% dall’11 al 16 febbraio
2008, risulta che l’assicurata ha iniziato il proprio impiego il 1. febbraio
2008 e che fino al 21 luglio 2008 ha lavorato a tempo pieno.
L’inabilità
lavorativa del 100% dal 22 luglio 2008 è poi da ricondurre all’operazione di
amputazione metacarpale del IV raggio della mano destra (vedi il rapporto
operatorio 23 luglio 2008 del dr. __________ sub doc. AI 43/10, dal quale si evince
pure che il sanitario doveva aver considerato la problematica di entrambe le
mani avendo posto la diagnosi di: “[…] digitus superductus IV mano destra.
Stato dopo molteplici interventi chirurgici per malformazioni congenite alle mani.
[…]”).
Inoltre,
come visto sopra, da un punto di vista medico l’assi-curata è stata ritenuta
abile al lavoro al 100% in un’attività adeguata.
Alla
luce di queste considerazioni, non possono quindi essere accolte le critiche
formulate dal patrocinatore dell’assicurata e le attività indicate dalla
consulente in integrazione professionale devono quindi essere considerate
esigibili, in quanto rispettose dei limiti funzionali dell’interessata,
ritenuto inoltre che all'assicurata incombe l’obbligo di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute segnatamente mettendo a profitto la
sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF
113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das
Zumut-barkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 296 segg).
D’altro
canto, il TCA non ignora le difficoltà che presenta il mercato del lavoro
svizzero. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In
effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni
sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del
10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p.
96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti).
Se,
malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’in-teressato non è reperibile
in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,
considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né assicurazione
contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere (DTF
110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b, P.
Omlin, op. cit., pag. 83).
In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la
disoccupazione.
In
esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve dunque concludere che sul
mercato generale del lavoro esistono delle attività adeguate che l’assicurata
sarebbe in grado di esercitare nella misura del 100%, nonostante il danno alla
salute.
Al
riguardo é utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti
esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.
In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296
consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
Il
Tribunale federale ha nuovamente avuto occasione di ribadire la sua giurisprudenza
nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha confermato la STCA 35.2007.42
del 21 giugno 2007, osservando:
" (…)
8.2 Come rettamente rilevato dal Presidente del
Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità lavorativa in
posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta non va risolta
in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio ventaglio di attività
semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi
(cfr. ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di
queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la
posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato dall'assicurato
(v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già ripetutamente statuito,
in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste un mercato del lavoro
sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.
2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI
1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta
segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi
qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta
di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite
mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che
consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2;
cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01
del 25 febbraio 2003, consid. 4.7). A ciò si aggiunge che, tramite la riduzione
del reddito ammessa dalla giurisprudenza (DTF 126 V 75) si
tien conto delle limitazioni riconducibili al danno alla salute, come ad
esempio dell'impossibilità di portare pesi superiori ad una certa misura e
quindi anche del fatto che la persona può, in realtà svolgere, solo lavori
leggeri ("leidensbedingte Einschränkung", DTF 129 V 472
consid. 4.2.3 pag. 481 con riferimenti, sentenza I 418/06 del 24 settembre
2007, consid. 4.3).
(…)." (STFA del 23 aprile 2008, nella causa F.,
8C_399/2007, consid. 8.2)
2.10.2. Secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il
momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I
670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso
concreto (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) sarebbero determinanti i dati del
2009 visto che è dal 2008 che l’assicurata ha iniziato ad essere, dapprima al
100% poi al 50%, inabile al lavoro nella sua attività abituale di venditrice.
2.10.3. Riguardo
all’accertamento del reddito da valido, va ricordato che, è decisivo stabilire,
secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato
guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano
(STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella
causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti,
cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più
concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato
avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure
delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali
la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi
sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635
consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato
come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato
avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo
guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita
dei salari (RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid.
4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe
essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in
un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare, edita dall'UFAS, sull'invalidità
e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1,
ha ribadito che:
"
(…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi
concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe
di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività
precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.
2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro
considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una
carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168
pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto
sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi
concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161
consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"
Dagli
atti risulta che nel 2009, quale venditrice presso la __________,
senza il danno alla salute, l’assicu-rata avrebbe potuto conseguire un
reddito annuo pari a fr. 45'500.-- (3'500.-- x 13 = 45'500.-- vedi doc. AI 44/3
punto 2.10 e 50/2).
L’importo
di fr. 45'500.--, peraltro rimasto incontestato e determinato correttamente
dalla consulente in integrazione professionale sulla base di quanto attestato
dal datore di lavoro, va ritenuto quale reddito da valido per l’anno
2009.
2.10.4. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la
giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata
in DTF 126 V 75 seg..
Tale
reddito va segnatamente determinato
sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn")
(DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento
a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Questa
Corte, con sentenza del 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165), fondandosi
sulla sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C., (U
8/07), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in
RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Il
TF, con sentenza del 23 aprile 2008 nella causa F. (8C_399/2007), ha lasciato
aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui
il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag.
45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La
questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza la quale,
nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, ha ricordato che:
"
(…)
3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio
2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,
precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito
effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario
statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere
considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V
322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un
parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si
procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la
soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa
sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione
una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e
professionali.
(cfr. STFA del 3 giugno 2009 nella causa P.,
8C_44/2009, consid. 3.3)
2.10.5. Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2009 una attività semplice
e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito
annuo ipotetico da invalido pari a fr. 53’048.88 (fr. 4'019.--
aggiornati al 2008 [x 2175 : 2140 per il 2007 e x 2219 : 2175 per il
2008; cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie
économique, 9-2009, pag. 95], riportati su 41.6 ore [cfr. tabella B 9.2,
pubblicata in La Vie économique, 9-2009, pag. 94],
moltiplicati per 2% [pari alla variazione percentuale dei salari in termini
nominali riscontrata nel primo trimestre del 2009] e infine ancora moltiplicati per 12 [ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio
1999, consid. 3a]).
Questo Tribunale constata che il salario che l’assicurata
avrebbe conseguito nel 2009 (con un grado di occupazione del 100%) quale venditrice
presso la __________ (fr. 45'500.--, cfr. consid. 2.10.3), è inferiore a quello
realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del
settore commercio al dettaglio e riparazioni (Tabella TA1 2006, p.to 52, commercio
al dettaglio e riparazioni, livello di qualifica 4: fr. 3'946.-- aggiornati
al 2008 [moltiplicando per le variazione percentuali dei
salari dell’1,6% nel 2007 e del 2% nel 2008; cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 9-2009, pag. 95], riportati
su 41.6 ore/settimana [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in
La Vie économique, 9-2009, pag. 94], moltiplicati per
2% [pari alla variazione percentuale dei salari in termini nominali riscontrata nel primo trimestre
del 2009] e infine ancora
moltiplicati per 12 mesi [ritenuto che la quota
di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid.
3a] = fr. 52'055.39).
Conformemente
alla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.10.4) e posto che dall’incarto non
emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurata
accontentarsi di un guadagno modesto, il reddito statistico da invalido (fr.
53'048.88) va dunque ridotto dell’8.56%, percentuale corrispondente al gap
salariale (fr. 45'500.-- contro fr. 52’055.39 meno i
primi 5 punti %), e si attesta pertanto a fr. 48'507.89 (fr. 53'048.88 ridotti
dell’8.56% = fr. 48'507.89).
Applicando
poi la riduzione del 20% (deduzione questa conforme alla giurisprudenza
federale [DTF 126 V 80 consid. 5b/cc] e riconosciuta dalla consulente in
integrazione professionale che l’ha così motivata: “(…) riduzione del 10% per attività
leggera e del 10% in considerazione dei limiti funzionali legati all’uso della
mano destra che potrebbero limitare l’assicurata in alcune mansioni o ridurre
il suo rendimento (…)” (doc. AI 50/2) il reddito da invalido risulta essere
infine pari a fr. 38'806.31 (fr. 48'507.89 ridotti del 20%).
2.10.6. Ritenuti i redditi da valido e invalido (anno 2009) di fr. 45'500.--
(cfr. consid. 2.10.3) rispettivamente di fr. 38'806.31 (cfr. consid. 2.10.5),
il grado d’invalidità deve essere pertanto cifrato al 15% ([45'500
– 38'806.31] : 45'500 x 100 = 14.71% arrotondato al 15%
secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).
2.11. In
simili circostanze è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha negato all’assicurata
il diritto a una riformazione professionale e a una rendita (cfr. consid. 2.4 e
2.5).
La
decisione impugnata va quindi confermata.
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della
ricorrente.
2.13. Nel ricorso l’assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio.
Ai
sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale
deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva
che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se
del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il
principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza
giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione
della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,
op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”,
ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno
(cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno
indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente
privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Il
TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non
sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA
del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella
causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA
del 17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella
causa E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P
281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe
al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26
settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;
DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
Per
valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente
che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9
agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I
173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del
29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano
o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande
non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF
124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.
cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel
caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale e delle considerazioni
sopra esposte, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente
sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del
ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente
minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi
precedenti, lo stesso dr. __________ aveva ritenuto l’assicurata abile al
lavoro al 100% in un’attività adeguata. Inoltre, sia il dr. __________ che il
dr. __________, nei rispettivi rapporti 20 e 28 agosto 2009 prodotti in sede
ricorsuale sub doc. B/1 e B/2, non hanno contestato le conclusioni a cui è
giunto il dr. __________ e sulle quali si è fondato il dr. __________. La
conclusione secondo cui la lite era già di primo acchito destituita di esito
favorevole si giustifica tanto più se si considera che nemmeno l’assicurata ha
poi prodotto la preannunciata documentazione di carattere medico psichiatrico.
In
simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti
cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve pertanto essere respinta.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La
domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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