Lexipedia

Decisione

32.2009.121

Ritenuto un grado d'invalidità del 15% a ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto ad una riformazione professionale ed a una rendita

26 ottobre 2009Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i

provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono

l'orientamento (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI),

la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 cpv. 1

LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18b LAI).

2.4. L’art.

17 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha

diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità

esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno

possa essere presumibilmente conservata o migliorata.

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale,

una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 108, consid. 2b, pag,

110-111; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti

di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al

termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa

senza previa formazione professionale a causa dell’in-validità.

Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in

particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a

procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente

equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti

atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno

(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 108, consid. 2a, pag. 109-110;

DTF 122 V 77, consid. 3b/bb, pag. 79-80; RCC pag. 495 consid. 2a).

L'assicurato

ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel

suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di

guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid.

2b).

Una

formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto

del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti

d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 131).

Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a

carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione

professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la

reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e

se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di

conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza

invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti

completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di

guadagno del 20%: DTF 124 V 108, consid. 2b, pag. 110-111) richiesta per aver

diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio

2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000, pag. 31-32, consid. 2 e 3b,

RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

2.5. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC

1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,

Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene

conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC

1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura

dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione

personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure

reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la

valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128

V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della

decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che

l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una

prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto

non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un

ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA

inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003

nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002

nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9

agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13

giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.6. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V

298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I

166/03, consid. 3.2)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05

del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.7. Nell’evenienza

concreta il dr. __________, medico SMR, nel rapporto medico 11 marzo 2009 (doc.

AI 49/1-3) – posta la diagnosi principale di “(…) malformazione congenita delle

due mani in esiti di molteplici interventi chirurgici (Synhexadactylia) – esiti

di amputazione del IV metacarpo della mano destra (07.2008) (…)” e, senza

influsso sulla capacità lavorativa, quella di “(…) sospetta sindrome da disadattamento

(…)” (doc. AI 49/1) e ritenuti i seguenti limiti funzionali: “(…) attività

senza impegno della mano destra e che non implichi frequenti movimenti di presa

con la mano destra (…)” (doc. AI 49/2) –, ha concluso per una

incapacità lavorativa nella sua attività abituale del 50% dal 17 novembre 2008

(100% dal 22 luglio al 16 novembre 2008) e per una capacità lavorativa totale

in un’attività adeguata dal 9 marzo 2009.

Il

dr. __________, FMH in medicina interna, nel rapporto 6 marzo 2009

all’intenzione della Cassa malati (doc. 18/1-3 dell’incar-to cassa malati) – posta la

diagnosi di “(…) malformazione congenita delle due mani (Synhexadactylia) ○ esiti da molteplici interventi

chirurgici (dal 1989) – digitus superductus congenito ○ amputazione del IV metacarpale della mano destra (23 luglio 2008)

(…)” (doc. 18/3 dell’incarto cassa malati) – si era così espresso

sulla capacità lavorativa: “(…) inabile al lavoro al 100% dal 22 luglio al 16

novembre 2008, 50% dal 17 novembre 2008 (20½ ore settimanali). Dal 20 al 25

gennaio 2009 era inabile al lavoro al 100% per una malattia intercorrente (in

cura del Dr. __________). Tenendo conto dei disturbi ancora credibilmente

accusati, l’inabilità lavorativa parziale è giustificata. La capacità

lavorativa sarebbe piena in un’attività senza impegno della mano destra o molto

leggera, senza frequenti movimenti di presa con la mano destra. (…)” (doc. AI

18/3 dell’incarto cassa malati).

Il

dr. __________, FMH in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica Spec. chirurgia

della mano, nel rapporto medico 14 gennaio 2009 (doc. AI 42/1-5) – poste le

diagnosi note e confermata un’inabilità lavorativa quale venditrice del 100%

dal 22 luglio al 16 novembre 2008 e del 50% dal 17 novembre 2008 –, aveva attestato

che in un’attività adeguata allo stato di salute l’assicurata è in grado di lavorare

40 ore alla settimana. Lo stesso sanitario, per quanto da lui valutabile, aveva

inoltre attestato delle risorse psichiche illimitate pur osservando: “(…) attuale

labilità psicologica (…)” (doc. AI 43/4).

2.8. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione

del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben

motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di

prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,

DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 1994, pag.

332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di

affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti

contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e

riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01

del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,

consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico

curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

qui evidenziato che in una sentenza del 14 luglio 2009,9C_332/2009 destinata

alla pubblicazione, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali

e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

4.2 Sinn und Zweck des im Rahmen der 5. IV-Revision

(Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006; AS 2007 5129 ff.) neu geschaffenen, seit 1.

Januar 2008 in Kraft stehenden und vorliegend anwendbaren Art. 59 Abs. 2bis IVG

sowie des neu gefassten Art. 49 IVV liegen darin, dass die IV-Stellen zur Beurteilung

der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und Ärztinnen

zurückgreifen können. Diese sollen aufgrund ihrer speziellen

versicherungsmedizinischen Kenntnisse für die Bestimmung der für die

Invalidenversicherung massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der

Versicherten verantwortlich sein. Damit soll eine konsequente Trennung der

Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten (Heilbehandlung) und Sozialversicherung

(Bestimmung der Auswirkungen des Gesundheitsschadens) geschaffen werden. Die

RAD bezeichnen die zumutbaren Tätigkeiten und die unzumutbaren Funktionen unter

Angabe einer allfälligen medizinisch begründeten zeitlichen Schonung. Damit

soll im Hinblick auf eine erfolgreiche Eingliederung eine objektivere Festlegung

der massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der Versicherten ermöglicht

werden. Gestützt auf die Angaben des RAD hat die IV-Stelle zu beurteilen, was

einer versicherten Person aus objektiver Sicht noch zumutbar ist und was nicht

(Botschaft vom 23. Juni 2005 zur Änderung des Bundesgesetzes über die

Invalidenversicherung [5. Revision], BBl 2005 4572 zu Absatz 2 und 4577 Ziff.

2.2.1 zu Art. 7 Absatz 2; vgl. auch Protokolle der Sitzungen der nationalrätlichen

und ständerätlichen Kommissionen für soziale Sicherheit und Gesundheit vom

11.-13. Januar 2006, S. 98 ff., resp. vom 29./30. Mai 2006, S. 62 f.; Beatrice

Breitenmoser, Die Antworten des Gesetzgebers in der 4. und 5. IVG-Revision: Die

zentralen Punkte der beiden Revisionen, in: Die 5. IVG-Revision: Kann sie die

Rentenexplosion stoppen?, 2004, S. 108 f.; Ralf Kocher, Ausblick auf die 5.

IV-Revision, in: Invalidität im Wandel, 2005, S. 45; Ueli Kieser, Entwicklungen

im Rahmen der 5. IV-Revision, HILL 2007 Fachartikel Nr. 7, S. 5; ebenso, wenn

auch rechtspolitisch kritisch, Hardy Landolt, Auswirkungen der 5. IVG-Revision

auf die Schadenminderungspflicht, Personen-Schaden-Forum 2007, S. 239 ff., und

Thomas Locher, Stellung und Funktion der Regionalen Ärztlichen Dienste [RAD] in

der Invalidenversicherung [IV], in: Medizinische Gutachten, 2005, S. 65 f.).

4.3

4.3.1 Auch auf Stellungnahmen der RAD kann indessen nur

abgestellt werden, wenn sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an

einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I

694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Sie müssen insbesondere in Kenntnis der

Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der

medizinischen Situation und Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen

sind zu begründen (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352). Die RAD-Ärzte müssen sodann

über die im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen

verfügen (Urteile I 142/07 vom 20. November 2007 E. 3.2.3 und I 362/06 vom 10.

April 2007 E. 3.2.1). Bezüglich dieser materiellen und formellen Anforderungen

sind sie im Beschwerdefall gerichtlich überprüfbar (vgl. hiezu Protokoll der

Sitzung der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates

vom 11.-13. Januar 2006, S. 101).

Nicht zwingend erforderlich ist, dass die versicherte

Person untersucht wird. Nach Art. 49 Abs. 2 IVV führt der RAD für die

Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs nur «bei

Bedarf» selber ärztliche Untersuchungen durch. In den übrigen Fällen stützt er

seine Beurteilung auf die vorhandenen ärztlichen Unterlagen ab (BBl 2005 4572

zu Absatz 2). Das Absehen von eigenen Untersuchungen ist somit nicht an sich

ein Grund, um einen RAD-Bericht in Frage zu stellen. Dies gilt insbesondere,

wenn es im Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden medizinischen

Sachverhalts geht und die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten

Person in den Hintergrund rückt (Urteil I 1094/06 vom 14. November 2007 E. 3.1.1

in fine mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 54 E. 2e und f S. 57 f.).

4.3.2 Im Übrigen hat die Rechtsprechung bereits unter

der bis 31. Dezember 2007 geltenden Rechtslage erkannt, dass Berichte

regionaler ärztlicher Dienste materiell Gutachtensqualität haben können (vgl.

etwa Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E.

2; vgl. auch SVR 2008 IV Nr. 13, I 211/06 E. 5.2). Trifft dies zu, haben sie

beweisrechtlich keinen geringeren Rang als etwa ein MEDAS-Gutachten (Urteil

9C_773/2007 vom 23. Juni 2008 E. 5.3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I

827/05 vom 18. Oktober 2006 E. 3.2; vgl. auch Urteil 9C_657/2007 vom 12. Juni

2008 E. 3.2). Nach dem soeben ergangenen Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009

haben RAD-Untersuchungs-berichte, sofern sie den erwähnten materiellen und

formellen Anforderungen (E. 4.3.1 hievor) genügen, einen vergleichbaren

Beweiswert wie ein anderes Gutachten (BGE 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3.2

mit weiteren Hinweisen).

Nach der kraft Art. 55 ATSG sinngemäss anwendbaren

Rechtsprechung zu Art. 12 lit. e VwVG wird mit Gutachten von Sachverständigen

gestützt auf besondere Sachkenntnis Bericht über die Sachverhaltsprüfung und

-würdigung erstattet (BGE 132 II 257 E. 4.4.1 S. 269). Wann eine solche medizinische

Expertise vorliegt, beurteilt sich im Einzelfall aufgrund der

verfahrensmässigen Bedeutung und des Inhalts der ärztlichen Meinungsäusserung.

Eine generelle, schematische, formalen Gesichtspunkten folgende Abgrenzung ist

nicht möglich (BGE 122 V 157 E. 1b S. 160). Immerhin handelt es sich in der

Regel da um ein Sachverständigengutachten, wo ein Arzt im Hinblick auf den

Abschluss eines Versicherungsfalles beauftragt wird, einen auf den gesamten

medizinischen Akten und allenfalls eigenen Untersuchungen beruhenden

zusammenfassenden Bericht zu erstatten (Urteil U 65/06 vom 14. Februar 2007 E.

2.2 mit Hinweisen; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 91/95 vom 9. März 1998 E. 3c).

(…)" (STF del 14 luglio 2009 nella causa Z.,

9C_323/2009, consid. 4.2 e 4.3)

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni.

In

DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra

i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.9. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in

materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede

ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni a cui è giunto il dr.

__________, il quale, sulla base degli atti, ha compiutamente valutato le

affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica

e priva di contraddizioni in merito all’assenza di patologie psichiatriche con

ripercussioni sulla capacità di lavoro e alla capacità lavorativa del 50% nella

sua attività abituale dal novembre 2008 e del 100% in un’attività adeguata dal

marzo 2009.

2.9.1. Per

quanto riguarda l’aspetto extra somatico va rilevato che il dr. __________,

oltre a non essere specialista, non ha attestato alcuna patologia psichiatrica

secondo l’ICD 10 e che, al contrario, come sopra già evidenziato (cfr. consid.

2.7), dopo aver certificato delle risorse psichiche illimitate, si è limitato a

evidenziare una “(…) attuale labilità psicologica (…)” (doc. AI 43/4). Lo

stesso sanitario, nello scritto 14 gennaio 2009 indirizzato all’Ufficio AI, ha

poi solo osservato che “(…) sarebbe sicuramente auspicabile che la paziente

potesse beneficiare di un supporto psicologico per il quale chiedo il vostro

benestare. (…)” (doc. AI 42/1).

D’altra

parte, nella nota 24 febbraio 2009, che riferisce di un contatto avuto con

l’assicurata, il funzionario riporta che “(…) la signora RI 1 mi conferma che non

è in cura per affezioni psichiatriche, non segue nessun sostegno psicoterapeutico

per depressione e non sono previsti appuntamenti o contatti con uno specialista

in psichiatria. (…)” (doc. AI 48/1).

Inoltre

neppure l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA qualsivoglia documentazione medica

specialistica della menzionata dr.ssa __________ che avrebbe incontrato la

paziente il 1. settembre 2009 (cfr. lo scritto del 31 agosto 2009 nel quale il

legale si è riservato di produrre la “(…) presa di posizione da parte della

specialista in psichiatria e psicoterapia Dott.ssa __________ di __________ (…)”

[X]).

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto

che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di

prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Del

resto, a prescindere dal fatto che nessuno specialista l’ha diagnosticata, va

qui ricordato che generalmente le depressioni reattive non sono considerate affezioni

invalidanti, poiché di regola sono facilmente influenzabili e scompaiono dopo

poco tempo, ad esempio se viene meno la causa di tale affezione (DTF 127 V 294

consid. 4a).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto 20

agosto 2009, indirizzato all’avv. RA 1, nel quale il dr. __________, FMH in

medicina generale, ha osservato, in modo del tutto generico, che “(…) la menomazione

fisica ed il mancato, sperato recupero funzionale, hanno portato ad una

sindrome depressivo-ansiosa. Ho iniziato un trattamento medicamentoso con Cymbalta,

tuttavia è auspicabile anche un sostegno psichiatrico. (…)” (doc. B/2).

2.9.2. Per

quanto riguarda l’aspetto somatico il TCA si limita qui a rilevare quanto segue.

Il

dr. __________, come visto sopra (cfr. consid. 2.7), ha attestato che in un’attività

adeguata allo stato di salute l’assicurata è in grado di lavorare 40 ore alla

settimana.

Lo

stesso sanitario, pur avendone avuto la possibilità, nel rapporto 20 agosto

2009 indirizzato all’avv. RA 1, non solo non ha contestato le conclusioni a cui

è giunto il dr. __________ ma, al contrario, le ha confermate: “(…) l’inabilità

lavorativa persiste al 50% nella sua attività attuale. Sarebbe sicuramente

minore o addirittura nulla qualora potesse effettuare un’atti-vità che non

richiedesse sforzi né movimenti ripetitivi della mano destra. (…)” (doc. B/1).

Anche

il dr. __________, nel rapporto 28 agosto 2009 (doc. B/2), non ha posto delle

diagnosi nuove, non ha contestato la valutazione del dr. __________ e non si è

espresso sulla capacità lavorativa in un’attività adeguata. Lo stesso sanitario

ha poi evidenziato in modo del tutto generico che “(…) dal punto di vista

dell’abilità lavorativa e vista la giovane età della P., propongo una

riqualifica professionale in un lavoro dove l’uso delle mani resta marginale e

limitato, inoltre propongo una rivalutazione dell’invalidità residua

considerando le due mani, che a mio avviso è stata sottovalutata. Purtroppo non

ho a disposizione alcun documento o rapporto da parte del dott. __________.

Sarebbe opportuno richiedere anche il suo parere in merito. (…)” (doc. B/2,

pag. 2).

Al

riguardo il TCA rileva che il dr. __________, prima di attestare, nel rapporto

19 gennaio 2009, una capacità lavorativa totale in un’attività adeguata – esigibilità

di un’attività lavorativa: “(…) in un’attività adeguata allo stato di salute 40

ore/settimana (…)” (doc. AI 43/5) –, nel rapporto intermedio 17 dicembre 2008

(doc. 8/1-3 dell’incarto cassa malati), alla domanda volta a sapere in che

misura e a quali condizioni l’attività svolta finora è ancora ragionevolmente

esigibile, aveva risposto: “(…) al 100% probabilmente fra qualche mese. (…)”

(doc. 8/2 dell’incarto cassa malati).

2.9.3. Questo

Tribunale, conformemente alla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), può dunque

fare proprie le conclusioni a cui è giunto il dr. __________: assenza di patologie

psichiatriche con ripercussioni sulla capacità di lavoro e capacità lavorativa

del 50% nella sua attività abituale dal novembre 2008 e del 100% in un’attività

adeguata dal marzo 2009 (cfr. doc. AI 49/1-3). Inoltre, non essendo

l’interessata affetta da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto

essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione

medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità

al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento.

Pertanto, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile

per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbst-verantwortung, Friborgo 1999,

pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialver-sicherugsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche

Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.

221), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante,

valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 129 V 51 consid. 2.4; DTF

126 V 353 consid. 5b; DTF 125 V 193 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che

sino al momento dell'emanazione della decisione impugnata l'assicurata presentava,

dal novembre 2008, una capacità lavorativa del 50% nella sua attività abituale

e, dal marzo 2009, del 100% in un’attività adeguata.

Ciononostante

va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il

presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti

dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla

data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere

cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4)

2.9.4. Quanto

alla richiesta, formulata dall’avv. RA 1, di una perizia pluridisciplinare, il

TCA rileva quanto segue.

Va

qui innanzitutto ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrchts-pflege des Bundes, pag.

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Nel

caso in esame, già si è detto che il dr. __________, nel rapporto 19 gennaio

2009 (doc. AI 43/1-5), ha attestato una capacità lavorativa totale in un lavoro

adeguato e che, nel rapporto 20 agosto 2009 indirizzato all’avv. RA 1 (doc.

B/1), non ha contestato le conclusioni a cui è giunto il dr. __________. Anche

il dr. __________, nel rapporto 28 agosto 2009 (doc. B/2), non ha posto delle

diagnosi nuove, non ha contestato la valutazione del dr. __________ e non si è espresso

sulla capacità lavorativa in un’attività adeguata.

La

richiesta di una perizia giudiziaria va pertanto disattesa.

2.10. Essendo

quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa

del 100% in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle

assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo

economico.

2.10.1. Ai

fini della valutazione economica, nel rapporto finale 27 marzo 2009 (doc. AI

50/1-3), la consulente in integrazione professionale, tenuto conto delle

valutazione mediche suindicate e dei seguenti limiti funzionali: “(…) attività

senza impegno della mano destra o molto leggera e che non implichi frequenti

movimenti di presa con la mano destra (…)” (doc. AI 50/1), ha indicato che “(…)

l’assicurata potrebbe essere reintegrata sul mercato del lavoro supposto in

equilibrio, in attività leggere, poco qualificate e confacenti con il danno

alla salute, ad esempio nel settore dell’industria quale operaia generica

addetta al controllo, all’imballaggio, alla pulitura, alla stampa, alla

tamponatura, al riempimento, alla confezione, alla preparazione e distribuzione

serie. Chiaramente si deve trattare di attività che non richiedono sforzi

particolari con la mano destra e che non implicano particolari mansioni di

precisione. Nel settore industriale la signora RI 1i potrebbe inoltre essere impiegata in mansioni di

controllo/sorveglianza del funzionamento e della qualità. E’ indubbio che i

limiti presentati restringano la gamma di attività possibili in questo contesto

ma si ritiene che vi sono delle mansioni sufficientemente rappresentative che

permettono all’assicurata di sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa.

(…)” (doc. AI 50/2).

Per

quanto riguarda l’argomentazione sviluppata dall’avv. RA 1 stante la quale le

limitazioni riguarderebbero entrambe le mani e l’assicurata non sarebbe in

grado di lavorare sull’arco di un’intera giornata lavorativa, il TCA rileva

quanto segue.

Innanzitutto

va rilevato che dal questionario per il datore di lavoro (doc. AI 44/1-7),

fatta salva una breve incapacità lavorativa del 100% dall’11 al 16 febbraio

2008, risulta che l’assicurata ha iniziato il proprio impiego il 1. febbraio

2008 e che fino al 21 luglio 2008 ha lavorato a tempo pieno.

L’inabilità

lavorativa del 100% dal 22 luglio 2008 è poi da ricondurre all’operazione di

amputazione metacarpale del IV raggio della mano destra (vedi il rapporto

operatorio 23 luglio 2008 del dr. __________ sub doc. AI 43/10, dal quale si evince

pure che il sanitario doveva aver considerato la problematica di entrambe le

mani avendo posto la diagnosi di: “[…] digitus superductus IV mano destra.

Stato dopo molteplici interventi chirurgici per malformazioni congenite alle mani.

[…]”).

Inoltre,

come visto sopra, da un punto di vista medico l’assi-curata è stata ritenuta

abile al lavoro al 100% in un’attività adeguata.

Alla

luce di queste considerazioni, non possono quindi essere accolte le critiche

formulate dal patrocinatore dell’assicurata e le attività indicate dalla

consulente in integrazione professionale devono quindi essere considerate

esigibili, in quanto rispettose dei limiti funzionali dell’interessata,

ritenuto inoltre che all'assicurata incombe l’obbligo di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute segnatamente mettendo a profitto la

sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF

113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das

Zumut-barkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 296 segg).

D’altro

canto, il TCA non ignora le difficoltà che presenta il mercato del lavoro

svizzero. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In

effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni

sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del

10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p.

96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti).

Se,

malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’in-teressato non è reperibile

in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,

considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né assicurazione

contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere (DTF

110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b, P.

Omlin, op. cit., pag. 83).

In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la

disoccupazione.

In

esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve dunque concludere che sul

mercato generale del lavoro esistono delle attività adeguate che l’assicurata

sarebbe in grado di esercitare nella misura del 100%, nonostante il danno alla

salute.

Al

riguardo é utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti

esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.

In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296

consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

Il

Tribunale federale ha nuovamente avuto occasione di ribadire la sua giurisprudenza

nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha confermato la STCA 35.2007.42

del 21 giugno 2007, osservando:

" (…)

8.2 Come rettamente rilevato dal Presidente del

Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità lavorativa in

posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta non va risolta

in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio ventaglio di attività

semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi

(cfr. ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di

queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la

posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato dall'assicurato

(v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I

324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già ripetutamente statuito,

in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste un mercato del lavoro

sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.

2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI

1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del Tribunale federale

delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta

segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi

qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta

di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che

consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2;

cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01

del 25 febbraio 2003, consid. 4.7). A ciò si aggiunge che, tramite la riduzione

del reddito ammessa dalla giurisprudenza (DTF 126 V 75) si

tien conto delle limitazioni riconducibili al danno alla salute, come ad

esempio dell'impossibilità di portare pesi superiori ad una certa misura e

quindi anche del fatto che la persona può, in realtà svolgere, solo lavori

leggeri ("leidensbedingte Einschränkung", DTF 129 V 472

consid. 4.2.3 pag. 481 con riferimenti, sentenza I 418/06 del 24 settembre

2007, consid. 4.3).

(…)." (STFA del 23 aprile 2008, nella causa F.,

8C_399/2007, consid. 8.2)

2.10.2. Secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il

momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V

222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003

nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I

670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso

concreto (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) sarebbero determinanti i dati del

2009 visto che è dal 2008 che l’assicurata ha iniziato ad essere, dapprima al

100% poi al 50%, inabile al lavoro nella sua attività abituale di venditrice.

2.10.3. Riguardo

all’accertamento del reddito da valido, va ricordato che, è decisivo stabilire,

secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella

causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti,

cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più

concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato

avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure

delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali

la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi

sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635

consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato

come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato

avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo

guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita

dei salari (RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid.

4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe

essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in

un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare, edita dall'UFAS, sull'invalidità

e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1,

ha ribadito che:

"

(…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi

concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe

di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività

precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.

2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro

considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una

carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto

sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi

concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161

consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"

Dagli

atti risulta che nel 2009, quale venditrice presso la __________,

senza il danno alla salute, l’assicu-rata avrebbe potuto conseguire un

reddito annuo pari a fr. 45'500.-- (3'500.-- x 13 = 45'500.-- vedi doc. AI 44/3

punto 2.10 e 50/2).

L’importo

di fr. 45'500.--, peraltro rimasto incontestato e determinato correttamente

dalla consulente in integrazione professionale sulla base di quanto attestato

dal datore di lavoro, va ritenuto quale reddito da valido per l’anno

2009.

2.10.4. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la

giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata

in DTF 126 V 75 seg..

Tale

reddito va segnatamente determinato

sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn")

(DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento

a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Questa

Corte, con sentenza del 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165), fondandosi

sulla sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C., (U

8/07), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in

RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Il

TF, con sentenza del 23 aprile 2008 nella causa F. (8C_399/2007), ha lasciato

aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui

il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag.

45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza la quale,

nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, ha ricordato che:

"

(…)

3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio

2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,

precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito

effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario

statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere

considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V

322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un

parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si

procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione

una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e

professionali.

(cfr. STFA del 3 giugno 2009 nella causa P.,

8C_44/2009, consid. 3.3)

2.10.5. Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2009 una attività semplice

e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito

annuo ipotetico da invalido pari a fr. 53’048.88 (fr. 4'019.--

aggiornati al 2008 [x 2175 : 2140 per il 2007 e x 2219 : 2175 per il

2008; cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie

économique, 9-2009, pag. 95], riportati su 41.6 ore [cfr. tabella B 9.2,

pubblicata in La Vie économique, 9-2009, pag. 94],

moltiplicati per 2% [pari alla variazione percentuale dei salari in termini

nominali riscontrata nel primo trimestre del 2009] e infine ancora moltiplicati per 12 [ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio

1999, consid. 3a]).

Questo Tribunale constata che il salario che l’assicurata

avrebbe conseguito nel 2009 (con un grado di occupazione del 100%) quale venditrice

presso la __________ (fr. 45'500.--, cfr. consid. 2.10.3), è inferiore a quello

realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del

settore commercio al dettaglio e riparazioni (Tabella TA1 2006, p.to 52, commercio

al dettaglio e riparazioni, livello di qualifica 4: fr. 3'946.-- aggiornati

al 2008 [moltiplicando per le variazione percentuali dei

salari dell’1,6% nel 2007 e del 2% nel 2008; cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 9-2009, pag. 95], riportati

su 41.6 ore/settimana [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 9-2009, pag. 94], moltiplicati per

2% [pari alla variazione percentuale dei salari in termini nominali riscontrata nel primo trimestre

del 2009] e infine ancora

moltiplicati per 12 mesi [ritenuto che la quota

di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid.

3a] = fr. 52'055.39).

Conformemente

alla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.10.4) e posto che dall’incarto non

emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurata

accontentarsi di un guadagno modesto, il reddito statistico da invalido (fr.

53'048.88) va dunque ridotto dell’8.56%, percentuale corrispondente al gap

salariale (fr. 45'500.-- contro fr. 52’055.39 meno i

primi 5 punti %), e si attesta pertanto a fr. 48'507.89 (fr. 53'048.88 ridotti

dell’8.56% = fr. 48'507.89).

Applicando

poi la riduzione del 20% (deduzione questa conforme alla giurisprudenza

federale [DTF 126 V 80 consid. 5b/cc] e riconosciuta dalla consulente in

integrazione professionale che l’ha così motivata: “(…) riduzione del 10% per attività

leggera e del 10% in considerazione dei limiti funzionali legati all’uso della

mano destra che potrebbero limitare l’assicurata in alcune mansioni o ridurre

il suo rendimento (…)” (doc. AI 50/2) il reddito da invalido risulta essere

infine pari a fr. 38'806.31 (fr. 48'507.89 ridotti del 20%).

2.10.6. Ritenuti i redditi da valido e invalido (anno 2009) di fr. 45'500.--

(cfr. consid. 2.10.3) rispettivamente di fr. 38'806.31 (cfr. consid. 2.10.5),

il grado d’invalidità deve essere pertanto cifrato al 15% ([45'500

– 38'806.31] : 45'500 x 100 = 14.71% arrotondato al 15%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

2.11. In

simili circostanze è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha negato all’assicurata

il diritto a una riformazione professionale e a una rendita (cfr. consid. 2.4 e

2.5).

La

decisione impugnata va quindi confermata.

2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della

ricorrente.

2.13. Nel ricorso l’assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale

deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione

della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,

op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”,

ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno

(cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente

privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il

TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non

sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA

del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella

causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA

del 17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella

causa E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P

281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

Per

valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9

agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I

173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del

29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano

o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande

non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF

124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.

cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel

caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale e delle considerazioni

sopra esposte, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente

sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del

ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente

minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi

precedenti, lo stesso dr. __________ aveva ritenuto l’assicurata abile al

lavoro al 100% in un’attività adeguata. Inoltre, sia il dr. __________ che il

dr. __________, nei rispettivi rapporti 20 e 28 agosto 2009 prodotti in sede

ricorsuale sub doc. B/1 e B/2, non hanno contestato le conclusioni a cui è

giunto il dr. __________ e sulle quali si è fondato il dr. __________. La

conclusione secondo cui la lite era già di primo acchito destituita di esito

favorevole si giustifica tanto più se si considera che nemmeno l’assicurata ha

poi prodotto la preannunciata documentazione di carattere medico psichiatrico.

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve pertanto essere respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster