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Decisione

32.2009.122

UAI,in applicazione del metodo misto di calcolo,ha attribuito all'assicurata 3/4 di rendita dal 1.11.2008. La decorrenza della rendita va tuttavia fatta risalire secondo il TCA al 1.3.2008,alla scaden

25 gennaio 2010Italiano72 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. XII

e XIII + bis sono stati trasmessi al patrocinatore della ricorrente per

osservazioni.

1.8. L’avv. RA 1

ha presentato le proprie osservazioni in data 23 novembre 2009. In tale occasione, il patrocinatore ha pure trasmesso al TCA nuova documentazione medica (doc. XVII

+ bis).

1.9. Con

osservazioni del 14 dicembre 2009, l’UAI ha ribadito la correttezza della

valutazione dell’assistente sociale in merito all’attività domestica

dell’interessata. Quanto alla documentazione medica trasmessa dalla ricorrente,

l’amministrazione ha osservato che, secondo il parere del SMR, “non emerge da

tali attestazioni mediche una sostanziale modifica dello stato di salute

dell’assicurata, di modo che non si giustifica una diversa valutazione

dell’incapacità lavorativa della medesima rispetto alla valutazione alla base

della decisione contestata” (doc. XXI + bis).

Tali

osservazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurata (doc.

XXII), per conoscenza.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata

il diritto a tre quarti di rendita a partire dal 1° novembre 2008 o se, al

contrario, come richiesto in sede ricorsuale, ella abbia diritto ad una rendita

intera di invalidità a partire dal 1° marzo 2008.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo

la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati

hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre

quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono

invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Questa

graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio

2008.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. Se, però, un

assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;

RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A sua

volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore

sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),

precisa:

"

Per mansioni consuete di una persona senza

attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare

gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività

artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende

ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c).

Si paragona

quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno

alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno

che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances

sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di regola

si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è

ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le

incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella

in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.4. Nel caso in

cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori

invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.

28 cpv. 2ter LAI secondo cui

"

Qualora l’assicurato eserciti un’attività

lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,

l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se

inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la

parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita

nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e

poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei

due ambiti."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")

è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V

146.

Anche in

altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e

consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge

e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione

dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente

pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre

2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

Questa

giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

In una

sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria

giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli

influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete

nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

Una

eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito

dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori

sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in

considerazione solo a determinate condizioni.

In

particolare l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

7.3 Anlässlich ihrer

Sitzung vom 25. Juni 2007 gemäss Art. 23 Abs. 2 und 3

BGG haben die vereinigten sozialrechtlichen Abteilungen

im vorliegend zu beurteilenden Fall die Grundsätze zur Beachtlichkeit von

Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und Aufgabenbereich (im Sinne des Art. 27 IVV [in der seit 1. Januar 2004 geltenden Fassung]) wie folgt präzisiert:

7.3.1 Bei der Prüfung der Frage, ob die in den beiden Tätigkeitsbereichen

vorhandenen Belastungen einander wechselseitig beeinflussen (können), ist

namentlich deren unterschiedlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Die

versicherte Person ist im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht gehalten, im

Umfang ihrer noch vorhandenen Leistungsfähigkeit eine dem Leiden angepasste

erwerbliche Tätigkeit auszuüben (vgl. Art. 28 Abs. 2ter

IVG [eingefügt auf 1. Januar 2004] in Verbindung mit Art. 16 ATSG; BGE130 V 97 E. 3.2 S. 99 mit

Hinweisen), d.h. es ist ihr zumutbar, eine Beschäftigung zu wählen, bei der

sich die gesundheitliche Beschränkung minimal auswirkt. Die erwerbliche

Tätigkeit muss jedoch, entsprechend ihren jeweiligen Anforderungen,

grundsätzlich allein ausgeführt werden. Bezogen auf die häuslichen

Verrichtungen ist eine Wahl des Tätigkeitsgebietes demgegenüber nur beschränkt

möglich, da die mit der Haushaltführung einhergehenden Aufgaben als solche

anfallen und erledigt werden müssen. Es besteht in diesem Bereich dafür eine

grössere Freiheit in der zeitlichen Gestaltung der Arbeit und es ist den

Familienangehörigen eine gewisse Mithilfe zuzumuten (vgl. E. 7.2 hievor), womit

allenfalls vorhandene Einschränkungen abgefedert werden können. Schliesslich

erscheint die Möglichkeit einer gegenseitigen Beeinflussung geringer, je

komplementärer die Anforderungsprofile der Tätigkeitsgebiete ausgestaltet sind

(beispielsweise Haushalt eher körperlich belastend, Erwerbstätigkeit eher intellektuell).

Damit die sich durch die schlechte Vereinbarkeit

der beiden Tätigkeitsbereiche ergebende negative gesundheitliche Auswirkung

berücksichtigt werden kann, muss sie folglich offenkundig und unvermeidbar sein

(beispielsweise körperlich anstrengende Berufs- und Haushaltsarbeit oder

psychisch belastende berufliche und familiäre Situation [kranker Partner,

behindertes Kind etc.]). Von einer vermeidbaren Wechselwirkung ist demgegenüber

nach dem G

BGE 134 V 9 S. 13

esag ten auszugehen, wenn sie durch die - auf

Grund der gesamten Umstände zumutbare - Wahl einer anderen Erwerbstätigkeit

ausgeschlossen werden kann.

7.3.2 Wechselwirkungen sind nur dann zusätzlich zu berücksichtigen, wenn

aus den Akten erhellt, dass die Arzt- und (Haushalts-) Abklärungsberichte nicht

bereits in Kenntnis der im jeweils anderen Aufgabenbereich vorhandenen

Belastungssituation erstellt worden sind, und konkrete Anhaltspunkte bestehen,

dass eine wechselseitige Verminderung der Leistungsfähigkeit im Sinne des in E.

7.3.1 hievor Dargelegten vorliegt, die in den vorhandenen Berichten nicht

hinreichend gewürdigt worden ist.

7.3.3 Im hier massgeblichen Kontext beachtliche gesundheitliche

Auswirkungen vom Erwerbs- in den Haushaltsbereich können nur angenommen werden,

wenn die verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerblichen Tätigkeitsgebiet voll

ausgenützt wird, d.h. der-für den Gesundheitsfall geltende-Erwerbsanteil die

Arbeitsfähigkeit im Erwerbsbereich übersteigt oder mit dieser identisch ist.

7.3.4 Ein

allfälliges reduziertes Leistungsvermögen im erwerblichen Bereich infolge der

Beanspruchung im Haushalt kann ferner lediglich für den Fall berücksichtigt

werden, dass Betreuungspflichten (gegenüber Kindern, pflegebedürftigen

Angehörigen etc.) vorhanden sind. Dies ergibt sich u.a. daraus, dass die

Reduktion des zumutbaren erwerblichen Arbeitspensums, ohne dass die dadurch

frei werdende Zeit für die Tätigkeit in einem Aufgabenbereich nach Art. 27 IVV (in der seit 1. Januar 2004 in Kraft stehenden Fassung) verwendet wird, für die Methode der Invaliditätsbemessung, d.h. für

die Statusfrage, ohne Bedeutung ist. Wäre eine versicherte Person

gesundheitlich in der Lage, voll erwerbstätig zu sein, vermindert sie aber das

Arbeitspensum aus freien Stücken, insbesondere um mehr Freizeit (für Hobbys etc.)

zu haben, hat dafür nicht die Invalidenversicherung einzustehen. Allein

stehende Personen werden bei einer freiwilligen Herabsetzung des

Beschäftigungsgrades nicht gleichsam automatisch zu Teilerwerbstätigen mit

einem Aufgabenbereich Haushalt neben der Berufsausübung (BGE 131 V 51 E. 5.1.2 und 5.2 S. 53 f., je mit Hinweisen). Ist demnach eine

Haushaltführung ohne weiter gehende häusliche Obliegenheiten wie

Betreuungsaufgaben etc. nicht in jedem Fall statusrelevant, kann auch nicht von

einer dadurch verursachten, IV-rechtlich abzugeltenden erheblichen Belastung im

erwerblichen Bereich ausgegangen werden.

7.3.5 Allfällige Wechselwirkungen sind stets vom anteilsmässig

bedeutenderen zum weniger bedeutenderen Bereich zu berücksichtigen. Sind beide

Bereiche mit 50 % zu veranschlagen, ist sie dort beachtlich, wo sie sich

stärker auswirkt. Nicht möglich im hier zu beurteilenden Zusammenhang ist

demgegenüber, dass Wechselwirkungen kumulativ in beide Richtungen ihren

Niederschlag im Sinne einer verminderten Leistungsfähigkeit im je anderen

Tätigkeitsbereich finden, führte dies doch zu einer doppelten Gewichtung.

7.3.6 Das in der Erwerbsarbeit oder im häuslichen Aufgabenbereich infolge

der Beanspruchung im jeweils anderen Tätigkeitsfeld reduzierte

Leistungsvermögen kann sodann nur berücksichtigt werden, wenn es offenkundig

ist und ein gewisses normales Mass überschreitet. Dessen Ermittlung hat stets

auf Grund der konkreten Gegebenheiten im Einzelfall zu erfolgen. In Anlehnung

an den so genannten leidensbedingten Abzug vom statistischen Lohn bei der

Bemessung des Invalideneinkommens von nach Eintritt des Gesundheitsschadens keine

Erwerbstätigkeit mehr ausübenden Versicherten (BGE 129 V 472 E. 4.2.1 S. 475 mit Hinweisen), welcher unter Einbezug aller

jeweils in Betracht fallenden Merkmale auf insgesamt höchstens 25 % begrenzt

ist (BGE 126 V 75 E. 5b/cc S. 80; AHI 2002 S. 69 ff., E. 4b/cc, I 82/01), erscheint

vorliegend eine Limitierung der als erheblich anzusehenden Wechselwirkungen

ebenfalls sachgerecht. Da invaliditätsfremde Aspekte, anders als beim erwähnten

Leidensabzug, keine Rolle spielen, rechtfertigt sich jedoch ein niedrigerer,

auf 15 ungewichtete Prozentpunkte festgesetzter Maximalansatz.

7.3.7 Eine Rückweisung an die Verwaltung zur näheren Abklärung ist

schliesslich nur für den Fall angezeigt, dass das Endergebnis selbst bei

Annahme einer entsprechend verringerten Leistungsfähigkeit im einen

Tätigkeitsgebiet durch die Beanspruchung im anderen überhaupt beeinflusst

würde." (DTF 134 V 12-14)

Al

riguardo la giudice federale S. Leuzinger-Naef nello studio "Die

familienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen Abteilung des

Bundesgerichts im Jahre 2007" in FamPra.ch 1/2009 pag. 112 seg. ha ritenuto:

"

4. Invaliditätsbemessung

Hier ist auf die neueste Rechtsprechung zur

sogenannten gemischten Methode hinzuweisen, da sie hauptsächlich Anwendung findet

auf Personen mit familiären Betreuungspflichten, die ohne gesundheitliche

Beeinträchtigung teilzeitlich erwerbs­tätig und im Übrigen im Aufgabenbereich,

insbesondere im Haushalt, tätig wären: Für den Erwerbsbereich wird das

Erwerbseinkommen im Gesundheits- und im Krankheitsfall verglichen, für den

Aufgabenbereich ist der Umfang der Behinde­rung im Aufgabenbereich massgeblich.

Anschliessend werden die Invaliditätsgrade der beiden Bereiche im Verhältnis

der beiden Tätigkeitsbereiche gewichtet. In BGE 125 V 146 war offengelassen

worden, ob eine allfällige verminderte Leistungs­fähigkeit im erwerblichen

Bereich oder im Aufgabenbereich infolge der Beanspru­chung im jeweils anderen

Tätigkeitsfeld zu berücksichtigen ist. Laut Urteil I 156/04 vom 13. Dezember

2005 sind die Arbeitsunfähigkeit sowie die noch. zumutbaren Tätigkeiten in

beiden Bereichen grundsätzlich gleichzeitig, unter Berücksichtigung allfälliger

Wechselwirkungen, zu beurteilen. In BGE 134 V 9 wurden die Grundsätze der

Beachtlichkeit von Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und Aufgabenbereich präzisiert.

So muss die sich aus der schlechten Vereinbarkeit der beiden Tätigkeits- ­bereiche

ergebende negative gesundheitliche Auswirkung offenkundig und unvermeidbar­

sein. Die Wechselwirkungen sind zudem nur dann

gesondert zusätzlich zu berücksichtigen, wenn sie in de Arzt- und

Haushaltsabklärungsberichten nicht bereits berücksichtigt wurden, wenn die

verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerb­lichen Bereich voll ausgenützt wird und

wenn Betreuungspflichten vorhanden sind (ansonsten gar keine im Aufgabenbereich

vorliegt). Sie sind in jenem Bereich zu berücksichtigen, in dem sie sich

stärker auswirken, und die Berücksichti­gung ist auf (ungewichtet) 15 %

beschränkt. Im Fall einer stark sehbehinderten Frau, die vollzeitlich als

Telefonistin tätig gewesen war und nach der Geburt ihres Kindes ihre

Erwerbstätigkeit auf 40% reduzieren wollte, diese Absicht aber nicht verwirkli­chen

konnte, da sie wegen ihrer Sehbehinderung neben der familiären Mehrbelas­tung

über keine Kapazitäten für die Ausübung der Berufstätigkeit verfügte, führten

diese Präzisierungen zu einer Verneinung des Rentenanspruchs."

2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire

l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o

meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.

Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle

circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute,

l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr.

76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo

parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella

causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28,

30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999,

pagg. 190s).

2.6. Nel caso concreto, al fine di

stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo misto, ha

valutato al 50% la parte dedicata all’attività salariata e al 50%

la quota dedicata alle mansioni domestiche.

Tale suddivisione deve

essere confermata. La stessa si fonda infatti su quanto dichiarato dallo stesso

datore di lavoro dell’interessata, il quale, nel questionario per il datore di

lavoro compilato in data 25 gennaio 2008, ha espressamente indicato che l’assicurata lavorava 20.5 ore alla settimana, mentre l’orario normale di lavoro

nell’azienda era di 41 ore alla settimana (cfr. doc. 7-3).

La ricorrente non ha

inoltre mai contestato tale ripartizione (cfr. doc. 34/1-7, doc. I).

2.7. Per chiarire la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al dr.

__________ del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul

diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR,

cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), l’incarico di visitare

l’assicurata.

Nel suo

rapporto medico del 25 settembre 2008, il dr. __________, poste le diagnosi

principali di “sindrome lombospondilogena con esiti di stabilizzazione

lombo-sacrale nel marzo 2007 e luglio 2007; neuropatia iperalgica arto

inferiore destro” e, quale ulteriore diagnosi senza influsso sulla capacità

lavorativa, quella di “sindrome ansioso-depressiva”, ha osservato:

"

Trattasi di prima domanda di rendita AI

Siamo confrontati ad una assicurata di 61 anni

affetta da sindrome lombospondilogena sottoposta a due riprese a

stabilizzazione D11-S1 presso la __________ di __________ nel 2007.

La paziente è stata convocata presso il SMR in

data odierna, visita dalla quale è scaturito il rapporto medico ivi allegato.

La situazione clinica al momento è

incompatibile con qualsiasi forma lavorativa essendo le limitazioni funzionali

ancora evidenti a causa soprattutto di una neuropatia iperalgica all’arto

inferiore destro di eziologia ignota, ma che

potrebbe essere spiegata da alcune viti che potrebbero irritare la radice di

uno o più nervi spinali.

In tale ottica un nuovo consulto diagnostico è

previsto a novembre a __________.

Al momento IL totale in qualsiasi attività, mentre per determinare la capacità lavorativa come casalinga è

indispensabile un’inchiesta casalinga.

Una rivalutazione clinica fra 12 mesi è coerente

con il quadro clinico sopra esposto, sebbene l’età dell’assicurata non favorirà

comunque una ripresa lavorativa.” (Doc. 26-2, sottolineatura della redattrice)

Dopo aver

ricevuto il progetto di decisione del 23 dicembre 2008, con il quale

l’amministrazione le ha assegnato tre quarti di rendita a partire dal 1°

novembre 2008, l’assicurata, a seguito di un nuovo intervento chirurgico

previsto per il 31 marzo 2009, ha trasmesso all’UAI i seguenti referti medici:

-

rapporto medico del 18 novembre 2008 del dr. __________, Oberarzt Neurologie e del dr. __________, Chefarzt Neurologie

della __________, indirizzato al dr. __________, spec. FMH in reumatologia, nel

quale gli specialisti, poste le diagnosi di “Therapierefraktäre,

invalidisierende Lumboischialgie re unklarer Ursache, DD: radikuläres Syndrom, DD:

Facettensyndrom und radikuläres sensomotorisches Ausfallsyndrom und Reizsyndrom

L5 II Status nach dorsaler Korrekturspondylodese S1 (L5) bis Th 11,

transforaminale interkorporelle Spondylodese L5/S1 am 21.03.07 (fecit Prof. Dr.

med. __________); Status nach partieller Metallentfernung, Dekompression TLIF

L5/S1 und pedikuläre Instrumentation lumbosakral am 14.05.08 (fecit Prof. Dr.

med. __________); Verdacht auf zervikales radikuläres Reizsyndrom re”, dopo

2 infiltrazioni effettuate all’assicurata, hanno concluso:

" Gemeinsame

Besprechung mit Prof. Dr. med. __________ vom 19.11.2008 abends

Auf Vorschlag von

Prof. Dr. med. __________ hätte im Tessin ein Myelo-CT lumbal durchgeführt

werden sollen. Dies war offenbar nicht möglich, so dass nur ein CT erfolgte.

Mit dem Hintergrund der obigen, insb. 2 Infiltration für die Wurzel L5 re und

vorübergehend günstiger Reaktion kann davon ausgegangen werden, dass eben doch

auf dem Austrittswege der Wurzel L5 eine Behinderung besteht. Wir gehen

nochmals die Möglichkeiten durch. Wir entscheiden, dass in der Klinik __________

ambulant, für die Pat. ist es kein Problem erneut nach __________ kommen zu

müssen, eine Myelo-CT durchgeführt werden soll mit der klaren Fragestellung der

Behinderng der L5-Wurzel nach re bzw. insb. Darstellung der gesamten Strukturen

in diesem Bereich postoperativ.” (Doc. 37-7)

-

referto del 17 dicembre 2008 dei medici della Clinica __________,

indirizzato al dr. __________, concernente gli esami di “Myelographie e

CT LWS”, che hanno dato i seguenti risultati:

"

Beurteilung

Breiter ossärer

Durchbau nur L1 bis L3. Lockerungssäume um beide TH11 sowie um die rechte

S1-Schraube. Keine Instabilität. Keine foraminale oder zentrale Stenose

(Foramina L5/S1 bds erschwert beurteilbar, ein Fettsaum um die L5-Wurzeln ist

nicht eindeutig sichtbar).” (Doc. 37-9)

-

referto del 2 febbraio 2009 del dr. __________ della __________,

indirizzato al dr. __________, nel quale ha indicato:

" Prozedere

Frau RI 1 wird Dr. med.

__________ über den Erfolg oder Teilerfolg berichten, dann im Verlauf

Entscheid, ob wiederholt mit derartigen Infiltrationen re und/oder II versucht

werden soll die Situation zu verbessern, oder ob die Pat. bereits frühzeitig

auch bezüglich dieses Problems Prof. Dr. med. __________ vorgestellt

werden müsste.” (Doc. 37-10)

-

referto del 2 febbraio 2009 del dr. __________ della __________,

indirizzato al dr. __________, nel quale ha indicato:

" Beurteilung und Prozedere

Die Situation wurde

ausführlich mit Herrn Prof. __________ besprochen. Als mögliche Ursache des radikulären

Reizsyndroms L5 rechts zeigt sich wie oben angegeben computertomographisch eine

relative Einengun des Neuroforamens L5/S1 rechts und dadurch eine mögliche

Kompression der entsprechenden Nervenwurzel L5. Aus therapeutischer Sicht wird

der Patientin die Dekompression von L5 rechts angeboten. Aus Mangel an

therapeutischen Alternativen ist die Patientin nach initialer Ambivalenz doch

mit dem Eingriff einverstanden. Herr Prof. __________ hat Frau RI 1 über die

Intervention mögliche Risiken und Prognose informiert.

Am Nachmittag des

selben Tages Behandlung der Zervikobrachialgie rechts (DD radikuläres

Reizsyndrom für die Nervenwurzel C6), mit eiener selektiven Wurzelinfiltration

C6.” (Doc. 37-12)

-

convocazione del 2 febbraio 2009, da parte della __________, per

l’intervento chirurgico del 31 marzo 2009 (doc. 37-14).

2.8. In sede

ricorsuale, l’assicurata ha trasmesso al TCA il seguente rapporto medico,

datato 18 maggio 2009, redatto dal Prof. dr. __________, Chefarzt Wirbelsäulenchirurgie

della __________ di __________, indirizzato al dr. __________:

"

Ich berichte über oben ganannte Patientin, die

ich heute in meiner ambulanten Spechstunde untersucht und beraten habe.

Diagnose

St. n. Dekompression der Wurzeln L4, L5, S1

rechts

Verlauf

Die Patientin kommt zur ersten postoperativen

Kontrolle nach erneuter Dekompression der rechtsseitigen Wurzeln. Nach

anfänglich gutem Verlauf berichtet die Patientin, dass nach 3-4 Wochen erneute

Beschwerden aufgetreten sind. Diese sind nicht genau identisch mit den präoperativen.

Insbesondere der ins Bein ausstrahlende Schmerz sei deutlich besser geworden.

Geblieben aber ist der inguinale Schmerz. Zudem hat sich neu ein Nervenschmerz

eingestellt, der elektrische Schläge austeilt und kaum auszuhalten sei. Die

Patientin berichtet, dass diese über Nacht nicht auftreten, jedoch bei

bestimmten Bewegungen bei niesen und gähnen vorhanden sind, dies aber nicht

regelmässig.

Befund

Freie Beweglichkeit der Hüfte. Nur mässige

Schmerzauslösung bei maximaler Innen- und Aussenrotation, kein Memorypain.

Beurteilung und Procedere

Die erneuten Schmerzen sind nicht klar

zuordenbar. Auffällig auch, dass diese nicht unmittelbar nach der Operation

sondern erst 3-4 Wochen danach aufgetreten sind. Für den Moment empfiehlt es

sich deshalb zuzuwarten und mit Analgetika versuchen die Situation zu

kontrollieren.

Wir schicken der Patientin eine Verordnung für

Physiotherapie, wobei neben Muskelkräftigung auch die Mobilisation der Nerven

rechtsseitig durchgeführt werden sollte. Kontrolle in 2 Monaten bei uns,

Röntgen LWS ap/seitl.” (Doc. B)

Nelle

annotazioni del 2 luglio 2009, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in

medicina generale, ha osservato:

" RI 1Ausiliaria

50%, casalinga 50%

IL dal 19.11.2007

Dr. __________:

Sindrome lombospondilogena con possibile componente radicolare

irritativa L3/L4 a destra esacerbata

o

stato dopo correzione dorsale di una scoliosi con una

spondilodesi D11-S1 il 21.3.2007

IL 100% dal 21.3.2007 al 30.9.2007

IL 0% dal 1.10.2007 al 27.11.2007

IL 100% dal 28.11.2007

Viene indicato un netto peggioramento dei dolori alla schiena.

Rapporto dr. __________ del 1.10.2007: discreta riduzione dei

dolori dopo infiltrazione Kenakort il 7.9.2007.

Nel rapporto dr. __________ del 25.9.2007 viene indicato che la

paziente sta molto meglio.

Il 14.5.2008 viene eseguita una asportazione di metallo

parziale, una decompressione TLIF L5/S1 e strumentazione pedicolare

lombosacrale da parte del Prof. __________.

Assicurata ricoverata alla __________ dal 17.11.2008 al

20.11.2008 per valutazione opzioni di trattamento della lombosciatalgia

invalidante.

Vengono poste le note diagnosi, inoltre viene espresso il sospetto

di una sindrome cervicale radicolare a destra con però motricità e sensibilità

intatta bilateralmente.

Vengono eseguite ripetute infiltrazioni sotto controllo

radiologico.

Inchiesta casalinghe del 9.12.2008: impedimento del 32.5%

Il 17.12.2008 viene eseguita una mielografia e TAC lombare

che mostra uno scollamento delle viti a livello D11 e S1 senza

instabilità e senza stenosi foraminale o centrale.

Il 2.2.2009 viene eseguita una infiltrazione a causa di una

sindrome radicolare irritativa C6 a destra.

Quale salariata viene valutata inabile al 100%

Viene calcolato un grado AI complessivo del 66%, decisione

2.2009

Valutazione:

circa l’inizio della IL di lunga durata la decisione si basa sulla

certificazione medica in particolare del dr. __________. La ripresa del lavoro

in ottobre 2007 era avvenuta in seguito ad un netto miglioramento (purtroppo

solo passeggero) della sintomatologia. Dall’attuale documentazione non

risultano elementi che possano mettere in forse queste date.

Indiscussa risulta l’inabilità lavorativa completa dell’assicurata

quale salariata.

L’impedimento quale casalinga è stato valutato tramite inchiesta a

domicilio in data 9.12.2008. Questa inchiesta è stata eseguita in conoscenza

della problematica limitante dell’assicurata. Fino al momento della decisione

UAI 2.2009 lo stato di salute dell’assicurata non ha subito modifiche

sostanziali. Da notare che l’esame radiologico del 17.12.2008 non ha mostrato

una chiara stenosi foraminale o centrale.

Dal rapporto del Prof. __________ del 18.5.2009 risulta che

l’assicurata è stata sottoposta a nuova decompressione radicolare L4/L5/S1 a

destra il 31.3.2009 (quindi posteriore alla decisione impugnata) con decorso

però in pratica invariato per quanto concerne la sintomatologia algica.” (Doc.

IV/bis)

L’assicurata ha poi

trasmesso al TCA copia del referto del 19 ottobre 2009 redatto dalla dr.ssa __________,

Chefärztin Rheumatologie und Rehabilitation della __________, concernente la

degenza dell’interessata dal 13 ottobre 2009 al 19 ottobre 2009.

In tale referto sono state poste le seguenti diagnosi:

"

Diagnose:

▪ Anhaltende

parasacrale Schmerzsymptomatik rechts mit

Ausstrahlung

zur rechten Leiste sowie Gesäss, lateraler Oberschenkel rechts seit dem ersten

operativen Eingriff vom 21.3.2007 (dorsale Korrekturspondylodese S1-Th11)

o

Keine Veränderung der Symptomatik durch die

Folgeoperationen: Partielle Metallentfernung, Dekompression Th11/L5/S1 und

pedikuläre Instrumentation lumbosacral vom 14.5.2008, Dekompression der Wurzel

L4/5/S1 re vom 1.4.2009

o

ISG Reizung rechts bei Defekt nach Spanentnahme

im Os ileum mit fehlender ossärer Begrenzung zum ISG (CT vom 13.10.2009), mit

gutem Ansprechen auf Testanästhesie und Steroidinfiltrationen

o

Instabilität/Lockerung der Spondylodese L5/S1,

insbesondere links, aktive Spondylarthrose L5/S1 rechts

Nebendiagnosen:

▪ St. n. Kreuzbandläsion Knie rechts

1987, konservativ behandelt

▪ St. n. Veneneingriff linker

Unterschenkel 2005

▪ Chronische Lymphoedeme.” (Doc. XVII bis/2)

La dr.ssa __________ ha poi osservato:

" Beurteilung:

An Hand der Skelettszintigraphie mit CT-Fusion

sind 2 Problemkreise zu erkennen:

Es besteht der dringende Verdacht auf eine Implantatinstabilität/Lockerung

auf Höhe L5/S1, mit aktiver Spondylarthrose L5/S1 rechts. Zudem besteht der

Befund des knöchernen Defektes nach der lokalen Spanentnahme im Os ileum links

mit Kommunication zum Ileosacralen Gelenk. Insbesondere die tiefsacralen

Schmerzen, die in die Leiste ausstrahlen, können dadurch erklärt werden. Eine

Testanästhesie und eine darauf folgende Steroidinjection ins ISG brachten denn

auch eine gute Beschwerdelinderung.

In der neurologischen Untersuchung konnten keine

Zeichen einer Nervenkompression festgestellt werden (siehe separater Bericht).

Zum jetzigen Zeitpunkt ist Frau RI 1 nicht

bereit, sich nochmals einem operativen Eingriff zu unterziehen. Wir empfehlen

somit die Wiederholung der ISG Infiltration nach Abklingen der Wirkung der

Jetzigen Injektion. Ein TENS-Gerät zur Selbstbehandlung wurde für die

Pat. Organisiert.” (Doc. XVII bis/2)

Nel rapporto del 14 ottobre 2009 relativo a

“3-Phasen-Skelett-Szintigraphie inkl. SPECT-CT-Fusion lumbal vom 13.10.2009”,

indirizzato alla dr.ssa __________, la dr.ssa __________, spec. FMH in

radiologia e medicina nucleare, ha indicato:

" (…)

Beurteilung

Der deutlich vermehrte Knochenumbau um die Cages

L5/S1 sowie um die linksseitige Spondylodesesschraube S1 ist vereinbar mit

einer Instabilität / Lockerung in diesem Bereich.

Aktive Spondylarthrose auch auf Höhe L5/S1 rechts

mit Zeichen einer leichten Lockerung auch der rechtsseitigen Schraube Höhe S1

bei in diesen Bereichen leicht vermehrtem Knochenumbau.

Auch der vermehrte Knochenumbau des in der CT

Untersuchung grossteils ossär durchgebauten Fazettengelenkes Th12/L1 sowie der

leicht vermehrte Knochenumbau um die linke Spondylodeseschraube Th12 sind

vereinbar mit einer Lockerung / Instabilität. Leicht aktive epifusionelle

Spondylarthrose Th11/12 links und vermehrter Knochenumbau auf Höhe der Spondylose

ventrolateral rechts Höhe Th11/12.

Leichte ISG Arthrose bds., etwas deutlicher

caudal im rechten ISG mit hier leicht vermehrtem Knochenumbau. Bei St. N.

Spanentnahme im Os ileum rechts besteht eine 4x2x4cm Defekt mit fehlender

ossärer Begrenzung hin zum ISG über 1,5x2,5cm, hier kein signifikant vermehrter

Knochenumbau.” (Doc. XVII

bis/1)

A tale proposito, nelle sue annotazioni del 7 dicembre 2009, il

dr. __________ del SMR ha osservato:

" Nuova

documentazione presentata:

Referto scintigrafico / SPECT TAC del 13.10.2009:

- sospetta instabilità / scollamento a livello L5/S1

Rapporto degenza clinica __________ (13.10.2009 al 19.10.2009):

- gli interventi

del 14.5.2008 e del 1.4.2009 non hanno modificato la sintomatologia

- assenza di compressione nervosa

- l’assicurata al

momento non è disposta a sottoporsi ad un nuovo intervento

Valutazione:

- dall’attuale

documentazione non risulta una modifica sostanziale dello stato di salute

rispetto a quello presente nel 2008, in particolare in occasione dell’inchiesta

a domicilio di 12.2008

- risulta in

particolare assente una problematica di compressione delle strutture nervose.”

(Doc. XXI/bis)

2.9. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.10. Per quel che concerne la capacità lavorativa nell'attività salariata

in questione, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute

della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio

la valutazione effettuata dal dr. __________ del SMR, da considerare

dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

sopra ricordati.

Nel suo

rapporto medico del 25 settembre 2008, il dr. __________, poste le diagnosi di

“sindrome lombospondilogena con esiti di stabilizzazione lombo-sacrale nel

marzo 2007 e luglio 2007; neuropatia iperalgica arto inferiore destro”, ha

infatti considerato l’assicurata totalmente inabile al lavoro in qualsiasi

attività, osservando che “la situazione clinica al momento è incompatibile con

qualsiasi forma lavorativa essendo le limitazioni funzionali ancora evidenti a

causa soprattutto di una neuropatia iperalgica all’arto inferiore destro di

eziologia ignota, ma che potrebbe essere spiegata da alcune viti che potrebbero

irritare la radice di uno o più nervi spinali” (doc. 26-2).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale

valutazione.

Anche il dr. __________ del SMR, nelle sue

annotazioni del 2 luglio 2009, ha peraltro confermato la valutazione espressa

dal dr. __________, rilevando che, dopo la nuova decompressione

radicolare L4/L5/S1 a destra alla quale è stata sottoposta l’interessata in

data 31 marzo 2009, il decorso, per quanto concerne la sintomatologia algica, è

rimasto in pratica invariato (doc. IV/bis).

Il dr. __________

ha poi avuto modo di confermare l’assenza di modifiche di rilievo dello stato

di salute dell’interessata nelle sue annotazioni del 7 dicembre 2009, dopo

avere preso visione del referto concernente la degenza dell’assicurata presso

la Clinica __________ dal 13 al 19 ottobre 2009 e del rapporto scintigrafico

del 14 ottobre 2009 (cfr. doc. XXI/bis).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da queste considerazioni del medico del SMR.

Alla luce

di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

del SMR, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute

dell’interessata e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con

il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111

V 188 consid. 2b), che l'assicurata presenta

un’incapacità lavorativa del 100% sia nella sua abituale attività, sia in

qualsiasi altra attività lavorativa.

Nella

decisione impugnata l’UAI ha pertanto correttamente ritenuto un grado

d’invalidità completo (100%) per la parte salariata.

Di

conseguenza, essendo l’assicurata totalmente inabile al lavoro in ambito

professionale, non trova qui applicazione la giurisprudenza esposta nella

sentenza I 246/05 del 30 ottobre 2007, pubblicata in DTF 134 V 9 e riprodotta

al consid. 2.4..

2.11. Per quel che

concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga,

l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica. Nel rapporto del 18 dicembre 2008,

l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 32,5% (cfr.

doc. 28-6).

2.12. Come è già

stato anticipato ai consid. 2.3.-2.4., l'invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è fissata

confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al

richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

Secondo

le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss nelle

Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1° gennaio

del 1990.

In

particolare la cifra 2124 prevede:

"

in occasione dell'esame dell'impedimento -

dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia

domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti

prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se

l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di

lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

La cifra

2122 prevede che:

"

Quale regola generale si ammette che i lavori di

una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia

senza figli e senza membri di famiglia che richiedono

cure

%

1.

Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo 5

Considerandi

2.

Spese e acquisti diversi 10

3.

Alimentazione (preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina) 40

4.

Pulizia dell'appartamento 10

5.

Bucato, pulizia dei vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

6.

Cura dei figli e di altri membri

della famiglia ---

7.

Diversi (cura di terzi, cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio) 5

8.

Altre attività (p. es. aiuto alla

famiglia stessa, attività di utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti). 20"

In

Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle

direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla

grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli

Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona

attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In una

sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali

degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,

ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni

dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica

di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al

100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre

nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra

3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche

sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere

stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori di una

persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,

pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,

curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere

il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il

giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,

corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere sempre del

100.

% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei

lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una

persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la

propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione

di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua

famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a

ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione

dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito

domestico."

In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235

consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,

consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93

consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a

proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha

rilevato:

"

(…)

4.

- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene

Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -

analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit

Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als

Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen

und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten

Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der

pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden

zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht

aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und

detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der

Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und

Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht

voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige

Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen

der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare

Fehleinschätzun-gen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die

fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das

im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die

Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf

die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit

gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-

BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im

Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.

September 2001, I 175/01)."

Il TFA ha

inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999.

nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003

nella causa S., I 685/02).

2.13

Nel rapporto d'inchiesta

economica per le persone che si occupano dell'economia domestica del 18

dicembre 2008 l'assistente sociale __________ si è così espressa:

"

(...)

5.

ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti

dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5%

percentuale

degli impedimenti

0%

percentuale

di invalidità

0%

Nessun impedimento.

5.2

Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

40%

percentuale

degli impedimenti

20%

percentuale

di invalidità

8%

L’assicurata riferisce di non potere mantenere a

lungo né la posizione eretta ferma né quella seduta. In presenza di forti

dolori, l’unica posizione in cui riesce a trovare un minimo sollievo è quella

coricata in posizione supina.

L’assicurata è inoltre estremamente limitata

nella sua possibilità di estensione, flessione e rotazione della colonna. Ogni

movimento va ponderato e deve essere eseguito con calma e lentamente. La

massiccia terapia farmacologica attenua i forti dolori e in loro assenza

l’assicurata può anche scordare le sue limitazioni. E inizialmente ciò avveniva

frequentemente. L’assicurata, abituata a non risparmiarsi e ad essere sempre

estremamente attiva, tendeva infatti ad esagerare, approfittando dei momenti di

indotto “benessere”. Rapidamente ha però compreso che sottoporsi a sforzi

fisici e svolgere compiti incompatibili con il suo mutato stato di salute

comportava l’intensificazione dei dolori e il loro perdurare a livelli intensi

per tempi prolungati. Si è così arresa all’evidenza, limitandosi alle

incombenze più leggere.

La signora RI 1 riferisce di occuparsi tuttora

personalmente della preparazione dei pasti giornalieri, ma l’incombenza

richiede oggi maggiori tempi di esecuzione. Ogni attività va infatti eseguita

con calma, prestando particolare riguardo ai movimenti. Anche la postura del

corpo va modificata di frequente. L’assicurata, seguendo queste disposizioni,

cucina, apparecchia e sparecchia la tavola, carica e scarica la lavastoviglie,

riordina il piano di lavoro. I lavori di pulizia a fondo del locale e degli

elettrodomestici sono oggi invece forzatamente delegati ai familiari, in

particolare alla cognata, in ragione del compromesso stato di salute.

Per quanto riferito valuto in misura del 20%

la percentuale di impedimento, considerato anche il minor rendimento.

5.3

Pulizia

dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

70%

percentuale

di invalidità

14%

L’assicurata fatica ad accettare i propri limiti

e a dipendere da terzi per i lavori di casa. Era infatti solita svolgere in

completa autonomia le faccende domestiche.

Oggi il mutato stato di salute le concede di

occuparsi unicamente dei semplici lavori di spolvero, riordino, pulizia delle

vaschette e rifacimento del letto.

In tutti i rimanenti compiti sia ordinari (quali

pulire a fondo il bagno, passare l’aspirapolvere, lavare i pavimenti e le scale

in sasso che collegano i due livelli della casa) che stagionali (tende,

stipiti, vetri, ecc.) la signora RI 1 è forzatamente sostituita dai familiari

(in particolare dalla cognata).

L’assicurata riferisce al riguardo che il solo

movimento di strizzare il mocio è per lei fonte di dolore alla colonna.

Le indicazioni dell’assicurata mi paiono

compatibili con le certificazioni mediche presenti nell’incarto, valuto quindi

in misura del 70% la percentuale di impedimento in questo ambito domestico,

considerando solo in parte esigibile la collaborazione dei familiari.

5.4

Spesa e acquisti diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

20%

percentuale

di invalidità

2%

L’assicurata dichiara di occuparsi personalmente

della piccola spesa giornaliera e degli acquisti personali o particolari, che

esegue autonomamente potendo servirsi tuttora dell’automobile, perlomeno su

tratti regionali.

La spesa settimanale (per la famiglia e i

numerosi animali di casa) viene invece effettuata oggi in presenza e con la

collaborazione del marito, che si fa carico delle borse pesanti. L’assicurata

deve infatti evitare di sollevare e trasportare pesi, anche contenuti. Nei

grandi centri commerciali l’assicurata tende inoltre ad affaticarsi

rapidamente.

La signora RI 1 ama camminare, ma fatica a

gestire la sua autonomia di spostamento se deve affrontare percorsi di una

certa durata. Può infatti riuscire ad effettuare il percorso d’andata, ma poi

d’improvviso i dolori si fanno intensi, coinvolgendo anche entrambi i piedi,

rendendo gravoso il percorso di ritorno. Anche per questo preferisce oggi

essere accompagnata quando sa di dovere camminare per un certo tempo, anche

solo all’interno di un centro commerciale.

La gestione burocratico-amministrativa è per

consuetudine familiare compito del marito.

Considerando da una parte l’esigibilità della

collaborazione da parte del marito e dall’altra le limitazioni nel sollevare

trasportare pesi, valuto in misura del 20% la percentuale di impedimento in

questo ambito domestico.

5.5

Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

10%

percentuale

di invalidità

1%

L’assicurata effettua oggi tanti piccoli bucati,

per semplificarsi il più possibile il compito.

Praticamente effettua una macchina al giorno, in

modo da diluire sull’arco della settimana l’incombenza. Così facendo, la

signora RI 1 riesce a provvedere di persona a questa mansione. Prestando

attenzione ai movimenti l’assicurata suddivide i panni, li inserisce in

lavatrice ed utilizza regolarmente l’asciugatrice, che la solleva anche dallo

stirare numerosi capi, che così semplicemente piega e ripone negli armadi.

L’assicurata stira di persona, in posizione eretta, solo lo stretto

indispensabile e suddividendo l’attività su più momenti, non riuscendo a

mantenere a lungo la posizione eretta ferma.

Non vengono segnalate particolari abitudini per i

lavori a maglia, cucito e simili.

L’assicurata ha saputo modificare le proprie

consuetudini per mantenersi il più possibile autonoma per quanto riguarda il bucato.

Valuto quindi in misura del solo 10% la percentuale di impedimento in questo

ambito domestico, considerato un lieve minor rendimento.

5.6

Cura dei bambini e di altri membri della

famiglia

compresa

educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza

assegnata

0%

percentuale

degli impedimenti

0%

percentuale

di invalidità

0%

-.-

5.7

Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

15%

percentuale

degli impedimenti

50%

percentuale

di invalidità

7.

%

L’abitazione è circondata da un ampio giardino

(di 2000 mq) coltivato a prato, piante da frutta e fiorite. All’interno del

giardino si muovono liberi i due pastori tedeschi e i due gatti di casa. In

estate trovano posto all’esterno pure le voliere in cui vivono diciassette tra

cocoriti, pappagallini e inseparabili (ospitati invece all’interno di casa

durante la stagione fredda).

Il giardino e gli animali erano i passatempi

prediletti della signora RI 1 (che amava anche sciare e andare in montagna).

Alla domanda di cosa si occupasse in particolare

in giardino, l’assicurata ha risposto semplicemente “di tutto, quello era il

mio regno”. Oggi si limita a dare indicazioni e a dirigere i lavori, delegati

interamente al marito.

Tiene invece ad occuparsi di persona dei suoi

animali, perlomeno della loro alimentazione e delle cure del caso. I cani può

oggi portarli a spasso unicamente in luoghi dove possono essere lasciati liberi

di correre, mentre quando è necessario tenerli al guinzaglio la presenza dei

familiari è divenuta irrinunciabile, in ragione del mutato stato di salute.

Per quanto riferito, considerato in parte

esigibile l’apporto dei familiari, valuto in misura del 50% la percentuale di

impedimento in questo specifico ambito.

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100%

percentuale

di invalidità

32,5%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,

l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare

il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato.

I familiari (in particolare il marito e la

cognata).

6.

GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

TOTALE

Da quando il danno alla salute ha avuto

ripercussioni sulla capacità al lavoro?

In maniera ininterrotta dal mese di novembre 2007."

(Doc. 28/4-7)

A seguito

delle osservazioni presentate dall’avv. RA 1 contro il progetto di decisione

del 23 dicembre 2008 e, in particolare, contro la valutazione degli impedimenti

dell’interessata in ambito domestico stabilita dall’assistente sociale nel

rapporto d’inchiesta del 18 dicembre 2008 (cfr. doc. 34/1-7), la stessa

assistente sociale, in un’annotazione per l’incarto del 10 marzo 2009, ha osservato:

"

In seguito all’incontro avuto in data 5 marzo

2009.

con il dr. __________ (SMR) e il segretario ispettore __________ posso

confermare integralmente il contenuto del rapporto d’inchiesta del 18 dicembre

2008.

e le sue conclusioni.

Il dr. __________ non rileva infatti incongruenze

tra quanto riportato nel mio scritto e le patologie certificate medicalmente.

Anche le osservazioni del legale dell’assicurata,

avv. RA 1, non portano di fatto alcun nuovo elemento di valutazione,

limitandosi a modificare le percentuali di impedimento nei vari ambiti

domestici.

Al riguardo, rimando ai margg.:

- 1048 (obbligo di ridurre il danno), “la persona assicurata deve

adoperarsi spontaneamente, per quanto possibile, a migliorare la capacità al

guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete (per es. attività

domestica, …). In particolare è tenuta a (…) procedere a tutti i cambiamenti

possibili ed esigibili nella sua attività lucrativa o nel suo ambito di

competenza per sfruttare al meglio la capacità lavorativa residua (…);

- 3089 (obbligo di ridurre il danno), “una persona deve

contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità

lavorativa (…), ella deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto

dei membri della sua famiglia nella misura abituale”.”

(Doc. 38-1)

2.14

Sulla base

degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo avere

fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente

sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 32,5%.

Nell’indagine

è stata stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

Nel suo

ricorso, il patrocinatore dell’assicurata ha contestato – ribadendo quanto già

esposto in sede di osservazioni contro il progetto di decisione del 23 dicembre

2008.

(cfr. doc. 34/1-7) - l’inchiesta economica evidenziando, in sostanza, che

sarebbe stata valutata in maniera troppo ottimistica la percentuale degli

impedimenti nei campi di attività “alimentazione”, in cui l’impedimento sarebbe

pari al 50% in luogo del 20%; in quella “bucato, confezione e riparazione

indumenti”, ambito in cui l’assicurata sarebbe impedita al 30% in luogo del 10%

e in quella “diversi”, nella quale la percentuale di impedimento dovrebbe

essere dell’80% in luogo del 50%. L’insorgente ha quindi fissato una differente

percentuale di impedimento in tali attività, senza però supportarla con

concreti elementi oggettivi (cfr. doc. I).

Comunque

il TCA ha ritenuto necessario sottoporre le critiche espresse dal patrocinatore

dell’assicurata all'assistente sociale che ha effettuato l'inchiesta a

domicilio.

Il TCA,

in data 8 ottobre 2009, ha così invitato l’Ufficio AI a chiarire alcuni punti

dell’inchiesta economica svolta dall’assistente sociale __________, in

particolare in merito ai limiti funzionali presi in considerazione nella

valutazione delle attività di “5.2. alimentazione”, “5.5. bucato, confezione

e riparazione di indumenti” e “5.7. diversi”.

L’assistente

sociale __________, in risposta, il 20 ottobre 2009, ha annotato quanto segue:

"

(…)

L’avv. RA 1 contesta essenzialmente la

valutazione della percentuale di impedimento assegnata alle voci

“alimentazione”, “bucato, confezione e riparazione di indumenti” e “diversi”.

Per quanto concerne la voce “alimentazione”, come

del resto risulta dal rapporto d’inchiesta, la signora RI 1 si dichiara in

grado di cucinare, apparecchiare e sparecchiare la tavola, di caricare e

scaricare la lavastoviglie, di riordinare il piano di lavoro (attività

giornaliere). Queste affermazioni non sono state messe in discussione dal

legale dell’assicurata, che dimostra in questo ambito, nonostante il sicuro

danno alla salute, una buona autonomia personale.

Anche per quanto riguarda la voce “bucato,

confezione e riparazione di indumenti”, le parole riportate nel rapporto

d’inchiesta non sono state oggetto di contestazione. È la valutazione della

percentuale di impedimento assegnata che viene confutata.

La signor RI 1 anche in questo ambito domestico

dimostra però, nonostante il danno alla salute, una buona autonomia personale.

Di persona effettua il bucato, stira l’essenziale e altrimenti piega e ripone

quanto è possibile.

Come riferito nel rapporto d’inchiesta,

l’assicurata ha saputo modificare le proprie consuetudini per adeguarsi al

mutato stato di salute e rendersi nel contempo il più possibile autonoma (in

virtù anche dell’obbligo di ridurre il danno, la persona deve contribuire

quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa).

Le viene però riconosciuto un minor rendimento

(quantificato in misura del 10% quale percentuale di impedimento).

Al punto 5.7 “diversi” quanto riportato nel

rapporto d’inchiesta non è oggetto di contestazione. Anche in questo caso è la

percentuale di impedimento assegnata che viene modificata dall’avv. RA 1. In

questo preciso ambito la signora RI 1 era principalmente attiva su due fronti:

la cura degli animali e i lavori di giardinaggio.

Non viene confutato che l’assicurata si occupi

ancora oggi in misura importante della cura dei suoi animali (eccezion fatta

per le uscite che richiedono di tenere i cani al guinzaglio).

D’altro canto limitazioni funzionali di sicura

rilevanza sono riconosciute per quanto riguarda i lavori di giardinaggio. E per

questo la percentuale di impedimento viene quantificata in misura del 50%,

tenendo anche conto dell’esigibilità della collaborazione dei familiari (come

rilevato nell’annotazione per l’incarto del 10.3.2009).

Sperando di avere sufficientemente dettagliato le

ragioni delle mie valutazioni, rimango a disposizione qualora ulteriori

chiarimenti si rendessero necessari.” (Doc. XIII/bis)

L’assistente

sociale incaricata ha dunque ribadito la correttezza della sua precedente

valutazione, spiegando i motivi che l’hanno spinta a quantificare in un

determinato modo la percentuale di impedimento nelle diverse attività

domestiche.

Tale

valutazione può essere fatta propria dal TCA.

Già è

stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, il SMR ha compiutamente

valutato il danno alla salute lamentato dall’assicurata sulla base di

accertamenti approfonditi e completi (sul valore probatorio di rapporti medici

cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti, 123 V 176, 122 V

161; cfr. consid. 2.9.).

Per

quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dall’assistente sociale,

giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle

percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole

mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre

tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo

di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale

consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC;

Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che, in casu, permette

senz'altro di ritenere adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con

riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le

quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione del marito e dei

familiari della ricorrente, che risultano peraltro giustificate anche alla luce

delle suevocate risultanze mediche.

A tal

proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per

l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale

delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di

tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono

contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,

al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio

le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura

usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate

sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

In

generale bisogna ricordare che l'inchiesta economica tiene conto di tutti quei

fattori che, concretamente, nella vita di tutti i giorni, influiscono sulla

capacità lavorativa dell'assicurata nei vari ambiti domestici.

D’altra

parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli

impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano

ravvisabili elementi che consentano di metterne in dubbio l’attendibilità. In

effetti esse risultano conformi non solo alle risultanze mediche, ma anche alle

circostanze ed ai riscontri concreti.

L’assistente

sociale, nella sua valutazione, ha tenuto conto delle limitazioni indicate dal

dr. __________ – il quale ha considerato che l’interessata presenta “dolori

lombari all’esecuzione della flessione di entrambi gli arti inferiori a destra

più che a sinistra” e “severe limitazioni funzionali al tronco” (cfr. doc.

26/3-4) - riconoscendo espressamente degli impedimenti maggiori proprio nei

lavori più gravosi, in particolare nella pulizia dell’appartamento, nel giardinaggio,

nell’alimentazione (con riferimento al minor rendimento causato dalle

limitazioni nella possibilità di estensione, flessione e rotazione della

colonna) e nella spesa (cfr. doc. 28/4-6).

Per

contro, va sottolineato che l’assistente sociale ha attribuito una minore

percentuale di impedimenti nell’attività “bucato, confezione e riparazione di

indumenti” – nonostante si tratti di un’attività pesante - tenendo conto del

fatto che l’assicurata - nel pieno rispetto dell’obbligo di diminuire il danno

– “ha saputo modificare le proprie consuetudini per mantenersi il più possibile

autonoma” (cfr. doc. 28-6 e doc. XIII/bis). L’assicurata infatti, facendo

attenzione ai movimenti che compie, effettua “piccoli bucati” ogni giorno, per

semplificarsi il più possibile il compito (cfr. doc. 28-6).

A tale

proposito, il TCA sottolinea che, in una sentenza 9C_328/2009 dell’8 settembre

2009, il Tribunale federale ha ancora una volta ribadito che anche le persone

occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa

e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al

lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze, osservando:

"

(…)

Sur le plan strictement fonctionnel, la

recourante n'est limitée que dans le port de charges. Si la fatigue peut

induire chez elle un certain ralentissement, celui-ci peut être compensé par

une meilleure répartition des tâches au cours de la journée et de la semaine. Contrairement à ce que soutient la recourante, une telle façon de voir les choses

est conforme en tous points à la jurisprudence. Au titre de son obligation de réduire le dommage, la personne assurée est tenue notamment d'adopter une méthode

de travail appropriée, de répartir son travail en fonction de ses aptitudes et

de ses disponibilités et de demander, dans la mesure du raisonnable, l'aide de

ses proches (voir ATF 133 V 504

consid. 4.2 p. 509 et les références).

Alla luce

di queste considerazioni, il TCA ritiene corretta la percentuale di impedimenti

ritenuta dall’assistente sociale, la quale ha giustamente tenuto conto anche

della collaborazione fornita dal marito e dalla cognata per le attività quali,

segnatamente, la spesa (al riguardo cfr. precitate sentenze RCC 1984 p. 143

consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00), la pulizia

dell’appartamento, l’alimentazione (con riferimento alla pulizia a fondo della

cucina e degli elettrodomestici) e la cura del giardino.

Le allegazioni

ricorsuali non consentono, dunque, a questa Corte di scostarsi dalla valutazione

espressa dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per la

giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93

consid. 4). Del resto, l’interessata non apporta elementi nuovi rispetto a

quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nel rapporto

domiciliare, ma si limita in sostanza a censurare la percentuale di inabilità

attribuita dall’assistente sociale. Ora, in proposito va detto che - ribadito

che l’assistente sociale dispone della formazione specifica che

consente, tenuto conto di quelle che sono le limitazioni constatate dai medici,

di valutare in ogni singola mansione l’eventuale limitata capacità residua a

svolgerla - nella specie l’assistente sociale si è basata su quanto dichiarato

dalla ricorrente medesima da un lato e sui rapporti medici dall’altro.

Va qui

nuovamente ribadito, come già illustrato in precedenza, che per quanto riguarda

l’aspetto medico, i medici del SMR hanno compiutamente valutato il danno alla

salute lamentato dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e

completi (sul valore probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125

V 352 consid. 3a con riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.9.).

Contrariamente a quanto preteso dal patrocinatore dell’interessata, va in

particolare sottolineato che, nelle sue annotazioni del 2 luglio 2009, il dr. __________

del SMR ha rilevato come la situazione algica dell’interessata sia rimasta

invariata anche dopo l’intervento di decompressione radicolare L4/L5/S1 del 31

marzo 2009 (cfr. doc. IV/bis).

Inoltre,

va rilevato che, dopo essere venuta a conoscenza delle critiche dell’avv. RA 1,

l’assistente sociale, nelle annotazioni del 10 marzo 2009, ha confermato la correttezza delle conclusioni dell’inchiesta domiciliare, osservando da una

parte che il dr. __________ del SMR “non rileva infatti incongruenze tra quanto

riportato nel mio scritto e le patologie certificate medicalmente” e,

dall’altra, che “anche le osservazioni del legale dell’assicurata, avv. RA 1,

non portano di fatto alcun nuovo elemento di valutazione, limitandosi a

modificare le percentuali di impedimento nei vari ambiti domestici” (doc.

38-1).

L’assistente sociale ha poi ribadito la

correttezza della sua valutazione nello scritto del 20 ottobre 2009, in risposta ad un’espressa richiesta di precisazioni da parte del TCA, esponendo i motivi che

l’hanno portata a quantificare in una determinata percentuale gli impedimento

nelle diverse attività contestate dal patrocinatore dell’interessata (cfr. doc.

XIII/bis).

Questo

Tribunale ritiene dunque adeguato il grado d'incapacità nello svolgimento delle

mansioni casalinghe stabilito dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento

domiciliare e, di conseguenza, pure il tasso complessivo d'invalidità fissato

al 32.5%, non essendoci, sulla base delle risultanze dei medici interpellati

dall’amministrazione, nessun motivo medico per mettere in discussione la scelta

di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare.

2.15

Viste le

quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilite

dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale

è così del 66,25% (50 X 100% + 50 X 32,5%) in applicazione del metodo misto,

ossia un grado d’invalidità che permette la concessione tre quarti di rendita

come stabilito dall’amministrazione.

Non rimane quindi che da

determinare a partire da quando è nato il diritto a tre quarti di rendita d’invalidità.

2.16

Ai sensi

dell'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008:

"

L’assicurato ha diritto ad una rendita se:

a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le

mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante

provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili;

b. ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per

cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e

c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per

cento."

Questo

articolo ha sostituito il precedente articolo 29 cpv. 1 vLAI, che prevedeva

che:

"

il diritto alla rendita secondo l'articolo 28

nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:

a presenta

un'incapacità permanente al guadagno (art. 7LPGA) pari almeno al 40 per cento,

oppure

b è

stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro (art. 6

LPGA) per almeno il 40 per cento in media."

Ai sensi

dell’art. 29ter OAI, se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante

almeno 30 giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto.

Vi è

interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi del “vecchio” art. 29

cpv. 1 LAI, ripreso ora dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, allorché l'assicurato

è interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una

capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua

rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non è per contro interrotto

se il tentativo di ripresa del lavoro - essendo provatamente al di sopra delle

forze dell'assicurato - è fallito, anche se esso è durato più di 30 giorni (RCC

1964.

p. 168).

2.17

Nell’evenienza

concreta, dalle tavole processuali e, in particolare, dal rapporto medico del

dr. __________, emerge che l’assicurata è stata sottoposta in data 21 marzo

2007.

ad un intervento di correzione dorsale di una scoliosi con una

spondilodesi D11-S1 e che è da quella data che ella ha presentato una incapacità

lavorativa del 100% in qualsiasi professione (doc. 6-2). Dopo una temporanea

capacità lavorativa del 100%, a partire dal 1° ottobre 2007, attestata dal dr. __________

e il tentativo di ripresa lavorativa da parte dell’assicurata, lo specialista

curante ha poi nuovamente certificato una totale incapacità lavorativa a

partire dal 28 novembre 2007 (doc. 6-2).

A

proposito della temporanea ripresa lavorativa (dal 1° ottobre 2007 al 27

novembre 2007, cfr. doc. 7-2 e 7-10), va rilevato che l’assicurata, in precedenza

attiva in qualità di addetta al rifornimento, ha “tentato”, a partire dal 1°

ottobre 2007, di riprendere il lavoro presso il precedente datore di lavoro, ma

in una mansione più leggera, quale quella di operatrice di cassa (cfr. doc.

7-2). Al riguardo, il dr. __________, in un certificato medico del 25 settembre

2007, aveva infatti osservato che:

"

La paziente è stata recentemente operata alla

schiena. Si è trattato di un’operazione abbastanza importante che ha avuto buon

esito ma che lascia delle conseguenze a lungo termine. Si è infatti trattato di

bloccare completamente diversi segmenti della colonna vertebrale.

È prevista una ripresa del lavoro come cassiera a

condizioni agevolate (cassa “veloce” con possibilità di alzarsi di tanto in

tanto in piedi per sgranchirsi). Si tratta a mio avviso di una soluzione

praticabile, con buone possibilità di successo.

La paziente infatti dovrebbe poter cambiare di

tanto in tanto, possibilmente spontaneamente, la posizione anche per pochi

istanti. Dovrebbe potersi sgranchire di tanto in tanto. A queste condizioni è

possibile anche un lavoro in posizione seduta per 4 ore al giorno.

Il lavoro dovrebbe essere svolto in condizioni

ergonomiche per la schiena, senza dunque doversi piegare in avanti o piegare di

lato se non eccezionalmente. La paziente non dovrebbe essere chiamata a

sollevare pesi indicativamente superiori a 5 kg e comunque non ripetutamente.” (Doc. 6-15)

Lo stesso

dr. __________, tuttavia, nel suo rapporto medico del 21 gennaio 2008, si è

dovuto distanziare dalle sue precedenti previsioni, non potendo fare altro che

constatare che “la situazione è molto peggiorata per quanto riguarda i

dolori alla schiena e agli arti inferiori” e che “il lavoro di cassiera e

venditrice presso un grande magazzino si è rivelato inadatto al problema

alla schiena” (doc. 6-3, sottolineature della redattrice).

Anche il dr. __________, nel suo rapporto medico

del 28 gennaio 2008, ha rilevato che dopo l’intervento chirurgico del 21 marzo

2007.

eseguito dal Prof. __________, “all’inizio l’evoluzione era ottima con la

scomparsa praticamente di tutti i dolori; dopo la ripresa del lavoro la

paziente ha però lamentato la riapparizione progressiva dei dolori sempre più

importanti localizzati a livello sacrale destro e irradianti all’inguine, tanto

da non potere più lavorare” (doc. 8-3, sottolineature della redattrice).

Inoltre, va rilevato che nel referto del 7

gennaio 2008, il dr. __________ della Clinica __________ ha evidenziato che

l’assicurata - che è stata degente presso tale clinica dal 13 dicembre 2007

al 21 dicembre 2007, dove è stata sottoposta ad un blocco sacrale – dopo

un’ottima evoluzione dopo l’intervento del 21 marzo 2007 ha poi però accusato “dopo la ripresa del lavoro, la riapparizione progressiva di dolori

sempre più importanti localizzati a livello sacrale destro ed irradianti

all’inguine, tanto da non potere più lavorare” (doc. 6-9, sottolineature

della redattrice).

Alla

luce di queste considerazioni, il TCA ritiene che, durante il breve periodo in

cui l’assicurata ha tentato di riprendere il lavoro, nella funzione di cassiera

– poi rivelatasi inadeguata alle sue condizioni di salute – ella, volendo

ossequiare l’obbligo di ridurre il danno, è andata oltre

quanto era da lei ragionevolmente esigibile (cfr. DTF 134 V 12: "Die versicherte Person ist im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht

gehalten, im Umfang ihrer noch vorhandenen Leistungsfähigkeit eine dem Leiden

angepasste erwerbliche Tätigkeit auszuüben (vgl. Art. 28 Abs. 2ter IVG [eingefügt auf

1.

Januar 2004] in Verbindung mit Art. 16 ATSG; BGE130 V 97 E. 3.2 S. 99

mit Hinweisen), d.h. es ist ihr zumutbar, eine Beschäftigung zu wählen, bei der

sich die gesundheitliche Beschränkung minimal auswirkt."), peggiorando la sua situazione in

maniera tale da non potere più continuare a lavorare e da dovere

essere ricoverata presso la Clinica __________ (cfr. doc. 6/8-11).

In questo contesto, deve essere ricordato che, in base alla

giurisprudenza elaborata in relazione all’art. 16 cpv. 1 vLAINF (ma valida

anche dopo l’entrata in vigore della LPGA, cfr. RAMI 2004 U 529 p. 572ss.

consid. 1.4), vi è incapacità al lavoro, non solo quando una persona non è più

in grado di esercitare la sua abituale attività lucrativa oppure è in grado di

farlo in maniera ridotta, ma anche quando svolgendola vi è il rischio che le

sue condizioni di salute peggiorino (cfr. DTF 115 V 404 consid. 2, 111 V

239.

consid. 1b).

In esito a tutto quanto

precede, secondo questo Tribunale occorre concludere che la ricorrente ha

presentato un’incapacità lavorativa totale fin dal 21 marzo 2007.

Di conseguenza, il TCA ritiene

che il diritto di ricevere tre quarti di rendita di invalidità

decorre, alla scadenza dell’anno di carenza, dal 1° marzo 2008.

2.18

Parzialmente

vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un

legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili ridotta (art. 61 lett.

g LPGA).

2.19

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di

complessivi fr. 200.-- in misura di

fr.

100.

-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 100.-- a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La decisione del 19 maggio

2009 impugnata è annullata.

§§ L’Ufficio AI è condannato a riconoscere all’assicurata tre quarti

di rendita di invalidità dal 1° marzo 2008.

2. Le

spese per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 100.-- a carico

dell’Ufficio AI e di fr. 100.-- a carico di RI 1.

L’UAI

verserà all’assicurata fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili

parziali.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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