32.2009.122
UAI,in applicazione del metodo misto di calcolo,ha attribuito all'assicurata 3/4 di rendita dal 1.11.2008. La decorrenza della rendita va tuttavia fatta risalire secondo il TCA al 1.3.2008,alla scaden
25 gennaio 2010Italiano72 min
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Numero d'incarto:
32.2009.122
Data decisione, Autorità:
25.01.2010, TCA
Titolo:
UAI,in applicazione del metodo misto di calcolo,ha attribuito all'assicurata 3/4 di rendita dal 1.11.2008. La decorrenza della rendita va tuttavia fatta risalire secondo il TCA al 1.3.2008,alla scadenza dell'anno di carenza
DECORRENZA DELLA RENDITA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
PERIZIA
RENDITA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 28 cpv. 2ter LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 61 let. g LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.122
cr/DC/sc
Lugano
25 gennaio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 giugno 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 maggio 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1947, in precedenza attiva, a tempo parziale, in qualità di addetta al
rifornimento della merce e al magazzino, in data 14 dicembre 2007 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito dell’intervento chirurgico
subito alla schiena, con bloccaggio delle vertebre (cfr. doc. 1/1-8).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 23
dicembre 2008 (doc. 29/1-3), poi confermato con decisione del 19 maggio 2009
(doc. A), l’Ufficio AI, applicando il metodo misto di calcolo, ha riconosciuto all’assicurata
il diritto di beneficiare di tre quarti di rendita di invalidità, per un grado
del 66%, a partire dal 1° novembre 2008.
1.2. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, contestando la decisione dell’amministrazione e
chiedendo l’attribuzione di una rendita intera di invalidità, per un grado del
76%, a partire dal 1° marzo 2008.
Sostanzialmente
l’assicurata ha contestato sia la decorrenza del diritto alla rendita stabilito
dall’amministrazione – che a suo avviso dovrebbe, per contro, decorrere dal 1°
marzo 2008 - sia l’ammontare della stessa - ritenendo che la percentuale di
limitazioni da lei subite nello svolgimento di attività domestiche sia maggiore
rispetto a quanto considerato dall’assistente sociale incaricata di svolgere
l’inchiesta a domicilio.
Il patrocinatore
dell’interessata ha infatti dapprima sottolineato che l’assicurata deve essere
considerata totalmente inabile al lavoro a partire dal 21 marzo 2007 -
allorquando è stata sottoposta ad un intervento chirurgico da parte del Prof. __________
– e non a partire dal mese di novembre 2007, come ritenuto, a suo avviso a
torto, dall’UAI. L’avv. RA 1 ha aggiunto che sebbene l’assicurata abbia
ripreso, dal 1° ottobre 2007 al 27 novembre 2007, l’attività lavorativa presso
il precedente datore di lavoro, anche se con un’altra mansione, va tuttavia
sottolineato come si sia trattato solo di “un tentativo, a dimostrazione della
volontà dell’assicurata di limitare il danno economico”, fallito dopo breve
tempo “a causa del peggioramento delle condizioni di salute e della
inadeguatezza dell’occupazione scelta in alternativa a quella precedente”.
Il
patrocinatore dell’interessata ha poi contestato la percentuale di incapacità stabilita
dall’assistente sociale nell’esecuzione delle mansioni domestiche, criticando
in particolare la percentuale di limitazione attribuita ai punti 5.2., 5.5. e
5.7.. Secondo l’avv. RA 1, da una più corretta valutazione degli impedimenti
dell’assicurata nello svolgimento delle mansioni elencate ai punti citati,
risulterebbe una percentuale di limitazioni del 51%, che rapportata alla quota
parte e sommata alla percentuale di invalidità in ambito lavorativo, darebbe un
grado di invalidità globale del 76%, con conseguente diritto per l’assicurata
di beneficiare di una rendita intera di invalidità (doc. I).
1.3. L’UAI, in
risposta - fondandosi sul parere del dr. __________ del SMR, il quale ha
rilevato che la sintomatologia algica dell’interessata presenta un decorso
invariato anche dopo il nuovo intervento a cui è stata sottoposta l’assicurata
il 31 marzo 2009 (doc. IV/bis) - ha riconfermato la propria decisione,
chiedendo che il ricorso dell’interessata venga respinto (doc. IV).
1.4. In data 15
luglio 2009 il patrocinatrice dell’interessata ha ribadito che il medico del
SMR “trascura due elementi importanti di valutazione, ossia che i primi
disturbi alla colonna lombare risalgono al 1996 e dall’aprile 2006 si è
verificata la comparsa di importanti dolori che hanno poi richiesto un
soggiorno di quasi un mese alla Clinica di __________” e che “la cosiddetta
ripresa del lavoro con il 1° ottobre 2007 è stata un semplice tentativo fallito
entro poche settimane e non già per cattiva volontà della ricorrente, come
dimostrano i fatti successivi (degenza a __________ dal 13 al 21 dicembre 2007
con intervento di blocco sacrale, nuovo intervento con degenza alla Clinica __________
dal 13 al 23 maggio 2008, senza esito soddisfacente e successiva nuova degenza
per infiltrazioni a __________ dal 17 al 20 novembre 2008)” (doc. VI).
1.5. Con
osservazioni del 30 luglio 2009, l’amministrazione ha ribadito quanto già
esposto in sede di risposta di causa (doc. VIII).
1.6. In data 17
agosto 2009, il rappresentante dell’assicurata, dal canto suo, ha confermato “integralmente
tanto l’esposizione nel ricorso del 17 giugno quanto quella nelle osservazioni
del 15 luglio” (doc. X).
Questo
scritto del ricorrente è stato trasmesso all’UAI (doc. XI), per conoscenza.
1.7. In corso di
causa, questa Corte ha chiesto all'Ufficio AI alcune precisazioni in merito
all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica
(doc. XII).
L’UAI ha
risposto in data 21 ottobre 2009 allegando le annotazioni del 20 ottobre 2009
dell’assistente sociale (doc. XIII + bis).
Fatti
I doc. XII
e XIII + bis sono stati trasmessi al patrocinatore della ricorrente per
osservazioni.
1.8. L’avv. RA 1
ha presentato le proprie osservazioni in data 23 novembre 2009. In tale occasione, il patrocinatore ha pure trasmesso al TCA nuova documentazione medica (doc. XVII
+ bis).
1.9. Con
osservazioni del 14 dicembre 2009, l’UAI ha ribadito la correttezza della
valutazione dell’assistente sociale in merito all’attività domestica
dell’interessata. Quanto alla documentazione medica trasmessa dalla ricorrente,
l’amministrazione ha osservato che, secondo il parere del SMR, “non emerge da
tali attestazioni mediche una sostanziale modifica dello stato di salute
dell’assicurata, di modo che non si giustifica una diversa valutazione
dell’incapacità lavorativa della medesima rispetto alla valutazione alla base
della decisione contestata” (doc. XXI + bis).
Tali
osservazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurata (doc.
XXII), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata
il diritto a tre quarti di rendita a partire dal 1° novembre 2008 o se, al
contrario, come richiesto in sede ricorsuale, ella abbia diritto ad una rendita
intera di invalidità a partire dal 1° marzo 2008.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa
graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio
2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore
sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),
precisa:
"
Per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende
ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si paragona
quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno
alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno
che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella
in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.
28 cpv. 2ter LAI secondo cui
"
Qualora l’assicurato eserciti un’attività
lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,
l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se
inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la
parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e
poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei
due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")
è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V
146.
Anche in
altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge
e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre
2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Questa
giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In una
sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria
giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli
influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete
nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una
eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito
dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori
sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in
considerazione solo a determinate condizioni.
In
particolare l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
7.3 Anlässlich ihrer
Sitzung vom 25. Juni 2007 gemäss Art. 23 Abs. 2 und 3
BGG haben die vereinigten sozialrechtlichen Abteilungen
im vorliegend zu beurteilenden Fall die Grundsätze zur Beachtlichkeit von
Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und Aufgabenbereich (im Sinne des Art. 27 IVV [in der seit 1. Januar 2004 geltenden Fassung]) wie folgt präzisiert:
7.3.1 Bei der Prüfung der Frage, ob die in den beiden Tätigkeitsbereichen
vorhandenen Belastungen einander wechselseitig beeinflussen (können), ist
namentlich deren unterschiedlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Die
versicherte Person ist im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht gehalten, im
Umfang ihrer noch vorhandenen Leistungsfähigkeit eine dem Leiden angepasste
erwerbliche Tätigkeit auszuüben (vgl. Art. 28 Abs. 2ter
IVG [eingefügt auf 1. Januar 2004] in Verbindung mit Art. 16 ATSG; BGE130 V 97 E. 3.2 S. 99 mit
Hinweisen), d.h. es ist ihr zumutbar, eine Beschäftigung zu wählen, bei der
sich die gesundheitliche Beschränkung minimal auswirkt. Die erwerbliche
Tätigkeit muss jedoch, entsprechend ihren jeweiligen Anforderungen,
grundsätzlich allein ausgeführt werden. Bezogen auf die häuslichen
Verrichtungen ist eine Wahl des Tätigkeitsgebietes demgegenüber nur beschränkt
möglich, da die mit der Haushaltführung einhergehenden Aufgaben als solche
anfallen und erledigt werden müssen. Es besteht in diesem Bereich dafür eine
grössere Freiheit in der zeitlichen Gestaltung der Arbeit und es ist den
Familienangehörigen eine gewisse Mithilfe zuzumuten (vgl. E. 7.2 hievor), womit
allenfalls vorhandene Einschränkungen abgefedert werden können. Schliesslich
erscheint die Möglichkeit einer gegenseitigen Beeinflussung geringer, je
komplementärer die Anforderungsprofile der Tätigkeitsgebiete ausgestaltet sind
(beispielsweise Haushalt eher körperlich belastend, Erwerbstätigkeit eher intellektuell).
Damit die sich durch die schlechte Vereinbarkeit
der beiden Tätigkeitsbereiche ergebende negative gesundheitliche Auswirkung
berücksichtigt werden kann, muss sie folglich offenkundig und unvermeidbar sein
(beispielsweise körperlich anstrengende Berufs- und Haushaltsarbeit oder
psychisch belastende berufliche und familiäre Situation [kranker Partner,
behindertes Kind etc.]). Von einer vermeidbaren Wechselwirkung ist demgegenüber
nach dem G
BGE 134 V 9 S. 13
esag ten auszugehen, wenn sie durch die - auf
Grund der gesamten Umstände zumutbare - Wahl einer anderen Erwerbstätigkeit
ausgeschlossen werden kann.
7.3.2 Wechselwirkungen sind nur dann zusätzlich zu berücksichtigen, wenn
aus den Akten erhellt, dass die Arzt- und (Haushalts-) Abklärungsberichte nicht
bereits in Kenntnis der im jeweils anderen Aufgabenbereich vorhandenen
Belastungssituation erstellt worden sind, und konkrete Anhaltspunkte bestehen,
dass eine wechselseitige Verminderung der Leistungsfähigkeit im Sinne des in E.
7.3.1 hievor Dargelegten vorliegt, die in den vorhandenen Berichten nicht
hinreichend gewürdigt worden ist.
7.3.3 Im hier massgeblichen Kontext beachtliche gesundheitliche
Auswirkungen vom Erwerbs- in den Haushaltsbereich können nur angenommen werden,
wenn die verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerblichen Tätigkeitsgebiet voll
ausgenützt wird, d.h. der-für den Gesundheitsfall geltende-Erwerbsanteil die
Arbeitsfähigkeit im Erwerbsbereich übersteigt oder mit dieser identisch ist.
7.3.4 Ein
allfälliges reduziertes Leistungsvermögen im erwerblichen Bereich infolge der
Beanspruchung im Haushalt kann ferner lediglich für den Fall berücksichtigt
werden, dass Betreuungspflichten (gegenüber Kindern, pflegebedürftigen
Angehörigen etc.) vorhanden sind. Dies ergibt sich u.a. daraus, dass die
Reduktion des zumutbaren erwerblichen Arbeitspensums, ohne dass die dadurch
frei werdende Zeit für die Tätigkeit in einem Aufgabenbereich nach Art. 27 IVV (in der seit 1. Januar 2004 in Kraft stehenden Fassung) verwendet wird, für die Methode der Invaliditätsbemessung, d.h. für
die Statusfrage, ohne Bedeutung ist. Wäre eine versicherte Person
gesundheitlich in der Lage, voll erwerbstätig zu sein, vermindert sie aber das
Arbeitspensum aus freien Stücken, insbesondere um mehr Freizeit (für Hobbys etc.)
zu haben, hat dafür nicht die Invalidenversicherung einzustehen. Allein
stehende Personen werden bei einer freiwilligen Herabsetzung des
Beschäftigungsgrades nicht gleichsam automatisch zu Teilerwerbstätigen mit
einem Aufgabenbereich Haushalt neben der Berufsausübung (BGE 131 V 51 E. 5.1.2 und 5.2 S. 53 f., je mit Hinweisen). Ist demnach eine
Haushaltführung ohne weiter gehende häusliche Obliegenheiten wie
Betreuungsaufgaben etc. nicht in jedem Fall statusrelevant, kann auch nicht von
einer dadurch verursachten, IV-rechtlich abzugeltenden erheblichen Belastung im
erwerblichen Bereich ausgegangen werden.
7.3.5 Allfällige Wechselwirkungen sind stets vom anteilsmässig
bedeutenderen zum weniger bedeutenderen Bereich zu berücksichtigen. Sind beide
Bereiche mit 50 % zu veranschlagen, ist sie dort beachtlich, wo sie sich
stärker auswirkt. Nicht möglich im hier zu beurteilenden Zusammenhang ist
demgegenüber, dass Wechselwirkungen kumulativ in beide Richtungen ihren
Niederschlag im Sinne einer verminderten Leistungsfähigkeit im je anderen
Tätigkeitsbereich finden, führte dies doch zu einer doppelten Gewichtung.
7.3.6 Das in der Erwerbsarbeit oder im häuslichen Aufgabenbereich infolge
der Beanspruchung im jeweils anderen Tätigkeitsfeld reduzierte
Leistungsvermögen kann sodann nur berücksichtigt werden, wenn es offenkundig
ist und ein gewisses normales Mass überschreitet. Dessen Ermittlung hat stets
auf Grund der konkreten Gegebenheiten im Einzelfall zu erfolgen. In Anlehnung
an den so genannten leidensbedingten Abzug vom statistischen Lohn bei der
Bemessung des Invalideneinkommens von nach Eintritt des Gesundheitsschadens keine
Erwerbstätigkeit mehr ausübenden Versicherten (BGE 129 V 472 E. 4.2.1 S. 475 mit Hinweisen), welcher unter Einbezug aller
jeweils in Betracht fallenden Merkmale auf insgesamt höchstens 25 % begrenzt
ist (BGE 126 V 75 E. 5b/cc S. 80; AHI 2002 S. 69 ff., E. 4b/cc, I 82/01), erscheint
vorliegend eine Limitierung der als erheblich anzusehenden Wechselwirkungen
ebenfalls sachgerecht. Da invaliditätsfremde Aspekte, anders als beim erwähnten
Leidensabzug, keine Rolle spielen, rechtfertigt sich jedoch ein niedrigerer,
auf 15 ungewichtete Prozentpunkte festgesetzter Maximalansatz.
7.3.7 Eine Rückweisung an die Verwaltung zur näheren Abklärung ist
schliesslich nur für den Fall angezeigt, dass das Endergebnis selbst bei
Annahme einer entsprechend verringerten Leistungsfähigkeit im einen
Tätigkeitsgebiet durch die Beanspruchung im anderen überhaupt beeinflusst
würde." (DTF 134 V 12-14)
Al
riguardo la giudice federale S. Leuzinger-Naef nello studio "Die
familienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen Abteilung des
Bundesgerichts im Jahre 2007" in FamPra.ch 1/2009 pag. 112 seg. ha ritenuto:
"
4. Invaliditätsbemessung
Hier ist auf die neueste Rechtsprechung zur
sogenannten gemischten Methode hinzuweisen, da sie hauptsächlich Anwendung findet
auf Personen mit familiären Betreuungspflichten, die ohne gesundheitliche
Beeinträchtigung teilzeitlich erwerbstätig und im Übrigen im Aufgabenbereich,
insbesondere im Haushalt, tätig wären: Für den Erwerbsbereich wird das
Erwerbseinkommen im Gesundheits- und im Krankheitsfall verglichen, für den
Aufgabenbereich ist der Umfang der Behinderung im Aufgabenbereich massgeblich.
Anschliessend werden die Invaliditätsgrade der beiden Bereiche im Verhältnis
der beiden Tätigkeitsbereiche gewichtet. In BGE 125 V 146 war offengelassen
worden, ob eine allfällige verminderte Leistungsfähigkeit im erwerblichen
Bereich oder im Aufgabenbereich infolge der Beanspruchung im jeweils anderen
Tätigkeitsfeld zu berücksichtigen ist. Laut Urteil I 156/04 vom 13. Dezember
2005 sind die Arbeitsunfähigkeit sowie die noch. zumutbaren Tätigkeiten in
beiden Bereichen grundsätzlich gleichzeitig, unter Berücksichtigung allfälliger
Wechselwirkungen, zu beurteilen. In BGE 134 V 9 wurden die Grundsätze der
Beachtlichkeit von Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und Aufgabenbereich präzisiert.
So muss die sich aus der schlechten Vereinbarkeit der beiden Tätigkeits- bereiche
ergebende negative gesundheitliche Auswirkung offenkundig und unvermeidbar
sein. Die Wechselwirkungen sind zudem nur dann
gesondert zusätzlich zu berücksichtigen, wenn sie in de Arzt- und
Haushaltsabklärungsberichten nicht bereits berücksichtigt wurden, wenn die
verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerblichen Bereich voll ausgenützt wird und
wenn Betreuungspflichten vorhanden sind (ansonsten gar keine im Aufgabenbereich
vorliegt). Sie sind in jenem Bereich zu berücksichtigen, in dem sie sich
stärker auswirken, und die Berücksichtigung ist auf (ungewichtet) 15 %
beschränkt. Im Fall einer stark sehbehinderten Frau, die vollzeitlich als
Telefonistin tätig gewesen war und nach der Geburt ihres Kindes ihre
Erwerbstätigkeit auf 40% reduzieren wollte, diese Absicht aber nicht verwirklichen
konnte, da sie wegen ihrer Sehbehinderung neben der familiären Mehrbelastung
über keine Kapazitäten für die Ausübung der Berufstätigkeit verfügte, führten
diese Präzisierungen zu einer Verneinung des Rentenanspruchs."
2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire
l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o
meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.
Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle
circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute,
l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr.
76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo
parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella
causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28,
30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999,
pagg. 190s).
2.6. Nel caso concreto, al fine di
stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo misto, ha
valutato al 50% la parte dedicata all’attività salariata e al 50%
la quota dedicata alle mansioni domestiche.
Tale suddivisione deve
essere confermata. La stessa si fonda infatti su quanto dichiarato dallo stesso
datore di lavoro dell’interessata, il quale, nel questionario per il datore di
lavoro compilato in data 25 gennaio 2008, ha espressamente indicato che l’assicurata lavorava 20.5 ore alla settimana, mentre l’orario normale di lavoro
nell’azienda era di 41 ore alla settimana (cfr. doc. 7-3).
La ricorrente non ha
inoltre mai contestato tale ripartizione (cfr. doc. 34/1-7, doc. I).
2.7. Per chiarire la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al dr.
__________ del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul
diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR,
cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), l’incarico di visitare
l’assicurata.
Nel suo
rapporto medico del 25 settembre 2008, il dr. __________, poste le diagnosi
principali di “sindrome lombospondilogena con esiti di stabilizzazione
lombo-sacrale nel marzo 2007 e luglio 2007; neuropatia iperalgica arto
inferiore destro” e, quale ulteriore diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa, quella di “sindrome ansioso-depressiva”, ha osservato:
"
Trattasi di prima domanda di rendita AI
Siamo confrontati ad una assicurata di 61 anni
affetta da sindrome lombospondilogena sottoposta a due riprese a
stabilizzazione D11-S1 presso la __________ di __________ nel 2007.
La paziente è stata convocata presso il SMR in
data odierna, visita dalla quale è scaturito il rapporto medico ivi allegato.
La situazione clinica al momento è
incompatibile con qualsiasi forma lavorativa essendo le limitazioni funzionali
ancora evidenti a causa soprattutto di una neuropatia iperalgica all’arto
inferiore destro di eziologia ignota, ma che
potrebbe essere spiegata da alcune viti che potrebbero irritare la radice di
uno o più nervi spinali.
In tale ottica un nuovo consulto diagnostico è
previsto a novembre a __________.
Al momento IL totale in qualsiasi attività, mentre per determinare la capacità lavorativa come casalinga è
indispensabile un’inchiesta casalinga.
Una rivalutazione clinica fra 12 mesi è coerente
con il quadro clinico sopra esposto, sebbene l’età dell’assicurata non favorirà
comunque una ripresa lavorativa.” (Doc. 26-2, sottolineatura della redattrice)
Dopo aver
ricevuto il progetto di decisione del 23 dicembre 2008, con il quale
l’amministrazione le ha assegnato tre quarti di rendita a partire dal 1°
novembre 2008, l’assicurata, a seguito di un nuovo intervento chirurgico
previsto per il 31 marzo 2009, ha trasmesso all’UAI i seguenti referti medici:
-
rapporto medico del 18 novembre 2008 del dr. __________, Oberarzt Neurologie e del dr. __________, Chefarzt Neurologie
della __________, indirizzato al dr. __________, spec. FMH in reumatologia, nel
quale gli specialisti, poste le diagnosi di “Therapierefraktäre,
invalidisierende Lumboischialgie re unklarer Ursache, DD: radikuläres Syndrom, DD:
Facettensyndrom und radikuläres sensomotorisches Ausfallsyndrom und Reizsyndrom
L5 II Status nach dorsaler Korrekturspondylodese S1 (L5) bis Th 11,
transforaminale interkorporelle Spondylodese L5/S1 am 21.03.07 (fecit Prof. Dr.
med. __________); Status nach partieller Metallentfernung, Dekompression TLIF
L5/S1 und pedikuläre Instrumentation lumbosakral am 14.05.08 (fecit Prof. Dr.
med. __________); Verdacht auf zervikales radikuläres Reizsyndrom re”, dopo
2 infiltrazioni effettuate all’assicurata, hanno concluso:
" Gemeinsame
Besprechung mit Prof. Dr. med. __________ vom 19.11.2008 abends
Auf Vorschlag von
Prof. Dr. med. __________ hätte im Tessin ein Myelo-CT lumbal durchgeführt
werden sollen. Dies war offenbar nicht möglich, so dass nur ein CT erfolgte.
Mit dem Hintergrund der obigen, insb. 2 Infiltration für die Wurzel L5 re und
vorübergehend günstiger Reaktion kann davon ausgegangen werden, dass eben doch
auf dem Austrittswege der Wurzel L5 eine Behinderung besteht. Wir gehen
nochmals die Möglichkeiten durch. Wir entscheiden, dass in der Klinik __________
ambulant, für die Pat. ist es kein Problem erneut nach __________ kommen zu
müssen, eine Myelo-CT durchgeführt werden soll mit der klaren Fragestellung der
Behinderng der L5-Wurzel nach re bzw. insb. Darstellung der gesamten Strukturen
in diesem Bereich postoperativ.” (Doc. 37-7)
-
referto del 17 dicembre 2008 dei medici della Clinica __________,
indirizzato al dr. __________, concernente gli esami di “Myelographie e
CT LWS”, che hanno dato i seguenti risultati:
"
Beurteilung
Breiter ossärer
Durchbau nur L1 bis L3. Lockerungssäume um beide TH11 sowie um die rechte
S1-Schraube. Keine Instabilität. Keine foraminale oder zentrale Stenose
(Foramina L5/S1 bds erschwert beurteilbar, ein Fettsaum um die L5-Wurzeln ist
nicht eindeutig sichtbar).” (Doc. 37-9)
-
referto del 2 febbraio 2009 del dr. __________ della __________,
indirizzato al dr. __________, nel quale ha indicato:
" Prozedere
Frau RI 1 wird Dr. med.
__________ über den Erfolg oder Teilerfolg berichten, dann im Verlauf
Entscheid, ob wiederholt mit derartigen Infiltrationen re und/oder II versucht
werden soll die Situation zu verbessern, oder ob die Pat. bereits frühzeitig
auch bezüglich dieses Problems Prof. Dr. med. __________ vorgestellt
werden müsste.” (Doc. 37-10)
-
referto del 2 febbraio 2009 del dr. __________ della __________,
indirizzato al dr. __________, nel quale ha indicato:
" Beurteilung und Prozedere
Die Situation wurde
ausführlich mit Herrn Prof. __________ besprochen. Als mögliche Ursache des radikulären
Reizsyndroms L5 rechts zeigt sich wie oben angegeben computertomographisch eine
relative Einengun des Neuroforamens L5/S1 rechts und dadurch eine mögliche
Kompression der entsprechenden Nervenwurzel L5. Aus therapeutischer Sicht wird
der Patientin die Dekompression von L5 rechts angeboten. Aus Mangel an
therapeutischen Alternativen ist die Patientin nach initialer Ambivalenz doch
mit dem Eingriff einverstanden. Herr Prof. __________ hat Frau RI 1 über die
Intervention mögliche Risiken und Prognose informiert.
Am Nachmittag des
selben Tages Behandlung der Zervikobrachialgie rechts (DD radikuläres
Reizsyndrom für die Nervenwurzel C6), mit eiener selektiven Wurzelinfiltration
C6.” (Doc. 37-12)
-
convocazione del 2 febbraio 2009, da parte della __________, per
l’intervento chirurgico del 31 marzo 2009 (doc. 37-14).
2.8. In sede
ricorsuale, l’assicurata ha trasmesso al TCA il seguente rapporto medico,
datato 18 maggio 2009, redatto dal Prof. dr. __________, Chefarzt Wirbelsäulenchirurgie
della __________ di __________, indirizzato al dr. __________:
"
Ich berichte über oben ganannte Patientin, die
ich heute in meiner ambulanten Spechstunde untersucht und beraten habe.
Diagnose
St. n. Dekompression der Wurzeln L4, L5, S1
rechts
Verlauf
Die Patientin kommt zur ersten postoperativen
Kontrolle nach erneuter Dekompression der rechtsseitigen Wurzeln. Nach
anfänglich gutem Verlauf berichtet die Patientin, dass nach 3-4 Wochen erneute
Beschwerden aufgetreten sind. Diese sind nicht genau identisch mit den präoperativen.
Insbesondere der ins Bein ausstrahlende Schmerz sei deutlich besser geworden.
Geblieben aber ist der inguinale Schmerz. Zudem hat sich neu ein Nervenschmerz
eingestellt, der elektrische Schläge austeilt und kaum auszuhalten sei. Die
Patientin berichtet, dass diese über Nacht nicht auftreten, jedoch bei
bestimmten Bewegungen bei niesen und gähnen vorhanden sind, dies aber nicht
regelmässig.
Befund
Freie Beweglichkeit der Hüfte. Nur mässige
Schmerzauslösung bei maximaler Innen- und Aussenrotation, kein Memorypain.
Beurteilung und Procedere
Die erneuten Schmerzen sind nicht klar
zuordenbar. Auffällig auch, dass diese nicht unmittelbar nach der Operation
sondern erst 3-4 Wochen danach aufgetreten sind. Für den Moment empfiehlt es
sich deshalb zuzuwarten und mit Analgetika versuchen die Situation zu
kontrollieren.
Wir schicken der Patientin eine Verordnung für
Physiotherapie, wobei neben Muskelkräftigung auch die Mobilisation der Nerven
rechtsseitig durchgeführt werden sollte. Kontrolle in 2 Monaten bei uns,
Röntgen LWS ap/seitl.” (Doc. B)
Nelle
annotazioni del 2 luglio 2009, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in
medicina generale, ha osservato:
" RI 1Ausiliaria
50%, casalinga 50%
IL dal 19.11.2007
Dr. __________:
Sindrome lombospondilogena con possibile componente radicolare
irritativa L3/L4 a destra esacerbata
o
stato dopo correzione dorsale di una scoliosi con una
spondilodesi D11-S1 il 21.3.2007
IL 100% dal 21.3.2007 al 30.9.2007
IL 0% dal 1.10.2007 al 27.11.2007
IL 100% dal 28.11.2007
Viene indicato un netto peggioramento dei dolori alla schiena.
Rapporto dr. __________ del 1.10.2007: discreta riduzione dei
dolori dopo infiltrazione Kenakort il 7.9.2007.
Nel rapporto dr. __________ del 25.9.2007 viene indicato che la
paziente sta molto meglio.
Il 14.5.2008 viene eseguita una asportazione di metallo
parziale, una decompressione TLIF L5/S1 e strumentazione pedicolare
lombosacrale da parte del Prof. __________.
Assicurata ricoverata alla __________ dal 17.11.2008 al
20.11.2008 per valutazione opzioni di trattamento della lombosciatalgia
invalidante.
Vengono poste le note diagnosi, inoltre viene espresso il sospetto
di una sindrome cervicale radicolare a destra con però motricità e sensibilità
intatta bilateralmente.
Vengono eseguite ripetute infiltrazioni sotto controllo
radiologico.
Inchiesta casalinghe del 9.12.2008: impedimento del 32.5%
Il 17.12.2008 viene eseguita una mielografia e TAC lombare
che mostra uno scollamento delle viti a livello D11 e S1 senza
instabilità e senza stenosi foraminale o centrale.
Il 2.2.2009 viene eseguita una infiltrazione a causa di una
sindrome radicolare irritativa C6 a destra.
Quale salariata viene valutata inabile al 100%
Viene calcolato un grado AI complessivo del 66%, decisione
2.2009
Valutazione:
circa l’inizio della IL di lunga durata la decisione si basa sulla
certificazione medica in particolare del dr. __________. La ripresa del lavoro
in ottobre 2007 era avvenuta in seguito ad un netto miglioramento (purtroppo
solo passeggero) della sintomatologia. Dall’attuale documentazione non
risultano elementi che possano mettere in forse queste date.
Indiscussa risulta l’inabilità lavorativa completa dell’assicurata
quale salariata.
L’impedimento quale casalinga è stato valutato tramite inchiesta a
domicilio in data 9.12.2008. Questa inchiesta è stata eseguita in conoscenza
della problematica limitante dell’assicurata. Fino al momento della decisione
UAI 2.2009 lo stato di salute dell’assicurata non ha subito modifiche
sostanziali. Da notare che l’esame radiologico del 17.12.2008 non ha mostrato
una chiara stenosi foraminale o centrale.
Dal rapporto del Prof. __________ del 18.5.2009 risulta che
l’assicurata è stata sottoposta a nuova decompressione radicolare L4/L5/S1 a
destra il 31.3.2009 (quindi posteriore alla decisione impugnata) con decorso
però in pratica invariato per quanto concerne la sintomatologia algica.” (Doc.
IV/bis)
L’assicurata ha poi
trasmesso al TCA copia del referto del 19 ottobre 2009 redatto dalla dr.ssa __________,
Chefärztin Rheumatologie und Rehabilitation della __________, concernente la
degenza dell’interessata dal 13 ottobre 2009 al 19 ottobre 2009.
In tale referto sono state poste le seguenti diagnosi:
"
Diagnose:
▪ Anhaltende
parasacrale Schmerzsymptomatik rechts mit
Ausstrahlung
zur rechten Leiste sowie Gesäss, lateraler Oberschenkel rechts seit dem ersten
operativen Eingriff vom 21.3.2007 (dorsale Korrekturspondylodese S1-Th11)
o
Keine Veränderung der Symptomatik durch die
Folgeoperationen: Partielle Metallentfernung, Dekompression Th11/L5/S1 und
pedikuläre Instrumentation lumbosacral vom 14.5.2008, Dekompression der Wurzel
L4/5/S1 re vom 1.4.2009
o
ISG Reizung rechts bei Defekt nach Spanentnahme
im Os ileum mit fehlender ossärer Begrenzung zum ISG (CT vom 13.10.2009), mit
gutem Ansprechen auf Testanästhesie und Steroidinfiltrationen
o
Instabilität/Lockerung der Spondylodese L5/S1,
insbesondere links, aktive Spondylarthrose L5/S1 rechts
Nebendiagnosen:
▪ St. n. Kreuzbandläsion Knie rechts
1987, konservativ behandelt
▪ St. n. Veneneingriff linker
Unterschenkel 2005
▪ Chronische Lymphoedeme.” (Doc. XVII bis/2)
La dr.ssa __________ ha poi osservato:
" Beurteilung:
An Hand der Skelettszintigraphie mit CT-Fusion
sind 2 Problemkreise zu erkennen:
Es besteht der dringende Verdacht auf eine Implantatinstabilität/Lockerung
auf Höhe L5/S1, mit aktiver Spondylarthrose L5/S1 rechts. Zudem besteht der
Befund des knöchernen Defektes nach der lokalen Spanentnahme im Os ileum links
mit Kommunication zum Ileosacralen Gelenk. Insbesondere die tiefsacralen
Schmerzen, die in die Leiste ausstrahlen, können dadurch erklärt werden. Eine
Testanästhesie und eine darauf folgende Steroidinjection ins ISG brachten denn
auch eine gute Beschwerdelinderung.
In der neurologischen Untersuchung konnten keine
Zeichen einer Nervenkompression festgestellt werden (siehe separater Bericht).
Zum jetzigen Zeitpunkt ist Frau RI 1 nicht
bereit, sich nochmals einem operativen Eingriff zu unterziehen. Wir empfehlen
somit die Wiederholung der ISG Infiltration nach Abklingen der Wirkung der
Jetzigen Injektion. Ein TENS-Gerät zur Selbstbehandlung wurde für die
Pat. Organisiert.” (Doc. XVII bis/2)
Nel rapporto del 14 ottobre 2009 relativo a
“3-Phasen-Skelett-Szintigraphie inkl. SPECT-CT-Fusion lumbal vom 13.10.2009”,
indirizzato alla dr.ssa __________, la dr.ssa __________, spec. FMH in
radiologia e medicina nucleare, ha indicato:
" (…)
Beurteilung
Der deutlich vermehrte Knochenumbau um die Cages
L5/S1 sowie um die linksseitige Spondylodesesschraube S1 ist vereinbar mit
einer Instabilität / Lockerung in diesem Bereich.
Aktive Spondylarthrose auch auf Höhe L5/S1 rechts
mit Zeichen einer leichten Lockerung auch der rechtsseitigen Schraube Höhe S1
bei in diesen Bereichen leicht vermehrtem Knochenumbau.
Auch der vermehrte Knochenumbau des in der CT
Untersuchung grossteils ossär durchgebauten Fazettengelenkes Th12/L1 sowie der
leicht vermehrte Knochenumbau um die linke Spondylodeseschraube Th12 sind
vereinbar mit einer Lockerung / Instabilität. Leicht aktive epifusionelle
Spondylarthrose Th11/12 links und vermehrter Knochenumbau auf Höhe der Spondylose
ventrolateral rechts Höhe Th11/12.
Leichte ISG Arthrose bds., etwas deutlicher
caudal im rechten ISG mit hier leicht vermehrtem Knochenumbau. Bei St. N.
Spanentnahme im Os ileum rechts besteht eine 4x2x4cm Defekt mit fehlender
ossärer Begrenzung hin zum ISG über 1,5x2,5cm, hier kein signifikant vermehrter
Knochenumbau.” (Doc. XVII
bis/1)
A tale proposito, nelle sue annotazioni del 7 dicembre 2009, il
dr. __________ del SMR ha osservato:
" Nuova
documentazione presentata:
Referto scintigrafico / SPECT TAC del 13.10.2009:
- sospetta instabilità / scollamento a livello L5/S1
Rapporto degenza clinica __________ (13.10.2009 al 19.10.2009):
- gli interventi
del 14.5.2008 e del 1.4.2009 non hanno modificato la sintomatologia
- assenza di compressione nervosa
- l’assicurata al
momento non è disposta a sottoporsi ad un nuovo intervento
Valutazione:
- dall’attuale
documentazione non risulta una modifica sostanziale dello stato di salute
rispetto a quello presente nel 2008, in particolare in occasione dell’inchiesta
a domicilio di 12.2008
- risulta in
particolare assente una problematica di compressione delle strutture nervose.”
(Doc. XXI/bis)
2.9. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16
ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui
permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.10. Per quel che concerne la capacità lavorativa nell'attività salariata
in questione, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute
della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio
la valutazione effettuata dal dr. __________ del SMR, da considerare
dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali
sopra ricordati.
Nel suo
rapporto medico del 25 settembre 2008, il dr. __________, poste le diagnosi di
“sindrome lombospondilogena con esiti di stabilizzazione lombo-sacrale nel
marzo 2007 e luglio 2007; neuropatia iperalgica arto inferiore destro”, ha
infatti considerato l’assicurata totalmente inabile al lavoro in qualsiasi
attività, osservando che “la situazione clinica al momento è incompatibile con
qualsiasi forma lavorativa essendo le limitazioni funzionali ancora evidenti a
causa soprattutto di una neuropatia iperalgica all’arto inferiore destro di
eziologia ignota, ma che potrebbe essere spiegata da alcune viti che potrebbero
irritare la radice di uno o più nervi spinali” (doc. 26-2).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale
valutazione.
Anche il dr. __________ del SMR, nelle sue
annotazioni del 2 luglio 2009, ha peraltro confermato la valutazione espressa
dal dr. __________, rilevando che, dopo la nuova decompressione
radicolare L4/L5/S1 a destra alla quale è stata sottoposta l’interessata in
data 31 marzo 2009, il decorso, per quanto concerne la sintomatologia algica, è
rimasto in pratica invariato (doc. IV/bis).
Il dr. __________
ha poi avuto modo di confermare l’assenza di modifiche di rilievo dello stato
di salute dell’interessata nelle sue annotazioni del 7 dicembre 2009, dopo
avere preso visione del referto concernente la degenza dell’assicurata presso
la Clinica __________ dal 13 al 19 ottobre 2009 e del rapporto scintigrafico
del 14 ottobre 2009 (cfr. doc. XXI/bis).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da queste considerazioni del medico del SMR.
Alla luce
di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
del SMR, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute
dell’interessata e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con
il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111
V 188 consid. 2b), che l'assicurata presenta
un’incapacità lavorativa del 100% sia nella sua abituale attività, sia in
qualsiasi altra attività lavorativa.
Nella
decisione impugnata l’UAI ha pertanto correttamente ritenuto un grado
d’invalidità completo (100%) per la parte salariata.
Di
conseguenza, essendo l’assicurata totalmente inabile al lavoro in ambito
professionale, non trova qui applicazione la giurisprudenza esposta nella
sentenza I 246/05 del 30 ottobre 2007, pubblicata in DTF 134 V 9 e riprodotta
al consid. 2.4..
2.11. Per quel che
concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga,
l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica. Nel rapporto del 18 dicembre 2008,
l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 32,5% (cfr.
doc. 28-6).
2.12. Come è già
stato anticipato ai consid. 2.3.-2.4., l'invalidità delle persone che si
occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è fissata
confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al
richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.
Secondo
le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss nelle
Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1° gennaio
del 1990.
In
particolare la cifra 2124 prevede:
"
in occasione dell'esame dell'impedimento -
dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia
domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti
prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se
l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di
lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra
2122 prevede che:
"
Quale regola generale si ammette che i lavori di
una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia
senza figli e senza membri di famiglia che richiedono
cure
%
1.
Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo 5
Considerandi
2.
Spese e acquisti diversi 10
3.
Alimentazione (preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
4.
Pulizia dell'appartamento 10
5.
Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
6.
Cura dei figli e di altri membri
della famiglia ---
7.
Diversi (cura di terzi, cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio) 5
8.
Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In
Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle
direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla
grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli
Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona
attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In una
sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997
pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali
degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,
ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni
dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica
di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al
100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre
nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra
3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche
sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere
stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
"
Di regola, si ammette che i lavori di una
persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1.
Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,
pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,
curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere
il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il
giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,
corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre
alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
"
Il totale delle attività dev'essere sempre del
100.
% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei
lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un
margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione
può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema
(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una
proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una
persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la
propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione
di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve
ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua
famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a
ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione
dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito
domestico."
In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo
dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività
domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni
nelle circostanze concrete.
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate
nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in
linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio
le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235
consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,
consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93
consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984
p. 144 consid. 5).
Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a
proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha
rilevato:
"
(…)
4.
- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene
Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des
Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -
analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit
Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als
Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen
und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten
Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der
pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden
zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht
aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und
detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der
Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und
Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht
voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige
Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen
der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare
Fehleinschätzun-gen vorliegen.
Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die
fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das
im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die
Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf
die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine
strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten
Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung
vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des
Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit
gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-
BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im
Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.
September 2001, I 175/01)."
Il TFA ha
inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli
accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio
1999.
nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una
presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole
mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003
nella causa S., I 685/02).
2.13
Nel rapporto d'inchiesta
economica per le persone che si occupano dell'economia domestica del 18
dicembre 2008 l'assistente sociale __________ si è così espressa:
"
(...)
5.
ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti
dovuti all'invalidità
5.1
Conduzione dell'economia domestica
pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
assegnata
5%
percentuale
degli impedimenti
0%
percentuale
di invalidità
0%
Nessun impedimento.
5.2
Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza
assegnata
40%
percentuale
degli impedimenti
20%
percentuale
di invalidità
8%
L’assicurata riferisce di non potere mantenere a
lungo né la posizione eretta ferma né quella seduta. In presenza di forti
dolori, l’unica posizione in cui riesce a trovare un minimo sollievo è quella
coricata in posizione supina.
L’assicurata è inoltre estremamente limitata
nella sua possibilità di estensione, flessione e rotazione della colonna. Ogni
movimento va ponderato e deve essere eseguito con calma e lentamente. La
massiccia terapia farmacologica attenua i forti dolori e in loro assenza
l’assicurata può anche scordare le sue limitazioni. E inizialmente ciò avveniva
frequentemente. L’assicurata, abituata a non risparmiarsi e ad essere sempre
estremamente attiva, tendeva infatti ad esagerare, approfittando dei momenti di
indotto “benessere”. Rapidamente ha però compreso che sottoporsi a sforzi
fisici e svolgere compiti incompatibili con il suo mutato stato di salute
comportava l’intensificazione dei dolori e il loro perdurare a livelli intensi
per tempi prolungati. Si è così arresa all’evidenza, limitandosi alle
incombenze più leggere.
La signora RI 1 riferisce di occuparsi tuttora
personalmente della preparazione dei pasti giornalieri, ma l’incombenza
richiede oggi maggiori tempi di esecuzione. Ogni attività va infatti eseguita
con calma, prestando particolare riguardo ai movimenti. Anche la postura del
corpo va modificata di frequente. L’assicurata, seguendo queste disposizioni,
cucina, apparecchia e sparecchia la tavola, carica e scarica la lavastoviglie,
riordina il piano di lavoro. I lavori di pulizia a fondo del locale e degli
elettrodomestici sono oggi invece forzatamente delegati ai familiari, in
particolare alla cognata, in ragione del compromesso stato di salute.
Per quanto riferito valuto in misura del 20%
la percentuale di impedimento, considerato anche il minor rendimento.
5.3
Pulizia
dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza
assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
70%
percentuale
di invalidità
14%
L’assicurata fatica ad accettare i propri limiti
e a dipendere da terzi per i lavori di casa. Era infatti solita svolgere in
completa autonomia le faccende domestiche.
Oggi il mutato stato di salute le concede di
occuparsi unicamente dei semplici lavori di spolvero, riordino, pulizia delle
vaschette e rifacimento del letto.
In tutti i rimanenti compiti sia ordinari (quali
pulire a fondo il bagno, passare l’aspirapolvere, lavare i pavimenti e le scale
in sasso che collegano i due livelli della casa) che stagionali (tende,
stipiti, vetri, ecc.) la signora RI 1 è forzatamente sostituita dai familiari
(in particolare dalla cognata).
L’assicurata riferisce al riguardo che il solo
movimento di strizzare il mocio è per lei fonte di dolore alla colonna.
Le indicazioni dell’assicurata mi paiono
compatibili con le certificazioni mediche presenti nell’incarto, valuto quindi
in misura del 70% la percentuale di impedimento in questo ambito domestico,
considerando solo in parte esigibile la collaborazione dei familiari.
5.4
Spesa e acquisti diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
10%
percentuale
degli impedimenti
20%
percentuale
di invalidità
2%
L’assicurata dichiara di occuparsi personalmente
della piccola spesa giornaliera e degli acquisti personali o particolari, che
esegue autonomamente potendo servirsi tuttora dell’automobile, perlomeno su
tratti regionali.
La spesa settimanale (per la famiglia e i
numerosi animali di casa) viene invece effettuata oggi in presenza e con la
collaborazione del marito, che si fa carico delle borse pesanti. L’assicurata
deve infatti evitare di sollevare e trasportare pesi, anche contenuti. Nei
grandi centri commerciali l’assicurata tende inoltre ad affaticarsi
rapidamente.
La signora RI 1 ama camminare, ma fatica a
gestire la sua autonomia di spostamento se deve affrontare percorsi di una
certa durata. Può infatti riuscire ad effettuare il percorso d’andata, ma poi
d’improvviso i dolori si fanno intensi, coinvolgendo anche entrambi i piedi,
rendendo gravoso il percorso di ritorno. Anche per questo preferisce oggi
essere accompagnata quando sa di dovere camminare per un certo tempo, anche
solo all’interno di un centro commerciale.
La gestione burocratico-amministrativa è per
consuetudine familiare compito del marito.
Considerando da una parte l’esigibilità della
collaborazione da parte del marito e dall’altra le limitazioni nel sollevare
trasportare pesi, valuto in misura del 20% la percentuale di impedimento in
questo ambito domestico.
5.5
Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza
assegnata
10%
percentuale
degli impedimenti
10%
percentuale
di invalidità
1%
L’assicurata effettua oggi tanti piccoli bucati,
per semplificarsi il più possibile il compito.
Praticamente effettua una macchina al giorno, in
modo da diluire sull’arco della settimana l’incombenza. Così facendo, la
signora RI 1 riesce a provvedere di persona a questa mansione. Prestando
attenzione ai movimenti l’assicurata suddivide i panni, li inserisce in
lavatrice ed utilizza regolarmente l’asciugatrice, che la solleva anche dallo
stirare numerosi capi, che così semplicemente piega e ripone negli armadi.
L’assicurata stira di persona, in posizione eretta, solo lo stretto
indispensabile e suddividendo l’attività su più momenti, non riuscendo a
mantenere a lungo la posizione eretta ferma.
Non vengono segnalate particolari abitudini per i
lavori a maglia, cucito e simili.
L’assicurata ha saputo modificare le proprie
consuetudini per mantenersi il più possibile autonoma per quanto riguarda il bucato.
Valuto quindi in misura del solo 10% la percentuale di impedimento in questo
ambito domestico, considerato un lieve minor rendimento.
5.6
Cura dei bambini e di altri membri della
famiglia
compresa
educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza
assegnata
0%
percentuale
degli impedimenti
0%
percentuale
di invalidità
0%
-.-
5.7
Diversi
cura
delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,
creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza
assegnata
15%
percentuale
degli impedimenti
50%
percentuale
di invalidità
7.
%
L’abitazione è circondata da un ampio giardino
(di 2000 mq) coltivato a prato, piante da frutta e fiorite. All’interno del
giardino si muovono liberi i due pastori tedeschi e i due gatti di casa. In
estate trovano posto all’esterno pure le voliere in cui vivono diciassette tra
cocoriti, pappagallini e inseparabili (ospitati invece all’interno di casa
durante la stagione fredda).
Il giardino e gli animali erano i passatempi
prediletti della signora RI 1 (che amava anche sciare e andare in montagna).
Alla domanda di cosa si occupasse in particolare
in giardino, l’assicurata ha risposto semplicemente “di tutto, quello era il
mio regno”. Oggi si limita a dare indicazioni e a dirigere i lavori, delegati
interamente al marito.
Tiene invece ad occuparsi di persona dei suoi
animali, perlomeno della loro alimentazione e delle cure del caso. I cani può
oggi portarli a spasso unicamente in luoghi dove possono essere lasciati liberi
di correre, mentre quando è necessario tenerli al guinzaglio la presenza dei
familiari è divenuta irrinunciabile, in ragione del mutato stato di salute.
Per quanto riferito, considerato in parte
esigibile l’apporto dei familiari, valuto in misura del 50% la percentuale di
impedimento in questo specifico ambito.
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100%
percentuale
di invalidità
32,5%
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,
l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare
il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di
lavoro per settimana e salario orario versato.
I familiari (in particolare il marito e la
cognata).
6.
GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI
attività
ripartizione
Impedimento
GRADO D'INVALIDITÀ
salariata
casalinga
TOTALE
Da quando il danno alla salute ha avuto
ripercussioni sulla capacità al lavoro?
In maniera ininterrotta dal mese di novembre 2007."
(Doc. 28/4-7)
A seguito
delle osservazioni presentate dall’avv. RA 1 contro il progetto di decisione
del 23 dicembre 2008 e, in particolare, contro la valutazione degli impedimenti
dell’interessata in ambito domestico stabilita dall’assistente sociale nel
rapporto d’inchiesta del 18 dicembre 2008 (cfr. doc. 34/1-7), la stessa
assistente sociale, in un’annotazione per l’incarto del 10 marzo 2009, ha osservato:
"
In seguito all’incontro avuto in data 5 marzo
2009.
con il dr. __________ (SMR) e il segretario ispettore __________ posso
confermare integralmente il contenuto del rapporto d’inchiesta del 18 dicembre
2008.
e le sue conclusioni.
Il dr. __________ non rileva infatti incongruenze
tra quanto riportato nel mio scritto e le patologie certificate medicalmente.
Anche le osservazioni del legale dell’assicurata,
avv. RA 1, non portano di fatto alcun nuovo elemento di valutazione,
limitandosi a modificare le percentuali di impedimento nei vari ambiti
domestici.
Al riguardo, rimando ai margg.:
- 1048 (obbligo di ridurre il danno), “la persona assicurata deve
adoperarsi spontaneamente, per quanto possibile, a migliorare la capacità al
guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete (per es. attività
domestica, …). In particolare è tenuta a (…) procedere a tutti i cambiamenti
possibili ed esigibili nella sua attività lucrativa o nel suo ambito di
competenza per sfruttare al meglio la capacità lavorativa residua (…);
- 3089 (obbligo di ridurre il danno), “una persona deve
contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità
lavorativa (…), ella deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto
dei membri della sua famiglia nella misura abituale”.”
(Doc. 38-1)
2.14
Sulla base
degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo avere
fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente
sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 32,5%.
Nell’indagine
è stata stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel
rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un
valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti
dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
Nel suo
ricorso, il patrocinatore dell’assicurata ha contestato – ribadendo quanto già
esposto in sede di osservazioni contro il progetto di decisione del 23 dicembre
2008.
(cfr. doc. 34/1-7) - l’inchiesta economica evidenziando, in sostanza, che
sarebbe stata valutata in maniera troppo ottimistica la percentuale degli
impedimenti nei campi di attività “alimentazione”, in cui l’impedimento sarebbe
pari al 50% in luogo del 20%; in quella “bucato, confezione e riparazione
indumenti”, ambito in cui l’assicurata sarebbe impedita al 30% in luogo del 10%
e in quella “diversi”, nella quale la percentuale di impedimento dovrebbe
essere dell’80% in luogo del 50%. L’insorgente ha quindi fissato una differente
percentuale di impedimento in tali attività, senza però supportarla con
concreti elementi oggettivi (cfr. doc. I).
Comunque
il TCA ha ritenuto necessario sottoporre le critiche espresse dal patrocinatore
dell’assicurata all'assistente sociale che ha effettuato l'inchiesta a
domicilio.
Il TCA,
in data 8 ottobre 2009, ha così invitato l’Ufficio AI a chiarire alcuni punti
dell’inchiesta economica svolta dall’assistente sociale __________, in
particolare in merito ai limiti funzionali presi in considerazione nella
valutazione delle attività di “5.2. alimentazione”, “5.5. bucato, confezione
e riparazione di indumenti” e “5.7. diversi”.
L’assistente
sociale __________, in risposta, il 20 ottobre 2009, ha annotato quanto segue:
"
(…)
L’avv. RA 1 contesta essenzialmente la
valutazione della percentuale di impedimento assegnata alle voci
“alimentazione”, “bucato, confezione e riparazione di indumenti” e “diversi”.
Per quanto concerne la voce “alimentazione”, come
del resto risulta dal rapporto d’inchiesta, la signora RI 1 si dichiara in
grado di cucinare, apparecchiare e sparecchiare la tavola, di caricare e
scaricare la lavastoviglie, di riordinare il piano di lavoro (attività
giornaliere). Queste affermazioni non sono state messe in discussione dal
legale dell’assicurata, che dimostra in questo ambito, nonostante il sicuro
danno alla salute, una buona autonomia personale.
Anche per quanto riguarda la voce “bucato,
confezione e riparazione di indumenti”, le parole riportate nel rapporto
d’inchiesta non sono state oggetto di contestazione. È la valutazione della
percentuale di impedimento assegnata che viene confutata.
La signor RI 1 anche in questo ambito domestico
dimostra però, nonostante il danno alla salute, una buona autonomia personale.
Di persona effettua il bucato, stira l’essenziale e altrimenti piega e ripone
quanto è possibile.
Come riferito nel rapporto d’inchiesta,
l’assicurata ha saputo modificare le proprie consuetudini per adeguarsi al
mutato stato di salute e rendersi nel contempo il più possibile autonoma (in
virtù anche dell’obbligo di ridurre il danno, la persona deve contribuire
quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa).
Le viene però riconosciuto un minor rendimento
(quantificato in misura del 10% quale percentuale di impedimento).
Al punto 5.7 “diversi” quanto riportato nel
rapporto d’inchiesta non è oggetto di contestazione. Anche in questo caso è la
percentuale di impedimento assegnata che viene modificata dall’avv. RA 1. In
questo preciso ambito la signora RI 1 era principalmente attiva su due fronti:
la cura degli animali e i lavori di giardinaggio.
Non viene confutato che l’assicurata si occupi
ancora oggi in misura importante della cura dei suoi animali (eccezion fatta
per le uscite che richiedono di tenere i cani al guinzaglio).
D’altro canto limitazioni funzionali di sicura
rilevanza sono riconosciute per quanto riguarda i lavori di giardinaggio. E per
questo la percentuale di impedimento viene quantificata in misura del 50%,
tenendo anche conto dell’esigibilità della collaborazione dei familiari (come
rilevato nell’annotazione per l’incarto del 10.3.2009).
Sperando di avere sufficientemente dettagliato le
ragioni delle mie valutazioni, rimango a disposizione qualora ulteriori
chiarimenti si rendessero necessari.” (Doc. XIII/bis)
L’assistente
sociale incaricata ha dunque ribadito la correttezza della sua precedente
valutazione, spiegando i motivi che l’hanno spinta a quantificare in un
determinato modo la percentuale di impedimento nelle diverse attività
domestiche.
Tale
valutazione può essere fatta propria dal TCA.
Già è
stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, il SMR ha compiutamente
valutato il danno alla salute lamentato dall’assicurata sulla base di
accertamenti approfonditi e completi (sul valore probatorio di rapporti medici
cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti, 123 V 176, 122 V
161; cfr. consid. 2.9.).
Per
quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dall’assistente sociale,
giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle
percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole
mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre
tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo
di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale
consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC;
Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che, in casu, permette
senz'altro di ritenere adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con
riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le
quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione del marito e dei
familiari della ricorrente, che risultano peraltro giustificate anche alla luce
delle suevocate risultanze mediche.
A tal
proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per
l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale
delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di
tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono
contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,
al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio
le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura
usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate
sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).
In
generale bisogna ricordare che l'inchiesta economica tiene conto di tutti quei
fattori che, concretamente, nella vita di tutti i giorni, influiscono sulla
capacità lavorativa dell'assicurata nei vari ambiti domestici.
D’altra
parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli
impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano
ravvisabili elementi che consentano di metterne in dubbio l’attendibilità. In
effetti esse risultano conformi non solo alle risultanze mediche, ma anche alle
circostanze ed ai riscontri concreti.
L’assistente
sociale, nella sua valutazione, ha tenuto conto delle limitazioni indicate dal
dr. __________ – il quale ha considerato che l’interessata presenta “dolori
lombari all’esecuzione della flessione di entrambi gli arti inferiori a destra
più che a sinistra” e “severe limitazioni funzionali al tronco” (cfr. doc.
26/3-4) - riconoscendo espressamente degli impedimenti maggiori proprio nei
lavori più gravosi, in particolare nella pulizia dell’appartamento, nel giardinaggio,
nell’alimentazione (con riferimento al minor rendimento causato dalle
limitazioni nella possibilità di estensione, flessione e rotazione della
colonna) e nella spesa (cfr. doc. 28/4-6).
Per
contro, va sottolineato che l’assistente sociale ha attribuito una minore
percentuale di impedimenti nell’attività “bucato, confezione e riparazione di
indumenti” – nonostante si tratti di un’attività pesante - tenendo conto del
fatto che l’assicurata - nel pieno rispetto dell’obbligo di diminuire il danno
– “ha saputo modificare le proprie consuetudini per mantenersi il più possibile
autonoma” (cfr. doc. 28-6 e doc. XIII/bis). L’assicurata infatti, facendo
attenzione ai movimenti che compie, effettua “piccoli bucati” ogni giorno, per
semplificarsi il più possibile il compito (cfr. doc. 28-6).
A tale
proposito, il TCA sottolinea che, in una sentenza 9C_328/2009 dell’8 settembre
2009, il Tribunale federale ha ancora una volta ribadito che anche le persone
occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa
e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al
lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze, osservando:
"
(…)
Sur le plan strictement fonctionnel, la
recourante n'est limitée que dans le port de charges. Si la fatigue peut
induire chez elle un certain ralentissement, celui-ci peut être compensé par
une meilleure répartition des tâches au cours de la journée et de la semaine. Contrairement à ce que soutient la recourante, une telle façon de voir les choses
est conforme en tous points à la jurisprudence. Au titre de son obligation de réduire le dommage, la personne assurée est tenue notamment d'adopter une méthode
de travail appropriée, de répartir son travail en fonction de ses aptitudes et
de ses disponibilités et de demander, dans la mesure du raisonnable, l'aide de
ses proches (voir ATF 133 V 504
consid. 4.2 p. 509 et les références).
Alla luce
di queste considerazioni, il TCA ritiene corretta la percentuale di impedimenti
ritenuta dall’assistente sociale, la quale ha giustamente tenuto conto anche
della collaborazione fornita dal marito e dalla cognata per le attività quali,
segnatamente, la spesa (al riguardo cfr. precitate sentenze RCC 1984 p. 143
consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00), la pulizia
dell’appartamento, l’alimentazione (con riferimento alla pulizia a fondo della
cucina e degli elettrodomestici) e la cura del giardino.
Le allegazioni
ricorsuali non consentono, dunque, a questa Corte di scostarsi dalla valutazione
espressa dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per la
giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93
consid. 4). Del resto, l’interessata non apporta elementi nuovi rispetto a
quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nel rapporto
domiciliare, ma si limita in sostanza a censurare la percentuale di inabilità
attribuita dall’assistente sociale. Ora, in proposito va detto che - ribadito
che l’assistente sociale dispone della formazione specifica che
consente, tenuto conto di quelle che sono le limitazioni constatate dai medici,
di valutare in ogni singola mansione l’eventuale limitata capacità residua a
svolgerla - nella specie l’assistente sociale si è basata su quanto dichiarato
dalla ricorrente medesima da un lato e sui rapporti medici dall’altro.
Va qui
nuovamente ribadito, come già illustrato in precedenza, che per quanto riguarda
l’aspetto medico, i medici del SMR hanno compiutamente valutato il danno alla
salute lamentato dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e
completi (sul valore probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125
V 352 consid. 3a con riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.9.).
Contrariamente a quanto preteso dal patrocinatore dell’interessata, va in
particolare sottolineato che, nelle sue annotazioni del 2 luglio 2009, il dr. __________
del SMR ha rilevato come la situazione algica dell’interessata sia rimasta
invariata anche dopo l’intervento di decompressione radicolare L4/L5/S1 del 31
marzo 2009 (cfr. doc. IV/bis).
Inoltre,
va rilevato che, dopo essere venuta a conoscenza delle critiche dell’avv. RA 1,
l’assistente sociale, nelle annotazioni del 10 marzo 2009, ha confermato la correttezza delle conclusioni dell’inchiesta domiciliare, osservando da una
parte che il dr. __________ del SMR “non rileva infatti incongruenze tra quanto
riportato nel mio scritto e le patologie certificate medicalmente” e,
dall’altra, che “anche le osservazioni del legale dell’assicurata, avv. RA 1,
non portano di fatto alcun nuovo elemento di valutazione, limitandosi a
modificare le percentuali di impedimento nei vari ambiti domestici” (doc.
38-1).
L’assistente sociale ha poi ribadito la
correttezza della sua valutazione nello scritto del 20 ottobre 2009, in risposta ad un’espressa richiesta di precisazioni da parte del TCA, esponendo i motivi che
l’hanno portata a quantificare in una determinata percentuale gli impedimento
nelle diverse attività contestate dal patrocinatore dell’interessata (cfr. doc.
XIII/bis).
Questo
Tribunale ritiene dunque adeguato il grado d'incapacità nello svolgimento delle
mansioni casalinghe stabilito dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento
domiciliare e, di conseguenza, pure il tasso complessivo d'invalidità fissato
al 32.5%, non essendoci, sulla base delle risultanze dei medici interpellati
dall’amministrazione, nessun motivo medico per mettere in discussione la scelta
di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare.
2.15
Viste le
quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilite
dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale
è così del 66,25% (50 X 100% + 50 X 32,5%) in applicazione del metodo misto,
ossia un grado d’invalidità che permette la concessione tre quarti di rendita
come stabilito dall’amministrazione.
Non rimane quindi che da
determinare a partire da quando è nato il diritto a tre quarti di rendita d’invalidità.
2.16
Ai sensi
dell'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008:
"
L’assicurato ha diritto ad una rendita se:
a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le
mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili;
b. ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per
cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e
c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per
cento."
Questo
articolo ha sostituito il precedente articolo 29 cpv. 1 vLAI, che prevedeva
che:
"
il diritto alla rendita secondo l'articolo 28
nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:
a presenta
un'incapacità permanente al guadagno (art. 7LPGA) pari almeno al 40 per cento,
oppure
b è
stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro (art. 6
LPGA) per almeno il 40 per cento in media."
Ai sensi
dell’art. 29ter OAI, se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante
almeno 30 giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto.
Vi è
interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi del “vecchio” art. 29
cpv. 1 LAI, ripreso ora dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, allorché l'assicurato
è interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una
capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua
rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non è per contro interrotto
se il tentativo di ripresa del lavoro - essendo provatamente al di sopra delle
forze dell'assicurato - è fallito, anche se esso è durato più di 30 giorni (RCC
1964.
p. 168).
2.17
Nell’evenienza
concreta, dalle tavole processuali e, in particolare, dal rapporto medico del
dr. __________, emerge che l’assicurata è stata sottoposta in data 21 marzo
2007.
ad un intervento di correzione dorsale di una scoliosi con una
spondilodesi D11-S1 e che è da quella data che ella ha presentato una incapacità
lavorativa del 100% in qualsiasi professione (doc. 6-2). Dopo una temporanea
capacità lavorativa del 100%, a partire dal 1° ottobre 2007, attestata dal dr. __________
e il tentativo di ripresa lavorativa da parte dell’assicurata, lo specialista
curante ha poi nuovamente certificato una totale incapacità lavorativa a
partire dal 28 novembre 2007 (doc. 6-2).
A
proposito della temporanea ripresa lavorativa (dal 1° ottobre 2007 al 27
novembre 2007, cfr. doc. 7-2 e 7-10), va rilevato che l’assicurata, in precedenza
attiva in qualità di addetta al rifornimento, ha “tentato”, a partire dal 1°
ottobre 2007, di riprendere il lavoro presso il precedente datore di lavoro, ma
in una mansione più leggera, quale quella di operatrice di cassa (cfr. doc.
7-2). Al riguardo, il dr. __________, in un certificato medico del 25 settembre
2007, aveva infatti osservato che:
"
La paziente è stata recentemente operata alla
schiena. Si è trattato di un’operazione abbastanza importante che ha avuto buon
esito ma che lascia delle conseguenze a lungo termine. Si è infatti trattato di
bloccare completamente diversi segmenti della colonna vertebrale.
È prevista una ripresa del lavoro come cassiera a
condizioni agevolate (cassa “veloce” con possibilità di alzarsi di tanto in
tanto in piedi per sgranchirsi). Si tratta a mio avviso di una soluzione
praticabile, con buone possibilità di successo.
La paziente infatti dovrebbe poter cambiare di
tanto in tanto, possibilmente spontaneamente, la posizione anche per pochi
istanti. Dovrebbe potersi sgranchire di tanto in tanto. A queste condizioni è
possibile anche un lavoro in posizione seduta per 4 ore al giorno.
Il lavoro dovrebbe essere svolto in condizioni
ergonomiche per la schiena, senza dunque doversi piegare in avanti o piegare di
lato se non eccezionalmente. La paziente non dovrebbe essere chiamata a
sollevare pesi indicativamente superiori a 5 kg e comunque non ripetutamente.” (Doc. 6-15)
Lo stesso
dr. __________, tuttavia, nel suo rapporto medico del 21 gennaio 2008, si è
dovuto distanziare dalle sue precedenti previsioni, non potendo fare altro che
constatare che “la situazione è molto peggiorata per quanto riguarda i
dolori alla schiena e agli arti inferiori” e che “il lavoro di cassiera e
venditrice presso un grande magazzino si è rivelato inadatto al problema
alla schiena” (doc. 6-3, sottolineature della redattrice).
Anche il dr. __________, nel suo rapporto medico
del 28 gennaio 2008, ha rilevato che dopo l’intervento chirurgico del 21 marzo
2007.
eseguito dal Prof. __________, “all’inizio l’evoluzione era ottima con la
scomparsa praticamente di tutti i dolori; dopo la ripresa del lavoro la
paziente ha però lamentato la riapparizione progressiva dei dolori sempre più
importanti localizzati a livello sacrale destro e irradianti all’inguine, tanto
da non potere più lavorare” (doc. 8-3, sottolineature della redattrice).
Inoltre, va rilevato che nel referto del 7
gennaio 2008, il dr. __________ della Clinica __________ ha evidenziato che
l’assicurata - che è stata degente presso tale clinica dal 13 dicembre 2007
al 21 dicembre 2007, dove è stata sottoposta ad un blocco sacrale – dopo
un’ottima evoluzione dopo l’intervento del 21 marzo 2007 ha poi però accusato “dopo la ripresa del lavoro, la riapparizione progressiva di dolori
sempre più importanti localizzati a livello sacrale destro ed irradianti
all’inguine, tanto da non potere più lavorare” (doc. 6-9, sottolineature
della redattrice).
Alla
luce di queste considerazioni, il TCA ritiene che, durante il breve periodo in
cui l’assicurata ha tentato di riprendere il lavoro, nella funzione di cassiera
– poi rivelatasi inadeguata alle sue condizioni di salute – ella, volendo
ossequiare l’obbligo di ridurre il danno, è andata oltre
quanto era da lei ragionevolmente esigibile (cfr. DTF 134 V 12: "Die versicherte Person ist im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht
gehalten, im Umfang ihrer noch vorhandenen Leistungsfähigkeit eine dem Leiden
angepasste erwerbliche Tätigkeit auszuüben (vgl. Art. 28 Abs. 2ter IVG [eingefügt auf
1.
Januar 2004] in Verbindung mit Art. 16 ATSG; BGE130 V 97 E. 3.2 S. 99
mit Hinweisen), d.h. es ist ihr zumutbar, eine Beschäftigung zu wählen, bei der
sich die gesundheitliche Beschränkung minimal auswirkt."), peggiorando la sua situazione in
maniera tale da non potere più continuare a lavorare e da dovere
essere ricoverata presso la Clinica __________ (cfr. doc. 6/8-11).
In questo contesto, deve essere ricordato che, in base alla
giurisprudenza elaborata in relazione all’art. 16 cpv. 1 vLAINF (ma valida
anche dopo l’entrata in vigore della LPGA, cfr. RAMI 2004 U 529 p. 572ss.
consid. 1.4), vi è incapacità al lavoro, non solo quando una persona non è più
in grado di esercitare la sua abituale attività lucrativa oppure è in grado di
farlo in maniera ridotta, ma anche quando svolgendola vi è il rischio che le
sue condizioni di salute peggiorino (cfr. DTF 115 V 404 consid. 2, 111 V
239.
consid. 1b).
In esito a tutto quanto
precede, secondo questo Tribunale occorre concludere che la ricorrente ha
presentato un’incapacità lavorativa totale fin dal 21 marzo 2007.
Di conseguenza, il TCA ritiene
che il diritto di ricevere tre quarti di rendita di invalidità
decorre, alla scadenza dell’anno di carenza, dal 1° marzo 2008.
2.18
Parzialmente
vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un
legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili ridotta (art. 61 lett.
g LPGA).
2.19
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di
complessivi fr. 200.-- in misura di
fr.
100.
-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 100.-- a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La decisione del 19 maggio
2009 impugnata è annullata.
§§ L’Ufficio AI è condannato a riconoscere all’assicurata tre quarti
di rendita di invalidità dal 1° marzo 2008.
2. Le
spese per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 100.-- a carico
dell’Ufficio AI e di fr. 100.-- a carico di RI 1.
L’UAI
verserà all’assicurata fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili
parziali.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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