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Decisione

32.2009.124

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 febbraio 2010Italiano70 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in

materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono

applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.

3.5).

2.5. In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

"

(...)

2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside

uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens

de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du

dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,

Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en

effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à

la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche

Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri

[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,

1999, p. 15).

2.2 Si l'on

compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables

(syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante

en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux

traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont

divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à

la santé sur la capacité de travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que

le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble

de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale

importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de

reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la

fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique

susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent

s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble

somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue

pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.

2.3 Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais

remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de

fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont

cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils

insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il

s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à

la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du

droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision

formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,

lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une

importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,

l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les

conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge

est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,

il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la

reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger s'il

est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul

doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment

où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une

reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas

lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe

de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier

2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait être

admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont

l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects

ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la

situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3 En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires

se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,

du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une

rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un

tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de

ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail

implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait

être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans

les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne

l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà

cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la

mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères

jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En

tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les

médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions

sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence

d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence

des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à

une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de

travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au

recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de

l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des

données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître

comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une

expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en

méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise

du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne

laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé

qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation

professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto

rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce

dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.6. Nella

decisione del 28 maggio 2009, l’UAI ha attribuito

all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° agosto 2007 al 30

settembre 2008 e una mezza rendita dal 1° ottobre 2008 al 30 giugno 2009,

sopprimendola poi a partire dal 1° luglio 2009, ritenuto che dal mese di marzo

2009 l’assicurato presenta una capacità lavorativa del 100% in attività adatte.

Il TCA è,

quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi

2.3., 2.4. e 2.5., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita

spettante a RI 1 a fare tempo dal 1° luglio 2009.

2.7. Nella caso

di specie, dal profilo medico, nelle annotazioni del 7 luglio 2008, il dr. __________

del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di

conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha

osservato:

"

RI 1

Diagnosi: stato dopo incidente in moto il

2.8.2006

- frattura

del bacino

- frattura

femore destro

-

amputazione traumatica del piede destro con seguente

amputazione a livello gamba il 16.8.2006 e nuova amputazione di revisione il

6.9.2006

- frattura

clavicolare a destra

decorso in seguito complicato da persistente

secrezione dal moncone.

Valutazione __________ 10.8.2007: fistola chiusa

da 3 settimane, riesce a camminare per 20 minuti con protesi senza stampelle.

degenza __________ dal 6.2.2008 al 30.4.2008:

- riesce

a portare la protesi 2 ore di seguito

- deambulazione

fino a 1000 m

- assenza di problematica

psicosomatica

Decisione __________: IL 50% dal 1.7.2008

Valutazione:

la precedente ipotizzata ripresa della capacità

lavorativa non ha potuto essere messa in pratica a causa di persistenti

problemi a livello della protesi con relativi adattamenti e degenza __________.

Va quindi riconosciuta una IL 100% da 8.2006 fino a 6.2008.

Come da decisione e documentazione __________

l'attuale evoluzione pare favorevole, in questo senso l'assicurato presenta a

partire da 1.7.2008 una capacità lavorativa sfruttabile. Attualmente l'assicurato

riesce a portare la protesi per 2 ore di seguito, la deambulazione è possibile

fino a 1000 m. In questo senso potrebbe svolgere un'attività prevalentemente

sedentaria dove è possibile togliere la protesi anche sull'arco di tutta la giornata. In un prossimo futuro si prevede un ulteriore recupero funzionale." (Doc. 51-1)

In un

referto del 19 agosto 2008, indirizzato all’assicuratore infortuni, il PD dr. __________,

Vice-Primario di chirurgia dell’Ospedale regionale di __________, poste le

diagnosi di “politrauma con frattura scomposta del bacino con esteso ematoma

retroperitoneale, pelvico e scrotale, frattura diafisaria distale del femore

destro, amputazione traumatica gamba distale destra, frattura clavicola

destra”, ha indicato:

"

Riferisco in merito al paziente in epigrafe, che

ho avuto occasione di rivisitare in data odierna.

Vi chiedo gentilmente di convocare il paziente

per una nuova visita medica __________ (vedi vostra ultima del 15 maggio 2007).

Considerandi

II paziente si è annunciato alla mia consultazione

in quanto è a conoscenza della mia partenza dal Ticino fra pochi giorni.

Purtroppo mi mancano alcune informazioni, fra l'altro la lettera d'uscita da __________

e lettere del medico curante Dr.ssa __________.

II paziente mi riferisce che nonostante 2-3

richieste scritte all'Al sembra non sia stato aperto ufficialmente un caso.

Dopo il trattamento al __________ sembra stata stabilita (chi?, da quando?)

un'incapacità lavorativa del 50%, il paziente è in disoccupazione e non vede

nessuna possibilità realistica di trovarsi un lavoro così.

Il paziente si presenta al mio controllo con la

protesi automatizzata, riferisce di aver dovuto pagarla in parte privatamente.

Il moncone della gamba dx nel frattempo si è

chiuso al 100%, le fistole non si sono più aperte (vedi mie lettere del 2007),

cicatrice attaccata all'osso del moncone.

A mio avviso adesso si deve valutare da un lato

se sarebbe indicata una riabilitazione più intensiva (day hospital) a __________

per esempio, vedendo che anamnesticamente il paziente cammina al massimo per

una mezz'ora al giorno con la protesi e la muscolatura è molto diminuita al

femore dx. Dall'altro lato si deve chiarire la situazione con l'Al dal punto di

vista finanziario, ma anche soprattutto per la reintegrazione professione,

aiuto domiciliare, ecc.

Naturalmente il nostro team di traumatologia/chirurgia

all'__________ rimane a disposizione per eventuali ulteriori domande

specialistiche nel futuro anche dopo la mia partenza. Vi prego di informare la

Dr.ssa __________ che si occupa del paziente, della risposta alla mia

richiesta." (Doc. 55-2)

La dr.ssa

__________, spec. FMH in medicina generale, in un certificato medico del

21.

agosto 2008 indirizzato all’UAI, ha attestato che l’assicurato è stato

inabile al lavoro al 100% dal 1° agosto 2006 al 30 giugno 2008 “per motivi di

infortunio” (doc. 56-1).

Nelle

successive annotazioni del 27 agosto 2008, il dr. __________ ha rilevato:

"

Vedi nota del 7.7.2008 con esigibilità

lavorativa basata su indicazioni __________.

Attualmente viene presentato: rapporto dr. __________

del 19.8.2008:

- moncone gamba destra chiuso al 100%

- riesce a camminare per ½ ora

Valutazione: dall'attuale rapporto non risulta una

modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione di luglio 2008 basata

su valutazione __________." (Doc. 58-1)

Agli atti

risulta un referto del 20 novembre 2008 redatto dal dr. __________, Primario di

ortopedia dell’Ospedale regionale di __________, del seguente tenore:

"

Faccio riferimento alla vostra valutazione del

08.10

, completando l'anamnesi intermedia con gli elementi seguenti:

contrariamente a quanto affermato nella lettera d'uscita della __________, il

paziente attualmente, a causa di problemi legati alla protesi dell'arto

inferiore destro in stato dopo amputazione, non è assolutamente in grado di

deambulare per 1 km nè portare la protesi per oltre 1 ora.

In inizio ottobre scorso il signor RI 1 ha

tentato di riprendere il lavoro nella sua attività precedente (gerente __________

di __________), ripresa purtroppo fallita a causa delle difficoltà

summenzionate. I problemi attuali sono legati al fatto di non riuscire a

stare in piedi per oltre 1 ora, di accusare rapidamente dei crampi in posizione

seduta, di manifestare dolori alla schiena in posizione eretta ed, infine, al

fatto che la protesi di cui è portatore crea dei punti d'appoggio sul tendine

patellare a causa di un moncone molto breve.

Sulla base di queste constatazioni, della

valutazione della funzionalità fisica del 07.11.2008 (allegata) e tenuto

conto che il paziente dal 03.10.2008 è nuovamente inabile al lavoro nella

misura del 100%, vi prego di riconsiderare il caso."

(Doc. 64-1, sottolineature della redattrice)

Rispondendo

ad una richiesta del dr. __________ del SMR, l’assicuratore infortuni, con scritto

del 18 dicembre 2008, ha indicato:

"

Ci riferiamo allo scritto 3.12.08 inviato al

nostro medico di __________.

Le comunichiamo che la ripresa al 50% è stata

fissata dal lato amministrativo per agevolare l'assicurato nella ricerca di un

nuovo posto di lavoro. A tal proposito è seguito dal servizio collocamento

della Cassa Disoccupazione.

E' nostra intenzione fissare un incontro, nel

corso del mese di gennaio 09, con la collocatrice della Cassa Disoccupazione

sig.ra __________ e l'assicurato alfine di aumentare la capacità lavorativa."

(Doc. 156-1 inc. LAINF)

Nelle sue

annotazioni del 23 dicembre 2008, il dr. __________ ha osservato:

"

Vedi risposta __________ del 18.12.2008 alla mia

lettera (non era proprio quello che avevo chiesto).

In considerazione della problematica (unicamente

di pertinenza __________) tuttora aperta ritengo giudizioso riconoscere in

analogia alla __________ una IL del 50% dal 1.7.2008 a tuttora in attesa che i

limiti precisi vengano stabiliti dalla __________." (Doc. 67-1)

Nel

rapporto della visita medica di chiusura del 13 marzo 2009, il dr. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e medico di __________ dell’assicuratore

infortuni, poste le diagnosi di “stato da incidente della circolazione con

motocicletta e conseguente politrauma con frattura instabile del bacino,

trattata inizialmente con fissatore esterno ed embolizzazione dell’arteria

pudenda destra e in seguito con placca alla sinfisi e vite nell’articolazione

sacro-iliaca; stato da frattura del femore distale destra, inizialmente con

fissatore esterno e in seguito con chiodo endomidollare retrogrado; stato da

amputazione traumatica del piede destro, diverse revisioni fino ad arrivare a

un’amputazione sotto-genicolare; frattura della clavicola destra trattata conservativamente;

stato da embolia polmonare nel decorso”, ha concluso:

"

(...)

VALUTAZIONE

Situazione stabilizzata, la deambulazione con la

protesi è molto buona, l'assicurato non usa nessun bastone e può portare un

peso di 10 kg senza particolari difficoltà (ho provato in Agenzia con un grosso

dossier del peso di 10 kg).

Sul fatto che può portare la portesi per al

massimo 1/2 ora anche da seduto sussistono parecchi dubbi. Infatti mi si

conferma da più parti che sono già stati eseguiti dei colloqui di più di un'ora

con l'assicurato senza che abbia mai dovuto togliere la protesi.

In data odierna, sulla scorta dei dati

oggettivabili si procede alla definizione dell'esigibilità del lavoro.

ESIGIBILITÀ DEL LAVORO

L'assicurato può molto spesso sollevare e portare

pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, egli può talvolta sollevare pesi

dai 5 ai 10 kg fino all'altezza dei fianchi e di rado pesi dai 10 ai 25 kg, mai

più pesi superiori ai 25 kg.

L'assicurato può molto spesso sollevare pesi fino

a 5 kg oltre l'altezza del petto e talvolta pesi superiori ai 5 kg oltre l'altezza del petto.

L'assicurato non ha limitazioni nel maneggio di

attrezzi leggeri e di precisione, può talvolta maneggiare attrezzi di media

entità e mai più attrezzi pesanti o molto pesanti, la rotazione manuale non è

impedita.

L'assicurato può spesso effettuare lavori sopra

la testa, non ha limitazione nell'effettuare la rotazione del tronco, può

spesso assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, talvolta la

posizione in piedi e inclinata in avanti, egli non può più assumere la

posizione inginocchiata o effettuare la flessione delle ginocchia, l'assicurato

può spesso assumere la posizione seduta e di lunga durata e talvolta la

posizione in piedi e di lunga durata.

L'assicurato non ha limitazioni nello spostarsi

fino a 50 m, può spesso camminare oltre ai 50 m, può di rado camminare per lunghi tragitti, non può più camminare su terreno accidentato, egli può spesso

salire le scale e non può più salire su scale a pioli."

(Doc. 169-3 inc. LAINF, sottolineature della

redattrice)

Con un successivo scritto datato 7 aprile 2009,

l’assicuratore infortuni, alla luce degli esiti della visita eseguita in data

13.

marzo 2009 dal medico di __________, ha comunicato all’assicurato la

sospensione delle indennità giornaliere a decorrere dal 1° giugno 2009 (cfr.

doc. 171-1).

All’incarto nulla figura, per contro, circa

l’eventuale assegnazione all’assicurato di una rendita di invalidità da parte

dell’assicuratore LAINF.

2.8

In corso di

causa, l’assicurato ha nuovamente contestato la decisione dell’UAI,

trasmettendo il seguente referto del dr. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, relativo alla visita medica del 29 luglio 2009:

"

(...)

VALUTAZIONE

- Sindrome algica all'altezza del moncone, diminuzione della

caricabilità dell'arto inferiore destro in presenza di uno stato dopo

amputazione sopra-malleolare del piede destro il 2.8.2006, amputazione della

gamba il 16.8.2006 e nuova amputazione in sede infra-genicolare il 6.9.2006.

Sulla base degli atti a mia disposizione, in

particolare il rapporto della Clinica __________ del 5.5.2008, le difficoltà

nella confezione dell'infuso e nell'uso della protesi vengono ricondotte

primariamente alle dimensioni del moncone, molto corto, con effetto di leva

della tibia distale sulla parte anteriore della protesi in funzione della

posizione del piede.

Un certo miglioramento sia della componente

algica che della distanza di movimento ha potuto essere raggiunto con l'uso di

un piede PROPRIO, i cui costi non sono tuttavia stati presi a carico da parte

della __________.

Con riferimento e quanto affermato durante la

visita, il signor RI 1 farebbe praticamente uso soltanto di questa protesi: in

effetti, quella munita di un piede più "tradizionale" lo limita

maggiormente sia nel tempo in cui può venir usata, sia nella distanza degli

spostamenti.

In presenza di un moncone clinicamente calmo, con

peraltro buona funzione residua del ginocchio destro, non ritengo personalmente

che la situazione possa venir influenzata in maniera significativa né da

provvedimenti ortopedici (in senso medico), né da misure fisioterapiche.

Sulla base degli elementi a mia disposizione, la

soluzione attuale con il piede "bionico" sarebbe anche risultata

essere la migliore di tutti i diversi test effettuati durante i soggiorni

stazionari alla Clinica di __________.

In relazione con la frattura del bacino, il

signor RI 1 segnala dei disturbi più marcati al versante anteriore al

mantenimento prolungato di una posizione seduta continuata oltre 2-3 ore.

Disturbo peraltro ben compatibile con la lesione

open book riportata in seguito all'evento del 2.8.2008 con successiva

osteosintesi sia della sinfisi pubica, sia della sincondrosi sacro-iliaca di

destra.

Per quanto attiene alla capacità lavorativa, rispettivamente

all'aspetto specifico dell'esigibilità, posso esprimere le seguenti

considerazioni:

- Con riferimento al rapporto del 5.5.2008 durante il periodo di

soggiorno stazionario prolungato (quasi 3 mesi), i medici della Clinica di

Riabilitazione di __________ si sono astenuti dall'eseguire un esame della

caricabilità funzionale EFL (secondo le categorie DOT), non per motivi medici oppure

per intempestività medico-amministrativo-assicurativa: il rapporto fa in

effetti riferimento unicamente al fatto che la valutazione dell'esigibilità

sarebbe stata effettuata da parte della __________ Ticino.

- Nel rapporto del 13.3.2009, riportando le dichiarazioni del

signor RI 1 sul perimetro massimo di deambulazione e sul tempo massimo di

sopportazione della protesi, il dr. __________ fa indirettamente riferimento al

parametri ottenuti con la protesi munita di un piede non riconosciuta da parte

della __________, pagato di tasca propria da parte del paziente.

Come chiaramente

ritenuto anche nel rapporto della Clinica di __________, i valori riscontrabili

con la protesi accettata/pagata dalla __________, risultano essere chiaramente

inferiori.

- Il sollevamento di un incarto del peso di una decina di chili

durante l'esame medico-__________ di chiusura, così come il "sentito

dire" da più parti (a proposito della durata di colloqui e quindi della

sopportazione della protesi) "non sostituiscono e peraltro non si

avvicinano minimamente alla completezza di una valutazione EFL (con

determinazione dei parametri DOT) come a suo tempo avrebbe potuto essere

effettuato a __________, peraltro in sede stazionaria con possibilità di

osservazione continuata su un periodo prolungato.

Questo a più forte

ragione se si tiene conto della potenziale somma delle limitazioni

riconducibili all'amputazione della gamba destra e alla fusione della

sincondrosi sacro-iliaca di destra.

- In considerazione della loro influenza sul moncone e sulla

sincondrosi sacro-iliaca, risultano essere in particolare discutibili i limiti

di carico posti a talvolta 10 kg, raramente 25 kg, l'assunzione spesso di una posizione seduta e di lunga durata, così come talvolta

della posizione in piedi e di lunga durata, spesso spostamenti oltre i 50 metri, così come la capacità di fare spesso uso delle scale.

Tenuto conto di quanto precede, risulta essere

per lo meno dubbio l'effettivo fondamento (somatico strutturale) sul quale

l'Assicurazione Invalidità ha fondato la propria decisione.

Dal punto di vista medico ritengo ragionevole

considerare una capacità lavorativa indicativa nella misura del 50%, come fatto

da parte della __________ prima dell'esame medico __________ di chiusura.

Dal punto di vista amministrativo la decisione

potrebbe essere suscettibile di venir rivalutata/controllata in funzione della

nuova prassi introdotta dal Tribunale Federale con la sentenza 8C_652/2008

dell'8.5.2009, confermata con le sentenze 8C_771/2008 del 3.6.2009 e 8C_44/2009

del 3.6.2009.

Complessivamente:

- Non ritengo esservi delle misure medico-ortopediche suscettibili

di influenzare significativamente i disturbi accusati dal signor RI 1 all'arto

inferiore destro.

- Non condivido il tenore della valutazione dell'esigibilità, così

come riportata nel rapporto del 13.3.2009, facendo peraltro riferimento a dei

parametri ottenuti con una protesi a suo tempo non riconosciuta da parte della __________

malgrado i benefici obiettivati.

- In funzione di quanto precede, in assenza di una documentazione

più "sostanziale" ritengo discutibili/"deboli" le basi

mediche sulle quali l'Assicurazione Invalidità ha fondato la propria decisione.

- Ritengo opportuno prevedere un esame EFL in sede stazionaria,

idealmente presso la Clinica di __________, alfine di beneficiare della

presenza in loco di un servizio competente di ortopedia tecnica e della

possibilità di un'osservazione prolungata su diversi giorni anche al di fuori

dei periodi di valutazione EFL."

(Doc. C2)

Nelle sue

annotazioni del 23 settembre 2009, il dr. __________ del SMR ha osservato:

"

Confermo la valutazione che si tratta di problematica

unicamente postinfortunistica (__________). In particolare faccio presente la

nota della dr.ssa __________ del 9.7.2009 (nel rapporto dr. __________):

abilità lavorativa piena dal punto di vista psichico.” (Doc. XI/bis)

In data 13 ottobre 2009 il patrocinatore

dell’assicurato ha trasmesso al TCA il seguente referto, datato 12 ottobre

2009, denominato “relazione medico-psicologica”, redatto dal dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e dalla psicologa signora __________, i

quali, dopo avere esposto l’anamnesi, hanno posto le diagnosi di “F43.22:

sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata. Dopo due anni

dall’evento infortunistico, la diagnosi può essere meglio codificata come:

F34.1: Distimia (depressione persistente)”.

Il dr. __________ ha poi indicato:

"

(…)

3.

Condizioni al momento della presa a

carico

Il signor RI 1 si è rivolto al Laboratorio di

Psicopatologia del Lavoro di __________, afferente al __________, in data 23

febbraio 2009.

Al momento del contatto con il suddetto servizio

egli mostrava umore deflesso con labilità emotiva e facilità al pianto,

riduzione di interesse e piacere per molte delle attività, sensazione di

affaticamento ed un importante sentimento di vergogna verso la propria

condizione di amputato associato al convincimento di essere condannato.

La capacità di pianificare e progettare il futuro

risultava fortemente ridotta e conseguentemente la capacità di perseverare per

il raggiungimento degli obiettivi personali. In particolare, il signor RI 1

connota la propria vita prima dell’incidente come carica di opportunità, in

netto contrasto rispetto a quella attuale in cui predominano pessimismo e

sfiducia.

La capacità di resistenza allo stress risultava

scarsa. L’ideazione incentrata sulle ripercussioni dell’evento avverso.

La capacità di mantenere un’immagine di sé

stabile e coerente risultava compromessa con una importante difficoltà ad integrare

la sua vita precedente l’incidente con la nuova condizione, all’interno di uno

schema di sé unitario e duraturo.

Riferiva una socializzazione mantenuta seppure

ridotta rispetto al periodo precedente l’incidente. Lamentava anche un disturbo

del sonno con difficoltà di addormentamento e frequenti risvegli notturni.

Il signor RI 1 mostra una certa fragilità psicologica

di base dovuta in parte ad un’infanzia difficile. Fatica a mantenere una

relazione di cura continuativa. Emerge la convinzione di non poter essere

capito o di non trovare conforto parlando con qualcuno il che determina un

atteggiamento di sfiducia verso i medici e i trattamenti.

Ho seguito il signor RI 1 in maniera discontinua,

per complessivamente sei incontri e allo stato attuale la situazione psichica è

sostanzialmente immutata.

Il dr. __________ ha visitato in due riprese il

paziente, per giungere ad una definizione diagnostica. Nel corso dell’ultimo

incontro ha posto l’indicazione per una farmacoterapia antidepressiva, che

verrà discussa con il paziente nelle prossime settimane.

4.

I disturbi lamentati attualmente sono

sicuramente in nesso di causalità con l’incidente del 2 agosto 2006. Sebbene la

sindrome da disadattamento si inserisca sempre su un substrato di vulnerabilità

personale, si può tuttavia supporre che senza l’infortunio il disturbo

psichiatrico non si sarebbe sviluppato.

5.

La condizione clinica attuale è stazionaria

e cronicizzata.

Un’evoluzione sarebbe possibile solo attraverso

una regolare e costante presa in carico psicoterapeutica ed una farmacoterapia

antidepressiva. Bisognerà sondare nelle prossime settimane la motivazione del

soggetto in questa direzione.

6.

Per motivi strettamente psichiatrici e

conseguenti all’infortunio subito nel 2006, la capacità di lavoro è ridotta

nella misura del 30%.

Il limite è dovuto essenzialmente ad un deficit

di concentrazione e di attenzione, legato agli aspetti depressivi persistenti,

che rallenta la capacità di apprendimento e le performance in ogni ambito. La

facile esauribilità delle energie diminuisce il rendimento e la capacità di

adattamento ai diversi contesti professionali o formativi. Anche il vissuto di

vergogna tende a polarizzare gran parte delle energie mentali del soggetto,

distraendolo dalle attività che deve svolgere.

La ferita narcisistica per la perdita

dell’integrità dell’immagine di sé, che rallenta l’accettazione del danno

subito ed ostacola l’investimento verso nuove attività, rappresenta un fattore

legato all’organizzazione di personalità del soggetto, che si è strutturata a

partire dall’adolescenza. Come tale, non è un elemento psicopatologico

strettamente derivato dall’infortunio. In questo senso resta dunque esigibile

che l’A. esplichi uno sforzo di volontà per superare la propria posizione di

rassegnazione, applicandosi regolarmente nelle cure ed in un progetto di

riformazione professionale.

Pur tuttavia, in qualsiasi contesto formativo o

lavorativo, permarrebbe la diminuzione del rendimento del 30%, legata alla

suddetta depressione persistente. La prognosi per un completo recupero della

capacità lavorativa resta per il momento assai incerta.” (Doc. XIII/D)

In uno

scritto del 19 ottobre 2009, redatto su richiesta del patrocinatore

dell’assicurato, il dr. __________ ha aggiunto:

"

In seguito alla sua richiesta di precisazioni

faccio presente quanto segue.

Al momento della nostra presa in carico nel

febbraio 2009 la sintomatologia depressiva del paziente era già cronicizzata.

Si trattava di una sindrome da disadattamento

insorta subito dopo l'evento traumatico ed evoluta nel corso degli anni in una

distimia.

Pertanto l'inabilità lavorativa almeno del 30%,

per ragioni esclusivamente psichiatriche, facendo astrazione dai problemi

fisici, è presente sicuramente dal mese di agosto 2006 in avanti."

(Doc. XVI/1)

Nelle annotazioni mediche del 18 novembre 2009,

il dr. __________ e la dr.ssa __________, psichiatra, del SMR hanno osservato:

"

Attualmente viene presentata documentazione

psichiatrica attestante impedimento del 30%.

Documentazione relativa:

Lettera per la __________ del 19/10/2006 del Dr. Med.

__________ e Dr. Med. __________, __________ di __________.

L'A. è stato valutato successivamente

all'incidente, presso le cure intense dell'Ospedale __________ di __________ in

data 11/08/2006. In quell'occasione il paziente presentava uno stato emotivo

alquanto alterato connesso al trauma dell'infortunio, per cui si è resa

necessaria una prescrizione farmacologica con funzione sedativa.

La sintomatologia osservata è stata inquadrata

come una Reazione Acuta da Stress (ICD - 10: F43.0).

Nelle settimane successive il paziente è stato

seguito presso l'Ospedale __________ di __________ dalla collega Dr. Med. __________,

psichiatra del Servizio che ha confermato la diagnosi ed ha effettuato colloqui

periodici di sostegno.

Nelle due successive rivalutazioni (29/09 e

05/10) presso la Clinica di __________ mi viene segnalato un netto

miglioramento sul versante psichico, con il superamento della sintomatologia

precedente. Il paziente si mostrava tranquillo, non depresso, con una buona

capacità di fronteggiare le difficoltà imposte dall'amputazione ed un notevole

investimento energetico sulle attività riabilitative. Non rilevando più alcun

disturbo d'ordine psichiatrico è stata disposta la sospensione della terapia

psicofarmacologica (Nozinan), senza che si assistesse ad una recrudescenza del

disturbo.

Maggio 2007 si era demoralizzato perchè gli

era stato prospettato un nuovo intervento di revisione del moncone per cui gli

viene consigliato di riprendere contatti con la psicologa (dott.ssa __________)

ci va nel giugno 2007; settembre 2009 scrivono che non è stato più dalla psicologa.

Gennaio 2008 demoralizzato perchè la protesi

non va più.

Relazione medico psicologica - Laboratorio di

psicologia del lavoro del 12.10.2009, dr. __________ e psicologa dott.ssa __________:

diagnosi: F. 43.22 Sindrome da disadattamento,

reazione depressiva prolungata. Dopo due anni dall'evento infortunistico la

diagnosi può essere codificata come:

F. 34.1 Distimia (depressione persistente).

Contatto con il Servizio il 23.02.2009: umore

depresso con labilità emotiva, riduzione di interesse e piacere per molte

attività, sensazione di affaticamento ed un importante senso di vergogna verso

la propria condizione di amputato, capacità di pianificazione e progettualità

futura fortemente ridotta e conseguentemente la capacità di perseverare per il

raggiungimento degli obiettivi personali, capacità allo stress scarsa,

importante difficoltà ad integrare la vita precedente all'incidente con

l'attuale, socializzazione riferita come mantenuta seppure in maniera ridotta,

difficoltà al riposo notturno.

Fatica a mantenere una relazione di cura

duratura. Seguito in maniera discontinua per complessivamente sei incontri,

mentre il Dr. __________ lo ha incontrato due volte per permettere una

definizione diagnostica. Proposta una terapia antidepressiva. Situazione

attuale stazionaria e cronicizzata, un'evoluzione sarebbe possibile solo

attraverso una regolare e costante presa a carico psicoterapeutica e

farmacoterapica antidepressiva.

CL ridotta del 30% per motivi psichici a causa di

deficit di concentrazione e attenzione legato agli aspetti depressivi

persistenti, facile esauribilità delle energie con diminuzione del rendimento e

della capacità di adattamento, vissuto di vergogna. Viene indicata

un'esigibilità che l'A esplichi uno sforzo di volontà per superare la propria posizione

di rassegnazione, applicandosi regolarmente nelle cure e in un progetto di

riformazione professionale. La diminuzione del rendimento del 30% è legata alla

suddetta depressione persistente. Prognosi incerta.

Il Dr. __________ dalla documentazione agli atti

aveva avuto la possibilità di valutare l'A nei mesi successivi all'infortunio,

riportando un netto miglioramento del quadro clinico, tanto da non rilevare più

nella sua ultima valutazione dell'ottobre 2006 la presenza di un disturbo

psichiatrico, anche dopo la sospensione delle terapie psicofarmacologiche in

atto.

Tale documentazione quindi contrasta con la

valutazione attuale sia per quanto riguarda la diagnosi posta che per il

decorso (nella valutazione ultima del 2009 viene ritenuto che dall'agosto 2006

si sarebbe sviluppato una sindrome da disadattamento evoluta in distimia in

maniera continuativa).

Inoltre agli atti il rapporto peritale presso la __________

di __________ del 05.05.2008, dove viene negata la presenza d'una patologia

psichiatrica di tipo invalidante.

Valutazione:

l'attuale documentazione fornita è in netto

contrasto con la documentazione precedente, documentazione in parte firmata

dallo stesso dr. __________. Queste discrepanze sicuramente non permettono di

stabilire l’inizio dell'impedimento psichiatrico per agosto 2006.

Nell'attuale situazione non può però essere

esclusa l'attuale presenza d'una problematica psichiatrica con influsso sulla

CL residua.

Da notare che vi è una importante problematica

somatica di pertinenza esclusivamente __________. Non può nemmeno essere

escluso al momento attuale che la problematica psi sia in stretta relazione con

la patologia postinfortunistica. In questo senso sarebbe auspicabile

l'esecuzione d'una perizia psichiatrica neutra (ev. in collaborazione con la __________)

onde definire l'impedimento derivante dalla problematica psichica e se questa è

in relazione con la problematica postinfortunistica." (Doc. XVIII/1)

In tale scritto, i medici del SMR hanno fatto

riferimento al referto del 19 ottobre 2006, redatto dal dr. __________ e dal

dr. __________, del seguente tenore:

"

Ho potuto valutare il Sig. RI 1, successivamente

all'incidente, presso le cure intense dell'Ospedale __________ di __________ in

data 11/08/2006. In quell'occasione il paziente presentava uno stato emotivo

alquanto alterato connesso al trauma dell'infortunio, per cui si è resa

necessaria una prescrizione farmacologica con funzione sedativa. Nel complesso

avevo ritenuto che la sintomatologia osservata fosse inquadrabile come una Reazione

Acuta da Stress (ICD - 10:F43.0).

Nelle settimane successive il paziente è stato

seguito presso l'Ospedale __________ di __________ dalla collega Dr. Med. __________,

psichiatra del nostro servizio. La collega ha confermato la diagnosi ed ha

effettuato colloqui periodici di sostegno.

Personalmente ho avuto modo di rivalutare il

paziente nuovamente alla Clinica di __________ in due occasioni (29/09 e

05/10). Ho trovato un netto miglioramento sul versante psichico, con il

superamento della sintomatologia precedente. Il paziente si mostrava

tranquillo, non depresso, con una buona capacità di fronteggiare le difficoltà

imposte dall'amputazione ed un notevole investimento energetico sulle attività

riabilitative. Non rilevando più alcun disturbo d'ordine psichiatrico ho

disposto la sospensione della terapia psicofarmacologica (Nozinan), senza che

si assistesse ad una recrudescenza del disturbo." (Doc. XVIII/2)

In data 25 novembre 2009, il dr. __________,

rispondendo ad una richiesta del patrocinatore dell’interessato, ha ancora

osservato:

"

In seguito alla sua richiesta di precisazioni

faccio presente quanto segue.

Nel 2006 ho visto il Sig. RI 1 come psichiatra

consulente per l'__________, al fine di impostare una terapia farmacologica in

un paziente traumatizzato ed agitato. Preciso che non ho mantenuto un rapporto

di cura ambulatoriale successivo con il Sig. RI 1. L'ho visto recentemente su

richiesta della psicologa Sig.ra __________.

Pertanto le mie conclusioni circa l'inabilità

lavorativa del 30% a partire dalla data dell'infortunio in avanti sono basate

sul principio di verosimiglianza.

Appena dopo l'incidente si evidenziava una reazione

acuta da stress, che poi è velocemente rientrata con i farmaci e non

giustificava più quindi una sedazione importante con Nozinan. Questo è il senso

della mia precedente nota del 2006 rivolta alla __________. Va inoltre detto

che dopo eventi traumatici si può assistere a periodi di apparente recupero,

alternati a fasi successive di peggioramento psicologico.

Le limitazioni legate all'incidente ed

all'amputazione, in un ragazzo giovane, hanno generato un lento e progressivo

disadattamento, che si è tradotto nella sindrome che ho descritto recentemente.

Non vi è quindi alcuna incompatibilità tra le due diagnosi da me poste in tempi

diversi, ma una stretta consequenzialità.

Le sindromi da disadattamento ed i disturbi

insorti in seguito ad un evento traumatico, dopo possibili fasi di apparente

quiescenza, rappresentano un processo lento e che si insinua progressivamente.

Ritengo perciò di poter ribadire le conclusioni a

cui ero giunto nella relazione precedentemente inviatale." (Doc. XX/E)

2.9

Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una

sentenza pubblicata in DTF 123 V 175, il Tribunale federale ha rilevato che, con

l’entrata in vigore, il 1° giugno 1994, del nuovo statuto, è stato

ancorato il concetto di indipendenza e di imparzialità

dei periti dei centri medici d'accertamento dell'AI, che già esisteva in

precedenza.

Questa giurisprudenza è

poi stata confermata in una sentenza pubblicata in DTF 132 V

376, nella quale l’Alta Corte ha deciso che i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA devono essere osservati anche quando una perizia è

affidata ad un centro d'accertamento medico (SAM).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…) La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment

énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009,

il Tribunale federale ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso

valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza avere

visitato personalmente l’assicurato.

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008.

IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.10

Attentamente esaminata la

documentazione medica presente nell’incarto e richiamata la giurisprudenza

relativa al valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.9.), questo

Tribunale non può confermare la decisione impugnata, per i motivi che seguono.

Nella

decisione impugnata, l’UAI ha considerato che “dalla documentazione medica

acquisita all’incarto non emergono affezioni invalidanti estranee

all’infortunio, pertanto non abbiamo motivo per discostarci dalle percentuali

di incapacità riconosciute dalla __________: 100% fino al giugno 2008; a

decorrere dal 1° luglio 2008 viene ritenuto abile in misura completa per lo

svolgimento di attività rispecchianti le indicazioni mediche (attività

prevalentemente sedentarie con la possibilità di togliere la protesi anche

sull’arco di tutta la giornata, la deambulazione è possibile fino a 1000 m e riesce a portare la protesi per 2 ore di seguito)”. L’UAI ha poi aggiunto che “a seguito

delle osservazioni presentate dal dr. __________ e dell’aggiornamento degli

atti presenti all’incarto della __________, la quale ha riconosciuto dal 1°

luglio 2008 un’inabilità lavorativa del 50% fino al 31 maggio 2009 (visita

medica di chiusura del 13 marzo 2009), ci atteniamo alle valutazioni

dell’assicurazione LAINF fino all’esame medico appena indicato, dopodichè fa

stato il calcolo sopra indicato” (doc. A, sottolineatura della redattrice).

L’UAI ha preso tale decisione basandosi sia sulle

indicazioni del dr. __________ del SMR, sia sulla valutazione espressa dal dr. __________

in ambito infortunistico.

L’art. 59 cpv. 2 bis LAI prevede che:

"

I servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Essi

stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato, determinante per

l’AI secondo l’articolo 6 LPGA, di esercitare un’attività lucrativa o di

svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile. Sono

indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli

casi." (n.d.r: sottolineatura della redattrice)

Nelle sue annotazioni del 7 luglio 2008, il dr. __________

del SMR aveva indicato che “attualmente l’assicurato riesce a portare la

protesi per 2 ore di seguito, la deambulazione è possibile fino a 1000 m. In questo senso potrebbe svolgere un’attività prevalentemente sedentaria dove è

possibile togliere la protesi anche sull’arco di tutta la giornata” (doc. 51-1,

sottolineatura della redattrice).

Nelle annotazioni del 23 dicembre 2008, il dr. __________

ha rilevato di ritenere “giudizioso riconoscere in analogia alla __________ una

IL del 50% dal 1° luglio 2008 a tuttora in attesa che i limiti precisi vengano

stabiliti dalla __________” (doc. 67-1, sottolineatura della redattrice).

Tali limiti sono poi stati stabiliti dal dr. __________

in occasione della visita medica di chiusura del 13 marzo 2009 per conto

dell’assicuratore infortuni, nella quale il medico ha definito l’esigibilità

lavorativa dell’interessato. In particolare, il dr. __________ ha, tra le altre

cose, indicato che l’assicurato “può spesso assumere la posizione seduta e

di lunga durata e talvolta la posizione in piedi e di lunga durata”;

che “può portare un peso di 10 kg senza particolari difficoltà (ho provato

in Agenzia con un grosso dossier del peso di 10 kg)” e che “sul fatto che può portare la protesi per al massimo mezz’ora anche da seduto sussistono

parecchi dubbi, infatti mi si conferma da più parti che sono già stati eseguiti

dei colloqui di più di un’ora con l’assicurato, senza che abbia mai dovuto

togliere la protesi” (doc. 169-3 inc. LAINF, sottolineature della

redattrice).

Il patrocinatore dell’interessato ha contestato

le conclusioni del dr. __________, criticando sia il fatto che l’assicurato

possa portare la protesi per oltre un’ora, sia che egli possa svolgere al 100%

un’attività adeguata, di tipo prevalentemente sedentario (doc. I). L’avv. RA 1

ha inoltre considerato “assurdo” che non si sia effettuata una valutazione EFL

di prova di carico di lavoro, aggiungendo che la “prova” eseguita dal dr. __________,

consistente nel far sollevare all’interessato un dossier di una decina di

chili, “non sostituisce né si avvicina minimamente alla completezza di una

valutazione EFL” (doc. IX).

Il patrocinatore ha fondato queste critiche sul

referto del 29 luglio 2009 del dr. __________, il quale ha contestato la

valutazione dell’esigibilità lavorativa effettuata dal dr. __________,

indicando che “in considerazione della loro influenza sul moncone e sulla

sincondrosi sacro-iliaca risultano essere in particolare discutibili i limiti

di carico posti a talvolta 10 kg, raramente 25 kg, l’assunzione spesso di una posizione seduta di lunga durata, così come talvolta della

posizione in piedi e di lunga durata, spesso spostamenti oltre i 50 metri, così come la capacità di fare spesso uso delle scale” (doc. C2, sottolineatura della

redattrice).

A proposito dei problemi per l’assicurato nel

mantenere la posizione seduta di lunga durata, il dr. __________, nel suo

referto del 29 luglio 2009, ha in particolare rilevato che “in relazione con la

frattura del bacino, il signor RI 1 segnala dei disturbi più marcati al

versante anteriore al mantenimento prolungato di una posizione seduta

continuata oltre 2-3 ore”, aggiungendo che tale disturbo risulta “peraltro

ben compatibile con la lesione open book riportata in seguito all’evento del 2

agosto 2006 con successiva osteosintesi sia della sinfisi pubica, sia della

sincondrosi sacro-iliaca di destra” (doc. C2, sottolineatura della

redattrice).

Al riguardo, il TCA rileva che la contestazione

del dr. __________ riguardo a quanto stabilito dal dr. __________ e, in

particolare, in merito alla presunta possibilità per l’assicurato di mantenere

“spesso una posizione seduta e di lunga durata”, è avvalorata anche dall’opinione

del dr. __________, il quale, nella valutazione dell’esigibilità fisica del 7

novembre 2008, ha espressamente indicato che la possibilità per l’assicurato di

mantenere la posizione statica seduta è “esigua” e quella statica eretta

è pure “esigua”, ciò che corrisponde ad una percentuale del 1%-5%

rispetto ad un orario normale di lavoro (cfr. doc. 64-2, sottolineature della

redattrice).

Il dr. __________, inoltre, nel referto del 20

novembre 2008 indirizzato all’UAI, ha rilevato che i problemi dell’assicurato

consistono, tra l’altro, nel fatto di “accusare rapidamente dei crampi in

posizione seduta” (doc. 64-1, sottolineatura della redattrice).

Nonostante

i pareri divergenti da parte di due specialisti in chirurgia ortopedica

riguardo alla impossibilità, per l’interessato, di mantenere in particolare la

posizione seduta di lunga durata, l’UAI non ha ritenuto opportuno approfondire

la questione, nonostante tale aspetto rivesta, tuttavia, un’importanza fondamentale

nella fattispecie concreta.

A fronte del

referto del dr. __________, il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni

del 23 settembre 2009, si è infatti limitato ad osservare di confermare “la

valutazione che si tratta di problematica unicamente post-infortunistica”,

senza nulla aggiungere riguardo alle critiche del dr. __________ a proposito

dei limiti funzionali dell’interessato (cfr. doc. XI/bis).

Tale modo

di procedere non può essere approvato da questo Tribunale, tenuto conto del

fatto che l’amministrazione ha espressamente considerato pienamente esigibili

da parte dell’assicurato attività adeguate, di tipo prevalentemente sedentario

(cfr. doc. 33-1, doc. 34-1 e doc. 51-1).

Appare quindi imprescindibile, prima di potersi

esprimere in merito alla capacità lavorativa residua dell’assicurato e, di

conseguenza, al suo grado di invalidità, appurare se l’assicurato sia in grado

di mantenere la posizione seduta di lunga durata - come stabilito dal dr. __________

- oppure no - come preteso dal dr. __________ e dal dr. __________.

A tale proposito, il dr. __________, nel suo

referto, ha indicato di considerare “opportuno prevedere un esame EFL in sede

stazionaria, idealmente presso la clinica di __________, alfine di beneficiare

della presenza in loco di un servizio competente di ortopedia tecnica e della

possibilità di un’osservazione prolungata su diversi giorni anche al di fuori

dei periodi di valutazione EFL” (doc. C2).

Il TCA concorda con queste considerazioni del dr.

__________ e invita quindi l’UAI a predisporre un accertamento specialistico

della capacità lavorativa dell’assicurato e dei suoi limiti funzionali, anche

tramite una valutazione EFL, da svolgere presso un centro specializzato.

Al

riguardo, questa Corte ricorda che, in una sentenza 8C_547/2008 del 16 gennaio

2009, consid. 4.2.1, pubblicata in SVR 2009 IV nr. 26, il Tribunale federale si

è così espresso a proposito della modalità e del significato di una valutazione

della capacità funzionale (EFL) e della sua rilevanza per l’apprezzamento della

capacità lavorativa:

"

(…)

4.2.1

Für eine valide Beurteilung der

Arbeitsfähigkeit und Zumutbarkeit ist in manchen Fällen neben den medizinischen

Befunden und Diagnosen auch eine arbeitsorientierte Evaluation der

funktionellen Leistungsfähigkeit wünschbar oder sogar erforderlich. In einem solchen

ergonomischen Assessment kann anhand von Arbeitssimulationstests (wie Heben und

Tragen, Arbeit über Kopfhöhe oder Leitersteigen) das arbeitsbezogene

Leistungsvermögen generell und mit Blick auf die angestammte berufliche

Tätigkeit konkret beurteilt werden. In der Regel wird eine EFL unter ärztlicher

Supervision von einer physio- oder ergotherapeutischen Fachperson durchgeführt,

wobei mehrere Etappen durchschritten werden: Eine Patienteninformation, eine

auf den Gesundheitszustand und die beruflichen Aspekte zentrierte Anamnese, das

Ausfüllen von Fragebogen über Schmerzen und funktionelle Behinderung, eine

klinische Untersuchung, funktionelle Tests sowie die Beobachtung (Kooperation,

Leistungskohärenz, Niveau der gezeigten Leistungen, Verhalten gegenüber

physischer Belastung und Schmerzen, Körperschema, Sicherheit der Durchführung).

Die untersuchende Person vergleicht hierauf die gezeigten funktionellen

Leistungen mit den physischen Anforderungen der häufigsten Arbeiten am

Arbeitsplatz. Schliesslich liefert sie einen Bericht, der in seinen

Schlussfolgerungen über die Art, wie die Klientin oder der Klient die

funktionellen Tests durchgeführt hat, das erreichte globale Leistungsniveau,

den Kooperationsgrad sowie das Kohärenzniveau der Leistungen Auskunft gibt und

eine Schätzung der Fähigkeiten, die häufigsten Aufgaben am Arbeitsplatz zu

erfüllen, enthält. Empfehlungen können sodann auch in Bezug auf die

funktionelle Rehabilitation, den Reintegrationsprozess oder auf allfällige

einfache Massnahmen in der Gestaltung des Arbeitsplatzes abgegeben werden. Die

EFL misst somit die Fähigkeit eines Individuums, manuelle Tätigkeiten zu

verrichten, und schätzt den Zeitraum, während dessen die Klientin oder der

Klient diese im Verlaufe eines ganzen Tages auszuüben imstande ist. Das

umfassende Testverfahren ermöglicht zudem relevante Aussagen zum

Leistungsverhalten und zur Konsistenz der versicherten Person, wobei gerade

eine allfällig beobachtete Symptomausweitung und Selbstlimitierung im Rahmen

eines chronifizierten Zustandes für die Bewertung der Zumutbarkeit bedeutsam

sein kann. Neben der Momentaufnahme ist auch die zukünftige

Entwicklungsperspektive - sei dies hinsichtlich der medizinisch-prognostischen

Faktoren oder in Bezug auf die Abschätzung des Rehabilitationspotentials für

arbeitsrelevante Verbesserungen - in der Beurteilung zu berücksichtigen. Die

EFL hat demgegenüber nicht das Ziel, die Natur der multiplen und komplexen

Ursachen, die einer wiederholten Selbstlimitierung der Leistung und dem

Nachweis mehrfacher Inkohärenzen zugrunde liegen, zu erforschen. Ferner ist sie

nicht geeignet, kognitive oder verhaltensorientierte Fähigkeiten am

Arbeitsplatz zu schätzen oder Leistungseinschränkungen aufzuzeigen, die auf

Erkrankungen ausserhalb des Bewegungsapparates zurückzuführen sind (Michael

Oliveri, Was sollen wir messen: Schmerz oder Funktion? Die Evaluation der

funktionellen Leistungsfähigkeit als Mittel für die Beurteilung der

Arbeitsfähigkeit, in: Schmerz und Arbeitsfähigkeit, St. Gallen 2003, S. 389 ff,

insb. S. 406; Gilles Rivier/Monika Seewer, Evaluation der funktionellen

Leistungsfähigkeit, SUVA-Medizinische Mitteilungen, Nr. 73, Frühling 2002, S.

33.

ff.).”

Inoltre, il TCA può fare proprie anche le critiche espresse dal dr. __________

a proposito di altri due argomenti: il primo, che non si può ritenere esaustiva

la “valutazione” del dr. __________ relativa al fatto che l’assicurato possa

portare un peso di 10 kg senza particolari difficoltà, con la motivazione,

esposta dallo stesso dr. __________ nel rapporto della visita medica di

chiusura del 13 marzo 2009, che “ho provato in Agenzia con un grosso dossier

del peso di 10 kg” (cfr. doc. 169-3 inc. LAINF); il secondo, che non si può

contestare il fatto che l’assicurato non riesca a portare, anche da seduto, la

protesi oltre un certo lasso di tempo, affermando che, come indicato dal dr. __________,

“mi si conferma da più parti che sono già stati eseguiti dei colloqui di più di

un’ora con l’assicurato senza che abbia mai dovuto togliere la protesi” (cfr.

doc. 169-3 inc. LAINF).

Come

giustamente indicato dal dr. __________, “il sollevamento di un incarto di una

decina di chili durante l’esame medico-__________ di chiusura, così come il “sentito

dire” da più parti (a proposito della durata di colloqui e quindi di sopportazione

della protesi), non sostituiscono e peraltro non si avvicinano minimamente alla

completezza di una valutazione EFL (con determinazione dei parametri DOT) come

a suo tempo avrebbe potuto essere effettuato a __________, peraltro in sede

stazionaria con possibilità di osservazione continuata su un periodo prolungato.

Questo a maggiore ragione se si tiene conto della potenziale somma delle

limitazioni riconducibili all’amputazione della gamba destra e alla fusione

della sincondrosi sacro-iliaca di destra” (doc. C2, sottolineatura della

redattrice).

Al

riguardo, il TCA ribadisce l’importanza di una valutazione della capacità

funzionale (EFL), che, come sopra esposto, viene eseguita da uno specialista in

fisioterapia o in ergoterapia, sotto la supervisione di un medico e tiene conto

di tutta una serie di aspetti (cfr. STF 8C_547/2008 del 16 gennaio 2009, consid.

4.2.1

, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 26, sopra riprodotta per esteso).

Da

notare, inoltre, che anche il dr. __________, nel suo referto del 20 novembre

2008.

indirizzato all’UAI, ha indicato che il tentativo di ripresa lavorativa

effettuato dall’assicurato nel mese di ottobre 2008 è fallito, dato che

l’interessato “non è assolutamente in grado di deambulare per 1 km né di portare la protesi per oltre 1 ora” (cfr. doc. 64-1, sottolineatura della redattrice).

Anche

questi aspetti, controversi, dovranno essere approfonditi dall’UAI nell’ambito

dei nuovi accertamenti specialistici di natura chirurgico-ortopedica da

effettuare al fine di determinare con precisione quali siano i limiti

funzionali dell’interessato e, di conseguenza, la sua capacità lavorativa

residua.

Il TCA

non può, per contro, concordare con l’opinione del dr. __________, poi ripresa

dal patrocinatore dell’interessato, a proposito del fatto che non si possa

condividere “il tenore della valutazione dell’esigibilità, così come riportata

nel rapporto del 13 marzo 2009, facendo peraltro riferimento a dei parametri

ottenuti con una protesi a suo tempo non riconosciuta da parte della __________

malgrado i benefici obiettivati” (doc. C2).

Al

riguardo, va infatti ricordato che, conformemente

a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato

incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233,

117.

V 278 e 400 e i ivi riferimenti; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 1995, p. 61).

In virtù di tale obbligo, è corretto

che nella valutazione dei limiti funzionali dell’assicurato - che deve

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel

miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità" – si faccia

riferimento all’utilizzo della protesi maggiormente confacente alle esigenze

dell’interessato.

Infine, il

patrocinatore dell’interessato ha contestato la mancata valutazione, da parte

dell’UAI, delle patologie di natura psichica dell’interessato, il quale “soffre

molto psicologicamente, è in cura da una psicologa (dottoressa __________) e

verrà prodotta la necessaria documentazione medica. D’altronde il suo stato

fisico è tale che una forte ripercussione psichica appare quantomeno normale. È

demoralizzato. A dire poco” (doc. I).

Al riguardo, nelle annotazioni mediche del 23

settembre 2009 (cfr. doc. XI/bis), il dr. __________ del SMR ha confermato la

presenza, nel caso di specie, di problematiche esclusivamente

post-infortunistiche, rilevando che nel referto del 29 luglio 2009 del dr. __________,

prodotto dal ricorrente, è riportato quanto segue, citiamo: “il 9 luglio 2009

referto dr.ssa __________: abilità lavorativa piena dal punto di vista

psichico” (cfr. doc. C2).

In corso

di causa, il patrocinatore dell’assicurato ha prodotto una “relazione

medico-psicologica”, datata 12 ottobre 2009, redatta dal dr. __________ e dalla

psicologa __________, nella quale sono state poste le diagnosi di “sindrome da

disadattamento, reazione depressiva prolungata (ICD10-F43.22); dopo due anni

dall’evento infortunistico la diagnosi può essere meglio codificata come

distimia (depressione persistente) (ICD10-F34.1)”. A mente dei curanti, tali

diagnosi riducono la capacità lavorativa dell’assicurato nella misura del 30%

(cfr. doc. XIII/D).

Inoltre,

in uno scritto del 19 ottobre 2009, il dr. __________ ha precisato che

l’inabilità lavorativa del 30% dell’assicurato, per motivi psichiatrici, “è

presente sicuramente dal mese di agosto 2006 in avanti” (cfr. doc. XVI/1).

Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali

valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di

fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 28 maggio 2009 – quando si ritenga che

fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25

consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V

366.

consid. 1b).

In concreto, il referto del dr. __________ del 12 ottobre 2009

(doc. XIII/D) è successivo alla decisione impugnata.

Esso

va tuttavia preso in considerazione, dato che, come precisato nello scritto del

19.

ottobre 2009, il dr. __________ ha indicato che l’inabilità lavorativa del

30% per motivi psichiatrici è presente fin dal mese di agosto 2006 (cfr. doc. XVI/1).

Pertanto,

potendo il referto del 12 ottobre 2009 del dr. __________ permettere di

accertare lo stato di salute dell’assicurato antecedente al provvedimento

contestato, tale rapporto è rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è

suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo

della situazione precedente la decisione del 28 maggio 2009 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

È vero

che nelle loro annotazioni mediche del 18 novembre 2009, il dr. __________ e la

dr.ssa __________ del SMR - pur riconoscendo che “nell’attuale situazione non

può però essere esclusa l’attuale presenza di una problematica psichiatrica con

influsso sulla capacità lavorativa residua” - hanno tuttavia contestato il

fatto che l’impedimento, dal profilo psichiatrico, sia presente fin dal mese di

agosto 2006, dato che ciò contrasterebbe con quanto attestato dallo stesso dr. __________

in un referto dell’ottobre 2006, nel quale aveva peraltro posto una diagnosi

differente (doc. XVIII/1).

Il TCA

constata, tuttavia, che tale critica dei medici del SMR è stata respinta dal

dr. __________, il quale, in uno scritto del 15 novembre 2009, ha ribadito che l’assicurato, a suo avviso, è da ritenere inabile al lavoro nella misura del

30%, a partire dal mese di agosto 2006, sottolineando che “dopo eventi

traumatici si può assistere a periodi di apparente recupero, alternati a fasi

successive di peggioramento psicologico”. Il dr. __________ ha rilevato che “le

limitazioni legate all’incidente e all’amputazione, in un ragazzo giovane,

hanno generato un lento e progressivo disadattamento, che si è tradotto nella

sindrome che ho descritto recentemente. Non vi è quindi alcuna incompatibilità

tra le due diagnosi da me poste in tempi diversi, ma una stretta

consequenzialità” (doc. XX/E).

Alla luce

di queste considerazioni esposte dal dr. __________, il TCA non può, in

mancanza di ulteriori accertamenti specialistici (peraltro invocati anche da

parte dell’amministrazione, seppure a titolo abbondanziale, cfr. doc. XVIII),

stabilire con sufficiente tranquillità se l’insorgenza dei disturbi di carattere psichiatrico, con influsso

sulla capacità lavorativa residua dell’interessato, segnalati dal dr. __________,

sia intervenuta già prima dell’emissione della decisione impugnata

oppure no.

Alla luce

delle affermazioni del dr. __________ e, in particolare, delle spiegazioni

esposte nello scritto del 25 novembre 2009 (cfr. doc. XX/E), infatti, questo

Tribunale non può escludere che il possibile peggioramento delle condizioni di

salute dell’assicurato dal profilo psichiatrico sia avvenuto ancora prima del 28 maggio 2009.

Anche su

questo aspetto, quindi, gli atti vanno rinviati all’UAI affinché faccia

allestire una perizia psichiatrica al fine di chiarire sia l'aspetto

diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del

ricorrente.

Per

inciso, il TCA ricorda che, secondo la giurisprudenza federale, la diagnosi di distimia, non è, in quanto tale,

invalidante (cfr. STF I 649/06 del 13 marzo 2007, nella

quale il Tribunale federale ha sottolineato di avere già evidenziato, a più

riprese, che la diagnosi di distimia – che corrisponde ad una

depressione cronica del tono dell'umore, che non è sufficientemente grave da

giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media

gravità o lieve - pur potendo dare luogo ad una diminuzione del

rendimento, non è, in quanto tale, invalidante).

L’Alta

Corte ha ribadito tale principio in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009,

nella quale, a proposito della distimia, ha precisato quanto segue:

"

(...)

4.3

Secondo il sistema di classificazione ICD-10

convenzionalmente utilizzato, la distimia configura una depressione cronica

dell'umore che non è sufficientemente grave o nella quale i singoli episodi non

sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome

depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal

riguardo il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di

affermare a diverse riprese che una distimia non esplica di principio - a

seconda delle circostanze - effetti invalidanti (sentenze 1938/05 del 24 agosto

2006, consid. 4.1 e 5; 1834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; 1488/04 del 31

gennaio 2006, consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su osservazioni

medico-empiriche e che pertanto costituisce una questione giuridica, non ha

però valore assoluto. Un disturbo distimico può nel singolo caso pregiudicare

notevolmente la capacità lavorativa se è associato ad altre diagnosi, come ad

esempio a un disturbo serio della personalità (sentenza 1653/04 del 19 aprile

2006, consid. 3). Se per contro lo stato psichico evidenzia

"unicamente" una distimia, ciò può anche comportare una riduzione

dell'attitudine al lavoro, ma non determina, in quanto tale, un danno alla

salute ai sensi di legge (SVR 2008 IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I 649/06]).

(...)"

2.11

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una

sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso

all'amministrazione per l’allestimento di una perizia bidisciplinare nei

due settori indicati in precedenza, che chiarisca sia

l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità

lavorativa della ricorrente, determinando con precisione quali sono i limiti

funzionali dell’assicurato.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sull’eventuale soppressione o riduzione della rendita a partire dal

1° luglio 2009.

2.12

L’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,

U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999

nella causa E.T.).

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 28 maggio 2009 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.11.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria

e gratuito patrocinio del 19 giugno 2009.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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