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Decisione

32.2009.125

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 ottobre 2009Italiano65 min

Source ti.ch

Fatti

I sintomi però non hanno mai impedito viaggi,

relazioni,ecc.

Si rileva una certa tendenza a deresponsabilizzarsi

e a far dipendere dall'altro quanto avrà o no. Si nota un difetto di critica e

superficialità di analisi della realtà.

A mio avviso la percentuale di IL pari al 15%

dovrebbe partire con il 2003: passibile sia di miglioramento che di

peggioramento. Probabile acuirsi funzionale della sintomatologia a scopo

economico.

8 Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?

Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

Vedi "conclusioni" e punto 6.

9 Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa

dell'assicurato? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità

lavorativa?

Quello che vediamo è uno stile coerente con una

struttura di personalità, di per se stessa poco modulabile: una presa a carico

psichiatrica a cadenza regolare potrebbe attivare movimenti di approfondimento

della capacità di critica e di contenimento dei contenuti ansiosi e

dell'emotività che mantiene una modalità espressiva a tinta adolescenziale.

10 Ritiene possibile effettuare provvedimenti di integrazione

professionale presso questo assicurato? Descrivere le residue risorse

Non ritengo al momento utile ricorrere a

provvedimenti del genere in questo assicurato ma gli stessi non risultano

controindicati dal punto di vista psichiatrico.

11 Ritiene che l'assicurato sia capace di svolgere altre attività?

Se sì, descrivere i limiti funzionali della capacità lavorativa in tale

attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento)

Ritengo che il soggetto sarebbe in grado di

svolgere tutte le altre attività teoricamente esigibili, compatibili con

livello culturale, età, quadro fisico e attitudini personali nella stessa

percentuale già detta." (Doc. AI 49/25-27)

L’aspetto

neurologico è stato vagliato dal Dr. __________, spec. in neurologia, che nel

suo referto del 10 dicembre 2008, ha esposto la seguente valutazione:

"

(...)

L'attuale stato neurologico si presenta del tutto

nella norma, clinicamente nessun segno di radicolopatia cervicale o lombare,

nessun segno per una patologia muscolare, di una mielopatia o di un disturbo

centrale. All'esame ENG invece è evidente una lieve sindrome del solco cubitale

destro con lieve compressione del nervo ulnare in questa sede senza segni

clinici di una neuropatia del nervo ulnare ossia forza muscolare dei muscoli

innervati dal nervo ulnare nella norma, nessun disturbo della sensibilità. I

dati ENG attuali sono all'incirca sovrapponibili a quelli descritti dal Dr.

med. __________ nel settembre 2005, non vi è quindi stata una progressione.

Dal lato neurologico posso porre le diagnosi di:

1.

Lieve neuropatia del nervo ulnare destro su lieve sindrome del solco cubitale

senza segni clinici deficitari.

Nonostante la sindrome del solco cubitale destro

sia solo di lieve entità sono verosimili gli episodi descritti dal paziente di

un certo blocco alla mano destra, sintomatologia ben nota e frequentemente

descritta da altri pazienti con disturbi analoghi. Questi blocchi in genere si

presentano principalmente sotto sforzo fisico maggiore, in tal senso hanno

un'influenza sulla capacità lavorativa del paziente nel suo lavoro originale di

carrozziere-lattoniere o per altre professioni che richiedono sforzi fisici

maggiori con la mano destra dominante del paziente. Per questa attività stimo

che dal lato neurologico esiste un'incapacità lavorativa complessiva del 50%

legata alla neuropatia del nervo ulnare destro. Invece per tutte le altre

professioni che richiedono sforzi fisici lievi omoderati alla mano destra non

vi è nessuna incapacità lavorativa dal lato strettamente neurologico.

Per quanto riguarda la prognosi, negli ultimi 3

anni i parametri elettrofisiotogici del nervo ulnare destro sono rimasti

stabili senza peggioramenti o miglioramenti, dal lato neurologico non vi è

attualmente una stretta indicazione di un approccio chirurgico in quanto

mancano dei segni neurologici deficitari legati alla neuropatia con forza e

sensibilità conservata e sintomatologia soggettiva limitata a sporadici momenti

di sforzo maggiore con la mano destra.

Se invece il paziente dovesse prevedere di

effettuare più frequentemente degli sforzi fisici maggiori con la mano destra

si consiglierebbe un intervento di decompressione del nervo ulnare destro a

livello del solco cubitale, l'intervento, tenendo conto dei dati

elettrofisiologici, dovrebbe essere risolutivo." (Doc. AI 49/36-37)

L’aspetto

reumatologico è stato indagato dal Dr. __________, spec. FMH in reumatologia,

che nel suo referto del 1° dicembre 2008, dopo aver illustrato l’anamnesi

personale e patologica dell’assicurato, i dati soggettivi e quelli oggettivi ha

posto la diagnosi di “Sindrome fibromialgica generalizzata.

Decondizionamento muscolare. Disturbi statici del rachide con cifoscoliosi

della dorsale con protrazione del capo, appiattimento della lombare.

Spondilolistesi di L5 su S1 di primo grado secondo Meyerding su probabile lisi

di L5”.

Lo

specialista ha quindi espresso quanto segue:

"

(...)

5. Valutazione e prognosi:

Il signor RI 1, nato il 28.1.1971, __________,

__________, lamenta dall'infanzia dolori al rachide, entrando in cura

reumatologica specialistica a decorrere dal 1992; a partire dal febbraio 2003,

il reumatologo curante parlava di una sindrome del dolore cronico con turbe

statiche del rachide, nello stesso anno, un consulto neurologico portava alla

diagnosi di sindrome iperalgica diffusa in buona parte d'origine funzionale

psicogena. L'assicurato lamenta tuttora dolori diffusi panvertebrali,

irradianti, senza traiettoria dermatometrica, negli arti superiori ed

inferiori, in aumento quando fa freddo e umido, in posizioni statiche,

chinandosi, sintomatologia algica presente di giorno e di notte, poco

modulabile, finora non chiaramente migliorata ad un trattamento

farmacologico-fisiatrico. All'esame clinico impone, in primo luogo, la presenza

di 16 su 18 punti fibromialgici positivi ripartiti simmetricamente alla parte

superiore ed inferiore del tronco, che definiscono la diagnosi di sindrome

fibromialgica generalizzata che spiega in gran parte le caratteristiche del

dolore generalizzato presente. Sono assenti sinoviti o tenosinoviti alle

articolazioni delle estremità superiori ed inferiori, articolazioni che

appaiono libere ai movimenti anche se doloranti, in ogni direzione. Al rachide

notiamo una cifoscoliosi della dorsale con protrazione del capo, la mobilità

cervicale risulta libera ai movimenti in ogni direzione anche se dolorante,

stesso dicasi della colonna lombare, sono assenti deficit

cervicolomboradicolari; la radiografia della colonna cervicale è risultata

normale. Quella del rachide lombare aveva mostrato una spondilolistesi di primo

grado secondo Meyerding di LS su S 1 in probabile lisi di L5, gli ulteriori

segmenti risultavano normoallineati, gli spazi intersomatici tutti regolari. La

spondilolistesi di L5 su S1, spiega soltanto una minima parte dei dolori, localizzabili

al passaggio lombosacrale, ma non sono in grado, di dare una spiegazione alla

sintomatologia algica generalizzata, appunto causata dalla sindrome fibromialgica.

Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta,

dell'esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi di sindrome fibromialgica

generalizzata, decondizionamento muscolare, disturbi statici del rachide con

cifoscoliosi della dorsale con protrazione del capo, appiattimento della

lombare, spondilolistesi di L5 su S1 di primo grado secondo Meyerding su

probabile lisi di L5.

È auspicabile un trattamento algomodulatore

centrale onde innalzare la soglia del dolore contrastando così la

sintomatologia algica generalizzata; parallelamente l'assicurato dovrebbe

sottoporsi ad un intenso programma di ricondizionamento della muscolatura per

aumentare la resistenza agli forzi fisici, rispettivamente per stabilizzare il

passaggio lombosacrale.

Le misure terapeutiche citate, sono in grado di

migliorare la capacità funzionale e di carico residua nell'assicurato oltre

alla sua qualità di vita.

Per quanto riguarda la capacità funzionale e di

carico residua, l'assicurato può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5

kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei

fianchi, talvolta tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 25-45

kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre 45 kg fino all'altezza dei fianchi;

l'assicurato può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del

petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto.

L'assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso

maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, talvolta

maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurato

può spesso effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la

rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in

avanti, spesso la posizione in piedi ed inclinata in avanti, molto spesso

assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle

ginocchia. L'assicurato può assumere spesso la posizione seduta di lunga

durata, spesso la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurato può molto

spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, molto spesso

camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreno

accidentato, può molto spesso salire le scale, talvolta salire su scale a

pioli.

In un lavoro «adatto allo stato di salute,

giudico l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100 % con un rendimento

massimo del 100%, a decorrere dal 2003, allorché aveva inoltrato richiesta di

prestazioni all'assicurazione invalidità ai sensi di un orientamento

professionale ed avviamento ad altra professione.

A seguito dei limiti funzionali e di carico

sopraevidenziati, giudico l'assicurato, nell'ultima attività principale svolta

in Svizzera di carrozziere, per la quale dispone di un diploma conseguito nel

1990, abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una

diminuzione del rendimento del 30 %, sempre a decorrere dal 2003; le terapie sopraproposte,

sono in grado, entro 3 - 6 mesi, di portare ad un ulteriore incremento del

rendimento lavorativo in qualità di carrozziere, fino a raggiungere una

capacità lavorativa con rendimento massimo." (Doc. AI 49/31-33)

Infine,

l’aspetto dermatologico è stato indagato dal Dr. __________, spec. FMH in

dermatologia e venerologia, che nel suo referto del 10 dicembre 2008, ha esposto la seguente valutazione:

"

(...)

Valutazione e procedere: I dati anamnestici essenziali dal punto di vista dermatologico

segnalano l'assenza di regressione della sintomatologia dopo l'interruzione

dell'attività professionale per altri motivi. Anzi, la sensazione di prurito

che ormai accompagna costantemente il paziente e la tendenza all'eczema

sarebbero peggiorati dopo la sospensione dell'attività professionale.

Fino ad ora non è stata trovata alcuna terapia

che sappia influenzare il prurito lamentato dal paziente.

Da segnalare inoltre che il signor RI 1 non ha

presentato né presenta un eczema alle mani.

In precedenza sono stati effettuati dei test

allergologici, tra cui un prick test e i test epicutanei, che avrebbero

evidenziato una polisensibilizzazione anche di tipo tardo. I risultati singoli

non mi sono noti.

Alle Vostre domande posso così rispondere:

1. Diagnosi dal punto di vista specialistico.

Prurito sine materia nel quadro di una

predisposizione atopica; Eczema lichenifizzato alle gambe.

Considerandi

2.

Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa

nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato.

Non vi è una dipendenza diretta per le

alterazioni dermatologiche.

3.

Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato dal

punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli atti e

la prognosi e medio - lungo termine.

Attualmente non vi è una dipendenza della

patologia dermatologica dall'attività professionale del paziente, in effetti

interrotta ormai da tempo.

Il prurito sine materia è il sintomo qui

dominante e purtroppo non quantificabile. La sintomatologia eczematosa è

perlomeno discreta.

A medio - lungo termine non dovrebbe esservi un

impedimento dermatologico allo svolgimento di un'attività professionale anche

nell'ambito di quella fino ad ora svolta.

4.

Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?

Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

Il paziente è invalido non per un motivo

dermatologico.

5.

Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa

dell'assicurato? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità

lavorativa?

Per quanto fastidioso, il prurito sine materia

non limita veramente l'attività professionale, tanto più che la sua espressione

clinica è soprattutto serale. La lunga astensione professionale (cinque anni)

senza apparente beneficio dermatologico ne può essere la prova.

6.

Ritiene possibile effettuare provvedimenti di integrazione

professionale presso questo assicurato? Descrivere le risorse di cui

l'assicurato ancora dispone.

Il paziente non è invalido per motivi

dermatologici.

7.

Ritiene che l'assicurato sia in grado di svolgere altre

attività?. Se si, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in

tale attività adatta.

Sì. Il paziente può effettuare anche la sua professione

abituale.

8.

Per assicurati di sesso femminile: In che misura l'assicurato

può svolgere l'attività di casalinga." (Doc. AI 49/38-39)

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 16 gennaio 2009 i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del

ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno posto la diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome fibromialgica

generalizzata. Decondizionamento muscolare. Disturbi statici del rachide con

cifoscoliosi della dorsale con protrazione del capo, appiattimento della

lombare. Spondilolistesi di L5 su S1 di primo grado secondo Meyerding su

probabile lisi di L5. Lieve neuropatia del nervo ulnare ds. su lieve sindrome

del solco cubitale senza segni clinici deficitari. Sindrome somatoforme non

specificata (ICD-10 F 45.9) ”.

Quale

diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa i periti hanno posto

quella di “Disturbo di personalità misto (ICD-10 F61.0). Prurito sine

materia nel quadro di una predisposizione atopica. Eczema lichenificato alle

gambe. Modica dislipidemia non trattata”. (doc. AI 49-15)

Quanto

alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno

ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 50% nell’attività finora

svolta di carrozziere-lattoniere, mentre in attività adeguate, rispettose delle

limitazioni in ambito reumatologico l’assicurato è ritenuto abile nella misura

dell’85-90% da marzo 2003 (doc. AI 49-22).

2.5

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità

dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di

cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc.

32.1999

).

2.6

Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica

agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

Dal punto

di vista della patologia psichiatrica la Dr.ssa __________, medico

chirurgo, specialista in psichiatria, nel proprio referto peritale del 12 dicembre

2008.

ha diagnosticato un disturbo di personalità misto (ICD 10, F61,0) e una

sindrome somatoforme non specificata (ICD 10, F 45,9).

Secondo

la specialista il dolore somatico ha assunto i tratti di un quadro somatoforme

per il quale al massimo si può riconoscere un’inabilità lavorativa del 15% a

partire dal 2003 e che si esprime con l’imposizione di limiti alla mobilità,

faticabilità, bisogno di riposo frequente. Per quanto concerne altre attività

invece, la Dr.ssa __________ le ha ritenute tutte teoricamente esigibili alla

medesima percentuale (doc. AI 49-26).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale

valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

La patologia

neurologica è stata invece oggetto di approfondimento da parte del Dr. __________,

spec. FMH in neurologia, che nel rapporto datato 10 dicembre 2008 ha posto la diagnosi di “Lieve neuropatia del nervo ulnare destro su lieve sindrome del solco

cubitale senza segni clinici deficitari”.

A mente

del Dr. __________ la patologia di cui soffre RI 1 ha un’influenza sulla sua

capacità lavorativa nella precedente attività di carrozziere-lattoniere o per

altre professioni che richiedono sforzi fisici maggiori con la mano destra.

Dal lato

neurologico dunque vi è un’inabilità lavorativa del 50% in quest’attività. Per

contro, per tutte le altre professioni che richiedono sforzi fisici lievi o

moderati alla mano destra non vi è nessuna incapacità lavorativa dal lato

strettamente neurologico (doc. AI 49-36).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale

valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici

attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla

capacità lavorativa residua dell’interessato.

Per

quanto riguarda la patologia reumatologica il Dr. __________, spec. FMH

in reumatologia, ha diagnosticato una “Sindrome fibromialgica generalizzata.

Decondizionamento muscolare. Disturbi statici del rachide con cifoscoliosi

della dorsale con protrazione del capo, appiattimento della lombare.

Spondilolistesi di L5 su S1 di primo grado secondo Meyerding su probabile lisi

di L5”.

Il Dr. __________

ha indicato che l’assicurato, in un lavoro adatto al suo stato di salute è abile

in misura piena (100%), a far tempo dal 2003. Mentre nell’ultima attività di

carrozziere la diminuzione del rendimento è del 30%, sempre dal 2003 (doc. AI

49-32).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale

valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

Infine,

la patologia dermatologica è stata indagata dal Dr. __________, spec.

FMH in dermatologia e venereologia, che nella perizia del 10 dicembre 2008 ha diagnosticato un “prurito sine materia nel quadro di una predisposizione atopica e un eczema

lichenifizzato alle gambe”.

A mente

del perito il paziente non è invalido per motivi dermatologici, in quanto “il

prurito sine materia non limita l’attività professionale, tanto più che la sua

espressione clinica è soprattutto serale” (doc. AI 49-39)

Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da

tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

Per

quanto concerne la problematica, peraltro non contestata, del cumulo da parte

dei periti del SAM del grado di inabilità lavorativa nell’ambito psichiatrico,

neurologico e reumatologico, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare

il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse

patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si

deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione

plenaria fra tutti gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001

nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha

inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità

lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare,

ciò che nella causa in esame è stato fatto.

In una sentenza

I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il

Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse

inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in

occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle

peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo

esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le

perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

Nel

referto peritale del 16 gennaio 2009 la Dr.ssa __________ e il Dr. __________

hanno evidenziato che nell’attività di carrozziere-lattoniere le limitazioni

della capacità lavorativa non vanno sommate, ma integrate in quanto “per la

loro maggior parte fanno riferimento alla riduzione del rendimento durante

l’attività svolta” (doc. AI 49-21).

I medici

del SAM hanno dunque valutato globalmente la limitazione della capacità

lavorativa, nell’ultima attività lavorativa svolta, a partire dal marzo 2003

nella misura del 50%.

Per

contro, l’assicurato è ritenuto in grado di svolgere altre attività, rispettose

delle limitazioni indicate in ambito reumatologico, nella misura dell’85-90% (doc.

AI 49-21/22).

Tale

valutazione è stata confermata dal medico del SMR, Dr. __________, nel rapporto

del 27 gennaio 2009 (doc. AI 50-1).

Il

TCA non ha quindi nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione del SAM, che

si basa su un’esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM.

In

conclusione, rispecchiando la perizia del SAM i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.), alla stessa può

essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurato è inabile al lavoro al 50% nella sua precedente professione di carrozziere-lattoniere,

ma è da considerare abile al lavoro all’85-90% in attività adeguate e

rispettose dei suoi limiti funzionali.

La

consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto del 4 marzo 2009,

per quanto riguarda le attività esigibili dall’assicurato nel rispetto dei

limiti indicati nella perizia del SAM, ha indicato che l’assicurato potrebbe

svolgere attività semplici, leggere e poco qualificate come quelle di operaio

generico (mansioni d’assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo

del funzionamento e della qualità, attività di controllo, di sorveglianza,

riparazioni, imballaggio, etichettatura), vendita al dettaglio (es. addetto

alla vendita di carburanti e servizi collaterali), fattorino addetto alla

distribuzione e consegna a domicilio di merce non troppo pesante (es. fiori,

prodotti farmaceutici), portiere, custode, guardarobiere in campo alberghiero,

compiti di controllo / manutenzione tipici delle organizzazioni comunali

(letturista, ripristino dei cestini, pulizia fontane, servizi), personale

ausiliario addetto ad attività collaterali semplici, per lo più di tipo manuale

(archivio, servizio meccanografici, di duplicazione, economato e similari)

(doc. AI 53-2).

2.7

Occorre ora

esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal

profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto, come correttamente applicato dall’amministrazione, sono

determinanti i dati del 2004.

2.7.1

Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la

stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza

preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con

riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente

possibile.

Di regola

ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima

del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale

dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23

ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario

che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa

azienda o in un’azienda simile.

Nel caso

in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà

riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008;

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio

secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa

valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente

all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza

invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).

Nel caso

di specie, l’assicurato dopo le scuole dell’obbligo e il tirocinio empirico quale

carrozziere ha lavorato in quest’ultimo settore tra il 1990 e il 1994 e tra il

1996.

e il 1998. Tra il 1994 e il 1996 ha invece svolto l’attività di aiuto cucina. In questi anni si è regolarmente iscritto anche all’assicurazione

disoccupazione.

Dal 1999

al 2001 l’insorgente ha vissuto in Colombia e successivamente ha beneficiato

dell’assistenza sociale (doc. AI 27-1).

A mente

di questa, Corte ritenuto come l’assicurato dopo il rientro dalla __________

non abbia più svolto l’attività di carrozziere-lattoniere e per alcuni anni è

stato al beneficio della pubblica assistenza non è possibile quantificare in

maniera attendibile il reddito ipotetico che questi avrebbe potuto conseguire

senza invalidità.

In

considerazione di ciò, il reddito da valido va determinato sulla base di dati

statistici come correttamente ha fatto l’Ufficio AI.

Applicando

i dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1, riferita all’anno 2004,

categoria 4, attività semplici e ripetitive p.to 50 “Commercio e riparazione

di autoveicoli” si ottiene un importo mensile di fr. 4'237.-- che riportato

su 41.6 ore corrisponde a fr. 4'406.48 al mese, pari a fr. 52'877.76 all’anno.

2.7.2

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal

ricorrente, va ricordato che lo

stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA

del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2004 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare,

in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr.

4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter

Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind

keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug

abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht

bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer

Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen

an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.7.3

In concreto,

nel rapporto del 4 marzo 2009, la consulente IP ha applicato una riduzione

dell’8% per attività leggera e del 5% in considerazione del lungo periodo di

inattività e dell’attività a tempo parziale (doc. AI 53-2).

La

percentuale globale del 13% stabilita dalla consulente può essere confermata

dal TCA (anche se meglio sarebbe stato fissare una riduzione del 10% per

attività leggera e del 5% per il lungo periodo di inattività e l’attività a

tempo parziale, cfr. consid. 2.7.2.).

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante

giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e

6).

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2004, partendo da un

salario da invalido di fr. 57'258.24, ritenuto che, come

visto in precedenza (cfr. consid. 2.6.), da un punto di vista medico,

l’assicurato può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute all’85%

e ammettendo la riduzione del 13%, il reddito ipotetico

dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 42'342.46 confrontando ora questo dato

con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 52'877.76 (consid.

2.7

) emerge un tasso d’invalidità del 19.9% arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale

che non dà diritto ad una rendita d’invalidità.

Nella

presente evenienza, anche se si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro,

la riduzione massima consentita dalla giurisprudenza federale, non sarebbe

possibile assegnare al ricorrente una rendita di invalidità, poiché il tasso di

invalidità risulterebbe comunque inferiore alla soglia minima del 40% (cfr.

art. 28 cpv. 1 LAI; consid. 2.4.; STCA 32.2007.165 del 7 aprile 2008).

In

effetti, decurtato del 25%, il reddito statistico da invalido ammonterebbe a

fr. 36'502.12 (fr. 57'258.24 ridotti del 15% e poi del 25%).

Raffrontando quest’ultimo

dato al reddito da valido (fr. 52'877.76) si otterrebbe

un tasso di invalidità del 30,9%, arrotondato al 31% (cfr. DTF 130 V 121

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

2.7.4

Va infine

osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente del 20%, egli

potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione professionale.

L’art.

17.

LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente

conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Nel caso

di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione,

ritenuto che la consulente ha considerato quanto segue:

"

(...)

Considerati tutti gli elementi che l'esame del

caso ha messo in luce, non ritengo che la residua capacità di guadagno possa

essere apprezzabilmente migliorata mediante provvedimenti reintegrativi di

ordine professionale. Va inoltre segnalato che i medici indicano che in

considerazione degli aspetti psicopatologici, nonché della scarsa motivazione

dell’assicurato, non si ritiene possibile effettuare provvedimenti di

integrazione professionale.

La

consulente ha quindi aggiunto che:

"

Il grado d’invalidità del 20% circa lascerebbe

però aperta la possibilità di finanziare misure professionali (del tipo

formazione ad hoc) volte all’inserimento in un posto di lavoro specifico e

concreto. Personalmente non sono a conoscenza di corsi, formazioni brevi che

permettano un sensibile incremento della capacità di guadagno residua dell’A.

tenuto conto del suo profilo. Se però l’A. stesso identificasse un datore di

lavoro che gli garantisca l’assunzione al termine della misura professionale

(es: formazione interna alla ditta) con un salario sensibilmente superiore a

quello conseguibile in attività non qualificate, penso che da parte AI ci siano

tutte le premesse per poter sostenere finanziariamente tale formazione.

Si resta inoltre a disposizione, qualora l’A. ne

facesse esplicita richiesta, per valutare la possibilità di attivare il nostro

servizio di collocamento” (doc. AI 53-2)

In simili

condizioni, questa Corte non può che confermare la decisione del 25 maggio

2009.

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a

carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria

(cfr. consid. 2.9.).

Al riguardo

il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della legge

federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della

procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:

"

(...)

Quando sono adempite le condizioni del gratuito

patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere

gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati

interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.

Si intende così garantire che saranno prese in

considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le

persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.

(...)

Le stesse considerazioni valgono a proposito

delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso

AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio

in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le

controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti

di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.

Al fine di tener conto della componente di

politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore

litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di

spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione

totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento

espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.

(...)"

2.9

Il

ricorrente ha infine postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio (I).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità

di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

I presupposti

(cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati

rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se

l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art.

14.

cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr.

anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Dalle

tavole processuali si evince che il ricorrente vive grazie all’aiuto

dell’assistenza pubblica (cfr. doc. VI + bis).

In tali

circostanze l’indigenza deve essere ammessa.

L’assicurato non possiede

inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale

appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di

fondamento.

Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito

patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare

(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;

cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti

al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I

569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a,

parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne

consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese

processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito della

concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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