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Decisione

32.2009.126

L'UAI ha correttamente respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato non essendo adempiuto il requisito dell'anno di incapacità lavorativa

5 ottobre 2009Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. In risposta

l’UAI, fondandosi sulla perizia infortunistica del Dr. __________ e quella

psichiatrica del Dr. __________, nonché sul rapporto del SMR, richiamata la giurisprudenza

sulla determinazione del concetto di invalidità nell’ambito dell’AI e della

LAINF, ha confermato il proprio provvedimento postulando la reiezione integrale

del ricorso (doc. IV).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato all’assicurato

il diritto ad una rendita di invalidità.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo

la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati

hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre

quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono

invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Questa

graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio

2008.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. La nozione

di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia

LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della

stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore

sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale

ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con

riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto

unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali.

Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi

assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno

(DTF 131 V 120).

Ciononostante,

il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado

d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri

accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso

dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso

da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti

valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471).

In tal

senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr.

anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che

quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di

principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in

ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può

essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione

diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF

131 V 123).

In una

decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore

infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto

che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico

che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione

invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione

dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia

tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

L'aspetto del coordinamento è in seguito stato

relativizzato in successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha

ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte

dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione per l'invalidità l'altro

assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02];

cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6,

pubblicata in DTF 133 V 549).

Il TFA ha

Considerandi

infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a

una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI

riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e

la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica

effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).

Il

medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento

alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28

agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).

2.4

Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4.

cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102.

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.5

Per chiarire

la situazione dal profilo medico l’UAI ha fatto riferimento alla perizia del

Dr. __________ e a quella del Dr. __________ svolte per conto dell’assicuratore

__________.

Il Dr. __________,

specialista in chirurgia e esperto in medicina infortunistica, nel rapporto del

6.

ottobre 2008, dopo aver illustrato l’anamnesi del paziente, i disturbi

soggetti, quelli oggettivi, lo stato generale e quello locale ha così concluso:

"

(...)

CONCLUSIONE:

esiti di

infortunio in data 3-4 aprile 2008 in seguito al quale il paziente subì:

● contusione gomito,

contusione in sede colonna cervicale e probabile contusione in sede colonna

cervicale e probabile contusione in sede lombosacrale.

Tutte le indagini

strumentali, radiologiche, cliniche, somatosensoriali non è stato riscontrato

alcuna componente di natura post-traumatica effettiva. Anzi vi è una netta

discrepanza fra la sintomatologia lamentata, la modalità, i tempi d'insorgenza

dei disturbi.

L'assicurato

asserisce che attualmente avverte un certo miglioramento pure permanendo dolori

specie in sede lombosacrale parestesie alla mano e piede destri e dolori in

sede cervicale.

CAUSALITÀ

La fattispecie in causa

non è più e non può essere più ammessa quale causa dei disturbi asseriti

dall'assicurato in assenza di lesioni morfologico strutturali ascrivibili ad

infortunio, evidenziabili a tutte le indagini esperite.

Le lievi alterazioni

degenerative non spiegano neppure la sintomatologia soggettiva lamentata dal

paziente in contrasto con l'obbiettività.

A prescindere

dall'aspetto causale e comunque non a carico dell'assicuratore Lainf si

potrebbe valutare l'eventuale componente psichica.

Il nesso di causalità

naturale viene a scemare con il 30.9.2008.

Le cure prescritte

possono essere onorate dall'assicuratore Lainf dopodiché a fronte di postumi

infortunistici non si giustifica il riconoscimento di ulteriori terapie.

PROCEDERE

Il paziente conclude le

cure in atto.

CAPACITÀ

LAVORATIVA:

dal 3.04.2008 inabilità

lavorativa al 100%.

A fronte dei postumi del

banale infortunio del 3.4.2008 il paziente viene dichiarato abile al lavoro in

misura completa dal 1.10.2008.

Ulteriore inabilità

lavorativa dovrà essere posta a carico della copertura perdita di salario per

malattia." (Doc. AI 65-4+5)

Il Dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel referto del 4 dicembre 2008, dopo

aver riassunto la situazione attuale, il decorso, i dati soggettivi, l’anamnesi

del paziente e l’esame clinico ha posto la diagnosi di “Elaborazione dei

sintomi fisici per ragioni psicologiche (F68.0). Non segni psicopatologici di

rilevanza clinica con ripercussioni sulla capacità lavorativa” (doc. AI 71-6).

Lo

specialista ha poi espresso la seguente valutazione conclusiva:

"

(...)

Valutazione conclusiva ed esigibilità

Si tratta di un uomo 43enne, d'origine irachena,

da sette anni in Ticino con lo statuto di rifugiato politico, celibe, senza

antecedenti psichiatrici di rilievo, che dopo un banale infortunio avvenuto il

03.04.2008

(è scivolato dalle scale all'indietro), ha riportato una contusione

al gomito ed in sede della colonna cervicale e lombosacrale, senza perdita di

conoscenza, né nausea, vomito o cefalee. Sottoposto a numerose indagini

strumentali, radiologiche, cliniche (compreso un esame neurologico ed un

consulto neurochirurgico), non sono state riscontrate delle componenti di

natura post-traumatica. Ciò nonostante, lamenta delle parestesie alla mano

destra, debolezza all'arto superiore e all'arto inferiore destro, e dopo

diversi mesi sono anche insorte delle nausee, cefalee e capogiri. È stata

riscontrata una netta discrepanza fra la sintomatologia lamentata, la modalità

ed i tempi d'insorgenza dei disturbi per cui è stato postulata un'origine

funzionale associata a dolore, in assenza di un chiaro correlato allo status

neurologico. È stato anche evidenziato che la distribuzione del disturbo di

sensibilità è aspecifica. Anche gli esami radiologici hanno escluso fratture

del rachide e la RM cervicale non ha evidenziato alcuna mielo­radiculopatia.

A livello medico-psichiatrico non è finora stata

riscontrata alcuna sintomatologia clinica, né durante la degenza all'Ospedale

Regionale di __________ e neppure durante la degenza alla Clinica di __________.

L'assicurato non viene seguito da alcun psichiatra e non assume psicofarmaci.

La sua concezione personale della malattia

consiste nella sua ferma convinzione che i disturbi lamentati siano

completamente invalidanti e causati esclusivamente dall'incidente. Le sue

descrizioni, pur tendendo presenti gli aspetti trans-culturali e le

particolarità linguistiche, appaiono enfatizzate e a tratti poco credibili.

Egli tuttavia non lamenta alcun disturbo psichico dopo l'incidente, a parte dei

disturbi del sonno attribuiti alla sintomatologia algica.

All'esame oggettivo non sono evidenziabili dei

sintomi psicopatologici di rilevanza clinica. Ci sono delle evidenti e marcate

discrepanze tra i disturbi lamentati e l'atteggiamento/comportamento nella

situazione d'esame. Infatti egli non mostra alcun segno non verbale di

sofferenza, di irritabilità, d'insofferenza e neppure un modico abbassamento

del tono dell'umore. Non si riscontrano neppure segni deponenti per un ritiro

sociale, anedonia, segni di stanchezza mentale o abbassamento della spinta

vitale. La mimica e la gestica appaiono vivaci, l'attenzione rimane sostenuta,

non si notano deficit di concentrazione. A parte la difficoltosa deambulazione

eseguita unicamente con l'ausilio di due stampelle, non si notano altre

limitazioni.

Dispositivo

Per questi motivi, il suo modo di presentare i

sintomi e il suo atteggiamento/comportamento durante la situazione d'esame,

lasciano presupporre, con grande probabilità, l'esistenza di un'estensione dei

sintomi e marcati segni d'aggravamento. Non sussistono dei segni deponenti per

un disturbo di personalità o per una modificazione duratura della personalità,

anche se ciò non esclude l'esistenza di una vulnerabilità e di ferite

narcisistiche che potrebbero essere legate alla sua condizione di migrante e

alle difficoltà di reperire un lavoro confacente alle sue qualifiche (meccanico

d'auto), mentre invece è ridotto ad un'attività di lavapiatti.

Al momento del presente esame clinico non si

riscontrano neppure i segni per una lieve sintomatologia depressiva che quasi

sempre accompagna un ipotetico disturbo somatoforme da dolore persistente.

La problematica principale è rappresentata dalla

sintomatologia algica che, se inquadrata diagnosticamente in un disturbo

somatoforme da dolori persistenti, può effettivamente portare ad un decorso

cronico. Nel caso presente non è tuttavia stato possibile determinare le

premesse tipiche endopsichiche e/o biografiche (malgrado lo statuto di

rifugiato politico), che avrebbero potuto portare ad un disturbo somatoforme

persistente o a una cosiddetta nevrosi conversiva.

Le circostanze del suo arrivo in Svizzera

rimangono tuttavia oscure, come pure le vere cause del decesso del padre. È

perlomeno singolare che i numerosi fratelli e sorelle abbiano continuato a

vivere, apparentemente senza particolari difficoltà, nel loro paese d'origine.

Infine, nel contesto del processo di migrazione, non sembrano esserci state

delle difficoltà di adattamento maggiori in quanto l'assicurato risulta ben

integrato nella comunità araba vivente nel Cantone, anche se, malgrado una

permanenza di sette anni, dispone di ridotte conoscenze linguistiche.

Ho tuttavia avuto l'impressione, nel corso del

colloquio, che egli capisse molto di più di quanto dichiarava. Era anche

evidente che l'amico che si era portato appresso, aveva una funzione più di

avvocato che di traduttore.

In conclusione, per i motivi sopra esposti, a

livello strettamente medico­psichiatrico, non ci sono dei sintomi

psicopatologici con conseguenze sulla capacità e sul funzionamento lavorativo.

Diagnosticamente si tratta, con grande

probabilità, di un'elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche (F

68.0) in cui si sviluppa una sindrome comportamentale di richiamo

dell'attenzione (istrionica), che può anche comprendere lamentele aggiuntive (e

in genere non specifiche) non d'origine fisica. Anche la motivazione legata

alla possibilità di compensi economici può essere un fattore motivante come

l'insoddisfazione per i risultati del trattamento.

Nel caso presente sono molto probabili dei benefici

secondari come l'aumento d'attenzione da parte del mondo esterno, il

soddisfacimento dei bisogni di dipendenza con relativa delega di responsabilità

(agli amici). Ci sono inoltre degli evidenti segni d'aggravamento riscontrati

all'esame clinico e una scarsa motivazione che portano a comportamenti

autolimitanti.

Per valutare le prestazioni ancora esigibili

malgrado la presenza di eventuali disturbi soggettivi, le diagnosi devono

essere interpretate in riferimento alle possibili menomazioni a cui possono portare.

Occorre inoltre valutare lo sforzo ragionevolmente esigibile e le risorse

personali e sociali mobilizzabili da parte della persona.

Nel caso presente, in mancanza di una

psicopatologia psichiatrica maggiore e in assenza di residui somatici conseguenti

all'incidente subito, da un punto di vista psichiatrico e terapeutico, sarebbe

teoricamente indicata ed esigibile, malgrado i disturbi soggettivamente

lamentati, la ripresa di un'attività lavorativa regolare nella professione

precedentemente svolta, in misura completa a partire da subito.

L'assicurato dispone infatti di risorse personali

e sociali valide: una buona intelligenza, una vita sociale intatta, assenza di

malattie somatiche croniche, assenza di patologie psichiatriche gravi, intense

e durevoli. Intatte funzioni complesse dell'lo (capacità relazionali, controllo

degli impulsi e dell'affettività, spinta vitale, organizzazione delle difese).

In conclusione, non sono riscontrabili (e non lo

sono mai stati) dei segni psicopatologici di rilevanza clinica in causalità

naturale con l'evento infortunistico che è stato oggettivamente banale, senza

ripercussioni sull'integrità psicofisica.

Risposte alle vostre domande

1. Anamnesi e diagnosi

Risposta: vedi

sopra.

2. Problematiche soggettive/oggettivabili riferite dal

paziente:

Risposta: vedi sopra.

3. Valutazione della capacità lavorativa nella

professione e in altre attività lavorative confacenti al suo stato di salute

Risposta: Non ci

sono menomazioni concrete o limitazioni, da un punto di vista

medico-psichiatrico per l'esercizio di un'attività lavorativa confacente alle

sue qualifiche.

4. Quali sono gli impedimenti oggettivi che rendono inabile

il paziente nella misura del 100%?

Risposta: da un

punto di vista medico-psichiatrico non ci sono impedimenti oggettivi di alcun

genere.

5. Ulteriore inabilità lavorativa

giustificata

Risposta: no.

6. L'attuale cura medica è

appropriata?

Risposta: l'assicurato

non è in cura psichiatrica e non necessita di cure particolari in tale ambito.

7. Misure terapeutiche che possono aumentare la capacità

lavorativa

Risposta: nessuna

dal lato medico-psichiatrico.

8. È necessario un cambiamento di

attività professionale?

Risposta: no.

9. Eventuali osservazioni e

precisazioni

Risposta:

nessuna." (Doc. 71/6-12)

2.6. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico

ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

A questo

proposito va ricordato che l'art. 49 OAI così enumera i compiti dei servizi

regionali:

"

1I servizi

medici regionali esaminano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni.

Nel quadro della loro competenza medica specifica e delle istruzioni

specializzate di portata generale, essi sono liberi di scegliere i metodi

d'esame idonei.

2Se occorre, i

servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli

assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. Una copia dei

risultati degli esame deve essere fornita agli assicurati. È fatto salvo

l'articolo 47 capoverso 2 LPGA.

3Per ogni caso

esaminato, i servizi medici regionali forniscono agli atti AI un rapporto

scritto con i necessari dati. Esso contiene i risultati dell'esame medico e una

raccomandazione sul seguito da dare, dal profilo medico, alla domanda di

prestazioni.

4I servizi

medici regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della

regione."

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée

par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità

dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di

cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc.

32.1999.124).

2.7. Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica

agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni

peritali effettuate dal Dr. __________ in ambito LAINF (consid. 2.3) e dal Dr. __________,

in ambito assicurazione malattia, da considerare dettagliate, approfondite e

quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

Per

quanto riguada le conseguenze dell’infortunio dal profilo somatico il

Dr. __________, spec. in chirurgia e esperto in medicina infortunistica, nel

rapporto del 6 ottobre 2008 all’indirizzo dell’assicuratore infortuni, ha

riferito che da tutte le indagini strumentali, radiologiche, cliniche e

somatosensoriali “non è stato riscontrato alcuna componente di natura

post-traumatica effettiva”. Secondo il perito vi è una netta discrepanza

fra la sintomatologia lamentata, la modalità e i tempi d’insorgenza dei

disturbi. In assenza di lesioni morfologico strutturali riconducibili

all’infortunio non può essere ammesso un nesso causale con i disturbi asseriti

dall’assicurato.

“Le

lievi alterazioni degenerative non spiegano neppure la sintomatologia

soggettiva lamentata dal paziente in contrasto con l’obiettività” (doc. AI

65-5).

L’insorgente

è valutato inabile al lavoro al 100% dal 3 aprile 2008, mentre dal 1° ottobre

2008 è considerato abile in misura piena (doc. AI 65-5).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del

resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua

dell’interessato.

Tali non

possono essere le certificazioni del medico curante Dr. __________, FMH in medicina

generale, che ha sempre attestato un’inabilità lavorativa al 100% a partire dal

3 aprile 2008 (cfr. doc. LAINF 21-1, 31-1, 55-1, 62-1, 63-1, doc. AI 31-1, 32-1,

35-1) senza tuttavia fornire una diagnosi divergente da quella posta dal Dr. __________.

Tali referti, stesi peraltro da un medico non specialista in reumatologia o

infortunistica, non forniscono alcun elemento oggettivo che possa inficiare le

conclusioni alle quali è giunto il perito interpellato dall’amministrazione.

Infine è

utile ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente

deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr.

STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un

valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al

suo paziente (cfr. RAMI

2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V 161; STFA

del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

Per quanto riguarda la patologia psichiatrica il ricorrente è

stato visitato, per conto dell’assicuratore __________, dal Dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale nel referto del 4 dicembre 2008 ha diagnosticato una “Elaborazione dei sintomi fisici per ragioni psicologiche (F68.0). Non

segni psicopatologici di rilevanza clinica con ripercussioni sulla capacità

lavorativa” (doc. AI 71-6).

Secondo

il Dr. __________ a livello strettamente medico-psichiatrico non ci sono dei

sintomi psicopatologici con conseguenze sulla capacità e sul funzionamento

lavorativo. “In mancanza di una psicopatologia

psichiatrica maggiore e in assenza di residui somatici conseguenti

all'incidente subito, da un punto di vista psichiatrico e terapeutico, sarebbe

teoricamente indicata ed esigibile, malgrado i disturbi soggettivamente

lamentati, la ripresa di un'attività lavorativa regolare nella professione

precedentemente svolta, in misura completa a partire da subito.”

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi nemmeno da tale valutazione peritale, che non è

del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua

dell’interessato.

Nel rapporto del 22 dicembre 2008 del medico del SMR, Dr. __________,

vengono riprese le perizie del Dr. __________ (doc. AI 65-1), del Dr. __________

(doc. AI 71-1), il rapporto della degenza presso la clinica di riabilitazione

di __________ (doc. AI 53-1) e il referto dell’Ospedale regionale di __________

(doc. AI 47-1).

Il Dr. __________

ha quindi concluso che “in assenza di reperti obiettivabili e senza una

chiara patologia psichiatrica si deve ritenere che l’assicurato sia in grado di

svolgere un’attività malgrado i disturbi soggettivi” (doc. AI 26-2).

In

conclusione, rispecchiando le perizie del Dr. __________ e del Dr. __________ i

criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.6.), alle stesse può essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurato dal mese di gennaio 2009 è abile al lavoro al 100%, sia nella sua

precedente professione di lavapiatti che in ogni altra attività lavorativa.

In considerazione

dell’incapacità lavorativa al 100% attestata in sede peritale dal Dr. __________

dal 3 aprile 2008 al 30 settembre 2008 e dalla decisione del 17 dicembre

2008 dell’assicuratore __________ che ha versato le indennità giornaliere fino

al 31 dicembre 2008 (doc. LAINF 73-2), non risulta assolto il criterio

dell’anno di incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b. LAI.

Nella

misura in cui l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato, la

sua decisione formale del 20 maggio 2009 merita quindi conferma.

2.8. L’assicurato

nel proprio atto ricorsuale ha chiesto che venga svolta una visita medica “personalizzata”

da parte del servizio competente (doc. I)

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici.

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese

per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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