32.2009.128
Richiesta di prestazioni respinta in assenza di un grado diinvalidità rilevante. Metodo misto di calcolo dell'invalidità
15 marzo 2010Italiano80 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
32.2009.128
Data decisione, Autorità:
15.03.2010, TCA
Titolo:
Richiesta di prestazioni respinta in assenza di un grado diinvalidità rilevante. Metodo misto di calcolo dell'invalidità
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
art. 4 LAI
art. 8 LAI
art. 28 LAI
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 27 LPGA
art. 27 OAI
art. 27bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.128
fc/sc
Lugano
15 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 giugno 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 maggio 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Mediante
decisione del 21 dicembre 2006 l’Ufficio AI ha respinto una domanda di
prestazioni presentata nel febbraio 2004 da RI 1, nata nel __________,
già attiva come ausiliaria di pulizie, e affetta da “sindrome da dolore somatoforme,
disturbi statici del rachide con limitazione funzionale del segmento lombare in
presenza di alterazioni degenerative, periartropatia omeroscapolare tendinotica
sinistra con lesione della cuffia rotatoria oltre a lieve stato depressivo”
(doc. AI 25). Secondo l’Ufficio AI il grado di invalidità era del 37% e,
quindi, non attingente il minimo pensionabile (doc. AI 53).
1.2. Adito
con tempestivo ricorso dall'assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, il TCA,
mediante pronuncia del 2 novembre 2007, ha annullato il provvedimento amministrativo e rinviato la causa all’amministrazione affinché,
tenuto conto dell’addotto peggioramento, approfondisse tramite un accertamento
medico peritale le effettive condizioni di salute dell’assicurata e, quindi, le
relative limitazioni sulla capacità lavorativa e accertasse quindi nuovamente
il grado di invalidità (STCA 32.2007.37 del 2 novembre 2007).
1.3. L’Ufficio
AI ha quindi esperito ulteriori accertamenti, segnatamente una perizia
pluridisciplinare effettuata dal Servizio di Accertamento Medico dell’AI (SAM)
e, alla luce delle relative risultanze, reso in data 16 marzo 2009 un progetto
di decisione con il quale, stante un grado di invalidità complessivo del 31%,
ha respinto la domanda di prestazioni (doc. AI 97).
L’assicurata,
tramite il suo legale, ha in seguito contestato il progetto di decisione e
prodotto ulteriore documentazione medica (doc. AI 102).
In
data 19 maggio 2009 l’Ufficio AI ha reso una decisione con la quale ha sostanzialmente
confermato il rifiuto della domanda di prestazioni motivando come segue:
" (...)
Esito degli accertamenti:
A seguito della sentenza del Tribunale cantonale delle
assicurazioni (TCA) del 2 novembre 2007 abbiamo effettuato ulteriori
accertamenti, ordinando l'allestimento di una nuova perizia medica al Servizio
accertamento medico (SAM). Dalla stessa risulta che lo stato di salute
dell'assicurata è rimasto invariato rispetto alle valutazioni mediche
effettuate in precedenza, quindi l'abilità lavorativa viene attestata nella
misura del 90% nell'esercizio di attività confacenti al danno alla salute e del
60% nell'abituale attività lavorativa (ausiliaria di pulizie).
Stando alla sentenza sopraccitata, in assenza del danno
alla salute è stato appurato che l'assicurata si sarebbe dedicata all'esercizio
di attività lucrativa nella misura del 71% di un orario completo e, di
conseguenza, per il rimanente 29% alla conduzione della propria economia
domestica.
Attività esigibili
Secondo il parere medico, l'assicurata sarebbe ancora
in grado di svolgere in misura del 90% attività confacenti al danno alla
salute, come attività poco qualificate e prossime alle attività domestiche
(preparazione, riordine, controllo, confezione, pulizia semilavorati,..).
Salario da valido
Senza il danno alla salute e lavorando quale ausiliaria
di pulizie nella misura del 71% l'assicurata sarebbe in grado di percepire,
secondo la sentenza del TCA, un salario annuo di Fr. 31'464.- per il 2004.
Salario da invalido
Considerando la capacità lavorativa del 100% con
riduzione di rendimento del 10% in attività adeguate ed a seguito
della sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria
del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità
dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova
giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato
in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti
dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica l'assicurata
nel 2004 avrebbe potuto realizzare un salario mensile di Fr. 3'893.- (categoria
4.2: attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su
41.6 ore (cfr. tabella B 9.2 pubblicata in La Vie Economique, 1/2-2006, pag.
94) esso ammonta a Fr. 4'049.- mensili oppure a Fr. 48'584.- per l'intero anno.
Considerando un reddito di partenza di Fr. 48'584.- si effettua la riduzione
del 10% relativa alla riduzione di rendimento e quella del 25% relativa agli
svantaggi salariali citati nel rapporto dal consulente in integrazione
professionale stilato in data 21 giugno 2006. II reddito derivante si apporta
al 71%.
Ne risulta un reddito da invalida di Fr. 23'284.-
annui:
Grado d'invalidità
(31'464 - 23'284) x 100 = 25.99%
31'464
Secondo i nostri accertamenti, effettuati in data 5
ottobre 2005 dalle nostre assistenti sociali, la limitazione nel compimento
delle mansioni nell'ambito della propria economia domestica ammonta al 44%.
Conseguentemente, il grado di invalidità complessivo
risulta determinato come al seguente specchietto:
Quota parte
limitazione
grado d'invalidità
Salariata
71%
26%
18%
Casalinga
29%
44%
13%
Grado di invalidità totale
31%
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il
diritto ad una rendita non sussiste. Provvedimenti reintegrativi di ordine
professionale non risultano attuabili.
Si resta a disposizione, su specifica richiesta, per un
aiuto al collocamento.
A seguito delle osservazioni presentate in opposizione
al progetto di decisione del 16 marzo 2009 il dossier è stato sottoposto per
competenza al vaglio del Servizio medico regionale Al (SMR). Quest'ultimo in
un'annotazione dell'11 maggio 2009 ha in sostanza potuto confermare che le osservazioni
non apportano nuovi elementi rispetto a quanto precedentemente considerato.
In definitiva il progetto di decisione del 16 marzo
2009 risulta corretto e deve pertanto essere confermato.
Decidiamo pertanto:
La richiesta di prestazioni è respinta. (...)"
(doc. AI 105-2/3)
1.4. Con
tempestivo ricorso al TCA, l'assicurata, sempre rappresentata dal suo legale,
ha contestato il provvedimento amministrativo ritenendo dato almeno il diritto
ad un quarto di rendita per un grado di invalidità del 43%. Ha quindi chiesto l’annullamento
della decisione e la retrocessione degli atti all’amministrazione per ulteriori
accertamenti, precisando, tra l’altro, quanto segue:
" (...)
In sintesi, con le osservazioni 4 maggio 2009 la
ricorrente ha chiesto un maggior approfondimento degli esami concernenti la
determinazione del suo stato di salute, rispettivamente del suo grado di
capacità lavorativa, che prenda in considerazione tutte le diagnosi mediche che
la riguardano, in particolare sulla base dei certificati medici prodotti (doc.
D e E). Ciò avrebbe potuto chiarire i dubbi in merito alle conclusioni peritali
che divergono sostanzialmente da quelle dei medici pronunciati di recente ed
evitare la presente procedura ricorsuale.
L'Ufficio AI, malgrado le osservazioni e i criticati
allegati, nella sua decisione del 19 maggio 2009, non ha tenuto conto del
peggioramento dello stato di salute della ricorrente e non si è pronunciato
chiaramente in merito al contenuto dei due nuovi certificati, limitandosi solo
ad affermare che
"[...] le osservazioni
non apportano
nuovi elementi rispetto a quanto precedentemente considerato"
(cfr. Decisione 19.05.2009, pag. 33).
In tal senso la decisione 19.05.2009 dell'Ufficio AI
appare scioccante poiché non pronunciandosi in merito a quanto concluso dai due
specialisti e dalla ricorrente, non solo ignora totalmente l'esistenza dei
certificati, ma in tal modo mette anche in dubbio la veridicità del loro
contenuto.
Inoltre, con decisione 21.12.2006, l'Ufficio AI ha
considerato che la ricorrente avesse una capacità di lavoro residua del 50% in
attività adeguata. Né la perizia pluridisciplinare né la decisione impugnata
spiegano però perché di colpo la signora abbia aumentato, secondo loro, la
propria capacità lavorativa sino ad una piena abilità.
Dall'esito della perizia pluridisciplinare allestito
dal SAM risulta che:
"lo stato di
salute dell'assicurata è rimasto invariato rispetto alle valutazioni mediche effettuate in precedenza."
Tale affermazione è quindi contraddittoria, perché se
veramente non vi fossero state variazioni rispetto a prima, allora la
ricorrente dovrebbe essere ancora ritenuta inabile al 50% in attività leggere,
come ritenuto in precedenza (doc. F). Sarebbe stato quindi opportuno spiegare
come, ad uno stato di salute che secondo la decisione del competente Ufficio AI
sarebbe rimasto invariato, possa corrispondere un aumento del grado di capacità
lavorativa.
(...)
Il contenuto dei certificati allestiti dal Dr. med. __________
e __________ non corrisponde, per ciò che concerne il grado di inabilità
lavorativa, alle conclusioni della perizia del SAM, ma il loro valore probante
non può di certo essere messo in discussione, peraltro l'Ufficio AI non lamenta
alcunché rispetto la forza probante di tali certificati. Mal si capisce come i
due medici si siano pronunciati in misura uguale in merito alla capacità
lavorativa della ricorrente, valutata ridotta di almeno 40% mentre il contenuto
della perizia sia talmente divergente. I motivi possono essere diversi, ma ciò
che più provoca stupore è che l'Ufficio AI non si sia soffermato sulla
questione e non si sia pronunciato in merito.
In base a quanto precede , il reddito da invalido è di
Fr. 18'219.- (cfr. anche doc C, punto 3). (doc. I)
1.5. Nella
risposta di causa del 7 agosto 2009 l’Ufficio AI ha osservato:
" (...)
Dal lato medico si segnala che la perizia resa dal
Servizio accertamento medico (SAM) realizza i presupposti posti dall'Alta Corte
in merito al pieno valore probatorio. Infatti, la perizia è stata resa da
specialisti riconosciuti, sulla base di accertamenti approfonditi e completi,
in piena conoscenza del caso, e giunge a conclusioni logiche e convincenti (si
rammenta che la capacità lavorativa residua nell'attività abituale è stata
valutata essere del 60%, aumentata al 90% in attività adeguate allo stato di
salute, ciò con effetto da dicembre 2003. Peggioramenti dello stato di salute
non sono stati resi verosimili da parte ricorrente nel periodo successivo all'esame
peritale SAM svoltosi nel maggio 2008). Le diverse valutazioni proposte dai
medici curanti, Dr. med. __________ (certificato medico del 08.04.2009) e Dr.
med. __________ (certificato del 24.04.2009) non si basano su referti clinici
oggettivi, bensì propongono una loro personale valutazione della capacità
lavorativa residua dell'assicurata." (doc. IV)
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre
2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge
federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (5a revisione del-l’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del
diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza
occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a
DTF 130 V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme
sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di
fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008
al 19 maggio 2009, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente
il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215
consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme
(STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).
Va
qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale
le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La
giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità
(STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).
Oggetto
del contendere è sapere se RI 1ha diritto ad una rendita d'invalidità.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI con invalidità s’intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, pag. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI:
metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza
del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto
dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto
alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha
anche precisato che l’amministra-zione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi
sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo
all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di
rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà
pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S.
F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid.
3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti). Per quanto riguarda i
criteri giurisprudenziali per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme o la diagnosi di fibromalgia provochino un’incapacità di
guadagno duratura si rimanda a quanto esposto al consid. 2.13 che segue.
2.5. D’altra
parte va ricordato che se un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività
lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del
concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili
condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno.
Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una
attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie
mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo
dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid.
2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit,. pag. 199).
A
sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa:
"
Per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica
s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli
nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei
religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994
pag.
145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato
è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella
in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.6. Nel
caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un’attività lucrativa
torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui
" Qualora l’assicurato eserciti un’attività
lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,
l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se
inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la
parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e
poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei
due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis OAI
"
Quando si possa
presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività
lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di
un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto
alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata
esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività
lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in
DTF 125 V 146.
2.7. Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V
150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109;
Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG
über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
Nella
fattispecie, l’Ufficio AI, conformemente a quanto concluso da questo TCA nella
pronuncia 2 novembre 2007 (32.2007.37, pag. 37), ha considerato l’assicurata salariata
nella misura del 71% e casalinga per il restante 29% applicando il metodo
misto. Tale suddivisione non è contestata.
2.8. Nella
pronuncia del 2 novembre 2007 questa Corte, ravvisato un accertamento lacunoso
dei fatti, ha rinviato gli atti all’Uf-ficio AI affinché predisponesse ulteriori
accertamenti medici e si pronunciasse quindi nuovamente sulla domanda di prestazioni.
In particolare è stata indicata la necessità di esperire un
accertamento peritale di natura reumatologica onde approfondire l‘effettiva
natura e l’incidenza sulla capacità lavorativa delle varie patologie
reumatologiche oltre ad un accertamento psichiatrico, osservato come i medici
interpellati avessero ripetutamente sottolineato la componente psicopatologica
dei dolori lamentati dalla richiedente e, quindi, la necessità di effettuare
una perizia psichiatrica al fine di chiarire se la sindrome somatoforme, lo
stato ansioso-depressivo (e la fibromialgia) diagnosticati fossero, e se del
caso in che misura, invalidanti ai sensi della giurisprudenza.
Inoltre
è stata indicata la necessità di approfondire la Sindrome del tunnel carpale
diagnosticata il 16 gennaio 2006 dal dr. __________ (STCA 32. 2007.37 del 2
novembre 2007).
2.9. L’Ufficio
AI, conformemente a quanto stabilito dal TCA, ha quindi affidato l’incarico al
Servizio di Accertamento Medico dell’AI (SAM) di procedere ad una perizia
multidisciplinare. Nel referto del 25 giugno 2008 i sanitari del SAM, fatti
esperire svariati esami oltre che consulti di natura reumatologica,
neurologica, psichiatrica, hanno posto le seguenti diagnosi:
" (...)
5 DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa:
Sindrome fibromialgica generalizzata.
Decondizionamento muscolare.
Alterazioni degenerative della colonna cervicale (ai
segmenti da C3 a C5).
Alterazioni degenerative della colonna lombare con
discopatia L5-S1 con ernia discale paramediana e laterale sin. lussata verso il
basso con conflitto radicolare con la radice di S1 a sin. e con la radice di L5
a sin.
in sede extraforaminale, spondilartrosi più accentuata a sin..
Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale
alta con protrazione del capo, iperlordosi lombare, minima scoliosi sin.
convessa dorsale, ds. convessa lombare).
Periartropatia omeroscapolare bilaterale accentuata a
sin. in:
- artrosi acromio-claveare e rottura della cuffia
rotatoria a sin.,
- rottura anamnestica della cuffia rotatoria a ds..
Gonartrosi bilaterale.
Sindrome somatoforme del dolore persistente.
Tendenza alla regressione psicologica e alla dipendenza.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Lieve sindrome del tunnel carpale bilaterale poco
sintomatica.
Obesità con BMI 35 kg/m2. (...)" (doc. AI
84/12-13)
giungendo alle seguenti conclusioni in punto alla capacità lavorativa:
"
(...)
7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE
DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
L'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica
globale dell'A. nell'attività da ultimo esercitata di ausiliaria di pulizie è
considerato nella misura del 60%, inteso come diminuzione della capacità funzionale
residua sull'arco di un'intera giornata lavorativa. Come casalinga vi è una
capacità lavorativa nella misura del 70%.
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Le conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalla
patologia reumatologica e psichiatrica, mentre invece, come descritto al
capitolo 6, dal punto di vista neurologico non vì è limitazione della capacità
lavorativa.
Dal punto di vista reumatologico sulla base degli atti,
dell'anamnesi richiesta, dell'esame clinico, il nostro consulente pone le
diagnosi di sindrome fibromialgica generalizzata, decondizionamento muscolare,
alterazioni degenerative della colonna cervicale (ai segmenti da C3 a C5),
alterazioni degenerative della colonna lombare con discopatia L5-SI con ernia
discale paramediana e laterale sin. lussata verso il basso con conflitto
radicolare con la radice di S I a sin., con la radice di L5 a sin.
in sede extraforaminale, spondilartrosi più accentuata a sin., disturbi
statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo,
iperlordosi lombare, minima scoliosi sin. convessa dorsale, ds. convessa lombare),
periartropatia omeroscapolare bilaterale accentuata a sin. in artrosi acromio-claveare
e rottura della cuffia rotatoria a sin., rottura anamnestica della cuffia rotatoria
a ds., gonartrosi bilaterale, obesità. Queste constatazioni comportano delle
limitazioni per quanto riguarda il sollevamento e il trasporto di pesi, il sollevamento
di pesi sopra l'altezza del petto, il maneggiare attrezzi, l'effettuare lavori
al di sopra della testa, l'effettuare la rotazione del tronco, l'assunzione di
certe posizioni (soprattutto quella in piedi ed inclinata in avanti, la posizione
inginocchiata e la flessione delle ginocchia), l'assunzione della posizione in
piedi di lunga durata e la deambulazione. Sulla base di ciò il nostro
consulente giudica l'A., a seguito dei limiti funzionali e di carico sopra
menzionati, abile al lavoro come ausiliaria di pulizie sull'arco di una
giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione dei rendimento nella misura
del 40%.
Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente
diagnostica una sindrome del dolore persistente somatoforme e una tendenza alla
regressione psicologica e alla dipendenza e ritiene che nelle condizioni
attuali, dal punto di vista psichiatrico, il quadro psicopatologico messo in
evidenza comporta un'incapacità lavorativa non superiore al 10%. I fattori che
riducono la capacità lavorativa concernono in modo particolare la riduzione
della resistenza allo sforzo e il bisogno di pause e di aiuto da parte di terzi
per l'effettuazione delle mansioni.
Riteniamo che le incapacità lavorative descritte dai
nostri consulenti non debbano essere sommate in quanto tutte le patologie che
causano una limitazione della capacità lavorativa comportano sempre una
riduzione del rendimento.
Riassumendo, sulla base di quanto descritto sopra, dal
punto di vista fisico e psichico, valutiamo l'attuale grado di capacità
lavorativa globale nell'attività da ultimo esercitata come ausiliaria di
pulizie nella misura del 60%. Sulla base di quanto descritto dal nostro
consulente reumatologo tale valutazione vale a partire da dicembre 2003 in poi.
Come casalinga vi è una capacità lavorativa nella misura del 70%.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' D'INTEGRAZIONE
L'A. è ritenuta in grado di poter esercitare altre
attività. Per quanto riguarda la capacità funzionale residua, l'A. può molto
spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi,
talvolta tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino
all'altezza dei fianchi, mai pesi oltre i 25 kg fino all'altezza dei fianchi;
l'A. può talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado
pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'A. può molto spesso
maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media
entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti.
La rotazione manuale è normale. L'A. può talvolta effettuare lavori al di sopra
della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere
la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed
inclinata in avanti, talvolta assumere la posizione inginocchiata, talvolta
effettuare la flessione delle ginocchia. L'A. può assumere spesso la posizione
seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'A.
può molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri, talvolta
camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno
accidentato, può talvolta salire le scale, mai salire su scale a pioli. In un
lavoro adatto allo stato di salute, il nostro consulente reumatologo giudica
l'A. abile al lavoro nella misura del 100%: tenendo in considerazione che dal
punto di vista psichiatrico il nostro consulente valuta un'incapacità
lavorativa nella misura del 10% in qualunque attività lucrativa, giungiamo alla
conclusione che in un'altra attività, che tiene in considerazione le
limitazioni descritte sopra, la capacità lavorativa globale è da considerare
nella misura del 90% intesa come riduzione del rendimento sull'arco di
un'intera giornata lavorativa, sempre a partire da dicembre 2003.
Sulla base dell'elevata capacità lavorativa residua e
del parere del nostro consulente psichiatra, non riteniamo indicati
provvedimenti d'integrazione professionale. (...)" (doc. AI 84/16-18)
Il medico
SMR dr. __________ ha osservato in proposito in data 30 giugno 2008:
"
(...)
Dopo la sentenza del TCA, l'A. è stata peritata al SAM
(25.06.2008).
In particolare oltre alla valutazione psichiatrica
e reumatologica è stata eseguita una valutazione neurologica, come
esplicitamente richiesto nella sentenza, in presenza della diagnosi di sindrome
del tunnel carpale (ancorché lieve).
Stando al giudizio dei periti:
- non c'è nessuna limitazione del punto di vista neurologico
- dal punto di vista psichico c'è una riduzione
del rendimento del 10%
Diagnosi:
- Sindrome somatoforme del dolore persistente
- Tendenza alla regressione psicologica e alla
dipendenza.
Per quanto riguarda la valutazione reumatologica
vengono esposti limiti funzionali che danno una valutazione migliore a quella
espressa in precedenza (dr. __________ 2004).
Come ausiliaria di pulizia viene ritenuta abile al 60%
mentre in altre attività leggere vedi limiti) la IL sarebbe solo 10%.
In conclusione si puo' quindi dire che per lo meno:
- non c'è stato un peggioramento dello
stato di salute rispetto alla precedente valutazione.
(in presenza di uno stato clinico sovrapponibile viene
addirittura data una limitazione funzionale minore, cioé entro questi limiti IL
10%, prima 50%, la IL come ausiliaria di pulizia viene ritenuta 40%, prima
100%).
Per quanto riguarda la valutazione come casalinga, non
mi sembra indicato procedere all'inchiesta a domicilio, essendo invariato lo
stato clinico e non essendo cambiata la situazione famigliare.
Indicato rivalutare la situazione come salariata alla
luce degli esiti della perizia SAM." (doc. AI 85/1)
Alla luce di
queste conclusioni, il consulente in integrazione, nei sui rapporti del 24
settembre 2008 e 9 marzo 2009, ha concluso per un grado di invalidità
nell’ambito professionale del 26% (doc. AI 87, 95). Considerato un grado di impedimento
del 44% nell’economia domestica, l’Ufficio AI ha quindi concluso per un grado
complessivo di invalidità del 31%, nel suo progetto di decisione del 16 marzo
2009 (doc. AI 97, e sopra consid. 1.3 ).
Tale
progetto è quindi stato confermato dall’Ufficio AI, mediante la decisione qui
impugnata, anche dopo aver visionato i certificati resi dai due medici curanti
dell’assicurata e da lei prodotti, e meglio uno del dr. __________, reumatologo,
dell’8 aprile 2009 concludente quanto segue:
"
(...)
In questa situazione ribadisco con convinzione la mia
valutazione della capacità lavorativa. A mio avviso, nell'attività svolta in
precedenza di ausiliaria di pulizia la paziente è a mio avviso inabile al
lavoro nella misura del 70%.
In un'attività leggera e adatta, che eviti movimenti
ripetitivi con le spalle, eviti lavori con le spalle sopra l'orizzontale, eviti
movimenti ripetitivi di flessione/estensione o rotazione del tronco, permetta
il rispetto delle regole di ergonomia della schiena, eviti movimenti ripetitivi
di flessione/estensione delle ginocchia in carico e la posizione inginocchiata
prolungata, eviti la stazione eretta prolungata e lunghi spostamenti a piedi
oppure spostamenti ripetuti nonché spostamenti su terreni accidentati, permetta
l'alternanza delle posizioni e brevi pause al bisogno, l'assicurata è abile al
lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella misura del 40%.
(...)" (doc. AI 102/11)
Inoltre il
dr. __________, generalista, nel suo attestato del 24 aprile 2009 ha affermato:
" (...)
Diagnosi:
- fibromialgia
- sindrome somatoforme con dolori cronici - sindrome
lombovertebrale
- sindrome cervicovertebrale
- periartropatia spalla con rottura della cuffia
bilaterale - gonartrosi
- metatarsalgia invalidante
- sindrome tunnel carpale bilaterale
Con queste patologie ritengo la paziente completamente
inabile (oltre il 70%) al lavoro nella sua precedente attività.
In un'attività leggera, che non necessiti movimenti
frequenti con la spalla, che eviti lavori sopra l'orizzontale con le spalle,
che rispetti le regole ergonomiche della schiena, senza frequenti flessioni/estensioni
delle ginocchia, senza stazione eretta prolungata, senza lunghi spostamenti con
possibilità di alternare le posizioni e diverse pause al bisogno, la paziente
può essere valutata abile al lavoro al 60% con un rendimento normale."
(doc. AI 102/13)
Nelle sue
osservazioni del 11 maggio 2009 il medico SMR dr. __________ ha osservato
quanto segue:
" (...)
Dal punto di vista medico la situazione clinica (stato
di salute) non si è modificata rispetto alla valutazione SAM (perizia redatta
25 giugno 2008, valutazioni specialistiche tra il 6 e il 21 maggio) e quanto
riferisce la lettera del dr. __________ del 8 aprile 2009.
Quanto al dato sulla IL può essere giudicato in maniera
differente dai diversi specialisti ( specialmente se nel ruolo di curanti o di
periti)
Per attività adatte anche nella lettera (e nel
certificato del medico di famiglia) si ritiene che ci sia una CL del 60% (IL
40%), sotto forma di lavoro a tempo pieno ma con rendimento ridotto del 40%.
NB: le % si riferiscono a attività lavorativa a
tempo pieno
(per cui vanno relativizzate perché l'A. svolge
un'attività a tempo parziale, questo vale anche per l'attività di casalinga).
Faccio notare che la IL data dal SAM è minore di quanto
stabilito nella nostra precedente valutazione (basata sui perizia reumatologica
e psichiatrica separate) e mi rifaccio per questo alla mia annotazione del 30
giugno 2008, in cui già dicevo che si era giunti ad una definizione di IL minore
della precedente, con uno stato clinico non sostanzialmente modificato.
Si poteva pero' almeno affermare che NON C'ERA STATO
UN PEGGIORAMENTO.
Ricordo che già con la precedente valutazione si
giungeva ad un grado Al sotto il 40%.
Dopo valutazione CIP e inchiesta casalinghe.
Non mi sembra giustificato continuare a chiedere
rivalutazioni dello stato di salute in presenza della stessa situazione.
Chiaramente i pazienti con fibromialgia e/o sindrome
del dolore somatoforme, anche con una situazione clinica invariata, tendono
sempre a dichiarare un peggioramento." (doc. AI 104)
2.10. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella
causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U
329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
pag. 31; DTF 125 V 352; Pratique
VSI 2001 pag. 108, 1997 pag. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14
aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del
24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329
e 332; ZAK 1986 pag. 189). In un'altra sentenza
inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta
esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere
considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui
l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio
1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 pag. 110). Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione
e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto
assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili
prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pagg. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne
in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
Fatti
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause
P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 pag. 109;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,
1997, pag. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole
deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo
2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004,
I 384/04, consid. 1.2).
2.11. L’assicurata,
con l’atto ricorsuale, ha contestato il fatto di essere stata periziata dal
profilo psichiatrico da un medico psichiatra non cognito della sua
lingua (l’aramaico; cfr. doc. I).
Al
riguardo va osservato che con sentenza I 245/00 del 30 dicembre 2003, pubblicata
in SVR 2005 IV N. 12 pag. 51 segg., il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha
stabilito che la questione di sapere se un assicurato ha diritto o meno
all’esecuzione di una misura medica di accertamento nella sua lingua madre oppure
con l’ausilio di un traduttore deve essere decisa dal punto di vista di un corretto
e completo accertamento della fattispecie giuridicamente rilevante e non dal
profilo della garanzia del diritto di essere sentito. Quando l’amministrazione
o il perito medico ordinano l’intervento di un traduttore, i relativi costi
vanno a carico dell’AI.
L’Alta
Corte ha, segnatamente, rilevato che:
" (...)
4.2
4.2.1 Die Durchführung einer medizinischen
Abklärungsmassnahme in der Muttersprache des oder der Versicherten oder unter
Beizug eines Übersetzers ist in erster Linie eine Frage der richtigen und
vollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts. Es geht nicht in
erster Linie um die Teilnahme der versicherten Person am Verfahren im Sinne der
Mitwirkung bei der Erstellung der tatsächlichen Entscheidungsgrundlagen im
Hinblick auf die beantragten Leistungen. Mithin lässt sich aus dem
verfassungsrechtlichen Gehörsanspruch nach Art. 29 Abs. 2 BV und dessen
Konkretisierung für das Abklärungsverfahren vor den kantonalen IV-Stellen in
Art. 73bis IVV (in Kraft gestanden bis 31. Dezember 2002; vgl. nunmehr Art. 42
und 52 ATSG) nicht direkt etwas ableiten in Bezug auf die Durchführung
medizinischer Abklärungsmassnahmen unter sprachlichem Gesichtswinkel.
Ob eine medizinische Abklärung in der Muttersprache des
Exploranden oder der Explorandin oder unter Beizug eines Übersetzers im
Einzelfall geboten ist, hat grundsätzlich der Gutachter im Rahmen sorgfältiger
Auftragserfüllung zu entscheiden. Dazu gehört auch die Wahl des Dolmetschers
sowie die Frage, ob allenfalls bestimmte Teile der Abklärung aus sachlichen und
persönlichen Gründen in dessen Abwesenheit durchzuführen sind. Entscheidend
dafür, ob und in welcher Form bei medizinischen Abklärungen dem Gesichtspunkt
der Sprache resp. der sprachlichen Verständigung Rechnung getragen werden muss,
ist letztlich die Bedeutung der Massnahme im Hinblick auf die in Frage stehende
Leistung. Es geht um die Aussagekraft und damit die beweismässige Verwertbarkeit
des Gutachtens als Entscheidungsgrundlage für die IV-Stelle und gegebenenfalls
das Sozialversicherungsgericht. Danach müssen die Feststellungen des Experten
nachvollziehbar sein, seine Beschreibung der medizinischen Situation muss
einleuchten und die Schlussfolgerungen müssen begründet sein (BGE 125 V 352 Erw.
3a).
4.2.2 Aus dem Gesagten ergibt sich, dass nicht von
einer Gehörsverletzung gesprochen werden kann, wenn trotz
Verständigungsschwierigkeiten eine Begutachtung nicht in der Muttersprache des
oder der Versicherten oder unter Beizug eines Dolmetschers stattfindet oder
stattfand. Insofern ist der Aufsichtsbehörde beizupflichten. Ebenso sind die
IV-Stellen nicht verpflichtet, speziell die Sprachkenntnisse von Versicherten
abzuklären, deren Muttersprache nicht die Amtssprache des betreffenden Kantons
ist. Beantragt die versicherte Person, dass eine notwendige psychiatrische
Begutachtung in ihrer Muttersprache oder unter Beizug eines Übersetzers durchgeführt
wird, hat die Verwaltung nach Rückfrage beim Experten darüber zu befinden.
Ihrem Entscheid kommt indessen so wenig wie der Anordnung der Abklärungsmassnahme
als solcher Verfügungscharakter zu (vgl. BGE 125 V 401). Wird
umgekehrt eine Begutachtung ohne Übersetzungshilfe durchgeführt, steht ein allenfalls
fehlender Antrag seitens der versicherten Person einer erneuten Exploration in
ihrer Muttersprache oder unter Beizug eines Dolmetschers nicht entgegen.
Entscheidend ist, ob lediglich auf diese Weise beweisrechtlich verwertbare
Aussagen zu gewinnen sind, auf welche bei der Beurteilung des oder der in Frage
stehenden Leistungsansprüche abgestellt werden kann.“ (...)
Nella
sentenza U 336/06 del 30 luglio 2007, citata dalla ricorrente, la nostra Massima
Istanza ha deciso che in quel caso si imponeva una perizia psichiatrica nella
lingua madre dell’assicurato, originario dell’ex-Jugoslavia, poiché, da un lato,
le sue scarse conoscenze della lingua tedesca non avevano permesso una sufficiente
indagine, dall’altro, le valutazioni mediche esperite divergevano.
In
proposito il TF ha osservato che:
" (…)
8.2
8.2.1 Der bestmöglichen sprachlichen Verständigung
zwischen Experte und versicherter Person kommt insbesondere bei der
psychiatrischen Begutachtung besonderes Gewicht zu. Auf der anderen Seite
besteht kein Anspruch auf Untersuchung in der Muttersprache der versicherten
Person oder den Beizug eines Übersetzers. Zu beachten ist sodann, dass der
Beizug eines Dolmetschers auch problematische Aspekte hat, ist der Gutachter
doch auf möglichst spontane, unverfälschte Antworten angewiesen, andernfalls
deren Aussagekraft herabgesetzt ist. Die Frage, ob eine medizinische Abklärung
unter Beizug eines Dolmetschers im Einzelfall geboten ist, hat grundsätzlich
der Gutachter im Rahmen sorgfältiger Auftragserfüllung zu entscheiden.
Entscheidend dafür, ob und in welcher Form bei medizinischen Abklärungen dem
Gesichtspunkt der Sprache respektive der sprachlichen Verständigung Rechnung
getragen werden muss, ist letztlich die Bedeutung der Massnahme im Hinblick auf
die in Frage stehende Leistung. Es geht um die Aussagekraft und damit die
beweismässige Verwertbarkeit des Gutachtens als Entscheidungsgrundlage. Danach
müssen die Feststellungen des Experten nachvollziehbar sein, seine Beschreibung
der medizinischen Situation muss einleuchten und die Schlussfolgerungen müssen
begründet sein (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352; AHI 2004 S.
143 E. 4.2.1, I 245/00; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts U
473/05 vom 29. Dezember 2006, E. 2.3.4).
8.2.2 Gemäss dem Psychosomatischen Konsilium der Klinik
E.________ vom 19. August 2003 verfügt der Versicherte nur über sehr
bescheidene Deutschkenntnisse. Von einem nur spärlichen Deutsch ging im Bericht
vom 2. Juni 2004 auch Dr. med. M.________ aus. Der Psychiater Dr. med.
A.________ legte im Bericht vom 30. Juli 2004 dar, der Versicherte habe sich
mangels Kenntnissen der deutschen Sprache nur schlecht explorieren lassen. Auch
der Psychiater Dr. med. H.________ bestätigte im Bericht vom 6. Juli 2006, der
Versicherte spreche schlecht deutsch, weshalb die Verständigung erschwert sei;
ein flüssiges Gespräch sei selten zu Stande gekommen, oft hätten bildnerische
Darstellungen oder Verlaufsdiagramme verwendet werden müssen, um einigermassen
Klarheit im Hinblick auf die erzielten Aussagen zu erhalten.
Unter diesen Umständen und auf Grund der divergierenden
ärztlichen Einschätzungen (E. 8.1 hievor) drängt sich eine psychiatrische
Begutachtung des Beschwerdeführers in seiner Muttersprache auf.“ (...)
Con
sentenza I 451/00 del 30 dicembre 2003, pubblicata in SVR 2004 IV N. 29,
relativa a un caso in cui il marito di un’assicurata ha svolto il ruolo di
traduttore durante una perizia psichiatrica nei confronti della stessa, l’Alta
Corte, dopo aver indicato che in generale quando un marito traduce le domande e
le risposte in occasione di una perizia psichiatrica, è improbabile, procedendo
a una traduzione parola per parola, che il senso venga falsato o venga omessa
qualche parte, ha stabilito che in quel caso di specie doveva essere eseguita
una nuova perizia psichiatrica in lingua madre o alla presenza di un
traduttore. In effetti è emerso che il marito aveva un ruolo dominante nei
confronti della moglie, la quale era totalmente dipendente dal medesimo. Non
poteva così essere esclusa un’influenza atta a falsare l’esito dell’indagine
medica.
Infine,
in una sentenza U 331/03 del 30 agosto 2004, attinente a un’assicurata originaria
dell’Albania che è stata periziata dal lato psichiatrico in presenza del marito
e del figlio che hanno svolto il ruolo di traduttori, la nostra Massima Istanza
ha ribadito che in linea di principio non è escluso che dei parenti possano prestare
servizio di traduzione e ha deciso che in quel caso non sussisteva alcun elemento
che potesse far concludere per una traduzione falsata.
2.12. Nella
presente evenienza l’assicurata non ha domandato né all’Ufficio AI, quando le
ha comunicato la necessità di un accertamento presso il SAM e, quindi, di un
esame psichiatrico presso il dr. __________ (cfr. doc. 30-1), né ai sanitari
del SAM al momento della convocazione per l’accertamento per il 30 aprile 2008
(doc. AI 79, 80, 82-1), né infine al dr. __________i medesimo, di poter essere
indagata nella sua lingua madre – l’aramaico – o perlomeno di poter beneficiare
di un traduttore. Va osservato che nemmeno nel ricorso a questa Corte contro la
precedente decisione dell’AI del 21 dicembre 2006, nel quale si chiedeva tra
l’altro espressamente di sottoporre l’assicurata a una perizia psichiatrica, il
legale dell’interessata ha mai formulato una richiesta di procedervi con
l’ausilio di un traduttore (doc. AI 62).
Unicamente
con le osservazioni del 4 maggio 2009 al progetto di decisione
dell’amministrazione del 16 marzo 2009, quando la perizia era gia stata effettuata
(doc. AI 102), e, quindi, nel presente ricorso, l’insorgente ha censurato la mancata
conoscenza della sua lingua da parte del perito.
Tuttavia
dagli atti di causa non emerge alcun elemento atto a far dubitare
dell’attendibilità delle risposte date ai quesiti dei periti né del resto sul
fatto che l’assicurata fosse in grado di comprendere le domande che le venivano
poste.
Innanzitutto
va detto che in nessun certificato agli atti traspare che i medici che hanno
avuto in cura la ricorrente abbiano mai notato una difficoltà d’espressione
linguistica. La descrizione fatta ai singoli specialisti dall’interessata dei
sintomi e dei dolori lamentati appare anzi sempre ben dettagliata (cfr.
segnatamente referto dr. __________ 16 aprile 2004, doc. AI 2-23). Del resto
nemmeno la dr.ssa __________, psichiatra, nel suo rapporto del 19 novembre 2004 ha segnalato difficoltà di comprensione legate direttamente a problemi linguistici, quanto piuttosto
“un importante limite a livello intellettivo” tale da rendere faticoso alla peritanda
la comprensione delle domande e l’espressione (doc. AI 3-3). Va del resto
osservato che l’assicurata è pressoché analfabeta. A addotte o accertate difficoltà
linguistiche non viene del resto nemmeno accennato nel rapporto dello psichiatra
curante dr. __________ del 25 gennaio 2007 (doc. AI 60-1).
Va anche
osservato che anche in occasione dell’inchiesta a domicilio effettuata il 5
ottobre 2005 dall’assistente sociale non sono state ravvisate difficoltà di comprensione
legate a problemi linguistici di sorta (doc. AI 27-1). Infine, anche i verbali
dei colloqui di fronte al consulente in integrazione, pur effettuati in
presenza di parenti, non lasciano trasparire difficoltà d'espressione (doc. AI
34).
D’altra
parte bisogna osservare che se l’insorgente avesse ritenuto di non essere in
grado di comprendere bene i medici che dovevano peritare il suo stato di salute
o se comunque non fosse stata in grado di esporre le proprie problematiche,
avrebbe potuto quantomeno cercare di organizzarsi in modo tale da recarsi dai
medici, e in particolare dal dr. __________, con uno dei figli o con il marito,
come del resto aveva fatto in occasione dei consulti effettuati nel dicembre
2003 dal dr. __________ e nel gennaio 2004 dal dr. __________, nell’ottobre
2004 dal dr. __________ (doc. AI 2-33), nel novembre 2004 dalla dr.ssa __________
(doc. AI 3-3; 1-9, 2-17).
Del
resto, come verrà detto ancora in seguito, la perizia esperita dal dr. __________
ossequia i criteri da adempiere perché un rapporto peritale abbia pieno valore
probatorio (cfr. consid. 2.10) e la sua valutazione di un’inabilità lavorativa
del 10% anche in attività adeguate risulta convincente.
Per
quanto concerne l’aspetto linguistico, va rilevato che in alcun modo il dr. __________
ha rilevato che è stato difficoltoso il contatto verbale, né ha in qualche modo
lasciato intendere che la ricorrente parlasse poco e male l’italiano e la sua
comprensione della lingua fosse carente o anche solo approssimativa. Per contro
ha rilevato che dalle risposte fornite non si potevano cogliere segni di deficit
cognitivi.
Egli
ha poi rilevato che il corso del pensiero appariva fluido e senza incoerenze, con
“comunicazioni buone anche se scarse quantitativamente”, osservando che
“l’atteggiamento nei confronti dell’intervista e dell’interlocutore è collaborante
e gentile”. Lo specialista ha inoltre osservato che non erano riscontrabili alterazioni
della forma e del contenuto del pensiero, osservando come la paziente non “verbalizza
intenzioni anticonservative” (doc. AI 84-32).
Da
queste constatazioni puntuali, specifiche e dettagliate il TCA deduce che il dr.
__________, a prescindere dal fatto che l’assicurata possa parlare e capire “poco”
la lingua italiana, ha potuto ben accertare lo stato psichico della ricorrente.
In
proposito, non si può peraltro non osservare che la ricorrente vive in Ticino
da oltre 25 anni e che dal 1999, e quindi da oltre 10 anni, è pure in possesso
della cittadinanza elvetica (I pag. 2).
Ne
discende che non vi è motivo alcuno per distanziarsi dalla perizia del dr. __________
a motivo di una addotta, ma non dimostrata, difficoltà di comprensione
linguistica. Non si rivela conseguentemente necessario procedere a nuovi accertamenti
in lingua aramaica o in presenza di un traduttore.
2.13. Chiamato
ora a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente
vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, questo
TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale pluridisciplinare
effettuata dai sanitari del SAM, da considerare dettagliata, approfondita, non
contradditoria e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra
ricordati (cfr. consid. 2.10).
Questi
ultimi infatti, esaminata tutta la documentazione medica esistente, e richiamata
ulteriore documentazione sanitaria, hanno sottoposto la richiedente a consulti
di tipo psichiatrico, neurologico e reumatologico che hanno pure richiesto ben
quattro giorni di accertamenti pluridisciplinari ambulatoriali (cfr. doc. AI 84
e in esteso consid. 2.9).
Per
quanto riguarda la valutazione psichiatrica, lo specialista, dott. __________,
rilevato come la paziente avesse manifestato una progressione della sintomatologia
algica inizialmente localizzata ed in seguito diffusa nell’ambito di una diagnosi
reumatologica di sindrome del dolore cronico a carattere fibiomialgico, ha
osservato come la paziente avesse quindi mostrato una tendenza alla riduzione
del proprio grado di autonomia e, quindi, una dipendenza sempre più grande dai
famigliari con conseguente rafforzamento delle convinzioni di malattia e
perdita di iniziativa. Ha concluso diagnosticando una sindrome del dolore
persistente somatoforme con tendenza alla regressione psicologica e alla
dipendenza, valutando un’inca-pacità lavorativa in ogni attività del 10%;
nulla invece come casalinga. Ha identificato come fattori tali da ridurre la
capacità lavorativa in modo particolare la riduzione della resistenza allo
sforzo e al bisogno di pause e di aiuto da parte di terzi. Descritta
l'evoluzione, pressoché assestata da qualche anno, ha infine qualificato come
difficile ipotizzare un’interruzione futura del circolo vizioso che era alla
base della regressione psicologica (doc. AI 84-33).
In
proposito non è superfluo rilevare, con riferimento alla sindrome da dolore somatoforme,
che conformemente alla giurisprudenza del TFA, un disturbo da dolore
somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura solo a determinate,
restrittive condizioni poste nella STFA del 12 marzo 2004, I
683/03, pubblicata in DTF 130 V 352. Tali criteri sono stati riassunti
dal TFA nella sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N.
(I 404/03). In tale sentenza la nostra Massima Istanza ha rilevato che un
disturbo da dolore somatoforme – che in quanto tale non è, di
regola, atto a determinare una limitazione duratura della capacità lavorativa
suscettibile di dare luogo ad un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3)
– può, eccezionalmente, determinare una limitazione
duratura della capacità lavorativa tale da comportare un'invalidità nei casi in
cui presenta una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più
esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità
lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse
insostenibile per la società. Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto
in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una
comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza
qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti
affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale
con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento
di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso,
nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.
A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il
disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid.
2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da
notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel
novero delle affezioni suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29
gennaio 2003 in re P., I 129/02, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127
V 294).
Tale
giurisprudenza è stata ancora confermata nella STFA del
28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03) e nella STFA del 16 dicembre 2004
nella causa J., I 770/03, pubblicata in DTF 131 V 49, (al
riguardo vedi pure Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità,
in RtiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29). In
particolare, nella citata sentenza del 16 dicembre 2004, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità. Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano
da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla
salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data
quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita
quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Il
TF in una sentenza del 19 maggio 2006 nella causa O. (I 873/05), si é confermato
nella sua giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
"
(…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una
recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla
pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha
stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere
in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di
controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia
presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si
giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di
applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di
disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere
invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si
deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque
prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che,
per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili
sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i
seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua
gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso
per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il
verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni
della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie
praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine
cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica,
si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato
risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque
un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella
malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si
deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto
a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino
da un’esagerazione dei sintomi. (…)”
(STFA
del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
Nell’evenienza
concreta, i succitati criteri giurisprudenziali non sono manifestamente dati.
In effetti, considerato come il dr. __________ abbia in sostanza qualificato
come lieve il disturbo somatoforme lamentato dalla ricorrente, non vi è ovviamente
spazio per una presa in considerazione limitante della medesima patologia in
misura superiore a quanto concluso dalla perizia (10%). Del resto il valore
probante del referto del dr. __________ non può essere validamente messo in
dubbio dal riferimento della ricorrente al certificato del 25 gennaio 2007 del
dr. __________, a quell’epoca psichiatra curante dell’assicura-ta (doc. AI
60-1). Detto certificato, che peraltro si esaurisce essenzialmente nella
descrizione delle lamentele della paziente, nella diagnosi e nella descrizione
della terapia farmacologia intrapresa, è infatti stato considerato nella perizia
del dr. __________, il quale ha tuttavia potuto confermare le diagnosi poste
dal collega solo in misura parziale (doc. AI 84-32). Va detto altresì che il
dr. __________ ha pure osservato che “lo stato psichico dell’assicurata ha
mostrato un’evoluzione parallela a quello fisico mostrando un assestamento
presente ormai da alcuni anni”, lasciando quindi intendere implicitamente
che la reazione ansioso depressiva segnalata dal dr. __________ un anno e mezzo
prima poteva aver subito una regressione. Va osservato in effetti che dai dati
all’inserto emerge che la ricorrente dopo essere stata in cura presso il dr. __________
dal mese di agosto 2006 per circa un anno e mezzo, ha interrotto le consultazioni
non ricorrendo più in seguito a consultazioni specialistiche di natura psichiatrica
o psicologica (doc. AI 84-32). Inoltre anche la dr.ssa __________, psichiatra
già curante della ricorrente, nel suo certificato del 19 novembre 2004, aveva ritenuto
uno stato depressivo lieve “nell’ambito di una sindrome somatoforme da dolore
persistente” (doc. AI 3-3), concludendo per una ripresa della capacità
lavorativa totale a far tempo da gennaio 2005.
Sotto
il profilo reumatologico, il dr. __________, specialista FMH in reumatologia,
nel suo rapporto al SAM del 6 maggio 2008, posta la diagnosi con ripercussione
sulla capacità lavorativa di “Sindrome fibromialgica generalizzata, decondizionamento
muscolare, alterazioni degenerative della colonna cervicale, della colonna
lombare con discopatia L5/S1 con ernia discale paramediana e laterale sinistra
lussata verso il basso , disturbi statici del rachiude, periartropatia omeroscapolare
bilaterale accentuata a sinistra, gonartrosi bilaterale” (oltre obesità, senza influsso sulla capacità lavorativa), ha concluso per una capacità lavorativa, dal dicembre 2003, del
60% nell’attività di ausiliaria di pulizie, del 70% come casalinga e nella
misura del 100% in un’attività leggera che rispecchi le limitazioni poste dal
perito, nel senso di limiti funzionali e di carico. Nel suo consulto lo specialista ha in sostanza rilevato come vi fosse un’incongruenza
tra il vissuto del dolore dell’assicurata e le patologie oggettivate (“il
dolore…(…), rimasto ininfluenzabile a tutte le misure fisioterapiche ambulatoriali
ma anche stazionarie, può essere soltanto minimamente spiegato con le
alterazioni strutturali descritte”, doc. AI 84-15), fatto questo spiegabile
dal perito solo in parte con la presenza della sindrome fibriomialgica. Dal lato
terapeutico ha sottolineato l’importanza per l’assicurata di diminuire il peso
corporeo di quasi 30 kg onde ridurre il carico sul passaggio lombosacrale e
Considerandi
sulle articolazioni delle estremità inferiori. Ha pure indicato opportuna una
fisioterapia mirata e proposto una cura farmacologia/analgesica rivolta ad
innalzare la soglia del dolore oltre a fisioterapia, fattori questi che potrebbero
portare ad un miglioramento delle condizioni dell’assicurata e anche ad un innalzamento
(sino a circa una diminuzione di rendimento di un terzo) dell’abilità
lavorativa dell’assicurata nella professione di ausiliaria di pulizie (doc. AI 84-18,
25).
Ora,
l’osservanza di tali proposte terapeutiche intese a migliorare la situazione
dell’assicurata può senz’altro essere richiesta dalla ricorrente nell’ottica
del rispetto dell’obbligo che incombe a ogni assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze
del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400.
e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zu-mutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversiche- rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113
V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221).
Tale referto reumatologico appare senza dubbio approfondito e
dettagliato e questo Tribunale non ha motivi per ritenerlo incompleto o lacunoso.
Del resto va anche osservato come le conclusioni in punto alla capacità
lavorativa del dr. __________ sono sulla stessa linea di quelle che già aveva
tratto, in presenza di una situazione sostanzialmente invariata, il dr. __________
nei certificati del 22 dicembre 2003 (doc. AI 7-5).
Del
resto, richiamata la giurisprudenza in materia di fibromialgia dianzi enunciata
per la quale in sostanza la stessa - suscettibile di essere assimilata ad un
disturbo somatoforme - è spesso determinata (anche) da fattori psichici
(cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01, 19 giugno 2001 in re E., I
605/00, 26 maggio 2003 in re V., I 196/03), nel caso di specie,
l’amministrazione, su incarico del TCA, ha quindi proceduto correttamente
facendo eseguire un esame pluridisciplinare comprensivo anche di un accurato
esame psichiatrico, onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo
stato di salute dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti
e in particolare stabilire se la medesima fosse affetta da un disturbo
extra-somatico rilevante.
Infine, sotto il profilo neurologico, il dr. __________,
specialista FMH in neurologia, nel suo rapporto al SAM del 21 maggio 2008,
posta la diagnosi di “lieve sindrome del tunnel carpale bilaterale, poco
sintomatica” ha escluso, dal punto di vista neurologico, una limitazione della
capacità lavorativa (doc. AI 84-27).
Alla luce di questi consulti e degli esami esperiti, i medici del
SAM hanno posto come diagnosi invalidanti quelle di “Sindrome fibromialgica
generalizzata, Decondizionamento muscolare, Alterazioni degenerative della
colonna cervicale (ai segmenti da C3 a C5), Alterazioni
degenerative della colonna lombare con discopatia L5-S1 con ernia discale
paramediana e laterale sin. lussata verso il basso con conflitto radicolare con
la radice di S1 a sin. e con la radice di L5 a sin. in sede
extraforaminale, spondilartrosi più accentuata a sin., Disturbi statici del rachide,
Periartropatia omeroscapolare bilaterale accentuata a sin, Gonartrosi
bilaterale, Sindrome somatoforme del dolore persistente oltre che, infine, Tendenza alla regressione psicologica e alla
dipendenza” (Doc. AI 84-12 e sopra al consid. 2.9).
Hanno quindi ritenuto l’assicurata, dal dicembre 2003, incapace
al lavoro nella sua attività lavorativa come ausiliaria di pulizie nella misura
del 40%, in un’attività adatta e leggera nella misura “solo” del 10% e come
casalinga del 30% (da intendersi come limitazione non del tempo di presenza sul
posto di lavoro, ma di rendimento; cfr. sopra consid. 2.9).
Questa
dettagliata ed approfondita valutazione specialistica non è stata smentita da
altri certificati da parte di medici specialisti attestanti un peggioramento
delle sintomatologie.
Quanto
prodotto dalla ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, una sua
maggiore inabilità al lavoro a causa delle patologie che la affliggono,
difatti, non è in grado di sovvertire le conclusioni dei periti interpellati
dall’amministra-zione o attestare un peggioramento delle sue affezioni rispetto
a quanto valutato in sede peritale.
In
effetti le certificazioni dell’8 aprile 2009 del dr. __________ (doc. D, cfr.
consid. 2.9) e del 24 aprile 2009 del dr. __________ (doc. E), che già erano
stati prodotti dall’assicurata in fase di osservazioni al progetto di decisione
del 16 marzo 2009, non fanno in sostanza altro che confermare gli accertamenti
esperiti e le conclusioni tratte dai periti del SAM, con particolare
riferimento alle diagnosi poste, concludendo tuttavia per una riduzione maggiore
della capacità lavorativa (cfr. per esteso al consid. 2.9).
Ora, a ragione il medico SMR, nelle sue Annotazioni del 11 maggio 2009 ha rilevato come dette certificazioni non apportano elementi o diagnosi nuovi né documentano una
modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale del SAM
(doc. AI 104). In effetti le diagnosi poste dai due curanti dell’assicurata coincidono
sostanzialmente con quelle emerse dalla perizia SAM, ma divergono unicamente
nella valutazione degli impedimenti occasionati sulla capacità lavorativa. Va
peraltro osservato come la certificazione del dr. __________ coincida essenzialmente,
anche nelle sue conclusioni di inabilità lavorativa del 70% rispettivamente del
40%, con il certificato da lui già reso in data 2 marzo 2004 (doc. AI 8-1). Anche
il certificato del 5 marzo 2007 arriva alle medesime conclusioni (doc. Vbis). Questo
ad ulteriore dimostrazione di una situazione che nel corso degli anni è rimasta
sostanzialmente invariata.
Del resto il
certificato del curante dr. __________, che peraltro è generalista e non
specialista nelle materie che qui interessano, è alquanto succinto e poco motivato,
non precisando in particolare le concrete ripercussioni
invalidanti e ribadendosi essenzialmente nelle conclusioni già esposte
nel rapporto medico all’AI (e alla __________) sottoscritto il 9 marzo 2004
(doc. AI 9-3 e 2-20).
D’altra
parte va nuovamente sottolineato come dette certificazioni non apportino
elementi o diagnosi nuovi rispetto a quelli esaurientemente indagati dai
rispettivi specialisti nell’ambito della perizia del SAM.
Si
tratta in definitiva di due valutazioni diverse delle ripercussioni sulla
capacità lavorativa delle medesime patologie. A dette differenti e generiche
valutazioni - che peraltro non sostanziano i motivi per cui le diagnosi poste
ne limiterebbero la capacità lavorativa in misura superiore di quella attestata
dai periti -, ribadite l’affidabilità e la completezza della perizia fatta
esperire dal SAM, e ricordate peraltro le suesposte considerazioni che si
impongono sul tema dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti
degli assicurati (anche se specialisti: cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella
causa M., U 2002/01; cfr. consid. 2.10), non si può in questa sede aderire.
Se
ne deve concludere che la ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato
medico atto a dimostrare che, sino al momento dell'emanazione dell'atto impugnato
(il giudice delle assicurazioni sociali
valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e
di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; fr. DTF 130 V 140,
129.
V 4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetta incidano
sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dai
periti.
A
tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid.
6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in
particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse
ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla
natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di
dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.
3b con riferimenti).
Quanto alle ulteriori allegazioni ricorsuali (cfr. consid. 1.4), le
stesse non possono modificare le suesposte conclusioni in merito
all’attendibilità della perizia del SAM. In particolare il fatto che i periti
del SAM abbiano concluso per un grado di incapacità lavorativa nella precedente
professione del 60%, in attività leggere adeguate del 90% e come casalinga del
70% mentre che l’amministrazione, nelle decisione del 21 dicembre 2006 annullata
dal TCA, aveva escluso una residua capacità lavorativa nella precedente
professione e concluso per un grado di inabilità del 50% in attività leggere
adeguate, sulla base essenzialmente delle conclusioni formulate all’attenzione della
__________ dal dr. __________ il 5 ottobre 2004 (doc. AI 2-33), non modifica
l’attendibilità della perizia del SAM né vuole direttamente attestare un
miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurata, ma tutt’al più conferma
la lacunosità degli accertamenti medici effettuati dall’ammini-strazione prima
della resa del precedente provvedimento del 21 dicembre 2006, segnatamente in
difetto di una valutazione psichiatrica e di una perizia pluridisciplinare. In
effetti i vari certificati agli atti contenevano giudizi contrastanti sulla
capacità lavorativa dell’assicurata. Basti pensare che lo stesso dr. __________
aveva espresso giudizi diversi in vari certificati resi in periodi ravvicinati:
mentre il 22 dicembre 2003 e 10 febbraio 2004 aveva concluso, all’attenzione
della __________ per una capacità lavorativa ancora sostanzialmente integra nel
lavoro svolto in precedenza (doc. AI 1-7 e 1-9), in data 16 aprile 2004 aveva
concluso per un’inabilità del 70% nella sua attività lavorativa escludendo
tuttavia una significativa limitazione in attività leggere (doc. AI 2-26).
Lacunosità e contraddittorietà che, lo si ricorda, avevano spinto
questo Tribunale ad annullare l’atto amministrativo e rimandare la causa
all’amministrazione per esperire ulteriori accertamenti medici. Non va inoltre
dimenticato che in presenza di uno stato clinico essenzialmente sovrapponibile,
come in concreto, si può giungere ad una valutazione diversa della capacità
lavorativa.
Quanto d’altra parte all’allegazione della ricorrente per la quale
la perizia del SAM del 25 giugno 2008 non potrebbe essere ritenuta attendibile
giacchè emessa un anno prima della decisione contestata del 19 maggio 2009, la
stessa risulta pure priva di fondamento. In effetti, come è gia stato detto,
l’assi-curata non ha fornito alcuna documentazione medica idonea a comprovare
l’intervento di un peggioramento delle sue condizioni fisiche successivo alla
resa della perizia del SAM, le certificazioni del dr. __________ e del dr. __________
limitandosi, come detto, ad attestare una situazione clinica essenzialmente
invariata pur concludendo per una diversa valutazione della capacità
lavorativa.
In
conclusione, rispecchiando la perizia del SAM, e in particolare i referti specialistici
del dr. __________e del dr. __________, tutti i criteri di affidabilità e completezza
richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.10), alla stessa può esser fatto
riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata affetta da altre patologie invalidanti
che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene
che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per
valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato
provvedimento. Pertanto, richiamato nuovamente l'obbligo che incombe all'assicurata
di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;
cfr. altresì i dianzi citati riferimenti), è da
ritenere siccome dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142
consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b), che sino al momento dell'emanazione del querelato provvedimento
l'assicurata presentava una capacità lavorativa del 60% nella sua attività
precedentemente svolta, del 90% in attività leggere adeguate, rispettose dei
suoi limiti funzionali e del 70% come casalinga.
2.14
Per
quel che concerne d’altra parte la valutazione della capacità dell’assicurata
quale casalinga (cfr. sopra al consid. 2.5 e 2.6), l’Ufficio AI, prima della
resa della prima decisione del 21 dicembre 2006, aveva fatto esperire
un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica:
nel rapporto datato 25 ottobre 2005, allestito alla luce degli accertamenti medici
raccolti e tenendo conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle
limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche, l’assistente sociale aveva
stabilito una limitazione complessiva del 44% (cfr. doc. AI 27). Dopo aver
fatto eseguire la perizia del SAM che, tra l’altro concludeva per una capacità
lavorativa quale casalinga del 70%, e, quindi, accertata l’assenza di un
peggioramento delle condizioni di salute, e non essendoci neppure state
modificazioni della situazione famigliare, su indicazione del medico SMR l’ammi-nistrazione
non ha ritenuto, a ragione, di effettuare una nuova inchiesta a domicilio,
quella dell’ottobre 2005 potendo ancora essere ritenuta attendibile (annotazioni
del dr. __________ del 30 giugno 2008, doc. AI 85). Questo fatto non è contestato
dalla ricorrente, la quale anzi conferma le conclusioni allora tratte dalla
consulente professionale.
Non
da ultimo considerando che la ricorrente non ha formulato in merito alcuna
contestazione né d’ordine generale né con riferimento alle singole percentuali
d’impedimento riferite alle singole incombenze, ma anzi ha approvato il grado
di limitazione stabilito (cfr. I pag. 17, 18), alla valutazione dell’assi-stente
sociale va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia
compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione
casalinga. Va detto inoltre che la valutazione in oggetto è avvenuta nel pieno
rispetto delle regole previste dalla prassi amministrativa e riportate alle
cifre 2122ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in
vigore dal 1° gennaio del 1990, dal Supplemento 1 alle Direttive
sull'invalidità e sulla grande invalidità (valido dal 1. gennaio 1993, cifre
2127segg) così come dalla Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza
dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, con
la quale l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta
la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole
attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso
concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse
(cfr. la sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T., pubblicata in Pratique
VSI 1997 pag. 298ss; Cfr. anche la sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella
causa G.C., I 102/00 con la quale il TFA ha avuto modo di nuovamente confermare
la legittimità di queste direttive).
Del
resto le conclusioni cui perviene detto rapporto si discostano solo limitatamente
(e peraltro a favore dell’assicurata) dall’abilità medico teorica nelle mansioni
casalinghe conclusa dai periti del SAM nella misura del 70%.
Va
inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente
stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri
di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del
100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia
domestica. Conforme alla giurisprudenza è del resto anche la presa in considerazione
della ripartizione dei compiti all’interno della famiglia.
Non
sono quindi ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio
l’attendibilità della valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non
appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti.
Va
osservato in proposito che per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità
di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo
di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo
di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi
sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui
compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291
consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA 22
agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte
dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata
dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente
erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2,
I 681/02). Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza
che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit., pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b,
1984.
pag. 144 consid. 5).
Nella
surrichiamata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un
rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:
"
(…)
4.
- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an
Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des
Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -
analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu
berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine
qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen
Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich
ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person
hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen,
wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der
Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich
der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und
Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen
Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll
beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige
Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen
der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen
vorliegen.
Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die
fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das
im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die
Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf
die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine
strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten
Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung
vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des
Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit
gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-
BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im
Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.
September 2001, I 175/01)."
Il
TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell’assicu-rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti
medici (AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella
causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di
posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni
accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione
di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in
ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11
agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I
685/02).
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, e tenuto conto di tutte le circostante
concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguato il grado d'incapacità
nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito dall'Ufficio AI sulla
base dell'accertamento domiciliare, e di conseguenza pure il tasso complessivo
d'invalidità fissato al 44%, non essendoci sulla base delle risultanze dei
medici interpellati dall’ammini-strazione nessun motivo medico per mettere in discussione
la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare.
2.15
Per
quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16
LPGA e quanto già esposto al consid. 2.3 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici
risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,
della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.
Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita
l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in
particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la
sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, op. cit., pag. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V
143.
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., pag. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 201).
In
ogni modo, ai fini
dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro
equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra
domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser,
op cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità
congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK
1984.
pag. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del
TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è
decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,
quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000.
nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato
avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi
ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96
V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s.
consid. 3b).
Nel
caso in esame meritano sostanziale conferma gli accertamenti eseguiti
dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità
dell’assicurata per la parte di attività salariata. Tali accertamenti tengono
peraltro adeguatamente conto delle indicazioni formulate da questo TCA nella pronuncia
del 2 novembre 2007.
In
particolare, il consulente in integrazione professionale, nel Rapporto
finale 24 settembre 2008 ha dapprima esposto quanto segue:
" (...)
Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica
Come attesta la sentenza del TCA del 2 novembre 2007
(incarto n° 32.2007.37), l'A. é da considerarsi salariata al 71% (vedi pagina
37).
Reddito da sana
Per quanto riguarda il reddito da prendere in
considerazione per determinare il salario annuo che l'A. avrebbe potuto
percepire senza il danno alla salute, il TCA nella sentenza summenzionata ha
indicato che é opportuno utilizzare il salario di Fr. 23.-/ora.
Alla luce di quanto deciso dal TCA, l'A. senza il danno
alla salute, per l'anno 2004 avrebbe potuto percepire un salario annuo
pari a Fr. 27'600.- annui nell'abituale attività di ausiliaria di
pulizia (Fr. 23.-/ora x 25 ore/settimana x 48 sett/anno). Per quanto riguarda
gli anni 2005, 2006 e 2007, rimando il lettore alla tabella di aggiornamento
dei salari allegata.
Reddito da invalida
Considerando la CL del 100% con riduzione di
rendimento del 10% in attività adeguate ed a seguito della sentenza del TCA
del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale
delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali
(tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza
impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in
applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti
dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica l'assicurata
nel 2004 avrebbe potuto realizzare un salario mensile di Fr. 3'893.- (categoria
4.
: attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su
41.6
ore (cfr. tabella B 9.2 pubblicata in La Vie Economique, 112-2006, pag.
94) esso ammonta a Fr. 4'049.- mensili oppure a Fr. 48'584.- per l'intero anno.
Considerando un reddito di partenza di Fr. 48'584.- si effettua la riduzione
del 10% relativa alla riduzione di rendimento e quella del 25% relativa agli
svantaggi salariali citati nel rapporto del collega __________i stilato in data
21.
giugno 2006.
Ne risulta un reddito da invalida di Fr. 23'284.-
annui (vedi tabella allegata)
Grado d'invalidità
(27'600 - 23'284) x 100 = 15.64%
27'600
Per quanto riguarda gli anni 2005, 2006 e 2007, rimando
il lettore alle tabelle di calcolo della CGR allegate. (...)" (doc.
87/1-2)
In
data 9 marzo 2009 il calcolo è tuttavia stato corretto come segue:
" (...)
Considerando che il TCA ha incluso nella determinazione
del reddito da sana pure tali indennità non si effettua il calcolo sulle 52
settimane ma sulle 48 settimane (che corrispondono alle settimane effettive in
un anno - 12 mesi x 4 settimane al mese).
Si considerano 4 settimane (52 settimane all'anno) in
più solamente quando nel calcolo non vengono incluse le varie indennità alle
quali il lavoratore ha diritto.
Mentre, per quanto riguarda le ore settimanali dell'A.,
avevo preso 25 ore alla settimane perché il precedente consulente IP le aveva
utilizzate per il suo calcolo ma effettivamente é un errore in quanto il collega
aveva considerato l'A. salariata al 62% e non al 71%.
La sentenza del TCA (incarto n° 32.2007.37) nel punto
in cui indica che il dato salariale da utilizzare, per determinare il reddito
da sana, é Fr. 23.-/ora e indica che la quota a parte salariata é del 71% riporta
pure che (vedi pag. 37 della sentenza citata sopra):
"[...] Alle allegazioni della ricorrente questo
TCA deve prestare adesione. [...]".
L'A. indicava che le ore settimanali svolte erano di
28.5
alla settimana e non di 25 come ammesso dall'UAI.
Per tale motivo é corretto prendere in considerazione
il reddito da sana indicato dal Capo Team __________ nella sua annotazione
all'incarto del 6 marzo 2009.
Di conseguenza i redditi da sana da utilizzare per il
calcolo del grado d'invalidità sono i seguenti (vedi aggiornamento dei salari
allegato):
- 2004 Fr.
31'464.-;
- 2005 Fr. 31'778.64;
- 2006 Fr.
32'159.98;
- 2007 Fr.
32'674.54.
Confrontati con i redditi da invalida indicati nel mio
rapporto citato sopra, si ottengono i seguenti gradi d'impedimento della quota
a parte salariata:
- 2004 25.99%;
- 2005 25.99%;
- 2006 25.07%;
- 2007 25.07%."
(doc. AI 96/1)
Partendo
dal salario da invalida accertato dalla consulente professionale in base alle
tabelle TA1 di fr. 48'584 (riferito al 2004), applicata una riduzione del 25%
per tener conto degli svantaggi salariali, rapportato tale reddito ipotetico alla
percentuale di attività lavorativa parziale del 90% (cfr. sopra consid. 2.13) e
ottenendo in tal modo un salario da invalida di fr. 23’284, l’amministrazione
ha quindi stabilito un grado di invalidità come salariata del 26%. Questo grado
è risultato dal raffronto dello stipendio ipotetico da invalida con quello che
l’as-sicurata avrebbe percepito continuando nella propria attività di
ausiliaria di pulizie senza il danno alla salute, accertato sulla base delle
informazioni raccolte presso il precedente datore di lavoro dell’assicurata e
in base alle indicazioni fornite da questo TCA, di fr. 31’464 (31'464 – 23’284 x
100): 31’464; cfr. doc. AI 97).
Tali
accertamenti e conclusioni, che sono peraltro di per sé rimasti incontestati
dalla ricorrente, meritano conferma.
In
effetti la ricorrente non ha contestato né il reddito da valida né quello da
invalida stabilito dall’amministrazione, né nel suo principio il confronto
operato, ma si è limitata a censurare la riduzione del 10% sul salario da
invalida riferita alla capacità lavorativa residua del 90% ammessa
dall’amministrazione, ritenendo indicata una riduzione del 40% conformemente
alle conclusioni in punto alla capacità lavorativa tratte dal dr. __________ e
dal dr. __________ (cfr. I pag. 15). Questione, tuttavia, questa che concerne
unicamente la valutazione della capacità lavorativa medico-teorica e che è gia
stata affrontata al consid. 2.13 che precede.
Inoltre,
alla medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo
aggiornare i redditi (da valida e da invalida) fino al 2009 (come visto,
occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.3 in
fine).
2.16
Poste
poi le quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe
stabilite dall’amministrazione nelle querelata decisione conformemente a quanto
stabilito da questo TCA nella pronuncia del 2 novembre 2007 (cfr. sopra consid.
2.
), che come detto sono rimaste incontestate dall’assicurata, il grado di
invalidità globale fissato dall’Ufficio AI al 31% (71 X 26% + 29 X 44%) in
applicazione del metodo misto, va confermato.
Non
essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’eroga-zione di una rendita
d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato
l' attribuzione della rendita. La decisione contestata deve quindi essere confermata
e il ricorso respinto.
Si
ribadisce tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali
suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti
in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento su opposizione in
lite, il quale, sia nuovamente rilevato, delimita il potere cognitivo del
giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4). In caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, essa potrà dunque in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.
2.17
Da ultimo, la ricorrente ha chiesto l’assunzione di diverse prove e
in particolare l’esecuzione di una nuova perizia.
A tal proposito va rilevato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun-des, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
Nel
caso in esame, già si è detto (cfr. in particolare il consid. 2.13) che la documentazione
agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza. Né vi sono
validi motivi per ritenere inaffidabile la valutazione effettuata dai periti
del SAM, motivo per cui non appare necessario procedere all’allestimento di una
perizia per verificare quanto già accertato.
2.18
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all' assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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