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Decisione

32.2009.128

Richiesta di prestazioni respinta in assenza di un grado diinvalidità rilevante. Metodo misto di calcolo dell'invalidità

15 marzo 2010Italiano80 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause

P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 pag. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,

1997, pag. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole

deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo

2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004,

I 384/04, consid. 1.2).

2.11. L’assicurata,

con l’atto ricorsuale, ha contestato il fatto di essere stata periziata dal

profilo psichiatrico da un medico psichiatra non cognito della sua

lingua (l’aramaico; cfr. doc. I).

Al

riguardo va osservato che con sentenza I 245/00 del 30 dicembre 2003, pubblicata

in SVR 2005 IV N. 12 pag. 51 segg., il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha

stabilito che la questione di sapere se un assicurato ha diritto o meno

all’esecuzione di una misura medica di accertamento nella sua lingua madre oppure

con l’ausilio di un traduttore deve essere decisa dal punto di vista di un corretto

e completo accertamento della fattispecie giuridicamente rilevante e non dal

profilo della garanzia del diritto di essere sentito. Quando l’amministrazione

o il perito medico ordinano l’intervento di un traduttore, i relativi costi

vanno a carico dell’AI.

L’Alta

Corte ha, segnatamente, rilevato che:

" (...)

4.2

4.2.1 Die Durchführung einer medizinischen

Abklärungsmassnahme in der Muttersprache des oder der Versicherten oder unter

Beizug eines Übersetzers ist in erster Linie eine Frage der richtigen und

vollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts. Es geht nicht in

erster Linie um die Teilnahme der versicherten Person am Verfahren im Sinne der

Mitwirkung bei der Erstellung der tatsächlichen Entscheidungsgrundlagen im

Hinblick auf die beantragten Leistungen. Mithin lässt sich aus dem

verfassungsrechtlichen Gehörsanspruch nach Art. 29 Abs. 2 BV und dessen

Konkretisierung für das Abklärungsverfahren vor den kantonalen IV-Stellen in

Art. 73bis IVV (in Kraft gestanden bis 31. Dezember 2002; vgl. nunmehr Art. 42

und 52 ATSG) nicht direkt etwas ableiten in Bezug auf die Durchführung

medizinischer Abklärungsmassnahmen unter sprachlichem Gesichtswinkel.

Ob eine medizinische Abklärung in der Muttersprache des

Exploranden oder der Explorandin oder unter Beizug eines Übersetzers im

Einzelfall geboten ist, hat grundsätzlich der Gutachter im Rahmen sorgfältiger

Auftragserfüllung zu entscheiden. Dazu gehört auch die Wahl des Dolmetschers

sowie die Frage, ob allenfalls bestimmte Teile der Abklärung aus sachlichen und

persönlichen Gründen in dessen Abwesenheit durchzuführen sind. Entscheidend

dafür, ob und in welcher Form bei medizinischen Abklärungen dem Gesichtspunkt

der Sprache resp. der sprachlichen Verständigung Rechnung getragen werden muss,

ist letztlich die Bedeutung der Massnahme im Hinblick auf die in Frage stehende

Leistung. Es geht um die Aussagekraft und damit die beweismässige Verwertbarkeit

des Gutachtens als Entscheidungsgrundlage für die IV-Stelle und gegebenenfalls

das Sozialversicherungsgericht. Danach müssen die Feststellungen des Experten

nachvollziehbar sein, seine Beschreibung der medizinischen Situation muss

einleuchten und die Schlussfolgerungen müssen begründet sein (BGE 125 V 352 Erw.

3a).

4.2.2 Aus dem Gesagten ergibt sich, dass nicht von

einer Gehörsverletzung gesprochen werden kann, wenn trotz

Verständigungsschwierigkeiten eine Begutachtung nicht in der Muttersprache des

oder der Versicherten oder unter Beizug eines Dolmetschers stattfindet oder

stattfand. Insofern ist der Aufsichtsbehörde beizupflichten. Ebenso sind die

IV-Stellen nicht verpflichtet, speziell die Sprachkenntnisse von Versicherten

abzuklären, deren Muttersprache nicht die Amtssprache des betreffenden Kantons

ist. Beantragt die versicherte Person, dass eine notwendige psychiatrische

Begutachtung in ihrer Muttersprache oder unter Beizug eines Übersetzers durchgeführt

wird, hat die Verwaltung nach Rückfrage beim Experten darüber zu befinden.

Ihrem Entscheid kommt indessen so wenig wie der Anordnung der Abklärungsmassnahme

als solcher Verfügungscharakter zu (vgl. BGE 125 V 401). Wird

umgekehrt eine Begutachtung ohne Übersetzungshilfe durchgeführt, steht ein allenfalls

fehlender Antrag seitens der versicherten Person einer erneuten Exploration in

ihrer Muttersprache oder unter Beizug eines Dolmetschers nicht entgegen.

Entscheidend ist, ob lediglich auf diese Weise beweisrechtlich verwertbare

Aussagen zu gewinnen sind, auf welche bei der Beurteilung des oder der in Frage

stehenden Leistungsansprüche abgestellt werden kann.“ (...)

Nella

sentenza U 336/06 del 30 luglio 2007, citata dalla ricorrente, la nostra Massima

Istanza ha deciso che in quel caso si imponeva una perizia psichiatrica nella

lingua madre dell’assicurato, originario dell’ex-Jugoslavia, poiché, da un lato,

le sue scarse conoscenze della lingua tedesca non avevano permesso una sufficiente

indagine, dall’altro, le valutazioni mediche esperite divergevano.

In

proposito il TF ha osservato che:

" (…)

8.2

8.2.1 Der bestmöglichen sprachlichen Verständigung

zwischen Experte und versicherter Person kommt insbesondere bei der

psychiatrischen Begutachtung besonderes Gewicht zu. Auf der anderen Seite

besteht kein Anspruch auf Untersuchung in der Muttersprache der versicherten

Person oder den Beizug eines Übersetzers. Zu beachten ist sodann, dass der

Beizug eines Dolmetschers auch problematische Aspekte hat, ist der Gutachter

doch auf möglichst spontane, unverfälschte Antworten angewiesen, andernfalls

deren Aussagekraft herabgesetzt ist. Die Frage, ob eine medizinische Abklärung

unter Beizug eines Dolmetschers im Einzelfall geboten ist, hat grundsätzlich

der Gutachter im Rahmen sorgfältiger Auftragserfüllung zu entscheiden.

Entscheidend dafür, ob und in welcher Form bei medizinischen Abklärungen dem

Gesichtspunkt der Sprache respektive der sprachlichen Verständigung Rechnung

getragen werden muss, ist letztlich die Bedeutung der Massnahme im Hinblick auf

die in Frage stehende Leistung. Es geht um die Aussagekraft und damit die

beweismässige Verwertbarkeit des Gutachtens als Entscheidungsgrundlage. Danach

müssen die Feststellungen des Experten nachvollziehbar sein, seine Beschreibung

der medizinischen Situation muss einleuchten und die Schlussfolgerungen müssen

begründet sein (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352; AHI 2004 S.

143 E. 4.2.1, I 245/00; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts U

473/05 vom 29. Dezember 2006, E. 2.3.4).

8.2.2 Gemäss dem Psychosomatischen Konsilium der Klinik

E.________ vom 19. August 2003 verfügt der Versicherte nur über sehr

bescheidene Deutschkenntnisse. Von einem nur spärlichen Deutsch ging im Bericht

vom 2. Juni 2004 auch Dr. med. M.________ aus. Der Psychiater Dr. med.

A.________ legte im Bericht vom 30. Juli 2004 dar, der Versicherte habe sich

mangels Kenntnissen der deutschen Sprache nur schlecht explorieren lassen. Auch

der Psychiater Dr. med. H.________ bestätigte im Bericht vom 6. Juli 2006, der

Versicherte spreche schlecht deutsch, weshalb die Verständigung erschwert sei;

ein flüssiges Gespräch sei selten zu Stande gekommen, oft hätten bildnerische

Darstellungen oder Verlaufsdiagramme verwendet werden müssen, um einigermassen

Klarheit im Hinblick auf die erzielten Aussagen zu erhalten.

Unter diesen Umständen und auf Grund der divergierenden

ärztlichen Einschätzungen (E. 8.1 hievor) drängt sich eine psychiatrische

Begutachtung des Beschwerdeführers in seiner Muttersprache auf.“ (...)

Con

sentenza I 451/00 del 30 dicembre 2003, pubblicata in SVR 2004 IV N. 29,

relativa a un caso in cui il marito di un’assicurata ha svolto il ruolo di

traduttore durante una perizia psichiatrica nei confronti della stessa, l’Alta

Corte, dopo aver indicato che in generale quando un marito traduce le domande e

le risposte in occasione di una perizia psichiatrica, è improbabile, procedendo

a una traduzione parola per parola, che il senso venga falsato o venga omessa

qualche parte, ha stabilito che in quel caso di specie doveva essere eseguita

una nuova perizia psichiatrica in lingua madre o alla presenza di un

traduttore. In effetti è emerso che il marito aveva un ruolo dominante nei

confronti della moglie, la quale era totalmente dipendente dal medesimo. Non

poteva così essere esclusa un’influenza atta a falsare l’esito dell’indagine

medica.

Infine,

in una sentenza U 331/03 del 30 agosto 2004, attinente a un’assicurata originaria

dell’Albania che è stata periziata dal lato psichiatrico in presenza del marito

e del figlio che hanno svolto il ruolo di traduttori, la nostra Massima Istanza

ha ribadito che in linea di principio non è escluso che dei parenti possano prestare

servizio di traduzione e ha deciso che in quel caso non sussisteva alcun elemento

che potesse far concludere per una traduzione falsata.

2.12. Nella

presente evenienza l’assicurata non ha domandato né all’Ufficio AI, quando le

ha comunicato la necessità di un accertamento presso il SAM e, quindi, di un

esame psichiatrico presso il dr. __________ (cfr. doc. 30-1), né ai sanitari

del SAM al momento della convocazione per l’accertamento per il 30 aprile 2008

(doc. AI 79, 80, 82-1), né infine al dr. __________i medesimo, di poter essere

indagata nella sua lingua madre – l’aramaico – o perlomeno di poter beneficiare

di un traduttore. Va osservato che nemmeno nel ricorso a questa Corte contro la

precedente decisione dell’AI del 21 dicembre 2006, nel quale si chiedeva tra

l’altro espressamente di sottoporre l’assicurata a una perizia psichiatrica, il

legale dell’interessata ha mai formulato una richiesta di procedervi con

l’ausilio di un traduttore (doc. AI 62).

Unicamente

con le osservazioni del 4 maggio 2009 al progetto di decisione

dell’amministrazione del 16 marzo 2009, quando la perizia era gia stata effettuata

(doc. AI 102), e, quindi, nel presente ricorso, l’insorgente ha censurato la mancata

conoscenza della sua lingua da parte del perito.

Tuttavia

dagli atti di causa non emerge alcun elemento atto a far dubitare

dell’attendibilità delle risposte date ai quesiti dei periti né del resto sul

fatto che l’assicurata fosse in grado di comprendere le domande che le venivano

poste.

Innanzitutto

va detto che in nessun certificato agli atti traspare che i medici che hanno

avuto in cura la ricorrente abbiano mai notato una difficoltà d’espressione

linguistica. La descrizione fatta ai singoli specialisti dall’interessata dei

sintomi e dei dolori lamentati appare anzi sempre ben dettagliata (cfr.

segnatamente referto dr. __________ 16 aprile 2004, doc. AI 2-23). Del resto

nemmeno la dr.ssa __________, psichiatra, nel suo rapporto del 19 novembre 2004 ha segnalato difficoltà di comprensione legate direttamente a problemi linguistici, quanto piuttosto

“un importante limite a livello intellettivo” tale da rendere faticoso alla peritanda

la comprensione delle domande e l’espressione (doc. AI 3-3). Va del resto

osservato che l’assicurata è pressoché analfabeta. A addotte o accertate difficoltà

linguistiche non viene del resto nemmeno accennato nel rapporto dello psichiatra

curante dr. __________ del 25 gennaio 2007 (doc. AI 60-1).

Va anche

osservato che anche in occasione dell’inchiesta a domicilio effettuata il 5

ottobre 2005 dall’assistente sociale non sono state ravvisate difficoltà di comprensione

legate a problemi linguistici di sorta (doc. AI 27-1). Infine, anche i verbali

dei colloqui di fronte al consulente in integrazione, pur effettuati in

presenza di parenti, non lasciano trasparire difficoltà d'espressione (doc. AI

34).

D’altra

parte bisogna osservare che se l’insorgente avesse ritenuto di non essere in

grado di comprendere bene i medici che dovevano peritare il suo stato di salute

o se comunque non fosse stata in grado di esporre le proprie problematiche,

avrebbe potuto quantomeno cercare di organizzarsi in modo tale da recarsi dai

medici, e in particolare dal dr. __________, con uno dei figli o con il marito,

come del resto aveva fatto in occasione dei consulti effettuati nel dicembre

2003 dal dr. __________ e nel gennaio 2004 dal dr. __________, nell’ottobre

2004 dal dr. __________ (doc. AI 2-33), nel novembre 2004 dalla dr.ssa __________

(doc. AI 3-3; 1-9, 2-17).

Del

resto, come verrà detto ancora in seguito, la perizia esperita dal dr. __________

ossequia i criteri da adempiere perché un rapporto peritale abbia pieno valore

probatorio (cfr. consid. 2.10) e la sua valutazione di un’inabilità lavorativa

del 10% anche in attività adeguate risulta convincente.

Per

quanto concerne l’aspetto linguistico, va rilevato che in alcun modo il dr. __________

ha rilevato che è stato difficoltoso il contatto verbale, né ha in qualche modo

lasciato intendere che la ricorrente parlasse poco e male l’italiano e la sua

comprensione della lingua fosse carente o anche solo approssimativa. Per contro

ha rilevato che dalle risposte fornite non si potevano cogliere segni di deficit

cognitivi.

Egli

ha poi rilevato che il corso del pensiero appariva fluido e senza incoerenze, con

“comunicazioni buone anche se scarse quantitativamente”, osservando che

“l’atteggiamento nei confronti dell’intervista e dell’interlocutore è collaborante

e gentile”. Lo specialista ha inoltre osservato che non erano riscontrabili alterazioni

della forma e del contenuto del pensiero, osservando come la paziente non “verbalizza

intenzioni anticonservative” (doc. AI 84-32).

Da

queste constatazioni puntuali, specifiche e dettagliate il TCA deduce che il dr.

__________, a prescindere dal fatto che l’assicurata possa parlare e capire “poco”

la lingua italiana, ha potuto ben accertare lo stato psichico della ricorrente.

In

proposito, non si può peraltro non osservare che la ricorrente vive in Ticino

da oltre 25 anni e che dal 1999, e quindi da oltre 10 anni, è pure in possesso

della cittadinanza elvetica (I pag. 2).

Ne

discende che non vi è motivo alcuno per distanziarsi dalla perizia del dr. __________

a motivo di una addotta, ma non dimostrata, difficoltà di comprensione

linguistica. Non si rivela conseguentemente necessario procedere a nuovi accertamenti

in lingua aramaica o in presenza di un traduttore.

2.13. Chiamato

ora a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente

vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, questo

TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale pluridisciplinare

effettuata dai sanitari del SAM, da considerare dettagliata, approfondita, non

contradditoria e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati (cfr. consid. 2.10).

Questi

ultimi infatti, esaminata tutta la documentazione medica esistente, e richiamata

ulteriore documentazione sanitaria, hanno sottoposto la richiedente a consulti

di tipo psichiatrico, neurologico e reumatologico che hanno pure richiesto ben

quattro giorni di accertamenti pluridisciplinari ambulatoriali (cfr. doc. AI 84

e in esteso consid. 2.9).

Per

quanto riguarda la valutazione psichiatrica, lo specialista, dott. __________,

rilevato come la paziente avesse manifestato una progressione della sintomatologia

algica inizialmente localizzata ed in seguito diffusa nell’ambito di una diagnosi

reumatologica di sindrome del dolore cronico a carattere fibiomialgico, ha

osservato come la paziente avesse quindi mostrato una tendenza alla riduzione

del proprio grado di autonomia e, quindi, una dipendenza sempre più grande dai

famigliari con conseguente rafforzamento delle convinzioni di malattia e

perdita di iniziativa. Ha concluso diagnosticando una sindrome del dolore

persistente somatoforme con tendenza alla regressione psicologica e alla

dipendenza, valutando un’inca-pacità lavorativa in ogni attività del 10%;

nulla invece come casalinga. Ha identificato come fattori tali da ridurre la

capacità lavorativa in modo particolare la riduzione della resistenza allo

sforzo e al bisogno di pause e di aiuto da parte di terzi. Descritta

l'evoluzione, pressoché assestata da qualche anno, ha infine qualificato come

difficile ipotizzare un’interruzione futura del circolo vizioso che era alla

base della regressione psicologica (doc. AI 84-33).

In

proposito non è superfluo rilevare, con riferimento alla sindrome da dolore somatoforme,

che conformemente alla giurisprudenza del TFA, un disturbo da dolore

somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura solo a determinate,

restrittive condizioni poste nella STFA del 12 marzo 2004, I

683/03, pubblicata in DTF 130 V 352. Tali criteri sono stati riassunti

dal TFA nella sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N.

(I 404/03). In tale sentenza la nostra Massima Istanza ha rilevato che un

disturbo da dolore somatoforme – che in quanto tale non è, di

regola, atto a determinare una limitazione duratura della capacità lavorativa

suscettibile di dare luogo ad un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3)

– può, eccezionalmente, determinare una limitazione

duratura della capacità lavorativa tale da comportare un'invalidità nei casi in

cui presenta una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più

esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità

lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse

insostenibile per la società. Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto

in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una

comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza

qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti

affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale

con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento

di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso,

nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.

A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il

disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid.

2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29

gennaio 2003 in re P., I 129/02, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127

V 294).

Tale

giurisprudenza è stata ancora confermata nella STFA del

28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03) e nella STFA del 16 dicembre 2004

nella causa J., I 770/03, pubblicata in DTF 131 V 49, (al

riguardo vedi pure Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità,

in RtiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29). In

particolare, nella citata sentenza del 16 dicembre 2004, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità. Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano

da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla

salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data

quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita

quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Il

TF in una sentenza del 19 maggio 2006 nella causa O. (I 873/05), si é confermato

nella sua giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

"

(…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una

recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla

pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha

stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere

in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di

controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia

presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si

giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di

applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di

disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere

invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si

deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque

prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che,

per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili

sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i

seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua

gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso

per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il

verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni

della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie

praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine

cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica,

si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato

risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque

un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella

malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si

deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto

a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino

da un’esagerazione dei sintomi. (…)”

(STFA

del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

Nell’evenienza

concreta, i succitati criteri giurisprudenziali non sono manifestamente dati.

In effetti, considerato come il dr. __________ abbia in sostanza qualificato

come lieve il disturbo somatoforme lamentato dalla ricorrente, non vi è ovviamente

spazio per una presa in considerazione limitante della medesima patologia in

misura superiore a quanto concluso dalla perizia (10%). Del resto il valore

probante del referto del dr. __________ non può essere validamente messo in

dubbio dal riferimento della ricorrente al certificato del 25 gennaio 2007 del

dr. __________, a quell’epoca psichiatra curante dell’assicura-ta (doc. AI

60-1). Detto certificato, che peraltro si esaurisce essenzialmente nella

descrizione delle lamentele della paziente, nella diagnosi e nella descrizione

della terapia farmacologia intrapresa, è infatti stato considerato nella perizia

del dr. __________, il quale ha tuttavia potuto confermare le diagnosi poste

dal collega solo in misura parziale (doc. AI 84-32). Va detto altresì che il

dr. __________ ha pure osservato che “lo stato psichico dell’assicurata ha

mostrato un’evoluzione parallela a quello fisico mostrando un assestamento

presente ormai da alcuni anni”, lasciando quindi intendere implicitamente

che la reazione ansioso depressiva segnalata dal dr. __________ un anno e mezzo

prima poteva aver subito una regressione. Va osservato in effetti che dai dati

all’inserto emerge che la ricorrente dopo essere stata in cura presso il dr. __________

dal mese di agosto 2006 per circa un anno e mezzo, ha interrotto le consultazioni

non ricorrendo più in seguito a consultazioni specialistiche di natura psichiatrica

o psicologica (doc. AI 84-32). Inoltre anche la dr.ssa __________, psichiatra

già curante della ricorrente, nel suo certificato del 19 novembre 2004, aveva ritenuto

uno stato depressivo lieve “nell’ambito di una sindrome somatoforme da dolore

persistente” (doc. AI 3-3), concludendo per una ripresa della capacità

lavorativa totale a far tempo da gennaio 2005.

Sotto

il profilo reumatologico, il dr. __________, specialista FMH in reumatologia,

nel suo rapporto al SAM del 6 maggio 2008, posta la diagnosi con ripercussione

sulla capacità lavorativa di “Sindrome fibromialgica generalizzata, decondizionamento

muscolare, alterazioni degenerative della colonna cervicale, della colonna

lombare con discopatia L5/S1 con ernia discale paramediana e laterale sinistra

lussata verso il basso , disturbi statici del rachiude, periartropatia omeroscapolare

bilaterale accentuata a sinistra, gonartrosi bilaterale” (oltre obesità, senza influsso sulla capacità lavorativa), ha concluso per una capacità lavorativa, dal dicembre 2003, del

60% nell’attività di ausiliaria di pulizie, del 70% come casalinga e nella

misura del 100% in un’attività leggera che rispecchi le limitazioni poste dal

perito, nel senso di limiti funzionali e di carico. Nel suo consulto lo specialista ha in sostanza rilevato come vi fosse un’incongruenza

tra il vissuto del dolore dell’assicurata e le patologie oggettivate (“il

dolore…(…), rimasto ininfluenzabile a tutte le misure fisioterapiche ambulatoriali

ma anche stazionarie, può essere soltanto minimamente spiegato con le

alterazioni strutturali descritte”, doc. AI 84-15), fatto questo spiegabile

dal perito solo in parte con la presenza della sindrome fibriomialgica. Dal lato

terapeutico ha sottolineato l’importanza per l’assicurata di diminuire il peso

corporeo di quasi 30 kg onde ridurre il carico sul passaggio lombosacrale e

Considerandi

sulle articolazioni delle estremità inferiori. Ha pure indicato opportuna una

fisioterapia mirata e proposto una cura farmacologia/analgesica rivolta ad

innalzare la soglia del dolore oltre a fisioterapia, fattori questi che potrebbero

portare ad un miglioramento delle condizioni dell’assicurata e anche ad un innalzamento

(sino a circa una diminuzione di rendimento di un terzo) dell’abilità

lavorativa dell’assicurata nella professione di ausiliaria di pulizie (doc. AI 84-18,

25).

Ora,

l’osservanza di tali proposte terapeutiche intese a migliorare la situazione

dell’assicurata può senz’altro essere richiesta dalla ricorrente nell’ottica

del rispetto dell’obbligo che incombe a ogni assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zu-mutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversiche- rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113

V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221).

Tale referto reumatologico appare senza dubbio approfondito e

dettagliato e questo Tribunale non ha motivi per ritenerlo incompleto o lacunoso.

Del resto va anche osservato come le conclusioni in punto alla capacità

lavorativa del dr. __________ sono sulla stessa linea di quelle che già aveva

tratto, in presenza di una situazione sostanzialmente invariata, il dr. __________

nei certificati del 22 dicembre 2003 (doc. AI 7-5).

Del

resto, richiamata la giurisprudenza in materia di fibromialgia dianzi enunciata

per la quale in sostanza la stessa - suscettibile di essere assimilata ad un

disturbo somatoforme - è spesso determinata (anche) da fattori psichici

(cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01, 19 giugno 2001 in re E., I

605/00, 26 maggio 2003 in re V., I 196/03), nel caso di specie,

l’amministrazione, su incarico del TCA, ha quindi proceduto correttamente

facendo eseguire un esame pluridisciplinare comprensivo anche di un accurato

esame psichiatrico, onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo

stato di salute dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti

e in particolare stabilire se la medesima fosse affetta da un disturbo

extra-somatico rilevante.

Infine, sotto il profilo neurologico, il dr. __________,

specialista FMH in neurologia, nel suo rapporto al SAM del 21 maggio 2008,

posta la diagnosi di “lieve sindrome del tunnel carpale bilaterale, poco

sintomatica” ha escluso, dal punto di vista neurologico, una limitazione della

capacità lavorativa (doc. AI 84-27).

Alla luce di questi consulti e degli esami esperiti, i medici del

SAM hanno posto come diagnosi invalidanti quelle di “Sindrome fibromialgica

generalizzata, Decondizionamento muscolare, Alterazioni degenerative della

colonna cervicale (ai segmenti da C3 a C5), Alterazioni

degenerative della colonna lombare con discopatia L5-S1 con ernia discale

paramediana e laterale sin. lussata verso il basso con conflitto radicolare con

la radice di S1 a sin. e con la radice di L5 a sin. in sede

extraforaminale, spondilartrosi più accentuata a sin., Disturbi statici del rachide,

Periartropatia omeroscapolare bilaterale accentuata a sin, Gonartrosi

bilaterale, Sindrome somatoforme del dolore persistente oltre che, infine, Tendenza alla regressione psicologica e alla

dipendenza” (Doc. AI 84-12 e sopra al consid. 2.9).

Hanno quindi ritenuto l’assicurata, dal dicembre 2003, incapace

al lavoro nella sua attività lavorativa come ausiliaria di pulizie nella misura

del 40%, in un’attività adatta e leggera nella misura “solo” del 10% e come

casalinga del 30% (da intendersi come limitazione non del tempo di presenza sul

posto di lavoro, ma di rendimento; cfr. sopra consid. 2.9).

Questa

dettagliata ed approfondita valutazione specialistica non è stata smentita da

altri certificati da parte di medici specialisti attestanti un peggioramento

delle sintomatologie.

Quanto

prodotto dalla ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, una sua

maggiore inabilità al lavoro a causa delle patologie che la affliggono,

difatti, non è in grado di sovvertire le conclusioni dei periti interpellati

dall’amministra-zione o attestare un peggioramento delle sue affezioni rispetto

a quanto valutato in sede peritale.

In

effetti le certificazioni dell’8 aprile 2009 del dr. __________ (doc. D, cfr.

consid. 2.9) e del 24 aprile 2009 del dr. __________ (doc. E), che già erano

stati prodotti dall’assicurata in fase di osservazioni al progetto di decisione

del 16 marzo 2009, non fanno in sostanza altro che confermare gli accertamenti

esperiti e le conclusioni tratte dai periti del SAM, con particolare

riferimento alle diagnosi poste, concludendo tuttavia per una riduzione maggiore

della capacità lavorativa (cfr. per esteso al consid. 2.9).

Ora, a ragione il medico SMR, nelle sue Annotazioni del 11 maggio 2009 ha rilevato come dette certificazioni non apportano elementi o diagnosi nuovi né documentano una

modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale del SAM

(doc. AI 104). In effetti le diagnosi poste dai due curanti dell’assicurata coincidono

sostanzialmente con quelle emerse dalla perizia SAM, ma divergono unicamente

nella valutazione degli impedimenti occasionati sulla capacità lavorativa. Va

peraltro osservato come la certificazione del dr. __________ coincida essenzialmente,

anche nelle sue conclusioni di inabilità lavorativa del 70% rispettivamente del

40%, con il certificato da lui già reso in data 2 marzo 2004 (doc. AI 8-1). Anche

il certificato del 5 marzo 2007 arriva alle medesime conclusioni (doc. Vbis). Questo

ad ulteriore dimostrazione di una situazione che nel corso degli anni è rimasta

sostanzialmente invariata.

Del resto il

certificato del curante dr. __________, che peraltro è generalista e non

specialista nelle materie che qui interessano, è alquanto succinto e poco motivato,

non precisando in particolare le concrete ripercussioni

invalidanti e ribadendosi essenzialmente nelle conclusioni già esposte

nel rapporto medico all’AI (e alla __________) sottoscritto il 9 marzo 2004

(doc. AI 9-3 e 2-20).

D’altra

parte va nuovamente sottolineato come dette certificazioni non apportino

elementi o diagnosi nuovi rispetto a quelli esaurientemente indagati dai

rispettivi specialisti nell’ambito della perizia del SAM.

Si

tratta in definitiva di due valutazioni diverse delle ripercussioni sulla

capacità lavorativa delle medesime patologie. A dette differenti e generiche

valutazioni - che peraltro non sostanziano i motivi per cui le diagnosi poste

ne limiterebbero la capacità lavorativa in misura superiore di quella attestata

dai periti -, ribadite l’affidabilità e la completezza della perizia fatta

esperire dal SAM, e ricordate peraltro le suesposte considerazioni che si

impongono sul tema dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti

degli assicurati (anche se specialisti: cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella

causa M., U 2002/01; cfr. consid. 2.10), non si può in questa sede aderire.

Se

ne deve concludere che la ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato

medico atto a dimostrare che, sino al momento dell'emanazione dell'atto impugnato

(il giudice delle assicurazioni sociali

valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e

di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; fr. DTF 130 V 140,

129.

V 4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetta incidano

sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dai

periti.

A

tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid.

6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in

particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla

natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di

dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.

3b con riferimenti).

Quanto alle ulteriori allegazioni ricorsuali (cfr. consid. 1.4), le

stesse non possono modificare le suesposte conclusioni in merito

all’attendibilità della perizia del SAM. In particolare il fatto che i periti

del SAM abbiano concluso per un grado di incapacità lavorativa nella precedente

professione del 60%, in attività leggere adeguate del 90% e come casalinga del

70% mentre che l’amministrazione, nelle decisione del 21 dicembre 2006 annullata

dal TCA, aveva escluso una residua capacità lavorativa nella precedente

professione e concluso per un grado di inabilità del 50% in attività leggere

adeguate, sulla base essenzialmente delle conclusioni formulate all’attenzione della

__________ dal dr. __________ il 5 ottobre 2004 (doc. AI 2-33), non modifica

l’attendibilità della perizia del SAM né vuole direttamente attestare un

miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurata, ma tutt’al più conferma

la lacunosità degli accertamenti medici effettuati dall’ammini-strazione prima

della resa del precedente provvedimento del 21 dicembre 2006, segnatamente in

difetto di una valutazione psichiatrica e di una perizia pluridisciplinare. In

effetti i vari certificati agli atti contenevano giudizi contrastanti sulla

capacità lavorativa dell’assicurata. Basti pensare che lo stesso dr. __________

aveva espresso giudizi diversi in vari certificati resi in periodi ravvicinati:

mentre il 22 dicembre 2003 e 10 febbraio 2004 aveva concluso, all’attenzione

della __________ per una capacità lavorativa ancora sostanzialmente integra nel

lavoro svolto in precedenza (doc. AI 1-7 e 1-9), in data 16 aprile 2004 aveva

concluso per un’inabilità del 70% nella sua attività lavorativa escludendo

tuttavia una significativa limitazione in attività leggere (doc. AI 2-26).

Lacunosità e contraddittorietà che, lo si ricorda, avevano spinto

questo Tribunale ad annullare l’atto amministrativo e rimandare la causa

all’amministrazione per esperire ulteriori accertamenti medici. Non va inoltre

dimenticato che in presenza di uno stato clinico essenzialmente sovrapponibile,

come in concreto, si può giungere ad una valutazione diversa della capacità

lavorativa.

Quanto d’altra parte all’allegazione della ricorrente per la quale

la perizia del SAM del 25 giugno 2008 non potrebbe essere ritenuta attendibile

giacchè emessa un anno prima della decisione contestata del 19 maggio 2009, la

stessa risulta pure priva di fondamento. In effetti, come è gia stato detto,

l’assi-curata non ha fornito alcuna documentazione medica idonea a comprovare

l’intervento di un peggioramento delle sue condizioni fisiche successivo alla

resa della perizia del SAM, le certificazioni del dr. __________ e del dr. __________

limitandosi, come detto, ad attestare una situazione clinica essenzialmente

invariata pur concludendo per una diversa valutazione della capacità

lavorativa.

In

conclusione, rispecchiando la perizia del SAM, e in particolare i referti specialistici

del dr. __________e del dr. __________, tutti i criteri di affidabilità e completezza

richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.10), alla stessa può esser fatto

riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata affetta da altre patologie invalidanti

che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene

che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per

valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato

provvedimento. Pertanto, richiamato nuovamente l'obbligo che incombe all'assicurata

di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;

cfr. altresì i dianzi citati riferimenti), è da

ritenere siccome dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142

consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b), che sino al momento dell'emanazione del querelato provvedimento

l'assicurata presentava una capacità lavorativa del 60% nella sua attività

precedentemente svolta, del 90% in attività leggere adeguate, rispettose dei

suoi limiti funzionali e del 70% come casalinga.

2.14

Per

quel che concerne d’altra parte la valutazione della capacità dell’assicurata

quale casalinga (cfr. sopra al consid. 2.5 e 2.6), l’Ufficio AI, prima della

resa della prima decisione del 21 dicembre 2006, aveva fatto esperire

un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica:

nel rapporto datato 25 ottobre 2005, allestito alla luce degli accertamenti medici

raccolti e tenendo conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle

limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche, l’assistente sociale aveva

stabilito una limitazione complessiva del 44% (cfr. doc. AI 27). Dopo aver

fatto eseguire la perizia del SAM che, tra l’altro concludeva per una capacità

lavorativa quale casalinga del 70%, e, quindi, accertata l’assenza di un

peggioramento delle condizioni di salute, e non essendoci neppure state

modificazioni della situazione famigliare, su indicazione del medico SMR l’ammi-nistrazione

non ha ritenuto, a ragione, di effettuare una nuova inchiesta a domicilio,

quella dell’ottobre 2005 potendo ancora essere ritenuta attendibile (annotazioni

del dr. __________ del 30 giugno 2008, doc. AI 85). Questo fatto non è contestato

dalla ricorrente, la quale anzi conferma le conclusioni allora tratte dalla

consulente professionale.

Non

da ultimo considerando che la ricorrente non ha formulato in merito alcuna

contestazione né d’ordine generale né con riferimento alle singole percentuali

d’impedimento riferite alle singole incombenze, ma anzi ha approvato il grado

di limitazione stabilito (cfr. I pag. 17, 18), alla valutazione dell’assi-stente

sociale va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia

compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione

casalinga. Va detto inoltre che la valutazione in oggetto è avvenuta nel pieno

rispetto delle regole previste dalla prassi amministrativa e riportate alle

cifre 2122ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in

vigore dal 1° gennaio del 1990, dal Supplemento 1 alle Direttive

sull'invalidità e sulla grande invalidità (valido dal 1. gennaio 1993, cifre

2127segg) così come dalla Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza

dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, con

la quale l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta

la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole

attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso

concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse

(cfr. la sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T., pubblicata in Pratique

VSI 1997 pag. 298ss; Cfr. anche la sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella

causa G.C., I 102/00 con la quale il TFA ha avuto modo di nuovamente confermare

la legittimità di queste direttive).

Del

resto le conclusioni cui perviene detto rapporto si discostano solo limitatamente

(e peraltro a favore dell’assicurata) dall’abilità medico teorica nelle mansioni

casalinghe conclusa dai periti del SAM nella misura del 70%.

Va

inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri

di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del

100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia

domestica. Conforme alla giurisprudenza è del resto anche la presa in considerazione

della ripartizione dei compiti all’interno della famiglia.

Non

sono quindi ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio

l’attendibilità della valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non

appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti.

Va

osservato in proposito che per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità

di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo

di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo

di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi

sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui

compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291

consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA 22

agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte

dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata

dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente

erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2,

I 681/02). Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza

che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b,

1984.

pag. 144 consid. 5).

Nella

surrichiamata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un

rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:

"

(…)

4.

- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an

Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -

analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu

berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine

qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen

Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich

ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person

hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen,

wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der

Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich

der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und

Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen

Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll

beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige

Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen

der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen

vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die

fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das

im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die

Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf

die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit

gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-

BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im

Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.

September 2001, I 175/01)."

Il

TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicu-rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti

medici (AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella

causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di

posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni

accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione

di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in

ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11

agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I

685/02).

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, e tenuto conto di tutte le circostante

concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguato il grado d'incapacità

nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito dall'Ufficio AI sulla

base dell'accertamento domiciliare, e di conseguenza pure il tasso complessivo

d'invalidità fissato al 44%, non essendoci sulla base delle risultanze dei

medici interpellati dall’ammini-strazione nessun motivo medico per mettere in discussione

la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare.

2.15

Per

quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16

LPGA e quanto già esposto al consid. 2.3 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici

risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,

della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.

Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita

l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in

particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la

sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., pag. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V

143.

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., pag. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 201).

In

ogni modo, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra

domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser,

op cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984.

pag. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del

TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è

decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,

quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000.

nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s.

consid. 3b).

Nel

caso in esame meritano sostanziale conferma gli accertamenti eseguiti

dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità

dell’assicurata per la parte di attività salariata. Tali accertamenti tengono

peraltro adeguatamente conto delle indicazioni formulate da questo TCA nella pronuncia

del 2 novembre 2007.

In

particolare, il consulente in integrazione professionale, nel Rapporto

finale 24 settembre 2008 ha dapprima esposto quanto segue:

" (...)

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

Come attesta la sentenza del TCA del 2 novembre 2007

(incarto n° 32.2007.37), l'A. é da considerarsi salariata al 71% (vedi pagina

37).

Reddito da sana

Per quanto riguarda il reddito da prendere in

considerazione per determinare il salario annuo che l'A. avrebbe potuto

percepire senza il danno alla salute, il TCA nella sentenza summenzionata ha

indicato che é opportuno utilizzare il salario di Fr. 23.-/ora.

Alla luce di quanto deciso dal TCA, l'A. senza il danno

alla salute, per l'anno 2004 avrebbe potuto percepire un salario annuo

pari a Fr. 27'600.- annui nell'abituale attività di ausiliaria di

pulizia (Fr. 23.-/ora x 25 ore/settimana x 48 sett/anno). Per quanto riguarda

gli anni 2005, 2006 e 2007, rimando il lettore alla tabella di aggiornamento

dei salari allegata.

Reddito da invalida

Considerando la CL del 100% con riduzione di

rendimento del 10% in attività adeguate ed a seguito della sentenza del TCA

del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale

delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali

(tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza

impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in

applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti

dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica l'assicurata

nel 2004 avrebbe potuto realizzare un salario mensile di Fr. 3'893.- (categoria

4.

: attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su

41.6

ore (cfr. tabella B 9.2 pubblicata in La Vie Economique, 112-2006, pag.

94) esso ammonta a Fr. 4'049.- mensili oppure a Fr. 48'584.- per l'intero anno.

Considerando un reddito di partenza di Fr. 48'584.- si effettua la riduzione

del 10% relativa alla riduzione di rendimento e quella del 25% relativa agli

svantaggi salariali citati nel rapporto del collega __________i stilato in data

21.

giugno 2006.

Ne risulta un reddito da invalida di Fr. 23'284.-

annui (vedi tabella allegata)

Grado d'invalidità

(27'600 - 23'284) x 100 = 15.64%

27'600

Per quanto riguarda gli anni 2005, 2006 e 2007, rimando

il lettore alle tabelle di calcolo della CGR allegate. (...)" (doc.

87/1-2)

In

data 9 marzo 2009 il calcolo è tuttavia stato corretto come segue:

" (...)

Considerando che il TCA ha incluso nella determinazione

del reddito da sana pure tali indennità non si effettua il calcolo sulle 52

settimane ma sulle 48 settimane (che corrispondono alle settimane effettive in

un anno - 12 mesi x 4 settimane al mese).

Si considerano 4 settimane (52 settimane all'anno) in

più solamente quando nel calcolo non vengono incluse le varie indennità alle

quali il lavoratore ha diritto.

Mentre, per quanto riguarda le ore settimanali dell'A.,

avevo preso 25 ore alla settimane perché il precedente consulente IP le aveva

utilizzate per il suo calcolo ma effettivamente é un errore in quanto il collega

aveva considerato l'A. salariata al 62% e non al 71%.

La sentenza del TCA (incarto n° 32.2007.37) nel punto

in cui indica che il dato salariale da utilizzare, per determinare il reddito

da sana, é Fr. 23.-/ora e indica che la quota a parte salariata é del 71% riporta

pure che (vedi pag. 37 della sentenza citata sopra):

"[...] Alle allegazioni della ricorrente questo

TCA deve prestare adesione. [...]".

L'A. indicava che le ore settimanali svolte erano di

28.5

alla settimana e non di 25 come ammesso dall'UAI.

Per tale motivo é corretto prendere in considerazione

il reddito da sana indicato dal Capo Team __________ nella sua annotazione

all'incarto del 6 marzo 2009.

Di conseguenza i redditi da sana da utilizzare per il

calcolo del grado d'invalidità sono i seguenti (vedi aggiornamento dei salari

allegato):

- 2004 Fr.

31'464.-;

- 2005 Fr. 31'778.64;

- 2006 Fr.

32'159.98;

- 2007 Fr.

32'674.54.

Confrontati con i redditi da invalida indicati nel mio

rapporto citato sopra, si ottengono i seguenti gradi d'impedimento della quota

a parte salariata:

- 2004 25.99%;

- 2005 25.99%;

- 2006 25.07%;

- 2007 25.07%."

(doc. AI 96/1)

Partendo

dal salario da invalida accertato dalla consulente professionale in base alle

tabelle TA1 di fr. 48'584 (riferito al 2004), applicata una riduzione del 25%

per tener conto degli svantaggi salariali, rapportato tale reddito ipotetico alla

percentuale di attività lavorativa parziale del 90% (cfr. sopra consid. 2.13) e

ottenendo in tal modo un salario da invalida di fr. 23’284, l’amministrazione

ha quindi stabilito un grado di invalidità come salariata del 26%. Questo grado

è risultato dal raffronto dello stipendio ipotetico da invalida con quello che

l’as-sicurata avrebbe percepito continuando nella propria attività di

ausiliaria di pulizie senza il danno alla salute, accertato sulla base delle

informazioni raccolte presso il precedente datore di lavoro dell’assicurata e

in base alle indicazioni fornite da questo TCA, di fr. 31’464 (31'464 – 23’284 x

100): 31’464; cfr. doc. AI 97).

Tali

accertamenti e conclusioni, che sono peraltro di per sé rimasti incontestati

dalla ricorrente, meritano conferma.

In

effetti la ricorrente non ha contestato né il reddito da valida né quello da

invalida stabilito dall’amministrazione, né nel suo principio il confronto

operato, ma si è limitata a censurare la riduzione del 10% sul salario da

invalida riferita alla capacità lavorativa residua del 90% ammessa

dall’amministrazione, ritenendo indicata una riduzione del 40% conformemente

alle conclusioni in punto alla capacità lavorativa tratte dal dr. __________ e

dal dr. __________ (cfr. I pag. 15). Questione, tuttavia, questa che concerne

unicamente la valutazione della capacità lavorativa medico-teorica e che è gia

stata affrontata al consid. 2.13 che precede.

Inoltre,

alla medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo

aggiornare i redditi (da valida e da invalida) fino al 2009 (come visto,

occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.3 in

fine).

2.16

Poste

poi le quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe

stabilite dall’amministrazione nelle querelata decisione conformemente a quanto

stabilito da questo TCA nella pronuncia del 2 novembre 2007 (cfr. sopra consid.

2.

), che come detto sono rimaste incontestate dall’assicurata, il grado di

invalidità globale fissato dall’Ufficio AI al 31% (71 X 26% + 29 X 44%) in

applicazione del metodo misto, va confermato.

Non

essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’eroga-zione di una rendita

d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato

l' attribuzione della rendita. La decisione contestata deve quindi essere confermata

e il ricorso respinto.

Si

ribadisce tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali

suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti

in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento su opposizione in

lite, il quale, sia nuovamente rilevato, delimita il potere cognitivo del

giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4). In caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, essa potrà dunque in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.

2.17

Da ultimo, la ricorrente ha chiesto l’assunzione di diverse prove e

in particolare l’esecuzione di una nuova perizia.

A tal proposito va rilevato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun-des, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

Nel

caso in esame, già si è detto (cfr. in particolare il consid. 2.13) che la documentazione

agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza. Né vi sono

validi motivi per ritenere inaffidabile la valutazione effettuata dai periti

del SAM, motivo per cui non appare necessario procedere all’allestimento di una

perizia per verificare quanto già accertato.

2.18

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all' assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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