32.2009.130
Senza ulteriori indagini non é possibile escludere che un peggioramento sia insorto prima della decisione impugnata. Rinvio atti all'Ufficio AI
18 novembre 2009Italiano32 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2009.130
Data decisione, Autorità:
18.11.2009, TCA
Titolo:
Senza ulteriori indagini non é possibile escludere che un peggioramento sia insorto prima della decisione impugnata. Rinvio atti all'Ufficio AI
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.130
FS/lb
Lugano
18 novembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 giugno 2009 di
RI 1
contro
le decisioni del 21 e 28 maggio 2009
emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1967, il 17 luglio 2007 ha presentato una richiesta di prestazioni AI
per adulti in quanto affetto da “(…) ernia duodenale, ernia al disco,
depressioni con ansia e stati di panico, infiammazione ai tendini delle spalle,
difficoltà nel tenere oggetti con la mano sinistra, dolori e crampi (…)” (doc.
AI 1/1-8).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del
Servizio accertamento medico (SAM), con decisioni 21 e 28 maggio 2009 (doc. AI
35/1-3 e 37/1-3), preavvisate con progetto 8 gennaio 2009 (doc. AI 28/1-3),
l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una mezza rendita con
effetto dal 1. luglio 2006, argomentando:
" (...)
Dalla documentazione raccolta agli atti ed in
particolare dal rapporto peritale stilato dai medici del SAM di Bellinzona
risulta che lei quale panettiere-pasticciere e quale cuoco presenta
un’incapacità lavorativa del 60% dal maggio 2004 e totale dal dicembre 2006.
Per attività adeguate allo stato di salute viene
attestata un’incapacità lavorativa del 60% dal mese di maggio 2004.
(…)
Nel caso concreto, lei senza il danno alla salute
esercitando l’attività di panettiere-pasticciere nell’anno 2007 avrebbe potuto
conseguire CHF 53'299.-- (ndr: recte: 53'229.--, cfr. doc. AI 26/3 e 27/1)
(contratto collettivo di lavoro.)
Malgrado il danno alla salute avrebbe invece potuto
conseguire CHF 22'855.-- (tabelle RSS valori federali, settore maschile,
riduzione del 5% dovuta alla limitazione nel porto di pesi – inoltre da considerare
la capacità lavorativa ridotta del 60%).
Il confronto dei redditi permette quindi di determinare
una perdita di guadagno, e quindi un grado AI, pari al 57%.
La consulente in integrazione professionale ritiene che
provvedimenti professionali non possono essere attuati a causa della bassa
capacità lavorativa residua.
Su richiesta scritta l’Ufficio AI rimane però a
disposizione per valutare il diritto ad un aiuto al collocamento.
Decidiamo pertanto:
Dal 1. maggio 2005 (dopo un anno d’attesa) ha diritto
ad una mezza rendita AI con un grado del 57%. Il pagamento della prestazione
decorre però unicamente a far tempo dal 1. luglio 2006 in quanto la domanda è
tardiva (retroattività massima di un anno dalla presentazione della richiesta).
Su richiesta scritta, come visto sopra, si rimane a
disposizione per un aiuto al collocamento.
(…)" (doc. AI 34/1-2)
1.3. Contro
queste decisioni l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il
quale – contestata la valutazione medica e economica con argomentazioni di cui
si dirà, se necessario, nel merito – ha chiesto di “(…) riesaminare il mio caso
per valutare meglio il mio stato di salute e rivedere il calcolo di retribuzione
(…)” (I).
Reso
attento della possibilità di chiedere di essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con esonero dal pagamento delle spese (VII) – dopo
che, “(…) per motivi di costi (…)” (VI), con raccomandata 10 luglio 2009 aveva
ritirato il ricorso –, l’assicurato, con lettera 13 agosto 2009, ha comunicato
al TCA che “(…) mantengo il ricorso da me inoltrato il 15.06.2009, nei
confronti dell’AI (…)” (X) e il 17 agosto 2009 ha fatto pervenire il
Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato della
relativa documentazione (XII).
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – evidenziato, in particolare, che “(…) il
ricorrente, oltre a contestare genericamente i risultati della perizia SAM, non
ha prodotto ulteriore documentazione medica che possa contrastare le
conclusioni peritali. […] Da notare che la perizia del SAM è stata debitamente
trasmessa alla Dr.ssa __________ in fase di audizione (a seguito dell’inoltro
del progetto di decisione). Tuttavia, tale invio non ha generato osservazioni
al progetto reso dall’Ufficio AI. […] Anche ritenendo, a titolo puramente
abbondanziale, quale attività di riferimento per la definizione del reddito
ipotetico da valido quello di cuoco, il diritto alla mezza rendita d’invalidità
non muterebbe. (…)” (XIII) – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. L’ulteriore
documentazione medica, pervenuta al TCA il 16 e il 21 settembre 2009 (XVIII e
XIX), è stata notificata all’Ufficio AI che, con osservazioni 29 ottobre 2009,
ha chiesto la reiezione del ricorso rilevando che “(…) tutti i documenti prodotti
dal ricorrente, ad eccezione del refero RM colonna lombare eseguito il
01.09.2009 presso l’__________ di __________ (Dr. med. __________), sono
presenti agli atti, pertanto sono stati debitamente esaminati dal Servizio
medico regionale dell’AI (SMR). Per quanto concerne il recente referto medico
citato concernente la RM colonna lombare, si premette che il medesimo documenta
una situazione presente nel settembre 2009, ben successiva alla decisione dell’ammini-strazione
impugnata datata 21 maggio 2009. Tale ulteriore peggioramento dovrà essere reso
verosimile con una nuova domanda AI. (…)” (XXI).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.
SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge
federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (5a revisione del-l’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del
diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza
occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a
DTF 130 V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme
sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di
fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008
al 21, 28 maggio 2009 seguente, data delle decisioni impugnate, che delimitano
temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF
132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le
nuove norme (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).
Va
qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale
le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La
giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità
(STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurato il diritto ad una mezza rendita dal 1. luglio 2006.
L’assicurato
postula il riesame della sua situazione valetudinaria e della valutazione
economica.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra
1991, pagg. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007 (cpv. 2 dal 1° gennaio
2008), gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi
almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una
mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione
per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione
della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento
o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo
all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di
rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà
pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; vedi inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare
se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior
rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della
capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che
essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001
pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c
in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I
166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6. Nell’evenienza
concreta, nelle annotazioni 5 maggio 2009 (doc. AI 17/2), il dr. __________,
medico SMR, ha ha concluso per
la necessità di una perizia pluridisciplinare presso il SAM: “(…) in ragione
della patologia e della molteplicità delle eziologie individuate (psichiatrica,
reumatologica, e gastroenterologica), si ritiene opportuno richiedere una
valutazione specialistica multidisciplinare finalizzata alla identificazione delle
risorse tuttora presenti. Considerando la flessibilità dimostrata in passato
nello svolgimento di diverse attività lavorative, appare essenziale valutare in
modo circostanziato la C.L. per ciascuna di esse anche alla luce
dell’applicazione di eventuali provvedimenti professionali.” (doc. AI 17/1).
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 18/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare 25 agosto 2009 (doc. AI 21/1-37) risulta che i
periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni
obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di
natura psichiatrica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso
il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
"
5.1 Diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome cervicospondilogena cronica con/su:
- componente radicolare irritativa intermittente
C6 a sin.,
- ernia discale C5-C6, nota nel 2006.
Periartropatia omeroscapolare tendinotica alla spalla
sin. (nota dal 2007) con/su:
- senza segni per rottura della cuffia dei
rotatori.
Instabilità sintomatica a livello dell’articolazione
trapeziometacarpea della mano sin. con/su:
- pregressa lesione traumatica del
legamento collaterale ulnare a sin. (data esatta sconosciuta).
Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di
grado medio (F 33.1).
5.2 Diagnosi senza influenza sulla
capacità lavorativa:
Disturbo di personalità misto (F 61.0) schizoide,
dipendente ed emotivamente instabile.
Sindrome lombospondilogena cronica.
Pregressa frattura della clavicola ds. (trattata
chirurgicamente nel 1979), guarita.
Ernia iatale assiale, lieve gastrite e sindrome
emorroidale." (doc. AI 21/11-12)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti,
posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità
lavorativa: “(…) l’A. presenta una capacità lavorativa dello 0% come
pasticciere-panettiere e cuoco (…)” (doc. AI 21/15), hanno concluso:
" (...)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITA’
LAVORATIVA
Dal punto di vista reumatologico l'A. presenta una
capacità lavorativa dello 0% come pasticcere e cuoco a causa dei problemi a
livello della colonna cervicale, spalla sin. e mano sin.. Questa capacità
lavorativa, dal punto di vista reumatologico, è presente dall'11.12.2006
(visita presso il Prof. __________).
Dal punto di vista psichiatrico l'A. presenta una
capacità lavorativa del 40% dal 2004
a causa della sintomatologia
depressiva (diminuzione delle funzioni cognitive, rallentamento del pensiero,
apatia, abulia ed astenia) che provocano una maggiore esauribilità, una
maggiore affaticabilità, una minore precisione, una minore resistenza e
continuità nell'esecuzione delle mansioni.
Dunque l'A. presenta una capacità lavorativa del 40%
(presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come
pasticcere-panettiere e cuoco, a partire dal maggio 2004 (cessazione dell'attività
come cuoco) e dello 0%, sempre nelle stesse attività, a partire dall'11.12.2006
(visita presso il Prof. __________) e continua.
Dal lato prognostico non sono prevedibili cambiamenti a
medio-lungo termine. Sui provvedimenti terapeutici torneremo al punto 10.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
Dal profilo psichiatrico l'A. presenta una capacità
lavorativa del 40% dal maggio 2004 in qualsiasi tipo di attività.
Dal punto di vista reumatologico l'A. può svolgere
un'attività leggera ed adatta, che eviti movimenti ripetitivi o posizioni
inergonomiche a carico della colonna cervicale, che permetta, in generale, il rispetto
delle regole di ergonomia della schiena, che eviti movimenti ripetitivi con le
spalle sopra l'orizzontale, che eviti lavori di forza od eccessivamente
ripetitivi con la mano sin., a tempo pieno, ma con un rendimento ridotto al
massimo nella misura del 10% (ricordiamo che il riassunto delle risorse fisiche
è allegato al consulto). Questa capacità lavorativa è presente dall'11.12.2006
(visita presso il Prof. __________) e continua.
Tenendo conto della patologia psichiatrica l'A.
raggiunge una capacità lavorativa del 40% (presenza durante tutto il giorno, ma
con rendimento ridotto) anche nelle attività rispettose dei limiti appena descritti,
dal maggio 2004 e continua.
Non sono da prevedere cambiamenti di rilievo a
medio-lungo termine.
Dal lato terapeutico l'A. presenta una quadro
resistente ed irreversibile al trattamento psicofarmacologico.
Dal punto di vista reumatologico sarebbero possibili
interventi a livello della colonna cervicale e della mano sin., come proposti
dal Prof. __________ e dal Dr. __________. Questi interventi potrebbero
migliorare la capacità lavorativa anche nelle attività di pasticcere-panettiere
o cuoco. Vista la cronicizzazione dei dolori la probabilità di successo di tali
interventi è però da considerare relativamente ridotta.
Dal punto di vista psichiatrico, tenendo conto dei suoi
disturbi, non si consigliano provvedimenti d'integrazione professionale.
Al medico di famiglia abbiamo già inviato una copia
degli esami di laboratorio.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE
PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione tra tutti i
medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
(…)" (doc. AI 21/15-17)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze peritali, il rapporto medico 24 settembre 2008
del dr. __________ (doc. AI 23/1-4) e quello finale 17 dicembre 2008 della consulente
in integrazione con le tabelle allestite il 17 e il 18 dicembre 2008 (doc. AI 25/1,
26/1-3 e 27/1) –, con decisioni 21 e 28 maggio 2009 (doc. AI 35/1-3 e 37/1-3), ha
confermato il diritto ad una mezza rendita dal 1. luglio 2006.
2.7. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,
nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,
hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,
DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986
pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 1994, pag.
332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato
si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,
consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente,
il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
qui evidenziato che in una sentenza del 14 luglio 2009,9C_332/2009 destinata
alla pubblicazione, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali
e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
4.2 Sinn und Zweck des im Rahmen der 5. IV-Revision
(Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006; AS 2007 5129 ff.) neu geschaffenen, seit 1.
Januar 2008 in Kraft stehenden und vorliegend anwendbaren Art. 59 Abs. 2bis IVG
sowie des neu gefassten Art. 49 IVV liegen darin, dass die IV-Stellen zur Beurteilung
der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und Ärztinnen
zurückgreifen können. Diese sollen aufgrund ihrer speziellen
versicherungsmedizinischen Kenntnisse für die Bestimmung der für die
Invalidenversicherung massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der
Versicherten verantwortlich sein. Damit soll eine konsequente Trennung der
Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten (Heilbehandlung) und
Sozialversicherung (Bestimmung der Auswirkungen des Gesundheitsschadens)
geschaffen werden. Die RAD bezeichnen die zumutbaren Tätigkeiten und die
unzumutbaren Funktionen unter Angabe einer allfälligen medizinisch begründeten
zeitlichen Schonung. Damit soll im Hinblick auf eine erfolgreiche Eingliederung
eine objektivere Festlegung der massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit
der Versicherten ermöglicht werden. Gestützt auf die Angaben des RAD hat die
IV-Stelle zu beurteilen, was einer versicherten Person aus objektiver Sicht
noch zumutbar ist und was nicht (Botschaft vom 23. Juni 2005 zur Änderung des
Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [5. Revision], BBl 2005 4572 zu
Absatz 2 und 4577 Ziff. 2.2.1 zu Art. 7 Absatz 2; vgl. auch Protokolle der
Sitzungen der nationalrätlichen und ständerätlichen Kommissionen für soziale
Sicherheit und Gesundheit vom 11.-13. Januar 2006, S. 98 ff., resp. vom 29./30.
Mai 2006, S. 62 f.; Beatrice Breitenmoser, Die Antworten des Gesetzgebers in
der 4. und 5. IVG-Revision: Die zentralen Punkte der beiden Revisionen, in: Die
5. IVG-Revision: Kann sie die Rentenexplosion stoppen?, 2004, S. 108 f.; Ralf
Kocher, Ausblick auf die 5. IV-Revision, in: Invalidität im Wandel, 2005, S. 45;
Ueli Kieser, Entwicklungen im Rahmen der 5. IV-Revision, HILL 2007 Fachartikel
Nr. 7, S. 5; ebenso, wenn auch rechtspolitisch kritisch, Hardy Landolt,
Auswirkungen der 5. IVG-Revision auf die Schadenminderungspflicht,
Personen-Schaden-Forum 2007, S. 239 ff., und Thomas Locher, Stellung und
Funktion der Regionalen Ärztlichen Dienste [RAD] in der Invalidenversicherung
[IV], in: Medizinische Gutachten, 2005, S. 65 f.).
4.3
4.3.1 Auch auf Stellungnahmen der RAD kann indessen nur
abgestellt werden, wenn sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an
einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I
694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Sie müssen insbesondere in Kenntnis der
Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der
medizinischen Situation und Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen
sind zu begründen (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352). Die RAD-Ärzte müssen sodann
über die im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen
verfügen (Urteile I 142/07 vom 20. November 2007 E. 3.2.3 und I 362/06 vom 10.
April 2007 E. 3.2.1). Bezüglich dieser materiellen und formellen Anforderungen
sind sie im Beschwerdefall gerichtlich überprüfbar (vgl. hiezu Protokoll der
Sitzung der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
vom 11.-13. Januar 2006, S. 101).
Nicht zwingend erforderlich ist, dass die versicherte
Person untersucht wird. Nach Art. 49 Abs. 2 IVV führt der RAD für die
Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs nur «bei
Bedarf» selber ärztliche Untersuchungen durch. In den übrigen Fällen stützt er
seine Beurteilung auf die vorhandenen ärztlichen Unterlagen ab (BBl 2005 4572
zu Absatz 2). Das Absehen von eigenen Untersuchungen ist somit nicht an sich
ein Grund, um einen RAD-Bericht in Frage zu stellen. Dies gilt insbesondere,
wenn es im Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden medizinischen
Sachverhalts geht und die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten
Person in den Hintergrund rückt (Urteil I 1094/06 vom 14. November 2007 E.
3.1.1 in fine mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 54 E. 2e und f S. 57 f.).
4.3.2 Im Übrigen hat die Rechtsprechung bereits unter
der bis 31. Dezember 2007 geltenden Rechtslage erkannt, dass Berichte regionaler
ärztlicher Dienste materiell Gutachtensqualität haben können (vgl. etwa Urteil
des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2; vgl. auch
SVR 2008 IV Nr. 13, I 211/06 E. 5.2). Trifft dies zu, haben sie beweisrechtlich
keinen geringeren Rang als etwa ein MEDAS-Gutachten (Urteil 9C_773/2007 vom 23.
Juni 2008 E. 5.3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 827/05 vom 18.
Oktober 2006 E. 3.2; vgl. auch Urteil 9C_657/2007 vom 12. Juni 2008 E. 3.2).
Nach dem soeben ergangenen Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 haben
RAD-Untersuchungs-berichte, sofern sie den erwähnten materiellen und formellen
Anforderungen (E. 4.3.1 hievor) genügen, einen vergleichbaren Beweiswert wie
ein anderes Gutachten (BGE 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3.2 mit weiteren
Hinweisen).
Nach der kraft Art. 55 ATSG sinngemäss anwendbaren
Rechtsprechung zu Art. 12 lit. e VwVG wird mit Gutachten von Sachverständigen
gestützt auf besondere Sachkenntnis Bericht über die Sachverhaltsprüfung und
-würdigung erstattet (BGE 132 II 257 E. 4.4.1 S. 269). Wann eine solche medizinische
Expertise vorliegt, beurteilt sich im Einzelfall aufgrund der
verfahrensmässigen Bedeutung und des Inhalts der ärztlichen Meinungsäusserung.
Eine generelle, schematische, formalen Gesichtspunkten folgende Abgrenzung ist
nicht möglich (BGE 122 V 157 E. 1b S. 160). Immerhin handelt es sich in der
Regel da um ein Sachverständigengutachten, wo ein Arzt im Hinblick auf den
Abschluss eines Versicherungsfalles beauftragt wird, einen auf den gesamten medizinischen
Akten und allenfalls eigenen Untersuchungen beruhenden zusammenfassenden
Bericht zu erstatten (Urteil U 65/06 vom 14. Februar 2007 E. 2.2 mit Hinweisen;
Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 91/95 vom 9. März 1998 E. 3c).
(…)" (STF del 14 luglio 2009 nella causa Z.,
9C_323/2009, consid. 4.2 e 4.3)
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso
deve adempiere diverse condizioni.
In
DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.8. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM
avuto riguardo alla patologia psichiatrica.
Per
quanto riguarda l’aspetto somatico la fattispecie merita invece di essere ulteriormente
indagata come verrà di seguito esposto.
2.8.1. Per
quanto riguarda la patologia psichiatrica il dr. __________, FMH in psichiatria
e psicoterapia, nel consulto 14 agosto 2008 (doc. AI 21/18-23), posta la seguente
diagnosi:
"
(…)
Sindrome depressiva ricorrente, episodio
attuale di grado medio (ICD 10 F 33.1).
Disturbo di personalità misto (ICD 10 F
61.0) schizoide, dipendente e emotivamente instabile.
(…)" (doc. AI 21/21)
ha
concluso:
"
(…)
1. Diagnosi.
Vedi sopra.
Considerandi
2.
Influenza di queste ultime sulla
capacità lavorativa nell’attività da ultimo svolta dall’assicurato.
L'assicurato presenta una incapacità lavorativa nella
misura del 60 % per ragioni psichiatriche, sia nella sua professione sia in
altre attività medico teoriche.
3.
Descrivere l'evoluzione dello stato di
salute dell'assicurato dal punto di vista specialistico. Prognosi.
L'evoluzione del quadro clinico è apparso in modo
conclamato a partire dal 2004. Da allora egli presenta una incapacità medico
teorica nella misura del 60 %.
La prognosi è stazionaria a lungo termine.
4.
Come si giustifica la diminuzione della
capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?
La limitazione funzionale è data dalla sintomatologia
depressiva (diminuzione delle funzioni cognitive, rallentamento del pensiero,
apatia, abulia e astenia) che rende l'assicurato con una maggiore esauribilità,
una maggiore affatticabilità, una minore precisione, resistenza e continuità
nell'esecuzione delle mansioni.
5.
Possibilità terapeutiche per migliorare
la capacità lavorativa. Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla
capacità lavorativa?
Come detto sopra si tratta di un processo
psicopatologico in cui si constata un ripiegamento dell'apparato psichico e
quindi con ogni probabilità si tratta di un quadro resistente e irreversibile
al trattamento psicofarmacologico.
6.
Ritiene possibile effettuare
provvedimenti di integrazione professionale?
No. In considerazione dell'età e delle caratteristiche
del quadro.
7.
Ritiene che l'assicurato sia in grado di
svolgere altre attività? Se sì descrivere il limite funzionale e la capacità
lavorativa in altre attività adatte.
Potrebbe eseguire delle attività semplici e ripetitive,
sempre con una incapacità lavorativa nella misura del 60 %.
(…)" (doc. AI 21/22-23)
Queste
valutazioni non sono state contestate dall’assicurato che non ha d’altronde prodotto
certificazione medica specialistica – anche se la perizia del
SAM è stata trasmessa alla dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,
presso l’Ospedale __________, (doc. AI 32/1) – dalla quale si dovrebbe
concludere che le conclusioni del dr. __________, fatte proprie dai periti del
SAM, siano errate.
2.8.2
Per
quanto riguarda l’aspetto somatico il dr. __________, della Clinica __________,
nel referto RM colonna lombare del 01.09.2009, ha concluso: “(…) • Ernia discale L5-S1 centrale con possibile
radicolopatia S1 bilaterale • Artropatia
faccettaria • Lipoma del filum
terminale (…)” (XIX).
Viste
le conclusioni suenunciate, ritenuto il relativamente breve lasso di tempo
intercorso tra la RM colonna lombare del 01.09.2009 e le decisioni impugnate
del 21, 28 maggio 2009 e considerato che nella perizia pluridisciplinare 25 agosto
2008.
i periti del SAM si sono fondati, tra l’altro, su degli esami radiologici
del 9 luglio 2008 (doc. AI 21/11), questo Tribunale non può escludere con la
sufficiente tranquillità che un peggioramento della situazione valetudinaria
sia subentrato in un periodo antecedente al momento della resa del provvedimento.
Di
conseguenza le decisioni impugnate vanno annullate e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché, sottoposte al SAM le risultanze della RM colonna
lombare del 01.09.2009, stabilisca se le stesse hanno un influenza sulla
capacità lavorativa e, nell’affermativa, quando potrebbero essere insorte. Al
fine di chiarire la situazione l’Ufficio AI dovrà interpellare anche il dr. __________,
FMH in reumatologia, al quale è stato inviato il referto in parola. Una volta
aggiornata la perizia del SAM e, se del caso, effettuata una nuova valutazione
globale della capacità lavorativa, l’Ufficio AI provvederà ad emettere un nuovo
provvedimento.
2.9
Per
quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica
deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi
compiutamente.
Al
riguardo il TCA si limita qui ad osservare che per il calcolo del grado
d’invalidità la situazione non cambierebbe a favore dell’assicurato anche se,
per pura ipotesi, quale reddito da valido si volesse considerare il salario
valido per il 2007 per un cuoco con diploma. Detto reddito è infatti inferiore
al reddito da valido di fr. 52'702.-- considerato dall’amministrazione.
2.10
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, le decisioni impugnate vanno annullate
e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, dopo aver proceduto come indicato
al consid. 2.8, renda un nuovo provvedimento.
2.11
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ Le decisioni impugnate
sono annullate e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda
conformemente ai considerandi.
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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