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Decisione

32.2009.131

Domanda di aumento della rendita. L'assicurato non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute

14 ottobre 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di

grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta all’invalidità è

modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3

OAI). Per quanto riguarda i requisiti formali, in caso di revisione su domanda

dell'assicurato, quest'ultimo deve rendere verosimile che il grado d'invalidità

ha subito una modifica rilevante (art. 87 cpv. 3 OAI). Se tale condizione non è

soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una

decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica

suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è

obbligata ad entrare nel merito della richiesta (STF dell’11 settembre 2008

nella causa C.L.,9C_708/2007; DTF 130 V 64 consid. 3;

DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller,

Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86;

Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pag. 270). Come nel caso di nuova domanda (DTF 130 V 71),

anche nell'ambito di una revisione della rendita (su richiesta o d'ufficio), il

punto di partenza per la valutazione di una modifica (e, quindi, di conseguenza

anche per l'esame di verosimiglianza) del grado di invalidità suscettivo di

incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è dato, dal profilo

temporale, dall'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di

un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento

pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF

133 V 108). Nella sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale, TF) ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile

un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere

applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di

revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo

tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora

prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire

all’interes-sato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF

130 V 69 consid. 5.2.5). Se infine l'assicurato

interpone ricorso alla decisione di non entrata in materia, il giudice esamina

solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se

invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si

pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se

la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente

avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC

1991 pag. 269 consid. 1a);

- la

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);

- nella

specie, il dr. __________, capo dei servizi psico-sociali del __________, e il

dr. __________, medico assistente, nel rapporto 9 febbraio 2009 indirizzato al

dr. __________ – ritenuta la diagnosi nota di “(…) sindrome psicotica schizofrenosimile

secondaria all’abuso di sostanze psico-attive (…)” (doc. AI 43/2) –, hanno

attestato che “(…) abbiamo incontrato il paziente su sua richiesta il

03.02.2009, il quale ci confermava che in questi anni, senza alcuna terapia farmacologica,

non vi erano state situazioni di scompenso psicotico o altre fasi acute che

dovessero richiedere un intervento specialistico. Il paziente beneficia di una

rendita AI al 50% dal 1999 e l’integrazione professionale per il restante 50%

sembre essere piuttosto difficile, probabilmente per problemi di gestione delle

relazioni e delle frustrazioni. Sul piano oggettivo abbiamo visto un paziente

calmo, collaborante e coerente nel pensiero; emerge chiaramente la delusione

per l’allontanamento dal __________, in cui avrebbe lavorato con impegno per alcuni

anni. Non abbiamo riscontrato sintomi produttivi di tipo psicotico, quali dispercezioni

o idee deliranti. Possiamo pertanto limitarci a questa osservazione puntuale,

visto che il paziente non richiede una presa a carico nel nostro Servizio:

dalla nostra valutazione non emergono elementi clinici particolarmente preoccupanti,

che possano far pensare ad un imminente peggioramento. Sarà, in questo caso,

più determinante la sua osservazione clinica, vedendo lei il paziente regolarmente

da diverso tempo, per richiedere all’Istituto delle Assicurazioni Sociali una

rivalutazione del caso e un eventuale aumento della rendita AI. (…)” (doc. AI

43/2-3);

- in

sede di ricorso l’assicurato ha prodotto la seguente documentazione medica:

● Certificato medico 18 maggio 2009 nel quale il dr. __________,

FMH in medicina generale, ha attestato che “(…) il paziente soffre da anni di

una schizofrenia paranoie, per cui è stata decisa un’invalidità al 50% dal

01.07.1999. Per l’altro 50%, il paziente ha lavorato per alcuni anni c/o un

laboratorio protetto. Il suo carattere non gli ha però permesso di continuare a

lavorare, per cui dovrebbe beneficiare di una rendita di invalidità intera.

L’ho inviato a tal proposito, al Servizio __________ di __________ (dal Dr. __________),

che mi ha ancora ultimamente confermato il fatto che non può più lavorare

nemmeno in strutture protette. E’ stato ultimamente ricoverato alla Clinica __________

per uno scompenso psichico. (…)” (doc. AI 48/8);

● Certificato

medico 30 marzo 2009 nel quale il dr. __________ e il dr. __________ hanno

certificato che “(…) il paziente in epigrafe è stato visto presso il nostro

Servizio in data 03.02.2009 per una consulenza, su richiesta del medico

curante, Dr. __________. In seguito, il paziente ha richiesto di ripristinare

una presa a carico ambulatoriale, in maniera regolare presso di noi, alfine di

consolidare i miglioramenti, fin qui raggiunti, del suo stato di salute. A tal

proposito un primo appuntamento è già stato programmati per il giorno

09.04.2009. (…)” (doc. AI 48/9);

- viste

le risultanze mediche sopra riprodotte, questo Tribunale ritiene che

l’assicurato non ha reso verosimile che il grado d'invalidità ha subito una

modifica rilevante ed è pertanto a giusto titolo che l’Ufficio AI non è entrato

nel merito della domanda di aumento della rendita inoltrata nel mese di

febbraio 2009. Anche il dr. __________ e la dr.ssa __________, entrambi medici

SMR, nelle annotazioni 14 luglio 2009, hanno concluso che “(…) la

documentazione specialistica del __________ conferma espressamente l’assenza di

uno scompenso psichiatrico. Le indicazioni del dr. __________ non trovano

minima conferma nei certificati del __________ per quanto concerne ev. ricovero

e inabilità lavorativa. Non risulta quindi verosimile una modifica dello stato

di salute dell’assicurato. (…)” (IV/bis).

Del

resto, lo stesso dr. __________, nel rapporto medico 6 giugno 2008 (doc. AI

41/2-6) – posta la diagnosi di “(…) sindrome psicotica-schizofrenica dal 1999

(…)” e attestata un’inabilità lavorativa del “(…) 50% dal 1999 al continua (…)”

(doc. AI 41/2) – aveva attestato uno stato di salute stazionario e nel

certificato medico 18 maggio 2009 non ha posto alcuna diagnosi nuova e nemmeno

ha documentato e/o argomentato in cosa sarebbe consistito il peggioramento.

Anche

se espressamente invitato a farlo, l’assicurato non ha infine neppure presentato

le proprie osservazioni in merito alle annotazioni 14 luglio 2009 dei medici

SMR.

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto

che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di

prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti);

- in

conclusione, visto quanto sopra, l’assicurato non ha reso verosimile una

rilevante modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non

entrata in materia non può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del

ricorso;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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