32.2009.131
Domanda di aumento della rendita. L'assicurato non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute
14 ottobre 2009Italiano12 min
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Numero d'incarto:
32.2009.131
Data decisione, Autorità:
14.10.2009, TCA
Titolo:
Domanda di aumento della rendita. L'assicurato non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute
NON ENTRATA IN MATERIA
art. 17 LPGA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.131
FS
Lugano
14 ottobre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 giugno 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 maggio 2009 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto e in diritto
che - RI
1, classe 1965, con decisione 14 gennaio 2000 (doc. AI 13/1), cresciuta incontestata
in giudicato, è stato posto al beneficio di una mezza rendita dal 1. luglio
1999. Nell’ambito delle revisioni intraprese negli anni 2001, 2004 e 2008 (doc.
AI 21/1, 26/1 e 38/2) – con comunicazioni 25 novembre 2002, 19 aprile 2005 e 31
luglio 2008 (doc. AI 25/1, 32/1-2 e 42/1-2) – l’Ufficio AI ha confermato il
diritto alla mezza rendita;
- l’assicurato,
tramite il dr. __________, nel mese di febbraio 2009 ha chiesto un aumento
della rendita (doc. AI 43/1 e allegato rapporto 9 febbraio 2009 del Servizio __________
sub doa. AI 43/2-3);
- con
decisione 26 maggio 2009 (doc. AI 47/1-2), preavvisata con progetto 1. aprile
2009 (doc. AI 44/1-2), l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda di
aumento della rendita, adducendo:
"
(...)
Con la domanda di revisione della rendita inoltrata dal
Dr. __________ in data 25.02.2009 e ricevuta il 04.03.2009 ha richiesto un
aumento della rendita AI.
Con comunicazione del 31.7.2008 abbiamo confermato il
grado d’invalidità del 50%. Un nuovo esame è possibile quando è credibilmente
dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a
prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data.
Con la nuova richiesta non ha credibilmente dimostrato
che dopo l’emissione della precedente comunicazione, le circostanze oggettive
abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni. Una
nuova valutazione di una condizione invariata non è possibile.
(…)"
(doc. AI 47/1-2)
- con
il ricorso in oggetto l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto di
annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all’Ufficio AI affinché,
effettuato un nuovo esame, proceda ad emanare una nuova decisione;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI – viste le annotazioni 14 aprile 2008 nelle
quali il dr. __________ e la dr.ssa __________ hanno concluso che “(…) la documentazione
specialistica del __________ conferma espressamente l’assenza di uno scompenso
psichiatrico. Le indicazioni del dr. __________ non trovano minima conferma nei
certificati del __________ per quanto concerne ev. ricovero e inabilità
lavorativa. Non risulta quindi verosimile una modifica dello stato di salute
dell’assicurato. (…)” (IV/bis) – ha chiesto di respingere il ricorso evidenziando
che “(…) occorre sottolineare che il Servizio __________ di __________, nella
propria missiva del 9.2.2009, ha affermato in modo particolare che “dalla
nostra valutazione non emergono elementi clinici particolarmente preoccupanti,
che possano fare pensare ad un imminente peggioramento”. Il contenuto della
nuova certificazione medica prodotta dall’assicurato dispone pertanto per uno
stato valetudinario già a conoscenza dell’UAI. Del resto non emergono nuove
patologie invalidanti – che avrebbero dovuto essere vagliate
dall’amministrazione – neppure dal certificato medico 18.05.2009 del curante
Dr. __________ (cfr. doc. A incarto TCA) rispettivamente dal certificato medico
30.3.2009 del Servizio __________ di __________ (cfr. doc. B incarto TCA). (…)”
(IV);
- invitato
espressamente a formulare delle osservazioni scritte sul doc. IV/bis, l’avv. RA
1 è rimasto silente;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG;
- oggetto
del contendere è la questione di sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato
nel merito della richiesta di prestazioni 25 febbraio 2009 (doc. AI 43/1) con
la quale l’assicu-rato, tramite il dr. __________, ha chiesto un aumento della
rendita;
- se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di
una possibile modifica importante del grado d’invalidità o di grande invalidità
o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel
momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o
allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare
una notevole modifica del grado d’invalidità della grande invalidità o
dell’assistenza dovuta all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Se è fatta domanda
Fatti
di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di
grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta all’invalidità è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3
OAI). Per quanto riguarda i requisiti formali, in caso di revisione su domanda
dell'assicurato, quest'ultimo deve rendere verosimile che il grado d'invalidità
ha subito una modifica rilevante (art. 87 cpv. 3 OAI). Se tale condizione non è
soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una
decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica
suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è
obbligata ad entrare nel merito della richiesta (STF dell’11 settembre 2008
nella causa C.L.,9C_708/2007; DTF 130 V 64 consid. 3;
DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller,
Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86;
Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pag. 270). Come nel caso di nuova domanda (DTF 130 V 71),
anche nell'ambito di una revisione della rendita (su richiesta o d'ufficio), il
punto di partenza per la valutazione di una modifica (e, quindi, di conseguenza
anche per l'esame di verosimiglianza) del grado di invalidità suscettivo di
incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è dato, dal profilo
temporale, dall'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di
un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento
pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF
133 V 108). Nella sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale, TF) ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile
un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere
applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di
revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all’interes-sato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
130 V 69 consid. 5.2.5). Se infine l'assicurato
interpone ricorso alla decisione di non entrata in materia, il giudice esamina
solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se
invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si
pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se
la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente
avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC
1991 pag. 269 consid. 1a);
- la
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);
- nella
specie, il dr. __________, capo dei servizi psico-sociali del __________, e il
dr. __________, medico assistente, nel rapporto 9 febbraio 2009 indirizzato al
dr. __________ – ritenuta la diagnosi nota di “(…) sindrome psicotica schizofrenosimile
secondaria all’abuso di sostanze psico-attive (…)” (doc. AI 43/2) –, hanno
attestato che “(…) abbiamo incontrato il paziente su sua richiesta il
03.02.2009, il quale ci confermava che in questi anni, senza alcuna terapia farmacologica,
non vi erano state situazioni di scompenso psicotico o altre fasi acute che
dovessero richiedere un intervento specialistico. Il paziente beneficia di una
rendita AI al 50% dal 1999 e l’integrazione professionale per il restante 50%
sembre essere piuttosto difficile, probabilmente per problemi di gestione delle
relazioni e delle frustrazioni. Sul piano oggettivo abbiamo visto un paziente
calmo, collaborante e coerente nel pensiero; emerge chiaramente la delusione
per l’allontanamento dal __________, in cui avrebbe lavorato con impegno per alcuni
anni. Non abbiamo riscontrato sintomi produttivi di tipo psicotico, quali dispercezioni
o idee deliranti. Possiamo pertanto limitarci a questa osservazione puntuale,
visto che il paziente non richiede una presa a carico nel nostro Servizio:
dalla nostra valutazione non emergono elementi clinici particolarmente preoccupanti,
che possano far pensare ad un imminente peggioramento. Sarà, in questo caso,
più determinante la sua osservazione clinica, vedendo lei il paziente regolarmente
da diverso tempo, per richiedere all’Istituto delle Assicurazioni Sociali una
rivalutazione del caso e un eventuale aumento della rendita AI. (…)” (doc. AI
43/2-3);
- in
sede di ricorso l’assicurato ha prodotto la seguente documentazione medica:
● Certificato medico 18 maggio 2009 nel quale il dr. __________,
FMH in medicina generale, ha attestato che “(…) il paziente soffre da anni di
una schizofrenia paranoie, per cui è stata decisa un’invalidità al 50% dal
01.07.1999. Per l’altro 50%, il paziente ha lavorato per alcuni anni c/o un
laboratorio protetto. Il suo carattere non gli ha però permesso di continuare a
lavorare, per cui dovrebbe beneficiare di una rendita di invalidità intera.
L’ho inviato a tal proposito, al Servizio __________ di __________ (dal Dr. __________),
che mi ha ancora ultimamente confermato il fatto che non può più lavorare
nemmeno in strutture protette. E’ stato ultimamente ricoverato alla Clinica __________
per uno scompenso psichico. (…)” (doc. AI 48/8);
● Certificato
medico 30 marzo 2009 nel quale il dr. __________ e il dr. __________ hanno
certificato che “(…) il paziente in epigrafe è stato visto presso il nostro
Servizio in data 03.02.2009 per una consulenza, su richiesta del medico
curante, Dr. __________. In seguito, il paziente ha richiesto di ripristinare
una presa a carico ambulatoriale, in maniera regolare presso di noi, alfine di
consolidare i miglioramenti, fin qui raggiunti, del suo stato di salute. A tal
proposito un primo appuntamento è già stato programmati per il giorno
09.04.2009. (…)” (doc. AI 48/9);
- viste
le risultanze mediche sopra riprodotte, questo Tribunale ritiene che
l’assicurato non ha reso verosimile che il grado d'invalidità ha subito una
modifica rilevante ed è pertanto a giusto titolo che l’Ufficio AI non è entrato
nel merito della domanda di aumento della rendita inoltrata nel mese di
febbraio 2009. Anche il dr. __________ e la dr.ssa __________, entrambi medici
SMR, nelle annotazioni 14 luglio 2009, hanno concluso che “(…) la
documentazione specialistica del __________ conferma espressamente l’assenza di
uno scompenso psichiatrico. Le indicazioni del dr. __________ non trovano
minima conferma nei certificati del __________ per quanto concerne ev. ricovero
e inabilità lavorativa. Non risulta quindi verosimile una modifica dello stato
di salute dell’assicurato. (…)” (IV/bis).
Del
resto, lo stesso dr. __________, nel rapporto medico 6 giugno 2008 (doc. AI
41/2-6) – posta la diagnosi di “(…) sindrome psicotica-schizofrenica dal 1999
(…)” e attestata un’inabilità lavorativa del “(…) 50% dal 1999 al continua (…)”
(doc. AI 41/2) – aveva attestato uno stato di salute stazionario e nel
certificato medico 18 maggio 2009 non ha posto alcuna diagnosi nuova e nemmeno
ha documentato e/o argomentato in cosa sarebbe consistito il peggioramento.
Anche
se espressamente invitato a farlo, l’assicurato non ha infine neppure presentato
le proprie osservazioni in merito alle annotazioni 14 luglio 2009 dei medici
SMR.
Va
qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto
che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di
prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti);
- in
conclusione, visto quanto sopra, l’assicurato non ha reso verosimile una
rilevante modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non
entrata in materia non può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del
ricorso;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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