Lexipedia

Decisione

32.2009.133

Beneficiaria di mezza rendita A fa valere un peggioramento dello stato di salute. La documentazione medica agli atti (valutazione SAM) non permette di oggettivare un globale peggioramento del quadro v

15 ottobre 2009Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio

2007, I 384/06).

2.5. Nella decisione del 27 maggio

2009 l’UAI ha negato all’assicurata un aumento della rendita d’invalidità

fondandosi, in particolare, sulle conclusioni della perizia bidisciplinare del

SAM del 19 gennaio 2009 (doc. AI 86-1).

In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato sia la patologia

psichiatrica (Dr. __________), sia quella reumatologica (Dr. __________).

Dal

profilo psichiatrico il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, nel suo referto del 20 novembre 2008, dopo aver illustrato

l’anamnesi della paziente e lo status psichico, ha posto la diagnosi di

“Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4)”.

Lo

specialista ha quindi espresso la seguente valutazione e conclusione:

"

(...)

VALUTAZIONE:

L'assicurata presenta dal punto di vista psichiatrico

una sindrome somatoforme da dolore persistente. Ha ricevuto un'educazione

rigida e autoritaria che ha generato in lei un alto senso del dovere e una

tendenza a controllare i sentimenti e a vivere le relazioni sociali in modo

austero e superficiale.

In questo modo l'assicurata ha consacrato la sua

vita per il lavoro e per la cura della sua famiglia nucleare ( genitori e

nipoti) trascurando i suoi bisogni individuali. Infine dopo il suo matrimonio e

senza la nascita di figli la sua vita ha continuato ad essere quella in cui il

lavoro occupava una parte importante della sua vita pulsionale. È stata sempre

un'operaia perfezionista e metodica così come una casalinga pignola e

ossessionata dall'ordine e dalla pulizia.

Conseguentemente la caduta dei meccanismi

intrapsichici di controllo hanno comportato l'insorgenza della sintomatologia

algica che ha progressivamente avuto una incidenza sulla sua capacità

lavorativa.

Il quadro psicopatologico attuale ha le

caratteristiche di una gravità lieve.

Le constatazioni oggettivano coincidono in parte

con le lamentele soggettive dell'assicurata.

CONCLUSIONE:

1. Diagnosi.

Vedi sopra.

Considerandi

2.

Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa

nell'attività da ultimo svolta dall'assicurata.

L'assicurata presenta una incapacità lavorativa

nella misura del 20 % per ragioni psichiatriche.

3.

Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurata dal

punto di vista specialistico. Prognosi.

Da un punto di vista clinico l'esordio del quadro

somatoforme è diventato di una gravità rilevante come per considerarlo con una

valenza di tipo psicosomatico a partire dal 2005. Da allora presenta una

incapacità lavorativa del 20 %.

La prognosi è stazionaria.

4.

Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?

Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

Le limitazioni funzionali sono date soprattutto

dai continui dolori generalizzati che la rendono lenta, con una maggiore affaticabilità,

un minore rendimento e una diminuzione della resistenza al lavoro.

5.

Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa

Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?

Si tratta di un quadro psicopatologico cronico. È

indicato l'uso di farmaci antidepressivi di provata efficacia nella soglia del

dolore quale la Venlafaxina o l'Amitriptilina.

6.

Ritiene possibile effettuare provvedimenti di integrazione

professionale?

No, in quanto le condizioni passive in cui si

presenta l'assicurata la escludono da un processo di apprendimento.

7.

Ritiene che l'assicurata sia in grado di svolgere altre attività?

Se sì descrivere il limite funzionale e la capacità lavorativa in altre

attività adatte.

Sì, sempre con una incapacità lavorativa del 20

%. Quale casalinga presenta una incapacità del 10%." (Doc. AI 86/23-25)

Dal

profilo reumatologico il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, nel suo

rapporto del 25 novembre 2008, dopo aver esposto l’anamnesi della paziente, le

limitazioni soggettive, la descrizione della giornata, lo status e la radiologia

ha posto la seguente diagnosi:

"

(…)

Sindrome cervicospondilogena cronica

- modiche alterazioni degenerative

(osteocondrosi C5/C6, incipiente uncartrosi C4/C5 e

C6/C7, stenosi foraminale C4/C5 e C5/C6 a destra)

Sindrome lombospondilogena cronica

- avanzata osteocondrosi con ernia discale

mediale L5/S1 senza neurocompressione (IRM 06.07.04)

- osteocondrosi L5/S1 Modic II e parziale

regressione dell’ernia discale (IRM 07.04.08)

- mobilità lombare mediamente ridotta

- assenza di una sindrome radicolare irritativa

o deficitaria

Fibromialgia

Stato dopo dito a scatto V a destra,

infiltrazione 11/07."

(Doc. AI 86-30)

Il

Dr. __________ è quindi giunto alle conclusioni qui esposte:

"

(...)

2.

DISCUSSIONE

In accordo con le valutazione precedenti, l'assicurata

mostra attualmente una sindrome cervicospondilogena cronica. La mobilità

cervicale è solo lievemente ridotta in modo simmetrico. I movimenti della

colonna cervicale non provocano un'irradiazione dolorosa di tipo radicolare.

Clinicamente non ho segni per una neurocompressione. Le indagini radiologiche e

neuroradiologiche a disposizione mostrano modiche alterazioni degenerative Tra

C4 e C7 senza neurocompressione.

La sindrome cervicospondilogena è nota dal 2005

ca.

Un secondo problema è una sindrome

lombospondilogena cronica. Clinicamente trovo una mobilità lombare mediamente

ridotta. Nessuna evidenza per una problematica radicolare irritativa o

deficitaria. Le radiografie convenzionali a disposizione mostra una avanzata

ostecondrosi L5/S1. La RM del 06.07.04 mette in evidenza un'ernia discale

mediolaterale destra allo stesso livello di piccole dimensioni, senza

neurocompressione. Il controllo del 07.04.08 mostra una parziale regressione

dell'ernia mentre si sono sviluppate alterazioni degenerative di tipo Modic Il

(alterazioni dell'osso sottocondrale e edema osseo).

La sindrome lombospondilogena ha avuto inizio

anamnesticamente all'incirca nel 1986.

In accordo con la valutazione del Dr. __________

e del medico di famiglia, Dr.ssa __________, la paziente lamenta dolori cronici

generalizzati che non possono essere spiegati dai problemi precedentemente

discussi o da altri problemi locali. In presenza di 18/18 punti di fibromialgia

eccessivamente dolorosi ad una pressione digitale di ca. 4 kg., sono formalmente

riempiti i criteri ACR 1990 per la diagnosi di fibromialgia.

Non ho evidenza per una malattia reumatologica

infiammatoria o per altre patologie associate alla fibromialgia. Si tratta

dunque molto probabilmente di una fibromialgia "primaria".

3.

INFLUENZA DELLE DIAGNOSI ELENCATE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

NELL'ATTIVITÀ DA ULTIMO SVOLTA DELL'ASSICURATO/A (PRECISARE SE POSSIBILE LE ORE

AL GIORNO O LA RIDUZIONE DEL RENDIMENTO SUL LAVORO).

Dal punto di vista reumatologico teorico, come

operaia nell'industria dolciaria o in altre attività analoghe, l'assicurata è

abile al lavoro a tempo pieno ma con un rendimento ridotto nella misura del

50%.

4.

DESCRIVERE L'EVOLUZIONE DELLO STATO DI SALUTE DELL'ASSICURATO/A

DAL SUO PUNTO DI VISTA SPECIALISTICO RIGUARDO ALLE PROBLEMATICHE SEGNALATE AGLI

ATTI E LA PROGNOSI A MEDIO-LUNGO TERMINE.

Da un punto di vista oggettivo, la situazione a

livello lombare è probabilmente leggermente migliorata tra il 2004 e il 2008.

In base all'anamnesi, i problemi cervicali si sono manifestati attorno al 2005.

Da un punto di vista oggettivo non ho evidenza per cambiamenti di rilievo fino

a oggi. La fibromialgia si è probabilmente progressivamente manifestata dal

2000.

a oggi. Non sono da prevedere cambiamenti di rilievo a medio-lungo termine.

5.

COME SI GIUSTIFICA LA DIMINUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA?

QUALI SONO LE LIMITAZIONI FUNZIONALI CONSTATATE?

La capacità lavorativa è diminuita

prevalentemente a causa dei problemi cervicali e lombari. Anche la

fibromialgia, attraverso dolori diffusi, disturbi del sonno e stanchezza,

limita parzialmente la capacità lavorativa.

6.

POSSIBILITÀ TERAPEUTICHE PER MIGLIORARE LA CAPACITÀ LAVORATIVA

DELL'A.? CHE EFFETTI AVREBBERO QUESTI PROVVEDIMENTI SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA?

Non vi sono possibilità terapeutiche per

migliorare la capacità lavorativa, sono da evitare interventi chirurgici (non

indicati a priori e particolarmente in una paziente con fibromialgia).

7.

RITIENE POSSIBILE EFFETTUARE PROVVEDIMENTI D'INTEGRAZIONE

PROFESSIONALE PRESSO QUEST'A.? DESCRIVERE LE RISORSE DI CUI L'ASSICURATO ANCORA

DISPONE.

Dal punto di vista reumatologico è teoricamente

possibile realizzare provvedimenti di integrazione. La massiva sottovalutazione

delle proprie capacità fisiche non rende però realistica questa possibilità.

8.

RITIENE CHE L'ASSICURATO/A SIA IN GRADO DI SVOLGERE ALTRE

ATTIVITÀ?

SE

SÌ, DESCRIVERE I LIMITI FUNZIONALI E LA CAPACITÀ LAVORATIVA DI TALE ATTIVITÀ

ADATTA (ORE/DIE O RIDUZIONE DEL RENDIMENTO).

L'assicurata è in grado di svolgere un lavoro

leggero, che implichi posizioni statiche prolungate (eretta) o seduta ma

permetta il rispetto delle regole di ergonomia della schiena a tempo pieno, con

un rendimento ridotto nella misura del 50%. In un'attività leggera e variata,

che permetta una certa alternanza delle posizioni e anche brevi pause al

bisogno per sgranchirsi (come quella che la paziente avrebbe svolto tra il 1996

e il 2003), l'assicurata è abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento

ridotto nella misura del 30%." (...)" (Doc. AI 86/30-32)

Globalmente

nel rapporto peritale del 19 gennaio 2009 il Dr. __________ e il Dr. __________,

sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali

della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno ritenuto l’assicurata

dal punto di vista reumatologico abile al lavoro nella misura del 50%,

nell’ultima attività esercitata di operaia nell’industria dolciaria. La

capacità è diminuita prevalentemente a causa dei problemi cervicali, lombari e

per la fibromialgia (doc. AI 86-17).

Dal punto

di vista psichiatrico l’incapacità lavorativa è valutata al 20% in

qualunque attività: le limitazioni funzionali sono date soprattutto dai

continui dolori generalizzati che rendono l’assicurata lenta, con maggiore

affaticabilità, un minore rendimento e una diminuzione della resistenza al

lavoro (doc. AI 86-17).

I periti

del SAM ritengono che le inabilità in ambito reumatologico e psichiatrico “non

debbano essere sommate, dato che tutte le patologie che causano una limitazione

della capacità lavorativa comportano sempre una riduzione del rendimento”.

Globalmente quindi viene fissato un grado d’inabilità lavorativa, nell’ultima

attività esercitata, del 50% (doc. AI 86-18).

In attività

leggere e adeguate, dal punto di vista reumatologico, l’assicurata è invece

considerata inabile al 30%, mentre dal punto di vista psichiatrico viene

confermata un’incapacità lavorativa del 20%. Globalmente quindi i periti hanno

posto un’incapacità lavorativa del 30% (doc. AI 86-18).

2.6

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée

par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.7

Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica

agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

2.7.1

Per quanto

riguarda la patologia psichiatrica l’assicurata è stata sottoposta ad un

accurato esame specialistico in data 17 novembre 2008, nell’ambito della

perizia SAM, dal Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che

nel referto del 20 novembre 2008 ha posto la diagnosi di “Sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4)”.

A mente

dello specialista il quadro psicopatologico dell’assicurata è cronico e ha le

caratteristiche di una gravità lieve che influenza la capacità lavorativa nella

misura del 20%. Le limitazioni funzionali sono date soprattutto dai continui

dolori generalizzati che rendono RI 1, con una maggiore affaticabilità, un

minore rendimento e una diminuzione della resistenza al lavoro (doc. AI 86-25).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione peritale del Dr. __________,

che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici

attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla

capacità lavorativa residua dell’interessata.

Tale non

può essere la certificazione del 10 maggio 2008 della Dr.ssa __________, FMH in

medicina generale, che nel proprio referto, antecedente alla perizia del Dr. __________,

aveva diagnosticato, oltre alla patologia reumatologica, una “Sindrome

ansiosa depressiva reattiva su dolori cronici con disturbi della percezione dei

dolori e somatizzazione” (doc. AI 66-1) limitandosi ad indicare che era

subentrato un peggioramento importante dei sintomi. Nel rapporto del 12 luglio

2008.

il medico curante riprendeva la medesima diagnosi indicando poi una

completa inabilità lavorativa (doc. AI 74-5).

Questi

due referti, stesi peraltro da un medico non specialista in psichiatria,

stringati e privi di una diagnosi psichiatrica secondo una classificazione

riconosciuta, senza una valutazione delle patologie dell’interessata,

senza esporre il decorso della patologia e fornire una descrizione dei

trattamenti intrapresi, non adempiono i requisiti richiesti dalla

giurisprudenza per ritenere che un rapporto medico abbia valore probatorio

(cfr. consid. 2.6.) e non sono atti a mettere in dubbio le

conclusioni alle quali è giunto il perito interpellato dall’amministrazione.

È peraltro

utile ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente

deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr.

STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un

valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al

suo paziente (cfr. RAMI

2001.

U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V 161; STFA

del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo psichiatrico,

sia stato dettagliatamente e approfonditamente vagliato dal Dr. __________ e

non vi sono motivi per distanziarsi da tali conclusioni.

2.7.2

Per quanto

riguarda la patologia reumatologica l’UAI ha inizialmente fatto

riferimento alle valutazioni del Dr. __________, spec. FMH in fisiatria e

riabilitazione, svolte per contro dell’assicuratore __________, quando con

decisione del 17 settembre 2002 ha attribuito all’assicurata una mezza rendita

d’invalidità a far tempo dal 1° gennaio 2001 (doc. AI 19-1, 20-1).

Nei

referti del 31 marzo 2000 (doc. AI 16-10) e 12 febbraio 2001 (doc. AI 16-16) il

Dr. __________ aveva diagnosticato una “Sindrome lombo vertebrale cronica

con / da turbe statiche ed alterazioni degenerative in parte rilevanti

(osteocondrosi, spondilartrosi ed ernia discale dorso laterale a sinistra nel

segmento L5/S1)”. Lo specialista aveva quindi indicato un’inabilità del 50%

nella precedente attività lavorativa specificando che la valutazione era “da

ritenere probabilmente definitiva”.

In sede

di revisione l’assicurata è stata sottoposta ad un primo esame specialistico da

parte del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna.

Il Dr. __________,

in data 2 luglio 2007, ha diagnosticato una “Sindrome cervicospondilogena

cronica bilaterale in - Alterazioni degenerative della colonna cervicale

(restringimento foraminale destro di origine ossea C4/5 e C5/6, discopatia

cronica C5/6) – Tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli –

Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale, iperlodosi lombare,

minima scoliosi sinistroconvessa dorsale, destro convessa lombare). Sindrome

lombospondilogena cronica bilaterale in – Alterazioni degenerative della

colonna lombare (discopatia L5/S1) . Disturbi statici del rachide (ipercifosi

della dorsale, iperlordosi lombare, minima scoliosi sinistro convessa dorsale,

destroconvessa lombare). – Decondizionamento lombare” (doc. AI 52-7).

Il medico

ha quindi indicato una capacità lavorativa del 50%, nella precedente attività

lavorativa, e del 100% in un’attività adeguata (doc. AI 52-7).

In

seguito RI 1 è stata sottoposta ad un ulteriore esame specialistico in data 21

novembre 2008, nell’ambito della perizia SAM, dal Dr. __________, spec. FMH in

reumatologia, che sostanzialmente ha confermato la valutazione del Dr. __________,

sia dal profilo della diagnosi che, parzialmente, da quello della capacità

lavorativa residua.

Nel

referto del 25 novembre 2008 il Dr. __________ ha posto la diagnosi di ”Sindrome

cervicospondilogena cronica; -modiche alterazioni degenerative (osteocondrosi

C5/C6, incipiente uncartrosi C4/C5 e C6/C7, stenosi foraminale C4/C5 e C5/C6 a

destra). Sindrome lombospondilogena cronica; - avanzata osteocondrosi con ernia

discale mediale L5/S1 senza neurocompressione (IRM 06.07.04); - osteocondrosi

L5/S1 Modic II e parziale regressione dell’ernia discale (IRM 07.04.08); -

mobilità lombare mediamente ridotta; - assenza di una sindrome radicolare

irritativa o deficitaria. Fibromialgia. Stato dopo dito a scatto V a destra,

infiltrazione 11/07." (Doc. AI 86-30)

Il Dr. __________

ha quindi indicato che dal punto di vista reumatologico, nella precedente

attività di operaia nell’industria dolciaria, l’assicurata è abile al 50%,

mentre in un’attività leggera e variata, che permetta una certa alternanza

delle posizioni e anche brevi pause al bisogno per sgranchirsi, l’abilità al

lavoro è del 70% (doc. AI 86-32).

Nella

descrizione dell’evoluzione dello stato di salute lo specialista ha asserito

che “da un punto di vista oggettivo, la situazione a livello lombare è

probabilmente leggermente migliorata tra il 2004 e il 2008”, mentre i problemi

cervicali si sono manifestati attorno al 2005. Il Dr. __________ non ha

evidenziato cambiamenti di rilievo fino alla data della perizia

(25.11.2008). La fibromialgia si è per contro progressivamente manifestata dal

2000.

(doc. AI 86-31).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi nemmeno dalla valutazione peritale del Dr. __________,

che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici

attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla

capacità lavorativa residua dell’interessato.

Il

referto del Dr. __________, svolto per conto dell’assicuratore malattia __________,

datato 5 maggio 2006 e prodotto in sede ricorsuale (doc. H), non permette a

questa Corte una diversa valutazione della fattispecie.

In primo

luogo tale documento è antecedente sia alla perizia del Dr. __________ (luglio

2007) sia a quella del Dr. __________ (novembre 2008). Secondariamente la

diagnosi posta dal Dr. __________ non si discosta da quella formulata dai

periti interpellati dall’amministrazione. Egli ha infatti diagnosticato una “Sindrome

lombo-vertebrale, rispettivamente lombo-spondilogena bilaterale in presenza di

marcate alterazioni degenerative segmentali lombo-sacrali. Non escluso un

disturbo dal carattere neuropatico ad ambedue i talloni, distribuzione

piuttosto S1. – Cervico-branchialgia destra in presenza di alterazioni

degenerative segmentali C5/C6 con restringimento del foramen intervertebrale di

destra e uncartrosi C5/C6, in parte minore anche C6/C7)” (doc. H).

Per

quanto riguarda la capacità lavorativa il Dr. __________ ha indicato invece un’incapacità

completa in qualsiasi attività nell’ambito della normale economia di mercato

(doc. H).

Anche la

Dr.ssa __________ nel rapporto del 12 luglio 2008 ha sostanzialmente ripreso la medesima diagnosi certificando poi un’inabilità lavorativa

completa (doc. AI 74-1).

Alla luce

di quanto esposto e della giurisprudenza in materia di valore probatorio

(consid. 2.6) il TCA ritiene che lo stato di salute dell’assicurata, dal

profilo reumatologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato

sia dal Dr. __________ che dal Dr. __________, e che il referto del Dr. __________

e quello della Dr.ssa __________ non apportano nuovi elementi, non apprezzati

in sede peritale, in grado di influire sulle valutazioni specialistiche dei

periti dell’amministrazione. Le conclusioni del Dr. __________ e della Dr.ssa __________

seppur divergenti, ma solo per quanto riguarda la valutazione della capacità

lavorativa, non apportano nuovi elementi oggettivi ignorati dai referti

peritali del SAM e vanno quindi intese nel senso di una diversa valutazione

delle conseguenze che le patologie dell’interessata hanno sulla sua capacità di

lavoro.

Infine,

il referto del 26 maggio 2006 del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, ha

confermato la diagnosi posta dai periti del SAM (cfr. doc. I, doc. AI 86-30,

52-7), ma non ha posto alcuna indicazione circa la capacità lavorativa residua.

Mentre il Dr. __________, FMH in medicina generale, nel referto del 29 aprile

2009.

(doc. AI 97-7) si è limitato ad indicare che la paziente “soffre di

dolori cervicali con irradiazione all’arto superiore destro” a partire

dall’agosto 2005. Secondo il medico curante “sono presenti soprattutto

dolori cervicali frequenti che provocano cefalea tensionale e dolori alle

spalle” che creano difficoltà a svolgere attività lavorative anche al

proprio domicilio. Anche il medico curante inoltre ha diagnosticato una

discopatia C5/6 e restringimento foraminale C4/5 e C5/6.

Una

diagnosi dunque che ricalca quanto hanno indicato i periti del SAM.

2.7.3

Per quanto concerne la censura

relativa al grado d’inabilità globale stabilito al 50% nell’ultima attività

esercitata, e al 30% in attività adeguate, nella perizia SAM, ma contestato dalla

ricorrente, va detto quanto segue.

Secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità

lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono

semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un

giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti

gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001

nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha

inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità

lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare,

ciò che nella causa in esame è stato fatto.

In una sentenza

I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il

Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse

inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in

occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle

peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo

esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le

perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

I periti del SAM, Dr. __________

e Dr. __________ nella loro valutazione globale del 19 gennaio 2009 hanno

infatti rilevato che le incapacità lavorative dal punto di vista psichiatrico e

reumatologico non debbano essere sommate, in quanto “tutte le patologie che

causano una limitazione della capacità lavorativa comportano sempre una

riduzione del rendimento” (doc. AI 86-18).

Dalla perizia SAM si

evince infatti che in ambito reumatologico la capacità lavorativa è diminuita

dai problemi cervicali, lombari e dalla fibromialgia attraverso dolori

diffusi, disturbi del sonno e stanchezza.

In ambito psichiatrico le

limitazioni funzionali sono date dai continui dolori generalizzati che

rendono l’assicurata lenta, con maggiore affaticabilità, un minore

rendimento e una diminuzione della resistenza al lavoro (doc. AI

86-17).

Nelle annotazioni del 3

febbraio 2009 il medico del SMR, Dr.ssa __________ ha confermato che “Globalmente

non si può dichiarare che vi siano stati dei significativi miglioramenti

rispetto al passato ma, a livello globale, non si può nemmeno affermare che vi

sia un peggioramento clinico (se non a livello della fibromialgia) con impatto

diverso rispetto al passato sulla CL. Per questo motivo, malgrado la CI sia ora

definita in modo più preciso rispetto al passato, in attività adeguata in

particolare, siamo in una situazione che non ha subito sostanziali mutamenti e

non sono da prevedere cambiamenti di rilievo in futuro (stato di salute e

limiti funzionali)” (doc. AI 87-2)

La fibromialgia secondo il Dr. __________ “si

è probabilmente progressivamente manifestata dal 2000 a oggi”. Tuttavia, secondo il perito si tratta di una fibromialgia ‘primaria’ non essendoci

una malattia reumatologica infiammatoria o altre patologie associate alla

fibromialgia. La capacità lavorativa è diminuita prevalentemente a causa dei

problemi cervicali e lombari e della fibromialgia, attraverso dolori diffusi,

disturbi del sonno e stanchezza (doc. AI 86-31).

Va rilevato che nella diagnosi posta dal Dr. __________

nella valutazione globale del SAM è stata inserita anche la sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4) che giustifica quindi la valutazione psichiatrica del Dr. __________ (doc. AI 86-13, 87-2).

Nella valutazione globale del Dr. __________ e

del Dr. __________ è stato dunque tenuto conto di tutte le patologie di cui

soffre la ricorrente: dei disturbi cervicali subentrati nel 2005 (sindrome

cervicospondilogena), della sindrome lombospondilogena leggermente migliorata

tra il 2004 e il 2008 (parziale regressione dell’ernia con sviluppo di

alterazioni degenerative di tipo Modic II) e della fibromialgia manifestatasi

dal 2000 (doc. AI 86-31, 87-2).

Alla luce

di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

del SAM, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute

dell’interessata e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con

il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,

111.

V 188 consid. 2b), che l'assicurata è tuttora abile

in misura del 50% nell’ultima attività esercitata, e al 30% in attività

adeguate.

Questa

Corte ritiene dunque che dalla documentazione medica agli atti non sia

oggettivabile un globale peggioramento del quadro valetudinaro rispetto a

quanto era stato valutato dall’amministrazione in occasione della decisione del

17.

settembre 2002.

Nella misura in cui l’UAI ha confermato il diritto dell’assicurata

ad una mezza rendita d’invalidità (grado del 50%), la decisione 27 maggio 2009

deve, perciò, essere confermata.

2.8

L’assicurata

in sede ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di una perizia giudiziaria (doc. I,

IV).

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici.

2.9

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza,

le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster