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Decisione

32.2009.134

Perizia del SAM: nessun diritto a una riformazione professionale e a una rendita

21 ottobre 2009Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

I periti concludono che dal profilo psichiatrico il

Signor RI 1 è abile al lavoro nella misura del 100% in qualsivoglia attività

lucrativa.

Dal lato reumatologico il perito valuta una capacità

lavorativa dell'80% nell'attività da ultimo esercitata (muratore) e nella

misura del 100% in altre attività adeguate, a decorrere dal febbraio 2007.

Per concludere, il Signor RI 1 è stato ripetutamente

valutato sia a livello reumatologico che psichiatrico. Si conferma la presenza

d'una problematica di tipo somatoforme. L'attività precedente di muratore

risulta tutt'ora esigibile anche se con una lieve riduzione del rendimento.

Il progetto di decisione viene quindi riconfermato. (…)"

(doc. AI 53/1-2)

1.3. Contro

questa decisione l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo

ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e economica con

argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto:

"

(…)

1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza:

§ la decisione 28.05.2009

dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità è annullata e al Signor RI 1 è

assegnata una rendita intera d’invalidità;

subordinatamente

§ la decisione 28.05.2009

dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità è annullata e l’incarto è retrocesso

all’UAI affinché proceda agli accertamenti pluridisciplinari dal punto di vista

psichiatrico, reumatologico e neurologico;

Considerandi

2.

Protestate tasse, spese e ripetibili;

3.

Il Signor RI 1 è posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria integrale, con il gratuito patrocinio dell’Avv. RA

1, __________.

(…)." (doc. AI 62/8-9)

1.4

Con

la risposta di causa l’Ufficio AI – evidenziato che nelle annotazioni 10

luglio 2009 il medico SMR ha espresso la seguente valutazione: “(…) “l’attuale

rapporto presentato documenta unicamente l’insorgenza d’un blocco lombare acuto,

problematica che di regola si risolve in pochi giorni. Non sono state

riscontrate altre patologie. Prive di fondamento sono in particolare le

critiche del rappresentante legale circa la mancanza d’un accertamento

neurologico. Faccio presente che l’assicurato presenta uno stato neurologico

normale (vedi perizia SAM e precedente valutazione dr. __________, dr. __________

e __________) ed in nessun momento è stata sospettata una problematica neurologica

presso l’assicurato. In questa situazione una valutazione peritale neurologica

è assolutamente non indicata” (…)” (IV, pag. 2) – ha chiesto di respingere

il ricorso.

1.5

Con

scritto 30 luglio 2009 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA la convocazione 17

luglio 2009 presso la __________ concernente il suo assistito, riservandosi di

trasmettere il rapporto del consulto fissato per 1. settembre 2009.

considerato in

diritto

In

ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.

SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

Nel

merito

2.2

Oggetto

del contendere è sapere se la decisione 28 maggio 2009, con la quale l’Ufficio

AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni, è conforme o meno alla

legislazione federale.

L’assicurato,

contestata la valutazione medica ed economica, ha postulato, in via principale,

il diritto ad una rendita intera e, in via subordinata, il rinvio degli atti

all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici pluridisciplinari.

2.3

L’art.

8.

cpv. 1 LAI stabilisce che:

"

Gli assicurati invalidi o

minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti

d’integrazione per quanto:

a. essi siano necessari e idonei per ripristinare,

conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di

svolgere le mansioni consuete; e

b. le condizioni per il diritto ai diversi

provvedimenti siano adempiute."

Al

riguardo, nel Messaggio (pubblicato sul FF N. 30 del 2 agosto 2005, pag.

3989-4130) concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per

l’invalidità (5a revisione

dell’AI) si legge che:

"

Capoverso 1: il presente capoverso stabilisce le condizioni generali

d’assegna-zione per i provvedimenti d’integrazione. Le condizioni applicabili

rimangono essenzialmente le stesse, ma in futuro basterà che vi sia una

minaccia di invalidità e non più una minaccia diretta di invalidità. La legge

precisa ora espressamente che i provvedimenti d’integrazione possono essere

assegnati solo se sono adempiute sia le condizioni d’assegnazione generali sia

le condizioni specifiche applicabili ai diversi provvedimenti d’integrazione."

Fra

i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i

provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono

l'orientamento (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI),

la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 cpv. 1

LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18b LAI).

2.4

L’art.

17.

LAI prevede in particolare che l’assicurato ha

diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità

esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno

possa essere presumibilmente conservata o migliorata.

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale,

una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 108, consid. 2b, pag,

110-111; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti

di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al

termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa

senza previa formazione professionale a causa dell’in-validità.

Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in

particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a

procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente

equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti

atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno

(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 108, consid. 2a, pag. 109-110;

DTF 122 V 77, consid. 3b/bb, pag. 79-80; RCC pag. 495 consid. 2a).

L'assicurato

ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel

suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di

guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid.

2b).

Una

formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto

del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti

d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 131).

Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a

carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione

professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la

reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e

se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di

conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza

invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti

completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di

guadagno del 20%: DTF 124 V 108, consid. 2b, pag. 110-111) richiesta per aver

diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio

2002.

nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000, pag. 31-32, consid. 2 e 3b,

RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

2.5

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di

regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età

dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128

V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della

decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che

l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una

prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto

non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un

ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA

inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003

nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002

nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9

agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13

giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.6

Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V

298.

consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I

166/03, consid. 3.2)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05

del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

Va

altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme

da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale

disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo

specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità

della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

Al

riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata

in DTF 131 V 49 e nella STF del 29 luglio 2008 nella causa M., 9_C830/2007),

l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza

manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata

oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in

evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in

tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità

di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e

la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto

primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed,

infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi

alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli

sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA

inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re

P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155

consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensver-gleich in

der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser / Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria

giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;

STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., [I 873/05]).

2.7

Nell’evenienza

concreta, nelle annotazioni 27 ottobre 2008, il dr. __________, medico SMR, ha posto

la seguente valutazione: “(…) a distanza da più di un anno dalle perizie reumatologiche

(Dr. __________, 19.06.2007) e psichiatriche (Centro __________ 30.08.2007 –

Dr. __________, 12.09.2007), in mancanza di una nuova documentazione

sufficiente per valutare oggettivamente il caso allo stato attuale, si rende necessaria

una valutazione pluridisciplinare presso il SAM, che prenderà in considerazione

i lati reumatologico, neurologico e psichiatrico, alfine di stabilire il grado

di CL in attività abituale come anche in attività adeguate. (…)” (doc. AI 45/1).

L’Ufficio

AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 46/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare 13 maggio 2009 (doc. AI 50/1-28) risulta che i periti,

dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,

hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica

(dr.ssa __________) e reumatologica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente

diagnosi:

"

5.1

Diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa:

Alterazioni degenerative del rachide cervicale

(condrosi C5-C6 con spondilosi anteriore, osteocondrosi C6/7 con spondilosi)

Alterazioni degenerative del rachide lombare

(discopatia D12-L1, L3-L4 e L4-L5)

Decondizionamento muscolare

5.2

Diagnosi senza influenza sulla

capacità lavorativa:

Sindrome algica generalizzata aspecifica.

Tendenza allo sviluppo di un reumatismo

delle parti molli.

Disturbo somatoforme da dolore persistente.

Obesità con BMI 34 kg/m2."

(doc. AI 50/11)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti,

posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità

lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorico globale

dell’A., nell’attività da ultimo esercitata di muratore è considerata nella

misura dell’80%, inteso come riduzione del rendimento sull’arco di un intera

giornata lavorativa. (…)” (doc. AI 33/11), hanno concluso:

"

(...)

8.

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Le conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalla

patologia reumatologica, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal punto

di vista psichiatrico non vi sono limitazioni della capacità lavorativa.

Dal punto di vista reumatologico, il nostro consulente,

anche dopo l'attuale visita reumatologica peritale, ribadisce quanto già

osservato dai medici che avevano visitato l'A. in precedenza, ossia la presenza

di una notevole discrepanza tra il vissuto algico dell'A. e le patologie

strutturati evidenziate; infatti, le alterazioni degenerative al rachide

cervicale e lombare sono in grado, soltanto in minima parte, di spiegare il

quadro algico riferitoci dall'assicurato; come tali, costituiscono comunque una

diminuita caricabilità del rachide cervicale e lombare, caricabilità che può

essere comunque compensata con un adeguato programma di ricondizionamento, dopo

normalizzazione del peso corporeo; di fatti l'eccesso ponderale di per sé

costituisce un sovraccarico della colonna lombare dolorante. Sulla base degli

atti, dell'anamnesi richiesta e dell'esame clinico, vengono poste le diagnosi

di sindrome algica generalizzata aspecifica, alterazioni degenerative del

rachide cervicale (condrosi C5/C6 con spondilosi anteriore, osteocondrosi C617

con spondilosi), alterazioni degenerative del rachide lombare (discopatia

D12/L1, L3/4 e L4/5), tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti

molli, decondizionamento muscolare, obesità. Sulla base di ciò vi sono delle

limitazioni nel sollevamento e trasporto di pesi sino all'altezza dei fianchi,

nel sollevamento di pesi sopra l'altezza del petto, nel maneggiare attrezzi

(soprattutto pesanti), nell'effettuare lavori al di sopra della testa, nella

rotazione del tronco, nell'assunzione di certe posizioni e nel salire su scale

a pioli. In qualità di muratore, attività che in parte non soddisfa i limiti

funzionali e di carico menzionati sopra, il nostro consulente giudica l'A.

abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una

riduzione del rendimento del 20%.

Riassumendo, sulla base di quanto descritto sopra, dal

punto di vista fisico e psichico, valutiamo l'attuale grado di capacità

lavorativa globale nell'attività da ultimo esercitata come muratore nella misura

dell'80%. Tale valutazione vale a decorrere dal 16.01.2008, quindi a conclusione

del trattamento infiltrativo al rachide lombare presso l'Ospedale regionale di __________,

come previsto dal servizio di neurochirurgia dell'Ospedale regionale di __________

il 28.11.2007 (vedasi atto 30.11.2007). Precedentemente riconosciamo la decisione

della __________ (atto del 26.02.2007) che, in base alla visita eseguita il

19.02.2007

dal medico di __________, osservava che i disturbi presenti non

erano più causati dall'infortunio ma erano da attribuire esclusivamente ad una

malattia, chiudendo il caso dal 26.02.2007 (una successiva opposizione era poi

stata respinta, vedasi atti 26.02.2007 e 14.04.2007). L'assicurazione malattia __________

aveva poi fatto eseguire due perizie (vedasi atto 20.06.2007, 18.09.2007)

giungendo alla conclusione che pure dal punto di vista dell'assicurazione

malattia l'A. era da dichiarare completamente abile al lavoro e capace al

guadagno con effetto dall'1.08.2007 (vedasi atto 10.10.2007). Pure una perizia

psichiatrica effettuata presso il centro __________ per conto dell'UAI

effettuata in agosto 2007 giungeva alla conclusione che l'A. era da ritenere

abile all'attività lavorativa dal punto di vista psichiatrico in misura

completa (vedasi atto 26.09.2007).

9.

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

L'A. è ritenuto in grado di poter esercitare altre

attività. Per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico attuale, l'A.

può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei

fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra

10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi oltre i 25 kg fino all'altezza

dei fianchi; l'A. può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza

del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'A,

può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare

attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, talvolta maneggiare attrezzi

molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'A. può talvolta effettuare lavori

al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere

la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed

inclinata in avanti, spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare

la flessione delle ginocchia. L'A. può assumere spesso la posizione seduta di

lunga durata, spesso la posizione in piedi di lunga durata. L'A. può molto

spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, molto spesso camminare

per lunghi tragitti, come pure molto spesso camminare su terreno accidentato,

può molto spesso salire le scale, talvolta salire su scale a pioli. In un

lavoro adatto allo stato di salute, l'A. globalmente è ritenuto abile al lavoro

nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100% a decorrere da

febbraio 2007 (come già descritto al capitolo 8).

La nostra consulente psichiatra non ritiene nè utili nè

proponibili al momento dei provvedimenti d'integrazione professionali, anche se

non esistono elementi d'interesse psichiatrico che li controindichino.

Per quanto riguarda le possibilità terapeutiche, dal

punto di vista reumatologico è proponibile un calo ponderale onde ridurre il

carico sul passaggio lombosacrale, parallelamente l'A. va indirizzato verso un

intenso programma di ricondizionamento della muscolatura. La nostra consulente

psichiatra non ritiene apportabili ulteriori provvedimenti alla gestione del

caso.

10.

OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente

all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico

curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 50/14-16)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze

peritali e ritenuto il rapporto medico 19 maggio 2009 del dr. __________ (doc.

AI 52/1-3) –, con decisione 28

maggio 2009 (doc. AI 53/1-3), ha confermato il rifiuto del diritto a

prestazioni.

2.8

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser,

Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,

DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 1994, pag.

332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001.

pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,

consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico

curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

qui evidenziato che in una sentenza del 14 luglio 2009,9C_332/2009 destinata

alla pubblicazione, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali

e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

4.2

Sinn und Zweck des im Rahmen der 5. IV-Revision

(Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006; AS 2007 5129 ff.) neu geschaffenen, seit 1.

Januar 2008 in Kraft stehenden und vorliegend anwendbaren Art. 59 Abs. 2bis IVG

sowie des neu gefassten Art. 49 IVV liegen darin, dass die IV-Stellen zur Beurteilung

der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und Ärztinnen

zurückgreifen können. Diese sollen aufgrund ihrer speziellen

versicherungsmedizinischen Kenntnisse für die Bestimmung der für die

Invalidenversicherung massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der

Versicherten verantwortlich sein. Damit soll eine konsequente Trennung der

Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten (Heilbehandlung) und

Sozialversicherung (Bestimmung der Auswirkungen des Gesundheitsschadens)

geschaffen werden. Die RAD bezeichnen die zumutbaren Tätigkeiten und die unzumutbaren

Funktionen unter Angabe einer allfälligen medizinisch begründeten zeitlichen

Schonung. Damit soll im Hinblick auf eine erfolgreiche Eingliederung eine

objektivere Festlegung der massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der

Versicherten ermöglicht werden. Gestützt auf die Angaben des RAD hat die

IV-Stelle zu beurteilen, was einer versicherten Person aus objektiver Sicht

noch zumutbar ist und was nicht (Botschaft vom 23. Juni 2005 zur Änderung des

Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [5. Revision], BBl 2005 4572 zu

Absatz 2 und 4577 Ziff. 2.2.1 zu Art. 7 Absatz 2; vgl. auch Protokolle der

Sitzungen der nationalrätlichen und ständerätlichen Kommissionen für soziale

Sicherheit und Gesundheit vom 11.-13. Januar 2006, S. 98 ff., resp. vom 29./30.

Mai 2006, S. 62 f.; Beatrice Breitenmoser, Die Antworten des Gesetzgebers in

der 4. und 5. IVG-Revision: Die zentralen Punkte der beiden Revisionen, in: Die

5.

IVG-Revision: Kann sie die Rentenexplosion stoppen?, 2004, S. 108 f.; Ralf

Kocher, Ausblick auf die 5. IV-Revision, in: Invalidität im Wandel, 2005, S.

45; Ueli Kieser, Entwicklungen im Rahmen der 5. IV-Revision, HILL 2007 Fachartikel

Nr. 7, S. 5; ebenso, wenn auch rechtspolitisch kritisch, Hardy Landolt,

Auswirkungen der 5. IVG-Revision auf die Schadenminderungspflicht,

Personen-Schaden-Forum 2007, S. 239 ff., und Thomas Locher, Stellung und

Funktion der Regionalen Ärztlichen Dienste [RAD] in der Invalidenversicherung

[IV], in: Medizinische Gutachten, 2005, S. 65 f.).

4.3

4.3.1

Auch auf Stellungnahmen der RAD kann indessen nur

abgestellt werden, wenn sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an

einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I

694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Sie müssen insbesondere in Kenntnis der

Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der

medizinischen Situation und Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen

sind zu begründen (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352). Die RAD-Ärzte müssen sodann

über die im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen

verfügen (Urteile I 142/07 vom 20. November 2007 E. 3.2.3 und I 362/06 vom 10.

April 2007 E. 3.2.1). Bezüglich dieser materiellen und formellen Anforderungen

sind sie im Beschwerdefall gerichtlich überprüfbar (vgl. hiezu Protokoll der

Sitzung der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates

vom 11.-13. Januar 2006, S. 101).

Nicht zwingend erforderlich ist, dass die versicherte

Person untersucht wird. Nach Art. 49 Abs. 2 IVV führt der RAD für die

Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs nur «bei

Bedarf» selber ärztliche Untersuchungen durch. In den übrigen Fällen stützt er

seine Beurteilung auf die vorhandenen ärztlichen Unterlagen ab (BBl 2005 4572

zu Absatz 2). Das Absehen von eigenen Untersuchungen ist somit nicht an sich

ein Grund, um einen RAD-Bericht in Frage zu stellen. Dies gilt insbesondere,

wenn es im Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden medizinischen

Sachverhalts geht und die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten

Person in den Hintergrund rückt (Urteil I 1094/06 vom 14. November 2007 E.

3.1.1

in fine mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 54 E. 2e und f S. 57 f.).

4.3.2

Im Übrigen hat die Rechtsprechung bereits unter

der bis 31. Dezember 2007 geltenden Rechtslage erkannt, dass Berichte

regionaler ärztlicher Dienste materiell Gutachtensqualität haben können (vgl.

etwa Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E.

2; vgl. auch SVR 2008 IV Nr. 13, I 211/06 E. 5.2). Trifft dies zu, haben sie

beweisrechtlich keinen geringeren Rang als etwa ein MEDAS-Gutachten (Urteil

9C_773/2007 vom 23. Juni 2008 E. 5.3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I

827/05 vom 18. Oktober 2006 E. 3.2; vgl. auch Urteil 9C_657/2007 vom 12. Juni

2008.

E. 3.2). Nach dem soeben ergangenen Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009

haben RAD-Untersuchungs-berichte, sofern sie den erwähnten materiellen und

formellen Anforderungen (E. 4.3.1 hievor) genügen, einen vergleichbaren

Beweiswert wie ein anderes Gutachten (BGE 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3.2

mit weiteren Hinweisen).

Nach der kraft Art. 55 ATSG sinngemäss anwendbaren

Rechtsprechung zu Art. 12 lit. e VwVG wird mit Gutachten von Sachverständigen

gestützt auf besondere Sachkenntnis Bericht über die Sachverhaltsprüfung und

-würdigung erstattet (BGE 132 II 257 E. 4.4.1 S. 269). Wann eine solche medizinische

Expertise vorliegt, beurteilt sich im Einzelfall aufgrund der

verfahrensmässigen Bedeutung und des Inhalts der ärztlichen Meinungsäusserung.

Eine generelle, schematische, formalen Gesichtspunkten folgende Abgrenzung ist

nicht möglich (BGE 122 V 157 E. 1b S. 160). Immerhin handelt es sich in der

Regel da um ein Sachverständigengutachten, wo ein Arzt im Hinblick auf den

Abschluss eines Versicherungsfalles beauftragt wird, einen auf den gesamten

medizinischen Akten und allenfalls eigenen Untersuchungen beruhenden

zusammenfassenden Bericht zu erstatten (Urteil U 65/06 vom 14. Februar 2007 E.

2.2

mit Hinweisen; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 91/95 vom 9. März 1998 E. 3c).

(…)" (STF del 14 luglio 2009 nella causa Z.,

9C_323/2009, consid. 4.2 e 4.3)

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni.

In

DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.9

Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i

quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato

è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in

merito alla sua capacità lavorativa dell’80% nell’attività da ultimo svolta

quale muratore e totale in un’attività adeguata, da febbraio 2007.

Innanzitutto

il TCA rileva che la dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare

non é stata validamente smentita da altri certificati da parte di medici

specialisti attestanti nuove patologie.

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto

che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di

prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto 22

giugno 2009 del Servizio di pronto soccorso, indirizzato al dr. __________ e

sottoscritto dall’assistente di medicina dr.ssa __________, prodotto sub doc.

B.

Infatti

in detto reperto, posta, in particolare, la diagnosi di lombalgia cronica con

attuale esacerbazione acuta paravertebrale bilaterale, viene certificata un’incapacità

lavorativa del 100% solo fino al 23 giugno 2009. Al riguardo il dr. __________,

nelle annotazioni 10 luglio 2009, ha concluso che “(…) l’attuale rapporto

presentato documenta unicamente l’insorgenza di un blocco acuto lombare, problematica

che di regola si risolve in pochi giorni. Non sono state riscontrate altre

patologie. (…)” (IV/bis).

Quanto

all’asserita necessità di un consulto neurologico – a prescindere dal fatto

che dagli atti non risulta che alcun specialista l’abbia indicata: il dr. __________,

primario della Clinica di __________ di __________, nel rapporto 18 gennaio

2007.

(doc. 3/46-48 dell’incarto lainf) aveva osservato che “(…) a livello

neurologico cursorio i ROT sono tutti presenti bilateralmente e la manovra di

Lasègue risulta negativa da ambo i lati. (…)” (doc. 3/47 dell’incarto lainf); il

dr. __________, FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, nella perizia

20.

giugno 2007 (doc. 1/3-10 dell’incarto cassa malati), riguardo allo stato

neurologico periferico, si era così espresso: “(…) riflessi muscolo-tendinei

simmetrici e normali; tibiale posteriore presente bilateralmente. Sensibilità

al tatto s. p. Segni piramidali assenti. Forza bruta degli arti simmetrica; ridotta

la presa delle mani (collaborazione?). (…)” (doc. 1/8 dell’incarto cassa malati);

il dr. __________, viceprimario di neurochirurgia, nel rapporto 30 novembre

2007.

aveva, tra l’altro, evidenziato che “(…) sotto il profilo clinico

neurologico non ho riscontrato deficits neurologici focali. La forza muscolare

è conservata e la sensibilità è normale. (…)” (doc. AI 36/2) e il dr. __________,

nel rapporto 15 gennaio 2008 aveva concluso che “(…) il risultato del test ha

comportato una diminuzione del dolore tuttavia solo temporanea e non sufficiente

a giustificare una origine articolare. Questo permette di escludere le

articolazioni posteriori come generatori del dolore. La procedura si è

svolta senza complicazione e lo stato neurologico non ha subito mutamenti. (…)”

(doc. AI 47/1) – il dr. __________, nelle annotazioni 10 luglio 2009, ha concluso

che “(…) prive di fondamento sono in particolare le critiche del rappresentante

legale circa la mancanza d’un accertamento neurologico. Faccio presente che

l’assicurato presenta uno stato neurologico normale (vedi perizia SAM e precedente

valutazione dr. __________, dr. __________ e __________) ed in nessun momento è

stata sospettata una problematica neurologica presso l’assicurato. In questa

situazione una valutazione neurologica è assolutamente non indicata. (…)” (doc.

IV/bis).

Riguardo

alla componente extra-somatica il TCA si limita qui a sottolineare che la

dr.ssa __________, nel consulto 27 marzo 2009 (doc. AI 50/24-27), ha concluso

che: “(…) ritengo che il soggetto di fatto non presenti elementi di interesse

psichiatrico che motivino alcuna percentuale di IL: capace al 100% per quanto attiene

gli aspetti di interesse psichiatrico. (…)” (doc. AI 50/26). Alla medesima

conclusione erano giunti anche i periti del Centro __________, dr.ssa __________

e Dr.ssa __________, nella perizia 26 settembre 2007 (doc. AI 21/1-7): “(…) dal

punto di vista psichico l’A. è sempre stato abile al lavoro in misura completa

per attività a lui idonee e tenendo conto dei limiti fisici. (…)” (doc. AI

21/6) e il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, che nella perizia

18.

settembre 2007 (doc. 2/6-14 dell’incarto cassa malati), aveva concluso che

“(…) da un punto di vista psichiatrico, non sussiste alcuna incapacità lavorativa.

Al contrario, la ripresa di un’attività regolare, è terapeuticamente indicata.

(…)” (doc. 2/14 dell’incarto cassa malati). Dal canto suo l’assicura-to non ha

prodotto la benché minima documentazione medica specialistica dalla quale si

possa concludere che le risultanze sopra menzionate siano errate.

Rispecchiando

la perizia del SAM tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti

dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8), alla stessa può dunque esser fatto

riferimento ai fini del presente giudizio. Inoltre, non essendo l’interessato affetto

da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato l'obbligo che

incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome dimostrato con

il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115

V 142 consid. 8b, DTF 113 V

323.

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che sino

al momento dell'emanazione della decisione impugnata l'assicurato presentava

una capacità lavorativa dell’80% nella sua attività abituale e del 100% in

un’attività adeguata.

Ciononostante

va fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.

Infatti il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei

confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca

successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il

potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

La

domanda di una perizia pluridisciplinare giudiziaria per determinare le conseguenze

invalidanti delle patologie del ricorrente, in particolare per le componenti

psichiatrica, reumatologica e neurologica, va disattesa. Va qui ricordato che,

quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrchts-pflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

2.10

Appurata

una capacità lavorativa dell’80% nell’attività da ultimo svolta quale muratore

e totale in un’attività adeguata, è a giusto titolo e conformemente alla giurisprudenza

federale (cfr. consid. 2.3 e 2.4), che l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il

diritto ad una riformazione professionale.

Parimenti,

visto l’inizio dell’incapacità lavorativa dal giugno 2006 e ritenute le capacità,

dell’80% nella sua attività abituale e del 100% in un’attività adeguata, dal

febbraio 2007, pure a ragione l’amministrazione ha negato il diritto ad una

rendita (non risulta infatti assolto il criterio dell’incapacità lavorativa ai

sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).

A

titolo abbondanziale il TCA rileva che anche se per pura ipotesi si volesse ritenere

adempiuto il presupposto di cui all’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI – dalla lettera

10.

ottobre 2007 risulta che la __________, quale assicuratore malattia, ha confermato

la totale capacità di lavoro e di guadagno con effetto dal 1. agosto 2007 (cfr.

doc. 2/2-3 dell’incarto cassa malati) –, in ogni caso l’assicurato

non avrebbe diritto ad una rendita d’invalidità.

Infatti,

constatato che l’insorgente conserva una capacità lavorativa residua

dell’80% nella sua attività di muratore, nella quale è in grado di conseguire

un reddito corrispondente all’80% del reddito realizzabile senza il danno alla

salute, l’incapacità lucrativa del ricorrente ammonterebbe al

massimo al 20% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con

riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008), ciò che giustifica il rifiuto

del diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile (cfr.

consid. 2.5).

Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza

9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata,

inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in

altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima

soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009

per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a

carico del ricorrente.

2.12

L’insorgente

ha tuttavia chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale

deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione

della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,

op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 della Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3

giugno 2002 [Lag]), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente

privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento

delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro – nella misura in cui necessario

– il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed., art. 13 Lag;

Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, pag. 544).

Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente

fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito

favorevole (STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8

febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa

D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6

marzo 2001 nella causa E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella

causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

Per

valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9

agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I

173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del

29.

giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano

o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande

non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.

cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel

caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale, la presente vertenza

doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso

già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali

emerge in modo chiaro l’impossibilità di riconoscere al ricorrente il diritto a

prestazioni ritenuto che egli è stato riconosciuto dai periti del SAM abile al

lavoro nelle misura dell’80% nella sua attività abituale di muratore e del 100%

in un’attività adeguata. La conclusione secondo cui la lite era già di primo

acchito destituita di esito favorevole si giustifica tanto più se si considera

che in sede ricorsuale l’interessato non ha apportato la benché minima

documentazione medica che contestasse e/o facesse apparire erronea la perizia

del SAM, limitandosi a contestare, in modo del tutto generico la valutazione

dei periti.

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

La

domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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