32.2009.135
A ragione l'Ufficio AI ha negato all'assicurato il diritto a prestazioni essendo il grado d'invalidità non pensionabile
30 ottobre 2009Italiano46 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2009.135
Data decisione, Autorità:
30.10.2009, TCA
Titolo:
A ragione l'Ufficio AI ha negato all'assicurato il diritto a prestazioni essendo il grado d'invalidità non pensionabile
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
GRADO DI INVALIDITÀ
NUOVA DOMANDA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.135
FS/lb
Lugano
30 ottobre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 luglio 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 maggio 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione 27aprile 2000 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni di
RI 1, classe 1954, poiché, sulla base degli accertamenti medici ed economici – perizia 4
febbraio 2000 a cura del dr. __________ (doc. AI 80/1-4) e rapporto
sull’integrazione professionale 21 febbraio 2000 (doc. AI 82/1-5) –, egli non presentava
un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 88/1-2). La decisione amministrativa
è stata confermata con STCA 7 febbraio 2001 (inc. 32.2000.49; doc. AI 97/1-13).
La sentenza è divenuta definitiva, non essendo stata impugnata.
1.2. Nel
mese di agosto 2002 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni
(doc. AI 99/1-7).
Con
progetto di decisione 15 dicembre 2006 – viste le risultanze
degli accertamenti medici ed economici esperiti: perizie 4 febbraio 2005 del
dr. __________ (doc. AI 157/1-13), 13 dicembre 2005 del dr. __________ (doc. AI
180/1-5) e 17 gennaio 2006 del dr. __________ (doc. AI 181/1-13), rapporto
medico 10 febbraio 2006 della dr.ssa __________ (doc. AI 184/1-4) e rapporto
finale 10 luglio 2006 del consulente in integrazione professionale (doc. AI
195/1-3) – l’Ufficio AI ha preannunciato all’assicurato il rifiuto di
prestazioni essendo il grado d’invali-dità non pensionabile (doc. AI 201/1-3).
A
seguito delle osservazioni 29 gennaio 2007 formulate tramite il RA 1 (doc. AI
202/1) e dell’ulteriore documentazione medica prodotta, l’Ufficio AI ha
ordinato un nuovo accertamento medico presso il dr. __________ e di seguito una
perizia pluridisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico (SAM)
(doc. AI 216/1-2 e 229/1-2).
Con
decisione 29 maggio 2009 (doc. AI 235/1-5) – sulla base della perizia
pluridisciplinare 6 agosto 2008 del SAM (doc. AI 232/1-45) e del rapporto
finale 24 settembre 2008 del consulente in integrazione professionale (doc. AI
234/1-3) – l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di prestazioni.
1.3. Contro
questa decisione, tramite il RA 1, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA – completato con scritto 10 luglio 2009 con argomentazioni di cui, se
necessario, si dirà in seguito – con il quale ha chiesto:
"
(…)
■ l’annullamento
della decisione AI del 29 maggio 2009
■ il
riesame del caso sulla scorta di una nuova perizia neutra e conseguente nuova
decisione
■ spese
e ripetibili a carico
(…)." (I)
"
(…)
. l’annullamento della decisione AI del 29
maggio 2009
. la convocazione a visita medica
psichiatrica
. la conseguente nuova decisione con spese e
ripetibili a carico
(…)." (doc. IV, pag 2)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – evidenziato che “(…) nella fattispecie
l’amministrazione ha preso la decisione impostasi al termine di un procedimento
istruttorio completo e la documentazione agli atti contiene elementi
sufficienti per valutare l’incapacità al guadagno dell’assicurato. Non si
rende quindi necessario l’esperimento di ulteriori accertamenti, tanto meno
di una “perizia neutra di parte”. (…)” (VII, pag. 2) – ha chiesto di
respingere il ricorso.
consisiderato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.
SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 29 maggio 2009, con la quale l’Ufficio
AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni, è conforme o meno alla
legislazione federale.
2.3. Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Dal
1. gennaio 2004 sono in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI
e il 1. gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007
5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg.
con riferimento a DTF 130 V 329; 129 V 4 consid. 1.2.;
127 V 466 consid. 1).
Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme
materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002, al 31 dicembre 2003 e al 31
dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tali
date, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla decisione impugnata,
che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione
le norme della 5a revisione LAI.
In concreto la questione non ha comunque particolare portata
pratica, poiché la LPGA non ha portato alcuna modifica
sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,
d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita
d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), la 4a revisione della LAI ha, in
particolare, introdotto il diritto a tre quarti di rendita (art. 28 cpv. 1 LAI)
e anche la 5a revisione dell'AI non ha modificato in
maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado
d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene
pertanto la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con
riferimento a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2 e DTF 130 V 343).
Di
seguito sarà utilizzato il testo delle norme attualmente in vigore e, solo se necessario,
richiamato il precedente tenore.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA
inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003
nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9
agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13
giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I
166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6. Qualora
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda di prestazioni essa deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999
pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser / Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialver-sicherung, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198).
Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA se il grado d’invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In
particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le
rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante
dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.
del 28 giugno 1994 in re P. P.
pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid.
3 b, 105 V 30).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,
non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis
è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti;
DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.7. Nell’evenienza concreta, nelle annotazioni 15 febbraio 2008 (doc. AI
226/1-4), il dr. __________, medico SMR, ha concluso: “(…) necessito di perizia
SAM come valutazione pluridisciplinare sia reumatologica sia neurologica sia
psichiatrica per poter giungere a considerazioni e giustificazioni globali
cliniche di esigibilità lavorativa. Una tale valutazione è necessaria per
riformulare le diagnosi, descrivere l’evoluzione, terapie auspicate, nonché formulare
le prognosi delle varie patologie, CL residua e limiti funzionali. (…)” (doc.
AI 226/4).
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 229/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare 6 agosto 2008 (doc. AI 232/1-45) risulta che i
periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni
obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di
natura reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica
(dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
"
5.1 Diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa:
Periartropatia omeroscapolare tendinopatica a sinistra,
con lesione parziale della cuffia dei rotatori, soprattutto del sopraspinato e
del sottoscapolare, di origine postraumatica nel 1991.
Periartropatia omeroscapolare tendinopatica alla spalla
destra.
Stato dopo frattura del III medio della clavicola
destra, con consolidamento della frattura e deviazione in asse e leggero
raccorciamento.
Periartropatia dell’anca destra in stato dopo trauma
contusivo nell’ottobre 1997, con all’esame dell’artro-RM lesioni degenerative
del labbro glenoidale.
Stato dopo frattura della caviglia sinistra, con
osteosintesi, e materiale di osteosintesi ancora in sito, nel marzo del 2000.
Sindrome di Ganser.
Perdita sensoriale dissociativa.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla
capacità lavorativa:
Emispasmo facciale.
Stato da possibile discreto ictus ischemico in
territorio vertebrobasilare, comunque non documentato in modo certo agli esami
clinici e neuroradiologici, attualmente senza sicuri deficit residui.
Emisindrome motoria a destra di origine funzionale.
Soprappeso con BMI 27 kg/m2." (doc. AI
232/14)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti,
posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità
lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorico globale
dell’A., nell’attività da ultimo esercitata di cuoco, è considerata nella misura
del 30%, inteso come riduzione della capacità funzionale residua sull’arco di
un'intera giornata lavorativa. (…)” (doc. AI 232/18), hanno concluso:
"
(...)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle
patologie reumatologiche e psichiatriche, mentre invece, come descritto al
capitolo 6, dal punto di vista neurologico non vi sono limitazioni della capacità
lavorativa.
Dal punto di vista reumatologico, come descritto al
capitolo 6, vi è una patologia a livello della spalla sin., della spalla ds.,
della clavicola ds., dell'anca ds. e della caviglia sin.. Secondo il nostro
consulente, tenendo in considerazione anche l'evoluzione delle problematiche
psichiche descritte, bisogna relativizzare le patologie all'apparato
muscoloscheletrico. Segnala come vi sia una notevole discrepanza fra le
limitazioni cliniche sostanzialmente dettate dalla sintomatologia dolorosa, sia
alle spalle bilateralmente, come pure all'anca ds., e l'assenza - alle indagini
radiologiche attuali - di patologie significative.
In particolar modo, non si sono sviluppate all'anca ds.
problematiche artrosiche e alle spalle bilateralmente non vi sono reperti
sostanziali.
Il Dr. __________ sottolinea, inoltre, come, a partire
dall'anno 2000 (quando aveva effettuato la precedente valutazione peritale), i
disturbi siano rimasti sostanzialmente invariati per quel che riguarda il
reperto principale, localizzato alla spalla sin..
In conclusione, il nostro consulente ritiene che, non
essendovi soggettivamente miglioramenti dello stato di salute e non essendovi
pure sostanziali modifiche del reperto clinico, l'A. presenti - per quanto
riguarda l'attività professionale di cuoco - una limitazione del 70%, come
determinato nella perizia effettuata dal Dr. __________ nel 2005 (atto
4.02.2005), senza ulteriori peggioramenti della capacità professionale.
Il Dr. __________ ritiene tuttora valide le limitazioni
allora elencate.
Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente
Dr. __________ diagnostica una sindrome di Ganser e una perdita sensoriale
dissociativa: la limitazione funzionale è data dalla sintomatologia
pseudoregressiva che l'A. presenta e che lo rende lento, impreciso e
discontinuo nell'esecuzione delle mansioni richieste. Ciò comporta, dal punto
di vista psichiatrico, un'incapacità lavorativa nella misura del 20% in
qualunque attività lavorativa, a partire dal 2003.
Riteniamo che le incapacità lavorative descritte dai
nostri consulenti non debbano essere sommate, in quanto tutte le patologie che
causano una limitazione della capacità lavorativa comportano sempre una
riduzione del rendimento.
Riassumendo, sulla base di quanto descritto sopra, dal
punto di vista fisico e psichico, valutiamo l'attuale grado di capacità
lavorativa globale, nell'attività da ultimo esercitata come cuoco, nella misura
del 30%.
Per quanto riguarda la valutazione temporale della
limitazione della capacità lavorativa, ricordiamo che, dopo una prima richiesta
di prestazioni AI per adulti respinta (atti 27.04.2000 e 7.02.2001), l'A. il
16.08.2002 aveva inoltrato una nuova richiesta di prestazioni per adulti,
nuovamente respinta nel progetto UAI del Ct. Ticino (atto 15.12.2006), dopo
aver effettuato diverse perizie mediche (atti 4.02.2005, 13.12.2005 e
17.01.2006).
Come descritto dai nostri consulenti, dal punto di
vista reumatologico la valutazione è invariata rispetto alla perizia
reumatologica effettuata dal Dr. __________ nel febbraio 2005 (atto 4.02.2005)
e dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente concorda con la
valutazione eseguita in precedenza dal Dr. __________ nella perizia
psichiatrica del 17.01.2006.
Da allora la valutazione è rimasta invariata,
ricordando anche che, dal punto di vista neurologico, non vi sono limitazioni
della capacità lavorativa.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
L'A. è ritenuto in grado di poter esercitare altre
attività.
Dal punto di vista neurologico non vi sono limitazioni
della capacità lavorativa.
Dal punto di vista reumatologico il nostro consulente
ritiene che, in un'attività lavorativa adatta, che tenga in considerazione le
limitazioni descritte nella perizia effettuata dal Dr. __________ nel 2005 (atto
4.02.2005), in particolar modo riferibile alla patologia della spalla sin., vi
sia una capacità lavorativa nella forma completa.
Tenendo in considerazione che dal punto di vista
psichiatrico il nostro consulente valuta un'incapacità lavorativa nella misura
del 20% in qualunque attività lucrativa, giungiamo alla conclusione che in
un'attività adatta, rispettosa delle limitazioni descritte sopra, la capacità lavorativa
globale sia da considerare nella misura del 80%.
Sulla base delle constatazioni del nostro consulente
psichiatra, non riteniamo indicati provvedimenti d'integrazione professionale.
Per quanto riguarda le possibilità terapeutiche, per
quanto riguarda la patologia psichiatrica si tratta di una complessa sindrome
conversiva, che va trattata sul piano relazionale e comportamentale e meno su
quello farmacologico. Il trattamento attualmente in corso sicuramente rende
l'A. passivo, rallentato e più regredito. In questo modo si tende a co-creare
nell'A. una posizione pseudoregressiva e dipendente da terzi. L'A. dichiara di
stare meglio perché è cristallizzato nella sua posizione di guadagno secondario
dalla malattia.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE
PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente
discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo il compito al servizio medico regionale,
rispettivamente all'Ufficio Al, la decisione di eventualmente inviare copia
della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni
peritati.
(…)" (doc. AI 232/18-20)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze
peritali, ritenuto il rapporto medico 8 agosto 2008 del dr. __________ (doc. AI
231/1-3) e considerato il rapporto finale 24 settembre 2008 del consulente in
integrazione (doc. AI 234/1-3) –, con decisione 29 maggio 2009 (doc. AI 235/1-5), ha confermato il
rifiuto del diritto a prestazioni.
2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito,
che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser,
Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,
nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,
hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,
DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986
pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 1994, pag.
332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,
consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
qui evidenziato che in una sentenza del 14 luglio 2009,9C_332/2009 destinata
alla pubblicazione, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali
e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
4.2 Sinn und Zweck des im Rahmen der 5. IV-Revision
(Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006; AS 2007 5129 ff.) neu geschaffenen, seit 1.
Januar 2008 in Kraft stehenden und vorliegend anwendbaren Art. 59 Abs. 2bis IVG
sowie des neu gefassten Art. 49 IVV liegen darin, dass die IV-Stellen zur Beurteilung
der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und Ärztinnen
zurückgreifen können. Diese sollen aufgrund ihrer speziellen
versicherungsmedizinischen Kenntnisse für die Bestimmung der für die
Invalidenversicherung massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der
Versicherten verantwortlich sein. Damit soll eine konsequente Trennung der
Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten (Heilbehandlung) und
Sozialversicherung (Bestimmung der Auswirkungen des Gesundheitsschadens)
geschaffen werden. Die RAD bezeichnen die zumutbaren Tätigkeiten und die
unzumutbaren Funktionen unter Angabe einer allfälligen medizinisch begründeten
zeitlichen Schonung. Damit soll im Hinblick auf eine erfolgreiche Eingliederung
eine objektivere Festlegung der massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit
der Versicherten ermöglicht werden. Gestützt auf die Angaben des RAD hat die
IV-Stelle zu beurteilen, was einer versicherten Person aus objektiver Sicht
noch zumutbar ist und was nicht (Botschaft vom 23. Juni 2005 zur Änderung des
Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [5. Revision], BBl 2005 4572 zu
Absatz 2 und 4577 Ziff. 2.2.1 zu Art. 7 Absatz 2; vgl. auch Protokolle der
Sitzungen der nationalrätlichen und ständerätlichen Kommissionen für soziale
Sicherheit und Gesundheit vom 11.-13. Januar 2006, S. 98 ff., resp. vom 29./30.
Mai 2006, S. 62 f.; Beatrice Breitenmoser, Die Antworten des Gesetzgebers in
der 4. und 5. IVG-Revision: Die zentralen Punkte der beiden Revisionen, in: Die
5. IVG-Revision: Kann sie die Rentenexplosion stoppen?, 2004, S. 108 f.; Ralf
Kocher, Ausblick auf die 5. IV-Revision, in: Invalidität im Wandel, 2005, S.
45; Ueli Kieser, Entwicklungen im Rahmen der 5. IV-Revision, HILL 2007 Fachartikel
Nr. 7, S. 5; ebenso, wenn auch rechtspolitisch kritisch, Hardy Landolt,
Auswirkungen der 5. IVG-Revision auf die Schadenminderungspflicht,
Personen-Schaden-Forum 2007, S. 239 ff., und Thomas Locher, Stellung und
Funktion der Regionalen Ärztlichen Dienste [RAD] in der Invalidenversicherung
[IV], in: Medizinische Gutachten, 2005, S. 65 f.).
4.3
4.3.1 Auch auf Stellungnahmen der RAD kann indessen nur
abgestellt werden, wenn sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an
einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I
694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Sie müssen insbesondere in Kenntnis der
Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der
medizinischen Situation und Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen
sind zu begründen (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352). Die RAD-Ärzte müssen sodann
über die im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen
verfügen (Urteile I 142/07 vom 20. November 2007 E. 3.2.3 und I 362/06 vom 10.
April 2007 E. 3.2.1). Bezüglich dieser materiellen und formellen Anforderungen
sind sie im Beschwerdefall gerichtlich überprüfbar (vgl. hiezu Protokoll der
Sitzung der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
vom 11.-13. Januar 2006, S. 101).
Nicht zwingend erforderlich ist, dass die versicherte
Person untersucht wird. Nach Art. 49 Abs. 2 IVV führt der RAD für die
Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs nur «bei
Bedarf» selber ärztliche Untersuchungen durch. In den übrigen Fällen stützt er
seine Beurteilung auf die vorhandenen ärztlichen Unterlagen ab (BBl 2005 4572
zu Absatz 2). Das Absehen von eigenen Untersuchungen ist somit nicht an sich
ein Grund, um einen RAD-Bericht in Frage zu stellen. Dies gilt insbesondere,
wenn es im Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden medizinischen
Sachverhalts geht und die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten
Person in den Hintergrund rückt (Urteil I 1094/06 vom 14. November 2007 E.
3.1.1 in fine mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 54 E. 2e und f S. 57 f.).
4.3.2 Im Übrigen hat die Rechtsprechung bereits unter
der bis 31. Dezember 2007 geltenden Rechtslage erkannt, dass Berichte
regionaler ärztlicher Dienste materiell Gutachtensqualität haben können (vgl.
etwa Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E.
2; vgl. auch SVR 2008 IV Nr. 13, I 211/06 E. 5.2). Trifft dies zu, haben sie
beweisrechtlich keinen geringeren Rang als etwa ein MEDAS-Gutachten (Urteil
9C_773/2007 vom 23. Juni 2008 E. 5.3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I
827/05 vom 18. Oktober 2006 E. 3.2; vgl. auch Urteil 9C_657/2007 vom 12. Juni
2008 E. 3.2). Nach dem soeben ergangenen Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009
haben RAD-Untersuchungs-berichte, sofern sie den erwähnten materiellen und
formellen Anforderungen (E. 4.3.1 hievor) genügen, einen vergleichbaren
Beweiswert wie ein anderes Gutachten (BGE 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3.2
mit weiteren Hinweisen).
Nach der kraft Art. 55 ATSG sinngemäss anwendbaren
Rechtsprechung zu Art. 12 lit. e VwVG wird mit Gutachten von Sachverständigen
gestützt auf besondere Sachkenntnis Bericht über die Sachverhaltsprüfung und
-würdigung erstattet (BGE 132 II 257 E. 4.4.1 S. 269). Wann eine solche medizinische
Expertise vorliegt, beurteilt sich im Einzelfall aufgrund der
verfahrensmässigen Bedeutung und des Inhalts der ärztlichen Meinungsäusserung.
Eine generelle, schematische, formalen Gesichtspunkten folgende Abgrenzung ist
nicht möglich (BGE 122 V 157 E. 1b S. 160). Immerhin handelt es sich in der
Regel da um ein Sachverständigengutachten, wo ein Arzt im Hinblick auf den
Abschluss eines Versicherungsfalles beauftragt wird, einen auf den gesamten
medizinischen Akten und allenfalls eigenen Untersuchungen beruhenden
zusammenfassenden Bericht zu erstatten (Urteil U 65/06 vom 14. Februar 2007 E.
2.2 mit Hinweisen; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 91/95 vom 9. März 1998 E. 3c).
(…)" (STF del 14 luglio 2009 nella causa Z.,
9C_323/2009, consid. 4.2 e 4.3)
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso
deve adempiere diverse condizioni.
In
DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.9. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in
materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede
ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i
periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di
cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di
contraddizioni in merito alla sua capacità lavorativa del 30% nell’attività da
ultimo svolta quale cuoco dall’agosto del 2002 – nella perizia 4 febbraio
2005 (doc. AI 157/1-3), confermata dai periti del SAM, il dr. __________, FMH
in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, aveva osservato che “(…) è
difficile dire a partire da quando vi è stato un ulteriore peggioramento
significativo della situazione dato che i disturbi alla spalla destra ed
all’anca destra sarebbero insorti in seguito ad eventi traumatici già avvenuti
prima della precedente valutazione AI del 2000. Essi sembrano comunque rivelatisi
consistenti al momento della nuova domanda per prestazioni AI dell’agosto 2002.
(…)” (doc. AI 157/11-12) – e dell’80% in un’attività adeguata dal 2003.
Non
può invece essere assunta la conclusione del dr. __________ secondo la quale
l’incapacità lavorativa del 20%, in un’attività rispettosa dei limiti
funzionali posti, sarebbe data dal 1. giugno 2008 (cfr. doc. AI 231/2). Gli
stessi periti del SAM hanno infatti, tra l’altro, evidenziato che “(…) dal
punto di vista psichiatrico il nostro consulente Dr. __________ diagnostica una
sindrome di Ganser e una perdita sensoriale dissociativa: la limitazione
funzionale è data dalla sintomatologia pseudoregressiva che l’A. presenta e che
lo rende lento, impreciso e discontinuo nell’esecuzione delle mansioni richieste.
Ciò comporta, dal punto di vista psichiatrico, un’incapacità lavorativa nella
misura del 20% in qualunque attività lavorativa, a partire dal 2003.
(…)” (doc. AI 232/19, la sottolineatura è del redattore).
Per
il resto il TCA rileva che la dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare
non é stata validamente smentita da altri certificati da parte di medici
specialisti attestanti nuove patologie.
Va
qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto
che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di
prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Quanto all’asserita necessità di un consulto psichiatrico il TCA
rileva che il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel consulto
28 maggio 2008 (doc. AI 232/22-26) – posta la diagnosi di “(…) sindrome di
Ganser (ICD 10 F 44.8) e perdita sensoriale dissociativa (ICD 10 F 44.6) (…)”
(doc. AI 232/25) e ritenuta un’incapacità lavorativa del 20% per ragioni
psichiatriche dal 2003 – ha espresso la seguente valutazione: “(…) l’assicurato presenta una
complessa sindrome conversiva che include due entità diagnostiche ai sensi
dell’ICD 10. Concordo con la valutazione già eseguita dal collega Dr. __________
nella sua perizia psichiatrica del 17.01.2006. Non è riscontrabile un disturbo
psichiatrico maggiore né di tipo depressivo, né di tipo psicotico. Si tratta di
una forma di sindrome conversiva insorta nell’ambito di una problematica
sociale e finanziaria. La “malattia psichica” acquista il valore di un guadagno
secondario e lo protegge dal dover assumere con responsabilità un ruolo
famigliare, sociale e lavorativo. Inoltre in questo modo è garantito il
continuo accudimento da terzi, in particolare dal figlio __________, dalla
nuora e dalla ex moglie. Non ho constatato nessun sintomo psicotico nel senso
paranoie in quanto in nessun momento è emersa un’ideazione di tipo persecutoria
e il suo modo di entrare in relazione con l’interlocutore è apparsa collaborante
e in nessun momento ha dato segni di sospettosità. (…)” (doc. AI 232/25).
Rispecchiando
la perizia del SAM tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti
dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8), alla stessa può dunque esser fatto
riferimento. Inoltre, non essendo l’interessato affetto da altre patologie
invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale
ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e
sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino
all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato l'obbligo che
incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare
alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF
123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome dimostrato con
il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 129 V 51 consid. 2.4; DTF 126 V 353 consid 5b; 125 V
193 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che sino al momento
dell'emanazione della decisione impugnata l'assicurato presentava una capacità
lavorativa del 30% nella sua attività abituale di cuoco dall’agosto 2002 e
dell’80% in un’attività adeguata dal 2003.
Ciononostante
va fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.
Infatti il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei
confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca
successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il
potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
La
domanda di una perizia pluridisciplinare giudiziaria per determinare le conseguenze
invalidanti delle patologie del ricorrente, in particolare per la componente
psichiatrica, va disattesa.
Questo
Tribunale – ribadito che per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti
esterni all'amministrazione, il TFA ha riconosciuto loro pieno valore probante,
fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro
attendibilità (STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353,
consid. 3b/bb). Trattandosi specificatamente delle perizie esperite dai
centri medici di accertamento dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che l’imparzialità e l’indipendenza di questi servizi nei confronti
dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite –
ricorda qui che, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrchtspflege des Bundes, pag. 47
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF
122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
2.10. Essendo quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua
capacità lavorativa dell’80% in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo
economico.
2.10.1. Questo
Tribunale rileva innanzitutto che dopo che la decisione 27
aprile 2000 – con la quale l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni; doc.
AI 88/1-2 – è stata confermata con la STCA 7 febbraio
2001 (inc. 32.2000.49; doc. AI 97/1-13), nel 2002 è subentrato un peggioramento
dello stato valetudinario. Di conseguenza, a mente di questa Corte, il 2002 va
considerato quale anno determinante per il confronto dei redditi.
2.10.2. Riguardo all’accertamento del reddito da valido, va ricordato
che, è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del
diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa
G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168
pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a).
Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è
dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle
competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che
senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente
attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al
rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400
pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un
posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad
esempio la Circolare, edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità
nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1,
ha ribadito che:
"
(…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti
che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola,
e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente
svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale
contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.
Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e
percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168
pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto
sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi
concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161
consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"
Dagli
atti risulta che nel rapporto finale 10 luglio 2006 (doc. AI 195/1-3) il consulente
in integrazione professionale ha stabilito quale reddito da valido per il 2006
l’importo, rimasto incontestato, di fr. 56'199.--: “(…) Rh2006 quale cuoco
Categoria con 10 anni d’esperienza professionale, Fr. 4'323 x 13 = Fr 56'199
(Fonte: __________, 1 gennaio 2006. Definito il reddito con __________) (…)”
(doc. AI 195/3).
Questo
Tribunale rinuncia a calcolare l’importo da considerare per il 2002, anno qui
rilevante, visto che anche volendo considerare il dato valido per il 2006 (chiaramente
più alto), come si vedrà ai prossimi considerandi, in ogni caso il grado
d’invalidità non sarebbe pensionabile.
2.10.3. Per
quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75
seg..
Tale
reddito va segnatamente determinato
sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento
a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Questa
Corte, con sentenza del 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165), fondandosi
sulla sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C., (U
8/07), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in
RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Il
TF, con sentenza del 23 aprile 2008 nella causa F. (8C_399/2007), ha lasciato
aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui
il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag.
45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La
questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza la quale,
nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, ha ricordato che:
"
(…)
3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio
2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,
precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito
effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario
statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere
considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V
322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un
parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si
procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la
soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa
sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione
una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e
professionali.
(cfr. STFA del 3 giugno 2009 nella causa P.,
8C_44/2009, consid. 3.3)
2.10.4. Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2002 una attività semplice
e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito
annuo ipotetico da invalido pari a fr. 57’008.07 (fr. 4'557.--
riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 7/8-2005, pag. 98] moltiplicati
per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U
274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).
All’importo
di fr. 57’008.07 non va poi applicata alcuna riduzione per gap salariale.
Infatti,
il salario ritenuto dall’amministrazione quale reddito da valido per il 2006 (fr.
56'199.--, cfr. consid. 2.10.2), è superiore a quello realizzato, nello stesso
anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del settore alberghi e
ristoranti (Tabella TA1 2006, p.to 55, livello di qualifica 3: fr.
4'127.—riportato su 41.7 ore settimanali x 12 mesi = fr. 51'628.77).
Vista
la capacità lavorativa dell’80% in un’attività adeguata e applicata la riduzione
del 10% (deduzione questa conforme alla giurisprudenza federale [DTF 126 V 80
consid. 5b/cc] e riconosciuta dal consulente in integrazione professionale che
l’ha così motivata: “(…) riduzione […] del 10% inerente le difficoltà di
adattamento causate dal cambio attività, dalla prolungata inattività lavorativa
e dall’età dell’A. (…)” (doc. AI 234/3), il reddito da invalido risulta essere
infine pari a fr. 41'045.81 (fr. 57’008.07 ridotti per motivi medici del 20% e
diminuiti del 10%).
2.10.5. Volendo
applicare il reddito da valido di fr. 56'199.-- (reddito determinante
per il 2006 e sicuramente superiore a quello che dovrebbe invece essere
considerato del 2002, cfr. consid. 2.10.2), ritenuto il reddito da invalido di
41'045.81 (anno 2002, cfr. consid. 2.10.4), il grado d’invalidità andrebbe
cifrato al 27% ([56'199 – 41'045.81] : 56'199 x 100 = 26.96% arrotondato al 27% secondo la giurisprudenza
di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).
Ribadito
che il calcolo appena esposto considera un reddito da valido (anno 2006 e non
come si dovrebbe 2002) oltremodo favorevole all’assicurato, il grado
d’invalidità effettivo sarebbe quindi inferiore al 27% e in ogni caso non pensionabile
(cfr. consid. 2.4).
Allo
stesso risultato, grado d’invalidità inferiore al 40%, si giungerebbe con ogni
verosimiglianza anche volendo considerare l’evoluzione dei redditi sino al 2009
(anno in cui è stata resa la decisione impugnata).
2.11. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, è dunque a
ragione che l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.
La
decisione impugnata va quindi confermata.
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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