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Decisione

32.2009.135

A ragione l'Ufficio AI ha negato all'assicurato il diritto a prestazioni essendo il grado d'invalidità non pensionabile

30 ottobre 2009Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In

particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le

rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante

dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche

quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla

capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.

del 28 giugno 1994 in re P. P.

pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid.

3 b, 105 V 30).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.

88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,

non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis

è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti;

DTF 130 V 343 consid. 3.5).

2.7. Nell’evenienza concreta, nelle annotazioni 15 febbraio 2008 (doc. AI

226/1-4), il dr. __________, medico SMR, ha concluso: “(…) necessito di perizia

SAM come valutazione pluridisciplinare sia reumatologica sia neurologica sia

psichiatrica per poter giungere a considerazioni e giustificazioni globali

cliniche di esigibilità lavorativa. Una tale valutazione è necessaria per

riformulare le diagnosi, descrivere l’evoluzione, terapie auspicate, nonché formulare

le prognosi delle varie patologie, CL residua e limiti funzionali. (…)” (doc.

AI 226/4).

L’Ufficio

AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 229/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare 6 agosto 2008 (doc. AI 232/1-45) risulta che i

periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni

obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di

natura reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica

(dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente

diagnosi:

"

5.1 Diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa:

Periartropatia omeroscapolare tendinopatica a sinistra,

con lesione parziale della cuffia dei rotatori, soprattutto del sopraspinato e

del sottoscapolare, di origine postraumatica nel 1991.

Periartropatia omeroscapolare tendinopatica alla spalla

destra.

Stato dopo frattura del III medio della clavicola

destra, con consolidamento della frattura e deviazione in asse e leggero

raccorciamento.

Periartropatia dell’anca destra in stato dopo trauma

contusivo nell’ottobre 1997, con all’esame dell’artro-RM lesioni degenerative

del labbro glenoidale.

Stato dopo frattura della caviglia sinistra, con

osteosintesi, e materiale di osteosintesi ancora in sito, nel marzo del 2000.

Sindrome di Ganser.

Perdita sensoriale dissociativa.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla

capacità lavorativa:

Emispasmo facciale.

Stato da possibile discreto ictus ischemico in

territorio vertebrobasilare, comunque non documentato in modo certo agli esami

clinici e neuroradiologici, attualmente senza sicuri deficit residui.

Emisindrome motoria a destra di origine funzionale.

Soprappeso con BMI 27 kg/m2." (doc. AI

232/14)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti,

posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità

lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorico globale

dell’A., nell’attività da ultimo esercitata di cuoco, è considerata nella misura

del 30%, inteso come riduzione della capacità funzionale residua sull’arco di

un'intera giornata lavorativa. (…)” (doc. AI 232/18), hanno concluso:

"

(...)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle

patologie reumatologiche e psichiatriche, mentre invece, come descritto al

capitolo 6, dal punto di vista neurologico non vi sono limitazioni della capacità

lavorativa.

Dal punto di vista reumatologico, come descritto al

capitolo 6, vi è una patologia a livello della spalla sin., della spalla ds.,

della clavicola ds., dell'anca ds. e della caviglia sin.. Secondo il nostro

consulente, tenendo in considerazione anche l'evoluzione delle problematiche

psichiche descritte, bisogna relativizzare le patologie all'apparato

muscoloscheletrico. Segnala come vi sia una notevole discrepanza fra le

limitazioni cliniche sostanzialmente dettate dalla sintomatologia dolorosa, sia

alle spalle bilateralmente, come pure all'anca ds., e l'assenza - alle indagini

radiologiche attuali - di patologie significative.

In particolar modo, non si sono sviluppate all'anca ds.

problematiche artrosiche e alle spalle bilateralmente non vi sono reperti

sostanziali.

Il Dr. __________ sottolinea, inoltre, come, a partire

dall'anno 2000 (quando aveva effettuato la precedente valutazione peritale), i

disturbi siano rimasti sostanzialmente invariati per quel che riguarda il

reperto principale, localizzato alla spalla sin..

In conclusione, il nostro consulente ritiene che, non

essendovi soggettivamente miglioramenti dello stato di salute e non essendovi

pure sostanziali modifiche del reperto clinico, l'A. presenti - per quanto

riguarda l'attività professionale di cuoco - una limitazione del 70%, come

determinato nella perizia effettuata dal Dr. __________ nel 2005 (atto

4.02.2005), senza ulteriori peggioramenti della capacità professionale.

Il Dr. __________ ritiene tuttora valide le limitazioni

allora elencate.

Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente

Dr. __________ diagnostica una sindrome di Ganser e una perdita sensoriale

dissociativa: la limitazione funzionale è data dalla sintomatologia

pseudoregressiva che l'A. presenta e che lo rende lento, impreciso e

discontinuo nell'esecuzione delle mansioni richieste. Ciò comporta, dal punto

di vista psichiatrico, un'incapacità lavorativa nella misura del 20% in

qualunque attività lavorativa, a partire dal 2003.

Riteniamo che le incapacità lavorative descritte dai

nostri consulenti non debbano essere sommate, in quanto tutte le patologie che

causano una limitazione della capacità lavorativa comportano sempre una

riduzione del rendimento.

Riassumendo, sulla base di quanto descritto sopra, dal

punto di vista fisico e psichico, valutiamo l'attuale grado di capacità

lavorativa globale, nell'attività da ultimo esercitata come cuoco, nella misura

del 30%.

Per quanto riguarda la valutazione temporale della

limitazione della capacità lavorativa, ricordiamo che, dopo una prima richiesta

di prestazioni AI per adulti respinta (atti 27.04.2000 e 7.02.2001), l'A. il

16.08.2002 aveva inoltrato una nuova richiesta di prestazioni per adulti,

nuovamente respinta nel progetto UAI del Ct. Ticino (atto 15.12.2006), dopo

aver effettuato diverse perizie mediche (atti 4.02.2005, 13.12.2005 e

17.01.2006).

Come descritto dai nostri consulenti, dal punto di

vista reumatologico la valutazione è invariata rispetto alla perizia

reumatologica effettuata dal Dr. __________ nel febbraio 2005 (atto 4.02.2005)

e dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente concorda con la

valutazione eseguita in precedenza dal Dr. __________ nella perizia

psichiatrica del 17.01.2006.

Da allora la valutazione è rimasta invariata,

ricordando anche che, dal punto di vista neurologico, non vi sono limitazioni

della capacità lavorativa.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

L'A. è ritenuto in grado di poter esercitare altre

attività.

Dal punto di vista neurologico non vi sono limitazioni

della capacità lavorativa.

Dal punto di vista reumatologico il nostro consulente

ritiene che, in un'attività lavorativa adatta, che tenga in considerazione le

limitazioni descritte nella perizia effettuata dal Dr. __________ nel 2005 (atto

4.02.2005), in particolar modo riferibile alla patologia della spalla sin., vi

sia una capacità lavorativa nella forma completa.

Tenendo in considerazione che dal punto di vista

psichiatrico il nostro consulente valuta un'incapacità lavorativa nella misura

del 20% in qualunque attività lucrativa, giungiamo alla conclusione che in

un'attività adatta, rispettosa delle limitazioni descritte sopra, la capacità lavorativa

globale sia da considerare nella misura del 80%.

Sulla base delle constatazioni del nostro consulente

psichiatra, non riteniamo indicati provvedimenti d'integrazione professionale.

Per quanto riguarda le possibilità terapeutiche, per

quanto riguarda la patologia psichiatrica si tratta di una complessa sindrome

conversiva, che va trattata sul piano relazionale e comportamentale e meno su

quello farmacologico. Il trattamento attualmente in corso sicuramente rende

l'A. passivo, rallentato e più regredito. In questo modo si tende a co-creare

nell'A. una posizione pseudoregressiva e dipendente da terzi. L'A. dichiara di

stare meglio perché è cristallizzato nella sua posizione di guadagno secondario

dalla malattia.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente

discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo il compito al servizio medico regionale,

rispettivamente all'Ufficio Al, la decisione di eventualmente inviare copia

della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni

peritati.

(…)" (doc. AI 232/18-20)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze

peritali, ritenuto il rapporto medico 8 agosto 2008 del dr. __________ (doc. AI

231/1-3) e considerato il rapporto finale 24 settembre 2008 del consulente in

integrazione (doc. AI 234/1-3) –, con decisione 29 maggio 2009 (doc. AI 235/1-5), ha confermato il

rifiuto del diritto a prestazioni.

2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito,

che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser,

Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,

DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 1994, pag.

332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,

consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico

curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

qui evidenziato che in una sentenza del 14 luglio 2009,9C_332/2009 destinata

alla pubblicazione, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali

e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

4.2 Sinn und Zweck des im Rahmen der 5. IV-Revision

(Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006; AS 2007 5129 ff.) neu geschaffenen, seit 1.

Januar 2008 in Kraft stehenden und vorliegend anwendbaren Art. 59 Abs. 2bis IVG

sowie des neu gefassten Art. 49 IVV liegen darin, dass die IV-Stellen zur Beurteilung

der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und Ärztinnen

zurückgreifen können. Diese sollen aufgrund ihrer speziellen

versicherungsmedizinischen Kenntnisse für die Bestimmung der für die

Invalidenversicherung massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der

Versicherten verantwortlich sein. Damit soll eine konsequente Trennung der

Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten (Heilbehandlung) und

Sozialversicherung (Bestimmung der Auswirkungen des Gesundheitsschadens)

geschaffen werden. Die RAD bezeichnen die zumutbaren Tätigkeiten und die

unzumutbaren Funktionen unter Angabe einer allfälligen medizinisch begründeten

zeitlichen Schonung. Damit soll im Hinblick auf eine erfolgreiche Eingliederung

eine objektivere Festlegung der massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit

der Versicherten ermöglicht werden. Gestützt auf die Angaben des RAD hat die

IV-Stelle zu beurteilen, was einer versicherten Person aus objektiver Sicht

noch zumutbar ist und was nicht (Botschaft vom 23. Juni 2005 zur Änderung des

Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [5. Revision], BBl 2005 4572 zu

Absatz 2 und 4577 Ziff. 2.2.1 zu Art. 7 Absatz 2; vgl. auch Protokolle der

Sitzungen der nationalrätlichen und ständerätlichen Kommissionen für soziale

Sicherheit und Gesundheit vom 11.-13. Januar 2006, S. 98 ff., resp. vom 29./30.

Mai 2006, S. 62 f.; Beatrice Breitenmoser, Die Antworten des Gesetzgebers in

der 4. und 5. IVG-Revision: Die zentralen Punkte der beiden Revisionen, in: Die

5. IVG-Revision: Kann sie die Rentenexplosion stoppen?, 2004, S. 108 f.; Ralf

Kocher, Ausblick auf die 5. IV-Revision, in: Invalidität im Wandel, 2005, S.

45; Ueli Kieser, Entwicklungen im Rahmen der 5. IV-Revision, HILL 2007 Fachartikel

Nr. 7, S. 5; ebenso, wenn auch rechtspolitisch kritisch, Hardy Landolt,

Auswirkungen der 5. IVG-Revision auf die Schadenminderungspflicht,

Personen-Schaden-Forum 2007, S. 239 ff., und Thomas Locher, Stellung und

Funktion der Regionalen Ärztlichen Dienste [RAD] in der Invalidenversicherung

[IV], in: Medizinische Gutachten, 2005, S. 65 f.).

4.3

4.3.1 Auch auf Stellungnahmen der RAD kann indessen nur

abgestellt werden, wenn sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an

einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I

694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Sie müssen insbesondere in Kenntnis der

Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der

medizinischen Situation und Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen

sind zu begründen (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352). Die RAD-Ärzte müssen sodann

über die im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen

verfügen (Urteile I 142/07 vom 20. November 2007 E. 3.2.3 und I 362/06 vom 10.

April 2007 E. 3.2.1). Bezüglich dieser materiellen und formellen Anforderungen

sind sie im Beschwerdefall gerichtlich überprüfbar (vgl. hiezu Protokoll der

Sitzung der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates

vom 11.-13. Januar 2006, S. 101).

Nicht zwingend erforderlich ist, dass die versicherte

Person untersucht wird. Nach Art. 49 Abs. 2 IVV führt der RAD für die

Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs nur «bei

Bedarf» selber ärztliche Untersuchungen durch. In den übrigen Fällen stützt er

seine Beurteilung auf die vorhandenen ärztlichen Unterlagen ab (BBl 2005 4572

zu Absatz 2). Das Absehen von eigenen Untersuchungen ist somit nicht an sich

ein Grund, um einen RAD-Bericht in Frage zu stellen. Dies gilt insbesondere,

wenn es im Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden medizinischen

Sachverhalts geht und die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten

Person in den Hintergrund rückt (Urteil I 1094/06 vom 14. November 2007 E.

3.1.1 in fine mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 54 E. 2e und f S. 57 f.).

4.3.2 Im Übrigen hat die Rechtsprechung bereits unter

der bis 31. Dezember 2007 geltenden Rechtslage erkannt, dass Berichte

regionaler ärztlicher Dienste materiell Gutachtensqualität haben können (vgl.

etwa Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E.

2; vgl. auch SVR 2008 IV Nr. 13, I 211/06 E. 5.2). Trifft dies zu, haben sie

beweisrechtlich keinen geringeren Rang als etwa ein MEDAS-Gutachten (Urteil

9C_773/2007 vom 23. Juni 2008 E. 5.3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I

827/05 vom 18. Oktober 2006 E. 3.2; vgl. auch Urteil 9C_657/2007 vom 12. Juni

2008 E. 3.2). Nach dem soeben ergangenen Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009

haben RAD-Untersuchungs-berichte, sofern sie den erwähnten materiellen und

formellen Anforderungen (E. 4.3.1 hievor) genügen, einen vergleichbaren

Beweiswert wie ein anderes Gutachten (BGE 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3.2

mit weiteren Hinweisen).

Nach der kraft Art. 55 ATSG sinngemäss anwendbaren

Rechtsprechung zu Art. 12 lit. e VwVG wird mit Gutachten von Sachverständigen

gestützt auf besondere Sachkenntnis Bericht über die Sachverhaltsprüfung und

-würdigung erstattet (BGE 132 II 257 E. 4.4.1 S. 269). Wann eine solche medizinische

Expertise vorliegt, beurteilt sich im Einzelfall aufgrund der

verfahrensmässigen Bedeutung und des Inhalts der ärztlichen Meinungsäusserung.

Eine generelle, schematische, formalen Gesichtspunkten folgende Abgrenzung ist

nicht möglich (BGE 122 V 157 E. 1b S. 160). Immerhin handelt es sich in der

Regel da um ein Sachverständigengutachten, wo ein Arzt im Hinblick auf den

Abschluss eines Versicherungsfalles beauftragt wird, einen auf den gesamten

medizinischen Akten und allenfalls eigenen Untersuchungen beruhenden

zusammenfassenden Bericht zu erstatten (Urteil U 65/06 vom 14. Februar 2007 E.

2.2 mit Hinweisen; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 91/95 vom 9. März 1998 E. 3c).

(…)" (STF del 14 luglio 2009 nella causa Z.,

9C_323/2009, consid. 4.2 e 4.3)

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni.

In

DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.9. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in

materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede

ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i

periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di

cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di

contraddizioni in merito alla sua capacità lavorativa del 30% nell’attività da

ultimo svolta quale cuoco dall’agosto del 2002 – nella perizia 4 febbraio

2005 (doc. AI 157/1-3), confermata dai periti del SAM, il dr. __________, FMH

in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, aveva osservato che “(…) è

difficile dire a partire da quando vi è stato un ulteriore peggioramento

significativo della situazione dato che i disturbi alla spalla destra ed

all’anca destra sarebbero insorti in seguito ad eventi traumatici già avvenuti

prima della precedente valutazione AI del 2000. Essi sembrano comunque rivelatisi

consistenti al momento della nuova domanda per prestazioni AI dell’agosto 2002.

(…)” (doc. AI 157/11-12) – e dell’80% in un’attività adeguata dal 2003.

Non

può invece essere assunta la conclusione del dr. __________ secondo la quale

l’incapacità lavorativa del 20%, in un’attività rispettosa dei limiti

funzionali posti, sarebbe data dal 1. giugno 2008 (cfr. doc. AI 231/2). Gli

stessi periti del SAM hanno infatti, tra l’altro, evidenziato che “(…) dal

punto di vista psichiatrico il nostro consulente Dr. __________ diagnostica una

sindrome di Ganser e una perdita sensoriale dissociativa: la limitazione

funzionale è data dalla sintomatologia pseudoregressiva che l’A. presenta e che

lo rende lento, impreciso e discontinuo nell’esecuzione delle mansioni richieste.

Ciò comporta, dal punto di vista psichiatrico, un’incapacità lavorativa nella

misura del 20% in qualunque attività lavorativa, a partire dal 2003.

(…)” (doc. AI 232/19, la sottolineatura è del redattore).

Per

il resto il TCA rileva che la dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare

non é stata validamente smentita da altri certificati da parte di medici

specialisti attestanti nuove patologie.

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto

che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di

prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Quanto all’asserita necessità di un consulto psichiatrico il TCA

rileva che il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel consulto

28 maggio 2008 (doc. AI 232/22-26) – posta la diagnosi di “(…) sindrome di

Ganser (ICD 10 F 44.8) e perdita sensoriale dissociativa (ICD 10 F 44.6) (…)”

(doc. AI 232/25) e ritenuta un’incapacità lavorativa del 20% per ragioni

psichiatriche dal 2003 – ha espresso la seguente valutazione: “(…) l’assicurato presenta una

complessa sindrome conversiva che include due entità diagnostiche ai sensi

dell’ICD 10. Concordo con la valutazione già eseguita dal collega Dr. __________

nella sua perizia psichiatrica del 17.01.2006. Non è riscontrabile un disturbo

psichiatrico maggiore né di tipo depressivo, né di tipo psicotico. Si tratta di

una forma di sindrome conversiva insorta nell’ambito di una problematica

sociale e finanziaria. La “malattia psichica” acquista il valore di un guadagno

secondario e lo protegge dal dover assumere con responsabilità un ruolo

famigliare, sociale e lavorativo. Inoltre in questo modo è garantito il

continuo accudimento da terzi, in particolare dal figlio __________, dalla

nuora e dalla ex moglie. Non ho constatato nessun sintomo psicotico nel senso

paranoie in quanto in nessun momento è emersa un’ideazione di tipo persecutoria

e il suo modo di entrare in relazione con l’interlocutore è apparsa collaborante

e in nessun momento ha dato segni di sospettosità. (…)” (doc. AI 232/25).

Rispecchiando

la perizia del SAM tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti

dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8), alla stessa può dunque esser fatto

riferimento. Inoltre, non essendo l’interessato affetto da altre patologie

invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale

ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e

sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato l'obbligo che

incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome dimostrato con

il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 129 V 51 consid. 2.4; DTF 126 V 353 consid 5b; 125 V

193 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che sino al momento

dell'emanazione della decisione impugnata l'assicurato presentava una capacità

lavorativa del 30% nella sua attività abituale di cuoco dall’agosto 2002 e

dell’80% in un’attività adeguata dal 2003.

Ciononostante

va fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.

Infatti il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei

confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca

successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il

potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

La

domanda di una perizia pluridisciplinare giudiziaria per determinare le conseguenze

invalidanti delle patologie del ricorrente, in particolare per la componente

psichiatrica, va disattesa.

Questo

Tribunale – ribadito che per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti

esterni all'amministrazione, il TFA ha riconosciuto loro pieno valore probante,

fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro

attendibilità (STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb). Trattandosi specificatamente delle perizie esperite dai

centri medici di accertamento dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che l’imparzialità e l’indipendenza di questi servizi nei confronti

dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite –

ricorda qui che, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrchtspflege des Bundes, pag. 47

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF

122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

2.10. Essendo quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua

capacità lavorativa dell’80% in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle

assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo

economico.

2.10.1. Questo

Tribunale rileva innanzitutto che dopo che la decisione 27

aprile 2000 – con la quale l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni; doc.

AI 88/1-2 – è stata confermata con la STCA 7 febbraio

2001 (inc. 32.2000.49; doc. AI 97/1-13), nel 2002 è subentrato un peggioramento

dello stato valetudinario. Di conseguenza, a mente di questa Corte, il 2002 va

considerato quale anno determinante per il confronto dei redditi.

2.10.2. Riguardo all’accertamento del reddito da valido, va ricordato

che, è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa

G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a).

Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è

dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle

competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che

senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente

attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al

rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400

pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un

posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad

esempio la Circolare, edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità

nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1,

ha ribadito che:

"

(…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti

che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola,

e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente

svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale

contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.

Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e

percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto

sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi

concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161

consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"

Dagli

atti risulta che nel rapporto finale 10 luglio 2006 (doc. AI 195/1-3) il consulente

in integrazione professionale ha stabilito quale reddito da valido per il 2006

l’importo, rimasto incontestato, di fr. 56'199.--: “(…) Rh2006 quale cuoco

Categoria con 10 anni d’esperienza professionale, Fr. 4'323 x 13 = Fr 56'199

(Fonte: __________, 1 gennaio 2006. Definito il reddito con __________) (…)”

(doc. AI 195/3).

Questo

Tribunale rinuncia a calcolare l’importo da considerare per il 2002, anno qui

rilevante, visto che anche volendo considerare il dato valido per il 2006 (chiaramente

più alto), come si vedrà ai prossimi considerandi, in ogni caso il grado

d’invalidità non sarebbe pensionabile.

2.10.3. Per

quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75

seg..

Tale

reddito va segnatamente determinato

sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento

a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Questa

Corte, con sentenza del 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165), fondandosi

sulla sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C., (U

8/07), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in

RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Il

TF, con sentenza del 23 aprile 2008 nella causa F. (8C_399/2007), ha lasciato

aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui

il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag.

45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza la quale,

nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, ha ricordato che:

"

(…)

3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio

2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,

precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito

effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario

statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere

considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V

322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un

parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si

procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione

una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e

professionali.

(cfr. STFA del 3 giugno 2009 nella causa P.,

8C_44/2009, consid. 3.3)

2.10.4. Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2002 una attività semplice

e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito

annuo ipotetico da invalido pari a fr. 57’008.07 (fr. 4'557.--

riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 7/8-2005, pag. 98] moltiplicati

per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U

274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).

All’importo

di fr. 57’008.07 non va poi applicata alcuna riduzione per gap salariale.

Infatti,

il salario ritenuto dall’amministrazione quale reddito da valido per il 2006 (fr.

56'199.--, cfr. consid. 2.10.2), è superiore a quello realizzato, nello stesso

anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del settore alberghi e

ristoranti (Tabella TA1 2006, p.to 55, livello di qualifica 3: fr.

4'127.—riportato su 41.7 ore settimanali x 12 mesi = fr. 51'628.77).

Vista

la capacità lavorativa dell’80% in un’attività adeguata e applicata la riduzione

del 10% (deduzione questa conforme alla giurisprudenza federale [DTF 126 V 80

consid. 5b/cc] e riconosciuta dal consulente in integrazione professionale che

l’ha così motivata: “(…) riduzione […] del 10% inerente le difficoltà di

adattamento causate dal cambio attività, dalla prolungata inattività lavorativa

e dall’età dell’A. (…)” (doc. AI 234/3), il reddito da invalido risulta essere

infine pari a fr. 41'045.81 (fr. 57’008.07 ridotti per motivi medici del 20% e

diminuiti del 10%).

2.10.5. Volendo

applicare il reddito da valido di fr. 56'199.-- (reddito determinante

per il 2006 e sicuramente superiore a quello che dovrebbe invece essere

considerato del 2002, cfr. consid. 2.10.2), ritenuto il reddito da invalido di

41'045.81 (anno 2002, cfr. consid. 2.10.4), il grado d’invalidità andrebbe

cifrato al 27% ([56'199 – 41'045.81] : 56'199 x 100 = 26.96% arrotondato al 27% secondo la giurisprudenza

di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

Ribadito

che il calcolo appena esposto considera un reddito da valido (anno 2006 e non

come si dovrebbe 2002) oltremodo favorevole all’assicurato, il grado

d’invalidità effettivo sarebbe quindi inferiore al 27% e in ogni caso non pensionabile

(cfr. consid. 2.4).

Allo

stesso risultato, grado d’invalidità inferiore al 40%, si giungerebbe con ogni

verosimiglianza anche volendo considerare l’evoluzione dei redditi sino al 2009

(anno in cui è stata resa la decisione impugnata).

2.11. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, è dunque a

ragione che l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

La

decisione impugnata va quindi confermata.

2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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