32.2009.136
Nuova domanda di prestazioni. Non entrata nel merito. Rinvio degli atti perchè l'amministrazione entri nel merito della domanda essendo stato reso verosimile un peggioramento delle sue condizioni
27 novembre 2009Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2009.136
Data decisione, Autorità:
27.11.2009, TCA
Titolo:
Nuova domanda di prestazioni. Non entrata nel merito. Rinvio degli atti perchè l'amministrazione entri nel merito della domanda essendo stato reso verosimile un peggioramento delle sue condizioni
NON ENTRATA IN MATERIA
NUOVA DOMANDA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 7 LAI
art. 8 LAI
art. 28 LAI
art. 87 cpv. 4 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.136
FC
Lugano
27 novembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 giugno 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 giugno 2009 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto
e in diritto
che -
con decisione 28 novembre 2005 l’Ufficio AI aveva respinto la domanda di prestazioni
presentata da RI 1 in difetto di un grado di invalidità rilevante (doc. AI 36).
Presentata il 29 aprile 2009 una nuova domanda di prestazioni con cui veniva fatto
valere un peggioramento delle sue condizioni (doc. AI 39), con decisione 9
giugno 2009 l’amministrazione non è entrata nel merito della richiesta ritenendo
che l’assicurata non aveva reso verosimile una modifica rilevante delle circostanze
oggettive ai fini del diritto a prestazioni (doc. A1);
-
con tempestivo ricorso l’assicurata, tramite il proprio medico curante dr.
med. RA 1, ha postulato l’annullamen-to della decisione e l’espletamento di
ulteriori accertamenti medici, facendo valere l’intervento di un sensibile
peggioramento delle sue condizioni pscichiche;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato il rinvio degli atti per
procedere all’istruttoria della pratica come proposto, nella nota 23 luglio
2009, dal proprio servizio medico SMR e, quindi, per entrare nel merito della
domanda di prestazioni dell’aprile 2009 (VI);
- interpellato
dal TCA, con scritto 18 novembre 2009 il rappresentante dell’assicurata ha
comunicato di aderire alla proposta di rinvio dell’amministrazione (IX);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002);
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%;
- qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato dimostra
che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto
alle prestazioni (art. 87 cpv. 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF
117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, p. 84-86; Valterio, Droit et
pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, p. 270). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato
si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi,
Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in
Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p.
15; DTF 117 V 198). D’altra parte, se l'assicurato
interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice
esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in
materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il
giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente
se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente
avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC
1991 p. 269 consid. 1a);
- nella
fattispecie, considerato come il medico curante dell’assi-curata abbia evidenziato
l’intervento di un sensibile peggioramento delle condizioni psichiatriche (cfr.
anche l’allegato rapporto d’uscita 30 marzo 2009 dei medici della Clinica __________,
doc. A2), questo TCA concorda con il SMR (cfr. annotazioni 23 luglio 2009, doc.
VI/bis) nel ritenere quantomeno verosimilmente dato l’intervento di un
peggioramento delle condizioni psichiatriche rispetto alla situazione presente
all’e-poca (aprile 2004) in cui l’interessata fu peritata dal dr. __________
(cfr. doc. AI 20), sulla base della cui perizia, e degli ulteriori accertamenti
reumatologici esperiti, la prima domanda di prestazioni era stata respinta
(doc. AI 36). Ritenuto che tale peggioramento appare verosimilmente subentrato
prima della decisione contestata (per costante giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla
situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata
resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione
devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo; cfr. fra le
tante DTF 130 V 138), la proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI,
condivisa dall’assicurata, per iniziare l’istruttoria con probabile mandato
per una perizia psichiatrica, appare giustificata;
- per
quanto riguarda la presente procedura, secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore
dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
Fatti
200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso.
Considerandi
Visto
l’esito della presente vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI;
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione 9 giugno 2009 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché
entri nel merito della domanda di prestazioni 29 aprile 2009, proceda agli accertamenti
di cui ai considerandi e successivamente renda una nuova decisione.
2.- Le spese
di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster