32.2009.137
Seconda domanda di prestazioni. L'assicurato non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute: a ragione l'Ufficio AI non é entrato nel merito della domanda
26 ottobre 2009Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2009.137
Data decisione, Autorità:
26.10.2009, TCA
Titolo:
Seconda domanda di prestazioni. L'assicurato non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute: a ragione l'Ufficio AI non é entrato nel merito della domanda
NON ENTRATA IN MATERIA
NUOVA DOMANDA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.137
FS
Lugano
26 ottobre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 luglio 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 giugno 2009 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione 3 aprile 2007, preavvisata con progetto 21 febbraio 2007 (doc. AI
35/1-2), l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni di RI 1, classe
1952, poiché, sulla base degli accertamenti medici – perizia
pluridisciplinare del Servizio di Accertamento Medico (SAM) del 31 agosto 2006
(doc. AI 24/1-43), precisazioni 8 febbraio 2007 del SAM (doc. AI 33/1-2) e
annotazioni 19 febbraio 2007 del dr. __________ (doc. AI 34/1) –, egli non
presentava un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 40/1-3). La decisione
amministrativa è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Nel
mese di aprile 2009 l’assicurato, tramite RA 1, ha inoltrato una nuova domanda
di prestazioni (doc. AI 49/1 e 48/1-8).
Con
decisione 2 giugno 2009, preavvisata con progetto 23 aprile 2009 (doc. AI
53/1-2), l’Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di prestazioni
sulla base della seguente motivazione:
"
(...)
Con la domanda del 06.04.2009 ha richiesto quali
prestazioni una rendita AI.
Con decisione del 03.04.2007 avevamo respinto la sua
precedente richiesta di prestazioni.
Un nuovo esame è possibile quando è credibilmente
dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a
prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data.
Con la nuova richiesta non ha credibilmente dimostrato
che dopo l’emissione della precedente decisione, le circostanze oggettive
abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni. Una
nuova valutazione di una condizione invariata non è possibile.
La documentazione presentata, certificati medici del
Dr. __________ del 21.09.2008 nonché 13.03.2009, sono stati sottoposti ad esame
medico del nostro Servizio Medico regionale il quale indica che gli stessi non
fanno che ribadire quanto già esposto nel suo scritto del 05.03.2007, senza
alcun dato clinico attuale. Infatti non contengono nuove diagnosi né
accertamento specialistico in grado di modificare le nostre precedenti
decisioni.
Non è dunque medicalmente oggettivato un peggioramento
dello stato di salute.
Il suo scritto 15.05.2009 nonché il certificato medico
del Dr. __________ del 12.05.2009 sono stati sottoposti ad esame del nostro
Servizio regionale Medico (SMR).
Fatti
I noti disturbi elencati nel rapporto medico sono già
stati accertati in occasione della perizia effettuata presso il Servizio Medico
AI di Bellinzona nel luglio 2006 e ritenuti privi d’influsso sulla capacità lavorativa.
Dall’attuale rapporto medico non risulta minimamente
provata o resa probabile una sostanziale modifica dello stato di salute del
Signor RI 1.
(…)"
(doc. AI 57/1-2)
1.3. Con
il presente ricorso l’assicurato, sempre rappresentato da RA 1, ha chiesto al
TCA un riesame della fattispecie, rilevando in particolare che:
"
(...)
4). Dalla relazione del 12 maggio 2009 si evince dunque
un intervenuto peggioramento dello stato di salute del ricorrente rispetto
all’ultima decisione AI del 03.04.2007 come comprovato dall’annesso doc. “C”.
5). Un particolare approfondimento avrebbe dovuto essere
eseguito in fase istruttoria AI, al fenomeno delle facili cadute di cui il
ricorrente è rimasto vittima e in questa sede si invoca il carattere del tutto
particolare, ritenuto che il ricorrente, essendo moroso nel versamento dei
premi di cassa malati, da parecchi mesi non è più coperto dalla LAMAL. Quindi,
da un lato l’UAI non ha ritenuto opportuno approfondire la fattispecie medica
al momento della presentazione della domanda AI, mentre che dall’altro, il
ricorrente non è stato nella possibilità – causa mancata copertura LAMAL –, di
sottoporsi ad una visita specialistica che potesse dimostrare l’effettivo
intervenuto peggioramento.
Ciò non di meno, nelle scorse settimane il ricorrente
ha esposto la sua situazione assicurativa all’ufficio cantonale assicurazione
malattia, che con scritto del 12 giugno lo sollecita a voler prendere contatto
con predetto ufficio. L’informazione in possesso del sottoscritto patrocinatore
alla data odierna è che il cantone assume per il ricorrente i costi di una
visita specialistica, rispettivamente anche di un intervento chirurgico di cui
il ricorrente necessita e in sede di presentazioni delle osservazioni alla
replica di controparte, si produrranno ulteriori mezzi di prova.
(…)"
(I, pag. 3 e 4)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso
evidenziando che i certificati medici del dr. __________ sono stati sottoposti,
per una nuova valutazione globale del danno, al dr. __________ che, nelle annotazioni
10 luglio 2009 (IV/bis), ha confermato la precedente presa di posizione 20
maggio 2009 nella quale aveva concluso che “(…) non risulta minimamente provata
o resa probabile una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato.
(…)” (doc. AI 56/1).
1.5. Invitato
espressamente a presentare osservazioni scritte in merito alle annotazioni 10
luglio 2009 dell’SMR (V), con lettera 25 luglio 2009 RA 1 ha puntualizzato che
“(…) con scritto del 30 giugno 2009, l’Ufficio cantonale assicurazione malattia,
conferma quanto segue: “questo ufficio è stato informato che l’assicuratore
malattia ha decretato la sospensione delle prestazioni in ragione del fatto che
i premi o le partecipazioni non sono stati pagati…”. Di seguito sono state
avviate le prime procedure amministrative da parte del ricorrente, affinché
possa quanto prima risolvere la questione relativa all’assunzione dei costi
medici. Sino a quella data, il ricorrente non potrà dimostrare alcunché, non
trovando nessuno specialista disposto ad effettuare una perizia, se non i “soliti”
certificati medici del dr. __________. (…)” (VI).
considerato in
diritto
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.
SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’Ufficio AI rettamente non è entrato nel merito
della nuova domanda di prestazioni.
2.3. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a
pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva
di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e
stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i
requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello
di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche
e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una
precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V
198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione
non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per
contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il
diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198
consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et
pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999
pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrenten-revisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichun-gen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha
precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante
cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se
nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)
l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia
riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti
o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha
accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag.
269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti;
DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.4. Occorre
qui ricordare che nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è
sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la
prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle
assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere
l’amministra-zione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto
all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal
senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità
che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è
subentrato (cfr. SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure
STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).
Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel
tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del
rilevante cambiamento (“ Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung
u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon
längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere
oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b,
123 consid. 3b e 264), riportato in STFA 10 febbraio 2005 nella causa F, I
619/06, consid. 3).
2.5. Nel
caso in esame occorre esaminare se l’insorgente ha reso verosimile un rilevante
peggioramento delle proprie condizioni di salute.
Innanzitutto,
questo TCA concorda con la valutazione 20 maggio 2009 del dr. __________,
medico SMR, – ossia che: “(…) attualmente
viene presentato un nuovo rapporto del 12.5.2009 del dr. __________ che elenca
i noti disturbi già accertati in occasione della perizia SAM e ritenuti privi
d’influsso sulla CL. Dall’attuale rapporto non risulta oggettivata una
sostanziale modifica dello stato di salute. Vengono riportate in pratica le
medesime lamentele già riportate nel rapporto del 18.10.2004 del dr. __________.
(…)” (doc. AI 56/1) – e non può
che confermare la relativa conclusione secondo la quale “(…) non risulta minimamente
provata o resa probabile una sostanziale modifica dello stato di salute
dell’assicurato. (…)” (doc. AI 56/1).
Pendente
causa, l’insorgente, anche se invitato espressamente (cfr. consid. 1.5), non ha
formulato alcuna osservazione in merito alla valutazione 10 luglio 2009 con la
quale il dr. __________ ha confermato la precedente presa di posizione del 20
maggio 2009 (IV/bis).
D’altra
parte – ricordati gli scopi posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI: porre un
requisito tale da impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi
su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata
rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (cfr. consid. 2.3)
–, non è nemmeno possibile liberare l’assicurato, come sembrerebbe
pretendere il suo rappresentante, dal-l’onere di rendere verosimile che il
grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle
prestazioni, per il solo fatto che “(…) l’assicuratore malattie ha decretato la
sospensione delle prestazioni in ragione del fatto che i premi o le
partecipazioni correnti non sono stati pagati. (…)” (doc. B).
Infatti,
da una parte la comunicazione dell’Istituto delle assicurazioni sociali concernente
il “Pagamento obbligatorio dei premi e delle partecipazioni dell’assicurazione
malattie” è datata 30 giugno 2009 (cfr. doc. B) ed è quindi posteriore al
momento in cui è stata inoltrata la nuova domanda di prestazioni AI nel mese di
aprile 2009 (doc. AI 49/1-5 e 48/1-8).
D’altra
parte, dalla documentazione medica allegata alla nuova domanda di prestazioni, risulta
che il dr. __________, FMH in chirurgia, dopo aver certificato il 2 marzo 2007
un’incapacità lavorativa del 100% nel proprio mestiere dal giugno 2004 (doc. AI
38/4), nel certificato 21 settembre 2008 (doc. AI 49/3-4) – osservato che
“(…) oggi di fatto, il signor RI 1 lavora nella misura del 20%-50% a tratti e
saltuariamente (…)” –, ha concluso che “(…) il signor RI 1 è da considerare invalido al
50%. (…)” (doc. AI 49/4) mentre nel certificato 13 marzo 2009, senza tuttavia
motivare e documentare in alcun modo, ha attestato un’inabilità “(…) al lavoro
al 100% in maniera permanente a causa dei grossi problemi di salute (…)” (doc.
AI 49/5).
Al
riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 21 aprile 2009 ha
rilevato che “(…) i due ultimi certificati medici del Dr. __________
(21.09.2008 e 13.03.2009) non fanno che ribadire quanto già esposto nello
scritto del 05.03.2007, senza alcun dato clinico attuale. Non forniscono
nessuna nuova diagnosi né accertamento specialistico in grado di modificare le
nostre precedenti decisioni. Non è dunque medicalmente oggettivato un
peggioramento dello stato di salute rispetto alle nostre precedenti prese di
posizione. (…)” (doc. AI 52/1).
Va
qui inoltre sottolineato che, nella lettera 30 giugno 2009, l’Istituto delle
assicurazioni sociali ha evidenziato che “(…) si rammenta parimenti che se
nel frattempo, in attesa della completa definizione della pratica in rassegna,
necessitasse di cure di prima necessità, i servizi pubblici cantonali (Pronto
Soccorso __________) sono a completa disposizione. (…)” (doc. B).
Anche
RA 1 con il ricorso ha osservato che “(…) l’informazione in possesso del sottoscritto
patrocinatore alla data odierna è che il cantone assume per il ricorrente i
costi di una visita specialistica, rispettivamente anche di un intervento chirurgico
di cui il ricorrente necessita e in sede di presentazioni delle osservazioni
alla replica di controparte, si produrranno ulteriori mezzi di prova. (…)” (I).
In
conclusione, visto quanto sopra, l’assicurato non ha reso verosimile una rilevante
modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in
materia non può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso.
2.6. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per complessivi fr. 200.--sono poste a carico
del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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