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Decisione

32.2009.137

Seconda domanda di prestazioni. L'assicurato non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute: a ragione l'Ufficio AI non é entrato nel merito della domanda

26 ottobre 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I noti disturbi elencati nel rapporto medico sono già

stati accertati in occasione della perizia effettuata presso il Servizio Medico

AI di Bellinzona nel luglio 2006 e ritenuti privi d’influsso sulla capacità lavorativa.

Dall’attuale rapporto medico non risulta minimamente

provata o resa probabile una sostanziale modifica dello stato di salute del

Signor RI 1.

(…)"

(doc. AI 57/1-2)

1.3. Con

il presente ricorso l’assicurato, sempre rappresentato da RA 1, ha chiesto al

TCA un riesame della fattispecie, rilevando in particolare che:

"

(...)

4). Dalla relazione del 12 maggio 2009 si evince dunque

un intervenuto peggioramento dello stato di salute del ricorrente rispetto

all’ultima decisione AI del 03.04.2007 come comprovato dall’annesso doc. “C”.

5). Un particolare approfondimento avrebbe dovuto essere

eseguito in fase istruttoria AI, al fenomeno delle facili cadute di cui il

ricorrente è rimasto vittima e in questa sede si invoca il carattere del tutto

particolare, ritenuto che il ricorrente, essendo moroso nel versamento dei

premi di cassa malati, da parecchi mesi non è più coperto dalla LAMAL. Quindi,

da un lato l’UAI non ha ritenuto opportuno approfondire la fattispecie medica

al momento della presentazione della domanda AI, mentre che dall’altro, il

ricorrente non è stato nella possibilità – causa mancata copertura LAMAL –, di

sottoporsi ad una visita specialistica che potesse dimostrare l’effettivo

intervenuto peggioramento.

Ciò non di meno, nelle scorse settimane il ricorrente

ha esposto la sua situazione assicurativa all’ufficio cantonale assicurazione

malattia, che con scritto del 12 giugno lo sollecita a voler prendere contatto

con predetto ufficio. L’informazione in possesso del sottoscritto patrocinatore

alla data odierna è che il cantone assume per il ricorrente i costi di una

visita specialistica, rispettivamente anche di un intervento chirurgico di cui

il ricorrente necessita e in sede di presentazioni delle osservazioni alla

replica di controparte, si produrranno ulteriori mezzi di prova.

(…)"

(I, pag. 3 e 4)

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso

evidenziando che i certificati medici del dr. __________ sono stati sottoposti,

per una nuova valutazione globale del danno, al dr. __________ che, nelle annotazioni

10 luglio 2009 (IV/bis), ha confermato la precedente presa di posizione 20

maggio 2009 nella quale aveva concluso che “(…) non risulta minimamente provata

o resa probabile una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato.

(…)” (doc. AI 56/1).

1.5. Invitato

espressamente a presentare osservazioni scritte in merito alle annotazioni 10

luglio 2009 dell’SMR (V), con lettera 25 luglio 2009 RA 1 ha puntualizzato che

“(…) con scritto del 30 giugno 2009, l’Ufficio cantonale assicurazione malattia,

conferma quanto segue: “questo ufficio è stato informato che l’assicuratore

malattia ha decretato la sospensione delle prestazioni in ragione del fatto che

i premi o le partecipazioni non sono stati pagati…”. Di seguito sono state

avviate le prime procedure amministrative da parte del ricorrente, affinché

possa quanto prima risolvere la questione relativa all’assunzione dei costi

medici. Sino a quella data, il ricorrente non potrà dimostrare alcunché, non

trovando nessuno specialista disposto ad effettuare una perizia, se non i “soliti”

certificati medici del dr. __________. (…)” (VI).

considerato in

diritto

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.

SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se l’Ufficio AI rettamente non è entrato nel merito

della nuova domanda di prestazioni.

2.3. Qualora

una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità

era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado

di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal

1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a

pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva

di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e

stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i

requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello

di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche

e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una

precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V

198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione

non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per

contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il

diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della

richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198

consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die

materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et

pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve

esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare

verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile

dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso

applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso

(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999

pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von

Invalidenrenten-revisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von

Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichun-gen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha

precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante

cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono

essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se

nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)

l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia

riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti

o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire

all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF

130 V 69 consid. 5.2.5).

Infine,

se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione

di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto

l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha

accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla

questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica

delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta

(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag.

269 consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti;

DTF 130 V 343 consid. 3.5).

2.4. Occorre

qui ricordare che nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è

sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la

prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle

assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere

l’amministra-zione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto

all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal

senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità

che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è

subentrato (cfr. SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure

STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).

Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel

tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del

rilevante cambiamento (“ Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung

u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon

längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere

oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b,

123 consid. 3b e 264), riportato in STFA 10 febbraio 2005 nella causa F, I

619/06, consid. 3).

2.5. Nel

caso in esame occorre esaminare se l’insorgente ha reso verosimile un rilevante

peggioramento delle proprie condizioni di salute.

Innanzitutto,

questo TCA concorda con la valutazione 20 maggio 2009 del dr. __________,

medico SMR, – ossia che: “(…) attualmente

viene presentato un nuovo rapporto del 12.5.2009 del dr. __________ che elenca

i noti disturbi già accertati in occasione della perizia SAM e ritenuti privi

d’influsso sulla CL. Dall’attuale rapporto non risulta oggettivata una

sostanziale modifica dello stato di salute. Vengono riportate in pratica le

medesime lamentele già riportate nel rapporto del 18.10.2004 del dr. __________.

(…)” (doc. AI 56/1) – e non può

che confermare la relativa conclusione secondo la quale “(…) non risulta minimamente

provata o resa probabile una sostanziale modifica dello stato di salute

dell’assicurato. (…)” (doc. AI 56/1).

Pendente

causa, l’insorgente, anche se invitato espressamente (cfr. consid. 1.5), non ha

formulato alcuna osservazione in merito alla valutazione 10 luglio 2009 con la

quale il dr. __________ ha confermato la precedente presa di posizione del 20

maggio 2009 (IV/bis).

D’altra

parte – ricordati gli scopi posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI: porre un

requisito tale da impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi

su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata

rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (cfr. consid. 2.3)

–, non è nemmeno possibile liberare l’assicurato, come sembrerebbe

pretendere il suo rappresentante, dal-l’onere di rendere verosimile che il

grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle

prestazioni, per il solo fatto che “(…) l’assicuratore malattie ha decretato la

sospensione delle prestazioni in ragione del fatto che i premi o le

partecipazioni correnti non sono stati pagati. (…)” (doc. B).

Infatti,

da una parte la comunicazione dell’Istituto delle assicurazioni sociali concernente

il “Pagamento obbligatorio dei premi e delle partecipazioni dell’assicurazione

malattie” è datata 30 giugno 2009 (cfr. doc. B) ed è quindi posteriore al

momento in cui è stata inoltrata la nuova domanda di prestazioni AI nel mese di

aprile 2009 (doc. AI 49/1-5 e 48/1-8).

D’altra

parte, dalla documentazione medica allegata alla nuova domanda di prestazioni, risulta

che il dr. __________, FMH in chirurgia, dopo aver certificato il 2 marzo 2007

un’incapacità lavorativa del 100% nel proprio mestiere dal giugno 2004 (doc. AI

38/4), nel certificato 21 settembre 2008 (doc. AI 49/3-4) – osservato che

“(…) oggi di fatto, il signor RI 1 lavora nella misura del 20%-50% a tratti e

saltuariamente (…)” –, ha concluso che “(…) il signor RI 1 è da considerare invalido al

50%. (…)” (doc. AI 49/4) mentre nel certificato 13 marzo 2009, senza tuttavia

motivare e documentare in alcun modo, ha attestato un’inabilità “(…) al lavoro

al 100% in maniera permanente a causa dei grossi problemi di salute (…)” (doc.

AI 49/5).

Al

riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 21 aprile 2009 ha

rilevato che “(…) i due ultimi certificati medici del Dr. __________

(21.09.2008 e 13.03.2009) non fanno che ribadire quanto già esposto nello

scritto del 05.03.2007, senza alcun dato clinico attuale. Non forniscono

nessuna nuova diagnosi né accertamento specialistico in grado di modificare le

nostre precedenti decisioni. Non è dunque medicalmente oggettivato un

peggioramento dello stato di salute rispetto alle nostre precedenti prese di

posizione. (…)” (doc. AI 52/1).

Va

qui inoltre sottolineato che, nella lettera 30 giugno 2009, l’Istituto delle

assicurazioni sociali ha evidenziato che “(…) si rammenta parimenti che se

nel frattempo, in attesa della completa definizione della pratica in rassegna,

necessitasse di cure di prima necessità, i servizi pubblici cantonali (Pronto

Soccorso __________) sono a completa disposizione. (…)” (doc. B).

Anche

RA 1 con il ricorso ha osservato che “(…) l’informazione in possesso del sottoscritto

patrocinatore alla data odierna è che il cantone assume per il ricorrente i

costi di una visita specialistica, rispettivamente anche di un intervento chirurgico

di cui il ricorrente necessita e in sede di presentazioni delle osservazioni

alla replica di controparte, si produrranno ulteriori mezzi di prova. (…)” (I).

In

conclusione, visto quanto sopra, l’assicurato non ha reso verosimile una rilevante

modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in

materia non può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso.

2.6. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per complessivi fr. 200.--sono poste a carico

del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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