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Decisione

32.2009.139

Nuova domanda. Non entrata in materia. Non é possibile concludere per un peggioramento dello stato di salute per il solo fatto che l'assicurato sarebbe stato rifiutato da diversi datori di lavoro

18 novembre 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

130 V 69 consid. 5.2.5).

Infine,

se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione

di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto

l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha

accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla

questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica

delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta

(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag.

269 consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti;

DTF 130 V 343 consid. 3.5).

2.4. Occorre

qui ricordare che nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è

sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la

prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle

assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere

l’amministra-zione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto

all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal

senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità

che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è

subentrato (cfr. SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure

STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).

Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel

tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del

rilevante cambiamento (“ Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung

u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon

längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere

oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b,

123 consid. 3b e 264), riportato in STFA 10 febbraio 2005 nella causa F, I

619/06, consid. 3).

2.5. Nel

caso in esame occorre esaminare se l’insorgente ha reso verosimile un rilevante

peggioramento della proprie condizioni di salute.

Innanzitutto,

questo TCA concorda con la valutazione 15 luglio 2009 del SMR e non può che

confermare la valutazione del dr. __________ stante la quale “(…) l’allegato

rapporto dr. __________ in pratica conferma l’assenza di patologia invalidante.

Assicurato sempre affetto da diabete mellito 1 quale patologia cronica che

comporta le limitazioni funzionali come da decisione del 2005. (…)” (IV/bis).

Pendente

causa, l’insorgente, anche se invitato espressamente (cfr. consid. 1.5), non ha

formulato alcuna osservazione in merito alle valutazioni 15 luglio 2009 del

SMR.

Il

TCA rileva inoltre che il dr. __________, nel precedente rapporto medico 6

giugno 2005 (doc. AI 31/1-3) – posta la diagnosi principale di “(…) diabete

mellito tipo 1 dal 1994 (…)” (doc. AI 31/1) –, aveva condiviso la valutazione

del dr. __________ osservando: “(…) Dr. __________: inabile perché come

cuoco-pizzaiolo non può rispettare orari dei pasti, turni inadatti ecc. Abile

al 100% per attività che permettano di rispettare gli orari dei pasti, attività

non pericolose in caso di ipoglicemia, attività leggere (…)” (doc. AI 31/3) e

che lo stesso dr. __________, FMH in medicina interna e Specialista

endocrinologia e diabetologia, nel rapporto ufficiale del medico curante 2

marzo 2009, posta la diagnosi nota, alla domanda volta ha sapere se è da

prevedere che il candidato sia esposto ad una invalidità prematura ha risposto

di no precisando che non vi sono ragioni mediche che potrebbero determinare

frequenti assenze e nessuna controindicazione medica alla specifica attività

per la quale il candidato ha concorso (doc. A2, punti 13, 14 e 15).

Del

resto, a prescindere dal fatto che non l’ha minimamente provato e/o documentato,

un peggioramento dello stato di salute non può essere dedotto dal solo fatto

che, a suo dire, sarebbe stato rifiutato da vari posti di lavoro e che questa

circostanza giustificherebbe l’attribuzione di una rendita.

Infine,

nemmeno dalla seguente nota posta a mano dal dr. __________ sul rapporto

ufficiale del medico curante: “(…) riserva per invalidità da complicazioni da

diabete (…)” (doc. A2) è possibile desumere alcunché sull’evoluzione dello

stato di salute dell’assicurato.

In

conclusione, visto quanto sopra, l’assicurato non ha reso verosimile una rilevante

modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in

materia non può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso.

2.6. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito delle vertenza le spese per complessivi fr. 200.--sono poste a carico

del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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