32.2009.139
Nuova domanda. Non entrata in materia. Non é possibile concludere per un peggioramento dello stato di salute per il solo fatto che l'assicurato sarebbe stato rifiutato da diversi datori di lavoro
18 novembre 2009Italiano11 min
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Numero d'incarto:
32.2009.139
Data decisione, Autorità:
18.11.2009, TCA
Titolo:
Nuova domanda. Non entrata in materia. Non é possibile concludere per un peggioramento dello stato di salute per il solo fatto che l'assicurato sarebbe stato rifiutato da diversi datori di lavoro
NON ENTRATA IN MATERIA
NUOVA DOMANDA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.139
FS
Lugano
18 novembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 luglio 2009 di
RI 1
contro
la decisione del 2 giugno 2009 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione 20 ottobre 2006, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio
AI ha respinto la richiesta di prestazioni di RI 1, classe 1968, poiché sulla
base degli accertamenti medici ed economici egli non presentava un grado
d’invalidità pensionabile (doc. AI 44/1-7).
1.2. Nel
mese di aprile 2009 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni
(doc. AI 49/1-9).
Con
decisione 2 giugno 2009, preavvisata con progetto 15 aprile 2009 (doc. AI
51/1-2), l’Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di prestazioni
sulla base della seguente motivazione:
"
(...)
è stata nuovamente inoltrata una richiesta per rendita.
Con decisione del 26.10.2005 e decisione su opposizione
del 20.10.2006 avevamo respinto la precedente richiesta di prestazioni.
Un nuovo esame è possibile quando è credibilmente
dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a
prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data.
Con la nuova richiesta non viene credibilmente
dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione, le circostanze
oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni.
Una nuova valutazione di una condizione invariata non è possibile.
(…)"
(doc. AI 53/1)
1.3. L’assicurato
ha così motivato il suo tempestivo ricorso:
"
(...)
in riferimento alla decisione dell’ufficio delle
assicurazione invalidità di Bellinzona, con la presente faccio ricorso in
quanto la riserva del dott. __________ apposta sul rapporto ufficiale del
medico curante è più chiara che mai perché un datore di lavoro (tralaltro di
una struttura comunale) non si prenderebbe mai la responsabilità di assumere
qualcuno che un medico metta la riserva (v. rapporto medico allegato), inoltre
come già scritto causa del diabete sono stato rifiutato da vari posti, motivo
per la quale ho richiesto una nuova domanda d’invalidità, purtroppo il mio non
è un caso isolato.
Come risulta da uno dei vostro rapporti se una persona
viene rifiutata varie volte da un posto di lavoro causa della malattia come nel
mio caso il diabete, dopo vari accertamenti scatta l’invalidità e per questo
motivo che l’unica soluzione è stato rivolgermi a voi; io sono pronto a
lavorare da domani se mi trovate un datore di lavoro pronto ad assumermi senza
pregiudizi ne dalla sua parte che dalla parte dell’assicurazione.
(…)"
(I)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso
evidenziando che il rapporto ufficiale del medico curante, dr. __________ (ndr:
prodotto integralmente sub doc. A2 con il ricorso) è stato sottoposto al
Servizio medico regionale (SMR) e che il dr. __________, nelle annotazioni 15
luglio 2009, ha osservato che “(…) “l’allegato rapporto del Dr. __________
in pratica conferma l’assenza di patologia invalidante. Assicurato sempre
affetto da diabete mellito tipo 1 quale patologia cronica che comporta le
limitazioni funzionali come da decisione del 2005” (…)” (IV).
1.5. Invitato
espressamente a presentare osservazioni scritte in merito alle annotazioni 15
luglio 2009 dell’SMR (V), l’assicu-rato – anche dopo che la
lettera Raccomandata 21 luglio 2009, perché non ritirata, gli è stata rispedita
per posta A il 7 agosto 2009 (cfr. busta d’intimazione) – è rimasto
silente.
in
diritto
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.
SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’Ufficio AI rettamente non è entrato nel merito
della nuova domanda di prestazioni.
2.3. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a
pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva
di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e
stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i
requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello
di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche
e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una
precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V
198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione
non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per
contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il
diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198
consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et
pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999
pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrenten-revisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichun-gen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha
precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante
cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se
nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)
l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia
riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti
o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
Fatti
130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha
accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag.
269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti;
DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.4. Occorre
qui ricordare che nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è
sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la
prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle
assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere
l’amministra-zione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto
all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal
senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità
che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è
subentrato (cfr. SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure
STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).
Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel
tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del
rilevante cambiamento (“ Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung
u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon
längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere
oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b,
123 consid. 3b e 264), riportato in STFA 10 febbraio 2005 nella causa F, I
619/06, consid. 3).
2.5. Nel
caso in esame occorre esaminare se l’insorgente ha reso verosimile un rilevante
peggioramento della proprie condizioni di salute.
Innanzitutto,
questo TCA concorda con la valutazione 15 luglio 2009 del SMR e non può che
confermare la valutazione del dr. __________ stante la quale “(…) l’allegato
rapporto dr. __________ in pratica conferma l’assenza di patologia invalidante.
Assicurato sempre affetto da diabete mellito 1 quale patologia cronica che
comporta le limitazioni funzionali come da decisione del 2005. (…)” (IV/bis).
Pendente
causa, l’insorgente, anche se invitato espressamente (cfr. consid. 1.5), non ha
formulato alcuna osservazione in merito alle valutazioni 15 luglio 2009 del
SMR.
Il
TCA rileva inoltre che il dr. __________, nel precedente rapporto medico 6
giugno 2005 (doc. AI 31/1-3) – posta la diagnosi principale di “(…) diabete
mellito tipo 1 dal 1994 (…)” (doc. AI 31/1) –, aveva condiviso la valutazione
del dr. __________ osservando: “(…) Dr. __________: inabile perché come
cuoco-pizzaiolo non può rispettare orari dei pasti, turni inadatti ecc. Abile
al 100% per attività che permettano di rispettare gli orari dei pasti, attività
non pericolose in caso di ipoglicemia, attività leggere (…)” (doc. AI 31/3) e
che lo stesso dr. __________, FMH in medicina interna e Specialista
endocrinologia e diabetologia, nel rapporto ufficiale del medico curante 2
marzo 2009, posta la diagnosi nota, alla domanda volta ha sapere se è da
prevedere che il candidato sia esposto ad una invalidità prematura ha risposto
di no precisando che non vi sono ragioni mediche che potrebbero determinare
frequenti assenze e nessuna controindicazione medica alla specifica attività
per la quale il candidato ha concorso (doc. A2, punti 13, 14 e 15).
Del
resto, a prescindere dal fatto che non l’ha minimamente provato e/o documentato,
un peggioramento dello stato di salute non può essere dedotto dal solo fatto
che, a suo dire, sarebbe stato rifiutato da vari posti di lavoro e che questa
circostanza giustificherebbe l’attribuzione di una rendita.
Infine,
nemmeno dalla seguente nota posta a mano dal dr. __________ sul rapporto
ufficiale del medico curante: “(…) riserva per invalidità da complicazioni da
diabete (…)” (doc. A2) è possibile desumere alcunché sull’evoluzione dello
stato di salute dell’assicurato.
In
conclusione, visto quanto sopra, l’assicurato non ha reso verosimile una rilevante
modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in
materia non può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso.
2.6. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito delle vertenza le spese per complessivi fr. 200.--sono poste a carico
del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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