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Decisione

32.2009.141

Revisione della rendita di un assicurato macchinista. Sulla base di una perizia reumatologica l'assicurato non presenta una modifica dello stato di salute

19 ottobre 2009Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento

dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante

il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione

notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione

non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC

1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la

revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno.

2.6. Nel

caso in esame, l'Ufficio AI ha sostanzialmente fondato il proprio convincimento

sulla perizia 7 settembre 2007 del dr. __________, eseguita per il Servizio

medico delle __________, ritenendo subentrato un miglioramento delle condizioni

di salute dell’assicurato.

Dopo

aver proceduto al riassunto degli atti medici, all’anamnesi, alle considerazioni

soggettive ed oggettive, il succitato sanitario ha posto le seguenti diagnosi:

"

(...)

DIAGNOSI: - ipofunzione vestibolare sx sintomatica

cronica

- sindrome

lombovertebrale cronica su alterazioni degenerative e statiche del rachide

vertebrale su dismetria degli arti inferiori

- epicondilopatia

radiale dx cronica

- incipiente ernia

linquinale sx

- cardiopatia

ischemico-valvolare con/su stenosi dell'arteria coronaria diagonale ed

insufficienza della valvola mitrale con stato dopo by-pass venoso e

sostituzione della valvola mitralica con protesi meccanica SJM 28.03.2001

- lieve adipositas (BMI

27,4)

- ipercolesterolemia

- ipertrigliceridemia

- stato dopo

apprendicectomia 1974

settoplastica, infundibulotomia con

etmoidectomia parziale, dacriocistorinostomia e posa di sonda bicanalicolare

20.09.2006, posa di sonda monocanalicolare secondo Ritleng 16.04.2007 per

stenosi delle vie lacrimali dx

tabagismo

20 p.y. (...)" (Doc. AI 51-7)

In

merito alle limitazioni funzionali ed alla residua capacità lavorativa, il dr. __________

ha rilevato:

"

(...)

Ritengo che effettivamente in un'attività adeguata con

le restrizioni finora in vigore per quanto riguarda la colonna vertebrale, vale

a dire la dispensa dal sollevare e trasportare pesi superiori a 10 kg e dal

mantenimento della posizione eretta o seduta o con il tronco anteflesso e/o in

rotazione per periodo prolungato, avendo la possibilità di muoversi

regolarmente e di poter evitare attività potenzialmente pericolose per terzi e

per se stesso il signor RI 1 potrebbe in seguito una capacità lavorativa maggiore.

(...)" (AI 51/7-8)

Fondandosi

sulla perizia, con nota 17 gennaio 2008 il dr. __________ del Servizio medico

dell’AI (SMR) ha pertanto evidenziato che dal settembre 2007 l’assicurato è da

ritenere abile al 50% (mezza giornata) in attività adeguate, mentre l’ultima

attività non risulta esser più esigibile a causa della problematica vertiginosa

(doc. AI 66-1).

Sulla

base delle risultanze mediche, con rapporto 4 luglio 2008 il consulente in

integrazione professionale, tenuto conto delle limitazioni funzionali

evidenziate in sede medica, ha individuato le seguenti professioni esigibili:

"

(...)

I limiti invalidanti espressi in sede medica permettono

di individuare una vasta gamma di attività sia nel settore secondario (operaio

generico nell'industria farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni

d'assemblaggio, produzione, stampa, rifinitura, controllo / sorveglianza del

funzionamento e della qualità, ...) che nel settore terziario (sorvegliante).

(...)" (Doc. AI 72-2)

Nel

successivo rapporto 24 febbraio 2009 il consulente ha osservato:

"

(...)

Concordo con il medico dr. med. __________ che

l'attività di sorvegliante nel settore della circolazione e ferroviaria sono

controindicate. In effetti nel precedente rapporto, come attività di

sorvegliante si intendono attività di sorveglianza - custode, per esempio

custode notturno di centri scolastici, fabbriche, ... dove gli spostamenti a

piedi non sono eccessivamente lunghi e dove vi sia sorveglianza da terminali.

Le limitazioni indicate nella valutazione medico -

teorica non indicano controindicazioni per esempio al lavoro notturno e/o al

lavoro al terminale - computer.

Di conseguenza si confermano le conclusioni del

precedente rapporto OP del 4 luglio 2008." (Doc. AI 92-1)

2.7. L’assicurato

contestata il giudizio sulla residua capacità lavorativa, nonché il miglioramento

delle condizioni di salute. Al riguardo, allegato al ricorso, ha prodotto lo

scritto 3 luglio 2009 del suo medico curante, dr. __________, il quale ha in

particolare evidenziato:

"

(...)

Il fatto di non permettere al paziente di esser

valutato in un laboratorio protetto e quindi di rendersi conto sull'effettiva

impossibilità lavorativa, mi lascia alquanto perplesso sulla credibilità del

buon senso da parte dell'AI.

A causa di dolori lombari recidivanti su importante

spondiloartrosi avanzata, il paziente non è in grado di svolgere attività

professionali o seduti o in piedi. Il signor RI 1 non può portare pesi

in maniera regolare. Il massimo di peso autorizzato è di 10 kg il signor RI 1

deve aver la possibilità di alternare regolarmente le posizioni seduta ad in

piedi (le posizioni sedute o in piedi prolungate sono controindicate), non deve

esercitare movimenti rotatori del tronco, ecc.

Il fatto di aver una sindrome vertiginosa con episodi

giornalieri e con tendenza alla caduta sotto terapia anticoagulante, rende

rischioso qualsiasi attività professionale che metta a repentaglio sia la sua

vita sia la vita altrui.

Tutto ciò non è soggetto ad alcun miglioramento e mantiene con grossa

tendenza al peggioramento così da giustificare un grado di invalidità del 100%,

giudicato già dalla stessa AI nel 1.1.2007."

(Doc. A4)

Orbene,

con nota 20 luglio 2009 il dr. __________ del SMR ha rettamente sostenuto che

da tale rapporto non risulta una modifica dello stato di salute rispetto alla

perizia del dr. __________ (IV). In primo luogo perché il medico curante ha

parlato di dolori lombari recidivanti su importante spondiloartrosi avanzata,

sintomatologia già presa in considerazione dal dr. __________ (cfr. consid.

2.6). Inoltre, i limiti funzionali indicati dal medico curante nel succitato

scritto sono gli stessi riportati nella perizia 7 settembre 2007 (cfr. consid.

2.6). Certo che il medico curante sostiene un’incapacità lavorativa al 100%,

valutazione divergente da quella del perito. Tuttavia va fatto presente che il

referto del dr. __________ è dettagliato, completo e privo di contraddizioni. Al riguardo va ricordato che, quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, conformemente alla giurisprudenza del TFA (dal 1°

gennaio 2007: TF), è determinante che esso valuti ed esamini in maniera

completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto

di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza

dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni

mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA I 355/03 del 26

agosto 2004 consid. 5, STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352, 122 V

160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 31; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili

(DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.;

STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella causa S.H.;

SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). Infine, per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc; Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts im Sozialversicherungs- recht, Zurigo 1997, p. 230).

Pertanto, sulla base dell'affidabile e

concludente valutazione del __________, alla quale va dato valore probatorio

pieno, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere

tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del

discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht

zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere

dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi

citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V

188 consid. 2b), che l’assicurato, sino al momento della decisione contestata

(per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la

legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento

in cui la decisione impugnata è stata resa; i fatti accaduti posteriormente e

che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un

nuovo atto amministrativo ; cfr. fra le tante DTF 130 V 138), presenta una

residua capacità lavorativa del 50% in attività adeguate dal settembre 2007.

Questo

Tribunale ritiene quindi che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di una perizia interdisciplinare richiesta dal ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.8. Accertata

dunque, dal punto di vista medico-teorico, una residua capacità lavorativa in

attività leggere adeguate del 50%, mediante rapporto 4 luglio 2008 il consulente,

tenuto conto dei dati medici presenti nell’inserto e della formazione scolastica

e professionale dell’assicurato, nonché delle attività esigibili (cfr. consid.

2.6.), per la determinazione del grado d’invalidità ha utilizzato il consueto

metodo ordinario, mettendo a confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito

senza il danno alla salute presso le __________ (reddito da valido) con quello ricavabile dai

salari statistici relativi ad un’attività

adeguata svolta al 50% (reddito da invalido) ed è risultato un grado

d’invalidità del 60%. Il calcolo è stato ripreso nelle motivazioni delle

decisioni contestate.

2.8.1. Riguardo

al reddito da valido, rimasto incontestato, il consulente ha giustamente

preso in considerazione un salario di fr. 68’169.-- (adeguato al 2007 e ripreso

dal questionario dell’ex datore di lavoro; doc. AI 62)

2.8.2. Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nel

caso di specie, nel citato rapporto 4 luglio 2008 il consulente ha utilizzato i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di

statistica relativi ad una professione che presuppone qualifiche inferiori

(categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002 UV 15, p. 47ss.). Secondo tali dati, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero

avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’732.

Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2007, p. 98), esso

ammonta a fr. 4'933.-- mensili oppure a fr. 59'197.-- per l'intero anno

(fr. 4'933 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA

U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a). Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF

126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene,

per il 2007 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 6-2008,

p. 91), un reddito mensile di fr. 5’012.-- oppure di fr. 60'144.-- annui (fr.

5’012.-- x 12).

Il

consulente ha riconosciuto una riduzione totale del 10% per attività leggere,

per il cambio di attività e per attività a tempo parziale. Per costante

giurisprudenza, il giudice non può, come nel caso concreto, scostarsi dalla

valutazione dell’ammini-strazione senza fondati motivi (DTF 126 V 80 consid.

5b/dd e 6).

Tenuto

inoltre conto di una residua capacità lavorativa del 50%, il reddito da invalido

è stato cifrato in fr. 27'065 (50% [90% di fr. 60144.--]). Dal raffronto dei

redditi (68’169 – 27'065 x 100 : 68’169) è scaturito un grado d’invalidità del

60%, che dà il diritto a tre quarti di rendita.

Allo

stesso risultato si giunge volendo ritenere, per ipotesi di lavoro, una riduzione

del 15%, tenuto conto che sono tre i fattori di rilevo riconosciuti dal

consulente (attività leggere, cambio di attività e attività a

tempo parziale) e che per ogni fattore va generalmente operata una decurtazione

del 5% (STCA 25 aprile 2005, inc. 35.2004.104, consid. 2.11). Infatti, il

reddito da invalido passerebbe a fr. 25'561.-- (50% [85% di fr. 60144.--]) ed

il grado d’invalidità risulterebbe essere del 62% (68’169 – 25'561 x 100 :

68'169).

Ne

consegue che rettamente l’Ufficio AI ha ridotto la rendita intera a tre quarti

con decorrenza dal 1° gennaio 2008, ossia tre mesi dopo il miglioramento dello

stato di salute risultante dalla perizia 7 settembre 2007 (art. 88a cpv.1 OAI).

La decisione impugnata va quindi confermata.

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese di complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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