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Decisione

32.2009.142

Seconda domanda di prestazioni. Conferma della perizia psichiatrica che non evidenzia un peggioramento dello stato di salute

10 dicembre 2009Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

B. CONSEGUENZE

SULLA CAPACITA' DI LAVORO

1. Descrizione di risorse e deficit

Dalla perizia del Dr. __________ fino ad oggi, non c'é

stato un peggioramento oggettivo delle condizioni psichiche. Permane dunque la

medesima fragilità psichica di fondo obiettivata dal precedente perito, con la

conseguente diagnosi di disturbo di personalità. Permane anche una tendenza

dell'A ad ancorarsi ad un'ottica di risarcimento e riconoscimento da parte

dell'AI.

Considerandi

2.

Capacità di lavoro nell'attività attuale

o da ultimo svolta

In presenza di una situazione clinica invariata

rispetto al giudizio del precedente esperto, posso confermare un'inabilità

lavorativa globale del 25%.

3.

Periodi di inabilità lavorativa

accertabili

Non vi sono state modificazioni di questa inabilità

lavorativa, dalla precedente perizia fino ad oggi.

Il quadro clinico si é mantenuto stabile nel tempo,

come confermato dal livello di funzionamento globale dell'A. (...)" (doc.

AI 95-8)

Sulla

base delle conclusioni peritali, con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha respinto

la nuova domanda di prestazioni essendo la situazione valetudinaria rimasta

invariata (doc. AI 32-1).

Con

il presente ricorso l’assicurato, sulla base dello scritto 7 luglio 2009 del

suo psichiatra curante, ha contestato la valutazione peritale sostenendo invece

un rilevante peggioramento del danno alla salute psichico con conseguente riconoscimento

di un grado d’invalidità del 100%.

2.6

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determi-nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamen-to della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA I 355/03 del 26

agosto 2004 consid. 5; U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 31; Pratique VSI

2001.

p. 108, 1997 p. 123; STFA I 162/01 del 18 marzo 2002). A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V

161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996

nella causa G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p.

2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato

rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta

Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che

sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in

particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA 22 maggio 1995 nella causa A. C; cfr. anche DTF 123 V 178;

Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle

prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice

fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.

Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125.

V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125.

V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 e S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p.

628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gu-tachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche,

la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia,

il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.7

Da

un attento esame della documentazione prodotta dall’insorgente, questo TCA non

può che confermare la perizia del CPAS.

In

particolare il già citato scritto 7 luglio 2009 del dr. __________, firmato insieme

allo psicologo __________ (doc. AI 47-10), non permette di distanziarsi dalla

valutazione psichiatrica del dr. __________ e questo per i seguenti motivi.

In

primo luogo va fatto presente che il curante ha diagnosticato, senza l’utilizzo

della classificazione ufficiale, un disturbo di personalità antisociale con

tratti istrionici, disturbo depressivo - abbandonico con tratti somatoforme. Al

riguardo, nella nota 6 agosto 2009 i medici del SMR (tra cui una psichiatra)

hanno giustamente evidenziato che solo nel precedente certificato 8 maggio 2009

(doc. AI 98-1) lo psichiatra curante aveva posto la diagnosi di disturbo di

personalità antisociale e che il disturbo depressivo – abbandonico con tratti

somatoforme e stato prespicotico non è contemplato dalla classificazione ICD o

DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Text

Revision); quest’ultima affermazione non è stata smentita.

Nel

succitato scritto, il dr. __________ ha sostenuto la presenza nel paziente di “disturbi

psicopatologici maggiori a strutturazione cronica”. In particolare egli ha

evidenziato:

" (...)

Il paziente soffre di un disturbo della personalità

emotivamente instabile accompagnato da disturbi del comportamento, del

pensiero, del ragionamento, che toccano la sfera affettiva e volitiva.

Questo è causa e allo stesso tempo conseguenza di

un'evoluzione complessa e di un'irreversibilità della psicopatologia del

paziente, che rendono pressoché impossibile una seppur minima riappropriazione

della motivazione, della stabilità, dell'autonomia e dell'impegno necessari a

garantire non solo efficienza lavorativa, ma perfino un equilibrio psicofisico

adeguato al contesto sociale.

La comorbilità tra disturbo dell'umore e deficit

cognitivo rende il paziente incapace di essere pienamente consapevole della

propria problematica psicopatologica, sebbene percepisca il profondo disagio e

la cronica deflessione timica ad un livello puramente cosciente.

Se da un lato la problematica cognitiva si rivela quasi

"funzionale" su un piano psichico, preservandolo da un vero e proprio

crollo psico-emotivo e psico-affettivo, dall'altra questo non significa che

tale difficoltà, unitamente ad una sofferenza, a livello immaginario, non

esistano e né tantomeno che egli non ne sia limitato sui piani clinico,

psicopatologico e valetudinario. Ne è dimostrazione il fatto che ogni minimo

evento della vita quotidiana, seppur banale o superfluo, inneschi nel paziente

una catena reattiva che lo porta ad uno stato di ansia intensa e sincera

disperazione, che lo allontana ulteriormente da ogni forma di esame di realtà e

di elaborazione dei fatti.

Si conferma pertanto la sua incapacità ed inabilità

lavorativa e la sua mancata risposta alla presa a carico specialistica nonché

alle misure di riabilitazione e reinserimento sociali e professionali fino ad

ora adottate.

Uno scatenamento psicotico si produce a una certa età,

ma non è collegato a una nevrosi infantile, non c'è quindi una premessa

infantile, ma piuttosto uno scatenamento brutale, sorprendente, inatteso. Le

cure tuttora in atto costituiscono un mantenimento prepsicotico ad alto rischio

scompensatorio, che avrebbe conseguenze devastanti per la sua persona e per chi

lo circonda.

Il paziente è da ritenersi assolutamente ad alto

rischio suicidale e un suo tentamen è purtroppo sempre più prevedibile.

(...)" (doc. B)

Tuttavia,

nella nota 6 agosto 2009 il SMR ha rettamente rilevato che nella perizia CPAS il

dr. __________ aveva evidenziato come in passato il disturbo di personalità non

avesse mai provocato un’incapacità lavorativa e che non vi fossero i connotati

per ritenerlo grave visto che l’assicurato manteneva un eccellente livello di

funzionamento sociale. Anche i disturbi depressivi evidenziati ora dallo psichiatra

curante non erano stati oggettivati dal perito (cfr. consid. 2.5). In merito al

disturbo di personalità antisociale posto dal dr. __________ la prima volta nel

menzionato certificato 8 maggio 2009 (poi ripreso nello scritto 7 luglio 2009),

il SMR ha pertitentemente rilevato che “… il criterio D, riportato tra i

criteri diagnostici generali per i Disturbi di personalità redatti dal DMS IV

TR, cita che “il modello è stabile e di lunga durata, l’esordio può essere

fatto risalire almeno all’adolescenza o alla prima età adulta”. Sembra quindi

poco probabile che vi sia stato uno sviluppo di un Disturbo di personalità a

distanza di poche settimane dalla perizia del Dr. __________ senza che vi

fossero in quell’occasione elementi clinici che orientassero verso tale

diagnosi che, sottolineo, anche il dr. __________ in precedenza non aveva posto”

(doc. IVbis). Inoltre, nel

breve rapporto 8 maggio 2009 lo psichiatra curante aveva sostenuto che la

sindrome depressiva legata al disturbo di personalità antisociale procurava all’assicurato

“ripercussioni gravi e imprescindibili sul comportamento e in stretta

relazione con la vita relazionale e lavorativa” (doc. AI 98-1), mentre

nella perizia (eseguita qualche settimana prima) il dr. __________ aveva

descritto il periziato come una “persona piuttosto socievole e

apparentemente abbastanza estroversa”, elencato le attività di volontariato

sportivo da lui eseguite e fatto presente che “ha molto amici … dai quali si

reca quasi giornalmente e con i quali ha sempre mantenuto dei buoni rapporti….”

(doc. AI 95-3).

In

assenza di nuovi elementi clinici, non si spiega il motivo per cui nel luglio

2009, quindi pochi mesi dal certificato 8 maggio 2009, l’assicurato presenti

(ancora) un disturbo di personalità antisociale. Certo che nello scritto 7

luglio 2009 il dr. __________ ha sostenuto che la decisione negativa dell’8

giugno 2009 dell’Ufficio AI “ha contribuito in modo inequivocabile a

destrutturate ulteriormente l’equilibrio psicofisico e psicopatologico nonché

ad incrementare l’angoscia che devasta la sua persona in ogni contesto

personale e socio-personale”. Al riguardo, il dr. __________ aveva tuttavia

già evidenziato che “ … i contenziosi con le

assicurazioni e l'idea di non aver ricevuto il dovuto risarcimento, non

costituiscono un fattore medico sufficiente per accedere all'invalidità “ (sottolineatura del redattore, cfr. consid. 2.5).

Va

poi detto che i successivi scritti 28 agosto 2009 (doc. VIII/B) e 8 ottobre

2009.

(doc. XIII/C) del dr. __________, come rettamente sostenuto

dall’amministrazione (doc. X e doc. XIV), non apportano nuovi elementi di valutazione.

Si tratta piuttosto di disquisizioni sulla metodologia di diagnosi utilizzata

dallo psichiatra curante. Va comunque ricordato in una sentenza I 384/06 del 4

luglio 2007 il TF aveva ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla

salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista

in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente; DTF 130 V 396 segg.; STF I 621/05 del 13 luglio

2006, consid. 4),

Da

rilevare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno (STFA I 681/03 del 13 luglio 2004 consid. 4.2 e I 404/03 del 23 aprile

2004.

consid. 6.2, entrambe, a loro volta, si riferiscono alla STFA I 129/02 del

29.

gennaio 2003 consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V

294).

In

conclusione, sulla base della convincente e completa perizia

del CPAS, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6),

richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117

V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere

dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati),

che l’insorgente presenti un’abilità lavorativa del 25%. Non essendoci dunque

stata alcuna modifica della situazione valetudinaria, l’Ufficio AI ha

rettamente respinto la domanda di prestazione.

Ne

consegue che la decisione contestata merita conferma ed il ricorso va respinto.

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-

sono poste a carico dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’insorgente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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