32.2009.143
L'UAI ha correttamente negato il diritto a provvedimenti professionali ad un'assicurata abile in misura totale nell'attività di impiegata di commercio, malgrado la forte riduzione visiva all'occhio de
15 febbraio 2010Italiano34 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2009.143
Data decisione, Autorità:
15.02.2010, TCA
Titolo:
L'UAI ha correttamente negato il diritto a provvedimenti professionali ad un'assicurata abile in misura totale nell'attività di impiegata di commercio, malgrado la forte riduzione visiva all'occhio destro (2-3/10 con correzione)
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 8 cpv. 1 LAI
art. 8 cpv. 3 let. b LAI
art. 8bis cpv. 1 LAI
art. 15 LAI
art. 16 LAI
art. 17 LAI
art. 18 LAI
art. 18 let. A LAI
art. 18 let. B LAI
art. 18 cpv. 3 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 6 cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.143
LG/DC/sc
Lugano
15 febbraio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 luglio 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 giugno 2009 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1963, attiva come tirocinante presso la casa per anziani __________ di __________
(sta svolgendo una formazione quale operatrice socio-sanitaria), in data 5
giugno 2008 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI
per adulti (avviamento ad altra professione / collocamento in un altro posto di
lavoro) segnalando uno “stato dopo forte contusione ocularia dell’occhio
destro con iridodialisi, glaucoma secondario e rottura della coroide con
riduzione visiva” (doc. AI 1-1/6).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 9 giugno
2009 (doc. AI 21-1), preavvisata con progetto del 27 aprile 2009 (doc. AI
16-1), ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata con queste
motivazioni:
"
(…)
Secondo la documentazione medica esaminata dal
servizio medico regionale dell’AI si evince che l’assicurata presenta una
visione binoculare ridotta, può eseguire lavori di impegno fisico leggero o
medio. A medio termine può instaurarsi una cataratta o un distacco della retina
con ulteriore diminuzione del visus causando praticamente la condizione di
visione monoculare.
In un’attività rispettosa dei limiti funzionali,
come quelle di impiegata di commercio o operatrice socio-sanitaria, la capacità
lavorativa non è limitata.
Il consulente per l’integrazione professionale
AI, in considerazione delle limitazioni sopra esposte, esprime le seguenti annotazioni
in merito alle attività alternative adeguate ancora esigibili: secondo la
marginale 3045 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità, per
stabilire se e in che misura un’attività lucrativa sia ancora ragionevolmente
esigibile valgono i seguenti criteri soggettivi ed oggettivi:
- la limitazione dovuta all’invalidità
- la situazione personale
- i possibili provvedimenti d’integrazione
Tenendo in considerazione tutti questi criteri si
ritiene che il lavoro di impiegata di commercio sia esigibile e che permetta
all’assicurata di sfruttare al meglio la capacità di guadagno residua. Si
tratta infatti di un’attività in cui ella possiede un diploma ed una discreta
esperienza professionale che può ancora essere utilizzata sul mercato del lavoro.
Rispetto alle limitazioni legate al danno alla
salute si ritiene che l’attività di impiegata di commercio permette di
rispettare questi limiti funzionali in quanto non è necessaria una visione
binoculare per svolgere tale lavoro. Anche dal punto di vista del guadagno tale
attività risulta essere quella che permette di sfruttare al meglio la capacità
di guadagno residua.
Per quanto riguarda la scelta di svolgere una
nuova formazione come operatore socio-sanitario si ritiene pertanto che non vi
sia un legame diretto con il danno alla salute in quanto l’assicurata avrebbe
potuto continuare a svolgere la sua attività abituale di impiegata di
commercio. Va inoltre segnalato che la nuova attività di operatore
socio-sanitario risulta essere meno adeguata alle limitazioni mediche (attività
in cui vi sono dei pesi da sollevare e vi possono essere delle mansioni
medico-tecniche, es. prelievi di sangue, che richiedono una visione
binoculare).
Provvedimenti professionali non sono quindi
indicati in quanto, oltre a non esserci un grado d’invalidità del 20% circa o
più alto (di fatto non c’è perdita economica quindi il grado invalidante è pari
allo 0%), non è a cagione della malattia che la signora RI 1 è chiamata a
mutare il mestiere appreso” (doc. AI 21-1)
1.3. Contro
questa decisione RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA postulando la concessione di una rendita d’invalidità, con un
grado almeno del 50%, per una durata di tre anni (doc. I).
Sostanzialmente
il rappresentante dell’insorgente ha sostenuto che RI 1, riscontrando grandi
difficoltà nello svolgere le sue abituali mansioni di impiegata, ha dovuto
optare per una nuova formazione quale operatrice socio-sanitaria (OSS).
Attività
che - a suo dire - non è meno indicata dal profilo delle limitazioni fisiche di
quella precedente come invece ritenuto dall’amministrazione. Il diritto a tale
riformazione professionale sarebbe dunque “strettamente collegato al danno
alla salute subito” che rende impossibile lo svolgimento della precedente
attività lucrativa (doc. I).
1.4. L’UAI, in
risposta, si è riconfermato nel proprio provvedimento postulando la reiezione
integrale del gravame con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. IV).
1.5. Questa Corte
il 13 ottobre 2009 ha interpellato la Dr.ssa __________ in merito alla
patologia dell’assicurata in relazione alla sua attività professionale (doc.
VI).
1.6. La Dr.ssa __________
ha risposto in data 21 ottobre 2009 (doc. VII).
Gli
scritti doc. VI e VII sono stati trasmessi alle parti per osservazioni (doc.
VIII).
1.7. L’UAI ha
preso posizione in data 10 novembre 2009 (doc. X + bis), mentre la ricorrente
ha inviato le sue osservazioni il 9 dicembre 2009 (doc. XV).
Fatti
I doc. X +
bis e XV sono stati inviati alle parti per conoscenza (doc. XIV, XVI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato
all’assicurata il diritto a provvedimenti professionali.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o minacciati da
un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per
quanto:
a. essi siano necessari e
idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o
la loro capacità di svolgere le mansioni consuete; e
b. le condizioni per il
diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.
Il
diritto ai provvedimenti d’integrazione non dipende dall’esercizio di
un’attività lucrativa prima
dell’invalidità.
Per determinare questi
provvedimenti occorre tener
conto della durata
probabile della vita professionale rimanente (art. 8 cpv. 1bis).
Al riguardo in una
sentenza 9C_547/2009 del 30 ottobre 2009 pubblicata nella SVR 2010 IV nr. 16
l’Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…)
Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen setzt somit nur noch
eine drohende, und nicht mehr eine unmittelbar drohende Invalidität (Art. 8
Abs. 1 IVG in der bis 31. Dezember 2007 gültig gewesenen Fassung) voraus
(Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Bundesgesetzes über die
Invalidenversicherung [5.Revision] vom 22. Juni 2005, BB1 2005 S. 4560).” (…)
Fra i
provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i
provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI, cfr. SVR 2010 IV nr.
16), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima
formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17
LAI), il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI), l’indennità per sopperire all’aumento dei contributi della previdenza professionale obbligatoria
e dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia (art. 18 cpv.
3 LAI), l’assegno per il periodo d’introduzione (art. 18a LAI) e l’aiuto in
capitale (art. 18b LAI).
2.3. L’art. 17
LAI prevede in particolare che:
" L’assicurato
ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa se la sua invalidità
esige una riconversione professionale e grazie ad essa la capacità al guadagno
può essere presumibilmente conservata o migliorata."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (SVR 2010 IV nr. 16;
DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI
" Per
riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari
a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima
formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa
formazione professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione
professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure
reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia
attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del
possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.
495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a
carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la
reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e
se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di
conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza
invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti
completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di
guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai
provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella
causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998
pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
Nella già
citata sentenza, pubblicata in SVR 2010 IV nr. 16, il Tribunale federale ha
rilevato:
" 5.1
Nicht geprüft hat die Vorinstanz den Anspruch der Beschwerdeführerin nach Massgabe von Art. 8 Abs. 1 lit. a IVG in der seit 1. Januar 2008 geltenden Fassung
(5. IV Revision). Mit Bezug auf die Frage nach der drohenden Invalidität, welche laut dieser Bestimmung Anspruch
auf Eingliederungsmassnahmen,
worunter Umschulung, verleiht, lässt
der vorinstanzliche Entscheid sachbezügliche tatbeständliche Feststellungen vermissen. Die Vorinstanz hat den rechtserheblichen Sachverhalt in diesem
Punkt in Verletzung des
Untersuchungsgrundsatzes (Art. 61 lit. c ATSG) unvollständig festgestellt, weshalb das Bundesgericht nicht daran gebunden ist und die
tatbeständlichen Darlegungen von Amtes
wegen ergänzen kann. Der letztinstanzlich eingereichte Bericht der Frau
Dr. med. E vom 30. Juni 2009 kann demnach in die Beurteilung miteinbezogen werden, zumal er nur knapp acht Monate nach
Erlass der Ablehnungsverfügung (vom 6. November 2008) erstattet wurde, Rückschlüsse auf die Situation zu dem
für die richterliche Beurteilung massgeblichen Zeitpunkt des Verfügungserlasses erlaubt und der angefochtene
Entscheid Anlass zu dessen Einreichung
gegeben hat (Art. 99 Abs. 1 BGG). Die
Ärztin der Rehabilitationsklinik D nahm im erwähnten Bericht Stellung
zur Arbeitsunfähigkeit der Versicherten als
Pharmaassistentin und wies darauf hin, dass diese im Verlauf der Berufstätigkeit zunehmend an Rückenschmerzen
gelitten habe, die regelmassig medizinische Behandlung erforderten. Prognostisch ausserte sich Frau Dr. med. E dahin, dass sie längerfristig mit einer
weiteren Zunahme der Rückenschmerzen im Verlauf rechne, weshalb sie
eine Umschulung auf einen Beruf befürworte, der auch zwischenzeitlich sitzend ausgeübt werden könne. Weiter erachtete sie es als wichtig, dass Anpassungen
der Arbeitssituation und der Arbeitsfähigkeit zeitgerecht erfolgten, um
ein Dekompensieren zu vermeiden und damit mehrmonatige Arbeitsunfähigkeiten und stationäre Aufenthalte zu verhindern. Sodann ging die Zürich
Versicherungs-Gesellschaft, bei
welcher die Beschwerdeführerin für die Folgen des Unfalls vom 17. November 2001 versichert war, in der Verfügung betreffend Integritätsentschädigung
vom 14. Februar 2008 aufgrund der
ärztlichen Angaben des Spitals G und der Rehabilitationsklinik D davon aus,
dass sich der Integritätsschaden voraussichtlich verschlimmern werde,
wovon auch die Arbeitsfähigkeit betroffen sein dürfte.
5.2 Die Angaben der Frau Dr. med. E im nachträglich eingereichten Bericht vom 30. Juni 2009 deuten darauf hin, dass die Beschwerdeführerin, wenn auch
aktuell nicht in anspruchsbegründendem Ausmass invalid, so doch im Sinne von
Art. 8 Abs. 1 IVG von einer Invalidität bedroht sein könnte und daher gemäss
Art. 17 Abs. 1 IVG Anspruch auf Umschulung auf eine neue Erwerbstätigkeit hat,
wenn die übrigen Voraussetzungen nach dieser Bestimmung erfüllt sind. Die Verwaltung, an welche die Sache zurückzuweisen ist, wird
gestützt auf zusätzliche Abklärungen in medizinischer Hinsicht prüfen, ob die
Voraussetzungen für den Leistungsanspruch nach Art. 8 Abs. 1 und 17 Abs. 1 IVG erfüllt
sind und hernach über die Umschulung neu verfügen.” (…)
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI prevede che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.5. Nella
decisione del 9 giugno 2009 l’UAI ha negato le prestazioni all’assicurata
fondandosi sul rapporto del 12 giugno 2008 della Dr.ssa __________ (doc. AI
6-1), sul referto del 12 settembre 2008 del Dr. __________ (doc. LAINF 23-1) e
sulle annotazioni del 16 aprile 2009 del medico del SMR, Dr. __________ (doc.
AI 14-1).
Il Dr. __________,
spec. in chirurgia ed esperto in medicina infortunistica, nel referto del 12
settembre 2008 svolto per conto dell’assicuratore infortuni __________, dopo
aver illustrato l’anamnesi della paziente, la fattispecie, i disturbi soggettivi,
lo stato generale e locale ha posto la seguente diagnosi:
"
(…)
CONCLUSIONE:
esiti di incidente in data 30 giugno 2000 in seguito al quale la paziente subì:
- grave contusione oculare destra con irido-dialisi, glaucoma
secondario e rottura della coroide, trattata conservativamente.
Permangono netto calo del visus a destra
nonché eventualità di insorgenza di cataratta post-traumatica e/o glaucoma
post-traumatico.
CAUSALITÀ:
non sono ravvisabili fattori estranei
all’infortunio che ci occupa, a fronte del problema oculare.
PROCEDERE:
ritenuto lo stato attuale il caso viene portato
alla definizione rimanendo subordinata la riapertura in presenza di glaucoma o
cataratta all’occhio destro.
Per quanto riguarda la richiesta di riforma
professionale, questa è da rivolgere direttamente all’Assicurazione Invalidità
verso la quale la signora RI 1 ha già mosso i passi necessari.
Rispetto ai postumi infortunistici la paziente è
in grado di lavorare nella occupazione di impiegata d’ufficio.” (doc. LAINF
23-3).
La Dr.ssa
__________, spec. FMH in oftalmologia, nel rapporto del 12 giugno 2008, dopo
aver posto la diagnosi di “Stato dopo contusione oculare dell’occhio destro.
Iridodonesi. Glaucoma secondario. Rottura della coroide”, ha indicato che
l’assicurata “…al momento attuale non presenta un’incapacità lavorativa”
e concluso osservando quanto segue:
"
(…)
Senz’altro la paziente può effettuare dei lavori
con un impegno fisico medio, questo senza difficoltà. Per quanto riguarda il
maneggio di attrezzi la signorina RI 1 presenta una visione binoculare
leggermente ridotta, per questo motivo dovrebbe evitare lavori che necessitano
di una funzione binoculare perfetta. Anche per quel che riguarda la posizione
corporea non vi sono limiti particolari da imporre, la signorina RI 1 può anche
spostarsi normalmente.”
(doc. AI 6-7)
2.6. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag.
123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto
sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di
una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique
VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16
ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivi per scostarsi dalle conclusioni cui è giunto
l’UAI sulla base delle valutazioni del SMR e della consulente in integrazione
professionale.
Quest’ultima
nel suo rapporto del 21 aprile 2009 ha indicato che l’attività di impiegata di
commercio, per la quale l’assicurata dispone dell’attestato federale di
capacità, è da lei esigibile e le permette di sfruttare al meglio la capacità
di guadagno residua. Tale attività permette di rispettare le limitazioni legate
al danno alla salute, in quanto non è necessaria una visione binoculare. (doc.
AI 15-2)
Dal punto
di vista del guadagno l’attività di impiegata di commercio è quella che
permette di sfruttare al meglio la capacità di guadagno residua (doc. AI 15-2).
Secondo
la consulente la scelta di svolgere una formazione come operatrice
socio-sanitaria non è da mettere in relazione con il danno alla salute, in
quanto RI 1 avrebbe potuto continuare a svolgere la sua attività abituale di
impiegata di commercio. Anzi, secondo la consulente “la nuova attività
risulta essere meno adeguata alle limitazioni mediche (attività in cui vi sono
dei pesi da sollevare e vi possono essere delle mansioni medico-teoriche, es.
prelievi di sangue, che richiedono una visione binoculare)” (doc. AI 15-2).
Dalla
documentazione medica agli atti, riassunta dal Dr. __________ del SMR nelle
annotazioni del 16 aprile 2009, emerge la diagnosi di “Stato dopo contusione
oculare dell’occhio destro (30 giugno 2000). Iridodonesi. Glaucoma secondario.
Rottura della coroide. Visus ridotto (2-3/10 con correzione)” (doc. AI
14-1).
Tuttavia,
secondo i medici interpellati (Dr.ssa __________ e Dr. __________) la
ricorrente non presenta nessuna incapacità lavorativa nella professione di
impiegata d’ufficio e benché presenti una forte riduzione visiva all’occhio
destro (2-3/10 con correzione) dovuta alla forte contusione e alle lesioni
riportate, ella “…può effettuare dei lavori con un impegno fisico medio,
questo senza difficoltà. Per quanto riguarda il maneggio di attrezzi la
signorina RI 1 presenta una visione binoculare leggermente ridotta, per questo
motivo dovrebbe evitare lavori che necessitano di una funzione binoculare
perfetta. Anche per quel che riguarda la posizione corporea non vi sono limiti
particolari da imporre, la signorina RI 1 può anche spostarsi normalmente”
(doc. AI 6-7; doc. 23-3 LAINF).
Il Dr. __________
del SMR, nelle annotazioni del 16 aprile 2009, per quanto riguarda i limiti
funzionali ha indicato che “l’assicurata presenta una visione binoculare
ridotta, può eseguire lavori di impegno fisico leggero o medio. A medio termine
può instaurarsi una cataratta o un distacco della retina con ulteriore
diminuzione del visus causando praticamente la condizione di visione
monoculare. Visus a destra 10/10 con correzione”.
Secondo
il Dr. __________ in un’attività rispettosa dei limiti funzionali come nelle
mansioni di impiegata di commercio o operatrice socio-sanitaria, la
capacità lavorativa dell’assicurata non è limitata (doc. AI 14-1).
Il Dr. __________
nella valutazione in ambito LAINF del 12 settembre 2008, ha rilevato che permangono un netto calo del visus a destra nonché l’eventualità
dell’insorgenza di cataratta post-traumatica e/o glaucoma post-traumatico.
Egli ha
sostenuto che la paziente “è in grado di lavorare nell’occupazione di
impiegata d’ufficio” e che la richiesta di riformazione professionale è da
rivolgere direttamente all’assicurazione invalidità (doc. LAINF 23-3).
Infine,
il medico curante, Dr.ssa __________, nel referto del 12 giugno 2008
all’indirizzo dell’AI aveva chiaramente indicato che “la signorina RI 1 al
momento attuale non presenta un’incapacità lavorativa” (doc. AI 6-2).
In sede
ricorsuale la ricorrente, a sostegno della propria richiesta di provvedimenti
professionali dell’AI, ha asserito invece di avere incontrato grandi difficoltà
nello svolgere le mansioni di impiegata, motivo per il quale avrebbe optato per
una nuova formazione professionale quale operatrice socio-sanitaria (doc.I).
Al fine
di chiarire questo aspetto il TCA, il 13 ottobre 2009, ha interpellato la Dr.ssa __________ ponendo al medico curante i seguenti quesiti:
"
(…)
1)
Condivide l’opinione della consulente in integrazione professionale quando
indica come più indicata per RI 1 l’attività di impiegata di commercio rispetto
a quella di operatore socio-sanitario (OSS) ?
2)
Ritenuto che nel suo rapporto medico del 6 giugno 2008 all’indirizzo
dell’Ufficio invalidità, alla domanda se vi è un’indicazione per la verifica di
una conversione professionale lei ha risposto: “Attualmente no, l’attività
scelta può essere effettuata a tempo pieno” (pag. 6), con “attività
scelta” quale mansione lavorativa intendeva ?
3)
A suo parere l’assicurata potrebbe svolgere a tempo pieno o parziale
l’attività di impiegata di commercio, nella quale viene utilizzato
prevalentemente il PC, con una visione binoculare ridotta ?
In caso di risposta affermativa, in quale misura
?
4)
L’attività di operatore socio-sanitario (OSS) è da ritenersi più adeguata
alla patologia di cui soffre RI 1 ?
In
data 21 ottobre 2009 la Dr.ssa __________ ha così risposto:
"
(…)
1. Personalmente
non condivido questa opinione e penso che l’attività di operatore socio-sanitario
sia nettamente più adatta per la signorina RI 1 che non quella di impiegata di
commercio.
Considerandi
2.
Nella
mia risposta con “attività scelta” intendevo la mansione di operatore
socio-sanitario (a quel momento la signorina RI 1 aveva già iniziato la sua
formazione di operatore socio-sanitario).
3.
La
forte riduzione visiva di un occhio e di conseguenza anche la riduzione della
funzione binoculare possono sicuramente rendere più difficile lo svolgimento di
un’attività quale impiegata di commercio nella quale viene utilizzato il pc per
la maggior parte del tempo lavorativo. Mi è difficile rispondere alla seconda
parte della sua domanda, cioè in quale misura: i disturbi astenopici possono
essere variabili e anche molto diversi da soggetto a soggetto.
4.
Dopo
l’infortunio la signorina RI 1 aveva già provato a riprendere la sua attività
lavorativa, tuttavia sempre con molti disturbi. Questo è anche stato uno dei
motivi che l’hanno indotta a scegliere una nuova professione.
5.
In
conclusione penso in effetti che l’attività di operatore socio-sanitario sia da
ritenersi più adeguata alla patologia di cui soffre la signorina RI 1 che non
quella di impiegata di commercio.”
(doc.
VII).
Il medico
del SMR, Dr. __________, nelle annotazioni del 6 novembre 2009 ha affermato che l’attività di impiegata d’ufficio “può essere svolta anche da chi ha solo un
occhio funzionale, in particolare si tratta di un’attività che non richiede la
visione binoculare” (doc. X bis). Egli ha quindi confermato l’abilità
completa nell’attività di segretaria e rilevato che le indicazioni fornite
dalla Dr.ssa __________ “rispecchiano più i desideri dell’assicurata che
fatti strettamenti medici” (doc. X bis).
In
effetti il TCA constata come la Dr.ssa __________ alla domanda specifica se l’assicurata
è in grado di “svolgere a tempo pieno o parziale l’attività di impiegata di
commercio” (doc. VI) si sia limitata a rilevare che “la forte riduzione
visiva di un occhio e di conseguenza anche la riduzione della funzione
binoculare possono sicuramente rendere più difficile lo svolgimento di
un’attività quale impiegata di commercio nella quale viene utilizzato il pc per
la maggior parte del tempo lavorativo ” (cfr. doc. VII quesito nr. 3),
senza indicare un preciso grado d’inabilità lavorativa (cfr. doc. VII).
Questa
Corte in una sentenza 32.2007.375 del 15 gennaio 2009, relativa ad un
assicurato che soffriva di una “corioretinosi miopica OD e uno stato dopo
l’intervento bilaterale di cataratta” ha concluso per la completa abilità
lavorativa del ricorrente nell’attività di impiegato amministrativo, con la
limitazione per lavori che richiedono una visione stereoscopica applicando per
tali attività una riduzione del 10% del salario statistico.
L’Alta
Corte, in una sentenza U 183/98 dell’8 luglio 1999, ha confermato la completa capacità lavorativa di
un assicurato disegnatore/architetto che a seguito di un infortunio all’occhio
destro (“il a été blessé à l’oeil droit par un éclat métallique, alors qu’il
enlevait des carreaux d’un mur à l’aide d’un marteau et d’un burin”) aveva
perso la visione binoculare e stereoscopica.
In quella sentenza la
nostra Massima Istanza ha ripreso le considerazioni del Prof. Dr. __________,
specialista in oftalmologia ed ha così concluso:
"
(…)
Selon l’expérience, les personnes présentant une
vision monoculaire sont en mesure d’effectuer la plupart des métiers et
qu’il est fréquent que le travail à l’écran permette à des personnes possédant
une acuité visuelle fortement réduite d’être encore productive, les documents
pouvat être aggrandis à volonté.Si l’assuré rencontre des problèmes de réglage
de distance en raison de son hypermétropie et de sa presbytie, ces problèmes
peuvent normalment être résolus à l’aide d’une correction optique adéquate.
Selon l’expert, l’impossibilité d’une reconversion à un travail à l’écran est
donc imputable à l’assuré et non aux séquelles de l’accident" (la sottolineatura è del redattore).
Va
ancora rilevato che nell’ambito della 5a revisione dell’AI (cfr.
Messaggio concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione
per l’invalidità (5a revisione dell’AI)
del 22 giugno 2005) e alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. sentenza 9C_547/2009 del 30 ottobre 2009 pubblicata nella SVR 2010 nr. 16), sul diritto a provvedimenti di integrazione, è
ritenuta sufficiente una minaccia di invalidità e non più una minaccia diretta
di invalidità quale presupposto al diritto a provvedimenti di integrazione (“Der Anspruch auf Eingliederungs-massnahmen setzt somit
nur noch eine drohende, und nicht mehr eine unmittelbar drohende Invalidität
voraus”, cfr. consid. 2.2.).
In casu, tuttavia,
anche considerando le indicazioni del Dr. __________ che nel
referto del 12 settembre 2008, aveva sottolineato che “permangono netto calo
del visus a destra nonché eventualità di insorgenza di cataratta
post-traumatica e/o glaucoma post-traumatico” (doc. LAINF 23-3) e quelle della
Dr.ssa __________: “Per quanto riguarda la prognosi questa resta sempre
riservata, dato che dopo forti contusioni oculari sono possibili complicanze
tardive quali glaucoma secondario (già presente), cataratta traumatica o
distacco retinico” (doc. AI 6-4), questa Corte ritiene che anche
nell’eventualità di un peggioramento della patologia all’occhio destro (glaucoma
secondario, cataratta traumatica o distacco retinico) la capacità lavorativa dell’assicurata
rimarrebbe comunque completa essendo sufficiente, secondo le indicazioni del
Dr. __________ fatte proprie dal Tribunale federale (cfr. la sentenza U 183/98 dell’8
luglio 1999), la visione monoculare per l’esercizio della precedente attività
di impiegata di commercio.
Viste dunque
le affidabili conclusioni del SMR e della consulente in integrazione
professionale e alla luce della giurisprudenza appena citata, richiamato
inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con
il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,
111.
V 188 consid. 2b), che l'assicurata è abile in
misura totale nella sua attività di impiegata di commercio.
Questa
Corte sottolinea al proposito che l’assicurata, dopo le scuole dell’obbligo e
l’apprendistato di impiegata di commercio, ha lavorato dal 1981 al 1986 come
segretaria presso l’__________ di __________, poi come ausiliaria di pulizia
(1988), come cameriera (1989-1990) e dal 1991 al 2003 è tornata a lavorare
presso l’__________ di __________ (__________, cfr. doc. 9-4). Essendo
l’infortunio avvenuto il 30 giugno 2000 l’assicurata ha dunque lavorato ancora
alcuni anni quale segretaria. Ciò corrobora la tesi dell’amministrazione
secondo cui il cambiamento di attività professionale è da ricondurre più a
motivi personali che di salute.
Nella
misura in cui l’UAI ha rifiutato all’assicurata il diritto a provvedimenti
professionali (cfr. consid. 2.2 e 2.3), la decisione formale del 9 giugno 2009
merita quindi conferma.
2.8
L’assicurata
ha chiesto al TCA l’esecuzione di una nuova valutazione medica (XV).
Al
proposito va nuovamente ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,
si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda
pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti medici.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico
dell’assicurata ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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