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Decisione

32.2009.149

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 dicembre 2009Italiano82 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. VI

e VII sono stati trasmessi alle parti (doc. VIII), per osservazioni.

1.7. L’UAI ha

presentato le proprie osservazioni in data 18 novembre 2009 (doc. IX), mentre

l’assicurato è rimasto silente.

Il doc. IX

è stato trasmesso all’assicurato (doc. X), per conoscenza.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a sopprimere, in

via di riconsiderazione, la rendita intera di invalidità di cui era al

beneficio RI 1.

Detto

altrimenti, come verrà esposto più diffusamente nel prosieguo, occorre

esaminare se la decisione del 22 giugno 2001 (con la quale l’UAI ha accordato

all’interessato una rendita intera di invalidità a far tempo dal 1° giugno

2000, cfr. doc. 40/1-4), è da considerare manifestamente errata e se la sua

rettifica riveste una rilevante importanza.

Pacifico

è che la soppressione della rendita non è giustificata sulla base dell’art. 17

LPGA (in merito alla revisione ex art. 17 LPGA cfr: DTF 130 V 349 consid. 3.5,

113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b),

poiché nel frattempo lo stato di salute dell’assicurato non è migliorato (cfr.

annotazioni del medico SMR, dr. __________, del 17 febbraio 2009, in cui il medico ha indicato che “medicalmente dal 2000 ad oggi non si oggettiva un

significativo miglioramento dello stato di salute dell’assicurato”, doc.

125-2).

Nella

decisione impugnata (doc. C), l’UAI ha così motivato la soppressione della

rendita:

"

(...)

Nel caso specifico si rammenta che il diritto

alla rendita intera le era stato concesso con decisione formale del 22.06.2001.

A quel momento l'amministrazione aveva proceduto

alla definizione del diritto alla rendita mal interpretando gli elementi di

carattere medico che giustificavano solo per un periodo limitato e

di breve durata l'incapacità lavorativa. È stata

quindi attribuita la rendita senza procedere con ulteriori accertamenti medici

e/o economici.

La documentazione medico-specialistica acquisita

all'incarto in fase di revisione, ed in particolare la perizia eseguita dal

Servizio accertamento medico Al (SAM) di Bellinzona, oggettiva l'incapacità

lavorativa del 20% sia nelle professioni esercitate prima dell'insorgenza del

danno alla salute che in attività adeguate allo stato di salute.

Limiti funzionali: può svolgere un'attività

lavorativa leggera dove non debba alzare ripetutamente pesi superiori ai 15 kg,

gli sia possibile alternare la posizione da seduta a quella in piedi alla

deambulazione, non debba ripetutamente eseguire movimenti di

flessione/rotazione del tronco e non debba stare su impalcature e scale a

pioli; si deve inoltre trattare di un'attività in cui non sia necessaria

l'acuità visiva perfetta e la visione binoculare perfetta.

Nel caso specifico, a livello teorico ed in un

mercato del lavoro supposto in equilibrio, può svolgere attività leggere del

settore secondario (operaio generico, addetto alla sorveglianza, ecc.) ed

attività del settore terziario (aiuto-venditore presso chioschi, do-it, piccoli

negozi di alimentari / portiere / custode, ecc.) reperibili sul mercato libero

del lavoro senza necessità di formazione professionale specifica.

Salario da valido: poiché non svolge alcuna attività lavorativa da 7-8 anni e che

precedentemente ha svolto svariate attività lavorative si ritiene adeguato che

il salario da valido venga stabilito sulla base dei rilevamenti statistici

(tabelle RSS). La categoria 4.2. (attività non qualificate) definisce nel 2007

un salario annuale di Fr. 60'144.-.

Salario da invalido: in considerazione del fatto che la gamma di attività esigibili è

piuttosto vasta, alfine di determinare il reddito da invalido di un assicurato

è possibile far riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS),

editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica. A seguito della

sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria

del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità

dei valori regionali (tabella TA13). La nuova giurisprudenza impone infatti che

il reddito da invalido vada determinato in applicazione dei valori nazionali

(tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata

dall'Ufficio federale di statistica l'assicurato nel 2007 potrebbe realizzare

un salario annuo di Fr. 60'144 (categoria 4.2: attività semplici e ripetitive,

valore mediano).

Su quest'importo può essere operata una riduzione

fino ad un massimo del 25% ad assicurati che, a causa della particolare

situazione personale e professionale, non possono mettere a frutto la loro

capacità di guadagno residua e che pertanto non riescono a raggiungere il

livello medio dei salari sul mercato.

In considerazione del limite di caricabilità,

nonché della necessità di cambio posturale, sembra adeguato apportare una

riduzione globale del 10%.

Con una capacità lavorativa residua dell'80% e

con la riduzione stabilita si ottiene un salario da invalido di Fr. 43'304.-.

Di seguito si riporta il calcolo effettuato per

determinare il grado d'invalidità:

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità CHF 60'144.00

con invalidità CHF

43'304.00

Perdita di guadagno CHF 16'840.00 =

Grado d'invalidità 28.00

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%,

il diritto alla rendita si estingue.

Non vi sono le premesse per applicare

provvedimenti professionali tuttavia, su espressa richiesta scritta si resta a

disposizione per accordare un aiuto al collocamento.

Tenuto conto dei principi fondati sulle procedure

di riconsiderazione, rispettivamente di revisione, occorre in concreto ed

indiscutibilmente sopprimerle il diritto alla rendita, a fronte dell'assenza

degli elementi e dei presupposti basilari che per principio reggono il diritto

a tale prestazione." (Doc. C)

2.3. L'art.

53 LPGA prevede che:

"

1 Le decisioni e le decisioni su

opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a

revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti

rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Considerandi

2.

L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica

ha una notevole importanza.

3.

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato

inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso."

I

principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati

dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati

all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52;

STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005

nella causa G., I 133/04, consid. 1.2).

Conformemente

a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 3

maggio 2006 nella causa E. (I 512/05), consid. 3 e riferimenti).

Per

giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è

manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente

al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi

in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi

citati).

Mediante

la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,

rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei

fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di

principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid.

4a/cc).

Una

decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base

di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle

disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo

inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).

Ciò

è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di

invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione

professionale sulla rendita (STFA I 559/02 del 31 gennaio 2003).

Per

contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della

prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un

potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la

decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto

(STFA I 790/01 del 13 agosto 2003, consid. 3).

In

una sentenza I 406/05 del 13 luglio 2006, consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato

manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva

riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che,

nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una inabilità lavorativa

del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale)

vista l’inidoneità della professione di coiffeur a causa delle cervicalgie

sofferte, considerata l’inesistenza di elementi medici che potessero escludere

l’esercizio di un’attività adeguata e ritenuta la mancanza della volontà di

cambiare orientamento professionale, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare

se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività

sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa

residua.

Anche

nella sentenza I 302/04 del 28 marzo 2006, il TFA ha ritenuto come errore

manifesto l’agire dell’Ufficio AI di aver considerato un assicurato totalmente inabile

al lavoro nella sua precedente attività, riconoscendogli quindi il diritto ad

una rendita intera, senza aver tenuto conto che dal punto di vista medico egli

era stato ritenuto abile al lavoro in attività leggere adeguate e senza

procedere alla valutazione economica mediante il raffronto dei redditi.

Giusta

l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa

in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione (lett. a).

Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui

avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se

quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 (lett. b).

L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche

in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame

(riconsiderazione) (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,

in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad

art. 41, pag. 263; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision

in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).

Condizione

necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante

una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La

riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene

quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro

futuro, eccezion fatta per

i casi in cui l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual

caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF

110.

V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95ss). Il TFA ha pure

stabilito che l’inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va

stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111

V 197).

2.4

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.5

Se il grado

d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in

modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.

1.

LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile

modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato

stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno

per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti

che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della

grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di

revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o

d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,

prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi

invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o

perché l’invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel

capoverso 3.

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento

dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante

il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza

interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non

soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto

retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella

causa St.; RCC 1984 p. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994

nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che

le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una

modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In ogni

caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta,

sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;

STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

Per

stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita

a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.

2.

con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.

cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 258).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita

d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2

lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione

della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,

il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

2.6

Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V

165= RCC

1977.

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;

ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid.

3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102.

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.

1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.

3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella

causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…)

il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396.

segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I

621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.7

L’insorgente

sostiene che non sono dati i presupposti per procedere ad una riconsiderazione

della fattispecie poiché egli è da considerare ancora inabile al lavoro al 100%

in qualsiasi attività, come a suo tempo stabilito dall’amministrazione.

L’UAI ritiene, invece, che

nel 2001, in realtà, non è stata esperita una completa e corretta valutazione e

quantificazione della capacità lucrativa dell’assicurato. Infatti, da una parte,

il consulente IP incaricato ha considerato l’assicurato totalmente inabile al

lavoro in qualsiasi attività senza prima interpellare il medico del SMR. D’altra

parte, il medico del SMR ha indicato che la causa dell’interruzione

dell’accertamento professionale allora in corso era di natura transitoria e

quindi non suscettibile di compromettere durevolmente la capacità lavorativa

dell’interessato, di modo che sarebbe stata necessaria una nuova valutazione

del caso da parte del consulente IP, cosa che, in realtà, non è mai stata

effettuata.

Nonostante tale

indicazione, infatti, il funzionario incaricato ha stabilito un grado di

invalidità dell’80%, senza tuttavia procedere ad un confronto dei redditi.

Il TCA constata, a questo proposito, che nel rapporto intermedio del 15 novembre 2000, il consulente in integrazione

professionale incaricato aveva rilevato:

"

L’assicurato, a causa di vari problemi di salute

(v. rapporti del Dott. __________, medico generalista, del Dott. __________,

medico ortopedico e del Dott. __________, oculista), presenta una capacità

lavorativa molto limitata.

A causa dei suoi problemi al rachide (protrusione

discale L4-L5) e alla caviglia destra, egli può unicamente svolgere attività

leggere.

Per problemi alla vista (ridotta funzione visiva

bilaterale e mancata visione stereoscopica) egli ha invece una capacità

lavorativa medico-teorica del 50%.

Con queste controindicazioni (lavoro leggero al

50%, che permetta di cambiare posizione corporea e che non richieda di eseguire

lavori ripetitivi, di scrivere o leggere anche per brevi periodi e di guidare)

diventa veramente problematico immaginare un’attività lucrativa adatta

all’assicurato.

Tenuto però conto degli interessi e, soprattutto,

delle richieste dell’assicurato, ho preso contatto con la __________ di __________

(__________, __________, tel. __________) per verificare se era possibile

organizzare per il signor RI 1 un periodo di osservazione come “sorvegliante e

addetto alla cura di animali”.

Lo scopo di questo accertamento è, innanzitutto,

quello di verificare la capacità lavorativa dell’assicurato in un’attività

medio-leggera non ripetitiva e troppo pesante per la vista.

Sulla base dei risultati della prova si potrà

valutare se esistono le condizioni per un reinserimento parziale

dell’assicurato nel mondo lavorativo.

Vogliate perciò riconoscere all’assicurato le

indennità giornaliere e le spese di viaggio (mezzi pubblici) dal 1° dicembre

2000.

al 28 febbraio 2001.” (Doc. 23-1)

Nel rapporto finale del 22 febbraio 2001, il

consulente incaricato aveva tuttavia considerato l’interessato completamente

inabile in qualsiasi attività nel normale ciclo produttivo, per le seguenti ragioni:

"

Ricordo che l’assicurato, a causa di vari

problemi di salute (v. rapporti del Dott. __________, medico generalista, del

Dott. __________, medico ortopedico e del Dott. __________, oculista), presenta

una capacità lavorativa molto limitata.

A causa dei suoi problemi al rachide (protrusione

discale L4-L5) e alla caviglia destra, egli può unicamente svolgere attività

leggere.

Per problemi alla vista (ridotta funzione visiva

bilaterale e mancata visione stereoscopica) egli ha invece una capacità

lavorativa medico-teorica del 50%.

Il signor RI 1 è quindi ritenuto in grado di

svolgere un lavoro leggero al 50%, che permetta di cambiare posizione corporea

e che non richieda di eseguire lavori ripetitivi, di scrivere o leggere anche

per brevi periodi e di guidare.

Tenuto conto di tutte le controindicazioni e

visto il suo interesse, ho accettato di far svolgere all’assicurato un periodo

di prova come guardiano d’animali.

Quest’accertamento, se positivo, sarebbe potuto

sfociare in un reinserimento lavorativo parziale. Purtroppo questa prova ha

dovuto essere interrotta dopo circa un mese a causa delle frequenti assenze

dell’assicurato per malattia (al servizio indennità si può chiedere il

conteggio preciso).

Sembra che i problemi di salute si siano

ulteriormente aggravati a causa di un’infezione a seguito di una ferita.

Vista la situazione non ritengo giustificati

altri provvedimenti professionali.

Sulla base delle indicazioni mediche dell’incarto

(eventualmente da aggiornare visto il recente problema di salute) ritengo

l’assicurato completamente inabile in una qualsiasi attività nel normale ciclo

produttivo.

Su tale base ritengo conclusa la lavorazione

della pratica.” (Doc. 33-1)

Successivamente, nella “Proposta

segretario-ispettore” del 30 aprile 2001, il funzionario incaricato ha

indicato:

"

Tenuto conto delle conclusioni 22.02.2001

dell’OP, il caso viene sottoposto per l’esame del diritto a rendita.

Il consulente professionale è a disposizione per

eventuali precisazioni.” (Doc. 36-1)

Nella “Proposta medico”

del 7 maggio 2001, la dr.ssa __________ del SMR ha osservato:

" L'aggravamento

dello stato di salute dell'A segnalato e che ha causato una inabilità

lavorativa prolungata dal 22.12.2000 al 26.02.2001 era causata da una infezione

tipo linfangite a partenza di una ferita al dito. Queste infezioni di regola

sotto adeguato trattamento guariscono (come è il caso dell'A) e non determinano

delle sequele tali da causare una diminuzione della capacità lavorativa. Lo

stato di salute attuale è dunque da considerare invariato rispetto all'inizio

del tentativo di reinserimento lavorativo parziale con le limitazioni

funzionali note e citate nei rapporti medici e riassunte nel rapporto del OP.

Vista la giovane età dell'A., mi sembra prematuro di rinunciare a

cercare ulteriori possibilità di reinserimento. Discuterei volentieri il caso

con OP." (Doc. 37-1)

Nonostante tale

indicazione del medico del SMR, il funzionario incaricato, con scritto del 10

maggio 2001, ha invitato la Cassa __________ ad emettere la decisione di

attribuzione di una rendita di invalidità, per un grado dell’80%, a partire dal

1° giugno 2000, come da delibera allegata, indicando che una revisione era da

prevedere per il 1° maggio 2004 (cfr. doc. 39/1-2).

A seguito di tale

richiesta, la Cassa ha quindi emesso la decisione del 22 giugno 2001, con la

quale all’assicurato è stata assegnata una rendita intera di invalidità, per un grado di invalidità dell’80%, a decorrere dal 1°

giugno 2000, con la seguente motivazione:

" Dall’esame della documentazione medico-economica acquisita agli atti

AI, si rileva che il danno alla salute di cui il richiedente è portatore

comporta una incapacità al guadagno nella misura dell’80%. Viene pertanto

riconosciuto il diritto ad una rendita intera di invalidità, con effetto

1.6

, dopo un anno di carenza (art. 29 LAI).”

(Doc. 38-1)

2.8

Chiamato

ora a pronunciarsi il TCA ritiene che, a ragione, l’Ufficio AI ha stabilito che

la decisione del 22 giugno 2001 (doc. 40/1-4), con la

quale aveva riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera di

invalidità dal 1° giugno 2001, era manifestamente errata ai sensi dell’art. 53

cpv. 2 LPGA e della giurisprudenza federale sviluppata al riguardo (cfr.

consid. 2.3.).

A tal

proposito, nell’Annotazione per l’incarto del 22 febbraio 2006, l’avv. __________

del Servizio giuridico dell’UAI ha osservato:

"

L’esame del caso permette tuttavia di concludere

che effettivamente i presupposti per procedere ad una riconsiderazione siano

dati.

In effetti:

-

con rapporto del 22 febbraio 2001 il CIP ha

interrotto l’accertamento professionale concludendo alla completa inabilità

dell’assicurato in qualsiasi attività lucrativa, senza prima interpellare il

SMR;

-

il SMR ha dal canto suo evidenziato che la

problematica a causa della quale i provvedimenti erano stati interrotti era di

natura transitoria, quindi non suscettibile di compromettere durevolmente la CL. Dalla lettura degli atti pare tuttavia che la proposta di discussione avanzata dal medico

del SMR sia caduta nel vuoto;

-

il __________, infine, senza prima ripassare il

caso al CIP affinché prendesse atto di quanto stabilito in sede medica, ha

dichiarato sussistere un grado di invalidità pari all’80%, senza addurre alcuna

giustificazione e senza procedere ad un paragone dei redditi.

In tali circostanze si può pertanto concludere

che la decisione del 22 giugno 2001 era chiaramente scorretta.” (Doc. 66-1)

Il TCA non

può che fare proprie queste considerazioni dell’amministrazione.

Va

infatti sottolineato che il modo di procedere utilizzato dall’amministrazione,

nel 2001, al fine di fissare il grado di invalidità dell’interessato, è errato,

in quanto non rispettoso della legge e delle regole giurisprudenziali sopra

esposte (cfr. consid. 2.4.).

In primo

luogo, il TCA rileva che essendo l’assicurato affetto da molteplici disturbi,

di natura ortopedica e oftalmologica, l’amministrazione avrebbe in ogni caso

dovuto sottoporre l’interessato ad una perizia bidisciplinare (cfr. STF

9C_583/2008 del 15 gennaio 2009;9C_844/2007 del 29 agosto 2008;9C_427/2007

del 5 febbraio 2008), al fine di stabilire con esattezza quali

fossero le patologie che lo affliggevano e le ripercussioni di queste ultime

sulla sua capacità lavorativa residua, con riferimento sia alla precedente

attività, sia ad altre attività esigibili.

Al

riguardo, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado

di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non

si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a

un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti

gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001

nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In una

sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il

giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito

nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

L’UAI, al

contrario, si è limitato a richiedere ai curanti di compilare l’usuale rapporto

medico all’attenzione dell’amministrazione e poi, senza disporre di una

valutazione medica globale, ha trasmesso l’incarto al Servizio integrazione.

Il dr. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, nel suo rapporto dell’11 gennaio 2000, poste

le diagnosi di “lombalgia e lombosciatalgia a destra. Piccola protrusione

discale L4/L5. Stato dopo tenosinoviectomia dei flessori della caviglia destra”

(doc. 18-2), ha considerato che l’assicurato avrebbe dovuto evitare di

sollevare pesi eccessivi a causa dei suoi dolori alla schiena, ritenendo che

“la capacità lavorativa può essere praticamente normale se il paziente è

occupato in un lavoro che non solleciti troppo la schiena. Non posso essere più dettagliato poiché la capacità lavorativa non è mai stata

oggetto di discussione e quindi non conosco le condizioni di lavoro del

paziente” (doc. 18-3).

Il dr. __________,

spec. FMH in medicina generale, nel suo rapporto del 16 giugno 2000, poste le

diagnosi di “importante ridotta funzione visiva bilaterale di 0.3 con strabismo

di ampiezza marcata e nistagmo a frequenza elevata con battito verso sinistra;

sindrome lombospondilogena destra in stato da osteocondrosi Scheuermann con

alterazioni dei piatti vertebrali toraco-lombari, discopatie multiple da L4 a

S1 con protrusione discale dorso-laterale destra, assenza comunque di classiche

ernie discali translegamentari o compressioni radicolari; stato dopo

tenosinoviectomia dei flessori della caviglia destra 1990” (doc. 19-3), ha ritenuto l’interessato totalmente inabile al lavoro nella sua precedente

professione (doc. 19-5).

Il dr. __________,

spec. FMH in oftalmologia, nel suo rapporto del 17 luglio 2000, posta la

diagnosi di “nistagmo congenito”, ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al

50% nella sua precedente attività, aggiungendo che “la ridotta funzione visiva

bilaterale e la mancanza di visione stereoscopica binoculare impediscono lavori

richiedenti impegno visivo e rendono impossibile la guida di un veicolo” (doc.

20-3).

Solo

sulla base di queste valutazioni dei curanti dell’interessato, dunque, non era

possibile stabilire quale fosse il grado di abilità lavorativa globale dell’interessato

sia nella precedente professione, sia in altre attività adatte.

In

secondo luogo, il TCA rileva che, nonostante non fosse chiara l’entità della

capacità lavorativa residua dell’interessato, l’UAI, in data 3 agosto 2000, ha affidato l’incarico per integrazione al funzionario competente. Quest’ultimo, nel suo

rapporto del 15 novembre 2000, come visto (cfr. consid. 2.7.) - pur ritenendo

che l’assicurato presentasse una capacità lavorativa “molto limitata” e che, alla

luce delle limitazioni presentate (ossia il fatto di poter esercitare solo

un’attività leggera, nella misura del 50%, che consenta di cambiare posizione

corporea e che non richieda di compiere lavori ripetitivi, di scrivere o di

leggere anche per brevi periodi e di guidare, cfr. doc. 23-1), “diventa

veramente problematico immaginare un’attività lucrativa adatta all’assicurato”

- ha tuttavia predisposto per l’assicurato uno stage in qualità di

“sorvegliante e addetto alla cura degli animali” presso la __________ di __________,

per “verificare la capacità lavorativa dell’assicurato in un’attività

medio-leggera non ripetitiva e non troppo pesante per la vista”, così da stabilire

se vi fossero le condizioni per un reinserimento parziale dell’interessato nel

mondo lavorativo (doc. 23-1).

Dato

tuttavia che tale accertamento ha dovuto essere interrotto dopo circa un mese a

causa delle frequenti assenze per malattia dell’interessato, il funzionario

incaricato, nel rapporto del 22 febbraio 2001, ha indicato che “sembra che i problemi di salute si siano ulteriormente aggravati a

causa di un’infezione a seguito di una ferita”, ritenendo che, “sulla base

delle indicazioni mediche dell’incarto (eventualmente da aggiornare visto il

recente problema di salute), l’assicurato sia completamente inabile al

lavoro in qualsiasi attività (doc. 33-1, sottolineature della redattrice).

Alla luce

di queste indicazioni, l’UAI ha quindi chiesto al dr. __________ di compilare

un rapporto di decorso.

Nel

rapporto del 23 marzo 2001, il dr. __________ ha indicato che lo stato di

salute dell’assicurato è “stazionario”, indicando nuovamente che l’interessato

va considerato totalmente inabile al lavoro (doc. 34-1).

Invitata

ad esprimersi in merito, la dr.ssa __________ del SMR, nelle sue annotazioni

del 7 maggio 2001, ha chiaramente indicato che l’aggravamento dello stato di

salute segnalato nel rapporto del consulente IP, causato da una infezione al

dito, ha comportato un’inabilità lavorativa di natura transitoria (dal

22.

dicembre 2000 al 26 febbraio 2001), aggiungendo che “lo stato di salute

attuale è dunque da considerare invariato rispetto all’inizio del tentativo di

reinserimento lavorativo parziale con le limitazioni funzionali note e citate

nei rapporti medici e riassunti nel rapporto del OP” (cfr. doc. 37-1,

sottolineatura della redattrice). La dr.ssa __________ ha inoltre sottolineato

che “vista la giovane età dell’assicurato, mi sembra prematuro di rinunciare

a cercare ulteriori possibilità di reinserimento. Discuterei volentieri il caso

con OP” (doc. 37-1 sottolineatura della redattrice).

Nonostante

questa precisa e motivata richiesta da parte del medico del SMR, il caso non

è tuttavia stato nuovamente sottoposto al consulente IP.

Inspiegabilmente,

al contrario, il funzionario incaricato ha proceduto all’emissione della

delibera con la quale veniva accordata all’interessato una rendita intera di

invalidità, per un grado dell’80% (cfr. doc. 39-1), senza effettuare alcun

confronto dei redditi (cfr. STF 9C_612/2009 del 30 ottobre 2009).

Pertanto,

alla luce di quanto appena esposto, la decisione del 22 giugno 2001 dell’UAI deve

essere considerata manifestamente errata.

2.9

In sede di

revisione, dopo avere preso conoscenza del fatto che in data 27 settembre 2006

l’assicurato ha subito un incidente della circolazione (cfr. doc. 81-1), l’UAI,

al fine di chiarire la situazione dal profilo medico, ha affidato al SAM il

mandato di esperire una perizia pluridisciplinare.

In tale

ambito, i medici del SAM hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________),

neurologica (dr. __________), ORL (dr. __________), oftalmologica (dr.ssa __________)

e quella psichiatrica (dr. __________).

L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________,

specialista FMH in reumatologia e riabilitazione, il quale, nel suo referto del

3.

settembre 2007, ha posto le diagnosi di “sindrome

cervico-toracolombovertebrale su alterazioni statiche con leggera scoliosi a

forma di S della colonna vertebrale, nonché ipercifosi toracale in paziente con

stato dopo Morbo di Scheuermann toracolombare. Presenza di discopatie

soprattutto a livello L4/L5; stato dopo colpo di frusta a livello della colonna

cervicale per tamponamento avvenuto in data 27.09.2006; periartropatia

omeroscapolare tendinopatica a livello della spalla destra” (doc. 95-32).

Lo specialista ha sottolineato che “in considerazione

dei reperti clinici e radiologici evidenziati, ritengo che le limitazioni

funzionali di questo paziente siano determinate in particolar modo dallo stato

dopo Morbo di Scheuermann e dalle problematiche degenerative a livello

cervicale e lombare”, aggiungendo che “si tratta comunque di reperti non

particolarmente importanti” (doc. 95-33, sottolineatura della redattrice).

Il dr. __________ ha quindi considerato che vi

sono delle limitazioni “per quanto riguarda un’attività estremamente pesante

come potrebbe essere quella di manovale, muratore o uomo tuttofare oppure anche

nel trasporto di pesi o di operaio non qualificato addetto in particolar modo

comunque a lavori estremamente pesanti”, nel quale l’assicurato è da

considerare inabile al lavoro nella misura del 30% (doc. 95-33).

Il dr. __________ ha per contro ritenuto

l’interessato totalmente abile al lavoro in “un’attività professionale che

tenga in considerazione le problematiche a livello della colonna vertebrale, in

particolar modo che permetta al paziente di evitare di alzare dei pesi

superiori a 15 kg ripetutamente, che gli permetta di lavorare alternando la

posizione seduta a quella in piedi e alla deambulazione, che gli permetta di

evitare ripetuti movimenti di flessione e rotazione del tronco” (doc. 95-34).

L’aspetto neurologico è invece stato valutato dal

dr. __________specialista FMH in neurologia, il quale, nel suo referto del 16 agosto

2007, ha posto le diagnosi di “cefalea cronica giornaliera (probabile

componente tensionale, un’ev. associata emicranica meno probabile); nistagmo

congenito; sindrome lombovertebrale senza deficit radicolari” (doc. 95-39).

Il dr. __________ ha rilevato che “dal punto di

vista neurologico le cefalee possono eventualmente determinare una diminuzione

massima della capacità lavorativa del 20%, intesa come orario lavorativo

completo ma con riduzione del rendimento, nella precedente attività, mentre in

altre attività non vi è alcuna diminuzione della capacità lavorativa (doc. 95-40).

L’aspetto ORL è stato approfondito dal dr. __________,

specialista FMH ORL, il quale, nel suo referto peritale del 21 agosto 2007, ha posto le diagnosi di “ipoacusia unilaterale sinistra, con perdita secondo tabella CPT/AMA

orecchio destro 7.4% e orecchio sinistro 85.1%. Da queste cifre risulta una

menomazione per deficit unilaterale del 10%. Tinnito cronico con menomazione

del 5%” (doc. 95-26).

Il dr. __________ ha rilevato che tali diagnosi

non hanno influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurato (doc. 95-26).

L’aspetto oftalmologico è invece stato esaminato

dalla dr.ssa __________, specialista FMH in oftalmologia, la quale, nel suo

referto del 4 settembre 2007, posta la diagnosi di “nistagmo congenito”, ha

indicato che lo stato di salute dell’interessato è “per il momento stazionario”,

aggiungendo che potrebbe tuttavia “subentrare una cataratta che per il momento

è in forma molto discreta” (doc. 95-36).

La specialista ha aggiunto che “le limitazioni

funzionali dal punto di vista oftalmologico sono l’assenza della visione

stereoscopica come pure un’acuità visiva ridotta sia in vicinanza che in

lontananza” (doc. 95-36).

Quanto alla capacità lavorativa, la dr.ssa __________

ha indicato che “il paziente può svolgere delle attività che non richiedono

grandi sforzi fisici. Per quel che riguarda i problemi oftalmologici, una

attività che non richiede un’acuità visiva del 100% come pure una visione

binoculare perfetta. La capacità lavorativa in attività come custode può essere

valutata dal 30% al 40%” (doc. 95-36).

Infine, l’aspetto psichico è stato vagliato dal

dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel

suo referto del 16 agosto 2007, non ha posto alcuna diagnosi invalidante,

rilevando che “dal punto di vista puramente psichiatrico, egli attualmente

presenta alcuni sintomi tipo ansia e disturbi del sonno che sono dovuti la

maggiorparte a causa dei dolori alla colonna lombare ed una certa insicurezza e

diminuzione dello slancio vitale. Questi sintomi comunque non sono sufficienti

per poter diagnosticare una vera e propria patologia psichiatrica, egli infatti

non è mai stato in cura psichiatrica e non ha mai assunto alcuno psicofarmaco e

dal punto di vista psichiatrico attualmente è abile nella misura completa”

(doc. 95/22-23).

Lo specialista ha aggiunto che qualora in futuro

l’assicurato dovesse svolgere un’attività lavorativa “sicuramente migliorerebbe

ulteriormente la sua situazione psichica, migliorando la sua autostima in modo

da poter gestire ancora meglio il suo tempo” (doc. 95-23).

Infine, il dr. __________ ha indicato che la

prognosi a medio-lungo termine, salvo eccezioni, è favorevole.

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 17 settembre 2007, i medici del SAM, sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso

sulla capacità lavorativa di “sindrome cervico-toraco-lombovertebrale con/su

alterazioni statiche, leggera scoliosi a forma di S della colonna vertebrale,

ipercifosi toracale, pregresso Morbo di Scheuermann toracolombare, discopatie

soprattutto a livello L4-L5; periartropatia omeroscapolare tendinotica alla

spalla destra; cefalea cronica giornaliera con/su probabile componente

tensionale, eventuale associata emicranica (ma meno probabile); nistagmo

congenito”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

hanno indicato quelle di “ipoacusia unilaterale a sinistra; dislipidemia;

obesità (BMI 31)” (doc. 95-15).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM

hanno ritenuto l’assicurato totalmente inabile al lavoro in attività pesanti,

ma abile al lavoro all’80% (da intendersi come presenza durante tutto il

giorno, ma con un rendimento ridotto), a decorrere dal mese di marzo 2007, “in

un’attività in cui non debba alzare ripetutamente pesi al di sopra dei 15 kg,

in cui possa alternare la posizione da seduta a quella in piedi alla

deambulazione, in cui non debba ripetutamente eseguire movimenti di flessione e

rotazione del tronco; inoltre deve trattarsi di un’attività in cui non sia

necessaria un’acuità visiva perfetta ed una visione binoculare perfetta. Si

sconsigliano attività su scale a pioli e su impalcature” (doc. 95-18).

I medici del SAM hanno inoltre consigliato

all’assicurato di portare la protesi acustica che già possiede.

Infine, essi hanno rilevato che “non possiamo

confermare la decisione UAI del 2001 (invalidità all’80%)” (doc. 95-18).

Il dr. __________ del SMR, laureato in medicina e

chirurgia (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei

medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), nel suo rapporto medico del 30

novembre 2007, poste le diagnosi principali di “1) sindrome

cervico-toraco-lombovertebrale con/su: alterazioni statiche, leggera scoliosi a

forma di S della colonna vertebrale, ipercifosi toracale, pregresso Morbo di

Scheuermann toracolombare, discopatie soprattutto a livello L4-L5; 2)

periartropatia omeroscapolare tendinotica alla spalla destra; 3) cefalea

cronica giornaliera con/su probabile componente tensionale e eventuale

associata emicranica (ma meno probabile); 4) nistagmo congenito”, ha indicato:

"

Valutazione peritale SAM del 9.2007

Non può svolgere attività pesanti a causa del

problema reumatologico e oftalmologico.

Dal lato neurologico vi è una limitazione IL 20%

a causa di cefalee in qualsiasi attività.

Auspicabile un calo ponderale a prevenzione delle

malattie cardiovascolari e per diminuire il carico sulla schiena ed

all’apparato locomotorio. Per la dislipidemia si consiglia statina.

Si consiglia all’A. di portare la protesi

acustica che già possiede.” (Doc. 97-2)

Con scritto del 28 gennaio 2009, il dr. __________

ha trasmesso al dr. __________ del SMR copia del rapporto del 2 gennaio 2009

redatto dal dr. __________, Capoclinica e dalla dr.ssa __________, medico

assistente dell’Ospedale __________, del seguente tenore:

"

La informiamo in merito al summenzionato

paziente, portato al nostro pronto soccorso tramite il servizio di ambulanza il

30.

dicembre 2008 e rimasto degente presso i nostri servizi di medicina interna

sino al 31 dicembre 2008, data del rientro a domicilio.

Diagnosi:

1.

Lombalgia acuta su:

- alterazioni cuneiformi di alcuni corpi vertebrali a livello

della giunzione dorso-lombare dovuti alla presenza di noduli di Schmorl

(radiografia colonna 2007)

2.

Nistagmo posizionale congenito

AD 1:

Si tratta di un paziente noto per dolori lombari

cronici su alterazioni degenerative a livello della giunzione dorso-lombare e

discopatia L4-L5 e L5-S1, cefalee inabituali e nistagmo congenito, che giunge

alla nostra osservazione accompagnato dalla Croce Verde per un dolore

invalidante alla colonna lombare con impossibilità alla mobilizzazione.

All’esame obiettivo d’entrata paziente in condizioni generali discrete, lucido,

orientato, collaborante. All’auscultazione cardiaca toni validi, ritmici, pause

apparentemente libere. All’auscultazione del torace murmure vescicolare

normotrasmesso. Addome trattabile, globoso, non dolente alla palpazione

superficiale e profonda. Riflessi osteotendinei elicitabili simmetricamente.

Non deficit di sensibilità agli arti. Deficit di forza bilateralmente su

dolore. Prove di posizione non eseguibili per dolore. Lasègue positivo

bilateralmente. Nistagmo orizzontale.

Agli esami di laboratorio CK 254 U/l.

Siamo quindi confrontati con un paziente che

presenta un’esacerbazione della nota sindrome lombovertebrale in presenza di

una discopatia L5-S1 e L4-L5 e di alterazioni cuneiformi in corrispondenza

della giunzione dorso-lombare.

Intraprendiamo una terapia antalgica con

paracetamolo, Novalgina e Valium, in seguito alla quale abbiamo osservato un

progressivo e rapido miglioramento della sintomatologia.

In data 31 dicembre 2008 il signor RI 1 viene

dimesso a domicilio in migliorate condizioni generali. Alla dimissione:

pressione arteriosa 115/80 mmHg, frequenza cardiaca 64 bpm, regolare,

saturazione ossigeno in aria ambiente 99%, afebbrile.

Terapia all’uscita:

Dafalgan 1 g 1 – 1 – 1 - 1

Novalgina 1 g 1 – 1 – 1 - 1

Valium 5 mg ½ - ½ - 1 - 0

Mg Diasporal 0 – 0 – 1 - 0

Pantozol 40 mg 1 – 0 – 0 – 0.”

(Doc. 121/2-3, sottolineature della redattrice)

Nelle annotazioni del 9 febbraio 2009, il dr. __________

del SMR ha osservato:

"

Procedere

Vedere rapporto medici SMR del 30.11.2007 e

del 28.01.2009

Il 3 febbraio corrente mese ci perviene il rapporto

medico del dr. __________ che allega il rapporto di ricovero dell’A.

all’Ospedale __________ di __________. In quest’ultimo viene citato un ricovero

con entrata avvenuta in pronto soccorso (attraverso un trasporto in ambulanza).

Viene indicata nelle diagnosi:

“lombalgia acuta in presenza di una discopatia

L5-S1 e L3-L4 e di alterazioni cuneiformi in corrispondenza della giunzione

dorso-lombare”, il tutto sulla base oltre che di una pronunciata sintomatologia

dolorifica lombare, di una radiografia della colonna vertebrale datata 2007.

Si deve precisare che il rapporto medico SMR del

30.11.2007

è stato redatto sulla base della valutazione pluridisciplinare SAM

del 17.09.2007 e sulla stessa tutta la documentazione radiografica agli atti

che venne presa in considerazione, comprendeva anche la radiografia succitata

dall’Ospedale __________.

Quindi alla luce di quanto su ed in seguito al

consulto di questa mattina con il reumatologo SMR dr. __________, si conferma

che il ricovero avvenuto il 30 e 31.12.2008 summenzionato non ha influito sulla

nostra presa di posizione SMR del 30.11.2007.”

(Doc. 122-1)

A seguito dell’impossibilità per l’assicurato, a

causa dei forti dolori alla schiena, di effettuare il previsto periodo di

accertamento presso il __________, come indicato dal signor __________ del __________

(cfr. doc. 124-1), il dr. __________, nelle sue annotazioni del 17 febbraio 2009, ha rilevato:

"

PROCEDERE

23.06

: stato

di salute attestato nel 2000 (Dr. med. __________)

Ridotta funzione visiva bilaterale 0,3 con

strabismo marcato e nistagmo orizzontale sx. Sindrome lombospondilogena dx in

stato da osteocondrosi Scheuermann con alterazioni dei piatti vertebrali

toraco-lombari, discopatie multiple da L4 a S1 con protrusione discale

dorsolaterale dx, assenza di ernie discali translegamentari o compressioni

radicolari.

St. d. tenosinoviectomia dei flessori della

caviglia dx.

Dolori ingravescenti alla colonna toraco-lombare

con impossibilità ad eseguire sforzi fisici medio-leggeri. Grave disturbo visivo,

non gli permette di guidare, tantomeno di scrivere o leggere e di eseguire

lavori ripetitivi quale operaio di fabbrica (IL 100%).

Apparato visivo: acuità visiva 0,3 bilaterale non

migliorabile con lenti correttive. Nistagmo. Sistema locomotorio: lieve scoliosi

dx convessa, mobilità della colonna toracolombare limitata di 2/3 in tutte le

direzioni da dolore, distanza pavimento-dita 40 cm, algia alla digitopressione del passaggio toraco-lombare. Sistema nervoso cursorio nella norma.

Attività abituale IL 100% dal 06.2000. Attività adeguata IL 50%.

07.05

: Dr.ssa

med. __________ SMR

Data la giovane età dell'A. prematuro rinunciare

a nuovi tentativi di reinserimento professionali. Discuterei volentieri il caso

con OP.

22.06

:

Decisione di rendita AI grado 80% dal 01.01.2001.

10.05

:

Revisione d'ufficio.

25.05

: Dr.ssa

med. __________ SMR

Stato di salute stazionario.

Attività abituale IL 100% dal 06.2000. Attività

adeguata IL 50%.

22.02.2006

Avv. __________

Pare che la proposta di discussione avanzata dal

medico SMR (07.05.2001) sia caduta nel vuoto. La decisione del 22.06.2001 era

chiaramente scorretta.

12.02

: prima

revisione

16.03

:

Dr.med. __________ SMR

Eseguire perizia SAM.

21.09

: SAM

del 17.09.2007

Nistagmo orizzontale. Visus senza correzione 0,15

a dx e 0,2 a sx. Stato neurologico normale (agli arti superiori).

Colonna cervicale: processi spinosi minimamente

dolenti e rigidi; distanza mento-manubrio-sterno 0,5-17 cm. Colonna toracale: processi spinosi dolenti al passaggio toracolombare; leggera scoliosi

destro-convessa; motilità intatta. Colonna lombare: processi spinosi dolenti;

muscolatura paravertebrale rigida e dolente; distanza dita-piedi (o

pavimento-dita) 34 cm. Schober inferiore da 10 a 14. La zona toracolombare e quella lombare sono molto dolenti.

Riduzione di 1/3 nell'estensione. Dolenzia in

sede parasacrale bilaterale. Caviglia dx dolente ai malleoli laterale e mediale

ed ai movimenti estremi. Tendenza alla retrazione dei diti III-IV e V del piede

dx. Insufficienza venosa cronica stadio I bilateralmente. Minimi edemi

pretibiali.

Diagnosi con influsso sulla CL:

Sindrome cervico-toraco-lombovertebrale con:

- alterazioni statiche; leggera scoliosi; ipercifosi toracale;

pregresso morbo di Scheuermann toracolombare; discopatie soprattutto a livello

L4/L5.

Periartopatia omero-scapolare tendinotica alla

spalla dx.

Cefalea cronica giornaliera. Nistagmo congenito.

IL 100% attività pesanti. IL 20% attività

adeguata (limiti funzionali).

Alla luce di quanto sopra e precisamente in

considerazione:

- del rapporto medico pervenutoci il 23.06.2000 del Dr. med. __________;

- del rapporto medico SMR della Dr.ssa med. __________ del

07.05

;

- della decisione di rendita del 22.06.2001;

- in virtù anche delle osservazioni dell'Avv. __________ del

22.02

;

- ed infine sulla base della valutazione pluridisciplinare SAM

pervenutaci il 21.09.2007;

si conclude che medicalmente dal 2000 ad oggi,

non si oggettiva un significativo miglioramento dello stato di salute dell'A.,

nonostante il SAM stesso si pronunci con una CL del 20% in attività adeguata.

Si conferma quindi uno stato di salute

stazionario dell'A.”

IL 20% anziché CL 20%

PRECISAZIONE

16/03/2009 - __________

(Doc. 125/1-2)

L’assicurato ha poi trasmesso all’UAI i seguenti

referti medici:

-

scritto del 19 febbraio 2009, inviato al dr. __________,

nel quale il dr. __________, spec. FMH in neurologia, poste le diagnosi di “movimenti

involontari non corrispondono ad un morbo di Parkinson e non sono da

classificare con una malattia organica neurologica centrale; forte sospetto

componente funzionale; nistagmo congenito”, ha osservato:

" (...)

Valutazione:

La tua domanda se in

questo paziente oggi 44 anni, siamo confrontati con un morbo di Parkinson, devo

rispondere chiaramente di NO. I criteri cardinali, anche gli elementi motori e

non motori dell'anamnesi non sono sufficienti per una diagnosi organica

extra-piramidale.

Come abbiamo discusso

al telefono, sospetto una componente importante funzionale. I movimenti

"involontari", secondo la mia esperienza, non corrispondono ad una

malattia organica.

Un secondo argomento

è il fatto che il paziente è molto deluso del fatto che l'assicurazione

d'invalidità ha rivalutato la sua rendita ed ha trovato che il paziente

potrebbe essere abile al lavoro ed è già iniziata una riqualifica. E' sempre

difficile, durante un colloquio, distinguere da quale parte vi sono argomenti

funzionali o se vi è un nucleo di una malattia organica. Per questo motivo e

per trovare, finalmente, la verità e una soluzione, consiglio una

ospedalizzazione in una clinica dove il paziente può essere osservato a lungo

termine, dove il paziente può essere valutato da uno psichiatra e dove la

capacità fisica e psichica professionale possa essere valutata. Durante il

colloquio ho anche avuto l'impressione che la motivazione per una

reintegrazione nel processo lavorativo non è molto alta.

Clinicamente non

vi sono abbastanza argomenti per una radicolopatia lombare e sicuramente nessun

deficit senso motorio radicolare negli arti inferiori. (...)"

(Doc. 126-3,

sottolineatura della redattrice)

-

certificato del 18 maggio 2009 del dr. __________,

del seguente tenore:

" Il

paziente soffre da anni di una sindrome lombare cronica con discopotia e

spondilartrosi del segmento L4-L5, per cui è stato messo in AI all'80% dal

2000.

E' stato anche visto ultimamente dal Dr. __________ che propone

un'infiltrazione.

Soffre inoltre di un

nistagmo congenito, con disturbi visivi e di una sindrome psico-organica, che

lo porta a fare movimenti scoordinati con difficoltà alla deambulazione e

perdita di equilibrio, per cui è stato inviato dal neurologo Dr. __________.

Per quel che concerne

lo stato psichico, il paziente soffre di una depressione per cui è stato inviato dal Dr. __________ a __________." (Doc. 132-1)

Nelle sue annotazioni del 22 giugno 2009, il dr. __________

del SMR ha osservato:

"

Procedere

Dopo consulto con il collega psichiatra dr. __________,

si conferma quanto affermato nelle conclusioni del rapporto SMR del 17.02.2009.

La documentazione medica pervenuta agli atti in fase di audizione, del curante

dr. __________, non apporta alcun significativo elemento medico che modifichi

la nostra presa di posizione.

Non entrata in materia.” (Doc. 135-1)

2.10

Con il

ricorso, l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione di

soppressione del diritto alla rendita, trasmettendo al Tribunale, oltre ad

alcuni referti medici già presenti all’incarto, i seguenti certificati medici:

-

referto del 9 aprile 2009 del dr. __________, spec.

FMH in neurochirurgia, indirizzato al dr. __________, del seguente tenore:

" Ti ringrazio per il nuovo invio del tuo sopranominato paziente che ho rivisto il 06.04.2009.

Il paziente riferisce

di accusare dolori lombari da oltre sette anni. Esacerbazione dei dolori in

gennaio con apparizione di un blocco acuto alle gambe e alle braccia. Da allora

ha grandi difficoltà alla deambulazione e non riesce a tenere le cose in mano.

Domina comunque la lombalgia che è sempre presente. Ha grande difficoltà alla deambulazione

e cammina in posizione fortemente anteflessa.

All'esame clinico

noto una deambulazione molto lenta, mobilità lombare ridotta e dolente in ogni

posizione. Palpazione dolente diffusa lombare e muscolare. Pseudolasègue

bilaterale a 20-30°, giwing way bilaterale. Riflessi deboli e simmetrici.

A mio modo di vedere

il paziente presenta disturbi neuro-vegetativi molto importanti e dubito

fortemente che la RM presenti una patologia tale da giustificare il

comportamento del paziente.

Al momento del consulto

il paziente non era in possesso della RM.

Rapporto inviato via fax. L'originale firmato verrà inviato su

richiesta.

Ho veduto la RM il

08.04.09

La RM mostra discopatie pluri-segmentali da L1/2 a L5/S1

con protrusione a base larga L1/2 e leggera stenosi del canale spinale.

Discopatia più accentuata in L4/5 con protrusione a base larga, nessun

conflitto radicolare. Importante artrosi delle faccette articolari.

In considerazione di

quanto sopra proporrei un'infiltrazione delle faccette L4/5 bilateralmente. Ti

prego di annunciare il paziente all'Ars Medica o di informarmi qualora io debba

provvedere." (Doc. I,

sottolineatura della redattrice)

-

referto del 22 maggio 2009 del dr. __________,

Viceprimario del Servizio di Neurochirurgia dell’Ospedale regionale di __________,

indirizzato al dr. __________, del seguente tenore:

" Vedo

in consultazione il 20.05.2009, in sostituzione del Prof. __________, il signor

RI 1.

Motivo del consulto

Sindrome

lombovertebrale con irradiazione pseudoradicolare negli arti inferiori.

Storia clinica

La storia

dell'affezione è riassunta nella lettera del Dr. __________.

Problemi attuali

Abbiamo preso visione

dell'esame RM che mette in evidenza una rottura del disco in L4/L5 con

un'erniazione sottoligamentaria

L4/L5 e un'importante artrosi anche delle faccette articolari.

È probabile che la

sintomatologia dolorosa sia in parte in relazione con le faccette articolari

L4/L5 bilateralmente.

Esprimiamo

fortissimi dubbi su quello che è la compliance del paziente. È previsto domani un consulto psichiatrico."

(Doc. L, sottolineatura della redattrice)

-

referto del 27 luglio 2009, indirizzato al

rappresentante dell’assicurato, redatto dal dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:

" (...)

SITUAZIONE ATTUALE

Con il presente si

certifica che il sig. RI 1, 1964, di __________, è nostro paziente.

Si attesta inoltre

una compromissione grave e cronica dello stato clinico, psicopatologico e

valetudinario del paziente in epigrafe.

Il paziente è seguito

presso lo Studio del Sottoscritto ove è sottoposto ad un trattamento integrato

di tipo psicofarmacologico, psichiatrico e psicoterapico, in seguito ad un

disagio e ad un'angoscia che avevano raggiunto per il paziente un livello

oramai insostenibile.

BREVE ANAMNESI

FAMIGLIARE E PROFESSIONALE

Il paziente,

originario del __________, vive in Ticino dall'età di un anno. Terzogenito,

nato da parto gemellare, di una fratria di sei. I genitori, entrambi viventi,

risiedono attualmente in __________.

Nel 1988 si sposa e ha

due figli, oggi di 18 e 12 anni. Nega particolari problemi coniugali, ma lo

stato tensivo sviluppato dalle recenti vicende si riflette sulla serenità

coniugale con momenti di nervosismo e aggressività.

Da un punto di vista

professionale ha esercitato diversi lavori, come boscaiolo, muratore,

carpentiere, manovale, fino al 2000, quando smette di lavorare per una

problematica di lombo-sciatalgia e richiede una rendita d'invalidità che gli

viene riconosciuta al 100%.

ANAMNESI

PATOLOGICA REMOTA

Lombosciatalgia

recidivante con discopatia a livello L4/L5. Per tale patologia è riconosciuto

inabile al lavoro al 100% fino alla recente rivalutazione che lo considera

inabile nella misura del 28% con conseguente reazione ansioso-depressiva.

DISTURBI

SOGGETTIVI- DIAGNOSI

La diagnosi è di:

Sindrome mista ansioso-depressiva con somatizzazioni multiple

● Disturbo

di personalità istrionica

● Disturbo

somatoforme da dolore persistente.

Il paziente arriva

agli appuntamenti per la maggior parte delle volte puntuale. In diverse

occasioni però fa confusione con i bigliettini degli appuntamenti per cui

arriva in giorni o orari sbagliati.

Orientato solo

parzialmente nelle coordinate spazio-temporali, ordinato discretamente nella

persona e nell'abbigliamento. Il funzionamento cognitivo del sig. RI 1 appare

perturbato, come dimostrano le difficoltà di attenzione e concentrazione, i

sentimenti di estraneità. Vi è totale assenza di iniziativa, motivazione o

interesse, progettualità, mentre i sentimenti di ingiustizia e torto subiti, di

irrimediabile fallimento personale sono totalmente pervasivi.

Atteggiamento per il

resto collaborante, presenta in parte disturbi nel corso e nel contenuto del

pensiero. Non emergono difficoltà nell'elaborazione del linguaggio. Il paziente

non sembra del tutto privo di contatto con la realtà, ma il suo esame di realtà

è fortemente limitato e limitante per il soggetto stesso. Questo si ripercuote

nella sua sfera personale così come in quella sociale e relazionale, in cui le

sue difficoltà da una parte e l'insicurezza

che ne consegue

dall'altra lo costringono in un circolo vizioso in cui ad auto-isolamento segue

isolamento.

L'affettività è

congrua alla situazione e alle tematiche affrontate. Quando si tematizza la

questione relativa alla problematica organica, reagisce con evidente

inquietudine e angoscia.

L'umore appare

deflesso verso il polo depressivo. Non sono presenti ideazioni psicotiche vere

e proprie, ma molto frequenti e profonde sono le ideazioni paranoidi, che

rendono quanto mai probabile un passaggio all'atto.

Presenti anche idee a

sfondo depressivo di tipo melanconico. Evidenti alterazioni nei livelli di

attenzione e concentrazione. Spinta vitale ridotta. Mostra segni evidenti di

anedonia, mimica ridotta, ritiro sociale.

Il suo umore è

disforico, con prevalenza tuttavia della tendenza depressiva e delle ideazioni

"tristi" e a tratti suicidali, reattivi alle difficoltà economiche e

alle conseguenze psicologiche del suo stato psichico sull'armonia familiare. Tali

ideazioni suicidali hanno nell'ultimo periodo trovato un contenuto, dal momento

che il paziente ha focalizzato la modalità dell'ipotetico tentamen, ossia

buttarsi giù da un ponte e la frequenza di tali ideazioni è aumentata di

frequenza e precisione, rendendo allarmante la possibilità di un passaggio

all'atto.

Riferisce lancinanti

dolori alla schiena, in particolare alla colonna vertebrale, in egual modo

nelle posizioni statiche come in quelle dinamiche e preoccupazione per tale

patologia.

Riferisce un

sentimento di rabbia e nervosismo inerente al suo vissuto di vittima e di

incompreso, che fa sì che egli percepisca il mondo circostante come poco

attento e recettivo delle sue importanti psicopatologie.

Il paziente è

affetto dunque da una sintomatologia di tipo depressivo, con somatizzazioni ansiose multiple, accompagnata da crisi e

somatizzazioni d'ansia, nervosismo, disturbi del sonno, rallentamento psichico

e motorio.

Il paziente

continua a manifestare disturbi psicopatologici maggiori a strutturazione

cronica. Si osserva un progressivo processo

involutivo/regressivo, dovuto anche alla sua problematica organica.

E' evidente una

riduzione marcata dell'interesse e della partecipazione ad attività

significative, accompagnata da sentimenti di diminuzione delle prospettive future,

da assenza di progettualità e di qualunque tipo di prospettiva.

Purtroppo tale

quadro ha mostrato nell'ultimo periodo un ulteriore peggioramento nel suo

decorso, dal momento che il periziando mostra sintomi prepsicotici, disturbi

del pensiero formale, pensieri "strani", di tipo ossessivo,

persecutorio, suicidale e delirante.

Le sue ideazioni

velatamente suicidali e la comparsa di una sintomatologia delirante rendono la

situazione psicopatologica del periziando estremamente grave e il rischio di un

passaggio all'atto assolutamente probabile.

Le stesse decisioni

dell'istituto Assicurazione Invalidità costituiscono per il sig. RI 1

un'amarezza e una delusione "dopo aver buttato la salute per il lavoro,

ora mi hanno

lasciato in mezzo a

una strada, senza niente". Il mancato riconoscimento della sua sofferenza

costituisce un ulteriore vero e proprio lutto simbolico, che scatena nel

paziente uno scompenso con elementi prepsicotici.

Questo

peggioramento è stato graduale nel corso degli ultimi mesi e si è tradotto

nella sua attuale condizione clinica complessiva caratterizzata dalla gravità

della sintomatologia precedentemente esplicitata.

Necessaria

conseguenza ne è stata un nuovo riscontro negativo sul piano psicofisico, psichico,

relazionale e comportamentale.

CONCLUSIONI

All'interno di tale

quadro psicopatologico, di registro cronico e massicciamente involutivo, la

precedente decisione da parte dell'Istituto delle Assicurazioni Sociali di non

riconoscere la profonda sofferenza e la difficoltà con cui ha appena intrapreso

un lungo e doloroso percorso di riconoscimento di se stesso e delle proprie

problematiche più o meno inconsce, non ha fatto che acuire e destabilizzare

ulteriormente il suo già precario e alquanto incerto e funesto vissuto

personale di frustrazione e sfiducia verso tutto e tutti, aggravando

ulteriormente, se possibile, il suo doloroso stato psicopatologico già al

limite.

Si intende pertanto

confermare:

a. la

gravità e cronicità della situazione psicopatologica del sig. RI 1;

b.

l'incapacità lavorativa totale per ragioni psichiatriche e psicosomatiche;

c.

l'assoluta necessità di continuare un trattamento di tipo intensivo al fine di

recuperare, almeno parzialmente, le funzioni psichiche compromesse ai diversi

livelli cognitivo, affettivo, volitivo, di scongiurare complicazioni e derive

comportamentali psicopatologiche, psicotiche, e addirittura deliranti o

suicidali, di risolvere i conflitti interiori, elaborare i numerosi lutti,

eliminare le gravi e preoccupanti ideazioni paranoidi e suicidali e recuperare,

per quanto possibile, un equilibrio psicofisico quanto meno adeguato alle

condizioni sociali."

(Doc.

M, sottolineature della redattrice)

In sede

di risposta di causa, l’UAI ha rilevato che “l’ulteriore documentazione medica

prodotta in fase ricorsuale non apporta elementi clinici atti a modificare la

precedente valutazione posta dal SMR. Per quanto concerne l’aspetto

psichiatrico, dopo valutazione del SMR agli atti (doc. AI n. 135 del

22.06

), non sono emersi nuovi dati di rivalutazione del caso. Per quanto

concerne il rapporto medico reso dal dr. __________ datato 27 luglio 2009, il

medesimo è successivo alla decisione formale impugnata” (doc. IV).

2.11

In corso di

causa, il TCA ha interpellato il dr. __________, invitandolo a valutare se lo

scritto del dr. __________ prodotto dall’assicurato è atto a modificare le sue

conclusioni peritali (VI).

Con

scritto del 29 ottobre 2009, il dr. __________ ha risposto:

"

Mi riferisco alla sua del 27 ottobre scorso e

con la presente le trasmetto le mie osservazioni.

Il paziente a margine, come Lei è ben al corrente

della situazione, è stato valutato da me il 14 agosto 2007, durante la suddetta

valutazione come già accennato nel mio rapporto del 16 agosto 2007, avevo

constatato alcuni sintomi ma non criteri sufficienti per poter diagnosticare

una vera e propria patologia psichiatrica.

Non metto in dubbio sicuramente la sua sofferenza

fisica ed un eventuale peggioramento della sua situazione psichica, ma al

momento della mia consultazione in effetti i suoi disturbi psichici non erano

tali da compromettere un’inabilità lavorativa.

Egli non era in cura psichiatrica e non assumeva

alcuno psicofarmaco, ma è probabile che egli successivamente abbia avuto

bisogno di cure psichiatriche.”

(Doc. VII, sottolineature della redattrice)

2.12

Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una

sentenza pubblicata in DTF 123 V 175, il Tribunale federale ha rilevato che,

con l’entrata in vigore, il 1° giugno 1994, del nuovo statuto, è stato ancorato

il concetto di indipendenza e di imparzialità dei

periti dei centri medici d'accertamento dell'AI, che già esisteva in precedenza.

Questa giurisprudenza è

poi stata confermata in una sentenza pubblicata in DTF 132 V

376, nella quale l’Alta Corte ha deciso che i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA devono essere osservati anche quando una perizia è

affidata ad un centro d'accertamento medico (SAM).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009,

il Tribunale federale ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso

valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza avere visitato

personalmente l’assicurato.

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.13

Sulla

base delle attestazioni mediche prodotte dall’assicurato in sede ricorsuale e richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di

rapporti medici (cfr. consid. 2.12.), questo Tribunale non può confermare

l’operato dell’amministrazione, in quanto non tutte le patologie

dell’interessato e l’influsso che le stesse hanno sulla sua capacità lavorativa

residua sono state sufficientemente chiarite.

Nella

decisione impugnata, l’UAI ha indicato che “la documentazione

medico-specialistica acquisita all’incarto in fase di revisione, ed in

particolare la perizia eseguita dal Servizio di accertamento medico AI (SAM) di

Bellinzona, oggettiva l’incapacità lavorativa del 20% sia nelle professioni

esercitate prima dell’insorgenza del danno alla salute che in attività adeguate

allo stato di salute” (doc. C).

Ora, se

da un profilo oftalmologico, ORL, neurologico e reumatologico, il TCA non ha

motivo per distanziarsi dalle accurate valutazioni effettuate, nell’ambito

della perizia del SAM, rispettivamente dalla dr.ssa __________, dal dr. __________,

dal dr. __________ e dal dr. __________, lo stesso non può dirsi per quanto

concerne l’aspetto psichiatrico.

In tale

contesto il TCA sottolinea innanzitutto che i pareri dei medici del SAM non

possono in alcun modo essere considerati di parte, come insinuato nel ricorso dal

patrocinatore dell’interessato. L'insorgente sembra a tal proposito ignorare

che, come indicato in precedenza (cfr. consid. 2.12.), secondo costante

giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è

parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella

fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di

attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209 consid. 1c pag. 211). I referti ordinati ed eseguiti in adempimento

di questo compito non possono di conseguenza essere considerati automaticamente

di parte (DTF 123 V 175; 122 V 157).

Inoltre e

soprattutto, l’Alta Corte, in DTF 132 V 376, ha confermato l’indipendenza del SAM, rilevando in particolare:

" (…)

Für die streitigen Belange genügt vielmehr die

Feststellung, dass es sich bei der MEDAS gemäss der auch nach dem Inkrafttreten

des ATSG weiterhin geltenden Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts (BGE 123 V 175) um eine unabhängige und unparteiliche Gutachterstelle handelt. Die

MEDAS als Institution erfüllt damit das Erfordernis der Unabhängigkeit, weshalb

vom Wortlaut her einer Anwendung von Art. 44 ATSG auf diese Begutachtungsstellen

nichts entgegen steht."

2.13.1

Quanto all’aspetto medico, il TCA non ha motivo per distanziarsi

dalle valutazioni oftalmologica e ORL, eseguite rispettivamente dalla

dr.ssa __________ e dal dr. __________, che, del resto, non sono state smentite

da altri certificati medico-specialistici attestanti delle patologie

maggiormente invalidanti.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Il TCA

non ha, inoltre, motivo per distanziarsi nemmeno dalle valutazioni reumatologica

e neurologica effettuate rispettivamente dal dr. __________ e dal dr. __________.

Dal

profilo reumatologico, nell’ambito della perizia SAM, il dr. __________ ha

indicato che l’assicurato, in considerazione della presenza di reperti a

livello cervicale e lombare non particolarmente importanti, è inabile al lavoro

al 30% in attività pesanti, ma pienamente abile al lavoro in attività leggere

adeguate (cfr. doc. 95/33-34).

Dal

profilo neurologico, sempre nell’ambito della perizia del SAM, l’interessato è

stato valutato dal dr. __________, il quale, poste le diagnosi di “cefalea

cronica giornaliera; nistagmo congenito; sindrome lombovertebrale senza deficit

radicolari”, ha considerato l’assicurato inabile al lavoro al 20% nella

precedente attività, ma pienamente abile al lavoro in altre attività (doc.

95-40).

Queste

valutazioni degli specialisti del SAM non possono essere messe in discussione dai

certificati medici prodotti dall’assicurato.

Va

infatti sottolineato che la MRI della colonna lombare del 13 gennaio 2009 ha messo in evidenza la presenza di un “reperto lievemente in peggioramento rispetto

all’indagine del 2006” (doc. 113-1, sottolineatura della redattrice); il referto

del 9 aprile 2009 del dr. __________ indica che “la RM mostra discopatie

plurisegmentali da L1/L2 a L5/S1” e “un’importante artrosi delle faccette

articolari” (doc. I), mentre il referto del 22 maggio 2009 del dr. __________ indica

che “l’esame RM mette in evidenza una rottura del disco L4/L5 con un’erniazione

sottoligamentaria L4/L5 e un’importante artrosi anche delle faccette

articolari” (doc. L).

Per

costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 25 giugno 2009 – quando si ritenga che

fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25

consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V

366.

consid. 1b).

In concreto, i referti citati (doc. 113, doc. I e doc. L) sono

tutti antecedenti alla decisione impugnata e possono quindi essere presi in

considerazione da questo Tribunale.

Nelle sue

annotazioni del 22 giugno 2009, il dr. __________ del SMR ha rilevato che “la

documentazione medica pervenuta agli atti in fase di audizione del curante dr. __________

non apporta alcun significativo elemento medico che modifichi la nostra presa

di posizione” (cfr. doc. 135-1).

Il TCA condivide

queste considerazioni del medico del SMR.

Inoltre,

questo Tribunale sottolinea che la presenza di discopatie soprattutto a livello

L4/L5 era già stata evidenziata dal dr. __________ nella sua valutazione

peritale del 3 settembre 2007 (cfr. doc. 95-32).

Le stesse alterazioni sono state riscontrate

anche in occasione del ricovero dell’interessato del 30 dicembre 2008 presso

l’Ospedale __________, allorquando i medici avevano indicato la presenza di una

esacerbazione della nota sindrome lombovertebrale in presenza di una discopatia

L5-S1 e L4-L5 (cfr. doc. 121).

Al riguardo, nelle annotazioni del 9 febbraio

2009, il dr. __________ ha osservato che, dopo essersi consultato con il

reumatologo SMR dr. __________, “si conferma che il ricovero avvenuto il 30 e

31.

dicembre 2008 summenzionato non ha influito sulla nostra presa di posizione

SMR del 30 novembre 2007”, nella quale il medico SMR aveva confermato la

correttezza della valutazione peritale pluridisciplinare eseguita dai medici

del SAM (doc. 122-1).

Infine,

va rilevato che, nelle annotazioni del 17 febbraio 2009, il dr. __________ ha

concluso che, medicalmente, dal 2000 in poi, lo stato di salute dell’assicurato

è rimasto stazionario (doc. 125).

Questa

Corte ritiene, pertanto, che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo reumatologico

e neurologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato rispettivamente

dal dr. __________ e dal dr. __________.

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali

suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti

in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita

il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.13.2

Dal profilo

psichiatrico, nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto

ad un esame psichiatrico da parte del dr. __________, dal quale è emerso che

egli non è affetto da alcuna patologia psichiatrica, ma solo da alcuni sintomi

di tipo ansia, motivo per il quale egli è da considerare, dal profilo

strettamente psichiatrico, totalmente abile al lavoro (cfr. doc. 95/22-23).

Di avviso opposto lo psichiatra curante

dell’assicurato, dr. __________, il quale, nel suo referto del 27 luglio 2009, ha ritenuto che l’assicurato, affetto da “sindrome mista ansioso-depressiva con somatizzazioni

multiple; disturbo di personalità istrionica; disturbo somatoforme da dolore

persistente”, sia da considerare totalmente inabile al lavoro (cfr. doc. M).

Vista la

divergenza di opinioni appena esposta, questa Corte ha sottoposto il referto

del 27 luglio 2009 del dr. __________ al dr. __________ il quale, in data 29

ottobre 2009, ha confermato la correttezza della valutazione da lui espressa in

data 16 agosto 2007, allorquando l’interessato presentava solo alcuni sintomi

ma non “criteri sufficienti per poter diagnosticare una vera e propria

patologia psichiatrica”, aggiungendo di non potere escludere un peggioramento

dello stato di salute dell’assicurato successivamente alla sua valutazione

peritale. Lo specialista ha infatti rilevato che al momento della visita

peritale l’interessato “non era in cura psichiatrica e non assumeva alcuno

psicofarmaco, ma è probabile che egli successivamente abbia avuto

bisogno di cure psichiatriche” (cfr. doc. VII, riportato per esteso al consid.

2.11

, sottolineatura della redattrice).

Il TCA

sottolinea che, effettivamente, dal referto del 27 luglio 2009 del dr. __________,

emerge un possibile peggioramento dello stato di salute dell’interessato a

causa dell’insorgenza di una problematica psichiatrica, consistente, a

mente dello specialista curante, in una sindrome mista ansioso-depressiva con

somatizzazioni multiple, in un disturbo della personalità istrionica e in un

disturbo somatoforme da dolore persistente (cfr. doc. M, il corsivo è della

redattrice).

Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali

valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di

fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 25 giugno 2009 – quando si ritenga che

fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25

consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V

366.

consid. 1b).

In concreto, il referto del dr. __________ del 27 luglio 2009

(doc. M) è successivo alla decisione impugnata.

Esso

va tuttavia preso in considerazione, dato che in tale referto il dr. __________

espone il peggioramento graduale delle condizioni di salute dell’interessato

avvenuto “nel corso degli ultimi mesi” (cfr. doc. M, sottolineatura

della redattrice).

Pertanto,

potendo questo referto permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurato

antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è rilevante ai fini del

presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in evidenza elementi di

accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 25 giugno 2009

(cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre

2003).

Al riguardo, il TCA non può condividere il parere

espresso dall’UAI nella risposta di causa (doc. IV) e ancora nelle osservazioni

del 18 novembre 2009 (doc. IX), laddove ha indicato che il certificato medico

del dr. __________ è successivo alla decisione impugnata.

Fermo

restando che, come indicato dal dr. __________ nel suo scritto del 29 ottobre

2009, al momento dell’esame peritale del 14 agosto 2007, l’assicurato

non presentava delle patologie psichiatriche invalidanti (cfr. doc. VII), non è

tuttavia dato sapere quando sia intervenuto il peggioramento delle condizioni

di salute segnalato dal dr. __________, visto il lungo periodo trascorso fra la

valutazione peritale del dr. __________ e l’emanazione della decisione

impugnata.

Dato

che il dr. __________ ha messo in rilievo l’insorgenza di un importante

peggioramento della problematica psichiatrica “nel

corso degli ultimi mesi” - con “ideazioni suicidali

che hanno trovato nell’ultimo periodo un contenuto, (…) rendendo

allarmante la possibilità di un passaggio all’atto”; l’insorgenza “nell’ultimo

periodo di un ulteriore peggioramento nel suo decorso, dal momento che il

periziando mostra sintomi prepsicotici”, di modo che “le sue ideazioni

velatamente suicidali e la comparsa di una sintomatologia delirante rendono la

situazione psicopatologica del periziando estremamente grave e il rischio di un

passaggio all’atto assolutamente probabile”; concludendo che “questo

peggioramento è stato graduale nel corso degli ultimi mesi e si è

tradotto nella sua attuale situazione clinica complessiva caratterizzata dalla

gravità della sintomatologia precedentemente esplicitata” (cfr. doc. M,

sottolineature della redattrice) - non è possibile, senza procedere ad

ulteriori accertamenti specialistici, stabilire con sufficiente tranquillità se

il possibile peggioramento dello stato di salute dell’interessato, dal profilo

psichiatrico, sia intervenuto già prima dell’emissione della decisione

impugnata oppure no.

Alla luce

delle affermazioni del dr. __________, infatti, questo Tribunale non può

escludere che il possibile peggioramento delle condizioni di salute

dell’assicurato sia avvenuto ancora prima del 25 giugno 2009.

Gli atti

vanno quindi rinviati all’UAI affinché faccia allestire una perizia

psichiatrica al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le

ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che la perizia del SAM è

stata consegnata all’UAI il 21 settembre 2007 (cfr. doc. 95-1) e quindi quasi

due anni prima dell’emissione della decisione impugnata (datata 25 giugno

2009).

2.13.3

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il

principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti,

se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale

onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di

porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o

per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto,

nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da

una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare

una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a

una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI

affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica dal Centro

peritale per le assicurazioni sociali al fine di chiarire sia l'aspetto

diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del

ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione, tenuto conto delle

altre patologie oggetto di valutazione peritale dal parte del SAM, si

determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

Fermo restando infatti che, a ragione, l’UAI ha

concluso che l’interessato non avrebbe avuto diritto ad una rendita intera di

invalidità a partire dal 1° giugno 2000 (cfr. consid. 2.8.), il TCA non può, in

mancanza di sufficienti elementi medici per valutare il suo grado di

invalidità, stabilire se a partire dal 1° agosto 2009 (momento a partire dal

quale, secondo la decisione impugnata, verrebbe soppresso il diritto alla

rendita), l’interessato avrebbe ugualmente diritto ad una rendita, alla luce

del possibile peggioramento delle sue condizioni di salute.

La

richiesta di espletamento di eventuali ulteriori accertamenti medici formulata

dal patrocinatore dell’interessato (cfr. doc. I) è quindi superata dal rinvio

degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti di natura medica.

2.14

Con il

ricorso l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato

da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1'800.--

a titolo di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,

U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999

nella causa E.T.).

2.15

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione del 25 giugno 2009 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.13.3..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’UAI

dovrà inoltre versare all’assicurato l’importo di fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a

titolo di ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza

giudiziaria e gratuito patrocinio del 17 agosto 2009.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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