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Decisione

32.2009.153

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 febbraio 2010Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni:

o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere

personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, pag. 136ss., il TFA ha comunque

stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in

particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione

puntuale basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993, pag. 560.

L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio

secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se

necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,

p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è – secondo l'autore – quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura,

di porre a carico dello Stato – a meno che una parte abbia agito temerariamente

o per leggerezza – costi che, invece, incombono agli assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

Considerandi

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

pag. 169, la Corte federale ha ricordato – facendo riferimento ad una sua

pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, pag. 87 – che il rinvio all'amministrazione

appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera

sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque

puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all’Ufficio AI

affinché esperiti i necessari accertamenti si pronunci nuovamente sul diritto

ad una ergoterapia sulla base dell’art. 12 LAI.

Visto tutto quanto precede

la decisione impugnata va pertanto annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI

affinché proceda come sopra indicato.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é accolto ai sensi dei

considerandi.

§ La decisione impugnata

è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda

conformemente ai considerandi.

2. Le spese,

per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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