32.2009.157
Prima domanda di prestazioni AI. Rinvio degli atti per l'espletamento di accertamenti medici
9 novembre 2009Italiano6 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2009.157
BS
Lugano
9 novembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 settembre 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 7 agosto 2009 emanate da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che -
con decisioni 7 agosto 2009, preavvisate il 27 gennaio 2007 l’Ufficio AI,
sulla base degli atti medici raccolti (in particolare quelli richiamati
dall’assicuratore LAINF concernenti l’infortunio del luglio 2006), ha posto RI
1, classe 1957, al beneficio di una rendita intera dal 1° settembre 2007 al 31
luglio 2008 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute; art. 88a
cpv. 1 OAI);
-
con il presente tempestivo ricorso, l’assicurato, per il tramite del suo
rappresentante, ha postulato l’annullamento della decisione ed il conseguente
riconoscimento di una mezza rendita. In via subordinata, fondandosi su nuove
certificazioni mediche, egli ha chiesto l’espletamento di ulteriori accertamenti
volti a valutare il suo stato di salute;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato il rinvio degli atti per l’esecuzione
di accertamenti (di natura reumatologica) proposti, nella nota 18 settembre
2009, dal proprio servizio medico SMR e per la resa di una nuova decisione;
- interpellato
dal TCA, con scritto 1° ottobre 2009 il rappresentante dell’assicurato ha
comunicato di non opporsi alla proposta dell’amministrazione (VII);
- prendendo
posizione sul certificato 4 settembre 2009 dello specialista ORL __________,
con osservazioni 13 ottobre 2009 l’Ufficio AI, fondandosi sulla nota 12 ottobre
2009 del SMR, ha sostenuto che la problematica all’orecchio non è da ritenere
invalidante (X);
- in
data 19 ottobre 2009 il rappresentante del ricorrente, prendendo atto delle
succitate osservazioni, ha evidenziato che nell’ambito del rinvio degli atti
per ulteriori accertamenti potrà essere maggiormente valutata la ipoacusia pantonale
ed il tinnito persistente all’orecchio sinistro (XII);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002);
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%;
- per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica
decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente,
la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per
analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (DTF 131 V 164;
DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006
nella causa K., I 597/04);
- nella
fattispecie, vista la documentazione medica prodotta con il ricorso, in
particolare il rapporto 4 settembre 2009 del dr. __________, capo clinica in ortopedia
all’Ospedale Regionale di __________ e Valli (doc. A3), questo TCA concorda con
il SMR (cfr. annotazioni 18 settembre 2009 in doc. V) nell'intravedere una possibile insorgenza di una patologia a livello del rachide lombare, problematica
sorta a seguito di una contusione avvenuta il 20 marzo 2009. Ritenuto che tale
peggioramento è subentrato prima della decisione contestata (per costante
giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle
decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la
decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno
modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto
amministrativo; cfr. fra le tante DTF 130 V 138), la proposta di rinvio degli
atti all’Ufficio AI, condivisa dall’assicurato, per completare l’istruttoria, con
probabile mandato per una perizia reumatologica, appare giustificata;
- per
quel che concerne la problematica dell’ipoacusia bilaterale e del tinnito
all’orecchio sinistro, da ultimo attestata con rapporto 4 settembre 2009 del
dr. Jermini (doc. B), spetta all’Ufficio AI, nell’apprezzamento degli atti ai
fini dell’emissione di una nuova decisione, includere o meno la nota 12 ottobre
Fatti
2009 del SMR riguardante il carattere non invalidante dell’affezioni ORL
(Xbis);
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
Considerandi
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della presente vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI;
- considerato
l’esito della procedura, appare giustificato riconoscere all’insorgente
un’indennità per ripetibili di fr. 800.--.
Dispositivo
Per questi motivi;
dichiara e
pronuncia
1.- Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 7 agosto
2009 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli
accertamenti di cui ai considerandi e successivamente renda una nuova decisione
2.- Le spese di fr.
200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 800.--
a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti