Lexipedia

Decisione

32.2009.157

Prima domanda di prestazioni AI. Rinvio degli atti per l'espletamento di accertamenti medici

9 novembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2009 del SMR riguardante il carattere non invalidante dell’affezioni ORL

(Xbis);

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

Considerandi

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della presente vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI;

- considerato

l’esito della procedura, appare giustificato riconoscere all’insorgente

un’indennità per ripetibili di fr. 800.--.

Dispositivo

Per questi motivi;

dichiara e

pronuncia

1.- Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione 7 agosto

2009 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli

accertamenti di cui ai considerandi e successivamente renda una nuova decisione

2.- Le spese di fr.

200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 800.--

a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti