32.2009.158
Viste le risultanze della perizia reumatologica attestante una capacità lavorativa del 60% nella sua precedente attività, a ragione l'Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita
26 gennaio 2010Italiano39 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2009.158
Data decisione, Autorità:
26.01.2010, TCA
Titolo:
Viste le risultanze della perizia reumatologica attestante una capacità lavorativa del 60% nella sua precedente attività, a ragione l'Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 53 LPGA
art. 61 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.158
FS/sc
Lugano
26 gennaio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 settembre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 luglio 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Nel
giugno 2006, RI 1, classe 1947, da ultimo attiva quale gestore-gerente indipendente
presso il Ristorante con alloggio __________ di __________ (doc. AI 13/1-5), ha
presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…)
artrosi delle mani e braccia, formicolio, dolore e debolezza delle mani dovute
al tunnel carpale, artrosi del-l’anca de. e del ginocchio si. Problemi e dolori
alle dita dei piedi e ai piedi (…)” (doc. AI 1/1-8).
1.2. L’Ufficio
AI – esperiti gli accertamenti medici del caso, tra cui una perizia reumatologica
a cura del dr. __________ (doc. AI 25/1-9), raccolte la valutazione 20 gennaio
2009 e la risposta 20 febbraio 2009 dei consulenti in integrazione professionale
(doc. AI 37/1-3 e 40/1) e viste le annotazioni 8 aprile 2009 del dr. __________
(doc. AI 45/1) – con decisione 29 luglio 2009 (doc. AI 49/2-7, con la quale ha
sostituito quella del 26 giugno 2009 sub doc. AI 48/1-3), preavvisata con
progetto 6 marzo 2009 (doc. AI 41/1-3), ha riconosciuto all’assicurata il diritto
ad un quarto di rendita dal 1. maggio 2007.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
completato con lo scritto 29 luglio 2009 con il quale l’avv. RA 1 – rilevato che
non sarebbero adempiuti i presupposti per una riconsiderazione della decisione
26 giugno 2009 e contestate la valutazione medica e economica con argomentazioni
di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto:
"
In via principale:
1. Il presente ricorso è accolto e di
conseguenza la decisione emessa dall’UAI in data 29.07.2009 è annullata.
2. Di conseguenza è riconosciuto il diritto
della Signora RI 1 a beneficiare di almeno ½ rendita AI, fondata su un tasso
d’invalidità pari almeno al 50%.
3. Spese e ripetibili protestate.
In via subordinata:
1. Il presente ricorso è accolto e di
conseguenza l’incarto è retrocesso all’UAI per ulteriori accertamenti medici ed
economici volti a stabilire il diritto della Signora RI 1 a beneficiare di
almeno ½ rendita AI, fondata su un tasso d’invalidità pari almeno al 50%.
2. Spese e ripetibile protestate." (doc. AI 56/9)
Con
istanza 29 luglio 2009 l’avv. RA 1 ha pure chiesto di porre la sua assistita al
beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso osservando,
in particolare, che:
"
(...)
In casu, la perizia reumatologica 1.10.2007 del Dr. __________
risulta completa, motivata, coerente e non offre alcun spunto di critica,
risultando del tutto conforme ai criteri giurisprudenziali summenzionati.
Del resto, la perizia di cui sopra è stata pure
avallata dal Dr. __________ del SMR dell'AI (cfr. doc. 29 incarto AI).
Considerato come l'assicurata abbia tuttavia prodotto
ulteriore documentazione medica in questa sede (cfr. il certificato medico
2.9.2009 del Dr. __________), per un'adeguata valutazione l'incarto ivi
comprese le obiezioni sollevate è stato nuovamente sottoposto al vaglio del
Servizio medico regionale dell'AI (SMR).
Il Dr. __________ (specialista FMH in medicina
generale), mediante annotazioni 12 ottobre 2009 in fine qui allegateVi,
ha specificato quanto segue: "[...] Valutazione: dalla documentazione presentata
risulta che l'assicurata è stata sottoposta ad intervento per sindrome tunnel
carpale a destra. Si tratta di patologia già menzionata in occasione della
perizia del dr. __________ Il relativo intervento, già allora indicato, comporta
una inabilità lavorativa completa di ca. 6 settimane. Dalla documentazione
presentata risulta decorso regolare, senza complicazioni. Quindi dopo 6
settimane dall'intervento si può considerare una CL come da perizia del dr. __________
".
In definitiva, stante quanto precede, si può affermare
che non vi sono elementi dal lato medico (compresi quelli presentati dopo la
data della decisione impugnata) che depongano per un'incapacità lavorativa
superiore a quella già attestata nelle precedenti valutazioni eseguite
dall'amministrazione.
L'Ufficio AI del Canton Ticino ritiene pertanto che la
refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per
valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata in oggetto, senza che si
renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti medici specialistici.
Visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e
concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe
all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti
ivi citati) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate) - è da ritenere dimostrato, con il grado
della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142
consid. 8b), che l'assicurata presenta un'incapacità al lavoro del 40%
nell'abituale attività di esercente e, di riflesso, un'incapacità al guadagno
di pari grado. Se il danno alla salute non è tale - come nel caso concreto - da
imporre un cambiamento di professione, di regola, il giudizio sull'incapacità
al guadagno non esprimerà valori superiori all'incapacità lavorativa indicata
dal medico.
Questo perchè si suppone che esplicando tutto l'impegno
professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora
permette di sviluppare, l'assicurato esprima una capacità di guadagno della
medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313 consid. 3b; cfr.
anche STCA 3 ottobre 2005 in re V., STCA 5.3.2007 in re M. e STCA 30.9.2009 in
re S.).
Del resto, la stessa orientatrice professionale - nella
propria annotazione del 20 febbraio 2009 (doc. 40 incarto AI) - ha
affermato quanto segue: "In merito alle note del 03 e 04 febbraio 2009,
in cui si chiede la mia opinione riguardo al 60% di CL nell'attività abituale,
in effetti risulta possibile esigere che l'assicurata svolga la professione di
gerente rispettando i propri limiti funzionali, e di conseguenza assegnarle un
quarto di rendita".
(…)" (VIII, pag. 3-4)
1.5. Con
scritto 26 ottobre 2009 l’avv. RA 1 ha preso posizioni sulle annotazioni 12
ottobre 2009 del dr. __________ e ha trasmesso al TCA lo scritto 9 ottobre 2009
del dr. __________ indirizzato al dr. __________.
1.6. Con
osservazioni 5 novembre 2009 l’Ufficio AI – viste le annotazioni 3
novembre 2009 nelle quali il dr. __________ ha espresso la seguente
valutazione: “(…) già in occasione della perizia del dr. __________ era stata
riscontrata una poliartrosi deformante delle dita ed il perito ne aveva
debitamente tenuto conto. Per quanto concerne invece la problematica del tunnel
carpale vi è stata una evoluzione favorevole a destra a conferma della mia
presa di posizione precedente, mentre a sinistra la situazione è da tempo (dal
2002) compromessa. (…)” XII/bis) – ha confermato la domanda di reiezione del
ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.
SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA
del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00).
2.2. Il
TCA deve innanzitutto esaminare se l’amministrazione poteva rivedere e sostituire
la decisione 26 giugno 2009 (doc. AI 48/1-3, provvedimento con il quale, a
differenza di quanto ritenuto nelle motivazioni sub doc. AI 47/1-3, aveva riconosciuto
il diritto alla mezza rendita) con la decisione 29 luglio 2009 (doc. AI
49/2-7), oggetto del presente contendere.
Conformemente
alla giurisprudenza federale (DTF 122 V 367 consid. 3 pag. 369 che rinvia alla
107 V 191) durante il decorso del termine per ricorrere, l'amministrazione può
rivedere una decisione non impugnata senza essere vincolata ai presupposti per
il riesame di provvedimento cresciuto in forza di cosa giudicata.
L’amministrazione
può dunque rivedere liberamente, senza essere vincolata alle condizioni della
riconsiderazione e della revisione ai sensi dell’art. 53 LPGA, riservato il
principio della buona fede, le proprie decisioni fino allo scadere del termine
di ricorso (e di opposizione dal 1.1.2003; cfr. anche STCA del 21 aprile 2004
nelle cause B. e B., inc. 30.2003.87-88 e STCA del 23 luglio 1997 nella causa
P., inc. 38.97.109).
Nel
caso di specie l’Ufficio AI ha modificato la propria decisione del 26 giugno
2009 in data 29 luglio 2009.
Considerato
che dal 15 luglio al 15 agosto incluso i termini per inoltrare ricorso non
decorrono (art. 60 cpv. 2 LPGA che rinvia all’art. 38 cpv. 4 LPGA), l'amministrazione
poteva rivedere la propria decisione liberamente, senza che fosse necessario
l'adempimento degli estremi per una revisione e/o una riconsiderazione.
Il
TCA entra pertanto nel merito del ricorso ritenuto che, visto quanto appena esposto,
le osservazioni dell’avv. RA 1 circa l’esistenza o meno dei presupposti per una
riconsiderazione della decisione del 26 giugno 2009 non sono pertinenti.
Nel
merito
2.3. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge
federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (5a revisione del-l’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del
diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza
occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a
DTF 130 V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme
sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di
fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008
al 29 luglio 2009, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente
il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215
consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme
(STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).
Va
qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale
le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La
giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità
(STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).
2.4. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita dal 1. maggio 2007.
L’assicurata
postula il riconoscimento del diritto ad almeno una mezza rendita fondata su un
tasso d’invalidità di almeno il 50%.
2.5. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra
1991, pagg. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007 (cpv. 2 dal 1° gennaio
2008), gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi
almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una
mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione
per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione
della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento
o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.6. Nel
caso concreto il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 7 agosto 2007 ha
concluso; “(…) documentazione medica agli atti insufficiente. Necessaria
perizia reumatologica, Dr. __________, per valutazione della CL in attività adeguata
con i relativi limiti funzionali esigibili. (…)” (doc. AI 23/1).
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato una perizia a cura del dr. __________ (doc. AI 24/1).
Il
dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, nella perizia reumatologica
1. ottobre 2007 (doc. AI 25/1-9) – dopo aver esposto dettagliatamente
l’anamnesi, le constatazioni oggettive e posta la diagnosi di “(…) – sindrome
panvertebrale con componente spondilogena cronica bilateralmente in ● alterazioni degenerative della
colonna cervicale (spondilosi C6/7) ● alterazioni degenerative della colonna lombare (pseudospondilolistesi
L4 su L5 di 1° grado con condrosi L4/5) ● disturbi statici del rachide (appiattimento dorsale, iperlordosi
lombare) ● tendenza
fibromialgica ●
decondizionamento muscolare – poliartrosi delle dita – sindrome del canale
carpale a destra – esiti da decompressione del canale carpale a sinistra nel
novembre 2002 – esiti da varizzazione del femore destro nel 1979 per lussazione
congenita dell’anca, impianto di protesi totale dell’anca destra nel 1992 –
piedi piatti bilaterali con alluci valghi e dita a martello – obesità (peso
83.5 kg/statura 155 cm) (…)” – circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione ha
concluso:
"
(…)
Dal lato strettamente reumatologico, giudico come
lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività che tiene pienamente
conto della capacità funzionale residua descritta nell’allegato.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurata
abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%, a
decorrere dal 1.5.2006.
Come esercente d’albergo e ristorante, per le patologie
reumatologiche, a seguito dei limiti funzionali e di carico citati, giudico l’assicurata
abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una
diminuzione del rendimento del 40%, a partire dal 1.5.2006; il rendimento non
può essere ulteriormente incrementato, neanche dopo la messa in pratica delle
misure terapeutiche citate sopra.
(…)." (doc. AI 25/8)
Sulla
base delle risultanze della perizia del dr. __________ e ritenute la valutazione
20 gennaio 2009 e la risposta 20 febbraio 2009 dei consulenti in integrazione
professionale (doc. AI 37/1-3 e 40/1), l’Ufficio AI, con progetto 6 marzo 2009
(doc. AI 41/1-3), ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita
dal 1. maggio 2007.
Con
scritto 30 marzo 2009 – allegando il certificato medico 15 marzo 2009 nel quale il dr. __________,
FMH in medicina generale, ha attestato che “(…) quale medico curante conosco la
succitata dal 1989. Ho saputo tramite la paziente della proposta d’assegnazione
di rendita del 6 marzo 2009, che si basa sul mio rapporto all’AI del 3 luglio
2006 e sulla perizia del collega __________ del 1 ottobre 2007. Nel frattempo
sono passati altri due anni con graduale peggioramento dello stato di salute
della paziente. Le diagnosi elencate sono pressoché tutte diagnosi che
interessano l’apparato locomotore. Non tutte possono essere attribuite al sovrappeso
della paziente. In più devo precisare che la professione di gerente implica un
ventaglio di mansioni che dipendono dalla dimensione dell’impresa da gestire.
Nel caso specifico si tratta di un piccolo ristorante con annessa qualche
camera, che sono stati gestiti dalla paziente da sola, cioè lei si occupava
della cucina, della pulizia, della preparazione e riordinazione delle camere
etc. etc.. Tutti questi lavori sono pesanti e la paziente ha dovuto smettere
completamente questa sua attività professionale per i dolori cronici
dell’apparato locomotorio sovraccaricato. Ritengo che la percentuale
d’inabilità lavorativa fu attribuita senza prendere in considerazione le
condizioni specifiche di una piccola impresa alberghiera. (…)” (doc. AI 43/2) – l’assicurata
ha contestato il progetto di decisione osservando che, essendo il Ristorante __________
a __________ una tipica osteria di famiglia, la clientela limitata “(…)
consente tutt’al più l’impiego saltuario di personale avventizio. E quindi, tutto
il lavoro pesa sulle spalle dell’esercente che deve per forza di cose
arrangiarsi da sola. Non solo intrattenendo i clienti al bar e ai tavoli, ma
anche cucinando e servendo i pasti, risciacquando pentole, piatti e bicchieri,
lavando i pavimenti, scopando il cortile e la terrazza pulendo le toilette, portando
Fatti
i vuoti in cantina e – nei momenti di tregua – lavando e stirando la biancheria
camere. E questo da mattina a sera, per ben 15 ore al giorno e per di più per 6
giorni alla settimana. Ritenere che malgrado le patologie riscontrate io sia ancora
in grado di sbrigare tutto questo lavoro al 60% è semplicemente privo del
benché minimo fondamento reale. (…)” (doc. AI 43/1).
Al
riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 8 aprile 2009, ha concluso che
“(…) il rapporto medico del Dr. med. __________ pervenutoci il 01.04.2009, non
apporta nessun nuovo elemento medico che non sia già stato valutato dal rapporto
SMR del 14.06.2008 (ndr. recte: 14.01.2008). Anzi non fornisce nessun elemento
medico, da cui si desume l’eventuale peggioramento dello stato di salute
dell’A.. Confermiamo quindi: attività abituale IL 40% dal 05.2006; attività adeguata
IL 0% dal 0.5.2006 (…)” (doc. AI 45/1).
L’Ufficio
AI, viste le risultanze appena esposte, con decisione 29 luglio 2009 (doc. AI
49/2-7), ha quindi confermato il diritto ad un quarto di rendita dal 1. maggio
2007.
2.7. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto
si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano
ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique
VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V
160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,
nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,
hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,
DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986
pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 1994, pag.
332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,
consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
qui evidenziato che in una sentenza del 14 luglio 2009 (9C_323/2009), pubblicata
in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici
regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
4.2 Sinn und Zweck des im Rahmen der 5. IV-Revision
(Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006; AS 2007 5129 ff.) neu geschaffenen, seit 1.
Januar 2008 in Kraft stehenden und vorliegend anwendbaren Art. 59 Abs. 2bis IVG
sowie des neu gefassten Art. 49 IVV liegen darin, dass die IV-Stellen zur Beurteilung
der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und Ärztinnen
zurückgreifen können. Diese sollen aufgrund ihrer speziellen
versicherungsmedizinischen Kenntnisse für die Bestimmung der für die
Invalidenversicherung massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der
Versicherten verantwortlich sein. Damit soll eine konsequente Trennung der
Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten (Heilbehandlung) und
Sozialversicherung (Bestimmung der Auswirkungen des Gesundheitsschadens)
geschaffen werden. Die RAD bezeichnen die zumutbaren Tätigkeiten und die
unzumutbaren Funktionen unter Angabe einer allfälligen medizinisch begründeten
zeitlichen Schonung. Damit soll im Hinblick auf eine erfolgreiche Eingliederung
eine objektivere Festlegung der massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit
der Versicherten ermöglicht werden. Gestützt auf die Angaben des RAD hat die
IV-Stelle zu beurteilen, was einer versicherten Person aus objektiver Sicht
noch zumutbar ist und was nicht (Botschaft vom 23. Juni 2005 zur Änderung des
Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [5. Revision], BBl 2005 4572 zu
Absatz 2 und 4577 Ziff. 2.2.1 zu Art. 7 Absatz 2; vgl. auch Protokolle der
Sitzungen der nationalrätlichen und ständerätlichen Kommissionen für soziale
Sicherheit und Gesundheit vom 11.-13. Januar 2006, S. 98 ff., resp. vom 29./30.
Mai 2006, S. 62 f.; Beatrice Breitenmoser, Die Antworten des Gesetzgebers in
der 4. und 5. IVG-Revision: Die zentralen Punkte der beiden Revisionen, in: Die
5. IVG-Revision: Kann sie die Rentenexplosion stoppen?, 2004, S. 108 f.; Ralf
Kocher, Ausblick auf die 5. IV-Revision, in: Invalidität im Wandel, 2005, S.
45; Ueli Kieser, Entwicklungen im Rahmen der 5. IV-Revision, HILL 2007 Fachartikel
Nr. 7, S. 5; ebenso, wenn auch rechtspolitisch kritisch, Hardy Landolt,
Auswirkungen der 5. IVG-Revision auf die Schadenminderungspflicht,
Personen-Schaden-Forum 2007, S. 239 ff., und Thomas Locher, Stellung und
Funktion der Regionalen Ärztlichen Dienste [RAD] in der Invalidenversicherung
[IV], in: Medizinische Gutachten, 2005, S. 65 f.).
4.3
4.3.1 Auch auf Stellungnahmen der RAD kann indessen nur
abgestellt werden, wenn sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an
einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I
694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Sie müssen insbesondere in Kenntnis der
Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der
medizinischen Situation und Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen
sind zu begründen (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352). Die RAD-Ärzte müssen sodann
über die im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen
verfügen (Urteile I 142/07 vom 20. November 2007 E. 3.2.3 und I 362/06 vom 10.
April 2007 E. 3.2.1). Bezüglich dieser materiellen und formellen Anforderungen
sind sie im Beschwerdefall gerichtlich überprüfbar (vgl. hiezu Protokoll der
Sitzung der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
vom 11.-13. Januar 2006, S. 101).
Nicht zwingend erforderlich ist, dass die versicherte
Person untersucht wird. Nach Art. 49 Abs. 2 IVV führt der RAD für die
Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs nur «bei
Bedarf» selber ärztliche Untersuchungen durch. In den übrigen Fällen stützt er
seine Beurteilung auf die vorhandenen ärztlichen Unterlagen ab (BBl 2005 4572
zu Absatz 2). Das Absehen von eigenen Untersuchungen ist somit nicht an sich
ein Grund, um einen RAD-Bericht in Frage zu stellen. Dies gilt insbesondere,
wenn es im Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden medizinischen
Sachverhalts geht und die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten
Person in den Hintergrund rückt (Urteil I 1094/06 vom 14. November 2007 E.
3.1.1 in fine mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 54 E. 2e und f S. 57 f.).
4.3.2 Im Übrigen hat die Rechtsprechung bereits unter
der bis 31. Dezember 2007 geltenden Rechtslage erkannt, dass Berichte
regionaler ärztlicher Dienste materiell Gutachtensqualität haben können (vgl.
etwa Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E.
2; vgl. auch SVR 2008 IV Nr. 13, I 211/06 E. 5.2). Trifft dies zu, haben sie
beweisrechtlich keinen geringeren Rang als etwa ein MEDAS-Gutachten (Urteil
9C_773/2007 vom 23. Juni 2008 E. 5.3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I
827/05 vom 18. Oktober 2006 E. 3.2; vgl. auch Urteil 9C_657/2007 vom 12. Juni
2008 E. 3.2). Nach dem soeben ergangenen Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009
haben RAD-Untersuchungs-berichte, sofern sie den erwähnten materiellen und
formellen Anforderungen (E. 4.3.1 hievor) genügen, einen vergleichbaren
Beweiswert wie ein anderes Gutachten (BGE 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3.2
mit weiteren Hinweisen).
Nach der kraft Art. 55 ATSG sinngemäss anwendbaren
Rechtsprechung zu Art. 12 lit. e VwVG wird mit Gutachten von Sachverständigen
gestützt auf besondere Sachkenntnis Bericht über die Sachverhaltsprüfung und
-würdigung erstattet (BGE 132 II 257 E. 4.4.1 S. 269). Wann eine solche medizinische
Expertise vorliegt, beurteilt sich im Einzelfall aufgrund der
verfahrensmässigen Bedeutung und des Inhalts der ärztlichen Meinungsäusserung.
Eine generelle, schematische, formalen Gesichtspunkten folgende Abgrenzung ist
nicht möglich (BGE 122 V 157 E. 1b S. 160). Immerhin handelt es sich in der
Regel da um ein Sachverständigengutachten, wo ein Arzt im Hinblick auf den
Abschluss eines Versicherungsfalles beauftragt wird, einen auf den gesamten
medizinischen Akten und allenfalls eigenen Untersuchungen beruhenden zusammenfassenden
Bericht zu erstatten (Urteil U 65/06 vom 14. Februar 2007 E. 2.2 mit Hinweisen;
Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 91/95 vom 9. März 1998 E. 3c).
(…)" (SVR 2009 IV Nr. 56, consid. 4.2 e 4.3, pag.
175-176)
2.8. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni a cui è giunto il dr. __________, il
quale ha compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicura-ta è
portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in
merito alla capacità lavorativa del 60% (abile al lavoro sull’arco di una
giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 40%)
come esercente d’albergo e ristorante e del 100% con un rendimento massimo del
100% in un’attività adeguata, in entrambi i casi dal 1. maggio 2006.
La
dettagliata ed approfondita valutazione del dr. __________ non è stata smentita
da altri certificati medici attestanti un peggioramento delle sintomatologie
con effetto sulla capacità lavorativa.
In
particolare il dr. __________, nel certificato medico 15 marzo 2009, pur menzionandola,
non ha contestato la perizia del dr. __________ e, senza porre delle nuove
diagnosi, si è limitato a sostenere in modo del tutto generico (senza indicarne
i motivi e da quando) che “(…) nel frattempo sono passati altri due anni con
graduale peggioramento dello stato di salute della paziente. (…)” (doc. AI
43/2). Lo stesso sanitario non si è poi espresso sulla capacità lavorativa e, senza
tuttavia addurne le ragioni mediche avuto riguardo alle singole attività, ha concluso
che “(…) ritengo che la percentuale del 40% d’inabilità lavorativa fu attribuita
senza prendere in considerazione le condizioni specifiche di una piccola impresa
alberghiera (…)” (doc. AI 43/2).
Al
riguardo questo Tribunale rileva che, come visto sopra, il dr. __________, nella
perizia reumatologia 1. ottobre 2007 (doc. AI 25/1-9), ha chiaramente indicato
che come esercente d’albergo e ristorante l’assicurata è abile al lavoro
sull’arco di una giornata lavorativa normale con una diminuzione del rendimento
del 40%. Inoltre, ricordato l’obbligo che incombe ad ogni assicurato di cercare
di limitare il danno (DTF
123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;
Landolt, Das Zumutbarkeits-prinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,
Rechtsprechung des Bundes-gericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), va qui
evidenziato come lo stesso dr. __________ abbia sottolineato l’importanza per
la ricorrente di diminuire il proprio peso corporeo (“(…)
la paziente presenta un soprapeso di quasi 30 kg che va a caricare i segmenti
lombari caudali in presenza di instabilità L4/5, rispettivamente le
articolazioni degli arti inferiori: in tal senso è sicuramente indicato un calo
ponderale incisivo; quet’ultimo permetterebbe pure il ricondizionamento muscolare
auspicabile. (…)”, doc. AI 25/6).
In
ogni caso, il dr. __________, nelle annotazioni 8 aprile 2009, ha concluso che
il dr. __________ “(…) non fornisce nessun elemento medico, da cui si desume
l’eventuale peggioramento dello stato di salute dell’A. (..)” (doc. AI 45/1).
Nemmeno
è possibile concludere differentemente avuto riguardo al certificato medico del
dr. __________, FMH in chirurgia (doc. A/4) e al rapporto 9 ottobre 2009 del
dr. __________, FMH in chirurgia della mano, indirizzato al dr. __________
(X/Bis).
Sia
il dr. __________ che il dr. __________ non attestano e tanto meno documentano
un peggioramento significativo della situazione valetudinaria, non contestano
la perizia del dr. __________ e nemmeno si esprimono sulla capacità lavorativa.
Al
riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 12 ottobre e 3 novembre
2009 (VIII/Bis e XII/Bis), si è così espresso:
"
(…)
certificato dr. __________ del 2.9.2009:
- assicurata operata di tunnel carpale a
destra il 14.7.2009 con decorso regolare
- vengono inoltre menzionate le note diagnosi,
ossia esito di intervento per tunnel carpale a sinistra, artrosi delle dita in
particolare a livello della base dei pollici con possibile indicazione ad
intervento in futuro
Valutazione:
dalla documentazione presentata risulta che
l’assicurata è stata sottoposta ad intervento per sindrome del tunnel carpale a
destra. Si tratta di patologia già menzionata in occasione della perizia dr. __________.
Il relativo intervento, già allora indicato, comporta una inabilità lavorativa
completa di ca. 6 settimane. Dalla documentazione presentata risulta decorso
regolare, senza complicazioni. Quindi dopo 6 settimane dall’intervento si può
considerare una CL come da perizia dr. __________.
(…)." (VIII/Bis)
"
(…)
rapporto dr. __________ del 9.10.2009:
- intervento tunnel carpale a destra con
ottimo successo
- presenza importante di poliartrosi delle
dita
Valutazione:
già in occasione della perizia del dr. __________ era
stata riscontrata una poliartrosi deformante delle dita ed il perito ne aveva
debitamente tenuto conto.
Per quanto concerne invece la problematica del tunnel
carpale vi è stata una evoluzione favorevole a destra a conferma della mia
presa di posizione precedente, mentre a sinistra la situazione è da tempo (dal
2002) compromessa.
(…)." (XII/Bis)
In
conclusione, viste le risultanze mediche suesposte, vi è da concludere che a
ragione l’Ufficio AI ha ritenuto una diminuzione del rendimento del 40% nella
sua attività di esercente d’albergo e ristorante e un’abilità al lavoro del
100% in un’at-tività adeguata rispettosa delle limitazioni funzionali poste,
dal maggio 2006.
2.9. Quanto
alla valutazione economica il TCA rileva quanto segue.
Nella
valutazione 20 gennaio 2009 (doc. AI 37/1-3) i consulenti in integrazione
professionale hanno osservato che:
"
(…)
Sulla base di queste indicazioni si può presumere che
la signora RI 1 incontrerebbe grosse difficoltà nell'intraprendere una nuova
attività professionale. Ritengo pertanto l'A. non più inseribile nel mercato
lavorativo perchè alla sua età (62 anni a marzo), in quanto non sarebbe in
grado di reinserirsi professionalmente in altri tipi di attività. Le competenze
professionali di cui è in possesso sono monovalenti (ha lavorato unicamente
come esercente di ristorante), il danno alla salute è importante e costituisce
un forte impedimento nella ricerca di un nuovo posto di lavoro, il percorso
scolastico e professionale svolto impedisce di pensare all'applicazione di
misure professionali volte all'acquisizione di nuove competenze. Un cambiamento
professionale all'età dell'A. necessiterebbe di una grande flessibilità ed
adattabilità, fattori che potrebbero essere riscontrabili in persone che più
volte, durante il loro percorso professionale, hanno cambiato professione,
settore professionale o mansioni lavorative.
Situazione questa che non è certo propria all'A. che,
sicuramente, incontrerebbe grosse difficoltà nell'intraprendere una nuova
attività. Le possibilità d'impiego appaiono quindi in concreto del tutto teoriche
e irrealistiche, essendo altamente improbabile che un datore di lavoro accetti
di assumere nelle condizioni sopra descritte, un'impiegata 62enne - che quindi
a breve termine raggiungerà l'età del pensionamento - tenuto altresì conto dei
rischi connessi ad una eventuale sua assunzione (elevati contributi del datore
di lavoro destinati alla previdenza professionale, inesperienza professionale e
mancanza di adattamento del lavoratore dovuta all'età.
(…)" (doc. AI 37/2)
Gli
stessi consulenti, nell’annotazione interna 20 febbraio 2009, hanno risposto
che “(…) in merito alle note 03 e 04 febbraio 2009, in cui si chiede la mia
opinione riguardo al 60% di CL nell’attività abituale, in effetti risulta
possibile esigere che l’assicurata svolga la professione di gerente rispettando
i propri limiti funzionali, e di conseguenza assegnarle un quarto di
rendita. (…)” (doc. AI 40/1, la sottolineatura è del redattore).
Questo
tribunale – visto che da un punto di vista medico è stato appurato che subisce
una diminuzione del rendimento del 40% nella sua attività di esercente
d’albergo e ristorante (cfr. consid. 2.8) e ritenuto che con il ricorso si è
limitata a sostenere in modo del tutto generico che “(…) non appare in alcun
modo condivisibile l’Annotazione per l’incarto redatta il 20.2.2009 dalle
Consulenti IP __________ e __________ (…)” – non intravede alcuna
ragione per scostarsi dalle conclusione dei consulenti in integrazione
professionale che devono pertanto essere fatte proprie.
Questo
vale a maggiore ragione se si considera che, per costante giurisprudenza, il
giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati
motivi (DTF 126 V 75, consid. 5b/dd e 6, pag. 80-81).
2.10. Visto
che l’insorgente, pur non essendo inseribile in una diversa attività sul
mercato del lavoro, conserva una capacità lavorativa residua del 60% nella sua
attività di esercente d’albergo e ristorante, nella
quale è in grado di conseguire un reddito corrispondente al 60% del reddito
realizzabile senza il danno alla salute, l’incapacità
lucrativa della ricorrente ammonta dunque al 40% (cfr. al riguardo DTF 114 V
310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008), ciò
che giustifica il diritto ad un quarto di rendita (cfr. consid. 2.5).
Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza
9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto
considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella
sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di
invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una
sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al
50% nella sua professione.
Ritenuto
poi che la flessione del rendimento nella propria attività risale al maggio
2006, a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad un
quarto di rendita a contare dal 1. maggio 2007 (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, in
vigore sino al 31 dicembre 2007; art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, dal 1° gennaio
2008).
2.11. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a
carico del ricorrente.
2.12. L’insorgente
ha tuttavia chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
Ai
sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale
deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva
che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se
del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il
principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza
giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione
della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,
op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 della Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3
giugno 2002 [Lag]), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno
indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente
privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Il
diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento
delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro – nella misura in cui necessario
– il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed., art. 13 Lag;
Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, pag. 544).
Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente
fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito
favorevole (STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio
2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U
220/99; STFA del 17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo
2001 nella causa E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B.,
1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe
al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26
settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;
DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
Per
valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente
che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9
agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I
173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del
29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano
o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande
non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF
124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.
cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel
caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale, la presente vertenza
doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso
già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di
esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali
emerge in modo chiaro l’impossibilità di riconoscere un peggioramento rilevante
dello stato di salute dopo la perizia del dr. __________ e che i consulenti in
integrazione hanno concluso per la possibilità di esercitare l’attività
abituale rispettando i limiti funzionali posti. La conclusione secondo cui la
lite era già di primo acchito destituita di esito favorevole si giustifica
tanto più se si considera che in sede ricorsuale l’interessata non ha apportato
valida documentazione medica che contestasse e/o facesse apparire erronea la
perizia del dr. __________ e nemmeno ha addotto validi motivi che permettessero
a questo Tribunale di scostarsi dalle conclusioni dei consulenti in
integrazione professionale.
In
simili condizioni, non essendo realizzato uno dei tre presupposti cumulativi,
la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La
domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
è respinta.
3.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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