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Decisione

32.2009.158

Viste le risultanze della perizia reumatologica attestante una capacità lavorativa del 60% nella sua precedente attività, a ragione l'Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita

26 gennaio 2010Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i vuoti in cantina e – nei momenti di tregua – lavando e stirando la biancheria

camere. E questo da mattina a sera, per ben 15 ore al giorno e per di più per 6

giorni alla settimana. Ritenere che malgrado le patologie riscontrate io sia ancora

in grado di sbrigare tutto questo lavoro al 60% è semplicemente privo del

benché minimo fondamento reale. (…)” (doc. AI 43/1).

Al

riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 8 aprile 2009, ha concluso che

“(…) il rapporto medico del Dr. med. __________ pervenutoci il 01.04.2009, non

apporta nessun nuovo elemento medico che non sia già stato valutato dal rapporto

SMR del 14.06.2008 (ndr. recte: 14.01.2008). Anzi non fornisce nessun elemento

medico, da cui si desume l’eventuale peggioramento dello stato di salute

dell’A.. Confermiamo quindi: attività abituale IL 40% dal 05.2006; attività adeguata

IL 0% dal 0.5.2006 (…)” (doc. AI 45/1).

L’Ufficio

AI, viste le risultanze appena esposte, con decisione 29 luglio 2009 (doc. AI

49/2-7), ha quindi confermato il diritto ad un quarto di rendita dal 1. maggio

2007.

2.7. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto

si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano

ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique

VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V

160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,

DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 1994, pag.

332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,

consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico

curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

qui evidenziato che in una sentenza del 14 luglio 2009 (9C_323/2009), pubblicata

in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici

regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

4.2 Sinn und Zweck des im Rahmen der 5. IV-Revision

(Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006; AS 2007 5129 ff.) neu geschaffenen, seit 1.

Januar 2008 in Kraft stehenden und vorliegend anwendbaren Art. 59 Abs. 2bis IVG

sowie des neu gefassten Art. 49 IVV liegen darin, dass die IV-Stellen zur Beurteilung

der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und Ärztinnen

zurückgreifen können. Diese sollen aufgrund ihrer speziellen

versicherungsmedizinischen Kenntnisse für die Bestimmung der für die

Invalidenversicherung massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der

Versicherten verantwortlich sein. Damit soll eine konsequente Trennung der

Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten (Heilbehandlung) und

Sozialversicherung (Bestimmung der Auswirkungen des Gesundheitsschadens)

geschaffen werden. Die RAD bezeichnen die zumutbaren Tätigkeiten und die

unzumutbaren Funktionen unter Angabe einer allfälligen medizinisch begründeten

zeitlichen Schonung. Damit soll im Hinblick auf eine erfolgreiche Eingliederung

eine objektivere Festlegung der massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit

der Versicherten ermöglicht werden. Gestützt auf die Angaben des RAD hat die

IV-Stelle zu beurteilen, was einer versicherten Person aus objektiver Sicht

noch zumutbar ist und was nicht (Botschaft vom 23. Juni 2005 zur Änderung des

Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [5. Revision], BBl 2005 4572 zu

Absatz 2 und 4577 Ziff. 2.2.1 zu Art. 7 Absatz 2; vgl. auch Protokolle der

Sitzungen der nationalrätlichen und ständerätlichen Kommissionen für soziale

Sicherheit und Gesundheit vom 11.-13. Januar 2006, S. 98 ff., resp. vom 29./30.

Mai 2006, S. 62 f.; Beatrice Breitenmoser, Die Antworten des Gesetzgebers in

der 4. und 5. IVG-Revision: Die zentralen Punkte der beiden Revisionen, in: Die

5. IVG-Revision: Kann sie die Rentenexplosion stoppen?, 2004, S. 108 f.; Ralf

Kocher, Ausblick auf die 5. IV-Revision, in: Invalidität im Wandel, 2005, S.

45; Ueli Kieser, Entwicklungen im Rahmen der 5. IV-Revision, HILL 2007 Fachartikel

Nr. 7, S. 5; ebenso, wenn auch rechtspolitisch kritisch, Hardy Landolt,

Auswirkungen der 5. IVG-Revision auf die Schadenminderungspflicht,

Personen-Schaden-Forum 2007, S. 239 ff., und Thomas Locher, Stellung und

Funktion der Regionalen Ärztlichen Dienste [RAD] in der Invalidenversicherung

[IV], in: Medizinische Gutachten, 2005, S. 65 f.).

4.3

4.3.1 Auch auf Stellungnahmen der RAD kann indessen nur

abgestellt werden, wenn sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an

einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I

694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Sie müssen insbesondere in Kenntnis der

Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der

medizinischen Situation und Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen

sind zu begründen (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352). Die RAD-Ärzte müssen sodann

über die im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen

verfügen (Urteile I 142/07 vom 20. November 2007 E. 3.2.3 und I 362/06 vom 10.

April 2007 E. 3.2.1). Bezüglich dieser materiellen und formellen Anforderungen

sind sie im Beschwerdefall gerichtlich überprüfbar (vgl. hiezu Protokoll der

Sitzung der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates

vom 11.-13. Januar 2006, S. 101).

Nicht zwingend erforderlich ist, dass die versicherte

Person untersucht wird. Nach Art. 49 Abs. 2 IVV führt der RAD für die

Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs nur «bei

Bedarf» selber ärztliche Untersuchungen durch. In den übrigen Fällen stützt er

seine Beurteilung auf die vorhandenen ärztlichen Unterlagen ab (BBl 2005 4572

zu Absatz 2). Das Absehen von eigenen Untersuchungen ist somit nicht an sich

ein Grund, um einen RAD-Bericht in Frage zu stellen. Dies gilt insbesondere,

wenn es im Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden medizinischen

Sachverhalts geht und die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten

Person in den Hintergrund rückt (Urteil I 1094/06 vom 14. November 2007 E.

3.1.1 in fine mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 54 E. 2e und f S. 57 f.).

4.3.2 Im Übrigen hat die Rechtsprechung bereits unter

der bis 31. Dezember 2007 geltenden Rechtslage erkannt, dass Berichte

regionaler ärztlicher Dienste materiell Gutachtensqualität haben können (vgl.

etwa Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E.

2; vgl. auch SVR 2008 IV Nr. 13, I 211/06 E. 5.2). Trifft dies zu, haben sie

beweisrechtlich keinen geringeren Rang als etwa ein MEDAS-Gutachten (Urteil

9C_773/2007 vom 23. Juni 2008 E. 5.3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I

827/05 vom 18. Oktober 2006 E. 3.2; vgl. auch Urteil 9C_657/2007 vom 12. Juni

2008 E. 3.2). Nach dem soeben ergangenen Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009

haben RAD-Untersuchungs-berichte, sofern sie den erwähnten materiellen und

formellen Anforderungen (E. 4.3.1 hievor) genügen, einen vergleichbaren

Beweiswert wie ein anderes Gutachten (BGE 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3.2

mit weiteren Hinweisen).

Nach der kraft Art. 55 ATSG sinngemäss anwendbaren

Rechtsprechung zu Art. 12 lit. e VwVG wird mit Gutachten von Sachverständigen

gestützt auf besondere Sachkenntnis Bericht über die Sachverhaltsprüfung und

-würdigung erstattet (BGE 132 II 257 E. 4.4.1 S. 269). Wann eine solche medizinische

Expertise vorliegt, beurteilt sich im Einzelfall aufgrund der

verfahrensmässigen Bedeutung und des Inhalts der ärztlichen Meinungsäusserung.

Eine generelle, schematische, formalen Gesichtspunkten folgende Abgrenzung ist

nicht möglich (BGE 122 V 157 E. 1b S. 160). Immerhin handelt es sich in der

Regel da um ein Sachverständigengutachten, wo ein Arzt im Hinblick auf den

Abschluss eines Versicherungsfalles beauftragt wird, einen auf den gesamten

medizinischen Akten und allenfalls eigenen Untersuchungen beruhenden zusammenfassenden

Bericht zu erstatten (Urteil U 65/06 vom 14. Februar 2007 E. 2.2 mit Hinweisen;

Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 91/95 vom 9. März 1998 E. 3c).

(…)" (SVR 2009 IV Nr. 56, consid. 4.2 e 4.3, pag.

175-176)

2.8. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni a cui è giunto il dr. __________, il

quale ha compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicura-ta è

portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in

merito alla capacità lavorativa del 60% (abile al lavoro sull’arco di una

giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 40%)

come esercente d’albergo e ristorante e del 100% con un rendimento massimo del

100% in un’attività adeguata, in entrambi i casi dal 1. maggio 2006.

La

dettagliata ed approfondita valutazione del dr. __________ non è stata smentita

da altri certificati medici attestanti un peggioramento delle sintomatologie

con effetto sulla capacità lavorativa.

In

particolare il dr. __________, nel certificato medico 15 marzo 2009, pur menzionandola,

non ha contestato la perizia del dr. __________ e, senza porre delle nuove

diagnosi, si è limitato a sostenere in modo del tutto generico (senza indicarne

i motivi e da quando) che “(…) nel frattempo sono passati altri due anni con

graduale peggioramento dello stato di salute della paziente. (…)” (doc. AI

43/2). Lo stesso sanitario non si è poi espresso sulla capacità lavorativa e, senza

tuttavia addurne le ragioni mediche avuto riguardo alle singole attività, ha concluso

che “(…) ritengo che la percentuale del 40% d’inabilità lavorativa fu attribuita

senza prendere in considerazione le condizioni specifiche di una piccola impresa

alberghiera (…)” (doc. AI 43/2).

Al

riguardo questo Tribunale rileva che, come visto sopra, il dr. __________, nella

perizia reumatologia 1. ottobre 2007 (doc. AI 25/1-9), ha chiaramente indicato

che come esercente d’albergo e ristorante l’assicurata è abile al lavoro

sull’arco di una giornata lavorativa normale con una diminuzione del rendimento

del 40%. Inoltre, ricordato l’obbligo che incombe ad ogni assicurato di cercare

di limitare il danno (DTF

123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeits-prinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundes-gericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), va qui

evidenziato come lo stesso dr. __________ abbia sottolineato l’importanza per

la ricorrente di diminuire il proprio peso corporeo (“(…)

la paziente presenta un soprapeso di quasi 30 kg che va a caricare i segmenti

lombari caudali in presenza di instabilità L4/5, rispettivamente le

articolazioni degli arti inferiori: in tal senso è sicuramente indicato un calo

ponderale incisivo; quet’ultimo permetterebbe pure il ricondizionamento muscolare

auspicabile. (…)”, doc. AI 25/6).

In

ogni caso, il dr. __________, nelle annotazioni 8 aprile 2009, ha concluso che

il dr. __________ “(…) non fornisce nessun elemento medico, da cui si desume

l’eventuale peggioramento dello stato di salute dell’A. (..)” (doc. AI 45/1).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente avuto riguardo al certificato medico del

dr. __________, FMH in chirurgia (doc. A/4) e al rapporto 9 ottobre 2009 del

dr. __________, FMH in chirurgia della mano, indirizzato al dr. __________

(X/Bis).

Sia

il dr. __________ che il dr. __________ non attestano e tanto meno documentano

un peggioramento significativo della situazione valetudinaria, non contestano

la perizia del dr. __________ e nemmeno si esprimono sulla capacità lavorativa.

Al

riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 12 ottobre e 3 novembre

2009 (VIII/Bis e XII/Bis), si è così espresso:

"

(…)

certificato dr. __________ del 2.9.2009:

- assicurata operata di tunnel carpale a

destra il 14.7.2009 con decorso regolare

- vengono inoltre menzionate le note diagnosi,

ossia esito di intervento per tunnel carpale a sinistra, artrosi delle dita in

particolare a livello della base dei pollici con possibile indicazione ad

intervento in futuro

Valutazione:

dalla documentazione presentata risulta che

l’assicurata è stata sottoposta ad intervento per sindrome del tunnel carpale a

destra. Si tratta di patologia già menzionata in occasione della perizia dr. __________.

Il relativo intervento, già allora indicato, comporta una inabilità lavorativa

completa di ca. 6 settimane. Dalla documentazione presentata risulta decorso

regolare, senza complicazioni. Quindi dopo 6 settimane dall’intervento si può

considerare una CL come da perizia dr. __________.

(…)." (VIII/Bis)

"

(…)

rapporto dr. __________ del 9.10.2009:

- intervento tunnel carpale a destra con

ottimo successo

- presenza importante di poliartrosi delle

dita

Valutazione:

già in occasione della perizia del dr. __________ era

stata riscontrata una poliartrosi deformante delle dita ed il perito ne aveva

debitamente tenuto conto.

Per quanto concerne invece la problematica del tunnel

carpale vi è stata una evoluzione favorevole a destra a conferma della mia

presa di posizione precedente, mentre a sinistra la situazione è da tempo (dal

2002) compromessa.

(…)." (XII/Bis)

In

conclusione, viste le risultanze mediche suesposte, vi è da concludere che a

ragione l’Ufficio AI ha ritenuto una diminuzione del rendimento del 40% nella

sua attività di esercente d’albergo e ristorante e un’abilità al lavoro del

100% in un’at-tività adeguata rispettosa delle limitazioni funzionali poste,

dal maggio 2006.

2.9. Quanto

alla valutazione economica il TCA rileva quanto segue.

Nella

valutazione 20 gennaio 2009 (doc. AI 37/1-3) i consulenti in integrazione

professionale hanno osservato che:

"

(…)

Sulla base di queste indicazioni si può presumere che

la signora RI 1 incontrerebbe grosse difficoltà nell'intraprendere una nuova

attività professionale. Ritengo pertanto l'A. non più inseribile nel mercato

lavorativo perchè alla sua età (62 anni a marzo), in quanto non sarebbe in

grado di reinserirsi professionalmente in altri tipi di attività. Le competenze

professionali di cui è in possesso sono monovalenti (ha lavorato unicamente

come esercente di ristorante), il danno alla salute è importante e costituisce

un forte impedimento nella ricerca di un nuovo posto di lavoro, il percorso

scolastico e professionale svolto impedisce di pensare all'applicazione di

misure professionali volte all'acquisizione di nuove competenze. Un cambiamento

professionale all'età dell'A. necessiterebbe di una grande flessibilità ed

adattabilità, fattori che potrebbero essere riscontrabili in persone che più

volte, durante il loro percorso professionale, hanno cambiato professione,

settore professionale o mansioni lavorative.

Situazione questa che non è certo propria all'A. che,

sicuramente, incontrerebbe grosse difficoltà nell'intraprendere una nuova

attività. Le possibilità d'impiego appaiono quindi in concreto del tutto teoriche

e irrealistiche, essendo altamente improbabile che un datore di lavoro accetti

di assumere nelle condizioni sopra descritte, un'impiegata 62enne - che quindi

a breve termine raggiungerà l'età del pensionamento - tenuto altresì conto dei

rischi connessi ad una eventuale sua assunzione (elevati contributi del datore

di lavoro destinati alla previdenza professionale, inesperienza professionale e

mancanza di adattamento del lavoratore dovuta all'età.

(…)" (doc. AI 37/2)

Gli

stessi consulenti, nell’annotazione interna 20 febbraio 2009, hanno risposto

che “(…) in merito alle note 03 e 04 febbraio 2009, in cui si chiede la mia

opinione riguardo al 60% di CL nell’attività abituale, in effetti risulta

possibile esigere che l’assicurata svolga la professione di gerente rispettando

i propri limiti funzionali, e di conseguenza assegnarle un quarto di

rendita. (…)” (doc. AI 40/1, la sottolineatura è del redattore).

Questo

tribunale – visto che da un punto di vista medico è stato appurato che subisce

una diminuzione del rendimento del 40% nella sua attività di esercente

d’albergo e ristorante (cfr. consid. 2.8) e ritenuto che con il ricorso si è

limitata a sostenere in modo del tutto generico che “(…) non appare in alcun

modo condivisibile l’Annotazione per l’incarto redatta il 20.2.2009 dalle

Consulenti IP __________ e __________ (…)” – non intravede alcuna

ragione per scostarsi dalle conclusione dei consulenti in integrazione

professionale che devono pertanto essere fatte proprie.

Questo

vale a maggiore ragione se si considera che, per costante giurisprudenza, il

giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati

motivi (DTF 126 V 75, consid. 5b/dd e 6, pag. 80-81).

2.10. Visto

che l’insorgente, pur non essendo inseribile in una diversa attività sul

mercato del lavoro, conserva una capacità lavorativa residua del 60% nella sua

attività di esercente d’albergo e ristorante, nella

quale è in grado di conseguire un reddito corrispondente al 60% del reddito

realizzabile senza il danno alla salute, l’incapacità

lucrativa della ricorrente ammonta dunque al 40% (cfr. al riguardo DTF 114 V

310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008), ciò

che giustifica il diritto ad un quarto di rendita (cfr. consid. 2.5).

Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza

9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto

considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella

sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di

invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una

sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al

50% nella sua professione.

Ritenuto

poi che la flessione del rendimento nella propria attività risale al maggio

2006, a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad un

quarto di rendita a contare dal 1. maggio 2007 (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, in

vigore sino al 31 dicembre 2007; art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, dal 1° gennaio

2008).

2.11. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a

carico del ricorrente.

2.12. L’insorgente

ha tuttavia chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale

deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione

della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,

op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 della Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3

giugno 2002 [Lag]), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente

privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento

delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro – nella misura in cui necessario

– il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed., art. 13 Lag;

Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, pag. 544).

Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente

fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito

favorevole (STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio

2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U

220/99; STFA del 17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo

2001 nella causa E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B.,

1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

Per

valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9

agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I

173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del

29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano

o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande

non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF

124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.

cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel

caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale, la presente vertenza

doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso

già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali

emerge in modo chiaro l’impossibilità di riconoscere un peggioramento rilevante

dello stato di salute dopo la perizia del dr. __________ e che i consulenti in

integrazione hanno concluso per la possibilità di esercitare l’attività

abituale rispettando i limiti funzionali posti. La conclusione secondo cui la

lite era già di primo acchito destituita di esito favorevole si giustifica

tanto più se si considera che in sede ricorsuale l’interessata non ha apportato

valida documentazione medica che contestasse e/o facesse apparire erronea la

perizia del dr. __________ e nemmeno ha addotto validi motivi che permettessero

a questo Tribunale di scostarsi dalle conclusioni dei consulenti in

integrazione professionale.

In

simili condizioni, non essendo realizzato uno dei tre presupposti cumulativi,

la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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