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Decisione

32.2009.161

Diniego di prestazioni essendo il grado d'invalidità non pensionabile

17 marzo 2010Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri posti dal nostro consulente reumatologo, che rispetti le limitazioni

poste pure dal nostro consulente endocrinologo che ritiene che l'A. non debba

rimanere in posizione eretta nella misura superiore di 4 ore al giorno, quindi

che necessita di poter svolgere delle attività in cui può sedersi, l'A. risulta

abile al lavoro nella misura del 60%.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente

discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente

all'Ufficio Al, la decisione di eventualmente inviare copia della nostra

perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni SAM.

(…)"

(doc. AI 30/20-21)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze peritali, le annotazioni 16 gennaio e 5 giugno

2008 del dr. __________ (doc. AI 34/1 e 44/1), e i rapporti 8 aprile 2008 e 30

marzo 2009 del consulente in integrazione (doc. AI 37/1-3, 38/1 e 53/1) –, con decisione

10 agosto 2009 (doc. AI 54/1-4), ha confermato il rifiuto a prestazioni.

2.7. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c;

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31;

Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329

e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts,

Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate

forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie

giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza

motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di

mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di

valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono

indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di

affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti

contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e

riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01

del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già

di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

qui evidenziato che in una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata

in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici

regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

(…)

4.2 Sinn und Zweck des im Rahmen der 5. IV-Revision

(Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006; AS 2007 5129 ff.) neu geschaffenen, seit 1.

Januar 2008 in Kraft stehenden und vorliegend anwendbaren Art. 59 Abs. 2bis IVG

sowie des neu gefassten Art. 49 IVV liegen darin, dass die IV-Stellen zur

Beurteilung der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und

Ärztinnen zurückgreifen können. Diese sollen aufgrund ihrer speziellen

versicherungsmedizinischen Kenntnisse für die Bestimmung der für die

Invalidenversicherung massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der

Versicherten verantwortlich sein. Damit soll eine konsequente Trennung der

Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten (Heilbehandlung) und

Sozialversicherung (Bestimmung der Auswirkungen des Gesundheitsschadens)

geschaffen werden. Die RAD bezeichnen die zumutbaren Tätigkeiten und die

unzumutbaren Funktionen unter Angabe einer allfälligen medizinisch begründeten

zeitlichen Schonung. Damit soll im Hinblick auf eine erfolgreiche Eingliederung

eine objektivere Festlegung der massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit

der Versicherten ermöglicht werden. Gestützt auf die Angaben des RAD hat die

IV-Stelle zu beurteilen, was einer versicherten Person aus objektiver Sicht

noch zumutbar ist und was nicht (Botschaft vom 23. Juni 2005 zur Änderung des

Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [5. Revision], BBl 2005 4572 zu

Absatz 2 und 4577 Ziff. 2.2.1 zu Art. 7 Absatz 2; vgl. auch Protokolle der

Sitzungen der nationalrätlichen und ständerätlichen Kommissionen für soziale

Sicherheit und Gesundheit vom 11.-13. Januar 2006, S. 98 ff., resp. vom 29./30.

Mai 2006, S. 62 f.; Beatrice Breitenmoser, Die Antworten des Gesetzgebers in

der 4. und 5. IVG-Revision: Die zentralen Punkte der beiden Revisionen, in: Die

5. IVG-Revision: Kann sie die Rentenexplosion stoppen?, 2004, S. 108 f.; Ralf

Kocher, Ausblick auf die 5. IV-Revision, in: Invalidität im Wandel, 2005, S.

45; Ueli Kieser, Entwicklungen im Rahmen der 5. IV-Revision, HILL 2007 Fachartikel

Nr. 7, S. 5; ebenso, wenn auch rechtspolitisch kritisch, Hardy Landolt,

Auswirkungen der 5. IVG-Revision auf die Schadenminderungspflicht, Personen-Schaden-Forum

2007, S. 239 ff., und Thomas Locher, Stellung und Funktion der Regionalen

Ärztlichen Dienste [RAD] in der Invalidenversicherung [IV], in: Medizinische Gutachten,

2005, S. 65 f.).

4.3

4.3.1 Auch auf Stellungnahmen der RAD kann indessen nur

abgestellt werden, wenn sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an

einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I

694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Sie müssen insbesondere in Kenntnis der

Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der

medizinischen Situation und Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen

sind zu begründen (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352). Die RAD-Ärzte müssen sodann

über die im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen

verfügen (Urteile I 142/07 vom 20. November 2007 E. 3.2.3 und I 362/06 vom 10.

April 2007 E. 3.2.1). Bezüglich dieser materiellen und formellen Anforderungen

sind sie im Beschwerdefall gerichtlich überprüfbar (vgl. hiezu Protokoll der

Sitzung der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates

vom 11.-13. Januar 2006, S. 101).

Nicht zwingend erforderlich ist, dass die versicherte

Person untersucht wird. Nach Art. 49 Abs. 2 IVV führt der RAD für die

Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs nur «bei

Bedarf» selber ärztliche Untersuchungen durch. In den übrigen Fällen stützt er

seine Beurteilung auf die vorhandenen ärztlichen Unterlagen ab (BBl 2005 4572

zu Absatz 2). Das Absehen von eigenen Untersuchungen ist somit nicht an sich

ein Grund, um einen RAD-Bericht in Frage zu stellen. Dies gilt insbesondere,

wenn es im Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden medizinischen

Sachverhalts geht und die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten

Person in den Hintergrund rückt (Urteil I 1094/06 vom 14. November 2007 E.

3.1.1 in fine mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 54 E. 2e und f S. 57 f.).

4.3.2 Im Übrigen hat die Rechtsprechung bereits unter

der bis 31. Dezember 2007 geltenden Rechtslage erkannt, dass Berichte

regionaler ärztlicher Dienste materiell Gutachtensqualität haben können (vgl.

etwa Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E.

2; vgl. auch SVR 2008 IV Nr. 13, I 211/06 E. 5.2). Trifft dies zu, haben sie

beweisrechtlich keinen geringeren Rang als etwa ein MEDAS-Gutachten (Urteil

9C_773/2007 vom 23. Juni 2008 E. 5.3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I

827/05 vom 18. Oktober 2006 E. 3.2; vgl. auch Urteil 9C_657/2007 vom 12. Juni

2008 E. 3.2). Nach dem soeben ergangenen Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009

haben RAD-Untersuchungs-berichte, sofern sie den erwähnten materiellen und formellen

Anforderungen (E. 4.3.1 hievor) genügen, einen vergleichbaren Beweiswert wie

ein anderes Gutachten (BGE 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3.2 mit weiteren

Hinweisen).

Nach der kraft Art. 55 ATSG sinngemäss anwendbaren

Rechtsprechung zu Art. 12 lit. e VwVG wird mit Gutachten von Sachverständigen gestützt

auf besondere Sachkenntnis Bericht über die Sachverhaltsprüfung und -würdigung

erstattet (BGE 132 II 257 E. 4.4.1 S. 269). Wann eine solche medizinische

Expertise vorliegt, beurteilt sich im Einzelfall aufgrund der verfahrensmässigen

Bedeutung und des Inhalts der ärztlichen Meinungsäusserung. Eine generelle,

schematische, formalen Gesichtspunkten folgende Abgrenzung ist nicht möglich

(BGE 122 V 157 E. 1b S. 160). Immerhin handelt es sich in der Regel da um ein

Sachverständigengutachten, wo ein Arzt im Hinblick auf den Abschluss eines Versicherungsfalles

beauftragt wird, einen auf den gesamten medizinischen Akten und allenfalls

eigenen Untersuchungen beruhenden zusammenfassenden Bericht zu erstatten (Urteil

U 65/06 vom 14. Februar 2007 E. 2.2 mit Hinweisen; Urteil des Eidg.

Versicherungsgerichts U 91/95 vom 9. März 1998 E. 3c).

(…)" (SVR 2009 IV Nr. 56, consid. 4.2 e 4.3, pag.

175-176)

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

In

DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.8. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta

giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo

Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le

conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente

valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad

una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità

lavorativa del 50% come barista, aiuto cucina e nel campo della ristorazione e

del 60% in un’attività adeguata, da agosto 2006.

Innanzitutto

il TCA rileva che la dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare

non é stata validamente smentita da altri certificati da parte di medici

specialisti attestanti nuove patologie.

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati

d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto,

atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In

particolare, non è possibile concludere per un’inabilità al lavoro del 50% dal

1. marzo 2006, come preteso dall’assicu-rato, per le seguenti ragioni.

Innanzitutto

il TCA rileva che al consulto 23 maggio 2007 (doc. AI 30/22-26) del Dr. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, va riconosciuta una forza probatoria piena

ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.7). Infatti, il perito – dopo aver

esposto una completa anamnesi riassuntiva, proceduto ad un esame psichico e

formulato le conclusioni – ha posto una precisa diagnosi psichiatrica secondo l’ICD 10 e

ritenuto un’inabilità lavorativa dal punto di vista psichiatrico del 40%. Lo

stesso specialista ha indicato i fattori che riducono la capacità lavorativa,

evidenziato l’importanza della continuazione della presa a carico specialistica

e della terapia psicofarmacologica e si è pure espresso circa la possibilità di

provvedimenti di integrazione professionale e di svolgere altra attività.

Va

qui inoltre sottolineato che il dr. __________ si è basato su tutti gli atti messigli

a disposizione dal SAM e quindi anche su quelli dai quali emergerebbero le

particolarità caratteriali (persona poco affidabile, sbandato, dedito al gioco

d’azzardo e frequentatore di prostitute) evidenziate nel ricorso. Pertanto, se

questi aspetti del carattere non sono stati menzionati letteralmente nel

consulto del dr. __________ – che comunque ha considerato che “(…) l’A. dichiara rapporti

coniugali conflittuali causati sia dal fatto che la moglie è psichicamente

molto malata sia perché anni fa egli ebbe una relazione extraconiugale con la

madre biologica del figlio adottivo. Da allora perciò i rapporti con la moglie

si sarebbero perciò fortemente incrinati. (…)” (doc. AI 30/23) –, bisogna

concludere che lo specialista ha ritenuto che gli stessi non rappresentavano

una patologia psichiatrica con ripercussioni sulla capacità lavorativa. Non è

invece possibile ritenere, come sostenuto in modo del tutto generico e teorico con

il ricorso, che le conclusioni del dr. __________ sarebbero contraddittorie, incomplete

e che dovrebbero pertanto essere ritenute valide solo quelle del medico curante,

la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia.

Questo

vale a maggiore ragione visto che la dr.ssa __________, nel rapporto medico 12

dicembre 2008 indirizzato alla RA 1 (XII/2), non ha sostenuto in nessun modo

che la valutazione del dr. __________ sarebbe sbagliata in quanto non

considererebbe gli aspetti caratteriali sopra enunciati. Al contrario, la

dr.ssa __________ ha condiviso le diagnosi poste – “(…) concordo pure con

il perito rispetto alle diagnosi da lui poste. (…)” (XII/2) – e si è distanziata

dalla valutazione del dr. __________ adducendo che:

"

(...)

Sono in disaccordo rispetto alla quantificazione dell'incapacità

lavorativa del 40%, infatti non capisco come il perito sia nella parte

riguardante i disturbi attuali dell'assicurato esprime correttamente il disagio

presentato dal paziente sia nell'esame psichico rilevi un tono dell'umore

orientato al polo negativo con una quota d'ansia aumentata e nelle sue

conclusioni la sua dichiarazione che presenta disturbi ansioso depressivi di

una certa gravità esorditi verso la fine del 2005 e poi concludendo con la

percentuale di capacità lavorativa del 40%.

Riferisce inoltre "da allora l'assicurato

nonostante la presa a carico specialistica ha mostrato uno scarso miglioramento

del tono dell'umore, dei disturbi soggettivi evidenziando una mancata tendenza

alla regressione e alla somatizzazione. L'assicurato denota un'ideazione

connotata da pessimismo, vittimismo, fissazioni di ordine ipocondriaco, una

suicidalità passiva che finora non è sfociata in gesti auto classici. La

situazione è caratterizzata da notevole staticità a carico del funzionamento

psicologico e aggravato da presenze di un contesto di vita assai problematico

con una moglie gravemente depressa".

Nel capitolo riguardante le conseguenze sulla capacità

lavorativa il perito afferma semplicemente che nelle condizioni attuali ritengo

che l'inabilità lavorativa psichiatrica si aggiri sul 40%.

Non riesco a capire su che base giunga a questa percentuale

che non condivido in quanto la certificazione mia dell'incapacità lavorativa al

50% tiene conto della patologia ansioso e depressiva e delle difficoltà in

ambito relazionale.

Non riesco neppure a capire come mai il perito nella

parte seguente scrive nel paragrafo, fattori che riducono la capacità

lavorativa: "la diminuzione del tono dell'umore unitamente all'incremento

della tensione endopsichica riducono in maniera preponderante la capacità di

autogestione dell'assicurato".

Personalmente non posso condividere le sue conclusioni

rispetto alla % di incapacità lavorativa.

(…)" (XII/2)

Dunque,

in sostanza, la dr.ssa __________, ribadita la concordanza delle diagnosi poste

dagli specialisti in psichiatria, si è limitata ad esprimere una diversa

valutazione delle conseguenze sulla capacità lavorativa.

Va

qui rilevato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3, STF 9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05

del 5 gennaio 2007, consid. 2), poiché alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008).

Una

diversa interpretazione, in assenza di specifica documentazione medica, non può

essere qui ritenuta.

Il

TCA ribadisce infatti che l'insorgente non ha saputo giustificare, alla mano di

dettagliata documentazione medica e/o descrizioni di esami clinici effettuati,

che il suo stato di salute fosse peggiore rispetto a quello individuato dai

periti del SAM e che ciò avesse un'incidenza sulla sua capacità lavorativa. La

dr.ssa __________ non ha poi criticato validamente il consulto del dr. __________

limitandosi a confermare la sua diversa valutazione della capacità lavorativa.

Quanto

alla critica ricorsuale stante la quale “(…) la formulazione del Dr. __________

delle conseguenze della diagnosi sulla capacità lavorativa denota una certa

insicurezza (o superficialità?). Egli infatti scrive di ritenere che “(…)

l’inabilità lavorativa psichiatrica si aggiri sul 40%”. Si tratta di una formulazione

molto imprecisa, poiché secondo questa indicazione la capacità lavorativa residua

potrebbe ammontare anche al 35% o al 45%. (…)”, questo Tribunale rileva che la

conclusione circa la capacità lavorativa del 60% in un’attività adeguata è

stata posta dal SAM dopo un’esauriente discussione tra tutti i medici periti.

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo alla giurisprudenza

richiamata al punto 1.3 del ricorso. In particolare la fattispecie di cui alla

STCA del 1. dicembre 2008 (32.2007.380) era diversa rispetto al caso concreto

nel quale le “constatazioni” poste dalla dr.ssa __________ nel rapporto medico

27 settembre 2006 (doc. AI 16/1-3, punto 2) non divergono sostanzialmente dalle

risultanze riportate dal dr. __________ nel suo “esame psichico” (doc. AI

30/24).

2.9. Occorre

ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal

profilo economico.

Dal

profilo medico, l’assicurato è stato ritenuto ancora abile al lavoro al 50% come

barista, aiuto cucina e nel campo della ristorazione e al 60% in attività leggere

adeguate.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V

222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01

del 13 giugno 2003, consid. 4.2; STFA del 18 ottobre 2002 I 761/01, consid.

3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11; STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid.

3.1), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2006 (visto che, come

risulta dai rapporti medici 21 settembre e 27 settembre 2006 del dr., FMH in

medicina generale sub doc. AI 10/1-3 e della dr.ssa __________, FMH in

psichiatria e psicoterapia sub doc. AI 16/1-3, nonché dal rapporto 8 aprile

2008 del consulente in integrazione professionale sub doc. AI 37/1,

l’incapacità lavorativa di lunga durata è iniziata nel settembre 2005).

2.9.1. Per

quel che concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato

in sede di ricorso, l’Ufficio AI ha quantificato il reddito che l’assicurato

avrebbe potuto percepire da sano nel 2006 in fr. 43’550.-- (cfr. doc. AI 54/2), conformemente a quanto indicato dall’ultimo datore di lavoro (fr. 3'350.-- x

13 = fr. 43'550.--, cfr. doc. AI 6/1-6).

2.9.2. Per

quel che concerne il reddito da invalido, ritenute le contestazioni sollevate e

alla luce della giurisprudenza federale, il TCA osserva quanto segue.

Innanzitutto

va detto che, come emerge chiaramente dalla perizia del SAM, in un’attività

adeguata, che rispetti le limitazioni poste dai consulenti reumatologo e

endocrinologo, la capacità lavorativa è del 60%. Infatti, dal punto di vista reumatologico

e endocrinologico, i periti del SAM hanno attestato una piena capacità

lavorativa in un’attività adeguata e, per motivi psichiatrici, concluso per una

capacità lavorativa del 60%.

Non

è dunque possibile considerare un'ulteriore riduzione del 5-10% anche in

un’attività adeguata svolta nella misura del 60% come preteso in sede

ricorsuale. Infatti, lo si ribadisce, in un’attività adeguata la capacità

lavorativa da un punto di vista reumatologico e endocrinologico è totale. Del

resto nemmeno l’assicurato adduce per quali ragioni precise le limitazioni funzionali

di natura reumatologica e la cura del diabete lo limiterebbero anche in

un’attività adeguata oltretutto svolta a tempo parziale.

Quanto

alla pretesa riduzione del salario ipotetico da invalido del 6.86% per gap

salariale il calcolo si rivela manifestamente errato in quanto nel ricorso si è

paragonato il salario di fr. 3'801.-- (che corrisponde al salario mensile medio

a livello svizzero dei lavoratori del settore 55 alberghi e ristoranti

comprensivo della tredicesima) con quello di fr. 3'350.-- pari al salario

mensile da valido percepito nell’ultima attività non comprensivo della quota

parte di tredicesima (cfr. i punti 2.1 e 2.2 del ricorso).

In

realtà il salario annuo che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2006 (con un

grado di occupazione del 100%) nella sua ultima attività svolta presso la __________

di __________ ammonta a fr. 43'550.-- (fr. 3'350.-- x 13, cfr. consid. 2.9.1) e

quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori

del settore alberghi e ristoranti a fr. 45'606.93 (fr. 3'611.-- [cfr. tabella

TA1 2006, p.to 55, alberghi e ristoranti, livello di qualifica 4], riportati su

42.1 ore/settimana [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 9-2009, pag. 94; vedi anche la STF 8C_771/2008 del 3 giugno

2009, consid. 4.1], moltiplicati per 12 mesi [ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,

consid. 3a] = fr. 45'606.93). Dunque la differenza tra i due

salari in parola ammonta al 4.52% (100 – [100 x 43’550 : 45'606.96] = 4.52) e

conformemente alla giurisprudenza federale non è pertanto possibile effettuare

alcuna riduzione per gap salariale (DTF 135 V 297).

Per

il resto, anche volendo applicare la riduzione indicata dal ricorrente del 9%

per la disparità salariale tra il lavoratore a tempo pieno e quello a tempo

parziale in base alla tabella T2 di cui al doc. D (sull’argomento vedi la STFA

8C_780/2008 del 27 agosto 2008, consid. 6.3.4 e la STFA I 793/06 del 4 ottobre

2007, consid. 2.4), in ogni caso il grado d’invalidità non raggiungerebbe il

40%.

In

questa ipotesi, utilizzando i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella

di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una attività semplice

e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito

annuo ipotetico da invalido pari a fr. 59’197.32 (fr. 4'732.--, riportati su

41.7 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 9-2009, pag.

94], moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa,

cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).

Considerata

un’incapacità lavorativa del 40% da un punto di vista medico e applicata una

riduzione del 19% (per attività leggera, a tempo parziale e lungo periodo di

inattività; il consulente in integrazione aveva invece riconosciuto una riduzione

del 15% per gli stessi motivi, cfr. doc. AI 37/2), il reddito ipotetico da

invalido ammonterebbe a fr. 28'769.89 (fr. 59'197.32 che, considerata la

capacità lavorativa del 60% e applicata la riduzione del 19%, danno fr. 28'769.89).

In

questa variante il grado d’invalidità sarebbe del 34% ([43'550 – 28'769.89] :

43'550 x 100 = 33.93% arrotondato al 34% secondo la giurisprudenza di cui alla

DTF 130 V 121 consid. 3.2) e quindi non pensionabile (cfr. consid. 2.4).

Allo

stesso risultato, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe con ogni

verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi da valido e invalido fino al

2009, anno in cui è stata resa la decisione impugnata.

2.10. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va

quindi confermata e il ricorso respinto.

2.11. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del

ricorrente.

2.12. Nel

ricorso l’assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale

deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione

della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,

“ATSG – Kommentar”, 2.a edizione, 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti

invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 102

segg., pag. 788-790) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno

(cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente

privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il

TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non

sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del

26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; STFA 5P.426/2000 del 6

marzo 2001; STFA 1P 281/2000 del 17 maggio 2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99

del 26 settembre 2000; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia

251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e

commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

Per

valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K

75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29

agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF

124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano

o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande

non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF

124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.

cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel

caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale e delle considerazioni

sopra esposte, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente

sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del

ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente

minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi

precedenti, i periti interpellati dall’Ufficio AI si sono espressi chiaramente

e le loro valutazioni non sono state contestate validamente da altri specialisti.

La conclusione secondo cui la lite era già di primo acchito destituita di esito

favorevole si giustifica tanto più se si considera che in sede ricorsuale

l’interessato non ha prodotto la benché minima documentazione medica che

potesse contrastare le valutazioni dei periti. D’altra parte anche l’errore in

cui è incorso per il calcolo del preteso gap salariale era manifesto.

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve pertanto essere respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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