32.2009.161
Diniego di prestazioni essendo il grado d'invalidità non pensionabile
17 marzo 2010Italiano48 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2009.161
Data decisione, Autorità:
17.03.2010, TCA
Titolo:
Diniego di prestazioni essendo il grado d'invalidità non pensionabile
AFFEZIONE PSICHICA
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRADO DI INVALIDITÀ
OBBLIGO DI COLLABORARE
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.161
FS/lb
Lugano
17 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco
Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo
sul ricorso del 14 settembre 2009 di
RI 1
rappr.
da: RA 1
contro
la
decisione del 10 agosto 2009 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501
Bellinzona
in
materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1957, il 17 agosto 2006 ha presentato una richiesta di prestazioni AI
per adulti in quanto affetto da “(…) disturbi psicopatici, attacchi di panico,
ansia, angoscia, dolori alle gambe, sulla schiena, alle spalle (…)” (doc. AI
1/1-8).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del
Servizio accertamento medico (SAM), con decisione 10 agosto 2009 (doc. AI
54/1-4), preavvisata con progetto 4 novembre 2008 (doc. AI 48/1-3), l’Ufficio
AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.
1.3. Contro
questa decisione, tramite la RA 1, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica ed economica con
argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto:
"
(...)
1. Il ricorso è accolto e di conseguenza:
1.1. La decisione del 10 agosto 2009 è annullata.
1.2. All’assicurato viene riconosciuto
il diritto alla ½ rendita di invalidità a partire dal 1° settembre 2006.
1.3. Eventualmente all’assicurato
viene riconosciuto il diritto al ¼ di rendita di invalidità a partire dal 1°
settembre 2006.
2. Protestate spese, tasse e ripetibili.
3. L’istanza di assistenza giudiziaria e di
gratuito patrocinio è accolta e di conseguenza l’assicurato è posto al
beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la presente
procedura di appello.
(…)" (doc. AI 57/17)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso
rilevando, in particolare, che:
"
(…)
Alla base della decisione impugnata è stata posta la
perizia SAM, che ossequia i criteri giurisprudenziali ed ha pieno valore
probatorio. A fronte di tale valutazione il ricorrente propone una sua contestazione
teorica della valutazione medica peritale, contestazione infondata e sprovvista
di una minima base medica, sostituendo di fatto alla valutazione medica
specialistica peritale del danno alla salute la propria opinione sul valore
invalidante del danno alla salute.
Il ricorso propone una irreale indicazione di una
situazione di sbandato, al limite riferibile al periodo nel paese d'origine,
ritenuti trent'anni di vita con un lavoro regolare in Svizzera e la normale giornata
attuale, descritta nella perizia.
Il ricorrente chiede l'applicazione del divario fra
salario da valido e salario medio a riduzione del salario statistico da
invalido (gap salariale). A torto, ritenuto che l'assicurato ha lavorato molti
anni per lo stesso datore di lavoro (__________, __________, dal 1981 al 2006),
di modo che è da presumere che si sia accontentato del salario (cfr. STF inc. I
644/2006). Comunque non determinerebbe un'invalidità almeno del 40% e quindi il
diritto ad una rendita d'invalidità.
La decisione impugnata ha definito correttamente
l'invalidità dell'assicurato. La riduzione percentuale sul salario statistico
per le caratteristiche specifiche dell'assicurato è adeguato e non arbitrario,
non giustificandosi di rivedere la percentuale definita dal Consulente in
integrazione professionale. La richiesta della riduzione massima del 25% è
ingiustificata.
Il ricorso è chiaramente infondato e si contesta la
concessione dell'AG.
(…)" (doc. V)
1.5. Con
lettera 15 ottobre 2009 la RA 1 si è confermata nelle proprie allegazioni sottolineando,
in particolare, che:
"
(…)
1. La contestazione delle conclusioni della
perizia SAM ed in particolar modo della perizia del Dr. __________ si basa, tra
l'altro, su uno scritto del dicembre 2008 della Dr.ssa __________, psichiatra
curante dell'assicurato, nel quale essa indica in modo dettagliato come sia in
disaccordo con le conclusioni del perito, nonché su un suo rapporto del
febbraio 2006 in qualità di medico fiduciario della __________. Affermare che
queste valutazioni non rappresentano una minima base medica, appare alquanto
azzardato.
2. I tratti caratteriali dell'assicurato
non sono irreali e non si riferiscono solo al periodo nel paese d'origine, come
sostenuto nella risposta di causa, tanto è vero che sono alla base del dissesto
finanziario della famiglia dell'assicurato e di gravi tensioni all'interno
della stessa. Essi sono menzionati non solo nel rapporto della Dr.ssa __________
all'Ufficio AI del settembre 2006, ma anche nel rapporto d'uscita della Clinica
__________ del marzo 2006.
Il
fatto che la perizia del Dr. __________ non contenga elementi al riguardo, non
significa che essi non sono effettivamente presenti, ma semplicemente che
l'assicurato (comprensibilmente) non ha raccontato nulla di ciò al perito. Dal
momento però che il Dr. __________ avrebbe dovuto essere a conoscenza di questi
fatti, poiché menzionati esplicitamente nell'incarto, sarebbe stato suo
compito, per avere un quadro completo ed affidabile del carattere e dei problemi
dell'assicurato, affrontare anche questo tema durante l'esame, trattandosi
oltre più non di un particolare insignificante ma di un elemento determinante
per una valutazione corretta delle risorse caratteriali dell'assicurato. La
contestazione riguardo l'affidabilità delle conclusioni del Dr. __________ non
è quindi così "campata in aria" come sostenuto dall'Ufficio Al, ma si
fonda su elementi ben concreti.
3. Il fatto che in un caso specifico il TF
abbia stabilito che un'assicurata avendo lavorato per 15 anni presso lo stesso
datore di lavoro, si era accontentata di un salario inferiore alla media, è
unicamente un indizio, da valutare assieme agli altri, per l'assenza di un
salario inferiore alla media per fattori personali e non un principio da applicare
indistintamente in ogni caso.
Occorre
inoltre considerare che i salari ticinesi sono notoriamente sotto la media
nazionale e che proprio per livellare a livelli statistici entrambi i salari
(quello da valido e quello da invalido), è stata introdotta la giurisprudenza
del gap salariale (cfr. Grisanti; Nuove regole per la valutazione
dell'invalidità, RtiD II/2006, p. 311 ss.). Vi sono infatti settori in Ticino,
e tra questi fa parte - come emerge dal confronto dei dati regionali con quelli
nazionali della categoria 55 nel 2006 (Fr. 3'569 in Ticino contro Fr. 3'902 in
Svizzera) - anche quello alberghiero, nei quali i lavoratori, indipendentemente
dal datore di lavoro, percepiscono un salario inferiore alla media. Dire che
essi si accontentano di questo salario, significherebbe obbligarli a cambiare
Cantone.
Nella
fattispecie, l'assicurato ha studiato unicamente 3 anni di scuole elementari, è
pressoché analfabeta, ancora dopo più di 20 anni in Svizzera ha una capacità elementare
di espressione orale nella nostra lingua (vedi curriculum vitae agli atti),
all'entrata in Svizzera a 24 anni non aveva praticamente nessuna esperienza
lavorativa alle spalle se non l'aver aiutato la madre in casa e nel lavoro
agricolo e un periodo di 3 mesi quale operaio per la costruzione di ripari
antivalanghe. È evidente che l'assicurato non si è accontentato di un salario
inferiore alla norma, ma che anche presso un altro datore di lavoro avrebbe
percepito un salario sotto la media.
Il riconoscimento di un gap salariale come indicato,
nell'atto ricorsuale appare quindi giustificato e non può essere messo in
dubbio sulla base di una singola valutazione del TF in un caso concreto di cui
non si conoscono dettagli se non il fatto che l'assicurata lavorava nel canton
Vaud, dove i salari statistici (Regione del Lemano) si situano addirittura al
di sopra della media nazionale. È quindi evidente che le considerazioni del TF
nella sentenza citata nella risposta di causa non possono essere applicate al
caso in questione.
(…)" (VII)
1.6. Con
osservazioni 4 novembre 2009 l’Ufficio AI – rilevato che “(…) il
ricorrente non propone nuovi oggettivi elementi di valutazione ma conferma la
propria personale valutazione eminentemente teorica, in contrasto con la
realtà, limitandosi a richiamare valutazioni del medico curante (che fornisce
solo un diverso apprezzamento dello stesso danno alla salute), considerate
nella completa perizia medico-specialistica pluridisciplinare e nella decisione
impugnata, che risulta corretta. (…)” – si è confermato nella
risposta di causa.
1.7. Con
lettera 9 febbraio 2010 il TCA ha chiesto all’Ufficio AI di trasmettere le “osservazioni”
e la “certificazione della dr.ssa __________” menzionate nella decisione
impugnata ma non figuranti agli atti (XI). I documenti richiesti sono stati trasmessi
al TCA il 12 e il 22 febbraio 2010 (XII con allegati XII/1, XII/2 e XIII con allegato
XIII/Bis).
Al
riguardo il TCA richiama l’amministrazione ad una maggiore precisione ed in
particolare a verificare puntualmente che allorquando trasmette l’incarto completo
al Tribunale questo lo sia veramente.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA
H 335/00 del 18 febbraio 2002).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge
federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (5a revisione del-l’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del
diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza
occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a
DTF 130 V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme
sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di
fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008
al 10 agosto 2009, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente
il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215
consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme
(STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).
Va
qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale
le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La
giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità
(STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 10 agosto 2009 (doc. AI 54/1-4) – con
la quale l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a prestazioni – è conforme o meno
alla legislazione federale.
L’assicurato
postula il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita, eventualmente ad un
quarto di rendita, a contare dal 1° settembre 2006.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra
1991, pag. 216 segg.).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1° gennaio 2008) gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione
per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione
della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento
o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U
156/05, consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto
dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute
fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione
su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V
222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno
2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata
in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi
citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo
specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della
ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49 e nella STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008), l’Alta Corte ha
precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di
una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la
presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza
di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico
pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2)
la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato
psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante
simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del
conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti
ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di
provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona
assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004,
consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000
pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und
seine Bedeutung in der Sozialver-sicherung, namentlich für den Einkommensvergleich
in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine,
va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e
l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA I 873/05 del
19 maggio 2006).
2.6. Nell’evenienza
concreta, nelle annotazioni 7 dicembre 2006, il dr. __________, medico SMR, ha
concluso per la necessità di una perizia pluridisciplinare presso il Servizio
accertamento medico (SAM): “(…) una valutazione pluridisciplinare è a mio
giudizio indicata sia per poter quantificare a livello psichiatrico neutrale
l’esigibilità lavorativa sia a livello reumatologico con accertamenti anche di
tipo paraclinico (radiologico …) in questo giovane Ato. Inoltre si potrà anche
definire la prognosi clinica ed esigibilità in attività semplice, ripetitiva e
di tipo adeguato alla patologia del rachide ed arto inf. dx. Ricordo che si
potrà anche a questo livello meglio definire la componente dismetabolica con
una valutazione specialistica endocrinologica. Mi permetto ricordare inoltre
che solo la patologia vera e propria risulta essere a carico AI mentre quanto è
da riferirsi a disagio sociale non è patologia a carico AI. A SAM (psi – reuma
– endocrino).” (doc. AI 19/1).
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 20/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare 5 ottobre 2007 (doc. AI 30/1-40) risulta che i
periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni
obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di
natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e endocrinologica
(dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
"
5.1 Diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome lombo-vertebrale cronica con componente
spondilogena bilaterale a sin. più accentuata che a ds. su alterazione statiche
della colonna vertebrale, con scoliosi a forma di S ds. convessa nella zona
lombare. Presenza di alterazioni degenerative osteocondrotiche a livello L2/L3
con spondilosi anteriore a questo segmento, nonché condrosi a livello L3/L4,
L4/L5 e L5/S1. Presenza di una discopatia con protrusione mediana a livello L4/L5
(TAC della colonna lombare eseguita in data 08.07.2005).
Tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti
molli.
Sindrome cervico-vertebrale su alterazioni degenerative
con tendenza cifotica della parte alta della colonna cervicale, nonché minime alterazioni
di tipo degenerativo.
Gonalgia a sin. in stato dopo artroscopia con
meniscectomia mediale del ginocchio sin. in data 17.08.2006.
Sindrome ansiosodepressiva (ICD10-F41.2).
Sindrome somatoforme da dolore persistente
(ICD10-F45.4).
Tendenza alla regressione psicologica.
Diabete mellito tipo 2 B, diagnosticato nel 1988 circa
con obesità (BMI 33,25 Kg/m2) con stato da ernioplastica ombelicale e
paraombelicale nel 2003).
Intolleranza anamnestica alla metformina (vomito).
Polineuropatia periferica.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Dislipidemia.
Broncopatia cronicocostruttiva con:
- abuso nicotinico persistente (circa 70 P/Y)
Arteriosclerosi generalizzata con:
- calcificazione della parte dell’aorta addominale;
- arteriopatia periferica ostruttiva agli arti
inferiori grado I, nota dal 2004.
Varicosi venosa troncolare bilaterale agli arti
inferiori con:
- stato da stripping venoso safena magna il
30.01.2004.
(…)" (doc. AI 30/14-15)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti,
posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità
lavorativa: “(…) l’A. va considerato abile al lavoro nella misura del 50% come
barista, come aiuto cucina e nel campo della ristorazione (…)” (doc. AI 21/15),
hanno concluso:
"
(...)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Predominante appare la patologia endocrinologica e
quella psichiatrica.
In secondo piano la problematica reumatologica.
La patologia psichiatrica è caratterizzata dalla
presenza di una sindrome ansiosodepressiva, una sindrome somatoforme da dolore
persistente con tendenza alla regressione psicologica. Complessivamente le
patologie giustificano una riduzione della capacità lavorativa nella misura del
40% a causa dell'incremento dell'attenzione endopsichica e della riduzione del
tono dell'umore, che diminuiscono la capacità di autogestione dell'A, rendendo
quest'ultimo meno affidabile, più impreciso e più lento nell'esecuzione dei compiti.
Dal punto di vista endocrinologico di per sé il diabete
mellito non riduce la capacità lavorativa, quest'ultima è ridotta soprattutto a
causa della presenza di una polineuropatia diabetica, che impedisce all'A. di
rimanere in posizione eretta a lungo. Pertanto la professione di barista o di
aiuto-cucina, attività che richiedono una posizione eretta costante è ridotta
nella misura del 50%, in quanto l'A. non è in grado di rimanere in piedi per
tutta la giornata.
Dal punto di vista reumatologico la limitazione è
dovuta alla presenza di una sindrome lombovertebrale cronica con componente
spondilogena bilaterale, alterazioni degenerative e una discopatia con protrusione
discale mediana a livello L4-L5, nonché una tendenza allo sviluppo di
un reumatismo delle parti molli e una sindrome cervicovertebrale. Sono pure
presenti una gonalgia sin. in stato dopo artroscopia. Queste
patologie riducono la capacità lavorativa dell'A. nella misura del 20% nell'attività
finora svolta di cameriere-barista.
La capacità lavorativa va considerata assai ridotta
così come sopra descritto a partire dal 16.08.2006 in avanti. Da allora lo
stato di salute non ha mostrato modifiche importanti e in futuro ci si può attendere a un
miglioramento, seguendo gli accorgimenti proposti dal nostro consulente
endocrinologo (introduzione di Lyrica) e con il proseguimento della presa a
carico psichiatrica e psicoterapica.
Dal punto di vista reumatologico non ci sono
possibilità di migliorare la capacità lavorativa. Importante tenere sotto
controllo i fattori di rischio cardiovascolari per evitare eventi
cardiovascolari futuri. La prognosi è da considerare buona.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' D'INTEGRAZIONE
In un'attività lavorativa leggera e adatta, che rispetti
Fatti
i criteri posti dal nostro consulente reumatologo, che rispetti le limitazioni
poste pure dal nostro consulente endocrinologo che ritiene che l'A. non debba
rimanere in posizione eretta nella misura superiore di 4 ore al giorno, quindi
che necessita di poter svolgere delle attività in cui può sedersi, l'A. risulta
abile al lavoro nella misura del 60%.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente
discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente
all'Ufficio Al, la decisione di eventualmente inviare copia della nostra
perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni SAM.
(…)"
(doc. AI 30/20-21)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze peritali, le annotazioni 16 gennaio e 5 giugno
2008 del dr. __________ (doc. AI 34/1 e 44/1), e i rapporti 8 aprile 2008 e 30
marzo 2009 del consulente in integrazione (doc. AI 37/1-3, 38/1 e 53/1) –, con decisione
10 agosto 2009 (doc. AI 54/1-4), ha confermato il rifiuto a prestazioni.
2.7. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c;
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31;
Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329
e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts,
Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate
forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie
giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza
motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di
mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di
valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono
indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di
affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti
contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e
riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01
del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri
di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già
di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un
rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard
de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
qui evidenziato che in una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata
in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici
regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
(…)
4.2 Sinn und Zweck des im Rahmen der 5. IV-Revision
(Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006; AS 2007 5129 ff.) neu geschaffenen, seit 1.
Januar 2008 in Kraft stehenden und vorliegend anwendbaren Art. 59 Abs. 2bis IVG
sowie des neu gefassten Art. 49 IVV liegen darin, dass die IV-Stellen zur
Beurteilung der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und
Ärztinnen zurückgreifen können. Diese sollen aufgrund ihrer speziellen
versicherungsmedizinischen Kenntnisse für die Bestimmung der für die
Invalidenversicherung massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der
Versicherten verantwortlich sein. Damit soll eine konsequente Trennung der
Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten (Heilbehandlung) und
Sozialversicherung (Bestimmung der Auswirkungen des Gesundheitsschadens)
geschaffen werden. Die RAD bezeichnen die zumutbaren Tätigkeiten und die
unzumutbaren Funktionen unter Angabe einer allfälligen medizinisch begründeten
zeitlichen Schonung. Damit soll im Hinblick auf eine erfolgreiche Eingliederung
eine objektivere Festlegung der massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit
der Versicherten ermöglicht werden. Gestützt auf die Angaben des RAD hat die
IV-Stelle zu beurteilen, was einer versicherten Person aus objektiver Sicht
noch zumutbar ist und was nicht (Botschaft vom 23. Juni 2005 zur Änderung des
Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [5. Revision], BBl 2005 4572 zu
Absatz 2 und 4577 Ziff. 2.2.1 zu Art. 7 Absatz 2; vgl. auch Protokolle der
Sitzungen der nationalrätlichen und ständerätlichen Kommissionen für soziale
Sicherheit und Gesundheit vom 11.-13. Januar 2006, S. 98 ff., resp. vom 29./30.
Mai 2006, S. 62 f.; Beatrice Breitenmoser, Die Antworten des Gesetzgebers in
der 4. und 5. IVG-Revision: Die zentralen Punkte der beiden Revisionen, in: Die
5. IVG-Revision: Kann sie die Rentenexplosion stoppen?, 2004, S. 108 f.; Ralf
Kocher, Ausblick auf die 5. IV-Revision, in: Invalidität im Wandel, 2005, S.
45; Ueli Kieser, Entwicklungen im Rahmen der 5. IV-Revision, HILL 2007 Fachartikel
Nr. 7, S. 5; ebenso, wenn auch rechtspolitisch kritisch, Hardy Landolt,
Auswirkungen der 5. IVG-Revision auf die Schadenminderungspflicht, Personen-Schaden-Forum
2007, S. 239 ff., und Thomas Locher, Stellung und Funktion der Regionalen
Ärztlichen Dienste [RAD] in der Invalidenversicherung [IV], in: Medizinische Gutachten,
2005, S. 65 f.).
4.3
4.3.1 Auch auf Stellungnahmen der RAD kann indessen nur
abgestellt werden, wenn sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an
einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I
694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Sie müssen insbesondere in Kenntnis der
Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der
medizinischen Situation und Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen
sind zu begründen (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352). Die RAD-Ärzte müssen sodann
über die im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen
verfügen (Urteile I 142/07 vom 20. November 2007 E. 3.2.3 und I 362/06 vom 10.
April 2007 E. 3.2.1). Bezüglich dieser materiellen und formellen Anforderungen
sind sie im Beschwerdefall gerichtlich überprüfbar (vgl. hiezu Protokoll der
Sitzung der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
vom 11.-13. Januar 2006, S. 101).
Nicht zwingend erforderlich ist, dass die versicherte
Person untersucht wird. Nach Art. 49 Abs. 2 IVV führt der RAD für die
Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs nur «bei
Bedarf» selber ärztliche Untersuchungen durch. In den übrigen Fällen stützt er
seine Beurteilung auf die vorhandenen ärztlichen Unterlagen ab (BBl 2005 4572
zu Absatz 2). Das Absehen von eigenen Untersuchungen ist somit nicht an sich
ein Grund, um einen RAD-Bericht in Frage zu stellen. Dies gilt insbesondere,
wenn es im Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden medizinischen
Sachverhalts geht und die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten
Person in den Hintergrund rückt (Urteil I 1094/06 vom 14. November 2007 E.
3.1.1 in fine mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 54 E. 2e und f S. 57 f.).
4.3.2 Im Übrigen hat die Rechtsprechung bereits unter
der bis 31. Dezember 2007 geltenden Rechtslage erkannt, dass Berichte
regionaler ärztlicher Dienste materiell Gutachtensqualität haben können (vgl.
etwa Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E.
2; vgl. auch SVR 2008 IV Nr. 13, I 211/06 E. 5.2). Trifft dies zu, haben sie
beweisrechtlich keinen geringeren Rang als etwa ein MEDAS-Gutachten (Urteil
9C_773/2007 vom 23. Juni 2008 E. 5.3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I
827/05 vom 18. Oktober 2006 E. 3.2; vgl. auch Urteil 9C_657/2007 vom 12. Juni
2008 E. 3.2). Nach dem soeben ergangenen Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009
haben RAD-Untersuchungs-berichte, sofern sie den erwähnten materiellen und formellen
Anforderungen (E. 4.3.1 hievor) genügen, einen vergleichbaren Beweiswert wie
ein anderes Gutachten (BGE 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3.2 mit weiteren
Hinweisen).
Nach der kraft Art. 55 ATSG sinngemäss anwendbaren
Rechtsprechung zu Art. 12 lit. e VwVG wird mit Gutachten von Sachverständigen gestützt
auf besondere Sachkenntnis Bericht über die Sachverhaltsprüfung und -würdigung
erstattet (BGE 132 II 257 E. 4.4.1 S. 269). Wann eine solche medizinische
Expertise vorliegt, beurteilt sich im Einzelfall aufgrund der verfahrensmässigen
Bedeutung und des Inhalts der ärztlichen Meinungsäusserung. Eine generelle,
schematische, formalen Gesichtspunkten folgende Abgrenzung ist nicht möglich
(BGE 122 V 157 E. 1b S. 160). Immerhin handelt es sich in der Regel da um ein
Sachverständigengutachten, wo ein Arzt im Hinblick auf den Abschluss eines Versicherungsfalles
beauftragt wird, einen auf den gesamten medizinischen Akten und allenfalls
eigenen Untersuchungen beruhenden zusammenfassenden Bericht zu erstatten (Urteil
U 65/06 vom 14. Februar 2007 E. 2.2 mit Hinweisen; Urteil des Eidg.
Versicherungsgerichts U 91/95 vom 9. März 1998 E. 3c).
(…)" (SVR 2009 IV Nr. 56, consid. 4.2 e 4.3, pag.
175-176)
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In
DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.8. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta
giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo
Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le
conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente
valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad
una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità
lavorativa del 50% come barista, aiuto cucina e nel campo della ristorazione e
del 60% in un’attività adeguata, da agosto 2006.
Innanzitutto
il TCA rileva che la dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare
non é stata validamente smentita da altri certificati da parte di medici
specialisti attestanti nuove patologie.
Va
qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto,
atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In
particolare, non è possibile concludere per un’inabilità al lavoro del 50% dal
1. marzo 2006, come preteso dall’assicu-rato, per le seguenti ragioni.
Innanzitutto
il TCA rileva che al consulto 23 maggio 2007 (doc. AI 30/22-26) del Dr. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, va riconosciuta una forza probatoria piena
ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.7). Infatti, il perito – dopo aver
esposto una completa anamnesi riassuntiva, proceduto ad un esame psichico e
formulato le conclusioni – ha posto una precisa diagnosi psichiatrica secondo l’ICD 10 e
ritenuto un’inabilità lavorativa dal punto di vista psichiatrico del 40%. Lo
stesso specialista ha indicato i fattori che riducono la capacità lavorativa,
evidenziato l’importanza della continuazione della presa a carico specialistica
e della terapia psicofarmacologica e si è pure espresso circa la possibilità di
provvedimenti di integrazione professionale e di svolgere altra attività.
Va
qui inoltre sottolineato che il dr. __________ si è basato su tutti gli atti messigli
a disposizione dal SAM e quindi anche su quelli dai quali emergerebbero le
particolarità caratteriali (persona poco affidabile, sbandato, dedito al gioco
d’azzardo e frequentatore di prostitute) evidenziate nel ricorso. Pertanto, se
questi aspetti del carattere non sono stati menzionati letteralmente nel
consulto del dr. __________ – che comunque ha considerato che “(…) l’A. dichiara rapporti
coniugali conflittuali causati sia dal fatto che la moglie è psichicamente
molto malata sia perché anni fa egli ebbe una relazione extraconiugale con la
madre biologica del figlio adottivo. Da allora perciò i rapporti con la moglie
si sarebbero perciò fortemente incrinati. (…)” (doc. AI 30/23) –, bisogna
concludere che lo specialista ha ritenuto che gli stessi non rappresentavano
una patologia psichiatrica con ripercussioni sulla capacità lavorativa. Non è
invece possibile ritenere, come sostenuto in modo del tutto generico e teorico con
il ricorso, che le conclusioni del dr. __________ sarebbero contraddittorie, incomplete
e che dovrebbero pertanto essere ritenute valide solo quelle del medico curante,
la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia.
Questo
vale a maggiore ragione visto che la dr.ssa __________, nel rapporto medico 12
dicembre 2008 indirizzato alla RA 1 (XII/2), non ha sostenuto in nessun modo
che la valutazione del dr. __________ sarebbe sbagliata in quanto non
considererebbe gli aspetti caratteriali sopra enunciati. Al contrario, la
dr.ssa __________ ha condiviso le diagnosi poste – “(…) concordo pure con
il perito rispetto alle diagnosi da lui poste. (…)” (XII/2) – e si è distanziata
dalla valutazione del dr. __________ adducendo che:
"
(...)
Sono in disaccordo rispetto alla quantificazione dell'incapacità
lavorativa del 40%, infatti non capisco come il perito sia nella parte
riguardante i disturbi attuali dell'assicurato esprime correttamente il disagio
presentato dal paziente sia nell'esame psichico rilevi un tono dell'umore
orientato al polo negativo con una quota d'ansia aumentata e nelle sue
conclusioni la sua dichiarazione che presenta disturbi ansioso depressivi di
una certa gravità esorditi verso la fine del 2005 e poi concludendo con la
percentuale di capacità lavorativa del 40%.
Riferisce inoltre "da allora l'assicurato
nonostante la presa a carico specialistica ha mostrato uno scarso miglioramento
del tono dell'umore, dei disturbi soggettivi evidenziando una mancata tendenza
alla regressione e alla somatizzazione. L'assicurato denota un'ideazione
connotata da pessimismo, vittimismo, fissazioni di ordine ipocondriaco, una
suicidalità passiva che finora non è sfociata in gesti auto classici. La
situazione è caratterizzata da notevole staticità a carico del funzionamento
psicologico e aggravato da presenze di un contesto di vita assai problematico
con una moglie gravemente depressa".
Nel capitolo riguardante le conseguenze sulla capacità
lavorativa il perito afferma semplicemente che nelle condizioni attuali ritengo
che l'inabilità lavorativa psichiatrica si aggiri sul 40%.
Non riesco a capire su che base giunga a questa percentuale
che non condivido in quanto la certificazione mia dell'incapacità lavorativa al
50% tiene conto della patologia ansioso e depressiva e delle difficoltà in
ambito relazionale.
Non riesco neppure a capire come mai il perito nella
parte seguente scrive nel paragrafo, fattori che riducono la capacità
lavorativa: "la diminuzione del tono dell'umore unitamente all'incremento
della tensione endopsichica riducono in maniera preponderante la capacità di
autogestione dell'assicurato".
Personalmente non posso condividere le sue conclusioni
rispetto alla % di incapacità lavorativa.
(…)" (XII/2)
Dunque,
in sostanza, la dr.ssa __________, ribadita la concordanza delle diagnosi poste
dagli specialisti in psichiatria, si è limitata ad esprimere una diversa
valutazione delle conseguenze sulla capacità lavorativa.
Va
qui rilevato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3, STF 9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05
del 5 gennaio 2007, consid. 2), poiché alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008).
Una
diversa interpretazione, in assenza di specifica documentazione medica, non può
essere qui ritenuta.
Il
TCA ribadisce infatti che l'insorgente non ha saputo giustificare, alla mano di
dettagliata documentazione medica e/o descrizioni di esami clinici effettuati,
che il suo stato di salute fosse peggiore rispetto a quello individuato dai
periti del SAM e che ciò avesse un'incidenza sulla sua capacità lavorativa. La
dr.ssa __________ non ha poi criticato validamente il consulto del dr. __________
limitandosi a confermare la sua diversa valutazione della capacità lavorativa.
Quanto
alla critica ricorsuale stante la quale “(…) la formulazione del Dr. __________
delle conseguenze della diagnosi sulla capacità lavorativa denota una certa
insicurezza (o superficialità?). Egli infatti scrive di ritenere che “(…)
l’inabilità lavorativa psichiatrica si aggiri sul 40%”. Si tratta di una formulazione
molto imprecisa, poiché secondo questa indicazione la capacità lavorativa residua
potrebbe ammontare anche al 35% o al 45%. (…)”, questo Tribunale rileva che la
conclusione circa la capacità lavorativa del 60% in un’attività adeguata è
stata posta dal SAM dopo un’esauriente discussione tra tutti i medici periti.
Nemmeno
è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo alla giurisprudenza
richiamata al punto 1.3 del ricorso. In particolare la fattispecie di cui alla
STCA del 1. dicembre 2008 (32.2007.380) era diversa rispetto al caso concreto
nel quale le “constatazioni” poste dalla dr.ssa __________ nel rapporto medico
27 settembre 2006 (doc. AI 16/1-3, punto 2) non divergono sostanzialmente dalle
risultanze riportate dal dr. __________ nel suo “esame psichico” (doc. AI
30/24).
2.9. Occorre
ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal
profilo economico.
Dal
profilo medico, l’assicurato è stato ritenuto ancora abile al lavoro al 50% come
barista, aiuto cucina e nel campo della ristorazione e al 60% in attività leggere
adeguate.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V
222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01
del 13 giugno 2003, consid. 4.2; STFA del 18 ottobre 2002 I 761/01, consid.
3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11; STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid.
3.1), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2006 (visto che, come
risulta dai rapporti medici 21 settembre e 27 settembre 2006 del dr., FMH in
medicina generale sub doc. AI 10/1-3 e della dr.ssa __________, FMH in
psichiatria e psicoterapia sub doc. AI 16/1-3, nonché dal rapporto 8 aprile
2008 del consulente in integrazione professionale sub doc. AI 37/1,
l’incapacità lavorativa di lunga durata è iniziata nel settembre 2005).
2.9.1. Per
quel che concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato
in sede di ricorso, l’Ufficio AI ha quantificato il reddito che l’assicurato
avrebbe potuto percepire da sano nel 2006 in fr. 43’550.-- (cfr. doc. AI 54/2), conformemente a quanto indicato dall’ultimo datore di lavoro (fr. 3'350.-- x
13 = fr. 43'550.--, cfr. doc. AI 6/1-6).
2.9.2. Per
quel che concerne il reddito da invalido, ritenute le contestazioni sollevate e
alla luce della giurisprudenza federale, il TCA osserva quanto segue.
Innanzitutto
va detto che, come emerge chiaramente dalla perizia del SAM, in un’attività
adeguata, che rispetti le limitazioni poste dai consulenti reumatologo e
endocrinologo, la capacità lavorativa è del 60%. Infatti, dal punto di vista reumatologico
e endocrinologico, i periti del SAM hanno attestato una piena capacità
lavorativa in un’attività adeguata e, per motivi psichiatrici, concluso per una
capacità lavorativa del 60%.
Non
è dunque possibile considerare un'ulteriore riduzione del 5-10% anche in
un’attività adeguata svolta nella misura del 60% come preteso in sede
ricorsuale. Infatti, lo si ribadisce, in un’attività adeguata la capacità
lavorativa da un punto di vista reumatologico e endocrinologico è totale. Del
resto nemmeno l’assicurato adduce per quali ragioni precise le limitazioni funzionali
di natura reumatologica e la cura del diabete lo limiterebbero anche in
un’attività adeguata oltretutto svolta a tempo parziale.
Quanto
alla pretesa riduzione del salario ipotetico da invalido del 6.86% per gap
salariale il calcolo si rivela manifestamente errato in quanto nel ricorso si è
paragonato il salario di fr. 3'801.-- (che corrisponde al salario mensile medio
a livello svizzero dei lavoratori del settore 55 alberghi e ristoranti
comprensivo della tredicesima) con quello di fr. 3'350.-- pari al salario
mensile da valido percepito nell’ultima attività non comprensivo della quota
parte di tredicesima (cfr. i punti 2.1 e 2.2 del ricorso).
In
realtà il salario annuo che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2006 (con un
grado di occupazione del 100%) nella sua ultima attività svolta presso la __________
di __________ ammonta a fr. 43'550.-- (fr. 3'350.-- x 13, cfr. consid. 2.9.1) e
quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori
del settore alberghi e ristoranti a fr. 45'606.93 (fr. 3'611.-- [cfr. tabella
TA1 2006, p.to 55, alberghi e ristoranti, livello di qualifica 4], riportati su
42.1 ore/settimana [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in
La Vie économique, 9-2009, pag. 94; vedi anche la STF 8C_771/2008 del 3 giugno
2009, consid. 4.1], moltiplicati per 12 mesi [ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,
consid. 3a] = fr. 45'606.93). Dunque la differenza tra i due
salari in parola ammonta al 4.52% (100 – [100 x 43’550 : 45'606.96] = 4.52) e
conformemente alla giurisprudenza federale non è pertanto possibile effettuare
alcuna riduzione per gap salariale (DTF 135 V 297).
Per
il resto, anche volendo applicare la riduzione indicata dal ricorrente del 9%
per la disparità salariale tra il lavoratore a tempo pieno e quello a tempo
parziale in base alla tabella T2 di cui al doc. D (sull’argomento vedi la STFA
8C_780/2008 del 27 agosto 2008, consid. 6.3.4 e la STFA I 793/06 del 4 ottobre
2007, consid. 2.4), in ogni caso il grado d’invalidità non raggiungerebbe il
40%.
In
questa ipotesi, utilizzando i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella
di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio
federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una attività semplice
e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito
annuo ipotetico da invalido pari a fr. 59’197.32 (fr. 4'732.--, riportati su
41.7 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 9-2009, pag.
94], moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa,
cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).
Considerata
un’incapacità lavorativa del 40% da un punto di vista medico e applicata una
riduzione del 19% (per attività leggera, a tempo parziale e lungo periodo di
inattività; il consulente in integrazione aveva invece riconosciuto una riduzione
del 15% per gli stessi motivi, cfr. doc. AI 37/2), il reddito ipotetico da
invalido ammonterebbe a fr. 28'769.89 (fr. 59'197.32 che, considerata la
capacità lavorativa del 60% e applicata la riduzione del 19%, danno fr. 28'769.89).
In
questa variante il grado d’invalidità sarebbe del 34% ([43'550 – 28'769.89] :
43'550 x 100 = 33.93% arrotondato al 34% secondo la giurisprudenza di cui alla
DTF 130 V 121 consid. 3.2) e quindi non pensionabile (cfr. consid. 2.4).
Allo
stesso risultato, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe con ogni
verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi da valido e invalido fino al
2009, anno in cui è stata resa la decisione impugnata.
2.10. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va
quindi confermata e il ricorso respinto.
2.11. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del
ricorrente.
2.12. Nel
ricorso l’assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio.
Ai
sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale
deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva
che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se
del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il
principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza
giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione
della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,
“ATSG – Kommentar”, 2.a edizione, 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti
invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 102
segg., pag. 788-790) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno
(cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno
indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente
privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Il
TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non
sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del
26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; STFA 5P.426/2000 del 6
marzo 2001; STFA 1P 281/2000 del 17 maggio 2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe
al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99
del 26 settembre 2000; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia
251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e
commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
Per
valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente
che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K
75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29
agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF
124 I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano
o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande
non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF
124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.
cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel
caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale e delle considerazioni
sopra esposte, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente
sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del
ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente
minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi
precedenti, i periti interpellati dall’Ufficio AI si sono espressi chiaramente
e le loro valutazioni non sono state contestate validamente da altri specialisti.
La conclusione secondo cui la lite era già di primo acchito destituita di esito
favorevole si giustifica tanto più se si considera che in sede ricorsuale
l’interessato non ha prodotto la benché minima documentazione medica che
potesse contrastare le valutazioni dei periti. D’altra parte anche l’errore in
cui è incorso per il calcolo del preteso gap salariale era manifesto.
In
simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti
cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve pertanto essere respinta.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La
domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster