Lexipedia

Decisione

32.2009.162

Dati statistici applicabili per il calcolo del reddito da valido. Diritto alla rendita sulla base di un confronto percentuale

24 febbraio 2010Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

Di seguito si riporta il calcolo effettuato per

determinare il grado d'invalidità attuale:

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità CHF

41'352.00

con invalidità CHF

27'150.00

Perdita di guadagno CHF 14'202.00 =

Grado d'invalidità 34.00%

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto

alla rendita si estingue.

Esaminata la situazione, si ritiene che non vi siano le

premesse per l'applicazione di provvedimenti professionali reintegrativi,

tuttavia, su espressa richiesta scritta, si resta a disposizione per valutare

la possibilità di un aiuto al collocamento.

Contro il progetto di decisione emesso il 07.11.2008,

il rappresentante legale ha inoltrato le sue osservazioni allegando una

certificazione del dr. __________.

Come prassi esige, tale referto medico è stato

sottoposto al nostro Servizio medico regionale (SMR) per competenza di

valutazione.

A seguito della presa di posizione del dr. __________,

l'assicurata è stata sottoposta in data 20.04.2009 ad una perizia da parte del

dr. __________ medico SMR. La valutazione conclude con uno stato di salute

invariato rispetto alla perizia 30.03.2007 del Servizio Accertamento medico che

ha portato l'ufficio AI al progetto di soppressione della rendita.

Per concludere, sulla scorta di quanto apprezzato, il

progetto di soppressione va confermato.

(…)" (doc. AI 64/1-2)

1.3. Contro

questa decisione l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica – ha chiesto:

"

1. Il ricorso è accolto

2. E’ ordinata una perizia medica

finalizzata ad accertare i disturbi fisici e psichici della ricorrente.

3. Alla signora RI 1 è riconosciuto un

grado d’invali-dità del … e quindi il diritto ad una rendita AI.

4. Protestate spese e ripetibili." (doc. AI 66/5)

Con

istanza 14 settembre 2009 l’assicurata ha pure chiesto di essere posta al

beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. AI 66/3).

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato che “(…) non è possibile concludere

differentemente neanche avuto riguardo alla missiva 13.8.2009 del Servizio

psico-sociale di __________ (cfr. doc. B incarto TCA). Infatti, con annotazioni

28.9.2009 qui allegatevi, il Dr. __________ (FMH in medicina generale) ed il

Dr. __________ (psichiatra) del SMR dell’AI hanno specificato che “l’attuale

documentazione presentata non permette di oggettivare una sostanziale modifica

dello stato di salute dell’assi-curata rispetto alla precedente valutazione”

(…)” e ritenuto che “(…) nel caso concreto, la documentazione agli atti, per quanto

concerne l’aspetto medico (in modo particolare la patologia psichiatrica), è

certamente sufficiente per statuire nel merito della vertenza, motivo per il

quale si chiede di voler respingere la richiesta probatoria di controparte.

(…)” (V) – ha chiesto di respingere il ricorso.

1.5. Con

scritto 11 gennaio 2010 l’avv. RA 1 – rilevato che “(…) la

discrepanza tra quanto accertato dal servizio medico dell’UAI da una parte e

dal Servizio psico-sociale dall’altra, entrambi servizi dello Stato destinati

ad un’utenza quale quella della ricorrente, attesta la necessità e l’urgenza di

maggiori e migliori approfondimenti e quindi, nel frattempo, l’annullamento

della decisione impugnata. (…)” (XIV) – ha comunicato al TCA di

non presentare ulteriori mezzi di prova.

Il

18 gennaio 2010 è infine pervenuto al TCA il Certificato per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria con relativi annessi.

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.

SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA

del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione l’amministra-zione ha soppresso la rendita

di cui beneficia l’assicurata.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216 segg.).

Secondo

l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 pag. 182, 1990 pag. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pag. 200 segg.). Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Nel confronto dei redditi la

giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 pag. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato

è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità

di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128

V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della

decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che

l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una

prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto

non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un

ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA

inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003

nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002

nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9

agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13

giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V

298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I

166/03, consid. 3.2)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05

del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.5. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta

l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito

una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;

vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente

invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA

(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 133 V 108

e DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che

si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125

V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;

Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversiche-rungsrecht,

1997, ad art. 41, pag. 258).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente

dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione

illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato

o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 OAI.

2.6. Nel

caso concreto dagli atti emerge quanto segue.

L’assicurata

era stata posta al beneficio di una mezza rendita dal 1.

giugno al 31 agosto 2000 e di una rendita intera dal 1. settembre 2000 (doc. AI

25/1-2 e 24/1-2), sulla base delle seguenti emergenze.

Il

Servizio psico-sociale di __________ (SPS), nel rapporto medico 16 maggio 2002

sottoscritto dalla dr.ssa __________ e dalla dr.ssa __________, capo servizio

rispettivamente medico assistente (doc. AI 11/1-5) – poste le diagnosi con influsso

sulla capacità lavorativa di “(…) sindrome da disadattamento (ICD-10 F43.2) –

fobia sociale (ICD.10 F40.1) – disturbi da attacchi da panico (ICD-10 F 41.0) – sindrome post-traumatica da stress (ICD-10 F 43.1) (…)” (doc. AI 11/1), attestata

un’incapacità lavorativa del 50% dal giugno 1999 e dell’80% dal luglio 2000 e

ritenuto uno stato di salute stazionario – ha evidenziato i seguenti

punti:

"

(...)

Punto 3

Trattasi di una donna 40enne, d'origine

macedone, sposata, madre di due figli rispettivamente di 14 e 12 anni. Emigrata

in Svizzera dal 1983, nel 1987 si è sposata con un connazionale. Fino al 1998 ha lavorato in diversi posti come ausiliaria di pulizie con le interruzioni in seguito ai parti,

con un'occupazione che variava fra il 50% e 100%. L'ultimo posto di lavoro è

stato presso il __________ dove la paziente ha lavorato fino ad ottobre 1998 e

da dove è stata licenziata a causa di riduzione del personale ausiliario. Fino

al giugno 1999 è stata al beneficio della Cassa disoccupazione senza riuscire a

trovare un altro posto di lavoro. Dal giugno 1999 non si è più presentata all’URC

in seguito al peggioramento dello stato di salute fisica e psichica.

Punto 4

Vale a dire che la paziente inizialmente (all'arrivo in

Svizzera) ha mostrato un buon adattamento al nuovo stile di vita ed un

inserimento lavorativo privo di problemi. I disturbi psichici si sono

presentati per la prima volta nel 1992 in seguito ad un incidente nel quale

veniva coinvolto il figlio secondogenito con conseguente vasta combustione al

braccio. Tale incidente ha innescato uno stato d'ansia accompagnato a diverse

paure molte delle quali infondate. Per questo motivo ella è stata per alcuni

anni sotto terapia farmacologica a base di antidepressivi ed ansiolitici senza

una presa a carico psicoterapica.

Nel 1999, in seguito al licenziamento, sono insorti i

primi attacchi di panico con frequenza di 3-4 alla settimana, seguiti da un

ritiro sociale sempre più importante e la ricomparsa di sintomatologia fobica.

Ha intrapreso una psicoterapia di sostegno presso il nostro Servizio

accompagnata da una farmacoterapia, inizialmente con buoni risultati.

Purtroppo, nella primavera 2000, mentre era in

Macedonia per il funerale di suo padre (morto per un carcinoma fulminante), è

stata testimone di un grave incidente: suo marito mentre puliva la pistola, non

si era accorto che era carica ed ha sparato accidentalmente colpendo fatalmente

il piccolo nipote della paziente (7 anni), figlio del fratello. La paziente si

trovava nell'immediata vicinanza e il bambino, spinto dal colpo, è praticamente

caduto fra le sue braccia. Tale evento ha provocato una grave sindrome

post-traumatica da stress con insonnia, somatizzazione a diversi livelli, umore

deflesso e frequente rievocazione dell'immagine dell'accaduto. A questa

sintomatologia si sono aggiunti diabete mellito ed ipertensione arteriosa,

entrambi instabili e con scarsa risposta terapeutica. Tutto ciò ha portato ad

un grave peggioramento del quadro clinico complesso - la paziente si isola

sempre di più, ha pochi contatti con il mondo esterno, ogni volta che deve

uscire di casa, deve essere accompagnata da uno dei familiari. L'impegno personale

nella psicoterapia di sostegno é scarso anche a causa di mancanza di capacità

di insight. Continua però con la terapia psicofarmacologica a base di antidepressivi

ed ansiolitici finalizzata a mantenere almeno un fragile equilibrio.

Punto 5

A nostro avviso, la paziente è attualmente inabile al

lavoro in misura dell'80% come operaia, invece come casalinga è da ritenere

abile. Un eventuale miglioramento della capacità lavorativa nel futuro

dipenderà dalla sua aderenza alla terapia, che per il momento sembra impossibile,

ma senz'altro non è da escludere. Vista la situazione i provvedimenti

professionali non sono proponibili in questo momento." (doc. AI 11/2-3)

Il

dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto medico 7 giugno 2002

(doc. AI 12/1-4) – posta la diagnosi di “(…) diabete mellito tipo II, BMI 27, cattivo

controllo metabolico, emoglobina glicosilata, sempre aumentata dislipidemia,

emisindrome sensitiva destra, sindrome ansioso depressiva (…)” (doc. AI 12/1) – ha, in

particolare, osservato che “(…) la paziente oggettivamente mostra le stigmate

di una sindrome ansioso depressiva, talvolta componente paranoide per la quale

è seguita dal Servizio Psicosociale, il quale dovrà farvi pervenire un rapporto

dettagliato, in quanto ritengo che le motivazioni per una richiesta

d’invalidità siano in relazione alla sua componente psichiatrica più che a

tutto il resto. Il diabete stesso mal controllato è probabilmente conseguenza

della cattiva compliance della paziente. (…)” e, quali provvedimenti

terapeutici, ha indicato “(…) sostegno psicologico, antidiabetici orali,

ricovero al bisogno. (…)” (doc. AI 12/2).

Lo

stesso sanitario, invitato ad esprimersi circa gli effetti sulla capacità

lavorativa del diabete mellito tipo II e dell’emisindro-me sensitiva destra (doc.

AI 16/1), con lettera 20 novembre 2002 ha precisato che “(…) 1. Diabete mellito tipo II senza complicazioni secondarie a organi bersaglio, vi è comunque un

cattivo controllo metabolico, Hb-A1c 10,4%, ipertrigliceridemia,

ipercolesterolemia. 2. Per quanto riguarda il problema dell’emisindrome

sensitiva a destra, la paziente è stata ricoverata presso la Clinica __________

a __________, dove la Tac cerebrale è risultata normale come l’eco-Doppler. Malgrado

ciò è stata pure effettuata una RMN cerebrale onde valutare l’eventualità di

un’antiaggregazione e il RMN cerebrale con angio.RM arteriosa è risultata

normale, (…)” (doc. AI 18/1).

Il

dr. __________, medico SMR, nella proposta 28 novembre 2002, aveva concluso che

“(…) dal rapporto medico 3.2002 del SPS di __________ che conosce l’Ata dal

1999 si valuta una IL 80% che rivalutando gli atti medici a dossier é la patologia

prevalente presente in quest’Ata (sindrome da disadattamento, fobia sociale con

attacchi di panico e sindrome post traumatica da stress) ed inoltre vi è un

diabete mal controllato con questa emisindrome di tipo sensitivo. Rivalutando

il tutto a livello medico con inoltre le ulteriori informazioni avute dal

Medico Curante penso che una perizia di tipo psichiatrico non varierebbe

l’attuale IL globale del 80% non migliorabile in attività adeguate. Questa

limitazione di tipo medico presenta una prognosi incerta per il futuro.

Revisione a due anni. (…)” (doc. AI 19/1).

Con

decisioni 14 maggio 2003 l’Ufficio AI ha quindi riconosciuto all’assicurata il diritto ad una mezza rendita dal 1. giugno al 31

agosto 2000 e ad una rendita intera dal 1. settembre 2000 (doc. AI 25/1-2 e

24/1-2).

2.7. Al

considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono,

all’epoca, l’assegnazione di prestazioni all’assicurata.

In

tale contesto, va rilevato che il TCA deve situarsi al mese di luglio 2009 (momento

in cui è stata emanata la decisione impugnata) e valutare se, nel frattempo, le

condizioni di salute dell’assicurata hanno subito un miglioramento tale da giustificare

la soppressione della rendita intera finora erogata.

2.8. L’Ufficio

AI, nell’ambito della revisione intrapresa nel dicembre 2005 (doc. AI 27/1 e

28/1) – viste le annotazioni 14 luglio 2006 nelle quali il dr. __________

ha concluso che “(…) nell’at-tuale revisione la documentazione appare effettivamente

lacunosa e tenuto conto che si tratta della prima rivalutazione e che sono trascorsi

ad oggi diversi anni dall’evento traumatizzante psichiatrico del 2000 a mio avviso si impone una valutazione globale specialistica che possa appurare o meno la

presenza di esigibilità residuali in attività semplici e ripetitive e che possa

proporre una valutazione delle limitazioni come casalinga. A SAM (reuma – psi –

endocrino)” (doc. AI 37/1) – ha ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 40/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare 30 marzo 2007 (doc. AI 42/1-44) risulta che i periti,

dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno

fatto capo a cinque consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica

(dr. __________), neurologica (dr. __________), reumatologica (dr. __________),

oftalmologica (dr.ssa __________) e endocrinologica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente

diagnosi:

"

5.1 Diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome dissociativa da conversione mista.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla

capacità lavorativa:

Cefalee tensionali.

Sincopi di verosimile origine ortostatica vasovagale

e/o conversiva.

Dolori panvertebrali di tipo comuni ed artralgie

aspecifiche senza anomalie di rilievo allo status, con tendenza alla

fibromialgia.

Modica epicondilite ulnare ds. da alcune settimane.

Lieve miopia bilaterale.

Astigmatismo miotico OS.

Presbiopia.

Diabete mellito tipo 2B diagnosticato nel 1992, con

≈ sovrappeso (BMI 27,79 kg/m2);

≈ scompenso glicemico cronico;

≈ terapia antidiabetica orale a partire

dal 2002.

Ipertensione arteriosa.

Dislipidemia mista.

Abuso nicotinico persistente (ca. 30-35 P/Y).

Anemia ev. in relazione ad una problematica uterina:

fibroma?" (doc. AI 42/13)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti,

posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità

lavorativa: “(…) l’A è da considerare abile al lavoro nella misura del 60% in

tutte le attività lavorative finora svolte. (…)” (doc. AI 73/18), hanno

concluso:

"

(...)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITA LAVORATIVA

Le patologie reumatologica, neurologica,

endocrinologica ed oftalmologica non concorrono a ridurre la capacità

lavorativa dell'A..

La patologia psichiatrica è caratterizzata dalla

presenza di una sindrome dissociativa da conversione mista che influenza la

capacità lavorativa dell'A. nella misura del 40%, caratterizzata dal quadro

clinico con svenimenti, perdita di sensibilità all'emicorpo sin., perdita di coscienza,

fenomeni sincopali ecc..

Segnaliamo la mancanza di aderenza terapeutica con un

tasso di paroxetina (27) al di sotto del tasso raccomandato (70 - 120).

La capacità lavorativa è ridotta dal fatto che I'A., a

causa dei disturbi psichici, diventa più lenta nell'esecuzione delle mansioni,

incostante, imprecisa e più affaticata.

Lo stato di salute è da considerare ridotto nella

misura del 40% a partire dal 1.01.2007 in avanti.

In precedenza vale l'incapacità lavorativa del 80%, per

cui l'A. era a beneficio di una rendita Al intera.

La prognosi potrebbe ancora essere positiva se l'A. si

sottoporrà ad una presa a carico psichiatrica e psicofarmacologica assidua e

protratta nel tempo, mirata a migliorare le sue capacità adattative.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

L'A. è da ritenere abile al lavoro nella misura del 60%

in qualsiasi attività lavorativa.

Pertanto provvedimenti di riformazione professionale

non sono indicati, poiché non porterebbero ad un miglioramento della capacità lavorativa

dell'A..

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo il compito al servizio medico regionale,

rispettivamente all'AI, la decisione di eventualmente inviare copia della

nostra perizia ai curanti.

(…)" (doc. AI 42/19.20)

In

particolare il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel consulto

8 marzo 2007 (doc. AI 42/33-37), posta la diagnosi di “(…) sindrome

dissociativa (ICD 10 F-44.7) da conversione mista (…)” (doc. AI 42/36), si è

così espresso:

"

(...)

VALUTAZIONE:

Siamo confrontati con un'assicurata che presenta una

sindrome da conversione mista con sintomi quali perdita della sensibilità,

dolori d'apparizione improvvisa alla metà sinistra del corpo, perdita della

coscienza e fenomeni sincopali. Il quadro clinico non presenta caratteristiche

di gravità.

Lo sviluppo del decorso clinico è stato di un

miglioramento rispetto al 2000 e al 2001, confrontando il quadro clinico

attuale con quanto espresso dai collegi del SPS di __________. Nonostante non

sia stata seguita regolarmente da un punto di vista psichiatrico, si è

assistito ad una diminuzione della sintomatologia complessiva.

Tuttora presenta una tendenza ad assumere una forma

pseudoregressiva del comportamento, con un guadagno secondario del sintomo.

Complessivamente ritengo che l'assicurata abbia manifestato un miglioramento della

sua capacità lavorativa.

CONCLUSIONE:

1. Diagnosi.

Vedi sopra.

2. Influenza di queste ultime sulla

capacità lavorativa nell'attività da ultimo svolta dall'assicurata.

L'assicurata presenta una incapacità lavorativa per

ragioni psichiatriche nella misura del 40%.

3. Descrivere l'evoluzione dello stato di

salute dell'assicurata dal punto di vista specialistico. Prognosi.

L'assicurata ha presentato una incapacità lavorativa

del 50% dal 01.06.2000 al 31.08.2000 e del 80% dal 01.09.2000 al 31.12.2006.

Dal 01.01.2007 presenta una incapacità lavorativa nella misura del 40%.

La prognosi potrebbe essere ancora positiva.

4. Come si giustifica la diminuzione della

capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

La diminuzione della capacità lavorativa è data

soprattutto dalla sintomatologia conversiva descritta sopra. Questa

sintomatologia la rende lenta nell'esecuzione delle mansioni, incostante,

imprecisa e con una maggiore affaticabilità.

5. Possibilità terapeutiche per migliorare

la capacità lavorativa. Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla

capacità lavorativa?

E senz'altro indicato un adeguato trattamento

psicoterapico e psicofarmacologico a lungo termine mirato a migliorare le sue

capacità adattative.

6. Ritiene possibile effettuare

provvedimenti di integrazione professionale?

No, in considerazione della sintomatologia attuale, con

chiare caratteristiche pseudoregressive, non è indicato nessun provvedimento di

questo tipo.

7. Ritiene che l'assicurato sia in grado di

svolgere altre attività? Se sì descrivere il limite funzionale e la capacità

lavorativa in altre attività adatte.

Sì, per altre attività medico teoriche l'assicurata

presenta sempre una incapacità nella misura del 40%.

(…)" (doc. AI 42/36-37)

L’Ufficio

AI – viste le annotazioni 26 luglio 2007 nelle quali il dr. __________

ha concluso che “(…) in questa prima revisione si è quindi potuto obiettivare

un miglioramento specie dell’invali-dante antecedente patologia psichiatrica

potendo quindi come ben descritto dallo psichiatra consulente datare il miglioramento

con ripercussioni sull’abilità lavorativa al 1.1.2007 data della riduzione

dell’IL al 40% per ogni tipo di attività a seguito di diminuito rendimento

globale. Queste attività dovrebbero permettere essendo la Ata diabetica non

dover effettuare lavori serali o notturni e non essere di tipo pericoloso per

se o per altre persone. Ricordo che si giudica a livello medico in presenza

della patologia psichica non opportuno procedere ad atti di tipo reintegrativo.

La prognosi medico clinica non permette di prevedere ulteriori miglioramenti

dell’abilità lavorativa. A questo punto propongo a livello medico di procedere

con revisioni solo sul lungo periodo e puramente a fini amministrativi. (…)”

(doc. AI 48/1) e considerato il rapporto finale 11 febbraio 2008 del consulente

in integrazione (doc. AI 50/1-3) – con progetto di decisione 7 novembre 2008 ha soppresso il diritto alla rendita d’invalidità (doc. AI 51/1-3).

A

seguito delle osservazioni 4 dicembre 2008 formulate tramite l’avv. RA 1 con

allegati i certificati 20 novembre 2008 del SPS, sottoscritto dal dr. __________

e dalla dr.ssa __________, Capo dei Servizi SPS __________ rispettivamente

medico assistente, e 13 ottobre 2008 del dr. (doc. AI 55/1-3) e ritenute le

annotazioni 26 e 28 gennaio 2009 nelle quali il dr. __________ e il dr. __________,

entrambi medici SMR, si sono così espressi:

"

(…)

Alla luce delle osservazioni del SPS fatte pervenire da

parte dell'avv. dell'Ata dopo aver discusso con psichiatra SMR dr. __________

egli prenderà contatto con SPS per avere ulteriori ragguagli di decorso e

valutare se necessario valutare o meno ambulatoriamente l'Ata a distanza di

quasi due anni dal SAM.

(…)" (doc. AI 59/1)

"

(…)

Dal colloquio telefonico in data odierna tra le 11:00 e

le 11:15 con la Dr.ssa __________ del SPS __________ si intuisce un

peggioramento dello stato di salute psichica dell'Ata.

Si ritiene quindi necessaria una valutazione

specialistica psichiatrica al SMR, in presenza di un interprete, in quanto la

conoscenza della lingua italiana da parte dell'Ata è limitata a una

terminologia molto semplice, che potrebbe essere insufficiente a permettere una

valutazione accurata e corretta.

(…)" (doc. AI 60/1)

l’Ufficio

AI ha predisposto una visita presso il SMR (doc. AI (61/1).

Il

dr. __________, nel rapporto medico-psichiatrico 4 maggio 2009 (doc. AI 62/1-6)

– posta la diagnosi di “(…) sindrome dissociativa da conversione

mista ICD 10 F 44.7 (…)”, ritenuti i seguenti limiti funzionali (…) la sintomatologia

conversiva rende l’Ata. lenta nell’esecuzione delle mansioni, imprecisa,

incostante e con una maggiore affaticabililà (…)” e attestate le seguenti

incapacità lavorative nella sua attività abituale “(…) IL 50% 1.06.2000 IL 80%

1.09.2000 IL 40% 1.01.2007-continua (…)” (doc. AI 62/1) – ha concluso

che:

"

(...)

Siamo confrontati con un'A.a di origini macedoni, con

cultura limitata, legata alle tradizioni della terra di origine. In Ticino è

sempre stata occupata in lavori molto semplici come ausiliaria di pulizie, in

cui era necessaria una conoscenza minima dell'italiano. Infatti, ha una

conoscenza dell'italiano parlato molto scarsa, nulla dello scritto, si esprime

in macedone con i figli. La presenza dell'interprete si è rivelata assolutamente

necessaria. Indubbiamente la sua vita è stata attraversata da eventi importanti

di natura catastrofica, quali la morte della sorella nel lago, l'uccisione del

nipote da parte del fratello e il grave incidente domestico occorso al figlio.

A questo si aggiunge l'abbandono da parte del marito, che avrebbe, a dire

dell'A.a, anche lasciato a lei debiti da pagare e problemi in Macedonia per una

proprietà. Durante il colloquio, a domande specifiche, l'A.a non ha menzionato

la presenza di un continuo ricordare o rivivere gli eventi stressanti in

flashbacks intrusivi o sogni ricorrenti. Ha ricordato gli eventi con molti

particolari, ma con evidente distacco. Non si può quindi ipotizzare un disturbo

da stress post-traumatico.

Il distacco con cui l'A.a ha evocato episodi che possiedono

una presumibile forte carica emozionale, il percepire alcuni problemi come

insolubili, le difficoltà interpersonali e di integrazione, il riferirsi costante

a sintomi somatici ("problemi di circolazione al cervello") mai

provati in modo oggettivo rappresentano verosimilmente le congetture dell'A.a

su come si manifesterebbe una patologia fisica, come un ictus cerebrale, che

avrebbe tra l'altro causato il decesso della sorella. Escluse quindi malattie

somatiche che possano causare i sintomi neurologici riferiti, vi sono invece

convincenti associazioni temporali tra l'esordio dei sintomi ed eventi

stressanti.

Dal lato terapeutico, sarebbe ora presente una

copertura ansiolitica costante, che avrebbe apparentemente migliorato problemi

con il sonno, alla luce dell'assenza dello Stilnox in riserva e del fatto che

l'A.a non abbia mai parlato di insonnia durante il colloquio.

In conclusione, è condivisibile la diagnosi del Dr. __________

di sindrome dissociativa da conversione mista.

La lunga assenza da ogni attività lucrativa, l'assenza

di motivazione hanno causato una forma pseudoregressiva del comportamento con guadagno

secondario del sintomo.

Infine, la situazione psichica appare stazionaria

rispetto allo stato descritto nella perizia SAM." (doc. AI 62/6)

Con

decisione 17 luglio 2009 l’Ufficio AI ha quindi confermato il progetto 7 novembre

2008 di soppressione della rendita (doc. AI 64/1-3).

2.9. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,

DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 1994, pag.

332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,

consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico

curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

qui evidenziato che in una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata

in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici

regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

4.2 Sinn und Zweck des im Rahmen der 5. IV-Revision

(Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006; AS 2007 5129 ff.) neu geschaffenen, seit 1.

Januar 2008 in Kraft stehenden und vorliegend anwendbaren Art. 59 Abs. 2bis IVG

sowie des neu gefassten Art. 49 IVV liegen darin, dass die IV-Stellen zur Beurteilung

der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und Ärztinnen

zurückgreifen können. Diese sollen aufgrund ihrer speziellen versicherungsmedizinischen

Kenntnisse für die Bestimmung der für die Invalidenversicherung massgebenden

funktionellen Leistungsfähigkeit der Versicherten verantwortlich sein. Damit

soll eine konsequente Trennung der Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten

(Heilbehandlung) und Sozialversicherung (Bestimmung der Auswirkungen des

Gesundheitsschadens) geschaffen werden. Die RAD bezeichnen die zumutbaren

Tätigkeiten und die unzumutbaren Funktionen unter Angabe einer allfälligen

medizinisch begründeten zeitlichen Schonung. Damit soll im Hinblick auf eine erfolgreiche

Eingliederung eine objektivere Festlegung der massgebenden funktionellen

Leistungsfähigkeit der Versicherten ermöglicht werden. Gestützt auf die Angaben

des RAD hat die IV-Stelle zu beurteilen, was einer versicherten Person aus objektiver

Sicht noch zumutbar ist und was nicht (Botschaft vom 23. Juni 2005 zur Änderung

des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [5. Revision], BBl 2005 4572

zu Absatz 2 und 4577 Ziff. 2.2.1 zu Art. 7 Absatz 2; vgl. auch Protokolle der

Sitzungen der nationalrätlichen und ständerätlichen Kommissionen für soziale

Sicherheit und Gesundheit vom 11.-13. Januar 2006, S. 98 ff., resp. vom 29./30.

Mai 2006, S. 62 f.; Beatrice Breitenmoser, Die Antworten des Gesetzgebers in der

4. und 5. IVG-Revision: Die zentralen Punkte der beiden Revisionen, in: Die 5.

IVG-Revision: Kann sie die Rentenexplosion stoppen?, 2004, S. 108 f.; Ralf

Kocher, Ausblick auf die 5. IV-Revision, in: Invalidität im Wandel, 2005, S.

45; Ueli Kieser, Entwicklungen im Rahmen der 5. IV-Revision, HILL 2007 Fachartikel

Nr. 7, S. 5; ebenso, wenn auch rechtspolitisch kritisch, Hardy Landolt,

Auswirkungen der 5. IVG-Revision auf die Schadenminderungspflicht,

Personen-Schaden-Forum 2007, S. 239 ff., und Thomas Locher, Stellung und

Funktion der Regionalen Ärztlichen Dienste [RAD] in der Invalidenversicherung

[IV], in: Medizinische Gutachten, 2005, S. 65 f.).

4.3

4.3.1 Auch auf Stellungnahmen der RAD kann indessen nur

abgestellt werden, wenn sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an

einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I

694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Sie müssen insbesondere in Kenntnis der

Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der medizinischen

Situation und Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen sind zu begründen

(BGE 125 V 351 E. 3a S. 352). Die RAD-Ärzte müssen sodann über die im

Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen verfügen

(Urteile I 142/07 vom 20. November 2007 E. 3.2.3 und I 362/06 vom 10. April

2007 E. 3.2.1). Bezüglich dieser materiellen und formellen Anforderungen sind

sie im Beschwerdefall gerichtlich überprüfbar (vgl. hiezu Protokoll der Sitzung

der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates vom

11.-13. Januar 2006, S. 101).

Nicht zwingend erforderlich ist, dass die versicherte

Person untersucht wird. Nach Art. 49 Abs. 2 IVV führt der RAD für die

Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs nur «bei

Bedarf» selber ärztliche Untersuchungen durch. In den übrigen Fällen stützt er

seine Beurteilung auf die vorhandenen ärztlichen Unterlagen ab (BBl 2005 4572

zu Absatz 2). Das Absehen von eigenen Untersuchungen ist somit nicht an sich

ein Grund, um einen RAD-Bericht in Frage zu stellen. Dies gilt insbesondere,

wenn es im Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden medizinischen

Sachverhalts geht und die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten

Person in den Hintergrund rückt (Urteil I 1094/06 vom 14. November 2007 E.

3.1.1 in fine mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 54 E. 2e und f S. 57 f.).

4.3.2 Im Übrigen hat die Rechtsprechung bereits unter

der bis 31. Dezember 2007 geltenden Rechtslage erkannt, dass Berichte

regionaler ärztlicher Dienste materiell Gutachtensqualität haben können (vgl.

etwa Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E.

2; vgl. auch SVR 2008 IV Nr. 13, I 211/06 E. 5.2). Trifft dies zu, haben sie

beweisrechtlich keinen geringeren Rang als etwa ein MEDAS-Gutachten (Urteil

9C_773/2007 vom 23. Juni 2008 E. 5.3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I

827/05 vom 18. Oktober 2006 E. 3.2; vgl. auch Urteil 9C_657/2007 vom 12. Juni

2008 E. 3.2). Nach dem soeben ergangenen Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009

haben RAD-Untersuchungs-berichte, sofern sie den erwähnten materiellen und

formellen Anforderungen (E. 4.3.1 hievor) genügen, einen vergleichbaren

Beweiswert wie ein anderes Gutachten (BGE 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3.2

mit weiteren Hinweisen).

Nach der kraft Art. 55 ATSG sinngemäss anwendbaren

Rechtsprechung zu Art. 12 lit. e VwVG wird mit Gutachten von Sachverständigen

gestützt auf besondere Sachkenntnis Bericht über die Sachverhaltsprüfung und

-würdigung erstattet (BGE 132 II 257 E. 4.4.1 S. 269). Wann eine solche medizinische

Expertise vorliegt, beurteilt sich im Einzelfall aufgrund der

verfahrensmässigen Bedeutung und des Inhalts der ärztlichen Meinungsäusserung.

Eine generelle, schematische, formalen Gesichtspunkten folgende Abgrenzung ist

nicht möglich (BGE 122 V 157 E. 1b S. 160). Immerhin handelt es sich in der

Regel da um ein Sachverständigengutachten, wo ein Arzt im Hinblick auf den

Abschluss eines Versicherungsfalles beauftragt wird, einen auf den gesamten

medizinischen Akten und allenfalls eigenen Untersuchungen beruhenden

zusammenfassenden Bericht zu erstatten (Urteil U 65/06 vom 14. Februar 2007 E.

2.2 mit Hinweisen; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 91/95 vom 9. März 1998 E. 3c).

(…)" (SVR 2009 IV Nr. 56, consid. 4.2 e 4.3, pag.

175-176)

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni.

In

DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche,

la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia,

il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.10. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM

(“… l’A. è da considerare abile al lavoro nella misura del 60% in tutte le

attività lavorative finora svolte […] l’A. è da ritenere abile al lavoro nella

misura del 60% in qualsiasi attività lavorativa …” doc. AI 42/19-20) e il dr. __________

che – posta la diagnosi di “(…) sindrome dissociativa

da conversione mista ICD 10 F 44.7 (…)” (doc. AI 62/1)

– ha concluso: “(…) la situazione appare stazionaria rispetto allo stato

descritto nella perizia SAM 2007 (…)” (doc. AI 62/1).

Va

qui innanzi tutto rilevato che, dopo che la dr.ssa __________ e la dr.ssa __________,

medici del SPS, nel rapporto 16 maggio 2002 (doc. AI 11/1-5), avevano posto la

diagnosi di “(…) sindrome da disadattamento (ICD-10 F43.2) –

fobia sociale (ICD.10 F40.1) – disturbi da attacchi da panico (ICD-10 F 41.0) – sindrome post-traumatica da stress (ICD-10 F 43.1) (…)” (doc. AI 11/1), in seguito, il

dr. __________, il dr. __________ e la dr.ssa __________, tutti sanitari del

SPS, pur ritenendo lo stato di salute stazionario, nei rapporti 27 novembre

2006 e 20 novembre 2008 hanno posto anche le diagnosi di “(…) depressione di media

gravità (ICD-10 F32-1) (…)” (doc. AI 39/1) e “(…) sindrome depressiva persistente

(…)” (doc. AI 54/1).

Nel

menzionato rapporto del 20 novembre 2008 il dr. __________ e la dr.ssa __________

non hanno preso posizione né sulle risultanze della perizia pluridisciplinare

del SAM né tantomeno sul consulto 8 marzo 2007 del dr. __________

e – dopo aver indicato che l’assicurata è in cura dal 1993 per una

sindrome depressiva persistente associata a disturbo da attacchi di panico e

fobia sociale, che la terapia farmacologica ha determinato una fragile

stabilizzazione del suo equilibrio psichico e elencato i disturbi ancora

lamentati – hanno concluso in modo del tutto generico che “(…) si ritiene

pertanto che la paziente sia tuttora inabile al lavoro nella misura dell’80%

per motivi psichiatrici, anche in attività semplici e ripetitive, mentre si può

considerare abile come casalinga. (…)” (doc. AI 54/1).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto 13

agosto 2009, indirizzato all’avv. RA 1 (doc. B), nel quale il dr. __________ e

la dr.ssa __________ si sono così espressi:

"

(...)

Dal 20 novembre 2008, data in corrispondenza della

quale ho redatto il mio precedente certificato, ho rivisto la signora RI 1 in altre sei occasioni. Durante tali incontri, potevo verificare una sostanziale

staticità delle condizioni psichiche della paziente, sempre tormentata da una

forte ansia, che arriva a provocare veri e propri attacchi di panico, e da

riferiti malesseri con caduta a terra, nell'ambito di un verosimile disturbo

conversivo.

La signora RI 1 manifesta inoltre sintomi neurovegetativi di attivazione ortosimpatica,

se esposta a situazioni stressanti e lamenta ridotte capacità di concentrazione

e di memorizzazione, che rendono difficoltosa la comunicazione con lei e, da

parte sua, la comprensione di ciò che le viene detto, anche con termini semplici

e lentamente.

Ne è un esempio il fatto che non sia stata in grado di

capire quanto si stava verificando a proposito della sua rendita Al, nonostante

avessi cercato di spiegarglielo con la maggiore chiarezza possibile nei mesi

precedenti.

La notizia della soppressione della rendita di

invalidità sembra averla colta di sorpresa e, inevitabilmente, l'ha gettata in

uno stato di confusione e di incertezza ancora più grave: la signora, nel corso

del nostro ultimo incontro del 10 agosto, mi comunicava infatti di non riuscire

più nemmeno a svolgere le più semplici mansioni domestiche, per le quali, anche

in passato, sarebbe sempre stata aiutata dai figli nei periodi peggiori della

sua malattia.

La paziente mi confermava di non sentirsi in grado di

svolgere alcuna attività a causa del suo stato e di avvertire costantemente un

senso di oppressione e di insicurezza, innestate su forti preoccupazioni per la

sua salute (la signora riferisce di essere affetta anche da diabete mellito e

di soffrire di anemia ferripriva).

La paziente segue da anni una terapia farmacologica con

ansiolitici e antidepressivi, grazie alla quale riesce a mantenere un precario

equilibrio psichico, spesso turbato da crisi intercorrenti di ansia e

deflessione del tono dell'umore, durante le quali ella cade in uno stato di

prostrazione psicofisica dal quale riesce solo con grande sforzo a risollevarsi.

Questo umore depresso, la facile stancabilità,

l'astenia nervosa, che si inseriscono nel quadro di una "Sindrome

depressiva persistente", associata a disturbo da attacchi di panico e a

fobia sociale, rendono una sua reintegrazione lavorativa quanto meno

improbabile, tenuto conto del lungo periodo di inabilità riconosciuta e della

scarsa formazione di base della signora.

(…)" (doc. B)

Anche

in questa occasione il dr. __________ e la dr.ssa __________ non hanno preso

posizione sulle conclusioni a cui è giunto il dr. __________ nel rapporto

medico-psichiatrico 4 maggio 2009. Gli stessi medici del SPS hanno poi attestato

un eventuale peggioramento insorto dopo la decisione impugnata (“… nel corso

del nostro ultimo incontro del 10 agosto, mi comunicava infatti di non riuscire

più nemmeno a svolgere le più semplici mansioni domestiche …”, doc. B) – va qui fatto

presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni

di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, ella

potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente

giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti

dell’assicura-zione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla

data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere

cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4) – e hanno addotto anche

dei motivi non di natura medica (la scarsa formazione di base) per motivare

l’asserita improbabile reintegrabilità.

Al

riguardo il dr. __________ e il dr. __________, entrambi medici SMR, nelle

annotazioni 28 settembre 2009 hanno concluso:

(...)

viene presentato certificato del SPS, dr.ssa

__________, del 13.8.2009:

presa di posizione del dr. __________ in

merito allo scritto della dr.ssa __________:

Considerandi

II colloquio SMR si era svolto con l'aiuto di una

interprete di lingua madre macedone, in quanto gli atti in dossier lasciavano

intuire una conoscenza limitata della lingua italiana da parte dell'A.a., che

la rendeva non in grado di sostenere una visita specialistica psichiatrica.

La mia valutazione non si discosta nel merito da quanto

scrive la Dr.ssa __________. Condivido senza dubbio il fatto che una

reintegrazione lavorativa sia difficile. lo stesso infatti scrivevo: "La

lunga assenza da ogni attività lucrativa, l'assenza di motivazione hanno

causato una forma pseudoregressiva del comportamento con guadagno secondario

del sintomo". Intendevo "guadagno", non in termini monetari, ma

nel fatto di sentirsi accudita e protetta dalle persone vicine, grazie allo

stato bisognoso di affetto.

Il fatto che il colloquio SMR sia potuto avvenire nella

lingua madre dell'A.a, può avere limitato lo stato di ansia e stress dovuti

alla necessità di doversi spiegare in una lingua che l'A.a conosce solo in modo

sommario ed esclusivamente orale, senza avere mai seguito corsi specifici.

Questo potrebbe essere il motivo per cui, potendosi

esprimere nella sua lingua, l'A.a si sia mostrata rivendicativa nei confronti

del marito, più che mostrare un tono dell'umore depresso. L'A.a aveva anche

riferito di essere stata recentemente in Macedonia per fare valere i suoi

diritti su alcune proprietà.

Sono tuttavia costretto a precisare, in risposta alla

Dr.ssa __________, che l'A.a aveva riferito di essersi recata al SPS di __________

dalla Dr.ssa __________ l'ultima volta nel novembre 2008. "Non ha fissato

un nuovo appuntamento. Afferma che si reca dai medici quando scadono le

prescrizioni." Tali affermazioni erano state fatte in macedone e così tradotte

dall'interprete.

Non posso escludere che, secondo quanto scrive la

Dr.ssa __________, la notizia della soppressione della rendita Al abbia colto

l'A.a di sorpresa e l'abbia gettata in uno stato di confusione e incertezza.

lo posso confermare la valutazione relativa al

colloquio SMR del 20 aprile 2009, effettuata alla presenza di un'interprete.

Non posso naturalmente entrare in materia di un peggioramento successivo a tale

data, anche se questo non mi appare essere oggettivato nella lettera della

Dr.ssa __________.

Conclusioni:

l'attuale documentazione presentata non permette di

oggettivare una sostanziale modifica dello stato di salute dell'assicurata

rispetto alla precedente valutazione.

(…)"

(V/bis)

In

simili circostanze questo Tribunale non può dunque che fare proprie le conclusioni

dei periti del SAM e del dr. __________, secondo i quali dal 1. gennaio 2007 “(…) l’A. è da considerare abile al lavoro nella misura del 60% in

tutte le attività lavorative finora svolte […] l’A. è da ritenere abile al

lavoro nella misura del 60% in qualsiasi attività lavorativa (…)” (doc. AI

42/19-20) e “(…) la situazione appare stazionaria rispetto allo stato descritto

nella perizia SAM 2007 (…)” (doc. AI 62/1).

In

questo senso la domanda di una perizia medica finalizzata ad accertare i disturbi

fisici e psichici va disattesa. Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o

il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltugsrechtspflege des Bundes, pag. 47

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF

122.

II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

2.11

Appurata

una capacità lavorativa tanto nella sua quanto in qualsiasi altra attività del

60% dal gennaio 2007, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali

svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V

249.

consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre

esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Riguardo

all’accertamento del reddito da valido, nel rapporto finale 11 febbraio 2008

(doc. AI 50/1-3), il consulente in integrazione professionale ha concluso che

“(…) per determinare il reddito da valido, in considerazione del fatto che non

vi sono dei dati precisi (l’ultimo datore di lavoro nel 1997 non ha compilato

il questionario DL) e che l’A. ha svolto e molto probabilmente avrebbe svolto

attività semplici e ripetitive si ritiene opportuno utilizzare le Tabelle RSS

ticino ossia Fr. 3'234 x 12 = 38'808 : 40 x 41,7 = 40'457 anno 2004.

Aggiornando il dato al 2006 si ottiene Fr. 41'352 (…)” (doc. AI 50/2).

Questa

valutazione non può essere fatta propria dal TCA limitatamente alle Tabelle

applicate. Infatti, anche per il reddito da valido (come del resto rettamente

fatto per quello da invalido) va applicata la Tabella TA1 (per un caso analogo

cfr. la STCA del 17 novembre 2009 nella causa B. (32.2009.182).

Di

conseguenza, i redditi ipotetici da valido e invalido (viste le attività

generiche, semplici e ripetitive che ella svolgeva e che potrebbe ancora

svolgere) si equivalgono.

Pertanto,

considerata una capacità lavorativa del 60% in qualsiasi attività, il grado

d’invalidità ammonta al 40% in base ad un confronto percentuale (il Tribunale

federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al

massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,

presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è

arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile

al lavoro al 50% nella sua professione).

2.12

Visto

tutto quanto precede e conformemente alla giurisprudenza citata, la decisione

impugnata va dunque annullata e riformata nel senso che dal 1. settembre 2009

l’assicurata ha diritto ad un quarto di rendita.

2.13

Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata dall’avv. RA 1, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

La

sua domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa

pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STF del 6 marzo 2009 nella

causa G.,9C_313/2008; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA

del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

2.14

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese, per complessivi fr. 200.--, sono poste a carico

dell’Ufficio AI che verserà all’assicurata la somma di fr. 1'500.-- a titolo di

ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che l’assicurata ha diritto

ad un quarto di rendita dal 1. settembre 2009.

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),

ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster