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Decisione

32.2009.163

Accertamento, in seguito ad una precedente sentenza di rinvio del Tribunale cantonale, del mese in cui ha avuto inizio il miglioramento della capacità lavorativa dell'assicurato già al beneficio di un

23 aprile 2010Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

26 febbraio 2010 l’UAI ha trasmesso al TCA la presa di posizione del 18

febbraio 2010 del SAM e del 24 febbraio 2010 del medico SMR (doc. XI).

L. Chiamato

a presentare osservazioni scritte in merito l’assicurato ha contestato l’agire

dell’UAI, ritenuto contraddittorio e in contrasto con le regole della buona

fede, poiché, malgrado la trasmissione di un nuovo certificato del dr. med. __________,

l’UAI non ha modificato la decisione. L’insorgente ha inoltre ribadito l’assenza,

agli atti, del certificato medico del dr. med. __________ del 31 gennaio 2006 ed

ha evidenziato come il SAM sarebbe stato tenuto all’oscuro dei certificati

medici del Dr. med. __________ di cui ai doc. E, F e H. Infine il ricorrente

chiede al TCA di censurare il comportamento processuale dell’UAI e di

riconoscere una congrua indennità per ripetibili (doc. XIII).

M. Il

22 marzo 2010 è pervenuto al TCA il certificato del 31 gennaio 2006 del dr.

med. __________, trasmesso al ricorrente per osservazioni (doc. XV e XVI).

in

diritto

In ordine

1.La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21

luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

Considerandi

2.

L’insorgente, con le osservazioni al

progetto di decisione, ha chiesto all’UAI di procedere all’audizione del dr.

med. __________ prima dell’emanazione della decisione formale (doc. C).

L’audizione

non ha avuto luogo.

Ai

sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare

essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di

una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006

nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,

127.

III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.

4.

cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF

126.

I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi

citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di

motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre

la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a

fondamento della decisione e di poterla impugnare con cognizione di causa, e

dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza

della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a

pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;

essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad

influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con

riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

In

una sentenza C 128/04 del 20 settembre 2005 il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha

rammentato che :

" 1.2 Art. 29 Abs. 2 BV räumt kein Recht auf mündliche Anhörung

ein, sondern beschränkt den Gehörsanspruch auf schriftliche Stellungnahmen (Pra

2003.

Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6; Urteil W. des Bundesgerichts vom 13. November

2002,4P.195/2002; vgl. BGE 125 I 219 Erw. 9b sowie AHI 1993 S. 41 Erw. 3b

betreffend Art. 4 aBV), es sei denn, ein Erlass gäbe ausdrücklich das Recht auf

eine mündliche Anhörung (vgl. Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6). Art. 42 ATSG

sieht mündliche Anhörungen im Rahmen des Verwaltungsverfahrens nicht

ausdrücklich vor und auch aufgrund des VwVG oder des AVIG ergibt sich kein

explizit erwähntes Recht auf eine mündliche Anhörung.

Anhand der Akten ist ersichtlich, dass

die Versicherte ausreichend Gelegenheit hatte, zum Sachverhalt Stellung zu

nehmen (vgl. Erw. 1.1 hievor).

Es sind hier auch keine Umstände

gegeben, die zu einer Ausnahme vom Regelfall der Möglichkeit, schriftlich Stellung

zu nehmen, führen würden, sodass das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin

nicht verletzt wurde, indem sie nicht mündlich angehört wurde."

Nel

caso di specie l’insorgente, in sede di ricorso, ha ancora potuto far valere le

sue ragioni innanzi un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere

cognitivo, come l’istanza precedente. Egli ha inoltre prodotto ulteriore

documentazione ed in particolare un nuovo certificato medico del Dr. med. __________

del 12 ottobre 2009 (doc. H), sul quale l’UAI ha preso posizione (doc. VII).

Per

cui, l’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata comunque

sanata in questa sede, dove l’insorgente ha nuovamente ribadito le sue

motivazioni (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid.

2.

; DTF 127 V 431).

Inoltre,

il TF, con sentenza dell’8 ottobre 2007 (I 688/06), ha affermato che “da un

rinvio degli atti all’amministrazione per garantire il diritto di essere

sentito si può infatti – eccezionalmente (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437;

126.

I 72; 126 V 130 consid. 2b pag. 132 con riferimenti) – prescindere se il

rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe

inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della parte lesa ad

ottenere un giudizio in tempi rapidi (…). Orbene, questa Corte ha più volte

osservato che se l’assicurato nella procedura precedente non ha formulato una

richiesta di rinvio degli atti all’amministrazione a garanzia del suo diritto

di essere sentito, ciò lascia concludere per un suo maggiore interesse a una

rapida evasione della causa piuttosto che a un’esecuzione formalmente corretta

della procedura ed osta pertanto all’annullamento dell’atto impugnato e al

rinvio della causa all’amministrazione per rimediare al vizio (…)”.

E’

quanto si deve ritenere anche nel caso di specie, poiché l’insorgente non ha

sollevato un’eventuale violazione del diritto di essere sentito da parte

dell’UAI e non ha chiesto il rinvio degli atti all’amministrazione per

salvaguardare tale diritto.

Il

TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso.

Nel merito

3.

Oggetto del contendere è unicamente la

questione di sapere quando è avvenuto il miglioramento dello stato di salute

del ricorrente e fino a quando l’insorgente ha diritto ad una rendita AI (cfr.

doc. I).

4.

Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la

modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull’assicurazione invalidità

(LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale

del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e

segg.). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente

già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto

intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1

pag. 446 seg. con riferimento a DTF V 329).

Ne segue che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali in

vigore fino al 31 dicembre 2007, giacché la rendita è chiesta fino al mese di

aprile 2007 e il TCA ha già stabilito, nel precedente giudizio del 21 gennaio

2009.

cresciuto incontestato in giudicato (inc. 32.2008.16), che il

miglioramento dello stato di salute è avvenuto al più tardi nel corso del mese

di aprile 2007 (cfr. per quanto concerne l’applicazione delle nuove norme anche

la sentenza 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).

5.

Le

norme applicabili al caso di specie sono già conosciute dalle parti in quanto

riepilogate nella precedente sentenza del 21 gennaio 2009 (inc. 32.2008.16). Va

tuttavia ancora ribadito che per costante giurisprudenza quando

l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo

periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione previste

dall’art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006

IV Nr. 13; sentenza del 10 gennaio 2006, I 597/04; sentenza del 27 dicembre

2005, I 689/04; sentenza del 19 ottobre 2005, I 38/05; sentenza del 14 aprile

2005, 12/04; sentenza del 24 febbraio 2005, I 528/04; sentenza del 29 giugno

2004, I 299/03).

Al

riguardo cfr. la sentenza 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD

II-2006 N. 39 pag. 182.

L’art.

17.

cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario

della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17.

LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.

29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (RCC 1984 pag. 137).

6.

Nel caso concreto il TCA ha rinviato gli

atti all’UAI affinché, dopo aver richiamato l’intero incarto dalla Cassa malati

__________ e dall’assicuratore contro gli infortuni __________, interpellasse

nuovamente i periti e, ritenuto che al più tardi nel mese di aprile 2007,

quando è stato visitato dagli specialisti del SAM, l’interessato era capace al

lavoro nella sua precedente attività all’80%, stabilisse nuovamente la data

esatta del miglioramento dello stato di salute.

Con scritti del 27 marzo 2009 l’UAI ha chiesto all’__________ (doc.

AI 51-1) e alla __________ (doc. AI 52-1) ulteriori ragguagli.

Il

3.

aprile 2009 __________ ha risposto affermando che “come già discusso al

telefono, l’incarto in vostro possesso corrisponde già a tutti gli atti che

abbiamo nel nostro incarto. Caso esaurimento prestazioni in data 6.5.06.”

(doc. AI 53-1).

Da

parte sua __________ ha affermato che:

"

(…)

A conferma di quanto già anticipatole

verbalmente le comunico che in sede di invio degli atti a valere sul caso LAINF

del 22.11.2005 emerge che gli stessi sono già stati trasmessi al suo collega

Sig. __________ il 27.03.2006.

L’incapacità lavorativa all’epoca

dell’invio degli atti era già risolta e quindi non sono stati richiesti altri

documenti significativi.

La nuova documentazione riguarda più che

altro la parte amministrativa; recupero IG dopo aver appreso che l’indennità

veniva già riconosciuta parzialmente dalla __________ a seguito del caso di

malattia già in corso e compensazione dei pagamenti retroattivi a valere sulla

vostra rendita AI. Quindi almeno una parte di questi documenti dovrebbe già

trovarsi nel vostro incarto.

In aggiunta posso comunicare che

successivamente siamo stati interessati per l’evento occorso il 14.08.2006 per

il quale abbiamo riconosciuto l’inabilità lavorativa nella misura del 50% sino

al 18.09.2006, ossia sino al raggiungimento della capacità lavorativa

preesistente al 50% a seguito della malattia già in corso (n/diagnosi:

importante e estesa “ca. 8 cm” ferita lacero-contusa al dorso della mano dx.”

(doc. AI 54-1)

Sulla

base delle affermazioni dei due assicuratori, il medico SMR, dr. med. __________,

ha interpellato i periti del SAM, rilevando:

" (…)

Personalmente ritengo che l’unico documento di rilievo sia il rapporto

del dr. __________ del 31.1.2006 dal quale risulta:

-

paziente operato

il 29.12.2005

-

al controllo del

19.1.2006

dal dr. __________ sono scomparse le parestesie del mediano, persistono

parestesie ulnari di origine indeterminata

-

il dr. __________

ha consigliato prudenza negli sforzi per le successive 4-6 settimane” (doc. AI

56-1)

Interpellati

in merito i periti del SAM hanno affermato:

" A disposizione abbiamo la nostra perizia del

18.05

, la sentenza del TCA del 21.01.2009, i documenti richiesti dall’UAI

all’assicurazione e alla cassa malati, (in particolare citiamo la comunicazione

della __________ del 16.04.2009, della __________ redatta nel corso del marzo

2009, un’altra comunicazione della __________ del 1.02.2006 e il certificato

del Dr. __________ per l’__________ del 31.01.2006) e naturalmente la lettera

del Servizio medico regionale dell’UAI (Dr. __________) del 23.04.2009.

Nella sopra citata comunicazione il Dr. __________

fa riferimento al controllo del 19.01.2006 presso il Dr. __________ (“ha

consigliato prudenza negli sforzi per le successive 4-6 settimane”).

Basandoci dunque su questo documento e

sulla valutazione SAM possiamo ribadire che il miglioramento è subentrato nel

corso del mese di febbraio 2006 e per questo motivo possiamo valutare

l’assicurato abile al lavoro nella misura dell’80% a partire dal febbraio 2006

ca. e continua come cuoco, esercente e in altre attività (pagina 14 della

nostra perizia).

Successivamente vi sono state delle

brevi incapacità lavorative dovute agli accertamenti neurologici per un

possibile attacco epilettico (abbiamo la valutazione del neurologo Dr. __________

del 13.09.2006) e un’altra breve incapacità lavorativa per una ferita al

polso/mano ds. (avvenimento del 14.08.2006). Per quest’ultimo evento

l’assicurazione __________ ha codificato un’incapacità lavorativa sino al

18.09.2006

Questi due eventi hanno dunque causato un’incapacità lavorativa

temporanea e questo non inficia la nostra valutazione della capacità lavorativa

dell’80% (subito ripristinata dopo questi due eventi).

L’indicazione manoscritta della __________

(probabilmente redatta a fine marzo 2009) parla di “esaurimento prestazioni in

data del 6.05.2006”. Trattasi di un documento amministrativo che non indica

nessuna incapacità lavorativa e non fa riferimento a nessun documento medico.

Anche questa affermazione non inficia la nostra valutazione SAM.

Dunque, concludendo, possiamo confermare

un miglioramento nel corso del febbraio 2006.” (doc. AI 57-2)

Il

22.

maggio 2009 il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver esaminato tutto

l’incarto, ha affermato che il “miglioramento è subentrato a partire da

2.2

, quindi da tale data vale la CL come stabilita dal SAM che corrisponde

alla precedente decisione.” (doc. 58-2). Anche in seguito alla

documentazione inoltrata dal ricorrente in sede di osservazioni al progetto di

decisione, il medico SMR ha affermato che “in assenza di una chiara

certificazione medica da parte del dr. __________ permane valida la conclusione

del SAM che ha preso chiaramente posizione in merito al quesito.” (doc. AI

65-1).

Il

12.

ottobre 2009 il Dr. med. __________, ha certificato quanto segue:

" Le confermo quanto posso ritrovare nei documenti

della mia cartella medica concernente la valutazione della capacità lavorativa

di RI 1.

Nella consultazione del 20.09.2006

attestavo una ripresa dell’attività lavorativa del 50% come richiesto dal

paziente. Al 12.12.2006 affermavo che “allo stato attuale delle cose non credo

sia possibile aumentare la capacità lavorativa del paziente”. Concludo quindi

che la capacità lavorativa al 50% si estendeva almeno fino al 12.12.2006.”

(doc. H)

Il

9.

febbraio 2010 il TCA ha chiesto all’UAI di sottoporre al SAM le seguenti

domande:

"

Gentile dr. med. __________, Egregio dr. med. __________,

in seguito alla sentenza di rinvio del 21 gennaio 2009 di questo

Tribunale, il 23 aprile 2009 il medico SMR, dr. med. __________, vi ha

nuovamente interpellati per sapere da quando esattamente l’assicurato

presentava una capacità lavorativa completa e vi ha sottoposto ulteriore

documentazione (in particolare documentazione della __________ e dell’__________,

nonché un certificato del dr. __________ del 31 gennaio 2006).

Dagli atti non emerge tuttavia se vi è

stato sottoposto anche un certificato del 22 settembre 2006 del dr. med. __________

(doc. E, qui allegato), che ha visitato RI 1 4 giorni dopo la fine

dell’incapacità lavorativa accertata dall’__________ dovuta alla ferita al

polso/mano destri (cfr. vostro scritto del 18 maggio 2009).

Ai fini del giudizio vi trasmettiamo

pertanto il citato certificato medico (doc. E), unitamente al certificato del

13.

dicembre 2006 del medesimo Dr. med. __________ (doc. F), nonché un attestato

rilasciato il 12 ottobre 2009, dove lo specialista afferma che “la capacità

lavorativa al 50% si estendeva almeno fino al 12.12.2006” (doc. H) e vi

chiediamo di voler precisare, motivando la vostra presa di posizione, se

questi certificati modificano la vostra valutazione circa il miglioramento

dello stato di salute di RI 1 che affermate essere avvenuto nel corso del mese

di febbraio 2006.” (doc. X)

Con

risposta del 18 febbraio 2010 il dr. med. __________, medico SAM ha affermato:

" (…)

Al SAM non fu mai sottoposto il

certificato medico del Dr. __________ del 22.9.2006.

I certificati medici messici a

disposizione dal lodevole Tribunale (del Dr. __________ del 22.9.2006,

13.12.2006

e 18.10.2006) non modificano la valutazione della perizia SAM

redatta il 18.5.2007.

Si riconferma una capacità lavorativa

dell’80% come esercente e cuoco a partire dal febbraio 2006 e continua. Si è

valutata una capacità lavorativa dello 0% nelle sopraccitate attività dal

novembre 2005 al febbraio 2006 a causa della frattura alla mano ds., intervento

per sindrome del tunnel carpale; si tratta del periodo occorrente per la

guarigione delle sopraccitate lesioni.” (doc. XI/2)

Con

annotazione del 24 febbraio 2010 il medico SMR, dr. med. __________,

specialista FMH medicina generale, ha affermato:

"

Questione inizio

della CL:

non posso che confermare la valutazione

del SAM.

Faccio notare che la problematica

sollevata dal dr. __________ in settembre e dicembre 2006, ossia presenza di

segni di CRPS grado II, era pure presente in modo sovrapponibile in occasione

della perizia SAM (4.2007), esame eseguito a poca distanza dall’ultima visita

del dr. __________. Da parte dei periti (in particolare dr. __________) è stato

ritenuto, malgrado la presenza di un moderato CRPS grado II, una esigibilità lavorativa

del 80%.

In conclusione non vi è stata una

modifica della situazione tra il 2006 ed il momento della perizia SAM ma si

tratta d’una differente valutazione valetudinaria di un medesimo stato clinico,

stato clinico rimasto senza variazioni da 2.2006 come affermato dal SAM.” (doc.

XI)

Va

ancora rilevato che dal certificato medico del Dr. med. __________, specialista

FMH in medicina generale, del 31 gennaio 2006 (già agli atti, cfr. doc. Cassa

malati, 2-3), emerge:

" (…)

Diagnosi

-

stato dopo

frattura base V metacarpo mano destra (22.11.05)

-

stato dopo

decompressione canale carpale a destra per sindrome del tunnel carpale,

radioscopia polso destro (29.12.05)

-

esiti di paresi

radiale destra

-

disturbi di

sensibilità al IV e V dito alla mano destra di non chiara origine

Il paziente è stato operato il 29.12.05

dal Dr. __________, FMH Chirurgia della mano, all’Ospedale __________. Dopo

l’intervento di decompressione del canale carpale a destra per sindrome del

tunnel carpale il paziente è stato sottoposto ad una radioscopia che conferma

una iniziale consolidazione della frattura alla base del V metacarpo. Il Dr. __________

ha confezionato un guanto metacarpale per ulteriori tre settimane. Al

ricontrollo del 19.01.06 effettuato dal Dr. __________ le parestesie del

mediano sono scomparse; persistono le parestesie dell’ulnare di origine

indeterminata. La Rx di controllo mostra la formazione di un callo osseo al V

metacarpo. Il Dr. __________ ha consigliato prudenza negli sforzi per le

successive 4-6 settimane.” (doc. XV/Bis).

7.

Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato,

sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della

situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (sentenza

del 26 agosto 2004, I 355/03, consid. 5; sentenza del 25 febbraio 2003, U

329/01 e U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V

160.

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a,

1997.

pag. 123; sentenza del 18 marzo 2002, I 162/01, consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di evidenziare

che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161,

104.

V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag.

189).

In

un'altra sentenza inedita l’allora TFA ha inoltre considerato rilevante una

perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo

servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un

vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione

gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001

pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125.

V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

8.

Questo TCA chiamato a verificare se l’UAI

ha accertato correttamente la data esatta del miglioramento dello stato di

salute del ricorrente non ha motivo per mettere in dubbio le conclusioni cui

sono giunti i periti del SAM, ossia una capacità lavorativa dell’80% nella

precedente attività iniziata nel corso del mese di febbraio 2006 (o

meglio, come si vedrà meglio al consid. 10, verso la fine del medesimo mese).

L’UAI, conformemente a quanto stabilito dal TCA nella sua sentenza

di rinvio del 21 gennaio 2009 (inc. 32.2008.16), ha correttamente interpellato

gli assicuratori __________ e __________ per sapere se vi era ulteriore

documentazione medica oltre a quella già prodotta in precedenza. Questo

Tribunale aveva infatti rilevato che gli assicuratori avevano versato delle

prestazioni anche dopo la fine del mese di gennaio 2006 (cfr. sentenza del 21

gennaio 2009, consid. 12).

Va

qui subito evidenziato che il TCA ha rinviato gli atti all’UAI unicamente per

esaminare se dagli incarti dei due assicuratori potessero emerge delle novità circa

eventuali atti medici non trasmessi all’UAI rispetto a quanto già acquisito. In

particolare, come si vedrà meglio in seguito, il TCA ha già esaminato nella

sentenza del 21 gennaio 2009 (inc. 32.2008.16) le risultanze delle attestazioni

del dr. med. __________ (comprese quelle non a disposizione del SAM) rilevando

che le certificazioni circa un’incapacità al lavoro del 50% nella precedente

attività corrispondono unicamente ad una diversa valutazione dello stesso stato

valetudinario rispetto alle conclusioni peritali e non sono atte a sovvertire

le chiare conclusioni del referto del SAM del 18 maggio 2007. Per cui la

circostanza che il medico curante, dr. med. __________, FMH in medicina

generale e il dr. med. __________, __________ della mano e FMH chirurgia

generale hanno attestato, in più occasioni, un’incapacità lavorativa del 50%

non è d’aiuto al ricorrente (cfr. sentenza del 21 gennaio 2009, inc.

32.2008

) e non permette di meglio determinare l’inizio del miglioramento

dello stato di salute del ricorrente (cfr. consid. 9).

Dalle

risposte degli assicuratori emerge che non esistono certificati medici diversi

rispetto a quelli già agli atti per il periodo determinante relativo ai mesi di

gennaio-febbraio 2006.

Infatti,

l’assicuratore malattie ha indicato che “l’incarto in vostro possesso

corrisponde già a tutti gli atti che abbiamo nel nostro incarto” e che le

prestazioni sono state versate fino al 6 maggio 2006, quando il diritto si è

esaurito (doc. AI 53-1).

Da

parte sua l’assicuratore contro gli infortuni ha evidenziato come gli atti

siano già stati trasmessi all’UAI nel 2006 e che “l’incapacità lavorativa

all’epoca dell’invio degli atti (ndr. 27 marzo 2006) era già risolta e

quindi non sono stati richiesti altri documenti giustificativi”

(sottolineatura del redattore; doc. AI 54-1 e doc. Cassa malati 2-1). Successivamente

__________ è intervenuta per l’infortunio occorso al ricorrente il 14 agosto

2006, allorché ha riconosciuto un’inabilità lavorativa sino al 18 settembre

2006.

L’infortunio era già stato preso in considerazione nel referto SAM del 18

maggio 2007 (cfr. pag. 6 doc. AI 24-6).

Pure

il certificato medico del 31 gennaio 2006, del dr. med. __________, su cui si

ritornerà in seguito, esaminato nel dettaglio nel rapporto del 18 maggio 2009 dai

periti del SAM (doc. AI 57-1) era stato prodotto nel corso della precedente

procedura (cfr. doc. cassa malati 2-3).

Ne

segue che non vi sono ulteriori atti medici acquisiti da __________ e da __________

che non fossero già stati presi in considerazione e che possano far ritenere un’errata

valutazione da parte dell’UAI.

Nel

dettaglio, per quanto concerne il certificato del 31 gennaio 2006 del medico

curante, dr. med. __________, va rilevato come il medesimo si limita a porre la

diagnosi ed a descrivere i risultati degli interventi e degli esami effettuati nel

corso dei mesi di dicembre 2005 e di gennaio 2006 (operazione del 29 dicembre

2005, radioscopia che conferma la consolidazione della frattura alla base del V

metacarpo, confezione di un guanto metacarpale per tre settimane, controllo del

19.

gennaio 2006 con comparsa delle parestesie del mediano e persistenza di

parestesie dell’ulnare di origine indeterminata, radiografia di controllo che

mostra la formazione di un callo osseo al V metacarpo) senza tuttavia attestare

una incapacità lavorativa diversa rispetto a quella stabilita dai periti (doc.

XV/Bis). Il curante ha infatti unicamente evidenziato come il Dr. Med. __________,

che ha visitato il ricorrente il 19 gennaio 2006, ha “consigliato prudenza negli sforzi per le successive 4-6 settimane” (doc. XV/Bis).

Va

qui evidenziato come lo stesso dr. med. __________, già il 2 gennaio 2006, nel

suo rapporto all’UAI, aveva indicato che “la frattura del 5° MC sta

consolidandosi” e che “ulteriore evoluzione non prevedibile ma

globalmente prognosi favorevole” (doc. AI 4-2). Egli inoltre fornendo le

risposte in base all’evoluzione “prevista per un TC + frattura MC 5” ha

indicato che l’attività attuale è ancora proponibile e che non esiste una

diminuzione del rendimento (doc. AI 4-3).

I

periti del SAM il 18 maggio 2009, dopo aver esaminato più dettagliatamente il

certificato del 31 gennaio 2006 del dr. med. __________, hanno confermato che

il miglioramento è subentrato “nel corso del mese di febbraio 2006” e

che “per questo motivo possiamo valutare l’assicurato abile al lavoro nella

misura dell’80% a partire dal febbraio 2006 ca. e continua come cuoco,

esercente ed in altre attività” (cfr. doc. AI 57-1), rilevando

implicitamente che questo documento non modifica la loro precedente

valutazione.

Certo,

agli atti vi è anche l’annotazione di un funzionario dell’assicuratore malattie

che il 30 gennaio 2006 afferma di aver parlato con il dr. med. __________ il

quale gli avrebbe detto che l’interessato era inabile al 100% dal 28 novembre

2005.

per la sindrome del tunnel carpale al quale si è aggiunto l’infortunio e

che dopo l’intervento del 29.12.2005 è stato ricoverato per una

disintossicazione d’alcol. Il funzionario conclude affermando che “lunedì

6.2.06

riprende al 50%” (doc. AI 1-2).

Tuttavia,

questa semplice annotazione scritta a mano, che si riferisce del resto ai primi

giorni del mese di febbraio 2006 e che riporta solo le risultanze di un

colloquio telefonico da parte di un funzionario della cassa malati con il

medico curante dell’insorgente, tra l’altro specialista in medicina generale ma

non nell’ambito esaminato (cfr., a proposito della valutazione dei rapporti dei

medici curanti che vanno presi in considerazione con le dovute cautele visto il

rapporto di fiducia esistente con il paziente, la sentenza 9C_965/2008 del 23

dicembre 2009), in assenza di altra documentazione medica non è atta a

sovvertire le risultanze della perizia del SAM che, come indicato nella

sentenza del 21 gennaio 2009 è dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante

i parametri giurisprudenziali posti dal Tribunale federale per ritenere

fedefacente una perizia medica. Del resto, come si vedrà in seguito, quanto

riportato dal funzionario della cassa non fa che confermare come il

miglioramento dello stato di salute è avvenuto successivamente al colloquio

telefonico del 30 gennaio 2006, ossia nel corso del mese di febbraio (cfr. doc.

cassa malati 1-2).

Ne

segue che sulla base degli atti la valutazione dei periti del SAM e del medico

SMR, di ritenere un miglioramento ed una capacità lavorativa dell’80% nel corso

del mese di febbraio 2006, va confermata.

9.

Per

quanto concerne il periodo successivo va innanzitutto rilevato che i periti SAM

hanno correttamente evidenziato che l’insorgente è stato incapace al lavoro per

brevi incapacità lavorative dovute agli accertamenti neurologici per un

possibile attacco epilettico (valutazione del dr. med. __________ del 13

settembre 2006) e per una ferita al polso/mano destri dal 14 agosto 2006 al 18

settembre 2006 (doc. 57-2). Per questo secondo infortunio __________ ha versato

prestazioni fino al raggiungimento della capacità lavorativa preesistente. A

questo proposito va evidenziato che laddove __________ afferma che “in

aggiunta posso comunicare che successivamente siamo stati interessati per

l’evento occorso il 14.08.2006 per il quale abbiamo riconosciuto l’inabilità

lavorativa nella misura del 50% sino al 18.09.2006, ossia sino al

raggiungimento della capacità lavorativa preesistente al 50% a seguito della

malattia già in corso (n/diagnosi: importante e estesa “ca. 8 cm” ferita

lacero-contusa al dorso della mano dx” (doc. AI 54-1) non fa nient’altro

che confermare quanto attestato dal dr. med. __________ in merito alla capacità

lavorativa dell’insorgente, che, tuttavia, come visto (cfr. sentenza del 21

gennaio 2009, inc. 32.2008.16) e come si vedrà, non trova riscontro nella perizia

SAM del 18 maggio 2007 (doc. AI 24-1).

Queste

incapacità lavorative, puntuali, non hanno tuttavia comportato una modifica

durevole dello stato di salute del ricorrente e non permettono di conseguenza

il versamento di ulteriori prestazioni.

Come

detto, il dr. med. __________, il 22 settembre 2006, ha attestato una capacità lavorativa

del 50% (doc. E), confermata in seguito anche il 13 dicembre 2006 (doc. F).

L’insorgente

rileva giustamente in sede di osservazioni (doc. XIII) che il certificato del

22.

settembre 2006 non era a disposizione dei periti del SAM al momento

dell’esame del paziente (cfr. presa di posizione del SAM del 18 febbraio 2010,

doc. XI). Tuttavia la circostanza che l’attestato del 22 settembre 2006 non

fosse stato integrato nel referto peritale era già stata presa in

considerazione da parte di questo Tribunale nella sentenza del 21 gennaio 2009 nell’ambito

dell’esame dei certificati medici (cfr. pag. da 20 a 23 della citata sentenza).

Come del resto evidenziato anche dal medico SMR, dr. med. __________ il 24

febbraio 2010 (doc. XI/1), la patologia riscontrata dallo specialista nei mesi

di settembre e dicembre 2006, ossia la presenza di segni di CRPS grado II, è

stata rilevata anche dai periti del SAM nel referto del 18 maggio 2007, in

particolare dal dr. med. __________ (doc. AI 24-35 e seguenti) il quale ha

concluso per una capacità lavorativa dell’80%, affermando tra l’altro che pur

essendo difficile descrivere l’evoluzione alla luce della documentazione

relativamente scarsa, “francamente trovo una situazione molto simile a

quella riscontrata dalla Dr.ssa __________ nel settembre 2005” (doc. AI

24-41).

Ne

segue che l’incapacità lavorativa del 50% attestata del dr. med. __________ nei

mesi successivi, come del resto già precisato nella sentenza del 21 gennaio

2009.

(inc. 32.2008.16) e come confermato dal medico SMR, dr. med. __________

(doc. XI), è semplicemente una diversa valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato

basata sul medesimo dato clinico.

A

questo proposito, va ripresa la motivazione riportata nella sentenza del 21

gennaio 2009, da pag. 20 a pag. 23, dove il TCA ha affermato:

" “Il ricorrente ha trasmesso tre certificati medici

del dr. med. __________, di cui due, quello del 22 settembre 2006 e quello del

13.

dicembre 2006, sono anteriori all’allestimento della perizia. Il certificato

del 13 dicembre 2006 è del resto stato citato sia nel referto peritale (doc. AI

24-4) che dal dr. med. __________, incaricato di allestire il consulto

reumatologico (doc. AI 24-37).

Nel primo certificato medico del 22 settembre 2006 il dr. med. __________

dopo aver descritto l’infortunio accaduto al suo paziente il 14 agosto 2006

(ferita sul dorso-ulnare della mano destra con un lavandino rotto, senza

lesioni tendinee riferite), ha diagnosticato una lesione dell’estensore proprio

del D5 ed una ipoestesia permanente. Egli ha inoltre evidenziato come

l’interessato starebbe sviluppando una causalgia, ossia CRPS tipo 2 ed ha

iniziato una terapia di desensibilizzazione. Lo specialista ha concluso

rilevando di non vedere controindicazioni alla ripresa dell’attività lavorativa

al 50% (doc. M).

Nel secondo certificato medico, ossia quello del 13 dicembre 2006,

valutato dai periti del SAM, viene riportata l’apparizione di dolori dell’epicondilite

radiale già conosciuta nel 2005, la persistenza dell’edema, sempre associato

alla discromia ed alla persitente anestesia del ramo sensitivo dorsale del n.

ulnare della mano destra. Egli rileva inoltre lo sviluppo di una deviazione

radiale della mano e una lesione dell’estensore ulnare del carpo. La diagnosi

di CRPS II è confermata, così come l’incapacità lavorativa al 50% (doc. N).

Entrambi i certificati medici non sono comunque d’aiuto al ricorrente,

giacché riportano diagnosi prese in considerazione dai periti del SAM o dai

medici SMR e si limitano ad indicare una diversa valutazione della capacità

lavorativa dell’interessato. Il secondo certificato medico è inoltre stato

valutato ed integrato nel referto peritale.

L’ultimo certificato medico del 28 settembre 2007 è invece stato

esaminato dal dr. med. __________, medico SMR, il quale ha evidenziato come lo

specialista descrive dal punto di vista clinico delle condizioni non

sostanzialmente diverse da quelle riferite nel suo rapporto del 13 dicembre

2006.

e esposte nella valutazione del SAM. Il medico SMR non ha ritenuto

giustificato un aumento del grado d’incapacità lavorativa riconosciuto sulla

sola base di questa nuova attestazione (doc. AI 37-1).

Questo Tribunale, per i motivi che seguono, condivide le conclusioni

del medico SMR.

Con il certificato del 28 settembre 2007 il dr. med. __________ ha

affermato che la chiusura del pugno è incompleta e vi è una tendenza ad

escludere il D4 e il D5 dalle attività quotidiane; inoltre la forza di presa è

di 20 kg, controlaterale 66 kg e si è riesacerbata l’epicondilopatia radiale

già descritta nell’ottobre 2005.

La riesacerbazione dell’epicondilopatia era già stata evidenziata con

il certificato del 13 dicembre 2006 (“sarebbero apparsi nuovamente i dolori dell’epicondilite

radiale già conosciuta nel 2005”) ed era già stata presa in considerazione dai

periti, i quali hanno anche ritenuto la difficoltà di presa per pesi superiori

ai 20 kg. Infatti nella loro valutazione della capacità lavorativa all’80% hanno

evidenziato che l’interessato può svolgere le attività in cui “non debba sempre

costantemente eseguire movimenti di rotazione o sollevare costantemente pesi

superiori ai 10-20 kg.” (doc. AI 24.14).

Anche il fatto che clinicamente la chiusura del pugno è incompleta con

tendenza ad escludere il D4 e il D5 dalle attività quotidiane non è una novità.

Sia il dr. med. __________ che il dr. med __________, nei loro consulti, hanno

preso in considerazione questa difficoltà.

Il Dr. med. __________, specialista FMH neurologia, ha infatti

evidenziato come “Il problema più grosso si è verificato nell’agosto 2006

quando il paziente si è procurato un’importante lesione da taglio al dorso

della mano destra. Descrive ora un’insensibilità rispettivamente una

diminuzione della sensibilità alle dita III-V.” e, dopo aver descritto gli

esami effettuati ha concluso affermando che “si tratta comunque di un danno

neurogeno che non causa deficit motori né limitazioni maggiori nell’utilizzo

della mano destra almeno per le usuali attività ma anche per il lavoro di cuoco

dell’A.” Egli ha pure evidenziato come “il paziente però lamenta

soggettivamente l’impossibilità di utilizzare la mano destra e ciò è

difficilmente spiegabile con un problema neurogeno. In effetti é in grado di

eseguire praticamente tutti i movimenti con le dita e con il carpo a destra pur

avendo soggettivamente l’impressione che questi siano limitati mentre all’esame

oggettivo non trovo un’atrofia muscolare, un disturbo del trofismo cutaneo (la

sudorazione è perfettamente normale) e tutto sommato la forza muscolare è

almeno a tratti molto soddisfacente mentre all’esame elettromiografico non vi

sono segni di denervazione nel territorio del nervo ulnare. Non trovo dunque

reperti oggettivi in favore di un danno neurogeno che spieghi le difficoltà

motorie alla mano destra lamentate dal paziente.”

Anche il dr. med. __________ ha evidenziato come vi sia un’”importante

iposensibilità dal dito II al V della mano dx con, a suo dire, una netta

diminuzione della forza e difficoltà ad eseguire lavori di precisione e

pesanti.” Lo specialista ha pure evidenziato come “all’esame clinico inoltre

importante debolezza con in pratica impossibilità di eseguire il pugno e di

fare molti movimenti.” ed ha aggiunto che “questo contrasta però in modo

evidente con quanto egli fa non richiesto.” (doc. AI 24-39).

Le patologie evidenziate dal dr. med. __________, come rilevato dal

medico SMR, dr. med. __________, sono pertanto già state prese in

considerazione sia dal dr. med. __________, sia dal dr. med. __________, sia

dai periti del SAM.

Certo, come evidenzia il ricorrente in sede di ricorso, il dr. med. __________

è uno specialista nella chirurgia della mano. Tuttavia, non va dimenticato che

i medici che hanno visitato il ricorrente sono specialisti in neurologia (dr.

med. __________), rispettivamente in reumatologia (dr. med. __________), hanno

potuto esaminare approfonditamente tutte le patologie lamentate dall’insorgente

e, malgrado avessero a disposizione perlomeno il certificato medico del 13

dicembre 2006 del dr. med. __________, non hanno ritenuto necessario

consigliare un approfondimento peritale ad opera di uno specialista in

chirurgia della mano.

Le perizie del dr. med. __________ e del dr. med. __________,

complete, approfondite e scevre da contraddizioni, non necessitano pertanto di

ulteriori approfondimenti specialistici.

Inoltre non va dimenticato che il nuovo certificato medico non indica

un peggioramento dello stato di salute del ricorrente rispetto a quanto

stabilito con la perizia del 18 maggio 2007, con la quale del resto il dr. med.

__________ non si confronta, non ha aggiunto alcun elemento medico oggettivo

che modifichi la precedente valutazione del danno alla salute dell’insorgente e

non si è espresso circa la presenza di un’incapacità lavorativa.

Come visto, anche il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver

visionato la nuova attestazione, ha evidenziato come “lo specialista descrive,

dal punto di vista clinico, delle condizioni non sostanzialmente diverse da

quelle riferite nel suo rapporto del 13.12.2006 e esposte all’occasione della

valutazione SAM di aprile 2007.” ed ha evidenziato come “non è dunque

giustificato, dal punto di vista medico, un aumento del grado di IL finora

riconosciuto.” (doc. AI 37-1).

Non vi è pertanto agli atti una valutazione medica atta a sovvertire

le conclusioni cui sono giunti i periti dell’AI nemmeno per quanto concerne gli

aspetti reumatologici e neurologici.”

Per

cui il certificato del 12 ottobre 2009 del Dr. med. __________ (e quello del 28

settembre 2007, doc. G, già esaminato nella sentenza del 21 gennaio 2009), il

quale afferma che “nella consultazione del 20.09.2006 attestavo una ripresa

dell’attività lavorativa del 50% come richiesto dal paziente. Al 12.12.2006

affermavo che “lo stato attuale delle cose non credo sia possibile aumentare la

capacità lavorativa del paziente”. Concludo quindi che la capacità lavorativa

al 50% si estendeva almeno fino al 12.12.2006” (doc. H), non apporta nulla di

nuovo e conferma quanto già stabilito dal TCA nella sentenza del 21 gennaio

2009.

(inc. 32.2008.16).

Non

può pertanto essere rimproverato all’amministrazione di aver agito

contrariamente alla buona fede processuale o arbitrariamente se, sulla base di

questa documentazione, non ha modificato la propria decisione.

Ne

segue che, dopo l’intervento chirurgico del 29 dicembre 2005 e il successivo

processo di guarigione protrattosi fin nel corso del mese di febbraio 2006

(cfr. anche XV/Bis), che ha comportato un’incapacità lavorativa completa, lo stato

di salute del ricorrente è migliorato sino a raggiungere una capacità

lavorativa dell’80% nella sua precedente attività.

Alla

luce di quanto sopra esposto, rilevato che il TCA ha richiamato l’intero

incarto AI dall’amministrazione, che l’insorgente ha prodotto ulteriore

documentazione medica, tra cui un certificato del dr. med. __________, del 12

ottobre 2009 (doc. H) e che l’UAI ha effettuato gli accertamenti richiesti, questo

Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed in particolare all’audizione

del dr. med. __________.

Infatti,

per le motivazioni riportate ai considerandi precedenti, la documentazione agli

atti è già sufficiente per poter statuire in merito alla vertenza.

A

questo proposito il TCA rileva che l’audizione richiesta può essere rifiutata

senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv.

2.

Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2

che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF

124.

V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In

concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad

un’udienza pubblica” (l’assicurato ha chiesto unicamente l’audizione del

dr. med. __________ [doc. I]), questo TCA rinuncia ad una sua audizione poiché

superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007,

I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 dove la generica richiesta di “vegliare

alla parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata

giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).

Non

va comunque dimenticato che questo TCA ha chiarito nel corso della procedura

tutte le questioni necessarie alla risoluzione del caso in esame. In queste

circostanze, ritenuto inoltre come il ricorrente abbia avuto ampia facoltà di

esprimersi in merito, questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori

prove (richiamo documenti, ecc.).

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.

320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122

III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere

sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4

vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e

riferimenti).

10.

In

conclusione, rilevato che dagli accertamenti presso __________ ed __________

non sono emersi ulteriori certificati medici rispetto a quelli già presenti

agli atti e che i certificati del dr. med. __________ non apportano nulla di nuovo

rispetto a quanto stabilito dal TCA con la sentenza del 21 gennaio 2009, va

confermato che il miglioramento dello stato di salute del ricorrente è avvenuto

nel corso del mese di febbraio 2006.

Per

l’art. 88a cpv. 1 OAI se la capacità al guadagno

dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure

se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è

motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza,

tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che

il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione

allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà

a durare.

Nel

caso di specie l’amministrazione, ritenuto che il miglioramento è avvenuto nel corso

del mese di febbraio 2006, ha versato la rendita al 100% fino al 30 aprile 2006.

Questo

Tribunale non condivide le conclusioni dell’UAI.

Infatti,

nella presa di posizione del 18 maggio 2009 (doc. D) i periti del SAM, non

hanno affermato che il miglioramento ha avuto inizio il 1° febbraio 2006. Gli

specialisti, dopo aver affermato di essersi basati sul certificato del dr. med.

__________ del 31 gennaio 2006, hanno evidenziato di poter “ribadire che il

miglioramento è subentrato nel corso del mese di febbraio 2006 e per

questo motivo possiamo valutare l’assicurato abile al lavoro nella misura

dell’80% a partire dal febbraio 2006 ca.” (doc. D,

sottolineature del redattore; cfr. anche doc. XI: “si è valutata una

capacità lavorativa dello 0% nelle sopraccitate attività dal novembre 2005 al febbraio

2006”, sottolineatura del redattore).

Ora,

nel certificato del 31 gennaio 2006 il dr. med. __________ ha affermato che il

controllo presso il dr. med. __________ è avvenuto il 19 gennaio 2006 e che lo

specialista ha consigliato prudenza negli sforzi per le successive 4-6

settimane (ossia 5 settimane in media), ciò che porta a concludere che il

miglioramento dello stato di salute, avvenuto nel corso del mese di febbraio, è

subentrato piuttosto verso la fine del mese.

Ne

segue che la prestazione va versata fino al 31 maggio 2006 (ossia tre mesi dopo

il miglioramento [marzo, aprile, maggio]).

In

questo senso il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata va

modificata nel senso che la rendita va versata fino al mese di maggio 2006

compreso.

11.

Parzialmente

vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto

ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di

complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 50.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr.

150.

-- a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

La

decisione impugnata è modificata nel senso che il diritto alla rendita intera

d’invalidità è riconosciuto fino al 31 maggio 2006 (3 mesi dal miglioramento).

2.Le spese, per fr. 200.--, sono ripartite

in ragione di fr. 50.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 150.-- a carico del

ricorrente.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 200.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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