32.2009.163
Accertamento, in seguito ad una precedente sentenza di rinvio del Tribunale cantonale, del mese in cui ha avuto inizio il miglioramento della capacità lavorativa dell'assicurato già al beneficio di un
23 aprile 2010Italiano49 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2009.163
Data decisione, Autorità:
23.04.2010, TCA
Titolo:
Accertamento, in seguito ad una precedente sentenza di rinvio del Tribunale cantonale, del mese in cui ha avuto inizio il miglioramento della capacità lavorativa dell'assicurato già al beneficio di una rendita d'invalidità
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DECORRENZA DELLA RENDITA
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 17 LPGA
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.163
cs
Lugano
23 aprile
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 luglio 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione del 13 dicembre 2007 a RI 1, nato nel 1957, di professione cuoco ed
esercente, è stata assegnata una rendita intera d’invalidità per il periodo dal
1° novembre 2005 al 30 aprile 2006 (ossia 3 mesi dopo il miglioramento dello
stato di salute, in applicazione dell’art. 88a cpv. 1 OAI; cfr. doc. AI 40-1).
B. Avverso
la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente
insorto al TCA, chiedendo l’assegnazione di una rendita AI sulla base di “un’incapacità
di guadagno al 100%“ dal 1° novembre 2005 al 30 aprile 2006 e “sulla
base di un’incapacità di guadagno al 50%” dal 1° maggio 2006 (doc. I, inc.
32.2008.16).
C. Con
sentenza del 21 gennaio 2009 il TCA ha parzialmente accolto il ricorso (inc.
32.2008.16). Dopo aver confermato la correttezza della perizia
pluridisciplinare del SAM del 18 maggio 2007 ed aver stabilito che il
ricorrente è da considerare abile al lavoro all’80% nella sua precedente
attività al più tardi a partire dal mese di aprile 2007, la Corte cantonale, rilevato che dagli atti non era possibile accertare con tranquillante
certezza il momento esatto del miglioramento dello stato di salute, ha rinviato
l’incarto all’UAI per ulteriori accertamenti, affermando:
" 12. Va ora esaminato a
partire da quando l’interessato ha migliorato la propria capacità lavorativa e
fino a quando ha diritto alla rendita.
Con la decisione impugnata
l’UAI ha assegnato all’insorgente una rendita fino al 30 aprile 2006, ossia
dopo 3 mesi dal miglioramento dello stato di salute che sarebbe intervenuto nel
febbraio 2006.
Dagli atti, e meglio dalla
perizia del 18 maggio 2007 del SAM, emerge in maniera incontrovertibile che al
momento della valutazione specialistica, ossia nel mese di aprile 2007,
l’interessato era capace al lavoro all’80% e che la sua situazione
valetudinaria è migliorata (doc. AI 24-1).
Per quanto concerne il
periodo precedente, i periti hanno affermato che “la sopraccitata capacità
lavorativa all’80% è sicuramente presente dal febbraio 2006 ca. e
continua.” e “questa capacità lavorativa è sicuramente presente dal febbraio
2006 ca. e continua.” (doc. AI 24-14, sottolineatura del redattore).
Da parte sua il medico SMR, dr.ssa __________, ha
indicato nella sua valutazione “20% da febbraio 2006 (presenza durante il
giorno ma con rendimento ridotto)” (doc. AI 26-2).
La valutazione, come emerge anche dalla risposta di
causa, si fonda anche sulle emergenze dell’incarto dell’assicuratore contro le
malattie, ossia la __________, e dell’assicuratore contro gli infortuni, ossia __________.
L’UAI ha affermato che “Dalle valutazioni effettuate per conto della Cassa
malati è emerso che l’assicurato è stato ritenuto inabile nella misura del 50%
dal 17 febbraio 2004 al 31 agosto 2004, nella misura del 50% dal 30 novembre
2004 al 26 ottobre 2004 (recte: 2005), nella misura del 100% dal 27 ottobre
2005 al 6 novembre 2005, nella misura del 50% dal 7 novembre 2005 al 27 novembre
2005 e nella misura del 100% dal 28 novembre 2005 al 31 gennaio 2006 (cfr.
incarto Cassa malati __________)” (cfr. pag. 2 della risposta di causa, doc.
IV) e che “Dal canto suo, l’assicuratore infortuni ha ritenuto l’assicurato
inabile nella misura del 100% dal 28 novembre 2005 al 29 dicembre 2005 per la
frattura subita al metacarpo della mano destra (cfr. incarto assicuratore
infortuni __________)”. I periti avevano per contro evidenziato periodi diversi
prima del febbraio 2006: “Nel passato l’A. ha presentato un’incapacità
lavorativa totale di ca. due mesi nel periodo agosto-settembre 2003 per la
paresi del nervo radiale a destra. Nel novembre 2004 vi è stata una breve
incapacità lavorativa a causa di una polmonite, sicuramente non superiore ad un
mese. Nel periodo novembre 2005 – febbraio 2006 vi è stata un’incapacità
lavorativa dovuta alla frattura della mano destra ed all’intervento per
sindrome del tunnel carpale. Nel settembre 2006 vi è stata una brevissima
incapacità lavorativa di alcuni giorni a causa della sospetta crisi
epilettica.” (doc. 24-14).
Dalle tavole processuali emerge tuttavia che l’UAI,
dopo aver richiamato l’incarto del ricorrente dalla __________ in data 25
gennaio 2006, la quale lo ha trasmesso il 1° febbraio 2006 (doc. Cassa malati
1-1), non ha più ritenuto necessario procedere ad ulteriori accertamenti circa
l’incapacità lavorativa dell’interessato, neppure dopo la produzione, in sede
di osservazioni al progetto di decisione, di scritti della __________ da cui
era emerso che l’insorgente aveva beneficiato di ulteriori indennità fino al 6
maggio 2006 (con un periodo al 100% dal 6 febbraio al 28 febbraio 2006, doc.
I), quando l’erogazione delle prestazioni è terminato per l’esaurimento del
diritto (cfr. anche doc. L).
Certo, come rileva l’UAI, ogni assicuratore può
effettuare accertamenti in maniera autonoma e non si può escludere che vi siano
valutazioni differenti. Tuttavia l’amministrazione, sulla base della
documentazione prodotta dall’interessato, avrebbe dovuto esaminare approfonditamente
gli scritti trasmessi in sede di osservazioni al progetto di decisione e
avrebbe dovuto interpellare l’assicuratore contro le malattie per conoscere i
motivi dell’erogazione delle prestazioni fino al maggio 2006. Tanto più che
anche l’assicuratore contro gli infortuni, in seguito all’infortunio occorso
all’insorgente il 14 agosto 2006, ha versato una prestazione al 50% fino al 18
settembre 2006 affermando che “l’inabilità lavorativa è stata integrata con
quella già in corso per malattia e per la quale è stata inoltrata richiesta di
rendita del 50% (mezza rendita) presso l’Assicurazione Invalidità!
L’assicuratore __________ ci ha comunicato d’aver assunto il caso, a valere
sulla garanzia malattia perdita di guadagno, per la durata massima delle prestazioni
che si sono esaurite il 06.05.2006.” (doc. L).
Inoltre i periti del SAM, che hanno visitato il
ricorrente nel corso del mese di aprile 2007, ossia quasi un anno dopo la
cessazione del versamento delle prestazioni da parte dell’assicuratore contro
le malattie, hanno affermato che “nel periodo novembre 2005-febbraio 2006
vi è stata un’incapacità lavorativa dovuta alla frattura alla mano destra ed
all’intervento per sindrome del tunnel carpale” (sottolineatura del redattore)
e successivamente hanno indicato che la capacità lavorativa all’80% è
“sicuramente presente dal febbraio 2006 ca.”. (doc. 24-14,
sottolineatura del redattore).
In queste condizioni il Tribunale non può stabilire
con la necessaria tranquillità il mese esatto in cui vi è stato il
miglioramento della stato di salute, ritenuto comunque che ciò è avvenuto al
più tardi nel corso del mese di aprile 2007.
Il ricorso deve pertanto essere parzialmente
accolto e l’incarto rinviato all’UAI affinché, dopo aver richiamato l’intero
incarto assicurativo dalla __________ e dall’assicuratore __________,
interpelli nuovamente i periti e, ritenuto che al più tardi nel mese di aprile
2007, quando è stato visitato dagli specialisti del SAM, l’interessato era
capace al lavoro all’80%, stabilisca con precisione quando vi è stato il
miglioramento e statuisca nuovamente sul diritto alla rendita, tenuto conto
dell’art. 88a cpv. 1 OAI."
D. Con
decisione del 16 luglio 2009 (doc. A), preavvisata dal progetto del 4 giugno
2009 (doc. B), l’UAI, dopo aver esperito ulteriori accertamenti, ha confermato
il precedente provvedimento amministrativo, giacché i periti del SAM hanno
confermato l’avvenuto miglioramento dello stato di salute a partire dal mese di
febbraio 2006.
E. RI
1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA anche contro la
predetta decisione, chiedendo il versamento di una rendita d’invalidità “in
ragione di un’incapacità al guadagno in misura del 50%” dal 1° febbraio
2006 al 26 aprile 2007 (doc. I).
L’insorgente
rileva che i periti del SAM per stabilire con precisione la data in cui vi
sarebbe stato il miglioramento del suo stato di salute si sono basati
sull’interpretazione della frase “Il Dr. __________ ha consigliato prudenza
negli sforzi per le successive 4-6 settimane”, figurante in un certificato
del citato medico trasmesso al dr. med. __________, documento oltretutto non
presente agli atti. I periti non avrebbero invece preso in considerazione i
successivi scritti del medesimo dr. med. __________ che attestavano
un’inabilità al 50% fino al 12 dicembre 2006.
L’assicurato
chiede l’assunzione di ulteriori prove (documenti, audizione del Dr. med. __________,
richiamo dall’UAI dell’intero incarto) e preannuncia l’invio di ulteriori
attestazioni del Dr. med. __________.
F. Con
risposta del 30 settembre 2009 l’UAI propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. IV).
G. Il
15 ottobre 2009 il ricorrente ha prodotto un certificato del Dr. med. __________
del 12 ottobre 2009, trasmesso all’UAI per osservazioni (doc. VII), dal quale
emerge che “nella consultazione del 20.09.2006 attestavo una ripresa
dell’attività lavorativa del 50% come richiesto dal paziente. Al 12.12.2006
affermavo che “allo stato attuale delle cose non credo sia possibile aumentare
la capacità lavorativa del paziente”. Concludo quindi che la capacità
lavorativa al 50% si estendeva almeno fino al 12.12.2006.” (doc. H).
H. Pendente
causa il TCA ha interpellato i periti del SAM ed ha sottoposto loro i
certificati del dr. med. __________ del 22 settembre 2006 (doc. E), 13 dicembre
2006 (doc. F) e 12 ottobre 2009 (doc. D).
Fatti
I. Il
26 febbraio 2010 l’UAI ha trasmesso al TCA la presa di posizione del 18
febbraio 2010 del SAM e del 24 febbraio 2010 del medico SMR (doc. XI).
L. Chiamato
a presentare osservazioni scritte in merito l’assicurato ha contestato l’agire
dell’UAI, ritenuto contraddittorio e in contrasto con le regole della buona
fede, poiché, malgrado la trasmissione di un nuovo certificato del dr. med. __________,
l’UAI non ha modificato la decisione. L’insorgente ha inoltre ribadito l’assenza,
agli atti, del certificato medico del dr. med. __________ del 31 gennaio 2006 ed
ha evidenziato come il SAM sarebbe stato tenuto all’oscuro dei certificati
medici del Dr. med. __________ di cui ai doc. E, F e H. Infine il ricorrente
chiede al TCA di censurare il comportamento processuale dell’UAI e di
riconoscere una congrua indennità per ripetibili (doc. XIII).
M. Il
22 marzo 2010 è pervenuto al TCA il certificato del 31 gennaio 2006 del dr.
med. __________, trasmesso al ricorrente per osservazioni (doc. XV e XVI).
in
diritto
In ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Considerandi
2.
L’insorgente, con le osservazioni al
progetto di decisione, ha chiesto all’UAI di procedere all’audizione del dr.
med. __________ prima dell’emanazione della decisione formale (doc. C).
L’audizione
non ha avuto luogo.
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006
nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,
127.
III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.
4.
cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF
126.
I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi
citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di
motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre
la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a
fondamento della decisione e di poterla impugnare con cognizione di causa, e
dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza
della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a
pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;
essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad
influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con
riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In
una sentenza C 128/04 del 20 settembre 2005 il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha
rammentato che :
" 1.2 Art. 29 Abs. 2 BV räumt kein Recht auf mündliche Anhörung
ein, sondern beschränkt den Gehörsanspruch auf schriftliche Stellungnahmen (Pra
2003.
Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6; Urteil W. des Bundesgerichts vom 13. November
2002,4P.195/2002; vgl. BGE 125 I 219 Erw. 9b sowie AHI 1993 S. 41 Erw. 3b
betreffend Art. 4 aBV), es sei denn, ein Erlass gäbe ausdrücklich das Recht auf
eine mündliche Anhörung (vgl. Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6). Art. 42 ATSG
sieht mündliche Anhörungen im Rahmen des Verwaltungsverfahrens nicht
ausdrücklich vor und auch aufgrund des VwVG oder des AVIG ergibt sich kein
explizit erwähntes Recht auf eine mündliche Anhörung.
Anhand der Akten ist ersichtlich, dass
die Versicherte ausreichend Gelegenheit hatte, zum Sachverhalt Stellung zu
nehmen (vgl. Erw. 1.1 hievor).
Es sind hier auch keine Umstände
gegeben, die zu einer Ausnahme vom Regelfall der Möglichkeit, schriftlich Stellung
zu nehmen, führen würden, sodass das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin
nicht verletzt wurde, indem sie nicht mündlich angehört wurde."
Nel
caso di specie l’insorgente, in sede di ricorso, ha ancora potuto far valere le
sue ragioni innanzi un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere
cognitivo, come l’istanza precedente. Egli ha inoltre prodotto ulteriore
documentazione ed in particolare un nuovo certificato medico del Dr. med. __________
del 12 ottobre 2009 (doc. H), sul quale l’UAI ha preso posizione (doc. VII).
Per
cui, l’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata comunque
sanata in questa sede, dove l’insorgente ha nuovamente ribadito le sue
motivazioni (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid.
2.
; DTF 127 V 431).
Inoltre,
il TF, con sentenza dell’8 ottobre 2007 (I 688/06), ha affermato che “da un
rinvio degli atti all’amministrazione per garantire il diritto di essere
sentito si può infatti – eccezionalmente (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437;
126.
I 72; 126 V 130 consid. 2b pag. 132 con riferimenti) – prescindere se il
rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe
inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della parte lesa ad
ottenere un giudizio in tempi rapidi (…). Orbene, questa Corte ha più volte
osservato che se l’assicurato nella procedura precedente non ha formulato una
richiesta di rinvio degli atti all’amministrazione a garanzia del suo diritto
di essere sentito, ciò lascia concludere per un suo maggiore interesse a una
rapida evasione della causa piuttosto che a un’esecuzione formalmente corretta
della procedura ed osta pertanto all’annullamento dell’atto impugnato e al
rinvio della causa all’amministrazione per rimediare al vizio (…)”.
E’
quanto si deve ritenere anche nel caso di specie, poiché l’insorgente non ha
sollevato un’eventuale violazione del diritto di essere sentito da parte
dell’UAI e non ha chiesto il rinvio degli atti all’amministrazione per
salvaguardare tale diritto.
Il
TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel merito
3.
Oggetto del contendere è unicamente la
questione di sapere quando è avvenuto il miglioramento dello stato di salute
del ricorrente e fino a quando l’insorgente ha diritto ad una rendita AI (cfr.
doc. I).
4.
Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la
modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull’assicurazione invalidità
(LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e
segg.). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente
già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto
intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1
pag. 446 seg. con riferimento a DTF V 329).
Ne segue che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali in
vigore fino al 31 dicembre 2007, giacché la rendita è chiesta fino al mese di
aprile 2007 e il TCA ha già stabilito, nel precedente giudizio del 21 gennaio
2009.
cresciuto incontestato in giudicato (inc. 32.2008.16), che il
miglioramento dello stato di salute è avvenuto al più tardi nel corso del mese
di aprile 2007 (cfr. per quanto concerne l’applicazione delle nuove norme anche
la sentenza 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).
5.
Le
norme applicabili al caso di specie sono già conosciute dalle parti in quanto
riepilogate nella precedente sentenza del 21 gennaio 2009 (inc. 32.2008.16). Va
tuttavia ancora ribadito che per costante giurisprudenza quando
l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo
periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione previste
dall’art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006
IV Nr. 13; sentenza del 10 gennaio 2006, I 597/04; sentenza del 27 dicembre
2005, I 689/04; sentenza del 19 ottobre 2005, I 38/05; sentenza del 14 aprile
2005, 12/04; sentenza del 24 febbraio 2005, I 528/04; sentenza del 29 giugno
2004, I 299/03).
Al
riguardo cfr. la sentenza 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD
II-2006 N. 39 pag. 182.
L’art.
17.
cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17.
LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.
29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (RCC 1984 pag. 137).
6.
Nel caso concreto il TCA ha rinviato gli
atti all’UAI affinché, dopo aver richiamato l’intero incarto dalla Cassa malati
__________ e dall’assicuratore contro gli infortuni __________, interpellasse
nuovamente i periti e, ritenuto che al più tardi nel mese di aprile 2007,
quando è stato visitato dagli specialisti del SAM, l’interessato era capace al
lavoro nella sua precedente attività all’80%, stabilisse nuovamente la data
esatta del miglioramento dello stato di salute.
Con scritti del 27 marzo 2009 l’UAI ha chiesto all’__________ (doc.
AI 51-1) e alla __________ (doc. AI 52-1) ulteriori ragguagli.
Il
3.
aprile 2009 __________ ha risposto affermando che “come già discusso al
telefono, l’incarto in vostro possesso corrisponde già a tutti gli atti che
abbiamo nel nostro incarto. Caso esaurimento prestazioni in data 6.5.06.”
(doc. AI 53-1).
Da
parte sua __________ ha affermato che:
"
(…)
A conferma di quanto già anticipatole
verbalmente le comunico che in sede di invio degli atti a valere sul caso LAINF
del 22.11.2005 emerge che gli stessi sono già stati trasmessi al suo collega
Sig. __________ il 27.03.2006.
L’incapacità lavorativa all’epoca
dell’invio degli atti era già risolta e quindi non sono stati richiesti altri
documenti significativi.
La nuova documentazione riguarda più che
altro la parte amministrativa; recupero IG dopo aver appreso che l’indennità
veniva già riconosciuta parzialmente dalla __________ a seguito del caso di
malattia già in corso e compensazione dei pagamenti retroattivi a valere sulla
vostra rendita AI. Quindi almeno una parte di questi documenti dovrebbe già
trovarsi nel vostro incarto.
In aggiunta posso comunicare che
successivamente siamo stati interessati per l’evento occorso il 14.08.2006 per
il quale abbiamo riconosciuto l’inabilità lavorativa nella misura del 50% sino
al 18.09.2006, ossia sino al raggiungimento della capacità lavorativa
preesistente al 50% a seguito della malattia già in corso (n/diagnosi:
importante e estesa “ca. 8 cm” ferita lacero-contusa al dorso della mano dx.”
(doc. AI 54-1)
Sulla
base delle affermazioni dei due assicuratori, il medico SMR, dr. med. __________,
ha interpellato i periti del SAM, rilevando:
" (…)
Personalmente ritengo che l’unico documento di rilievo sia il rapporto
del dr. __________ del 31.1.2006 dal quale risulta:
-
paziente operato
il 29.12.2005
-
al controllo del
19.1.2006
dal dr. __________ sono scomparse le parestesie del mediano, persistono
parestesie ulnari di origine indeterminata
-
il dr. __________
ha consigliato prudenza negli sforzi per le successive 4-6 settimane” (doc. AI
56-1)
Interpellati
in merito i periti del SAM hanno affermato:
" A disposizione abbiamo la nostra perizia del
18.05
, la sentenza del TCA del 21.01.2009, i documenti richiesti dall’UAI
all’assicurazione e alla cassa malati, (in particolare citiamo la comunicazione
della __________ del 16.04.2009, della __________ redatta nel corso del marzo
2009, un’altra comunicazione della __________ del 1.02.2006 e il certificato
del Dr. __________ per l’__________ del 31.01.2006) e naturalmente la lettera
del Servizio medico regionale dell’UAI (Dr. __________) del 23.04.2009.
Nella sopra citata comunicazione il Dr. __________
fa riferimento al controllo del 19.01.2006 presso il Dr. __________ (“ha
consigliato prudenza negli sforzi per le successive 4-6 settimane”).
Basandoci dunque su questo documento e
sulla valutazione SAM possiamo ribadire che il miglioramento è subentrato nel
corso del mese di febbraio 2006 e per questo motivo possiamo valutare
l’assicurato abile al lavoro nella misura dell’80% a partire dal febbraio 2006
ca. e continua come cuoco, esercente e in altre attività (pagina 14 della
nostra perizia).
Successivamente vi sono state delle
brevi incapacità lavorative dovute agli accertamenti neurologici per un
possibile attacco epilettico (abbiamo la valutazione del neurologo Dr. __________
del 13.09.2006) e un’altra breve incapacità lavorativa per una ferita al
polso/mano ds. (avvenimento del 14.08.2006). Per quest’ultimo evento
l’assicurazione __________ ha codificato un’incapacità lavorativa sino al
18.09.2006
Questi due eventi hanno dunque causato un’incapacità lavorativa
temporanea e questo non inficia la nostra valutazione della capacità lavorativa
dell’80% (subito ripristinata dopo questi due eventi).
L’indicazione manoscritta della __________
(probabilmente redatta a fine marzo 2009) parla di “esaurimento prestazioni in
data del 6.05.2006”. Trattasi di un documento amministrativo che non indica
nessuna incapacità lavorativa e non fa riferimento a nessun documento medico.
Anche questa affermazione non inficia la nostra valutazione SAM.
Dunque, concludendo, possiamo confermare
un miglioramento nel corso del febbraio 2006.” (doc. AI 57-2)
Il
22.
maggio 2009 il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver esaminato tutto
l’incarto, ha affermato che il “miglioramento è subentrato a partire da
2.2
, quindi da tale data vale la CL come stabilita dal SAM che corrisponde
alla precedente decisione.” (doc. 58-2). Anche in seguito alla
documentazione inoltrata dal ricorrente in sede di osservazioni al progetto di
decisione, il medico SMR ha affermato che “in assenza di una chiara
certificazione medica da parte del dr. __________ permane valida la conclusione
del SAM che ha preso chiaramente posizione in merito al quesito.” (doc. AI
65-1).
Il
12.
ottobre 2009 il Dr. med. __________, ha certificato quanto segue:
" Le confermo quanto posso ritrovare nei documenti
della mia cartella medica concernente la valutazione della capacità lavorativa
di RI 1.
Nella consultazione del 20.09.2006
attestavo una ripresa dell’attività lavorativa del 50% come richiesto dal
paziente. Al 12.12.2006 affermavo che “allo stato attuale delle cose non credo
sia possibile aumentare la capacità lavorativa del paziente”. Concludo quindi
che la capacità lavorativa al 50% si estendeva almeno fino al 12.12.2006.”
(doc. H)
Il
9.
febbraio 2010 il TCA ha chiesto all’UAI di sottoporre al SAM le seguenti
domande:
"
Gentile dr. med. __________, Egregio dr. med. __________,
in seguito alla sentenza di rinvio del 21 gennaio 2009 di questo
Tribunale, il 23 aprile 2009 il medico SMR, dr. med. __________, vi ha
nuovamente interpellati per sapere da quando esattamente l’assicurato
presentava una capacità lavorativa completa e vi ha sottoposto ulteriore
documentazione (in particolare documentazione della __________ e dell’__________,
nonché un certificato del dr. __________ del 31 gennaio 2006).
Dagli atti non emerge tuttavia se vi è
stato sottoposto anche un certificato del 22 settembre 2006 del dr. med. __________
(doc. E, qui allegato), che ha visitato RI 1 4 giorni dopo la fine
dell’incapacità lavorativa accertata dall’__________ dovuta alla ferita al
polso/mano destri (cfr. vostro scritto del 18 maggio 2009).
Ai fini del giudizio vi trasmettiamo
pertanto il citato certificato medico (doc. E), unitamente al certificato del
13.
dicembre 2006 del medesimo Dr. med. __________ (doc. F), nonché un attestato
rilasciato il 12 ottobre 2009, dove lo specialista afferma che “la capacità
lavorativa al 50% si estendeva almeno fino al 12.12.2006” (doc. H) e vi
chiediamo di voler precisare, motivando la vostra presa di posizione, se
questi certificati modificano la vostra valutazione circa il miglioramento
dello stato di salute di RI 1 che affermate essere avvenuto nel corso del mese
di febbraio 2006.” (doc. X)
Con
risposta del 18 febbraio 2010 il dr. med. __________, medico SAM ha affermato:
" (…)
Al SAM non fu mai sottoposto il
certificato medico del Dr. __________ del 22.9.2006.
I certificati medici messici a
disposizione dal lodevole Tribunale (del Dr. __________ del 22.9.2006,
13.12.2006
e 18.10.2006) non modificano la valutazione della perizia SAM
redatta il 18.5.2007.
Si riconferma una capacità lavorativa
dell’80% come esercente e cuoco a partire dal febbraio 2006 e continua. Si è
valutata una capacità lavorativa dello 0% nelle sopraccitate attività dal
novembre 2005 al febbraio 2006 a causa della frattura alla mano ds., intervento
per sindrome del tunnel carpale; si tratta del periodo occorrente per la
guarigione delle sopraccitate lesioni.” (doc. XI/2)
Con
annotazione del 24 febbraio 2010 il medico SMR, dr. med. __________,
specialista FMH medicina generale, ha affermato:
"
Questione inizio
della CL:
non posso che confermare la valutazione
del SAM.
Faccio notare che la problematica
sollevata dal dr. __________ in settembre e dicembre 2006, ossia presenza di
segni di CRPS grado II, era pure presente in modo sovrapponibile in occasione
della perizia SAM (4.2007), esame eseguito a poca distanza dall’ultima visita
del dr. __________. Da parte dei periti (in particolare dr. __________) è stato
ritenuto, malgrado la presenza di un moderato CRPS grado II, una esigibilità lavorativa
del 80%.
In conclusione non vi è stata una
modifica della situazione tra il 2006 ed il momento della perizia SAM ma si
tratta d’una differente valutazione valetudinaria di un medesimo stato clinico,
stato clinico rimasto senza variazioni da 2.2006 come affermato dal SAM.” (doc.
XI)
Va
ancora rilevato che dal certificato medico del Dr. med. __________, specialista
FMH in medicina generale, del 31 gennaio 2006 (già agli atti, cfr. doc. Cassa
malati, 2-3), emerge:
" (…)
Diagnosi
-
stato dopo
frattura base V metacarpo mano destra (22.11.05)
-
stato dopo
decompressione canale carpale a destra per sindrome del tunnel carpale,
radioscopia polso destro (29.12.05)
-
esiti di paresi
radiale destra
-
disturbi di
sensibilità al IV e V dito alla mano destra di non chiara origine
Il paziente è stato operato il 29.12.05
dal Dr. __________, FMH Chirurgia della mano, all’Ospedale __________. Dopo
l’intervento di decompressione del canale carpale a destra per sindrome del
tunnel carpale il paziente è stato sottoposto ad una radioscopia che conferma
una iniziale consolidazione della frattura alla base del V metacarpo. Il Dr. __________
ha confezionato un guanto metacarpale per ulteriori tre settimane. Al
ricontrollo del 19.01.06 effettuato dal Dr. __________ le parestesie del
mediano sono scomparse; persistono le parestesie dell’ulnare di origine
indeterminata. La Rx di controllo mostra la formazione di un callo osseo al V
metacarpo. Il Dr. __________ ha consigliato prudenza negli sforzi per le
successive 4-6 settimane.” (doc. XV/Bis).
7.
Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato,
sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (sentenza
del 26 agosto 2004, I 355/03, consid. 5; sentenza del 25 febbraio 2003, U
329/01 e U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V
160.
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a,
1997.
pag. 123; sentenza del 18 marzo 2002, I 162/01, consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di evidenziare
che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161,
104.
V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag.
189).
In
un'altra sentenza inedita l’allora TFA ha inoltre considerato rilevante una
perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo
servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un
vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione
gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001
pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125.
V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
8.
Questo TCA chiamato a verificare se l’UAI
ha accertato correttamente la data esatta del miglioramento dello stato di
salute del ricorrente non ha motivo per mettere in dubbio le conclusioni cui
sono giunti i periti del SAM, ossia una capacità lavorativa dell’80% nella
precedente attività iniziata nel corso del mese di febbraio 2006 (o
meglio, come si vedrà meglio al consid. 10, verso la fine del medesimo mese).
L’UAI, conformemente a quanto stabilito dal TCA nella sua sentenza
di rinvio del 21 gennaio 2009 (inc. 32.2008.16), ha correttamente interpellato
gli assicuratori __________ e __________ per sapere se vi era ulteriore
documentazione medica oltre a quella già prodotta in precedenza. Questo
Tribunale aveva infatti rilevato che gli assicuratori avevano versato delle
prestazioni anche dopo la fine del mese di gennaio 2006 (cfr. sentenza del 21
gennaio 2009, consid. 12).
Va
qui subito evidenziato che il TCA ha rinviato gli atti all’UAI unicamente per
esaminare se dagli incarti dei due assicuratori potessero emerge delle novità circa
eventuali atti medici non trasmessi all’UAI rispetto a quanto già acquisito. In
particolare, come si vedrà meglio in seguito, il TCA ha già esaminato nella
sentenza del 21 gennaio 2009 (inc. 32.2008.16) le risultanze delle attestazioni
del dr. med. __________ (comprese quelle non a disposizione del SAM) rilevando
che le certificazioni circa un’incapacità al lavoro del 50% nella precedente
attività corrispondono unicamente ad una diversa valutazione dello stesso stato
valetudinario rispetto alle conclusioni peritali e non sono atte a sovvertire
le chiare conclusioni del referto del SAM del 18 maggio 2007. Per cui la
circostanza che il medico curante, dr. med. __________, FMH in medicina
generale e il dr. med. __________, __________ della mano e FMH chirurgia
generale hanno attestato, in più occasioni, un’incapacità lavorativa del 50%
non è d’aiuto al ricorrente (cfr. sentenza del 21 gennaio 2009, inc.
32.2008
) e non permette di meglio determinare l’inizio del miglioramento
dello stato di salute del ricorrente (cfr. consid. 9).
Dalle
risposte degli assicuratori emerge che non esistono certificati medici diversi
rispetto a quelli già agli atti per il periodo determinante relativo ai mesi di
gennaio-febbraio 2006.
Infatti,
l’assicuratore malattie ha indicato che “l’incarto in vostro possesso
corrisponde già a tutti gli atti che abbiamo nel nostro incarto” e che le
prestazioni sono state versate fino al 6 maggio 2006, quando il diritto si è
esaurito (doc. AI 53-1).
Da
parte sua l’assicuratore contro gli infortuni ha evidenziato come gli atti
siano già stati trasmessi all’UAI nel 2006 e che “l’incapacità lavorativa
all’epoca dell’invio degli atti (ndr. 27 marzo 2006) era già risolta e
quindi non sono stati richiesti altri documenti giustificativi”
(sottolineatura del redattore; doc. AI 54-1 e doc. Cassa malati 2-1). Successivamente
__________ è intervenuta per l’infortunio occorso al ricorrente il 14 agosto
2006, allorché ha riconosciuto un’inabilità lavorativa sino al 18 settembre
2006.
L’infortunio era già stato preso in considerazione nel referto SAM del 18
maggio 2007 (cfr. pag. 6 doc. AI 24-6).
Pure
il certificato medico del 31 gennaio 2006, del dr. med. __________, su cui si
ritornerà in seguito, esaminato nel dettaglio nel rapporto del 18 maggio 2009 dai
periti del SAM (doc. AI 57-1) era stato prodotto nel corso della precedente
procedura (cfr. doc. cassa malati 2-3).
Ne
segue che non vi sono ulteriori atti medici acquisiti da __________ e da __________
che non fossero già stati presi in considerazione e che possano far ritenere un’errata
valutazione da parte dell’UAI.
Nel
dettaglio, per quanto concerne il certificato del 31 gennaio 2006 del medico
curante, dr. med. __________, va rilevato come il medesimo si limita a porre la
diagnosi ed a descrivere i risultati degli interventi e degli esami effettuati nel
corso dei mesi di dicembre 2005 e di gennaio 2006 (operazione del 29 dicembre
2005, radioscopia che conferma la consolidazione della frattura alla base del V
metacarpo, confezione di un guanto metacarpale per tre settimane, controllo del
19.
gennaio 2006 con comparsa delle parestesie del mediano e persistenza di
parestesie dell’ulnare di origine indeterminata, radiografia di controllo che
mostra la formazione di un callo osseo al V metacarpo) senza tuttavia attestare
una incapacità lavorativa diversa rispetto a quella stabilita dai periti (doc.
XV/Bis). Il curante ha infatti unicamente evidenziato come il Dr. Med. __________,
che ha visitato il ricorrente il 19 gennaio 2006, ha “consigliato prudenza negli sforzi per le successive 4-6 settimane” (doc. XV/Bis).
Va
qui evidenziato come lo stesso dr. med. __________, già il 2 gennaio 2006, nel
suo rapporto all’UAI, aveva indicato che “la frattura del 5° MC sta
consolidandosi” e che “ulteriore evoluzione non prevedibile ma
globalmente prognosi favorevole” (doc. AI 4-2). Egli inoltre fornendo le
risposte in base all’evoluzione “prevista per un TC + frattura MC 5” ha
indicato che l’attività attuale è ancora proponibile e che non esiste una
diminuzione del rendimento (doc. AI 4-3).
I
periti del SAM il 18 maggio 2009, dopo aver esaminato più dettagliatamente il
certificato del 31 gennaio 2006 del dr. med. __________, hanno confermato che
il miglioramento è subentrato “nel corso del mese di febbraio 2006” e
che “per questo motivo possiamo valutare l’assicurato abile al lavoro nella
misura dell’80% a partire dal febbraio 2006 ca. e continua come cuoco,
esercente ed in altre attività” (cfr. doc. AI 57-1), rilevando
implicitamente che questo documento non modifica la loro precedente
valutazione.
Certo,
agli atti vi è anche l’annotazione di un funzionario dell’assicuratore malattie
che il 30 gennaio 2006 afferma di aver parlato con il dr. med. __________ il
quale gli avrebbe detto che l’interessato era inabile al 100% dal 28 novembre
2005.
per la sindrome del tunnel carpale al quale si è aggiunto l’infortunio e
che dopo l’intervento del 29.12.2005 è stato ricoverato per una
disintossicazione d’alcol. Il funzionario conclude affermando che “lunedì
6.2.06
riprende al 50%” (doc. AI 1-2).
Tuttavia,
questa semplice annotazione scritta a mano, che si riferisce del resto ai primi
giorni del mese di febbraio 2006 e che riporta solo le risultanze di un
colloquio telefonico da parte di un funzionario della cassa malati con il
medico curante dell’insorgente, tra l’altro specialista in medicina generale ma
non nell’ambito esaminato (cfr., a proposito della valutazione dei rapporti dei
medici curanti che vanno presi in considerazione con le dovute cautele visto il
rapporto di fiducia esistente con il paziente, la sentenza 9C_965/2008 del 23
dicembre 2009), in assenza di altra documentazione medica non è atta a
sovvertire le risultanze della perizia del SAM che, come indicato nella
sentenza del 21 gennaio 2009 è dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante
i parametri giurisprudenziali posti dal Tribunale federale per ritenere
fedefacente una perizia medica. Del resto, come si vedrà in seguito, quanto
riportato dal funzionario della cassa non fa che confermare come il
miglioramento dello stato di salute è avvenuto successivamente al colloquio
telefonico del 30 gennaio 2006, ossia nel corso del mese di febbraio (cfr. doc.
cassa malati 1-2).
Ne
segue che sulla base degli atti la valutazione dei periti del SAM e del medico
SMR, di ritenere un miglioramento ed una capacità lavorativa dell’80% nel corso
del mese di febbraio 2006, va confermata.
9.
Per
quanto concerne il periodo successivo va innanzitutto rilevato che i periti SAM
hanno correttamente evidenziato che l’insorgente è stato incapace al lavoro per
brevi incapacità lavorative dovute agli accertamenti neurologici per un
possibile attacco epilettico (valutazione del dr. med. __________ del 13
settembre 2006) e per una ferita al polso/mano destri dal 14 agosto 2006 al 18
settembre 2006 (doc. 57-2). Per questo secondo infortunio __________ ha versato
prestazioni fino al raggiungimento della capacità lavorativa preesistente. A
questo proposito va evidenziato che laddove __________ afferma che “in
aggiunta posso comunicare che successivamente siamo stati interessati per
l’evento occorso il 14.08.2006 per il quale abbiamo riconosciuto l’inabilità
lavorativa nella misura del 50% sino al 18.09.2006, ossia sino al
raggiungimento della capacità lavorativa preesistente al 50% a seguito della
malattia già in corso (n/diagnosi: importante e estesa “ca. 8 cm” ferita
lacero-contusa al dorso della mano dx” (doc. AI 54-1) non fa nient’altro
che confermare quanto attestato dal dr. med. __________ in merito alla capacità
lavorativa dell’insorgente, che, tuttavia, come visto (cfr. sentenza del 21
gennaio 2009, inc. 32.2008.16) e come si vedrà, non trova riscontro nella perizia
SAM del 18 maggio 2007 (doc. AI 24-1).
Queste
incapacità lavorative, puntuali, non hanno tuttavia comportato una modifica
durevole dello stato di salute del ricorrente e non permettono di conseguenza
il versamento di ulteriori prestazioni.
Come
detto, il dr. med. __________, il 22 settembre 2006, ha attestato una capacità lavorativa
del 50% (doc. E), confermata in seguito anche il 13 dicembre 2006 (doc. F).
L’insorgente
rileva giustamente in sede di osservazioni (doc. XIII) che il certificato del
22.
settembre 2006 non era a disposizione dei periti del SAM al momento
dell’esame del paziente (cfr. presa di posizione del SAM del 18 febbraio 2010,
doc. XI). Tuttavia la circostanza che l’attestato del 22 settembre 2006 non
fosse stato integrato nel referto peritale era già stata presa in
considerazione da parte di questo Tribunale nella sentenza del 21 gennaio 2009 nell’ambito
dell’esame dei certificati medici (cfr. pag. da 20 a 23 della citata sentenza).
Come del resto evidenziato anche dal medico SMR, dr. med. __________ il 24
febbraio 2010 (doc. XI/1), la patologia riscontrata dallo specialista nei mesi
di settembre e dicembre 2006, ossia la presenza di segni di CRPS grado II, è
stata rilevata anche dai periti del SAM nel referto del 18 maggio 2007, in
particolare dal dr. med. __________ (doc. AI 24-35 e seguenti) il quale ha
concluso per una capacità lavorativa dell’80%, affermando tra l’altro che pur
essendo difficile descrivere l’evoluzione alla luce della documentazione
relativamente scarsa, “francamente trovo una situazione molto simile a
quella riscontrata dalla Dr.ssa __________ nel settembre 2005” (doc. AI
24-41).
Ne
segue che l’incapacità lavorativa del 50% attestata del dr. med. __________ nei
mesi successivi, come del resto già precisato nella sentenza del 21 gennaio
2009.
(inc. 32.2008.16) e come confermato dal medico SMR, dr. med. __________
(doc. XI), è semplicemente una diversa valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato
basata sul medesimo dato clinico.
A
questo proposito, va ripresa la motivazione riportata nella sentenza del 21
gennaio 2009, da pag. 20 a pag. 23, dove il TCA ha affermato:
" “Il ricorrente ha trasmesso tre certificati medici
del dr. med. __________, di cui due, quello del 22 settembre 2006 e quello del
13.
dicembre 2006, sono anteriori all’allestimento della perizia. Il certificato
del 13 dicembre 2006 è del resto stato citato sia nel referto peritale (doc. AI
24-4) che dal dr. med. __________, incaricato di allestire il consulto
reumatologico (doc. AI 24-37).
Nel primo certificato medico del 22 settembre 2006 il dr. med. __________
dopo aver descritto l’infortunio accaduto al suo paziente il 14 agosto 2006
(ferita sul dorso-ulnare della mano destra con un lavandino rotto, senza
lesioni tendinee riferite), ha diagnosticato una lesione dell’estensore proprio
del D5 ed una ipoestesia permanente. Egli ha inoltre evidenziato come
l’interessato starebbe sviluppando una causalgia, ossia CRPS tipo 2 ed ha
iniziato una terapia di desensibilizzazione. Lo specialista ha concluso
rilevando di non vedere controindicazioni alla ripresa dell’attività lavorativa
al 50% (doc. M).
Nel secondo certificato medico, ossia quello del 13 dicembre 2006,
valutato dai periti del SAM, viene riportata l’apparizione di dolori dell’epicondilite
radiale già conosciuta nel 2005, la persistenza dell’edema, sempre associato
alla discromia ed alla persitente anestesia del ramo sensitivo dorsale del n.
ulnare della mano destra. Egli rileva inoltre lo sviluppo di una deviazione
radiale della mano e una lesione dell’estensore ulnare del carpo. La diagnosi
di CRPS II è confermata, così come l’incapacità lavorativa al 50% (doc. N).
Entrambi i certificati medici non sono comunque d’aiuto al ricorrente,
giacché riportano diagnosi prese in considerazione dai periti del SAM o dai
medici SMR e si limitano ad indicare una diversa valutazione della capacità
lavorativa dell’interessato. Il secondo certificato medico è inoltre stato
valutato ed integrato nel referto peritale.
L’ultimo certificato medico del 28 settembre 2007 è invece stato
esaminato dal dr. med. __________, medico SMR, il quale ha evidenziato come lo
specialista descrive dal punto di vista clinico delle condizioni non
sostanzialmente diverse da quelle riferite nel suo rapporto del 13 dicembre
2006.
e esposte nella valutazione del SAM. Il medico SMR non ha ritenuto
giustificato un aumento del grado d’incapacità lavorativa riconosciuto sulla
sola base di questa nuova attestazione (doc. AI 37-1).
Questo Tribunale, per i motivi che seguono, condivide le conclusioni
del medico SMR.
Con il certificato del 28 settembre 2007 il dr. med. __________ ha
affermato che la chiusura del pugno è incompleta e vi è una tendenza ad
escludere il D4 e il D5 dalle attività quotidiane; inoltre la forza di presa è
di 20 kg, controlaterale 66 kg e si è riesacerbata l’epicondilopatia radiale
già descritta nell’ottobre 2005.
La riesacerbazione dell’epicondilopatia era già stata evidenziata con
il certificato del 13 dicembre 2006 (“sarebbero apparsi nuovamente i dolori dell’epicondilite
radiale già conosciuta nel 2005”) ed era già stata presa in considerazione dai
periti, i quali hanno anche ritenuto la difficoltà di presa per pesi superiori
ai 20 kg. Infatti nella loro valutazione della capacità lavorativa all’80% hanno
evidenziato che l’interessato può svolgere le attività in cui “non debba sempre
costantemente eseguire movimenti di rotazione o sollevare costantemente pesi
superiori ai 10-20 kg.” (doc. AI 24.14).
Anche il fatto che clinicamente la chiusura del pugno è incompleta con
tendenza ad escludere il D4 e il D5 dalle attività quotidiane non è una novità.
Sia il dr. med. __________ che il dr. med __________, nei loro consulti, hanno
preso in considerazione questa difficoltà.
Il Dr. med. __________, specialista FMH neurologia, ha infatti
evidenziato come “Il problema più grosso si è verificato nell’agosto 2006
quando il paziente si è procurato un’importante lesione da taglio al dorso
della mano destra. Descrive ora un’insensibilità rispettivamente una
diminuzione della sensibilità alle dita III-V.” e, dopo aver descritto gli
esami effettuati ha concluso affermando che “si tratta comunque di un danno
neurogeno che non causa deficit motori né limitazioni maggiori nell’utilizzo
della mano destra almeno per le usuali attività ma anche per il lavoro di cuoco
dell’A.” Egli ha pure evidenziato come “il paziente però lamenta
soggettivamente l’impossibilità di utilizzare la mano destra e ciò è
difficilmente spiegabile con un problema neurogeno. In effetti é in grado di
eseguire praticamente tutti i movimenti con le dita e con il carpo a destra pur
avendo soggettivamente l’impressione che questi siano limitati mentre all’esame
oggettivo non trovo un’atrofia muscolare, un disturbo del trofismo cutaneo (la
sudorazione è perfettamente normale) e tutto sommato la forza muscolare è
almeno a tratti molto soddisfacente mentre all’esame elettromiografico non vi
sono segni di denervazione nel territorio del nervo ulnare. Non trovo dunque
reperti oggettivi in favore di un danno neurogeno che spieghi le difficoltà
motorie alla mano destra lamentate dal paziente.”
Anche il dr. med. __________ ha evidenziato come vi sia un’”importante
iposensibilità dal dito II al V della mano dx con, a suo dire, una netta
diminuzione della forza e difficoltà ad eseguire lavori di precisione e
pesanti.” Lo specialista ha pure evidenziato come “all’esame clinico inoltre
importante debolezza con in pratica impossibilità di eseguire il pugno e di
fare molti movimenti.” ed ha aggiunto che “questo contrasta però in modo
evidente con quanto egli fa non richiesto.” (doc. AI 24-39).
Le patologie evidenziate dal dr. med. __________, come rilevato dal
medico SMR, dr. med. __________, sono pertanto già state prese in
considerazione sia dal dr. med. __________, sia dal dr. med. __________, sia
dai periti del SAM.
Certo, come evidenzia il ricorrente in sede di ricorso, il dr. med. __________
è uno specialista nella chirurgia della mano. Tuttavia, non va dimenticato che
i medici che hanno visitato il ricorrente sono specialisti in neurologia (dr.
med. __________), rispettivamente in reumatologia (dr. med. __________), hanno
potuto esaminare approfonditamente tutte le patologie lamentate dall’insorgente
e, malgrado avessero a disposizione perlomeno il certificato medico del 13
dicembre 2006 del dr. med. __________, non hanno ritenuto necessario
consigliare un approfondimento peritale ad opera di uno specialista in
chirurgia della mano.
Le perizie del dr. med. __________ e del dr. med. __________,
complete, approfondite e scevre da contraddizioni, non necessitano pertanto di
ulteriori approfondimenti specialistici.
Inoltre non va dimenticato che il nuovo certificato medico non indica
un peggioramento dello stato di salute del ricorrente rispetto a quanto
stabilito con la perizia del 18 maggio 2007, con la quale del resto il dr. med.
__________ non si confronta, non ha aggiunto alcun elemento medico oggettivo
che modifichi la precedente valutazione del danno alla salute dell’insorgente e
non si è espresso circa la presenza di un’incapacità lavorativa.
Come visto, anche il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver
visionato la nuova attestazione, ha evidenziato come “lo specialista descrive,
dal punto di vista clinico, delle condizioni non sostanzialmente diverse da
quelle riferite nel suo rapporto del 13.12.2006 e esposte all’occasione della
valutazione SAM di aprile 2007.” ed ha evidenziato come “non è dunque
giustificato, dal punto di vista medico, un aumento del grado di IL finora
riconosciuto.” (doc. AI 37-1).
Non vi è pertanto agli atti una valutazione medica atta a sovvertire
le conclusioni cui sono giunti i periti dell’AI nemmeno per quanto concerne gli
aspetti reumatologici e neurologici.”
Per
cui il certificato del 12 ottobre 2009 del Dr. med. __________ (e quello del 28
settembre 2007, doc. G, già esaminato nella sentenza del 21 gennaio 2009), il
quale afferma che “nella consultazione del 20.09.2006 attestavo una ripresa
dell’attività lavorativa del 50% come richiesto dal paziente. Al 12.12.2006
affermavo che “lo stato attuale delle cose non credo sia possibile aumentare la
capacità lavorativa del paziente”. Concludo quindi che la capacità lavorativa
al 50% si estendeva almeno fino al 12.12.2006” (doc. H), non apporta nulla di
nuovo e conferma quanto già stabilito dal TCA nella sentenza del 21 gennaio
2009.
(inc. 32.2008.16).
Non
può pertanto essere rimproverato all’amministrazione di aver agito
contrariamente alla buona fede processuale o arbitrariamente se, sulla base di
questa documentazione, non ha modificato la propria decisione.
Ne
segue che, dopo l’intervento chirurgico del 29 dicembre 2005 e il successivo
processo di guarigione protrattosi fin nel corso del mese di febbraio 2006
(cfr. anche XV/Bis), che ha comportato un’incapacità lavorativa completa, lo stato
di salute del ricorrente è migliorato sino a raggiungere una capacità
lavorativa dell’80% nella sua precedente attività.
Alla
luce di quanto sopra esposto, rilevato che il TCA ha richiamato l’intero
incarto AI dall’amministrazione, che l’insorgente ha prodotto ulteriore
documentazione medica, tra cui un certificato del dr. med. __________, del 12
ottobre 2009 (doc. H) e che l’UAI ha effettuato gli accertamenti richiesti, questo
Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed in particolare all’audizione
del dr. med. __________.
Infatti,
per le motivazioni riportate ai considerandi precedenti, la documentazione agli
atti è già sufficiente per poter statuire in merito alla vertenza.
A
questo proposito il TCA rileva che l’audizione richiesta può essere rifiutata
senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv.
2.
Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2
che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF
124.
V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In
concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad
un’udienza pubblica” (l’assicurato ha chiesto unicamente l’audizione del
dr. med. __________ [doc. I]), questo TCA rinuncia ad una sua audizione poiché
superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007,
I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 dove la generica richiesta di “vegliare
alla parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata
giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).
Non
va comunque dimenticato che questo TCA ha chiarito nel corso della procedura
tutte le questioni necessarie alla risoluzione del caso in esame. In queste
circostanze, ritenuto inoltre come il ricorrente abbia avuto ampia facoltà di
esprimersi in merito, questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori
prove (richiamo documenti, ecc.).
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.
320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122
III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere
sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4
vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e
riferimenti).
10.
In
conclusione, rilevato che dagli accertamenti presso __________ ed __________
non sono emersi ulteriori certificati medici rispetto a quelli già presenti
agli atti e che i certificati del dr. med. __________ non apportano nulla di nuovo
rispetto a quanto stabilito dal TCA con la sentenza del 21 gennaio 2009, va
confermato che il miglioramento dello stato di salute del ricorrente è avvenuto
nel corso del mese di febbraio 2006.
Per
l’art. 88a cpv. 1 OAI se la capacità al guadagno
dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure
se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è
motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che
il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione
allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà
a durare.
Nel
caso di specie l’amministrazione, ritenuto che il miglioramento è avvenuto nel corso
del mese di febbraio 2006, ha versato la rendita al 100% fino al 30 aprile 2006.
Questo
Tribunale non condivide le conclusioni dell’UAI.
Infatti,
nella presa di posizione del 18 maggio 2009 (doc. D) i periti del SAM, non
hanno affermato che il miglioramento ha avuto inizio il 1° febbraio 2006. Gli
specialisti, dopo aver affermato di essersi basati sul certificato del dr. med.
__________ del 31 gennaio 2006, hanno evidenziato di poter “ribadire che il
miglioramento è subentrato nel corso del mese di febbraio 2006 e per
questo motivo possiamo valutare l’assicurato abile al lavoro nella misura
dell’80% a partire dal febbraio 2006 ca.” (doc. D,
sottolineature del redattore; cfr. anche doc. XI: “si è valutata una
capacità lavorativa dello 0% nelle sopraccitate attività dal novembre 2005 al febbraio
2006”, sottolineatura del redattore).
Ora,
nel certificato del 31 gennaio 2006 il dr. med. __________ ha affermato che il
controllo presso il dr. med. __________ è avvenuto il 19 gennaio 2006 e che lo
specialista ha consigliato prudenza negli sforzi per le successive 4-6
settimane (ossia 5 settimane in media), ciò che porta a concludere che il
miglioramento dello stato di salute, avvenuto nel corso del mese di febbraio, è
subentrato piuttosto verso la fine del mese.
Ne
segue che la prestazione va versata fino al 31 maggio 2006 (ossia tre mesi dopo
il miglioramento [marzo, aprile, maggio]).
In
questo senso il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata va
modificata nel senso che la rendita va versata fino al mese di maggio 2006
compreso.
11.
Parzialmente
vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto
ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di
complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 50.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr.
150.
-- a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
La
decisione impugnata è modificata nel senso che il diritto alla rendita intera
d’invalidità è riconosciuto fino al 31 maggio 2006 (3 mesi dal miglioramento).
2.Le spese, per fr. 200.--, sono ripartite
in ragione di fr. 50.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 150.-- a carico del
ricorrente.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurato fr. 200.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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