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Decisione

32.2009.164

Domanda di aumento della rendita. Assenza di un peggioramento dello stato di salute

12 marzo 2010Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medici – tra cui una perizia pluridisciplinare 10

maggio 2004 a cura del Servizio accertamento medico (SAM) (doc. AI 70/1-31) –, con

decisione su opposizione 3 maggio 2005 (doc. AI 87/1-5) ha confermato la

decisione 26 luglio 2004 (doc. AI 76/1-2) con la quale ha rifiutato la domanda

di aumento della rendita.

La

decisione su opposizione 3 maggio 2005 è stata confermata da questo Tribunale

con sentenza 31 gennaio 2006 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI

110/1-7).

1.3. Il

15 luglio 2007, tramite il dr. __________ che ha attestato che “(…) la

situazione appare come peggiorata rispetto al 2004, sia dal profilo

psichiatrico (che appare in ogni caso preponderante) che probabilmente anche da

quello reumatologico. L’incapacità lavorativa della paziente, sotto il

profilo globale appare sicuramente superiore all’80%. (…)” (doc. AI

116/1-2), l’assicurata ha chiesto di riesaminare la sua situazione.

L’Ufficio

AI, predisposti i necessari accertamenti medici – tra cui una perizia psichiatrica

18 gennaio 2008 a cura del Centro __________ (__________) (doc. AI 133/1-7) – e

viste le annotazioni 4 febbraio 2008, 6 novembre 2008 e 6 febbraio 2009 del dr.

__________ (doc. AI 135/1, 146/1 e 154/1), con decisione 16 luglio 2009 (doc.

AI 156/1-4), preavvisata con progetto 4 dicembre 2008 (doc. AI 147/1-3), ha

rifiutato nuovamente la domanda di aumento della rendita.

1.4. Contro

la decisione 16 luglio 2009, tramite l’avv. RA 1, l’assicurata ha inoltrato un

tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica con

argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto:

" 1. Il ricorso è accolto.

2. È ordinata una perizia medica

finalizzata ad accertare i disturbi fisici e psichici della ricorrente.

3. Alla signora RI 1 è riconosciuto un grado

d’invalidità del … e quindi il diritto ad una rendita AI.

4. Protestate spese e ripetibili." (doc. AI 160/5)

1.5. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI, rilevato, in particolare, che:

"

(...)

Il Dr. __________ e la psichiatra __________, a

proposito di quanto riferito dal Dr. __________, osservano inoltre che "lo

stato clinico viene descritto come invariato rispetto all'ottobre 2006, inizio

della presa a carico.

Viene in particolare riferito che la messa

in atto di un solo tentativo di sostituzione della terapia in atto tra quelle

proposte nella perizia del Centro __________ del 18.01.2008 (terapia a base di

serotoninergici per un periodo di tempo sufficiente e fino al dosaggio massimo

prescrivibile o in alternativa una terapia antidepressiva a base di Venlafaxina

o Duloxetina) è stata interrotta a causa di effetti collaterali e quindi è

stata rimpostata la farmacoterapia precedente".

I medici Al indicano quindi chiaramente che "lo

stato clinico risulta essere invariato come sostenuto dallo stesso

psichiatra curante; l'attuale documentazione medica non modifica le precedenti

conclusioni", su cui si basa la decisione avversata.

Orbene, a prescindere dalle considerazioni che si

potrebbero esprimere sul tema dell'attendibilità delle attestazioni dei medici

curanti degli assicurati (in caso di dubbio, il curante attesta a favore del

proprio paziente), dai referti in parola non si evincono dunque in ogni caso

degli elementi tali da modificare la conclusione a cui si è giunti con la

decisione avversata.

Per quanto concerne poi la problematica fisica, di cui

l'interessata parla al p.to 3 del ricorso, è sufficiente rimandare

all'annotazione SMR del 06 febbraio 2009 (vedi doc. 155 incarto AI), il

cui contenuto va integralmente ribadito.

Occorre infine sottolineare che nella fattispecie

l'amministrazione ha preso la decisione impostasi al termine di un procedimento

istruttorio completo e che la documentazione agli atti contiene elementi chiari

e sufficienti per ritenere l'immutata situazione valetudinaria della ricorrente.

Non si rende quindi in nessun modo necessario l'esperimento di un'ulteriore

perizia medica, così come richiesto con il gravame.

(...)" (IV, pag. 2)

ha

chiesto di respingere il ricorso.

1.6. Con

scritto 11 gennaio 2010 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA di non avere ulteriori

mezzi di prova e – richiamata “(…) la discordanza rilevata dal medico curante della

ricorrente tra quanto deciso dall’UAI da una parte e la perizia del 18 gennaio

2008 del Centro __________ di __________ dall’altra e di cui al certificato medico

del 7 settembre 2009 del dott. __________ (doc. B) (…)” – ribadito “(…)

la necessità di maggiori e migliori approfondimenti e quindi, nel frattempo, dell’annullamento

della decisione impugnata (…)” (XII).

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H

180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H

335/00 del 18 febbraio 2002).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se la decisione 16 luglio 2009 (doc. AI 156/1-4) – con

la quale l’Ufficio AI ha rifiutato la domanda di aumento della rendita – è

conforme o meno alla legislazione federale.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra

1991, pag. 216 segg.).

Secondo

l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)

e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato

invalido (reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI

2000 pag. 84 consid. 1b).

Nella

DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione

per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione

della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento

o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza

confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra

parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è

essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo

il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità

di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V

298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.

3.2).

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05

del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

Va

altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme

da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale

disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo

specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità

della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

Al

riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata

in DTF 131 V 49 e nella STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008), l’Alta Corte ha

precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di

una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la

presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in

evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in

tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza

possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente

l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico

(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti

ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di

provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona

assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004,

consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2;

Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialver-sicherung, namentlich für den Einkommensvergleich

in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza

e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA I 873/05 del

19 maggio 2006).

2.5. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta

l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito

una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;

vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente

invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA

(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.

268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art.

41, pag. 258).

L’Alta

Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale per

valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità

suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito,

come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato

che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e

STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,

non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv.

2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della

rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione

limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 1 lett. a OAI prevede che l’aumento della rendita o dell’assegno per

grandi invalidi avviene al più presto se l’assicurato ha chiesto la revisione a

partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata.

2.6. Nell’evenienza

concreta l'assicurata, con decisione su opposizione 11 novembre 2003 (doc. AI

53/1-3, cfr. consid. 1.1), era stata posta al beneficio del diritto ad un

quarto di rendita dal 1. novembre 2001 e ad una mezza rendita dal 1. novembre

2002 sulla base delle seguenti risultanze mediche:

• rapporto 14 agosto 2002 (doc. AI 19/1-3) nel quale il dr. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia – posta la diagnosi di “(…) Disturbo di

somatizzazione sotto forma di fibromialgia (ICD-10 F45.0) – Sindrome

cervico-spondiloge-na senza evidenza clinica, attualmente per una sindrome

radicolare irritativa-deficitaria - ernia discale C5/C6 di medie dimensioni,

medio laterale e foraminale sx (IRM 20.09.2001) – Sindrome del tunnel carpale

bilaterale anamnestica, attualmente senza alcun correlato clinico (ENG patologico

il 26.09.2001) – Sindrome lombo-spondilogena cronica - discopatia L4/L5 e osteocondrosi

L5/S1 – Minima poliartrosi delle dita (…)” (doc. AI 19/2) –, aveva

concluso che “(…) siamo confrontati con una paziente che presenta dolori diffusi

che si intersecano con sindromi all’apparato locomotorio (vedi diagnosi).

Presenta inoltre un sonno poco ristoratore e numerosi disturbi funzionali. Nei

chiarimenti diagnostici degli atti presentatimi, la paziente non presenta malattie

muscolari immunologiche o endocrine. L’osserva-zione psichiatrica conclude

attualmente ad un’incapacità lavorativa nella misura del 50% e la prognosi rimane

aperta. E’ importante prevedere misure terapeutiche multidisciplinari con

psicoterapia, apprendimento di strategie per la risoluzione di problemi, medicazione

antidepressiva e altre misure mediche. (…)” (doc. AI 19/3);

• lettera 23 settembre 2002 nella quale il dr. __________, osservato

che nel rapporto 14 agosto 2002 si era limitato a stabilire l’incapacità

lavorativa attuale, aveva precisato che “(…) non sono pertanto in grado di

stabilire da quanto tempo quest’incapacità è presente. (…)” (doc. AI 23/1);

• rapporto 11 giugno 2002 (doc. AI 19/4-10) nel quale il dr. __________,

FMH in reumatologia – posta la diagnosi di “(…) Fibromialgia – Sindrome

cervico-spondilogena senza evidenza clinica attualmente per una sindrome

radicolare irritativo-deficitaria - ernia discale C5/C6 di medie dimensioni,

medio laterale e foraminale sinistra (IRM 20.09.2001) – Sindrome del tunnel

carpale bilaterale anamnestica attualmente senza alcun correlato clinico (ENG

patologico il 26.09.2001) – Sindrome lombo-spondilogena cronica - discopatia

L4/L5 e osteocondrosi L5/S1 – minima poliartrosi delle dita – Sindrome

depressiva con somatizzazione (…)” (doc. AI 19/8) –, circa la capacità

lavorativa, la prognosi e l’evoluzione, si era così espresso: “(…) da un punto

di vista reumatologico teorico, senza tener conto della problematica

psichiatrica, come addetta a una sala mensa o cameriera l’assicurata è inabile

al lavoro nella misura del 60%. Si tratta infatti di un’attività ripetitiva,

che richiede posizioni inergonomiche prolungate con gli arti superiori, una

presa sicura, spostamenti e movimenti veloci. In una tale attività l’assicurata

è limitata dalla ernia discale cervicale con possibili irritazioni

intermittenti della radice C6 a sinistra, dalla sindrome del tunnel carpale

bilaterale che può determinare una tendenza a una perdita degli oggetti, dalla

incipiente poliartrosi delle dita, dalla sindrome lombo-spondilogena e dalla

fibromialgia attraverso dolori cronici diffusi e una stanchezza cronica. In

un’attività leggera e adatta, che permetta il rispetto delle regole di

ergonomia della schiena ed eviti movimenti eccessivamente ripetitivi con gli

arti superiori, eviti posizioni inergonomiche prolungate l’assicurata è inabile

al lavoro nella misura del 40%. Un esempio di tale attività potrebbe essere il

lavoro di venditrice in un piccolo negozio o di operaia a certe condizioni (per

es. nell’industria farmaceutica). Mi sembra però che la presenza di una probabile

importante problematica psichiatrica, da valutare separatamente, possa rendere

irrealistico pretendere che l’assicurata, in queste condizioni, sia in grado di

assumere una nuova attività retribuita. […] Per quanto riguarda la fibromialgia,

la maggior parte degli studi a disposizione mostra a lungo termine la

persistenza invariata o il peggioramento dei disturbi soggettivi. Tendono a

migliorare i parametri che riguardano la qualità di vita, forse in ragione di

meccanismi di adattamento. Per quanto riguarda l’ernia discale cervicale si

tratta di una lesione che tende in una buona percentuale dei pazienti a

diminuire di volume e a non più esercitare effetto neuro-compressivo nell’arco

di alcuni mesi. Una evoluzione di questo tipo potrebbe spiegare l’assenza

attuale di sintomi di irritazione radicolari. Anche la sindrome del tunnel

carpale mostra, nella maggioranza dei casi, un’evoluzione favorevole senza

dover ricorrere a sanzioni chirurgiche. Attualmente non vi è clinicamente alcun

segno per una sindrome per il tunnel carpale. La minima poliartrosi delle dita

non dovrebbe rappresentare un handicap rilevante, se non in professioni

particolari che richiedono lavori di forza con le dita. Alterazioni

degenerative della colonna lombare, come quelle responsabili della sindrome lombo-spondilogena

cronica, sono frequenti all’età dell’assi-curata. Abitualmente alterazioni di

questo tipo possono essere responsabili di dolori lombari intermittenti

alternati a lunghi periodi, se non asintomatici, poco influenti dal punto di

vista funzionale. Più negativa mi sembra la prognosi per quanto riguarda la

problematica psichiatrica che dovrà essere definita a parte. […] Rispetto alla

visita del Dr. __________ in cui viene descritta una sindrome radicolare irritativa

C6 a sinistra e una sindrome del tunnel carpale bilaterale, si potrebbe parlare

di un miglioramento. Non sono più presenti in fatto segni a favore di

un’irritazione radicolare e nemmeno segni per una sindrome del tunnel carpale.

Certamente non vi è un peggioramento. La situazione attuale rispecchia quanto

descritto nella perizia del Dr. __________ del 14.11.2001. (…)” (doc. AI

19/9-10);

• proposta 5 settembre 2002 (doc. AI 21/1) nella quale il dr. __________,

medico SMR, aveva concluso che “(…) la valutazione dr. __________ 6.2002 su

mandato del legale dell’A. non porta a livello clinico nessun nuovo reperto che

già conosciuto da dr. __________ nella perizia 10.2001 per la __________ (viene

anche descritto dallo stesso perito che la situazione clinica rispecchia quanto

descritto dal collega __________). Vi è per contro una diversa valutazione

dell’esigibilità lavorativa pur convalidando un atteggiamento di massiccia

aggravazione (vedi pt. 4 della perizia dr. __________). Nuovo elemento è la

valutazione psichiatrica dell’8.2002 dr. __________ che convalida una patologia

secondaria psichiatrica giustificando una IL 50% per questo motivo. Propongo di

accettare le nuove osservazioni giunte dopo la proposta di decisione e

giustifico specialmente dal lato psichiatrico una IL 50% per ogni tipo di

attività (questo % congloba anche la già presente IL per la componente reumatologica).

Ulteriori accertamenti peritali non mi sembrano indicati. Revisione a tra anni,

(…)” (doc. AI 21/1).

Nell’aprile

2003 – visto lo scritto 4 aprile 2003 con il quale, tramite il dr. __________,

l’assicurata aveva chiesto una revisione (doc. AI 20/1, cfr. consid. 1.2) – l’Ufficio AI

ha avviato una nuova procedura di revisione. In questo contesto, sulla base

delle risultanze della perizia pluridisciplinare del 10 maggio 2004 eseguita

dai medici del SAM (doc. AI 70/1-31) – i quali, posta la

diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “(…) Disturbo depressivo

nell’ambito di una sindrome da disadattamento – Sindrome somatoforme del dolore

cronico – Sindrome cervicovertebrale/ -spondilogena cronica su: - nota discopatia

C5-C6 – Sindrome lombovertebrale/ -spondilogena cronica a sin. su: -avanzata

discartrosi L5-S1 (…)” (doc. AI 70/10), avevano concluso che “(…) l’attuale

grado di capacità lavorativa medico - teorico globale dell’A., nella sua professione

di cameriera di sala è valutabile nella misura del 50% come argomentato nella

discussione di cui sopra. Attualmente non è quindi possibile confermare

l’asserito peggioramento dello stato valetudinario dell’A., già al beneficio di

una rendita AI per un grado d’invalidità del 50%. (…)” (doc. AI 70/12) e che

“(…) in una visione globale delle conseguenze sulla capacità di lavoro va

precisato che sia gli aspetti reumatologici che gli aspetti psicologici si

basano principalmente sulla complessa sindrome algica soggettiva e sulla sua

elaborazione e pertanto non rappresentano, a livello del giudizio valetudinario,

aspetti sinergistici. Per questo motivo riteniamo che l’A. sia da valutare

ancora abile al lavoro nella misura globale del 50%. (…)” (doc. AI 70/13) –,

l’amministrazione, con decisione su opposizione 3 maggio 2005 (doc. AI 87/1-5),

aveva confermato il rifiuto della domanda di aumento della rendita.

La decisione su opposizione 3 maggio 2005 è stata poi confermata da

questo Tribunale con sentenza 31 gennaio 2006 (doc. AI 110/1-7), cresciuta

incontestata in giudicato.

2.7. Al

considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono,

all’epoca, l’assegnazione di un quarto di rendita dal novembre 2001 e di una

mezza rendita dal 1. novembre 2002 (decisione su opposizione dell’11 novembre

2003 sub doc. AI 53/1-3, cresciuta incontestata in giudicato) e la conferma del

diritto ad una mezza rendita nell’ambito della procedura di revisione intrapresa

nell’aprile 2003 e sfociata nella decisione su opposizione 3 maggio 2005 (doc.

AI 87/1-5), confermata da questo Tribunale con la STCA del 31 gennaio 2006

(doc. AI 110/1-7).

In

tale contesto va rilevato che il TCA deve situarsi al mese di luglio 2009 (momento

in cui è stata emanata la decisione impugnata) e valutare se, nel frattempo

(dal 3 maggio 2005; vedi consid. 2.5 e le citate DTF 133 V 108 e STF

9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1), le condizioni di salute

dell’assicurata hanno subito un peggioramento con incidenza sull'entità della

mezza rendita finora attribuita.

2.8. Con

rapporto 15 luglio 2007 (doc. AI 116/1-2) il dr. __________, FMH in psichiatria

e psicoterapia – osservato di

avere in cura l’assicurata dal mese di ottobre 2006, rilevato un peggioramento

dello stato valetudinario rispetto alla perizia 10 maggio 2004 del SAM e

certificata un’inabilità lavorativa globale superiore all’80% –, ha attestato

che:

"

(...)

Durante le visite nel mio studio ho potuto costatare un

quadro psicopatologico altamente evocatorio non solo di un disturbo algico somatoforme,

ma anche di una grave patologia depressiva, associata ad uno stato regressivo

grave, e ad una sindrome di aggravamento psicogeno, già rilevati nella perizia

del 2005.

Questi ultimi disturbi sono però indici, a mio avviso,

della presenza collaterale di un grave disturbo della personalità, che si può

già inferire leggendo le parti descrittive della perizia generale psichiatrica

e anche reumatologica fatta al SAM nel 2004 - 2005.

In quel rapporto non emergono inoltre tre elementi a

mio avviso importanti per una corretta valutazione psicologica ed esistenziale

della situazione, che però sono emersi durante i lunghi colloqui terapeutici

con la paziente e con il marito, e che possono inquadrare in modo diverso e

contribuire a dare un senso più comprensibile alla presente evoluzione

sfavorevole.

Questi elementi sono:

Ÿ la perdita, nel 1972, quando aveva 19

anni, della bambina primogenita __________, morta all'età di 4 mesi

(polmonite?), tra le braccia della paziente mentre essa stava cercando di

raggiungere l'ospedale più vicino.

Ÿ la decisione nel 1981 di rinvio in __________

del figlioletto __________, che allora aveva 5 anni, e al quale, a causa dello

statuto di stagionale, non era stato riconosciuto il diritto di vivere in Svizzera

con i genitori.

Ÿ la grave evoluzione tossicomaniaca dello

stesso figlio __________, iniziata nel 1999, proprio l'anno precedente

all'inizio della sintomatologia psichiatrica e reumatologica alla base della presente

invalidità.

Questi fatti vengono ora costantemente rielaborati

patologicamente in lunghe ossessive rimuginazioni depressive, con importanti

sensi di colpa, di vergogna e di fallimento, oltre che in chiave alquanto

aggressiva e proiettiva. Rappresentano inoltre degli indici a mio avviso

abbastanza chiari di una grave patologia depressiva soggiacente, e forse anche

di una nevrosi iatrogena: appare infatti possibile che all'inizio della

patologia che si sarebbe poi rivelata invalidante, questi elementi non siano

stati considerati con sufficiente peso nella valutazione clinica e terapeutica

quando forse ancora si sarebbe potuto influenzare più favorevolmente la

traiettoria evolutiva oggi ormai cronicizzata.

(…)"

(doc. AI 116/2)

Lo

stesso sanitario, rispondendo a una richiesta del dr. __________i, medico SMR, in merito alla menzionata

“nevrosi iatrogena” (doc. AI 117/1), con lettera 29 luglio 2007 ha precisato

che “(…) un fattore di rischio conosciuto ed importante può essere

rappresentato da un pre-esistente disturbo di personalità dipendente e/o

istrionico. Viene poi discussa la diagnosi differenziale, nel contesto dei comportamenti

rivendicativi verso le assicurazioni, con la “nevrosi da rendita”, che hanno

come predisposizione dei disturbi di personalità diversi, di tipo narcisistico,

paranoide o sociopatico, e che hanno, a differenza delle nevrosi iatrogene, una

storia di ripetuti fallimenti narcisistici alle spalle e non, come nelle

nevrosi iatrogene, un adattamento relativamente buono, ancorché fragile alla

realtà professionale precedente la malattia. Rileggendo la perizia SAM della

sig.ra RI 1, mi è sembrato di ritrovare certi di questi aspetti sopra

descritti nella sua storia. (…)” (doc. AI 121/2).

Viste

le risultanze mediche suesposte l’Ufficio AI ha predisposto un accertamento

medico presso il Centro __________ (__________), __________ (doc. AI 129/1-2).

Il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, e il dr. __________, direttore

rispettivamente medico assistente del __________, nella perizia psichiatrica 18

gennaio 2008 (doc. AI 133/1-7) –

posta la diagnosi, con ripercussione sulla capacità lavorativa, di “(…)

Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media (ICD-10: F

33.1) (…)” e, senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, di “(…) Tratti di

personalità isteriforme (…)” (doc. AI 133/6) –

hanno espresso la seguente valutazione:

"

(...)

Siamo confrontati ad una donna di 54 anni, affetta da

fibromialgia che, dal mese di novembre 2000, non ha più ripreso la sua

precedente attività lavorativa di inserviente di sala nonostante ritenuta da

più specialisti in grado di riprendere il lavoro nella misura del 50%.

Lo scopo dell'attuale valutazione peritale, é quello dì

verificare l'eventuale presenza di un peggioramento delle condizioni psichiche

dell'A rispetto alla valutazione del dr. __________ effettuata nel 2004.

L'attuale psichiatra curante dr. __________, ha

descritto nel suo rapporto medico aIl'UAI del mese di luglio di quest'anno, un

deterioramento delle condizioni psichiche dell'A citando fra i disturbi, un disturbo

algico somatoforme, un grave stato regressivo ed una grave patologia depressiva

oltre ad un grave disturbo della personalità.

Il dr. __________ sottolinea l'importanza, ai fini di

una corretta valutazione psicologica ed esistenziale, di tre elementi che

possono dare un senso più comprensibile all'evoluzione sfavorevole del quadro

clinico: la perdita nel 1972, quando l'A aveva 19 anni, della figlia

primogenita morta all'età di 4 mesi tra le sue braccia mentre stava cercando di

raggiungere l'ospedale più vicino; la decisione, nel 1982, di rinvio in __________

del figlioletto __________ che allora aveva 5 anni e al quale, a causa dello

statuto di stagionale, non era stato riconosciuto il diritto di vivere in

Svizzera con i genitori; la grave evoluzione tossicomanica dello stesso figlio __________

iniziata nel 1999.

Si tratta di tre elementi dei quali il dr. __________

non era a conoscenza al momento della sua valutazione del mese di maggio 2004,

ma venuto a conoscenza dei quali egli medesimo, nella sua lettera al dr. __________

del SAM del 05.12.2005, ha affermato non avrebbero cambiato la sua conclusione

diagnostica. Al contrario, il dr. __________ conferma la tendenza manipolativa

dell'A che ha raccontato tali elementi soltanto in un secondo tempo. Conferma

inoltre di aver rilevato i criteri diagnostici di un disturbo dell'adattamento

soprattutto depressivo, reattivo alla difficile situazione socio-economica con

sviluppo di sintomi emotivi e comportamentali insorti in seguito ai dolori

reumatologici e al licenziamento. Il dr. __________ sottolinea la differenza

fra un disturbo depressivo reattivo o disturbo del disadattamento e la vera

depressione grave sottolineando che, in quest'ultimo caso, la persona non é in

grado di spiegare da dove provenga la sua malattia e spesso non la segnala in

maniera esplicita ma é il clinico che deve fare una lettura corretta dello status.

Il dr. __________ specifica inoltre che nel caso in esame, aveva

osservato tratti isteriformi con chiara tendenza a voler giustificare la

propria IL mediante una grave malattia senza poter oggettivare gli elementi di

supporto di un disturbo affettivo in forma di un disturbo depressivo maggiore.

Da parte nostra, rifacendoci alla valutazione del dr. __________

del mese di maggio 2004 nel contesto della valutazione pluridisciplinare SAM,

non possiamo che giungere alle medesime conclusioni. Per quanto concerne i dati

soggettivi dell'A, lo stato psichico e l'organizzazione della giornata,

possiamo affermare che attualmente risultano sovrapponibili a quelli di allora.

Infatti l'A afferma di avere un sonno disturbato, di non avere nessuna attività

diurna, di non riuscire a tenere la testa sulle spalle e continua a portare il

collare di sostegno. In particolare, per quanto concerne la descrizione della

giornata, l'A tende almeno in parte, confermando i tratti isteriformi e la

forte tendenza regressiva, a descriverla come priva di qualsiasi attività ed

interesse e corrispondente a quella di una persona gravemente depressa.

Tuttavia riteniamo che quanto emerso dalla nostra osservazione consenta di

oggettivare una timia solo moderatamente depressa, ma senza una particolare

espressione di angoscia, che gli atteggiamenti dell'A, una certa teatralità e

il suo entrare nel ruolo di malata grave ed inguaribile, portano ad accentuare

dando l'impressione di un quadro clinico ben più grave.

Si tratta quindi, come già diagnosticato dal dr. __________,

di una sindrome di disadattamento con reazione depressiva prolungata che ormai,

avendo superato i due anni di durata, é inquadrabile nell'ambito di una

sindrome depressiva ricorrente di lieve-media gravità, ma che nella sostanza, a

nostro modesto parere non permette di evidenziare un peggioramento delle

condizioni psichiche dell'A come invece rilevato dallo psichiatra curante dr. __________.

Prendiamo atto che, per quanto concerne la terapia

psicofarmacologica antidepressiva, dal 2002 ad oggi non ci risulta cambiata e

consiste nell'associazione di Trittico ed Anafranil. In precedenza si erano

fatti dei tentativi con Zoloft e Seropram, ma a basso dosaggio e solo per brevi

periodi. È possibile che una terapia antidepressiva più incisiva, a base di

serotoninergici, per un periodo di tempo sufficiente e fino al dosaggio massimo

prescrivibile o, in alternativa, una terapia antidepressiva a base di

Venlafaxina o Duloxetina, possa portare ad un miglioramento delle condizioni

psichiche.

(…)"

(doc. AI 133/6-7)

Circa

le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione i periti hanno concluso:

"

(...)

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' DI

LAVORO

1. Menomazioni qualitative e

quantitative dovute ai disturbi constatati

Il quadro psicopatologico attuale risulta

sovrapponibile a quello evidenziato durante la valutazione peritale del dr __________,

nel mese di maggio 2004, che riteneva l'A inabile al lavoro nella misura del

50%. Tuttavia, se un adattamento della terapia psicofarmacologica non

consentisse di ottenere un miglioramento del quadro clinico, la

cronicizzazione, in parte già avvenuta, potrebbe condurre ad una IL del 100%.

Considerandi

2.

Conseguenze dei disturbi

sull'attività attuale

2.1

Come si ripercuotono i disturbi

sull'attività attuale dell'assicurato?

I disturbi sopraccitati limitano

l'attività attuale al 50%.

2.2

L'attività attuale è ancora

praticabile?

Sì, da un punto di vista psichico, nella misura

del 50%.

2.3

E' constatabile una diminuzione della

capacità di lavoro?

Sì, da un punto di vista psichico nella misura

del 50%.

2.4

Da quando esiste una limitazione della

capacità di lavoro provata a livello medico-teorico di almeno il 20%?

L'A beneficia

di una mezza rendita Al dal mese di novembre 2002. Una limitazione della

capacità di lavoro nella misura del 50% sussiste dalla stessa data.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' D'INTEGRAZIONE

1.

E'

possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono

previsti?

Sarebbe

auspicabile attendere un possibile beneficio ottenibile dall'A grazie ad un

adattamento della terapia psicofarmacologica.

2.

E' possibile migliorare la capacità

di lavoro sul posto di lavoro attuale?

Vedi punto "C 1".

3.

L'assicurata è in grado dl svolgere

altre attività?

Si, attività a lei idonee, in misura

del 50%.

4.

E'

constatabile una riduzione della capacità di lavoro per altre attività? Si, in misura del 50% dal punto di vista

psichico per qualsiasi attività.

(...)" (doc. AI 133/7)

Con

rapporto 12 luglio 2008 il dr. __________ ha comunicato all’Ufficio AI quanto

segue:

"

(...)

I colleghi periti avevano rivisto in maniera

approfondita la problematica della paziente, concludendo ad un'assenza di cambiamento

clinico recente.

Avevano tuttavia consigliato nella loro perizia (pag.

7) un tentativo di intervento farmacoterapeutico più incisivo, per esempio con

Venlafaxina o Duloxetina.

Dopo aver discusso con la paziente ed il marito, ho

quindi proceduto ad un tentativo di cambiamento farmacologico con Duloxetina

(Cymbalta.) 60 mg al giorno, dal 17.4 al 21.5.08. I risultati sono stati

deludenti, in quanto la paziente ha dovuto interrompere la medicazione a causa

degli effetti secondari (nausea, vomito, vertigini) senza aver beneficiato di

nessun effetto terapeutico positivo, soggettivo od oggettivo.

Ho quindi dovuto ritornare alla medicazione precedente

(Anafranil, Trittico, Stilnox) che la paziente assume da anni, con poco

beneficio, ma che almeno è ben sopportata.

Lo stato clinico da me descritto nell'ultima lettera è

quindi da considerarsi come invariato.

(…)" (doc. AI 144/1)

Al

riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 6 novembre 2008, ha osservato che

“(…) il nuovo rapporto del medico curante psichiatra dr. __________ del

12.7.2008

non documenta nuovi cambiamenti di stato psichico tali da dover procedere

a nuove valutazioni rispettivamente da apportare cambiamenti alle osservazioni

e giustificazioni di IL note dall’esame peritale del centro di __________ del

21.1.2008

agli atti. Lo stato clinico è da valutarsi stabile. Ulteriori

valutazioni sono da prevedere dal lato medico assicurativo solo sul lungo

periodo a questo punto non aspettandosi miglioramenti tangibili clinici. (…)”

(doc. AI 146/1).

Il

dr. __________ – circa lo scritto 15 gennaio 2009, indirizzato all’avv. RA 1, con il

quale il dr. __________, visti gli esiti della TAC cervicale del 29.12.2008 che

mostra segni degenerativi senza chiari segni di compressione radicolare o canale

spinale stretto, ha osservato che “(…) questi disturbi possono limitare la mobilità

della colonna cervicale e limitare la paziente nella flessione e nelle

posizioni statiche. La problematica principale (ndr. recte: psichiatrica), come

nel rapporto che le allego del Dr. med. __________ del 12.07.2008 e quello del

15.07

, sono la causa principale dell’inabilità. Tutto questo è stato

valutato da parte del centro __________ con rapporto del 18.1.2008 già in suo

possesso. Dal lato internistico abbiamo come sopraddetto la problematica della

colonna cervicale bassa che limita la paziente nella quotidianità. (…)” (doc.

AI 152/2) –, nelle annotazioni 6 febbraio 2009, ha infine concluso che “(…) la

nuova documentazione radiologica riportata con Rx convenzionali cervicali del

29.12.2008

non differisce in maniera sostanziale dalle rx del 20.9.2001

riportate dal SAM con restringimento e riduzione interspazio discale cervicale

C5/C6 su base degenerativa. Comunque la preponderante patologia (per

limitazioni dell’abilità lavorativa) è quella psichiatrica ed essa è stata ben

controllata e rivalutata in questa revisione AI dalla perizia del centro __________

di __________ che come anche esplicitamente descritto dallo psichiatra è da

considerarsi invariata negli ultimi anni. Queste osservazioni da parte

dell’avv. di parte non permettono a mio giudizio di obiettivare variazioni

sostanziali dello stato di salute che motivino ulteriori accertamenti clinici

ai fini dell’AI. (…)” (doc. AI 154/1).

Viste

le risultanze mediche appena esposte, l’Ufficio AI, con decisione 16 luglio

2009.

(doc. AI 156/1-4), preavvisata con progetto 4 dicembre 2008 (doc. AI

147/1-3), ha rifiutato la domanda di aumento della rendita.

2.9

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,

DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 1994, pag.

332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001.

pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato

si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette

già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico

curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

qui evidenziato che in una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata

in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici

regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

4.2

Sinn und Zweck des im Rahmen der 5. IV-Revision

(Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006; AS 2007 5129 ff.) neu geschaffenen, seit 1.

Januar 2008 in Kraft stehenden und vorliegend anwendbaren Art. 59 Abs. 2bis IVG

sowie des neu gefassten Art. 49 IVV liegen darin, dass die IV-Stellen zur Beurteilung

der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und Ärztinnen

zurückgreifen können. Diese sollen aufgrund ihrer speziellen

versicherungsmedizinischen Kenntnisse für die Bestimmung der für die

Invalidenversicherung massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der

Versicherten verantwortlich sein. Damit soll eine konsequente Trennung der

Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten (Heilbehandlung) und

Sozialversicherung (Bestimmung der Auswirkungen des Gesundheitsschadens)

geschaffen werden. Die RAD bezeichnen die zumutbaren Tätigkeiten und die

unzumutbaren Funktionen unter Angabe einer allfälligen medizinisch begründeten

zeitlichen Schonung. Damit soll im Hinblick auf eine erfolgreiche Eingliederung

eine objektivere Festlegung der massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit

der Versicherten ermöglicht werden. Gestützt auf die Angaben des RAD hat die

IV-Stelle zu beurteilen, was einer versicherten Person aus objektiver Sicht

noch zumutbar ist und was nicht (Botschaft vom 23. Juni 2005 zur Änderung des

Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [5. Revision], BBl 2005 4572 zu

Absatz 2 und 4577 Ziff. 2.2.1 zu Art. 7 Absatz 2; vgl. auch Protokolle der

Sitzungen der nationalrätlichen und ständerätlichen Kommissionen für soziale

Sicherheit und Gesundheit vom 11.-13. Januar 2006, S. 98 ff., resp. vom 29./30.

Mai 2006, S. 62 f.; Beatrice Breitenmoser, Die Antworten des Gesetzgebers in

der 4. und 5. IVG-Revision: Die zentralen Punkte der beiden Revisionen, in: Die

5.

IVG-Revision: Kann sie die Rentenexplosion stoppen?, 2004, S. 108 f.; Ralf

Kocher, Ausblick auf die 5. IV-Revision, in: Invalidität im Wandel, 2005, S.

45; Ueli Kieser, Entwicklungen im Rahmen der 5. IV-Revision, HILL 2007 Fachartikel

Nr. 7, S. 5; ebenso, wenn auch rechtspolitisch kritisch, Hardy Landolt,

Auswirkungen der 5. IVG-Revision auf die Schadenminderungspflicht,

Personen-Schaden-Forum 2007, S. 239 ff., und Thomas Locher, Stellung und

Funktion der Regionalen Ärztlichen Dienste [RAD] in der Invalidenversicherung

[IV], in: Medizinische Gutachten, 2005, S. 65 f.).

4.3

4.3.1

Auch auf Stellungnahmen der RAD kann indessen nur

abgestellt werden, wenn sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an

einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I

694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Sie müssen insbesondere in Kenntnis der

Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der

medizinischen Situation und Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen

sind zu begründen (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352). Die RAD-Ärzte müssen sodann

über die im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen

verfügen (Urteile I 142/07 vom 20. November 2007 E. 3.2.3 und I 362/06 vom 10.

April 2007 E. 3.2.1). Bezüglich dieser materiellen und formellen Anforderungen

sind sie im Beschwerdefall gerichtlich überprüfbar (vgl. hiezu Protokoll der

Sitzung der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates

vom 11.-13. Januar 2006, S. 101).

Nicht zwingend erforderlich ist, dass die versicherte

Person untersucht wird. Nach Art. 49 Abs. 2 IVV führt der RAD für die

Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs nur «bei

Bedarf» selber ärztliche Untersuchungen durch. In den übrigen Fällen stützt er

seine Beurteilung auf die vorhandenen ärztlichen Unterlagen ab (BBl 2005 4572

zu Absatz 2). Das Absehen von eigenen Untersuchungen ist somit nicht an sich

ein Grund, um einen RAD-Bericht in Frage zu stellen. Dies gilt insbesondere,

wenn es im Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden medizinischen

Sachverhalts geht und die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten

Person in den Hintergrund rückt (Urteil I 1094/06 vom 14. November 2007 E.

3.1.1

in fine mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 54 E. 2e und f S. 57 f.).

4.3.2

Im Übrigen hat die Rechtsprechung bereits unter

der bis 31. Dezember 2007 geltenden Rechtslage erkannt, dass Berichte regionaler

ärztlicher Dienste materiell Gutachtensqualität haben können (vgl. etwa Urteil

des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2; vgl. auch

SVR 2008 IV Nr. 13, I 211/06 E. 5.2). Trifft dies zu, haben sie beweisrechtlich

keinen geringeren Rang als etwa ein MEDAS-Gutachten (Urteil 9C_773/2007 vom 23.

Juni 2008 E. 5.3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 827/05 vom 18.

Oktober 2006 E. 3.2; vgl. auch Urteil 9C_657/2007 vom 12. Juni 2008 E. 3.2).

Nach dem soeben ergangenen Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 haben

RAD-Untersuchungs-berichte, sofern sie den erwähnten materiellen und formellen

Anforderungen (E. 4.3.1 hievor) genügen, einen vergleichbaren Beweiswert wie

ein anderes Gutachten (BGE 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3.2 mit weiteren

Hinweisen).

Nach der kraft Art. 55 ATSG sinngemäss anwendbaren

Rechtsprechung zu Art. 12 lit. e VwVG wird mit Gutachten von Sachverständigen

gestützt auf besondere Sachkenntnis Bericht über die Sachverhaltsprüfung und

-würdigung erstattet (BGE 132 II 257 E. 4.4.1 S. 269). Wann eine solche medizinische

Expertise vorliegt, beurteilt sich im Einzelfall aufgrund der

verfahrensmässigen Bedeutung und des Inhalts der ärztlichen Meinungsäusserung.

Eine generelle, schematische, formalen Gesichtspunkten folgende Abgrenzung ist

nicht möglich (BGE 122 V 157 E. 1b S. 160). Immerhin handelt es sich in der

Regel da um ein Sachverständigengutachten, wo ein Arzt im Hinblick auf den

Abschluss eines Versicherungsfalles beauftragt wird, einen auf den gesamten

medizinischen Akten und allenfalls eigenen Untersuchungen beruhenden

zusammenfassenden Bericht zu erstatten (Urteil U 65/06 vom 14. Februar 2007 E.

2.2

mit Hinweisen; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 91/95 vom 9. März 1998 E. 3c).

(…)" (SVR 2009 IV Nr. 56, consid. 4.2 e 4.3, pag.

175-176)

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni.

In

DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.10

Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del __________,

dr. __________ e dr. __________, i quali – posta la

diagnosi, con ripercussione sulla capacità lavorativa, di “(…) Sindrome depressiva

ricorrente, attuale episodio di gravità media (ICD-10: F 33.1) (…)” e, senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa, di “(…) Tratti di personalità

isteriforme (…)” (doc. AI 133/6) – hanno concluso per un’inabilità lavorativa del 50% in qualsiasi

attività (doc. AI 133/7, cfr. consid. 2.8).

Va

qui innanzi tutto rilevato che il dr. __________, nel rapporto 15 luglio 2007

(doc. AI 116/1-2), da una parte non ha motivato debitamente per quali precise ragioni

l’evoluzione presentata dalla paziente sarebbe peggiorata rispetto alla perizia

10.

maggio 2005 del SAM, dall’altra ha sostenuto che “(…) durante le visite nel

mio studio ho potuto constatare un quadro psicopatologico altamente evocatorio

non solo di un disturbo algico somatoforme, ma anche di una grave patologia depressiva,

associata ad uno stato regressivo grave, e ad una sindrome di aggravamento

psicogeno, già rilevati nella perizia del 2005. Questi ultimi disturbi

sono però indici, a mio avviso, della presenza collaterale di un grave disturbo

della personalità, che si può già inferire leggendo le parti descrittive della

perizia generale, psichiatrica e anche reumatologica fatta dal SAM nel

2004-2005. (…)” (doc. AI 116/2, la sottolineatura è del redattore).

Dunque,

a prescindere dal fatto che il dr. __________ parla di gravi disturbi della

personalità senza tuttavia porre una diagnosi esatta secondo l’ICD, in ogni

caso gli stessi risulterebbero già presenti al momento della perizia del SAM e,

pertanto – oltretutto non conoscendone l’esatta natura e la loro evoluzione –,

nemmeno è possibile ritenere un peggioramento degli stessi.

Quanto

agli elementi, ritenuti importanti dal dr. __________ per una corretta valutazione

psicologica ed esistenziale della situazione e meglio: la perdita della figlia

primogenita di 4 mesi, il rinvio del figlio di 5 anni in __________ e la tossicomania

dello stesso figlio iniziata nel 1999 (cfr. consid. 2.8 e il doc. AI 116/2 riprodotto

in esteso), questo Tribunale rileva che nella procedura sfociata nella STCA del

31.

gennaio 2006 – a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dal vicepresidente

del TCA al SAM (doc. AI 100/1-2 e 107/1-4) – il dr. __________, FMH

in psichiatria e psicoterapia, aveva già risposto che “(…) se fossi stato a

conoscenza di questi due elementi anamnestici (ndr.: si riferisce alla morte

della primogenita e alla tossicodipendenza del figlio) la conclusione diagnostica

sarebbe stata identica. Il fatto di ricordarsi in un secondo tempo di

questi due dati anamnestici conferma soltanto la tendenza manipolativa del

soggetto, come del resto abbiamo potuto vedere in occasione dell’esame

peritale. […] I disturbi depressivi, nonché l’alterazione dell’emotività o

della condotta nell’ambito del disturbo dell’adattamento hanno proprio la caratteristica

di essere presentati in una maniera tipica mediante il racconto delle

sofferenze, delle ingiustizie subite e dei vari fattori stressanti nonché con

un equivalente somatoforme della loro inesprimibile sofferenza. Nel caso

specifico in più è stata osservata una forma isteriforme con una chiara

tendenza di giustificare la propria incapacità lavorativa con una grave malattia

fisica senza poter oggettivare gli elementi di supporto di un disturbo

affettivo in forma di disturbo depressivo maggiore. (…)” (doc. AI 107/3-4, la

sottolineatura è del redattore).

Anche

dal rapporto 12 luglio 2008 del dr. __________ non è possibile evincere un

peggioramento dello stato valetudinario. Lo specialista si è limitato infatti

ad attestare che un tentativo di terapia farmacologica più intensivo – così

come suggerito dai periti del __________ nella perizia 18 gennaio 2008 – ha

dovuto essere sospeso a causa degli effetti secondari precisando tuttavia che

“(…) lo stato clinico da me descritto nell’ultima lettera è quindi da

considerarsi come invariato. (…)” (doc. AI 144/1). Al riguardo il dr. __________,

nelle annotazioni 6 novembre 2008, ha concluso che “(…) il nuovo rapporto del

medico curante psichiatra dr. __________ del 12.7.2008 non documenta nuovi

cambiamenti di stato psichico tali da dover procedere a nuove valutazioni

rispettivamente da apportare cambiamenti alle osservazioni e giustificazioni di

IL note dall’esame peritale del centro di __________ del 21.1.2008 agli atti.

Lo stato clinico è da valutarsi stabile. Ulteriori valutazioni sono da

prevedere dal lato medico assicurativo solo sul lungo periodo a questo punto

non aspettandosi miglioramenti tangibili clinici. (…)” (doc. AI 146/1).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto 7

settembre 2009, indirizzato all’avv. RA 1, nel quale il dr. __________ – evidenziando

che anche i periti del __________ avevano osservato che “(…) “Il quadro

psicopatologico attuale risulta sovrapponibile a quello evidenziato durante la

valutazione del dr. __________, nel mese di maggio 2004, che riteneva l’A. assicurata

inabile al lavoro nella misura del 50%. Tuttavia, se un adattamento della terapia

psicofarmacologica non consentisse di ottenere un miglioramento del quadro

clinico, la cronicizzazione, in parte già avvenuta, potrebbe condurre ad

un’incapacità lavorativa del 100%.” (…)” (doc. B) – ha ravvisato

una contraddizione tra la decisione amministrativa e il fatto che la prova durante

6.

settimane di una delle farmacologie consigliate dai periti del __________ ha

dovuto essere interrotta per importanti effetti secondari.

Questo

Tribunale rileva che il dr. __________ si è limitato a provare una sola volta

e nemmeno ha tentato le diverse terapie farmacologiche indicate dai periti

del __________ nella perizia 18 gennaio 2008: “(…) E’ possibile che una

terapia antidepressiva più incisiva, a base di serotoninergici, per un periodo

di tempo sufficiente e fino al dosaggio massimo prescrivibile o, in

alternativa, una terapia antidepressiva a base di Venlafaxina o Duloxetina,

possa portare ad un miglioramento delle condizioni psichiche. (…)” (doc. AI

133/7).

Al

riguardo, il dr. __________ e la dr.ssa __________, entrambi medici SMR, nelle

annotazioni 28 settembre 2009, hanno concluso: “(…) viene riconfermata la sua

valutazione già precedentemente espressa d’una IL completa. Lo stato clinico

viene descritto come invariato rispetto all’ottobre 2006, inizio della presa a

carico. Viene in particolare riferito che la messa in atto di un solo tentativo

di sostituzione della terapia in atto tra quelle proposte nella perizia del

Centro __________ del 18.1.2008 (terapia a base di serotoninergici, per un

periodo di tempo sufficiente e fino al dosaggio massimo prescrivibile o, in

alternativa, una terapia antidepressiva a base di Venlafaxina o Duloxetina) è

stata interrotta a causa di effetti collaterali e quindi è stata rimpostata la

farmacoterapia precedente. Lo stato clinico risulta essere invariato come sostenuto

dallo psichiatra curante; l’attuale documentazione medica non modifica le

precedenti conclusioni. (…)” (IV/Bis).

Per

quanto riguarda infine alle patologie somatiche è bene osservare come il dr. __________,

FMH in medicina interna e medicina manuale, negli scarni rapporti 9 dicembre

2008, 7 e 15 gennaio 2009 (doc. AI 148/1, 150/3 e 152/2), non ha attestato

debitamente un peggioramento della situazione valetudinaria da un punto di

vista somatico. Il dr. __________, medico consulente in radiologia, nell’esame

della radiografia della colonna cervicale (in due proiezioni) del 29.12.2008

(doc. AI 152/3) non si è espresso sulla capacità lavorativa dell’assicu-rata.

Al

riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 6 febbraio 2009, ha, in particolare,

concluso che “(…) la nuova documentazione radiologica riportata con Rx convenzionali

cervicali del 29.12.2008 non differisce in maniera sostanziale dalle rx del

20.9.2001

riportate dal SAM con restringimento e riduzione interspazio discale

cervicale C5/6 su base degenerativa. (…)” (doc. AI 154/1).

In

conclusione, rispecchiando la perizia psichiatrica del __________ tutti i

criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.9) e non essendo nemmeno documentato un peggioramento delle patologie

somatiche, a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto la situazione valetudinaria invariata

e pertanto respinto la domanda di aumento della rendita.

La

domanda di una perizia pluridisciplinare giudiziaria per determinare le conseguenze

invalidanti delle patologie della ricorrente va disattesa. Va qui ricordato

che, quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltugsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

Va

qui fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di revisione. Il presente

giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti

dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla

data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere

cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4)

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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