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Decisione

32.2009.166

Revisione del diritto alla rendita

26 gennaio 2010Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

I periti hanno rilevato che dal punto di vista psichico

e fisico l’assicurato risulta totalmente inabile nella professione di

orologiaio, precisando tuttavia che tale inabilità è di tipo temporaneo,

essendo legata alle alterazioni cutanee conseguenza dell’automanipolazione,

cessando la quale si assisterebbe ad una regressione quasi completa. I periti

hanno invece ritenuto l’assicurato abile al 75% in attività leggere adeguate.

Il dr. __________ nella sua valutazione dermatologica

30 marzo 2005 ha ben spiegato che la patologia dell’assicurato consiste in una

dermatite, a causa della quale la pelle delle mani “comincia a crescere e a

spellarsi, inizialmente intorno alle unghie, poi sempre con maggiore

diffusione. In quel momento inizia la manipolazione, che avviene

quotidianamente con una pinzetta da orologiaio. Il paziente strappa meticolosamente

la pelle e poi in modo progressivo la cuticola, la placca ungueale e – da ultimo

– parte del letto ungueale”. Il perito ha poi aggiunto che nel corso degli

anni l’assicurato ha consultato una lunga serie di dermatologi ed è stato

degente dal 6 aprile 2001 al 10 aprile 2001 presso il reparto di dermatologia

dell’Ospedale __________ di __________, poi dal 18 febbraio 2002 al 27 febbraio

2002 presso la Clinica __________ dell’Ospedale __________ di __________: tutti

gli specialisti interpellati hanno posto la diagnosi di dermatite

tossico-irritativa alle mani probabilmente di origine artefatta, accompagnata

da paronichia cronica alle mani e onicopatia. Il dr. __________ ha quindi

concluso che “a distanza di quattro anni dall’inizio della sintomatologia

l’automanipolazione è il movente necessario e unico alla persistenza della patologia”,

che provoca l’incapacità di eseguire lavori fini, anche nelle attività quotidiane,

rendendo l’assicurato totalmente inabile al lavoro in attività professionali in

cui risulta particolarmente importante il senso tattile e i movimenti fini,

come quella di orologiaio. Il perito ha comunque tenuto a precisare che tale

inabilità è di carattere temporaneo, legata ad alterazioni cutanee conseguenza

dell’automanipolazione (doc. AI 46 14-17).

Nella sua valutazione psichiatrica 19 marzo 2005 il dr.

__________ ha rilevato che l’assicurato si sente frustrato a causa della

refrattarietà delle cure dermatologiche, situazione che lo spinge a ricorrere

più volte al giorno alle medicazioni e alle operazioni di ablazione delle

pellicine attorno alle dita, senza che egli possa astenersi da tale tipo di

manipolazioni. Lo psichiatra ha potuto notare che dal profilo della personalità

l’assicurato ha delle linee caratteriali rigide, è conservatore, orgoglioso, polarizzato

sulle sue vedute in particolare per quanto concerne l’attitudine terapeutica

nei confronti della patologia dermatologica. Il dr. __________ è giunto alla

conclusione che l’assicurato presenti un disturbo anancastico della personalità

(ICD 10-F 60.5), che lo rende inabile al lavoro al 20% (doc. AI 46 18-21).

Il dr. __________, infine, nella sua valutazione

ortopedica 14 aprile 2005, ha riscontrato una sindrome vertebrale cervicale e

cervico-brachiale, oltre ad una periartropatia omero-scapolare: tali affezioni,

a suo giudizio, si ripercuotono sull’assicurato rendendolo inabile al 50% nella

sua professione di orologiaio. Il perito ha giustificato la diminuzione della

capacità lavorativa con la ridotta caricabilità del rachide cervicale nel

mantenimento di posizioni statiche e con la ridotta caricabilità delle spalle nelle

posizioni e nei movimenti all’altezza e sopra l’orizzontale. Il dr. __________

ha poi precisato che in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti

funzionali, l’assicurato sarebbe abile al 75% (doc. AI 46 22-26). Il perito ha

inoltre precisato che “tenuto conto della natura degenerativa delle

alterazioni presentate dall’assicurato, con riferimento al quadro clinico attuale,

non ritengo esservi degli elementi di giudizio che permettano di prevedere con

sufficiente attendibilità un cambiamento significativo a corto-medio termine

della situazione attuale” (doc. AI 46-25).

Questo TCA non ha motivo per scostarsi dalla valutazione

specialistica del SAM, dettagliata ed approfondita, che non è stata smentita da

altri certificati da parte di medici specialisti attestanti un peggioramento

delle sintomatologie del ricorrente.

Al riguardo, infatti, non può essere ritenuto siccome

concludente quanto attestato in data 30 settembre 2005 dal dr. __________, a

mente del quale la dermatite dell’assicurato, di natura sconosciuta, o esiste realmente,

o è provocata dall’automanipolazione dell’assicurato: in entrambe le

eventualità, sia la malattia fisica, sia quella psichica devono essere

considerate invalidanti al 50% (doc. AI 53-11). Tale parere è sconfessato dalla

perizia del SAM, in cui i periti hanno accuratamente vagliato sia la

problematica dermatologica, sia quella psichiatrica, giungendo alla

conclusione, supportata da valide motivazioni, di una, temporanea, inabilità

totale nell’attività di orologiaio e di una abilità lavorativa del 75% in

attività leggere adeguate.

La valutazione pluridisciplinare del SAM non può

nemmeno essere messa in dubbio dal rapporto 30 novembre 2005 del Servizio

cantonale di dermatologia dell’Ospedale __________ di __________, in cui il dr.

__________, ribadendo la diagnosi precedentemente posta, in occasione di un

ricovero nel 2001, di dermatite tossico-irritativa alle mani probabilmente di

origine artefatta in un contesto di paronichia cronica alle mani, ha rilevato

di avere spiegato al paziente che ben difficilmente si potrà controllare questa

dermatosi fintanto che egli continua a manipolarla, proponendogli di sottoporsi

ad una cura, attraverso un piano terapeutico ben stabilito, al quale egli

dovrebbe attenersi (doc. Vbis). Tale rapporto medico non apporta quindi nuovi

elementi rispetto a quanto approfonditamente valutato nella perizia SAM 13

maggio 2005, che deve quindi essere pienamente confermata.

In conclusione, le certificazioni prodotte

dall’assicurato a sostegno di un peggioramento delle sue condizioni di salute

non forniscono elementi che da un lato permettano di ritenere in maniera convincente

ed oggettivabile un’evoluzione della situazione dermatologica-ortopedica-psichica

e di sostanziare quindi l’attuale esistenza di un’incapacità lavorativa

superiore a quella precedentemente accertata, dall’altro che giustifichino

l’esperimento di ulteriori indagini mediche.

Per inciso, va osservato che in sede di ricorso

l’assicurato ha preannunciato di aver deciso di privatamente sottoporsi in data

11 ottobre 2005 a due visite specialistiche presso la dr.ssa __________ e la

dr.ssa __________ e che le relative valutazioni specialistiche avrebbero fatto

parte integrante dell’atto di ricorso. L’assicurato non ha tuttavia mai fatto

pervenire tali preannunciati rapporti medico-specialistici a questo Tribunale,

nonostante il termine impartito per presentare eventuali ulteriori mezzi di

prova (doc. IV).

(…)" (doc. AI 60/17-19)

Il

dr. __________ e il dr. __________, capo clinica rispettivamente medico assistente

della Dermatologische __________ dell’Ospedale __________ di __________, nel

rapporto 21 maggio 2008 indirizzato al dr. __________ (doc. AI 74/10-11), hanno

posto la diagnosi di “(…) Hyperkeratotische/rhagadiforme z.T. mechanische Dermatitis

der Hände bds. (…)” e non si sono espressi sulla capacità lavorativa.

Il

dr. __________, FMH in dermatologia e malattie a trasmissione sessuale, negli

attestati medici 17 ottobre e 28 novembre 2008, poste le diagnosi di “(…) dermatite

tossico-irritativa alle mani con forte componente artificiale si base di paronichia

cronica alle mani (…)” (doc. AI 74/12) e “(…) forte dermatite

tossico-irritativa, di tipo ipercheratotico-ragadiforme con in parte componente

meccanica (…)” (doc. AI 81/3), non si è espresso sulla capacità lavorativa e,

osservato che qualunque sia la causa della dermatosi essa interessa in maniera

grave e invalidizzante il paziente, ha concluso che “(…) ideale sarebbe la

rivalutazione del caso nell’ambito di una perizia dermatologica approfondita

(…)” (doc. AI 81/3).

Al

riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 12 novembre 2008 e 15 gennaio

2009, ha concluso che “(…) l’attuale quadro descritto nei rapporti di __________

e del dr. __________ corrisponde in pratica esattamente a quello già

riscontrato in occasione della valutazione dermatologica in ambito SAM del 2005

(vedi pagina 2 rapporto dr. __________ del 30.3.2005): mancanza delle unghie

ecc. In conclusione stato di salute invariato in particolare rispetto alla

perizia SAM del 2005. (…)” (doc. AI 77/2) e che “(…) per quanto concerne il

lato dermatologico si conferma la precedente presa di posizione, ossia si

conferma la situazione clinica invariata. Già in occasione della perizia del

SAM del 2005 l’attività di orologiaio era stata ritenuta non più esigibile.

(…)” (doc. AI 86/1).

Viste

le risultanze appena evidenziate questo Tribunale deve innanzi tutto escludere

che a causa dei suoi diversi problemi di salute di natura somatica all’assicurato

vada riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio 2000 come da

lui preteso.

Questo

vale a maggiore ragione ritenuto che l’assicurato non ha prodotto alcuna

documentazione medica di cui non fossero a conoscenza i periti del SAM e

nemmeno ha dimostrato validamente che da allora è insorto un peggioramento

della situazione somatica.

D’altra

parte, lo si ribadisce, anche se ne ha avuto la possibilità l’assicurato non ha

impugnato la STCA del 7 settembre 2006 (doc. AI 60/1-20) e nemmeno la

comunicazione 27 febbraio 2007 (doc. AI 66/1-2), con la quale l’Ufficio AI

aveva confermato il diritto alla mezza rendita, è stata contestata.

Quanto

all’aspetto extra somatico –

ricordato che già nella STCA del 7 settembre 2006 (doc.

AI 60/1-20) questo Tribunale aveva rilevato che “(…) per

inciso, va osservato che in sede di ricorso l’assicurato ha preannunciato di

aver deciso di privatamente sottoporsi in data 11 ottobre 2005 a due visite specialistiche presso la dr.ssa __________ e la dr.ssa __________ e che le relative

valutazioni specialistiche avrebbero fatto parte integrante dell’atto di

ricorso. L’assicurato non ha tuttavia mai fatto pervenire tali preannunciati

rapporti medico-specialistici a questo Tribunale, nonostante il termine impartito

per presentare eventuali ulteriori mezzi di prova (doc. IV). (…)” (doc. AI

60/19) – il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nei rapporti

medici 22 dicembre 2008 e 12 gennaio 2009 (doc. AI 83/3-4 e 82/1-3), osservato

che ha iniziato a seguire l’assicurato dall’8 ottobre 2008 e posta la diagnosi

di “(…) sindrome delirante persistente (ICD-10;F22.0) – sindrome depressiva

ricorrente (ICD-10;F33.1) (…)” (doc. AI 82/2 e 83/4) – non si è

espresso sulla capacità lavorativa.

In

simili circostanze questo Tribunale non può dunque che fare proprie le conclusioni

dei periti del CPAS, dr. __________ e dr.ssa __________, secondo i quali “(…) pur persistendo il disturbo da diversi anni, lo si ritiene

accertato come tale a partire dalla presa a carico da parte del dr. __________

(08.10.2008). […] Il disturbo presentato compromette totalmente (100%)

qualsiasi attività lavorativa, anche che non coinvolga l’uso delle mani, per i

motivi sopra indicati. (…)” (doc. AI 97/9-10).

Questo

vale a maggiore ragione ritenuto che, vista l’assenza di qualsivoglia documentazione

specialistica agli atti, non appare possibile effettuare una valutazione

retroattiva della capacità lavorativa da un punto di vista psichiatrico posteriore

alla perizia del SAM del maggio 2005. Va qui ricordato che nel

caso di una valutazione retrospettiva della capacità lavorativa di un

assicurato, in assenza di più attendibili elementi, va data particolare

importanza alle certificazioni rese dal medico curante (su questo punto vedi

Boltshauser, “Invaliditäts-bemessung bis zur feststehenden Dauerinvalidität”

in: Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung, Band 45, St. Gallen

1999).

2.12. Visto

tutto quanto precede – considerato che un peggioramento della situazione extra

somatica tale da giustificare una incapacità lavorativa totale è stato accertato

dal mese di ottobre 2008 – è a ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto al ricorrente

il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio 2009 (art. 88a cpv. 2 OAI) al 31 luglio 2009 (mese in cui ha compiuto i 65 anni).

La

decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.

2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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