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Decisione

32.2009.168

UAI ha correttamente calcolato la scala di rendita applicabile per il calcolo della rendita spettante all'assicurata e ha inoltre correttamente proceduto ad una compensazione interna per prestazioni P

18 novembre 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

1.7. Pendente

causa, il TCA ha richiamato dalla Cassa __________ gli atti relativi alla

ricorrente (cfr. doc. VII + bis).

in

diritto

In ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’amministrazione ha, da una parte, determinato correttamente

la scala di rendita applicabile per il calcolo della rendita spettante

all’interessata e, d’altra parte, se ha proceduto in maniera corretta alla

compensazione interna concernente la PC.

2.3. Periodo di contribuzione

2.3.1. A seconda che l'assicurato

abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo

periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad

una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire

ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una

scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).

Il periodo di

contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di

contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1

LAVS).

Secondo l’art. 29 ter cpv.

2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

- una persona ha pagato i

contributi (lett. a);

-

il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio

del contributo minimo (lett. b);

-

possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett.

c).

2.3.2. Le "Directives concernant

les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et

invalidité fédérale”, valide dal 1° gennaio 2003 (Stato 1° gennaio 2007), alla

cifra 5629 prevedono che:

" Si

une modification du degré de l’invalidité influe également le droit à la rente

(rente entière, trois-quarts de rente, demi-rente ou quart de rente), les mêmes

bases de calcul que celles applicables à la rente versée jusque là continuent

de s’appliquer à la nouvelle rente (échelle de rentes et revenu annuel moyen

déterminant). Si l’autre conjoint est également au bénéfice d’une rente, il y a

lieu de réexaminer le plafond.”

2.3.3. Come

correttamente indicato dall’UAI nella risposta di causa (cfr. doc. IV),

l’assicurata, con decisione del 13 marzo 2002 - cresciuta, incontestata, in

giudicato - è stata posta al beneficio di una mezza rendita di invalidità di

fr. 237 mensili (ai quali andava aggiunta una rendita semplice per figli di fr.

95 mensili), a partire dal 1° giugno 1998, calcolata dalla Cassa in base alla

scala delle rendite n° 12, una durata contributiva di 6 anni 2 mesi ed un

reddito annuo medio di fr. 52'536 (cfr. doc. VII/bis e allegati).

Dal 1°

gennaio 1999 il reddito annuo medio è stato ridefinito e ridotto a fr. 45'828 in applicazione delle norme di ripartizione dei redditi coniugali (splitting) a seguito dello

scioglimento per divorzio del matrimonio dell’assicurata in data 16 dicembre

1998, di modo che l’assicurata aveva diritto ad una mezza rendita di invalidità

di fr. 226 mensili (ai quali andava aggiunta una rendita semplice per figli di

fr. 91 mensili) dal 1° gennaio 1999 e di fr. 232 mensili (ai quali andava

aggiunta una rendita semplice per figli di fr. 93 mensili) dal 1° gennaio 2001 (cfr.

doc. VII/bis e allegati).

Questo

modo di procedere della Cassa, che peraltro non è stato oggetto di contestazione

da parte dell’interessata, è corretto.

In sede

di revisione, con decisione del 20 agosto 2009, l’assicurata è stata posta dall’UAI

al beneficio di una rendita intera di invalidità, per un grado del 100%, a

decorrere dal 1° marzo 2007.

Per

determinare la prestazione spettante all’assicurata, l’amministrazione ha

quindi ritenuto che, come indicato nella risposta di causa, “i parametri della

mezza rendita sono risultati determinanti anche per la fissazione della rendita

intera, i cui elementi sono parte integrante della decisione: scala delle

rendite n° 12 (rendita parziale), reddito annuo medio determinante fr. 51'984

(stato 1.1.2009) e durata contributiva computabile 6 anni e 2 mesi” (cfr. doc.

IV).

Il

patrocinatore dell’interessata ha contestato la decisione dell’amministrazione

e in particolare la correttezza della durata contributiva computata, indicando

che “l’assicurata ritiene non essere stati conteggiati anche gli anni

posteriori al 1° giugno 1998, anni per i quali ha pagato dei contributi” (doc.

I).

Vista

questa contestazione del patrocinatore, l’UAI ha ritenuto opportuno richiedere

una presa di posizione al Servizio rendite della Cassa (cfr. scritto del 3

settembre 2009 allegato al doc. VII/bis).

Con

scritto del 7 settembre 2009, il calcolatore incaricato ha risposto:

"

Il calcolo della rendita si basa sul primo

evento assicurativo della persona. In questo caso specifico la signora RI 1

è stata posta al beneficio di una rendita di invalidità a partire dal 1°

giugno 1998 e fino allora ha lavorato per una durata di anni 6 e mesi 2

(chiusura in dicembre dell’anno prima).”

Considerandi

(scritto del 7 settembre 2009 allegato al doc.

VII/bis, sottolineature della redattrice).

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA, contrariamente a quanto preteso dall’avv. RA 1, non può

che considerare corretta la durata contributiva presa in considerazione

dall’amministrazione.

Va

infatti evidenziato che, conformemente a quanto indicato nella direttiva citata

al consid. 2.3.2., è a giusta ragione che l’amministrazione, per stabilire

l’ammontare della rendita intera alla quale ha ora diritto l’assicurata a

seguito dell’aumento del suo grado di invalidità (dal 50% al 100%) stabilito in

sede di revisione, si sia basata sugli stessi elementi di calcolo che erano

stati utilizzati nella determinazione della mezza rendita di invalidità versata

in precedenza.

Come

visto, in occasione della decisione del 13 marzo 2002, l’assicurata ha

beneficiato di una prestazione mensile di fr. 237 nel 1998 e di fr. 226 mensili

a partire dal 1° gennaio 1999, stabilite sulla base della scala delle rendite

n° 12, di un reddito determinante di fr. 52’536 per il 1998 e di fr. 45’828 per

il 1999 (a seguito del divorzio) e di una durata contributiva computabile di

6.

anni e 2 mesi (cfr. doc. VII/bis e allegati, sottolineatura della

redattrice).

Questa

decisione non è stata contestata dall’assicurata ed è cresciuta, incontestata,

in giudicato.

Sulla

base degli stessi parametri – vale a dire tenendo conto della scala delle

rendite n° 12, di un reddito determinante, aggiornato al 2009, di fr. 51'984 e

di una durata contributiva computabile di 6 anni e 2 mesi – l’amministrazione,

nella decisione impugnata, ha quindi correttamente attribuito all’assicurata

una rendita intera di invalidità di fr. 497 mensili dal marzo 2007 e di fr. 512

mensili dal gennaio 2009 (cfr. doc. A e doc. VII/bis e allegati).

Essendo

il calcolo corretto, esso va di conseguenza confermato da parte di questo

Tribunale.

2.4

Occorre ora

esaminare l’altra censura ricorsuale, concernente la compensazione interna

operata dall’amministrazione riguardo a prestazioni PC percepite in eccedenza.

2.4.1

L’art. 20 cpv.

2.

lett. b LAVS prevede che possono essere compensati

con prestazioni scadute “i

crediti per la restituzione di prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità”.

2.4.2

Nel caso di

specie, con decisione del 13 marzo 2007, la Cassa __________ ha posto

l’assicurata al beneficio di una prestazione complementare alla rendita AI a

partire dal 1° novembre 2006 (cfr. doc. VII/bis e allegati).

Questa

decisione è stata presa sulla base, tra l’altro, della mezza rendita di

invalidità percepita dall’assicurata nel 2006 (cfr. Tabella di calcolo PC, doc.

VII/bis e allegati).

Dato

tuttavia che, con decisione del 20 agosto 2009, l’assicurata è stata posta, a

partire dal marzo 2007, al beneficio di una rendita intera di invalidità, in

luogo della mezza rendita versatale in precedenza, l’amministrazione,

conformemente a quanto stabilito dall’art. 20 cpv. 2 lett. b LAVS, ha proceduto

ad un nuovo calcolo della PC spettante all’assicurata, stabilendo una

compensazione di fr. 6'992 per importi PC versati in eccedenza.

Con il

ricorso, il patrocinatore dell’assicurata ha contestato il calcolo relativo

alla compensazione interna di fr. 6'992 concernente la PC, chiedendo che “venga

dettagliatamente giustificato dall’Ufficio AI” (doc. I).

A fronte

di questa contestazione, l’avv. __________ del Servizio giuridico dell’UAI ha

chiesto al Servizio rendite e indennità della Cassa una presa di posizione

(cfr. scritto del 25 settembre 2009, allegato al doc. VII/bis).

La

risposta, datata 6 ottobre 2009 (cfr. scritto del 6 ottobre 2009, allegato al

doc. VII/bis), è stata poi integralmente ripresa e riprodotta testualmente nella

risposta di causa dell’UAI, del seguente tenore:

"

(…)

Con la concessione di importi più elevati

sottoforma di rendite intere sono stati parimenti ridefiniti i calcoli

comportanti l’assegnazione della prestazione complementare e, in presenza di

eventuali importi percepiti in eccedenza (sempre a titolo di prestazione

complementare), questi possono essere recuperati mediante compensazione con gli

arretrati della rendita d’invalidità (art. 20 cpv. 2 lett. b LAVS).

Nel caso concreto, il calcolo (in dettaglio) che

ha portato alla compensazione interna di fr. 6'992 è il seguente:

PC di diritto (secondo nuovo calcolo)

Dal 1.03.2007 al 31.12.2007 mesi 10 a fr. 915.- fr. 9'150.-

Dal 1.01.2008 al 31.12.2008 mesi 12 a fr. 915.- fr. 10'980.-

Dal 1.01.2009 al 30.06.2009 mesi 06 a fr. 948.- fr. 5'688.-

Totale fr.

25'818.-

PC percepita

Dal 1.03.2007 al 31.12.2007 mesi 10 a fr. 1’163.- fr. 11'163.-

Dal 1.01.2008 al 31.12.2008 mesi 12 a fr. 1’163.- fr. 13'956.-

Dal 1.01.2009 al 30.06.2009 mesi 06 a fr. 1’204.- fr. 7’224.-

Totale fr.

32'810.-

PC percepita fr.

32'810.-

./. PC di diritto fr.

25'818.-

Eccedenza a favore PC fr.

6'992.-

” --------------

--------------

Visto tutto quanto

precede, le prestazioni assegnate come pure la compensazione interna operata

dall’amministrazione risultano assolutamente corrette e vanno perciò

confermate.”

(Doc. IV)

Appurata la base legale della compensazione richiesta (art. 20

cpv. 2 lett. c LAVS) e la correttezza dei periodi considerati, ritenuto che

all’assicurata va riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal mese di marzo

2007, dall’importo della rendita intera d’invalidità retroattiva va dunque

dedotto quanto versato, in eccedenza, da parte della PC.

A proposito dell’ammontare

di tale compensazione, fissato dalla Cassa in fr. 6'992.--, questo Tribunale si

limita ad osservare che, come riportato nella motivazione della decisione

impugnata ed oggetto della presente vertenza, “per domande sul calcolo e sul

versamento dell’ammontare della rendita voglia rivolgersi alla competente

Cassa di compensazione” (cfr. doc. 241-2, sottolineatura della redattrice).

Il TCA constata che il

patrocinatore dell’interessata, a fronte della risposta di causa contenente il

dettaglio del calcolo operato dalla Cassa in merito alla compensazione

dell’importo della PC versato in eccedenza, non ha formulato ulteriori osservazioni.

2.5

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’assicurata

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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