32.2009.168
UAI ha correttamente calcolato la scala di rendita applicabile per il calcolo della rendita spettante all'assicurata e ha inoltre correttamente proceduto ad una compensazione interna per prestazioni P
18 novembre 2009Italiano14 min
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Numero d'incarto:
32.2009.168
Data decisione, Autorità:
18.11.2009, TCA
Titolo:
UAI ha correttamente calcolato la scala di rendita applicabile per il calcolo della rendita spettante all'assicurata e ha inoltre correttamente proceduto ad una compensazione interna per prestazioni PC percepite in eccedenza
COMPENSAZIONE
PERIODO DI CONTRIBUZIONE
RENDITA
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 20 cpv. 2 let. b LAVS
art. 29 LAVS
art. 32 OAI
art. 52 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.168
cr/sc
Lugano
18 novembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 settembre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 agosto 2009 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1955, di professione infermiera, con decisione del 13 marzo 2002, è stata
posta al beneficio di una mezza rendita d’invalidità dal 1° giugno 1998 (doc.
97 e 98). Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.2. A
conclusione della procedura di revisione del novembre 2003, con decisione del
15 novembre 2004 (doc. 132), poi confermata con decisione su opposizione del 13
ottobre 2005 (doc. 142), l'Ufficio AI ha confermato l’attribuzione
all’assicurata di una mezza rendita di invalidità, ritenendo che non si fosse verificato
alcun peggioramento delle condizioni di salute.
Con
sentenza 32.2005.213 del 21 dicembre 2006 (doc. 162/1-31), il TCA ha annullato
la decisione impugnata, rinviando l'incarto all'Ufficio AI al fine di
approfondire sia l’aspetto psichico, sia quello fisico, tramite l’effettuazione
di una perizia pluridisciplinare (doc. 162-30).
1.3. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, tra cui, conformemente a quanto
stabilito nella sentenza del TCA, una perizia pluridisciplinare affidata al
Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con progetto
di decisione del 14 settembre 2007 (doc. 179/1-2), poi confermato con decisione
del 23 ottobre 2007 (doc. 184/1-3), l’Ufficio AI ha confermato l’attribuzione
di una mezza rendita di invalidità.
Con
sentenza 32.2007.371 del 7 gennaio 2009, il TCA ha annullato la decisione
impugnata, rinviando l'incarto all'Ufficio AI al fine di approfondire l’aspetto
psichico, vista la discordanza esistente tra la valutazione peritale della
dr.ssa __________ e quella dello psichiatra curante, dr. __________, in merito
alle patologie che affliggono l’assicurata e all’influsso che queste hanno
sulla sua capacità lavorativa residua e ritenuta inoltre la presa di posizione
del SMR, il quale si è lui stesso distanziato dalle conclusioni della perizia
amministrativa, indicando che non si giustifica un miglioramento del grado di
invalidità dell’assicurata (cfr. doc. 212/1-42).
1.4. Dopo avere
fatto eseguire, conformemente a quanto richiesto dal TCA, una perizia
psichiatrica presso il Centro peritale per le assicurazioni sociali, con
progetto di decisione del 18 giugno 2009 (cfr. doc. 232/1-3), poi confermato
con decisione del 20 agosto 2009 (cfr. doc. A), l’UAI ha accordato
all’assicurata una rendita intera di invalidità, per un grado AI del 100%, a
partire dal 1° marzo 2007.
1.5. Contro la
decisione del 20 agosto 2009, l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha contestato sia la durata
contributiva computata dall’UAI, pari a 6 anni e due mesi - che a suo avviso
non tiene conto degli anni contributivi effettuati dopo il 1° giugno 1998 – sia
la compensazione interna effettuata, per un importo di fr. 6'992, concernente
la PC (I).
1.6. L’UAI, in
risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
Fatti
1.7. Pendente
causa, il TCA ha richiamato dalla Cassa __________ gli atti relativi alla
ricorrente (cfr. doc. VII + bis).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione ha, da una parte, determinato correttamente
la scala di rendita applicabile per il calcolo della rendita spettante
all’interessata e, d’altra parte, se ha proceduto in maniera corretta alla
compensazione interna concernente la PC.
2.3. Periodo di contribuzione
2.3.1. A seconda che l'assicurato
abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo
periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad
una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire
ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una
scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
Il periodo di
contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di
contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1
LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv.
2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
- una persona ha pagato i
contributi (lett. a);
-
il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio
del contributo minimo (lett. b);
-
possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett.
c).
2.3.2. Le "Directives concernant
les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et
invalidité fédérale”, valide dal 1° gennaio 2003 (Stato 1° gennaio 2007), alla
cifra 5629 prevedono che:
" Si
une modification du degré de l’invalidité influe également le droit à la rente
(rente entière, trois-quarts de rente, demi-rente ou quart de rente), les mêmes
bases de calcul que celles applicables à la rente versée jusque là continuent
de s’appliquer à la nouvelle rente (échelle de rentes et revenu annuel moyen
déterminant). Si l’autre conjoint est également au bénéfice d’une rente, il y a
lieu de réexaminer le plafond.”
2.3.3. Come
correttamente indicato dall’UAI nella risposta di causa (cfr. doc. IV),
l’assicurata, con decisione del 13 marzo 2002 - cresciuta, incontestata, in
giudicato - è stata posta al beneficio di una mezza rendita di invalidità di
fr. 237 mensili (ai quali andava aggiunta una rendita semplice per figli di fr.
95 mensili), a partire dal 1° giugno 1998, calcolata dalla Cassa in base alla
scala delle rendite n° 12, una durata contributiva di 6 anni 2 mesi ed un
reddito annuo medio di fr. 52'536 (cfr. doc. VII/bis e allegati).
Dal 1°
gennaio 1999 il reddito annuo medio è stato ridefinito e ridotto a fr. 45'828 in applicazione delle norme di ripartizione dei redditi coniugali (splitting) a seguito dello
scioglimento per divorzio del matrimonio dell’assicurata in data 16 dicembre
1998, di modo che l’assicurata aveva diritto ad una mezza rendita di invalidità
di fr. 226 mensili (ai quali andava aggiunta una rendita semplice per figli di
fr. 91 mensili) dal 1° gennaio 1999 e di fr. 232 mensili (ai quali andava
aggiunta una rendita semplice per figli di fr. 93 mensili) dal 1° gennaio 2001 (cfr.
doc. VII/bis e allegati).
Questo
modo di procedere della Cassa, che peraltro non è stato oggetto di contestazione
da parte dell’interessata, è corretto.
In sede
di revisione, con decisione del 20 agosto 2009, l’assicurata è stata posta dall’UAI
al beneficio di una rendita intera di invalidità, per un grado del 100%, a
decorrere dal 1° marzo 2007.
Per
determinare la prestazione spettante all’assicurata, l’amministrazione ha
quindi ritenuto che, come indicato nella risposta di causa, “i parametri della
mezza rendita sono risultati determinanti anche per la fissazione della rendita
intera, i cui elementi sono parte integrante della decisione: scala delle
rendite n° 12 (rendita parziale), reddito annuo medio determinante fr. 51'984
(stato 1.1.2009) e durata contributiva computabile 6 anni e 2 mesi” (cfr. doc.
IV).
Il
patrocinatore dell’interessata ha contestato la decisione dell’amministrazione
e in particolare la correttezza della durata contributiva computata, indicando
che “l’assicurata ritiene non essere stati conteggiati anche gli anni
posteriori al 1° giugno 1998, anni per i quali ha pagato dei contributi” (doc.
I).
Vista
questa contestazione del patrocinatore, l’UAI ha ritenuto opportuno richiedere
una presa di posizione al Servizio rendite della Cassa (cfr. scritto del 3
settembre 2009 allegato al doc. VII/bis).
Con
scritto del 7 settembre 2009, il calcolatore incaricato ha risposto:
"
Il calcolo della rendita si basa sul primo
evento assicurativo della persona. In questo caso specifico la signora RI 1
è stata posta al beneficio di una rendita di invalidità a partire dal 1°
giugno 1998 e fino allora ha lavorato per una durata di anni 6 e mesi 2
(chiusura in dicembre dell’anno prima).”
Considerandi
(scritto del 7 settembre 2009 allegato al doc.
VII/bis, sottolineature della redattrice).
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA, contrariamente a quanto preteso dall’avv. RA 1, non può
che considerare corretta la durata contributiva presa in considerazione
dall’amministrazione.
Va
infatti evidenziato che, conformemente a quanto indicato nella direttiva citata
al consid. 2.3.2., è a giusta ragione che l’amministrazione, per stabilire
l’ammontare della rendita intera alla quale ha ora diritto l’assicurata a
seguito dell’aumento del suo grado di invalidità (dal 50% al 100%) stabilito in
sede di revisione, si sia basata sugli stessi elementi di calcolo che erano
stati utilizzati nella determinazione della mezza rendita di invalidità versata
in precedenza.
Come
visto, in occasione della decisione del 13 marzo 2002, l’assicurata ha
beneficiato di una prestazione mensile di fr. 237 nel 1998 e di fr. 226 mensili
a partire dal 1° gennaio 1999, stabilite sulla base della scala delle rendite
n° 12, di un reddito determinante di fr. 52’536 per il 1998 e di fr. 45’828 per
il 1999 (a seguito del divorzio) e di una durata contributiva computabile di
6.
anni e 2 mesi (cfr. doc. VII/bis e allegati, sottolineatura della
redattrice).
Questa
decisione non è stata contestata dall’assicurata ed è cresciuta, incontestata,
in giudicato.
Sulla
base degli stessi parametri – vale a dire tenendo conto della scala delle
rendite n° 12, di un reddito determinante, aggiornato al 2009, di fr. 51'984 e
di una durata contributiva computabile di 6 anni e 2 mesi – l’amministrazione,
nella decisione impugnata, ha quindi correttamente attribuito all’assicurata
una rendita intera di invalidità di fr. 497 mensili dal marzo 2007 e di fr. 512
mensili dal gennaio 2009 (cfr. doc. A e doc. VII/bis e allegati).
Essendo
il calcolo corretto, esso va di conseguenza confermato da parte di questo
Tribunale.
2.4
Occorre ora
esaminare l’altra censura ricorsuale, concernente la compensazione interna
operata dall’amministrazione riguardo a prestazioni PC percepite in eccedenza.
2.4.1
L’art. 20 cpv.
2.
lett. b LAVS prevede che possono essere compensati
con prestazioni scadute “i
crediti per la restituzione di prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità”.
2.4.2
Nel caso di
specie, con decisione del 13 marzo 2007, la Cassa __________ ha posto
l’assicurata al beneficio di una prestazione complementare alla rendita AI a
partire dal 1° novembre 2006 (cfr. doc. VII/bis e allegati).
Questa
decisione è stata presa sulla base, tra l’altro, della mezza rendita di
invalidità percepita dall’assicurata nel 2006 (cfr. Tabella di calcolo PC, doc.
VII/bis e allegati).
Dato
tuttavia che, con decisione del 20 agosto 2009, l’assicurata è stata posta, a
partire dal marzo 2007, al beneficio di una rendita intera di invalidità, in
luogo della mezza rendita versatale in precedenza, l’amministrazione,
conformemente a quanto stabilito dall’art. 20 cpv. 2 lett. b LAVS, ha proceduto
ad un nuovo calcolo della PC spettante all’assicurata, stabilendo una
compensazione di fr. 6'992 per importi PC versati in eccedenza.
Con il
ricorso, il patrocinatore dell’assicurata ha contestato il calcolo relativo
alla compensazione interna di fr. 6'992 concernente la PC, chiedendo che “venga
dettagliatamente giustificato dall’Ufficio AI” (doc. I).
A fronte
di questa contestazione, l’avv. __________ del Servizio giuridico dell’UAI ha
chiesto al Servizio rendite e indennità della Cassa una presa di posizione
(cfr. scritto del 25 settembre 2009, allegato al doc. VII/bis).
La
risposta, datata 6 ottobre 2009 (cfr. scritto del 6 ottobre 2009, allegato al
doc. VII/bis), è stata poi integralmente ripresa e riprodotta testualmente nella
risposta di causa dell’UAI, del seguente tenore:
"
(…)
Con la concessione di importi più elevati
sottoforma di rendite intere sono stati parimenti ridefiniti i calcoli
comportanti l’assegnazione della prestazione complementare e, in presenza di
eventuali importi percepiti in eccedenza (sempre a titolo di prestazione
complementare), questi possono essere recuperati mediante compensazione con gli
arretrati della rendita d’invalidità (art. 20 cpv. 2 lett. b LAVS).
Nel caso concreto, il calcolo (in dettaglio) che
ha portato alla compensazione interna di fr. 6'992 è il seguente:
PC di diritto (secondo nuovo calcolo)
Dal 1.03.2007 al 31.12.2007 mesi 10 a fr. 915.- fr. 9'150.-
Dal 1.01.2008 al 31.12.2008 mesi 12 a fr. 915.- fr. 10'980.-
Dal 1.01.2009 al 30.06.2009 mesi 06 a fr. 948.- fr. 5'688.-
Totale fr.
25'818.-
PC percepita
Dal 1.03.2007 al 31.12.2007 mesi 10 a fr. 1’163.- fr. 11'163.-
Dal 1.01.2008 al 31.12.2008 mesi 12 a fr. 1’163.- fr. 13'956.-
Dal 1.01.2009 al 30.06.2009 mesi 06 a fr. 1’204.- fr. 7’224.-
Totale fr.
32'810.-
PC percepita fr.
32'810.-
./. PC di diritto fr.
25'818.-
Eccedenza a favore PC fr.
6'992.-
” --------------
--------------
Visto tutto quanto
precede, le prestazioni assegnate come pure la compensazione interna operata
dall’amministrazione risultano assolutamente corrette e vanno perciò
confermate.”
(Doc. IV)
Appurata la base legale della compensazione richiesta (art. 20
cpv. 2 lett. c LAVS) e la correttezza dei periodi considerati, ritenuto che
all’assicurata va riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal mese di marzo
2007, dall’importo della rendita intera d’invalidità retroattiva va dunque
dedotto quanto versato, in eccedenza, da parte della PC.
A proposito dell’ammontare
di tale compensazione, fissato dalla Cassa in fr. 6'992.--, questo Tribunale si
limita ad osservare che, come riportato nella motivazione della decisione
impugnata ed oggetto della presente vertenza, “per domande sul calcolo e sul
versamento dell’ammontare della rendita voglia rivolgersi alla competente
Cassa di compensazione” (cfr. doc. 241-2, sottolineatura della redattrice).
Il TCA constata che il
patrocinatore dell’interessata, a fronte della risposta di causa contenente il
dettaglio del calcolo operato dalla Cassa in merito alla compensazione
dell’importo della PC versato in eccedenza, non ha formulato ulteriori osservazioni.
2.5
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’assicurata
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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