32.2009.169
Diritto alla rendita negato per mancato adempimento del requisito assicurativo (art. 6 cpv. 2 LAI). Negato pure il diritto all'assegno grandi invalidi considerato come le problematiche alla salute sar
11 marzo 2013Italiano62 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2009.169
Data decisione, Autorità:
11.03.2013, TCA
Titolo:
Diritto alla rendita negato per mancato adempimento del requisito assicurativo (art. 6 cpv. 2 LAI). Negato pure il diritto all'assegno grandi invalidi considerato come le problematiche alla salute sarebbero manifestazioni di un'unica malattia. Accolto parzialmente ricorso sull'AGI
ASSEGNO PER GRANDI INVALIDI E MEZZI AUSILIARI
INFERMITÀ CONGENITE
PERIZIA
PERSONA DOMICILIATA IN SVIZZERA CHE LAVORA ALL'ESTERO
RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 6 LAI
art. 36 LAI
art. 42 LAI
art. 29 LAVS
art. 51 LPAMM
art. 35 OAI
art. 37 OAI
art. 50 OAVS
andata
Incarto n.
32.2009.169 +
32.2009.127
FC/sc
Lugano
11 marzo 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul rinvio di cui alla sentenza 10
giugno 2009 del Tribunale federale nella causa promossa con ricorso dell’8
gennaio 2007 (inc. 32.2007.10) e sul ricorso del 23 giugno 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni 17 novembre 2006 e 21 maggio
2009 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
il 18 giugno 1979, originaria della __________, è entrata in __________ nel
mese di giugno 1996 già portatrice di una cofosi bilaterale congenita
(sordomutismo). In data 29 ottobre 1997 ha presentato una prima richiesta di prestazioni AI tendente all’ottenimento di provvedimenti professionali.
Con
decisione 11 dicembre 1997 - cresciuta incontestata in giudicato - l’Ufficio AI
ha respinto la succitata domanda a motivo del fatto che i presupposti
assicurativi facevano difetto essendo la richiedente entrata nel nostro paese
già portatrice del danno alla salute invalidante.
Con una
decisione del 17 novembre 2004 l’Ufficio AI ha respinto un’altra domanda di prestazioni
tendente al riconoscimento di provvedimenti professionali e di una rendita
d’invalidità con la motivazione che non risultava che l’assicurata, che
esercitava un’attività lavorativa come operaia addetta
alla stampaggio plastica dal 9 aprile 2001, subisse alcuna perdita di guadagno.
In sede di opposizione, l’interessata, rappresentata dalla RA 1, ha
comunicato di essere stata licenziata con effetto al mese di maggio 2005 e di
avere nel frattempo manifestato anche una grave patologia oculare, di natura
degenerativa (retinite pigmentosa). Per decisione su opposizione del 17
novembre 2006 l'Ufficio AI ha confermato la sua posizione e negato il diritto a
provvedimenti reintegrativi come pure a una rendita ordinaria e straordinaria.
1.2. Patrocinata dalla RA 1, l’assicurata
si è aggravata al TCA, chiedendo il riconoscimento di una rendita straordinaria
d'invalidità a partire dal 1° ottobre 2003 nonché di una rendita ordinaria e di
un assegno per grandi invalidi di grado elevato dal 1° ottobre 2005. Ha inoltre domandato di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita.
Con pronuncia del 9 giugno 2008, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
respinto il gravame, riconoscendo all'interessata l'assistenza giudiziaria
gratuita limitatamente all’esonero dalle spese di procedura. In particolare,
riguardo al diritto ad una rendita ordinaria d’invalidità, secondo il TCA, tale
diritto andava escluso non solo a dipendenza dell'inabilità causata dalla
cofosi bilaterale congenita (per difetto delle condizioni assicurative all'insorgere
dell'invalidità di cui all'art. 6 cpv. 2 LAI), ma anche del peggioramento delle
condizioni di salute dovuto alla "nuova" patologia alla vista, non
potendo tale peggioramento essere considerato un nuovo caso assicurativo (inc. 32.2007.10).
1.3. Avverso tale pronuncia
si è aggravata al TF l’assicurata, sempre assistita dalla RA 1 e dalla tutrice,
postulando la concessione di una rendita ordinaria di invalidità a far tempo
dal 1. ottobre 2005. Secondo la ricorrente, determinando la patologia oculare
un nuovo evento assicurato, a partire dall'ottobre 2004, con il peggiorare di tale
affezione e l'aumento dell'incapacità lavorativa, era iniziato (e trascorso) un
nuovo anno di attesa giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI con conseguente diritto
a una rendita ordinaria d'invalidità a dipendenza di questo nuovo evento. La
(mancata) concessione di una rendita straordinaria di invalidità non è invece
stata contestata.
1.4. Con sentenza
del 10 giugno 2009 il TF ha accolto il ricorso nel senso che, annullato il
giudizio cantonale impugnato, ha rinviato la causa al TCA affinché si
pronunciasse nuovamente dopo aver fatto allestire un complemento istruttorio inteso
a chiarire l'esatta natura della patologia oculare e in particolare se
essa costituisse o meno una patologia completamente differente dalla cofosi
bilaterale, e inoltre accertasse anche in quale misura la ricorrente -
quantomeno fino al momento determinante della decisione in lite - fosse da
considerare invalida a dipendenza del danno oculare. Secondo il TF
l’accertamento dell’eventuale esistenza di un’associazione tra la patologia
oculare e la cofosi bilaterale congenita di cui è portatrice l'insorgente era
un aspetto decisivo poiché se tale associazione fosse stabilita (come ad esempio
nel caso di una sindrome di Usher), la questione relativa all'eventuale
riconoscimento di un nuovo evento assicurativo perderebbe rilevanza pratica e
imporrebbe di giudicare la controversa domanda di rendita alla luce della
prassi finora sviluppata dal TFA per la quale in sostanza in assenza di un
nuovo evento assicurativo non è dato nessun diritto ad una rendita (STF
9C-658/2008 del 10 giugno 2009).
1.5. Riprendendo
l’istruttoria, questa Corte ha ordinato una perizia medica, affidandone
l’esecuzione all’Augenklinik dell’UniversitätsSpital di __________ la quale ha
reso la sua valutazione in data 28 ottobre 2010 (XXIV). Alla luce delle
risultanze peritali e delle osservazioni formulate dalle parti, il TCA ha
ritenuto opportuno predisporre anche un accertamento genetico a cura dell'__________
di __________, il quale ha reso la sua valutazione il 30 maggio 2012 (LXIV).
Con lettera 15
novembre 2010 l’assicurata ha confermato la domanda di assistenza giudiziaria
già formulata nell’ambito della prima procedura (XXVI).
Esprimendosi
sulle risultanze istruttorie, l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della reiezione
della domanda di rendita dell’assicurata, considerato come gli accertamenti
peritali avevano permesso di stabilire che il peggioramento dello stato di
salute dal punto di vista oftalmologico rappresentava un’evoluzione del danno
alla salute originario (LXVII).
1.6. Nell’agosto 2008 RI 1 ha presentato anche una richiesta tendente all’ottenimento di un
assegno per grandi invalidi di grado elevato, adducendo di essere portatrice di
un doppio andicap sensoriale giusto il marginale 8056 CIGI.
Con
decisione 21 maggio 2009, confermativa di un progetto del 29 settembre 2008, l’Ufficio
AI ha parzialmente accolto la domanda dell’assicurata riconoscendole un assegno
grandi invalidi di grado esiguo dal 1. gennaio 2009 (doc. C inc. 32.2009.127).
1.7. Sempre patrocinata dalla RA 1,
l’assicurata si è aggravata al TCA, chiedendo il riconoscimento di un assegno
grandi invalidi di grado elevato. Ha inoltre domandato di essere posta al
beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita (doc. I inc.
32.2009.127).
1.8. In risposta
l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso. In sostanza secondo l’amministrazione non poteva essere ammessa una
grande invalidità ai sensi del marginale 8056 CIGI non essendo presente una
sordità. Degli ulteriori argomenti si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV; inc.
32.2009.127).
In data 15
ottobre 2009 l’assicurata, tramite la sua patrocinatrice, ha prodotto un
certificato del dr. __________, specialista in otorinolaringoiatria, sul quale
ha preso posizione l’Ufficio AI.
Con uno
scritto del 18 luglio 2012 il TCA ha sottoposto dei quesiti in merito
all’interpretazione della cifra 8056 della CIGI all’UFAS, il quale ha fatto
pervenire la sua presa di posizione in data 31 luglio 2012, corredata da alcuni
allegati (XX e XXI). In seguito il Tribunale ha posto delle domande al dr. __________
(XXIV, XXVII, XXXII inc. 32.2009.127)) e al dr. __________, pure specialista in
otorinolaringoiatria (XXIX,XXXVI, XXXIX, XL, XLIV, LI inc. 32.2009.127). Le
risultanze istruttorie sono state sottoposte per osservazioni alle parti, le
quali si sono espresse in merito con argomentazioni di cui si dirà, per quanto
necessario, nel merito.
considerato, in
diritto
In ordine
2.1. Secondo
l’art. 51 Lpamm - disposizione applicabile in virtù del rinvio di cui all’art.
31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa autorità più
ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione
delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o
più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.
Nella
concreta evenienza, visto che i ricorsi sono presentati dalla medesima
insorgente, che sono diretti contro due decisioni emesse dalla medesima
autorità e che sussiste una connessione tra le due pronunzie, per economia
processuale le procedure ricorsuali vengono evase mediante la resa di un’unica
pronuncia (DTF 128 V 124; SVR 2005 AHV N. 15 p. 48; STFA C 23/04 e C 26/04 del
26 agosto 2005).
Ritenuto
inoltre come la RA 1 patrocini la ricorrente in entrambe le cause, il presente
giudizio sarà intimato solo a quest'ultima in un unico esemplare.
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione a sapere se RI 1 può essere posta al beneficio di una
rendita ordinaria d’invalidità, da un lato, e di un assegno grandi invalidi (e
se del caso di quale grado), dall’altro. Non è invece più stata contestata
dall’assicurata la mancata attribuzione di una rendita straordinaria di
invalidità.
A.
Rendita di invalidità
2.3. Per quanto
riguarda innanzitutto il diritto ad una rendita di invalidità, le
condizioni per beneficiare delle prestazioni AI per gli stranieri ed apolidi
sono regolate all'art. 6 LAI (la LAI è applicabile nel caso concreto in assenza
di una convenzione in merito alla sicurezza sociale stipulata dalla Svizzera
con la __________) che prevede:
"
1 Gli
Svizzeri e gli stranieri nonché gli apolidi hanno diritto alle prestazioni
conformemente alle seguenti disposizioni. È fatto salvo l’articolo 39.
1bis (…)
2 Fatto salvo
l’art. 9 cpv. 3, i cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni solo finché
hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, e
in quanto, all'insorgere dell'invalidità, abbiano pagato i contributi almeno
per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci
anni. Nessuna prestazione è assegnata ai loro congiunti domiciliati all’estero."
Con
specifico riferimento al diritto alla rendita ordinaria di invalidità, l’art.
36 LAI (nella sua versione, applicabile alla fattispecie, in vigore sino al 31
dicembre 2007) prevede:
"
1 Hanno
diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando
l’invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno un anno
intero.
2 Fatto salvo il capoverso 3, le disposizioni della legge
sull’AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie. Il
Consiglio federale può emanare prescrizioni completive.
3 Se l’assicurato non ha ancora compiuto i quarantacinque anni
quando diventa invalido, il reddito medio dell’attività lucrativa è aumentato
di un supplemento percentuale. Il Consiglio federale fissa il supplemento
graduandolo secondo l’età dell’assicurato al momento dell’insorgenza
dell’invalidità. Per gli assicurati con una durata di contribuzione incompleta
il Consiglio federale può prevedere un disciplinamento speciale.
4 Le
quote pagate all’AVS prima dell’entrata in vigore della presente legge sono computate."
(l’evidenziatura è della redattrice)
Secondo
l’art. 29 cpv. 1 LAVS possono pretendere una rendita ordinaria di
vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere
computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi
o assistenziali, oppure i loro superstiti.
Ai sensi
dell’art. 50 OAVS (applicabile per analogia all’AI a seguito del rinvio
dell’art. 32 cpv. 1 OAI), con riferimento all’art. 26 cpv. 2 LAVS, vi è un anno
di contribuzione nella misura in cui una persona è stata assicurata secondo gli
art. 1 o 2 LAVS durante più di undici mesi e se, durante detto periodo, essa ha
versato il contributo minimo (1a variante) o se presenta un periodo di
contribuzione durante il quale il coniuge, giusta l’art. 3 cpv. 3 LAVS, ha
versato almeno il doppio del contributo minimo (2a variante) oppure possono
essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (3° variante).
Al
proposito il TFA ha avuto modo di precisare che, diversamente da quanto
predisposto dall'ordinamento antecedente l'entrata in vigore della 10a
revisione dell'AVS, con il nuovo diritto un assicurato può adempiere al requisito
della durata minima di contribuzione di un anno che apre il diritto alla
rendita ordinaria dell'AVS/AI senza aver personalmente versato contributi (DTF
125 V 253).
2.4. L’invalidità
è da considerare “insorta” al momento in cui, a dipendenza dello stato di
salute dell’assicurato, vi è il diritto a delle prestazioni (cfr. Pratique VSI
2001 consid. 2a p. 149, DTF 118 V 82 consid. 3a, 112 V consid. 1b con
riferimenti). In particolare ciò non dipende né dalla data in cui è stata
presentata la domanda di prestazioni, né da quando tale prestazioni è stata
richiesta e generalmente non coincide con il momento in cui l’assicurato
apprende, per la prima volta, che il danno alla salute può aprigli un diritto a
delle prestazioni assicurative (DTF 118 V 82 consid. 3a, 111 V 121 consid. 1d,
108 V 62 consid. 2b, 105 V 60 consid. 1, 103 V 130).
L’insorgenza dell’invalidità va accertata singolarmente per ogni tipo di
prestazione (art. 4 cpv. 2 LAI; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, 2010, all’art. 4 LAI, p. 44).
Ad esempio, in caso di rendita l’invalidità è da considerare insorta, nei
maggiori dei casi, nel momento in cui questo diritto nasce conformemente
all'art. 29 v.LAI (nel tenore applicabile in concreto, in vigore fino al 31
dicembre 2007), vale a dire quando l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno (art. 7 LPGA) pari almeno al 40%, oppure è stato, per un
anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro (art. 6 LPGA) per almeno
il 40% in media, ma al più presto dal primo mese seguente il compimento dei 18
anni.
Nel caso dell’assegno grandi invalidi per contro il diritto allo
stesso nasce il primo giorno del mese in cui si sono verificate le condizioni di
questo diritto (art. 35 cpv. 1 OAI), ritenuto che per la decorrenza del diritto
è applicabile l’art. 29 cpv. 1 LAI (art. 42 cpv. 4 LAI). È considerato grande
invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente
dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti
ordinari della vita (art. 9 LPGA).
D’altra
parte, secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 della LPGA (che ha
sostituito l'art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
2.5. Per
quanto prescritto dall'art. 6 cpv. 2 LAI, il diritto di un cittadino straniero
a una rendita d'invalidità è quindi subordinato al fatto che, all'insorgere
dell'evento assicurato, siano stati pagati i contributi almeno per un anno
intero oppure che l'interessato abbia risieduto ininterrottamente in Svizzera
per dieci anni. Se una persona - come la ricorrente nel caso di specie - è già
invalida (almeno) nella misura del 40% al momento della sua prima entrata in
Svizzera, ciò significa che l'evento assicurato specifico per il diritto alla
rendita d'invalidità è subentrato prima che le menzionate condizioni potessero
realizzarsi.
Se poi, dopo l'entrata in
Svizzera, la persona parzialmente invalida esercita un'attività lavorativa,
essa è obbligatoriamente assicurata all'AVS/AI e tenuta a versare i contributi.
Se con l'andare del tempo il danno alla salute e la capacità lucrativa
peggiorano, si pone la questione di sapere se la persona interessata possa o
meno fare valere un diritto alla rendita.
Secondo giurisprudenza,
ciò non è possibile se l'aumento del grado d'invalidità è riconducibile a un
peggioramento del danno alla salute originario. In questo caso, infatti, non si
verifica un nuovo evento assicurato (cfr. STF I 76/05 del 30 maggio 2006
consid. 2).
Il TFA ha per contro
lasciato aperta la questione di sapere se l'aumento del grado d'invalidità
dovuto a un danno alla salute completamente differente (per esempio un cardiopatico
parzialmente invalido che diventa pienamente invalido a seguito di un incidente
che lo ha reso paraplegico) possa nondimeno costituire un nuovo evento
assicurato (sentenza citata I 76/05, consid. 2 e 5, e I 81/90 del 23 aprile
1991). Questa ipotesi (del nuovo evento assicurato) è però stata scartata in
relazione alla revisione del diritto alla rendita (vecchio art. 41 LAI,
abrogato in seguito all'entrata in vigore della LPGA e più in particolare del
suo art. 17), dove la massima Corte federale ha stabilito che l'aumento del
tasso d'invalidità giustificante il riconoscimento di una rendita più elevata
configura un caso di revisione del diritto alla prestazione (e non un nuovo
evento assicurato) a prescindere dal fatto che esso sia o meno la conseguenza
di un aggravamento del danno alla salute iniziale (DTF 126 V 157; cfr. anche la
STF 9C-658/2008 del 10 giugno 2009).
2.6. Nella
fattispecie pacifico è il fatto che la ricorrente -
entrata, lo si ricorda, in Svizzera nel giugno 1996 all'età di 17 anni proveniente
dalla Repubblica __________, con
la quale la Confederazione non ha stipulato alcuna convenzione di sicurezza
sociale - non possa pretendere una rendita ordinaria d'invalidità a dipendenza
della patologia uditiva (cofosi bilaterale congenita,
sordomutismo) presente dalla nascita dal momento che il presupposto dell'anno contributivo all'insorgere
dell'invalidità fa manifestamente difetto (art. 6 cpv. 2 LAI).
Resta
invece controverso il diritto
della ricorrente a una rendita ordinaria d'invalidità a dipendenza della
"nuova" problematica invalidante, manifestatasi a livello oculare (la retinite pigmentosa) nell’ottobre 2004,
vale a dire in un momento in cui l’assicurata aveva contribuito all’AVS/AI per
più di un anno avendo lavorato in Svizzera dall’aprile 2001 al maggio 2005. A suo dire tale peggioramento delle condizioni di salute sarebbe da ricondurre ad una nuova patologia
rispetto a quella (il sordomutismo) che aveva originato la prima richiesta di
rendita e sarebbe quindi da considerare quale nuovo caso assicurativo idoneo a
giustificare un riesame delle condizioni d’assicurazione e, di conseguenza, il
riconoscimento di una rendita di invalidità.
Nella STCA del
9 giugno 2008 questa Corte ha in sostanza ritenuto che il peggioramento dell’incapacità
al guadagno fatto valere dall’assicurata fosse da ricondurre ad una nuova patologia,
diversa da quella preesistente. Esprimendosi poi sulla tematica menzionata al
considerando che precede - volta sul tema di sapere se un cittadino straniero,
al quale non ha potuto essere riconosciuta una rendita a dipendenza di
un’invalidità rilevante già presente al momento della sua entrata in Svizzera
in difetto dei presupposti assicurativi ex art. 6 cpv. 2 LAI (che appunto
subordina il diritto a una rendita d'invalidità al fatto di aver pagato, all'insorgere
dell'evento assicurato, contributi almeno per un anno intero oppure che abbia
risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni), può eventualmente
percepire successivamente tale prestazione se poi, dopo l'entrata in Svizzera, dopo
aver esercitato un'attività lavorativa e versato i relativi contributi, ha un
peggioramento delle sue condizioni - questa Corte ha dapprima ribadito che secondo
giurisprudenza ciò non è possibile se l'aumento del grado d'invalidità è
riconducibile a un peggioramento del danno alla salute originario. In questo
caso, infatti, non si verifica un nuovo evento assicurato (cfr. consid. 2.5;
STF citata I 76/05, consid. 2, con riferimento). Con riferimento invece al caso
in cui l'aumento del grado d'invalidità è dovuto a un danno alla salute
completamente differente, questo Tribunale, ricordato come il TF
abbia finora lasciato espressamente aperta la questione (cfr. STF I 76/05 del
30 maggio 2006, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 7 e STFA I 81/90 del 23 aprile
1991), prestando adesione alla tesi formulata dall’UFAS, ha concluso nel
senso di negare la sussistenza di un nuovo caso assicurativo
anche in questa evenienza.
Di
conseguenza, ha concluso che a RI 1 andava negata una rendita ordinaria di
invalidità non solo in relazione all’inabilità originata dalla cofosi
bilaterale presente dalla nascita (facendo difetto il presupposto assicurativo secondo
l’art. 6 cpv. 2 in relazione all’art. 36 LAI), ma anche a dipendenza del
peggioramento delle sue condizioni di salute causato dalla patologia alla vista,
non potendo tale aggravamento essere considerato un nuovo caso assicurativo
(STCA 32.2007.10).
La
ricorrente ha contestato tale conclusione di fronte al TF sostenendo che
l’affezione oculare determina un nuovo evento assicurato. E poiché, a partire
dall'ottobre 2004, con il peggiorare di detta patologia e l'aumento
dell'incapacità lavorativa sarebbe iniziato (e trascorso) un nuovo anno di
attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b v.LAI, ha rivendicato il diritto a una rendita
d'invalidità.
2.7. La Corte
federale ha ravvisato un accertamento dei fatti determinanti incompleto.
Premesso come allo stato attuale non si giustificasse ancora di rispondere alla
domanda lasciata aperta nelle sentenze citate I 76/05 e I 81/90, il TF ha
esposto come per poter stabilire se la patologia (invalidante) oculare potesse
costituire un nuovo evento assicurato occorresse preliminarmente accertare se tale
(nuova) affezione fosse veramente completamente differente da quella iniziale. Ha
pertanto statuito il rinvio degli atti al TCA affinché, previo complemento
istruttorio, chiarisse tale aspetto essenziale e accertasse quindi l'esatta
natura della patologia oculare e, dopo avere determinato se essa costituisse o
meno una patologia completamente differente dalla cofosi bilaterale, si
pronunciasse nuovamente (cfr. STF 9C-658/2008 del 10 giugno 2009).
2.8. Alla luce
delle conclusioni della Corte federale il TCA ha fatto esperire una perizia a
cura della Augenklinik dell’Universitätspital di __________ (dr. med __________).
Nel referto
del 28 ottobre 2010 il perito, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi,
riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, effettuati
gli esami clinici necessari, ha posto la diagnosi di “Retinitis pigmentosa
im Rahmen Usher Typ I Syndrom” e osservato:
"
(…)
Beurteilung
Ophthalmologisch liegt eine klinisch und
elektrophysiologisch typische Retinitis pigmentosa vor. Sämtliche Befunde und
der anamnestisch erhobene Verlauf der Erkrankung sind zwanglos mit einer
Retinitis pigmentosa zu vereinbaren. Anhaltspunkte für das Vorliegen einer
nicht-hereditäre Erkrankung, die eine Retinitis pigmentosa simulieren kann
(insbesondere eine infektiöse Uveitis, ein paraneoplastisches Syndrom im Sinne
einer Carcinom- oder Melanom-assoziierten Retinopathie oder ein andere
autoimmune Retinopathie) liegen nicht vor. Die Diagnose einer Retinits
pigmentosa darf damit als gesichert gelten.
Bei dieser Patientin liegt zudem eine ausgeprägte
Schwerhörigkeit (Taubheit, bzw. Taubstummheit) vor. Gemäss Anamnese und
vorliegenden Unterlagen, hier insbesondere auch dem Bericht von Dr. __________
vom 25.8.2005, ist die Taubheit seit der Geburt vorhanden. Zu einer
ausgeprägten und kongenitalen Schwerhörigkeit passt die unkontrollierte und
laute Artikulation der Patientin. A priori ist anzunehmen, dass eine
neurosensorische Taubheit vorliegt. Eine spezifische audiologische Untersuchung
liegt mir allerdings nicht vor.
Wir sind insbesondere auch um eine Stellungnahme
gebeten worden, ob die Retinitis pigmentosa und die kongenitale Schwerhörigkeit
im Rahmen eines Syndroms zu sehen sind, d.h. eine einzige Erkrankung
darstellen. In den USA dürften 2/3 alter Patienten mit Blind- und Taubheit an
einem Usher Syndrom leiden (Vernon M: Usher's syndrome - deafness and
progressive blindness. Clinical cases, prevention, theory and literature
survey. J Chronic Dis 1969; 22:13-151), und dies dürfte auch für Europa
zutreffen. Die Prävalenz für Usher Syndrom ist in verschiedenen Ländern erhoben
worden und wird mit 1.8 - 3.5/100'000 angegeben (Merin S, Auerbach E: Retinitis
pigmentosa. Surv Ophthalmol 1976; 20(5): 303-346). Daraus lässt sich bei
bekannter Prävalenz für Retinitis pigmentosa ableiten, dass ca. 15% alter
Retinitis pigmentosa Patienten an einem Usher-Syndrom leiden.
(…)
Im vorliegenden Fall ist die Diagnose eines Usher
Typ I Syndroms hochwahrscheinlich. In einem vorliegenden Schreiben der IV von
Frau __________i fuhrt diese aus, dass aus meinem Schreiben an Sie vom
21.09.2010 aufgrund der oben genannten Zahl von 2/3 hervorgeht, dass also 1/3
alter Patienten mit Taub- und Blindheit nicht an einem Usher-Syndrom leiden.
Bei diesem 1/3 werden aber zweifellos bei einer Mehrzahl der Patienten Befunde
vorliegen, die nicht mit einem Usher-Syndrom vereinbar sind. Passen deshalb
bei einem Patienten alle Symptome zu einem Usher-Syndrom, so ist die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Usher-Syndrom tatsächlich vorliegt, als bedeutend
höher als 67% einzuschätzen. Meines Erachtens ist deshalb bis zum Beweis des
Gegenteils bei Frau __________ die Diagnose eines Usher Typ I Syndrom als
gesichert anzunehmen, und meines Erachtens liegt die Beweislast, dass bei Frau __________
kein Usher Syndrom vorliegt, bei einer allfälligen Gegenpartei. Gegebenenfalls
ist diese Fragestellung weiteren Sachverständigen zu unterbreiten." (Doc.
XXIV, inc. 32.2009.169)
Considerato
come l’assicurata, esprimendosi sulle risultanze peritali, abbia sollevato
degli interrogativi in merito all’attendibilità della diagnosi ritenuta
altamente verosimile dal perito (cfr. XXIX), il TCA ha predisposto anche un accertamento
genetico volto a comprovare o escludere la presenza di una Sindrome di Usher.
Con rapporto del
30 maggio 2012 il Prof. __________, direttore dell’Institut für Medizinische
Molekulargenetik dell’Università di __________, predisposte le necessarie
analisi genetiche, ha confermato tale diagnosi concludendo:
"
(…)
Beurteilung:
Mutationen im MYO7A-Gen sind mit dem
autosomal-rezessiven Usher Syndrom Typ 1B assoziiert. Bei RI 1 wurde Homozygotie
für die Sequenzvariante c.999T>G (p.Y333X) in Exon 9 des MYO7A-Gens gefunden. Die Mutation
wurde bereits als pathogen beschrieben (Weston et al. 1996, Am J Hum Genet,
59(5):1074-1083). Diese Ergebnisse unterstützen somit die klinische Diagnose
eines Usher Syndroms. (…)"
(Doc. LXIV/bis, inc. 32.2009.169)
2.9. In caso di
perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi
imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto,
nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per
fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352
consid. 3b/aa e riferimenti e STF 8C-524/2008 del 2 aprile 2009). Il giudice
può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il
rapporto peritale contenga delle contraddizioni oppure sulla base di una
controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso
risultato (DTF 101 IV 130). Può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi
sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi
per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria. Questi principi
sono stati confermati dal TF nella STF 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 come segue:
"
Per quanto concerne in particolare le perizie
giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza
motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di
mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di
valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la
presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure
l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale
evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi,
senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto
peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e
riferimenti)."
D’altra
parte, val la pena ricordare che per la giurisprudenza affinché un rapporto
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in
maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,
prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA I 355/03 del 26
agosto 2004; U 329/01 e 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31).
2.10. Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte non vede ragioni -
motivi che nemmeno le parti hanno del resto saputo evidenziare - per scostarsi
dalle conclusioni alle quali sono giunti i periti interpellati, segnatamente il
dr. __________ e il Prof. __________.
In
effetti, entrambi i referti peritali non contengono contraddizioni e presentano
tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa loro essere
riconosciuta piena forza probante (cfr. RJJ 1995 p. 44; RAMI 1991 U 133, p.
311ss. consid. 1b): in particolare, i periti giudiziari hanno espresso il loro
apprezzamento in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto a un
approfondito ed ineccepibile esame della fattispecie (cfr. STF 8C-103/2008,
consid. 10.2).
Tutto ben
valutato, quindi, secondo questo Tribunale, in base ad un’accurata analisi
delle certificazioni mediche all'inserto e dei referti peritali, ai quali va,
appunto, dato valore probatorio pieno, risulta provato, con il grado della
verosimiglianza preponderante, valido nelle assicurazioni sociali (DTF 125 V
195 consid. 2; 121 V 47 consid. 2a e 208 consid. 6b; SVR 1996 KV Nr. 85 p.
269), che la ricorrente è affetta da Sindrome di Usher di tipo I. Tale sindrome
è una malattia genetica, e quindi congenita, che si manifesta con sordità
alla nascita associata ad una perdita progressiva della vista causata da una degenerazione
della retina, nota come retinite pigmentosa, che porta ad un graduale
restringimento ed annullamento del campo visivo fino a provocare, nella sua
fase terminale, cecità.
Tale diagnosi comprova
quindi la - già sospettata - associazione con la cofosi bilaterale congenita dell'insorgente,
essendo in altre parole la sordità di cui è affetta dalla nascita e la perdita
progressiva della vista, manifestatasi in tempi più recenti, due sintomi di un’unica
malattia ereditaria presente dalla nascita.
Di
conseguenza, nel caso particolare, in applicazione della giurisprudenza esposta
al consid. 2.5 che precede (cfr. in particolare la STF I 76/05 del 30 maggio
2006, pubblicata in SVR 2006 IV N. 7), questo Tribunale non può che
(nuovamente) confermare il rifiuto della rendita ordinaria di invalidità non
solo a dipendenza dell’inabilità causata dalla cofosi bilaterale presente dalla
nascita (facendo difetto il presupposto dell’anno contributivo prima
dell’insorgenza dell’invalidità secondo l’art. 6 cpv. 2 in relazione all’art. 36 v. LAI), ma anche a dipendenza del peggioramento delle condizioni di
salute causato dalla problematica alla vista. In effetti tale aggravamento, con
il relativo aumento del grado di invalidità, è sostanzialmente riconducibile alla
progressione del danno alla salute originario, segnatamente della sindrome di
Usher tipo I, ciò che esclude il verificarsi di un nuovo evento assicurato (cfr.
consid. 2.5. e la precitata STF I 76/05, consid. 2).
Ne discende che a ragione l’amministrazione ha negato l’attribuzione di una rendita
ordinaria alla ricorrente mediante la decisione su opposizione contestata del
17 novembre 2006. Il ricorso dell’assicurata su questo punto va quindi (nuovamente)
respinto, come già statuito da questa Corte con la STCA del 9 giugno 2008 (STCA
32.2007.10).
B. Assegno per grandi
invalidi
2.11. Per quanto
concerne la domanda volta all’ottenimento di un assegno per grandi invalidi,
litigioso nella presenta procedura è il tema di sapere se l’assicurata abbia
diritto ad un assegno di grado esiguo, come statuito dall’Ufficio AI
sulla base dei marginali no. 8064 e 8065 CIGI, oppure di grado elevato secondo
il marginale no. 8056 CIGI.
Pacifici
sono in proposito l’adempimento delle condizioni assicurative per beneficiare
di tale prestazione (essendo la difficoltà alla vista insorta successivamente
all’entrata in Svizzera dell’assicurata; cfr. in proposito il consid. 2.4) così
come la decorrenza della stessa (1. gennaio 2009).
2.12. Secondo
l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr.
DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno
alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una
sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. L’art. 42 LAI
prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art.
13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un
assegno per grandi invalidi (cpv. 1).
La grande
invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).
È
considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a
casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione
della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica
ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere
accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è
considerato grande invalido di grado lieve (cpv. 3).
L’art. 42
cpv. 4 LAI prevede inoltre che l’assegno per grandi invalidi è accordato al più
presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato
ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo
l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento.
L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età,
dall’articolo 29 capoverso 1 (ora art. 28 cpv. 1 lett. b LAI). Va qui rilevato che nella sentenza
pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al
rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per
grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad
essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del
diritto alla rendita.
Il
diritto all’assegno per grandi invalidi nasce il primo giorno del mese in cui
si sono verificate le condizioni di questo diritto (art. 35 cpv. 1 OAI). Per
l’art. 35 cpv. 2 OAI se, in seguito, il grado d’invalidità subisce una modifica
importante, si applicano gli articoli 87-88bis. Se uno degli altri presupposti
al diritto all’indennità venisse a cadere, o se morisse il beneficiario, il
diritto si estingue alla fine del mese in cui l’evento si è verificato.
L'art. 37
OAI distingue tre gradi di grande invalidità:
la grande
invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente
grande invalido. Questo è il caso quando necessita dell’aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato
richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).
La grande
invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi
ausiliari, necessita (cpv. 2):
di aiuto
regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari
della vita (lett. a);
di aiuto
regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e
abbisogna inoltre di una sorveglianza personale permanente (lett. b); o
di aiuto
regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e
abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della
realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 (lett. c).
La grande
invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi
ausiliari (cpv. 3):
è
costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per
compiere almeno due atti ordinari della vita (lett. a);
necessita
di una sorveglianza personale permanente (lett. b);
necessita,
in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua
infermità (lett. c);
a causa
di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può
mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi
forniti in modo regolare e considerevole (lett. d); oppure
è
costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione della
realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 (lett. e).
L’art. 38
cpv. 1 OAI definisce inoltre quando esiste un bisogno di accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 42 cpv. 2
LAI.
Secondo
costante giurisprudenza, sono considerati come atti ordinari della vita gli
atti consistenti nel vestirsi, svestirsi, alzarsi, sedersi, sdraiarsi,
mangiare, provvedere all’igiene personale, andare al gabinetto, spostarsi e
stabilire dei contatti sociali.
Per atti
che permettono di stabilire dei contatti sociali con l’ambiente bisogna
intendere il comportamento normale all’interno della società così come
richiesto dall’esistenza quotidiana (cfr. DTF 117 V 27 consid. 4b e 146 consid.
2; 105 V 52; 104 V 127).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che un assicurato deve essere ritenuto
“totalmente” grande invalido quando abbisogna dell’aiuto di terzi in tutti gli
atti ordinari della vita rilevanti, ritenuto come sia sufficiente che l’aiuto
sia necessario in “misura notevole” in ogni singolo atto (DTF 106 V 157; 105 V
55).
2.13. Il diritto
all’assegno grandi invalidi dell’AI è oggetto della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per
l’invalidità (CIGI).
In
particolare al suo capitolo 4 la Circolare definisce i “Casi speciali di
grande invalidità” e, in particolare, al capitolo 4.1, sotto il titolo “Caso speciale di grande invalidità di grado elevato” prevede al suo marginale no. 8056 (nella sua versione
italiana in vigore dal 1. gennaio 2012 che, per quanto riguarda il tema del
contendere, è rimasta invariata rispetto a quella, in vigore dal 1. gennaio
2008 e in lingua francese o tedesca, applicabile alla fattispecie):
"
Fatti
I sordo-ciechi e i sordi con una grave debolezza
della vista (N. 8065) sono considerati grandi invalidi di grado elevato. Non
sono quindi necessari accertamenti per stabilire il grado di grande invalidità.”
Al
successivo capitolo 4.2., sotto il titolo “Casi speciali di grande
invalidità di grado lieve” la Circolare, al punto 4.2.2 “Mantenimento dei contatti sociali”, rinvia
espressamente all’art. 37 cpv. 3 lett. d OAI che,
come detto, dispone che la grande
invalidità è reputata di grado lieve se l’assicurato, pur munito di
mezzi ausiliari, a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave
infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente
grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole.
Secondo
il marginale no. 8064 CIGI le condizioni di cui all’art. 37 cpv. 3 lett.
d OAI (AGI di grado lieve) sono adempiute:
–
per ciechi e ipovedenti gravi (no. 8065);
–
per bambini gravemente audiolesi che per stabilire il con-tatto con il
mondo circostante hanno bisogno dell’aiuto notevole di terzi (no. 8067);
–
nel caso degli invalidi fisici che per la gravità dell’infermità corporale
non sono in grado di spostarsi a una certa distanza dall’abitazione, pur
utilizzando la carrozzella, senza l’aiuto di terzi.
A sua
volta, il marginale no. 8065 stabilisce che:
"
Per i ciechi e ipovedenti gravi (RCC 1982 p. 254): si può ammettere l'esistenza di una grave
ipovisione se l'acuità visiva da lontano dopo correzione è inferiore su ambo i
lati a 0,2 o se esiste una limitazione del campo visivo a 10 gradi dal centro
su ambo i lati (20 gradi di diametro orizzontale; misurazione del campo visivo:
Goldmann-Permiter mira III/4. Se sono contemporaneamente presenti una
diminuzione dell'acuità visiva e una limitazione del campo visiva senza che
vengano raggiunti i valori limite, si può ammettere l'esistenza di una grave
ipovisione se queste affezioni hanno gli stessi effetti di una diminuzione
dell'acuità visiva o di una limitazione del campo visivo che raggiungono i
valori citati (RCC 1982 p. 254). Ciò vale anche per altre affezioni che
compiscono il campo visivo (p.es. deficienze settoriali o falciformi,
emianopsie, scotoma centrale).
Esempio:
un assicurato presenta un'acuità visiva corretta
di 0,6 per l'occhio sinistro e di 0,3 per quello destro. Inoltre il suo campo
visivo è tubolare con una limitazione di 15 gradi dal centro. Siccome l'assicurato,
a causa della contemporaneità di queste due affezioni, per stabilire contatti
con il mondo circostante necessita di un aiuto di terzi pari a quello richiesto
da un'acuità visiva inferiore a 0,2, degli ha diritto a un assegno per una
grande invalidità di grado lieve."
La cifra no.
8066 CIGI precisa che per principio nel caso di persone audiolese
adulte le condizioni non sono adempiute, ma devono essere accertate per
ogni singolo caso (Pratique VSI 1998 p. 211).
Secondo
il Tribunale federale la fattispecie contemplata dalla cifra no. 8056
CICI riguarda una situazione molto particolare in presenza di una combinazione
di un doppio deficit sensoriale nel senso che la mancanza o l’importante
pregiudizio di un senso non può essere compensata con l’altro. Proprio in
ragione di tale particolarità, la grande invalidità di grado elevato può in
simili casi essere ammessa prescindendo da accertamenti per stabilire il grado
di grande invalidità. Nella STF 8C-863/2011del 20 settembre 2012 il TF ha
osservato:
"
Gemäss Ziff. 8056 KSIH gelten Taubblinde und
Taube mit hochgradiger Sehschwäche als schwer hilflos. Da es sich dabei um
einen Sonderfall handelt - Kombination von zwei schweren Sinnesschädigungen,
bei welcher das Fehlen oder die Beeinträchtigung des einen Sinnes nicht mit dem
anderen kompensiert werden kann (dazu etwa die im Auftrag des Schweizerischen
Zentralvereins für das Blindenwesen durch die Interkantonale Hochschule für
Heilpädagogik Zürich erstellte Vorstudie zur Taubblindheit in der Schweiz von
September 2007 [abrufbar unter www.hfh.ch/webautor-data/70/457_Vorstudie_
Taubblindheit.pdf; besucht am 13. August 2012]) -, kann hinsichtlich der
Ermittlung des Hilflosigkeitsgrades von weiteren Abklärungen abgesehen werden.
Eine hochgradige Sehschwäche auf Grund dieser Bestimmung ist nach Massgabe von
Ziff. 8065 KSIH (gestützt auf BGE 107 V 29, bestätigt mit BGE 108 V 222) anzunehmen, wenn ein korrigierter Fernvisus von beidseitig weniger
als 0,2 oder wenn beidseitig eine Einschränkung des Gesichtsfeldes auf 10 Grad
Abstand vom Zentrum (20 Grad horizontaler Durchmesser) vorliegt
(Gesichtsfeldmessung: Goldmann-Permiter Marke III/4). Bestehen gleichzeitig
eine Verminderung der Sehschwäche und eine Gesichtsfeldeinschränkung, ohne dass
aber die Grenzwerte erreicht werden, so ist eine hochgradige Sehschwäche
anzunehmen, wenn sie die gleichen Auswirkungen wie eine Visusverminderung oder
Gesichtsfeldeinschränkung vom erwähnten Ausmass haben. Dies gilt auch bei
anderen Beeinträchtigungen des Gesichtsfeldes (beispielsweise sektor- oder
sichelförmige Ausfälle, Hemianopsien, Zentralskotome). In Bezug auf die
Taubheit existiert keine entsprechende Umschreibung im Sinne von konkreten
medizinischen Kriterien.
2.2.2 Taubblindheit respektive Taubheit in
Verbindung mit hochgradiger Sehschwäche ist nach den einlässlichen Ausführungen
des BSV in seiner letztinstanzlichen Vernehmlassung vom 30. April 2012 als
eigene Behinderungsform zu betrachten, welche zu erheblichen Schwierigkeiten
bezüglich Kommunikation, Mobilität und Informationszugang führen kann. Auch das
gesellschaftliche und selbstbestimmte Leben der betroffenen Personen sowie
deren Zugang zu Bildung und Arbeit sind in der Regel wesentlich eingeschränkt.
Da bei der Taubblindheit bzw. Taubheit mit hochgradiger Sehschwäche mehrere
relevante Lebensaktivitäten tangiert werden, ist sie als schwere Behinderung zu
qualifizieren, die den Alltag der Betroffenen dergestalt beeinflusst, dass
ihnen gemäss Ziff. 8056 KSIH - ohne weitere Abklärungen - eine Entschädigung
für Hilflosigkeit schweren Grades zusteht. Das Bundesgericht (bzw. das
ehemalige Eidg. Versicherungsgericht) hat es bislang offen gelassen, ob die
Verwaltungspraxis des BSV, nach welcher demgegenüber Blinde und hochgradig
Sehschwache mit einer an Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit als mittelschwer
hilflos eingestuft werden, gesetzes- und verfassungsmässig ist. Da die am Recht
stehenden versicherten Personen nach erfolgter Hilfsmittelversorgung jeweils
nicht weitergehend hilflos waren, brauchte die Frage nicht abschliessend
beurteilt zu werden (Urteile [des Eidg. Versicherungsgerichts] H 299/03 vom 7.
Juni 2004 E. 3.1 und I 415/88 vom 10. Mai 1989 E. 3a)."
2.14. Nella fattispecie, l’assicurata è affetta dalla nascita da
un importante deficit della capacità uditiva, al quale si è aggiunta dal 2004 la
problematica oculare (retinite pigmentosa), causando delle importanti
limitazioni da inizio 2008, momento in cui l’assicurata risiedeva in Svizzera
da oltre 10 anni avendo pure svolto un’attività lucrativa in adempimento delle
condizioni assicurative di legge. La nuova problematica oculare ha fatto incontestatamente
insorgere una grande invalidità ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 e art. 6 cpv. 2 LAI.
Mentre è pacifico
che l’assicurata abbia diritto ad un assegno grandi invalidi, litigioso permane
tuttavia il grado dello stesso. In effetti l’Ufficio AI le ha riconosciuto un
assegno di grado lieve, sulla base delle cifre no. 8064 e 8065 CIGI, ritenendo
cioè data una “grave ipovisione” ai sensi di queste cifre marginali, non
considerando per contro ossequiati i presupposti di una grande invalidità di
grado elevato per doppio andicap sensoriale ai sensi del marginale no. 8056
CIGI. Pur ammettendo infatti che l’assicurata sia portatrice di “una grave
debolezza alla vista” (rispettivamente “una grave ipovisione” ai
sensi della cifra 8065 CIGI) presentando una riduzione del campo visivo a 10° (doc.
AI 82-1 e 76, inc. 32.2009.127), l’amministrazione nega tuttavia la presenza di
una “sordità”. E questo malgrado l’opinione espressa dal medico SMR dr. __________,
il quale, nelle sue Annotazioni del 18 marzo 2009, aveva ritenuto assolti i
criteri richiesti dalla marginale 8056 da inizio 2008, ossia con il
peggioramento delle capacità visive dell’assicurata (doc. AI 82-1, inc.
32.2009.127). Del resto anche il dr. __________ del SMR, nelle annotazioni del
25 agosto 2005, aveva ipotizzato una grande invalidità ai sensi della CIGI 8056
(doc. AI 32-2).
La ricorrente
ritiene di avere diritto ad un assegno di grado elevato in applicazione della
cifra marginale N. 8056 CIGI.
Questo
Tribunale ha effettuato alcuni accertamenti.
Innanzitutto,
con riferimento all’interpretazione della cifra no. 8056 CIGI, il TCA ha
interpellato l’UFAS, il quale, con scritto 31 luglio 2012, ha esposto quanto segue:
"
In riferimento al suo scritto del 18 c.m. le
comunichiamo quanto segue.
Durante lo scorso mese di gennaio, il Tribunale
federale (TF) ci ha chiesto delle precisazioni in merito al marginale 8056
CIGI.
Qui di seguito vi riportiamo i punti principali
della nostra presa di posizione:
La sordo-cecità e la sordità con una grave
debolezza della vista possono comportare notevoli difficoltà nella
comunicazione, nella mobilità e nell'accesso alle informazioni. Anche la vita
sociale e l'autonomia della persona così come l'accesso alla formazione e al
lavoro sono di regola limitati. Dato che la sordo-cecità e la sordità con una
grave debolezza della vista interessano diversi atti fondamentali della vita
devono essere considerati come handicap gravi che influiscono sulla
quotidianità della persona che ne è affetta in modo tale da giustificare il
riconoscimento di un assegno per grandi invalidi di grado elevato.
Il marginale 8056 CIG/ fa esplicitamente
riferimento alle persone sordo-cieche e alle persone sorde con una grave
debolezza della vista. II marginale non si riferisce invece alle persone
affette da grave ipoacusia con una grave debolezza della vista. Questa differenziazione
nasce dalle considerazioni seguenti: In caso di sordità totale non vi è alcun
mezzo ausiliario a disposizione che potrebbe permettere una comprensione
perlomeno parziale. Al contrario alle persone colpite da grave ipoacusia possono
beneficiare di apparecchi acustici o di protesi auditive (cosiddetti impianti
cocleari) che permettono almeno una comprensione minima.
Per determinare l'entità della perdita
dell'udito sono necessari sia un audiogramma tonale che un audiogramma vocale.
Determinante per il riconoscimento di una
grande invalidità è in fin dei conti più che la categorizzazione
medico-teorica l'impossibilità pratica di permettere la comprensione grazie ad
un mezzo ausiliario adeguato. In conclusione, in merito alla regola del marginale
8056 CIGI, la sordità è definita come perdita dell'udito bilaterale e completa. (…)" (Doc. XXI, inc. 32.2009.127)
Al
precitato scritto sono state altresì allegate copie di corrispondenza
intercorsa con il TFA in relazione ad una vertenza concernente l’applicazione
dei marginali no. 8056. 8064 e 8065 CIGI.
Per
quanto concerne le condizioni di salute dell’assicurata, in data 9 ottobre 2009
il dr. __________, specialista in otorinolaringoiatria, ha attestato che essa
presentava “un’ipoacusia talmente grave da non permettere la comprensione di
parole. Anche i rumori quotidiani non vengono sentiti a meno che siano talmente
forti da provocare anche delle vibrazioni che possono essere percepite senza
veramente aver bisogno di un udito funzionante” (doc. I, inc. 32.2009.127).
Il medesimo sanitario, interpellato dal Tribunale, in data 21 settembre 2012 ha affermato:
"
L'audiogramma eseguito nel 2009 mostrava una
perdita uditiva su entrambe le orecchie del 100% secondo la tabella della
perdita uditiva della Suva. Questo significa che la paziente ha una sordità
molto grave. II termine sordità non definisce le gravità ma in questo caso è
molto grave e probabilmente se si esegue un test vocale la paziente non riesce
a capire le parole per cui avevo scritto che non permette la comprensione
verbale. Per confermare l'incapacità di comprendere la lingua sarebbe però
necessario eseguire, come da lei proposto, un audiogramma vocale che però non
abbiamo potuto fare." (Doc. XXXII, inc. 32.2009.127)
Il TCA
si è quindi rivolto anche al dr. __________, specialista in
otorinolaringoiatria, il quale aveva già visitato la ricorrente nell’ottobre
2004 attestando la diagnosi di “cofosi bilaterale” rispettivamente “sordità
bilaterale” con “minima lettura labiale, cattivo controllo della voce,
utilizzazione del linguaggio dei segni” (doc. XXIX inc. 32.2009.127). Il 4
ottobre 2012 lo specialista si è così espresso:
"
Ho proceduto come da vostra richiesta del
20.09.2012 a convocare la paziente per una valutazione audiologica. Ricordo che
la paziente è in mia cura dall'anno 2000 per una sordità di tipo
eredodegenerativo bilaterale presente al suo arrivo in Svizzera. Già nel 2000
gli accertamenti audiologici avevano posto il sospetto di una cofosi,
rispettivamente sordità completa bilaterale.
L'esame audiometrico tonale in data 02.10.2012
conferma una sordità completa o cofosi all'orecchio sx e il sospetto di un
minimo resto uditivo bassofrequente a dx, comunque funzionalmente totalmente
irrilevante e pertanto da equivalere ad una sordità completa all'atto pratico o
cofosi bilaterale come diagnosticato nel mio rapporto dell'ottobre 2004
all'attenzione dell'Ufficio Al.
Rispetto all'esame audiometrico tonale misurato
in data 15.09.2009 dal collega Dr. __________ l'udito risulta a dx sostanzialmente
sovrapponibile fatta eccezione per una perdita più accentata a 1 e 2 kHz,
mentre a sx non vi è alcuna risposta contrariamente a quanto registrato dal Dr.
__________. L'esame audiometrico vocale conferma la cofosi bilaterale,
rispettivamente la sordità bilaterale registrata nell'esame audiometrico
tonale.
Ho richiesto comunque una valutazione oggettiva
dell'udito con esecuzione del potenziali evocati e delle emissioni otoacustiche
presso il mio laboratorio di audiovestibologia all'Ospedale __________, che le
farò pervenire appena possibile. Contrariamente alla misurazione dell'esame
audiometrico tonale o vocale si tratta come detto di una valutazione oggettiva
della capacità uditiva e pertanto non influenzabile in alcun modo dalla
paziente.
Personalmente a titolo di valutazione non ho
dubbi che la paziente soffra di una cofosi bilaterale o sordità bilaterale. I
termini sono a mia conoscenza assolutamente equivalenti."
(Doc. XXXIX, inc. 32.2009.127)
Sempre
il dr. __________ ha quindi precisato il 10 ottobre 2012:
"
(…)
1. In
considerazione dell'esame audiometrico tonale da me eseguito il 2 ottobre 2012,
un apparecchio acustico convenzionale potrebbe essere applicato unicamente
all'orecchio dx in quanto a sx risulta, sulla base dell'esame audiometrico, una
cofosi o sordità completa. Un apparecchio convenzionale non porterebbe
comunque, sulla base dell'importante perdita uditiva dx,al limite della
sordità, ad alcun miglioramento significativo della capacità di comprensione
della paziente.
Considerandi
2.
Parlando di mezzi ausiliari si intende un apparecchio acustico potente
dedicato a pazienti affetti da ipoacusie profonde e gravi.
3.
Questi apparecchi acustici non comportano se ben adattati, particolari disagi
o effetti secondari.
4.
Questo
mezzo ausiliario, perché parliamo di un apparecchio acustico adattato
all'orecchio dx, potrebbe, ma il condizionale è d'obbligo vista la severa
ipoacusia al limite della sordità, migliorare, ripeto non in modo
significativo, la percezione uditiva della paziente. Non ritengo sulla base
dell'esame audiometrico tonale, in assenza comunque di una valutazione
oggettiva, che la paziente potrebbe essere in grado di comunicare o di
districarsi nell'ambiente circostante con un apparecchio uditivo di tipo
convenzionale adattato all'orecchio dx.
5.
Per impianto cocleare si intende un apparecchio impiantato fornito di un
elettrodo che va a stimolare direttamente il nervo acustico all'interno
dell'apparato cocleare. Questo permette anche a pazienti affetti da sordità di
tipo cocleare, una percezione sonora grazie a una stimolazione diretta del
nervo per mezzo di elettrodi inseriti nella chiocciola. Per impianto Baha si
intende invece, un apparecchio acustico che stimola attraverso la vibrazione
direttamente la chiocciola bypassando l'orecchio medio. Questo tipo di
apparecchio non entra in considerazione per il tipo di sordità di cui soffre la
paziente, pertanto non prenderò più posizione anche nelle domande seguenti
sull'apparecchio Baha.
6.
La
durata dell'intervento operatorio dipende dalla capacità del chirurgo e da
tanti fattori, ritengo la domanda ininfluente e comunque mediamente un
intervento chirurgico per l'impianto di un apparecchio cocleare, ha una durata
di circa 1 ora.
7.
La
fase riabilitativa dopo un impianto cocleare, che può durare svariati mesi,
viene eseguita in centri altamente specializzati in Svizzera. Unicamente 5
centri hanno l'autorizzazione alle esecuzioni d'impianti cocleari e
all'esecuzione della riabilitazione post-operatoria.
8.
L'indicazione a un impianto cocleare, viene valutata a dipendenza della
condizione audiologica della paziente ma anche a dipendenza della condizione
della chiocciola. Vengono eseguiti pertanto degli esami pre-operatori che vanno
da una TAC ad alta definizione a una valutazione audiologica completa.
L'indicazione viene posta nei centri predisposti ad eseguire questi impianti
che sono anche gli unici competenti a porre l'indicazione. Non in tutti i
pazienti affetti da sordità di tipo cocleare, è possibile un impianto cocleare
in quanto sussistono soprattutto in caso di sordità congenite, delle
degenerazioni della chiocciola o delle malformazioni che impediscono
l'introduzione dell'elettrodo.
9.
Come per qualsiasi procedura di tipo chirurgico e medica, vi sono logicamente
effetti collaterali e contro indicazioni. L'effetto collaterale principale
dell'impianto cocleare è la distruzione completa della chiocciola per la posa
dell'elettrodo. Per questo motivo l'indicazione è riservata unicamente a
sordità profonde e cofosi. Controindicazioni sono prevalentemente determinate
dall'impossibilità dell'applicazione dell'elettrodo o da fattori audiologici di
valutazione pre-operatoria sulla capacità di recupero della comunicazione
verbale e della percezione dopo l'impianto cocleare.
10.
Se
l'impianto cocleare fosse possibile, quindi partendo dal presupposto che si
possa effettivamente procedere a un impianto cocleare e assolti tutti i
requisiti audiologici, strutturali e organici per procedere in questo senso e
se la riabilitazione della paziente avesse successo dopo l'impianto, si può
arrivare con un impianto cocleare a una comunicazione verbale senza l'ausilio
di protesi o altri mezzi audiologici.
11.
La
domanda 11 risulta abbastanza specifica per mia conoscenza. Una sordità
pre-verbale ha meno probabilità di successo di una sordità post-verbale, quindi
insorta dopo l'apprendimento di una lingua, ciò nonostante non possiedo
elementi sufficienti per rispondere in modo preciso e clinicamente accurato a
questa domanda.
12.
Dopo
impianto cocleare applicato con successo, il paziente ha una percezione sonora
immediata ma la fase di riabilitazione come detto, può durare da settimane a
mesi e dipendere da tanti fattori che vengono tra l'altro valutati
attentamente, anche nell'apporre l'indicazione e quindi nella valutazione
audiologica pre-operatoria.
13.
Al
momento attuale sulla base dell'esame audiometrico tonale da me eseguito,
ripeto in attesa comunque degli accertamenti audiologici oggettivi, la Signora RI
1.
è da considerare funzionalmente sorda." (Doc. XL, inc. 32.2009.127)
Alla
luce degli accertamenti audiologici oggettivi fatti eseguire presso il Servizio
di audiovestibologia dell’Ospedale __________, il dr. __________, con uno
scritto del 16 novembre 2012, ha comunicato al TCA che gli esami effettuati avevano
evidenziato “un'assenza completa della funzione
uditiva bilaterale, sia per quanto concerne le emissioni otoacustiche sia per
quanto concerne i potenziali acustici evocati” (Doc. XLIX, inc.
32.2009
). Lo specialista ha fornito ulteriori precisazioni in data 21
novembre 2012 (cfr. consid. 2.15 che segue).
2.15
Ora, deve
essere innanzitutto rilevato che nei referti peritali e specialistici acquisiti
agli atti i periti giudiziari hanno espresso il loro apprezzamento in modo
chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto a un approfondito esame specialistico
della fattispecie; essi non contengono contraddizioni e presentano tutti i
requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa loro essere riconosciuta
piena forza probante (cfr. RJJ 1995 p. 44; RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid.
1b; cfr. STF 8C_103/2008).
Tutto ben
valutato quindi, secondo questo Tribunale, in base ad un’accurata analisi delle
certificazioni mediche all'inserto e dei referti peritali, ai quali va,
appunto, dato valore probatorio pieno, risulta provato, con il grado della
verosimiglianza preponderante, valido nelle assicurazioni sociali (DTF 125 V
195.
consid. 2; 121 V 47 consid. 2a e 208 consid. 6b), che la ricorrente, affetta
da Sindrome di Usher di tipo I, è portatrice di una sordità (o cofosi) bilaterale
completa. In effetti, gli esami eseguiti dimostrano che la funzione uditiva è
assente bilateralmente. Questo dato emerge, tra l’altro, inconfutabilmente
dalla valutazione eseguita il 16 ottobre 2012, con esecuzione dei potenziali
evocati e delle emissioni otoacustiche presso il laboratorio di audiovestibologia
dell’Ospedale __________. Tale valutazione costituisce in effetti una
valutazione oggettiva della capacità uditiva e pertanto non influenzabile in
alcun modo dalla paziente, contrariamente invece alle misurazioni tramite
audiometrico tonale o vocale che potrebbero anche registrare delle variazioni (cfr.
XLIX e XXXIX). A titolo abbondanziale va detto che in ogni modo anche gli esami
effettuati precedentemente dal dr. __________ e dal dr. __________ nel loro
studio medico avevano già permesso di concludere in tal senso. Se invero il dr.
__________ nel suo certificato del 4 ottobre 2012, dopo aver attestato una
sordità completa a sinistra, aveva rilevato che a destra c’era “il sospetto
di un minimo resto uditivo bassofrequente”, residuo che del resto sembrava
emergere anche dall’esame effettuato nel 2009 dal dr. __________, va detto che
il medesimo specialista aveva comunque sottolineato che tale resto uditivo era “funzionalmente
totalmente irrilevante e pertanto da equivalere ad una sordità completa
all’atto pratico” (doc. XXXIX inc. 31.2009.127).
Del
resto, alla luce degli esiti istruttori, anche il medico SMR dr. Erba in data
23.
ottobre 2012 ha riconosciuto che l’assicurata è da considerare sorda
completa bilateralmente (XLVI).
Quanto al
momento in cui tale sordità completa è insorta, è un dato assodato che
l’assicurata abbia presentato un notevole deficit uditivo sin dalla nascita,
prova ne è che non ha nemmeno appreso a parlare, ha un cattivo controllo della
voce e utilizza per comunicare il linguaggio dei segni.
Significativo
appare inoltre il fatto che la sordità dalla nascita, ossia congenita, è un
elemento caratterizzante della Sindrome di Usher (Tipo I) di cui la ricorrente
è portatrice. Il perito dr. __________, nel suo referto peritale del 21
settembre 2010, ha in effetti illustrato che in presenza della Sindrome di
Usher tipo I (come quella diagnosticata all’assicurata) i pazienti soffrono di
una audio lesione profonda (maggiore di 100dB, qualificando per sordo)
congenitale, cioè dalla nascita, sviluppando poi nel corso della seconda decade
di vita, i problemi alla vista (cfr. doc. XX citato per esteso sopra al consid.
2.
, inc. 32.2009.169). Lo specialista ha altresì osservato che il modo di
articolare della paziente, alto e non controllato, lasciava ipotizzare una
sordità congenita (cfr. la perizia del 28 ottobre 2010, doc. XXIV citato al
consid. 2.8, inc. 32.2009.169).
Non è per
contro condivisibile l’opinione dell’Ufficio AI per il quale in sostanza le
facoltà uditive dell’assicurata avrebbero subito un peggioramento in epoca
successiva alla decisione impugnata del 21 maggio 2009 (XLVI). Interpellato in
merito ad una possibile evoluzione della situazione uditiva dal 2009 ad oggi,
il dr. __________, il 21 novembre 2012, ha dichiarato:
"
(…)
Rispondo alle sue domande contestuali
sull'assicurata e in particolare se la situazione uditiva dell'assicurata si
sia modificata dal maggio 2009 a oggi, oppure se la stessa sia presumibilmente
rimasta invariata dalla nascita. Per quanto concerne la variazione dal 2009 a oggi, non penso che si possa affermare che vi sia stata alcuna variazione significativa della
capacità uditiva. Confermo che l'esame audiometrico tonale, eseguito dal Dr. __________
nel 2009, mostra un resto uditivo leggermente migliore rispetto all'esame
audiometrico tonale da me eseguito il 2 ottobre 2012. Minime variazioni
comunque possono essere anche ricondotte alla tecnica di misurazione e parlando
di un esame soggettivo, al grado di attenzione della paziente. Nel caso
specifico, penso comunque che si possa affermare che vi è stato un minimo
peggioramento della capacità uditiva, ribadisco comunque, funzionalmente
irrilevante. Per quanto concerne la domanda, se vi si è stata una variazione
dalla nascita, non disponendo gli esami di udito antecedenti al 2010, mi è impossibile rispondere a questo quesito. A mia conoscenza, i pazienti affetti da sindrome
di Usher tipo 1, come diagnosticato all'Ospedale Universitario di __________,
sono sordi dalla nascita ma non disponendo di esami audiometrici tonali che
attestino questa affermazione, non posso rispondere se questo è il caso della
paziente."
(Doc. L, inc. 32.2009.127)
Del resto, già
in occasione del rapporto redatto all’attenzione dell’Ufficio AI il 29 ottobre
2004.
il dr. __________ aveva attestato la presenza di una “cofosi bilaterale
di tipo eredo degenerativo”, rispettivamente “sordità bilaterale”
con “minima lettura labiale, cattivo controllo della voce, utilizzazione del
linguaggio dei segni” precisando altresì che lo stato di salute era
stazionario e non suscettibile di peggioramento (doc. AI 20-2 e 20-4 inc.
32.2009
).
Anche il dr. __________,
che aveva eseguito l’audiogramma tonale nel 2009 (doc. XXVII), nuovamente
interpellato in corso di causa, in data 21 settembre 2012 ha affermato che già nel 2009 l’audiogramma mostrava “una perdita uditiva su entrambe le
orecchie del 100%” specificando che ciò significava che “la paziente ha
una sordità molto grave”(XXXII).
Questo
Tribunale, in applicazione del summenzionato criterio della verosimiglianza
preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. anche STF
8C_999/2010 del 15 marzo 2011;8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2;
8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181 e 126 V 353
consid. 5b pag. 360), ritiene quindi che occorra partire
dal presupposto che la ricorrente, quantomeno già nel 2008 (momento in cui è
insorta la “grave debolezza alla vista” ai sensi della cifra marginale
n. 8056 CIGI) e in ogni caso quindi già all’epoca decisiva della decisione
impugnata (per costante giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base
della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata, in
concreto il 21 maggio 2009; DTF 132 V 220 consid. 3; 129 V 4 consid. 1.2, 127 V
467.
consid. 1), presentava una sordità bilaterale
completa. Se è vero che sono state rilevate delle variazioni nei vari reperti
medici, le stesse sono comunque state definite “minime” dal dr. __________, il
quale ha spiegato che le stesse possono essere ricondotte sia alla tecnica di
misurazione sia al grado di attenzione della paziente. Questo specialista ha inoltre
rilevato che, anche volendo ammettere che vi sia stato, dal 2009 ad oggi, un
leggero peggioramento della capacità uditiva, lo stesso sarebbe comunque da
considerare minimo e “funzionalmente irrilevante”, ossia ininfluente per
quanto concerne la reale percezione uditiva che peraltro già era risultata
completamente assente nel 2000 (cfr. doc. L e XXXIX).
Questo
Tribunale ritiene pertanto che, quantomeno sin da gennaio 2008, __________ è
portatrice sia (e incontestatamente) di una “grave debolezza della vista” (giusta
la cifra N. 8065 CIGI) sia di una sordità bilaterale ai sensi della
cifra N. 8056 CIGI.
Quanto
alla possibilità di munire l’assicurata di apparecchi acustici, e ottenere così
un miglioramento delle facoltà uditive, l’eventualità è stata esaminata dal dr.
__________. Nello scritto 10 ottobre 2012 lo specialista ha precisato che la
possibilità di ottenere un miglioramento delle facoltà uditive sarebbe innanzitutto
ristretta all’orecchio destro. Ha precisato inoltre che in ogni modo, vista l'importante perdita uditiva esistente, un apparecchio convenzionale non porterebbe ad
alcun miglioramento significativo della capacità di comprensione della
paziente. Quanto alla possibilità di impiantare un apparecchio più sofisticato,
segnatamente un impianto cocleare (ossia un apparecchio impiantato fornito di
un elettrodo che va a stimolare direttamente il nervo acustico all'interno
dell'apparato cocleare; sarebbe per contro escluso nella fattispecie l’impianto
Baha), lo specialista ha sottolineato che lo stesso potrebbe forse “ma il
condizionale è d'obbligo vista la severa ipoacusia”, migliorare la
percezione uditiva della paziente, ma comunque “non in modo significativo”.
Dopo aver illustrato le modalità dell’intervento chirurgico necessario per
impiantare tale impianto che viene eseguito unicamente in centri altamente
specializzati in Svizzera e la fase riabilitativa post-operatoria susseguente
(la quale può durare svariati mesi), il perito ha spiegato come tale intervento
non viene effettuato in ogni caso di sordità di tipo cocleare. In effetti, l'indicazione
a un impianto cocleare viene valutata attentamente dai centri specializzati a
dipendenza non solo della condizione audiologica della paziente, ma anche della
condizione della chiocciola, dopo esecuzione di approfonditi esami
pre-operatori che vanno da una TAC ad alta definizione a una valutazione
audiologica completa. Proprio nel caso di sordità congenite (come nella
fattispecie), esistono infatti delle degenerazioni della chiocciola o delle
malformazioni che impediscono l'introduzione dell'elettrodo.
Il sanitario ha
poi illustrato gli effetti collaterali possibili di tale intervento e le
controindicazioni, fra le quali anche fattori audiologici di valutazione
pre-operatoria sulla capacità di recupero della comunicazione verbale e della
percezione dopo l'impianto cocleare, dando peraltro atto che una sordità pre-verbale (come quella dell’assicurata) ha meno
probabilità di successo di una sordità post-verbale (Doc. XL, cfr. sopra al
consid. 2.14; inc. 32.2009.127).
Sulla
base di tali considerazioni, formulate da uno specialista e per questo di
sicura attendibilità, questo TCA ritiene che la possibilità che alla ricorrente
possa venir applicato un impianto acustico (semmai di tipo cocleare dato che le
protesi o altri mezzi audiologici convenzionali non entrano in considerazione) sia
soggetta a troppe variabili per poterla attualmente considerare reale ed effettiva.
Innanzitutto non appare chiaro se la ricorrente soddisfi i requisiti
audiologici, strutturali e organici per porne l’indicazione. Inoltre, anche
volendo ammettere che l’opportunità possa venir di principio ammessa, rimane
del tutto incerto se e quando l’intervento e la successiva riabilitazione porterebbero
poi effettivamente al successo sperato, considerata anche la sordità pre-verbale,
e, quindi se e quando, la posa dell’apparecchio riuscirebbe a mitigare le notevoli
difficoltà incontrate dall’assicurata nei diversi atti fondamentali della vita
quotidiana.
Il TCA
reputa pertanto di non poter aderire alla tesi dell’Ufficio AI per il quale in
sostanza il diritto all’assegno grandi invalidi di grado elevato non può essere
riconosciuto in quanto la sordità “deve essere tale da non poter essere
corretta (anche parzialmente) da nessun apparecchio acustico o protesi auditiva”
(doc. LV inc. 32.2009.127).
Innanzitutto
occorre sottolineare che una simile condizione non è evincibile direttamente
dal testo del marginale n. 8056 CIGI, ma sembrerebbe basarsi sull’opinione
dell’UFAS (cfr. lo scritto al TCA del 31 luglio 2012, doc. XXI inc. 32.2009.127
e sopra al consid. 2.14), opinione che peraltro non risulta comunque essere
finora stata oggetto di un esame dal punto di vista della conformità alla legge
e ai principi costituzionali, segnatamente la parità di trattamento (la STF
8C-863/2011 del 20 settembre 2012 citata al consid. 2.13 non si è espressa in
merito).
Ma
a prescindere da ciò, va detto che nel caso di specie l’assicurata è stata
definita “sorda totale” con la conseguenza che non sembra, almeno fino alla
prova del contrario, esistere alcun mezzo ausiliario
che potrebbe permetterle una comprensione perlomeno parziale.
In questo
contesto non va inoltre dimenticato che scopo della cifra no. 8056 CIGI è il riconoscimento
di un aiuto a quelle persone che presentando un doppio andicap sensoriale
(visivo e uditivo) non sono in grado di orientarsi o di comunicare con
l’esterno né utilizzando l’udito né la vista e hanno quindi grandi difficoltà a
mantenere contatti sociali con l’ambiente, anche con l’aiuto di terzi. Tale
doppio andicap comporta notoriamente gravi impedimenti nella comunicazione,
nella mobilità e nell'accesso alle informazioni così come nella vita sociale,
nell’autonomia della persona così come nell’approccio alla formazione e al lavoro
(cfr. al consid. 2.13 la già citata STF 8C-863/2011 del 20 settembre 2012; cfr.
anche lo scritto dell’UFAS del 31 luglio 2012, doc. XXI). Proprio a motivo
della gravità di tali handicap e della conseguente situazione in cui si trova
la persona interessata, la prassi amministrativa riconosce automaticamente,
senza accertamento concreto, l’assegno per grandi invalidi di grado elevato.
Stante una
simile fattispecie, che, come detto, richiede il riconoscimento di un aiuto particolare
nella forma di un assegno per grandi invalidi di grado elevato ai sensi della
cifra 8056 CIGI, sarebbe urtante non assegnare all’assicurata, gravemente
colpita nella sua integrità sensitiva, la prestazione massima dovuta in attesa
di teoretici, ipotetici più favorevoli sviluppi futuri della situazione che
peraltro nemmeno appaiono (ancora) esigibili, concreti e certi.
È d’altro canto
evidente che nell’ipotesi in cui in futuro la paziente dovesse beneficiare della
posa di un tale impianto cocleare, degli eventuali benefici che ne
deriverebbero se ne dovrebbe tener adeguatamente conto nell’ambito di una
procedura di revisione dell’assegno per grandi invalidi (art. 17 cpv. 2 LPGA in
relazione all’art. 35 cpv. 2 e 87, 88bis OAI; cfr. sopra al consid. 2.12).
A
titolo abbondanziale questo Tribunale osserva che secondo la prassi dell’UFAS e
dell’amministrazione (la cui conformità con legge e costituzione, segnatamente
con riferimento al principio della parità di trattamento, è finora stata
lasciata aperta dal TF) nel caso di ciechi e ipovedenti gravi con una “an
Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit” - fattispecie ammessa in
sostanza nel caso della ricorrente dall’Ufficio AI – viene riconosciuta una
grande invalidità di grado “medio”, non “lieve”, come invece statuito nel caso
qui in esame (cfr. la precitata STF 8C-863/2011 del 20 settembre 2012 consid.
2.2
, per esteso sopra al consid. 2.13 con riferimento a STF H 299/03 del 7 giugno 2004 consid. 3.1 e I 415/88 del 10
maggio 1989).
Per quanto
precede, nel caso dell’assicurata sono quindi dati i presupposti per ammettere un
caso di “speciale grande invalidità di grado
elevato” ai sensi della cifra N. 8056.
Tali
presupposti dovendo essere considerati ossequiati quantomeno già da inizio 2008, in accoglimento del ricorso, la ricorrente ha diritto ad un assegno di grado elevato a far
tempo dal 1° gennaio 2009 (art. 42 LAI e art. 35 OAI).
2.16
Ne discende
che se da un lato va confermato, come visto, il diniego di una rendita di
invalidità, dall’altro, l’amministrazione è tenuta a versare all’assicurata un
assegno grandi invalidi di grado elevato dal 1° gennaio 2009.
In questo
senso la decisione impugnata del 17 novembre 2006 va confermata, mentre che il
provvedimento del 21 maggio 2009 va riformato nel senso che dal 1° gennaio 2009
l’assicurata ha diritto ad un assegno grandi invalidi di grado elevato.
2.17
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Per
quanto riguarda la vertenza concernente la concessione della rendita di
invalidità (32.2009.169) la ricorrente risulta soccombente. Le spese di causa,
per complessivi fr. 1000.--, dovrebbero quindi essere poste a carico
dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l’assistenza giudiziaria (consid.
2.
).
Per
quanto riguarda invece la causa avente per oggetto l’attribuzione di un assegno
grandi invalidi (32.2009.127), visto l’esito della vertenza, le spese, per fr.
500.
-, seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell’Ufficio AI, il
quale verserà inoltre all’assicurata, patrocinata dalla RA 1, fr. 2'000 a titolo di ripetibili parziali, ciò che rende priva di oggetto la domanda tendente
all’ammissione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. art.
61.
cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 122 V 278; 118 V 139; 124 V 309 consid. 6; 126 V 11
seg. consid. 2).
2.18
In entrambe
le cause l’insorgente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio (XXVI inc. 32.2009.169 e I inc.
32.2009
). La domanda proposta nell’ambito della causa concernente l’assegno
grandi invalidi (32.2009.127) è divenuta priva di oggetto visto l’esito della
vertenza (consid. 2.16 e 2.17).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,
rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità
di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i
presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 86, pag. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Occorre
poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale
che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA I
447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF
132.
V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso
un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo
cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 p. 181; giurisprudenza
nuovamente confermata nella STF 8C-399/2007 del 23 aprile 2008).
In casu,
la ricorrente si trova nel bisogno. Dal certificato per l’ammissione
dell’assistenza giudiziaria emerge che l’assicurata è senza attività lucrativa
disponendo, quale unica entrata, di una prestazione assistenziale
rispettivamente, dal gennaio 2009, di una prestazione complementare; ella non
possiede inoltre sostanza (doc. F inc. 32.2009.127 e XXX inc. 32.2009.169).
In simili
condizioni, l’indigenza della ricorrente deve essere ammessa (cfr. STF I 885/06
del 20 giugno 2007).
L’insorgente
non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento
di un legale (in casu l’avv.ssa Isabella Fajetti Zanni della RA 1 - la quale è
subentrata quale patrocinatrice dell’assicurata successivamente alla resa della
STCA del 9 giugno 2008 - è iscritta nel registro degli avvocati con indirizzo
professionale presso il citato centro di RA 1) appariva giustificato e di primo
acchito il ricorso non poteva essere considerato privo di esito favorevole.
Essendo
dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione
dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, l'istanza tendente alla
concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta, con la precisazione che per
quanto riguarda la copertura delle spese di patrocinio la stessa è limitata all’attività
svolta dall’avv.ssa Fajetti Zanni (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U. Kieser, op.
cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella
procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA I 569/02 del 15 luglio
2003.
nella causa S.; DTF 128 V 174; 124 V 301, consid. 6). L’insorgente è
quindi esonerata dal pagamento delle spese processuali di cui alla procedura inc.
32.2009.169
che sarebbero a suo carico (consid. 2.17; cfr. art. 69 cpv. 1bis
LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
dell’8 gennaio 2007 è respinto.
2. Il ricorso
del 23 giugno 2009 è accolto.
§ Di
conseguenza la decisione del 21 maggio 2009 è modificata nel senso che dal 1°
gennaio 2009 l’assicurata ha diritto ad un assegno grandi invalidi di grado
elevato.
3. La domanda
di assistenza giudiziaria in relazione alla procedura di cui all’ inc. 32.2009.169
è accolta, conformemente ai considerandi.
4. Le spese complessive
di fr. 1'500.-- sono ripartite in ragione di fr. 500.-- a carico dell’Ufficio
AI e di fr. 1’000.-- a carico dell’assicurata. A seguito della concessione
dell’assistenza giudiziaria queste ultime sono assunte dallo Stato. L’Ufficio
AI verserà inoltre all’assicurata l’importo di fr. 2’000.-- (IVA inclusa) a
titolo di ripetibili per la procedura ricorsuale di cui all’inc. 32.2009.127,
ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
5. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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