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Decisione

32.2009.169

Diritto alla rendita negato per mancato adempimento del requisito assicurativo (art. 6 cpv. 2 LAI). Negato pure il diritto all'assegno grandi invalidi considerato come le problematiche alla salute sar

11 marzo 2013Italiano62 min

Source ti.ch

Fatti

I sordo-ciechi e i sordi con una grave debolezza

della vista (N. 8065) sono considerati grandi invalidi di grado elevato. Non

sono quindi necessari accertamenti per stabilire il grado di grande invalidità.”

Al

successivo capitolo 4.2., sotto il titolo “Casi speciali di grande

invalidità di grado lieve” la Circolare, al punto 4.2.2 “Mantenimento dei contatti sociali”, rinvia

espressamente all’art. 37 cpv. 3 lett. d OAI che,

come detto, dispone che la grande

invalidità è reputata di grado lieve se l’assicurato, pur munito di

mezzi ausiliari, a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave

infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente

grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole.

Secondo

il marginale no. 8064 CIGI le condizioni di cui all’art. 37 cpv. 3 lett.

d OAI (AGI di grado lieve) sono adempiute:

per ciechi e ipovedenti gravi (no. 8065);

per bambini gravemente audiolesi che per stabilire il con-tatto con il

mondo circostante hanno bisogno dell’aiuto notevole di terzi (no. 8067);

nel caso degli invalidi fisici che per la gravità dell’infermità corporale

non sono in grado di spostarsi a una certa distanza dall’abitazione, pur

utilizzando la carrozzella, senza l’aiuto di terzi.

A sua

volta, il marginale no. 8065 stabilisce che:

"

Per i ciechi e ipovedenti gravi (RCC 1982 p. 254): si può ammettere l'esistenza di una grave

ipovisione se l'acuità visiva da lontano dopo correzione è inferiore su ambo i

lati a 0,2 o se esiste una limitazione del campo visivo a 10 gradi dal centro

su ambo i lati (20 gradi di diametro orizzontale; misurazione del campo visivo:

Goldmann-Permiter mira III/4. Se sono contemporaneamente presenti una

diminuzione dell'acuità visiva e una limitazione del campo visiva senza che

vengano raggiunti i valori limite, si può ammettere l'esistenza di una grave

ipovisione se queste affezioni hanno gli stessi effetti di una diminuzione

dell'acuità visiva o di una limitazione del campo visivo che raggiungono i

valori citati (RCC 1982 p. 254). Ciò vale anche per altre affezioni che

compiscono il campo visivo (p.es. deficienze settoriali o falciformi,

emianopsie, scotoma centrale).

Esempio:

un assicurato presenta un'acuità visiva corretta

di 0,6 per l'occhio sinistro e di 0,3 per quello destro. Inoltre il suo campo

visivo è tubolare con una limitazione di 15 gradi dal centro. Siccome l'assicurato,

a causa della contemporaneità di queste due affezioni, per stabilire contatti

con il mondo circostante necessita di un aiuto di terzi pari a quello richiesto

da un'acuità visiva inferiore a 0,2, degli ha diritto a un assegno per una

grande invalidità di grado lieve."

La cifra no.

8066 CIGI precisa che per principio nel caso di persone audiolese

adulte le condizioni non sono adempiute, ma devono essere accertate per

ogni singolo caso (Pratique VSI 1998 p. 211).

Secondo

il Tribunale federale la fattispecie contemplata dalla cifra no. 8056

CICI riguarda una situazione molto particolare in presenza di una combinazione

di un doppio deficit sensoriale nel senso che la mancanza o l’importante

pregiudizio di un senso non può essere compensata con l’altro. Proprio in

ragione di tale particolarità, la grande invalidità di grado elevato può in

simili casi essere ammessa prescindendo da accertamenti per stabilire il grado

di grande invalidità. Nella STF 8C-863/2011del 20 settembre 2012 il TF ha

osservato:

"

Gemäss Ziff. 8056 KSIH gelten Taubblinde und

Taube mit hochgradiger Sehschwäche als schwer hilflos. Da es sich dabei um

einen Sonderfall handelt - Kombination von zwei schweren Sinnesschädigungen,

bei welcher das Fehlen oder die Beeinträchtigung des einen Sinnes nicht mit dem

anderen kompensiert werden kann (dazu etwa die im Auftrag des Schweizerischen

Zentralvereins für das Blindenwesen durch die Interkantonale Hochschule für

Heilpädagogik Zürich erstellte Vorstudie zur Taubblindheit in der Schweiz von

September 2007 [abrufbar unter www.hfh.ch/webautor-data/70/457_Vorstudie_

Taubblindheit.pdf; besucht am 13. August 2012]) -, kann hinsichtlich der

Ermittlung des Hilflosigkeitsgrades von weiteren Abklärungen abgesehen werden.

Eine hochgradige Sehschwäche auf Grund dieser Bestimmung ist nach Massgabe von

Ziff. 8065 KSIH (gestützt auf BGE 107 V 29, bestätigt mit BGE 108 V 222) anzunehmen, wenn ein korrigierter Fernvisus von beidseitig weniger

als 0,2 oder wenn beidseitig eine Einschränkung des Gesichtsfeldes auf 10 Grad

Abstand vom Zentrum (20 Grad horizontaler Durchmesser) vorliegt

(Gesichtsfeldmessung: Goldmann-Permiter Marke III/4). Bestehen gleichzeitig

eine Verminderung der Sehschwäche und eine Gesichtsfeldeinschränkung, ohne dass

aber die Grenzwerte erreicht werden, so ist eine hochgradige Sehschwäche

anzunehmen, wenn sie die gleichen Auswirkungen wie eine Visusverminderung oder

Gesichtsfeldeinschränkung vom erwähnten Ausmass haben. Dies gilt auch bei

anderen Beeinträchtigungen des Gesichtsfeldes (beispielsweise sektor- oder

sichelförmige Ausfälle, Hemianopsien, Zentralskotome). In Bezug auf die

Taubheit existiert keine entsprechende Umschreibung im Sinne von konkreten

medizinischen Kriterien.

2.2.2 Taubblindheit respektive Taubheit in

Verbindung mit hochgradiger Sehschwäche ist nach den einlässlichen Ausführungen

des BSV in seiner letztinstanzlichen Vernehmlassung vom 30. April 2012 als

eigene Behinderungsform zu betrachten, welche zu erheblichen Schwierigkeiten

bezüglich Kommunikation, Mobilität und Informationszugang führen kann. Auch das

gesellschaftliche und selbstbestimmte Leben der betroffenen Personen sowie

deren Zugang zu Bildung und Arbeit sind in der Regel wesentlich eingeschränkt.

Da bei der Taubblindheit bzw. Taubheit mit hochgradiger Sehschwäche mehrere

relevante Lebensaktivitäten tangiert werden, ist sie als schwere Behinderung zu

qualifizieren, die den Alltag der Betroffenen dergestalt beeinflusst, dass

ihnen gemäss Ziff. 8056 KSIH - ohne weitere Abklärungen - eine Entschädigung

für Hilflosigkeit schweren Grades zusteht. Das Bundesgericht (bzw. das

ehemalige Eidg. Versicherungsgericht) hat es bislang offen gelassen, ob die

Verwaltungspraxis des BSV, nach welcher demgegenüber Blinde und hochgradig

Sehschwache mit einer an Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit als mittelschwer

hilflos eingestuft werden, gesetzes- und verfassungsmässig ist. Da die am Recht

stehenden versicherten Personen nach erfolgter Hilfsmittelversorgung jeweils

nicht weitergehend hilflos waren, brauchte die Frage nicht abschliessend

beurteilt zu werden (Urteile [des Eidg. Versicherungsgerichts] H 299/03 vom 7.

Juni 2004 E. 3.1 und I 415/88 vom 10. Mai 1989 E. 3a)."

2.14. Nella fattispecie, l’assicurata è affetta dalla nascita da

un importante deficit della capacità uditiva, al quale si è aggiunta dal 2004 la

problematica oculare (retinite pigmentosa), causando delle importanti

limitazioni da inizio 2008, momento in cui l’assicurata risiedeva in Svizzera

da oltre 10 anni avendo pure svolto un’attività lucrativa in adempimento delle

condizioni assicurative di legge. La nuova problematica oculare ha fatto incontestatamente

insorgere una grande invalidità ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 e art. 6 cpv. 2 LAI.

Mentre è pacifico

che l’assicurata abbia diritto ad un assegno grandi invalidi, litigioso permane

tuttavia il grado dello stesso. In effetti l’Ufficio AI le ha riconosciuto un

assegno di grado lieve, sulla base delle cifre no. 8064 e 8065 CIGI, ritenendo

cioè data una “grave ipovisione” ai sensi di queste cifre marginali, non

considerando per contro ossequiati i presupposti di una grande invalidità di

grado elevato per doppio andicap sensoriale ai sensi del marginale no. 8056

CIGI. Pur ammettendo infatti che l’assicurata sia portatrice di “una grave

debolezza alla vista” (rispettivamente “una grave ipovisione” ai

sensi della cifra 8065 CIGI) presentando una riduzione del campo visivo a 10° (doc.

AI 82-1 e 76, inc. 32.2009.127), l’amministrazione nega tuttavia la presenza di

una “sordità”. E questo malgrado l’opinione espressa dal medico SMR dr. __________,

il quale, nelle sue Annotazioni del 18 marzo 2009, aveva ritenuto assolti i

criteri richiesti dalla marginale 8056 da inizio 2008, ossia con il

peggioramento delle capacità visive dell’assicurata (doc. AI 82-1, inc.

32.2009.127). Del resto anche il dr. __________ del SMR, nelle annotazioni del

25 agosto 2005, aveva ipotizzato una grande invalidità ai sensi della CIGI 8056

(doc. AI 32-2).

La ricorrente

ritiene di avere diritto ad un assegno di grado elevato in applicazione della

cifra marginale N. 8056 CIGI.

Questo

Tribunale ha effettuato alcuni accertamenti.

Innanzitutto,

con riferimento all’interpretazione della cifra no. 8056 CIGI, il TCA ha

interpellato l’UFAS, il quale, con scritto 31 luglio 2012, ha esposto quanto segue:

"

In riferimento al suo scritto del 18 c.m. le

comunichiamo quanto segue.

Durante lo scorso mese di gennaio, il Tribunale

federale (TF) ci ha chiesto delle precisazioni in merito al marginale 8056

CIGI.

Qui di seguito vi riportiamo i punti principali

della nostra presa di posizione:

La sordo-cecità e la sordità con una grave

debolezza della vista possono comportare notevoli difficoltà nella

comunicazione, nella mobilità e nell'accesso alle informazioni. Anche la vita

sociale e l'autonomia della persona così come l'accesso alla formazione e al

lavoro sono di regola limitati. Dato che la sordo-cecità e la sordità con una

grave debolezza della vista interessano diversi atti fondamen­tali della vita

devono essere considerati come handicap gravi che influiscono sulla

quotidianità della persona che ne è affetta in modo tale da giustificare il

riconoscimento di un assegno per grandi invalidi di grado elevato.

Il marginale 8056 CIG/ fa esplicitamente

riferimento alle persone sordo-cieche e alle persone sorde con una grave

debolezza della vista. II marginale non si riferisce invece alle persone

affette da grave ipoacusia con una grave debolezza della vista. Questa differenziazione

nasce dalle considerazioni seguenti: In caso di sordità totale non vi è alcun

mezzo ausiliario a disposizione che potrebbe permet­tere una comprensione

perlomeno parziale. Al contrario alle persone colpite da grave ipoacusia pos­sono

beneficiare di apparecchi acustici o di protesi auditive (cosiddetti impianti

cocleari) che permet­tono almeno una comprensione minima.

Per determinare l'entità della perdita

dell'udito sono necessari sia un audiogramma tonale che un au­diogramma vocale.

Determinante per il riconoscimento di una

grande invalidità è in fin dei conti più che la categorizzazio­ne

medico-teorica l'impossibilità pratica di permettere la comprensione grazie ad

un mezzo ausiliario adeguato. In conclusione, in merito alla regola del marginale

8056 CIGI, la sordità è definita come perdita dell'udito bilaterale e completa. (…)" (Doc. XXI, inc. 32.2009.127)

Al

precitato scritto sono state altresì allegate copie di corrispondenza

intercorsa con il TFA in relazione ad una vertenza concernente l’applicazione

dei marginali no. 8056. 8064 e 8065 CIGI.

Per

quanto concerne le condizioni di salute dell’assicurata, in data 9 ottobre 2009

il dr. __________, specialista in otorinolaringoiatria, ha attestato che essa

presentava “un’ipoacusia talmente grave da non permettere la comprensione di

parole. Anche i rumori quotidiani non vengono sentiti a meno che siano talmente

forti da provocare anche delle vibrazioni che possono essere percepite senza

veramente aver bisogno di un udito funzionante” (doc. I, inc. 32.2009.127).

Il medesimo sanitario, interpellato dal Tribunale, in data 21 settembre 2012 ha affermato:

"

L'audiogramma eseguito nel 2009 mostrava una

perdita uditiva su entrambe le orecchie del 100% secondo la tabella della

perdita uditiva della Suva. Questo significa che la paziente ha una sordità

molto grave. II termine sordità non definisce le gravità ma in questo caso è

molto grave e probabilmente se si esegue un test vocale la paziente non riesce

a capire le parole per cui avevo scritto che non permette la comprensione

verbale. Per confermare l'incapacità di comprendere la lingua sarebbe però

necessario eseguire, come da lei proposto, un audiogramma vocale che però non

abbiamo potuto fare." (Doc. XXXII, inc. 32.2009.127)

Il TCA

si è quindi rivolto anche al dr. __________, specialista in

otorinolaringoiatria, il quale aveva già visitato la ricorrente nell’ottobre

2004 attestando la diagnosi di “cofosi bilaterale” rispettivamente “sordità

bilaterale” con “minima lettura labiale, cattivo controllo della voce,

utilizzazione del linguaggio dei segni” (doc. XXIX inc. 32.2009.127). Il 4

ottobre 2012 lo specialista si è così espresso:

"

Ho proceduto come da vostra richiesta del

20.09.2012 a convocare la paziente per una valutazione audiologica. Ricordo che

la paziente è in mia cura dall'anno 2000 per una sordità di tipo

eredodegenerativo bilaterale presente al suo arrivo in Svizzera. Già nel 2000

gli accertamenti audiologici avevano posto il sospetto di una cofosi,

rispettivamente sordità completa bilaterale.

L'esame audiometrico tonale in data 02.10.2012

conferma una sordità completa o cofosi all'orecchio sx e il sospetto di un

minimo resto uditivo bassofrequente a dx, comunque funzionalmente totalmente

irrilevante e pertanto da equivalere ad una sordità completa all'atto pratico o

cofosi bilaterale come diagnosticato nel mio rapporto dell'ottobre 2004

all'attenzione dell'Ufficio Al.

Rispetto all'esame audiometrico tonale misurato

in data 15.09.2009 dal collega Dr. __________ l'udito risulta a dx sostanzialmente

sovrapponibile fatta eccezione per una perdita più accentata a 1 e 2 kHz,

mentre a sx non vi è alcuna risposta contrariamente a quanto registrato dal Dr.

__________. L'esame audiometrico vocale conferma la cofosi bilaterale,

rispettivamente la sordità bilaterale registrata nell'esame audiometrico

tonale.

Ho richiesto comunque una valutazione oggettiva

dell'udito con esecuzione del potenziali evocati e delle emissioni otoacustiche

presso il mio laboratorio di audiovestibologia all'Ospedale __________, che le

farò pervenire appena possibile. Contrariamente alla misurazione dell'esame

audiometrico tonale o vocale si tratta come detto di una valutazione oggettiva

della capacità uditiva e pertanto non influenzabile in alcun modo dalla

paziente.

Personalmente a titolo di valutazione non ho

dubbi che la paziente soffra di una cofosi bilaterale o sordità bilaterale. I

termini sono a mia conoscenza assolutamente equivalenti."

(Doc. XXXIX, inc. 32.2009.127)

Sempre

il dr. __________ ha quindi precisato il 10 ottobre 2012:

"

(…)

1. In

considerazione dell'esame audiometrico tonale da me eseguito il 2 ottobre 2012,

un apparecchio acustico convenzionale potrebbe essere applicato unicamente

all'orecchio dx in quanto a sx risulta, sulla base dell'esame audiometrico, una

cofosi o sordità completa. Un apparecchio convenzionale non porterebbe

comunque, sulla base dell'importante perdita uditiva dx,al limite della

sordità, ad alcun miglioramento significativo della capacità di comprensione

della paziente.

Considerandi

2.

Parlando di mezzi ausiliari si intende un apparecchio acustico potente

dedicato a pazienti affetti da ipoacusie profonde e gravi.

3.

Questi apparecchi acustici non comportano se ben adattati, particolari disagi

o effetti secondari.

4.

Questo

mezzo ausiliario, perché parliamo di un apparecchio acustico adattato

all'orecchio dx, potrebbe, ma il condizionale è d'obbligo vista la severa

ipoacusia al limite della sordità, migliorare, ripeto non in modo

significativo, la percezione uditiva della paziente. Non ritengo sulla base

dell'esame audiometrico tonale, in assenza comunque di una valutazione

oggettiva, che la paziente potrebbe essere in grado di comunicare o di

districarsi nell'ambiente circostante con un apparecchio uditivo di tipo

convenzionale adattato all'orecchio dx.

5.

Per impianto cocleare si intende un apparecchio impiantato fornito di un

elettrodo che va a stimolare direttamente il nervo acustico all'interno

dell'apparato cocleare. Questo permette anche a pazienti affetti da sordità di

tipo cocleare, una percezione sonora grazie a una stimolazione diretta del

nervo per mezzo di elettrodi inseriti nella chiocciola. Per impianto Baha si

intende invece, un apparecchio acustico che stimola attraverso la vibrazione

direttamente la chiocciola bypassando l'orecchio medio. Questo tipo di

apparecchio non entra in considerazione per il tipo di sordità di cui soffre la

paziente, pertanto non prenderò più posizione anche nelle domande seguenti

sull'apparecchio Baha.

6.

La

durata dell'intervento operatorio dipende dalla capacità del chirurgo e da

tanti fattori, ritengo la domanda ininfluente e comunque mediamente un

intervento chirurgico per l'impianto di un apparecchio cocleare, ha una durata

di circa 1 ora.

7.

La

fase riabilitativa dopo un impianto cocleare, che può durare svariati mesi,

viene eseguita in centri altamente specializzati in Svizzera. Unicamente 5

centri hanno l'autorizzazione alle esecuzioni d'impianti cocleari e

all'esecuzione della riabilitazione post-operatoria.

8.

L'indicazione a un impianto cocleare, viene valutata a dipendenza della

condizione audiologica della paziente ma anche a dipendenza della condizione

della chiocciola. Vengono eseguiti pertanto degli esami pre-operatori che vanno

da una TAC ad alta definizione a una valutazione audiologica completa.

L'indicazione viene posta nei centri predisposti ad eseguire questi impianti

che sono anche gli unici competenti a porre l'indicazione. Non in tutti i

pazienti affetti da sordità di tipo cocleare, è possibile un impianto cocleare

in quanto sussistono soprattutto in caso di sordità congenite, delle

degenerazioni della chiocciola o delle malformazioni che impediscono

l'introduzione dell'elettrodo.

9.

Come per qualsiasi procedura di tipo chirurgico e medica, vi sono logicamente

effetti collaterali e contro indicazioni. L'effetto collaterale principale

dell'impianto cocleare è la distruzione completa della chiocciola per la posa

dell'elettrodo. Per questo motivo l'indicazione è riservata unicamente a

sordità profonde e cofosi. Controindicazioni sono prevalentemente determinate

dall'impossibilità dell'applicazione dell'elettrodo o da fattori audiologici di

valutazione pre-operatoria sulla capacità di recupero della comunicazione

verbale e della percezione dopo l'impianto cocleare.

10.

Se

l'impianto cocleare fosse possibile, quindi partendo dal presupposto che si

possa effettivamente procedere a un impianto cocleare e assolti tutti i

requisiti audiologici, strutturali e organici per procedere in questo senso e

se la riabilitazione della paziente avesse successo dopo l'impianto, si può

arrivare con un impianto cocleare a una comunicazione verbale senza l'ausilio

di protesi o altri mezzi audiologici.

11.

La

domanda 11 risulta abbastanza specifica per mia conoscenza. Una sordità

pre-verbale ha meno probabilità di successo di una sordità post-verbale, quindi

insorta dopo l'apprendimento di una lingua, ciò nonostante non possiedo

elementi sufficienti per rispondere in modo preciso e clinicamente accurato a

questa domanda.

12.

Dopo

impianto cocleare applicato con successo, il paziente ha una percezione sonora

immediata ma la fase di riabilitazione come detto, può durare da settimane a

mesi e dipendere da tanti fattori che vengono tra l'altro valutati

attentamente, anche nell'apporre l'indicazione e quindi nella valutazione

audiologica pre-operatoria.

13.

Al

momento attuale sulla base dell'esame audiometrico tonale da me eseguito,

ripeto in attesa comunque degli accertamenti audiologici oggettivi, la Signora RI

1.

è da considerare funzionalmente sorda." (Doc. XL, inc. 32.2009.127)

Alla

luce degli accertamenti audiologici oggettivi fatti eseguire presso il Servizio

di audiovestibologia dell’Ospedale __________, il dr. __________, con uno

scritto del 16 novembre 2012, ha comunicato al TCA che gli esami effettuati avevano

evidenziato “un'assenza completa della funzione

uditiva bilaterale, sia per quanto concerne le emissioni otoacustiche sia per

quanto concerne i potenziali acustici evocati” (Doc. XLIX, inc.

32.2009

). Lo specialista ha fornito ulteriori precisazioni in data 21

novembre 2012 (cfr. consid. 2.15 che segue).

2.15

Ora, deve

essere innanzitutto rilevato che nei referti peritali e specialistici acquisiti

agli atti i periti giudiziari hanno espresso il loro apprezzamento in modo

chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto a un approfondito esame specialistico

della fattispecie; essi non contengono contraddizioni e presentano tutti i

requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa loro essere riconosciuta

piena forza probante (cfr. RJJ 1995 p. 44; RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid.

1b; cfr. STF 8C_103/2008).

Tutto ben

valutato quindi, secondo questo Tribunale, in base ad un’accurata analisi delle

certificazioni mediche all'inserto e dei referti peritali, ai quali va,

appunto, dato valore probatorio pieno, risulta provato, con il grado della

verosimiglianza preponderante, valido nelle assicurazioni sociali (DTF 125 V

195.

consid. 2; 121 V 47 consid. 2a e 208 consid. 6b), che la ricorrente, affetta

da Sindrome di Usher di tipo I, è portatrice di una sordità (o cofosi) bilaterale

completa. In effetti, gli esami eseguiti dimostrano che la funzione uditiva è

assente bilateralmente. Questo dato emerge, tra l’altro, inconfutabilmente

dalla valutazione eseguita il 16 ottobre 2012, con esecuzione dei potenziali

evocati e delle emissioni otoacustiche presso il laboratorio di audiovestibologia

dell’Ospedale __________. Tale valutazione costituisce in effetti una

valutazione oggettiva della capacità uditiva e pertanto non influenzabile in

alcun modo dalla paziente, contrariamente invece alle misurazioni tramite

audiometrico tonale o vocale che potrebbero anche registrare delle variazioni (cfr.

XLIX e XXXIX). A titolo abbondanziale va detto che in ogni modo anche gli esami

effettuati precedentemente dal dr. __________ e dal dr. __________ nel loro

studio medico avevano già permesso di concludere in tal senso. Se invero il dr.

__________ nel suo certificato del 4 ottobre 2012, dopo aver attestato una

sordità completa a sinistra, aveva rilevato che a destra c’era “il sospetto

di un minimo resto uditivo bassofrequente”, residuo che del resto sembrava

emergere anche dall’esame effettuato nel 2009 dal dr. __________, va detto che

il medesimo specialista aveva comunque sottolineato che tale resto uditivo era “funzionalmente

totalmente irrilevante e pertanto da equivalere ad una sordità completa

all’atto pratico” (doc. XXXIX inc. 31.2009.127).

Del

resto, alla luce degli esiti istruttori, anche il medico SMR dr. Erba in data

23.

ottobre 2012 ha riconosciuto che l’assicurata è da considerare sorda

completa bilateralmente (XLVI).

Quanto al

momento in cui tale sordità completa è insorta, è un dato assodato che

l’assicurata abbia presentato un notevole deficit uditivo sin dalla nascita,

prova ne è che non ha nemmeno appreso a parlare, ha un cattivo controllo della

voce e utilizza per comunicare il linguaggio dei segni.

Significativo

appare inoltre il fatto che la sordità dalla nascita, ossia congenita, è un

elemento caratterizzante della Sindrome di Usher (Tipo I) di cui la ricorrente

è portatrice. Il perito dr. __________, nel suo referto peritale del 21

settembre 2010, ha in effetti illustrato che in presenza della Sindrome di

Usher tipo I (come quella diagnosticata all’assicurata) i pazienti soffrono di

una audio lesione profonda (maggiore di 100dB, qualificando per sordo)

congenitale, cioè dalla nascita, sviluppando poi nel corso della seconda decade

di vita, i problemi alla vista (cfr. doc. XX citato per esteso sopra al consid.

2.

, inc. 32.2009.169). Lo specialista ha altresì osservato che il modo di

articolare della paziente, alto e non controllato, lasciava ipotizzare una

sordità congenita (cfr. la perizia del 28 ottobre 2010, doc. XXIV citato al

consid. 2.8, inc. 32.2009.169).

Non è per

contro condivisibile l’opinione dell’Ufficio AI per il quale in sostanza le

facoltà uditive dell’assicurata avrebbero subito un peggioramento in epoca

successiva alla decisione impugnata del 21 maggio 2009 (XLVI). Interpellato in

merito ad una possibile evoluzione della situazione uditiva dal 2009 ad oggi,

il dr. __________, il 21 novembre 2012, ha dichiarato:

"

(…)

Rispondo alle sue domande contestuali

sull'assicurata e in particolare se la situazione uditiva dell'assicurata si

sia modificata dal maggio 2009 a oggi, oppure se la stessa sia presumibilmente

rimasta invariata dalla nascita. Per quanto concerne la variazione dal 2009 a oggi, non penso che si possa affermare che vi sia stata alcuna variazione significativa della

capacità uditiva. Confermo che l'esame audiometrico tonale, eseguito dal Dr. __________

nel 2009, mostra un resto uditivo leggermente migliore rispetto all'esame

audiometrico tonale da me eseguito il 2 ottobre 2012. Minime variazioni

comunque possono essere anche ricondotte alla tecnica di misurazione e parlando

di un esame soggettivo, al grado di attenzione della paziente. Nel caso

specifico, penso comunque che si possa affermare che vi è stato un minimo

peggioramento della capacità uditiva, ribadisco comunque, funzionalmente

irrilevante. Per quanto concerne la domanda, se vi si è stata una variazione

dalla nascita, non disponendo gli esami di udito antecedenti al 2010, mi è impossibile rispondere a questo quesito. A mia conoscenza, i pazienti affetti da sindrome

di Usher tipo 1, come diagnosticato all'Ospedale Universitario di __________,

sono sordi dalla nascita ma non disponendo di esami audiometrici tonali che

attestino questa affermazione, non posso rispondere se questo è il caso della

paziente."

(Doc. L, inc. 32.2009.127)

Del resto, già

in occasione del rapporto redatto all’attenzione dell’Ufficio AI il 29 ottobre

2004.

il dr. __________ aveva attestato la presenza di una “cofosi bilaterale

di tipo eredo degenerativo”, rispettivamente “sordità bilaterale”

con “minima lettura labiale, cattivo controllo della voce, utilizzazione del

linguaggio dei segni” precisando altresì che lo stato di salute era

stazionario e non suscettibile di peggioramento (doc. AI 20-2 e 20-4 inc.

32.2009

).

Anche il dr. __________,

che aveva eseguito l’audiogramma tonale nel 2009 (doc. XXVII), nuovamente

interpellato in corso di causa, in data 21 settembre 2012 ha affermato che già nel 2009 l’audiogramma mostrava “una perdita uditiva su entrambe le

orecchie del 100%” specificando che ciò significava che “la paziente ha

una sordità molto grave”(XXXII).

Questo

Tribunale, in applicazione del summenzionato criterio della verosimiglianza

preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. anche STF

8C_999/2010 del 15 marzo 2011;8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2;

8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181 e 126 V 353

consid. 5b pag. 360), ritiene quindi che occorra partire

dal presupposto che la ricorrente, quantomeno già nel 2008 (momento in cui è

insorta la “grave debolezza alla vista” ai sensi della cifra marginale

n. 8056 CIGI) e in ogni caso quindi già all’epoca decisiva della decisione

impugnata (per costante giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base

della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata, in

concreto il 21 maggio 2009; DTF 132 V 220 consid. 3; 129 V 4 consid. 1.2, 127 V

467.

consid. 1), presentava una sordità bilaterale

completa. Se è vero che sono state rilevate delle variazioni nei vari reperti

medici, le stesse sono comunque state definite “minime” dal dr. __________, il

quale ha spiegato che le stesse possono essere ricondotte sia alla tecnica di

misurazione sia al grado di attenzione della paziente. Questo specialista ha inoltre

rilevato che, anche volendo ammettere che vi sia stato, dal 2009 ad oggi, un

leggero peggioramento della capacità uditiva, lo stesso sarebbe comunque da

considerare minimo e “funzionalmente irrilevante”, ossia ininfluente per

quanto concerne la reale percezione uditiva che peraltro già era risultata

completamente assente nel 2000 (cfr. doc. L e XXXIX).

Questo

Tribunale ritiene pertanto che, quantomeno sin da gennaio 2008, __________ è

portatrice sia (e incontestatamente) di una “grave debolezza della vista” (giusta

la cifra N. 8065 CIGI) sia di una sordità bilaterale ai sensi della

cifra N. 8056 CIGI.

Quanto

alla possibilità di munire l’assicurata di apparecchi acustici, e ottenere così

un miglioramento delle facoltà uditive, l’eventualità è stata esaminata dal dr.

__________. Nello scritto 10 ottobre 2012 lo specialista ha precisato che la

possibilità di ottenere un miglioramento delle facoltà uditive sarebbe innanzitutto

ristretta all’orecchio destro. Ha precisato inoltre che in ogni modo, vista l'importante perdita uditiva esistente, un apparecchio convenzionale non porterebbe ad

alcun miglioramento significativo della capacità di comprensione della

paziente. Quanto alla possibilità di impiantare un apparecchio più sofisticato,

segnatamente un impianto cocleare (ossia un apparecchio impiantato fornito di

un elettrodo che va a stimolare direttamente il nervo acustico all'interno

dell'apparato cocleare; sarebbe per contro escluso nella fattispecie l’impianto

Baha), lo specialista ha sottolineato che lo stesso potrebbe forse “ma il

condizionale è d'obbligo vista la severa ipoacusia”, migliorare la

percezione uditiva della paziente, ma comunque “non in modo significativo”.

Dopo aver illustrato le modalità dell’intervento chirurgico necessario per

impiantare tale impianto che viene eseguito unicamente in centri altamente

specializzati in Svizzera e la fase riabilitativa post-operatoria susseguente

(la quale può durare svariati mesi), il perito ha spiegato come tale intervento

non viene effettuato in ogni caso di sordità di tipo cocleare. In effetti, l'indicazione

a un impianto cocleare viene valutata attentamente dai centri specializzati a

dipendenza non solo della condizione audiologica della paziente, ma anche della

condizione della chiocciola, dopo esecuzione di approfonditi esami

pre-operatori che vanno da una TAC ad alta definizione a una valutazione

audiologica completa. Proprio nel caso di sordità congenite (come nella

fattispecie), esistono infatti delle degenerazioni della chiocciola o delle

malformazioni che impediscono l'introduzione dell'elettrodo.

Il sanitario ha

poi illustrato gli effetti collaterali possibili di tale intervento e le

controindicazioni, fra le quali anche fattori audiologici di valutazione

pre-operatoria sulla capacità di recupero della comunicazione verbale e della

percezione dopo l'impianto cocleare, dando peraltro atto che una sordità pre-verbale (come quella dell’assicurata) ha meno

probabilità di successo di una sordità post-verbale (Doc. XL, cfr. sopra al

consid. 2.14; inc. 32.2009.127).

Sulla

base di tali considerazioni, formulate da uno specialista e per questo di

sicura attendibilità, questo TCA ritiene che la possibilità che alla ricorrente

possa venir applicato un impianto acustico (semmai di tipo cocleare dato che le

protesi o altri mezzi audiologici convenzionali non entrano in considerazione) sia

soggetta a troppe variabili per poterla attualmente considerare reale ed effettiva.

Innanzitutto non appare chiaro se la ricorrente soddisfi i requisiti

audiologici, strutturali e organici per porne l’indicazione. Inoltre, anche

volendo ammettere che l’opportunità possa venir di principio ammessa, rimane

del tutto incerto se e quando l’intervento e la successiva riabilitazione porterebbero

poi effettivamente al successo sperato, considerata anche la sordità pre-verbale,

e, quindi se e quando, la posa dell’apparecchio riuscirebbe a mitigare le notevoli

difficoltà incontrate dall’assicurata nei diversi atti fondamen­tali della vita

quotidiana.

Il TCA

reputa pertanto di non poter aderire alla tesi dell’Ufficio AI per il quale in

sostanza il diritto all’assegno grandi invalidi di grado elevato non può essere

riconosciuto in quanto la sordità “deve essere tale da non poter essere

corretta (anche parzialmente) da nessun apparecchio acustico o protesi auditiva”

(doc. LV inc. 32.2009.127).

Innanzitutto

occorre sottolineare che una simile condizione non è evincibile direttamente

dal testo del marginale n. 8056 CIGI, ma sembrerebbe basarsi sull’opinione

dell’UFAS (cfr. lo scritto al TCA del 31 luglio 2012, doc. XXI inc. 32.2009.127

e sopra al consid. 2.14), opinione che peraltro non risulta comunque essere

finora stata oggetto di un esame dal punto di vista della conformità alla legge

e ai principi costituzionali, segnatamente la parità di trattamento (la STF

8C-863/2011 del 20 settembre 2012 citata al consid. 2.13 non si è espressa in

merito).

Ma

a prescindere da ciò, va detto che nel caso di specie l’assicurata è stata

definita “sorda totale” con la conseguenza che non sembra, almeno fino alla

prova del contrario, esistere alcun mezzo ausiliario

che potrebbe permet­terle una comprensione perlomeno parziale.

In questo

contesto non va inoltre dimenticato che scopo della cifra no. 8056 CIGI è il riconoscimento

di un aiuto a quelle persone che presentando un doppio andicap sensoriale

(visivo e uditivo) non sono in grado di orientarsi o di comunicare con

l’esterno né utilizzando l’udito né la vista e hanno quindi grandi difficoltà a

mantenere contatti sociali con l’ambiente, anche con l’aiuto di terzi. Tale

doppio andicap comporta notoriamente gravi impedimenti nella comunicazione,

nella mobilità e nell'accesso alle informazioni così come nella vita sociale,

nell’autonomia della persona così come nell’approccio alla formazione e al lavoro

(cfr. al consid. 2.13 la già citata STF 8C-863/2011 del 20 settembre 2012; cfr.

anche lo scritto dell’UFAS del 31 luglio 2012, doc. XXI). Proprio a motivo

della gravità di tali handicap e della conseguente situazione in cui si trova

la persona interessata, la prassi amministrativa riconosce automaticamente,

senza accertamento concreto, l’assegno per grandi invalidi di grado elevato.

Stante una

simile fattispecie, che, come detto, richiede il riconoscimento di un aiuto particolare

nella forma di un assegno per grandi invalidi di grado elevato ai sensi della

cifra 8056 CIGI, sarebbe urtante non assegnare all’assicurata, gravemente

colpita nella sua integrità sensitiva, la prestazione massima dovuta in attesa

di teoretici, ipotetici più favorevoli sviluppi futuri della situazione che

peraltro nemmeno appaiono (ancora) esigibili, concreti e certi.

È d’altro canto

evidente che nell’ipotesi in cui in futuro la paziente dovesse beneficiare della

posa di un tale impianto cocleare, degli eventuali benefici che ne

deriverebbero se ne dovrebbe tener adeguatamente conto nell’ambito di una

procedura di revisione dell’assegno per grandi invalidi (art. 17 cpv. 2 LPGA in

relazione all’art. 35 cpv. 2 e 87, 88bis OAI; cfr. sopra al consid. 2.12).

A

titolo abbondanziale questo Tribunale osserva che secondo la prassi dell’UFAS e

dell’amministrazione (la cui conformità con legge e costituzione, segnatamente

con riferimento al principio della parità di trattamento, è finora stata

lasciata aperta dal TF) nel caso di ciechi e ipovedenti gravi con una “an

Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit” - fattispecie ammessa in

sostanza nel caso della ricorrente dall’Ufficio AI – viene riconosciuta una

grande invalidità di grado “medio”, non “lieve”, come invece statuito nel caso

qui in esame (cfr. la precitata STF 8C-863/2011 del 20 settembre 2012 consid.

2.2

, per esteso sopra al consid. 2.13 con riferimento a STF H 299/03 del 7 giugno 2004 consid. 3.1 e I 415/88 del 10

maggio 1989).

Per quanto

precede, nel caso dell’assicurata sono quindi dati i presupposti per ammettere un

caso di “speciale grande invalidità di grado

elevato” ai sensi della cifra N. 8056.

Tali

presupposti dovendo essere considerati ossequiati quantomeno già da inizio 2008, in accoglimento del ricorso, la ricorrente ha diritto ad un assegno di grado elevato a far

tempo dal 1° gennaio 2009 (art. 42 LAI e art. 35 OAI).

2.16

Ne discende

che se da un lato va confermato, come visto, il diniego di una rendita di

invalidità, dall’altro, l’amministrazione è tenuta a versare all’assicurata un

assegno grandi invalidi di grado elevato dal 1° gennaio 2009.

In questo

senso la decisione impugnata del 17 novembre 2006 va confermata, mentre che il

provvedimento del 21 maggio 2009 va riformato nel senso che dal 1° gennaio 2009

l’assicurata ha diritto ad un assegno grandi invalidi di grado elevato.

2.17

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Per

quanto riguarda la vertenza concernente la concessione della rendita di

invalidità (32.2009.169) la ricorrente risulta soccombente. Le spese di causa,

per complessivi fr. 1000.--, dovrebbero quindi essere poste a carico

dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l’assistenza giudiziaria (consid.

2.

).

Per

quanto riguarda invece la causa avente per oggetto l’attribuzione di un assegno

grandi invalidi (32.2009.127), visto l’esito della vertenza, le spese, per fr.

500.

-, seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell’Ufficio AI, il

quale verserà inoltre all’assicurata, patrocinata dalla RA 1, fr. 2'000 a titolo di ripetibili parziali, ciò che rende priva di oggetto la domanda tendente

all’ammissione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. art.

61.

cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 122 V 278; 118 V 139; 124 V 309 consid. 6; 126 V 11

seg. consid. 2).

2.18

In entrambe

le cause l’insorgente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio (XXVI inc. 32.2009.169 e I inc.

32.2009

). La domanda proposta nell’ambito della causa concernente l’assegno

grandi invalidi (32.2009.127) è divenuta priva di oggetto visto l’esito della

vertenza (consid. 2.16 e 2.17).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità

di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Occorre

poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale

che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA I

447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF

132.

V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso

un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo

cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 p. 181; giurisprudenza

nuovamente confermata nella STF 8C-399/2007 del 23 aprile 2008).

In casu,

la ricorrente si trova nel bisogno. Dal certificato per l’ammissione

dell’assistenza giudiziaria emerge che l’assicurata è senza attività lucrativa

disponendo, quale unica entrata, di una prestazione assistenziale

rispettivamente, dal gennaio 2009, di una prestazione complementare; ella non

possiede inoltre sostanza (doc. F inc. 32.2009.127 e XXX inc. 32.2009.169).

In simili

condizioni, l’indigenza della ricorrente deve essere ammessa (cfr. STF I 885/06

del 20 giugno 2007).

L’insorgente

non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un legale (in casu l’avv.ssa Isabella Fajetti Zanni della RA 1 - la quale è

subentrata quale patrocinatrice dell’assicurata successivamente alla resa della

STCA del 9 giugno 2008 - è iscritta nel registro degli avvocati con indirizzo

professionale presso il citato centro di RA 1) appariva giustificato e di primo

acchito il ricorso non poteva essere considerato privo di esito favorevole.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione

dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, l'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta, con la precisazione che per

quanto riguarda la copertura delle spese di patrocinio la stessa è limitata all’attività

svolta dall’avv.ssa Fajetti Zanni (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U. Kieser, op.

cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella

procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA I 569/02 del 15 luglio

2003.

nella causa S.; DTF 128 V 174; 124 V 301, consid. 6). L’insorgente è

quindi esonerata dal pagamento delle spese processuali di cui alla procedura inc.

32.2009.169

che sarebbero a suo carico (consid. 2.17; cfr. art. 69 cpv. 1bis

LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

dell’8 gennaio 2007 è respinto.

2. Il ricorso

del 23 giugno 2009 è accolto.

§ Di

conseguenza la decisione del 21 maggio 2009 è modificata nel senso che dal 1°

gennaio 2009 l’assicurata ha diritto ad un assegno grandi invalidi di grado

elevato.

3. La domanda

di assistenza giudiziaria in relazione alla procedura di cui all’ inc. 32.2009.169

è accolta, conformemente ai considerandi.

4. Le spese complessive

di fr. 1'500.-- sono ripartite in ragione di fr. 500.-- a carico dell’Ufficio

AI e di fr. 1’000.-- a carico dell’assicurata. A seguito della concessione

dell’assistenza giudiziaria queste ultime sono assunte dallo Stato. L’Ufficio

AI verserà inoltre all’assicurata l’importo di fr. 2’000.-- (IVA inclusa) a

titolo di ripetibili per la procedura ricorsuale di cui all’inc. 32.2009.127,

ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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