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Decisione

32.2009.171

L'UAI ha correttamente negato all'A. il diritto a provvedimenti professionali, in particolare la partecipazione all'assunzione dei costi per la frequenza della scuola per assistenti di cura

23 novembre 2009Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant,

pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a

établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins

du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere

fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.9. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie

le conclusioni cui è giunto l’UAI sulla base delle valutazioni del medico del

SMR.

Il medico

del SMR, Dr. __________, nelle proprie annotazioni del 10 agosto 2009 ha infatti confermato la diagnosi posta dai periti del SAM, in occasione della prima richiesta

di prestazioni AI, i quali avevano esaminato l’assicurata dal profilo

psichiatrico (Dr. __________), da quello reumatologico (Dr. __________) e da

quello neurologico (Dr. __________).

La

valutazione del SAM è stata quindi alla base della decisione dell’UAI del 13

febbraio 2006 (doc. AI 59-1) e di quella su opposizione del 19 aprile 2007,

cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 77-1).

Il Dr. __________

ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di: sindrome

da whiplash cronico stadio I con distorsione cervicale il 15.2.2002 e minime alterazioni

degenerative C5-C6 senza neuro compressione. (doc. AI 102-1).

Per

quanto riguarda la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa il medico

SMR ha indicato una cefalea di origine tensiva, dislipidemia mista e lievi

disturbi neuropsicologici (doc. AI 102-1).

La

valutazione della capacità lavorativa residua posta dal Dr. __________ non si

scosta da quanto avevano indicato i periti del SAM che hanno esaminato

l’assicurata il 12 aprile 2005. Il medico del SMR ha infatti rilevato un’assenza

di impedimento sia da lato psichiatrico che neurologico (doc. AI 102-1, 37-19,

37-23), mentre dal profilo reumatologico il medico del SMR e il perito hanno

ritenuto l’assicurata abile in misura piena in un’attività leggera e variata

che permetta l’alternanza della posizione seduta a quella eretta, mentre

nell’attività abituale l’impedimento è del 20% (doc. AI 102-1, 37-31).

Il Dr. __________

ha quindi ripreso integralmente i limiti funzionali esposti dal Dr. __________

nella perizia svolta in ambito SAM (cfr. doc. AI 37-32, doc. AI 102-1).

In

conclusione, nelle annotazioni del 10 agosto 2009 il medico del SMR ha confermato,

in assenza d’una nuova valutazione medica, un’inabilità lavorativa del 20%

(massimo) nell’attività abituale di cameriera, come già stabilito in occasione

della perizia SAM.

Sia

l’attività di cameriera che quella sociosanitaria non risultano controindicate

e non mettono in pericolo il suo stato di salute. Infine, il Dr. __________ ha

concluso osservando che potendo l’assicurata svolgere l’attività di assistente

socio-sanitaria in misura piena (100%) “depone per una valutazione

largheggiante da parte del perito SAM e conferma l’importanza del fattore

“motivazione”” (doc. AI 102-2).

Il TCA non ha

motivo per distanziarsi dalle valutazioni del medico del SMR che non sono state

del resto smentite da certificati medico-specialistici attestanti un

peggioramento delle patologie psichiatriche, reumatologiche e neurologiche, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

A

conferma della corretta valutazione medica l’assicurata ha prodotto il

certificato medico del Dr. __________, FMH in medicina generale, che ha

attestato quanto segue:

"

(…)

Con la presente certifico che la summenzionata

paziente è in mia cura dal dicembre 2005 e non ha mai presentato particolari

problematiche riferibili alle sue attività professionali e della vita

quotidiana che le limitano la capacità lavorativa.

In particolar modo ed in riferimento all’infortunio

del 2001, la paziente riesce a svolgere l’attività di ausiliaria di cura presso

la __________ __________ senza presentare sintomatologia di sovraccarico o

secondarie a questa attività”

(doc. E, la sottolineatura è del redattore).

Alla luce

di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

del SMR, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute

dell’interessata e richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere

tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurata è inabile al lavoro al 20% nella sua precedente professione di

cameriera, ma è da considerare abile al 100% in attività adeguate e rispettose

dei suoi limiti funzionali.

La

consulente in integrazione professionale __________ nel rapporto finale dell’8

febbraio 2006, relativo alla prima richiesta di prestazioni AI, per quanto

riguarda le attività esigibili aveva ritenuto quanto segue:

"

(...)

Attività

esigibili - senza (ri)formazione specifica

La signora RI 1 non ha

un diploma ed durante il suo percorso professionale si è orientata

prevalentemente verso il settore della ristorazione. In questo campo ha

potuto acquisire competenze e capacità come cameriera e anche come

venditrice.

Stando ai dati medico

teorici l'A. risulta essere inabile nella misura del 20% nella sua abituale

attività di cameriera (limitazione intesa come riduzione del rendimento su un

tempo pieno), mentre in attività adatte risulta essere completamente abile.

Tenuto conto del danno alla salute e del percorso socio-professionale, in

questa situazione potrebbe entrare in linea di conto, a pieno rendimento

lavorativo, un'attività non qualificata e leggera nel settore della vendita

(ad esempio all'interno di un chiosco, di una stazione di servizio o in un

piccolo negozio di vendita al dettaglio, oppure come rappresentante nella

promozione di prodotti in generale), dei Servizi (ricezionista o aiuto -

ufficio), oppure dell'industria.

(...)" (doc. AI 58-2)

2.10. Per quanto

concerne le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal

profilo economico nella decisione del 13 febbraio 2006, confermata con

decisione su opposizione del 19 aprile 2007, cresciuta incontestata in

giudicato, l’UAI aveva considerato un reddito da valido di fr. 44'400.--

annui (2003) e confrontato con un reddito statistico da invalido di fr.

36'851.--, dopo aver applicato una riduzione del 10% per attività leggera e per

la scarsa adattabilità dovuta ai limiti ergonomici, giungendo ad un grado d’invalidità

del 17% che non giustificava il diritto a provvedimenti professionali

(doc. AI 58-2).

Nel

rapporto finale dell’8 febbraio 2006 la consulente IP ha tuttavia aggiunto che

“si rimane a disposizione per una formazione “su misura” o

un’introduzione al posto di lavoro, qualora dovessero permettere un incremento

della capacità di guadagno residua”. (doc. AI 58-3)

Contestualmente

al ritiro dell’opposizione cautelativa del 16 marzo 2006, il patrocinatore

della ricorrente, il 24 aprile 2006 e poi in data 27 febbraio 2007, sulla base

di quanto indicato dalla consulente IP, ha postulato il reinserimento ad hoc

dell’assicurata nel settore sanitario e la partecipazione ai costi di questa riformazione

professionale (doc. AI 68-1; 72-1).

Nel

rapporto finale del 21 maggio 2007 la consulente __________ ha rilevato a

questo proposito:

"

In riferimento all'annotazione per l'incarto del

23 aprile 2007, l'esame del caso mi permette di esprimere le seguenti

osservazioni e considerazioni.

Con decisione del 13 febbraio 2006 la richiesta

di prestazioni dell'assicurata veniva respinta sulla base del rapporto finale

stilato l'8 febbraio 2006 dalla collega __________.

In data 16 marzo 2006 avverso tale decisione

viene inoltrata opposizione cautelativa.

La stessa è ritirata in data 24 aprile 2006 con

la contemporanea richiesta di riesaminare la problematica inerente il

reinserimento ad hoc della signora RI 1 nel settore sanitario oppure la

relativa introduzione in un posto di lavoro.

Con scritto del 27 febbraio 2007 il legale

dell'assicurata documenta quanto nel frattempo intrapreso dalla sua patrocinata

e chiede di voler contribuire all'assunzione dei corsi di riformazione quale

operatrice sociosanitaria (tirocinio di 3 anni).

Dopo attento esame della fattispecie, e sulla

base di quanto già indicato nel precedente rapporto finale dell'8 febbraio

2006, non possiamo aderire a tale richiesta in quanto non sono adempiuti i

presupposti per giustificare il diritto a provvedimenti professionali mirati

alla riformazione.

Infatti, in base alla "Circulaire

concernant les mesures de réadaptation d'ordre professionnell":

● non è compito dell'AI di collocare una persona in una

posizione economica e professionale migliore di quella che occupava prima

(marginale 4002) - l'assicurata non ha una formazione specifica - principio di

equivalenza;

● il diritto ad una riformazione sussiste se il danno alla

salute ha come conseguenza una diminuzione duratura della capacità di guadagno

attorno al 20% (marginale 4011).

La disponibilità per "una formazione su

misura o un'introduzione al posto di lavoro" si riferisce ad una

reintroduzione nel circolo economico tramite una formazione interna / empirica

sul posto di lavoro e/o dei corsi specifici / introduttivi inerenti le nuove

mansioni, in presenza di un datore di lavoro che garantisca l'assunzione al

termine della misura professionale e di un recupero della capacità di guadagno

residua.

Possono accedervi gli assicurati che non realizzano

i presupposti per una riformazione professionale a causa del principio di

equivalenza e che trovano un datore disposto ad assumerli.

Considerata la presenza sul mercato del lavoro di

sufficienti attività accessibili e confacenti con il danno alla salute (vedi

tabelle RSS - categoria 4 - mediana - usate per determinare i redditi) si

ritiene che l'assicurata sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo

tramite i normali canali di collocamento.

Secondo quanto stabilito dal TF, un assicurato

che presenta una totale capacità lavorativa nell'ambito di un'attività leggera

e non presenta particolari problematiche di salute che potrebbero svantaggiarlo

nella ricerca di un posto di lavoro, né ha particolari esigenze per quanto

attiene a quest'ultimo, non ha diritto ad un sostegno attivo nella ricerca di

un posto di lavoro da parte dell'AI.

Per il momento, ritengo la pratica

convenientemente evasa."

(Doc. AI 80/1-2)

Infine, nel

rapporto finale del 6 febbraio 2009, nell’ambito della seconda richiesta di

prestazioni AI (riformazione professionale) inoltrata dall’assicurata il 16

maggio 2008 (doc. AI 84-1), la consulente in integrazione __________ ha

precisato che “dopo un’attenta analisi dell’incarto si reputa che – se la

capacità lavorativa non subisce cambiamenti – si riconferma quanto definito

dalle colleghe __________ e __________ nei loro rapporto del 10.02.2006 e del

21.05.2007. In breve non si entra in merito ad una riqualifica professionale”

(doc. AI 90-1)

Questa

Corte chiamata a pronunciarsi in merito alla richiesta di provvedimenti

professionali inoltrata da RI 1 RI 1 non può che confermare l’operato

dell’amministrazione.

Nella

fattispecie va innanzitutto rilevato che nella decisione del 13 febbraio 2006,

poi confermata su opposizione il 19 aprile 2007, cresciuta incontestata in

giudicato, l’UAI aveva respinto la richiesta dell’assicurata non essendo il

grado d’invalidità pensionabile (17%) e non adempiendo, dunque, nemmeno

i presupposti per il riconoscimento di una riqualifica professionale.

Per

quanto riguarda l’indicazione della consulente IP nel rapporto dell’8 febbraio

2006, secondo cui: “si rimane a disposizione per una formazione “su misura”

o un’introduzione al posto di lavoro, qualora dovessero permettere un

incremento della capacità di guadagno residua” (doc. AI 58-3), nella STCA 32.2005.12

del 29 agosto 2005 questo Tribunale aveva chiesto all’amministrazione delle

delucidazioni:

"

1. Come dev'essere

intesa questa "messa a disposizione"?

Va intesa all'interno delle misure di ordine professionale. L'Ufficio AI, da

caso a caso, resta a disposizione dell'assicurato per quanto riguarda la

reintroduzione nel ciclo economico, attraverso il versamento di indennità

giornaliere durante un periodo di introduzione a nuove mansioni, così come un

breve periodo di formazione (formazione ad "hoc", corsi

specifici,...), nel caso in cui vi sia un datore di lavoro che garantisce

l'assunzione al termine della misura professionale e allo stesso tempo vi sia

un recupero della capacità di guadagno residua.

Considerandi

2.

Su quali basi legali, rispettivamente su

quale norma di prassi si fonda questa "messa a disposizione"?

Art. 17 LAI sub riformazione professionale che

comprende, in via di massima, tutte quelle misure di ordine professionale

necessarie ed adeguate per procurare all'assicurato, nel limite del possibile,

la possibilità di realizzare un guadagno sensibilmente equivalente a quello

ottenuto prima del danno alla salute (la riformazione può quindi spaziare dalla

semplice introduzione al posto di lavoro o alla formazione di breve durata

(concordata caso per caso) fino alla formazione organica secondo programma

ufficiale, compresa quella accademica, passando per tutti i possibili stadi

intermedi (formazione empirica, tirocinio ordinario, tirocinio pratico, scuola

professionale pubblica o privata, corsi professionali ad hoc. ecc.).

Generalmente maggiore è la durata del provvedimento, maggiore deve essere il

recupero della capacità di guadagno residua.

3.

Quali sono i presupposti per accedervi (grado d'invalidità, ecc.)?

Assicurati che non realizzano i presupposti per accedere ad una riformazione

professionale per vari motivi (essenzialmente a motivo delle scarse conoscenze

di base e degli appurati limiti intellettivi), ma che raggiungono un grado

d'invalidità del 20% superiore e che trovano un datore di lavoro disposto ad

assumerli.

4.

In che cosa consiste l'introduzione al posto di lavoro e la

"formazione ad hoc"?

L'introduzione al posto di lavoro è la reintroduzione

nel circolo economico dell'assicurato. Pertanto trattasi di misura che può

comprendere aiuto economico (ad es.: se datore di lavoro è disposto a pagare un

determinato reddito, inferiore a quello di norma applicabile, allora l'Ufficio

AI versa il restante quale indennità giornaliera per la durata del breve

periodo di introduzione), mentre per formazione ad hoc si intende la formazione

empirica sul posto di lavoro, quindi l'assicurato in una nuova attività per un

periodo molto più breve (generalmente alcuni mesi) rispetto alla durata di una

formazione teorica (apprendistato, formazione superiore,...). Anche in tal caso

vengono versate delle indennità giornaliere all'assicurato.

5.

Non si tratta in effetti di una

riformazione professionale ex art. 17 LAI in quelle professioni ritenute

esigibili da parte della consulente? (P.f. motivare in dettaglio la risposta).

Sì. Infatti la consulente in integrazione

professionale, dopo aver valutato il caso dell'assicurato, ha ritenuto

quest'ultimo integrabile sul mercato libero del lavoro solo in attività qualificate.

Pertanto, a tali condizioni, si è proposto di rimanere a disposizione per

un'introduzione al posto di lavoro o per una formazione ad hoc, solo a

condizione che l'assicurato trovi un datore di lavoro disposto ad assumerlo e

se dette misure permettono un aumento della capacità di guadagno residua."

(STCA citata)

La presa

a carico di un progetto di riqualifica professionale con la partecipazione

all’assunzione dei costi per la frequenza della Scuola per assistenti di cura

(OSS) non rientra nelle misure di ordine professionale per le quali l'Ufficio

AI, “rimane a disposizione” dell'assicurato.

In primo

luogo, dalla documentazione agli atti non emerge alcun datore di lavoro che abbia

garantito l'assunzione dell’assicurata al termine della misura professionale in

oggetto, bensì figura la sola conferma di aver svolto l’attività quale

ausiliaria di cura al 100% presso la __________ (doc. F) e successivamente il

contratto di lavoro dal 1° settembre 2009 quale assistente di cura presso la __________,

__________ (doc. L).

In secondo luogo, il sostegno al progetto di riqualifica

professionale postulato dall’insorgente non risulta una misura necessaria ed

adeguata per procurare all'assicurata, nel limite del possibile, la possibilità

di realizzare un guadagno sensibilmente equivalente a quello ottenuto prima del

danno alla salute.

La Circolare

sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (no. 4002) prevede,

per quanto riguarda le possibilità di guadagno, l’equivalenza approssimativa

tra l’attività esercitata prima dell’insorgere dell’invalidità e quella

esercitata dopo la riformazione professionale. Per garantire sufficientemente

che il reddito della nuova professione a lungo termine (carriera) sia

pressappoco allo stesso livello di quello della precedente, deve esserci una

certa equivalenza fra le due professioni (RCC 1988 p. 494 e VSI 1997 p. 84).

L’esigenza

dell’equivalenza limita “verso l’alto” il diritto alla riformazione

professionale. Non è compito dell’AI procurare all’assicurata una professione

migliore e meglio retribuita di quella precedente.

RI 1

prima dell’insorgere dell’invalidità era attiva nel settore della ristorazione,

quale cameriera, per la quale è stata ritenuta inabile nella misura del 20%.

Per contro, in attività leggere e adeguate vi è una completa abilità lavorativa

(100%). In questa situazione la consulente IP nel rapporto dell’8 febbraio 2006

aveva ritenuto un’ampia gamma di attività accessibili e confacenti al danno

alla salute dell’assicurata e al suo percorso socio-professionale: “potrebbe

entrare in linea di conto, a pieno rendimento lavorativo, un'attività non

qualificata e leggera nel settore della vendita (ad esempio all'interno di un

chiosco, di una stazione di servizio o in un piccolo negozio di vendita al

dettaglio, oppure come rappresentante nella promozione di prodotti in

generale), dei Servizi (ricezionista o aiuto - ufficio), oppure dell'industria”

(doc. AI 58-2)

In considerazione di ciò,

a prescindere dal grado d’invalidità (17%), comunque insufficiente per attingere

a provvedimenti d’integrazione ex art. 17 LAI, non risulta giustificata la

richiesta della ricorrente per mantenere o migliorare in

maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non

pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b) potendo l’assicurata svolgere

un’ampia gamma di attività adeguate e dunque venire direttamente integrata nel

ciclo produttivo tramite i normali canali di collocamento.

Parimenti

da respingere l’argomentazione ricorsuale secondo cui l’amministrazione avrebbe

continuamente modificato le condizioni poste alla base del riconoscimento della

riformazione professionale in questione, violando così il principio della buona

fede (art. 9 Costituzione federale). L’UAI, infatti, già nella prima decisione

del 13 febbraio 2009 aveva respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata

giungendo ad un grado d’invalidità del 17% che escludeva il riconoscimento di

una riqualifica professionale (doc. AI 59-1).

Nello

scritto del 18 giugno 2007 l’UAI ha poi chiarito cosa veniva inteso con formazione

“ad hoc” e ribadito il diniego della presa a carico della riformazione

professionale postulata dalla ricorrente (doc. AI 82-1).

Nella

decisione impugnata in questa sede l’UAI ha quindi nuovamente respinto la

richiesta di RI 1 RI 1 riconfermando le precedenti prese di posizione dei

consulenti IP (doc. AI 103-1; 104-1).

La

decisione dell’UAI di respingere la nuova richiesta di provvedimenti

professionali dell’assicurata deve quindi essere confermata.

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a

carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria

(cfr. consid. 2.12.).

Al

riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della

legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione

della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così

espresso:

"

(...)

Quando sono adempite le condizioni del gratuito

patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere

gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati

interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.

Si intende così garantire che saranno prese in

considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le

persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.

(...)

Le stesse considerazioni valgono a proposito

delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso

AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio

in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le

controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti

di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.

Al fine di tener conto della componente di

politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore

litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di

spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione

totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento

espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.

(...)"

2.12

La ricorrente

ha infine postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio (II).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità

di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr.

13.

p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al

minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del

15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella

fattispecie, dalle carte processuali risulta che la ricorrente,

divorziata, con una figlia a carico, __________ del 1999, dipendente presso la __________, dispone, quali entrate, dello stipendio lordo

di fr. 4'195.70 mensili (cfr. doc. V bis).

L’assicurata non ha

dichiarato alcuna sostanza.

Per

quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’assicurata deve essere applicato

l’importo base mensile per debitore monoparentale con obblighi di mantenimento

di fr. 1'250.--, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla

Camera di esecuzione e fallimento, quale Autorità di vigilanza cantonale e in

vigore dal 1° gennaio 2001, tuttora in uso.

Questi

importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri dome-stici, quali elettricità, illuminazione,

gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del

diritto esecuti-vo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum

d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in

BlSchK 2001, p. 19).

Al

minimo esecutivo va aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%,

secondo la giurisprudenza citata.

In

casu, aggiungendo all’importo di base di fr. 1'250.-- il supplemento del

15%, vi sono poi da computare i premi dell’assicurazione obbligatoria contro le

malattie di fr. 346.60 e fr. 116.90 (figlia) e la pigione dell’appartamento a

Bellinzona di fr. 1'800.--. Si ottiene così un importo di fr. 3’701.--.

Per

quanto riguarda i debiti di fr. 1'137.90 (__________) e fr. 212.65 (__________)

non possono essere presi in considerazione in quanto debiti ordinari.

Il TCA

rileva che vanno considerati i debiti relativi alle imposte scadute (cfr. RAMI

2000.

N. 119 pag. 155 consid. 2; RAMI 1996 N. 254 pag. 208 consid. 2; DTF 124 I

2.

consid. 2a; STFA del 18 giugno 2003 nella causa M., consid. 5.2.), ma non

quelli relativi a debiti privati, i quali non possono essere conteggiati (cfr.

STFA del 17 marzo 2000 nella causa Winterthur c/ D., U 219/99; STF del 6

novembre 1996 nella causa S.,5P.356/1996).

Secondo

la giurisprudenza non possono di principio essere ritenute le spese per

l’estinzione di debiti ordinari, non destinati al mantenimento corrente

dell’istante e della sua famiglia (cfr. STFA del 13 aprile 2006 nella causa G.,

B 45/05, consid. 7.2.2 e riferimenti ivi menzionati).

Disponendo dunque di un’eccedenza, il requisito dell’indigenza non è

dato. Non dovendo di conseguenza essere esaminati gli altri requisiti,

l’istanza di assistenza giudiziaria dev’essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è respinta.

3. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata

ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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