32.2009.171
L'UAI ha correttamente negato all'A. il diritto a provvedimenti professionali, in particolare la partecipazione all'assunzione dei costi per la frequenza della scuola per assistenti di cura
23 novembre 2009Italiano52 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2009.171
Data decisione, Autorità:
23.11.2009, TCA
Titolo:
L'UAI ha correttamente negato all'A. il diritto a provvedimenti professionali, in particolare la partecipazione all'assunzione dei costi per la frequenza della scuola per assistenti di cura
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 3 LAG
art. 14 cpv. 1 LAG
art. 14 cpv. 2 LAG
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 8 cpv. 1 LAI
art. 8 cpv. 3 let. b LAI
art. 15 LAI
art. 16 LAI
art. 17 LAI
art. 18 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 6 cpv. 1 OAI
art. 87 cpv. 2 OAI
art. 87 cpv. 3 OAI
art. 87 cpv. 4 OAI
art. 88a cpv. 1 OAI
art. 88a cpv. 2 OAI
art. 88bis cpv. 2 let. a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.171
LG/sc
Lugano
23 novembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 settembre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 agosto 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1976, attualmente attiva in qualità di assistente di cura presso l’__________
__________, in data 2 marzo 2004 ha presentato una domanda volta all’ottenimento
di prestazioni AI per adulti (avviamento ad altra professione) a seguito delle
conseguenze di un infortunio occorsole nel 2002 (doc. AI 1-1/6).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia
pluridisciplinare ad opera del SAM (doc. AI 37-1) l’UAI con decisione del 13
febbraio 2006 (doc. AI 59-1) ha respinto la richiesta dell’assicurata non
essendo il grado d’invalidità pensionabile (17%).
1.3. In data 16
marzo 2006 l’insorgente, patrocinata dall’avv. RA 1 RA 1, ha presentato
opposizione cautelativa contro la decisione dell’amministrazione (doc. AI 65-1).
Con
lettera del 24 aprile 2006 il patrocinatore ha ritirato l’opposizione con le
seguenti motivazioni:
"
(…)
con riferimento al vostro scritto del 21.03.2006,
con la presente vi informo di ritirare l’opposizione cautelativa
interposta a nome e per conto della mia cliente in data 16.03.2006 contro la
decisione del 13.02.2006 dell’Ufficio AI, Bellinzona.
Mi preme tuttavia attirare la vostra attenzione
sull’ottimo rendimento dimostrato dalla signora RI 1 nell’espletamento del
corso di collaboratrice sanitaria CRS, sul genere di attività effettivamente
svolte dalla mia mandante in tale ambito, nonché sul pieno soddisfacimento da
parte dell’assicurata dei requisiti inerenti la salvaguardia della propria
salute e la prevenzione delle malattie e degli incidenti nello svolgimento di
detta professione.
Si allega a tale fine l’eccellente rapporto di
stage rilasciatole dal CRS.
Alla luce di quanto sopra si domanda di voler
cortesemente riesaminare la problematica inerente il reinserimento ad hoc della
mia cliente nel settore sanitario, stante – lo si ribadisce – gli ottimi
risultati raggiunti, il rendimento completo dell’assicurata nonché le
rassicurazioni circa la confacenza ai disturbi presentati dalla Signora RI 1 e
la corretta gestione degli sforzi da parte della stessa.
Nella denegata ipotesi che non doveste ritenere
giustificato tale reinserimento, ci si avvale fin d’ora della disponibilità da
voi dimostrata in merito all’introduzione dell’assicurata in un posto di lavoro
che le permetta di incrementare la capacità residua di guadagno” (doc. AI
68-1).
1.4. In data 27
febbraio 2007 l’avv. RA 1 ha comunicato all’UAI che l’assicurata ha iniziato
con grande soddisfazione, il 1° giugno 2006, l’attività di assistente di cura
presso la __________ __________. A mente del patrocinatore “la professione
in ambito sanitario risulta essere del tutto confacente ai disturbi presentati
dall’assicurata” (doc. AI 72-1).
Nel medesimo
scritto l’insorgente, richiamando quanto indicato dal consulente IP nel
rapporto finale dell’8 febbraio 2006 (doc. AI 58-1), ha postulato all’UAI
l’assunzione dei costi di riformazione professionale presso la Scuola per
assistenti di cura (OSS) che permetterebbe a RI 1 di ottenere l’attestato necessario
a continuare anche in futuro l’attività intrapresa (doc. AI 72-1).
1.5. Con
decisione su opposizione del 19 aprile 2009 l’UAI, richiamato lo scritto del 24
aprile 2006 dell’assicurata, ha stralciato dai ruoli la procedura di
opposizione (doc. AI 77-1).
1.6. Sollecitato
dalla ricorrente in merito al reinserimento dell’assicurata nel settore
sanitario con l’assunzione, almeno parziale, dei relativi costi, l’UAI, in data
18 giugno 2007 ha fornito la seguente presa di posizione:
"
Egregio Signor Avvocato,
in riferimento alla persona citata a margine, le
comunichiamo quanto segue:
1. con una prima domanda del 02.03.2004 l’assicurata aveva richiesto
l’avviamento ad altre professioni.
Il caso dopo l’istruttoria
del caso era stato sottoposto al nostro Consulente in integrazione
professionale, il quale si era espresso anche in merito alle proposte formative
e aveva ritenuto che le condizioni per la riqualifica professionale non erano
date, indicando, nella decisione rilasciata il 13.02.06, di rimanere a
disposizione per una formazione “su misura” (ad hoc) o un’introduzione sul
posto di lavoro, qualora vi sarebbe stato un incremento della capacità di
guadagno residua.
2. Contro questa decisione fu da lei fatta opposizione cautelativa, poi
ritirata chiedendo nel contempo di riesaminare la problematica del
reinserimento “ad hoc” nell’ambito sanitario chiedendo all’Assicurazione
invalidità di assumere i costi di riformazione, così come riconosciuto nella
resa della decisione formale del 13.2.06.
Premesso quanto sopra esposto, torniamo sulla
questione formazione “ad hoc” ribadendo che:
-
non è compito dell’AI di collocare una persona
in una posizione economica e professionale migliore di quella che occupava
prima – l’assicurata non ha una formazione specifica – principio di equivalenza
-
il diritto ad una formazione sussiste se il
danno alla salute ha come conseguenza una diminuzione duratura della capacità
di guadagno attorno al 20%
-
per una formazione “ad hoc” si intende la
formazione empirica sul posto di lavoro, quindi l’assicurato viene assunto da
un datore di lavoro che è concorde nel formare l’assicurato in una nuova
attività tramite formazione interna sul posto di lavoro e/o dei corsi specifici
introduttivi inerenti le nuove mansioni, per un periodo molto breve
(generalmente alcuni mesi).
In conclusione, possono accedere a questa
formazione su misura, gli assicurati che non realizzano i presupposti per una
riformazione professionale a causa del principio di equivalenza e che trovano
un datore di lavoro disposto ad assumerli.
In riferimento al caso dell’assicurata, la
richiesta del 27.02.2007 volta ad una misura di riqualifica, non può essere
accolta in quanto non sono adempiuti i presupposti per giustificare il diritto
a provvedimenti professionali mirati alla riqualifica. In tal senso, la
richiesta della signora RI 1 corrisponde ad una domanda di riformazione
professionale già rifiutata con decisione del 13.02.2007.”
(doc. AI 82-1)
1.7. Il 15 maggio
2008 l’avv. RA 1 ha trasmesso all’UAI il rapporto medico del 21 aprile 2008 del
Dr. __________ (doc. AI 83-3) e la dichiarazione dell’11 aprile 2008 del __________
__________ (doc. AI 83-4).
A suo
dire da questi atti emerge come l’attività di ausiliaria di cura sia esigibile
dall’assicurata senza alcuna sintomatologia di sovraccarico. Ragione per cui,
verrebbe sconfessata la valutazione della consulente IP, secondo la quale le
possibilità d’impiego nel settore sanitario riguardano attività fisicamente
impegnative ove il rendimento dell’assicurata non sarebbe completo. (doc. AI
83-1)
L’avv. RA
1 ha dunque richiesto all’UAI una rivalutazione dell’aspetto economico,
segnatamente “sottoponendo nuovamente il caso della mia patrocinata ad un
Consulente in integrazione professionale, affinché venga seriamente presa in
considerazione l’opportunità di sostenere la Signora RI 1 nella frequenza della
Scuola per assistenti di cura (OSS) e dunque il diritto della stessa di
beneficiare di un progetto di riqualifica professionale”. (doc. AI 83-1).
1.8. In data 16
maggio 2008 l’assicurata ha presentato una nuova richiesta di prestazioni AI
per adulti (orientamento professionale / avviamento ad altra professione) (doc.
AI 84-1).
Esperiti
nuovi accertamenti medici ed economici, l’UAI con decisione del 25 agosto 2009
(doc. AI 104-1), preavvisata con progetto del 17 febbraio 2009 (doc. AI 94-1)
non è entrato in materia sulla nuova richiesta di prestazioni con la seguente
motivazione:
"
(…)
Anche se medicalmente la formazione professionale
da lei proposta risulta esigibile, la nostra consulente in integrazione ha
ritenuto di dover confermare le prese di posizioni precedenti. Pertanto non è
possibile per l’assicurazione invalidità riconoscere la formazione
professionale quale assistente di cura” (doc. AI 94-1).
1.9. Contro
questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
postulando il riconoscimento del diritto a beneficiare di un progetto di
riqualifica professionale con la partecipazione all’assunzione dei costi per la
frequenza della Scuola per assistenti di cura (OSS) e in via subordinata il
rinvio dell’incarto all’UAI per ulteriori accertamenti medici ed economici
volti a stabilire il diritto dell’assicurata di beneficiare di un progetto di
riqualifica professionale con la partecipazione all’assunzione dei costi per la
frequenza della Scuola per assistenti di cura (OSS) (doc. I).
L’insorgente
nel proprio allegato ricorsuale ha contestato il rifiuto dell’amministrazione
di partecipare ai costi e alla perdita di guadagno per lo svolgimento della
formazione professionale quale assistente di cura (OSS) che si fonderebbe - a
suo dire - su di un minor rendimento di RI 1 RI 1 nel settore sanitario, le cui
attività sono fisicamente più impegnative.
A mente
del ricorrente detto presupposto è stato inficiato dal certificato del Dr. __________
(doc. E) e dalla dichiarazione del __________ che hanno attestato “un
rendimento completo e un’assoluta idoneità medica tra la professione prescelta
e le proprie esigenze fisiche” (doc. I). Parimenti il requisito posto dall’UAI
delle necessarie facoltà intellettive e scolastiche è stato assolto con la
produzione della pagella del primo semestre della Scuola cantonale degli operatori
sociali (doc. G).
Il
patrocinatore ha inoltre invocato una violazione del principio della buona fede
(art. 9 della Costituzione federale) nell’agire dell’UAI che avrebbe
continuamente modificato le condizioni poste alla base del riconoscimento di
tale finanziamento e non rispettato la promessa di disponibilità a provvedimenti
d’ordine professionale oltre che rilasciato informazioni vaghe ed erronee (doc.
I).
Il
rappresentante della ricorrente ha quindi postulato la concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura
(doc. II).
1.10. L’UAI, in
risposta, fondandosi sulla valutazione medica del Servizio accertamento medico
dell’AI (SAM) (doc. AI 37-1) e sulle valutazioni economiche dell’8 febbraio
2006 (doc. AI 58), del 21 maggio 2007 (doc. 80) e del 6 febbraio 2009 (doc. AI
90-1) ha ribadito che “sin dall’inizio l’assicurata non ha adempiuto
ai presupposti per il riconoscimento di una riqualifica professionale in quanto
non vi era una perdita di guadagno tale da giustificarla, rimanendo a
disposizione per un’eventuale formazione ad hoc / introduzione al posto di
lavoro qualora esso non avesse permesso un incremento della capacità di
guadagno residua”. (doc. VI).
L’UAI ha
postulato la conferma del proprio provvedimento e la reiezione integrale del ricorso
rilevando di essere comunque entrato nel merito della domanda posta, non
limitandosi ad una decisione di “non entrata in materia” (doc. IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato
all’assicurata il diritto a provvedimenti professionali.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a
ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per
stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro
prevedibile.
Fra i
provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i
provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono
l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale
(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento
(art. 18 cpv. 1 LAI).
2.3. L’art. 17
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova
attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e
se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o
migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per
riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari
a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della
prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza
previa formazione professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione
professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure
reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia
attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del
possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.
495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a
carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la
reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e
se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di
conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza
invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti
completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di
guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai
provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella
causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998
pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.5. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA
del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania,
la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99;
STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC
1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione
allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di
aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994
nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.
258).
Circa gli
effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un
assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la
riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è
messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
2.7. Per quanto
riguarda la situazione dal profilo medico l’UAI ha fatto riferimento alle
annotazioni del medico del SMR, Dr. __________ __________, che in data 10
agosto 2009 ha rilevato quanto segue:
"
Assicurata di professione cameriera nata nel
1976 peritata in ambito SAM 3.2005:
Diagnosi:
sindrome da whiplash cronico stadio I con
- distorsione cervicale il 15.2.2002
-
minime alterazioni degenerative C5-C6 senza neuro compressione
d. collat:
- cefalea di origine tensiva
- dislipidemia mista
- lievi disturbi neuropsicologici
- assenza di impedimento psichiatrico
-
lato reumatologico: attività leggera con alternanza posizione seduta /
eretta assenza di impedimento, attività abituale impedimento del 20%
- assenza di impedimento neurologico
Limiti funzionali:
Capacità funzionale residua (Base: esame della funzionalità fisica AI):
a) Sollevamento e trasporto di carichi:
La capacità funzionale residua per il
sollevamento e/o trasporto di carichi motto leggeri, leggeri e medi è normale,
per carichi pesanti è lievemente ridotta, per carichi molto pesanti è ridotta.
La capacità funzionale per lavori sopra il piano delle spalle con pesi
inferiori a 5 kg è lievemente ridotta, con pesi superiori a 5 kg è ridotta.
b) Manipolazione di oggetti, attrezzi,
pulsantiere:
La capacità funzionale per la manipolazione di
oggetti leggeri e lavori di precisione è normale, per lavori medi è normale,
per lavori pesanti e di manovalanza è ridotta, per lavori molto pesanti è molto
ridotta. La paziente può ruotare normalmente le 2 mani.
c) Posizioni di lavoro o dinamiche
particolari:
La capacità funzionale per posizioni a braccia
elevate è lievemente ridotta, con rotazione del tronco è lievemente ridotta,
seduta e piegata in avanti è ridotta, eretta e piegata in avanti è ridotta,
inginocchiata è normale e con ginocchia in flessione è normale.
d) Mantenere posizioni statiche:
La capacità di mantenere posizioni statiche da
seduta è lievemente ridotta, eretta è lievemente ridotta.
e) Spostarsi, camminare:
La paziente può spostarsi normalmente per
qualunque tragitto, su qualunque terreno e salire e scendere normalmente scale.
Lavori su ponteggi e scale a pioli sono controindicati vista una sindrome
vertiginosa.
f) Diversi:
La paziente può impiegare normalmente le 2 mani.
Lavori in equilibrio e bilanciandosi sono controindicati vista la presenza di una
sindrome vertiginosa.
Nota: sulla base
di un orario di lavoro di 8 ore, una capacità funzionale residua definita come esigua
equivale all'1-5% rispetto alta prestazione di un soggetto sano, molto
ridotta equivale al 6-33%, ridotta al 34-66, lievemente ridotta
al 67-100%. Per carichi molto leggeri si intende un peso fino a 5 kg, leggeri
6-10 kg, medi 11-25 kg, pesanti 26-45 kg, molto pesanti > 45
Kg.
Viene calcolato un grado Al del 17%
Rispondo alla domanda del 8.8.2009:
-
in assenza d'una nuova valutazione medica si conferma una IL del 20%
(massimo) nell'attività abituale di cameriera come stabilito in occasione della
perizia SAM
-
da notare che l'attività di cameriera o quella sociosanitaria non risulta
controindicata, in particolare l'assicurata non mette in pericolo il suo stato
di salute svolgendo tali attività
-
che l'assicurata riesca a svolgere l'attività di assistente socio-sanitaria
al 100% depone per una valutazione "largheggiante" da parte del
perito SAM e conferma l'importanza del fattore "motivazione"."
(Doc. AI 102/1-2)
2.8. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant,
pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a
établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins
du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere
fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.9. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie
le conclusioni cui è giunto l’UAI sulla base delle valutazioni del medico del
SMR.
Il medico
del SMR, Dr. __________, nelle proprie annotazioni del 10 agosto 2009 ha infatti confermato la diagnosi posta dai periti del SAM, in occasione della prima richiesta
di prestazioni AI, i quali avevano esaminato l’assicurata dal profilo
psichiatrico (Dr. __________), da quello reumatologico (Dr. __________) e da
quello neurologico (Dr. __________).
La
valutazione del SAM è stata quindi alla base della decisione dell’UAI del 13
febbraio 2006 (doc. AI 59-1) e di quella su opposizione del 19 aprile 2007,
cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 77-1).
Il Dr. __________
ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di: sindrome
da whiplash cronico stadio I con distorsione cervicale il 15.2.2002 e minime alterazioni
degenerative C5-C6 senza neuro compressione. (doc. AI 102-1).
Per
quanto riguarda la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa il medico
SMR ha indicato una cefalea di origine tensiva, dislipidemia mista e lievi
disturbi neuropsicologici (doc. AI 102-1).
La
valutazione della capacità lavorativa residua posta dal Dr. __________ non si
scosta da quanto avevano indicato i periti del SAM che hanno esaminato
l’assicurata il 12 aprile 2005. Il medico del SMR ha infatti rilevato un’assenza
di impedimento sia da lato psichiatrico che neurologico (doc. AI 102-1, 37-19,
37-23), mentre dal profilo reumatologico il medico del SMR e il perito hanno
ritenuto l’assicurata abile in misura piena in un’attività leggera e variata
che permetta l’alternanza della posizione seduta a quella eretta, mentre
nell’attività abituale l’impedimento è del 20% (doc. AI 102-1, 37-31).
Il Dr. __________
ha quindi ripreso integralmente i limiti funzionali esposti dal Dr. __________
nella perizia svolta in ambito SAM (cfr. doc. AI 37-32, doc. AI 102-1).
In
conclusione, nelle annotazioni del 10 agosto 2009 il medico del SMR ha confermato,
in assenza d’una nuova valutazione medica, un’inabilità lavorativa del 20%
(massimo) nell’attività abituale di cameriera, come già stabilito in occasione
della perizia SAM.
Sia
l’attività di cameriera che quella sociosanitaria non risultano controindicate
e non mettono in pericolo il suo stato di salute. Infine, il Dr. __________ ha
concluso osservando che potendo l’assicurata svolgere l’attività di assistente
socio-sanitaria in misura piena (100%) “depone per una valutazione
largheggiante da parte del perito SAM e conferma l’importanza del fattore
“motivazione”” (doc. AI 102-2).
Il TCA non ha
motivo per distanziarsi dalle valutazioni del medico del SMR che non sono state
del resto smentite da certificati medico-specialistici attestanti un
peggioramento delle patologie psichiatriche, reumatologiche e neurologiche, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
A
conferma della corretta valutazione medica l’assicurata ha prodotto il
certificato medico del Dr. __________, FMH in medicina generale, che ha
attestato quanto segue:
"
(…)
Con la presente certifico che la summenzionata
paziente è in mia cura dal dicembre 2005 e non ha mai presentato particolari
problematiche riferibili alle sue attività professionali e della vita
quotidiana che le limitano la capacità lavorativa.
In particolar modo ed in riferimento all’infortunio
del 2001, la paziente riesce a svolgere l’attività di ausiliaria di cura presso
la __________ __________ senza presentare sintomatologia di sovraccarico o
secondarie a questa attività”
(doc. E, la sottolineatura è del redattore).
Alla luce
di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
del SMR, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute
dell’interessata e richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere
tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che
l’assicurata è inabile al lavoro al 20% nella sua precedente professione di
cameriera, ma è da considerare abile al 100% in attività adeguate e rispettose
dei suoi limiti funzionali.
La
consulente in integrazione professionale __________ nel rapporto finale dell’8
febbraio 2006, relativo alla prima richiesta di prestazioni AI, per quanto
riguarda le attività esigibili aveva ritenuto quanto segue:
"
(...)
Attività
esigibili - senza (ri)formazione specifica
La signora RI 1 non ha
un diploma ed durante il suo percorso professionale si è orientata
prevalentemente verso il settore della ristorazione. In questo campo ha
potuto acquisire competenze e capacità come cameriera e anche come
venditrice.
Stando ai dati medico
teorici l'A. risulta essere inabile nella misura del 20% nella sua abituale
attività di cameriera (limitazione intesa come riduzione del rendimento su un
tempo pieno), mentre in attività adatte risulta essere completamente abile.
Tenuto conto del danno alla salute e del percorso socio-professionale, in
questa situazione potrebbe entrare in linea di conto, a pieno rendimento
lavorativo, un'attività non qualificata e leggera nel settore della vendita
(ad esempio all'interno di un chiosco, di una stazione di servizio o in un
piccolo negozio di vendita al dettaglio, oppure come rappresentante nella
promozione di prodotti in generale), dei Servizi (ricezionista o aiuto -
ufficio), oppure dell'industria.
(...)" (doc. AI 58-2)
2.10. Per quanto
concerne le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal
profilo economico nella decisione del 13 febbraio 2006, confermata con
decisione su opposizione del 19 aprile 2007, cresciuta incontestata in
giudicato, l’UAI aveva considerato un reddito da valido di fr. 44'400.--
annui (2003) e confrontato con un reddito statistico da invalido di fr.
36'851.--, dopo aver applicato una riduzione del 10% per attività leggera e per
la scarsa adattabilità dovuta ai limiti ergonomici, giungendo ad un grado d’invalidità
del 17% che non giustificava il diritto a provvedimenti professionali
(doc. AI 58-2).
Nel
rapporto finale dell’8 febbraio 2006 la consulente IP ha tuttavia aggiunto che
“si rimane a disposizione per una formazione “su misura” o
un’introduzione al posto di lavoro, qualora dovessero permettere un incremento
della capacità di guadagno residua”. (doc. AI 58-3)
Contestualmente
al ritiro dell’opposizione cautelativa del 16 marzo 2006, il patrocinatore
della ricorrente, il 24 aprile 2006 e poi in data 27 febbraio 2007, sulla base
di quanto indicato dalla consulente IP, ha postulato il reinserimento ad hoc
dell’assicurata nel settore sanitario e la partecipazione ai costi di questa riformazione
professionale (doc. AI 68-1; 72-1).
Nel
rapporto finale del 21 maggio 2007 la consulente __________ ha rilevato a
questo proposito:
"
In riferimento all'annotazione per l'incarto del
23 aprile 2007, l'esame del caso mi permette di esprimere le seguenti
osservazioni e considerazioni.
Con decisione del 13 febbraio 2006 la richiesta
di prestazioni dell'assicurata veniva respinta sulla base del rapporto finale
stilato l'8 febbraio 2006 dalla collega __________.
In data 16 marzo 2006 avverso tale decisione
viene inoltrata opposizione cautelativa.
La stessa è ritirata in data 24 aprile 2006 con
la contemporanea richiesta di riesaminare la problematica inerente il
reinserimento ad hoc della signora RI 1 nel settore sanitario oppure la
relativa introduzione in un posto di lavoro.
Con scritto del 27 febbraio 2007 il legale
dell'assicurata documenta quanto nel frattempo intrapreso dalla sua patrocinata
e chiede di voler contribuire all'assunzione dei corsi di riformazione quale
operatrice sociosanitaria (tirocinio di 3 anni).
Dopo attento esame della fattispecie, e sulla
base di quanto già indicato nel precedente rapporto finale dell'8 febbraio
2006, non possiamo aderire a tale richiesta in quanto non sono adempiuti i
presupposti per giustificare il diritto a provvedimenti professionali mirati
alla riformazione.
Infatti, in base alla "Circulaire
concernant les mesures de réadaptation d'ordre professionnell":
● non è compito dell'AI di collocare una persona in una
posizione economica e professionale migliore di quella che occupava prima
(marginale 4002) - l'assicurata non ha una formazione specifica - principio di
equivalenza;
● il diritto ad una riformazione sussiste se il danno alla
salute ha come conseguenza una diminuzione duratura della capacità di guadagno
attorno al 20% (marginale 4011).
La disponibilità per "una formazione su
misura o un'introduzione al posto di lavoro" si riferisce ad una
reintroduzione nel circolo economico tramite una formazione interna / empirica
sul posto di lavoro e/o dei corsi specifici / introduttivi inerenti le nuove
mansioni, in presenza di un datore di lavoro che garantisca l'assunzione al
termine della misura professionale e di un recupero della capacità di guadagno
residua.
Possono accedervi gli assicurati che non realizzano
i presupposti per una riformazione professionale a causa del principio di
equivalenza e che trovano un datore disposto ad assumerli.
Considerata la presenza sul mercato del lavoro di
sufficienti attività accessibili e confacenti con il danno alla salute (vedi
tabelle RSS - categoria 4 - mediana - usate per determinare i redditi) si
ritiene che l'assicurata sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo
tramite i normali canali di collocamento.
Secondo quanto stabilito dal TF, un assicurato
che presenta una totale capacità lavorativa nell'ambito di un'attività leggera
e non presenta particolari problematiche di salute che potrebbero svantaggiarlo
nella ricerca di un posto di lavoro, né ha particolari esigenze per quanto
attiene a quest'ultimo, non ha diritto ad un sostegno attivo nella ricerca di
un posto di lavoro da parte dell'AI.
Per il momento, ritengo la pratica
convenientemente evasa."
(Doc. AI 80/1-2)
Infine, nel
rapporto finale del 6 febbraio 2009, nell’ambito della seconda richiesta di
prestazioni AI (riformazione professionale) inoltrata dall’assicurata il 16
maggio 2008 (doc. AI 84-1), la consulente in integrazione __________ ha
precisato che “dopo un’attenta analisi dell’incarto si reputa che – se la
capacità lavorativa non subisce cambiamenti – si riconferma quanto definito
dalle colleghe __________ e __________ nei loro rapporto del 10.02.2006 e del
21.05.2007. In breve non si entra in merito ad una riqualifica professionale”
(doc. AI 90-1)
Questa
Corte chiamata a pronunciarsi in merito alla richiesta di provvedimenti
professionali inoltrata da RI 1 RI 1 non può che confermare l’operato
dell’amministrazione.
Nella
fattispecie va innanzitutto rilevato che nella decisione del 13 febbraio 2006,
poi confermata su opposizione il 19 aprile 2007, cresciuta incontestata in
giudicato, l’UAI aveva respinto la richiesta dell’assicurata non essendo il
grado d’invalidità pensionabile (17%) e non adempiendo, dunque, nemmeno
i presupposti per il riconoscimento di una riqualifica professionale.
Per
quanto riguarda l’indicazione della consulente IP nel rapporto dell’8 febbraio
2006, secondo cui: “si rimane a disposizione per una formazione “su misura”
o un’introduzione al posto di lavoro, qualora dovessero permettere un
incremento della capacità di guadagno residua” (doc. AI 58-3), nella STCA 32.2005.12
del 29 agosto 2005 questo Tribunale aveva chiesto all’amministrazione delle
delucidazioni:
"
1. Come dev'essere
intesa questa "messa a disposizione"?
Va intesa all'interno delle misure di ordine professionale. L'Ufficio AI, da
caso a caso, resta a disposizione dell'assicurato per quanto riguarda la
reintroduzione nel ciclo economico, attraverso il versamento di indennità
giornaliere durante un periodo di introduzione a nuove mansioni, così come un
breve periodo di formazione (formazione ad "hoc", corsi
specifici,...), nel caso in cui vi sia un datore di lavoro che garantisce
l'assunzione al termine della misura professionale e allo stesso tempo vi sia
un recupero della capacità di guadagno residua.
Considerandi
2.
Su quali basi legali, rispettivamente su
quale norma di prassi si fonda questa "messa a disposizione"?
Art. 17 LAI sub riformazione professionale che
comprende, in via di massima, tutte quelle misure di ordine professionale
necessarie ed adeguate per procurare all'assicurato, nel limite del possibile,
la possibilità di realizzare un guadagno sensibilmente equivalente a quello
ottenuto prima del danno alla salute (la riformazione può quindi spaziare dalla
semplice introduzione al posto di lavoro o alla formazione di breve durata
(concordata caso per caso) fino alla formazione organica secondo programma
ufficiale, compresa quella accademica, passando per tutti i possibili stadi
intermedi (formazione empirica, tirocinio ordinario, tirocinio pratico, scuola
professionale pubblica o privata, corsi professionali ad hoc. ecc.).
Generalmente maggiore è la durata del provvedimento, maggiore deve essere il
recupero della capacità di guadagno residua.
3.
Quali sono i presupposti per accedervi (grado d'invalidità, ecc.)?
Assicurati che non realizzano i presupposti per accedere ad una riformazione
professionale per vari motivi (essenzialmente a motivo delle scarse conoscenze
di base e degli appurati limiti intellettivi), ma che raggiungono un grado
d'invalidità del 20% superiore e che trovano un datore di lavoro disposto ad
assumerli.
4.
In che cosa consiste l'introduzione al posto di lavoro e la
"formazione ad hoc"?
L'introduzione al posto di lavoro è la reintroduzione
nel circolo economico dell'assicurato. Pertanto trattasi di misura che può
comprendere aiuto economico (ad es.: se datore di lavoro è disposto a pagare un
determinato reddito, inferiore a quello di norma applicabile, allora l'Ufficio
AI versa il restante quale indennità giornaliera per la durata del breve
periodo di introduzione), mentre per formazione ad hoc si intende la formazione
empirica sul posto di lavoro, quindi l'assicurato in una nuova attività per un
periodo molto più breve (generalmente alcuni mesi) rispetto alla durata di una
formazione teorica (apprendistato, formazione superiore,...). Anche in tal caso
vengono versate delle indennità giornaliere all'assicurato.
5.
Non si tratta in effetti di una
riformazione professionale ex art. 17 LAI in quelle professioni ritenute
esigibili da parte della consulente? (P.f. motivare in dettaglio la risposta).
Sì. Infatti la consulente in integrazione
professionale, dopo aver valutato il caso dell'assicurato, ha ritenuto
quest'ultimo integrabile sul mercato libero del lavoro solo in attività qualificate.
Pertanto, a tali condizioni, si è proposto di rimanere a disposizione per
un'introduzione al posto di lavoro o per una formazione ad hoc, solo a
condizione che l'assicurato trovi un datore di lavoro disposto ad assumerlo e
se dette misure permettono un aumento della capacità di guadagno residua."
(STCA citata)
La presa
a carico di un progetto di riqualifica professionale con la partecipazione
all’assunzione dei costi per la frequenza della Scuola per assistenti di cura
(OSS) non rientra nelle misure di ordine professionale per le quali l'Ufficio
AI, “rimane a disposizione” dell'assicurato.
In primo
luogo, dalla documentazione agli atti non emerge alcun datore di lavoro che abbia
garantito l'assunzione dell’assicurata al termine della misura professionale in
oggetto, bensì figura la sola conferma di aver svolto l’attività quale
ausiliaria di cura al 100% presso la __________ (doc. F) e successivamente il
contratto di lavoro dal 1° settembre 2009 quale assistente di cura presso la __________,
__________ (doc. L).
In secondo luogo, il sostegno al progetto di riqualifica
professionale postulato dall’insorgente non risulta una misura necessaria ed
adeguata per procurare all'assicurata, nel limite del possibile, la possibilità
di realizzare un guadagno sensibilmente equivalente a quello ottenuto prima del
danno alla salute.
La Circolare
sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (no. 4002) prevede,
per quanto riguarda le possibilità di guadagno, l’equivalenza approssimativa
tra l’attività esercitata prima dell’insorgere dell’invalidità e quella
esercitata dopo la riformazione professionale. Per garantire sufficientemente
che il reddito della nuova professione a lungo termine (carriera) sia
pressappoco allo stesso livello di quello della precedente, deve esserci una
certa equivalenza fra le due professioni (RCC 1988 p. 494 e VSI 1997 p. 84).
L’esigenza
dell’equivalenza limita “verso l’alto” il diritto alla riformazione
professionale. Non è compito dell’AI procurare all’assicurata una professione
migliore e meglio retribuita di quella precedente.
RI 1
prima dell’insorgere dell’invalidità era attiva nel settore della ristorazione,
quale cameriera, per la quale è stata ritenuta inabile nella misura del 20%.
Per contro, in attività leggere e adeguate vi è una completa abilità lavorativa
(100%). In questa situazione la consulente IP nel rapporto dell’8 febbraio 2006
aveva ritenuto un’ampia gamma di attività accessibili e confacenti al danno
alla salute dell’assicurata e al suo percorso socio-professionale: “potrebbe
entrare in linea di conto, a pieno rendimento lavorativo, un'attività non
qualificata e leggera nel settore della vendita (ad esempio all'interno di un
chiosco, di una stazione di servizio o in un piccolo negozio di vendita al
dettaglio, oppure come rappresentante nella promozione di prodotti in
generale), dei Servizi (ricezionista o aiuto - ufficio), oppure dell'industria”
(doc. AI 58-2)
In considerazione di ciò,
a prescindere dal grado d’invalidità (17%), comunque insufficiente per attingere
a provvedimenti d’integrazione ex art. 17 LAI, non risulta giustificata la
richiesta della ricorrente per mantenere o migliorare in
maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non
pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b) potendo l’assicurata svolgere
un’ampia gamma di attività adeguate e dunque venire direttamente integrata nel
ciclo produttivo tramite i normali canali di collocamento.
Parimenti
da respingere l’argomentazione ricorsuale secondo cui l’amministrazione avrebbe
continuamente modificato le condizioni poste alla base del riconoscimento della
riformazione professionale in questione, violando così il principio della buona
fede (art. 9 Costituzione federale). L’UAI, infatti, già nella prima decisione
del 13 febbraio 2009 aveva respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata
giungendo ad un grado d’invalidità del 17% che escludeva il riconoscimento di
una riqualifica professionale (doc. AI 59-1).
Nello
scritto del 18 giugno 2007 l’UAI ha poi chiarito cosa veniva inteso con formazione
“ad hoc” e ribadito il diniego della presa a carico della riformazione
professionale postulata dalla ricorrente (doc. AI 82-1).
Nella
decisione impugnata in questa sede l’UAI ha quindi nuovamente respinto la
richiesta di RI 1 RI 1 riconfermando le precedenti prese di posizione dei
consulenti IP (doc. AI 103-1; 104-1).
La
decisione dell’UAI di respingere la nuova richiesta di provvedimenti
professionali dell’assicurata deve quindi essere confermata.
2.11
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a
carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria
(cfr. consid. 2.12.).
Al
riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della
legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione
della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così
espresso:
"
(...)
Quando sono adempite le condizioni del gratuito
patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere
gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati
interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.
Si intende così garantire che saranno prese in
considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le
persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.
(...)
Le stesse considerazioni valgono a proposito
delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso
AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio
in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le
controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti
di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.
Al fine di tener conto della componente di
politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore
litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di
spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione
totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento
espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.
(...)"
2.12
La ricorrente
ha infine postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio (II).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,
rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità
di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i
presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 86, pag. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr.
13.
p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al
minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del
15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella
fattispecie, dalle carte processuali risulta che la ricorrente,
divorziata, con una figlia a carico, __________ del 1999, dipendente presso la __________, dispone, quali entrate, dello stipendio lordo
di fr. 4'195.70 mensili (cfr. doc. V bis).
L’assicurata non ha
dichiarato alcuna sostanza.
Per
quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’assicurata deve essere applicato
l’importo base mensile per debitore monoparentale con obblighi di mantenimento
di fr. 1'250.--, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla
Camera di esecuzione e fallimento, quale Autorità di vigilanza cantonale e in
vigore dal 1° gennaio 2001, tuttora in uso.
Questi
importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute, oneri dome-stici, quali elettricità, illuminazione,
gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del
diritto esecuti-vo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum
d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in
BlSchK 2001, p. 19).
Al
minimo esecutivo va aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%,
secondo la giurisprudenza citata.
In
casu, aggiungendo all’importo di base di fr. 1'250.-- il supplemento del
15%, vi sono poi da computare i premi dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie di fr. 346.60 e fr. 116.90 (figlia) e la pigione dell’appartamento a
Bellinzona di fr. 1'800.--. Si ottiene così un importo di fr. 3’701.--.
Per
quanto riguarda i debiti di fr. 1'137.90 (__________) e fr. 212.65 (__________)
non possono essere presi in considerazione in quanto debiti ordinari.
Il TCA
rileva che vanno considerati i debiti relativi alle imposte scadute (cfr. RAMI
2000.
N. 119 pag. 155 consid. 2; RAMI 1996 N. 254 pag. 208 consid. 2; DTF 124 I
2.
consid. 2a; STFA del 18 giugno 2003 nella causa M., consid. 5.2.), ma non
quelli relativi a debiti privati, i quali non possono essere conteggiati (cfr.
STFA del 17 marzo 2000 nella causa Winterthur c/ D., U 219/99; STF del 6
novembre 1996 nella causa S.,5P.356/1996).
Secondo
la giurisprudenza non possono di principio essere ritenute le spese per
l’estinzione di debiti ordinari, non destinati al mantenimento corrente
dell’istante e della sua famiglia (cfr. STFA del 13 aprile 2006 nella causa G.,
B 45/05, consid. 7.2.2 e riferimenti ivi menzionati).
Disponendo dunque di un’eccedenza, il requisito dell’indigenza non è
dato. Non dovendo di conseguenza essere esaminati gli altri requisiti,
l’istanza di assistenza giudiziaria dev’essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è respinta.
3. Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata
ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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