32.2009.172
Riduzione della rendita da intera a tre quarti. Perizia multidisciplinare
25 febbraio 2010Italiano34 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2009.172
Data decisione, Autorità:
25.02.2010, TCA
Titolo:
Riduzione della rendita da intera a tre quarti. Perizia multidisciplinare
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.172
BS
Lugano
25 febbraio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° ottobre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 31 agosto 2009 emanate
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1959, di professione macchinista specializzato, nel gennaio 2003 ha
presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti per postumi di un
infortunio sul posto di lavoro (doc. AI 1).
Raccolta
la documentazione medica (tra cui quella dell’assicuratore contro gli
infortuni), l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare. Sulla base
del rapporto 30 dicembre 2008 del SAM (secondo cui l’assicurato presenta
un’incapacità lavorativa del 100% in attività adeguate dal 9 dicembre 2001, del
50% dal 1° dicembre 2003 e del 25% dal 1° gennaio 2004), nonché della valutazione
del consulente in integrazione professionale, con decisioni del 31 agosto 2009 l’amministrazione
gli ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio 2002,
diminuita a ¾ di rendita con grado d’invalidità del 60% dal 1° aprile 2004
(doc. A).
1.2. Avverso
le succitate decisione, l’assicurato, rappresentato RA 1ha inoltrato un ricorso
(cautelativo), postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita
intera dal 1° dicembre 2002.
1.3. Con
risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso, confermando
sia la valutazione medica che economica.
1.4. Mediante
scritto 21 ottobre 2009 il ricorrente ha completato il ricorso (doc. VI).
Contestando le risultanze peritali, egli sostiene di essere totalmente incapace
al lavoro anche in attività adeguate. Parimenti contestato è il calcolo
dell’invalidità.
Dei
singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.5. Su
richiesta del TCA, il 5 novembre 2009 l’Ufficio AI ha preso posizione sulla documentazione
medica prodotta dal ricorrente il 21 ottobre 2009 (doc. VIII).
1.6. L’insorgente
ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. XII e XX), in merito alla
quale l’amministrazione ha preso posizione (doc. XIV e XVIII).
considerato in
diritto
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato, successivamente all’aprile 2004,
presenta un grado d’incapacità lavorativa maggiore del 25% in attività adeguate
così come valutato dal SAM, per un grado d’invalidità del 60% come determinato
dal consulente in integrazione professionale. Pacifico è che egli ha diritto ad
una rendita intera dal 1° dicembre 2002.
2.3. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 p. 446 seg. con
riferimento a DTF 130 V 329; 129 V 4 consid. 1.2.; 127
V 466 consid. 1).
Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme
materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di
fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino
alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del
giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 con
riferimenti), trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non
ha comunque particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha
modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del
grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene
pertanto la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con
riferimento a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostan-ze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.5. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006, STFA I 689/04
del 27 dicembre 2005, STFA I 38/05 del 19 ottobre 2005).
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.
29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.6. Nel
caso in esame, l'Ufficio AI ha disposto una perizia multidisciplinare a cura
del SAM. Dal referto 30 dicembre 2008 (doc. Al 116) risulta che i periti, dopo
aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e
le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a consultazioni specialistiche
d’ordine psichiatrico (dr.ssa __________), reumatologico (dr. __________), neurologico
(dr. __________) e cardiologico (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti specialistici, nonché dei
rilevamenti eseguiti durante la degenza presso il SAM, i periti hanno posto le
seguenti diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
"
(...)
5.1 Diagnosi con influenza sulla
capacità lavorativa:
Alterazioni degenerative del rachide cervicale
(protrusioni discali C5-6 e C6-7, alla MRI cervicale del 24.3.2003).
Alterazioni degenerative della colonna lombare
(protrusione discale L4-5 e L5-S1 con spondilartrosi da L3 a L5 alla TAC della
colonna lombare del 1996).
Periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di
attrito a sin. in:
- noto stiramento del
legamento glenomerale medio e lesione dello SLAP di tipo I alla MRI della
spalla sin. del 2002.
Deficit flessorio-estensorio al polso sin. in:
- esiti da frattura al pilone
radiale al polso sin., con esiti da riduzione indiretta e fissazione percutanea
con fili di Kirschner, asportati il 20.2.2002;
- lesione del legamento
lunotriquetrale con DISI di tipo dissociativo alla TAC del polso sin. del
25.9.2002.
Sindrome fibromialgica generalizzata.
Decondizionamento muscolare.
Distimia (ICD 10, F 34,1).
Episodi ricorrenti di tipo depressivo, attuale di
qualità medio-lieve (ICD 10, F 33).
Sindrome ansiosa generalizzata (ICD 10, F 41,1).
Ansia somatizzata (ICD 10, F 45,3)
Insonnia intermedia (ICD 10, F 51,0).
Cardiopatia ischemica in fase dilatativa con:
- insufficienza cardiaca stadio B
funzionalmente NYHA lI-III;
- esiti di infarto miocardico
inferiore non databile su malattia tritronculare;
- stato dopo PTCA stenting (2x) del RIVA
25.01.2007;
- occlusione cronica della RCX e della
RCA (25.01.2007);
- tachicardia ventricolare
non sostenuta documentata sull'holter del 22.07.2008.
FCRV: tabagismo, dislipidemia.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla
capacità lavorativa:
Disturbi statici del rachide.
Cifoscoliosi della dorsale con protrazione del capo.
Obesità (peso 88 kg per 176 cm di altezza)." (Doc.
AI 116-27/28)
Accertato
che le conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle patologie cardiaca,
psichiatrica e reumatologica, i periti hanno valutato che l’abilità lavorativa
medico-teorica globale dell’assicurato nell’ultima attività lavorativa di macchinista
è da porre nella misura dello 0%.
Riguardo
alla residua capacità lavorativa in attività adeguate, al capitolo no. 9, i
periti hanno evidenziato quanto segue:
"
(...)
Da un punto di vista cardiaco l'A. può svolgere tutte
le professioni che implichino un'attività fisica di tipo dinamico di grado
leggero a moderato. Mentre per quanto concerne le attività di tipo statico sono
esigibili solo degli sforzi di grado lieve, mentre gli sforzi di grado moderato
saranno esigibili unicamente se intervallati e di breve durata. Per esempio
l'attività di cameriere in strutture che permettano l'attività nei criteri
indicati. Mentre in strutture dove fossero richieste attività inadeguate, dovrà
essere prevista un'adeguata riduzione della capacità lavorativa in funzione del
mansionario di lavoro specifico. Trattandosi di malattia a carattere evolutivo
dovranno essere previste delle rivalutazioni periodiche. A seguito della posa
di un defibrillatore automatico l'A. dovrà inoltre evitare tutte le attività in
vicinanza di campi magnetici, dove dovrà evitare l'utilizzo di utensili
vibratili che potrebbero scatenare una scarica inopportuna del defibrillatore,
non dovrà svolgere nessuna attività in situazioni pericolose e/o in vicinanza
di apparecchiature pericolose in caso di malore e/o intervento del
defibrillatore, L'A. deve essere considerato inabile alla guida professionale.
Dal lato psichiatrico l'incapacità lavorativa viene
valutata al 25% per le problematiche psichiatriche a partire dal 2004. Circa le
possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa, la psichiatra ritiene
che bisognerebbe aggiustare la terapia farmacologica, utile sarebbe un
antidepressivo con doppio attacco per un'azione anche sinergica sulla
sintomatologia dolorosa; potrebbe essere utile, per prevenire gli episodi di
tinta più decisamente depressiva, un farmaco come Zyprexa e almeno un
modulatore dell'umore. Utile sarebbe inoltre una presa a carico con possibilità
di un lavoro psicologico che, con incontri tanto distanziati uno dall'altro (un
incontro ogni sei settimane) non può realizzarsi.
Le patologie muscoloscheletriche pongono dei limiti
funzionali, in particolare l'A. può molto spesso sollevare e portare pesi fino
a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all'altezza
dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre i 25
kg fino all'altezza dei fianchi; I'A. può molto spesso sollevare pesi fino a 5
kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra
l'altezza del petto. L'A. può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione,
molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti,
talvolta maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale.
L'A. può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, spesso effettuare
la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata
in avanti, spesso la posizione in piedi ed inclinata in avanti, spesso assumere
la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle
ginocchia. L'A. può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, molto
spesso la posizione in piedi di lunga durata. L'A. può molto spesso camminare
fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, molto spesso camminare per lunghi
tragitti, come pure motto spesso camminare su terreno accidentato, può molto
spesso salire le scale, di rado salire su scale a pioli. In un lavoro adatto
allo stato di salute, il nostro consulente giudica t'A. abile al lavoro nella
misura del 100 % con un rendimento del 100 % a decorrere dal 1.1.2004.
Complessivamente riteniamo che in un lavoro che
rispetti i limiti funzionali dell'A. sopra elencati, la sua capacità lavorativa
residua si attesti al 50% dal 1.12.2003 al 31.12.2003 (come da valutazione __________,
vedi atto del 29.08.2003), al 75% dal 1.01.2004 in avanti. (...)"
(Doc. AI 116/38-39)
Con
il presente ricorso l’assicurato contesta la valutazione medico-teorica, in
particolare quella cardiologica e psichiatrica.
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determi-nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamen-to della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM
1989, p. 31; Pratique VSI
2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono
a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile
1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre
1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986
p. 189).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel
che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il
giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare
i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA
25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04).
2.8. Ritornando
alla fattispecie concreta, questo TCA non ha motivi per
mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM. Essi hanno
debitamente tenuto conto delle singole affezioni di cui l’assicurata è
portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni circa
la capacità lavorativa del 75% (dal 1° gennaio 2004) in attività adeguate.
2.8.1. Dal
punto di vista cardiaco, l’assicurato è stato valutato dal dr. __________, il
quale nel rapporto 7 ottobre 2008 ha concluso che il peritato, con
un’insufficienza cardiaca di grado moderato a severo, potrà eseguire senza
limiti le professioni che implichino un’attività fisica di tipo dinamico di
grado leggero a moderato, precisando che per le attività di tipo statico sono
esigibili solo degli sforzi di grado lieve, gli sforzi di grado moderato sono
esigibili unicamente se intervallati e di breve durata. Da evitare sono tutti
gli sforzi di grado intenso, come pure le attività in condizioni ambientali
estreme ed in situazioni pericolose (doc. AI 116-42). Lo specialista in
cardiologia ha anche tenuto conto del fatto che il 16 ottobre 2008
all’assicurato è stato posto un defibrillatore automatico, aggiungendo nel complemento
peritale 26 novembre 2008 che l’interessato deve inoltre evitare attività in
vicinanza di campi magnetici, deve evitare l'utilizzo di utensili vibratili che
potrebbero scatenare una carica inopportuna del defibrillatore, non deve
svolgere nessuna attività in situazioni pericolose e/o in vicinanza di
apparecchiature pericolose in caso di malore e/o intervento del defibrillatore.
Va considerato inabile alla guida professionale (doc. AI 116-43).
Il
ricorrente ha evidenziato che nel mese di aprile 2009 è stato sottoposto a revisione
dell’elettrodo atriale, intervento che, come si evince dal rapporto 24 aprile
2009 del __________ __________, si è svolto senza complicazioni (doc. B2). L’insorgente
ha prodotto un ulteriore rapporto del 22 luglio 2009 dal quale si evince in
particolare che non è stato riscontrato alcun segno di scompenso cardiaco, che
il paziente è portatore di un ICD bicamerale funzionante adeguatamente e che
dall’aprile 2009 non vi sono stati episodi (doc. B1). Sulla base di questi due
atti medici, a mente del TCA, nelle annotazioni 30 ottobre 2009 il SMR ha rettamente
Considerandi
concluso che la situazione è rimasta invariata.
Vero
che, come rilevato dall’insorgente, nel citato rapporto 22 luglio 2007 il prof.
__________ del __________ ha ritenuto l’assicurato inabile al 100%, (“Per
quanto riguarda l’abilità lavorativa, egli è effettivamente inabile al 100%.
Non lavora più come operaio __________ dal 2001 per un trauma”; doc. B2).
Tale valutazione è da intendersi commisurata alla precedente attività (pesante)
di macchinista esercitata dall’assicurato – come del resto confermato dallo
stesso sanitario nel rapporto 22 luglio 2009 all’Ufficio AI (in verità egli ha
scritto attività di operaio, tuttavia equiparabile a quella effettivamente esercitata
prima del danno alla salute; doc. AI 132-3) – e non in attività leggere
adeguate. Quest’ultima valutazione è determinante per la definizione del grado
d’invalidità. Va infatti rammentato che, conformemente ad un principio generale
applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato
incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123V 233 consid. 3c, 117 V
278.
consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto
la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione
(DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Né del resto vi è alcun motivo per ritenere che prima della valutazione
peritale (7 ottobre 2008) l’insorgente abbia presentato un duraturo periodo
d’incapacità lavorativa in attività confacenti alla sua situazione cardiaca.
Egli
ha fatto riferimento alla nota 2 aprile 2008 del SMR in cui il dr. __________,
sulla base della documentazione medica raccolta, aveva sostenuto che “attualmente
non possiamo che confermare una IL totale del giorno dell’intervento invasivo,
cioè dal 25.01.2007, visto che non si è espressa nessuna IL precedente” (doc.
AI 93-1). Anche in questo caso l’incapacità lavorativa era riferita
all’attività precedentemente svolta dall’assicurato, ritenuta da tutti i
sanitari coinvolti non più esigibile. Il citato medico del SMR aveva comunque
ritenuto opportuno chiedere ai medici curanti un rapporto in cui “sia
valutata l’evoluzione dello stato di salute dell’A., rispettivamente le
limitazioni funzionali e le risposte per l’abituale attività o per altre
attività adeguate, le eventuali risorse e la determinazione temporale della CL
residua” (doc. AI 93-1), ciò che è stato fatto (doc. AI 98 e 99). In
seguito, l’Ufficio AI ha disposto la discussa perizia multidisciplinare, tra
cui l’accertamento cardiologico presso il dr. __________.
Da
ultimo, l’insorgente ha citato il rapporto 14 luglio 2007 relativo ad una spiroergometria
(doc. AI 116-17). A prescindere dal fatto che non è contenuta alcuna
valutazione sulla residua capacità lavorativa, va detto che tale rapporto e tutti
quelli prodotti relativi agli interventi subiti al __________ sono stati
esaminati dal dr. __________ nella perizia cardiologica (cfr. rapporto 7
ottobre 2008 pag. 2).
2.8.2
L’assicurato
è stato visitato dalla dr. ssa __________. Con dettagliato rapporto 20 settembre
2009.
la specialista in psichiatria e psicoterapia, riportata l’anamnesi, la
sintomatologia soggettiva, ha diagnosticato una distimia (ICD10-F34.1), episodi
ricorrenti di tipo depressivo (attuale di qualità medio-lieve, ICD10-F33),
sindrome ansiosa generalizzata (ICD10-F41.1), ansia somatizzata (ICD10-45.3) e
insonnia intermedia (ICD10-F51-1). Essa ha concluso:
"
(...)
Quel che si mostra, seppure curato e formalmente
stenico, è un uomo fragile, che si vive come "rotto" nel corpo e
nell'anima.
La fine dell'attività lavorativa ha coinciso con un
confronto duro con un volto della consorte che forse non conosceva. Ella ha
direttamente e indirettamente contribuito a favorire il crollo psicofisico che egli
subisce da alcuni anni.
Non si allea e sostiene ma ... lascia il campo e lo
lascia solo con un vissuto di "affondamento" che non sembra riuscire
a recuperare. L'isolamento che vive, che si mitiga solo con la frequentazione
del centro, dei negozi, non aiuta.
Vive uno stato di deflessione dell'umore di tipo
cronico (distimia) cui subentrano episodi di natura depressiva maggiore come
l'attuale di qualità media-lieve che vengono solitamente prodotti da confronti
dolorosi o preoccupanti (perizia; maturità del figlio in cui incontra la moglie
e risperimenta un noto dolore e senso squalifica).
Riconosco al soggetto una percentuale di IL per motivi
psichiatrici pari al 25% e a partire dal 2004 (epoca di inizio della presa a
carico psichiatrica).
Ritengo necessari rivedere la terapia che, come da lui
stesso precisato, non sembra avere effetti rilevanti, specie per quanto attiene
lo Zoloft.
Utile un AD con doppio attacco per un'azione anche
sinergica sulla sintomatologia dolorosa; potrebbe essere utile, per prevenire
gli episodi di tinta più decisamente depressiva, un farmaco come Zyprexa e
almeno un modulatore dell'umore. (...)" (Doc. AI 116/46-47)
Pendente
causa, l’insorgente ha prodotto un rapporto del suo psichiatra curante, dr. __________,
datato 19 novembre 2009. Diagnosticata una sindrome depressiva ricorrente, attuale
episodio di media gravità (ICD10-F33,1), lo specialista ha sostenuto “un
peggioramento psichico in seguito al malessere fisico che egli aveva presentato
praticamente dall’ottobre 2008 a causa della sua patologia cardiaca, ha avuto
un’influenza negativa sulla sua situazione psichica in particolar modo ansioso-depres-siva”.
Riportate le limitazioni dal profilo psichiatrico, lo specialista ha concluso:
"
(...)
In effetti, il paziente presenta uno stato oramai
depressivo cronico, oltre ai sintomi sopraindicati, egli soffre anche di
disturbi del sonno, importanti stati d'ansia, a volte crisi da attacchi di
panico.
Capacità lavorativa (sia per rapporto al
tempo di lavoro che alla resa) del signor RI 1 dal profilo psichiatrico (anche
per effetto delle eventuali cure e/o terapie farmacologiche) nella sua precedente
attività ed in altre esigibili?
Egli attualmente dal punto di vista puramente psichiatrico,
presenta un'inabilità lavorativa nella misura del 50% ma a causa dell'insieme
dei suoi disturbi, egli è già inabile al lavoro nella misura completa oramai
dall'ottobre 2008 a tuttora.
Prevedibile evoluzione della situazione in
futuro?
No, è molto difficile prevedere la sua evoluzione
futura in particolar modo per quel che riguarda i suoi disturbi psichici che
malgrado un'importante psicofarmaco terapia e colloqui di sostegno persistono."
(C1)
Occorre
qui evidenziare che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni
sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto
esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa, nel caso in esame
il 7 febbraio 2008, e che i fatti accaduti posteriormente, che hanno modificato
questa situazione, devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo
(cfr. fra le tante DTF 130 V 138). In quest’ottica il peggioramento dello stato
psichico è stato attestato il 19 novembre 2009, quindi posteriormente alla decisione
contestata.
Ciò
non toglie che, come rimarcato dal SMR nella nota 7 dicembre 2009 (doc. XVIII),
dall’attuale rapporto dello psichiatra curante non risulta una sostanziale
modifica dello stato di salute psichico rispetto alla perizia della dr.ssa __________.
La sintomatologia, le diagnosi sono praticamente le stesse evidenziate nella
perizia. Il SMR ha poi fatto notare come la terapia farmacologia non è stata
cambiata, come consigliato dalla succitata specialista in psichiatria e
psicoterapia. Va poi evidenziato che, come visto sopra, le patologie somatiche
non influiscono sulla residua capacità lavorativa in attività adeguate, motivo
per cui la valutazione di un’incapacità lavorativa totale formulata dello
psichiatra curante – nella misura in cui non si riferisce alla precedente
professione svolta dal ricorrente – non trova conferma nella perizia SAM.
Visto
che la perizia della dr.ssa __________ adempie i requisiti di complezza e di
convincimento richiesti dalla giurisprudenza, alla stessa va conferito valore
probatorio. Non va dimenticato che circa
i rapporti stilati dal medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (cfr. consid. 2.7).
2.8.3
Tenuto
conto inoltre conto che dal punto di vista neurologico non è stata riscontrata
alcuna incapacità lavorativa, i periti del SAM hanno concluso attestando un’abilità
lavorativa del 75% in attività adeguate dal 1° gennaio 2004, essenzialmente per
motivi psichici (cfr. consid. 2.6).
In
conclusione, sulla base della perizia del SAM, alla quale va
dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.7), richiamato inoltre l'obbligo
che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato, con il
grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.
2b), che l’insorgente, sino al momento della decisione contestata, presenta
un’abilità lavorativa del 75% in attività adeguate.
Infine,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungs-verfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2° ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223
consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR
2001.
IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost.,
cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti).
2.9
Accertata dunque, dal punto di vista medico-teorico, una residua capacità
lavorativa in attività adeguate leggere del 75%, mediante rapporto 11 febbraio 2009
la consulente in integrazione professionale, tenuto conto dei dati medici presenti
nell’inserto, nonché delle limitazioni psichiche e fisiche ha individuato le
seguenti attività lucrative:
"
(...)
A livello teorico, l'A. potrebbe essere occupato quale:
- operato generico in ambito industriale
(in posizioni non strettamente legate ad una catena di produzione continua;
- addetto al controllo / sorveglianza del funzionamento
e della qualità;
- commesso di vendita / cassiere non
qualificato (eventualmente presso centri del "fai da te" e/o del
giardinaggio).
- collaboratore / tuttofare presso
alberghi o altre strutture con compiti di sorveglianza, consulenza, piccoli
lavori di manutenzione, accoglienza, ...
- ... (...)" (Doc. AI 119-3)
L’assicurato
sostiene che le occupazioni proposte non sono confacenti al suo stato di
salute, rilevando in particolare:
" (...)
Si tratta di attività:
- non compatibili con le limitazioni
funzionali del signor RI 1 - segnatamente quelle somatiche legate alla
caricabilità e mobilità del rachide, ai problemi cardiaci, nonché alle lesioni
all'arto superiore sinistro ed alla sindrome fibromialgica - si veda in
particolar modo quelle in ambito industriale o la vendita pressi centri
"fai da te" ove i pesi da spostare e/o manipolare, ordinare, mostrare
la merce, sono eccessivi, ma anche quale tuttofare in ambito alberghiero),
tant'è che i medici prevedono l'adeguamento della CL in funzione del mansionario
(ciò che equivale a dire che l'attività non è esigibile),
- non compatibili con la sua situazione
psichica e personale, segnatamente (ma non solo) quelle nella vendita e nel
settore alberghiero laddove egli non dispone di alcuna formazione (come farebbe
a consigliare i clienti), non parla le lingue (a malapena si comprende
l'italiano, sicché diverrebbe difficile comunicare con l'utenza) e comunque la
sua compromessa situazione psichica (depressione, ansia somatizzata, sindrome
ansiosa generalizzata, distimia, con compromissione della capacità sociali) non
gli permette di interagire normalmente, a maggior ragione in ambito
professionale con altre persone (utenza, clienti, datore di lavoro, colleghi,
superiori, ecc.).
A fronte della concreta situazione, così come accertata
dall'amministrazione, non si possono individuare sul mercato del lavoro
attività esigibili compatibili con le sue limitazioni e comunque la sua
capacità lavorativa non può essere limitata al solo 25%. (...)" (Doc. VI,
pag. 4)
Va
qui rilevato che la consulente ha correttamente riassunto le limitazioni sia
fisiche che psichiche dell’assicurato.
Tenuto
conto delle limitazioni, secondo questa Corte, possono essere in concreto prese
in considerazione, quali attività adeguate, quelle professioni legate al
settore dell’industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza
e di controllo, oppure al campo dei servizi, attività che non comportano
aggravi fisici, con possibilità di cambiare frequentemente posizione (vedi al
riguardo: STFA 7 dicembre 2006 nella causa G., I 535/05, consid. 4.4. e del 25 febbraio 2003 in re P., U 329/01, consid. 4.5 con riferimenti;
cfr. anche RCC 1980 pag. 482 consid. 2). Attività che
del resto non necessitano una particolare formazione. Va poi evidenziato che,
secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro
concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste
esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano
di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va
rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad
attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di
montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid.
3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
2.10
Per
la determinazione del grado d’invalidità, il consulente ha utilizzato il metodo
ordinario mettendo a confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito
senza il danno alla salute presso il precedente datore di lavoro (reddito da
valido) con quello da attività adeguata, desunto dai salari statistici (reddito da invalido).
2.10.1
Riguardo
al reddito da valido, dato non contesto, la consulente ha preso in considerazione
un salario di fr. 88’848.-- (2006), che aggiornato al 2007 è stato quantificato
in fr. 90'270.--.
2.10.2
Per
quel che concerne il reddito da invalido, la consulente ha in assenza di
dati salariva ricordato che lo
stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato,
a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece
non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso
una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da
contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332
consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nel
caso di specie, nel citato rapporto 11 febbraio 2009 risulta che la consulente,
conformemente la citata giurisprudenza, ha utilizzato i dati salariali
forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica
relativi ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4)
nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali
nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p.
47ss.), aggiornando i dati al 2007.
Quanto
alla riduzione del reddito statistico essa ha riconosciuto un 20% dovuto “a
contingenze particolari (attività leggere, altri limiti funzionali rispetto
all’attività esigibile, rendimento ridotto, lungo periodo d’inattività e
relativa potenziale difficoltà di adattamento, cambiamento professionale “
(doc. AI 119-4). Tenuto poi conto di una residua capacità lavorativa del 75%,
il reddito da invalido è stato fissato in fr. 36'086.--, dato da confermare
(del resto rimasto incontestato) essendo stato calcolato secondo le norme di
legge e di giurisprudenza applicabili.
Dal
raffronto dei redditi (90'270 – 36'086 x 100 : 90'270) è scaturito un grado
d’invalidità del 60% che dà il diritto a tre quarti di rendita.
In
queste circostanze, dunque, la decisione contestata merita conferma ed il ricorso
va respinto.
2.11
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a
carico dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’insorgente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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