32.2009.174
Rendita intera limitata nel tempo. Proposta dell'Ufficio AI - condivisa dall'assicurato - di rinviare gli atti all'amministrazione affinché renda un nuovo provvedimento dopo ulteriori accertamenti med
26 novembre 2009Italiano11 min
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Numero d'incarto:
32.2009.174
Data decisione, Autorità:
26.11.2009, TCA
Titolo:
Rendita intera limitata nel tempo. Proposta dell'Ufficio AI - condivisa dall'assicurato - di rinviare gli atti all'amministrazione affinché renda un nuovo provvedimento dopo ulteriori accertamenti medici
DIRITTO ALLA RENDITA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.174
FS
Lugano
26 novembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 1° settembre 2009
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - con
decisione 1. settembre 2009 (doc. AI 36/1-2), preavvisata con progetto 27
aprile 2009 (doc. AI 23/1-4), l’Ufficio AI, sulla base della documentazione
medica raccolta e del rapporto finale della consulente in integrazione, ha
posto RI 1, classe 1987, al beneficio di una rendita intera dal 1. dicembre
2008 al 30 aprile 2009 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute;
art. 88a cpv. 1 OAI);
- con
il presente tempestivo ricorso, l’assicurato, per il tramite dell’avv. __________,
ha postulato l’annullamento della decisione ed il conseguente riconoscimento
del diritto ad una rendita intera a tempo indeterminato dal dicembre 2008. Contestualmente
l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio;
- con
la risposta di causa, sulla base delle annotazioni 13 e 20 ottobre 2009 del dr.
__________ e del dr. __________, entrambi medici SMR, l’Ufficio AI ha chiesto
al Tribunale di “(…) rinviare gli atti all’UAI per i necessari accertamenti
(…)” (VI);
- interpellato
dal TCA, con scritto 17 novembre 2009, il rappresentante dell’assicurato ha, in
particolare, comunicato che “(…) vista la posizione assunta dal lodevole UAI,
va in ogni caso da sé che il predetto non si oppone al rinvio degli atti al
suddetto Ufficio per l’esperimento dei necessari accertamenti. Il mio cliente
ritiene pur tuttavia che questo implichi l’intrinse-co (perlomeno parziale)
accoglimento del ricorso e l’annulla-mento della decisione impugnata, con
TG/spese a carico del lodevole UAI e l’attribuzione, in favore di chi
assistito, delle ripetibili del caso. Si postula di conseguenza la cortese emanazione
di una decisione in tal senso, con pedissequa evasione della domanda di
ammissione all’assistenza giudiziaria formulata unitamente al ricorso in
questione. (…)” (VIII);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
- oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurato il diritto ad una rendita intera solo fino al 30 aprile 2009.
L’assicurato postula il diritto ad una rendita intera anche dopo il 30 aprile
2009;
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i
due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313). Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima
di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere. Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per
l’invalidità (DTF 129 V 222; SVR
2002 IV Nr. 24 e SVR 2003 IV Nr. 11);
- per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (DTF 131 V 164; DTF 131 V
120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04);
- nella
fattispecie, vista la documentazione medica prodotta con il ricorso – in particolare
il rapporto 30 settembre 2009 nel quale la dr.ssa __________, del Servizio
universitario di chirurgia plastica e ricostruttiva, chirurgia della mano, ha attestato
che “(…) malheuresement, l’évolution n’a pas été favorable. Actuellement, la
fonction de l’épaule de ce patient est nulle: Il peut faire une abduction de
l’ordre d’une trentaine de degrés, de même qu’une antépulsion. Il n’y a pas de
rotation externe active. Cette mauvaise récupération change
la donne dans l’évaluation des possibilités professionnelles de ce patient: il
ne peut plus travailler comme ouvrier à l’établi puisqu’il n’arrive plus à
diriger sa main où il veut dans l’éspace. Il ne peut pas non plus travailler
par exemple dans une station-service ou dans un travail de maintenance,
puisqu’il est incapable par exemple de prendre un paquet de cigarettes et de le
poser sur le comptoir de vente qui est devant lui. En
effet, pour un geste aussi simple, il est obbligé de faire une antépulsion,
couplée à une rotation externe, ce que ce patient ne peut pas faire de cette
main gauche. De plus, je rappelle qu’il a perdu la totalité
de la fonction de l’oeil gauche. (…) (doc. AI 39/1-2) – questo Tribunale
concorda con l’Ufficio AI che – viste le annotazioni 13 e 20 ottobre 2009 nelle quali il dr. __________
e il dr. __________ hanno concluso: “(…) alla luce di quanto riferisce la
Dr.ssa __________, i limiti funzionali proposti in data 6 aprile 2009
(L’assicurato può svolgere un’attività che non richiede la visione binoculare e
che non impegna il braccio sinistro, non può alzare o spostare pesi e
manipolare soltanto oggetti ed attrezzi leggeri, non può alzare il braccio
sinistro sopra l’orrizzontale) sono da rivedere. Infatti, stando alle indicazioni
della Dr.ssa __________ l’abduzione e l’estensione è limitata a 30° e la
rotazione è nulla. In pratica entra in considerazione unicamente un’attività
che non impegna del tutto il braccio sinistro. Sotto questo aspetto propongo di
riconvocare l’assicurato per un colloquio con la consulente in integrazione
professionale. (…)” (VI/1) e che “(…) non posso che confermare le indicazioni
del dr. __________ del 13.10.2009 che prende in considerazione l’informazione
della dr.ssa __________ circa l’assenza di un recupero funzionale del braccio
sinistro. Consiglio conferma da parte del CIP. (…)” (VI/2) – è necessario
svolgere ulteriori accertamenti per potersi pronunciare circa il diritto a
prestazioni dopo il 30 aprile 2009. In particolare l’amministrazione – appurato in
cosa è consistito il menzionato intervento di correzione della cicatrice
all’occhio del 16 giugno 2009 presso il __________ di __________ e quali sono
stati gli eventuali effetti sulla capacità lavorativa – dovrà
sottoporre le nuove risultanze mediche al consulente in integrazione e in base
al successivo rapporto emettere un nuovo provvedimento. La proposta di rinvio
degli atti all’Ufficio AI, condivisa dal-l’assicurato, per completare
l’istruttoria, appare dunque giustificata;
- di
conseguenza il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti sopra
enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dopo il 30 aprile
2009;
- vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un'indennità
per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA). La sua domanda di
assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di
oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STF del 6 marzo 2009 nella causa G.,
9C_313/2008, STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06);
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
Fatti
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ Gli atti vengono rinviati
all’amministrazione affinché, effettuati gli accertamenti di cui ai
considerandi, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dopo il 30
aprile 2009.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende
priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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