32.2009.175
Rendita di invalidità attribuita solo per tempo limitato
15 ottobre 2010Italiano68 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2009.175
Data decisione, Autorità:
15.10.2010, TCA
Ricorso:
TF,9C_955/2010, 27.10.2011
Titolo:
Rendita di invalidità attribuita solo per tempo limitato
AFFEZIONE PSICHICA
DIMINUZIONE DELLA RENDITA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA LIMITATA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.175
FC/sc
Lugano
15 ottobre 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2009 di
RI 1
rappr. da:
contro
la decisione del 1° settembre 2009
emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, nato nel __________, precedentemente attivo quale manovale, nell’ottobre 2005 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti lamentando le conseguenze di un infortunio
alla spalla destra occorsogli il 13 luglio 2004 (doc. AI 1/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 11 ottobre 2007,
l’Ufficio AI ha riconosciuto all'assicurato il diritto a una rendita intera limitatamente
al periodo dal 1° novembre 2005 al 31 marzo 2007, facendo riferimento alla
decisione della __________, la quale, con decisione su opposizione del 27
agosto 2007, aveva considerato l’assicurato nuovamente abile in misura completa
in attività adeguate dal 15 dicembre 2006, data della visita medica di
chiusura, con attribuzione di una rendita per un grado di invalidità del 27%
dal 1 marzo 2007 (doc. AI 18).
Impugnata,
la decisione è stata annullata dal TCA, il quale ha rinviato gli atti
all’Ufficio AI affinché esperisse accertamenti medici ulteriori, di natura sia
psichiatrica che somatica (STCA del 11 luglio 2008, 32.2007.354).
1.2. Esperiti
ulteriori accertamenti, segnatamente una perizia pluridisciplinare a cura del
Servizio Accertamento medico dell’AI (SAM), con decisione 1. settembre 2009, l’Ufficio
AI ha negato il diritto ad una rendita dopo il 31 marzo 2007 argomentando che
in base alla nuova documentazione medico-specialistica
acquisita all'incarto e in particolare alla perizia del SAM veniva confermata
l'assenza di affezioni ulteriormente invalidanti estranee all'evento
infortunistico subito in data 13.07.2004 e, quindi, l'esigibilità lavorativa in
attività adeguate con conseguente conferma del grado d'invalidità del 18%.
1.3. Contro
la decisione, l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente
insorto al TCA censurando in sostanza la valutazione medica operata
dall’amministrazione e chiedendo l’effettuazione di una perizia psichiatrica e,
quindi, la concessione di una rendita intera. Ha inoltre postulato la concessione
dell’assistenza giudiziaria. Nelle sue motivazioni ha sostanzialmente sostenuto
che la situazione dell’assicurato era costantemente
peggiorata dal 2004, soprattutto dal lato psichico.
1.4. Mediante
risposta di causa del 26 ottobre 2009 l’amministra-zione ha proposto di
respingere il gravame e confermare la decisione contestata. Nelle sue motivazioni
l’Ufficio AI ha sottolineato la completezza della perizia
14 aprile 2009 del SAM e, quindi, la conclusione circa una capacità lavorativa
(globale) del 100% in attività sostitutive rispettose dei limiti funzionali
descritti.
1.5. In
data 8 novembre 2009 il ricorrente, tramite la sua legale, ha ulteriormente ribadito
la sua presa di posizione contestando in particolare la perizia psichiatrica fatta
esperire dalla __________ e postulando l’effettuazione di una perizia giudiziaria
(VII).
1.6. Con
scritto 16 novembre 2009 l’Ufficio AI ha ribadito che in definitiva la dettagliata
ed approfondita valutazione peritale del SAM non risultava smentita da altri
certificati attestanti in modo convincente una diversa situazione clinica o un
peggioramento duraturo delle sintomatologie rilevate.
Il 13 maggio 2010 l’assicurato ha prodotto un nuovo certificato
medico (XII e XXI).
Il TCA ha richiamato gli atti dalla __________ dandone comunicazione
alle parti.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge
federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (5a revisione del-l’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del
diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza
occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 p. 446 seg. con riferimento a
DTF 130 V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme
sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di
fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008
al 1. settembre 2009, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente
il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215
consid. 3.1.1 p. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme (STF
9C_443/2009 del 19 agosto 2009).
Va
qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale
le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La
giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità
(STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).
Nel
merito
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità
anche successivamente al 31 marzo 2007. Non è invece contestata - ed esula
quindi dal presente giudizio - l’attribuzione di una rendita intera dal 1. novembre
2005 al 31 marzo 2007.
2.4. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;
SVR 2006 IV Nr. 13).
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità
del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Affinché sia possibile la
revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire, in misura
notevole, sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione diversa delle
circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non
giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 351;
112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
2.5. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,
Soziale Sicherheit, 2a ed. 2007, p. 1411, n. 46). Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60 %, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992, p. 182 consid. 3; 1990, p. 543 consid. 2;
Duc, op. cit., p. 1476, n. 213).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2
LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V
136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Va
infine rilevato che, secondo la giurisprudenza federale,
per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al
momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido
e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute
fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione
su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V
222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01).
2.6. La
nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in
materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione
della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore
sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale
ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con
riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto
unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo
per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori
apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120).
Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente
il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i
propri accertamenti; d’altra parte esso non può determinare il tasso
dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso
da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti
valutazioni (DTF 127 V 135, 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V
128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di
precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve
in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in
giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti,
può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione
diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF
131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8
luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore
infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto
che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico
che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi
dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla
valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo
abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag.
170).
Il
principio del coordinamento è in seguito stato relativizzato dal TF, il quale
ha stabilito non vincolante la valutazione dell’invalidità da parte
dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità
verso l’altro assicuratore, tant`è che il primo non può interporre opposizione
ad una decisione del secondo e viceversa (DTF 131 V 362 e da ultimo DTF 133 V
549).
In
una recente sentenza, l’Alta Corte non ha tuttavia ritenuto di giungere ad una
diversa valutazione del grado d’invalidità tra assicurazione contro gli
infortuni e assicuratore per l’invalidità nella misura in cui l’incapacità al
guadagno trae origine dallo stesso danno alla salute (cfr. STF 4 ottobre 2007
nella causa B, I 789/06 e U 432/06, consid. 5).
2.7. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 =
RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180;
ZAK 1984 p. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, p. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico
morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per
l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I
166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA 148/98 del 29 settembre 1998; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4).
2.8. Nella
fattispecie, l’Ufficio AI, nella sua decisione 11 ottobre
2007, ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera fino al
31 marzo 2007 basandosi essenzialmente sulle conclusioni tratte dalla __________
chiamata a rispondere per gli esiti dell’infortunio alla spalla destra patito
dall’assicurato in data 13 luglio 2004. In particolare il dr. __________, medico di __________ della __________ e FMH in chirurgia, nel rapporto della
visita medica di chiusura 15 dicembre 2006 (doc. AI 10/11-15), lo ha ritenuto,
dal 4 dicembre 2006, abile al lavoro nella misura massima possibile, in
attività lavorative leggere e rispettose di determinati limiti funzionali, a
dipendenza della problematica alla spalla destra successiva all’infortunio del luglio
2004 ponendo quali diagnosi invalidanti:
"
(…)
- Estesa degenerazione della cuffia dei
rotatori a destra con massiccia artrosi acromio-claveare e attrito
sotto-acromiale con insufficienza della cuffia rotatoria, sintomatica dopo
semplice contusione della spalla destra del 13.7.2004.
- Stato dopo esame artroscopico del
18.11.2004, stato dopo tenotomia prossimale del capo lungo bicipitale, asportazione
di osteofiti, mobilizzazione del sotto-scapolare e refissazione transossea dei
tendini (5.1.2005, a cielo aperto).
- Nuova insufficienza della cuffia
rotatoria per qualità del tessuto scarsa, il 3.3.2006 (a cielo aperto).
Circa
l’esigibilità del lavoro, affermava:
"
(…)
Le seguenti considerazioni non tengono conto dei
fattori costituzionali-morbosi preesistenti (del tipo adiposità, asma bronchiale)
né degli elementi socio-economici (professandosi un quasi analfabeta,
nonostante l'ottenimento della patente della categoria B, mancata scolarità in
generale, età biologica avanzata, motivazione, situazione sul mercato di
lavoro).
Il signor RI 1 per le mansioni di manovale o muratore
(non qualificato), non è più idoneo per quanto concerne le conseguenze dell'infortunio
del 2004.
L'assicurato invece, rispettando le limitazioni
sotto-menzionate, può lavorare sull'arco di tutta la giornata, con rendimento
del 100%, senza necessità di pause supplementari (oltre a quanto concesso dalla
ditta).
In generale, il signor RI 1 può alzare e portare dei
pesi, impiegando ambedue le braccia, dell'ordine fino a 20 kg, fino all'altezza dei fianchi, fino a 5 kg oltre l'altezza delle spalle.
L'assicurato può lavorare sopra la testa, qualora
necessario l'impiego di un solo braccio.
L'assicurato può utilizzare degli strumenti di
precisione che non richiedono maggior forza.
Nessuna limitazione per quanto riguarda l'agibilità delle mani
o precisione dei movimenti delle dita.
L'assicurato può camminare per lunghi tragitti,
lavorare inginocchiato, accovacciato o con il tronco chinato, anche in modo
duraturo.
Può lavorare in piedi, anche tutto il giorno.
Può salire le scale, anche a pioli (quest'ultime non a
carico di ulteriori pesi).
L'assicurato può camminare anche sul terreno accidentato.
Può stare in equilibrio e guidare normalmente i mezzi
motorizzati (categoria B).
(…)." (doc. LAINF 169)
Va
detto che in tale rapporto il dr. __________ aveva posto anche le diagnosi
collaterali di “alterazioni degenerative della spalla destra e sinistra; a
sinistra sotto forma di importante attrito sotto-acromiale per artrosi
acromio-claveare e configurazione dell’acromio Bigliani III, sospetta ipertensione
arteriosa, asma bronchiale, adiposità (BMI 33)” (doc. AI 10-14).
Adito
con ricorso avverso la decisione dell’Ufficio AI 11 ottobre 2007, questo Tribunale
mediante pronuncia 11 luglio 2008 ha ritenuto imprescidibili ulteriori accertamenti
medici intesi a chiarire non solo l’entità effettiva delle ripercussioni sulla
capacità lavorativa delle affezioni alla spalla sinistra e destra, ma anche ad
approfondire l’aspetto psichiatrico (STCA del 11 luglio 2008, 32.2007.354).
A
seguito della pronuncia di questo Tribunale, l’Ufficio AI ha quindi dato
mandato al SAM di esperire una perizia pluridisciplinare. La perizia del 14
aprile 2009, corredata da consulti di natura psichiatrica,
reumatologico/ortopedica e pneumologica, ha posto le seguenti diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla
capacità lavorativa:
Periartropatia omeroscapolare a ds. In esiti da tre
interventi di ricostruzione della cuffia rotatoria (18.11.2004, 5.01.2005 e
3.03.2006).
5.2 Diagnosi senza influenza sulla
capacità lavorativa:
Incremento leggero della tensione endopsichica.
Asma bronchiale stabile con componente pollinotica.
Obesità con BMI 34 kg/m2.
e osservato
quanto segue:
" 6 DISCUSSIONE
(…)
Patologia reumatologica
In quest'ambito l'A. é stato valutato dal nostro
consulente Dr. __________ (consulto allegato). Dopo aver descritto l'anamnesi,
lo stato clinico reumatologico dettagliato ed il referto della documentazione
radiografica a disposizione (descritta al capitolo 4.2), il nostro consulente
pone le diagnosi da noi riassunte al capitolo 5, giungendo alle seguenti
conclusioni.
L'A. dopo una caduta sulla spalla ds. il 13.7.2004,
allorché si procurava una lesione della cuffia rotatoria, veniva sottoposto a
tre interventi di ricostruzione alla stessa 18.11.2004, 5.01.2005 e da ultimo
3.03.2006); tuttora lamenta dolori stiranti omerali a ds., in aumento al
movimento e di notte; la mobilizzazione passiva della spalla ds. viene
attivamente contrastata, così da apparire altamente limitata in ogni direzione.
Agli atti, nel 2006 si parlava pure di un importante attrito sottoacromeale per
artrosi acromeoclaveare e configurazione dell'acromeon Bigliani III a sin.;
alla spalla sin. l'A. non lamenta dolori, la mobilizzazione passiva della
stessa risulta libera, indolore. Non vengono accusati dolori al rachide
rispettivamente alle altre articolazioni, la mobilità cervicale, appare solo
minimamente limitata alle rotazioni globali bilaterali. Vengono lamentati
dolori a fine corsa paravertebrali cervicali a ds. alla lateroflessione passiva
verso sin. ed alla rotazione globale verso ds., in sede paracervicale a ds., la
parte trasversa del muscolo trapezio a ds. è indolenzita. Sono assenti deficit
cervicoradicolari.
Sulla base di queste constatazioni, il nostro
consulente valuta il grado di capacità lavorativa, dal punto di vista
reumatologico, nella misura del 25% nell'attività da ultimo esercitata e nella
misura del 100% in un'altra attività come descritto al capitolo 9.
Patologia pneumologica
In quest'ambito l'A. é stato valutato dal nostro
consulente Dr. __________ (consulto allegato). Dopo aver descritto l'anamnesi,
lo stato clinico ed il referto degli esami effettuati (descritti al capitolo
4.2), il nostro consulente giunge alle seguenti conclusioni. Si tratta di un
manovale-muratore, 55enne, obeso, non fumatore, che presenta un'incapacità
lavorativa da diversi anni, dovuta a problematiche articolari ed a sequele dopo
incidenti. Da quel periodo ha avuto un aumento progressivo del peso corporeo di
ca. 10 kg. Accanto alla problematica legata strettamente all'incapacità
lavorativa, l'A. presenta un'anamnesi d'asma bronchiale con componente
allergica scoperta 13 anni fa e ben controllata con una terapia con Seretide e
Singulair. L'asma non è mai stata causa di problemi particolari sul lavoro,
rispettivamente di riduzione della capacità lavorativa. Sulla base dei dati a
disposizione e dei referti degli esami effettuati si ritiene che l'asma sia da
considerare perciò stabile e non foriera di sicure o probabili limitazioni
significative della capacità lavorativa. Dal punto di vista medico-teorico
pneumologico non sussistono quindi limitazioni di rilievo della capacità
lavorativa quale muratore. Quale persona asmatica l'A. è teoricamente non
idoneo per lavori con esposizione particolarmente marcata ad agenti irritativi
delle vie respiratorie.
Patologia psichiatrica
In quest'ambito l'A. é stato valutato dal nostro
consulente Dr. __________ (consulto allegato). Dopo aver descritto l'anamnesi e
le constatazioni obiettive sul piano psicopatologico, il nostro consulente
giunge alle seguenti conclusioni.
L'A. ha una storia di emigrazione che si è dipanata nel
corso degli anni senza problemi, denotando tra l'altro una buona attitudine
lavorativa, fino al 2004 quando è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro.
Successivamente è stato sottoposto a multipli interventi alla spalla ds. che
non hanno portato ad un miglioramento dello stato di salute. Dal lato psichico
I'A. ha sviluppato una forma di irritabilità cronica spiegabile con il venir
meno della sua immagine di uomo attivo e responsabile che lavorando dava un
contributo essenziale alla sua famiglia. Grazie anche all'intervento dello psichiatra
curante e della terapia psicofarmacologica a cui è stato sottoposto egli ha
denotato un miglioramento dello stato psichico soggettivo. Permane un leggero
incremento della tensione emotiva di base.
Il nostro consulente non riscontra alcuna incapacità
lavorativa dal lato psichiatrico per qualunque attività professionale, né
adesso e neanche in passato nonostante lo stato psichico soggettivo, inizialmente
caratterizzato da una maggiore reattività nei confronti degli eventi negativi è
progressivamente migliorato.
concludendo
come segue:
"
7 VALUTAZIONE
MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPA-
CITA' LAVORATIVA
L'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica
globale dell'A. nell'attività da ultimo esercitata di manovale edile è
considerato nella misura del 25%, inteso come riduzione del rendimento
sull'arco di un'intera giornata lavorativa.
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
LAVORATIVA
Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle
patologie reumatologiche, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal
punto di vista pneumologico e psichiatrico non vi sono limitazioni della capacità
lavorativa.
Dal punto di vista reumatologico, sulla base degli
atti, dell'anamnesi richiesta e dell'esame clinico, il nostro consulente pone
la diagnosi di periartropatia omeroscapolare a cs. In esiti da tre interventi
di ricostruzione della cuffia rotatoria in novembre 2004, gennaio 2005 e marzo
2006. Ciò comporta delle limitazioni per quanto riguarda il sollevamento e
trasporto di pesi fino all'altezza dei fianchi, il sollevamento di pesi sopra
l'altezza del petto, il maneggiare attrezzi, l'effettuare lavori al di sopra
della testa, lo spostamento su scale a pioli. Nella sua attività principale
come manovale edile, il nostro consulente giudica quindi l'A. abile al lavoro
sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del
rendimento di 3/4 a seguito dei limiti funzionali e di carico menzionati sopra.
Riassumendo, sulla base di quanto descritto sopra, dal
punto di vista fisico e psichico, valutiamo l'attuale grado di capacità
lavorativa globale, nell'attività da ultimo esercitata come manovale edile,
nella misura del 25%.
Sulla base di quanto descritto dal nostro consulente
reumatologo, è giustificata un'incapacità lavorativa completa per qualsiasi
tipo d'attività a decorrere dal 13.07.2004 (data dell'infortunio), fino all'1.04.2007.
A decorrere dall'1.04.2007 (quindi 3 mesi dopo la visita medica di chiusura __________)
vale la capacità lavorativa scaturita dalla presente perizia (vedasi capitolo
7).
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
L'A. è ritenuto in grado di poter esercitare altre
attività. Per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico, l'A. può
molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi oltre 25 kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. può
talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti 15 kg sopra l'altezza del petto. L'A. può molto spesso maneggiare
attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta
attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione
manuale è normale. L'A. può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa
con il braccio sin., mai con il braccio ds., molto spesso effettuare la
rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in
avanti, molto spesso la posizione in piedi ed inclinata in avanti, molto spesso
assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle
ginocchia. L'A. può assumere molto spesso la posizione seduta di lunga durata,
molto spesso la posizione in piedi di lunga durata. L'A. può molto spesso
camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, molto spesso camminare per lunghi tragitti, come pure molto spesso camminare su terreno
accidentato, può molto spesso salire le scale, mai salire su scale a pioli.
Globalmente, in un lavoro adatto allo stato di salute e
che rispetta le limitazioni descritte sopra, l'A. è ritenuto abile al lavoro
nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100% a decorrere
dall'1.04.2007 (come già descritto nel capitolo precedente)."
Nel suo rapporto medico del 20 aprile 2009 il medico SMR dr. __________
ha quindi concluso che la perizia confermava l’assenza di una patologia
invalidante oltre la problematica alla spalla destra di natura posttraumatica,
ritenuto come attualmente la spalla sinistra risultava asintomatica. Secondo il
medico SMR, andava quindi confermata l’esigibilità lavorativa espressa dalla __________,
ossia completa in attività adeguate dal mese di dicembre 2006 (doc. AI). Di
conseguenza, mediante la decisione impugnata del 1 settembre 2009, l’Ufficio AI
ha confermato il diniego del diritto ad una rendita di invalidità dopo il 31
marzo 2007.
Nell’ambito
della parallela procedura LAINF, la __________, come detto, mediante decisione su
opposizione del 27 agosto 2007 ha riconosciuto all’assicurato una rendita di
invalidità del 27% a contare dal 1° marzo 2007, nonché un’indennità per
menomazione all’integrità del 2.5% sulla base essenzialmente di quanto concluso
dal medico di __________ della __________, il quale, nel citato rapporto
relativo alla visita medica di chiusura del 1/15 dicembre 2006, l’aveva giudicato
completamente abile in attività lavorative leggere e rispettose di determinati
limiti funzionali dal dicembre 2006 (doc. AI 10-11). Il TCA, chiamato ad
evadere il ricorso presentato dall’assicurato avverso tale la decisione, ha ritenuto
la fattispecie bisognosa di accertamenti ulteriori, segnatamente intesi a
chiarire, sulla base di una perizia psichiatrica, l’entità dei disturbi
lamentati e segnalati dal dr. __________, psichiatra curante e
il tema di sapere se fosse dato un nesso di causalità naturale e adeguata tra il
sinistro del 13 luglio 2004 e le turbe psichiche (STCA
del 9 aprile 2008, 35.2007.95).
Di conseguenza la __________ ha affidato il mandato alla dr.ssa __________,
specialista FMH in psichiatria, la quale in data 22 dicembre 2008 ha stilato una dettagliata e corposa (36 pag.) relazione peritale ponendo quale unica diagnosi “Episodio depressivo di grado lieve senza sintomi biologici
(ICD10 F32.01)” e osservando tra l’altro:
"
In base all'anamnesi, ai
referti clinici, ai test eseguiti durante le visite effettuate, alle
indicazioni soggettive fornitemi dall'assicurato, dalla moglie, dal medico curante
e dallo psichiatra curante, alla valutazione clinica psichiatrica da me svolta
su 3 esami clinici ho posto diagnosi di disturbo depressivo di grado lieve
senza sintomi biologici (ICD10 F32.01).
L'assicurato per quanto riguarda la sintomatologia
dolorosa assume farmaci analgesici solo al bisogno e non regolarmente. Quando i
dolori sono particolarmente intensi riferisce di diventare irritabile e nervoso.
Prima dell'infortunio del 13.07.2004 nell'anamnesi e
nella storia clinica del paziente non sono descritti episodi di esaltazione
dell'umore o di iperattività, non ha presentato in passato episodi depressivi
ne dopo il suo trasferimento in Svizzera, nè negli anni di lavoro in Svizzera
senza la famiglia nè dopo il ricongiungimento con la famiglia in Svizzera.
(…)
Un soggetto con un episodio depressivo lieve è di
solito sofferente per i sintomi e presenta qualche difficoltà nel continuare
l'abituale lavoro o le attività sociali ma il suo funzionamento sociale non è
completamente compromesso.
L'assicurato dal dicembre 2006-gennaio 2007 ad ora non
è mai stato ospedalizzato in ambito psichiatrico è stato seguito a livello
psichiatrico ambulatoriale per una psicoterapia di sostegno e ha assunto una terapia
antidepressiva modica. Il suo funzionamento in ambito famigliare e sociale è
parzialmente compromesso, ma anche in passato pochi erano i suoi interessi
extralavorativi.
Attualmente presenta un tono dell'umore depresso, una
diminuzione della capacità di provare piacere, una facile esauribilità e una
preoccupazione per il futuro con visione pessimistica per il guadagno
insufficiente. Non presenta grave astenia, ne disturbi del sonno, nè
inappetenza, nè ideazione suicidale, nè difficoltà di concentrazione o
attenzione. L'attuale episodio depressivo è pertanto di gravità lieve.
(…)
Ritengo che il disturbo psichiatrico presentato
attualmente dall'assicurato e cioè l'episodio depressivo di grado lieve non sia
un disturbo grave e non sia tale da renderlo inabile al lavoro al 100%.
Non è tale da compromettere lo sfruttamento delle sue
capacità lavorative residue.
La sintomatologia dolorosa, omalgia, non è associata ad
una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata.
Non è accertato un ritiro sociale rispetto al suo
funzionamento precedente.
L'assicurato ha assunto una posizione regressiva con
abbandono della capacità di funzionare sul piano lavorativo e famigliare perché
non riesce a elaborare la ferita narcisistica di non poter tornare a svolgere
la professione di manovale per l'inabilità completa per lavori di forza e
pesanti, giustificata dal punto di vista somatico per la patologia presentata
alla spalla destra (decisione del dr. med __________ e del dr. med J__________
condivisa dal curante dr. __________).
La ferita narcisistica lo vincola al passato: svolgeva
l'attività di manovale dal 1970 con passione e con questo manteneva
economicamente la famiglia e gli impedisce di proiettarsi nel futuro. Si è fissato
nella posizione di fare il manovale o nulla.
Conclusioni:
(…)
La patologia psichiatrica di cui è affetto e cioè
l'episodio depressivo lieve determina a livello psicologico un insicurezza
nell'assunzione dei ruoli e un sentimento di incapacità. A livello psicologico
e mentale l'assicurato non presenta però menomazioni qualitative: non presenta deficit
intellettivi gravi, non presenta patologie psichiatriche quali disturbi psicotici,
sindrome maniaco depressiva o disturbi depressivi gravi, classificabili secondo
I'ICD10, che possano determinare una menomazione psicologica e mentale grave.
Non si evidenzia un deficit oggettivo né della capacità
di concentrazione né di attenzione né altri deficit cognitivi.
Nell'ambito sociale a detta dell'ass. la sintomatologia
depressiva con il parziale disinteresse alle relazioni extrafamigliari, la
difficoltà nello stabilire relazioni interpersonali per facile nervosismo e
irritabilità determina una tendenza all'isolamento. In passato comunque non ha
mai avuto grandi contatti extrafamigliari salvo i contatti sul posto di lavoro
con i colleghi e il datore. Non ha mai avuto hobbies.
Non presenta oggettivamente menomazioni che possano
compromettere il suo funzionamento in ambito sociale: non ha disturbi deliranti
a sfondo persecutorio; non ha uno stato depressivo grave con inibizione e
chiusura in sé; non ha un disturbo di personalità borderline o antisociale; non
presenta un disturbo da attacchi di panico.
Dal punto di vista oggettivo non vi è alcuna
menomazione a livello psicologico, mentale e sociale con ripercussioni
sull'attività lavorativa ne nell'attività precedentemente svolta, nè in altre
attività. Dal punto di vista psichiatrico è capace di fornire prestazioni
mentali per poter svolgere un lavoro semplice tenendo conto dei limiti
funzionali dovuti alla patologia alla spalla destra.
(…)
7. Esigibilità:
7.1 Come valuta tenuto conto dei disturbi
psichici, la capacità lavorativa quale avuto riguardo al rendimento esigibile?
Del 100% dal punto di vista psichiatrico.
Sussiste nel caso di una diminuzione del
rendimento-una limitazione di rendimento temporale?
No dal punto di vista psichiatrico. Le limitazioni sul
tipo di lavoro e sull'eventuale rendimento sono fisiche e non di mia
competenza.” (doc. SUVA 236)
L’assicurato ha sollevato degli interrogativi in merito alla perizia,
producendo una presa di posizione critica del 20 marzo 2009 del dr. __________,
affermante tra l’altro quanto segue:
"
(…)
Concludendo, gentile Signora Avvocato, le riconfermo
tutte le mie osservazioni, ricordandole che nella costruzione della
problematica psichiatrica che adesso affligge il signor RI 1, hanno contribuito
diversi fattori, sicuramente l'infortunio ma anche e soprattutto gli interventi
chirurgici susseguitesi e gli atteggiamenti medici che sono stati assunti con
una persona non del tutto in grado di comprendere quanto stava avvenendo.
Goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata quella
poi di dargli del simulante da parte del Dr. __________, cioè del medico che
rappresenta l'istituzione. Ciò ha spezzato in lui la credibilità nel sistema,
determinando il crollo depressivo.
Il paziente è a mio avviso non collocabile al lavoro e
questo a causa della malattia depressiva che si è instaurata e a causa degli
esiti della patologia infortunistica e iatrogena della spalla destra che rende
improponibile l'attività precedente come manovale." (Doc. AI 27-6)
La __________, sulla base del parere della dr.ssa __________,
psichiatra del servizio psichiatrico centrale della __________ ha posto alla
dr.ssa __________ una serie di quesiti ulteriori, ai quali la specialista ha
risposto in data 13 novembre 2009, tra l’altro, come segue:
"
(…)
5-6) Come già da me spiegato (pag. 23) l'assicurato non
ha sviluppato alcun disturbo psichico dopo l'infortunio del 13.07.2004: in
particolare dopo l'infortunio in questione non riferisce lo sviluppo di ansia
né di depressione così come da lui stesso riferitomi: "a parte i dolori
non ci avevo niente" (cfr. parole dello stesso). Ha sopportato bene dal
punto di vista psicologico i tre interventi a cui è stato sottoposto. Nel
dicembre 2006 dopo l'ultima visita della Suva c/o il Dr. Med. __________
sviluppò progressivamente ansia, irritabilità, disforia, rabbia e disperazione.
A detta del Dr. Med. __________ suo medico curante tra dicembre 2006 e gennaio 2007
abusò per qualche settimana di sostanze alcoliche. Viene riferito in quel
periodo deflessione del tono dell'umore, perdita degli interessi, alterazione
del sonno, preoccupazione per il futuro: sintomatologia che indusse il medico
curante a introdurre in terapia Cymbalta (antidepressivo) e inviare
l'assicurato allo psichiatra Dr. Med. __________ di __________ nel febbraio del
2007.
(…)
9) Ho descritto la diagnosi psichiatrica da me
oggettivata, presentata dall'assicurato e cioè un episodio depressivo di grado
lieve senza sintomi biologici. Ho valutato e considerato il carattere
pre-morboso dello stesso ed il suo stato attuale. Non ho rilevato una
"modificazione della personalità" come già spiegato a pagina 30 punto
6 della mia perizia.
(…)
Ho spiegato le motivazioni per cui ho escluso una
sindrome post traumatica da stress dopo l'infortunio del 13.07.2004 ed un
disturbo dell'adattamento insorto dopo l'infortunio del 13.07.2004 ed il motivo
per cui ritengo che l'assicurato non presenti una modificazione della
personalità acquisita a seguito di uno stress intenso e prolungato; il
cambiamento del suo carattere non è significativo e non è invariabile.
(…)
E' un dato di fatto che l'assicurato non sia mai stato
ospedalizzato in ambiente psichiatrico per un rischio suicidale acuto né sia
mai stato trattato a livello psichiatrico ambulatoriale intensivo (non day
hospital né consultazioni giornaliere o bi o tri settimanali) e che la
frequenza delle consultazioni così come riferito dall'assicurato attualmente
non è una frequenza alta né intensa (una seduta ogni quattro settimane).
Non condivido le conclusioni del collega per quanto già
ampiamente scritto in perizia e riconfermo che il trattamento di cui beneficia
attualmente non è un trattamento importante.(…)
(doc. SUVA 253)
Sottoposta
tale presa di posizione alla dr. __________, la stessa ha dichiarato che le
risposte della collega non erano ancora esaustive (doc. Lainf 259). In data 17
Considerandi
marzo 2010 la __________ ha tuttavia comunicato di aver sospeso la procedura in
attesa di una sentenza definitiva in ambito AI (doc. Lainf 261).
2.9
Nella
presente procedura ricorsuale l’assicurato, assistito dalla sua rappresentante,
ha nuovamente contestato le conclusioni della decisione sostenendo in sintesi
di essere inabile in misura superiore a quanto accertato dall’Ufficio AI e allegato
uno scritto 27 maggio 2009 del dr. __________ del seguente tenore:
"
(…)
Come già discusso telefonicamente l'altro giorno, le
confermo la mia perplessità nei confronti dell'ennesima valutazione
psichiatrica sul caso del mio paziente, avvenuta per conto dell'AI da parte del
Dr. __________.
Le riconfermo quindi integralmente le mie osservazioni
del 20.3.09, limitandomi a segnalare che il collega non riporta nessuna
diagnosi riconosciuta e condivisibile, a differenza della collega Dr.ssa __________
che aveva effettuato la valutazione per conto della __________, che riportava
le stesse diagnosi già segnalate dal sottoscritto, ma non riconoscendone il
nesso di causalità con gli interventi medici subiti in conseguenza
dell'infortunio né tanto meno la gravità oggettiva nei termini clinici attuali
per quanto riguarda la valutazione della incapacità di guadagno.
In conclusione ritengo inaccettabile la valutazione
psichiatrica svolta per conto dell'assicurazione invalidità e le riconfermo
che, a mio modo di vedere, il paziente dovrebbe essere valutato nell'ambito di
una perizia giudiziaria." (Doc. B)
Nel
merito i medici SMR dr. __________ (FMH in medicina generale)
e dr. __________ (specialista in psichiatria) hanno confermato le
precedenti valutazioni affermando nella nota 22 ottobre 2009:
"
(…)
L'A. è stato sottoposto a due valutazioni psichiatriche
a meno di quattro mesi di distanza l'una dall'altra. Confrontando lo status
psicopatologico si evidenzia che in entrambi i casi sono assenti deficit
cognitivi, o disturbi della percezione mentre per quanto riguarda l'umore
quest'ultimo è lievemente ridotto nella prima valutazione peritale mentre
risulta nella norma nella seconda (risulta dalla perizia SAM una terapia
antidepressiva aumentata) dove invece si constata unicamente un incremento
della tensione endopsichica giudicato leggero.
In entrambe casi la CL non risulta essere ridotta dal punto di vista psichiatrico. Dal lato medico si confermano le conclusioni del
20.04.2009
basate sulle valutazioni eseguite in ambito SAM e confermate a
livello psichiatrico anche dalla perizia eseguita dalla Dr.ssa __________i__________
(Doc. IV/bis)
Il
ricorrente ha inoltre prodotto un breve certificato 11 marzo 2010 del dr. __________
che ha riferito come il 23 febbraio precedente l’assicurato avesse avuto un
attacco ischemico transitorio cerebrale (“Tia vertebrobasilare con emianopsia”),
con un'elevazione del tasso di colesterolo necessitante un trattamento farmacologico,
precisando tuttavia che pur avendo questo evento creato una situazione di
panico, “attualmente” dal profilo clinico vi era stato un completo recupero (Doc.
E2)
2.10
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007), bensì il suo contenuto (DTF 122
V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001.
p. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate
forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie
giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza
motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di
mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di
valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono
indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di
affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti
contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 p. 108 consid. 3b)aa e
riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01
del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente
considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,
consid. 3.2)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc)).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per
quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti
interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de
leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008.
IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert.
(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N.,
9C_142/2008, consid. 2.2)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.11
Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo
stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato
dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha
motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata il 14 aprile
2009.
dagli specialisti del SAM, la quale è da considerare dettagliata,
approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati
(cfr. consid. 2.10).
In
effetti, alla luce dei rapporti specialistici di tipo psichiatrico, pneumologico
e reumatologico e degli esami esperiti, i medici del SAM, poste come diagnosi invalidanti
Periartropatia omeroscapolare a ds. In esiti da tre
interventi di ricostruzione della cuffia rotatoria (18.11.2004, 5.01.2005 e
3.03
)”, hanno concluso che era giustificata un'incapacità lavorativa completa per qualsiasi tipo d'attività a
decorrere dal 13 luglio 2004 (data dell'infortunio). A decorrere dal 1 aprile 2007
(vale a dire tre mesi dopo la visita medica di chiusura del 1/15 dicembre 2006)
invece, a seguito delle patologie reumatologiche
di cui è portatore, nell’attività da ultimo esercitata
di manovale edile, l’assicurato era da considerare abile al lavoro nella misura
del 25%, intesa come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata
lavorativa. In effetti, dal punto di vista reumatologico, posta la citata diagnosi
di periartropatia omero scapolare, segnatamente in esito agli interventi di
ricostruzione della cuffia rotatoria alla spalla destra, i periti hanno concluso
che la stessa comportava delle limitazioni per quanto riguarda il sollevamento
e trasporto di pesi fino all'altezza dei fianchi, il sollevamento di pesi sopra
l'altezza del petto, il maneggiare attrezzi, l'effettuare lavori al di sopra
della testa e lo spostamento su scale a pioli. D’altra parte, secondo i periti
del SAM in un lavoro adatto allo stato di salute e rispettoso delle elencate limitazioni
andava ritenuto abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo
del 100% a decorrere dal 1 aprile 2007. Secondo i periti d’altra parte, dal
punto di vista pneumologico e psichiatrico (con le diagnosi di “Incremento leggero della tensione endopsichica. Asma bronchiale stabile con componente pollinotica, Obesità con BMI
34.
kg/m2” ) non vi era alcuna limitazione della
capacità lavorativa, con la sola eccezione che andrebbero evitati lavori con
esposizione particolarmente marcata ad agenti irritativi delle vie respiratorie.
Questa dettagliata ed approfondita valutazione peritale non è stata
smentita, come meglio si dirà nel prosieguo, da altri certificati da parte di
medici specialisti attestanti una diversa valenza invalidante delle patologie
diagnosticate oppure un peggioramento delle stesse. Del resto, le critiche
avanzate dal ricorrente ai consulti peritali costituiscono in realtà generici –
ma non motivati né sostanziati - apprezzamenti sulle conclusioni tratte in
punto alla capacità lavorativa.
Quanto
innanzitutto alle affezioni reumatologiche, il dr. __________, esaminati
gli atti e la documentazione radiografica a disposizione, poste le sopraccitate
diagnosi, ha osservato come l’assicurato, successivamente alla caduta sulla spalla destra del luglio 2004 e alla relativa lesione
della cuffia rotatoria, con conseguenti tre interventi di ricostruzione della
stessa, lamentasse tuttora dolori stiranti omerali a destra, in aumento al
movimento e di notte, osservando come la mobilizzazione passiva della spalla destra
venisse attivamente contrastata, così da apparire altamente limitata in ogni
direzione. Non erano invece più rilevabili dolori alla spalla sinistra né
problemi di mobilizzazione passiva, né dolori al rachide rispettivamente alle
altre articolazioni, mentre che la mobilità cervicale appariva solo minimamente
limitata alle rotazioni globali bilaterali. L’assicurato lamentava inoltre dolori
paravertebrali cervicali a destra alla lateroflessione passiva verso sinistra
ed alla rotazione globale verso destra, in sede paracervicale a destra, essendo
comunque assenti deficit cervicoradicolari. Sulla base di queste constatazioni,
il perito, dopo competente analisi del caso, ha valutato una capacità lavorativa,
dal punto di vista reumatologico, del 25% nell'attività da ultimo esercitata e del
100% in un'altra attività rispettosa dei limiti citati. Più precisamente lo specialista ha definito i limiti funzionali per quanto riguarda il sollevamento e trasporto di pesi fino
all'altezza dei fianchi sopra l'altezza del petto, il maneggiare attrezzi, l'effettuare
lavori al di sopra della testa, lo spostamento su scale a pioli.
Queste
conclusioni sulla capacità lavorativa tratte dal perito reumatologo sono ben
motivate e non possono essere messe in discussione da questa Corte. Del resto
il ricorrente non fa valere elementi che possano in qualche modo inficiarne la
fondatezza.
Sia
inoltre osservato che tali conclusioni coincidono con quelle tratte dagli specialisti
interpellati in ambito LAINF laddove alle affezioni riconducibili al danno
subito alla spalla destra è pure stata attribuita una limitata valenza
invalidante ritenendo l’assicurato, successivamente al mese di dicembre 2006 (vale
a dire successivamente alla visita medica di chiusura dell’1/15 dicembre 2006,
doc. AI 10-11), abile al lavoro nella misura massima possibile, in
attività lavorative leggere e rispettose di determinati limiti funzionali.
Anche il dr. ____________________, il quale giudicava lo stato generale
dell’assicurato “buono”, non ha in effetti riconosciuto valenza invalidante
alle alterazioni degenerative alle spalle, alla sospetta ipertensione arteriosa
e all’asma bronchiale oltre che all’adiposità (doc. 169 e 206 inc. Lainf).
Dal lato reumatologico è quindi da ritenere giustificata un’incapacità
lavorativa completa dal luglio 2004 fino al mese di dicembre 2006. In seguito va ritenuta un’incapacità lavorativa nella sua professione del 75% e nulla in
attività leggere adeguate.
2.12
Del
resto l’assicurato, nel suo gravame, censura le conclusioni dell’Ufficio AI principalmente
con riferimento all’aspetto psichiatrico.
In
proposito, va detto che a ragione i periti, visto il rapporto al SAM del 1
aprile 2009 del dr.__________, hanno escluso valenza invalidante ai disturbi
psichiatrici. In particolare il dr. ____________________, dopo aver descritto l'anamnesi e le constatazioni obiettive sul piano
psicopatologico, ha osservato come l’assicurato, con alle spalle una storia di
emigrazione non problematica, a seguito dell’infortunio subito nel 2004 aveva sviluppato
una forma di irritabilità cronica spiegabile con il venir meno della sua
immagine di uomo attivo e responsabile che lavorando dava un contributo
essenziale alla sua famiglia. Grazie anche all'intervento dello psichiatra curante
e della terapia psicofarmacologica a cui è stato sottoposto, egli aveva comunque
denotato un miglioramento dello stato psichico soggettivo, pur permanendo un
leggero incremento della tensione emotiva di base. Posta quale unica diagnosi “Incremento
leggero della tensione endopsichica” lo specialista non ha quindi riscontrato
alcuna incapacità lavorativa dal lato psichiatrico per qualunque attività
professionale, nemmeno per quanto riferito al passato.
Ora,
tutto ben ponderato, questo TCA non vede motivo per mettere in dubbio la
fondatezza di queste conclusioni sulla capacità lavorativa, in quanto ben
motivate e non suscettibili di essere messe in discussione da questa Corte.
Va
peraltro osservato come la diagnosi posta dal perito dr. __________ non
configura una diagnosi secondo l’ICD-10 non integrando il relativo disturbo manifestamente
(nemmeno) gli estremi per essere qualificato sotto una diagnosi precisa.
Del
resto le conclusioni del dr. __________ non sono smentite da quelle tratte
dalla dr.ssa __________ nelle perizia allestita per la __________ pochi mesi
prima, il 22 dicembre 2008. Anche questa psichiatra ha infatti evidenziato l’assenza
di un’incapacità lavorativa, foss’anche minima, dal punto di vista psichiatrico.
In effetti, la specialista, pur avendo concluso per una differente diagnosi,
ossia “Episodio depressivo di grado lieve
senza sintomi biologici (ICD10 F32.01)”, osservato come le prime manifestazioni di irritabilità fossero progressivamente
comparse in epoca successiva all’ infortunio alla spalla, ha elencato nel
dettaglio i sintomi che devono essere presenti per ammettere la presenza di un
episodio depressivo così come i frequenti sintomi
"biologici". Esaminando il caso concreto, la specialista ha osservato
come l'assicurato non fosse mai stato ospedalizzato, successivamente al dicembre
2006, mentre che è stato seguito a livello psichiatrico ambulatoriale per una
psicoterapia di sostegno e ha assunto una terapia antidepressiva modica. Osservato
come il suo funzionamento in ambito famigliare e sociale fosse parzialmente
compromesso, ha rilevato come egli presentasse un tono dell'umore depresso, una
diminuzione della capacità di provare piacere, una facile esauribilità e una
preoccupazione per il futuro con visione pessimistica per il guadagno
insufficiente. Non erano invece rilevabili sintomi quali grave astenia, disturbi
del sonno, inappetenza, ideazioni suicidali, difficoltà di concentrazione o
attenzione. Se ne doveva dedurre un episodio depressivo di “sola” gravità lieve,
ritenuto come per la specialista un soggetto con un episodio depressivo lieve è
di solito sofferente per i sintomi e presenta qualche difficoltà nel continuare
l'abituale lavoro o le attività sociali, ma il suo funzionamento sociale non è
completamente compromesso. Secondo la perita la capacità lavorativa
dell’assicurato non ne era influenzata, considerato come la sintomatologia dolorosa
non fosse associata ad una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità
e durata, né vi fosse un ritiro sociale rispetto al suo funzionamento precedente.
La psichiatra ha altresì osservato come la patologia psichiatrica e cioè l'episodio
depressivo lieve determinava a livello psicologico un’insicu-rezza nell'assunzione
dei ruoli e un sentimento di incapacità.
Tuttavia,
a suo parere, a livello psicologico e mentale l'assicurato non presentava però
menomazioni qualitative, ossia deficit intellettivi gravi, patologie psichiatriche
quali disturbi psicotici, sindrome maniaco depressivo o disturbi depressivi
gravi, classificabili secondo I'ICD10, che possano determinare una menomazione
psicologica e mentale grave. Quanto al ritiro sociale denunciato dall’assicurato,
la specialista ha osservato come anche in passato egli non avesse comunque mai
avuto grandi contatti extrafamigliari salvo i contatti sul posto di lavoro con
i colleghi e il datore, né coltivato hobbies. Inoltre egli non presentava oggettivamente
menomazioni che potessero compromettere il suo funzionamento in ambito sociale:
non aveva disturbi deliranti a sfondo persecutorio; non aveva uno stato
depressivo grave con inibizione e chiusura in sé nè un disturbo di personalità
borderline o antisociale; non presentava nemmeno un disturbo da attacchi di
panico. In definitiva, secondo il perito, l’assicurato dal punto di vista oggettivo
non aveva alcuna menomazione a livello psicologico, mentale e sociale con
ripercussioni sull'attività lavorativa né nell'attività precedentemente svolta,
né in altre attività, dal punto di vista psichiatrico essendo capace di fornire
prestazioni mentali per poter svolgere un lavoro semplice tenendo conto dei
limiti funzionali dovuti alla patologia alla spalla destra. Di conseguenza,
secondo la specialista, la capacità lavorativa dell’assicurato dal punto di
vista psichiatrico era del 100% in ogni attività lavorativa che non richieda
l'uso della lettura e della scrittura (doc. __________ 236).
Nelle
sue osservazioni ulteriori del 13 novembre 2009, la sanitaria ha ulteriormente
sottolineato come non avesse rilevato alcuna "modificazione
della personalità", il cambiamento del suo carattere non essendo significativo
né invariabile e ha preso posizione sulle critiche mosse dall’assicurato al suo
referto peritale, incentrate in particolare sul momento dell’insor-genza dei
disturbi psichici. Ha inoltre osservato come sia un dato di fatto che
l'assicurato non fosse mai stato ospedalizzato in ambiente psichiatrico per un
rischio suicidale acuto né sia mai stato trattato a livello psichiatrico
ambulatoriale intensivo (non day hospital né consultazioni giornaliere o bi o
tri settimanali) e che la frequenza delle consultazioni così come riferito
dall'assicurato attualmente non fosse né alta né intensa (una seduta ogni
quattro settimane). Con riferimento a quanto osservato dallo psichiatra curante,
la specialista ha ribadito di non poterne condividere le conclusioni, sottolineando
inoltre come fosse un dato di fatto che il trattamento di cui beneficiava
attualmente non sia un trattamento importante (doc. ____________________ 253).
Con
riferimento alle valutazioni psichiatriche agli atti, i medici SMR, dr. med. __________
e __________, quest’ultima specialista in psichiatria, pure hanno osservato con
pertinenza come nel caso concreto ci si trovi di fronte a due valutazioni
psichiatriche a meno di quattro mesi di distanza l'una dall'altra, ossia quella
della dr.ssa __________ del 22 dicembre 2008 e quella del dr. __________ del 1.
aprile 2009. In entrambe le valutazioni non erano rilevabili deficit cognitivi,
o disturbi della percezione mentre per quanto riguardava l'umore quest'ultimo era
lievemente ridotto nella prima valutazione peritale mentre risultava nella
norma nella seconda (risulta dalla perizia SAM una terapia antidepressiva
aumentata), dove invece si constatava unicamente un leggero incremento della tensione
endopsichica. Hanno tra l’altro fatto notare che nella “Hamilton rating scale”
allegata alla perizia della collega __________ il punteggio totalizzato dal
paziente, di 14 punti, rappresenta la soglia minima per poter ammettere un episodio
depressivo. In sostanza dunque la perizia del SAM andava confermata anche dal
profilo psichiatrico (Doc. IV/bis).
Ricordato
che, conformemente la giurisprudenza, per la valutazione dell'invalidità
cagionata da un danno alla salute psichica é decisivo che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique
VSI 1996 p. 318, 321, 324), tutto bene valutato, si deve
concludere che pur ammettendo la presenza di un certo
disagio, con una tendenza alla facile esauribilità e rassegnazione, di
preoccupazione per il futuro e di un sentimento di incapacità, non è per contro
rilevabile una comorbidità con patologia psichiatrica maggiore, né tantomeno
una significativa compromissione della rete sociale o deficit intellettivi
gravi con relativa menomazione psicologica e mentale importante, o una situazione
resistente alle terapie idonee nel tempo; di conseguenza, in linea con i periti
interpellati, bisogna concludere che l’assicurato, attraverso un ragionevole
sforzo di volontà, potrebbe riprendere un’attività lavorativa adeguata nella
misura del 100%. Del resto va anche detto che il fatto che l’assicurato non si senta più efficiente come un tempo ed abbia tendenze
regressive ad abbandonare ogni sforzo inteso a riappropriarsi di un proprio
ruolo lavorativo, non giustifica comunque una presa a carico da parte dell'AI.
Anzi, all’assicurato va dato il chiaro messaggio di attivarsi, attraverso uno
sforzo volitivo, per riconquistare la capacità lavorativa.
Non
si può peraltro non segnalare che l’assicurato stesso in occasione del consulto
psichiatrico presso il dr. __________, il 18 febbraio 2009, ha primariamente dichiarato di soffrire per i dolori alla spalla destra, mentre che dal punto
di vista psichico ha affermato unicamente di sentirsi nervoso e preoccupato per
lo stato di salute e per la situazione finanziaria. Ha inoltre ammesso di aver
comunque notato un miglioramento del suo stato psichico grazie alla terapia
intrapresa con il dr. __________ (referto dr. __________ del 1. aprile 2009).
Queste
conclusioni, basate su un esame approfondito cui va senz’altro attribuito pieno
valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr.
consid. 2.10), meritano piena conferma.
Né
del resto le dettagliate ed approfondite valutazioni del dr. __________ (confermate,
come detto, nella sostanza anche dalla dr.ssa __________), sono state smentite
da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti in modo convincente
una diversa situazione clinica o un peggioramento duraturo delle sintomatologie
rilevate con riferimento alla situazione posteriore alla perizia (del 14 aprile
2009).
Quanto
prodotto dal ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, un’inabilità
al lavoro anche a motivo dei problemi psichiatrici, difatti, non è in grado di
sovvertire le conclusioni peritali, o attestare un peggioramento duraturo delle
sue affezioni.
In
effetti, le conclusioni peritali non possono essere modificate dalle certificazioni
del 17 luglio 2007 (doc. Lainf 203), 20 marzo 2009 (doc. AI 27) e del 27
maggio 2009 (doc. B) dello psichiatra curante dr. __________i, per il quale la valutazione del dr. __________
(e anche quella della dr.ssa __________, doc. AI 27-5) sarebbe inaccettabile e l’assicurato
sarebbe affetto da un episodio depressivo con sintomi biologici (doc.
203) e, quindi, inabile al lavoro in misura completa.
A
prescindere in effetti dalle suesposte considerazioni che si impongono sul tema dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti
degli assicurati, ricordato come in ragione della diversità dell'incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista,
poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico
curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (cfr. consid.
2.
), va detto che il dr.__________ e la dr.ssa __________ del SMR, con
motivazioni pertinenti e convincenti, hanno illustrato i motivi per i quali le
certificazioni dello psichiatra curante non permettono di sovvertire le conclusioni
tratte dal dr. __________. A parte il fatto che il dr. __________ si limita in
sostanza a censurare le certificazioni dei suoi colleghi psichiatri
tralasciando tuttavia di fornire una motivazione scientifica e specialistica
della sua critica (tralasciando pure di porre anche una diagnosi secondo una
codificazione internazionale riconosciuta; nello scritto 20 marzo 2009 il dr. __________
riferisce di una “depressione ricorrente” e di una “malattia depressiva”, rispettivamente
nello scritto alla __________ del 17 luglio 2007 di “episodio depressivo con
sintomi biologici”, doc. AI 27-5 e doc. __________ 203), la stessa non poggia su nuove diagnosi o nuovi elementi clinici che possano in
qualche modo permettere di discostarsi dalle conclusioni peritali, né fornisce elementi
medici da cui si possa desumere l’eventuale peggioramento dello stato di salute
rispettivamente dai quali si possa dedurre una valutazione diversa
dell’incapacità lavorativa. A dette differenti e generiche valutazioni,
ribadite l’affidabilità e la completezza della valutazione specialistica del dr.
__________, non si può in questa sede aderire.
Del
resto sia ribadito che i medici SMR hanno con pertinenza osservato come
contrariamente a quanto ritenuto dal curante, le due valutazioni psichiatriche eseguite
a meno di quattro mesi di distanza l'una dall'altra non divergessero nella loro
sostanza, descrivendo entrambi uno status psicopatologico paragonabile, con assenza
di deficit cognitivi o di menomazione psicologica e mentale importante e
concludendo entrambe per una capacità lavorativa non ridotta dal punto di vista
psichiatrico (doc. IV/bis).
Quanto
poi al fatto, sottolineato dal ricorrente, che la perizia esperita dalla dr.ssa
__________ sia stata oggetto di critiche da parte dell’assicurato e di una
richiesta di complemento (doc. A e B) e che la dr.ssa __________ della __________,
nelle sue osservazioni del 15 marzo 2010, non abbia giudicato ancora esaustive
le risposte fornite dalla perita (doc. B, 259), non permette a questa Corte di
trarre conclusioni differenti. In effetti, il fatto che la dr.ssa __________
abbia ritenuto la perizia 22 dicembre 2008 e l’ulteriore presa di posizione
della psichiatra, bisognosa di ulteriori delucidazioni, non consente ancora di
ritenere errate le conclusioni tratte dalla specialista, le critiche mosse
essendo del resto primariamente incentrate sul tema, rispettivamente sullo
svolgimento dello stesso nella perizia, del nesso causale e adeguato tra i disturbi
psichiatrici e l’infortunio alla spalla (doc. AI 28-1). Per il resto va
osservato che anche volendo ignorare le conclusioni tratte dalla dr. ____________________,
rimane un dato incontestabile che le costatazioni obiettive e cliniche operate
nel referto peritale del 22 dicembre 2008 –segnatamente l’assenza di deficit di
capacità di concentrazione, di deficit cognitivi, di astenia, di disturbi del
sonno, di inappetenza, di idee suicidali, di ospedalizzazione in ambito
psichiatrico o di un trattamento a livello psichiatrico ambulatoriale intensivo,
cfr. doc. 236 -, che peraltro si basano su tre visite ambulatoriali tenutesi il
15, 21 e 30 ottobre 2008 (doc. AI 26-2), confermano quelle riassunte nella
successiva perizia del dr. __________, alla quale va riconosciuto, come detto,
pieno valore probatorio.
Se
ne deve concludere che il ricorrente non ha in sostanza sollevato argomentazioni
o prodotto alcun certificato medico atti a dimostrare che, sino al momento
dell'emanazione della decisione contestata (il giudice delle assicurazioni
sociali valuta la legalità del provvedimento impugnato in base alla situazione
di fatto e di diritto esistente al momento in cui lo stesso è stato reso; cfr.
DTF 132 V 215, 130 V 140, 129 V 4), i disturbi di cui è affetto incidessero
sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato in sede
peritale.
In
proposito deve ancora essere osservato che alle predette conclusioni non può
mutare nemmeno la certificazione dell’11 marzo 2010 del dr. __________ attestante
la diagnosi di TIA vertebrobasilare con emianoplasia, verificatosi il 23
febbraio 2010, considerato come la stessa riferisca dell’avvenuto “completo recupero”
dell’assicurato (doc. E2; cfr. consid. 2.9 in fine). Va inoltre rilevato che in ogni modo si sarebbe trattato di un peggioramento avvenuto posteriormente alla
data determinante della decisione qui impugnata, per cui gli eventuali effetti sulla capacità
lavorativa di un’eventuale insorgenza di una problematica neurologica insorta
in data posteriore al mese di settembre 2009 non sarebbero comunque
suscettibili di essere presi in considerazione.
In
conclusione, rispecchiando la perizia del SAM tutti i criteri di affidabilità e
completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.10), alla stessa può
esser fatto riferimento. Pertanto, osservato come gli svariati accertamenti medici
effettuati abbiano permesso di escludere la presenza di altre affezioni
organiche rilevanti, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V
233.
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante,
valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195
consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che successivamente al mese di dicembre
2006.
e sino al momento dell'emanazione del querelato provvedimento l'assicurato
presentava una capacità lavorativa completa in attività lavorative adatte ai
suoi problemi di salute. Per completezza va precisato che malgrado nella
perizia SAM venga attestata la ripresa della capacità lavorativa in attività
adeguate al 1. aprile 2007, è evidente che tale momento va fissato al 15 dicembre
2006, data della visita medica di chiusura ____________________, cui l’Ufficio
AI e i periti del SAM hanno fatto ripetutamente riferimento per fissare il
momento dell’avvenuta ripresa della capacità lavorativa in attività adeguate
(cfr. espressamente nella perizia: “quindi tre mesi dopo la visita medica di
chiusura __________”, consid. 2.9).
Va
anche ricordato al ricorrente che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti).
Il
dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le
prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Ora,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione
del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento
di ulteriori accertamenti, segnatamente nella forma di una perizia psichiatrica. Né del resto il ricorrente ha, come
detto, prodotto nuova certificazione medica che possa in qualche modo lasciar
supporre una lacunosità o non completezza degli accertamenti peritali o documentare una modifica di rilievo delle patologie di cui soffre o
in grado di sostanziare un‘ulteriore riduzione della capacità lavorativa
rispetto a quella riscontrata dalla perizia SAM.
2.13
Per
quanto riguarda la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16
LPGA e quanto già esposto al consid. 2.5 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici
risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute
del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è
incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla
salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si
limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che
secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, 1995, p. 201).
In
ogni modo, ai fini
dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro
equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra
domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non
può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di
lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del
TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è
decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,
quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, U 243/99 del 23 maggio 2000;
RAMI 1993 no. U 168 p. 100 consid. 3b con riferimenti). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato
avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi
ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29;
ZAK 1985 p. 635 consid. 3a; RAMI 1993 Nr. U 168 p. 100s. consid. 3b).
Nel
caso in esame meritano sostanziale conferma gli accertamenti dell’amministrazione
al fine di determinare il grado di invalidità dell’assicurato in occasione
della prima decisione dell’11 ottobre 2007.
In
particolare, la consulente in integrazione professionale, in merito al
raffronto dei redditi, riferendosi ai dati salariali agli atti relativi
all’attività lavorativa svolta in precedenza dall’assi-curato, nel rapporto
finale del 13 aprile 2007 aveva concluso quanto segue:
"
(…)
Calcolo CGR – senza (ri)formazione specifica
Reddito da valido:
L’A. senza il danno alla salute, per l’anno 2005,
avrebbe potuto percepire un reddito annuo pari a fr. 60'288.80 nella sua
abituale attività di manovale edile (vedi questionario DL citato sopra).
Reddito da invalido:
Considerando una CL del 100% in attività adegate ed a
seguito della recente sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle indicazioni
della Corte plenaria del TFA è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori
regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati in passato. La nuova
giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada determinato in applicazione
dei valori nazionali (tabella TA1).
Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella
elaborata dall’Ufficio federale di statistica l’A. nel 2005 avrebbe potuto
realizzare un salario mensile di fr. 4'643.- (categoria 4.2: attività
semplici e ripetitive, valore mediano 9.
Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B
9.2
pubblicata in la vie economique, ½-2006, p. 94) esso ammonta a fr. 4'819
mensili oppure fr. 57'830 per l’intero anno.
Considerando un reddito di partenza di fr. 57'830 si
effettua la riduzione del 15% inerente l’attività leggera e le difficoltà di
adattamento dovute al cambio di attività, ed alla scarsa scolarizzazione.
Ne risulta un reddito da invalido di Fr. 49'156.-
annui.
(…)" (Doc. AI 27/1-3)
Confrontando
quindi il reddito da valido e quello da invalido, la consulente ha quindi
concluso per un grado di invalidità del 18.46% ([(60'288.80
– 49'156) x 100] : 60'288.80), osservando come detto
grado di invalidità non giustificasse un’entrata in materia per quanto riguardava
l’assegnazione di provvedimenti reintegrativi.
Tali
accertamenti e conclusioni, che sono peraltro rimasti di per sé incontestati
dal ricorrente, meritano conferma, anche avuto riguardo alla corretta applicazione,
nella determinazione del reddito da invalido, dei dati salariali nazionali risultanti
dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari
edita dall’Ufficio federale di statistica in applicazione della giurisprudenza
de TF (STFA I 222/04 del 5 settembre 2006; STFA I 424/05 del 22 agosto 2006).
2.14
Visto
quanto precede, è a ragione che l’Ufficio AI, concessa una rendita intera per
il periodo dal 1. novembre 2005 al 31 marzo 2007, ossia tre mesi dopo la visita
medica di chiusura della __________ (del 15 dicembre 2006), attestante la ripresa
della capacità lavorativa in attività adeguate (art. 88a cpv. 1 OAI; cfr. consid.
2.
), ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita a decorrere dal 1. aprile
2007.
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata.
2.15
Il
ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una nuova perizia psichiatrica.
A
tal proposito va rilevato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274, si veda pure DTF 122 II consid.
469.
consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv.2
Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel
caso in esame, già si è detto (cfr. in particolare il consid. 2.12) che la documentazione
agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza. Né vi sono
validi motivi per ritenere inaffidabile la valutazione peritale del dr. __________,
motivo per cui non appare necessario procedere all’allestimento di una perizia psichiatrica
per verificare quanto già accertato.
2.16
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 200.-- vanno a carico del
ricorrente.
2.17
L’assicurato ha chiesto l'assistenza giudiziaria.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,
in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il
quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi
patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA
mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF
110.
V 362; Kieser, ATSG Kommentar, ad art. 61, n. 86, p. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella
causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova
nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario
o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è
palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V
202.
e 372 con riferimenti).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza
federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del
minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p.
48.
consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al
minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr.
STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
Il
ricorrente, senza attività lucrativa si trova nel bisogno. L’assicurato ha
infatti dichiarato di percepire unicamente fr. 2'420.45.- mensili (fr. 1'081.45
dalla SUVA e fr. 1'339 dall’Uffi-cio del sostegno sociale; cfr. documentazione
allegata al doc. IX).
Egli
non ha inoltre dichiarato di possedere della sostanza, eccezion fatta per
un’automobile __________ (cfr. certificato municipale, doc. IX).
L’assicurato
non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, è analfabeta, per cui
l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non
pareva essere manifestamente privo di fondamento.
Essendo
dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi
per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il
gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di
rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro
migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93;
cfr. art. 9 Lag).
Ne
consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese
processuali (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per
quanto riguarda invece la domanda di assistenza giudiziaria in sede amministrativa
postulata dall’assicurato mediante scritto del 17 settembre 2008, per il
periodo successivo alla STCA dell’11 luglio 2008 (doc. C), dagli atti non
risulta che l’Ufficio AI si sia determinato in merito, la decisione impugnata
in questa sede non pronunciandosi al riguardo. Tale questione non può quindi
essere oggetto della presente pronuncia.
Il
TCA ritiene tuttavia opportuno trasmettere all’amministrazio-ne gli atti
affinché proceda nei suoi incombenti e, quindi, si pronunci su tale domanda.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio è accolta.
3. Gli
atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché si pronunci sulla domanda di assistenza
giudiziaria in sede amministrativa presentata dall’assicurato in data 17
settembre 2008.
4. Le
spese, per fr. 200.--, sono a carico dell’assicurato. A seguito della concessione
dell’esonero dal pagamento delle spese di giustizia, esse sono per il momento
assunte dallo Stato.
5. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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