32.2009.176
Principio inquisitorio e obbligo di collaborare. La diagnosi di distimia non é, in quanto tale, invalidante
18 marzo 2010Italiano40 min
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Numero d'incarto:
32.2009.176
Data decisione, Autorità:
18.03.2010, TCA
Titolo:
Principio inquisitorio e obbligo di collaborare. La diagnosi di distimia non é, in quanto tale, invalidante
AFFEZIONE PSICHICA
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
OBBLIGO DI COLLABORARE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.176
FS/lb
Lugano
18 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 8 settembre 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1948, il 13 dicembre 2007 ha presentato una richiesta di prestazioni
AI per adulti in quanto affetta da “(…) rottura vertebre, artrosi facciale,
depressione (…)” (doc. AI 7/1-8).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del
Servizio accertamento medico (SAM), con decisione 8 settembre 2009 (doc. AI
43/1-3), preavvisata con progetto 22 luglio 2009 (doc. AI 38/1-2), l’Ufficio AI
ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni.
1.3. Contro
questa decisione, tramite l’avv. RA 1, l’assicurata ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica con argomentazioni
di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto:
" 1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza la decisione dell’8/9
settembre 2009 dell’Ufficio assicurazione invalidità, Bellinzona, [che] ha
deciso di negare una rendita di invalidità alla signora RI 1, __________, è
annullata.
2. È ordinata una perizia o un complemento
di perizia sullo stato di salute, sulla capacità economica residua e sul grado
di invalidità dell’assicurata signora RI 1, __________.
3. Alla luce dell’esito degli accertamenti
di cui al punto 2 del petito, all’assicurata signora RI 1, __________, è
accordata una rendita d’invalidità del …% a far tempo dal … (GG MM AAAA).
4. Protestate tasse, spese e ripetibili." (doc. AI 46/15)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – fondandosi in particolare sulle annotazioni
6 novembre 2009 del dr. __________ – ha chiesto la reiezione del ricorso confermando
la valutazione medica e economica.
1.5. Invitata
a formulare osservazioni scritte sulle annotazioni del dr. __________
l’assicurata è rimasta silente e nemmeno ha prodotto ulteriori mezzi di prova.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA
H 335/00 del 18 febbraio 2002).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge
federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (5a revisione del-l’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del
diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza
occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a
DTF 130 V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme
sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di
fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008
all’8 settembre 2009, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente
il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215
consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme
(STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).
Va
qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale
le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La
giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità
(STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 8 settembre 2009 (doc. AI 43/1-3) – con
la quale l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a prestazioni – è conforme o meno
alla legislazione federale.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra
1991, pag. 216 segg.).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1° gennaio 2008) gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione
per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione
della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento
o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U
156/05, consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto
dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute
fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione
su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V
222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno
2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata
in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi
citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.6. Nell’evenienza
concreta, nelle annotazioni 19 dicembre 2008, il dr. __________, medico SMR, ha
concluso per la necessità di una perizia pluridisciplinare presso il Servizio accertamento
medico (SAM): “(…) dalle richieste di rapporti medici aggiornati sull’A. ci
perviene soltanto un nuovo certificato medico del MC Dr. __________ il quale
ritiene l’A. ora inabile nella misura del 50% a partire dal 01.10.2007 (nel
precedente rapporto la riteneva con una IL totale dal 14.05.2005) nella propria
professione di contabile in proprio, attività che ha ripreso in parte dal
gennaio 2008. La dichiarata IL deriva da problematiche reumatologiche/neurologiche
su dolorosità dorsolombare con irradiazione bilaterale ai dermatomeri L3/L4 (valutata
dal Dr. __________ una sola volta in settembre 2007), osteoporosi e
osteocondensazione della vertebra L1 su frattura da compressione (esame
sensitometrico Dr. __________ 08.2007) e una conosciuta sindrome depressiva
reattiva in trattamento c/o il Dr. __________ dal 03.2008. Alla luce di quanto
sopradescritto ritengo necessaria una perizia pluridisciplinare SAM al fine di
valutare l’evoluzione dello stato di salute dell’A., rispettivamente le
limitazioni funzionali per l’abituale attività o per attività adeguate, le
eventuali risorse e la determinazione temporale della CL residua.” (doc. AI 28/1).
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 30/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare 18 giugno 2009 (doc. AI 35/1-23) risulta che i
periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,
hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica
(dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
"
5.1 Diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome toracolombospondilogena cronica in:
- osteoporosi sintomatica con frattura dei
corpi vertebrali D12, L1, L3 e L5;
- alterazioni degenerative con
osteocondrosi D11-12, D12-L1 con spondilosi anteriori;
- disturbi statici del rachide
(ipercifosi della dorsale con scoliosi ds.-conves-sa toracolombare);
- decondizionamento muscolare.
Periartropatia coxofemorale ds.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Distimia.
Anamnesticamente ipotireosi subclinica in dicembre
2007, attualmente TSH 5,08 mlU/L (0,4-4), fT3, 3,7 (3,8-6), Ft4 nella norma.
Stato dopo trombosi venosa profonda gamba ds. nel 1991,
con embolia polmonare.
Soprappeso con BMI 26 kg/m2.
Tabagismo cronico. (…)" (doc. AI 35/7-8)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti,
posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità
lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale
dell’A., nell’attività da ultimo esercitata di contabile indipendente e
insegnante di contabilità indipendente, è considerata nella misura del 90%,
premesso che l’A. abbia la possibilità di alternare le posizioni corporee al
bisogno, non potendo rimanere a lungo in posizioni statiche (la percentuale è
intesa come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata
lavorativa). (…)” (doc. AI 35/10), hanno concluso:
"
(...)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalla
patologia reumatologica, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal punto
di vista psichiatrico non vi sono limitazioni della capacità lavorativa.
Dal punto di vista reumatologico, sulla base degli
atti, dell'anamnesi richiesta e dell'esame clinico, il nostro consulente pone
le diagnosi di sindrome toracolombospondilogena cronica in osteoporosi
sintomatica con frattura dei corpi vertebrali D12, L1, L3 e L5, alterazioni
degenerative con osteocondrosi D11-12, D12-L1 con spondilosi anteriori,
disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale con scoliosi
ds.-convessa toracolombare), decondizionamento muscolare, periartropatia
coxofemorale ds.. Ciò comporta delle limitazioni per quanto riguarda il sollevamento
e trasporto di pesi fino all'altezza dei fianchi, il sollevamento di pesi sopra
l'altezza del petto, il maneggiare attrezzi (soprattutto pesanti), l'effettuare
lavori sopra la testa, l'assunzione di certe posizioni e la deambulazione.
Secondo il nostro consulente reumatologo, nella sua
ultima attività principale come insegnante privata di contabilità, l'A. è
ritenuta abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con
una diminuzione dei rendimento del 10%, premesso che possa alternare le
posizioni corporee al bisogno, non potendo rimanere a lungo in posizioni
statiche.
Riassumendo, sulla base di quanto descritto sopra, dal
punto di vista fisico e psichico, valutiamo l'attuale grado di capacità
lavorativa globale dell'A., nell'attività da ultimo esercitata, nella misura
del 90%.
Secondo il nostro consulente reumatologo tale
valutazione vale mediamente a partire da luglio 2005, allorché l'A. abbandonava
l'attività lavorativa principale come contabile, continuando in seguito a lavorare
come insegnante privata di contabilità.
Facciamo notare come, nonostante il medico curante
avesse attestato un'incapacità lavorativa totale da maggio 2005 (atto
17.01.2008), l'A. abbia continuato ad esercitare la propria attività, come
descritto al capitolo 3.3. Si consiglia l'esecuzione di un'inchiesta economica
per indipendenti.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
Per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico
residua, l'A. può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino
all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di
rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre 25 kg fino
all'altezza dei fianchi; l'A. può talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra
l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del
petto. L'A. può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare
attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi
molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'A. può talvolta effettuare
lavori al di sopra della testa, di rado effettuare la rotazione del tronco,
spesso assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, talvolta la
posizione in piedi e inclinata in avanti, spesso assumere la posizione
inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'A. può
assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in
piedi di lunga durata. L'A. può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto
spesso oltre 50 metri, spesso camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta
camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, mai salire su
scale a pioli.
Globalmente, in un'attività adatta allo stato di
salute, che tenga in considerazione le limitazioni descritte sopra, in cui
abbia la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno (non potendo
rimanere a lungo in posizioni statiche), la capacità lavorativa dell'A. è da
considerare abile nella misura del 100% a decorrere da giugno 2005, allorché
subentrava la prima frattura vertebrale D12.
Come casalinga, a seguito dei limiti funzionali e di
carico sopra menzionati, l'A., sempre da luglio 2005, è ritenuta abile al
lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del
rendimento nella misura del 30%.
L'A. stessa desidera continuare con la propria attività
il più a lungo possibile: non riteniamo pertanto necessari provvedimenti
d'integrazione professionale.
Per quanto riguarda le possibilità terapeutiche,
possiamo fare le seguenti considerazioni:
- È sicuramente auspicabile che l'A.
corregga il suo sovrappeso di circa 7 kg, onde ridurre il carico sul passaggio
lombosacrale dolorante, rafforzando nel contempo progressivamente il suo manto
muscolare, onde stabilizzare maggiormente la colonna vertebrale lombare. II
trattamento analgesico attualmente in corso può essere sicuramente potenziato,
ottimalizzando anche la copertura analgesica sulle 24 ore. A distanza di 2 anni
dalla prima densitometria ossea, realizzata in data 8.08.2007, è sicuramente
prevista una densitometria ossea di controllo, per verificare l'efficacia del
trattamento con Bifosfonati attualmente in atto; qualora questi dovessero
rivelarsi scarsamente efficaci, andrebbe introdotto, dopo aver rivalutato
l'aderenza terapeutica, un trattamento con Paratormone. Le misure terapeutiche
citate, sono in grado di migliorare la qualità di vita dell'A., ma non
necessariamente la sua capacità funzionale e di carico residua.
- Nell'attuale esame di laboratorio è
stata confermata un'ipotireosi, per la quale invitiamo il medico curante a
effettuare i necessari passi diagnostici e terapeutici, senza che ciò muti la
valutazione della capacità lavorativa.
Dal
punto di vista psichiatrico, il nostro consulente consiglia la ripresa dei colloqui
di sostegno in modo più regolare presso lo psicoterapeuta di __________ e, nel
caso la situazione psichica peggiorasse, auspica l'assunzione della psicofarmacoterapia
in modo regolare.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE
PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente
all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico
curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.
(...)" (doc. AI 35/11-13)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze peritali, il rapporto medico 6 luglio 2009 e le
annotazioni 31 agosto 2009 del dr. __________ (doc. AI 36/1-3 e 41/1) –, con decisione
8 settembre 2009 (doc. AI 43/1-3) ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni.
2.7. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c;
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31;
Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329
e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts,
Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un
rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard
de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
qui evidenziato che in una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata
in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici
regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" (…)
4.2 Sinn und Zweck des im Rahmen der 5. IV-Revision
(Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006; AS 2007 5129 ff.) neu geschaffenen, seit 1.
Januar 2008 in Kraft stehenden und vorliegend anwendbaren Art. 59 Abs. 2bis IVG
sowie des neu gefassten Art. 49 IVV liegen darin, dass die IV-Stellen zur Beurteilung
der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und Ärztinnen
zurückgreifen können. Diese sollen aufgrund ihrer speziellen versicherungsmedi-zinischen
Kenntnisse für die Bestimmung der für die Invalidenversicherung massgebenden
funktionellen Leistungsfähigkeit der Versicherten verantwortlich sein. Damit
soll eine konsequente Trennung der Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten
(Heilbehandlung) und Sozialversicherung (Bestimmung der Auswirkungen des
Gesundheitsschadens) geschaffen werden. Die RAD bezeichnen die zumutbaren
Tätigkeiten und die unzumutbaren Funktionen unter Angabe einer allfälligen
medizinisch begründeten zeitlichen Schonung. Damit soll im Hinblick auf eine erfolgreiche
Eingliederung eine objektivere Festlegung der massgebenden funktionellen
Leistungsfähigkeit der Versicherten ermöglicht werden. Gestützt auf die Angaben
des RAD hat die IV-Stelle zu beurteilen, was einer versicherten Person aus objektiver
Sicht noch zumutbar ist und was nicht (Botschaft vom 23. Juni 2005 zur Änderung
des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [5. Revision], BBl 2005 4572
zu Absatz 2 und 4577 Ziff. 2.2.1 zu Art. 7 Absatz 2; vgl. auch Protokolle der
Sitzungen der nationalrätlichen und ständerätlichen Kommissionen für soziale
Sicherheit und Gesundheit vom 11.-13. Januar 2006, S. 98 ff., resp. vom 29./30.
Mai 2006, S. 62 f.; Beatrice Breitenmoser, Die Antworten des Gesetzgebers in
der 4. und 5. IVG-Revision: Die zentralen Punkte der beiden Revisionen, in: Die
5. IVG-Revision: Kann sie die Rentenexplosion stoppen?, 2004, S. 108 f.; Ralf
Kocher, Ausblick auf die 5. IV-Revision, in: Invalidität im Wandel, 2005, S.
45; Ueli Kieser, Entwicklungen im Rahmen der 5. IV-Revision, HILL 2007 Fachartikel
Nr. 7, S. 5; ebenso, wenn auch rechtspolitisch kritisch, Hardy Landolt,
Auswirkungen der 5. IVG-Revision auf die Schadenminderungspflicht,
Personen-Schaden-Forum 2007, S. 239 ff., und Thomas Locher, Stellung und
Funktion der Regionalen Ärztlichen Dienste [RAD] in der Invalidenversicherung
[IV], in: Medizinische Gutachten, 2005, S. 65 f.).
4.3
4.3.1 Auch auf Stellungnahmen der RAD kann indessen nur
abgestellt werden, wenn sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an
einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I
694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Sie müssen insbesondere in Kenntnis der
Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der
medizinischen Situation und Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen
sind zu begründen (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352). Die RAD-Ärzte müssen sodann
über die im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen
verfügen (Urteile I 142/07 vom 20. November 2007 E. 3.2.3 und I 362/06 vom 10.
April 2007 E. 3.2.1). Bezüglich dieser materiellen und formellen Anforderungen
sind sie im Beschwerdefall gerichtlich überprüfbar (vgl. hiezu Protokoll der
Sitzung der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
vom 11.-13. Januar 2006, S. 101).
Nicht zwingend erforderlich ist, dass die versicherte
Person untersucht wird. Nach Art. 49 Abs. 2 IVV führt der RAD für die
Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs nur «bei
Bedarf» selber ärztliche Untersuchungen durch. In den übrigen Fällen stützt er
seine Beurteilung auf die vorhandenen ärztlichen Unterlagen ab (BBl 2005 4572
zu Absatz 2). Das Absehen von eigenen Untersuchungen ist somit nicht an sich
ein Grund, um einen RAD-Bericht in Frage zu stellen. Dies gilt insbesondere,
wenn es im Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden medizinischen
Sachverhalts geht und die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten
Person in den Hintergrund rückt (Urteil I 1094/06 vom 14. November 2007 E.
3.1.1 in fine mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 54 E. 2e und f S. 57 f.).
4.3.2 Im Übrigen hat die Rechtsprechung bereits unter
der bis 31. Dezember 2007 geltenden Rechtslage erkannt, dass Berichte
regionaler ärztlicher Dienste materiell Gutachtensqualität haben können (vgl.
etwa Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E.
2; vgl. auch SVR 2008 IV Nr. 13, I 211/06 E. 5.2). Trifft dies zu, haben sie
beweisrechtlich keinen geringeren Rang als etwa ein MEDAS-Gutachten (Urteil
9C_773/2007 vom 23. Juni 2008 E. 5.3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I
827/05 vom 18. Oktober 2006 E. 3.2; vgl. auch Urteil 9C_657/2007 vom 12. Juni
2008 E. 3.2). Nach dem soeben ergangenen Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009
haben RAD-Untersuchungs-berichte, sofern sie den erwähnten materiellen und
formellen Anforderungen (E. 4.3.1 hievor) genügen, einen vergleichbaren
Beweiswert wie ein anderes Gutachten (BGE 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3.2
mit weiteren Hinweisen).
Nach der kraft Art. 55 ATSG sinngemäss anwendbaren
Rechtsprechung zu Art. 12 lit. e VwVG wird mit Gutachten von Sachverständigen gestützt
auf besondere Sachkenntnis Bericht über die Sachverhaltsprüfung und -würdigung
erstattet (BGE 132 II 257 E. 4.4.1 S. 269). Wann eine solche medizinische
Expertise vorliegt, beurteilt sich im Einzelfall aufgrund der verfahrensmässigen
Bedeutung und des Inhalts der ärztlichen Meinungsäusserung. Eine generelle,
schematische, formalen Gesichtspunkten folgende Abgrenzung ist nicht möglich
(BGE 122 V 157 E. 1b S. 160). Immerhin handelt es sich in der Regel da um ein
Sachverständigengutachten, wo ein Arzt im Hinblick auf den Abschluss eines Versicherungsfalles
beauftragt wird, einen auf den gesamten medizinischen Akten und allenfalls
eigenen Untersuchungen beruhenden zusammenfassenden Bericht zu erstatten
(Urteil U 65/06 vom 14. Februar 2007 E. 2.2 mit Hinweisen; Urteil des Eidg.
Versicherungsgerichts U 91/95 vom 9. März 1998 E. 3c).
(…)" (SVR 2009 IV Nr. 56, consid. 4.2 e 4.3, pag.
175-176)
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In
DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.8. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta
giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo
Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le
conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente
valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad
una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità
lavorativa del 90% nella sua attività di contabile e insegnante di contabilità
indipendente e del 100% in un’attività adeguata rispettosa delle limitazioni
funzionali poste, da giugno 2005.
Innanzitutto
il TCA rileva che la dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare
non é stata validamente smentita da altri certificati da parte di medici
specialisti attestanti nuove patologie.
Va
qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal
principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo
principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.
1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di
collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare –
ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo
alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V
Fatti
264 consid. 3b con riferimenti).
In
particolare, non è possibile concludere per un’inabilità al lavoro del 50% sulla
base delle osservazioni 17 agosto 2009 (doc. AI 39/1) nella quali il dr. __________,
FMH in medicina interna, si è così espresso:
"
(...)
ho preso conoscenza del progetto di decisione
riguardante la paziente summenzionata, datato 22 luglio 2009. Causa mia assenza
per ferie, sono rientrato solo ora, mi rendo conto che la valutazione della
perizia Al eseguita al SAM è a mio avviso troppo ottimistica. Ritengo infatti
che la paziente non sia considerabile abile al lavoro a causa dei dolori
cronici alla colonna vertebrale per più del 50%, tenendo conto che vive sola e
che esaurisce quindi buona parte del proprio potenziale lavorativo solo nella
conduzione della propria economia domestica. Il fatto di fare la spesa e le
pulizie di casa, le causa forte dolori al rachide, che la costringono poi sul
divano a riposarsi. In queste condizioni non può certamente eseguire più di 4
ore al giorno d'insegnamento teorico di contabilità. E ciò nemmeno per tutti i
giorni della settimana. Ella può infatti dimostrare sulla base delle proprie
dichiarazione d'imposte, che il suo reddito è molto diminuito da quando ha
subito le fratture summenzionate nelle lettere. Ritengo infatti che la valutazione
sia reumatologica sia psichiatrica non tenga conto del fatto che le medicazioni
assunte nelle fasi acute della malattia e dei dolori, impedivano anche la concentrazione
necessaria per poter portare avanti un lavoro di precisione e di memoria come
l'insegnamento contabile. Ritengo quindi che la valutazione dell'abilità lavorativa
della paziente in seguito sia alle malattie sia ai dolori cronici da essa risultati,
siano da rivedere sulla base della netta riduzione del reddito conseguito dalla
paziente a seguito degli infortuni e delle fratture avute dalla colonna. Segnalo
inoltre che l'ipotireosi subclinica diagnosticata nel dicembre 2007, è andata
ora peggiorando e con un aumento ponderale della paziente ed è stata iniziata
in data odierna una terapia sostitutiva con Euthyrox 25 mcg da adattare in
seguito secondo risposta. Ciò può non aver grosso influsso sulla capacità
lavorativa futura, vi è però da ritenere come fattore importante per
l'inabilità negli ultimi 2-3 anni e la debolezza sia psichica che fisica
lamentata dalla paziente nel 2006 fino 2008.
Concludendo, la prego di considerare la presente
lettera come ricorso sul progetto di decisione e di convocare la paziente per
un chiarimento soprattutto dei fattori finanziari. Da parte mia vorrei concordare
con la paziente un'eventuale controperizia dal lato soprattutto reumatologico.
(…)" (doc. AI 39/1)
Prima
del danno alla salute l’assicurata lavorava quale contabile e insegnante di
contabilità indipendente al 100% (vedi la domanda 2 e la relativa risposta sub
doc. AI 10/1 e 11/1). Per il calcolo del grado d’invalidità va quindi applicato
il metodo ordinario del confronto dei redditi con la conseguenza che eventuali
limitazioni quale casalinga sono ininfluenti. Dagli atti non risulta infatti, e
del resto nemmeno l’assicurata lo ha sostenuto, che ella, indipendentemente dal
danno alla salute, avrebbe modificato il suo statuto di lavoratrice indipendente
a tempo pieno.
Non
è poi possibile desumere il grado d’incapacità lavorativa direttamente
dall’asserita diminuzione del reddito conseguito quale indipendente.
In
sostanza il dr. __________ – che nel rapporto medico 17 gennaio 2008 aveva attestato
un’incapacità lavorativa quale contabile in proprio del 100% dal 14 maggio 2005
mentre in quello del 13 novembre 2008 del 50% dal 1. ottobre 2007 (doc. AI 15/1
e 25/2 punti 3) – non ha contestato validamente la perizia del SAM e, pur non essendo
egli specialista in reumatologia e psichiatria, si è limitato ad esprimere una
diversa valutazione delle conseguenze sulla capacità lavorativa.
In
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF 9C_114/2007 del 20 luglio
2007, consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2),
poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante
attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del
23 aprile 2008).
Quanto
all’asserito peggioramento dell’ipotireosi subclinica lo stesso dr. __________
ha puntualizzato che “(…) ciò può non aver grosso influsso sulla capacità
lavorativa futura (…)” (doc. AI 39/1). Al riguardo anche il dr. __________,
medico SMR, nelle annotazioni 31 agosto 2009, ha concluso che “(…) dal punto di
vista medico il MC Dr. __________ nel suo ultimo rapporto descrive un peggioramento
dello stato di salute dell’A. oggettivato solo sulla base dei fattori finanziari
(diminuzione del reddito da quando ha subito il danno alla salute), inoltre
descrive un peggioramento del suo stato di salute rispetto all’economia domestica.
Ritengo che dal punto di vista medico sia da confermare l’esito peritale SAM
(…)” (doc. AI 41/1).
Il
TCA ricorda inoltre che, secondo la giurisprudenza federale, la diagnosi di distimia, non è, in quanto tale,
invalidante (STF I 649/06 del 13 marzo 2007, nella
quale il TF ha sottolineato di avere già evidenziato, a più riprese, che la
diagnosi di distimia – che corrisponde ad una depressione
cronica del tono dell'umore, che non è sufficientemente grave da giustificare
una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve
– pur potendo dare luogo ad una diminuzione del rendimento, non è, in
quanto tale, invalidante).
L’Alta
Corte ha ribadito tale principio in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009,
nella quale, a proposito della distimia, ha precisato quanto segue:
"
(...)
4.3 Secondo il sistema di classificazione ICD-10
convenzionalmente utilizzato, la distimia configura una depressione cronica
dell'umore che non è sufficientemente grave o nella quale i singoli episodi non
sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome
depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal
riguardo il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di
affermare a diverse riprese che una distimia non esplica di principio - a
seconda delle circostanze - effetti invalidanti (sentenze I 938/05 del 24
agosto 2006, consid. 4.1 e 5; I 834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; I 488/04
del 31 gennaio 2006, consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su osservazioni
medico-empiriche e che pertanto costituisce una questione giuridica, non ha
però valore assoluto. Un disturbo distimico può nel singolo caso pregiudicare notevolmente
la capacità lavorativa se è associato ad altre diagnosi, come ad esempio a un
disturbo serio della personalità (sentenza I 653/04 del 19 aprile 2006, consid.
3). Se per contro lo stato psichico evidenzia "unicamente" una distimia,
ciò può anche comportare una riduzione dell'attitudine al lavoro, ma non determina,
in quanto tale, un danno alla salute ai sensi di legge (SVR 2008 IV no. 8 pag.
23, consid. 3.3.1 [I 649/06]).
(...)" (STF 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, consid.
4.3)
Nemmeno
è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al certificato
medico 5 ottobre 2009 nel quale il dr. __________ ha attestato che:
"
(...)
Attesto che la paziente a margine, soffre ormai da
almeno 2-3 anni di forti dolori al rachide in toto, che la costringono spesso a
sdraiarsi sul divano, e che le impediscono di rimanere in piedi continuativamente
per più di 2 ore. I dolori sono stati trattati sinora con antinfiammatori non
steroidei, antidepressivi, purtroppo senza grosso controllo. La paziente teme
il passaggio ad una dose fissa di oppiacei e preferisce nelle fasi acute
assumere Tramadol 100 mg che a volte raggiunge il dosaggio di 2 volte 100 mg al
giorno. La medicazione effettivamente adesso assunta dalla paziente, non corrisponde
a quanto dichiarato dalla stessa in occasione della visita reumatologico
nell'ambito della perizia Al. Devo sottolineare che una parte della
responsabilità per il mancato controllo e la mancata instaurazione di una
terapia di base incombe anche alla paziente che si presenta molto saltuariamente
nella pratica medica e non permette una presa a carico graduale con un aumento
pure graduale della farmaco terapia per il dolore e rifiuta altre proposte
terapeutiche tra cui nella fase acuta della frattura la vertebroplastica
proposta dai colleghi della neurochirurgia di __________ che avrebbe
sicuramente portato ad un giovamento. Vi è il sospetto infatti che una parte
dei dolori sia di tipo neuropatico, a questo livello non è ancora stata
intrapresa nessuna terapia in quanto la sedazione dovuta da questi farmaci
nella fase iniziale è stata rifiutata dalla paziente che vuole essere lucida
per compiere almeno le poche ore di lavoro che riesce a svolgere in maniera
ottimale.
(…)" (doc. AI 46/28)
Il
dr. __________ non attesta e tanto meno documenta un peggioramento significativo
della situazione valetudinaria, non contesta la perizia del SAM, non si esprime
chiaramente sulla capacità lavorativa evidenziando, oltretutto, una scarsa
collaborazione medico terapeutica della ricorrente. Va qui ricordato che ad
ogni assicurato incombe l’obbligo di cercare di limitare il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V
28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221).
Al
riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 6 novembre 2009, ha concluso
che “(…) dal rapporto del dr. __________ (ndr.: si riferisce al certificato
medico 5 ottobre 2009) risulta che l’assicurata assume fino a 2 x 100mg Tramal
al giorno, questo però unicamente nelle fasi acute temendo l’assicurata
il passaggio ad una cura fissa. Cade quindi l’argomento che l’assunzione di analgesici
influisca sul rendimento. Faccio presente che gli antinfiammatori non steroidei
(tipo Voltaren ecc.) non portano a sonnolenza o problemi di concentrazione. P.
es la guida di un automezzo è ben possibile dopo un certo periodo di adattamento
al medicamento. Dal rapporto del dr. __________ non risultano elementi in
favore d’una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto
al momento della valutazione in ambito SAM. Rimangono quindi valide le
conclusioni della perizia SAM.” (IV/Bis).
L’assicurata,
anche se invitata espressamente a formulare delle osservazioni scritte in
merito all’annotazione 6 novembre 2009 del dr. __________, è rimasta silente
(cfr. consid. 1.5) e nemmeno ha prodotto ulteriore documentazione medica circa
gli asseriti approfondimenti che avrebbe dovuto svolgere presso un centro
medico specializzato in cui opera il dr. __________.
In
conclusione, rispecchiando la perizia 18 giugno 2009 del SAM tutti i criteri di
affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7) e
non essendo nemmeno documentato un peggioramento delle patologie somatiche e
extra somatiche, a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto una capacità lavorativa del
90% nella sua attività di contabile e insegnante di contabilità indipendente da
giugno 2005.
La
domanda di una perizia pluridisciplinare giudiziaria per determinare le conseguenze
invalidanti delle patologie della ricorrente va pertanto disattesa. Va qui
ricordato che, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti
probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere
altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwal-tungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,
Gygi, Bundes-verwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
Va
qui fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente
giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione
federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del
provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF
130 V 140 e 129 V 4)
2.9. Visto che l’insorgente conserva una capacità lavorativa residua
del 90% nella sua attività di contabile e insegnante di
contabilità indipendente, nella quale è in grado di conseguire un
reddito corrispondente al 90% del reddito realizzabile senza il danno alla
salute, l’incapacità lucrativa della ricorrente ammonta dunque
al 10% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF
9C_776/2007 del 14 agosto 2008). E’ dunque a ragione che l’Ufficio AI ha negato
all’assicurata sia il diritto ad una rendita (cfr. consid. 2.4) che a
provvedimenti professionali (DTF 124 V 108, consid. 2b, pag. 110-111 e STF I
237/00, consid. 3 e riferimenti).
In una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009 il TF, ha ancora una
volta ritenuto corretto considerare che un’assicu-rata, inabile al lavoro al
massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,
presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è
arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato
inabile al lavoro al 50% nella sua professione.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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