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Decisione

32.2009.176

Principio inquisitorio e obbligo di collaborare. La diagnosi di distimia non é, in quanto tale, invalidante

18 marzo 2010Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

264 consid. 3b con riferimenti).

In

particolare, non è possibile concludere per un’inabilità al lavoro del 50% sulla

base delle osservazioni 17 agosto 2009 (doc. AI 39/1) nella quali il dr. __________,

FMH in medicina interna, si è così espresso:

"

(...)

ho preso conoscenza del progetto di decisione

riguardante la paziente summenzionata, datato 22 luglio 2009. Causa mia assenza

per ferie, sono rientrato solo ora, mi rendo conto che la valutazione della

perizia Al eseguita al SAM è a mio avviso troppo ottimistica. Ritengo infatti

che la paziente non sia considerabile abile al lavoro a causa dei dolori

cronici alla colonna vertebrale per più del 50%, tenendo conto che vive sola e

che esaurisce quindi buona parte del proprio potenziale lavorativo solo nella

conduzione della propria economia domestica. Il fatto di fare la spesa e le

pulizie di casa, le causa forte dolori al rachide, che la costringono poi sul

divano a riposarsi. In queste condizioni non può certamente eseguire più di 4

ore al giorno d'insegnamento teorico di contabilità. E ciò nemmeno per tutti i

giorni della settimana. Ella può infatti dimostrare sulla base delle proprie

dichiarazione d'imposte, che il suo reddito è molto diminuito da quando ha

subito le fratture summenzionate nelle lettere. Ritengo infatti che la valutazione

sia reumatologica sia psichiatrica non tenga conto del fatto che le medicazioni

assunte nelle fasi acute della malattia e dei dolori, impedivano anche la concentrazione

necessaria per poter portare avanti un lavoro di precisione e di memoria come

l'insegnamento contabile. Ritengo quindi che la valutazione dell'abilità lavorativa

della paziente in seguito sia alle malattie sia ai dolori cronici da essa risultati,

siano da rivedere sulla base della netta riduzione del reddito conseguito dalla

paziente a seguito degli infortuni e delle fratture avute dalla colonna. Segnalo

inoltre che l'ipotireosi subclinica diagnosticata nel dicembre 2007, è andata

ora peggiorando e con un aumento ponderale della paziente ed è stata iniziata

in data odierna una terapia sostitutiva con Euthyrox 25 mcg da adattare in

seguito secondo risposta. Ciò può non aver grosso influsso sulla capacità

lavorativa futura, vi è però da ritenere come fattore importante per

l'inabilità negli ultimi 2-3 anni e la debolezza sia psichica che fisica

lamentata dalla paziente nel 2006 fino 2008.

Concludendo, la prego di considerare la presente

lettera come ricorso sul progetto di decisione e di convocare la paziente per

un chiarimento soprattutto dei fattori finanziari. Da parte mia vorrei concordare

con la paziente un'eventuale controperizia dal lato soprattutto reumatologico.

(…)" (doc. AI 39/1)

Prima

del danno alla salute l’assicurata lavorava quale contabile e insegnante di

contabilità indipendente al 100% (vedi la domanda 2 e la relativa risposta sub

doc. AI 10/1 e 11/1). Per il calcolo del grado d’invalidità va quindi applicato

il metodo ordinario del confronto dei redditi con la conseguenza che eventuali

limitazioni quale casalinga sono ininfluenti. Dagli atti non risulta infatti, e

del resto nemmeno l’assicurata lo ha sostenuto, che ella, indipendentemente dal

danno alla salute, avrebbe modificato il suo statuto di lavoratrice indipendente

a tempo pieno.

Non

è poi possibile desumere il grado d’incapacità lavorativa direttamente

dall’asserita diminuzione del reddito conseguito quale indipendente.

In

sostanza il dr. __________ – che nel rapporto medico 17 gennaio 2008 aveva attestato

un’incapacità lavorativa quale contabile in proprio del 100% dal 14 maggio 2005

mentre in quello del 13 novembre 2008 del 50% dal 1. ottobre 2007 (doc. AI 15/1

e 25/2 punti 3) – non ha contestato validamente la perizia del SAM e, pur non essendo

egli specialista in reumatologia e psichiatria, si è limitato ad esprimere una

diversa valutazione delle conseguenze sulla capacità lavorativa.

In

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF 9C_114/2007 del 20 luglio

2007, consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2),

poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del

23 aprile 2008).

Quanto

all’asserito peggioramento dell’ipotireosi subclinica lo stesso dr. __________

ha puntualizzato che “(…) ciò può non aver grosso influsso sulla capacità

lavorativa futura (…)” (doc. AI 39/1). Al riguardo anche il dr. __________,

medico SMR, nelle annotazioni 31 agosto 2009, ha concluso che “(…) dal punto di

vista medico il MC Dr. __________ nel suo ultimo rapporto descrive un peggioramento

dello stato di salute dell’A. oggettivato solo sulla base dei fattori finanziari

(diminuzione del reddito da quando ha subito il danno alla salute), inoltre

descrive un peggioramento del suo stato di salute rispetto all’economia domestica.

Ritengo che dal punto di vista medico sia da confermare l’esito peritale SAM

(…)” (doc. AI 41/1).

Il

TCA ricorda inoltre che, secondo la giurisprudenza federale, la diagnosi di distimia, non è, in quanto tale,

invalidante (STF I 649/06 del 13 marzo 2007, nella

quale il TF ha sottolineato di avere già evidenziato, a più riprese, che la

diagnosi di distimia – che corrisponde ad una depressione

cronica del tono dell'umore, che non è sufficientemente grave da giustificare

una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve

– pur potendo dare luogo ad una diminuzione del rendimento, non è, in

quanto tale, invalidante).

L’Alta

Corte ha ribadito tale principio in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009,

nella quale, a proposito della distimia, ha precisato quanto segue:

"

(...)

4.3 Secondo il sistema di classificazione ICD-10

convenzionalmente utilizzato, la distimia configura una depressione cronica

dell'umore che non è sufficientemente grave o nella quale i singoli episodi non

sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome

depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal

riguardo il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di

affermare a diverse riprese che una distimia non esplica di principio - a

seconda delle circostanze - effetti invalidanti (sentenze I 938/05 del 24

agosto 2006, consid. 4.1 e 5; I 834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; I 488/04

del 31 gennaio 2006, consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su osservazioni

medico-empiriche e che pertanto costituisce una questione giuridica, non ha

però valore assoluto. Un disturbo distimico può nel singolo caso pregiudicare notevolmente

la capacità lavorativa se è associato ad altre diagnosi, come ad esempio a un

disturbo serio della personalità (sentenza I 653/04 del 19 aprile 2006, consid.

3). Se per contro lo stato psichico evidenzia "unicamente" una distimia,

ciò può anche comportare una riduzione dell'attitudine al lavoro, ma non determina,

in quanto tale, un danno alla salute ai sensi di legge (SVR 2008 IV no. 8 pag.

23, consid. 3.3.1 [I 649/06]).

(...)" (STF 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, consid.

4.3)

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al certificato

medico 5 ottobre 2009 nel quale il dr. __________ ha attestato che:

"

(...)

Attesto che la paziente a margine, soffre ormai da

almeno 2-3 anni di forti dolori al rachide in toto, che la costringono spesso a

sdraiarsi sul divano, e che le impediscono di rimanere in piedi continuativamente

per più di 2 ore. I dolori sono stati trattati sinora con antinfiammatori non

steroidei, antidepressivi, purtroppo senza grosso controllo. La paziente teme

il passaggio ad una dose fissa di oppiacei e preferisce nelle fasi acute

assumere Tramadol 100 mg che a volte raggiunge il dosaggio di 2 volte 100 mg al

giorno. La medicazione effettivamente adesso assunta dalla paziente, non corrisponde

a quanto dichiarato dalla stessa in occasione della visita reumatologico

nell'ambito della perizia Al. Devo sottolineare che una parte della

responsabilità per il mancato controllo e la mancata instaurazione di una

terapia di base incombe anche alla paziente che si presenta molto saltuariamente

nella pratica medica e non permette una presa a carico graduale con un aumento

pure graduale della farmaco terapia per il dolore e rifiuta altre proposte

terapeutiche tra cui nella fase acuta della frattura la vertebroplastica

proposta dai colleghi della neurochirurgia di __________ che avrebbe

sicuramente portato ad un giovamento. Vi è il sospetto infatti che una parte

dei dolori sia di tipo neuropatico, a questo livello non è ancora stata

intrapresa nessuna terapia in quanto la sedazione dovuta da questi farmaci

nella fase iniziale è stata rifiutata dalla paziente che vuole essere lucida

per compiere almeno le poche ore di lavoro che riesce a svolgere in maniera

ottimale.

(…)" (doc. AI 46/28)

Il

dr. __________ non attesta e tanto meno documenta un peggioramento significativo

della situazione valetudinaria, non contesta la perizia del SAM, non si esprime

chiaramente sulla capacità lavorativa evidenziando, oltretutto, una scarsa

collaborazione medico terapeutica della ricorrente. Va qui ricordato che ad

ogni assicurato incombe l’obbligo di cercare di limitare il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V

28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221).

Al

riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 6 novembre 2009, ha concluso

che “(…) dal rapporto del dr. __________ (ndr.: si riferisce al certificato

medico 5 ottobre 2009) risulta che l’assicurata assume fino a 2 x 100mg Tramal

al giorno, questo però unicamente nelle fasi acute temendo l’assicurata

il passaggio ad una cura fissa. Cade quindi l’argomento che l’assunzione di analgesici

influisca sul rendimento. Faccio presente che gli antinfiammatori non steroidei

(tipo Voltaren ecc.) non portano a sonnolenza o problemi di concentrazione. P.

es la guida di un automezzo è ben possibile dopo un certo periodo di adattamento

al medicamento. Dal rapporto del dr. __________ non risultano elementi in

favore d’una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto

al momento della valutazione in ambito SAM. Rimangono quindi valide le

conclusioni della perizia SAM.” (IV/Bis).

L’assicurata,

anche se invitata espressamente a formulare delle osservazioni scritte in

merito all’annotazione 6 novembre 2009 del dr. __________, è rimasta silente

(cfr. consid. 1.5) e nemmeno ha prodotto ulteriore documentazione medica circa

gli asseriti approfondimenti che avrebbe dovuto svolgere presso un centro

medico specializzato in cui opera il dr. __________.

In

conclusione, rispecchiando la perizia 18 giugno 2009 del SAM tutti i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7) e

non essendo nemmeno documentato un peggioramento delle patologie somatiche e

extra somatiche, a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto una capacità lavorativa del

90% nella sua attività di contabile e insegnante di contabilità indipendente da

giugno 2005.

La

domanda di una perizia pluridisciplinare giudiziaria per determinare le conseguenze

invalidanti delle patologie della ricorrente va pertanto disattesa. Va qui

ricordato che, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti

probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere

altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwal-tungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

Gygi, Bundes-verwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

Va

qui fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente

giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione

federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del

provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF

130 V 140 e 129 V 4)

2.9. Visto che l’insorgente conserva una capacità lavorativa residua

del 90% nella sua attività di contabile e insegnante di

contabilità indipendente, nella quale è in grado di conseguire un

reddito corrispondente al 90% del reddito realizzabile senza il danno alla

salute, l’incapacità lucrativa della ricorrente ammonta dunque

al 10% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF

9C_776/2007 del 14 agosto 2008). E’ dunque a ragione che l’Ufficio AI ha negato

all’assicurata sia il diritto ad una rendita (cfr. consid. 2.4) che a

provvedimenti professionali (DTF 124 V 108, consid. 2b, pag. 110-111 e STF I

237/00, consid. 3 e riferimenti).

In una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009 il TF, ha ancora una

volta ritenuto corretto considerare che un’assicu-rata, inabile al lavoro al

massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,

presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è

arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato

inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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