32.2009.179
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
23 marzo 2010Italiano55 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2009.179
Data decisione, Autorità:
23.03.2010, TCA
Titolo:
Soppressione del diritto alla rendita in via di revisione. Impossibilità di stabilire l'entità e il momento del miglioramento dello stato di salute. Rinvio atti affinché l'Ufficio AI, chiarite le differenze emerse tra le diverse perizie, renda un nuovo provvedimento
AFFEZIONE PSICHICA
METODO MISTO DI CALCOLO
REVISIONE DELLA RENDITA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 28a LAI
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 27 OAI
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.179
FS/sc
Lugano
23 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 ottobre 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 8 settembre 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1964, affetta da un disturbo “(…) ansio depressivo endo reattivo (…)”
(doc. AI 3/1-2) e da ultimo attiva quale impiegata addetta alla fabbricazione
di motori elettrici per macchinari tessili presso la __________ di __________,
dal mese di novembre 1993 è al beneficio di una rendita intera d’invalidità per
un grado d’invalidità dell’80% (doc. AI 16/1.
1.2. Nell’ambito
delle revisioni intraprese nel 1995, marzo 1997, agosto 1999 e settembre 2002
(doc. AI 16/1, 1/1-2, 14/1-2, e 22/1-2) l’Ufficio AI ha confermato il diritto
alla rendita intera (doc. AI 16/1 e le comunicazioni 26 maggio 1997, 29 settembre
1999 e 13 febbraio 2003 sub doc. AI 4/1, 17/1 e 25/1-2).
1.3. In
esito alla revisione intrapresa nel febbraio 2006 (doc. AI 30/1-2), l’Ufficio
AI, con decisione 8 settembre 2009 (doc. AI 89/1-5), preavvisata con progetto 7
novembre 2008 (doc. AI 51/1-3), ha soppresso il diritto alla rendita con effetto
dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione e tolto l’effetto
sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.4. Contro
questa decisione l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA con il quale –
contestata la ripartizione percentuale tra salariata e casalinga e la valutazione
medica – ha chiesto:
"
(…)
1. Il ricorso è accolto e di conseguenza la
decisione di soppressione della rendita AI di data 8 settembre 2009
dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità è annullata.
2. Alla parte ricorrente è confermato il
riconoscimento di un grado d’invalidità pari al 100%.
subordinatamente
Alla parte ricorrente è riconosciuta
un’invalidità del …% (da stabilire dopo l’istruttoria).
3. Protestate spese e ripetibili.
(…)" (doc. AI 53/9)
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato che “(…) il SMR ha quindi rilevato
che la perizia risulta corretta mentre le viene di fatto contrapposta una
diversa valutazione. Data l’as-senza di nuovi elementi medici di rilievo rispetto
alla perizia risulta quindi corretta la valutazione del danno alla salute e
dell’invalidità fatto alla base della decisione impugnata. (…)” (IV) – ha chiesto di
respingere il ricorso.
1.6. Con
scritto 20 novembre 2009 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA le osservazioni 17
novembre 2009 firmate dal dr. __________ e dallo psicologo __________ e si é
confermato nelle proprie richieste.
1.7. Con
osservazioni 14 dicembre 2009 l’Ufficio AI – sulla base delle annotazioni 11
dicembre 2009 dei medici SMR – ha confermato la risposta di causa.
1.8. Con
scritto 25 gennaio 2010 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA la lettera 23 dicembre
2009 del datore di lavoro del marito dell’assicurata e il rapporto 23 gennaio
2010 firmato dal dr. __________ e dallo psicologo __________.
1.9. Con
osservazioni 10 febbraio 2010 l’Ufficio AI – rilevato che le attestazioni prodotte
con lo scritto del 25 gennaio 2010 “(…) non forniscono oggettivi elementi valutazione
che giustificano una diversa valutazione dell’invalidità dell’assicurata con
riferimento alla decisione dell’8.9.2009. (…)” (XVI) – ha confermato la domanda
di reiezione del ricorso.
1.10. Con
lettera 24 febbraio 2010 l’assicurata ha esposto al TCA la sua storia e trasmesso
copia dello scritto 23 febbraio 2010 indirizzato all’Ufficio AI.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA
H 335/00 del 18 febbraio 2002).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che
esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446
seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme
materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di
fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino
alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del
giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti),
trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque
particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato
in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado
d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto
la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento
a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 8 settembre 2009 (doc. AI 89/1-5) – con
la quale l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita con effetto dal 1.
novembre 2009 – è conforme o meno alla legislazione federale.
L’assicurata
postula la conferma del diritto ad una rendita intera e, in via subordinata, il
riconoscimento di una percentuale d’invalidità da stabilire dopo accertamenti.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa
essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports
de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991,
pag. 216 segg.).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI (cpv. 1 fino al 31 dicembre 2007) gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione
per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione
della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento
o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U
156/05, consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto
dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido
devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve
tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino
alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su
opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V
222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno
2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata
in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi
citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid.
2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.6. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.
268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
L’Alta
Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale per
valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità
suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito,
come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato
che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e
STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,
non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv.
2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della
rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente
dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione
illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato
o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
2.7. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità
di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico
di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986
pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit., pag. 199).
A
sua volta, l'art. 27 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino
al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),
precisa:
"
Per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica
s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli
nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei
religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato
è ancora attivo nella sua economia do-mestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit., pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.8. Nel
caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile
l’art. 28a cpv. 3 LAI (cfr. art. 28 cpv. 2ter LAI in vigore fino al 31 dicembre
2007) secondo cui:
"
Se l’assicurato esercita
un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda
del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16
LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte
dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del
coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il
grado d’invalidità nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in
vigore sino al 31 dicembre 2003):
"
Quando si possa
presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività
lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di
un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto
alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata
esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività
lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in
DTF 125 V 146.
Anche
in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga, è conforme alla
legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg. e STFA I 156/04 del 13 dicembre
2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa
giurisprudenza è stata ribadita in DTF 133 V 504 e nella STF 9C_15/2007 del 25
luglio 2007.
In
una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria
giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi
reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete
nell'ambito dell'applicazione del metodo misto
Una
eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento
delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella
versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti
nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a
determinate condizioni.
2.9. Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno
esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262;
AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in
DTF 120 V 150; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit.,
pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht,
BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190 segg.).
Riguardo
alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, nella STFA I
276/05 del 24 aprile 2006, il TFA ha stabilito che:
"
(…)
2.3 Tant lors de l'examen initial du droit à la rente
qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc
examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées
(méthode générale de comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation
avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation
avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en
corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis
LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du
bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à
temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps
partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois
catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si
l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient
d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité
à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière
de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour
déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si elle
était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière
du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications professionnelles,
sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid.
3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c). Selon la pratique, la question du statut doit
être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de
la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité
de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la
force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales
atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les
références).
(…)." (STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, consid. 2.3)
2.10. Nella
presente fattispecie giustamente l’Ufficio AI ha considerato la ricorrente quale
persona esercitante un’attività lucrativa a tempo parziale e, di conseguenza,
determinato il grado d’invalidità secondo il metodo misto.
Quanto
alla contestata ripartizione, applicata dal settembre 2008, del 50% in attività
salariata e 50% in attività domestica, questo Tribunale rileva quanto segue.
Dagli
atti risulta che con lettera 22 febbraio 2007 l’assicurata aveva risposto
all’Ufficio AI che “(…) in assenza dei miei disturbi sarei disposta ad
intraprendere un’attività anche al 70% ca. (…)” (doc. AI 48/1). Anche nel rapporto
finale 11 febbraio 2008 il consulente in integrazione professionale aveva riportato
che “(…) l’A. è a beneficio di una rendita intera dal 1993. Da allora si è
sposata ed ha avuto due figlie. L’A. afferma che senza danno alla salute lavorerebbe
ora al 70%. (…)” (doc. AI 69/1).
Dalle
inchieste per le persone che si occupano dell’economia domestica 4 giugno 2008
e 7 aprile 2009 (doc. AI 62/1-8 e 79/1-9) è risultato invece che le risposte
alla domanda volta a sapere se senza il danno alla salute eserciterebbe
un’attività lucrativa sono state:
"
(…)
L’assicurata ha molta difficoltà ad immaginare la sua
situazione senza danno alla salute e non ha mai considerato un’eventuale
ripresa dell’attività lucrativa. Pensa tuttavia che al momento,
dovendosi dedicare interamente a __________, non lavorerebbe. In settembre
2008, quando la piccola inizierà la Scuola dell’infanzia, potrebbe
eventualmente valutare la possibilità di riprendere un’attività nella misura
del 50%.
(…)" (doc. AI 62/3)
"
(…)
Si. Come già indicato nel precedente rapporto, la
signora RI 1 avrebbe ripreso un’attività lavorativa dallo scorso settembre,
quando __________ fosse stata inserita nella scuola d’infanzia. Abbiamo
nuovamente affrontato il tema della percentuale lavorativa, confrontando le
differenti percentuali dichiarate in occasione della precedente inchiesta a
domicilio (50%) e quanto riportato nel rapporto del 1.02.2008 della collega __________.
La signora RI 1 dichiara di non essere in grado di
immaginarsi un rientro nel mondo del lavoro, né tantomeno in quale percentuale
potrebbe svolgere un’attività. Abbiamo valutato assieme la situazione attuale
(non saprebbe a chi lasciare la figlia minore per un tempo prolungato;
difficoltà di inserimento nella scuola dell’infanzia, al momento unicamente tre
ore al mattino) accordandoci su un ipotetico impegno professionale del 50%.
(…)" (doc. AI 79/3)
Come
visto sopra (cfr. consid. 2.9), secondo la giurisprudenza, per determinare lo
statuto di un'assicurata,
occorre esaminare se essa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o ad un'occupazione lucrativa alla luce della sua
situazione personale, familiare, sociale e finanziaria (DTF 130 V 393 consid.
3.3. pag. 396 e sentenze citate). Questa valutazione deve ugualmente prendere
in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto
interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF I 693/06
del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Nella
fattispecie, già in occasione dell’inchiesta domestica del 4 giugno 2008 – dalla quale
risulta in particolare che “(…) l’assicurata descrive importanti difficoltà nel
dedicarsi alla cura della figlia minore che definisce “un vulcano” e che
le richiede molte energie di cui non sempre dispone. Come già riportato, si sente
spesso nervosa e intollerante, e per questo motivo la bimba trascorre almeno
due pomeriggi alla settimana con la signora __________, alla quale è affezionata
come ad una nonna. (…)” (doc. AI 62/7) – l’assicurata aveva dichiarato
che in settembre 2008, con l’inizio della Scuola dell’infanzia per la figlia
più piccola, avrebbe potuto valutare la possibilità di riprendere un’attività
lavorativa nella misura del 50%.
Nell’inchiesta
domestica 7 aprile 2009 – dopo aver, in particolare, evidenziate le differenti percentuali
indicate dal consulente in integrazione nel rapporto finale 11 febbraio 2008
(70%; vedi doc. AI 59/1) e dall’assistente sociale nella precedente inchiesta
domestica del 4 giugno 2008 (50%; vedi doc. AI 62/3) – l’assicurata
ha ribadito la disponibilità del 50% per un’attività lavorativa.
Stante
quanto sopra é
verosimile ritenere che, senza il danno alla salute e dopo che la figlia più
piccola ha iniziato per mezza giornata la Scuola dell’infanzia, l’assicurata
avrebbe lavorato nella misura del 50%.
Del
resto non sono state contestate in alcun modo le risultanze emerse dalle due
inchieste domestiche; l’insorgente si è limitata a sostenere in modo del tutto
generico che, vista la risposta 22 febbraio 2007 e quanto riportato nel
rapporto finale 11 febbraio 2008 dal consulente in integrazione professionale
(vedi i doc. AI 48/1 e 69/1 sopra enunciati), essa, senza il danno alla salute,
lavorerebbe al 70%. Anche nello scritto 23 febbraio 2010 indirizzato a questo
Tribunale, si è limitata a sostenere in modo del tutto generico che “(…) loro
mi mandano una tipa a chiedermi in percentuale, quanto voglio lavorare. Sa cosa
ho risposto? Se non avessi questi problemi lavorerei 24 su 24. Lei però insisteva
nel dirmi e alla fine ho lasciato decidere a lei la percentuale. (…)” (XVIII).
Al riguardo questo Tribunale osserva che le conclusioni dell’inchiesta
domiciliare del 7 aprile 2009 confermano quelle della precedente inchiesta del
4 giugno 2008 che non erano state contestate.
Nel
caso di specie, viste le risultanze sopra esposte, è dunque da ritenere provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante (DTF 130 V
396 consid. 3.3 non pubblicato, 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati), che l’assicurata, senza il danno alla salute e dopo che la figlia
più piccola ha iniziato per mezza giornata la Scuola dell’infanzia, avrebbe
lavorato al 50%.
Pertanto
la suddivisione del 50% come salariata e del 50% come casalinga
va confermata.
2.11. L’assicurata
era stata posta al beneficio di una rendita intera dal 1.
novembre 1993 (doc. AI 16/1).
Nell’incarto
completo trasmesso al TCA non figura la documentazione dalla quale sono state
evinte le emergenze che giustificarono all’epoca l’attribuzione della rendita
intera dal novembre 1993 e la conferma della stessa nell’ambito della revisione
intrapresa nel 1995.
Questo
Tribunale rileva che figurando agli atti la “Storia per l’incarto AI” (doc. AI
16/1-2) devono esserci degli ulteriori documenti sui quali la cronistoria
dell’incarto si è fondata. Visto che, come si vedrà in seguito, gli atti vanno
rinviati per ulteriori accertamenti, il TCA rinuncia a chiedere i documenti mancanti
sottolineando tuttavia che allorquando l’Ufficio AI trasmette l’incarto
completo è necessario che questo lo sia veramente.
In
tale contesto, va rilevato che ci si deve situare al mese di ottobre 2009 (momento
in cui è stata emanata la decisione impugnata) per valutare se, nel frattempo,
le condizioni di salute dell’assicurata hanno subito un miglioramento tale da
giustificare la soppressione della rendita intera finora erogata.
2.12. L’Ufficio
AI, nell’ambito della revisione intrapresa nel febbraio 2006 (doc. AI 30/1-2) – viste le annotazioni
19 settembre 2006 (doc. AI 40/1-2) nelle quali il dr. __________, medico SMR,
ha concluso che “(…) la patologia invalidante attuale sembra essere unicamente
di natura psichiatrica. Contrariamente a quanto affermato dal MC, per questa
patologia non è più seguita da uno specialista dal 2002 (ultima visita dal Dr __________
il 24.01.2002). Per poter definire il decorso della malattia, lo stato di
salute attuale con i limiti funzionali in attività abituale come anche in
attività adeguate, si rende necessaria una perizia psichiatrica. (…)” (doc. AI
40/2) –, ha ordinato una perizia psichiatrica a cura del dr. __________
(doc. AI 41/1-2).
Il
dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 15 gennaio
2007 (doc. AI 45/1-8), dopo aver illustrato l’anamne-si, i dati soggettivi e le
constatazioni obiettive, ha posto la diagnosi di “(…) sindrome depressiva
ricorrente, episodio attuale lieve (ICD 10 – F33.0) e disturbo del pensiero
nell’ambi-to di una personalità di tipo Borderline (ICD 10 – F60.31) (…)” (doc.
AI 45/5).
Lo
specialista si è poi espresso in questi termini:
" (...)
5. VALUTAZIONE e PROGNOSI:
Siamo confrontati con un'assicurata che nella
valutazione clinica odierna presenta una forma medio-grave di disorganizzazione
del pensiero (con aspetti dissociativi) che per la sua importanza acquistano un
valore di malattia invalidante. L'alterazione del pensiero va vista nell'ambito
di un disturbo della personalità di tipo borderline. L'assicurata ha mostrato
la messa in atto di meccanismi di difesa proiettivi, rapidi cambiamenti
dell'umore, fenomeni di pseudologia fantastica (credenze magiche che riguardano
il suo ex fidanzato) e una forma di lutto patologico tipico di tale
organizzazione di personalità.
Il quadro depressivo attuale si presenta di lieve
entità, e non presenta la gravità osservata in passato. Non ha presentato
nessun sintomo positivo per una sindrome postraumatica da stress dopo l'infarto
avuto nel 2005.
Complessivamente si ha l'impressione che globalmente il
decorso clinico del quadro psicopatologico, ha avuto un miglioramento. A favore
di questa impressione appare il fatto che l'assicurata ha abbandonato
spontaneamente il trattamento psichiatrico già nel 2002. Inoltre lei stessa
dichiara di essere in grado di badare alla sua famiglia nel suo ruolo di
casalinga, adempiendo quasi tutte le mansioni. Tuttavia, come espresso sopra,
questa sua affermazione va relativizzata in considerazione della
disorganizzazione del pensiero che presenta. Questa sintomatologia è quella che
incide in modo preponderante sulla sua capacità lavorativa.
La prognosi rimane stazionaria.
Fatti
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI
LAVORO:
1. Menomazioni (qualitativa e
quantitativa) dovute ai disturbi constatati
1.1 a livello psicologico e mentale?
A livello psicologico e mentale, le menomazioni
constatate sono evidenziabili a livello della alterazione del pensiero e delle
funzioni cognitive. Disturbi che in comune provocano una diminuzione della
concentrazione e dell'attenzione, così come della memoria. L'assicurata si
rende inaffidabile, lenta, discontinua e con una minore efficacia in ogni tipo
di mansione che le viene assegnata.
1.2 a livello fisico?
Dichiara di presentare una facile affaticabilità e
lamenta continui dolori generalizzati che nella visita odierna non sono stati
constatati.
1.3 nell'ambito sociale?
Dichiara un ritiro sociale aumentato da quando ha
subito l'infarto cardiaco. Non sono state evidenziate difficoltà nell'entrare
in relazione.
Considerandi
2.
Conseguenze dei disturbi sulla
attività attuale
2.1
Come si ripercuotono i disturbi
sull'attività attuale dell'assicurato?
Da un punto di vista medico teorico, i disturbi che
presenta la rendono lenta, inaffidabile, discontinua nell'eseguire le mansioni
della sua attività attuale.
2.2
L'attività attuale è ancora
praticabile?
Sì.
2.3
Se sì, in quale misura (ore al
giorno)?
Può eseguire la sua attività lavorativa nella misura di
4.
ore e 10 minuti al giorno.
2.4
È constatabile una diminuzione
della capacità di lavoro?
Sì.
2.5
Se sì, in che misura? da quando? e
quale è stato lo sviluppo?
L'assicurata ha mantenuto una incapacità lavorativa nella
misura del 80% dal 1993 fino al 20.12.2006. Nella misura del 50 % a partire
dalla data della presente valutazione, ossia dal 21.12.2006.
2.6
Da quando esiste una diminuzione
della capacità lavorativa provata a livello medico di almeno il 20%?
Dal 1993.
2.7
Qual è stato da allora lo sviluppo
della limitazione della capacità di lavoro?
Vedi punto 2.5. Complessivamente il quadro clinico ha
subito un miglioramento.
3.
L'ambiente di lavoro
dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici?
Sì.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA
D'INTEGRAZIONE
1.
È possibile effettuare
provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso ? Ne sono una previsti?
No, in considerazione del decorso cronico del quadro
clinico, nonché per le caratteristiche di personalità che presenta l'assicurata
non è indicato procedere a nessun intervento di riqualifica professionale.
2.
È possibile migliorare la capacità
di lavoro sul posto di lavoro attuale?
No.
3.
L'assicurato è in grado di
svolgere altre attività?
Sì, potrebbe svolgere altre attività sempre con una
incapacità nella misura del 50%. Ossia svolgendo delle attività semplici,
ripetitive. Potrebbe svolgere queste attività nella misura di 4 ore e 10 minuti
al giorno, pause comprese.
Quale casalinga la sua incapacità lavorativa è nella
misura del 50%.
D. OSSERVAZIONI
Come espresso sopra, l'assicurata ha presentato un
miglioramento del quadro psicopatologico noto che in passato aveva giustificato
una incapacità lavorativa totale.
(…)" (doc. AI 45/5-8)
Con
scritto 19 agosto 2008, indirizzato all’Ufficio AI, il dr. __________, FMH in
psichiatria e psicoterapia, e lo psicologo __________ si sono così espressi:
"
(...)
La paziente citata in epigrafe ci ha autorizzato
riferirvi riguardo le sue condizioni di salute in particolar modo alla luce del
vostro progetto di decisione del 06.08.08 con il quale si intende sopprimere
integralmente la rendita AI.
Rammentiamo quindi perentoriamente anche la nostra
opposizione a questa decisione.
La nostra paziente è ora psicopatologicamente
scompensata su un registro depressivo abbandonico, non delirante, ma ci
attendiamo ovviamente una destrutturazione maggiore estesa all'area psicotica.
Ci è difficile comprendere come gli elementi
psicodiagnostici e clinici messi in evidenza dal Dr. __________ (01.2007) e
osservati clinicamente tutt'oggi non possano costituire la causa preponderante
per l'attribuzione di un quadro di inabilità rilevante sul conto della nostra
paziente.
Su Vostra richiesta possiamo presentarvi un nuovo
referto teorico-clinico della patologia di cui la paziente soffre. Chiediamo
altresì, a nome della signora RI 1, una nuova valutazione peritale e una ridiscussione
del grado di inabilità anche in sede legale.
(…)" (doc. AI 67/1)
Al
riguardo, nelle annotazioni 27 agosto 2008, il dr. __________ ha formulato la
seguente proposta:
"
(…)
Con progetto di decisione 06.08.2008, si comunica la
soppressione della rendita AI intera, (accordata dal 01.11.2003), a seguito
della perizia psichiatrica del Dr. __________ del 21.12.2006, nonché
dell'inchiesta a domicilio del 13.06.2008.
In questa fase viene fornito il rapporto medico dello
psichiatra curante, Dr. __________ del 19.08.2008, il quale dichiara la sua
opposizione a questa decisione.
Secondo lo specialista, l'A presenta attualmente uno
scompenso depressivo abbandonico, non delirante, che secondo lui potrebbe
evolvere in una destrutturazione maggiore estesa all'area psicotica.
Il Dr. __________ ritiene difficile capire come gli
elementi psicodiagnostici e clinici messi in evidenza dal Dr. __________ e
osservati clinicamente tutt'oggi non possano costituire la causa preponderante
per l'attribuzione di un quadro di inabilità rilevante per l'A.
Proposte:
A questo punto si rende necessaria una nuova perizia
psichiatrica, da affidare al Centro peritale." (doc. AI 69/1)
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato una perizia a cura del __________ (__________) (doc. AI
70/1-2).
Nella
perizia 6 novembre 2008 (doc. AI 71/1-8), il dr. __________ e il dr. __________,
direttore rispettivamente medico assistente del __________ – posta la
diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “(…) sindrome depressiva
ricorrente, attuale episodio di gravità media (ICD10-F33.1) (…)” e senza
ripercussioni sulla capacità di lavoro quella di “(…) disturbo di personalità
emotivamente instabile, tipo borderline (ICD10-F60.31)” (doc. AI 71/6) – si sono così
espressi:
"
(...)
Siamo confrontati con una donna di 44 anni che, a causa
del disagio psichico insorto dopo la morte del compagno, dal 1992 non è più
stata in grado di riprendere la sua attività lavorativa. Quanto è emerso dal
nostro incontro con l'A. è riconducibile ad un quadro depressivo di media
gravità presumibilmente instauratosi dopo il parto della secondogenita avvenuto
nel 2005 e seguito da un infarto acuto del miocardio due settimane più tardi.
Il fatto di portare a termine una gravidanza inattesa ed inizialmente non
desiderata seguito dal problema cardiaco citato, ha contribuito a
destabilizzare una situazione di precario equilibrio psichico raggiunta da
parte dell'A. dopo la nascita della primogenita e dopo cinque anni di importante
disagio psichico manifestatosi dopo la morte del compagno avvenuta nel 1992.
L'esame psichico ha consentito di evidenziare una
deflessione del tono dell'umore in presenza di una vaga ideazione suicidale
attualmente senza progettualità. L'A. ha riferito che se non fosse per le due
figlie da tempo probabilmente si sarebbe già tolta la vita (un tentamen
medicamentoso era avvenuto subito dopo la morte del
compagno __________ nel 1992). Attualmente poi, pur in assenza di
progettualità, le capita di pensare alla morte come ad una liberazione e sono le
figlie ad impedirle di passare all'atto (nonostante l'A. riferisca di temere di
poter perdere il controllo e di potersi quindi fare del male comunque).
Anche per quanto concerne la capacità di proiettarsi in
maniera positiva nel futuro l'A. sembra riuscirci solamente in funzione delle
figlie e a questo proposito durante il colloquio ha riferito che spera di
poterle veder crescere in serenità. La capacità da parte sua di trovare un
senso nella vita e le motivazioni necessarie per andare avanti sembrano essere
completamente legate alla presenza delle due bambine in assenza tuttavia di un
progetto di vita che la riguardi e la coinvolga più direttamente.
L'A., nonostante un'adeguata presa in carico
specialistica e l'assunzione regolare di una terapia a base di antidepressivi
serotoninergici ed ansiolitici, non riesce a riposare adeguatamente durante la
notte svegliandosi di frequente ed iniziando a rimuginare con la conseguenza di
non riuscire a riaddormentarsi.
Anche per quanto concerne il cibo, riferisce di alimentarsi
in maniera disordinata e soprattutto a base di dolciumi.
Per quanto riguarda la relazione con il marito, l'A.
afferma di non avere da tempo alcun desiderio sessuale e di poter continuare la
relazione coniugale in maniera abbastanza serena solo grazie alla bontà e alla
comprensione del coniuge.
La descrizione della giornata permette di evidenziare
come l'A. riesca, nonostante il suo disagio psichico, ad occuparsi
adeguatamente delle figlie, della faccende domestiche, ad uscire di casa quando
necessario per recarsi a fare la spesa o a passeggiare (nonostante le capiti di
essere preda di episodi d'ansia parossistica) e a mantenere quindi un funzionamento
globale sufficiente.
L'A. tende comunque a trascorrere gran parte del suo
tempo in compagnia della figlia minore (quando il marito è al lavoro e la
figlia maggiore è a scuola) e a trascurare le relazioni sociali in quanto a suo
dire non in grado di confrontarsi con gli eventuali problemi riguardanti il
parentado o le sue amicizie.
Da quanto finora esposto possiamo ragionevolmente
supporre che la presenza delle figlie, pur rappresentando un impegno per l'A.,
rappresenti nel contempo anche l'unica motivazione che le consente di reagire
come detto e di riuscire a proiettarsi ed immaginare un futuro. Impedire all'A.
di occuparsi adeguatamente delle stesse, rischierebbe di causare un crollo
psichico e quindi un'inabilità lavorativa totale.
Il quadro clinico come appare tuttora, e presumibilmente
a partire dal momento in cui la situazione cardiaca è stata risolta mediante
posa di stent, porta a ritenere che da un punto di vista prettamente
psichiatrico l'A, sia abile al lavoro nella misura di 3 ore al giorno per
quanto riguarda la sua abituale attività o in attività semplici e ripetitive ad
es. come operaia in fabbrica. È immaginabile che l'infarto miocardico post
partale abbia avuto un influsso negativo sulla psiche dell'A., di per sé già
molto fragile, ed abbia quindi determinato un notevole calo delle timia.
A questo proposito il Prof. __________ ha ritenuto l'A.
abile in misura completa a partire dal mese di settembre 2005. A partire dalla
stessa data riteniamo possa esserci stata una conseguente stabilizzazione del
quadro psichico tale da consentire all'A. un'abilità al lavoro nella misura di 3
ore al giorno.
Per quanto concerne i provvedimenti di integrazione
riteniamo che, vista la lunga assenza dal mondo del lavoro, sarebbero indicati
un aiuto al collocamento ed un periodo di riallenamento al lavoro.
(…)" (doc. AI 71/6-8)
Il
dr. __________ e il dr. __________, entrambi medici SMR – circa le diverse
risultanze delle perizie psichiatriche suenunciate –, nelle annotazioni 25 novembre
2008.
hanno concluso:
"
Perizia psichiatrica
Dr. __________ (21.12.2006):
Diagnosi
- Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale
lieve
- Disturbo del pensiero nell'ambito di
una personalità di tipo Borderline
Conseguenze sulla capacità di lavoro - CL 50% dal 21.12.2006, in qualsiasi attività,
ossia 4 ore e 10 minuti al giorno, pause comprese.
Perizia psichiatrica Dr. __________ (__________)
(22.10.2008):
Diagnosi
- Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio
di gravità media
Conseguenze sulla capacità di lavoro - CL 3 ore al giorno, in qualsiasi
attività, dal 09.2005.
Valutazione Dr. __________, psichiatra SMR:
La datazione da parte del Dr. __________ (__________)
non è condivisibile (settembre 2005). In effetti, lo specialista non può
fissare una data di insorgenza di un episodio depressivo ricorrente di grado
medio, antecedente alla propria osservazione (22.10.2006 - n.d.r. recte:
22.10
), tenuto conto che il Dr. __________ aveva diagnosticato un episodio
depressivo ricorrente di grado lieve (21.12.2006) e che tra i due
episodi vi è stato un periodo anche breve libero da sintomi (per definizione
ICD10).
Risulta dunque che il peggioramento attestato sia da
fissare dalla data della perizia, cioè il 22.10.2008." (doc. AI 76/1)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze mediche sopra esposte e sulla base
dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica
7.
aprile 2009 (doc. AI 79/1-9) e del rapporto 8 agosto 2009 del consulente in
integrazione professionale (doc. AI 80/1-4) – con decisione 8 ottobre
2009.
ha quindi confermato il progetto 6 agosto 2008 di soppressione della
rendita (doc. AI 89/1-5 e 63/1-3).
2.13
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,
nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,
hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,
DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986
pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 1994, pag.
332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001.
pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,
consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
qui evidenziato che in una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata
in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici
regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
4.2
Sinn und Zweck des im Rahmen der 5. IV-Revision (Bundesgesetz
vom 6. Oktober 2006; AS 2007 5129 ff.) neu geschaffenen, seit 1. Januar 2008 in
Kraft stehenden und vorliegend anwendbaren Art. 59 Abs. 2bis IVG sowie des neu
gefassten Art. 49 IVV liegen darin, dass die IV-Stellen zur Beurteilung der
medizinischen Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und Ärztinnen
zurückgreifen können. Diese sollen aufgrund ihrer speziellen
versicherungsmedizinischen Kenntnisse für die Bestimmung der für die
Invalidenversicherung massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der
Versicherten verantwortlich sein. Damit soll eine konsequente Trennung der
Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten (Heilbehandlung) und
Sozialversicherung (Bestimmung der Auswirkungen des Gesundheitsschadens)
geschaffen werden. Die RAD bezeichnen die zumutbaren Tätigkeiten und die
unzumutbaren Funktionen unter Angabe einer allfälligen medizinisch begründeten
zeitlichen Schonung. Damit soll im Hinblick auf eine erfolgreiche Eingliederung
eine objektivere Festlegung der massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit
der Versicherten ermöglicht werden. Gestützt auf die Angaben des RAD hat die
IV-Stelle zu beurteilen, was einer versicherten Person aus objektiver Sicht
noch zumutbar ist und was nicht (Botschaft vom 23. Juni 2005 zur Änderung des
Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [5. Revision], BBl 2005 4572 zu
Absatz 2 und 4577 Ziff. 2.2.1 zu Art. 7 Absatz 2; vgl. auch Protokolle der
Sitzungen der nationalrätlichen und ständerätlichen Kommissionen für soziale
Sicherheit und Gesundheit vom 11.-13. Januar 2006, S. 98 ff., resp. vom 29./30.
Mai 2006, S. 62 f.; Beatrice Breitenmoser, Die Antworten des Gesetzgebers in
der 4. und 5. IVG-Revision: Die zentralen Punkte der beiden Revisionen, in: Die
5.
IVG-Revision: Kann sie die Rentenexplosion stoppen?, 2004, S. 108 f.; Ralf
Kocher, Ausblick auf die 5. IV-Revision, in: Invalidität im Wandel, 2005, S.
45; Ueli Kieser, Entwicklungen im Rahmen der 5. IV-Revision, HILL 2007 Fachartikel
Nr. 7, S. 5; ebenso, wenn auch rechtspolitisch kritisch, Hardy Landolt,
Auswirkungen der 5. IVG-Revision auf die Schadenminderungspflicht,
Personen-Schaden-Forum 2007, S. 239 ff., und Thomas Locher, Stellung und
Funktion der Regionalen Ärztlichen Dienste [RAD] in der Invalidenversicherung
[IV], in: Medizinische Gutachten, 2005, S. 65 f.).
4.3
4.3.1
Auch auf Stellungnahmen der RAD kann indessen nur
abgestellt werden, wenn sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an
einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I
694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Sie müssen insbesondere in Kenntnis der
Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der
medizinischen Situation und Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen
sind zu begründen (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352). Die RAD-Ärzte müssen sodann
über die im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen
verfügen (Urteile I 142/07 vom 20. November 2007 E. 3.2.3 und I 362/06 vom 10.
April 2007 E. 3.2.1). Bezüglich dieser materiellen und formellen Anforderungen
sind sie im Beschwerdefall gerichtlich überprüfbar (vgl. hiezu Protokoll der
Sitzung der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
vom 11.-13. Januar 2006, S. 101).
Nicht zwingend erforderlich ist, dass die versicherte
Person untersucht wird. Nach Art. 49 Abs. 2 IVV führt der RAD für die
Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs nur «bei
Bedarf» selber ärztliche Untersuchungen durch. In den übrigen Fällen stützt er
seine Beurteilung auf die vorhandenen ärztlichen Unterlagen ab (BBl 2005 4572
zu Absatz 2). Das Absehen von eigenen Untersuchungen ist somit nicht an sich
ein Grund, um einen RAD-Bericht in Frage zu stellen. Dies gilt insbesondere,
wenn es im Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden medizinischen
Sachverhalts geht und die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten
Person in den Hintergrund rückt (Urteil I 1094/06 vom 14. November 2007 E.
3.1.1
in fine mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 54 E. 2e und f S. 57 f.).
4.3.2
Im Übrigen hat die Rechtsprechung bereits unter
der bis 31. Dezember 2007 geltenden Rechtslage erkannt, dass Berichte
regionaler ärztlicher Dienste materiell Gutachtensqualität haben können (vgl.
etwa Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E.
2; vgl. auch SVR 2008 IV Nr. 13, I 211/06 E. 5.2). Trifft dies zu, haben sie
beweisrechtlich keinen geringeren Rang als etwa ein MEDAS-Gutachten (Urteil
9C_773/2007 vom 23. Juni 2008 E. 5.3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I
827/05 vom 18. Oktober 2006 E. 3.2; vgl. auch Urteil 9C_657/2007 vom 12. Juni
2008.
E. 3.2). Nach dem soeben ergangenen Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009
haben RAD-Untersuchungs-berichte, sofern sie den erwähnten materiellen und
formellen Anforderungen (E. 4.3.1 hievor) genügen, einen vergleichbaren
Beweiswert wie ein anderes Gutachten (BGE 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3.2
mit weiteren Hinweisen).
Nach der kraft Art. 55 ATSG sinngemäss anwendbaren
Rechtsprechung zu Art. 12 lit. e VwVG wird mit Gutachten von Sachverständigen
gestützt auf besondere Sachkenntnis Bericht über die Sachverhaltsprüfung und
-würdigung erstattet (BGE 132 II 257 E. 4.4.1 S. 269). Wann eine solche medizinische
Expertise vorliegt, beurteilt sich im Einzelfall aufgrund der
verfahrensmässigen Bedeutung und des Inhalts der ärztlichen Meinungsäusserung.
Eine generelle, schematische, formalen Gesichtspunkten folgende Abgrenzung ist
nicht möglich (BGE 122 V 157 E. 1b S. 160). Immerhin handelt es sich in der
Regel da um ein Sachverständigengutachten, wo ein Arzt im Hinblick auf den
Abschluss eines Versicherungsfalles beauftragt wird, einen auf den gesamten
medizinischen Akten und allenfalls eigenen Untersuchungen beruhenden
zusammenfassenden Bericht zu erstatten (Urteil U 65/06 vom 14. Februar 2007 E.
2.2
mit Hinweisen; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 91/95 vom 9. März 1998 E. 3c).
(…)" (SVR 2009 IV Nr. 56, consid. 4.2 e 4.3, pag.
175-176)
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso
deve adempiere diverse condizioni.
In
DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.14
Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale, sulla sola base degli atti di
causa, non può concludere con la sufficiente tranquillità che dopo un miglio-ramento
dello stato valetudinario dal dicembre 2006 (capacità lavorativa del 50%) vi è
stato un peggioramento con un assestamento della capacità lavorativa del 36%
dal mese di settembre 2008.
Innanzitutto
va rilevato che nella perizia 15 gennaio 2007 (doc. AI 45/1-8) il dr. __________
non ha evidenziato chiaramente in cosa sia consistito il miglioramento rispetto
alla situazione sfociata nella decisione 25 aprile 1994 con la quale è stato riconosciuto
il diritto ad una rendita intera.
Nemmeno
è dato a capire come l’Ufficio AI abbia potuto concludere per una capacità
lavorativa del 36% dal mese di settembre 2008 (doc. AI 89/3) allorquando il dr.
__________ e il dr __________ hanno concluso che il peggioramento è da fissare
dalla data della perizia del __________ e quindi dal mese di ottobre 2008 (doc.
AI 76/1).
Ma
soprattutto dalle risultanze peritali non è possibile concludere quale sia
stata l’entità del miglioramento della situazione valetudinaria. Infatti, i
periti del __________, nella perizia 6 novembre 2008 (doc. AI 71/1-8), hanno
attestato una capacità lavorativa di 3 ore al giorno in qualsiasi attività dal
mese di settembre 2005 mentre il dr. __________, nella perizia 15 gennaio 2007
(doc. AI 45/1-8), ha attestato una capacità lavorativa del 50% in qualsiasi
attività dal mese di dicembre 2006. Non solo, i periti del __________ hanno concluso
per un’incapacità lavorativa maggiore anche se, sempre a differenza del dr. __________,
essi hanno ritenuto il disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo
borderline (ICD 10-F60.31) quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa.
In
queste circostanze, al fine di chiarire i motivi che hanno condotto alle
diverse valutazioni suenunciate e per potersi esprimere compiutamente
sull’entità del miglioramento valetudinario al momento della resa del giudizio,
l’Ufficio AI non poteva non interpellare i medesimi periti e, se si fosse reso
necessario, avrebbe dovuto ordinare una nuova perizia.
In
questo senso le conclusioni a cui sono giunti il dr. __________ e il dr. __________
nelle annotazioni 25 novembre 2008 (doc. AI 76/1 riprodotto in esteso al
consid. 2.12) – che non hanno nemmeno visitato l’assicurata (va qui ricordato che
in caso di perizia psichiatrica, per la nostra Corte federale riveste una
importanza fondamentale il contatto personale fra perito e peritando, nel senso
che essa non può di principio essere allestita sulla base degli atti che compongono
l'incarto; DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438,
pag. 345 seg.; STF U 229/06 del 10 settembre 2007, consid. 8.1.) –, non sono
sufficienti per chiarire compiutamente l’evolu-zione e la capacità lavorativa dell’assicurata
nella sua attività abituale e in una adeguata.
Va
qui inoltre rilevato che il dr. __________ e lo psicologo __________ – nei rapporti
16.
maggio e 19 agosto 2008 indirizzati all’Ufficio AI (doc. AI 61/1 e 67/1) e
nelle valutazioni 8 ottobre 2009, 17 novembre 2009 e 23 gennaio 2010 indirizzate
all’avv. RA 1 (doc. AI 53/18-20, VIII/Bis e D2) – hanno sempre attestato
un’incapacità lavorativa totale e che se da una parte è vero che sulla base dei
suenunciati reperti non è possibile concludere per una capacità lavorativa
nulla – in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento
anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla
posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15
gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF 9C_114/2007
del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5 gennaio 2007,
consid. 2), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente,
il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008) – d’altra parte le annotazioni 22 ottobre e
11.
dicembre 2009 del dr. __________ e della dr.ssa __________, entrambi medici
SMR che pure non hanno visitato l’assicurata, non risolvono le differenze
emerse dalle due perizie.
In
questo senso la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché, esperiti i necessari accertamenti per stabilire
compiutamente l’entità del miglioramento della situazione valetudinaria,
proceda ad emettere una nuova decisione.
2.15
Secondo
la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni:
o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere
personalmente a tale complemento.
Un
rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della
rapidità della procedura né il principio inquisitorio.
In
una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, pag. 136 segg., il TFA ha comunque
stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993, pag. 560. L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è – secondo l'autore – quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato – a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza – costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
Nella
STFA C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, pag. 169, la Corte
federale ha ricordato – facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in
RAMI 1986 K 665, pag. 87 – che il rinvio all'amministrazione appare generalmente
giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,
in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all’Ufficio AI affinché
esperiti i necessari accertamenti proceda ad emettere un nuovo provvedimento.
Visto
tutto quanto precede la decisione impugnata va pertanto annullata e gli atti
rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come sopra indicato.
2.16
Per
quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica
deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi
compiutamente.
Il
TCA si limita qui a rilevare che per stabilire il grado d’invalidità andrà
applicato il metodo misto ritenuta la ripartizione del 50% quale salariata e
del 50% quale casalinga (cfr. consid. 2.10).
2.17
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Vincente
in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità
per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster