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Decisione

32.2009.179

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 marzo 2010Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI

LAVORO:

1. Menomazioni (qualitativa e

quantitativa) dovute ai disturbi constatati

1.1 a livello psicologico e mentale?

A livello psicologico e mentale, le menomazioni

constatate sono evidenziabili a livello della alterazione del pensiero e delle

funzioni cognitive. Disturbi che in comune provocano una diminuzione della

concentrazione e dell'attenzione, così come della memoria. L'assicurata si

rende inaffidabile, lenta, discontinua e con una minore efficacia in ogni tipo

di mansione che le viene assegnata.

1.2 a livello fisico?

Dichiara di presentare una facile affaticabilità e

lamenta continui dolori generalizzati che nella visita odierna non sono stati

constatati.

1.3 nell'ambito sociale?

Dichiara un ritiro sociale aumentato da quando ha

subito l'infarto cardiaco. Non sono state evidenziate difficoltà nell'entrare

in relazione.

Considerandi

2.

Conseguenze dei disturbi sulla

attività attuale

2.1

Come si ripercuotono i disturbi

sull'attività attuale dell'assicurato?

Da un punto di vista medico teorico, i disturbi che

presenta la rendono lenta, inaffidabile, discontinua nell'eseguire le mansioni

della sua attività attuale.

2.2

L'attività attuale è ancora

praticabile?

Sì.

2.3

Se sì, in quale misura (ore al

giorno)?

Può eseguire la sua attività lavorativa nella misura di

4.

ore e 10 minuti al giorno.

2.4

È constatabile una diminuzione

della capacità di lavoro?

Sì.

2.5

Se sì, in che misura? da quando? e

quale è stato lo sviluppo?

L'assicurata ha mantenuto una incapacità lavorativa nella

misura del 80% dal 1993 fino al 20.12.2006. Nella misura del 50 % a partire

dalla data della presente valutazione, ossia dal 21.12.2006.

2.6

Da quando esiste una diminuzione

della capacità lavorativa provata a livello medico di almeno il 20%?

Dal 1993.

2.7

Qual è stato da allora lo sviluppo

della limitazione della capacità di lavoro?

Vedi punto 2.5. Complessivamente il quadro clinico ha

subito un miglioramento.

3.

L'ambiente di lavoro

dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici?

Sì.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA

D'INTEGRAZIONE

1.

È possibile effettuare

provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso ? Ne sono una previsti?

No, in considerazione del decorso cronico del quadro

clinico, nonché per le caratteristiche di personalità che presenta l'assicurata

non è indicato procedere a nessun intervento di riqualifica professionale.

2.

È possibile migliorare la capacità

di lavoro sul posto di lavoro attuale?

No.

3.

L'assicurato è in grado di

svolgere altre attività?

Sì, potrebbe svolgere altre attività sempre con una

incapacità nella misura del 50%. Ossia svolgendo delle attività semplici,

ripetitive. Potrebbe svolgere queste attività nella misura di 4 ore e 10 minuti

al giorno, pause comprese.

Quale casalinga la sua incapacità lavorativa è nella

misura del 50%.

D. OSSERVAZIONI

Come espresso sopra, l'assicurata ha presentato un

miglioramento del quadro psicopatologico noto che in passato aveva giustificato

una incapacità lavorativa totale.

(…)" (doc. AI 45/5-8)

Con

scritto 19 agosto 2008, indirizzato all’Ufficio AI, il dr. __________, FMH in

psichiatria e psicoterapia, e lo psicologo __________ si sono così espressi:

"

(...)

La paziente citata in epigrafe ci ha autorizzato

riferirvi riguardo le sue condizioni di salute in particolar modo alla luce del

vostro progetto di decisione del 06.08.08 con il quale si intende sopprimere

integralmente la rendita AI.

Rammentiamo quindi perentoriamente anche la nostra

opposizione a questa decisione.

La nostra paziente è ora psicopatologicamente

scompensata su un registro depressivo abbandonico, non delirante, ma ci

attendiamo ovviamente una destrutturazione maggiore estesa all'area psicotica.

Ci è difficile comprendere come gli elementi

psicodiagnostici e clinici messi in evidenza dal Dr. __________ (01.2007) e

osservati clinicamente tutt'oggi non possano costituire la causa preponderante

per l'attribuzione di un quadro di inabilità rilevante sul conto della nostra

paziente.

Su Vostra richiesta possiamo presentarvi un nuovo

referto teorico-clinico della patologia di cui la paziente soffre. Chiediamo

altresì, a nome della signora RI 1, una nuova valutazione peritale e una ridiscussione

del grado di inabilità anche in sede legale.

(…)" (doc. AI 67/1)

Al

riguardo, nelle annotazioni 27 agosto 2008, il dr. __________ ha formulato la

seguente proposta:

"

(…)

Con progetto di decisione 06.08.2008, si comunica la

soppressione della rendita AI intera, (accordata dal 01.11.2003), a seguito

della perizia psichiatrica del Dr. __________ del 21.12.2006, nonché

dell'inchiesta a domicilio del 13.06.2008.

In questa fase viene fornito il rapporto medico dello

psichiatra curante, Dr. __________ del 19.08.2008, il quale dichiara la sua

opposizione a questa decisione.

Secondo lo specialista, l'A presenta attualmente uno

scompenso depressivo abbandonico, non delirante, che secondo lui potrebbe

evolvere in una destrutturazione maggiore estesa all'area psicotica.

Il Dr. __________ ritiene difficile capire come gli

elementi psicodiagnostici e clinici messi in evidenza dal Dr. __________ e

osservati clinicamente tutt'oggi non possano costituire la causa preponderante

per l'attribuzione di un quadro di inabilità rilevante per l'A.

Proposte:

A questo punto si rende necessaria una nuova perizia

psichiatrica, da affidare al Centro peritale." (doc. AI 69/1)

L’Ufficio

AI ha quindi ordinato una perizia a cura del __________ (__________) (doc. AI

70/1-2).

Nella

perizia 6 novembre 2008 (doc. AI 71/1-8), il dr. __________ e il dr. __________,

direttore rispettivamente medico assistente del __________ – posta la

diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “(…) sindrome depressiva

ricorrente, attuale episodio di gravità media (ICD10-F33.1) (…)” e senza

ripercussioni sulla capacità di lavoro quella di “(…) disturbo di personalità

emotivamente instabile, tipo borderline (ICD10-F60.31)” (doc. AI 71/6) – si sono così

espressi:

"

(...)

Siamo confrontati con una donna di 44 anni che, a causa

del disagio psichico insorto dopo la morte del compagno, dal 1992 non è più

stata in grado di riprendere la sua attività lavorativa. Quanto è emerso dal

nostro incontro con l'A. è riconducibile ad un quadro depressivo di media

gravità presumibilmente instauratosi dopo il parto della secondogenita avvenuto

nel 2005 e seguito da un infarto acuto del miocardio due settimane più tardi.

Il fatto di portare a termine una gravidanza inattesa ed inizialmente non

desiderata seguito dal problema cardiaco citato, ha contribuito a

destabilizzare una situazione di precario equilibrio psichico raggiunta da

parte dell'A. dopo la nascita della primogenita e dopo cinque anni di importante

disagio psichico manifestatosi dopo la morte del compagno avvenuta nel 1992.

L'esame psichico ha consentito di evidenziare una

deflessione del tono dell'umore in presenza di una vaga ideazione suicidale

attualmente senza progettualità. L'A. ha riferito che se non fosse per le due

figlie da tempo probabilmente si sarebbe già tolta la vita (un tentamen

medicamentoso era avvenuto subito dopo la morte del

compagno __________ nel 1992). Attualmente poi, pur in assenza di

progettualità, le capita di pensare alla morte come ad una liberazione e sono le

figlie ad impedirle di passare all'atto (nonostante l'A. riferisca di temere di

poter perdere il controllo e di potersi quindi fare del male comunque).

Anche per quanto concerne la capacità di proiettarsi in

maniera positiva nel futuro l'A. sembra riuscirci solamente in funzione delle

figlie e a questo proposito durante il colloquio ha riferito che spera di

poterle veder crescere in serenità. La capacità da parte sua di trovare un

senso nella vita e le motivazioni necessarie per andare avanti sembrano essere

completamente legate alla presenza delle due bambine in assenza tuttavia di un

progetto di vita che la riguardi e la coinvolga più direttamente.

L'A., nonostante un'adeguata presa in carico

specialistica e l'assunzione regolare di una terapia a base di antidepressivi

serotoninergici ed ansiolitici, non riesce a riposare adeguatamente durante la

notte svegliandosi di frequente ed iniziando a rimuginare con la conseguenza di

non riuscire a riaddormentarsi.

Anche per quanto concerne il cibo, riferisce di alimentarsi

in maniera disordinata e soprattutto a base di dolciumi.

Per quanto riguarda la relazione con il marito, l'A.

afferma di non avere da tempo alcun desiderio sessuale e di poter continuare la

relazione coniugale in maniera abbastanza serena solo grazie alla bontà e alla

comprensione del coniuge.

La descrizione della giornata permette di evidenziare

come l'A. riesca, nonostante il suo disagio psichico, ad occuparsi

adeguatamente delle figlie, della faccende domestiche, ad uscire di casa quando

necessario per recarsi a fare la spesa o a passeggiare (nonostante le capiti di

essere preda di episodi d'ansia parossistica) e a mantenere quindi un funzionamento

globale sufficiente.

L'A. tende comunque a trascorrere gran parte del suo

tempo in compagnia della figlia minore (quando il marito è al lavoro e la

figlia maggiore è a scuola) e a trascurare le relazioni sociali in quanto a suo

dire non in grado di confrontarsi con gli eventuali problemi riguardanti il

parentado o le sue amicizie.

Da quanto finora esposto possiamo ragionevolmente

supporre che la presenza delle figlie, pur rappresentando un impegno per l'A.,

rappresenti nel contempo anche l'unica motivazione che le consente di reagire

come detto e di riuscire a proiettarsi ed immaginare un futuro. Impedire all'A.

di occuparsi adeguatamente delle stesse, rischierebbe di causare un crollo

psichico e quindi un'inabilità lavorativa totale.

Il quadro clinico come appare tuttora, e presumibilmente

a partire dal momento in cui la situazione cardiaca è stata risolta mediante

posa di stent, porta a ritenere che da un punto di vista prettamente

psichiatrico l'A, sia abile al lavoro nella misura di 3 ore al giorno per

quanto riguarda la sua abituale attività o in attività semplici e ripetitive ad

es. come operaia in fabbrica. È immaginabile che l'infarto miocardico post

partale abbia avuto un influsso negativo sulla psiche dell'A., di per sé già

molto fragile, ed abbia quindi determinato un notevole calo delle timia.

A questo proposito il Prof. __________ ha ritenuto l'A.

abile in misura completa a partire dal mese di settembre 2005. A partire dalla

stessa data riteniamo possa esserci stata una conseguente stabilizzazione del

quadro psichico tale da consentire all'A. un'abilità al lavoro nella misura di 3

ore al giorno.

Per quanto concerne i provvedimenti di integrazione

riteniamo che, vista la lunga assenza dal mondo del lavoro, sarebbero indicati

un aiuto al collocamento ed un periodo di riallenamento al lavoro.

(…)" (doc. AI 71/6-8)

Il

dr. __________ e il dr. __________, entrambi medici SMR – circa le diverse

risultanze delle perizie psichiatriche suenunciate –, nelle annotazioni 25 novembre

2008.

hanno concluso:

"

Perizia psichiatrica

Dr. __________ (21.12.2006):

Diagnosi

- Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale

lieve

- Disturbo del pensiero nell'ambito di

una personalità di tipo Borderline

Conseguenze sulla capacità di lavoro - CL 50% dal 21.12.2006, in qualsiasi attività,

ossia 4 ore e 10 minuti al giorno, pause comprese.

Perizia psichiatrica Dr. __________ (__________)

(22.10.2008):

Diagnosi

- Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio

di gravità media

Conseguenze sulla capacità di lavoro - CL 3 ore al giorno, in qualsiasi

attività, dal 09.2005.

Valutazione Dr. __________, psichiatra SMR:

La datazione da parte del Dr. __________ (__________)

non è condivisibile (settembre 2005). In effetti, lo specialista non può

fissare una data di insorgenza di un episodio depressivo ricorrente di grado

medio, antecedente alla propria osservazione (22.10.2006 - n.d.r. recte:

22.10

), tenuto conto che il Dr. __________ aveva diagnosticato un episodio

depressivo ricorrente di grado lieve (21.12.2006) e che tra i due

episodi vi è stato un periodo anche breve libero da sintomi (per definizione

ICD10).

Risulta dunque che il peggioramento attestato sia da

fissare dalla data della perizia, cioè il 22.10.2008." (doc. AI 76/1)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze mediche sopra esposte e sulla base

dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica

7.

aprile 2009 (doc. AI 79/1-9) e del rapporto 8 agosto 2009 del consulente in

integrazione professionale (doc. AI 80/1-4) – con decisione 8 ottobre

2009.

ha quindi confermato il progetto 6 agosto 2008 di soppressione della

rendita (doc. AI 89/1-5 e 63/1-3).

2.13

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,

DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 1994, pag.

332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001.

pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,

consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico

curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

qui evidenziato che in una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata

in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici

regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

4.2

Sinn und Zweck des im Rahmen der 5. IV-Revision (Bundesgesetz

vom 6. Oktober 2006; AS 2007 5129 ff.) neu geschaffenen, seit 1. Januar 2008 in

Kraft stehenden und vorliegend anwendbaren Art. 59 Abs. 2bis IVG sowie des neu

gefassten Art. 49 IVV liegen darin, dass die IV-Stellen zur Beurteilung der

medizinischen Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und Ärztinnen

zurückgreifen können. Diese sollen aufgrund ihrer speziellen

versicherungsmedizinischen Kenntnisse für die Bestimmung der für die

Invalidenversicherung massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der

Versicherten verantwortlich sein. Damit soll eine konsequente Trennung der

Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten (Heilbehandlung) und

Sozialversicherung (Bestimmung der Auswirkungen des Gesundheitsschadens)

geschaffen werden. Die RAD bezeichnen die zumutbaren Tätigkeiten und die

unzumutbaren Funktionen unter Angabe einer allfälligen medizinisch begründeten

zeitlichen Schonung. Damit soll im Hinblick auf eine erfolgreiche Eingliederung

eine objektivere Festlegung der massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit

der Versicherten ermöglicht werden. Gestützt auf die Angaben des RAD hat die

IV-Stelle zu beurteilen, was einer versicherten Person aus objektiver Sicht

noch zumutbar ist und was nicht (Botschaft vom 23. Juni 2005 zur Änderung des

Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [5. Revision], BBl 2005 4572 zu

Absatz 2 und 4577 Ziff. 2.2.1 zu Art. 7 Absatz 2; vgl. auch Protokolle der

Sitzungen der nationalrätlichen und ständerätlichen Kommissionen für soziale

Sicherheit und Gesundheit vom 11.-13. Januar 2006, S. 98 ff., resp. vom 29./30.

Mai 2006, S. 62 f.; Beatrice Breitenmoser, Die Antworten des Gesetzgebers in

der 4. und 5. IVG-Revision: Die zentralen Punkte der beiden Revisionen, in: Die

5.

IVG-Revision: Kann sie die Rentenexplosion stoppen?, 2004, S. 108 f.; Ralf

Kocher, Ausblick auf die 5. IV-Revision, in: Invalidität im Wandel, 2005, S.

45; Ueli Kieser, Entwicklungen im Rahmen der 5. IV-Revision, HILL 2007 Fachartikel

Nr. 7, S. 5; ebenso, wenn auch rechtspolitisch kritisch, Hardy Landolt,

Auswirkungen der 5. IVG-Revision auf die Schadenminderungspflicht,

Personen-Schaden-Forum 2007, S. 239 ff., und Thomas Locher, Stellung und

Funktion der Regionalen Ärztlichen Dienste [RAD] in der Invalidenversicherung

[IV], in: Medizinische Gutachten, 2005, S. 65 f.).

4.3

4.3.1

Auch auf Stellungnahmen der RAD kann indessen nur

abgestellt werden, wenn sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an

einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I

694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Sie müssen insbesondere in Kenntnis der

Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der

medizinischen Situation und Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen

sind zu begründen (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352). Die RAD-Ärzte müssen sodann

über die im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen

verfügen (Urteile I 142/07 vom 20. November 2007 E. 3.2.3 und I 362/06 vom 10.

April 2007 E. 3.2.1). Bezüglich dieser materiellen und formellen Anforderungen

sind sie im Beschwerdefall gerichtlich überprüfbar (vgl. hiezu Protokoll der

Sitzung der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates

vom 11.-13. Januar 2006, S. 101).

Nicht zwingend erforderlich ist, dass die versicherte

Person untersucht wird. Nach Art. 49 Abs. 2 IVV führt der RAD für die

Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs nur «bei

Bedarf» selber ärztliche Untersuchungen durch. In den übrigen Fällen stützt er

seine Beurteilung auf die vorhandenen ärztlichen Unterlagen ab (BBl 2005 4572

zu Absatz 2). Das Absehen von eigenen Untersuchungen ist somit nicht an sich

ein Grund, um einen RAD-Bericht in Frage zu stellen. Dies gilt insbesondere,

wenn es im Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden medizinischen

Sachverhalts geht und die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten

Person in den Hintergrund rückt (Urteil I 1094/06 vom 14. November 2007 E.

3.1.1

in fine mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 54 E. 2e und f S. 57 f.).

4.3.2

Im Übrigen hat die Rechtsprechung bereits unter

der bis 31. Dezember 2007 geltenden Rechtslage erkannt, dass Berichte

regionaler ärztlicher Dienste materiell Gutachtensqualität haben können (vgl.

etwa Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E.

2; vgl. auch SVR 2008 IV Nr. 13, I 211/06 E. 5.2). Trifft dies zu, haben sie

beweisrechtlich keinen geringeren Rang als etwa ein MEDAS-Gutachten (Urteil

9C_773/2007 vom 23. Juni 2008 E. 5.3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I

827/05 vom 18. Oktober 2006 E. 3.2; vgl. auch Urteil 9C_657/2007 vom 12. Juni

2008.

E. 3.2). Nach dem soeben ergangenen Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009

haben RAD-Untersuchungs-berichte, sofern sie den erwähnten materiellen und

formellen Anforderungen (E. 4.3.1 hievor) genügen, einen vergleichbaren

Beweiswert wie ein anderes Gutachten (BGE 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3.2

mit weiteren Hinweisen).

Nach der kraft Art. 55 ATSG sinngemäss anwendbaren

Rechtsprechung zu Art. 12 lit. e VwVG wird mit Gutachten von Sachverständigen

gestützt auf besondere Sachkenntnis Bericht über die Sachverhaltsprüfung und

-würdigung erstattet (BGE 132 II 257 E. 4.4.1 S. 269). Wann eine solche medizinische

Expertise vorliegt, beurteilt sich im Einzelfall aufgrund der

verfahrensmässigen Bedeutung und des Inhalts der ärztlichen Meinungsäusserung.

Eine generelle, schematische, formalen Gesichtspunkten folgende Abgrenzung ist

nicht möglich (BGE 122 V 157 E. 1b S. 160). Immerhin handelt es sich in der

Regel da um ein Sachverständigengutachten, wo ein Arzt im Hinblick auf den

Abschluss eines Versicherungsfalles beauftragt wird, einen auf den gesamten

medizinischen Akten und allenfalls eigenen Untersuchungen beruhenden

zusammenfassenden Bericht zu erstatten (Urteil U 65/06 vom 14. Februar 2007 E.

2.2

mit Hinweisen; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 91/95 vom 9. März 1998 E. 3c).

(…)" (SVR 2009 IV Nr. 56, consid. 4.2 e 4.3, pag.

175-176)

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni.

In

DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.14

Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale, sulla sola base degli atti di

causa, non può concludere con la sufficiente tranquillità che dopo un miglio-ramento

dello stato valetudinario dal dicembre 2006 (capacità lavorativa del 50%) vi è

stato un peggioramento con un assestamento della capacità lavorativa del 36%

dal mese di settembre 2008.

Innanzitutto

va rilevato che nella perizia 15 gennaio 2007 (doc. AI 45/1-8) il dr. __________

non ha evidenziato chiaramente in cosa sia consistito il miglioramento rispetto

alla situazione sfociata nella decisione 25 aprile 1994 con la quale è stato riconosciuto

il diritto ad una rendita intera.

Nemmeno

è dato a capire come l’Ufficio AI abbia potuto concludere per una capacità

lavorativa del 36% dal mese di settembre 2008 (doc. AI 89/3) allorquando il dr.

__________ e il dr __________ hanno concluso che il peggioramento è da fissare

dalla data della perizia del __________ e quindi dal mese di ottobre 2008 (doc.

AI 76/1).

Ma

soprattutto dalle risultanze peritali non è possibile concludere quale sia

stata l’entità del miglioramento della situazione valetudinaria. Infatti, i

periti del __________, nella perizia 6 novembre 2008 (doc. AI 71/1-8), hanno

attestato una capacità lavorativa di 3 ore al giorno in qualsiasi attività dal

mese di settembre 2005 mentre il dr. __________, nella perizia 15 gennaio 2007

(doc. AI 45/1-8), ha attestato una capacità lavorativa del 50% in qualsiasi

attività dal mese di dicembre 2006. Non solo, i periti del __________ hanno concluso

per un’incapacità lavorativa maggiore anche se, sempre a differenza del dr. __________,

essi hanno ritenuto il disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo

borderline (ICD 10-F60.31) quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa.

In

queste circostanze, al fine di chiarire i motivi che hanno condotto alle

diverse valutazioni suenunciate e per potersi esprimere compiutamente

sull’entità del miglioramento valetudinario al momento della resa del giudizio,

l’Ufficio AI non poteva non interpellare i medesimi periti e, se si fosse reso

necessario, avrebbe dovuto ordinare una nuova perizia.

In

questo senso le conclusioni a cui sono giunti il dr. __________ e il dr. __________

nelle annotazioni 25 novembre 2008 (doc. AI 76/1 riprodotto in esteso al

consid. 2.12) – che non hanno nemmeno visitato l’assicurata (va qui ricordato che

in caso di perizia psichiatrica, per la nostra Corte federale riveste una

importanza fondamentale il contatto personale fra perito e peritando, nel senso

che essa non può di principio essere allestita sulla base degli atti che compongono

l'incarto; DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438,

pag. 345 seg.; STF U 229/06 del 10 settembre 2007, consid. 8.1.) –, non sono

sufficienti per chiarire compiutamente l’evolu-zione e la capacità lavorativa dell’assicurata

nella sua attività abituale e in una adeguata.

Va

qui inoltre rilevato che il dr. __________ e lo psicologo __________ – nei rapporti

16.

maggio e 19 agosto 2008 indirizzati all’Ufficio AI (doc. AI 61/1 e 67/1) e

nelle valutazioni 8 ottobre 2009, 17 novembre 2009 e 23 gennaio 2010 indirizzate

all’avv. RA 1 (doc. AI 53/18-20, VIII/Bis e D2) – hanno sempre attestato

un’incapacità lavorativa totale e che se da una parte è vero che sulla base dei

suenunciati reperti non è possibile concludere per una capacità lavorativa

nulla – in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento

anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla

posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15

gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF 9C_114/2007

del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5 gennaio 2007,

consid. 2), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente,

il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008) – d’altra parte le annotazioni 22 ottobre e

11.

dicembre 2009 del dr. __________ e della dr.ssa __________, entrambi medici

SMR che pure non hanno visitato l’assicurata, non risolvono le differenze

emerse dalle due perizie.

In

questo senso la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché, esperiti i necessari accertamenti per stabilire

compiutamente l’entità del miglioramento della situazione valetudinaria,

proceda ad emettere una nuova decisione.

2.15

Secondo

la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni:

o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere

personalmente a tale complemento.

Un

rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della

rapidità della procedura né il principio inquisitorio.

In

una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, pag. 136 segg., il TFA ha comunque

stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993, pag. 560. L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è – secondo l'autore – quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato – a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza – costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

Nella

STFA C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, pag. 169, la Corte

federale ha ricordato – facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in

RAMI 1986 K 665, pag. 87 – che il rinvio all'amministrazione appare generalmente

giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,

in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all’Ufficio AI affinché

esperiti i necessari accertamenti proceda ad emettere un nuovo provvedimento.

Visto

tutto quanto precede la decisione impugnata va pertanto annullata e gli atti

rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come sopra indicato.

2.16

Per

quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica

deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi

compiutamente.

Il

TCA si limita qui a rilevare che per stabilire il grado d’invalidità andrà

applicato il metodo misto ritenuta la ripartizione del 50% quale salariata e

del 50% quale casalinga (cfr. consid. 2.10).

2.17

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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