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Decisione

32.2009.184

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 gennaio 2010Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006 concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti

del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve

tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Ad

esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale

ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125 V 351 consid. 3a p. 352)

qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il

convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV

Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),

on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou

le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant

été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents

pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8. Attentamente

esaminata la documentazione medica contenuta nell’incarto e sopra esposta,

nonché richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti

medici (cfr. consid. 2.7.), questo Tribunale non può confermare l’operato

dell’amministrazione, per i motivi qui sotto esposti.

L’UAI ha

rifiutato di riconoscere all’assicurata il diritto ad una rendita di invalidità

- nonostante il dr. __________ abbia considerato RI 1 inabile al lavoro al 50%

a partire dal mese di giugno del 2003 - ritenendo che, come indicato dal perito

stesso, non vi sia stato alcun peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata

rispetto a quanto valutato dai medici del SAM e, in particolare dal dr. __________,

nella perizia del 19 luglio 2006 – che concludeva per un’incapacità lavorativa

del 30% - considerata corretta (per lo meno fino al mese di giugno 2006) dal

TCA nella sentenza 32.2007.186 del 26 maggio 2008, cresciuta in giudicato.

Nel suo

referto peritale del 16 dicembre 2008, il dr. __________ ha considerato

l’assicurata inabile al lavoro al 50%, a partire dal 1° giugno 2003, sia nel

suo lavoro abituale, sia in altre attività (doc. 109-13).

Chiamato

dall’amministrazione ad esprimersi in merito all’evoluzione dello stato di

salute dell’interessata a partire dal mese di luglio 2006 in poi (cfr. doc. 119-1), conformemente a quanto disposto dal TCA nella sentenza 32.2007.186 del

26 maggio 2008, il dr. __________, nello scritto del 10 giugno 2008, ha espressamente indicato che “un vero peggioramento della frequenza delle cefalee (a parte un

breve periodo nel 2007) in questi ultimi anni non vi è stato”, aggiungendo che

“da quando la paziente lavora al 50% la frequenza delle crisi di cefalea è

rimasta all’incirca stabile” (doc. 122-1).

Questo

Tribunale non ritiene convincente la valutazione espressa dal dr. __________ a

proposito dell’inesistenza di un peggioramento delle crisi di cefalea

dell’assicurata.

Al

riguardo il TCA sottolinea innanzitutto che, nel suo referto peritale del 16

dicembre 2008, il dr. __________ ha rilevato che “la paziente stessa riferisce

che non vi è stato un chiaro peggioramento nella frequenza delle sue cefalee

negli ultimi anni, eccetto il periodo durante e per circa un paio di mesi dopo

la degenza alla Clinica universitaria di __________, in quel periodo vi è stata

una incapacità lavorativa al 100%” (doc. 109-12).

Ora queste

considerazioni del perito neurologo contrastano con quanto affermato

dall’assicurata stessa in uno scritto del 18 giugno 2008 indirizzato all’UAI,

nel quale l’interessata ha messo in evidenza l’insorgenza di un peggioramento

delle sue condizioni di salute già a partire dalla primavera del 2006. Ella ha

infatti esplicitamente indicato che “il mio peggioramento è già stato in

primavera 2006 e ho passato un’estate molto brutta perché stavo sempre male e

in più sempre nel 2006, dicembre, ho dovuto persino andare in ospedale perché

le crisi non passavano più ed ero sfinita dal dolore” (cfr. doc. 96-1 = doc. C1

riprodotto per esteso al consid. 2.6.).

Inoltre,

il TCA rileva che, come già indicato peraltro nella sentenza 32.2007.186 del 26

maggio 2008, cresciuta in giudicato, l’insorgenza di un peggioramento delle condizioni

di salute dell’interessata posteriormente al mese di giugno 2006 è già stata

ammessa sia dal dr. __________, autore della precedente perizia neurologica

eseguita nell’ambito della perizia pluridisciplinare SAM, sia dal dr. __________

del SMR (cfr. doc. 94-14 e 94/16-17).

Il dr. __________

del SMR, infatti, nelle sue annotazioni del 17 dicembre 2007, dopo avere

visionato i rapporti del 22 e del 30 novembre 2007 del dr. __________ e del dr.

__________ e avere contattato il neurologo curante, ha concluso che “in

considerazione dell’evoluzione negativa posso confermare un impedimento

Considerandi

funzionale aumentato, peggioramento databile con il 5 luglio 2007, inizio

accertamenti a __________ con seguente modifica del trattamento in atto” (doc.

82-1).

Il dr. __________,

dal canto suo, nel suo scritto del 14 aprile 2008 in risposta ad una esplicita richiesta di precisazioni da parte di questo Tribunale, ha indicato

che dai dati anamnestici presenti sia nella sua perizia neurologica, sia nel

referto della clinica universitaria di __________, sia in quello del dr. __________,

“emerge in tutte e tre le valutazioni, pur con piccole divergenze,

un’evoluzione estremamente sfavorevole con frequenti cefalee e un consumo

notevole di analgesici” (doc. 89-5).

Il dr. __________

ha quindi concluso di “potere affermare che, rispetto a quanto da me

ricostruito con l’anamnesi del giugno 2006, il successivo decorso è stato

caratterizzato da un peggioramento della sintomatologia” (doc. 89-5).

A

giustificazione di questa conclusione, il dr. __________ ha indicato che vi è

stato, come indicato dai medici della clinica di __________, un massiccio

aumento del consumo di un medicamento specifico per emicrania

(passato da circa 10 assunzioni mensili ad un’assunzione praticamente

giornaliera), ciò che lascia presupporre che anche le crisi di cefalea

siano divenute, nel corso del 2007, giornaliere.

Il dr. __________ ha

quindi ritenuto che “sulla base di questi dati si deve

ritenere che il peggioramento, probabilmente già in fase di lenta evoluzione

nella seconda metà del 2006, abbia avuto un’accelerazione dopo il febbraio 2007”, concludendo che “ci si può immaginare un’evoluzione graduale che potrebbe aver portato a una

situazione tale da determinare un’inabilità lavorativa di almeno il 50% a

partire dalla primavera 2007 ma questo non è meglio precisabile” (doc. 89-6).

Queste considerazioni del

dr. __________, sono, del resto, avvalorate da quanto indicato dal dr. __________

nel suo rapporto medico del 7 febbraio 2007 (nel quale lo specialista in

neurologia ha indicato che l’assicurata presenta ricorrenti crisi di cefalea, 2-3

volte alla settimana, “con elementi che suggeriscono una forma di transizione

verso un cluster headache”, cfr. doc. 66/16-17), dal dr. __________ nel suo referto

del 15 marzo 2007 (nel quale il medico ha indicato che “dalla visita del 14

marzo 2007 risulta che la paziente ha praticamente degli attacchi di cefalea

importanti della durata di 2-3 giorni almeno una volta a settimana che la

costringono a prendere 2-4 pastiglie di Imigran con un’attenuazione dei dolori

nessuna risoluzione completa”, cfr. doc. 62-3) e dai medici della Clinica

universitaria di __________ del 16 ottobre 2007 (nel quale gli specialisti

hanno indicato che l’assicurata necessita di 1-3 iniezioni di Imigran alla

settimana e di 2-3 spray di Imigran al giorno, cfr. doc. 74-4).

Alla luce

delle considerazioni del dr. __________, il TCA non può quindi condividere

quanto riportato dal dr. __________ nello scritto del 10 giugno 2009, laddove il

perito ha indicato che il dr. __________, nel suo referto peritale per il SAM,

“non descrive una frequenza diversa delle crisi di cefalea da quelle descritte

prima e dopo di lui, ma valuta in maniera diversa l’impatto che la cefalea ha a

livello professionale” (doc. 122-1).

Come

visto, infatti, nel suo scritto del 14 aprile 2008, il dr. __________ ha

espressamente riconosciuto che vi è stato un peggioramento delle crisi di

cefalea dell’assicurata, con un’evoluzione graduale probabilmente già a

partire dalla seconda metà del 2006 (cfr. doc. 89-6).

Infine e

soprattutto, il TCA rileva che, nonostante il dr. __________, nel suo scritto

del 10 giugno 2009, abbia espressamente escluso che vi sia stato un

peggioramento delle crisi di cefalea dell’interessata negli ultimi anni (cfr.

doc. 122), il perito stesso ha tuttavia ammesso la presenza di un’incapacità

lavorativa del 50% a partire dalla primavera del 2006, indicando espressamente

che “questa frequenza delle cefalee riferite a mio avviso giustifica un’incapacità

lavorativa del 50% già fin dal 1.3.2006” (doc. 122-1, sottolineatura

della redattrice).

Non a

caso il dr. __________ del SMR, del resto, nelle sue annotazioni del 29 gennaio

2009, alla luce delle numerose crisi di emicrania piuttosto intense riscontrate

dal dr. __________ in sede peritale, ha concluso che “lo stesso neurologo

incaricato dall’UAI dr. __________ esprime comunque un peggioramento dello

stato di salute” (doc. 112-1).

Lo stesso

dr. __________, del resto, nel suo referto peritale del 16 dicembre 2008, ha indicato la presenza “di una frequenza media di circa 3-4 giorni di emicrania alla

settimana” e “in più vi sono da 1-3 crisi di cefalea a grappolo alla settimana”,

ammettendo che “si tratta di una frequenza riferita di crisi comunque

lievemente superiore a quella riportata dal dr. med. __________ nel 2006” (cfr. doc. 109-12).

Alla luce

di quanto appena esposto, questo Tribunale ribadisce che - come già stabilito

dal TCA nella precedente sentenza 32.2007.186 del 26 maggio 2008, cresciuta in

giudicato (riguardo agli effetti di una sentenza di rinvio, cfr. consid. 2.2) -

effettivamente le condizioni di salute dell’assicurata sono progressivamente peggiorate a partire dalla primavera

del 2006.

Tale peggioramento delle condizioni di salute, che ha portato l’inabilità

lavorativa dell’interessata al 50%, a mente del TCA, applicando il criterio

della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; DTF 121 V 208 consid. 6a;

DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag.

263ss RAMI 1994 pag. 210/211), deve essere fatto risalire al mese di

settembre 2006, visto che, come sopra esposto, il dr. __________ ha

espressamente riconosciuto che il peggioramento dello stato di salute

dell’interessata era in evoluzione a partire dalla seconda metà del 2006 (cfr.

doc. 89-6).

L’assicurata

stessa, nello scritto del 18 giugno 2008, ha peraltro indicato che “non è vero che sono peggiorata solo nel 2007 perché già nella primavera 2006 le mie crisi

erano aumentate ma non sono stata presa sul serio. Ho passato un’estate

orribile, sfinita dal male” (cfr. doc. C1).

Per il

periodo precedente (ossia dal momento della presentazione della seconda domanda

di prestazioni, nel gennaio 2005), per contro, l’assicurata è da ritenere

inabile al lavoro al 30%, conformemente a quanto valutato dai medici del SAM, come

del resto già stabilito nella STCA 32.2007.186 del 26 maggio 2008, cresciuta in

giudicato.

In queste

condizioni, questo Tribunale, constatato che l’assicurata presenta una capacità

lavorativa residua del 50% nella sua precedente attività, nella quale è in

grado di conseguire, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un

reddito corrispondente al 50% del reddito realizzabile senza il danno alla

salute (100%), ritiene che l’incapacità lucrativa della ricorrente ammonta al

50% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF

9C_776/2007 del 14 agosto 2008; STF 9C_559/2009 del 18 dicembre 2009),

percentuale che le dà diritto ad una mezza rendita di invalidità.

Va qui

rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al

massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,

presenta un grado di invalidità del 30%.

Alla

medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17

marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione; in

una sentenza 9C_444/2009 del 16 settembre 2009, nella quale il TF, confermando

la precedente sentenza 32.2008.73 del 23 aprile 2009 del TCA, ha confermato il

diritto ad una mezza rendita di invalidità per un assicurato, abile al lavoro

al 50% sia nella sua attività, sia in altre; in una sentenza 9C_559/2009 del 18

dicembre 2009 per un’assicurata inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

Pertanto,

considerata l’inabilità lavorativa del 30% attestata dal dr. __________ e vista

l’inabilità lavorativa del 50% a partire dal mese di settembre 2006, l'anno di carenza (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI),

applicando una media retrospettiva, è terminato nel mese di febbraio 2007

(l'assicurata avendo raggiunto la percentuale media di incapacità lavorativa

del 40% alla fine di febbraio 2007, ossia dopo 6 mesi al 30% da marzo 2006 ad agosto

2006.

e 6 mesi al 50% da settembre 2006 [data dell'esacerbazione della patologia

neurologica] a febbraio 2007) (cfr. STF I 472/06 del 21 agosto 2007 con la

quale l’Alta Corte ha confermato la STCA 32.2005.121 dell’11 aprile 2006).

Inoltre, conformemente

all’art. 88a cpv. 2 OAI, il peggioramento del grado di inabilità (dal 30% al

50%) può essere considerato, a livello di prestazione, unicamente a partire dal

1° giugno 2007 (cfr., al riguardo, STF I 472/06 del 21 agosto 2007 con la quale

l’Alta Corte ha confermato la STCA 32.2005.121 dell’11 aprile 2006).

La decisione impugnata va dunque modificata nel

senso che l’assicurata ha diritto ad un quarto di rendita dal 1° marzo 2007 al

31.

maggio 2007 e ad una mezza rendita di invalidità dal 1° giugno 2007 in poi.

2.9

Parzialmente

vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un

sindacato, ha diritto ad un’indennità per ripetibili ridotta (art. 61

lett. g LPGA).

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di

complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 150.-- a carico dell’Ufficio AI e di

fr. 50.-- che andrebbero posti a carico della ricorrente, la quale ha

protestato spese e ripetibili (cfr. doc. I).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto

in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di

ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento

delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui

necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con

riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed., art. 13 della Legge sul patrocinio

d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag); Müller,

Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).

Nel caso

in esame, l’assicurata si trova nel bisogno visto che, come emerge dagli atti,

ella percepisce della prestazioni da parte della pubblica assistenza (cfr. doc.

VIII e doc. C1).

La

ricorrente è quindi per il momento esonerata dal pagamento delle spese

processuali (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007), riservato l'eventuale

obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse

più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003,

ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella

procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella

causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U

234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.

6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La decisione del 14

settembre 2009 impugnata è annullata.

§§ L'assicurata ha diritto ad un quarto di

rendita di invalidità dal 1° marzo 2007 al 31 maggio 2007 e una mezza rendita

di invalidità dal 1° giugno 2007 in poi.

2. Le spese

per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 150.-- a carico dell’Ufficio

AI e di fr. 50.-- a carico di RI 1. A seguito della concessione all’assicurata

dell’esonero dal pagamento delle spese di giustizia, queste ultime sono per il

momento assunte dallo Stato.

L’UAI

verserà all’assicurata fr. 400.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili

parziali.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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