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Decisione

32.2009.185

Assicurato con attività lucrativa indipendente. Calcolo dell'invalidità secondo il metodo straordinario

25 febbraio 2010Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i redditi lordi per il calcolo del grado d’invalidità, la scrivente Corte aveva

concluso:

"

Inoltre – qui sta il punto decisivo

-, non si vede il motivo per cui con la risposta di causa è fatto riferimento

al metodo ordinario. Infatti, se nella decisione contestata l’Ufficio AI ha

rettamente optato per il metodo straordinario, significa che ha ritenuto i

redditi non sufficientemente attendibili (cfr. consid. 2.6.2 della citata

STCA).

Dando seguito al rinvio, con rapporto 15 ottobre 2008 l’ispettore AI

ha proceduto al seguente calcolo del grado d’invalidità, ripreso nella

decisione contestata:

" (...)

In relazione ai disposti di cui a sentenza 04.04.2008

del TCA ed a mandato interno del 29-9.2008, fermo restando dal profilo

valetudinario una situazione invariata, si completa il rapporto ispettorato del

12.05.2006 con un quadro che rispecchia la valutazione del grado Al secondo il

metodo straordinario, in base alla tabella TA7.

TA7

Mansioni

Valutaz. senza Invalidità

Valutaz. con

Invalidità

Importo

In Fr.

Reddito

esigibile

senza inv.

Reddito

esigibile

con inv.

22.3

Attività al

domicilio

10 %

05 %

72'240.-

7'224.-

3'612.-

21.3

Attività

esterna

90 %

40 %

75'576.-

68'018.-

30'230.-

Totali

100 %

45 %

75'242.-

33'842.-

Per la parte di attività a

domicilio si è applicata la cifra 22.3 (capitolo segretariato e lavori di cancelleria), mentre che per il lavoro esterno,

quindi la quota-parte più importante e qualificata dell'attività, si è fatto riferimento al punto

21.3 (contabilità). Il livello di qualificazione 3 riconosce

competenze professionali specialistiche.

Il Grado d'invalidità risulta quindi il seguente:

Reddito esigibile senza invalidità: Fr.

75'242.--

Reddito esigibile con invalidità: Fr.

33'842.--

Perdita economica Fr.

41'400.--

Grado d'invalidità: 55

% arr." (doc. AI 51-1)

Va

in primo luogo detto che, come nella precedente decisione, l’Ufficio AI ha rettamente

proceduto alla ripartizione delle mansioni componenti l’attività indipendente

dell’assicurato. A seguito del rinvio, l’amministrazione ha giustamente determinato

il guadagno di ogni mansione facendo riferimento ai salari valevoli nel corrispondente

ramo economico, ottenendo così un reddito d'invalido e uno di persona non

invalida per poi procedere al raffronto dei redditi. In questo modo, la

presa in considerazione dei redditi statistici per ogni mansione componente

l’attività lucrativa indipendente dell’assicurato, tenendo conto dei “salari di

riferimento del ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi

amministrativa (cfr. consid. 2.7; cfr. anche DTF 128 V 33 consid. 4c).

Va

comunque rilevato che l’Ufficio AI nel determinare il “reddito esigibile con invalidità”

non si è basato sull’incapacità al lavoro di ogni singola mansione, ma sul “grado

d’invalidità” ritenuto nell'ambito della precedente decisione. Tuttavia, come

verrà esposto nel prosieguo, ciò non comporta alcuna modifica dell’esito della

vertenza.

Il

calcolo corretto è il seguente (cfr. al riguardo STCA 6 luglio 2009 inc.

32.2008.226):

TA7

Mansioni

Ponderazione

senza danno

alla salute

Incapacità

al lavoro

mansioni

Importo

In Fr.

Reddito

esigibile

senza inv.

Reddito

esigibile

con inv.

22.3

Attività al

domicilio

10 %

50 %

72'240.-

7'224.-

3'612.-

21.3

Attività

esterna

90 %

55 %

75'576.-

68'018.-

30’681.-

Totali

100 %

75'242.-

34’293.-

Di

conseguenza, il grado d’invalidità è del 54% (75'242 – 34'293 x 100 : 75'242).

Da

ultimo va evidenziato che le censure sollevate dell’insorgente riguardanti la rappresentatività

dei suoi redditi aziendali (in particolare per quanto concerne l’apporto della

moglie nel conseguimento del reddito) non sono pertinenti, come pure il

richiamo degli atti fiscali. Va infatti ricordato che a motivo della non affidabilità

dei dati contabili del ricorrente, l’Ufficio AI ha giustamente optato per

l’applicazione del metodo straordinario (cfr. consid. 2.6).

Visto quanto sopra, dal 1° aprile 2006 l’assicurato ha diritto ad

una mezza rendita d’invalidità. Dal 1° ottobre 2008 (compimento del 65° anno di

età), la prestazione è commutata in una rendita di vecchiaia (cfr. art. 21

LAVS, cfr. in particolare sul calcolo l’art. 33bis cpv. 1 LAVS).

Ne

consegue la conferma della decisione contestata, mentre il ricorso va respinto.

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’insorgente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese di fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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