32.2009.185
Assicurato con attività lucrativa indipendente. Calcolo dell'invalidità secondo il metodo straordinario
25 febbraio 2010Italiano19 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2009.185
Data decisione, Autorità:
25.02.2010, TCA
Titolo:
Assicurato con attività lucrativa indipendente. Calcolo dell'invalidità secondo il metodo straordinario
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO STRAORDINARIO
art. 6 LPGA
art. 7 LPGA
art. 27 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.185
BS/lb
Lugano
25 febbraio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 settembre 2009
emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nato il 28 settembre __________, professionalmente attivo quale consulente
indipendente, nel mese di ottobre 2005 ha presentato una domanda di prestazioni
AI per adulti (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia reumatologica a cura
del dr. __________ ed una valutazione psichiatrica da parte della dr.ssa __________
del SMR (Servizio medico regionale dell’AI), con decisione 14 maggio 2007, preavvisata
il 30 agosto 2006, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una mezza
rendita d’invalidità (grado del 55%) dal 1° agosto 2005, aumentata a rendita
intera dal 1° dicembre 2005 e nuovamente ridotta a metà rendita (grado del 55%)
dal 1° aprile 2006 (il grado d’invalidità del 55%, determinato secondo il
cosiddetto metodo straordinario, corrisponde alla somma degli impedimenti delle
mansioni componenti la professione di consulente indipendente che l’assicurato,
nonostante il danno alla salute, continua a svolgere in misura parziale, vale a
dire: impedimento del 5% relativo alla mansione “attività domicilio” [svolta
nella misura del 10% dell’attività lucrativa complessiva] e dell’impedimento
del 50% riguardante “attività esterne” [svolte in ragione del restante 90%]).
1.2. Adito
dall’assicurato, con sentenza 4 aprile 2008 il TCA ha parzialmente accolto il
ricorso. Annullata la decisione 14 maggio 2007 per quanto concerneva il diritto
alla rendita dal 1° aprile 2006, questa Corte ha rinviato gli atti all’Ufficio
AI affinché, mediante la corretta applicazione del metodo straordinario, determinasse
nuovamente il grado d’invalidità (inc. 32.2007.220).
1.3. Dopo
aver proceduto al richiesto accertamento economico, con decisione 16 settembre
2009 (preavvisata il 22 ottobre 2008) l’Ufficio AI ha confermato il diritto
alla mezza rendita dal 1° agosto 2005, aumentata a rendita intera dal 1° dicembre
2005, ridotta a metà rendita dal 1° aprile 2006.
1.4. Con
il presente ricorso l’assicurato, rappresentato dall’avv. RI 1, ha chiesto di
essere posto al beneficio di una rendita intera, con un grado d’invalidità del
70%, dal 1° aprile 2006. Sostenendo un peggioramento delle condizioni di
salute, l’insorgente contesta la modalità di calcolo del grado d’invalidità.
Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.5. Con
la risposta di causa, l’amministrazione ha invece postulato la reiezione del
ricorso, confermando l’accertamento economico ed il calcolo del grado
d’incapacità al guadagno.
considerato in
diritto
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).
Nel
merito
2.2. Come
nella precedente vertenza, oggetto del contendere è sapere se il ricorrente, a
far da tempo dal 1° aprile 2006, ha diritto ad una prestazione maggiore della
mezza rendita d’invalidità determinata con la decisione contestata. Pacifico è
invece il diritto ad una mezza rendita dal 1° agosto 2005 ed ad una rendita
intera dal 1° dicembre 2005 al 31 marzo 2006.
2.3. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge
federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (5a revisione del-l’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del
diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza
occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 p. 446 seg. con riferimento a
DTF 130 V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme
sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di
fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008
al 29 luglio 2009, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente
il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215
consid. 3.1.1 p. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme (STF
9C_443/2009 del 19 agosto 2009).
Va
qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale
le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La
giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità
(STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art.
28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa
graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio
2008.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.5. Nel
caso in esame, in primo luogo l’insorgente sostiene un peggioramento del suo
stato di salute, allegando un certificato del suo medico curante.
Come
rettamente evidenziato dall’amministrazione nella risposta di causa, con
sentenza 4 aprile 2008 questa Corte aveva confermato la valutazione
medico-teorica dell’incapacità lavorativa alla base della decisione 14 maggio
2007. L’incapacità al lavoro del 50% nella propria ed in attività adeguate
risultava dalla perizia 30 ottobre 2006 del reumatologo dr. __________ e dal
rapporto 20 dicembre 2006 del SMR riguardo all’aspetto psichiatrico.
Nel
confermare in particolare la perizia reumatologica, il TCA aveva in particolare
evidenziato:
"
Né la stessa può essere
sconfessata dai rapporti 19 gennaio 2007 e 8 giugno 2007 del medico curante del
ricorrente (doc. AI 34-5, doc. A4) in quanto, oltre ad essere scarni, riportano
le note diagnosi senza tuttavia spiegare perché l’inabilità lavorativa,
nonostante il citato intervento chirurgico, è da valutare al 67% rispettivamente
al 70%. Il dr. __________ non ha inoltre evidenziato un peggioramento delle
condizioni di salute del suo paziente successivamente alla perizia 30 ottobre
2006 del dr. __________. Del resto, come detto poc‘anzi, il perito aveva pronosticato
una persistenza della sintomatologia ma non un possibile peggioramento“ (cfr.
consid.2.5.1 della STCA 4 aprile 2008).
Allegato
al ricorso, l’insorgente ha prodotto un certificato medico del dr. __________
datato 9 ottobre 2009 dal seguente tenore:
" (...) Certifico che il paziente sopraccitato è stato
operato in settembre 2005 dal Professor __________ a causa di una
radicoloneuropatia L5 e parzialmente S1 sinistra, in presenza di una stenosi
recessuale e foraminele e di un bulging discale calcifico L5/S1 intra- ed
extraforaminale sinistro.
Egli soffre pure da anni di un Morbo di Pagget che
aveva importanti dolori al rachide in toto e che comportano limitazioni
funzionali considerevoli.
Malgrado l'intervento operatorio, dopo un leggero
miglioramento transitorio, egli ha continuato ad accusare forti dolori lombari
che, associati ai dolori dovuti al Morbo di Pagget, lo hanno reso sempre
inabile al lavoro al 70% della data dell'intervento a tuttora." (doc. A3)
Orbene,
il succitato certificato – che ripropone lo stesso tenore di quelli già prodotti
nella precedente vertenza – non è sufficiente per rendere verosimile una
modifica delle condizioni di salute dell’insorgente. Oggi come allora, il dr. __________,
riportando le note diagnosi, non evidenzia, tantomeno motiva, un peggioramento
delle condizioni di salute del suo paziente rispetto alla perizia 30 ottobre
2006 del dr. __________.
Vero
che la perizia reumatologica risale ad oltre tre anni fa, ma è altrettanto vero
che l’assicurato non ha dimostrato, o per lo meno reso verosimile, un peggioramento
dello suo stato di salute essendo in tal senso i certificati del suo medico
curante insufficienti. Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal
principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo
principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.
1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di
collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑
ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto
riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V
264 consid. 3b con riferimenti).
In
queste circostanze, dunque, la situazione dal profilo medico è rimasta immutata
e va di conseguenza confermata un’inabilità lavorativa del 50% in ogni tipo di
attività.
2.6. Va poi ricordato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti
un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo
straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente
preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;
p. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e
3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105
V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p.
456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 p. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza
del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i
quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122
consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo
consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente
sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale
raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli
effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario;
Pratique VSI 1998 p. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74
p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata
limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia
forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique
VSI 1998 p. 123 consid. 1a).
Se
si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato
ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo
cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in
base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2;
VSI 1998 p. 122 consid. 1a e p. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA I
543/03 del 27 agosto 2004 e I 540/02 del 12 maggio 2004).
Secondo
giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone
con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno
dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in
maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001 consid. 2b; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, p. 205).
Nel
caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello
conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che
riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi
fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione
congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni
sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di
conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei
mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996
p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.7. La circolare
sull’invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per
l'invalidità (CIGI),
alla cifra marginale 3112, stabilisce che l'invalidità di una persona che esercita
un'attività lucrativa va sempre calcolata, nei limiti del possibile, con il metodo
generale del confronto dei redditi. Se non è possibile un accertamento diretto
affidabile dei due redditi – p. es. a causa della situazione economica – il grado
d'invalidità è determinato secondo il metodo straordinario (Pratique VSI 1998
p. 121 e p. 255; RCC 1980 p. 318, 1979 p. 228). Nella pratica questo metodo si
applica spesso ai lavoratori indipendenti.
La
successiva cifra marginale 3113 CIGI dispone che in primo luogo si procede ad
un confronto delle attività, cioè si accerta quali attività e in che
misura potrebbe esercitarle la persona assicurata con e senza danno alla
salute. Occorre inoltre sempre verificare in che misura possono essere ridotte
le perdite di guadagno cercando nell'ambito delle precedenti attività
occupazioni più adeguate all'infermità.
In
seguito si effettua la valutazione del guadagno applicando per ogni attività il
salario di riferimento valevole nel ramo. Si ottengono così un reddito
d'invalido e uno di persona non invalida per poi procedere al raffronto dei
redditi (cifra 3114 CIGI).
La
cifra 3115 CIGI stabilisce poi che in base alla valutazione del guadagno delle
attività che possono essere esercitate con e senza danno alla salute il metodo
di calcolo straordinario può essere considerato un raffronto dei redditi
preceduto da un confronto delle attività (RCC 1979 p. 230).
2.8. Nella
fattispecie concreta, occorre ricordare che nella precedente sentenza questo
TCA aveva rinviato gli atti all’Ufficio AI per la corretta applicazione del metodo
straordinario. Dopo aver rilevato come non potevano essere presi in considerazione
Fatti
i redditi lordi per il calcolo del grado d’invalidità, la scrivente Corte aveva
concluso:
"
Inoltre – qui sta il punto decisivo
-, non si vede il motivo per cui con la risposta di causa è fatto riferimento
al metodo ordinario. Infatti, se nella decisione contestata l’Ufficio AI ha
rettamente optato per il metodo straordinario, significa che ha ritenuto i
redditi non sufficientemente attendibili (cfr. consid. 2.6.2 della citata
STCA).
Dando seguito al rinvio, con rapporto 15 ottobre 2008 l’ispettore AI
ha proceduto al seguente calcolo del grado d’invalidità, ripreso nella
decisione contestata:
" (...)
In relazione ai disposti di cui a sentenza 04.04.2008
del TCA ed a mandato interno del 29-9.2008, fermo restando dal profilo
valetudinario una situazione invariata, si completa il rapporto ispettorato del
12.05.2006 con un quadro che rispecchia la valutazione del grado Al secondo il
metodo straordinario, in base alla tabella TA7.
TA7
Mansioni
Valutaz. senza Invalidità
Valutaz. con
Invalidità
Importo
In Fr.
Reddito
esigibile
senza inv.
Reddito
esigibile
con inv.
22.3
Attività al
domicilio
10 %
05 %
72'240.-
7'224.-
3'612.-
21.3
Attività
esterna
90 %
40 %
75'576.-
68'018.-
30'230.-
Totali
100 %
45 %
75'242.-
33'842.-
Per la parte di attività a
domicilio si è applicata la cifra 22.3 (capitolo segretariato e lavori di cancelleria), mentre che per il lavoro esterno,
quindi la quota-parte più importante e qualificata dell'attività, si è fatto riferimento al punto
21.3 (contabilità). Il livello di qualificazione 3 riconosce
competenze professionali specialistiche.
Il Grado d'invalidità risulta quindi il seguente:
Reddito esigibile senza invalidità: Fr.
75'242.--
Reddito esigibile con invalidità: Fr.
33'842.--
Perdita economica Fr.
41'400.--
Grado d'invalidità: 55
% arr." (doc. AI 51-1)
Va
in primo luogo detto che, come nella precedente decisione, l’Ufficio AI ha rettamente
proceduto alla ripartizione delle mansioni componenti l’attività indipendente
dell’assicurato. A seguito del rinvio, l’amministrazione ha giustamente determinato
il guadagno di ogni mansione facendo riferimento ai salari valevoli nel corrispondente
ramo economico, ottenendo così un reddito d'invalido e uno di persona non
invalida per poi procedere al raffronto dei redditi. In questo modo, la
presa in considerazione dei redditi statistici per ogni mansione componente
l’attività lucrativa indipendente dell’assicurato, tenendo conto dei “salari di
riferimento del ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi
amministrativa (cfr. consid. 2.7; cfr. anche DTF 128 V 33 consid. 4c).
Va
comunque rilevato che l’Ufficio AI nel determinare il “reddito esigibile con invalidità”
non si è basato sull’incapacità al lavoro di ogni singola mansione, ma sul “grado
d’invalidità” ritenuto nell'ambito della precedente decisione. Tuttavia, come
verrà esposto nel prosieguo, ciò non comporta alcuna modifica dell’esito della
vertenza.
Il
calcolo corretto è il seguente (cfr. al riguardo STCA 6 luglio 2009 inc.
32.2008.226):
TA7
Mansioni
Ponderazione
senza danno
alla salute
Incapacità
al lavoro
mansioni
Importo
In Fr.
Reddito
esigibile
senza inv.
Reddito
esigibile
con inv.
22.3
Attività al
domicilio
10 %
50 %
72'240.-
7'224.-
3'612.-
21.3
Attività
esterna
90 %
55 %
75'576.-
68'018.-
30’681.-
Totali
100 %
75'242.-
34’293.-
Di
conseguenza, il grado d’invalidità è del 54% (75'242 – 34'293 x 100 : 75'242).
Da
ultimo va evidenziato che le censure sollevate dell’insorgente riguardanti la rappresentatività
dei suoi redditi aziendali (in particolare per quanto concerne l’apporto della
moglie nel conseguimento del reddito) non sono pertinenti, come pure il
richiamo degli atti fiscali. Va infatti ricordato che a motivo della non affidabilità
dei dati contabili del ricorrente, l’Ufficio AI ha giustamente optato per
l’applicazione del metodo straordinario (cfr. consid. 2.6).
Visto quanto sopra, dal 1° aprile 2006 l’assicurato ha diritto ad
una mezza rendita d’invalidità. Dal 1° ottobre 2008 (compimento del 65° anno di
età), la prestazione è commutata in una rendita di vecchiaia (cfr. art. 21
LAVS, cfr. in particolare sul calcolo l’art. 33bis cpv. 1 LAVS).
Ne
consegue la conferma della decisione contestata, mentre il ricorso va respinto.
2.9. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’insorgente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese di fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
Raffaele
Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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