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Decisione

32.2009.188

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 marzo 2010Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.

29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.6. Nel

caso in esame, occorre innanzitutto evidenziare che l’assicurato presenta un

danno alla salute esclusivamente di natura infortunistica, vale a dire i

postumi dell’infortunio professionale (luglio 2005) alla mano destra.

Per

quanto riguarda la sindrome lombo radicolare, esistente dal 1991, nella nota 11

agosto 2008 il dr. Lurati del SMR (Servizio medico regionale dell’AI) ha evidenziato

come tale sindrome “non appare di grande limitazione nella scelta delle

attività possibili, che sono date dal danno alla mano destra (dal 1991

l’assicurato ha sempre lavorato fino all’incidente del luglio 2005”) (doc.

AI 74-1). Non vi è quindi da ritenere che la citata sindrome sia invalidante.

Dal

punto di vista psichiatrico non vi è alcuna limitazione dell’abilità

lavorativa. Al riguardo nel certificato 9 ottobre 2008 lo specialista in

psichiatria e psicoterapia dr. Daguet aveva confermato che l’assicurato “da

un punto di vista strettamente medico-psichiatrico, che le sue condizioni sono

migliorate al punto che appare ragionevolmente proponibile un’attività lavorativa

confacente alla sue menomazioni fisiche” (doc. AI 80-1). Dagli atti non

risulta che vi sia stato un peggioramento delle condizioni extra-somatiche, né

d’altronde l’insorgente ha sostenuto un’incapacità lavorativa psichiatrica.

2.7. In

merito all’esigibilità lavorativa in attività adeguate, dovuta alle affezioni

infortunistiche, con la citata sentenza del 28 ottobre 2009 (inc. 35.2009.62) questa

Corte aveva concluso:

"

sul mercato generale del lavoro

esistono delle attività, essenzialmente di sorveglianza, di verifica e di

controllo, che Alan Valsecchi, nonostante i disturbi che interessano

l’estremità superiore destra, sarebbe ancora in grado di esercitare a tempo

pieno e con un rendimento completo (cfr. consid. 2.8).

Il

TCA aveva fondato il suo giudizio sulle risultanze mediche espletate

dall’assicuratore LAINF, in particolare sul rapporto inerente la visita di

chiusura 14 luglio 2008 del dr. Capeder (specialista in chirurgia) il quale, a

sua volta, aveva ritenuto che l’assicurato poteva svolgere sull’arco

dell’intera giornata e con un rendimento normale un’attività confacente che non

sia di turnista dovendo fare una pausa a mezzogiorno di un’ora; poteva, utilizzando

ambedue le mani, alzare e maneggiare oggetti fino a 10 kg. Lo specialista aveva

inoltre rilevato che da evitare erano tutte quelle mansioni che richiedevano

una buona agilità di entrambe le mani e un’alta precisione dei movimenti di

tutte le dita e che l’assicurato poteva guidare normalmente i veicoli della

categoria B (cfr. atti LAINF, doc. AI 86-5). Tale valutazione, fatta propria

dall’INSAI nella decisione su opposizione 28 aprile 2008, era stata avallata

dal dr. Meier, specialista in chirurgia ortopedica attivo presso la Divisione

di medicina assicurativa di__________Per la determinazione dell’incapacità al

guadagno, l’Ufficio AI ha fatto riferimento al calcolo operato

dall’assicuratore LAINF nella decisione su opposizione 28 ottobre 2008.

Quale

reddito da valido, rimasto incontestato, l’amministrazione aveva preso

in considerazione un importo di fr. 81'410.

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Ritornando

al caso in esame, l’Ufficio AI ha tenuto conto di un reddito da invalido di fr.

53’0267.-- come stabilito dall’assicuratore LAINF. Al riguardo, nella STCA 28

ottobre 2009 questa Corte aveva tuttavia evidenziato:

"

Per quanto concerne l’aspetto

economico, l'amministrazione ha quantificato il reddito da invalido operando una media tra il reddito statistico

Considerandi

relativo al livello di qualifica 3 e quello relativo al livello di qualifica 4,

risultanti dalla tabella TA1 (doc. 168, p. 5: “Dai dati raccolti dal competente

Ufficio federale di statistica risulta che nel 2006, per 41.7 ore la settimana

così come insegna la giurisprudenza, un dipendente chiamato a svolgere lavori

leggeri e non qualificati percepiva mediamente un salario complessivo di fr.

59'197.32 (TA1 profilo 4) mentre un dipendente a beneficio di conoscenze professionali

guadagnava mediamente fr. 70'156 (TA1 profilo 3). Tenuto conto dell’evoluzione

nominale dei salari dell’1.4% per il 2007 e dell’1.9% per il 2008 si giunge ad

un ammontare di fr. 60'144.48 risp. di fr. 61'287.22 per il profilo 4 e a fr.

71'278.58 risp. fr. 72'632.87 per il profilo 3.”).

Al riguardo, questa Corte constata che, in

un giudizio I 395/04 del 26 gennaio 2006, riguardante un assicurato che aveva

portato a termine una formazione quale meccanico per macchine utensili e che,

durante il periodo in cui ha lavorato, si era perfezionato seguendo diversi

corsi, il TFA ha applicato il livello di qualifica 4, anziché il livello

3.

ritenuto dall’autorità di prima istanza, al fine della determinazione del

reddito da invalido.

L’Alta Corte ha deciso in questo stesso

senso, ad esempio, nella sentenza 9C_486/2009 del 17 agosto 2009, in quella I

694/03 del 22 settembre 2004, come pure in quella U 17/00 del 9 luglio 2001,

tutte concernenti degli assicurati di professione meccanico che, a causa dei postumi

di un infortunio, erano stati costretti ad abbandonare la loro originaria

attività lavorativa.

Sulla scorta dei citati precedenti

giurisprudenziali, e in considerazione che, sebbene ancora sufficientemente ampio, il mercato del lavoro che si

apre all’insorgente è comunque significativamente ristretto a causa delle note

limitazioni funzionali derivanti dal danno alla mano dominante, questo

Tribunale ritiene che il reddito da invalido debba essere determinato in

applicazione della tabella TA1, valore totale, livello di qualifica 4. (sottolineatura

del redattore; cfr. consid. 2.9 p. 15).

Applicando

le citate tabelle TA1 (livello di qualifica 4), il TCA aveva poi evidenziato

"

In base alla tabella

appena citata, RI 1, nel 2006, avrebbe potuto realizzare, in media, un salario

mensile lordo pari a fr. 4'732.

Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr.

tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2008, p. 94), esso ammonta a

fr. 4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12).

Dopo adeguamento all'indice dei salari

nominali (cfr. la tabella relativa all’evoluzione dei salari nominali,

consultabile nel sito web dell’Ufficio federale di statistica), si ottiene, per

il 2008 (cfr., a quest’ultimo riguardo, la DTF 126 V 174 = RAMI 2002 U 467 p.

511ss.), un reddito annuo di fr. 61'328.42.

In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella già citata pronunzia 8C_971/2008 del 23 marzo 2009 consid. 4.2.6.2, il TF

ha ricordato che, a partire dalla DTF 126 V 75, la prassi ha ritenuto adeguate

delle riduzioni del 20/25%, trattandosi di assicurati che possono utilizzare la

loro mano dominante in maniera molto limitata, ad esempio quale mano

ausiliaria, precisato tuttavia che ciò non significa ancora che l’autorità di

prima istanza abusi del proprio potere di apprezzamento se applica una

decurtazione inferiore al 20%.

Nella concreta evenienza, l’amministrazione ha decurtato del 20% il reddito

statistico da invalido (doc. 168, p. 5).

Vista la giurisprudenza appena citata ed il

fatto che, oltre alla menomazione imputabile al danno infortunistico, non

entrano in linea di conto altri fattori di riduzione, il TCA non può che

ritenere appropriata la decurtazione decisa dall’Istituto assicuratore resistente (sottolineatura del redattore; cfr. consid. 2.9 pp. 15/16).

Di

conseguenza, dal raffronto tra il reddito da valido (fr. 81'410.--) e quello da

invalido (fr. 49'062.73 [80% di

fr. 61'328.42]) è risultato un grado d’invalidità del

39.

%, arrotondato al 40% secondo la giurisprudenza (DTF 130 V 121,

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41), ciò che dà diritto ad un quarto di

rendita.

2.9

Controverso

è inoltre il momento da cui far decorrere la riduzione della rendita,

rispettivamente quando fissare il miglioramento che ha reso esigibile lo svolgimento

di attività adeguate sostitutive.

Nell’annotazione

21.

ottobre 2008 il medico del SMR ha ritenuto proponibili attività sostitutive

dal giugno 2007, in quanto l’accertamento professionale presso il CFPAS di

Gerra Piano si era concluso nel maggio 2007 (doc. AI 84-1).

Per

contro, l’insorgente sostiene:

"

(...)

Infine il ricorrente fa valere che nella querelata

decisione l'Ufficio AI ha fissato in modo erroneo al 1. giugno 2007 il momento

a partire dal quale sarebbe stata da lui effettivamente esigibile l'esecuzione

di eventuali altre attività adeguate al suo stato di salute: in effetto, come

si evince dal rapporto di data 14 luglio 2008 del dott. Capeder, le condizioni

di salute del ricorrente possono essere considerate stabilizzate solo a partire

dalla metà del mese di luglio 2008, tant'è vero che in data 21 maggio 2008 egli

è stato ancora sottoposto a un intervento chirurgico alla mano destra ad opera

del dott. Fusetti, senza contare che nel periodo compreso tra il mese di

settembre 2007 e quello di aprile 2008 il ricorrente ha svolto gli accertamenti

professionali decisi dall'Ufficio AI stesso.

Ne deriva che, anche nella denegatissima ipotesi che

nel caso in esame esistano attività non prettamente manuali e adeguate alle sue

limitazioni fisiche, che il ricorrente potrebbe svolgere senza doversi dapprima

sottoporre a una riformazione professionale, il momento a far tempo dal quale

l'esercizio di tali professioni sarebbe stato da lui effettivamente esigibile

risale alla metà del mese di luglio 2008 e non alla fine del mese di maggio

2007.

(...)" (Doc. I)

Secondo

questa Corte alla tesi dell’insorgente non può essere data adesione. Se da un

lato nel periodo settembre 2007 – aprile 2008 egli aveva svolto gli accertamenti

professionali presso due diversi garage – ricevendo tra l’altro l’indennità

giornaliera di diritto (doc. AI 53-1) e la copertura dei costi di tale accertamento

(doc. AI 41-1 e 55-1) – ciò non vuole dire che non fosse esigibile lo

svolgimento di attività adeguate, esigibilità palesata al termine del periodo

trascorso presso il CFPAS (maggio 2007). Vero che nel maggio 2008 l’insorgente

è stato operato alla mano destra, ma è altrettanto vero che, eccetto il periodo

d’inabilità dovuto alla convalescenza, prima e dopo l’operazione poteva

svolgere un’attività adeguata.

Di

conseguenza, la riduzione della rendita al luglio 2007, tre mesi dopo il maggio

2007.

(art. 88 a cpv. 1 OAI, cfr. consid. 2.5), risulta essere corretta.

In

conclusione, l’assicurato ha diritto ad una rendita intera dal 1° luglio 2006,

ridotta ad un quarto dal 1° settembre 2007. In tal senso la decisione

contestata dev’essere riformata.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della presente vertenza, le spese per fr. 200.-- sono ripartite in ragione

di fr. 50.-- a carico dell’Ufficio AI e fr. 150.-- all’insorgente. A

quest’ultima l’amministrazione verserà un’indennità

per ripetibili (parziali) di fr. 1’000.--.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è parzialmente accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione 16 settembre 2009 è annullata.

§§ Alan Valsecchi ha diritto

ad una rendita intera dal 1° luglio 2006, ridotta ad un quarto dal 1° settembre

2007.

2.- Le spese di fr.

200.-- sono ripartite in ragione di fr. 50.-- a carico

dell’Ufficio AI e fr. 150.-- all’insorgente. L’amministrazione

verserà al ricorrente fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA

inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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