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Decisione

32.2009.189

Assicurato affetto da sindrome da apnee notturne. Nessuna incapacità lavorativa. Utilizzo dell'apparecchio C-PAP contro la sindrome da apnee notturne

1 marzo 2010Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

conclusione, non sussistendo patologie con influsso sulla capacità lavorativa,

la decisione contestata merita conferma. Il ricorso va di conseguenza respinto.

2.6. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a

carico dell’assicurato, il quale con il ricorso ha tuttavia chiesto di essere

esonerato dal pagamento di tasse e di spese a seguito della sua disastrosa

situazione economica.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto

in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di

ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, p. 626). I presupposti (cumulativi) per la concessione

dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto

(Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si

trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario

o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V

202 e 372 con riferimenti).

Nel

caso in esame, dal certificato per l’ammissione dell’assi-stenza giudiziaria

(doc. XII) risulta che l’insorgente, sposato con tre figli (di cui uno

maggiorenne) non svolge alcuna attività lucrativa. Quale unica fonte di reddito

egli ha dichiarato la rendita AI di sua moglie pari a fr. 35'346.-- all’anno,

così come risulta dall’allegato calcolo relativo all’imposta cantonale 2008. In

queste circostanze, dunque, il ricorrente si trova in una situazione indigente.

Ritenuto

come il ricorso non appariva di primo acchito privo di esito favorevole,

l’insorgente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali

(cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007), riservato l'eventuale obbligo di

rimborso qualora la sua situazione economica dovesse più tardi migliorare (cfr.

art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr.

art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA

cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02,

consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a,

parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito

della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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