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Decisione

32.2009.192

Non entrata nel merito di nuova domanda di prestazioni. Non reso verosimile un rilevante peggioramento delle condizioni di salute

23 marzo 2010Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto

l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha

accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla

questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica

delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta

(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag.

269 consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343

consid. 3.5).

2.4. Occorre

qui ricordare che nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è

sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la

prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle

assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere

l’amministra-zione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto

all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal

senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità

che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è

subentrato (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure

STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).

Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel

tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del

rilevante cambiamento (“ Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung

u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon

längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere

oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b,

123 consid. 3b e 264), riportato in STFA 10 febbraio 2005 nella causa F, I

619/06, consid. 3).

2.5. Nel

caso in esame occorre esaminare se l’insorgente ha reso verosimile un rilevante

peggioramento della proprie condizioni di salute.

Innanzitutto,

questo TCA concorda con la valutazione 23 giugno 2009 nella quale il dr. __________,

medico SMR, ha concluso che:

"

(…)

La documentazione medica pervenuta agli atti, in

particolare il certificato psichiatrico del Dr. __________, pervenutoci il

27.05.2009, ci informa che l’A. 31enne, aiuto venditrice/ausiliaria di pulizie,

risulta sofferente di un grave disturbo psicopatologico e clinico invalidante,

caratterizzato da un disturbo somatoforme, nel quadro di una sindrome mista con

elementi ansiosi e depressivi, in una struttura di personalità di tipo

nevrotico.

Da precisare che il collega sul citato (ndr.:

certificato) non apporta alcun nuovo elemento medico che non sia già conosciuto

ed ampiamente valutato tramite perizia SAM (07.2007).

Anzi, tale certificazione pervenutaci, ricalca quanto

scritto il (ndr. recte: dal) collega stesso, nel suo certificato presentato in

sede di ricorso e per il quale il TCA (ndr.: con sentenza) del 20.02.2009, si è

pronunciato “respingendo il ricorso”. Difatti nello stesso il Dr. med. __________

citava ugualmente “sindrome da somatizzazione nel quadro di un disturbo misto

ansioso-depressivo in disturbo di personalità”.

(…)" (doc. AI 53/1)

In

effetti già nel certificato medico 16 aprile 2008 il dr. __________, FMH in psichiatria

e psicoterapia, aveva attestato che “(…) la paziente soffre di un grave disturbo

psicopatologico e clinico invalidante, caratterizzato da una sindrome da somatizzazione

nel quadro di un disturbo misto ansioso-depressivo in disturbo di personalità

N.A.S.. Situazione che comporta uno stato invalidante cronico malgrado la presa

a carico specialistica psichiatrica e psicoterapeutica. In particolare sono

presenti importanti deficit a livello affettivo, cognitivo e, in parte,

volitivo, che si aggiungono e aggravano il disturbo da somatizzazione che

appare immodificato nel tempo malgrado l’importante terapia medicamentosa. Il

tutto complicato ulteriormente da un complesso disturbo di personalità N.A.S..

La prognosi lavorativa è al momento gravemente compromessa, a medio-lungo

termine. (…)” (doc. AI 37/12).

Al

riguardo nella STCA del 20 febbraio 2009 questo Tribunale aveva già osservato

che:

"

(…)

Il certificato del 16 aprile 2008 del

medico curante (cfr. per quanto attiene la forza probatoria dei certificati dei

medici curanti il consid. 6, nonché STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause U 329/01, U 330/ 01; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc)), dr. med. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, dove viene

descritta la presenza di un grave disturbo psicopatologico e clinico

invalidante (doc. C, consid. 5), non è atto a

sovvertire le conclusioni dell’UAI. La perizia SAM ha infatti già preso in

considerazione la globalità delle patologie di cui soffre l’assicurata, si

fonda su indagini approfondite, è scevra da contraddizioni e giunge a risultati

concludenti. La perizia dispone pertanto di forza probatoria piena, non sussistendo

indizi concreti a mettere in causa la credibilità dello specialista, dr. med. __________,

che ha allestito il referto.

Inoltre va evidenziato come il nuovo certificato medico

è stato valutato dalla dr.ssa __________, medico SMR, anch’essa psichiatra, la

quale, dopo aver riesaminato la fattispecie, ha potuto concludere che “l’attuale

certificato del dr __________ ripete la valutazione già precedentemente

espressa da parte del curante. Dal certificato non risulta una modifica dello

stato di salute psichiatrico dell’assicurata rispetto alla perizia SAM.”

(doc. VI/Bis).

(…)" (doc. AI 46/19-20)

Nel

certificato medico 14 maggio 2009 (doc. AI 50/2-3) il dr. __________ poste le

medesime diagnosi – “(…) si attesta inoltre una cronica compromissione dello stato

clinico, psicopatologico e valetudinario della paziente, la quale soffre di un

grave disturbo psicopatologico e clinico invalidante, caratterizzato da un

disturbo somatoforme nel quadro di una sindrome mista con elementi ansiosi e

depressivi in una struttura di personalità di tipo nevrotico. (…)” (doc. AI

50/2) – non motiva debitamente in cosa sarebbe consistito e quando sarebbe

insorto il peggioramento dello stato valetudinario rispettivamente per quali

ragioni le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM nella perizia 26

settembre 2007 (doc. AI 18/1-43) non sarebbero più valide.

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto 25

novembre 2009 (doc. E) nel quale il dr. __________ e il dr. __________, ancora

una volta, non indicano chiaramente quando e in cosa sarebbe consistito il

peggioramento dello stato di salute limitandosi ad esternare in modo del tutto

generico il loro “(…) disaccordo con quanto espresso dal dr. __________ e con

quanto deciso dall’UAI. (…) e – dopo aver descritto l’interpretazione della “refertazione Mmpi-2” – concludendo che

“(…) si intende pertanto confermare la gravità e la cronicità della situazione

psicopatologica della sig.ra RI 1, l’assoluta necessità di continuare un

trattamento di tipo intensivo al fine di risolvere le conflittualità interiori

e dunque recuperare, almeno parzialmente, le funzioni psichiche compromesse ai

diversi livelli cognitivo, affettivo, volitivo; scongiurare complicazioni e

derive regressive e recuperare, per quanto possibile, un equilibrio psicofisico

adeguato alle condizioni sociali. (…)”.

Anche

il dr. __________ e la dr.ssa __________, entrambi medici SMR, nelle

annotazioni 11 dicembre 2009 si sono così espressi:

"

(…)

Certificato medico Dr __________ e Dr __________

25.11.2009

Riportano l’interpretazione del Test MMPI-2

eseguito “recentemente”. Il MMPI-2 è un questionario di personalità

autosomministrato.

In modo generico vengono riportati i

risultati, in particolare non vengono specificati i valori delle singole scale

del test.

Viene citato che i livelli della scala F e

Fb sono abbastanza alti sono abbastanza alti. La scala F è uno degli indici

utilizzati per stabilire la validità del test, un alto punteggio è anche

indicatore di errore di somministrazione, risposte casuali o di sumulazione

(nella perizia SAM 26.09.2007 si legge che vi fosse un sospetto di aggravazione

oggettivato dal dosaggio ematico farmacologico).

Le diagnosi poste sono:

Sindrome ansiosa-depressiva reattiva

Sindrome da disadattamento

Disturbo di personalità NAS

Viene descritta la sintomatologia riferita

dall’A che veniva già citata e presa in considerazione nella perizia SAM del

26.09.2007 e nella valutazione del dr. __________. I periti hanno tenuto conto

nella loro valutazione anche del disturbo di personalità; inoltre ritenevano

che una diagnosi di sindrome ansioso depressiva non potesse giustificare una

incapacità lavorativa di lunga durata.

Non viene invece descritto dal presente

certificato un quadro obiettivo che evidenzi un cambiamento dello stato di

salute rispetto alla valutazione peritale in nostro possesso.

Pertanto si concorda con le precedenti note

SMR 23.06.2009 e la decisione 28.09.2009."

(VIII/Bis)

In

conclusione, visto quanto sopra, l’assicurata non ha reso verosimile una rilevante

modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in

materia non può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso.

2.6. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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