32.2009.192
Non entrata nel merito di nuova domanda di prestazioni. Non reso verosimile un rilevante peggioramento delle condizioni di salute
23 marzo 2010Italiano16 min
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Numero d'incarto:
32.2009.192
Data decisione, Autorità:
23.03.2010, TCA
Titolo:
Non entrata nel merito di nuova domanda di prestazioni. Non reso verosimile un rilevante peggioramento delle condizioni di salute
NON ENTRATA IN MATERIA
NUOVA DOMANDA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.192
FS
Lugano
23 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 settembre 2009
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione 7 aprile 2008 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni di
RI 1, classe 1978, poiché sulla base degli accertamenti medici (cfr. perizia pluridisciplinare del SAM 26
settembre 2007 sub doc. AI 18/1-43) e, dopo confronto dei redditi (cfr. rapporto
finale 20 dicembre 2007 del consulente in integrazione sub doc. AI 28/1-2 e
tabella allestita il 20.12.2007 sub doc. AI 29/1), ella non presentava un grado
d’invalidità pensionabile.
Con
ricorso 28 aprile 2008 (doc. AI 37/3-7) l’assicurata, rappresentata dal consulente
RA 1, ha contestato la succitata decisione amministrativa.
Con
sentenza 20 febbraio 2009 (doc. AI 46/1-28), cresciuta in giudicato, il giudice
delegato del TCA ha respinto il ricorso.
1.2. In
data 26 maggio 2009, tramite RA 1 (doc. AI 50/1-3), l’assicurata ha inoltrato
una nuova domanda (doc. AI 48/1-9) di prestazioni.
Mediante
decisione 28 settembre 2009 (doc. AI 57/7-8), preavvisata con progetto 17
luglio 2009 (doc. AI 54/1-2), l’Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta
di prestazioni sulla bese della seguente motivazione:
" (…)
Con decisione 07.04.2008 avevamo respinto la sua
precedente richiesta di prestazioni.
Un nuovo esame è possibile quando è credibilmente
dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a
prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data.
Con la sua nuova richiesta non ha credibilmente
dimostrato che dopo l'emissione della precedente decisione, le circostanze
oggettive abbiamo subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni.
Una nuova valutazione di una condizione invariata non è possibile.
Nel caso specifico il nostro Servizio Medico Regionale
(SMR) ritiene che la documentazione agli atti, in particolare il certificato
psichiatrico del Dr. med. __________ del 14.05.2009, non apporta alcun nuovo
elemento medico che non sia già conosciuto ed ampiamente valutato tramite
perizia pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico (SAM) del
26.07.2007.
Il SMR ritiene anzi, che tale certificazione ricalca
quanto descritto dal Dr. med. __________ nel suo certificato presentato in sede
di ricorso e per il quale il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (TCA)
(ndr.: con sentenza) del 20.02.2009, si è pronunciato “respingendo il ricorso”.
(…)" (doc. AI 55/1)
1.3. Contro
la succitata decisione amministrativa l’assicurata, tramite il proprio patrocinatore,
ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulandone l’annullamento ed il
conseguente rinvio degli atti all’Ufficio AI per una nuova valutazione.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso
precisando che “(…) il certificato medico 14.5.2009 sub. doc. 59-2/3 incarto
AI risulta praticamente identico – nel suo contenuto – a quello del 16
aprile 2008 sub. doc. 37-12 incarto AI, il quale è già stato esaminato –
sia dall’amministrazione che dal TCA – in occasione della prima richiesta di
prestazioni da parte dell’assicurata. Il curante rileva inoltre la presenza di
una “cronica compromissione dello stato clinico, psicopatologico e
valetudinario della paziente, la quale soffre di un grave disturbo
psicopatologico e clinico invalidante, caratterizzato da un disturbo
somatoforme nel quadro di una sindrome mista con elementi ansiosi e depressivi
in una struttura di personalità di tipo nevrotico”, senza tuttavia
utilizzare i criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 e segg.). (…)” (IV).
1.5. Con
lettera 30 novembre 2009 RA 1 ha trasmesso al TCA il rapporto 25 novembre 2009
sottoscritto dal dr. __________ e dal dr. __________ rilevando che “(…) dal
richiamato rapporto si evince, contrariamente a quanto sostenuto da UAI in sede
di decisione impugnata e in sede di replica (ndr: recte: risposta), che le
condizioni della ricorrente sono sensibilmente peggiorate e in tal senso la
perizia specialistica del 25 novembre 2009 è da considerarsi particolarmente
precisa nel determinare lo stato clinico, così come nel spiegare a fondo le
ragioni che conducono all’incapacità lavorativa della ricorrente, tanto da
riconfermarmi integralmente in quanto già richiesto in sede di ricorso. (…)”
(VI).
1.6. Con
osservazioni 11 dicembre 2009 l’Ufficio AI – rilevato che “(…) la
nuova documentazione medica di cui sopra (ndr: si riferisce al rapporto 25
novembre 2009 redatto dal dr. __________ e dal dr. __________ è stata
sottoposta come di consueto al vaglio del Servizio medico regionale dell’AI
(SMR), il quale, con annotazioni 11 dicembre 2009 in fine qui allegateVi, ha affermato quanto segue: “[…] le diagnosi poste sono: Sindrome
ansiosa-depressiva reattiva, Sindrome da disadattamento, Disturbo di
personalità NAS. Viene descritta la sintomatologia riferita dall’A. che veniva
già citata e presa in considerazione nella perizia SAM del 26.09.2007 e nella
valutazione del dr. __________. I periti hanno tenuto conto nella loro
valutazione anche del disturbo di personalità; inoltre ritenevano che una
diagnosi di sindrome ansioso depressiva non potesse giustificare una incapacità
lavorativa di lunga durata. Non viene descritto dal presente certificato un
quadro obiettivo che evidenzi un cambiamento dello stato di salute rispetto
alla valutazione peritale in nostro possesso. Pertanto si concorda con le
precedenti note SMR 23.06.2009 e la decisione 28.09.2009”. (…)” (VIII) – si è
confermato nella domanda di reiezione del ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA
H 335/00 del 18 febbraio 2002).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’Ufficio AI rettamente non è entrato nel merito
della nuova domanda di prestazioni.
2.3. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a
pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva
di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e
stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i
requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello
di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande
identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata
da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3,
117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF
117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et
pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999
pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrenten-revisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen
in der Sozialversicherung, Veröffentlichun-gen des Schweizerischen Instituts
für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui
l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio
inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita
(rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante
mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti
medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima
deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in
questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della
domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione
Fatti
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha
accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag.
269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343
consid. 3.5).
2.4. Occorre
qui ricordare che nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è
sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la
prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle
assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere
l’amministra-zione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto
all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal
senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità
che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è
subentrato (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure
STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).
Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel
tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del
rilevante cambiamento (“ Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung
u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon
längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere
oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b,
123 consid. 3b e 264), riportato in STFA 10 febbraio 2005 nella causa F, I
619/06, consid. 3).
2.5. Nel
caso in esame occorre esaminare se l’insorgente ha reso verosimile un rilevante
peggioramento della proprie condizioni di salute.
Innanzitutto,
questo TCA concorda con la valutazione 23 giugno 2009 nella quale il dr. __________,
medico SMR, ha concluso che:
"
(…)
La documentazione medica pervenuta agli atti, in
particolare il certificato psichiatrico del Dr. __________, pervenutoci il
27.05.2009, ci informa che l’A. 31enne, aiuto venditrice/ausiliaria di pulizie,
risulta sofferente di un grave disturbo psicopatologico e clinico invalidante,
caratterizzato da un disturbo somatoforme, nel quadro di una sindrome mista con
elementi ansiosi e depressivi, in una struttura di personalità di tipo
nevrotico.
Da precisare che il collega sul citato (ndr.:
certificato) non apporta alcun nuovo elemento medico che non sia già conosciuto
ed ampiamente valutato tramite perizia SAM (07.2007).
Anzi, tale certificazione pervenutaci, ricalca quanto
scritto il (ndr. recte: dal) collega stesso, nel suo certificato presentato in
sede di ricorso e per il quale il TCA (ndr.: con sentenza) del 20.02.2009, si è
pronunciato “respingendo il ricorso”. Difatti nello stesso il Dr. med. __________
citava ugualmente “sindrome da somatizzazione nel quadro di un disturbo misto
ansioso-depressivo in disturbo di personalità”.
(…)" (doc. AI 53/1)
In
effetti già nel certificato medico 16 aprile 2008 il dr. __________, FMH in psichiatria
e psicoterapia, aveva attestato che “(…) la paziente soffre di un grave disturbo
psicopatologico e clinico invalidante, caratterizzato da una sindrome da somatizzazione
nel quadro di un disturbo misto ansioso-depressivo in disturbo di personalità
N.A.S.. Situazione che comporta uno stato invalidante cronico malgrado la presa
a carico specialistica psichiatrica e psicoterapeutica. In particolare sono
presenti importanti deficit a livello affettivo, cognitivo e, in parte,
volitivo, che si aggiungono e aggravano il disturbo da somatizzazione che
appare immodificato nel tempo malgrado l’importante terapia medicamentosa. Il
tutto complicato ulteriormente da un complesso disturbo di personalità N.A.S..
La prognosi lavorativa è al momento gravemente compromessa, a medio-lungo
termine. (…)” (doc. AI 37/12).
Al
riguardo nella STCA del 20 febbraio 2009 questo Tribunale aveva già osservato
che:
"
(…)
Il certificato del 16 aprile 2008 del
medico curante (cfr. per quanto attiene la forza probatoria dei certificati dei
medici curanti il consid. 6, nonché STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause U 329/01, U 330/ 01; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc)), dr. med. __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia, dove viene
descritta la presenza di un grave disturbo psicopatologico e clinico
invalidante (doc. C, consid. 5), non è atto a
sovvertire le conclusioni dell’UAI. La perizia SAM ha infatti già preso in
considerazione la globalità delle patologie di cui soffre l’assicurata, si
fonda su indagini approfondite, è scevra da contraddizioni e giunge a risultati
concludenti. La perizia dispone pertanto di forza probatoria piena, non sussistendo
indizi concreti a mettere in causa la credibilità dello specialista, dr. med. __________,
che ha allestito il referto.
Inoltre va evidenziato come il nuovo certificato medico
è stato valutato dalla dr.ssa __________, medico SMR, anch’essa psichiatra, la
quale, dopo aver riesaminato la fattispecie, ha potuto concludere che “l’attuale
certificato del dr __________ ripete la valutazione già precedentemente
espressa da parte del curante. Dal certificato non risulta una modifica dello
stato di salute psichiatrico dell’assicurata rispetto alla perizia SAM.”
(doc. VI/Bis).
(…)" (doc. AI 46/19-20)
Nel
certificato medico 14 maggio 2009 (doc. AI 50/2-3) il dr. __________ poste le
medesime diagnosi – “(…) si attesta inoltre una cronica compromissione dello stato
clinico, psicopatologico e valetudinario della paziente, la quale soffre di un
grave disturbo psicopatologico e clinico invalidante, caratterizzato da un
disturbo somatoforme nel quadro di una sindrome mista con elementi ansiosi e
depressivi in una struttura di personalità di tipo nevrotico. (…)” (doc. AI
50/2) – non motiva debitamente in cosa sarebbe consistito e quando sarebbe
insorto il peggioramento dello stato valetudinario rispettivamente per quali
ragioni le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM nella perizia 26
settembre 2007 (doc. AI 18/1-43) non sarebbero più valide.
Nemmeno
è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto 25
novembre 2009 (doc. E) nel quale il dr. __________ e il dr. __________, ancora
una volta, non indicano chiaramente quando e in cosa sarebbe consistito il
peggioramento dello stato di salute limitandosi ad esternare in modo del tutto
generico il loro “(…) disaccordo con quanto espresso dal dr. __________ e con
quanto deciso dall’UAI. (…) e – dopo aver descritto l’interpretazione della “refertazione Mmpi-2” – concludendo che
“(…) si intende pertanto confermare la gravità e la cronicità della situazione
psicopatologica della sig.ra RI 1, l’assoluta necessità di continuare un
trattamento di tipo intensivo al fine di risolvere le conflittualità interiori
e dunque recuperare, almeno parzialmente, le funzioni psichiche compromesse ai
diversi livelli cognitivo, affettivo, volitivo; scongiurare complicazioni e
derive regressive e recuperare, per quanto possibile, un equilibrio psicofisico
adeguato alle condizioni sociali. (…)”.
Anche
il dr. __________ e la dr.ssa __________, entrambi medici SMR, nelle
annotazioni 11 dicembre 2009 si sono così espressi:
"
(…)
Certificato medico Dr __________ e Dr __________
25.11.2009
Riportano l’interpretazione del Test MMPI-2
eseguito “recentemente”. Il MMPI-2 è un questionario di personalità
autosomministrato.
In modo generico vengono riportati i
risultati, in particolare non vengono specificati i valori delle singole scale
del test.
Viene citato che i livelli della scala F e
Fb sono abbastanza alti sono abbastanza alti. La scala F è uno degli indici
utilizzati per stabilire la validità del test, un alto punteggio è anche
indicatore di errore di somministrazione, risposte casuali o di sumulazione
(nella perizia SAM 26.09.2007 si legge che vi fosse un sospetto di aggravazione
oggettivato dal dosaggio ematico farmacologico).
Le diagnosi poste sono:
Sindrome ansiosa-depressiva reattiva
Sindrome da disadattamento
Disturbo di personalità NAS
Viene descritta la sintomatologia riferita
dall’A che veniva già citata e presa in considerazione nella perizia SAM del
26.09.2007 e nella valutazione del dr. __________. I periti hanno tenuto conto
nella loro valutazione anche del disturbo di personalità; inoltre ritenevano
che una diagnosi di sindrome ansioso depressiva non potesse giustificare una
incapacità lavorativa di lunga durata.
Non viene invece descritto dal presente
certificato un quadro obiettivo che evidenzi un cambiamento dello stato di
salute rispetto alla valutazione peritale in nostro possesso.
Pertanto si concorda con le precedenti note
SMR 23.06.2009 e la decisione 28.09.2009."
(VIII/Bis)
In
conclusione, visto quanto sopra, l’assicurata non ha reso verosimile una rilevante
modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in
materia non può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso.
2.6. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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