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Decisione

32.2009.193

Domanda di condono dell'obbligo di restituire assegni per grandi invalidi AI e AVS indebitamente percepiti. Presupposto della buona fede: l'assicurato, rispettivamente il suo rappresentante, sapeva in

10 febbraio 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

Il

requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è legato alla

situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere

valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito

concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato

al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA);

2.5. Nel

caso in esame incontestato è che durante il periodo in questione (1° luglio

2007 – 30 aprile 2008) l’assicurato, ospite presso la Casa anziani di __________,

ha percepito un assegno per grandi invalidi nella misura del 100% in luogo

della metà.

Nella

domanda di condono, come visto (cfr. consid. 1.3), l’assicurato ha in particolare

evidenziato di aver più volte avvisato l’autorità competente del suo trasferimento

in un istituto (cfr. al riguardo lo scritto 5 luglio 2007 in doc. Cassa 52 inc.

30.2009.3). Egli ha anche rilevato di non essersi accorto dell’importo versato

in eccesso. Nei ricorsi, il figlio dell’assicu-rato ha invece sostenuto che “quando

ho ricevuto il conteggio con la Casa Anziani (di __________, n.d.r.), abbiamo

controllato lo stesso e lì ci siamo accorti dell’eccedenza…” (cfr. consid.

1.5). In effetti, dalle rette mensili della citata casa anziani si evince

chiaramente come sia stato esposto l’assegno grandi invalidi di mensili fr. 553.--,

mentre quanto è stato versato ammontava a fr. 1'105.--, esattamente il doppio

(doc. Cassa 35ss; la prima fattura prodotta risale all’agosto 2007, doc. Cassa

42).

Certo

che nonostante il figlio dall’assicurato avesse più volte avvisato chi di dovere

del soggiorno del padre presso un istituto, l’Ufficio AI, prima, e la Cassa,

dopo, hanno continuato a versare il 100% dell’assegno grandi invalidi di grado

medio.

Ciò

non toglie che l’insorgente ha percepito il 50% in eccesso delle prestazioni e

che di questa differenza suo figlio - che ha sempre

funto da rappresentante – ne era a conoscenza (sul principio di sopportare da parte del rappresentato le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse dal suo

rappresentante cfr. STF

8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 p. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b

222). Vero che le eccedenze sono state utilizzate per

pagare la retta della casa anziani, ma è altrettanto vero che si tratta di un

indebito arricchimento, ritenuto che nulla agli atti permette di ipotizzare che

l’interessato (o chi per esso) ignorasse che le prestazioni gli sono state

versate indebitamente.

Venendo

mancare il presupposto della buona fede, non è necessario esaminare l’onere

gravoso della restituzione. Rettamente sia l’Ufficio AI che la Cassa hanno di

conseguenza respinto la domanda di condono. Le decisioni contestate sono

pertanto confermate, i ricorsi invece respinti.

2.6. Per

quanto riguarda la procedura in ambito AI, secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in

vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata

fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso. Gratuita è invece la procedura AVS (art. 61 cpv.

1 lett. a LPGA).

Visto

l’esito della vertenza in AI, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’insorgente.

Per

questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi sono

respinti.

Considerandi

2.

Le spese per la procedura AI di fr. 200.-- sono poste a carico

del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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