32.2009.193
Domanda di condono dell'obbligo di restituire assegni per grandi invalidi AI e AVS indebitamente percepiti. Presupposto della buona fede: l'assicurato, rispettivamente il suo rappresentante, sapeva in
10 febbraio 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
32.2009.193
Data decisione, Autorità:
10.02.2010, TCA
Titolo:
Domanda di condono dell'obbligo di restituire assegni per grandi invalidi AI e AVS indebitamente percepiti. Presupposto della buona fede: l'assicurato, rispettivamente il suo rappresentante, sapeva infatti che parte delle prestazioni versate in eccesso non erano dovute
CONDONO
art. 25 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.193
30.2009.38
BS
Lugano
10 febbraio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 28 ottobre 2009 e
12 novembre 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 ottobre 2009 emanata
da
CO 1
in materia di rendite AI (assegni per
grandi invalidi)
(inc. 32.2009.193)
e contro
la decisione su opposizione del 30
ottobre 2009 emanata
__________
in materia di rendite AVS (assegni per
grandi invalidi)
(inc. 30. 2009.38)
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nato l’8 ottobre 1942, dal 1° marzo 2003 è stato posto al beneficio di un assegno
per grandi invalidi (di grado medio) AI di fr. 1'075..-- al mese (cfr. decisione
13 luglio 2006, doc. AI 53 inc. 32.2009.193).
A
seguito del compimento del 65° anno di età, a partire dal 1° novembre 2007,
l’assegno è stato modificato in assegno per grandi invalidi (sempre di grado
medio) AVS pari ad un importo (adeguato all’evoluzione dei prezzi) di fr. 1'105
.-- (cfr. decisione 11 ottobre 2007, doc. AI 56 inc. 32.2009.193).
1.2. Venuto
a sapere che dal 14 giugno 2007 l’assicurato soggiorna ininterrottamente in un
istituto (ciò che comporta il diritto a percepire metà assegno e non intero),
con decisione 15 aprile 2008 l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurato la restituzione
della metà dell’assegno per grandi invalidi versato in eccesso nel periodo 1° luglio
2007 – 31 ottobre 2007 pari a fr. 2'208.-- (doc. Cassa 56 inc. 30.2009-38).
Analogamente all’AI, con decisione del medesimo giorno, la Cassa __________
(in seguito: Cassa) ha chiesto all’assicurato la restituzione di fr. 3'312.--,
corrispondenti alla metà dell’ assegno per grandi invalidi indebitamente percepito
dal 1° novembre 2007 al 30 aprile 2008 (doc. Cassa 59 inc. 30.2009-38).
Le
succitate decisioni amministrative sono rimaste incontestate e, di conseguenza,
divenute definitive.
1.3. Con
scritto 22 aprile 2008 l’assicurato, per il tramite di suo figlio, ha chiesto
il condono degli assegni grandi invalidi AI e AVS da restituire, facendo
presente:
"
In merito alla vostra
lettera del 15 aprile 2008 vi comunichiamo che noi non ci siamo mai accorti di
questo importo versato in eccesso anche perchè noi abbiamo sempre comunicato
con diverse lettere (vedi alcuni esempi allegati) la degenza definitiva in casa
anziani di mio padre.
Se l'assegno grande invalido veniva dimezzato cambiava
anche il calcolo della PC da quello che abbiamo capito, noi siamo rimasti
sorpresi di questo e ci dispiace per l'accaduto, non sappiamo cosa dovevamo fare
di più che comunicare la degenza definitiva di mio padre in casa anziani e per
fortuna che ci siamo accorti in tempo.
Abbiamo usato il denaro esclusivamente per nostro
padre, del resto pagando la retta della casa anziani di __________ non avanza
un grande importo.
Per questi motivi chiediamo il condono di questo
importo essendo veramente in difficoltà con il denaro." (Doc. 51, inc.
30.2009.38)
1.4. Con decisione 20 ottobre 2009 l’Ufficio AI ha respinto la domanda
di condono, motivando come segue:
"
Nella fattispecie,
ritenuto che la casa anziani in aggiunta alla retta mensile ha fatturato
l’assegno per grandi invalidi ma solo però nella misura della metà di quanto
effettivamente da lei incassato, si è venuto a creare un indebito arricchimento
che a priori esclude la buona fede." (Doc. A, inc. 32.2009. 193)
Anche
la Cassa ha respinto la domanda di condono per mancanza del requisito della
buona fede. Nella decisione su opposizione 30 ottobre 2009 l’amministrazione ha
evidenziato:
"
Nella fattispecie, la
concessione o meno del condono, verte unicamente sul riconoscimento della buona
fede che, a parere della Cassa, non può esserle riconosciuta in quanto il
maggior esborso della Cassa ha avuto quale conseguenza un indebito
arricchimento che si sarebbe potuto evitare con semplice raffronto tra i
conteggi mensili della casa anziani, sui quali era chiaramente esposto, in
aggiunta alla retta giornaliera, l’assegno per grandi invalidi dell’AVS per fr.
533.-- e quanto realmente a lei versato per questa prestazione e cioè fr.
1'105.--."
(Doc.
27, inc. 30.2009. 38)
1.5. Contro
le succitate decisioni l’assicurato, sempre rappresentato dal figlio, ha inoltrato
due separati ricorsi.
Postulando
il condono, egli ha evidenziato:
"
(...)
1. Ho comunicato, con diverse lettere,
all'Ufficio competente la degenza definitiva di mio padre, RI 1, in Casa
Anziani a __________.
2. Quando ho ricevuto il conteggio, con
la Casa Anziani, abbiamo controllato lo stesso e lì ci siamo accorti
dell'eccedenza. Fortunatamente abbiamo verificato i conteggi perchè a tutt'oggi
l'importo poteva aumentare considerevolmente; grazie al mio controllo questo
non è accaduto ed il danno si è limitato.
3. Il denaro in eccedenza è stato usato
solo per coprire le spese di mio padre, del resto pagando la retta della Casa
Anziani non avanzava un granché." (Doc. I, inc. 32.2009.193)
1.6. Con
due singole risposte di causa, confermando l’assenza del requisito della buona
fede e – di conseguenza – la reiezione della domanda di condono, l’Ufficio AI e
la Cassa hanno chiesto che i ricorsi vengano respinti.
1.7. Il
23 novembre 2009 il figlio dell’assicurato ha ribadito la posizione del padre
(doc. III inc. 30.2009.38).
considerato in
diritto
In ordine
2.1. I
ricorsi presentati da RI 1 concernono il medesimo fatto e pongono gli stessi temi
di diritto materiale (condono della restituzione di assegni per grandi invalidi
AI e AVS indebitamente percepiti); si giustifica perciò la congiunzione delle cause
di cui agli inc. 32.2009.193 e inc. 30.2009.38 ai fini del giudizio (STF
8C_295/2007 e 8C_327/2007 del 30 maggio 2008; DTF 128 V 124 consid. 1, 127 V
157).
2.2. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002).
Nel
merito
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se all’assicurato deve essere condonata la restituzione
degli assegni grandi invalidi AI e AVS indebitamente percepiti, oggetto delle
decisioni di restituzione 15 aprile 2008 (cfr. consid. 1.2), cresciute in giudicate.
Va qui ricordato che, conformemente all’art. 42ter cpv.
2 LAI, l’assegno per grandi invalidi che soggiornano in un istituto ammonta
alla metà dell’importo e che, secondo giurisprudenza (DTF 132 V 321), ciò è il
caso se l’assicurato vi soggiorna più di quindici notti
per mese civile. In casu, l’assicurato, beneficiario di un assegno grandi
invalidi AI, sostituito – a seguito del compimento del 65° anno di età – da un
assegno per grandi invalidi AVS di pari importo (art. 43bis cpv. 4 LAVS), dal
14 giugno 2007 risiede ininterrottamente in un istituto (Casa anziani di __________).
Egli aveva pertanto diritto a metà della prestazione e non al pieno importo.
2.4. Giusta
l'art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA);
Relativamente
alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza
dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso.
La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una
questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di
diritto (STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4
p. 10, 2002 EL Nr. 9 pp. 21s; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 =
Pratique VSI 1996 p. 269). La buona fede non è infatti compatibile con un
comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato
(Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB
1995, p. 481). Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La
buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare,
cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a comportamento doloso o
negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene
quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una
violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STFA C
292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5; Pratique VSI 1994
pp. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180, 102 V 245) oppure se non ha
violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pp. 481s). Infatti, la buona fede
presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata
indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata
determinata da sua negligenza (STFA 31 agosto 1993 nella causa I., p. 3).
Fatti
Il
requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è legato alla
situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere
valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito
concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato
al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA);
2.5. Nel
caso in esame incontestato è che durante il periodo in questione (1° luglio
2007 – 30 aprile 2008) l’assicurato, ospite presso la Casa anziani di __________,
ha percepito un assegno per grandi invalidi nella misura del 100% in luogo
della metà.
Nella
domanda di condono, come visto (cfr. consid. 1.3), l’assicurato ha in particolare
evidenziato di aver più volte avvisato l’autorità competente del suo trasferimento
in un istituto (cfr. al riguardo lo scritto 5 luglio 2007 in doc. Cassa 52 inc.
30.2009.3). Egli ha anche rilevato di non essersi accorto dell’importo versato
in eccesso. Nei ricorsi, il figlio dell’assicu-rato ha invece sostenuto che “quando
ho ricevuto il conteggio con la Casa Anziani (di __________, n.d.r.), abbiamo
controllato lo stesso e lì ci siamo accorti dell’eccedenza…” (cfr. consid.
1.5). In effetti, dalle rette mensili della citata casa anziani si evince
chiaramente come sia stato esposto l’assegno grandi invalidi di mensili fr. 553.--,
mentre quanto è stato versato ammontava a fr. 1'105.--, esattamente il doppio
(doc. Cassa 35ss; la prima fattura prodotta risale all’agosto 2007, doc. Cassa
42).
Certo
che nonostante il figlio dall’assicurato avesse più volte avvisato chi di dovere
del soggiorno del padre presso un istituto, l’Ufficio AI, prima, e la Cassa,
dopo, hanno continuato a versare il 100% dell’assegno grandi invalidi di grado
medio.
Ciò
non toglie che l’insorgente ha percepito il 50% in eccesso delle prestazioni e
che di questa differenza suo figlio - che ha sempre
funto da rappresentante – ne era a conoscenza (sul principio di sopportare da parte del rappresentato le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse dal suo
rappresentante cfr. STF
8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 p. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b
222). Vero che le eccedenze sono state utilizzate per
pagare la retta della casa anziani, ma è altrettanto vero che si tratta di un
indebito arricchimento, ritenuto che nulla agli atti permette di ipotizzare che
l’interessato (o chi per esso) ignorasse che le prestazioni gli sono state
versate indebitamente.
Venendo
mancare il presupposto della buona fede, non è necessario esaminare l’onere
gravoso della restituzione. Rettamente sia l’Ufficio AI che la Cassa hanno di
conseguenza respinto la domanda di condono. Le decisioni contestate sono
pertanto confermate, i ricorsi invece respinti.
2.6. Per
quanto riguarda la procedura in ambito AI, secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in
vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata
fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso. Gratuita è invece la procedura AVS (art. 61 cpv.
1 lett. a LPGA).
Visto
l’esito della vertenza in AI, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’insorgente.
Per
questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi sono
respinti.
Considerandi
2.
Le spese per la procedura AI di fr. 200.-- sono poste a carico
del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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