32.2009.194
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21 aprile 2010Italiano40 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2009.194
Data decisione, Autorità:
21.04.2010, TCA
Titolo:
Seconda domanda di prestazioni. Viste le risultanze mediche e considerata l'abilità lavorativa del 100% dal novembre 2007 nella sua attività abituale, a ragione l'Ufficio AI ha riconosciuto all'assicurato il diritto ad una mezza rendita fino alla fine di febbraio 2008
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
NUOVA DOMANDA
OBBLIGO DI COLLABORARE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.194
FS/sc
Lugano
21 aprile
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 settembre 2009
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione 3 luglio 2000 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni di
RI 1, classe 1964, poiché, sulla base degli accertamenti medici – perizia 23 maggio
2000 a cura del dr. __________ (doc. AI 13/1-5) –, egli non presentava un
grado d’invalidità pensionabile essendo abile al lavoro nella misura dell’80%
nella sua professione di operaio nel ramo della costruzione di flauti (doc. AI
18/1-2). La decisione amministrativa è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Nel
mese di novembre 2006 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni
(doc. AI 22/1-7).
Con
progetto di decisione 21 novembre 2008 – viste le risultanze delle
perizie reumatologica del 12 novembre 2007 del dr. __________ (doc. AI 47/1-13)
e psichiatrica del 17 marzo 2008 a cura del __________ (doc. AI 57/1-13) e
delle annotazioni 12 dicembre 2007, 18 gennaio, 28 marzo e 7 novembre 2008 del
dr. __________ (doc. AI 49/1, 50/1-2, 58/1 e 71/1) e 24 settembre e 1. ottobre
2008 del dr. __________ (doc. AI 68/1 e 69/1) – l’Ufficio AI ha preannunciato
all’assicurato il diritto ad una mezza rendita dal 1. luglio 2007 al 28
febbraio 2008 (doc. AI 72/1-3).
A
seguito delle osservazioni 19 gennaio 2009 formulate tramite l’avv. RA 1 (doc.
AI 74/1-6) e viste le annotazioni 15 luglio 2009 del dr. __________ (doc. AI
81/1-4), l’Ufficio AI ha ordinato una visita presso il SMR (doc. AI 82/1).
Con
decisione 25 settembre 2009 (doc. AI 92/13-18) – sulla base del rapporto
medico e dell’esame clinico 22 luglio 2009 del dr. __________ e del dr. __________
(doc. AI 83/1-6) – l’Ufficio AI ha confermato il diritto ad una mezza rendita dal 1.
luglio 2007 al 29 febbraio 2008.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la
valutazione medica con argomentazioni di cui, se necessario, si dirà in seguito
– ha chiesto di riconoscergli il diritto ad una mezza rendita anche
dopo il mese di febbraio 2008. Contestualmente l’assicurato ha chiesto di essere
posto al beneficio del gratuito patrocinio
Con
lettera 9 novembre 2009 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il certificato per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato della relativa
documentazione.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – evidenziato che “(…) in concreto la capacità
lavorativa residua dell’assicurato è stata adeguatamente valutata con le valutazioni
peritali e le visite del SMR. La valutazione del danno alla salute e
dell’incapaci-tà lavorativa alla base della decisione impugnata è completa e corretta
e può essere confermata. Non vi sono elementi medici oggettivi atti a sovvertirne
le conclusioni. (…)” (V, pag. 2) – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con
scritto 16 novembre 2009 l’avv. RA 1 ha confermato il richiamo degli incarti
indicati nel ricorso e ribadito la richiesta di una perizia pluridisciplinare
per definire il reale tasso di capacità lavorativa del suo assistito.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 25 settembre 2009, con la quale
l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicura-to il diritto ad una mezza rendita
dal 1. luglio 2007 al 29 febbraio 2008, è conforme o meno alla legislazione
federale.
L’assicurato
postula il diritto alla mezza rendita anche dopo il 29 febbraio 2008.
2.3. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che
esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446
seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme materiali
in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi
fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla decisione
impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti),
trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque
particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato
in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado
d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto
la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento
a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra
1991, pag. 216 segg.).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI (cpv. 1 fino al 31 dicembre 2007) gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione
per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione
della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento
o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U
156/05, consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto
dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute
fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione
su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V
222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno
2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata
in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi
citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure
la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo
specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità
della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49 e nella STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008), l’Alta Corte ha
precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di
una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la
presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza
di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico
pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2)
la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato
psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico,
indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo
del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti
ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di
provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona
assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004,
consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2;
Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialver-sicherung, namentlich für den Einkommensvergleich
in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria
giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;
STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).
2.6. Qualora
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda di prestazioni essa deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87 segg. OAI; VSI
1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser / Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen
in der Sozialver-sicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts
für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA se il grado d’invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In
particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le
rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante
dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.
del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V
275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,
non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis
è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti;
DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.7. Nell’evenienza
concreta, nelle annotazioni 13 settembre 2007 e 18 gennaio 2008, il dr. __________,
medico SMR, ha concluso per la necessità di un accertamento reumatologico e
psichiatrico: “(…) alla luce dei rapporti medici suddetti reputo necessaria una
valutazione reumatologica (Dr. __________) che possa attestare l’attuale
stato di salute e la relativa CL residua, rispettivamente i limiti funzionali
per l’attuale attività lavorativa o in altre attività adeguate. (…)” (doc. AI
45/1) e: “(…) a seguito della valutazione del reumatologo Dr. __________ del
17.03.2006, che aveva accennato ad una ipotetica sindrome somatoforme da dolore
cronico, riteniamo opportuno sottoporre l’A. in questione a valutazione
specialistica psichiatrica. (…)” (doc. AI 50/1-2).
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato una perizia reumatologica a cura del dr. __________, FMH
in reumatologia e medicina interna, e una psichiatrica a cura del dr. __________
e della dr.ssa __________, entrambi FMH in psichiatria e psicoterapia,
direttore rispettivamente medico assistente del __________ (__________) (doc.
AI 46/1-2 e 54/4-5).
Il
dr. __________, nella perizia reumatologica 12 novembre 2007 (doc. AI 47/1-13),
posta la diagnosi:
"
A.4.1 Diagnosi
reumatologiche:
Esiti di frattura basicervicale del femore dx nel
novembre 2006 (ndr. recte: 1996), tratta con osteosintesi.
- ablazione del materiale di osteosintesi nel
gennaio 1998.
Lombalgie croniche.
Cercicalgie.
Lievi alterazioni della statica vertebrale.
Possibili esiti di distrofia di Scheuermann al passaggio
dorsolombare.
A.4.2 Diagnosi non reumatologiche:
Insufficienza venosa cronica all’arto inferiore dx:
- stripping e crossectomia della safena
magna nel settembre 2001 con ascesso inguinale postoperatorio;
- cellulite con linfagiosi nel luglio 2006.
Ernia iatale:
- esofagite da riflusso, gastrite H. pilori positiva
(gastroscopia del 2002)."
(doc. AI 47/11)
ha
espresso la seguente valutazione e prognosi:
"
(…)
L'assicurato ha dunque lamentato una frattura
traumatica del collo femorale dx 11 anni fa, trattata con osteosintesi. Sebbene
l'intervento sia tecnicamente riuscito, il paz. ha continuato a lamentare dolori,
non migliorati dall'ablazione del materiale di osteosintesi nel gennaio 1998.
Le algie concernono non solo la regione dell'anca ma anche in maniera più
diffusa l'arto inferiore dx con disturbi alla marcia, limitata caricabilità e
resistenza agli sforzi. Il comune denominatore di tutta l'abbondante documentazione
medica riassunta sopra consiste nel fatto che non sia mai stato possibile
collegare i dolori del paz. con una problematica oggettiva a livello dell'anca
dx o di natura vertebrale.
Tuttora l'assicurato presenta una diffusa dolenza
palpatoria di tutta la regione lombare (ma anche cervicoscapolare) e dell'arto
inferiore dx. La funzionalità della colonna vertebrale e delle articolazioni
periferiche è normale e simmetrica, in particolare per quel che attiene l'anca
dx. L'unico reperto oggettivo è in fondo una discreta ipotrofia muscolare della
natica dx, tuttavia senza rilevanti ripercussioni (test di Trendelenburg
negativo). Si tratta dunque di una sintomatologia dolorosa che non corrisponde
ad una patologia organica dal punto di vista reumatologico, ma neppure da
quello ortopedico o neurologico (come risulta dalle molteplici rapporti medici
descritti precedentemente), ciò che si ricollega dunque perfettamente a quanto
detto a suo tempo da Dr. __________.
L'assicurato presenta per contro una problematica
vascolare con insufficienza venosa cronica dell'arto inferiore dx. Non sono
tuttavia competente per valutarne le ripercussioni sulla sintomatologia e la capacità
lavorativa del paz..
(…)" (doc. AI 47/11-12)
Circa
la capacità lavorativa il dr. __________ – osservato che “(…) dal
lato reumatologico non ho potuto costatare delle menomazioni osteoarticolari
periferiche o assiali che limitino la capacità lavorativa dell’assicurato (…)
(doc. AI 47/12) – ha concluso che “(…) dal punto di vista reumatologico non vi sono
dunque elementi che possano far ritenere una ridotta capacità lavorativa dell’assicurato
nella sua funzione di portinaio e custode dell’__________ (…)” (doc. AI 47/12)
evidenziando inoltre che l’assicurato è in grado di svolgere altre attività
senza particolari limitazioni.
Il
dr. __________ e la dr.ssa __________, nella perizia psichiatrica 17 marzo 2008
(doc. AI 57/1-13), non hanno posto alcuna diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa e, dopo aver osservato che:
"
(…)
Dall'esame clinico in questa sede, dai disturbi
lamentati dall'A stesso, dagli atti a nostra disposizione e da un'accurata
ricostruzione della storia personale dell'A, non rileviamo elementi
significativi per una patologia psichiatrica in comorbidità ad un'eventuale
sindrome somatoforme. L'A lamenta soprattutto dolori a livello della zona
lombare destra e della gamba destra, ma non riporta elementi che possano
orientare verso aspetti depressivi o di altro genere psicopatologico. E'
presente una tristezza in relazione ai dolori provati, ma riteniamo che
quest'ultima sia adeguata e consona alla situazione e l'A stesso riferisce che
complessivamente, si trova in una condizione di discreto benessere psichico
("mi sento più contento che triste"). Inoltre l'A mantiene una buona
rete di contatti sociali con amici e parenti e, anche in questo campo, gli
unici limiti sono dettati dall'esporre a nudo la gamba operata in occasione di
grigliate durante l'estate. Si reca regolarmente, durante le ferie natalizie, insieme
alla famiglia in __________ compiendo un viaggio della durata di quasi 30 ore,
in macchina. Descrive buoni rapporti con la moglie e con i figli e riporta di
provare piacere a giocare qualche ora insieme al figlio minore, durante il
pomeriggio così come ama dedicarsi agli animali (conigli e galline) di sua
proprietà, all'interno del terreno dell'__________.
Durante il colloquio avuto presso il nostro Centro, l'A
sorrideva, era rilassato e negava in ogni modo la necessità dal suo punto di
vista, di una presa a carico specialistica in ambito psichiatrico, cure queste
peraltro, mai consigliategli né intraprese.
Alla luce di quanto esposto, riteniamo che pur
ammettendo l'esistenza di un disturbo somatoforme, ipotizzato dal dr. __________,
l'A non presenta nessuna comorbidità con altre patologie psichiche maggiori e
quindi nessun elemento psicopatologico che possa ridurre in quest'ambito la sua
CL. L'A riesce infatti a mantenere l'interesse per le attività che normalmente
gliene davano e lamenta una compromissione unicamente dal punto di vista
fisico; egli infatti si lava tutte le mattine, malgrado i dolori, lavora seppure
per un tempo ridotto, si dedica alla moglie, ai figli, agli amici, ai parenti,
va in vacanza, si occupa di cucinare una volta la settimana la pizza per tutta
la famiglia e tutto ciò malgrado la presenza dei dolori. Questo comporta una
spinta volitiva e complessivamente una progettualità per il futuro normalmente
assenti nella depressione maggiore o in altri ambiti psicopatologici.
Alla luce di quanto esposto riteniamo che
indipendentemente da una diagnosi di disturbo somatoforme, l'A non presenta una
patologia psichiatrica associata che possa giustificare una diminuzione della
CL.
(…)" (doc. AI 57/11-12)
circa
le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazio-ne si sono così espressi:
"
(…)
1. Descrizione di risorse e deficit
Sul piano relazionale, l'A é in grado di
interagire adeguatamente con gli altri, sia nelle relazioni con colleghi sia
nelle relazioni con superiori.
Ha mostrato in passato, una buona capacità
di adattarsi a contesti nuovi in ambito lavorativo così come la capacità di
mantenere nel tempo stabilmente, gli impieghi e i doveri assunti. E' inoltre in
grado di strutturare i tempi della propria giornata, come risulta dalle
attività che svolge sia in ambito lavorativo che in ambito privato e
famigliare.
Presenta dei limiti nella capacità di
risolvere concretamente problemi elaborati, che si distanzino dai semplici
compiti a cui é abituato e questo, soprattutto nell'ambito di un basso livello
culturale e di un'istruzione al limite dell'analfabetismo. Risultano
deficitarie pertanto le capacità di apprendimento e di mantenimento a livelli
alti di attenzione e concentrazione. L'energia viene riportata come compromessa
e con necessità di riposo nell'arco di una giornata, più volte, ma sempre in
relazione ai dolori alla gamba. Dal punto di vista psichico, non si evidenziano
limiti in questo senso.
Considerandi
2.
Capacità di lavoro nell'attività
attuale o da ultimo svolta
Dal punto di vista psichico, riteniamo l'A
abile al 100% nell'attività attuale così come nell'ultima svolta.
3.
Periodi di
inabilità lavorativa accertabile
Nessuno dal punto di vista psichico.
(…)
1.
Indicazioni mediche per interventi di
integrazione
A causa del basso livello d'istruzione e
culturale dell'A nonché dei suoi limiti d'apprendimento, non riteniamo indicato
che egli sia avviato verso una professione diversa da quelle già conosciute.
Potrebbero invece entrare in considerazione provvedimenti volti ad inserire l'A
in un'attività compatibile con le risorse residue descritte.
2.
Possibilità di migliorare la capacità
di lavoro sul posto di lavoro attuale
Non dal punto di vista psichico. L'A
descrive già un ottimo rapporto con la sua datrice di lavoro, la quale mostra
una buona tolleranza alle necessità di riposo e di frequenti cambi di posizione
dell'A.
3.
Capacità di lavoro per altre attività
Dal punto di vista psichico, l'A é a nostro
avviso, abile in misura piena a qualsiasi attività adeguata alle sue capacità
(attività molto semplici) rispettose dei limiti e delle risorse residue sopra
descritte.
(…)" (doc. AI 57/12-13)
Il
dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 24 settembre e 1. ottobre 2008, ha concluso:
"
(...)
Il signor RI 1 presenta uno stato da insufficienza
venosa cronica alla gamba destra su stato da “stripping” della vena safena
magna.
Attualmente assenza di segni per tromboflebite in
corso, assenza di varici, non ulcera varicosa, assenza di edema.
A mio giudizio la patologia descritta non limita la
capacità lavorativa nell’attuale attività di custode dell’__________, un lavoro
che gli permette di tanto in tanto di sedersi, e quindi di riposarsi, per piccoli
lavori (esempio lavoro di riparazione), con un alleviamento della
sintomatologia della gamba destra.
(…)" (doc. AI 68/1)
"
(...)
Sulla base dello studio degli atti, dei disturbi
lamentati dal signor RI 1 e della mia visita medica accurata effettuata il 24
settembre, ritengo che non vi sono elementi clinici che influiscono in modo
negativo sulla capacità lavorativa del soggetto nella sua attività attuale.
(…)" (doc. AI 69/1)
Sempre
il dr. __________, nel rapporto d’esame clinico allegato al rapporto medico 22
luglio 2009 (doc. AI 83/1-6), descritto il seguente status:
"
(…)
Attualmente l'A. lamenta dolori all'arto inferiore
destro, in parte riproducibili alla palpazione profonda del polpaccio, come
pure dell'inguine e della muscolatura dell'emibacino di destra che provocano
un'andatura lievemente zoppicante.
Le misure comparate del perimetro della coscia e del
polpaccio di destra e di sinistra non mostrano differenza (entrambe le cosce
misurate 15 sopra il bordo superiore della rotula 47cm, entrambi i polpacci
misurati 15 cm sotto il bordo inferiore della rotula 37 cm).
È presente un lieve eczema varicoso in regione
antero-mediale tibiale, con importante discromia, ma senza ulcera varicosa.
Assenti sintomi evocatori di una tromboflebite
profonda.
I polsi arteriosi agli arti inferiori sono ben presenti
e simmetrici.
L'esame neurologico non ha mostrato segni per
un'affezione lombare: segno di Lasègue negativo, trofica e forza muscolari
conservate all'arto destro simmetricamente all'arto sinistro. Sensibilità intatta,
a parte una lieve disestesia nel decorso dello stripping. Riflessi
osteotendinei di media vivacità, simmetrici. Assenza di segni piramidali.
L'esame reumatologico ha permesso di evidenziare una
normale motilità passiva dell'articolazione bacino-femore e del ginocchio.
Sono unicamente evocabili mialgie all'emibacino destro
e al polpaccio, producibili da palpazione profonda.
(…)"
(doc. AI 83/5)
ha
concluso che “(…) la patologia presentata dall’A. non causa una IL in attività
lavorativa adeguata secondo i limiti funzionali descritti. (…)” (doc. AI 83/5).
Dal
canto suo il dr. __________, nel rapporto medico in parola – posta la diagnosi
principale di “(…) • insufficienza
venosa cronica ed eczema alla gamba destra su stato da stripping della vena
safena magna • sospetto di
dolore somatoforme alla gamba destra (…)” e ritenuti i seguenti limiti
funzionali “(…) – non può sollevare e trasportare pesi superiori a 10-15 chili
– non può stare in posizione eretta per lunghi periodi, che devono essere
intervallati da brevi periodi di riposo, eventualmente con la gamba destra in
posizione sollevata – non può spostarsi per lunghi tragitti su terreno
accidentato – non può lavorare in posizione accovacciata o inginocchiata – può
sollevare pesi inferiori a 10-15 chili – può manipolare oggetti leggeri – può
lavorare in posizione eretta per periodi di tempo brevi-medi, eventualmente
intercalati da brevi pause – può lavorare in posizione seduta senza limitazioni
– può compiere tragitti medi, anche su terreno accidentato, eventualmente con
brevi pause – può salire alcune rampe di scale (…)” (doc. AI 83/1) –, ha concluso
per una capacità lavorativa del 100% tanto nella sua quanto in un’attività
adeguata dal novembre 2007, osservando inoltre che “(…) dopo aver nuovamente visitato
l’A. in data odierna, ritengo che egli sia abile al lavoro al 100% nella sua
attività abituale, con i limiti funzionali descritti, avendo cura che
l’attività lavorativa sia intervallata da brevi periodi di riposo. Nel caso in
cui l’attuale datore di lavoro non sia più disposto a impiegare l’A, secondo
quanto sopra descritto, egli è abile al 100% in altra attività adeguata. (…)”
(doc. AI 83/2).
2.8
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c;
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31;
Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329
e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts,
Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001.
pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un
rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard
de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che
stabilisce i compiti, ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso
valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza aver
visitato personalmente l’assicurato.
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In
DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]
Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.9
Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti il dr. __________ e
il dr. __________ con la dr.ssa __________, nelle rispettive perizie reumatologica
del 12 novembre 2007 e psichiatrica del 17 marzo 2008. I periti hanno compiutamente
valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore giungendo ad
una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità
lavorativa del 100% tanto nella sua attività esercitata di portinaio e custode
dell’__________ quanto in un’altra attività adeguata.
Per
le medesime ragioni questo Tribunale deve fare proprie anche le conclusioni del
dr. __________ che – nel rapporto 22 luglio 2009 (doc. AI 83/1-4), visto il rapporto
d’esame clinico dello stesso giorno del dr. __________ (doc. AI 83/5-6 che conferma
la valutazione della precedente visita del 24 settembre 2008, doc. AI 68/1 e
69/1) – ha ritenuto una capacità lavorativa del 100% nella sua attività
abituale e in un’attività adeguata dal 12 novembre 2007.
Le
dettagliate ed approfondite valutazione peritali, le conclusioni e le
risultanze delle visite dei medici SMR non sono state del resto validamente
smentite da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove
patologie.
In
particolare il dr. __________, FMH in medicina generale e del lavoro – al quale su
sua richiesta è stato trasmesso l’incarto AI completo (doc. AI 87/1-5 e 88/1) – non ha contestato
le valutazioni mediche sopra enunciate.
Inoltre
– limitandosi ad osservare che l’assicuratore malattia gli ha
corrisposto le prestazioni al 50% fino al raggiungimento dei limiti legali e
che la sofferenza dell’insorgente è stata osservata a più riprese dalla Direzione
e dagli amministratori della __________ – l’assicurato si è
limitato a chiedere in modo del tutto generico una “(…) perizia pluridisciplinare
(ortopedica, reumatologica, angiologia, dermatologica, psichiatrica, ecc.) (…)”
(doc. AI 92/9) per stabilire la sua capacità lavorativa.
Va
qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto
che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di
prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Visto
quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni mediche
sopra enunciate, è da ritenere dimostrato che dal novembre 2007 l’assicurato è
abile al lavoro nella misura del 100% tanto nella sua attività abituale che in
un’altra attività adeguata.
La
domanda di una perizia giudiziaria pluridisciplinare va pertanto disattesa. Va
qui ricordato che, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
Quanto
agli incarti richiamati con il ricorso il TCA rileva che quello
dell’assicuratore infortuni e quello della cassa malati sono già presenti agli
atti mentre che quello dell’assicuratore RC del terzo coinvolto nell’infortunio
del 1996 e quelli della Cassa disoccupazione e dell’Ufficio sostegno sociale (a
cui l’assicurato si è rivolto solo dopo il progetto di decisione del 21
novembre 2008 come risulta dai doc. 80/1 e 86/1) non sono rilevanti ai fini
della presente vertenza.
Va
qui fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente
giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti
dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla
data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere
cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.10
Ritenuti
i periodi di incapacità lavorativa del 100% dal 13 luglio 2006 e del 50% dal 1.
novembre 2006 e considerato che da un punto di vista medico-teorico è stata
accertata una capacità lavorativa del 100% nella sua attività abituale dal 12
novembre 2007 (cfr. consid. 2.9), è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurato il diritto ad una mezza rendita limitatamente al periodo dal 1.
luglio 2007 (dopo l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) fino al 29
febbraio 2008 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute ex art. 88a
cpv. 1 OAI, vedi anche consid. 2.6).
2.11
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va
quindi confermata e il ricorso respinto.
2.12
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del
ricorrente.
2.13
Nel
ricorso l’assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio.
Ai
sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale
deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva
che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se
del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il
principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza
giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione
della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,
ATSG – Kommentar, 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
102.
segg., pagg. 788-790) – sono in principio dati se l’istante si trova nel
bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è
palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V
202.
e 372 con riferimenti).
Il
TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non
sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/99 dell’8 febbraio 2001; DTF 119 Ia 253
consid. 3b).
Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe
al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STFA U 220/99 del
26.
settembre 2000; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Per
valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente
che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K
75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29
agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF
124.
I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano
o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande
non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275, 124 I
304.
consid. 2c, 122 I 267 consid. 2b).
Nel
caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale e delle considerazioni
sopra esposte, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente
sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del
ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente
minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi
precedenti, i periti interpellati dall’Ufficio AI e i medici SMR si sono
espressi chiaramente e le loro valutazioni non sono state contestate validamente
da altri specialisti. La conclusione secondo cui la lite era già di primo
acchito destituita di esito favorevole si giustifica tanto più se si considera
che in sede ricorsuale l’interessato non ha prodotto la benché minima
documentazione medica che potesse validamente contrastare le valutazioni dei
periti e dei medici SMR.
Non
essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la
domanda di assistenza giudiziaria deve pertanto essere respinta.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
La
domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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