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32.2009.194

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 aprile 2010Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In

particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le

rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante

dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche

quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla

capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.

del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V

275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,

non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis

è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti;

DTF 130 V 343 consid. 3.5).

2.7. Nell’evenienza

concreta, nelle annotazioni 13 settembre 2007 e 18 gennaio 2008, il dr. __________,

medico SMR, ha concluso per la necessità di un accertamento reumatologico e

psichiatrico: “(…) alla luce dei rapporti medici suddetti reputo necessaria una

valutazione reumatologica (Dr. __________) che possa attestare l’attuale

stato di salute e la relativa CL residua, rispettivamente i limiti funzionali

per l’attuale attività lavorativa o in altre attività adeguate. (…)” (doc. AI

45/1) e: “(…) a seguito della valutazione del reumatologo Dr. __________ del

17.03.2006, che aveva accennato ad una ipotetica sindrome somatoforme da dolore

cronico, riteniamo opportuno sottoporre l’A. in questione a valutazione

specialistica psichiatrica. (…)” (doc. AI 50/1-2).

L’Ufficio

AI ha quindi ordinato una perizia reumatologica a cura del dr. __________, FMH

in reumatologia e medicina interna, e una psichiatrica a cura del dr. __________

e della dr.ssa __________, entrambi FMH in psichiatria e psicoterapia,

direttore rispettivamente medico assistente del __________ (__________) (doc.

AI 46/1-2 e 54/4-5).

Il

dr. __________, nella perizia reumatologica 12 novembre 2007 (doc. AI 47/1-13),

posta la diagnosi:

"

A.4.1 Diagnosi

reumatologiche:

Esiti di frattura basicervicale del femore dx nel

novembre 2006 (ndr. recte: 1996), tratta con osteosintesi.

- ablazione del materiale di osteosintesi nel

gennaio 1998.

Lombalgie croniche.

Cercicalgie.

Lievi alterazioni della statica vertebrale.

Possibili esiti di distrofia di Scheuermann al passaggio

dorsolombare.

A.4.2 Diagnosi non reumatologiche:

Insufficienza venosa cronica all’arto inferiore dx:

- stripping e crossectomia della safena

magna nel settembre 2001 con ascesso inguinale postoperatorio;

- cellulite con linfagiosi nel luglio 2006.

Ernia iatale:

- esofagite da riflusso, gastrite H. pilori positiva

(gastroscopia del 2002)."

(doc. AI 47/11)

ha

espresso la seguente valutazione e prognosi:

"

(…)

L'assicurato ha dunque lamentato una frattura

traumatica del collo femorale dx 11 anni fa, trattata con osteosintesi. Sebbene

l'intervento sia tecnicamente riuscito, il paz. ha continuato a lamentare dolori,

non migliorati dall'ablazione del materiale di osteosintesi nel gennaio 1998.

Le algie concernono non solo la regione dell'anca ma anche in maniera più

diffusa l'arto inferiore dx con disturbi alla marcia, limitata caricabilità e

resistenza agli sforzi. Il comune denominatore di tutta l'abbondante documentazione

medica riassunta sopra consiste nel fatto che non sia mai stato possibile

collegare i dolori del paz. con una problematica oggettiva a livello dell'anca

dx o di natura vertebrale.

Tuttora l'assicurato presenta una diffusa dolenza

palpatoria di tutta la regione lombare (ma anche cervicoscapolare) e dell'arto

inferiore dx. La funzionalità della colonna vertebrale e delle articolazioni

periferiche è normale e simmetrica, in particolare per quel che attiene l'anca

dx. L'unico reperto oggettivo è in fondo una discreta ipotrofia muscolare della

natica dx, tuttavia senza rilevanti ripercussioni (test di Trendelenburg

negativo). Si tratta dunque di una sintomatologia dolorosa che non corrisponde

ad una patologia organica dal punto di vista reumatologico, ma neppure da

quello ortopedico o neurologico (come risulta dalle molteplici rapporti medici

descritti precedentemente), ciò che si ricollega dunque perfettamente a quanto

detto a suo tempo da Dr. __________.

L'assicurato presenta per contro una problematica

vascolare con insufficienza venosa cronica dell'arto inferiore dx. Non sono

tuttavia competente per valutarne le ripercussioni sulla sintomatologia e la capacità

lavorativa del paz..

(…)" (doc. AI 47/11-12)

Circa

la capacità lavorativa il dr. __________ – osservato che “(…) dal

lato reumatologico non ho potuto costatare delle menomazioni osteoarticolari

periferiche o assiali che limitino la capacità lavorativa dell’assicurato (…)

(doc. AI 47/12) – ha concluso che “(…) dal punto di vista reumatologico non vi sono

dunque elementi che possano far ritenere una ridotta capacità lavorativa dell’assicurato

nella sua funzione di portinaio e custode dell’__________ (…)” (doc. AI 47/12)

evidenziando inoltre che l’assicurato è in grado di svolgere altre attività

senza particolari limitazioni.

Il

dr. __________ e la dr.ssa __________, nella perizia psichiatrica 17 marzo 2008

(doc. AI 57/1-13), non hanno posto alcuna diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa e, dopo aver osservato che:

"

(…)

Dall'esame clinico in questa sede, dai disturbi

lamentati dall'A stesso, dagli atti a nostra disposizione e da un'accurata

ricostruzione della storia personale dell'A, non rileviamo elementi

significativi per una patologia psichiatrica in comorbidità ad un'eventuale

sindrome somatoforme. L'A lamenta soprattutto dolori a livello della zona

lombare destra e della gamba destra, ma non riporta elementi che possano

orientare verso aspetti depressivi o di altro genere psicopatologico. E'

presente una tristezza in relazione ai dolori provati, ma riteniamo che

quest'ultima sia adeguata e consona alla situazione e l'A stesso riferisce che

complessivamente, si trova in una condizione di discreto benessere psichico

("mi sento più contento che triste"). Inoltre l'A mantiene una buona

rete di contatti sociali con amici e parenti e, anche in questo campo, gli

unici limiti sono dettati dall'esporre a nudo la gamba operata in occasione di

grigliate durante l'estate. Si reca regolarmente, durante le ferie natalizie, insieme

alla famiglia in __________ compiendo un viaggio della durata di quasi 30 ore,

in macchina. Descrive buoni rapporti con la moglie e con i figli e riporta di

provare piacere a giocare qualche ora insieme al figlio minore, durante il

pomeriggio così come ama dedicarsi agli animali (conigli e galline) di sua

proprietà, all'interno del terreno dell'__________.

Durante il colloquio avuto presso il nostro Centro, l'A

sorrideva, era rilassato e negava in ogni modo la necessità dal suo punto di

vista, di una presa a carico specialistica in ambito psichiatrico, cure queste

peraltro, mai consigliategli né intraprese.

Alla luce di quanto esposto, riteniamo che pur

ammettendo l'esistenza di un disturbo somatoforme, ipotizzato dal dr. __________,

l'A non presenta nessuna comorbidità con altre patologie psichiche maggiori e

quindi nessun elemento psicopatologico che possa ridurre in quest'ambito la sua

CL. L'A riesce infatti a mantenere l'interesse per le attività che normalmente

gliene davano e lamenta una compromissione unicamente dal punto di vista

fisico; egli infatti si lava tutte le mattine, malgrado i dolori, lavora seppure

per un tempo ridotto, si dedica alla moglie, ai figli, agli amici, ai parenti,

va in vacanza, si occupa di cucinare una volta la settimana la pizza per tutta

la famiglia e tutto ciò malgrado la presenza dei dolori. Questo comporta una

spinta volitiva e complessivamente una progettualità per il futuro normalmente

assenti nella depressione maggiore o in altri ambiti psicopatologici.

Alla luce di quanto esposto riteniamo che

indipendentemente da una diagnosi di disturbo somatoforme, l'A non presenta una

patologia psichiatrica associata che possa giustificare una diminuzione della

CL.

(…)" (doc. AI 57/11-12)

circa

le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazio-ne si sono così espressi:

"

(…)

1. Descrizione di risorse e deficit

Sul piano relazionale, l'A é in grado di

interagire adeguatamente con gli altri, sia nelle relazioni con colleghi sia

nelle relazioni con superiori.

Ha mostrato in passato, una buona capacità

di adattarsi a contesti nuovi in ambito lavorativo così come la capacità di

mantenere nel tempo stabilmente, gli impieghi e i doveri assunti. E' inoltre in

grado di strutturare i tempi della propria giornata, come risulta dalle

attività che svolge sia in ambito lavorativo che in ambito privato e

famigliare.

Presenta dei limiti nella capacità di

risolvere concretamente problemi elaborati, che si distanzino dai semplici

compiti a cui é abituato e questo, soprattutto nell'ambito di un basso livello

culturale e di un'istruzione al limite dell'analfabetismo. Risultano

deficitarie pertanto le capacità di apprendimento e di mantenimento a livelli

alti di attenzione e concentrazione. L'energia viene riportata come compromessa

e con necessità di riposo nell'arco di una giornata, più volte, ma sempre in

relazione ai dolori alla gamba. Dal punto di vista psichico, non si evidenziano

limiti in questo senso.

Considerandi

2.

Capacità di lavoro nell'attività

attuale o da ultimo svolta

Dal punto di vista psichico, riteniamo l'A

abile al 100% nell'attività attuale così come nell'ultima svolta.

3.

Periodi di

inabilità lavorativa accertabile

Nessuno dal punto di vista psichico.

(…)

1.

Indicazioni mediche per interventi di

integrazione

A causa del basso livello d'istruzione e

culturale dell'A nonché dei suoi limiti d'apprendimento, non riteniamo indicato

che egli sia avviato verso una professione diversa da quelle già conosciute.

Potrebbero invece entrare in considerazione provvedimenti volti ad inserire l'A

in un'attività compatibile con le risorse residue descritte.

2.

Possibilità di migliorare la capacità

di lavoro sul posto di lavoro attuale

Non dal punto di vista psichico. L'A

descrive già un ottimo rapporto con la sua datrice di lavoro, la quale mostra

una buona tolleranza alle necessità di riposo e di frequenti cambi di posizione

dell'A.

3.

Capacità di lavoro per altre attività

Dal punto di vista psichico, l'A é a nostro

avviso, abile in misura piena a qualsiasi attività adeguata alle sue capacità

(attività molto semplici) rispettose dei limiti e delle risorse residue sopra

descritte.

(…)" (doc. AI 57/12-13)

Il

dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 24 settembre e 1. ottobre 2008, ha concluso:

"

(...)

Il signor RI 1 presenta uno stato da insufficienza

venosa cronica alla gamba destra su stato da “stripping” della vena safena

magna.

Attualmente assenza di segni per tromboflebite in

corso, assenza di varici, non ulcera varicosa, assenza di edema.

A mio giudizio la patologia descritta non limita la

capacità lavorativa nell’attuale attività di custode dell’__________, un lavoro

che gli permette di tanto in tanto di sedersi, e quindi di riposarsi, per piccoli

lavori (esempio lavoro di riparazione), con un alleviamento della

sintomatologia della gamba destra.

(…)" (doc. AI 68/1)

"

(...)

Sulla base dello studio degli atti, dei disturbi

lamentati dal signor RI 1 e della mia visita medica accurata effettuata il 24

settembre, ritengo che non vi sono elementi clinici che influiscono in modo

negativo sulla capacità lavorativa del soggetto nella sua attività attuale.

(…)" (doc. AI 69/1)

Sempre

il dr. __________, nel rapporto d’esame clinico allegato al rapporto medico 22

luglio 2009 (doc. AI 83/1-6), descritto il seguente status:

"

(…)

Attualmente l'A. lamenta dolori all'arto inferiore

destro, in parte riproducibili alla palpazione profonda del polpaccio, come

pure dell'inguine e della muscolatura dell'emibacino di destra che provocano

un'andatura lievemente zoppicante.

Le misure comparate del perimetro della coscia e del

polpaccio di destra e di sinistra non mostrano differenza (entrambe le cosce

misurate 15 sopra il bordo superiore della rotula 47cm, entrambi i polpacci

misurati 15 cm sotto il bordo inferiore della rotula 37 cm).

È presente un lieve eczema varicoso in regione

antero-mediale tibiale, con importante discromia, ma senza ulcera varicosa.

Assenti sintomi evocatori di una tromboflebite

profonda.

I polsi arteriosi agli arti inferiori sono ben presenti

e simmetrici.

L'esame neurologico non ha mostrato segni per

un'affezione lombare: segno di Lasègue negativo, trofica e forza muscolari

conservate all'arto destro simmetricamente all'arto sinistro. Sensibilità intatta,

a parte una lieve disestesia nel decorso dello stripping. Riflessi

osteotendinei di media vivacità, simmetrici. Assenza di segni piramidali.

L'esame reumatologico ha permesso di evidenziare una

normale motilità passiva dell'articolazione bacino-femore e del ginocchio.

Sono unicamente evocabili mialgie all'emibacino destro

e al polpaccio, producibili da palpazione profonda.

(…)"

(doc. AI 83/5)

ha

concluso che “(…) la patologia presentata dall’A. non causa una IL in attività

lavorativa adeguata secondo i limiti funzionali descritti. (…)” (doc. AI 83/5).

Dal

canto suo il dr. __________, nel rapporto medico in parola – posta la diagnosi

principale di “(…) • insufficienza

venosa cronica ed eczema alla gamba destra su stato da stripping della vena

safena magna • sospetto di

dolore somatoforme alla gamba destra (…)” e ritenuti i seguenti limiti

funzionali “(…) – non può sollevare e trasportare pesi superiori a 10-15 chili

– non può stare in posizione eretta per lunghi periodi, che devono essere

intervallati da brevi periodi di riposo, eventualmente con la gamba destra in

posizione sollevata – non può spostarsi per lunghi tragitti su terreno

accidentato – non può lavorare in posizione accovacciata o inginocchiata – può

sollevare pesi inferiori a 10-15 chili – può manipolare oggetti leggeri – può

lavorare in posizione eretta per periodi di tempo brevi-medi, eventualmente

intercalati da brevi pause – può lavorare in posizione seduta senza limitazioni

– può compiere tragitti medi, anche su terreno accidentato, eventualmente con

brevi pause – può salire alcune rampe di scale (…)” (doc. AI 83/1) –, ha concluso

per una capacità lavorativa del 100% tanto nella sua quanto in un’attività

adeguata dal novembre 2007, osservando inoltre che “(…) dopo aver nuovamente visitato

l’A. in data odierna, ritengo che egli sia abile al lavoro al 100% nella sua

attività abituale, con i limiti funzionali descritti, avendo cura che

l’attività lavorativa sia intervallata da brevi periodi di riposo. Nel caso in

cui l’attuale datore di lavoro non sia più disposto a impiegare l’A, secondo

quanto sopra descritto, egli è abile al 100% in altra attività adeguata. (…)”

(doc. AI 83/2).

2.8

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c;

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31;

Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329

e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts,

Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001.

pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso

valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicurato.

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

In

DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]

Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.9

Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti il dr. __________ e

il dr. __________ con la dr.ssa __________, nelle rispettive perizie reumatologica

del 12 novembre 2007 e psichiatrica del 17 marzo 2008. I periti hanno compiutamente

valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore giungendo ad

una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità

lavorativa del 100% tanto nella sua attività esercitata di portinaio e custode

dell’__________ quanto in un’altra attività adeguata.

Per

le medesime ragioni questo Tribunale deve fare proprie anche le conclusioni del

dr. __________ che – nel rapporto 22 luglio 2009 (doc. AI 83/1-4), visto il rapporto

d’esame clinico dello stesso giorno del dr. __________ (doc. AI 83/5-6 che conferma

la valutazione della precedente visita del 24 settembre 2008, doc. AI 68/1 e

69/1) – ha ritenuto una capacità lavorativa del 100% nella sua attività

abituale e in un’attività adeguata dal 12 novembre 2007.

Le

dettagliate ed approfondite valutazione peritali, le conclusioni e le

risultanze delle visite dei medici SMR non sono state del resto validamente

smentite da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove

patologie.

In

particolare il dr. __________, FMH in medicina generale e del lavoro – al quale su

sua richiesta è stato trasmesso l’incarto AI completo (doc. AI 87/1-5 e 88/1) – non ha contestato

le valutazioni mediche sopra enunciate.

Inoltre

– limitandosi ad osservare che l’assicuratore malattia gli ha

corrisposto le prestazioni al 50% fino al raggiungimento dei limiti legali e

che la sofferenza dell’insorgente è stata osservata a più riprese dalla Direzione

e dagli amministratori della __________ – l’assicurato si è

limitato a chiedere in modo del tutto generico una “(…) perizia pluridisciplinare

(ortopedica, reumatologica, angiologia, dermatologica, psichiatrica, ecc.) (…)”

(doc. AI 92/9) per stabilire la sua capacità lavorativa.

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto

che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di

prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Visto

quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni mediche

sopra enunciate, è da ritenere dimostrato che dal novembre 2007 l’assicurato è

abile al lavoro nella misura del 100% tanto nella sua attività abituale che in

un’altra attività adeguata.

La

domanda di una perizia giudiziaria pluridisciplinare va pertanto disattesa. Va

qui ricordato che, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

Quanto

agli incarti richiamati con il ricorso il TCA rileva che quello

dell’assicuratore infortuni e quello della cassa malati sono già presenti agli

atti mentre che quello dell’assicuratore RC del terzo coinvolto nell’infortunio

del 1996 e quelli della Cassa disoccupazione e dell’Ufficio sostegno sociale (a

cui l’assicurato si è rivolto solo dopo il progetto di decisione del 21

novembre 2008 come risulta dai doc. 80/1 e 86/1) non sono rilevanti ai fini

della presente vertenza.

Va

qui fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente

giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti

dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla

data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere

cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.10

Ritenuti

i periodi di incapacità lavorativa del 100% dal 13 luglio 2006 e del 50% dal 1.

novembre 2006 e considerato che da un punto di vista medico-teorico è stata

accertata una capacità lavorativa del 100% nella sua attività abituale dal 12

novembre 2007 (cfr. consid. 2.9), è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto

all’assicurato il diritto ad una mezza rendita limitatamente al periodo dal 1.

luglio 2007 (dopo l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) fino al 29

febbraio 2008 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute ex art. 88a

cpv. 1 OAI, vedi anche consid. 2.6).

2.11

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va

quindi confermata e il ricorso respinto.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del

ricorrente.

2.13

Nel

ricorso l’assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale

deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione

della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,

ATSG – Kommentar, 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

102.

segg., pagg. 788-790) – sono in principio dati se l’istante si trova nel

bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V

202.

e 372 con riferimenti).

Il

TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non

sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/99 dell’8 febbraio 2001; DTF 119 Ia 253

consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STFA U 220/99 del

26.

settembre 2000; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Per

valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K

75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29

agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano

o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande

non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275, 124 I

304.

consid. 2c, 122 I 267 consid. 2b).

Nel

caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale e delle considerazioni

sopra esposte, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente

sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del

ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente

minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi

precedenti, i periti interpellati dall’Ufficio AI e i medici SMR si sono

espressi chiaramente e le loro valutazioni non sono state contestate validamente

da altri specialisti. La conclusione secondo cui la lite era già di primo

acchito destituita di esito favorevole si giustifica tanto più se si considera

che in sede ricorsuale l’interessato non ha prodotto la benché minima

documentazione medica che potesse validamente contrastare le valutazioni dei

periti e dei medici SMR.

Non

essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di assistenza giudiziaria deve pertanto essere respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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