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Decisione

32.2009.196

Seconda domanda di prestazioni: viste le risultanze della perizia del SAM e non essendo provato un peggioramento delle patologie somatiche e extra somatiche, a ragione l'Ufficio AI ha negato il diritt

15 aprile 2010Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In

particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le

rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante

dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche

quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla

capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.

del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V

275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,

non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis

è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti;

DTF 130 V 343 consid. 3.5).

2.7. Nell’evenienza

concreta, nelle annotazioni 17 febbraio 2009, il dr. __________, medico SMR, ha

concluso: “(…) considerando la genesi multifattoriale della patologia

riferibile all’A., chiedere valutazione specialistica multidisciplinare in ambito

SAM finalizzata a: •

descrizione dello stato di salute attuale, della sua evoluzione dall’esordio

della patologia ad oggi, delle prospettive prognostiche e degli interventi

ipotizzabili finalizzati al miglioramento del quadro valetudinario • descrizione delle risorse presenti e degli

eventuali limiti funzionali anche nelle attività proprie dell’economia

domestica (…)” (doc. AI 57/1).

L’Ufficio

AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 58/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare 29 luglio 2009 (doc. AI 64/1-44) risulta che i

periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni

obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di

natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e

cardiologica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente

diagnosi:

"

5.1 Diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome depressiva ricorrente episodio attuale di

gravità lieve-medio (ICD-10, F 33.1).

Disturbo alimentare con/su

- pregresso intervento di by-pass

gastrico per via laparoscopica, 12.05.2005 (F 50.4)

5.2 Diagnosi senza influenza sulla

capacità lavorativa:

Fibromialgia.

Cervicalgie con/su

- alterazioni statiche

- iniziali alterazioni di tipo

degenerativo soprattutto il segmento C5-C6 con osteocondrosi e spondilosi

anteriore.

Sindrome lombovertebrale con/su

- alterazioni statiche con scoliosi

destroconvessa.

- osteocondrosi L4-L5 con leggera spondilosi

anteriore e leggera pseudoanterolistesi di L4 su L5.

Pregressa frattura malleolare di tipo Weber B alla

caviglia ds con/su

- alterazioni degenerative iniziali

- pregressa osteosintesi, 27.02.1992

- pregressa AMO, 9.02.1993

Dolori toracici di origine indeterminata.

Obesità (BMI ca. 32).

Anemia con indici eritrocitari nella norma." (doc.

AI 64/14-15)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti,

posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità

lavorativa: “(…) l’A. presenta una capacità lavorativa del 60% (presenza

durante tutto il giorno ma con un rendimento ridotto) come operaia ed

ausiliaria di pulizia (ultime attività svolte). (…)” (doc. AI 64/18), hanno

concluso:

"

(...)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Dal punto di vista reumatologico l'A. è abile al lavoro

al 100% in qualsiasi tipo di attività. Dal punto di vista cardiologico l'A. è

abile la lavoro nella misura del 100% in attività con impegno fisico da leggero

a medio. Dal punto di vista psichiatrico vi è una limitazione della capacità

lavorativa non superiore al 40%.

Globalmente l'A. presenta dunque una capacità lavorativa

del 60% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto) come

operaia ed ausiliaria di pulizie (ultime attività svolte); questa capacità

lavorativa è presente da parecchio tempo, sicuramente dall'ottobre 2005

(redazione della perizia psichiatrica del Dr. __________ all'attenzione

dell'UAI TI). Non si constata nessun peggioramento rispetto a quella perizia.

In futuro non è da prevedere un miglioramento della sopracitata capacità lavorativa.

Importante è che l'A. continui le cure psichiatriche in atto.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

L'A. è abile al lavoro al 100% dal punto di vista

reumatologico in qualsiasi tipo di attività. Dal punto di vista cardiologico

l'A. è abile al lavoro al 100% in attività con impegno fisico da leggero a

medio. Dal punto di vista cardiologico per considerarla idonea in attività con

sforzi fisici pesanti o in attività pericolose dovrebbero essere eseguiti

dapprima gli accertamenti consigliati dal Dr. __________ (registrazione Holter,

dosaggio del BNP e rivalutazione della terapia cardiologica). Dal punto di vista

psichiatrico è presente l'incapacità lavorativa non superiore al 40%.

Dunque globalmente l'A. presenta una capacità

lavorativa del 60% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto)

in attività con impegno fisico da leggero a medio dall'ottobre 2005 (perizia

del Dr. __________) e continua. Non si può constatare nessun peggioramento

rispetto alla perizia psichiatrica. In futuro non è da prevedere un

miglioramento della sopracitata capacità lavorativa. L'A. deve però continuare

le cure psichiatriche in atto.

Come casalinga la limitazione alla capacità lavorativa

è minore. Possiamo codificare una capacità lavorativa dell'80% circa (presenza

durante tutto il giorno ma con un rendimento ridotto) come casalinga sempre

dall'ottobre 2005 e continua.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente

discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Non possiamo constatare un peggioramento rispetto alla

perizia del Dr. __________ che data il 4.10.2005.

Al medico di famiglia abbiamo rinviato una copia degli

esami di laboratorio.

Ricordiamo nuovamente che fummo costretti ad

organizzare un nuovo consulto psichiatrico per il 30.06.2009, essendo arrivata

l'A. in ritardo il 13.06.2009.

Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente

all'Ufficio AI, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico

curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 64/18-19)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze

peritali, ritenuto il rapporto medico 19 agosto 2009 del dr. __________ (doc.

AI 66/1-3) e considerate le annotazioni 6 ottobre 2009 del dr. __________ (doc.

AI 73/1), medico SMR –, con

decisione 9 ottobre 2009 (doc. AI 74/1-2), ha confermato il rifiuto del diritto

a prestazioni.

2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;

ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994,

pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contrad-dittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso

valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicurato.

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

In

DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.9. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i

quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata

è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in

merito alla sua capacità lavorativa del 60% quale operaia ed ausiliaria di

pulizia (attività da ultimo svolte) e in attività con impegno fisico da leggero

a medio dall’ottobre 2005.

La

dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non é stata

del resto validamente smentita da altri certificati da parte di medici

specialisti attestanti nuove patologie.

Non

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo alla documentazione

medica allegata alle osservazioni 29 settembre 2009 indirizzate all’Ufficio AI

(doc. AI 71/1 e 71/2-16).

In

particolare il TCA rileva che il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,

nel certificato medico 22 settembre 2009, non pone delle nuove diagnosi, rinvia

al rapporto 11 aprile 2008 già considerato dai periti del SAM e si limita a

concludere in modo del tutto generico che “(…) mi sorprende dunque la valutazione

del perito AI e la decisione (ndr. recte: progetto di decisione) AI del 28.08.2009,

che non sembra tenere in considerazione quanto da noi (dr. __________ e il

sottoscritto) certificato allora e quanto continuo ad osservare nella relazio-ne

terapeutica di questi ultimi 2 anni. (…)” (doc. AI 71/2). Quanto alla

documentazione medica concernente la patologia cardiologica (doc. AI 71/3-9 e

71/11-12) la stessa è antecedente e non contesta le conclusioni a cui sono giunti

il dr. __________ e il dr. __________, Primario rispettivamente Capo-Servizio

del Servizio di cardiologia ed angiologia dell’Ospeda-le Regionale di __________,

nel consulto 29 maggio 2009 (doc. AI 64/32-36). Il dr. __________, Primario di

ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Regionale di __________, nel rapporto 14

ottobre 2008 (doc. AI 71/13-14), conclude che “(…) si tratta di un’incontinenza

urinaria d’urgenza pura, senza incontinenza urinaria da sforzo in paziente con

assunzione di psicofarmaci. Stato dopo infarto del miocardio. (…)” (doc. AI

71/14), non attesta alcuna inabilità lavorativa e propone una farmacoterapia.

Infine il dr. __________, FMH in medicina interna/malattie reumatiche, nel

rapporto 23 aprile 2008 (doc. AI 71/15-16), attesta che “(…) per quanto

concerne la valutazione della sua capacità lavorativa, sotto l’aspetto puramente

reumatologico non vi sono patologie tali da giustificare alcuna limitazione

della sua capacità lavorativa per attività fisicamente medio-leggere. (…)”

(doc. AI 71/16).

Al

riguardo anche il dr. __________, nelle annotazioni 6 ottobre 2009, elencati i

rapporti medici sopra menzionati, ha concluso che “(…) la documentazione medica

inoltrata non contiene elementi oggettivi nuovi rispetto a quanto considerato

nella perizia SAM del 29 luglio 2009, la precedente decisione può essere confermata.

(…)” (doc. AI 73/1).

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto

che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di

prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Visto

quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni del SAM,

richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurata di comprovare

l’asserito peggioramento dello stato di salute, è da ritenere dimostrato che

non vi è stata alcuna modifica rilevante dello stato valetudinario

dell’insorgen-te.

In

conclusione, rispecchiando la perizia 29 luglio 2009 del SAM tutti i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8) e

non essendo provato un peggioramento delle patologie somatiche ed extra somatiche,

a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto una capacità lavorativa del 60% quale operaia

ed ausiliaria di pulizia (attività da ultimo svolte) e in attività con impegno

fisico da leggero a medio dall’ottobre 2005.

La

domanda ricorsuale di una perizia psichiatrica approfondita va pertanto disattesa.

Va qui ricordato che, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà

ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

Gygi, Bundesverwal-tungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

Va

qui fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente

giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti

dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla

data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere

cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4)

2.10. La

ricorrente sostiene che l’Ufficio AI non avrebbe proceduto ad un raffronto

dei redditi per il calcolo del grado d’invalidità.

Va

qui innanzitutto evidenziato che nella misura in cui a pag. 11 del ricorso

(doc. AI 75/13) vengono sollevate contestazioni in merito al rapporto finale 17

luglio 2006 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 35/1-4 corretto dalle comunicazioni 19 e 24 luglio 2006 del funzionario __________

confermate dalla consulente, doc. AI 36/1, 37/1-2, 38/1 e 40/1), la decisione

20 settembre 2006, tramite la quale l’am-ministrazione

aveva calcolato un grado d’invalidità del 30% fino al maggio 2005 e in seguito

del 16%, non è stata contestata ed è quindi cresciuta in giudicato (doc. AI

45/1-4).

Quanto

all’asserita mancanza di indicazioni “(…) sul numero dei posti di lavoro

entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come

pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del

gruppo cui è fatto riferimento (…)” e alla pretesa riduzione massima del 25% (“(…)

la presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione

massima del 25% (…)”; doc. AI 75/13), questo Tribunale non può procedere

– nella misura in cui vi sia da ritenere che ciò venga chiesto con il

gravame – ad una riconsiderazione della decisione dell’Ufficio AI del 20

settembre 2006. Infatti il giudice non può modificare, mediante

l’istituto della riconsiderazione, la precedente decisione. Egli violerebbe

altrimenti il principio della riconsiderazione facoltativa, derivante dal

potere discrezionale dell’amministrazione, che il giudice non può imporle (RCC

1985 pag. 58 consid. 3 [ZAK 1986 pag. 58 consid. 3] citata da

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 262

e da Müller, Die materiellen Vorraus-setzungen der Rentenrevision in der

Invalidenverischerung, Friborgo 2003, pag. 98, nota 361 con riferimenti di

giurisprudenza indicati, pag. 261). Per costante

giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata nè dagli

interessati, nè dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (STFA I 61/04

del 20 settembre 2004; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006 e STFA I 206/06 del 13

marzo 2007).

Per

quanto riguarda invece l’asserito mancato aggiornamento, nella decisione

impugnata, dei redditi di riferimento per il calcolo del grado d’invalidità – “(…) la

decisione impugnata è stata presa senta effettuare una nuova valutazione dei

redditi da invalido, rispettivamente conseguibili senza invalidità. (…)” (doc.

AI 75/12) – va osservato quanto segue.

In

DTF 133 V 545 l’Alta Corte, circa la notevole modifica del grado d’invalidità

quale condizione di revisione, ha stabilito che per le rendite

dell’assicurazione invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di

fatto determinante può dar luogo a una revisione se tale modifica determina un

superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (consid. 6 con

riferimenti a dottrina e giurisprudenza). La revisione si occupa di modifiche

nella situazione personale della persona assicurata (stato di salute, fattore

economico). Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro

una revisione di una rendita d’invalidità, nemmeno se a seguito di queste

modifiche il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; precisazione

della giurisprudenza; consid. 7).

Pertanto,

ritenuta una situazione valetudinaria sostanzialmente immutata, le modifiche di

poco conto dei dati statistici non giustificano una revisione della rendita

d’invalidità.

Nella

STF 9C_8/2010 del 19 marzo 2010 il TF si è confermato nella propria giurisprudenza

e in merito alla variazione dei dati statistici ha sviluppato la seguente

considerazione:

"

(…)

Dass mit den erwerblichen Veränderungen grundsätzlich

Anlass für eine Leistungsanpassung bestand, ändert nichts. Die Rentenerhöhung

oder –herabset-zung gestützt auf eine Änderung der statistischen Grundlagen

fällt auch dann ausser Betracht, wenn ein besonderer Anlass für eine Rentenrevision

besteht. Würde in solchen Fällen oder auch auf Antrag der versicherten Person,

welche eine Änderung des Gesundheitszustandes bzw. der erwerblichen Grundlagen

geltend macht, die Veränderung der statistischen Grundlagen berücksichtigt,

entstünde die Gefahr einer rechtsungleichen Behandlung mit jenen Fällen, in

denen kein solcher Anlass besteht bzw. kein Antrag gestellt würde. Darüber hinaus

wäre damit zu rechnen, dass Versicherte im Zuge der alle zwei Jahre neu erscheinenden

LSE-Werte systematisch eine Neuanpassung ihrer Renten verlangten, was zu einem

unverhältnismässigen Aufwand der für die Leistungszusprechung zuständigen

Organe führte (BGE a.a.O. E. 7.2 S. 548 f.).

(…)" (STF 9C_8/2010

del 19 marzo 2010, consid. 3.2)

2.11. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la

decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.

2.12. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della

ricorrente.

2.13. Nel

ricorso l’assicurata ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale

deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione

della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,

“ATSG – Kommentar”, 2.a edizione, 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

102 segg., pag. 788-790) – sono in principio dati se l’istante si trova nel

bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V

202 e 372 con riferimenti).

Il

TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non

sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99

del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; STFA 5P.426/2000

del 6 marzo 2001; STFA 1P 281/2000 del 17 maggio 2000; DTF 119 Ia 253 consid.

3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99

del 26 settembre 2000; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia

251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e

commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

Per

valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K

75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29

agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF

124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano

o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande

non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF

124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.

cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel

caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale e delle considerazioni

sopra esposte, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente

sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del

ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente

minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi

precedenti, i periti interpellati dall’Ufficio AI si sono espressi chiaramente

e le loro valutazioni non sono state contestate validamente da altri specialisti.

La conclusione secondo cui la lite era già di primo acchito destituita di esito

favorevole si giustifica tanto più se si considera che in sede ricorsuale

l’interessata non ha prodotto la benché minima documentazione medica che

potesse contrastare le valutazioni del SAM.

Non

essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di assistenza giudiziaria deve pertanto essere respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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