32.2009.198
Viste le risultanze della perizia SAM (attestante una capacità lavorativa del 65% nell'attività abituale) a ragione l'Ufficio AI, sulla base di un confronto percentuale dei redditi, ha negato il dirit
13 aprile 2010Italiano14 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2009.198
Data decisione, Autorità:
13.04.2010, TCA
Titolo:
Viste le risultanze della perizia SAM (attestante una capacità lavorativa del 65% nell'attività abituale) a ragione l'Ufficio AI, sulla base di un confronto percentuale dei redditi, ha negato il diritto a prestazioni
GRADO DI INVALIDITÀ
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.198
FS
Lugano
13 aprile
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 novembre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 30 ottobre 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1962, il 17 gennaio 2007 ha presentato una richiesta di prestazioni
AI per adulti in quanto affetto da “(…) cervicalgie e cefalee continue su
problemi alla colonna cervicale e al braccio sin., disturbi orecchio dx (…)”
(doc. AI 1/1-8).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del
Servizio accertamento medico (SAM), con decisione 30 ottobre 2009 (doc. AI
55/1-3), preavvisata con progetto 26 agosto 2009 (doc. AI 53/1-3), l’Ufficio AI
ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.
1.3. Contro
questa decisione, tramite la RA 1, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA con il quale – contestata esclusivamente la valutazione economica
e in particolare il calcolo del reddito da invalido – ha chiesto:
" 1. Il ricorso è accolto.
- di conseguenza, a favore del signor RI
1 è riconosciuta almeno una mezza rendita d’invalidità.
Considerandi
2.
Protestate spese e ripetibili." (doc. AI 58/5)
1.4
Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – rilevato, in particolare, che “(…) la valutazione
è da ritenere corretta. Si deve infatti ritenere che, per l’obbligo di ridurre
il danno, l’assicurato è tenuto a svolgere l’attività esigibile che
economicamente lo penalizza meno, di modo che svolgendo la precedente attività
nella misura esigibile del 65% subisce una perdita e un’invali-dità del 35%.
(…) – ha chiesto di respingere il ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA
H 335/00 del 18 febbraio 2002).
Nel
merito
2.2
Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che
esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446
seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme
materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di
fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino
alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del
giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti),
trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque
particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato
in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado
d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto
la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento
a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
2.3
Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 30 ottobre 2009, con la quale l’Ufficio
AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni, è conforme o meno alla
legislazione federale.
L’assicurato
postula il diritto ad almeno una mezza rendita.
2.4
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra
1991, pag. 216 segg.).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI (cpv. 1 fino al 31 dicembre 2007) gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84
consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione
per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione
della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento
o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U
156/05, consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto
dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute
fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione
su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V
222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno
2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata
in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).
2.5
Nel
caso in esame, l'Ufficio AI ha fondato la valutazione della residua capacità
lavorativa sulla dettagliata, completa ed approfondita perizia pluridisciplinare
del SAM. Dal rapporto 21 maggio 2008 (doc. AI 34/1-34) risulta che i periti
hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne d’ordine psichiatrico
(dr. __________), reumatologico (dr. __________) e neurologico (dr. __________)
(cfr. punto 4.3 della perizia). Tenuto conto dei dati soggettivi ed obbiettivi
(punti 3 e 4 della perizia), riportate le diagnosi con e senza influenza sulla
capacità lavorativa (punto 5 della perizia), il SAM ha proceduto alla discussione
dei dati medici (punto 6 della perizia), tenendo conto sia delle valutazioni
specialistiche esterne che dei propri accertamenti eseguiti durante la
permanenza dell’assicurato presso il centro peritale. I periti hanno concluso che
nella sua precedente attività “(…) l’A. presenta una capacità lavorativa del
65% come operaio-manovale, autista di camion e barcaiolo per trasporti merci
(…)” (doc. AI 34/16). Circa le conseguenze sulla capacità lavorativa i periti
hanno osservato che “(…) l’A. presenta limitazioni unicamente a livello
psichiatrico. Dal punto di vista reumatologico e neurologico non vi sono
limitazioni di sorta. Dal lato psichiatrico la psicolabilità dell’A. lo rende
poco continuo e bisognoso di pause durante il lavoro, con effetto negativo sul
rendimento lavorativo. I disturbi psichici sono presenti dal 2006 e da circa un
anno sono rimasti sostanzialmente invariati, con una piccola tendenza al
miglioramento da quando è stato iniziato il trattamento specialistico (marzo
2007). E’ importante che l’A. continui ad essere seguito a livello
specialistico per ottenere ulteriori miglioramenti dal lato psichico anche nel
futuro. L’attuale capacità lavorativa sopra descritta è valida da settembre
2006, in quanto la Dr.ssa __________ descrive la presenza di una sindrome
ansioso-depressiva dall’autunno 2006 (atto del 22.06.2007). Per il periodo
precedente dal 17.10.2005 ad agosto 2006 si può codificare una capacità lavorativa
del 100% in quanto non era ancora presente la patologia psichiatrica, sempre in
assenza di limitazioni funzionali di tipo reumatologico o neurologico. (…)”
(doc. AI 34/16). Riguardo alle conseguenze sulla capacità d’integrazione i
periti hanno osservato che “(…) anche per altre attività di tipo manovale medio
e medio-pesante, l’A. presenta una capacità lavorativa del 65% per motivi
psichiatrici, senza limitazioni funzionali di tipo reumatologico o neurologico
e con gli stessi limiti già descritti nel capitolo 8. L’A. è iscritto presso la
cassa disoccupazione nella misura del 50% a partire dal 16.02.2007. Da parte
dell’ufficio regionale di collocamento viene segnalato che hanno più volte
provato un reinserimento come macchinista, finora con esito negativo. Si
ritiene che, sebbene l’A. affermi la sua voglia di lavorare, ogni volta che si
tratta di iniziare egli si tira indietro motivandosi con scuse mediche (atto
del 9.01.2008). Nonostante queste esperienze negative, riteniamo importante un
ulteriore aiuto da parte dell’ufficio collocamento nella ricerca di un lavoro
adatto. (…)” (doc. AI 34/16).
Alla
perizia pluridisciplinare va conferita piena forza probatoria poiché la stessa
risulta essere completa, concludente, motivata e priva di contraddizioni e di
elementi che portano a dubitare della sua attendibilità (DTF 125 V 351). Del
resto, il ricorrente non ha contestato la valutazione della residua capacità
lavorativa del 65% nella sua e in attività adeguate: “(…) il grado di
incapacità del 35% e il guadagno percepito senza invalidità di CHF 59'013, non
sono allo stato in discussione. (…)” (doc. AI 58/4).
2.6
Quanto
alla valutazione economica occorre qui ricordare che, per costante giurisprudenza
(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente
da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio
sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività
l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento
di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Nella
fattispecie, da un punto di vista medico-teorico, è stata accertata una capacità
lavorativa del 65% tanto nella sua che in un’altra attività adeguata.
Va
qui osservato che conformemente ad un principio generale applicabile anche nel
diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di
ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233, 117 V 275 consid. 2b pag.
278, 117 V 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In
virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente
esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt , Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto
ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito
tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag.
434).
Visto
che l'assicurato presenta,
secondo i periti del SAM interpellati dall'Ufficio AI, un tasso di capacità lavorativa ancora del 65% nella sua attività abituale di operaio-manovale, autista di camion
e barcaiolo per trasporti merci, egli, per ridurre il danno, avrebbe potuto
continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente professione,
essendo quindi teoricamente in grado di conseguire un reddito corrispondente
del 65% del reddito realizzabile senza il danno alla salute. In questo caso è
quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313
consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; STCA dell'8 settembre 2008, 32.2007.271;
Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, pag. 154).
In
effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in
casu in base alla perizia pluridisciplinare del SAM – da imporre un cambiamento
di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà
valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché
si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante
capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato
esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168,
pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F.,
del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del
26.
febbraio 1996 nella causa G).
Visto
che l’insorgente conserva una capacità lavorativa residua del 65% nella
sua attività abituale, nella quale è in grado di
conseguire un reddito corrispondente al 65% del reddito realizzabile senza il
danno alla salute, l’incapacità lucrativa del ricorrente
ammonta dunque al 35% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con
riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008). E’ dunque a ragione che
l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita (cfr. consid.
2.
).
Va
qui rilevato che il TF, in una sentenza 9C_294/2008 del 19
marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata,
inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in
altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima
soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009
per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.
2.7
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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