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Decisione

32.2009.198

Viste le risultanze della perizia SAM (attestante una capacità lavorativa del 65% nell'attività abituale) a ragione l'Ufficio AI, sulla base di un confronto percentuale dei redditi, ha negato il dirit

13 aprile 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

32.2009.198

Data decisione, Autorità:

13.04.2010, TCA

Titolo:

Viste le risultanze della perizia SAM (attestante una capacità lavorativa del 65% nell'attività abituale) a ragione l'Ufficio AI, sulla base di un confronto percentuale dei redditi, ha negato il diritto a prestazioni

GRADO DI INVALIDITÀ

RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE

art. 4 LAI

art. 28 LAI

art. 16 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

32.2009.198

FS

Lugano

13 aprile

2010

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 novembre 2009

di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 30 ottobre 2009 emanata

da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, classe 1962, il 17 gennaio 2007 ha presentato una richiesta di prestazioni

AI per adulti in quanto affetto da “(…) cervicalgie e cefalee continue su

problemi alla colonna cervicale e al braccio sin., disturbi orecchio dx (…)”

(doc. AI 1/1-8).

1.2. Esperiti

gli accertamenti del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del

Servizio accertamento medico (SAM), con decisione 30 ottobre 2009 (doc. AI

55/1-3), preavvisata con progetto 26 agosto 2009 (doc. AI 53/1-3), l’Ufficio AI

ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

1.3. Contro

questa decisione, tramite la RA 1, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo

ricorso al TCA con il quale – contestata esclusivamente la valutazione economica

e in particolare il calcolo del reddito da invalido – ha chiesto:

" 1. Il ricorso è accolto.

- di conseguenza, a favore del signor RI

1 è riconosciuta almeno una mezza rendita d’invalidità.

Considerandi

2.

Protestate spese e ripetibili." (doc. AI 58/5)

1.4

Con

la risposta di causa l’Ufficio AI – rilevato, in particolare, che “(…) la valutazione

è da ritenere corretta. Si deve infatti ritenere che, per l’obbligo di ridurre

il danno, l’assicurato è tenuto a svolgere l’attività esigibile che

economicamente lo penalizza meno, di modo che svolgendo la precedente attività

nella misura esigibile del 65% subisce una perdita e un’invali-dità del 35%.

(…) – ha chiesto di respingere il ricorso.

considerato in

diritto

In

ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H

180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA

H 335/00 del 18 febbraio 2002).

Nel

merito

2.2

Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti

quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che

esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446

seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme

materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di

fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino

alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del

giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti),

trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque

particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato

in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado

d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto

la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento

a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).

2.3

Oggetto

del contendere è sapere se la decisione 30 ottobre 2009, con la quale l’Ufficio

AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni, è conforme o meno alla

legislazione federale.

L’assicurato

postula il diritto ad almeno una mezza rendita.

2.4

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra

1991, pag. 216 segg.).

Secondo

l'art. 28 cpv. 2 LAI (cpv. 1 fino al 31 dicembre 2007) gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84

consid. 1b).

Nella

DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione

per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione

della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento

o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza

confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U

156/05, consid. 5).

La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione

personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure

reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la

valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo

il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità

di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto

dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute

fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione

su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V

222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno

2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata

in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).

2.5

Nel

caso in esame, l'Ufficio AI ha fondato la valutazione della residua capacità

lavorativa sulla dettagliata, completa ed approfondita perizia pluridisciplinare

del SAM. Dal rapporto 21 maggio 2008 (doc. AI 34/1-34) risulta che i periti

hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne d’ordine psichiatrico

(dr. __________), reumatologico (dr. __________) e neurologico (dr. __________)

(cfr. punto 4.3 della perizia). Tenuto conto dei dati soggettivi ed obbiettivi

(punti 3 e 4 della perizia), riportate le diagnosi con e senza influenza sulla

capacità lavorativa (punto 5 della perizia), il SAM ha proceduto alla discussione

dei dati medici (punto 6 della perizia), tenendo conto sia delle valutazioni

specialistiche esterne che dei propri accertamenti eseguiti durante la

permanenza dell’assicurato presso il centro peritale. I periti hanno concluso che

nella sua precedente attività “(…) l’A. presenta una capacità lavorativa del

65% come operaio-manovale, autista di camion e barcaiolo per trasporti merci

(…)” (doc. AI 34/16). Circa le conseguenze sulla capacità lavorativa i periti

hanno osservato che “(…) l’A. presenta limitazioni unicamente a livello

psichiatrico. Dal punto di vista reumatologico e neurologico non vi sono

limitazioni di sorta. Dal lato psichiatrico la psicolabilità dell’A. lo rende

poco continuo e bisognoso di pause durante il lavoro, con effetto negativo sul

rendimento lavorativo. I disturbi psichici sono presenti dal 2006 e da circa un

anno sono rimasti sostanzialmente invariati, con una piccola tendenza al

miglioramento da quando è stato iniziato il trattamento specialistico (marzo

2007). E’ importante che l’A. continui ad essere seguito a livello

specialistico per ottenere ulteriori miglioramenti dal lato psichico anche nel

futuro. L’attuale capacità lavorativa sopra descritta è valida da settembre

2006, in quanto la Dr.ssa __________ descrive la presenza di una sindrome

ansioso-depressiva dall’autunno 2006 (atto del 22.06.2007). Per il periodo

precedente dal 17.10.2005 ad agosto 2006 si può codificare una capacità lavorativa

del 100% in quanto non era ancora presente la patologia psichiatrica, sempre in

assenza di limitazioni funzionali di tipo reumatologico o neurologico. (…)”

(doc. AI 34/16). Riguardo alle conseguenze sulla capacità d’integrazione i

periti hanno osservato che “(…) anche per altre attività di tipo manovale medio

e medio-pesante, l’A. presenta una capacità lavorativa del 65% per motivi

psichiatrici, senza limitazioni funzionali di tipo reumatologico o neurologico

e con gli stessi limiti già descritti nel capitolo 8. L’A. è iscritto presso la

cassa disoccupazione nella misura del 50% a partire dal 16.02.2007. Da parte

dell’ufficio regionale di collocamento viene segnalato che hanno più volte

provato un reinserimento come macchinista, finora con esito negativo. Si

ritiene che, sebbene l’A. affermi la sua voglia di lavorare, ogni volta che si

tratta di iniziare egli si tira indietro motivandosi con scuse mediche (atto

del 9.01.2008). Nonostante queste esperienze negative, riteniamo importante un

ulteriore aiuto da parte dell’ufficio collocamento nella ricerca di un lavoro

adatto. (…)” (doc. AI 34/16).

Alla

perizia pluridisciplinare va conferita piena forza probatoria poiché la stessa

risulta essere completa, concludente, motivata e priva di contraddizioni e di

elementi che portano a dubitare della sua attendibilità (DTF 125 V 351). Del

resto, il ricorrente non ha contestato la valutazione della residua capacità

lavorativa del 65% nella sua e in attività adeguate: “(…) il grado di

incapacità del 35% e il guadagno percepito senza invalidità di CHF 59'013, non

sono allo stato in discussione. (…)” (doc. AI 58/4).

2.6

Quanto

alla valutazione economica occorre qui ricordare che, per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente

da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio

sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività

l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento

di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Nella

fattispecie, da un punto di vista medico-teorico, è stata accertata una capacità

lavorativa del 65% tanto nella sua che in un’altra attività adeguata.

Va

qui osservato che conformemente ad un principio generale applicabile anche nel

diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di

ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233, 117 V 275 consid. 2b pag.

278, 117 V 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In

virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente

esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt , Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto

ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito

tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag.

434).

Visto

che l'assicurato presenta,

secondo i periti del SAM interpellati dall'Ufficio AI, un tasso di capacità lavorativa ancora del 65% nella sua attività abituale di operaio-manovale, autista di camion

e barcaiolo per trasporti merci, egli, per ridurre il danno, avrebbe potuto

continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente professione,

essendo quindi teoricamente in grado di conseguire un reddito corrispondente

del 65% del reddito realizzabile senza il danno alla salute. In questo caso è

quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313

consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; STCA dell'8 settembre 2008, 32.2007.271;

Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, pag. 154).

In

effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in

casu in base alla perizia pluridisciplinare del SAM – da imporre un cambiamento

di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà

valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché

si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante

capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato

esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168,

pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F.,

del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del

26.

febbraio 1996 nella causa G).

Visto

che l’insorgente conserva una capacità lavorativa residua del 65% nella

sua attività abituale, nella quale è in grado di

conseguire un reddito corrispondente al 65% del reddito realizzabile senza il

danno alla salute, l’incapacità lucrativa del ricorrente

ammonta dunque al 35% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con

riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008). E’ dunque a ragione che

l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita (cfr. consid.

2.

).

Va

qui rilevato che il TF, in una sentenza 9C_294/2008 del 19

marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata,

inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in

altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima

soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009

per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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