32.2009.199
Assenza di un danno alla salute invalidante
13 aprile 2010Italiano19 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2009.199
Data decisione, Autorità:
13.04.2010, TCA
Titolo:
Assenza di un danno alla salute invalidante
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.199
BS/lb
Lugano
13 aprile
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 novembre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 5 ottobre 2009 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1949, di professione commessa, nel gennaio 2009 ha presentato una
richiesta di prestazioni AI per adulti facendo valere, quale danno alla salute,
diabete mellito, miocardiopatia e lombaggine con discopatia (doc. AI 11-7).
Raccolta
la documentazione medica, con decisione del 5 ottobre 2009 (preavvista il 25
agosto 2009) l’Ufficio AI ha respinto la richiesta sulla base delle seguenti
motivazioni:
" (...)
Dalla documentazione medica ed economica acquisita
all'incarto, risulta che l'assicurata ha avuto dei periodi di assenza dal
lavoro.
Dopo attenta valutazione da parte del nostro Servizio
Medico Regionale (SMR), non risultano però patologie croniche a carattere invalidante
che hanno influsso sulla capacità lavorativa, sia per quanto concerne la
lombaggine che per la patologia oftalmologica.
L'assicurata è pertanto ritenuta medicalmente abile al
100% per qualsiasi attività lavorativa con un'incapacità lavorativa nulla senza
conseguente perdita di guadagno.
In data 08.09.2009 abbiamo ricevuto delle osservazioni
al progetto di decisione del 25.08.2009, telefonicamente vi abbiamo chiesto di
inviarci della documentazione medica atta a giustificare una possibile revisione
di quanto già valutato. Trascorso il termine d'attesa non è stata prodotta
alcuna giustificazione medica e quindi si conferma il progetto di decisione del
25.08.2009. (...)" (doc. AI 39)
1.2. Avverso
la succitata decisione, l’assicurata, rappresentata RA 1ha inoltrato il
presente ricorso, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una
rendita intera dal 28 gennaio 2009. Contestando la valutazione del SMR circa
l’assenza d’incapacità lavorativa, l’insorgente rileva come l’Ufficio AI non
abbia esaminato tutte le patologie di cui è portatrice. Dei singoli motivi
verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
Contestualmente
la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza
giudiziaria.
1.3. Con
risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso, confermando
la validità della valutazione medica posta alla base del querelato provvedimento.
considerato in
diritto
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata presenta un grado d’incapacità
rilevante ai fini del riconoscimento di una rendita d’invalidità.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostan-ze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Nel
caso in esame, raccolta la documentazione medica, l'Ufficio AI ha respinto la
domanda di rendita fondandosi sulla valutazione 3 agosto 2009 del proprio servizio
medico (SMR) avente il seguente tenore:
" (...)
In atti è presente esigua documentazione medica e più
precisamente quanto appresso elencato.
Il diabetologo Dr. __________ nel 2006 precisa che è
disposto a rivedere l'A su nuova indicazione medica.
Relativamente agli episodi di lombaggine è presente
solo un Rx della colonna lombare del 17.03.2008 che evidenzia esclusivamente
una discopatia L5/S1 ed artrosi interfaccettaria posteriore incipiente. D'altro
canto anche la curante Dr.ssa __________ annovera tra le patologie senza rilevanza
sulla capacità lavorativa la discopatia e la lombalgia con periodici episodi di
acuzie.
Relativamente alle patologie oculari è presente una
certificazione della Dr.ssa __________, specialista in oftalmologia, che in
data 13 febbraio 2008, precisa all'esame del FO: microaneurismi e microemorragie
al polo posteriore senza segni proliferativi. Diplopia per paresi del muscolo
retto interno per scompenso diabetico.
In data 30 aprile 2009 è stato richiesto
alla curante di inviarci ulteriore documentazione specialistica relativa alle
patologie sofferte dall'A.
E' giunto solo un ecocardiogramma trans-toracico
eseguito presso OSG in data 02.07.2009, che documenta un'ipertrofia concentrica
del VS con funzione sistolica conservata e marcata asincronia su BBSx.
Disfunzione diastolica grado I. Assenza di valvulopatia. Normale
dimensione e funzione del ventricolo Ds. Pressione polmonare sistolica
lievemente aumentata a 45 mmHg.
Lo specialista cardiologo consiglia di sospendere la
terapia con digoxina a favore di un beta-bloccante da aumentare secondo PA e FC
e continuare con ACE-inibitore.
Dalla documentazione in atti non risultano perciò
presenti patologie croniche a carattere invalidante.
Da ultimo si precisa che l'A è stata iscritta in
disoccupazione a tempo pieno dal novembre 2006 all'ottobre 2008. Durante tale
periodo l'A non ha mai registrato assenze dovute a malattia." (doc. AI
34-2)
La
ricorrente contesta tale valutazione e sostiene, facendo riferimento alle attestazioni
del medico curante, un’incapacità lavorativa del 100%. Inoltre essa rileva come
l’amministrazione abbia esaminato solo la problematica della lombaggine e la
patologia oftalmologica, “tacendo invece sulle patologie cardiache e diabetiche,
nonché sulla discopatia L5/S1” (cfr. ricorso p. 5).
2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determi-nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamen-to della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM
1989, p. 31; Pratique VSI
2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125 V 354).
L’Alta Corte ha precisato che i pareri redatti dai medici della
__________ hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi
unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato
(cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio
1996 nella causa A., U 49/95). Analogamente vale anche per i
pareri del SMR.
Va
ricordato che il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006, ha evidenziato
il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che
in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio
necessario procedere ad una nuova perizia (cfr. consid. 2.6.).
Per quel
che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il
giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare
Fatti
i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA
25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
2.6. Da
un attento esame degli atti questo TCA non ha motivo per discostarsi dalla
valutazione del SMR e ciò per le ragioni che seguono.
Con
rapporto 11 marzo 2009 all’Ufficio AI il medico curante dell’assicurata, dr.ssa
__________, dopo aver esposto le diagnosi di diabete insulinico dipendente,
miocardiopatia ipertensiva, discopatia e lombaggine, ha indicato un’incapacità
lavorativa del 100% dal 2008. Quali impedimenti fisici essa ha certificato
difficoltà ad ogni sforzo non potendo l’assicurata lavorare a lungo tempo in
posizione eretta e per troppe ore consecutive (doc. AI 25-3). Tuttavia, con annotazione
29 aprile 2009 il SMR ha ritenuto il succitato rapporto “insufficiente al
fine di poter esprimere un giudizio medico sulla capacità lavorativa residua e
rispettivamente i limiti funzionali. In particolare vengono riferiti e non
allegati dalla curante esami di funzionalità cardiaca/EEG da sforzo, ecodoppler
non eseguiti di recente che deporrebbero per una stazionarietà della malattia
tale da non richiedere accertamenti” (doc. AI 29-1).
Per
questo motivo il 30 aprile 2009 l’Ufficio AI le ha chiesto di inviare ulteriore
documentazione medica (aggiornata), in particolare riferita alla patologia
cardiaca ed al diabete mellito (doc. AI 30-1). In risposta, la dr.ssa __________
ha inviato due vecchi referti (doc. AI 31-1) ed un rapporto riferito
all’ecocardiogramma transtoracico eseguito il 2 luglio 2009 (doc. AI 33-1).
Per
quanto concerne la discopatia e le lombaggini, il medico SMR ha evidenziato che
agli atti vi è una Rx della colonna lombare, eseguita il 17 marzo 2008, che evidenzia
esclusivamente una discopatia L5/S1 ed artrosi interfacciarla posterire
incipiente. Ha poi giustamente rilevato come la stessa curante nel citato
rapporto 11 marzo 2008 abbia annoverato tali affezioni tra le diagnosi senza
ripercussione sulla capacità lavorativa (doc. AI 25-2). La ricorrente non ha
asserito, nè tantomeno documentato un peggioramento delle succitate affezioni
tale da limitare la capacità lavorativa.
In
merito al diabete, nel rapporto 16 febbraio 2006 il dr. __________ (specialista
in diabetologia/endocrinologia), potendo costatare un moderato miglioramento
non ha ritenuto di fissare un ulteriore appuntamento dichiarandosi comunque disposto
a rivedere l’assicurata su nuova indicazione (doc. AI 25-15).
Nonostante
l’esplicita richiesta da parte dell’Ufficio AI, la curante non ha aggiornato la
situazione, tantomeno sostenuto la presenza di un peggioramento del diabete.
Non risulta nemmeno che l’assicurata si sia nuovamente rivolta al succitato
specialista.
Relativamente
alla patologia cardiaca, analizzando l’ecocardiogramma transtoracico eseguito
il 2 luglio 2009 il medico SMR non ha riscontrato una cardiopatia invalidante. Nel
relativo rapporto stilato dall’Ospedale Regionale di __________ e Valli è stato
scritto: “Ipertrofia concentrica del ventricolo sinistro con funzione
sistolica conservata e marcata asincronia su BBSx. Disfunzione
diastolica grado I. Assenza di valvulopatie. Normale dimensione e
funzione del ventricolo destro. Pressione polmonare sistolica lievemente
aumentata a 45 mmHg. Quadro iconografico compatibile con cardiopatia ipertensiva”
(sottolineatura del redattore, doc. AI 33-2). Si tratta dunque di una
cardiopatia ipertensiva, ma non risulta essere limitativa della capacità
lavorativa. Non vi è del resto agli atti un recente referto cardiologico,
nonostante che in data 13 maggio 2009 la curante avesse fatto presente
all’Ufficio AI di un prossimo consulto cardiologico, promettendo d’inviare il
relativo rapporto (doc. AI 31-1).
Va
qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le
prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Nel caso in esame,
l’assicurata non ha prodotto documentazione medica atta a mettere in dubbio la
valutazione SMR, rispettivamente a documentare la presenza di patologie
limitanti in modo duraturo la capacità lavorativa.
Inoltre,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungs-verfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II 469,
122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di
procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.
2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4
cpv. 1 vCost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
In
conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze del SMR, non validamente
smentite da ulteriori rapporti medici successivi che attestino l’esistenza di
patologie invalidanti suscettibili di essere ulteriormente indagate, questo Tribunale
ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e
sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione
del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l’obbligo che incombe
all’assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze
del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.
3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati) - se necessario
intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi
citate) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195
consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'assicurata
non presenta una rilevante incapacità al lavoro. Rettamente l’Ufficio AI ha quindi
respinto la domanda di rendita.
Tenuto
conto che il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti della ricorrente
nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data del provvedimento impugnato,
il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V
4), essa ha se del caso la facoltà di presentare una nuova domanda di
prestazioni, facendo valere una rilevante modifica della situazione
valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica (relativa ad
eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sulla incapacità
lavorativa, rispettivamente al guadagno).
2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal
1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- vanno
poste a carico della ricorrente.
2.8. Ai sensi dell’art. 61
cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito
il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il
ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia
sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in
vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso
doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza
giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il principio che i
presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano
sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità
spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
86, pag. 626).
I presupposti
(cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati
rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”, ad art. 61, n. 88s)
– sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3
Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr.
anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito
positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Nella presente
fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito
favorevole (STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, I 446/00 dell'8 febbraio 2001; DTF
119 Ia 253 consid. 3b).
Tale presupposto
difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una
persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al
processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78;
DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Per valutare, in
sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente che,
di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K
75/05 del 9 agosto 2005, I 173/04 del 10 agosto 2005; DTF 125 II 275, 124 I 304
consid. 2c).
Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275, 124 I 304
consid. 2c, 122 I 267 consid. 2b).
Nel caso concreto,
la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario,
destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, in
quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei
rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi
precedenti, con il ricorso l’assicurata non ha prodotto documentazione medica atta
a validamente mettere in dubbio la valutazione medica posta alla base del provvedimento
contestato.
In simili
condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti
cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La
domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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