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Decisione

32.2009.199

Assenza di un danno alla salute invalidante

13 aprile 2010Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA

25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

2.6. Da

un attento esame degli atti questo TCA non ha motivo per discostarsi dalla

valutazione del SMR e ciò per le ragioni che seguono.

Con

rapporto 11 marzo 2009 all’Ufficio AI il medico curante dell’assicurata, dr.ssa

__________, dopo aver esposto le diagnosi di diabete insulinico dipendente,

miocardiopatia ipertensiva, discopatia e lombaggine, ha indicato un’incapacità

lavorativa del 100% dal 2008. Quali impedimenti fisici essa ha certificato

difficoltà ad ogni sforzo non potendo l’assicurata lavorare a lungo tempo in

posizione eretta e per troppe ore consecutive (doc. AI 25-3). Tuttavia, con annotazione

29 aprile 2009 il SMR ha ritenuto il succitato rapporto “insufficiente al

fine di poter esprimere un giudizio medico sulla capacità lavorativa residua e

rispettivamente i limiti funzionali. In particolare vengono riferiti e non

allegati dalla curante esami di funzionalità cardiaca/EEG da sforzo, ecodoppler

non eseguiti di recente che deporrebbero per una stazionarietà della malattia

tale da non richiedere accertamenti” (doc. AI 29-1).

Per

questo motivo il 30 aprile 2009 l’Ufficio AI le ha chiesto di inviare ulteriore

documentazione medica (aggiornata), in particolare riferita alla patologia

cardiaca ed al diabete mellito (doc. AI 30-1). In risposta, la dr.ssa __________

ha inviato due vecchi referti (doc. AI 31-1) ed un rapporto riferito

all’ecocardiogramma transtoracico eseguito il 2 luglio 2009 (doc. AI 33-1).

Per

quanto concerne la discopatia e le lombaggini, il medico SMR ha evidenziato che

agli atti vi è una Rx della colonna lombare, eseguita il 17 marzo 2008, che evidenzia

esclusivamente una discopatia L5/S1 ed artrosi interfacciarla posterire

incipiente. Ha poi giustamente rilevato come la stessa curante nel citato

rapporto 11 marzo 2008 abbia annoverato tali affezioni tra le diagnosi senza

ripercussione sulla capacità lavorativa (doc. AI 25-2). La ricorrente non ha

asserito, nè tantomeno documentato un peggioramento delle succitate affezioni

tale da limitare la capacità lavorativa.

In

merito al diabete, nel rapporto 16 febbraio 2006 il dr. __________ (specialista

in diabetologia/endocrinologia), potendo costatare un moderato miglioramento

non ha ritenuto di fissare un ulteriore appuntamento dichiarandosi comunque disposto

a rivedere l’assicurata su nuova indicazione (doc. AI 25-15).

Nonostante

l’esplicita richiesta da parte dell’Ufficio AI, la curante non ha aggiornato la

situazione, tantomeno sostenuto la presenza di un peggioramento del diabete.

Non risulta nemmeno che l’assicurata si sia nuovamente rivolta al succitato

specialista.

Relativamente

alla patologia cardiaca, analizzando l’ecocardiogramma transtoracico eseguito

il 2 luglio 2009 il medico SMR non ha riscontrato una cardiopatia invalidante. Nel

relativo rapporto stilato dall’Ospedale Regionale di __________ e Valli è stato

scritto: “Ipertrofia concentrica del ventricolo sinistro con funzione

sistolica conservata e marcata asincronia su BBSx. Disfunzione

diastolica grado I. Assenza di valvulopatie. Normale dimensione e

funzione del ventricolo destro. Pressione polmonare sistolica lievemente

aumentata a 45 mmHg. Quadro iconografico compatibile con cardiopatia ipertensiva”

(sottolineatura del redattore, doc. AI 33-2). Si tratta dunque di una

cardiopatia ipertensiva, ma non risulta essere limitativa della capacità

lavorativa. Non vi è del resto agli atti un recente referto cardiologico,

nonostante che in data 13 maggio 2009 la curante avesse fatto presente

all’Ufficio AI di un prossimo consulto cardiologico, promettendo d’inviare il

relativo rapporto (doc. AI 31-1).

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Nel caso in esame,

l’assicurata non ha prodotto documentazione medica atta a mettere in dubbio la

valutazione SMR, rispettivamente a documentare la presenza di patologie

limitanti in modo duraturo la capacità lavorativa.

Inoltre,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungs-verfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II 469,

122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di

procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.

2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4

cpv. 1 vCost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze del SMR, non validamente

smentite da ulteriori rapporti medici successivi che attestino l’esistenza di

patologie invalidanti suscettibili di essere ulteriormente indagate, questo Tribunale

ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e

sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione

del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l’obbligo che incombe

all’assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.

3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati) - se necessario

intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi

citate) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'assicurata

non presenta una rilevante incapacità al lavoro. Rettamente l’Ufficio AI ha quindi

respinto la domanda di rendita.

Tenuto

conto che il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti della ricorrente

nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data del provvedimento impugnato,

il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V

4), essa ha se del caso la facoltà di presentare una nuova domanda di

prestazioni, facendo valere una rilevante modifica della situazione

valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica (relativa ad

eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sulla incapacità

lavorativa, rispettivamente al guadagno).

2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal

1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- vanno

poste a carico della ricorrente.

2.8. Ai sensi dell’art. 61

cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito

il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il

ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso

doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano

sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità

spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

86, pag. 626).

I presupposti

(cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati

rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”, ad art. 61, n. 88s)

– sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3

Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr.

anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito

positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Nella presente

fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito

favorevole (STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, I 446/00 dell'8 febbraio 2001; DTF

119 Ia 253 consid. 3b).

Tale presupposto

difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una

persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al

processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78;

DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Per valutare, in

sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente che,

di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K

75/05 del 9 agosto 2005, I 173/04 del 10 agosto 2005; DTF 125 II 275, 124 I 304

consid. 2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275, 124 I 304

consid. 2c, 122 I 267 consid. 2b).

Nel caso concreto,

la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario,

destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, in

quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei

rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi

precedenti, con il ricorso l’assicurata non ha prodotto documentazione medica atta

a validamente mettere in dubbio la valutazione medica posta alla base del provvedimento

contestato.

In simili

condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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