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Decisione

32.2009.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 dicembre 2010Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso. Facendo

presente come le obiezioni sollevate sono state già trattate in sede di

procedura di opposizione, l’amministrazione si limita a richiamare il contenuto

della decisione impugnata ed a chiederne la conferma.

1.6. Il 4

novembre 2009 la logopedista ha inoltrato le proprie osservazioni alla sentenza

del Tribunale federale 2C_105/2009 del 18 settembre 2009 inerente a una

vertenza analoga a quella oggetto del presente giudizio (VI inc. 32.2009.2-21).

1.7. Su richiesta

del TCA, in data 20 gennaio e 26 gennaio 2010 l’Ufficio AI ha trasmesso copia

delle decisioni dell’USC, non contenute negli atti, riguardanti richieste di

primo intervento di logopedia per alcuni assicurati (VIII e X inc. 32.2009.2-21).

1.8. Il 4

febbraio 2010 questa Corte ha chiesto all’amministrazione il motivo della

riduzione della terapia logopedica, circostanza che riguardava alcuni bambini (XI).

Con lettera 11 marzo 2010 l’amministrazione ha trasmesso la presa di posizione

dell’USC (XVI inc. 32.2009.2-21).

La

succitata presa di posizione è stata intimata per osservazioni alla logopedista,

alla quale il TCA ha inoltre chiesto di indicare per ogni singolo assicurato i

motivi giustificanti una deroga alla usuale durata di 45 minuti per seduta di

logopedia (XVII inc. 32.2009.2-21).

Il 25

marzo e 10 aprile 2010 RA 2 ha dato seguito a quanto sopra (XVIII e XX inc.

32.2009.2-21).

Il 28

maggio 2010 l’Ufficio AI ha prodotto la presa di posizione 21 maggio 2010 dell’USC

in merito alle motivazioni della logopedista (XXIV inc. 32.2009.2-21).

Sostenendo

con scritti 8 e 25 giugno 2010 come le osservazioni dell’USC siano tardive, la

logopedista ne ha chiesto lo stralcio. In caso negativo, essa ha postulato la

facoltà di poter replicare alla succitata presa di posizione (XXVI e XXVII inc.

32.2009-2-21).

Dando

seguito alla richiesta del TCA, il 16 luglio 2010 la logopedista ha inoltrato

le proprie osservazioni sulla presa di posizione 21 maggio 2010 dell’USC (XXIX

inc. 32.2009-2-21).

Il 19

agosto 2010 l’Ufficio AI ha confermato l’operato dell’USC (XXXI inc.

32.2009-2-21).

considerando in diritto

In

ordine

2.1. Per costante

giurisprudenza se diverse procedure ricorsali concernono fatti di uguale natura

e pongono gli stessi temi di diritto sostanziale, per economia processuale, si

giustifica una congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza

(STF 8C_295/2007 e 8C_327/2007 del 30 maggio 2008; DTF 128 V 124 consid. 1, 127

V 157, 127 V 33; STCA del 13 gennaio 2009, inc. 30.2008.45+46).

Nella

presente fattispecie con un unico atto di ricorso la logopedista, per conto dei

suoi pazienti, ha contestato 15 decisioni su opposizioni rese dall’Ufficio AI

il 17 novembre 2008 e 5 rese il 30 dicembre 2008 (cfr. inc. TCA 32.2002 – 21).

A prescindere dal fatto che la congiunzione delle causa da parte dell’autorità

è una norma potestativa, una congiunzione delle diverse procedure in concreto

non si giustifica. Infatti, se da un lato la problematica giuridica è analoga a

tutti i casi sottoposti a giudizio (durata di una singola seduta di logopedia),

dall’altro le vertenze riguardano 20 diversi assicurati e quindi i fatti non

sono gli stessi. Per questi motivi il TCA tratterà i ricorsi singolarmente.

Diverso è

invece l’aspetto istruttorio. Per ragioni di economia processuale gli accertamenti

sono stati eseguiti congiuntamente per tutti gli assicurati interessati.

Nel

merito

2.2. Nell’ambito

dell’istruzione scolastica speciale ex art. 19 LAI, l’AI assegnava sussidi per provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica

tra cui figurava anche la logopedia per assicurati colpiti da gravi difficoltà

d'eloquio che frequentavano la scuola pubblica e per

assicurati con gravi difficoltà d’eloquio in età prescolare per la preparazione

alla frequentazione della scuola speciale o della scuola pubblica (art. 19 cpv.

2 lett. c LAI, 19 cpv. 3 LAI nel tenore vigente sino al 31 dicembre 2007 [RU 1968 30; RU 1995 1129]; art. 8 cpv. 4

lett. e, art. 9 cpv. 2 lett. a e art. 10 cpv. 2 lett. a OAI, pure nel tenore vigente fino al 31 dicembre 2007 [RU 1996 3135]).

A seguito della nuova impostazione della perequazione finanziaria e

della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), entrata in

vigore il 1° gennaio 2008 (RU 2007 5617), l’istruzione speciale è passata ai

Cantoni (art. 62 cpv. 3 Cost). Ciò ha comportato la soppressione dell’art. 19

LAI (RU 2007/5809) e quindi

anche delle norme relative alla terapia logopedica (RU 2007 5847).

Il Cantone Ticino ha adottato una norma transitoria relativa

all’educazione speciale, precisamente l’art. 62a della Legge sulla scuola (RL

5.1.1.1) – introdotta con il Decreto legislativo sull’attuazione a

livello cantonale della nuova impostazione della perequazione finanziaria e

della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni del 23 ottobre 2007

(BU 2007 708) –, il cui primo

capoverso ha il seguente tenore:

"

In applicazione della Disposizione transitoria

dell’art. 62 (scuola) contenuta nel Decreto federale concernente la nuova

impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti

tra Confederazione e Cantoni, del 3 ottobre 2003, il Cantone – in attesa delle

nuove disposizioni legislative cantonali in materia di educazione speciale –

assicura, per almeno tre anni le prestazioni dell’assicurazione invalidità

in materia di educazione speciale, compresa quella precoce di natura

pedagogica- terapeutica secondo l’art. 19 LAI” (sottolineatura del

redattore).

Fondandosi

sulla modifica legislativa cantonale, in data 27 novembre 2007 il Consiglio di

Stato ha emanato la risoluzione n. 6038 con l’intento di garantire, dopo il 1°

gennaio 2008, i provvedimenti nell’ambito dell’istruzione scolastica speciale

(art. 19 LAI), compresi l’educazione pedagogico-terapeutica precoce (doc. AI

40-1).

2.3. Nel caso in

esame incontestato è il diritto dell’assicurato, in età prescolare, di beneficiare

di un intervento di natura pedagogica-terapeutica dispensato sotto forma di

terapia di logopedia ai sensi dell’art. 10 vOAI (cfr. consid. 2.2).

In lite è

invece la questione di sapere se per l’assicurato un intervento logopedico di 45

minuti a seduta, in luogo dei 60 minuti chiesti dalla sua logopedista, come confermato

dall’Ufficio AI con la decisione contestata, sia da ritenere adeguato, semplice

e appropriato ai sensi dell’art. 1a LAI. Pacifica è per contro la necessità di

due incontri settimanali.

2.4. Confrontandosi

con un’analoga vertenza, in cui RA 2 fungeva da patrocinatrice, mediante

sentenza del 18 settembre 2009 (2C_105/2009; pubblicata sul sito internet del

TF il 28 ottobre 2009), l’Alta Corte ha avuto modo di ritenere, in linea generale,

un intervento logopedico di 45 minuti per seduta adeguato, semplice e

appropriato.

Dopo avere

richiamato il caso deciso dal TF con sentenza 30 agosto 2007 (I 423/06) relativo

alla riduzione della durata delle sedute di logopedia (dispensate tra l’altro dalla

medesima logopedista qui implicata) rispetto ai tempi richiesti da un

assicurato (cfr. consid. 6.2 della citata sentenza del 18 settembre 2009), ed

anche esaminata la circolare del 25 gennaio 2006 dell’USC, (cfr. consid. 6.4

della citata sentenza del 18 settembre 2009), l’Alta Corte ha sostanzialmente motivato

il proprio giudizio facendo riferimento alla Convenzione conclusa tra il DECS e

l’ALOSI (Associazione logopedisti della Svizzera italiana).

2.4.1. Il TF ha quindi

innanzitutto esaminato la citata circolare 25 gennaio 2006 inviata dal __________

dell’USC ai logopedisti privati ed agli enti interessati, in cui, di regola, a

dipendenza del disturbo diagnosticato venivano riconosciuti tempi di terapia

tra i 15 e 45 minuti per seduta (doc. H).

Al

riguardo, nella citata sentenza del 18 settembre 2009 il TF ha concluso:

"

Ritenuto che la necessità dei provvedimenti di

logopedia dipende essenzialmente da una valutazione di natura

medico-pedagogica, se ne deve concludere che in relazione alla circolare le

autorità cantonali non hanno fornito sufficienti elementi per poter esaminare

se la stessa propone un'interpretazione corretta del testo legale."

(consid. 6.4.2).

2.4.2. In seguito

l’Alta Corte, partendo dalla convenzione tariffale tra l’UFAS

ed i fornitori di prestazioni per la consegna di apparecchi acustici, nella

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009 ha ricapitolato i principi sul significato e sulla portata giuridica di tale tariffario, evidenziando:

"

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

rilevato che un simile tariffario ha lo scopo, da un lato, di tutelare

l'assicurazione per l'invalidità dall'assunzione di spese eccessive per le

relative misure e, dall'altro, di offrire alle persone assicurate la garanzia

di poter disporre di un'apparecchiatura sufficiente senza dover sopportare

costi aggiuntivi (DTF 130 V 163 consid. 3.2.2). Alla stessa stregua di

un'ordinanza amministrativa, un accordo tariffale, che l'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali è legittimato a concludere in virtù di una valida delega

legislativa (DTF 130 V 163 consid. 4.2), non enuncia regole giuridiche, ma

rappresenta una concretizzazione delle norme legali e regolamentari. Tale

accordo non è quindi di per sé vincolante, ma le autorità di ricorso comunque

non se ne distanziano se fornisce un'interpretazione convincente di dette norme

(cfr. consid. 6.4.1; DTF 130 V 163 consid. 4.3.1).

Al riguardo è stato considerato che la convenzione è il risultato di una

collaborazione interdisciplinare pluriennale, che nel caso specifico ha

coinvolto gli esperti del settore audiologico, i produttori ed i commercianti

di apparecchi acustici nonché l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali

quale autorità di vigilanza. Dal profilo del diritto non vi sono motivi per

intervenire, in virtù di considerazioni di principio, nella latitudine di

giudizio delle parti contraenti e rimettere così in discussione il risultato

contrattuale elaborato dall'Ufficio federale, che concretizza il contenuto

normativo delle condizioni a cui soggiace l'erogazione delle prestazioni. Al

contrario, la consegna di un apparecchio acustico corrispondente alle tariffe

convenzionali va ritenuta una misura che è presunta rispondere sufficientemente

ai bisogni d'integrazione dell'assicurato e al diritto ad un mezzo semplice e

adeguato. L'obiezione secondo cui nel singolo caso, per motivi specifici

derivanti dall'invalidità, occorre un apparecchio più caro rimane lecita.

Spetta tuttavia all'assicurato provare l'esistenza di una situazione eccezionale

che giustifica l'assunzione di costi eccedenti i prezzi tariffari massimali.

Egli deve perciò spiegare in maniera circostanziata perché l'apparecchio

acustico che gli verrebbe messo a disposizione nel suo caso specifico non

sarebbe sufficiente per raggiungere l'obiettivo del provvedimento

d'integrazione e garantirgli quindi un'adeguata capacità uditiva (DTF 130 V 163

consid. 4.3.4; sentenza I 676/02 del 17 maggio 2004 consid. 5.2, in SVR 2004 IV

n. 44 p. 147; sentenza I 340/05 del 12 maggio 2006 consid. 2.4, riassunta in

RtiD 2006 II n. 49, p. 220).” (consid. 6.5.1)

Applicati

per analogia i succitati principi alla fattispecie esaminata, il TF ha

continuato:

"

… Con risoluzione del 27 novembre 2007, adottata

per disciplinare l'intervento del Cantone Ticino in materia di educazione

speciale a decorrere dal 1° gennaio seguente, il Consiglio di Stato ha in

effetti abilitato il DECS a concludere convenzioni con gli operatori privati

per stabilire i requisiti professionali richiesti, le modalità, i tempi d'intervento

e le tariffe, al fine di garantire le prestazioni precedentemente a carico

dell'assicurazione per l'invalidità. Sulla base di tale delega di competenza,

il DECS ha stipulato il contestato accordo con l'ALOSI che, oltre alla tariffa

oraria e alle prestazioni computabili, stabilisce la durata usuale delle

terapie in 45 minuti. Il ricorrente invero non pretende che l'ALOSI non sia

sufficientemente rappresentativa dei logopedisti privati attivi in Ticino né

sostiene che l'introduzione nella convenzione della clausola menzionata si sia

scontrata ad un'estesa opposizione in seno all'associazione. La presenza alle

relative assemblee dell'Incaricato per la logopedia, egli stesso membro

dell'ALOSI, non appare suscettibile di mutare in termini sostanziali questo

consenso. Di conseguenza si deve ritenere che, avuto riguardo agli obiettivi

sottesi all'art. 19 vLAI, in generale gli operatori ticinesi del settore

considerano appropriato stabilire in 45 minuti la durata ordinaria delle sedute

e riconoscere tempi d'intervento superiori solo in situazioni particolari,

adeguatamente motivate. (sottolineatura del redattore; consid. 6.5.2).

2.4.3. Al presente

ricorso l’insorgente ha allegato diverse attestazioni di esperti della

logopedia con minorenni già prodotte nell’ambito della citata vertenza sfociata

nella STF I 423/06 del 30 agosto 2007, attestazioni che secondo l’Alta Corte

non permettevano di confermare le conclusioni dell’amministrazione in merito

alla riduzione a 30 minuti delle terapie oggetto del contendere (cfr. sentenza

citata consid. 4.6).

Nella

sentenza del 18 settembre 2009 il TF ha tuttavia precisato che le citate

attestazioni non mettono in dubbio la regola stabilita nella convenzione

DECS-ALOSI. Al riguardo, al consid. 6.5.3 ha infatti rilevato:

" …

Due esperti hanno infatti semplicemente espresso parere contrario a fissare un

tempo massimo assoluto di 45 minuti, un terzo professionista ha indicato in 45

minuti la durata minima, precisando poi che tale durata risulta adatta per

bambini in età prescolastica, mentre l'ultima logopedista interpellata ha

giudicato problematico stabilire tempi massimi in maniera generalizzata e si è

limitata a riferire che nell'istituto in cui opera le unità terapeutiche durano

50 minuti. Nessuna di queste attestazioni risulta pertanto contraria ad

istituire una regola di 45 minuti a cui in casi specifici è possibile derogare,

come previsto dalla convenzione.

Tali dichiarazioni non confortano nemmeno la tesi secondo cui l'assicurazione

per l'invalidità riconosceva in maniera generalizzata lo svolgimento di sedute

di 60 minuti. Questa tesi non è invero stata sostanziata neppure in altro modo

dall'insorgente. Per di più, quand'anche fosse comprovata l'esistenza di una

prassi precedente più generosa, ci si dovrebbe comunque chiedere se la

disciplina proposta dalla convenzione DECS-ALOSI non concretizzi già in maniera

convincente il senso e lo scopo delle disposizioni legali.“

Il TF,

nel medesimo considerando, ha pure respinto la censura di violazione di

disparità di trattamento tra logopedisti privati e quelli attivi nel settore

scolastico, censura sollevata anche nel presente ricorso, evidenziando:

"

Detta disciplina (quella della convenzione

DECS-ALOSI; n.d.r.) non risulta in ogni caso lesiva del principio della parità

di trattamento per rapporto agli allievi seguiti da logopedisti attivi

all'interno delle strutture scolastiche. In effetti, come rilevato

dall'autorità dipartimentale, notoriamente le unità didattiche nel contesto

scolastico ordinario e nell'ambito del Servizio di sostegno pedagogico hanno

una durata di 45 minuti. Il ricorrente non contesta d'altronde che questo

principio si applichi pure alle sedute di logopedia svolte in tali strutture.

Per quanto concerne la pretesa differenza con bambini di scuola speciale presi

a carico dal Servizio ortopedagogico itinerante, va invece considerato che le

necessità di questi assicurati non sono comparabili con la situazione ed i

bisogni dei bambini che seguono una terapia logopedica, ma frequentano una

scuola regolare. Come affermato in una lettera dell'Ufficio dell'educazione

speciale agli atti, per i primi i disturbi del linguaggio si inseriscono in

effetti in problematiche di sviluppo più complesse. Un'eventuale prassi

differente in materia di tempi di terapia deriverebbe quindi da premesse

fattuali differenti.”

2.4.4. Il TF nel medesimo giudizio ha

poi concluso che non vi sono motivi per ritenere che il contenuto della citata

convenzione DECS – ALOSI in merito alla durata delle sedute di terapia non

concretizzi la necessità dei provvedimenti ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 lett. c

vLAI. L’Alta Corte ha in seguito evidenziato:

"

Analogamente a quanto stabilito dalla

giurisprudenza in relazione alla portata della convenzione tariffale sugli

apparecchi acustici, incombeva perciò al ricorrente esporre in maniera

dettagliata per quali motivi una terapia consistente in due sedute settimanali

di 45 minuti l'una non sarebbe sufficiente ed occorrerebbero invece due

interventi di un'ora. Sennonché, malgrado un

esplicito invito a precisare la richiesta in questo senso sia stato formulato

dapprima dal DECS e poi anche dal Consiglio di Stato, l'insorgente non ha mai

completato la propria domanda d'intervento logopedico. Anche nel ricorso al

Tribunale federale egli si è limitato a considerazioni generali sulla durata

delle singole sedute di terapia, senza minimamente spiegare perché gli elementi

diagnostici segnalati dalla sua logopedista imporrebbero una deroga ai tempi

usuali indicati nella convenzione DECS-ALOSI. In assenza di motivazione

specifica su questo punto, la decisione di non concedere due sedute settimanali

di 60 minuti l'una non appare pertanto lesiva del diritto.” (Sottolineatura del

redattore; cfr. consid. 6.5.4).

Visto che con la succitata

sentenza il TF ha definitivamente statuito sulla problematica di fondo, questo

Tribunale ritiene non necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti

richiesti dall’insorgente (cfr. punto n. 7 del ricorso).

Al riguardo, va ricordato che se l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274, si veda pure DTF

122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.5. Nel caso in

esame, dal punto di vista temporale, la chiesta terapia logopedica si riferisce

al periodo 15 settembre 2006 – 31 dicembre 2008.

2.5.1. Per costante

giurisprudenza, sono di principio determinanti le norme in vigore al momento

della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 333 consid. 2.2,

129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Stante quanto sopra, per l’intervento logopedico successivo

al 1° luglio 2008 va applicata la nuova norma della Convenzione DECS-ALOSI, in

particolare l’art. 3 cpv. 4 che stabilisce: “la durata massima di ogni singolo

intervento è, di regola, non superiore ai 45 minuti. Per situazioni

particolari, se adeguatamente motivate, possono essere autorizzati dall’Ufficio

delle scuole comunali (in seguito Servizio) tempi d’intervento di durata

maggiore”.

Come

ricordato, nella STF 18 settembre 2009 l’Alta Corte ha concluso che “ ….dal

profilo del diritto non v'è perciò motivo di ritenere che il contenuto della

convenzione DECS-ALOSI riguardo alla durata delle sedute di logopedia non

concretizzi il concetto di necessità dei provvedimenti ai sensi dell'art. 19

cpv. 2 lett. c vLAI e delle norme che ne derivano” (cfr. consid. 6.5.4).

2.5.2. Per quel che

concerne il periodo antecedente, nelle osservazioni 25 marzo 2010 (XVIII inc.

32.2009.2-21) la logopedista dell’insorgente ha sostenuto come al momento della

nascita delle controversie con l’USC la nuova convenzione non era ancora in

vigore, che la convenzione allora applicabile (quella del marzo 2005) non

prevedeva alcun limite temporale circa la durata di ogni seduta di logopedia e

che comunque la lettera-circolare 25 gennaio 2006 del __________ dell’USC non è

stata ritenuta dal TF come valido fondamento giuridico.

Secondo

questa Corte non vi è alcun motivo per non ritenere valido, anche per il

periodo antecedente il 1° luglio 2008, il principio temporale stabilito

dall’art. 3 cpv. 4 della nuova Convenzione e questo per i motivi che seguono.

In primo

luogo perché, come ribadito dall’Alta Corte: ”… si deve ritenere che, avuto

riguardo agli obiettivi sottesi all'art. 19 vLAI, in generale gli operatori

ticinesi del settore considerano appropriato stabilire in 45 minuti la durata

ordinaria delle sedute e riconoscere tempi d'intervento superiori solo in

situazioni particolari, adeguatamente motivate (cfr. 6.5.2 della citata STF).

Inoltre

va rilevato che conformemente al principio generale ex art. 1a cpv. LAI, una

persona assicurata ha diritto a prevenire, ridurre, eliminare l’invalidità

mediante provvedimenti d’integrazione adeguati, semplici e appropriati. Secondo

la giurisprudenza federale (DTF 119 V 421) di regola l'assicurato ha diritto

solo ai provvedimenti idonei a raggiungere il fine di integrazione prefisso e

non ai migliori provvedimenti possibili nel caso di specie (DTF 133 V 627; DTF

110 V 102). La legge infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in

cui essa sia necessaria e sufficiente (DTF 115 V 198 consid. 4e cc e 206

consid. 4e cc, nonché sentenze ivi citate). Inoltre, deve esistere una

proporzione ragionevole tra il successo prevedibile del provvedimento e il

costo dello stesso (DTF 110 V 102 consid. 2, 103 V 16, consid. 1b e

riferimenti; cfr. anche DTF 107 V 88 consid. 2). Nel caso in esame, ciò

significa che l’insorgente non ha di principio diritto (salvo deroghe) ad una

seduta di terapia maggiore dei 45 minuti, quest’ultima durata ritenuta dal TF,

come già detto, adeguata, semplice e appropriata.

Va poi

segnalato che nella sentenza 18 settembre 2009, con rifermento al caso

esaminato e ad una risposta del Consiglio di Stato ad un’interrogazione

parlamentare, il TF ha ritenuto che “… sulla base di quest'unico documento ben difficilmente si potrebbe

quindi giustificare una riduzione dei tempi di terapia rispetto a quanto

richiesto, respingendo per di più la domanda senza nemmeno valutare se nel caso

concreto vi siano le condizioni per poter ammettere una deroga alla durata di

45 minuti per seduta” (sottolineatura del

redattore; cfr. consid. 6.4.2 della citata STF), mentre il citato

articolo convenzionale prevede la possibilità di una deroga.

Non solo,

l’Alta Corte ha rilevato che “quand’anche fosse comprovata l’esistenza di

una prassi precedente più generosa, ci si dovrebbe comunque chiedere se la

disciplina proposta dalla convenzione DECS-ALOSI non concretizzi già in maniera

convincente il senso e lo scopo delle disposizioni legali” (cfr. consid.

2.4.3), risposta implicitamente data nel seguente già citato passaggio: “ …dal

profilo del diritto non v'è perciò motivo di ritenere che il contenuto della

convenzione DECS-ALOSI riguardo alla durata delle sedute di logopedia non

concretizzi il concetto di necessità dei provvedimenti ai sensi dell'art. 19

cpv. 2 lett. c vLAI e delle norme che ne derivano” ( cfr. consid. 2.4.4).

Non va

poi dimenticato che a seguito del cambiamento di prassi (ammesso dall’Ufficio

AI) l’insorgente come pure gli altri bambini coinvolti nelle parallele vertenze

non hanno subito alcun pregiudizio. Infatti va ricordato che già nel gennaio

2006 il __________ dell’USC aveva informato le parti interessate, tra cui i

logopedisti privati, del “nuovo” orientamento dell’ufficio circa i tempi di

durata di ogni singola seduta di terapia. Inoltre, subito dopo le richieste

d’intervento, rispettivamente di rinnovo, mediante le contestate decisioni

dell’USC la logopedista RA 2 sapeva che le erano stati riconosciuti unicamente

45 minuti per seduta (cfr. DTF 135 V 215, in particolare pag. 219-220 per una diversa soluzione in caso di prestazioni durevoli).

Da

ultimo, va fatto presente che in un altro caso il TCA ha constatato che la

perizia oggetto del rinvio della citata vertenza esaminata dall’Alta Corte con

sentenza 30 agosto 2007 (I 423/09) – quindi relativa ad un periodo precedente

l’entrata di vigore della nuova Convenzione – ha concluso nel ritenere come

adeguata la durata di 45 minuti per ogni singola seduta logopedica (cfr. STCA

32.2009.115 del 18 novembre 2009, consid. 1.2).

2.5.3. In

conclusione, nella fattispecie concreta vale il principio secondo cui una

durata di 45 minuti di logopedia per seduta è da ritenere adeguata e che spetta

alla persona assicurata esporre in maniera dettagliata per quali motivi una

terapia consistente in sedute settimanali di 45 minuti l'una non sarebbe

sufficiente ed occorrerebbero invece interventi di un'ora.

In tal

senso non va dimenticato che questo TCA ha dato la possibilità all’insorgente,

rispettivamente alla sua logopedista, di debitamente motivare la deroga al

succitato limite temporale valido per una seduta di logopedia (cfr. consid.

1.8).

Per

completezza va comunque ricordato che i tempi d’intervento logopedico (dai 15

ai 45 minuti) fissati nella citata circolare 25 gennaio 2006 erano da intendere

come regola generale e che quindi non erano escluse eccezioni debitamente

motivate.

2.6. Vista la

richiesta dalla logopedista dell’assicurato, l’incaricato per la logopedia ha

riconosciuto una terapia di due sedute settimanali di 45 minuti l’una.

La Commissione per la logopedia si è espressa sul caso concreto. Dopo aver visionato la documentazione

prodotta davanti all’USC, la Commissione ha confermato la durata di 45 minuti

per seduta. Nel rapporto 19 gennaio 2007 il suo presidente ha evidenziato:

"

(...)

Dal rapporto del dott. __________ è difficile

estrapolare un profilo preciso del bambino, ma la media delle prestazioni

ottenute ai due reattivi (che non si possono paragonare direttamente) mostra un

ritardo evolutivo globale che, in certi ambiti, è importante per l'età (8 mesi

sui 32 di ER).

Dal rapporto della logopedista si evince che le

prestazioni sono generalmente inferiori a quella attesa per l'età (gioco

funzionale).

In particolare, nei sette mesi trascorsi tra la

valutazione del dott. __________ e quella della logopedista, sembrerebbe che

tutto l'ambito dello sviluppo simbolico non sia evoluto. Anzi il fossato tra le

attese e le prestazioni si è allargato (competenze 18-24 mesi) lasciando

intravedere l'instaurarsi di un ritardo mentale (ambiti con 18 mesi di età di

sviluppo rispetto ai 39 di età reali).

Dalla lettera del signor __________ appare che

l'incaricato, dopo avere rilasciato una garanzia di due sedute settimanali di

45 minuti per un primo periodo, avrebbe ridefinito la situazione con la signora

RA 2 (eventuale prosecuzione dell'intervento o eventuali modifiche

dell'intervento stesso).

Dalla lettera della signora RA 2 invece appare

che la decisione di concedere due sedute settimanali di 45 minuti da parte

dell'Incaricato sia stata dettata da motivi dipartimentali (decisione del 25

gennaio 2006).

La Commissione, da quanto

precede ritiene che:

1. la

concessione di due interventi settimanali di 45 minuti sia per il momento

adeguata per cui l'opposizione è da respingere,

Considerandi

2.

sono

però importanti le dichiarazioni di __________ (accordo su un'osservazione

approfondita del bambino da parte della signora RA 2 e ridefinizione

dell'intervento dopo 6 mesi di intervento, cioè in primavera). Questo

permetterebbe di capire se il bambino necessita di una continuazione

dell'intervento logopedico, se sì con quale intensità e durata delle terapie,

se non di quale altro tipo di intervento specialistico (intervento presso il

SOIC, per esempio),

3.

il

contenuto della decisione del 25 gennaio 2006. Di regola le sedute di terapia

durano 45 minuti. Sono previste però delle eccezioni, in base alla

particolarità della situazione.

L'incaricato,

in queste situazioni, non può evidentemente concedere solo 45 minuti di terapia

per "motivi dipartimentali".

Ciò

non è mai avvenuto: l'Incaricato ha emesso diverse decisioni di 60 minuti anche

dopo la decisione menzionata." (Doc. AI 6/1-2)

Fondandosi

sul summenzionato parere, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha respinto

l’opposizione 30 ottobre 2006.

2.7

Il TCA ha

chiesto alla logopedista dell’assicurato di specificare i motivi giustificanti

una deroga alla usuale durata (45 minuti) di una seduta logopedica indicata

nella convenzione 14 luglio 2008 DECS – ALOSI, così come stabilito nella nota

sentenza 18 settembre 2009 del Tribunale federale (XVII inc. 32.2009.2-21).

Con

scritto 25 marzo 2010 RA 2 ha in particolare evidenziato:

"

Il bambino, dell’età di tre anni, mostrava

giochi distruttivi e provocazioni. Non frequentava la scuola dell’infanzia

perché ancora non era pulito e non parlava. Le competenze in ambito

social-comunicativo e simbolico si situavano a ca. 18-24 mesi. Per compensare

le leggere difficoltà di coordinazione, tutta l’attenzione di RI 1 era

focalizzata sull’azione, per cui, il significato simbolico e la valenza

comunicativa restavano in seconda linea. Su questa base il bambino poteva

sviluppare né una buona comprensione né le strategie per costruire il

linguaggio.

In ambito

pratto-diagnostico le capacità corrispondevano ad un’età di sviluppo di 30-36

mesi, ma emergevano delle difficoltà di coordinazione dei movimento e a dosare

la forza.

Dispositivo

Per questi motivi, era

necessario un intervento precoce ed era necessario prendere in considerazione

gli ambiti social-comunicativo (processi d’individuazione) e simbolico (lo

sviluppo del gioco), per far scattare i processi che avrebbero aiutato il

bambino nella scoperta del linguaggio.

Era necessario rendere più

sicuro il bambino, perché di fronte alle difficoltà reagiva rifiutando le

attività da egli stesso scelte.

Per entrare in relazione

con il bambino, costruire con lui un gioco e influenzare positivamente lo

sviluppo del linguaggio, era indispensabile disporre di due sedute settimanali

di 60 minuti” (pp. 25/5 doc. XVIII).

Nelle

osservazioni 21 maggio 2010 l’USC, rivista la richiesta d’intervento logopedico

del 27 settembre 2006 (doc. AI 8-11), ha ritenuto che “non vi sono infatti

esplicite richieste e motivazioni che facciano riferimento ad una situazione

straordinaria che giustifica una richiesta particolare per un’autorizzazione ed

un tempo d’intervento di durata maggiore. Se veramente il quadro della

situazione fosse stato già così complesso come viene presentato ora dalla sig. RA

2, la stessa sarebbe stata tenuta a fornire al nostro Servizio tutte le

informazioni concernenti il caso e l’attività svolta ed ad avvisare

tempestivamente se, nel corso del trattamento, l’applicazione dei provvedimenti

necessitasse di una modifica. Infatti, dal quadro fornito oggi il caso non

risulterebbe più di nostra competenza ma dell’UES” (Ufficio educazione

speciale, n.d.r.) (XXIV inc. 32.2009.2-21).

Orbene, da

un lato va rimarcato che l’USC ha genericamente sostenuto che le motivazioni

addotte dall’insorgente, rispettivamente dalla sua logopedista, non sono

sufficienti per giustificare una deroga all’usuale durata di ogni singola

seduta di logopedia, dall’altro lato va rilevato che quanto asserito dalla

logopedista nella sopra citata sua presa di posizione ricalca sostanzialmente

quello che la stessa aveva già evidenziato richiesta d’intervento logopedico

del 29 settembre 2006 (doc. AI 8-11). In particolare, essa aveva scritto che le

competenze social-comunicative e simboliche del bambino si situavano a circa

18-24 mesi, che in ambito pratto-gnostico le capacità corrispondevano ad un’età

di sviluppo di 30-36 mesi e che per compensare le difficoltà di coordinazione

il bambino si concentrava sull’azione, motivo per cui il significato simbolico

e la valenza comunicativa restavano in seconda linea. Inoltre, tali aspetti

sono stati ripresi nel rapporto 19 gennaio 2007 della Commissione della

logopedia (cfr. consid. 2.6). Quindi già allora l’USC aveva tutti gli elementi per

valutare una situazione che esso ora definisce complessa. Del resto, la citata

Commissione aveva ipotizzato l’intervento del SOIC. Al riguardo va ricordato

quanto riportato dal TF nella citata sentenza “…per quanto concerne la

pretesa differenza con bambini di scuola speciale presi a carico dal Servizio

ortopedagogico itinerante, va invece considerato che le necessità di questi

assicurati non sono comparabili con la situazione ed i bisogni dei bambini che

seguono una terapia logopedica, ma frequentano una scuola regolare. Come

affermato in una lettera dell'Ufficio dell'educazione speciale agli atti, per i

primi i disturbi del linguaggio si inseriscono in effetti in problematiche di

sviluppo più complesse.”(cfr. consid. 2.4.3).

In queste

circostanze, a mente del TCA, vi sono motivi per una deroga alla durata di 45

minuti di ogni singola seduta di logopedia.

Ne

consegue che, annullata la decisione contestata, l’assicurato per il periodo 15

settembre 2006 – 31 dicembre 2008 ha diritto ad un intervento logopedico di due

sedute alla settimana di 60 minuti ciascuna.

2.8.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura

di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Vista la

particolarità del caso, questo TCA ritiene giustificato non mettere a carico

della parte soccombente tasse e spese di giustizia.

La

logopedista ha chiesto la rifusione di spese ripetibili avendo fatto capo al

suo consulente aziendale ed a giuristi. Essa ha poi sostenuto che questa

vertenza, come le altre analoghe pendenti al TCA, le hanno impedito

notevolmente la sua attività professionale, con importante perdita di guadagno

(cfr. ricorso punto. 19 p. 32). Tale richiesta è stata ribadita nelle

osservazioni 25 marzo 2010 (XVIII inc. 32.2009-2-21).

Per

quanto concerne l’indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di

regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1

lett. g LPGA; DTF 112 V 86 consid. 4, 110 V 81 consid.

7, 105 V 89 consid. 4, 105 Ia 122, 99 Ia 580 consid. 4).

L’indennità è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un

avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona

particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non

si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V

140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p.

411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329).

Nel caso in esame, pur considerando la logopedista quale persona

particolarmente qualificata ai sensi della succitata giurisprudenza, va fatto

presente che essa ha agito senza accollare spese all’insorgente. Nelle

sue osservazioni 25 marzo 2010 (XVIII inc. 32.2002-27) essa ha infatti ritenuto

“non opportuno chiedere alle famiglie di farsi carico delle spese derivanti

dalla mia difesa personale” e di essersi “impegnata a farmi carico di

ogni spesa derivante dalla contestazione delle decisioni qui impugnate”

(cfr. punto n. 14). Per questi motivi, non sono assegnate

ripetibili.

Da

ultimo, va detto che la giurisprudenza citata dalla logopedista per motivare la

richiesta d’indennizzo (cfr. osservazioni 25 marzo 2010 p. 6; XVIII inc.

32.2009-2-21) concerne il diritto ad una parte vittoriosa non rappresentata

ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la

causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha

impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di

guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai

risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, 110 V 81

consid. 7, 110 V 133 consid. 4a; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 497 s.). Questa

circostanza non è applicabile al caso in esame, visto che la logopedista non è

parte in causa. Al riguardo, nella citata sentenza del 18 settembre 2009 il TF

aveva fatto presente:

"

… come già spiegatole in diverse sentenze (cfr.

sentenza 9C_62/2007 del 26 settembre 2007 consid. 7.6 e 7.7; sentenza I 224/05

del 29 settembre 2005 consid. 6.2.1 e 6.2.2; sentenza 2C_912/2008 consid.

5.3.1; sentenza 2C_913/2008 consid. 3.2 e 3.3) ella non ha un interesse

personale cioè diretto o sufficientemente connesso all'esito del litigio,

motivo per cui non le può essere riconosciuta la legittimazione ad agire iure

proprio. Di conseguenza, non essendo parte in causa, la sua situazione

finanziaria personale non è di rilievo ai fini di un giudizio in merito al

beneficio richiesto.

Indipendentemente dalle possibilità di esito favorevole del gravame, il beneficio

dell'assistenza giudiziaria non può di conseguenza essere accordato né al

ricorrente, per mancanza di prove sull'assenza di mezzi, né alla propria

rappresentante, per carenza di legittimazione." (consid. 7.2).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione 17 novembre 2008 è annullata.

§§ RI

1 ha diritto per il periodo 15 settembre 2006 -31 dicembre 2008 ad un

intervento logopedico di due sedute alla settimana di 60 minuti ciascuna.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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